Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.:Coira, 13 novembre 2013Comunicato per scritto il: SK2 13 5319 febbraio 2014 (Con sentenza 6B_309/2014 del 13 giugno 2014 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso contro questo decreto.) Decreto Seconda Camera penale PresidenzaPritzi Attuaria ad hocVecellio Nel reclamo penale di X._____, reclamante, patrocinato dall'avv. Alessandro Patti, Via De Gasperi n. 113, IT-23807 Merate (LC), contro il decreto di stralcio della Procura pubblica dei Grigioni del 25 settembre 2013, comunicato il 1° ottobre 2013, in re della P r o c u r a p u b b l i c a d e i G r i g i o n i , Sennhofstrasse 17, 7001 Coira, resistente, contro il reclamante, concernente infrazione alle norme della circolazione stradale,

pagina 2 — 7 il presidente della seconda Camera penale, presa conoscenza del reclamo del 4 ottobre 2013 e degli atti di procedura trasmessi dalla Procura pubblica dei Grigioni, in costatazione ed in considerazione, –che con decreto d'accusa dell'11 febbraio 2013 (proc. ÜB.2013.818/GT, act. PP.7), comunicato il 18 febbraio 2013 e preso in consegna dal destinatario il 25 febbraio 2013 (act. PP.15), la Procura pubblica dei Grigioni pronunciò X._____ colpevole di infrazione alle norme della circolazione stradale ai sensi degli artt. 27 cpv. 1 LCStr in unione all'art. 90 cpv. 1 LCStr, –che la Procura pubblica lo punì con una multa di CHF 600.− , sostituibile in caso di mancato pagamento per colpa con una pena detentiva sostituiva di 6 giorni, –che gli addebitò le spese procedurali di CHF 80.– di disborsi in contanti e di CHF 250.– di tassa di giustizia, –che quale motivazione la Procura pubblica ritenne che sabato, 21 aprile 2012, X., circolando sulla semi-autostrada A13, separata da una guidovia metallica centrale, in direzione O.1 alla guida dell'autovettura Audi D, targata , all'altezza di O.2 avrebbe superato la velocità massima segnalata di 80 km/h di 33 km/h, dopo la deduzione del margine di tolleranza di 6 km/h, –che X._____ contro detto decreto di accusa sollevò opposizione tramite il suo patrocinatore con scritto del 5 marzo 2013 (act. PP.8), –che nella sua opposizione contestò di aver condotto tale autovettura al momento del rilievo dell'infrazione e che non apparirebbe in alcun modo provato che si sarebbe determinata una situazione di effettivo pericolo per la sicurezza altrui, –che tale opposizione porta la data del 5 marzo 2013 (act. PP.8), fu consegnata alle poste italiane il 6 marzo 2013 e alla posta svizzera l'11 marzo 2013 (act. PP.15) e presa in consegna dalla Procura pubblica in data 12 marzo 2013 (act. PP.15), –che la Procura pubblica annunciò all'opponente con scritto del 20 giugno 2013 (act. PP.14) di non entrare nel merito dell'opposizione, rispettivamente che stralcerebbe l'opposizione poiché tardiva, poiché consegnata alla posta svizzera soltanto l'11 marzo 2013, perciò dopo il termine del 7 marzo 2013, e quindi ritenuta nulla,

pagina 3 — 7 –che l'opponente tramite scritto del 3 luglio 2013 trasmesso via fax (act. PP.16) affermò che nessuna informazione veniva fornita a precisazione del modo attraverso il quale l'opponente, quale cittadino italiano, residente in Italia, avrebbe dovuto interporre opposizione e che ove si fosse pretesa una forma precisa di inoltro avrebbe dovuto essere contenuta nella formula dello stesso decreto di accusa, –che in seguito la Procura pubblica emise un decreto di stralcio il 25 settembre 2013, comunicato il 1° ottobre 2013 (act. PP.17) e preso in consegna dall'opponente, come da lui riconosciuto, in data 4 ottobre 2013 (act. A.1), con la motivazione della tardiva opposizione, rinunciando a prelevare ulteriori spese e stabilendo che il decreto di accusa dell'11 febbraio 2013 era cresciuto in giudicato, –che ai sensi dell'art. 393 cpv. 1 lett. a CPP in unione all'art. 22 della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 16 giugno 2010 (LACPP; CSC 350.100) contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni può essere interposto reclamo al Tribunale cantonale dei Grigioni, –che X._____ ha presentato tramite il suo patrocinatore reclamo il 4 ottobre 2013 (act. A.1) contro tale decreto di stralcio, –che il reclamante ha fatto valere nuovamente che nessuna informazione veniva fornita a precisazione del modo attraverso il quale il reclamante avrebbe potuto interporre opposizione e che l'opposizione veniva affidata al servizio postale in data 6 marzo 2013, rispettando i termini assegnati dal Codice di procedura penale svizzero, –che la data del timbro postale italiano del reclamo è il 4 ottobre 2013, ma che la busta è stata consegnata alla posta svizzera il 9 ottobre 2013 (vedi estratto Track & Trace della posta svizzera per la spedizione RA _____), –che il termine di reclamo – come espressamente indicato nel decreto di stralcio – è di 10 giorni ai sensi dell'art. 396 cpv. 1 CPP, –che nel presente caso il termine di reclamo è rispettato, e che ai sensi di quanto esposto il reclamo è ricevibile ed il Tribunale cantonale può entrare nel merito, –che il decreto di accusa della Procura pubblica dell'11 febbraio 2013 (act. PP.7) è stato notificato in modo corretto e contiene in particolar modo tutte le indicazioni ai sensi dell'art. 353 cpv. 1 CPP,

pagina 4 — 7 –che pertanto la censura del reclamante, secondo la quale la forma precisa di inoltro avrebbe dovuto essere contenuta nel decreto di accusa, non va ulteriormente considerata poiché le indicazioni nel decreto di accusa sono prive di difetti, –che tale decreto di accusa della Procura pubblica è stato notificato al reclamante, con domicilio in Italia, tramite invio postale, comunicato il 18 febbraio 2013 e consegnato il 25 febbraio 2013 (act. PP.15), –che questo modo di notifica è regolamentato esplicitamente dall'art. XII cifra 1 dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, concluso il 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), secondo il quale qualsiasi atto processuale e provvedimento giudiziario in materia penale può essere indirizzato direttamente per via postale alle persone che si trovano sul territorio dell'altro Stato, –che tale notifica per posta al reclamante – anche ai sensi dell'art. 353 cpv. 3 CPP – è quindi legittima, –che il reclamante ha inoltrato in data 5 marzo 2013 opposizione contro tale decreto di accusa, scritto legale che è stato inoltrato alle poste italiane il 6 marzo 2013 e alla posta svizzera in data 11 marzo 2013 (act. PP.15), –che ai sensi dell'art. 91 cpv. 2 CPP che codifica l'osservanza ai termini, le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento, –che di conseguenza il termine di 10 giorni ai sensi dell'art. 354 cpv. 1 CPP per l'inoltro dell'opposizione non è stato rispettato, poiché l'opposizione non è stata consegnata tempestivamente entro il 7 marzo 2013 ad una sede competente giusta l'art. 91 cpv. 2 CPP, –che anche la censura del reclamante, secondo la quale l'art. 91 CPP prevedrebbe la tempestività dell'istanza qualora questa pervenisse ad un'autorità svizzera incompetente è priva di fondamento, poiché questa possibilità di consegna di fatto non è stata intrapresa dal reclamante, –che l'argomentazione del reclamante, secondo la quale il termine intercorso fra la consegna dell'opposizione alle poste italiane e quella della consegna da

pagina 5 — 7 parte di quest'ultima alla posta svizzera era del tutto svincolato da qualsiasi suo potere di intervento, non può essere accolta, in quanto il reclamante – oltre alla tempestiva consegna alla posta svizzera – avrebbe potuto consegnare direttamente l'opposizione al Consolato generale di Milano o al Consolato di Bergamo ai sensi dell'art. 91 cpv. 2 CPP, –che oltre a questo va precisato che secondo la prassi della massima corte elvetica, il Tribunale federale, il termine per l'inoltro dell'opposizione non sarebbe rispettato anche se lo scritto venisse consegnato tempestivamente alle poste italiane (sentenza del Tribunale federale 6B_521/2013 del 1° luglio 2013, riferito all'art. 48 cpv. 1 LTF che corrisponde per quanto concerne la notifica postale al testo dell'art. 91 cpv. 2 CPP e quindi applicabile per analogia), –che con rinvio a tale giurisprudenza, il reclamo si rivelerebbe dunque manifestamente infondato nel merito, –che il decreto di stralcio della Procura pubblica del 25 settembre 2013 (act. PP.17) considera questi presupposti e che di conseguenza è giustificato, –che di conseguenza il reclamo va respinto nel merito poiché ingiustificato, –che l'ulteriore censura del reclamante, secondo la quale la Procura pubblica avrebbe dovuto tener conto della sua lettera del 28 maggio 2013 (act. PP.12), consegnata alla Procura pubblica il 3 giugno 2013, secondo la quale il reclamante sia per irregolarità insanabile alla notifica della convocazione, sia per impedimento legittimo permanente attesa la sua residenza in Italia, egli non sarebbe comparso all'interrogatorio fissato per il 3 giugno 2013, chiedendo l'adozione di mezzi alternativi, non può essere accolta, poiché questa censura non riguarda l'atto impugnato ed è pertanto irrilevante, –che del resto l'argomentazione del reclamante, secondo la quale vi sarebbero stati validi motivi per concedere la restituzione dei termini come previsto dall'art. 94 CPP, non andrebbe comunque accolta, poiché non vi sono dei motivi oggettivamente riscontrabili che abbiano reso impossibile alla persona di rispettare i termini (sentenza del Tribunale federale 6B_849/2011 del 6 luglio 2012, consid. 1.2), –che di conseguenza il Tribunale cantonale non può entrare nel merito di queste censure, –che qualora un mezzo di ricorso sia evidentemente inammissibile o infondato, il presidente della camera competente decide in qualità di giudice unico (art.

pagina 6 — 7 18 cpv. 3 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 LOG;CSC 173.000), –che, visto l'esito della procedura, giusta l'art. 428 cpv. 1 CPP le spese procedurali di CHF 1'000.– vanno interamente a carico del reclamante,

pagina 7 — 7 decreta: 1.Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2.Le spese della procedura di reclamo di CHF 1'000.– vanno a carico del reclamante. 3.Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell’art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4.Comunicazione a:

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GR_KG_002, SK2 2013 53
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13.11.2013
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24.03.2026