Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.:Coira, 01° aprile 2014Comunicato per scritto il: SK2 14 1514 maggio 2014 Decreto Seconda Camera penale PresidenzaPritzi Attuaria ad hoc Vecellio Nel reclamo penale di X._____, reclamante, patrocinato dall'avv. Andrea Toschini, Casa Moesa, 6535 Roveredo, contro il decreto di abbandono della Procura pubblica dei Grigioni del 10 marzo 2014, comunicato lo stesso giorno, in re della Procura pubblica dei Grigioni, Sennhofstrasse 17, 7001 Coira, resistente, contro il reclamante, concernente infrazione alle norme della circolazione (indennizzo), è risultato:
pagina 2 — 14 I. Fattispecie A.Dal decreto di accusa della Procura pubblica dei Grigioni del 12 luglio 2013, comunicato il 19 luglio 2013 risultava la seguente fattispecie: "Sabato 13 aprile 2013 l'imputato X._____ circolava sulla stradina comunale in località denominata “A.”, territorio del comune di O.1, alla guida della sua autovettura Toyota J Urbancruiser 1.33 targata _____ (CH). Giunto verso le ore 22.42 all'incrocio sul ponte per “B.”, ignorava consapevolmente l'ordine di stop impartitogli dal guardiano della selvaggina C.. Quest'ultimo, dopo aver posteggiato il suo veicolo sul lato destro della carreggiata, lasciandolo acceso e con i fari anabbaglianti in direzione del luogo del previsto posto di controllo, indossava una giacca arancione con bande riflettenti e dopo essersi sistemato sulla sinistra della carreggiata, segnalava all'imputato di fermarsi alzando verticalmente con la mano destra la pila con cono rosso in dotazione ai guardiani della selvaggina. Noncurante del segnale di fermo attuato dal guardiano della selvaggina, l'imputato proseguiva a velocità ridotta, sino a raggiungere la propria abitazione. Al momento dei fatti non vi erano precipitazioni e la visibilità, di carattere notturno (era discreta)." Tramite decreto di accusa nel procedimento penale VV.2013.5285/GT la Procura pubblica decretava: "1. X._____ è colpevole di infrazione alle norme della circolazione giusta gli art. 27 cpv. 1 LCStr, 66 cpv. 1 e 4 OSStr e 67 cpv. 1 lett. a OSStr in unione all'art. 90 cpv. 1 LCStr. 2.L'imputato è punito con una multa di CHF 250.00. In caso di mancato pagamento per colpa, la multa sarà sostituita con una pena detentiva sostitutiva di 2 giorni. 3.Le spese procedurali sono addebitate all'imputato. 4.Con ciò l'imputato è tenuto a pagare:
pagina 3 — 14 2.Le spese procedurali sono sostenute dal Cantone. 3.Un'indennità non è corrisposta." Quale motivazione del decreto veniva addotto che la Procura pubblica dei Grigioni avrebbe condannato l'imputato tramite decreto di accusa del 12 luglio 2013, comunicato il 19 luglio 2013, al pagamento di una multa di CHF 250.– per infrazione alle norme della circolazione stradale, accollandogli le spese procedurali e la tassa di giudizio per complessivi ulteriori CHF 370.–. Contro questo decreto l'imputato, per il tramite dell'avv. Andrea Toschini, avrebbe inoltrato tempestiva opposizione scritta in data 31 luglio/2 agosto 2013. Vista l'opposizione, il procedimento penale sarebbe stato ripreso ed in data 19 novembre 2013 si sarebbe provveduto all'interrogatorio della teste D._____ (che al momento dei fatti si sarebbe trovata sulla vettura dell'imputato). In data 8 gennaio 2014 sarebbe inoltre stato interrogato come teste l'agente di polizia E., che la sera in questione sarebbe stato contattato telefonicamente a proposito del caso di specie dalla centrale operativa di O.2. In data 20 gennaio 2014 sarebbe infine stato contattato telefonicamente il guardiano della selvaggina F., al fine di chiarire gli effettivi corsi effettuati dai guardiani della selvaggina per l'effettuazione di posti di controllo di veicoli a motore, rispettivamente per avere delucidazioni in merito all'attrezzatura in dotazione agli stessi guardiani per l'effettuazione di posti di blocco. Dal completamento d'istruttoria effettuato risulterebbe che le condizioni di visibilità (zona di campagna non illuminata, notte), la mancanza di un veicolo di servizio e del triangolo “Triopan” segnalante il controllo, la presenza di un unico guardiano della selvaggina e l'equipaggiamento a disposizione del guardiano della selvaggina C. per compiere il posto di fermo (unicamente una giacca arancione con bande riflettenti con nessuna scritta indicante l'organo addetto al controllo oltre ad una pila con cono) non sarebbero stati sufficienti a riconoscerlo quale organo di polizia ausiliare giusta l'art. 67 cpv. 1 lett. a OSStr. Non essendo stato possibile per l'imputato identificare chiaramente il guardiano della selvaggina e non essendoci altri motivi per cui l'imputato avrebbe dovuto fermarsi (incidente, necessità di soccorso, ecc.) il procedimento penale aperto nei confronti di X._____ andrebbe abbandonato. Visto l'esito dell'istruttoria, le spese procedurali sarebbero sostenute dal Cantone. Con lettera del 21 febbraio 2014 l'avv. Andrea Toschini quale patrocinatore dell'imputato avrebbe presentato una nota di onorario per complessivi CHF
pagina 4 — 14 2'412.07 (tempo di lavoro 530 minuti, tariffa oraria di CHF 240.–, spese di CHF 113.40 e IVA pari a CHF 178.67). Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l'imputato avrebbe diritto, in caso di assoluzione o di abbandono del procedimento penale a suo carico, ad un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Fra questi vi sarebbero i costi del difensore di fiducia da lui liberamente scelto, che sarebbero da rimborsare qualora il coinvolgimento di un avvocato, a seguito della complessità sotto il profilo probatorio o giuridico, sia necessaria e appaia proporzionale al lavoro effettuato. Secondo la dottrina e la giurisprudenza in caso di abbandono del procedimento non sussisterebbe un diritto d'indennizzo da parte dell'imputato, qualora oggetto della procedura preliminare fosse soltanto un caso bagatella ai sensi dell'art. 132 cpv. 3 CPP, in particolar modo se oggetto del procedimento preliminare fosse una contravvenzione. D'altra parte secondo la nuova giurisprudenza del Tribunale federale, non si potrebbe, anche per le contravvenzioni, partire generalmente dal presupposto che la persona imputata debba assumersi i costi per la sua difesa come frutto di un tipo di obbligo sociale. La Procura pubblica, citando la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 IV 197) sosteneva che d'altronde sarebbero da tenere in considerazione nella decisione sull'adeguatezza se far intervenire o meno un avvocato, oltre alla gravità dell'infrazione rimproverata e l'effettiva complessità dal punto di vista giuridico in particolar modo la durata del procedimento e le conseguenze sulle condizioni personali e lavorative dell'imputato. Inoltre andrebbe valutato se l'esito del procedimento penale possa avere delle conseguenze di responsabilità civile o di natura assicurativa ai sensi della decisione del Tribunale federale 6B_258/2013 del 6 gennaio 2014. Giusta la decisione del Tribunale federale 1B_536/2012 del 9 gennaio 2013, in presenza di simili condizioni, l'intervento di un rappresentante legale in caso di contravvenzione potrebbe apparire adeguato per l'esercizio dei suoi diritti nel procedimento. Applicando questi criteri al presente caso, verrebbe a cadere l'obbligo di indennizzo per il procedimento penale. Il rifiuto di un'indennità apparirebbe quindi motivato dal fatto di essere in presenza di un caso penale alquanto semplice, che in ogni caso non presenterebbe una fattispecie complessa e che verrebbe presa in considerazione solo una multa bagatella. Inoltre l'imputato non dovrebbe attendersi nessuna richiesta di indennizzo di natura civile o assicurativa, poiché a seguito della violazione delle norme della circolazione stradale ascrittagli, non avrebbe causato danni né a cose né a persone. Tutte queste circostanze giustificherebbero il rifiuto della richiesta d'indennizzo. La questione a sapere se le ore effettuate dal difensore, rispettivamente fatturate per
pagina 5 — 14 il suo dispendio, ammontanti a quasi 9 ore, considerando il carattere bagatellare della multa presa in considerazione, siano adeguate giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, a questo stato delle cose potrebbe rimanere aperta. D.Il 21 marzo 2014 il patrocinatore di X._____ inoltrava reclamo (act. A.1) contro il decreto della Procura pubblica dei Grigioni postulando: "In via principale:
pagina 6 — 14 avrebbe riferito fra l'altro che l'agente di polizia E._____ avrebbe risposto alla chiamata del ricorrente informandolo di doversi fermare al segnale di "stop" e di aver svolto un'istruzione presso la Polizia stradale di San Bernardino volta ad istruire i guardiacaccia sulle modalità da seguire per procedere ad un controllo e al fermo di un veicolo, asserendo che i controlli dei guardiacaccia metterebbero in atto esattamente quanto sarebbe stato impartito loro. Tali fatti sarebbero stati evidenziati nell'istruttoria come non veritieri. Sulla base di tali generiche e fuorvianti indicazioni l'autorità istruente non avrebbe verificato come fosse effettivamente avvenuto il fermo e avrebbe deciso di condannare l'imputato senza dar credito alla sua versione. Di fronte al decreto di accusa e alla circostanza che la Polizia cantonale e la Procura pubblica non avrebbero minimamente né creduto né approfondito la sua versione, il ricorrente si sarebbe visto nella situazione di dover scegliere se accettare il decreto di accusa, sebbene ingiusto, oppure tutelare i suoi diritti. Ritenuto che egli non avrebbe alcuna formazione in ambito giudiziario, per evitare di condurre male il processo e trovarsi magari nuovamente condannato (e con l'onere di dover pagare il triplo delle spese), avrebbe deciso di chiedere consiglio e di farsi rappresentare da un avvocato. A detta del patrocinatore, lui sarebbe intervenuto solo dopo il decreto di accusa, al fine di opporsi contro lo stesso. Andrebbe altresì rilevato che a causa del decreto di accusa il ricorrente avrebbe temuto anche l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza o di ammonimento da parte dell'Ufficio della circolazione nei suoi confronti. Ciò che quale impiegato del comune di O.1_____, in qualità di operaio comunale/usciere, non avrebbe potuto permettersi, in quanto necessiterebbe della licenza di condurre per lavorare. A seguito dell'opposizione la Procura pubblica avrebbe accettato di sentire come teste la signora D., moglie dell'accusato, che sarebbe stata escussa il 19 novembre 2013. La teste avrebbe confermato la tesi del ricorrente e ciò nonostante la Procura pubblica avrebbe deciso di continuare il procedimento. In data 8 gennaio 2014, su richiesta del patrocinatore, sarebbe stato sentito come teste anche l'agente E., la cui deposizione avrebbe permesso di accertare che contrariamente a quanto sostenuto dal guardiacaccia la modalità del fermo sarebbe stata difettosa. Siccome apparentemente la Procura pubblica avrebbe voluto continuare a dar credito alla tesi del guardiacaccia, il patrocinatore affermava di aver comunicato alla Procura tramite scritto del 9 gennaio 2014 che tale fatto non avrebbe corrisposto al vero e avrebbe proposto di sentire come teste l'agente di polizia G._____, che in realtà avrebbe istruito i guardiacaccia in merito al comportamento da tenere in caso di incidenti stradali con selvaggina. La Procura pubblica avrebbe
pagina 7 — 14 verificato telefonicamente tale fattispecie con il guardiano della selvaggina F._____ e finalmente avrebbe deciso di accettare la tesi del rappresentante legale e di abbandonare il procedimento. Il 21 febbraio 2014 il patrocinatore legale avrebbe notificato alla Procura pubblica il dettaglio delle sue prestazioni e spese, per un totale di CHF 2'421.–. Con decreto di abbandono del 10 marzo 2014 la Procura pubblica avrebbe abbandonato il procedimento ma avrebbe rifiutato all'imputato un'indennità per le spese legali sostenute. In base all'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l'imputato avrebbe diritto ad un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali in caso di abbandono del procedimento. La Procura pubblica giungerebbe alla conclusione che l'intervento di un rappresentante legale sia nel caso concreto inadeguato e non necessario alla tutela degli interessi dell'imputato. La Procura pubblica argomenterebbe con il fatto che si tratterebbe di un'infrazione non grave senza conseguenze di responsabilità civile o di natura assicurativa che dovrebbero far temere conseguenze particolarmente gravose all'imputato in caso di condanna. Il reclamante contestava tale argomentazione in quanto in contrasto con il senso e la lettera dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, sostenendo che l'indennizzo andrebbe accordato se l'intervento del rappresentante legale apparirebbe alla luce di tutte le circostanze adeguato alla difesa degli interessi dell'imputato (DTF 138 IV 197). La Procura pubblica avrebbe dovuto considerare anche altri elementi, per i quali nel caso concreto sebbene si tratterebbe di una semplice contravvenzione l'intervento di un legale apparirebbe legale. Innanzitutto il fatto che l'imputato sarebbe un operaio comunale, e che nella sua veste sarebbe stato particolarmente sensibile a qualsiasi sanzione amministrativa di revoca della licenza o di ammonimento al punto da temere l'apertura di un procedimento amministrativo. Oltre a ciò sarebbe stato da chiarire con un legale in che misura un procedimento di condanna penale per la violazione della LCStr avrebbe potuto avere delle conseguenze sul diritto di guida. Inoltre l'imputato avrebbe tentato inutilmente di difendersi da solo, con il risultato di vedersi recapitare un decreto di accusa che avrebbe riportato una condanna penale nel caso non avesse interposto opposizione. A parere del reclamante, anche la condanna, seppure non grave sarebbe apparsa per un dipendente comunale con mansioni di usciere come infamante. Non gli sarebbe infatti stata rimproverata una violazione qualsiasi delle norme sulla circolazione, bensì di aver intenzionalmente disubbidito agli ordini impartiti da un organo di polizia. Sebbene la multa sarebbe stata di soli CHF 250.–, all'accusato sarebbe stato chiesto il pagamento di multa e spese per CHF 620.–. Importo che
pagina 8 — 14 manifestamente sarebbe stato destinato a lievitare nel caso in cui fosse stato condannato in seguito ad opposizione. La circostanza a sapere come e in quali occasioni un fermo di polizia sarebbe o meno regolare sarebbe apparso come una fattispecie relativamente complessa, anche perché il guardiacaccia sarebbe stato effettivamente in uniforme. Nel caso concreto, il patrocinatore del reclamante sosteneva che avrebbero dovuto essere esperite verifiche e richieste di assunzione dei mezzi di prova per confutare le fuorvianti e in parte non veritiere affermazioni dell'agente di polizia ausiliaria che avrebbe denunciato il ricorrente. Situazione difficilmente gestibile da un privato cittadino che non sarebbe cognito di procedure giudiziarie. La Procura pubblica nonostante l'opposizione avrebbe deciso di proseguire il procedimento. Solo dopo conferma del fatto che il guardiano della selvaggina avrebbe riportato un fatto falso asserendo di essere espressamente formato a verificare i veicoli e di comportarsi di conseguenza, la Procura pubblica avrebbe deciso di abbandonare il procedimento. A detta del reclamante, ciò sarebbe avvenuto dopo il memoriale del 9 gennaio 2014 del patrocinatore legale ad ulteriore dimostrazione del fatto che se il legale del ricorrente non avesse sistematicamente insistito sulle incongruenze della deposizione C._____ e proposto i mezzi di prova necessari a confutarla, la Procura pubblica avrebbe mantenuto lo stato di accusa, con la forte probabilità per l'imputato di venir condannato anche innanzi al Tribunale distrettuale. Il reclamante asseriva pure che il caso presente sarebbe per certi versi analogo alla sentenza del Tribunale federale 1B_536/2012 del 9 gennaio 2013. In casu vi sarebbe stata la difficoltà a chiarire i fatti e la necessità di smentire la versione di un organo ufficiale e la preoccupazione che la condanna potesse avere degli influssi sul diritto di guida. Per quanto attiene la quantificazione dell'indennità, la convenuta non si esprimerebbe, pur rilevando che il dispendio del difensore ammonterebbe a quasi 9 ore a fronte del carattere "bagatellare" della multa. Il patrocinatore aggiungeva che per l'imputato l'importo di CHF 620.– non rientrerebbe nell'ordine di una cifra bagatellare. Il dispendio sarebbe stato reso necessario dal comportamento delle autorità e avrebbe condotto ad un'istruttoria coinvolgendo tre testi oltre l'imputato. A titolo di confronto la Polizia cantonale e la Procura pubblica avrebbero speso circa quattro ore in interrogatori e almeno altrettanto tempo nella redazione del rapporto di polizia. Ritenuto che il ricorso non verrebbe presentato tanto per il riconoscimento integrale del dispendio quando piuttosto per il riconoscimento del principio che sia ingiusto negare ogni forma d'indennità, il reclamante ribadiva che il giudizio per la quantificazione spetterebbe al Tribunale cantonale, fermo restando che si
pagina 9 — 14 riterrebbe adeguato il riconoscimento di almeno tre ore di lavoro + IVA, ossia circa CHF 750.–. E.Invitata a presentare osservazioni circa il reclamo con decreto del 25 marzo 2014 (act. D.1), la Procura pubblica dei Grigioni postulava in data 28 marzo 2014 (act. A.2) di respingere il reclamo con addebitamento delle spese. La Procura pubblica formulava varie osservazioni, indicando che il reclamante farebbe valere che in caso di una condanna avrebbe dovuto tener conto della revoca della licenza di condurre. Ciò non corrisponderebbe al vero poiché una revoca della licenza presupporrebbe almeno un pericolo minimo per la sicurezza altrui. Secondo la Procura pubblica, all'imputato non sarebbe mai stata rimproverata una messa in pericolo di terze persone. Inoltre nel caso di una semplice contravvenzione la persona imputata avrebbe diritto ad un'indennità solamente nei casi eccezionali. La Procura pubblica sosteneva che nel caso concreto non sarebbero intravvedibili motivi per cui si debba ritenere che ci si trovi dinanzi ad un caso eccezionale. F.Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. II. Considerandi 1.Nella presente procedura di reclamo va esaminato se il reclamante ha diritto ad un'indennità per le spese legali sostenute ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP. Eventualmente va anche esaminato se la nota d'onorario presentata dal patrocinatore del reclamante è giustificata. 2.a)Prima di entrare in merito alle questioni giuridiche menzionate vanno esaminati gli estremi per il presente reclamo. Ai sensi dell'art. 393 cpv. 1 lett. a CPP (RS 312.0) in unione all'art. 22 della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 16 giugno 2010 (LACPP; CSC 350.100), contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni può essere interposto reclamo. Nel Cantone dei Grigioni la giurisdizione di reclamo è la seconda Camera penale del Tribunale cantonale (art. 22 LACPP in unione con l'art. 10 cpv. 1 dell'ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [OOTC; CSC 173.100]).
pagina 10 — 14 b) Il decreto di abbandono della Procura pubblica dei Grigioni data del 10 marzo 2014, è stato comunicato il 10 marzo 2014 e consegnato l'11 marzo 2014. Giusta l'art. 396 cpv. 1 CPP il termine di reclamo è di 10 giorni. In data 21 marzo 2014 il patrocinatore del reclamante ha inoltrato al Tribunale cantonale dei Grigioni il reclamo (act. A.1), che è stato trasmesso al Tribunale cantonale il 23 marzo 2014. Il reclamo è quindi tempestivo. La legittimazione del reclamante destinatario della decisione impugnata è pacifica (cfr. art. 382 cpv. 1 CPP). c) Giusta l'art. 397 cpv. 1 CPP il reclamo è esaminato nell'ambito di una procedura scritta sotto riserva dell'art. 390 cpv. 5 CPP. La procedura non è pubblica ed è disciplinata dagli artt. 69 cpv. 3 lett. c e artt. 390 segg. CPP. Mediante reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lett. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lett. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per scritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 CPP). Nel presente caso le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. 3.a)Per quanto attiene alle spese di patrocinio, il reclamante postula in via principale l'annullamento della cifra 3 del dispositivo del decreto impugnato ed il riconoscimento di un dispendio di 3 ore per un onorario di almeno CHF 750.–. Subordinatamente il reclamante chiede di rimandare l'incarto alla Procura pubblica per una nuova decisione in merito all'indennità da corrispondergli. b) Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto ad un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Lo Stato si assume i relativi costi solamente se a causa della complessità effettiva o giuridica la rappresentanza legale sia stata necessaria e se il dispendio di tempo rispettivamente l'onorario dell'avvocato sia giustificato. Nella sentenza DTF 138 IV 197 il Tribunale federale ha stabilito che anche nel caso di contravvenzioni non si può stabilire a priori che l'imputato debba assumersi da solo i costi del difensore
pagina 11 — 14 quale dovere sociale. Inoltre nella decisione atta a stabilire se sia opportuna l'assistenza di un avvocato vanno considerate oltre alla gravità delle imputazioni e l'effettiva e giuridica complessità del caso, anche la durata del procedimento e le relative conseguenze nei confronti delle condizioni personali e professionali dell'imputato. Per quanto concerne la domanda se i costi del patrocinatore siano adeguati e proporzionati, per i casi giuridici semplici l'onorario dovrebbe essere limitato ad un minimo. In alcuni casi ci si potrebbe addirittura accontentare di una semplice consultazione (sentenza del Tribunale federale 1B_536/2012 del 9 gennaio 2013 consid. 2.1, DTF 138 IV 197 consid. 2.3 con altri riferimenti, decreto del Tribunale cantonale SK2 13 21 consid. 2). c)Dagli atti della Procura pubblica risulta che per il rilascio del decreto di accusa del 12 luglio 2013 furono considerate esclusivamente le affermazioni del guardiacaccia C._____, trascurando le dichiarazioni del reclamante. Fino a questo stadio del procedimento penale il reclamante non era rappresentato da un avvocato. Il reclamante ha chiesto l'assistenza di un legale solo dal momento che intendeva impugnare in modo giuridico fondato il decreto di accusa rispettivamente annullare tale decreto. Il reclamante non aveva altra possibilità che impugnare il decreto di accusa tramite opposizione, altrimenti il decreto di accusa – in applicazione dell'art. 354 cpv. 3 CPP – sarebbe divenuto sentenza passata in giudicato. Il reclamante nel momento di presentare l'opposizione non poteva presupporre che la Procura pubblica in seguito all'opposizione e grazie a nuovi interrogatori di teste e nuove indagini avrebbe infine abbandonato il procedimento penale nei suoi confronti (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_536/2012 del 9 gennaio 2013 consid. 2.3, dove viene esaminato un caso analogo). Nel caso concreto, con riferimento alla decisione del Tribunale federale citata ed in accordo con il reclamante, nonostante la fattispecie poco complessa, unicamente grazie all'intervento del patrocinatore la Procura pubblica ha poi esaminato nei dettagli la versione del reclamante. Tramite gli interrogatori di nuovi testimoni e alle valutazioni delle indagini svolte è infatti emerso che le modalità del controllo svolto dal guardiacaccia risultavano insufficienti, in modo che il reclamante con il suo comportamento non si era reso colpevole di un'infrazione alle norme della circolazione stradale. Nel presente caso è pacifico che le ulteriori valutazioni e le successivi indagini svolte dalla Procura pubblica sono da ricondursi esclusivamente all'intervento e alle esplicite richieste da parte dell'avvocato del
pagina 12 — 14 reclamante. Di conseguenza l'intervento e l'assistenza del patrocinatore del reclamante in casu non può costituire un inadeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. 4.Inoltre bisogna esaminare, in applicazione dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, se il dispendio concreto da parte del rappresentante legale è giustificato. Il reclamante nel suo reclamo – al contrario di quello che ha fatto valere nei confronti della Procura pubblica – ha ridotto la sua nota di onorario e fa valere solamente un dispendio di tre ore per un importo di almeno CHF 750.–. Quali spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP si intendono in particolare i costi di difesa dell'imputato, allorquando la presenza di un patrocinatore era necessaria, gli stessi costi sono direttamente legati al procedimento ed ai relativi atti preliminari, e risultano indispensabili per un'accurata ponderazione degli interessi. La retribuzione dell'avvocato, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, deve stare in un rapporto ragionevole con la prestazione fornita e la responsabilità del libero professionista, in considerazione della natura, dell'importanza, della complessità, delle difficoltà particolari in fatto o in diritto della causa, come pure della condizione economica del cliente e del valore litigioso della causa, suscettibile di influire sulla responsabilità del mandatario. Né possono essere dimenticati il tempo consacrato dal difensore allo studio e alla trattazione dell'incarto, segnatamente quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza, e il risultato ottenuto (decisione del Tribunale federale penale BB.2012.190 del 5 febbraio 2013 consid. 2.1 con altri riferimenti). Nel presente caso il dispendio di 3 ore rispettivamente di un onorario di CHF 750.– (IVA inclusa) è adeguato, considerando gli interventi comprovati da parte del patrocinatore e la sua presenza ai vari interrogatori. Pertanto l'importo richiesto dal patrocinatore non può essere criticato e l'indennità richiesta va concessa al reclamante. 5.In conclusione le pretese del reclamante si rivelano giustificate ed il reclamo va interamente accolto. La cifra 3 del dispositivo del decreto di abbandono della Procura pubblica del 10 marzo 2014 va quindi annullata e al reclamante viene concessa un'indennità di CHF 750.– (IVA inclusa) a carico del Cantone dei Grigioni.
pagina 13 — 14 6. Qualora un mezzo di ricorso sia evidentemente inammissibile o evidentemente fondato o infondato, il presidente della camera competente decide in qualità di giudice unico (art. 18 cpv. 3 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 [LOG; CSC 173.000]). Nel presente caso, considerata la manifesta pretesa e l'evidente fondatezza del reclamo da parte del reclamante, la presente decisione è di competenza del presidente della seconda Camera penale del Tribunale cantonale in qualità di giudice unico. 7.a)Le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi nel caso concreto (art. 422 cpv. 1 CPP). Tenor l'art. 424 CPP i cantoni disciplinano il calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti (cpv. 1) che in casi semplici possono essere di natura forfetaria a copertura anche dei disborsi (cpv. 2). Nel Cantone dei Grigioni giusta l'art. 37 cpv. 4 lett. b LACPP per procedure giudiziarie l'ammontare della tariffa viene disciplinato con ordinanza del Tribunale cantonale. L'ordinanza sugli emolumenti in cause penali del 14 dicembre 2010 (OECP; CSC 350.210) prevede, all'art. 8, che per decisioni in procedure di reclamo l'emolumento è compreso tra i CHF 1'000.– e i CHF 5'000.–. Nella presente procedura di reclamo un emolumento di CHF 1'500.– pare proporzionato in considerazione di tutti gli aspetti del caso. Conformemente all'art. 428 cpv. 1 CPP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente. In concreto, considerato l'intero accoglimento del reclamo presentato, i costi di procedura di CHF 1'500.– vengono posti a carico del Cantone dei Grigioni. b)L'insorgente si è avvalso anche in questa sede del patrocinio del suo legale ed ha quindi diritto alla corresponsione di ripetibili per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Poiché non è stata presentata alcuna nota delle spese per la procedura di reclamo, l'onorario è fissato secondo il libero apprezzamento. Nel caso concreto, tenuto conto dell'accoglimento del reclamo e delle attività presumibilmente svolte dal difensore del reclamante, un onorario di CHF 1'000.– (IVA inclusa) appare giustificato. L'indennità per ripetibili è messa a carico del Cantone dei Grigioni.
pagina 14 — 14 III. La seconda Camera penale decreta: 1.Il reclamo è accolto e la cifra 3 del decreto impugnato viene annullata. Al reclamante viene concessa un'indennità per la procedura di prima istanza di CHF 750.– (IVA inclusa) a carico del Cantone dei Grigioni. 2.Le spese della procedura di reclamo di CHF 1'500.– vanno a carico del Cantone dei Grigioni che risarcisce il reclamante di CHF 1'000.– (IVA inclusa) a titolo di ripetibili per la procedura di reclamo. 3.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4.Comunicazione a: