B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte VI F-5927/2017
Sentenza del 26 settembre 2019 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Fulvio Haefeli, Jenny de Coulon Scuntaro, cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______, patrocinato dall'avv. Luca Trisconi, Via S. Balestra 17, casella postale 5269, 6901 Lugano, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
F-5927/2017 Pagina 2 Fatti: A. A._______ (il ricorrente), cittadino lituano nato il ... 1983, si è sposato in Francia con una cittadina estone, titolare di un permesso di soggiorno francese pluriennale, il ... 2013. In relazione alla sua vita familiare, si osservi ancora che il ricorrente aveva presentato alle autorità francesi, ad inizio ... 2013, una domanda di adozione della figlia di sua moglie, che non aveva tuttavia potuto essere inizialmente evasa in mancanza di alcuni documenti indispensabili, e il cui esito finale non è conosciuto. B. Il 5 dicembre 2015, nel quadro di un mandato d’arresto europeo, le autorità lituane hanno segnalato il ricorrente nel Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ai fini di estradizione. Il 26 luglio 2017, di passaggio in Ticino, da dove intendeva recarsi, su invito, in ..., allo scopo di soggiornare e lavorare in un monastero durante tre mesi, il ricorrente è stato arrestato su ordine dell’Ufficio federale di giustizia (UFG) e, quindi, sentito dal Procuratore pubblico ticinese. Il giorno susseguente, l’UFG ha confermato l’arresto ai fini di estradizione. Il 21 agosto 2017, le autorità lituane hanno presentato all’UFG una domanda formale di estradizione del ricorrente per l’esecuzione di una pena detentiva definitiva di quattro anni, inflittagli nel 2016, su appello, per lesioni personali gravi causate, nel maggio 2011, ad un avventore di un locale notturno (cfr. la sentenza del tribunale circondariale d’appello di ..., del 20 ottobre 2016, in traduzione francese, allegata all’incarto di estradizione). Dalla domanda di estradizione risulta, peraltro, che il ricorrente era già stato condannato in Lituania a pene detentive di due anni e sei mesi per furto nel 2011, rispettivamente di un anno e sei mesi per lesioni personali leggere nel 2012, e che la cumulazione di queste due condanne era risultata in una pena detentiva effettiva di due anni e nove mesi (cfr. le sentenze del tribunale distrettuale di ..., del 20 luglio 2011, rispettivamente del 9 febbraio 2012, in traduzione francese, allegate all’incarto di estradizione). Il 14 settembre 2017, l’UFG ha concesso l’estradizione del ricorrente alla Lituania per i fatti descritti nella relativa domanda. In seguito, il Tribunale penale federale (TPF) ha respinto l’impugnativa del ricorrente contro la decisione dell’UFG, e il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il successivo ricorso contro la sentenza del TPF.
F-5927/2017 Pagina 3 C. Il 19 settembre 2017, dopo che la polizia cantonale ticinese aveva sentito il ricorrente in merito ad un eventuale provvedimento amministrativo di cui avrebbe potuto essere oggetto, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha pronunciato nei suoi confronti un divieto d’entrata per la Svizzera e il Liechtenstein, immediatamente esecutivo (effetto sospensivo tolto), della durata di quindici anni, ovvero con validità fino al 18 settembre 2032. La decisione è stata notificata al ricorrente, che si è tuttavia rifiutato di firmarne la ricevuta, lo stesso 19 settembre 2017. Per giustificare la durata di quindici anni del divieto d’entrata, la SEM, basandosi sull’incarto relativo alla domanda di estradizione, si riferisce, da un lato, alle tre condanne penali pronunciate in Lituania nel 2011, 2012 e 2016, per “un totale di 6 anni di pene detentive”. Dall’altro lato, la SEM menziona anche tre condanne pronunciate sempre in Lituania nel 2001, 2004 e 2006, cumulanti “pene detentive per oltre 5 anni” (cfr. la parte introduttiva della sentenza del tribunale distrettuale di ..., del 3 agosto 2016, in traduzione francese, allegata all’incarto di estradizione, in cui sono elencate le dette condanne). In aggiunta a ciò, la SEM indica che il ricorrente è pure stato condannato due volte a pene detentive in Francia. In questo quadro, la SEM conclude che “non è possibile un pronostico favorevole poiché il rischio di recidiva, come ampiamente dimostrato dagli antecedenti, non può essere escluso”. D. Il 19 ottobre 2017, rappresentato dal suo legale, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso e concessione del gratuito patrocinio o, in via subordinata, l’esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie, l’annullamento puro e semplice del divieto d’entrata. A sostegno delle sue richieste, il ricorrente ha esibito i documenti A a U, di cui si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo. In sostanza, il ricorrente sostiene di non avere mai commesso delitti in Svizzera e rimprovera alla SEM di essersi limitata “a menzionare i precedenti penali [...], i quali in gran parte risalgono a molti anni orsono” (ricorso, punto 4, pag. 3). Il ricorrente commenta poi le diverse condanne subite, facendo valere i problemi che ha conosciuto sul piano personale e familiare in Lituania, in particolare durante la sua infanzia. Riferendosi alla sua vita in Francia, il ricorrente afferma che l’incontro con sua moglie ha rappresentato una “svolta decisiva”, che l’ha spinto a formarsi come aiuto- cuoco nel 2016 per poter sovvenire ai bisogni dei suoi cari. Rilevando
F-5927/2017 Pagina 4 questi cambiamenti intervenuti nella sua situazione personale e familiare, il ricorrente esprime la convinzione che “la probabilità che egli commetta nuovamente delle infrazioni penali è minima o addirittura inesistente (soprattutto in Svizzera)” (ricorso, punto 6). Il ricorrente conclude che, ad ogni modo, la durata del divieto d’entrata sarebbe sproporzionata. E. Il 15 novembre 2017, la SEM si è espressa contro la restituzione dell’effetto sospensivo, in particolare per il fatto che la procedura di esecuzione era ancora pendente. Il 21 novembre 2017, la SEM ha prodotto un estratto del casellario giudiziale francese del ricorrente, del 13 novembre 2017, in cui sono menzionate due condanne, una di tre anni per furto, falsità in documenti e utilizzo di documenti falsificati, pronunciata il 27 maggio 2014 (fatti accaduti nella prima metà del 2013), e un’altra pure di tre anni per furto, ricettazione e partecipazione ad un’associazione per delinquere, emanata il 22 aprile 2016 (fatti avvenuti da ottobre 2012 ad aprile 2013). F. Il 4 dicembre 2017, dato che il ricorrente si trovava ancora in Svizzera per la procedura d’estradizione, questo Tribunale ha dichiarato la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo, allo stato delle cose, inammissibile, concedendo al ricorrente, nel contempo, l’assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio. G. Il 18 dicembre 2017, il ricorrente è stato estradato in Lituania. H. L’8 gennaio 2018, la SEM ha risposto al ricorso, mettendo in risalto le “otto condanne penali in un lasso di tempo di 15 anni (2001 – 2016), comportanti delle condanne a pene detentive per un totale di 17 anni”. Su questa scia, la SEM continua affermando che “né l’invito di un monastero, né la conclusione di una formazione quale aiuto-cuoco costituiscono una modifica sostanziale della situazione [del ricorrente] da un punto di vista professionale, atta a influenzare il rischio di recidiva”. La SEM evidenzia inoltre il fatto che il divieto d’entrata è limitato alla Svizzera e al Liechtenstein, per cui gli interessi personali e familiari del ricorrente in Francia non sarebbero pertinenti ai fini della valutazione della proporzionalità del provvedimento. La SEM conclude così al rigetto del ricorso.
F-5927/2017 Pagina 5 I. Il 19 febbraio 2018, il ricorrente ha inoltrato la replica, esibendo nello stesso tempo i doc. V a EE, di cui si dirà, nella misura dovuta, nel prosieguo. Innanzitutto, il ricorrente passa in rassegna le condanne di cui è stato oggetto, dal 2001 al 2016, in Lituania e in Francia, concordando con la SEM quanto al loro numero, ossia otto, ma dissentendo sulla loro durata complessiva, che egli afferma ammontare a nove anni, e non a diciassette. In secondo luogo, ribadendo di non avere commesso nessun reato in Svizzera e di non essere più ricaduto nella delinquenza dal maggio 2013, il ricorrente sottolinea che è stato arrestato in Ticino mentre si recava in Obvaldo per lavoro, allo scopo di contribuire al sostentamento della sua famiglia, a dimostrazione dei mutamenti radicali che sarebbero intervenuti nella sua vita. Considerando il divieto d’entrata di quindici anni come “oltremodo sproporzionato e pertanto arbitrario”, il ricorrente riconferma le sue conclusioni, anche in relazione alla restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso. J. Il 21 marzo 2018, questo Tribunale ha respinto la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo, invitando nel contempo la SEM ad esprimersi sulla replica del ricorrente. K. Il 2 maggio 2018, la SEM ha presentato la duplica, sostenendo che l’insieme delle condanne del ricorrente “comportano delle pene per oltre 17 anni. Ora, le disposizioni penali lituane prevedono la pronuncia di pene combinate in caso di nuove condanne. In tal modo, il totale delle pene inflittegli in Lituania è di 8.5 anni (14.5 con le pene francesi)”. Cionondimeno, la SEM asserisce che questa differenza nella durata complessiva delle pene non sarebbe sostanziale, nella misura in cui, per l’analisi della pericolosità, pertinenti sono la gravità, il numero e il perdurare delle infrazioni. In quest’ottica, la SEM ribadisce la necessità di respingere il ricorso. L. Il 12 giugno 2018, il ricorrente ha trasmesso le sue osservazioni alla duplica della SEM, allegando inoltre il doc. FF. In particolare, sottolineando che “le pene inflitte in Lituania ammonterebbero in definitiva a 8.5 anni [...]. Le pene detentive inflitte in Francia si elevano a 6 anni. Si ha dunque un totale di 14.5”, il ricorrente puntualizza che l’esecuzione di buona parte delle dette pene è stata sospesa condizionalmente, per cui il numero di anni di detenzione costituirebbe “una cifra puramente indicativa”, inidonea a
F-5927/2017 Pagina 6 stabilire il grado della sua pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri. In questa prospettiva, il ricorrente aggiunge che bisogna ugualmente considerare il fatto che l’ordinamento giuridico lituano e quello svizzero “giudicano e infliggono pene, per il medesimo reato, con severità diversa”, da cui l’inequiparabilità delle sanzioni pronunciabili nei due paesi, ciò che lo induce, in sostanza, a relativizzare i reati dai lui commessi in Lituania, presupponendo che gli stessi sarebbero stati puniti meno pesantemente in applicazione del diritto penale svizzero. In definitiva, il ricorrente riafferma la sua richiesta di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata. M. Il 5 luglio 2018, la SEM ha preso brevemente posizione sulle ultime osservazioni del ricorrente, limitandosi a ribadire le proprie conclusioni. N. Il 12 luglio 2018, questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente, per conoscenza, le osservazioni finali della SEM. Non sono più, in seguito, intervenuti scambi di scritti.
Diritto: 1. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all’art. 32 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il divieto d’entrata del 19 settembre 2017, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso in quanto autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l’art. 11 cpv. 1 e 3 dell’Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 [ALC, RS 0.142.112.681], in vigore dal 1° giungo 2002, nonché l’art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17
F-5927/2017 Pagina 7 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_270/2015 del 6 agosto 2015 consid. 1). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). Un eventuale anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, il ricorrente, che beneficia dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, è il destinatario della decisione impugnata ed ha presentato il suo ricorso tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio. 2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale dispone di un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (art. 49 e 54 PA). È determinante, in primo luogo, la situazione fattuale al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 con i riferimenti giurisprudenziali). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”), di meno (“reformatio in peius”) o un'altra cosa (“aliud”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2 a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto).
F-5927/2017 Pagina 8 3. Il presente litigio verte sulla decisione del 19 settembre 2017, con cui la SEM ha pronunciato un divieto d’entrata di quindici anni (19.7.2017 – 18.9.2032), limitato alla Svizzera e al Liechtenstein, nei confronti del ricorrente, il quale chiede il suo annullamento. 4. L’ALC è applicabile alla fattispecie, nella misura in cui il ricorrente, in quanto cittadino della Lituania, che è uno Stato membro dell’Unione europea, è titolare dei diritti consacrati dall’ALC (libertà di circolazione), i quali consistono nel diritto d’ingresso (art. 1 § 1 allegato I ALC) nonché nel diritto di soggiorno per i lavoratori dipendenti (art. 6 a 11 allegato I ALC), per gli autonomi (art. 12 a 16 allegato I ALC), per i prestatori di servizi (art. 17 a 23 allegato I ALC) e per le persone che non esercitano un’attività economica (art. 24 allegato I ALC). La presente procedura riguarda unicamente il diritto d’ingresso in Svizzera, di cui il ricorrente ha fatto uso (cfr. consid. B), e del quale la decisione impugnata restringe l’esercizio (deroga alla libertà di circolazione). Di conseguenza, bisogna nel prosieguo verificare se la SEM, nel pronunciare il divieto d’entrata in sé e nel fissarne la durata a quindici anni, si sia conformata alle esigenze poste dall’ALC, secondo il quale i diritti da esso conferiti, in particolare il diritto d’ingresso, possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (cfr. art. 1 § 1 e 5 § 1 allegato I ALC). 5. Considerato che l’ALC non regola espressamente i divieti d’entrata in quanto tali, bisogna partire dal presupposto che si applica il diritto interno svizzero anche ai divieti d’entrata nei confronti di cittadini dell’Unione europea, come si può desumere dall’art. 24 dell’ordinanza del 22 maggio 2002 concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri (OLCP, RS 142.203). In proposito, la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr), che regola i divieti d’entrata all’art. 67, è stata, con effetto dal 1° gennaio 2019 (RU 2019 1413), non soltanto parzialmente modificata, ma anche ridenominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20). Benché gli art. 67 cpv. 2 lett. a e 67 cpv. 3 della legge, rilevanti per la presente procedura, non abbiano subito alcuna modifica, materiale o redazionale, dal momento dell’emanazione della decisione impugnata,
F-5927/2017 Pagina 9 avvenuta il 19 settembre 2017, si utilizzerà in seguito la nuova abbreviazione LStrI (cfr. sentenza TAF F-2643/2017 del 4 febbraio 2019 consid. 4). 6. 6.1 La SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI). Il Consiglio federale ha messo a fuoco le nozioni d’ordine e di sicurezza pubblici, sul piano del diritto interno, nel suo Messaggio dell’8 marzo 2002 concernente la LStr (Messaggio LStr, FF 2002 3327). In proposito, esso ha sottolineato che “la sicurezza e l’ordine pubblici costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia: l’ordine pubblico comprende l’insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa l’inviolabilità dell’ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato” (Messaggio LStr, pag. 3424). 6.2 Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni; può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStrI). Questa graduazione delle durate (inferiori o superiori a cinque anni) risulta dal recepimento, da parte della Svizzera, dell’art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (direttiva sul rimpatrio; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 348/98), il quale prevede che la durata del divieto d’ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ogni caso e che non supera di norma i cinque anni, ma che può essere superiore ai cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale (cfr. la nota a piè di pagina n. 109 relativa all’art. 67 LStrI; cfr. anche DTF 139 II 121 consid. 5.1 e 6.3).
F-5927/2017 Pagina 10 6.3 Le nozioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità, secondo l’art. 5 § 1 allegato I ALC, vanno intese nel senso definito dalla direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 e dalla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE; dal 1° dicembre 2009, la Corte di giustizia dell’Unione europea [CGUE]), precedente la sottoscrizione dell’ALC (art. 5 § 2 allegato I ALC in relazione con l’art. 16 § 2 ALC). Così, le deroghe alla libera circolazione garantita dall'ALC devono essere interpretate in modo restrittivo. Al di là della turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse fondamentale per la società. In quest’ottica, una condanna penale può essere considerata per limitare i diritti conferiti dall'ALC soltanto se, dalle circostanze che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 176 consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.4, con i rinvii alla giurisprudenza della CGUE). A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia praticamente nullo. La misura dell'apprezzamento dipende in sostanza dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_903/2010 del 6 giugno 2011 consid. 4.3.2 e DTF 136 II 5 consid. 4.2). 6.4 Riassumendo le esigenze poste dal diritto interno, dall’ALC e dalla giurisprudenza della CGUE, il Tribunale federale rileva che, per potere pronunciare un divieto d’entrata fino a cinque anni al massimo nei confronti di un cittadino di un paese terzo non coperto dall’ALC, è sufficiente che egli rappresenti un semplice pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri (livello I). Invece, per potere pronunciare un divieto d’entrata di cinque anni al massimo nei confronti di un cittadino di un paese terzo coperto dall’ALC, che gode quindi della libertà di circolazione, è necessario verificare se egli costituisca una minaccia di una certa gravità per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri, ossia una minaccia che va al di là di una semplice messa in pericolo degli stessi (livello I bis). Quanto alla pronuncia di un divieto d’entrata superiore a cinque anni (fino a quindici e, in caso di recidiva, anche fino a venti anni: cfr. DTAF 2014/20 consid. 7), e ciò indipendentemente dall’applicazione dell’ALC (cfr. art. 11 cpv. 2 direttiva
F-5927/2017 Pagina 11 2008/115/CE), bisogna che il cittadino in questione rappresenti una grave minaccia, ossia un “pericolo qualificato” (“menace caractérisée”) per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri (livello II; cfr. DTF 139 II 121 consid. 5 e 6). Questo grado di gravità qualificata, la cui ammissione costituisce l’eccezione (cfr. FF 2009 8043, pag. 8058 [in francese]), deve essere esaminato concretamente, con riferimento agli atti di causa (cfr. MARC SPESCHA, in: Spescha et al. [ed.], Migrationsrecht, 4 a ed. 2015, art. 67 LStr, n. 5, pag. 271; ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, in: AJP/PJA 7/2018, pagg. 886 a 898). Esso è funzione della natura del bene giuridico in pericolo (ad es.: la vita, l’integrità della persona, l’integrità sessuale o la salute pubblica), della natura dell'infrazione commessa, come in caso di criminalità particolarmente grave a dimensione transfrontaliera (cfr. art. 83 § 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nella versione consolidata di Lisbona [TFUE], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure del numero delle infrazioni commesse (recidiva), anche alla luce della loro eventuale crescente gravità o dell'assenza di una prognosi favorevole (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.3). 6.5 È ancora pertinente sottolineare che, secondo una giurisprudenza consolidata, l'autorità amministrativa non è, in virtù del principio della separazione dei poteri, vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, in linea di principio indipendenti l’una dall’altro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia a causa della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità amministrativa, fondandosi sul proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che le condizioni per emanare un divieto d'entrata siano soddisfatte. Pertanto, l'autorità amministrativa valuta sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno, e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (cfr., tra le altre, DTF 140 I 145 consid. 4.3 e 137 II 233 consid. 5.2.2, nonché la sentenza TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4). 7. Nel prosieguo importa stabilire, innanzitutto, se le condizioni per emettere
F-5927/2017 Pagina 12 il divieto d’entrata in sé siano adempiute (minaccia almeno di una certa gravità). Nell’affermativa, bisogna precisare l’intensità della gravità della minaccia (minaccia solo di una certa gravità o minaccia grave) e quindi fissare, in conformità con il principio di proporzionalità, la durata del divieto d’entrata in funzione del complesso delle circostanze del caso. In relazione a questa analisi, si noti da subito che, qualora gli argomenti esposti nel ricorso, nella replica e nelle osservazioni alla duplica (cfr. consid. D, I e L), non risultino determinanti per la risoluzione della questione della fondatezza del divieto d’entrata in sé e della qualifica della minaccia, essi saranno cionondimeno presi in conto, nella misura della loro rilevanza, per la valutazione della proporzionalità della durata del divieto d’entrata. 8. 8.1 Dall’incarto di estradizione si evince che il ricorrente è stato da ultimo condannato in Lituania, su appello, ad una pena detentiva di quattro anni il 20 ottobre 2016 (cfr. consid. B), e ciò per avere assestato, in stato di ebrietà, un pugno in faccia ad un avventore di un locale notturno nel maggio 2011, che ha causato la caduta al suolo della vittima, la quale ha riportato diverse ferite al cranio. Queste lesioni personali sono state qualificate come gravi dai tribunali di prima istanza e d’appello lituani (“troubles majeurs de la santé”, secondo la traduzione fornita dal Ministero della giustizia lituano). Prima di avere perpetrato questo reato, al ricorrente era stata inflitta, sempre in Lituania, una pena detentiva di un anno e sei mesi il 9 febbraio 2012 (cfr. consid. B), e ciò per avere tirato diversi colpi di pugno sul cranio e in faccia ad un’altra sua vittima, e di avere continuato a picchiarla, con un complice, quando la stessa si trovava già a terra (“troubles mineurs de la santé”, secondo la traduzione esibita dal Ministero della giustizia lituano). Peraltro, prima di avere attentato all’integrità personale di queste due persone, il ricorrente si era pure macchiato nel 2011, ai danni di un’impresa lituana produttrice di macchinari agricoli e di utensili domestici, di un furto di tutta una serie di strumenti meccanici, sanzionato da una pena detentiva di due anni e sei mesi, sospesa condizionalmente per tre anni. E ancora prima, nel 2001, 2004 e 2006, il ricorrente era stato condannato, sempre in Lituania, rispettivamente a pene detentive di un anno e sei mesi, un anno e due mesi e due anni e nove mesi per delitti contro il patrimonio, in particolare furto ed estorsione (cfr. consid. C e doc. AA [estratto in inglese del Codice penale lituano], allegato alla replica). Ai reati lituani si devono aggiungere le due condanne subite dal ricorrente, nel 2014 e 2016, in Francia (cfr. consid. E), entrambe
F-5927/2017 Pagina 13 pronunciate, segnatamente, per furto, e di una durata di tre anni ciascuna. In definitiva, per quanto è dato di capire, e su questo punto la SEM e il ricorrente sembrano concordare, le relative pene ammontano, dal 2001 al 2016, a un totale di quattordici anni e sei mesi, di cui otto anni e sei mesi inflitti in Lituania, e sei anni comminati in Francia (cfr. consid. K, L e 8.1). 8.2 Ora, in questo quadro, pur limitando lo sguardo alle sole sanzioni pronunciate tra il 2012 e il 2016, le più recenti (fatti occorsi tra il 2011 e il 2013 [cfr. consid. B e E]), non si può non intravedere una certa tendenza del ricorrente a delinquere prevalentemente contro i beni giuridici che sono l’integrità personale e il patrimonio. Indicativi di questa tendenza sono il numero di condanne (cinque) e la vicinanza nel tempo dei fatti costitutivi dei reati (suppergiù tre anni). In particolare, colpisce la violenza con cui il ricorrente ha attentato all’integrità fisica delle sue due vittime (cfr. consid. 8.1), prendendo di mira uno dei beni giuridici più importanti secondo il diritto penale di ogni paese europeo. In questo rispetto, poco importa che il ricorrente non abbia mai perpetrato infrazioni penali in Svizzera: il fatto che abbia violato i detti beni giuridici in due paesi diversi, implica, volenti o nolenti, che egli è capace di commettere delitti dello stesso genere anche in altri Stati, come ad esempio in Svizzera. Peraltro, data l’importanza della gravità delle potenziali infrazioni, soprattutto in relazione all’integrità fisica, l’attualità del rischio di reiterazione non può essere minimizzata, e ciò senza che sia necessario prevedere, con quasi certezza, il compimento di uno o l’altro dei reati in questione. Questo è tanto più vero se si considera che i fatti sanzionati in Lituania e in Francia si sono prodotti tra il 2011 e il 2013, per cui sono relativamente recenti sia rispetto al momento del rilascio del divieto d’entrata, il 19 settembre 2017, sia in riguardo al momento del presente giudizio (cfr. consid. 2). Per contro, sussiste una soluzione di continuità troppo marcata con i fatti sanzionati nel 2001, 2004 e 2006, perché quest’ultimi possano influire sensibilmente sull’apprezzamento della questione della gravità della minaccia (e pure della proporzionalità, come sarà mostrato in seguito). 8.3 In questo senso, bisogna riconoscere che il ricorrente costituisce, a tutt’oggi, una minaccia almeno di una certa gravità per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri, dimodoché, da questo punto di vista, la valutazione della SEM non presta il fianco a critiche, con la conseguenza che l’emissione di un divieto d’entrata in sé si rivela essere giustificata (cfr. art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI in relazione con l’art. 5 allegato I ALC). Sotto questo profilo, nella misura in cui il ricorrente chiede l’annullamento puro e semplice del divieto d’entrata, il ricorso risulta infondato.
F-5927/2017 Pagina 14 9. Assodato che la minaccia che emana attualmente dal ricorrente è almeno di una certa gravità, bisogna chiarire se essa raggiunga un grado d’intensità tale da dover essere qualificata come grave ai sensi di legge (cfr. consid. 6.1 a 6.4). 9.1 In proposito è determinante la centralità della protezione che il diritto penale svizzero accorda all’integrità personale, in particolare fisica, non soltanto come bene giuridico tipicamente individuale, ma anche in quanto condizione indispensabile per la coabitazione ordinata delle persone nella società (cfr. consid. 6.1). In quest’ottica, considerato che il ricorrente ha violato questo bene giuridico primario a due riprese, dando prova di una notevole violenza, come si può evincere dalla descrizione dei fatti delle due sentenze lituane allegate all’incarto di estradizione (cfr. consid. 8.1), la minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri non è solamente di una certa gravità, ma risulta essere grave ai sensi di legge. Questa gravità qualificata della minaccia è pure corroborata dal fatto che il rischio di reiterazione, come già ricordato, non può essere minimizzato, nella misura in cui il ricorrente sembra essere caratterizzato, alla luce delle sentenze lituane menzionate, da un’indole potenzialmente pericolosa che lo spinge, in determinate circostanze, a perdere il controllo della sua persona e ad abbandonarsi alla violenza, senza considerare le conseguenze del suo agire, che potrebbero essere, nel peggiore dei casi, anche letali. Peraltro, non si devono dimenticare i delitti commessi contro il patrimonio in Lituania e in Francia, i quali non possono essere visti che come il risultato di una certa tendenza a delinquere che ha animato il ricorrente fino ad aprile 2013, e che contribuiscono a loro volta ad aggravare l’intensità della minaccia che deriverebbe per l’ordine e la sicurezza pubblici dalla sua presenza in Svizzera. 9.2 In conclusione, benché una minaccia possa essere qualificata come grave soltanto eccezionalmente (cfr. consid. 6.4), bisogna riconoscere che il ricorrente rappresenta, a tutt’oggi, una minaccia grave per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri, dimodoché la SEM era senz’altro legittimata a pronunciare, il 19 settembre 2017, un divieto d’entrata superiore a cinque anni, secondo gli art. 67 cpv. 3 2 a frase LStrI e gli art. 1 § 1 e 5 § 1 allegato I ALC. 10. Si tratta dunque, in seguito, di fissare la durata del divieto d’entrata, che può raggiungere, secondo la giurisprudenza, i quindici anni e, in caso di
F-5927/2017 Pagina 15 recidiva, anche i venti anni (cfr. consid. 6.4), e ciò in conformità con il principio di proporzionalità. 10.1 In generale, l'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo (art. 5 cpv. 2 della Costituzione federale [Cost., RS 101]). In particolare, l'autorità non può adoperare un mezzo coattivo più rigoroso di quanto richiesto dalle circostanze (art. 42 PA). Da un punto di visto analitico, il principio della proporzionalità viene suddiviso in tre regole: l'idoneità, la necessità e la proporzionalità in senso stretto (cfr. DTF 136 I 17 consid. 4.4, 135 I 246 consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2 e 124 I 40 consid. 3e). La prima impone che la misura scelta sia atta al raggiungimento dello scopo d'interesse pubblico fissato dalla legge (cfr. DTF 128 I 310 consid. 5b/cc), la seconda che, tra più misure idonee, si scelga quella che incide meno fortemente sui diritti privati (cfr. DTF 130 II 425 consid. 5.2), e la terza, detta anche regola della preponderanza dell'interesse pubblico, che l'autorità proceda alla ponderazione tra l'interesse pubblico perseguito e il contrapposto interesse privato, valutando quale dei due debba prevalere in funzione delle circostanze (cfr. DTF 129 I 12 consid. 6 a 9).
10.2 Come già mostrato in precedenza, il divieto d’entrata è, di per sé, idoneo a garantire che l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri siano protetti contro la minaccia grave alla quale il ricorrente li espone a tutt’oggi. Peraltro, non entrando manifestamente in linea di conto, come misura meno incisiva, l’ammonimento (cfr. art. 96 cpv. 2 LStrI), il divieto d’entrata è pure necessario.
10.3 La questione da risolvere, ora, è quella di chiarire quale debba essere la durata del divieto d’entrata secondo la proporzionalità in senso stretto. Questa valutazione deve essere effettuata, in particolare, con riferimento al diritto alla libera circolazione (art. 3 ALC in relazione con gli art. 1 § 1 e 5 § 1 allegato I ALC) e al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente (art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 4 novembre 1950 [CEDU, RS 0.101]). Quanto all’art. 8 cpv. 1 CEDU, che non garantisce il diritto di entrata in un determinato Stato (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e 139 I 330 consid. 2.1 con i rinvii), importa precisare che uno straniero può prevalersene, in generale, se intrattiene una relazione stretta, effettiva ed intatta, con una persona della sua famiglia che beneficia di un diritto di presenza duraturo in Svizzera; protetti sono, segnatamente, i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione; eccezionalmente, se sussiste un particolare rapporto di dipendenza tra loro, sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli
F-5927/2017 Pagina 16 maggiorenni (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2). Tuttavia, l’art. 8 cpv. 2 CEDU permette un’ingerenza statale nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare, se tale ingerenza è prevista dalla legge ed è necessaria, in particolare, alla sicurezza pubblica e alla prevenzione dei reati in una società democratica. 10.4 In concreto, la SEM si riferisce essenzialmente, nella decisione impugnata e nella risposta al ricorso, alla durata delle pene cumulate dal ricorrente in Lituania e in Francia per qualificare la gravità della minaccia che emana dal ricorrente, ma non spiega propriamente i motivi per cui ha optato per una durata di quindici anni del divieto d’entrata, affermando che “è incontestabile che il comportamento dell’interessato urti palesemente l’interesse pubblico”, e che “in particolare, la vita e l’integrità fisica costituiscono un fondamentale interesse pubblico e le autorità devono intervenire con misure adeguate” (decisione impugnata, pag. 2; cfr. consid. C e H). Nella duplica, sempre in relazione alla gravità della minaccia, ma non alla proporzionalità della durata del divieto d’entrata, la SEM tende a relativizzare l’aspetto della durata delle pene cumulate, sottolineando l’importanza, in termini generali, della gravità, del numero e del perdurare delle infrazioni (cfr. consid. K). Dal canto suo, il ricorrente si concentra, nell’impugnativa, sulla pronuncia del divieto d’entrato in sé, di cui nega la fondatezza, ma non analizza la questione della durata del divieto d’entrata sotto il profilo della proporzionalità, accontentandosi di sostenere al riguardo che “il divieto d’entrata [...] quandanche si considerasse che [il ricorrente] rappresenti un rischio per la sicurezza e l’ordine pubblico, sarebbe in ogni caso oltremodo sproporzionato” (ricorso, § 7). Cionondimeno, nella sua analisi per tentare di dimostrare l’infondatezza del divieto d’entrata, il ricorrente mette in avanti, in particolare, la lontananza nel tempo di una parte delle infrazioni commesse, i problemi personali e familiari da lui conosciuti in Lituania già dall’infanzia, il fatto di non avere mai perpetrato reati in Svizzera e di non essere più ricaduto nella delinquenza dal maggio 2013, come pure la maggiore severità di cui farebbero prova i giudici lituani nell’applicazione del diritto penale (cfr. consid. D, I e L). 10.5 In precedenza è stato accertato che il ricorrente rappresenta, a tutt’oggi, una minaccia grave per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri, principalmente in ragione delle due infrazioni contro l’integrità personale commesse in Lituania, ma anche a causa delle infrazioni contro il patrimonio perpetrate in Lituania e in Francia (cfr. consid. 8.1).
F-5927/2017 Pagina 17 Partendo da questa constatazione, si deve osservare, innanzitutto, che il ricorrente ha leso due beni giuridici di natura diversa, di cui uno, l’integrità personale, in due occasioni, con conseguenze gravi, rispettivamente leggere, per la salute delle vittime, è annoverato tra beni i più importanti e degni di protezione nell’ordinamento legislativo di ogni paese europeo. D’altro canto, benché il patrimonio appartenga ad una categoria di beni giuridici meno sensibile dell’integrità personale, il ricorrente l’ha leso, a più riprese, in due Stati diversi, dimostrando così di non avere voluto e/o potuto inibire la sua tendenza a delinquere in funzione del paese in cui si trovava, da cui un rischio di reiterazione non sottovalutabile. In secondo luogo, le condanne per le due infrazioni contro l’integrità personale, senza la cumulazione con altre condanne, ammontano a cinque anni e sei mesi (quattro anni per la prima e un anno e sei mesi per la seconda), ciò che rappresenta una durata considerevole che, si deve presumere, rispecchia la gravità dei reati commessi. Se non si può a priori escludere, come sostiene il ricorrente (cfr. consid. L), che la giustizia penale lituana, anche alla luce del suo non breve passato sovietico, abbia la mano più pesante di quella svizzera, non spetta a questo Tribunale rifare i relativi processi, in modo fittivo, applicando il diritto penale svizzero (cfr. sentenza TAF F-5871/2017 del 22 novembre 2018 consid. 9.2). Lo stesso discorso vale, mutatis mutandis, in relazione alle condanne pronunciate dalla giustizia francese, le quali totalizzano sei anni. In terzo luogo, il ricorrente ha tentato di sottrarsi all’esecuzione della pena detentiva lituana di quattro anni, ciò che testimonia del fatto che egli non voleva, in definitiva, assumere la responsabilità dei suoi atti di violenza. Da questo punto di vista, non si può di certo ammettere che egli abbia fatto prova, finora, di senso critico e di introspezione, cercando di elaborare l’accaduto sul piano cognitivo ed emotivo allo scopo di migliorarsi e di non più riprodurre, in futuro, un comportamento violento gratuito, pericoloso per l’incolumità altrui. In quarto luogo, in relazione alla protezione accordata dall’art. 8 § 1 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare), la configurazione delle relazioni familiari del ricorrente non consente di ritenere, anche alla luce della giurisprudenza menzionata al consid. 10.3, che lo stesso sia applicabile, nella misura in cui il ricorrente non ha legami con la Svizzera sul piano familiare. Inoltre, il ricorrente non ha nemmeno interessi privati preponderanti, per esempio professionali, da far valere in Svizzera, il previsto soggiorno di tre mesi in un monastero in ..., che avrebbe dovuto eseguire nel 2017 (cfr. consid. B), non costituendo un indizio di tali
F-5927/2017 Pagina 18 interessi. In quest’ottica, siccome il divieto d’entrata è limitato alla Svizzera e al Liechtenstein, e che la vita privata e familiare del ricorrente si è svolta e si svolge essenzialmente in Francia e in Lituania (cfr. consid. A), esso non ha finora interferito e non interferisce, allo stato attuale delle cose, né nella sua vita privata, né nella sua vita familiare. Ora, benché le osservazioni appena esposte inducano piuttosto a ritenere giustificata una durata di quindici anni del divieto d’entrata, occorre ancora notare che il ricorrente non ha più commesso delitti violenti e delitti contro il patrimonio dal 2011, rispettivamente dal 2013, e ciò fino al 26 luglio 2017, giorno del suo arresto in Ticino ai fini di estradizione in Lituania (cfr. consid. B, G e E). Questa circostanza, malgrado il tentativo del ricorrente di sottrarsi all’esecuzione della pena detentiva di quattro anni, che sta presentemente scontando, sembra essere di buon augurio per la sua evoluzione interiore e per il suo futuro nella società civile in compagnia di sua moglie e della figlia di quest’ultima (cfr. doc. EE, allegato alla replica). 10.6 Sulla scorta degli elementi che precedono, valutati singolarmente e nel loro insieme, la ponderazione dell’interesse pubblico della Svizzera a tenere lontano dal suo territorio il ricorrente e l’interesse privato di quest’ultimo ad usufruire della libera circolazione secondo l’ALC, essenzialmente facendo uso del suo diritto d’ingresso in Svizzera (cfr. art. 1 § 1 allegato I ALC), non permette di ritenere, in definitiva, che una durata del divieto d’entrata di quindici anni sia proporzionata: una durata di tredici anni appare invece più consona, sotto il profilo del principio della proporzionalità in senso stretto, a garantire gli interessi d’ordine e di sicurezza pubblici svizzeri senza incidere fuori misura sugli interessi privati, qualunque essi siano, del ricorrente. Si noti ancora che la durata di tredici anni del divieto d’entrata, già valido dal 19 settembre 2017, costituisce una restrizione sensibile del diritto alla libera circolazione derivante dall’ALC, e che il ricorrente sta senz’altro traendo, e avrà modo di trarre ulteriormente, nel peggiore dei casi fino al 18 settembre 2030, l’insegnamento necessario dalla condanna principale da lui subita in Lituania. Nel frattempo, una volta liberato, il ricorrente potrà comunque chiedere alla SEM, per motivi fondati, la sospensione provvisoria del divieto d’entrata (cfr. art. 67 cpv. 5 LStrI), come pure, se del caso, un riesame dello stesso, in linea di massima, però, non prima della scadenza di un termine di cinque anni dal momento in cui ha lasciato la Svizzera, ossia non prima del 18 dicembre 2022 (cfr. consid. G; cfr., mutatis mutandis, la sentenza del Tribunale federale 2C_487/2012 del 2 aprile
F-5927/2017 Pagina 19 2013 consid. 4.5.1 e 4.5.2; cfr. anche ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA- HAFNER, op. cit., pag. 893). 11. In conclusione, pronunciando un divieto d’entrata di quindici anni, la SEM ha violato l’art. 67 cpv. 3 LStrI e il principio di proporzionalità nell’esercizio del suo potere d’apprezzamento (art. 49 lett. a PA). Stando così le cose, in accordo con le considerazioni sopraesposte, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata, nel senso che la durata del divieto d’entrata è ridotta a tredici anni, per cui lo stesso è valido dal 19 settembre 2017 al 18 settembre 2030. 12. 12.1 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, benché le conclusioni del ricorrente siano state soltanto parzialmente accolte, non si prelevano spese processuali in ragione del fatto che egli beneficia dell’assistenza giudiziaria (cfr. consid. F). 12.2 Considerato che il ricorso è parzialmente ammesso, il ricorrente, che è rappresentato da un avvocato, ha diritto a un’indennità, ridotta in proporzione, per le spese necessarie derivanti dalla causa (spese ripetibili: art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Dato che il ricorrente non ha presentato alcuna nota d’onorario, l’indennità deve essere fissata sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Ora, alla luce dell’ampiezza e del contenuto del ricorso e dei successivi scritti, è appropriato attribuire al ricorrente un’indennità ridotta per spese ripetibili di fr. 1'000.– (onorario e spese d’avvocato). Egli avrà l’obbligo di restituire questo importo se cessa di essere nel bisogno (art. 65 cpv. 4 PA). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
F-5927/2017 Pagina 20 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata del 19 settembre 2017 è riformata, nel senso che la durata del divieto d’entrata è ridotta a tredici anni, ovvero fino al 18 settembre 2030. 2. Per il resto, il ricorso è respinto. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Al ricorrente è attribuita un’indennità ridotta per spese ripetibili pari a fr. 1'000.–, a carico della SEM. 5. Comunicazione: – al ricorrente (atto giudiziario); – all’autorità inferiore (n. di rif. ...; incarto di ritorno).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici
F-5927/2017 Pagina 21 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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