vedimento è impugnabile mediante reclamo giusta l’art. 334 cpv. 3 CPC. Se la richiesta dovesse invece essere reputata fondata, il tribunale è tenuto a procedere all’in- terpretazione o alla rettifica senza una decisione separata positiva sulla necessità di procedere all’interpretazione o alla rettifica. È intimata alle parti direttamente la nuova decisione. Contro quest’ultimo provvedimento sono dati i mezzi d’impugnazione generali, nella misura in cui l’in- terpretazione o la rettifica comportino un aggravio della posizione processuale della parte che si aggrava (con- sid. 2.1 e 2.2). –Il dispositivo riproduce la volontà del tribunale e segue le richieste e contro richieste delle parti. Se indicata, una precisazione o modifica del petito da parte del tribunale deve essere ammessa (consid. 4.3). –L’interpretazione può riferirsi anche a delle contraddizio- ni esistenti tra i motivi della decisione e il dispositivo. Tra- mite essa si cerca quindi di chiarire qual era l’autentica volontà del tribunale. Per determinare detta volontà è ammissibile consultare tutti gli atti del processo (con- sid. 4.4). –Il rifiuto dell’ufficio del registro fondiario di modificare delle particelle causa la mancanza di sufficiente chiarezza del dispositivo può essere un motivo di interpretazione (consid. 4.5). –Riepilogo della prassi (PTC 2009 no. 7 e altri). Presupposti per rettifica adempiuti nell’occorrenza (consid. 4.6). –Verfahren um Erläuterung und Berichtigung (Art. 334 ZPO). Zweiteiliges Verfahren; zunächst wird über das Ge- such als solches entschieden, dann zur Erläuterung oder Berichtigung übergegangen. Nur im Falle einer negativen
PKG 2013 1 7 Entscheidung über das Gesuch ist der entsprechende Ent- scheid im Sinne von Art. 334 Abs. 3 ZPO mittels Be- schwerde anfechtbar. Wenn das Gesuch hingegen für be- gründet befunden wird, ist das Gericht verpflichtet, direkt die Erläuterung oder Berichtigung vorzunehmen, ohne vorgängig einen separaten positiven Entscheid über die Notwendigkeit der Erläuterung oder Berichtigung zu fäl- len. Den Parteien wird direkt die neue Entscheidung mit- geteilt. Gegen letztere sind die generellen Rechtsmittel gegeben, soweit die Erläuterung oder Berichtigung einen Nachteil für die betroffene Partei mit sich bringt (Erw. 2.1 und 2.2). –Das Dispositiv wiedergibt den Willen des Gerichts und folgt den Rechtsbegehren der Parteien. Falls angezeigt, muss eine Präzisierung oder Änderung der Anträge durch das Gericht zulässig sein (Erw. 4.3). –Die Erläuterung kann sich auch auf bestehende Wider- sprüche zwischen der Begründung des Entscheids und dem Dispositiv beziehen. Durch sie soll versucht werden zu klären, was der authentische Wille des Gerichts war. Um Letzteres festzulegen, dürfen sämtliche Akten des Verfahrens beigezogen werden (Erw. 4.4). –Die Ablehnung des Grundbuchamts, Änderungen an Par- zellen vorzunehmen, mit der Begründung, das Dispositiv des Urteils sei ungenügend klar, kann einen Erläute- rungsgrund darstellen (Erw. 4.5). –Zusammenfassung der Praxis (PKG 2009 Nr. 7 und ande- re). Voraussetzungen für eine Berichtigung im vorliegen- den Fall gegeben (Erw. 4.6). Dai considerandi: 2.1Conformemente a quanto stabilito all’art. 334 CPC, la decisione sulla domanda d’interpretazione o di rettifica è impugnabile mediante reclamo (cpv. 3) e la decisione interpretata o rettificata è notificata alle parti (cpv. 4). La dottrina è unanime nel considerare che, come per la revisione, il procedimento in vista di un’interpretazione o di una rettifica sia bipartito (cfr. Francesco Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale ci- vile svizzero, Lugano 2011, pag. 1437; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, n. 8 ad art. 334 CPC; Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Komm., n. 11 ad art. 334 CPC; Ivo Schwander, in Brun- ner/ Gasser/ Schwander [Hrsg.], ZPO, DIKE-Kommentar, Zurigo/ San Gallo
1 PKG 2013 8 2011, n. 17 ad art. 334 CPC), nel senso che in una prima fase viene statuito sulla richiesta come tale e questa decisione è impugnabile mediante reclamo e, secondariamente, si procede eventualmente alla rettifica o all’interpre- tazione vera e propria e tale decisione va impugnata con i mezzi giuridici ordinari. Relativamente all’art. 334 CPC, la dottrina non è però del tutto unanime in merito a quanto possa essere oggetto del primo stadio del pro- cedimento. Per alcuni autori occorrerebbe una prima decisione positiva o negativa sulla richiesta d’interpretazione o di rettifica impugnabile sepa- ratamente mediante reclamo (Ivo Schwander, op. cit., n. 17 ad art. 334 CPC; Gasser/ Rickli, op. cit., n. 8 ad art. 334 CPC). Per altri, in un primo momento il tribunale adito sarebbe tenuto a statuire sulla richiesta e solo in caso di de- cisione negativa questo provvedimento sarebbe impugnabile mediante reclamo giusta l’art. 334 cpv. 3 CPC. Se la richiesta dovesse invece essere re- putata fondata, il tribunale sarebbe tenuto a procedere all’interpretazione o alla rettifica della decisione senza una decisione separata positiva sulla ne- cessità di procedere ad un’interpretazione o ad una rettifica. In tal caso, sa- rebbe direttamente la nuova decisione ad essere intimata alle parti e detto provvedimento sarebbe impugnabile secondo i meccanismi generali nella misura in cui l’interpretazione o la rettifica possano comportare un aggrava- mento della posizione processuale della parte che vi si aggrava (vedi Frei- burghaus/Afheldt, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC). 2.2Nell’evenienza in esame la previgente legislazione grigionese prevedeva la procedura bipartita solo in caso di decisione negativa. L’art. 242 cpv. 2 CPC/ GR prevedeva infatti, che il tribunale decidesse dapprima sull’ammissibilità dell’interpretazione e che solo la decisione negativa della prima istanza potesse essere impugnata mediante ricorso al Tribunale can- tonale. Tenendo in considerazione che la richiesta d’interpretazione è stata resa pendente nel 2010 sotto l’egida del CPC/ GR è pertanto a giusto titolo che l’istanza inferiore ha direttamente materialmente statuito sulla richiesta d’interpretazione (art. 242 cpv. 2 CPC/ GR e contrario), ritenendola fondata. Poiché però la decisione qui impugnata non riguarda l’ammissibilità dell’in- terpretazione, ma l’interpretazione fatta da parte dell’autorità inferiore, il ri- medio giuridico a disposizione della parte che qui si aggrava del provvedi- mento impugnato non è, per i motivi esposti in precedenza, il reclamo bensì il rimedio giuridico ordinario, che per una decisione finale di prima istanza è l’appello giusta quanto previsto all’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC, visto conside- rato che si tratta di una controversia patrimoniale e che il valore litigioso su- pera manifestamente i CHF 10 000.– previsti dall’art. 308 cpv. 2 CPC. 4.3L’appellante si oppone ad un’interpretazione della sentenza del 25 novembre 2009 ritenendo imputabile a negligenza di controparte la ca- renza del dispositivo della sentenza oggetto d’interpretazione, dovendo il petito che circoscrive la materia del contendere essere formulato in modo
PKG 2013 1 9 tale da poter erigersi a dispositivo della sentenza, cosa che nell’evenienza sa- rebbe precisamente avvenuta. Infatti, nel procedimento no. 110-09-03 il Tri- bunale distrettuale avrebbe concesso all’attrice esattamente quanto chie- deva. Anche se in parte comprensibile, la visione proposta dell’istante eccede di formalismo. In principio il dispositivo, che è parte integrante della sentenza (art. 238 lett. d CPC), riproduce la volontà del tribunale senza la motivazione e segue le richieste e contro richieste delle parti (Markus Kriech, in ZPO, DIKE-Kommentar, op. cit., n. 8 ad art. 238 CPC). Nella re- dazione del dispositivo, se indicata, una precisazione o modifica del petito da parte del tribunale deve essere ammessa (cfr. D. Staehelin, in ZPO Komm., op. cit., n. 16 segg. ad art. 238 CPC). In questo senso, il Tribunale distrettuale non ha violato le disposizioni sull’interpretazione ritenendo doveroso pro- cedere ad una precisazione del proprio dispositivo onde garantire l’esecuto- rietà della sentenza, anche se in realtà il dispositivo di cui si è chiesta l’inter- pretazione riprendeva testualmente il petito di parte attrice. L’appellante reputa poi di aver già nell’ambito del precedente procedimento sollevato la questione dell’impossibilità di un’iscrizione. Questo tema non potrebbe per- tanto venire nuovamente riproposto con un’interpretazione. La censura non è pertinente. Nell’ambito del procedimento principale l’appellante riteneva che una rettificazione del registro fondiario fosse improponibile a seguito della pretesa mancanza di legittimazione passiva della parte convenuta (vedi su tale questione il considerando 5 che segue). La pretesa mancanza di legit- timazione della parte convenuta al procedimento no. 110-09-03 non aveva però alcuna pertinenza con il rifiuto dell’iscrizione della modifica a registro fondiario oggetto della domanda d’interpretazione. In questo senso la pre- tesa che il difetto del petito allora formulato dalla parte attrice fosse già stato contestato nell’ambito del procedimento principale da parte dell’appellante non si rivela corretta. 4.4Per Max Guldener (Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. ed., Zurigo 1979, pag. 535): «Ist eine Entscheidung unklar oder enthält sie ein- zelne unklare oder widersprechende Anordnungen, so liegt nur der äusseren Form nach eine Entscheidung vor, während mangels eines feststellbaren Sin- nes eine Entscheidung – sei es im ganzen oder mit Bezug auf einzelne Punkte – in Wirklichkeit überhaupt nicht erfolgt ist. Ist eine Nichtentschei- dung oder eine unvollständige Entscheidung in diesem Sinne ergangen, so ist der Prozess selbst dann nicht beendigt, wenn die Entscheidung in die Form eines Endurteils gekleidet ist. Vielmehr kann der Prozess fortgesetzt werden, bis alle zu entscheidenden Punkte eine eindeutige Erledigung ge- funden haben. Die Fortsetzung und Erledigung des Prozesses erfolgt in den Formen eines besonderen Erläuterungsverfahrens.» Anche senza voler defi- nire come una «non decisione» la sentenza poco chiara o incompleta, la dottrina è comunque unanime nel ritenere che simili decisioni debbano po-
1 PKG 2013 10 ter essere interpretate. Secondo la giurisprudenza, l’interpretazione tende a rimediare ad una formulazione poco chiara, incompleta, equivoca o contrad- dittoria del dispositivo. Essa può, inoltre, riferirsi a delle contraddizioni esi- stenti tra i motivi della decisione e il dispositivo. I considerandi possono es- sere oggetto di una domanda d’interpretazione solo nella misura in cui non è possibile determinare il senso del dispositivo se non facendovi riferimento. Domande d’interpretazione che tendono alla modifica del contenuto della decisione o a un nuovo esame della causa non sono per contro ammissibili. L’interpretazione ha, in effetti, solo per scopo di riformulare chiaramente e completamente una decisione che non è stata originariamente redatta in tal senso. Per mezzo di una domanda d’interpretazione non può d’altra parte neanche essere provocata una discussione d’insieme sulla decisione resa, segnatamente in merito alla conformità al diritto o alla pertinenza di quest’ultima (sentenza del Tribunale federale 2G_1/ 2013 del 21 febbraio 2013 cons. 1.1 e riferimenti). L’interpretazione mira a ricercare l’autentica volontà dell’istanza che ha precedentemente deliberato in base al dispositivo ed a tutta la sentenza, inclusi i considerandi. Per determinare poi detta vo- lontà è ammissibile consultare gli atti del processo, gli scritti legali ed i pro- tocolli e quindi su tali basi dare le necessarie risposte alle domande che si pongono (cfr. Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 3 segg. ad art. 334 CPC; Ivo Schwander, op. cit., n. 5 ad art. 334 CPC). Tramite l’interpretazione si cerca quindi di chiarire quale era – in base ad un determinato dispositivo o ad un determinato concetto – la volontà del tribunale e come eventuali contraddi- zioni tra considerandi e dispositivo possano essere dissolti. Quest’ultimo procedimento sconfina spesso nella rettifica giacché nel chiarire un testo contradditorio il tribunale deve finalmente decidersi per una variante che considera la migliore. Punti oscuri o contraddizioni possono emergere già dalla lettura della sentenza, secondo quanto ordinato o possono apparire al momento dell’esecuzione della stessa. L’incompletezza può però anche pa- lesarsi a proposito del tipo di procedimento in questione ed alle misure che possono essere indicate in questo ambito (cfr. Ivo Schwander, op. cit., n. 6 ad art. 334 CPC). 4.5Il dispositivo della sentenza del 25 novembre 2009 del Tribunale distrettuale stabiliva al punto 2a che «Le iscrizioni nel Registro fondiario del Comune di _ relative alle particelle ni. Z.1, Z.3 e Z.2, piano no. _, vengono modificate, rispettivamente rettificate ristabilendo la situazione particellare, per quanto riguarda ubicazione, dimensioni, servitù e oneri fondiari, vigenti il 1. 10. 1990: In particolare, l’iscrizione dell’attuale particella no. Z.1 deve prevedere una misura totale di ca. 3765 m 2 comprendenti casa d’abitazione e commerciale no. ass. Z.6, maglieria e rimessa no. ass. Z.4, piazzali, distribu- tore, anditi e parcheggi.» Il 12 aprile 2010, l’ufficiale del registro fondiario del Comune di _ rigettava l’iscrizione richiesta non essendo il dispositivo della
PKG 2013 1 11 sentenza sufficientemente chiaro per operare la modifica delle particelle ri- chiesta. Analizzando il punto 2a del dispositivo della sentenza è senza dub- bio dato ammettere che la volontà del Tribunale distrettuale era quella di ri- stabilire la situazione delle particelle ni. Z.1, Z.3 e Z.2 quale si presentava all’epoca della cessione a titolo di futura eredità di 497/1000 di comproprietà sulla particella no. Z.1 (allora no. Z.7) da D. a A. il 1° ottobre 1990. L’esecu- zione di tale volontà giusta la lettera del dispositivo della sentenza non era però sufficiente per ottenere la richiesta rettifica a registro fondiario. Poiché il dispositivo non indicava l’esatta superficie delle tre particelle menzionate nel dispositivo della sentenza, la forma e l’ubicazione delle stesse nonché le servitù e gli oneri fondiari da riportare, rendendo in tal modo impossi- bile l’iscrizione richiesta, occorre concludere ad una manifesta lacuna o ad un’incompletezza dello stesso. Tali vizi possono però essere sanati nell’am- bito di una procedura d’interpretazione o di rettifica. Nel proprio giudizio del 28 giugno 2012, il Tribunale distrettuale ha completato in questo senso il proprio dispositivo. Nella misura in cui è dato concludere che il contenuto della prevista dettagliata richiesta d’iscrizione a registro fondiario riproduca fedelmente la volontà dell’autorità giudicante, la decisione d’interpretazione merita in questa sede protezione. Presupposto è che le particolarità della de- scrizione fatta delle particelle quanto a posizione, superficie e servitù emer- gano dagli atti che costituiscono il fondamento della procedura terminatasi con la sentenza 25 novembre 2009. E questo è, a non averne dubbi, la situa- zione del caso in esame. La superficie della particella no. Z.1 (in precedenza no. Z.7) pari a ca. 3765 m 2 risulta dal contratto di cessione a titolo di futura eredità del 1° ottobre 1990. Le esatte dimensioni sono state rilevate dall’Uf- ficio G. SA e riportate nella tabella di mutazione che è stata dichiarata parte integrante della sentenza dell’istanza inferiore e ammontano precisamente a 3782 m 2 . Questa minima differenza è indubbiamente spiegabile dal rilievo precedente fatto in base ad una superficie stimata in modo approssimativo. La posizione e la forma della particella no. Z.1 al momento della cessione a titolo di futura eredità emerge dai precedenti piani (vedi allegato 7 / II dei documenti di parte attrice e allegato 2 / IV dei documenti del sopralluogo). Da questi piani è ravvisabile pure la particella che A. aveva in passato ot- tenuto dalla madre e che con la restante parte a sud del fondo ottenuta dal padre viene a formare la particella no. Z.2 nella sua conformazione vigente già il 1° ottobre 1990. Come evidenzia il raffronto tra i diversi piani, la forma e le dimensioni delle particelle ni. Z.1 e Z.2 giusta il piano di mutazione al- legato alla sentenza d’interpretazione riproducono la situazione come si pre- sentava il 1° ottobre 1990. 4.6Contrariamente a quanto preteso dall’appellante, l’interpreta- zione operata non contravviene alla prassi del Tribunale cantonale sancita in PTC 2009 no. 7 ed alla decisione del 16 marzo 2004, ZB 04 8. In quest’ultima
1 PKG 2013 12 sentenza la richiesta d’interpretazione era stata considerata infondata, in quanto volta ad ottenere un’inammissibile modifica del contenuto materiale della decisione. Anche il giudizio pubblicato in PTC 2009 no. 7 si riferiva ad una situazione completamente diversa, nell’ambito della quale nella pretesa decisione d’interpretazione il primo giudizio veniva modificato senza alcuna valida spiegazione. Contrariamente a questi precedenti, come esposto nel considerando che precede, nell’evenienza in esame la volontà del Tribunale distrettuale risultava chiaramente dalla formulazione scelta nel dispositivo, ma tramite la stessa non era possibile procedere alla rettificazione del regi- stro fondiario e quindi eseguire il provvedimento nel senso voluto dal Tribu- nale. Questa mancanza di chiarezza del dispositivo era il solo vizio di cui era affetta la sentenza del 25 novembre 2009 e a mente di questo giudice, ciò giustificava una riformulazione dello stesso in modo tale che la richiesta iscrizione a registro fondiario potesse anche essere portata a termine. Mate- rialmente, con la sentenza del 28 giugno 2012 non è stata operata alcuna mo- difica materiale della sentenza del 25 novembre 2009 e non è neppure dato concludere che nell’ambito del procedimento qui contestato siano stati pro- dotti nuovi mezzi di prova in contrasto con quanto previsto all’art. 241 cpv. 2 CPC/ GR. I documenti che l’istante considera essere dei nuovi mezzi di prova, come le attestazioni fornite dall’ufficio del registro fondiario, la rela- zione della ditta G. SA con la tabella di mutazione provvisoria e relativo pia- no, non possono essere definiti tali. È propriamente sulla base dei documenti presentati durante il procedimento conclusosi con la sentenza del 25 no- vembre 2009 che sono stati redatti la tabella di mutazione e il relativo piano. Le attestazioni fornite dall’ufficiale del registro fondiario – quanto all’im- possibilità di operare l’iscrizione richiesta e alle condizioni per poter proce- dere ad un’iscrizione – non sono dei nuovi mezzi di prova ai sensi del dispo- sto sopra indicato, in quanto tali attestazioni riguardano unicamente l’impossibilità di eseguire la sentenza e non hanno alcuna pertinenza con la questione materiale che andava decisa dal Tribunale distrettuale nell’azione di rettificazione del registro fondiario. ZK1 12 78Decisione del 5 marzo 2013