Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-5089/2014
Entscheidungsdatum
15.11.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte VI F-5089/2014

Sentenza del 15 novembre 2016 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Marianne Teuscher, Jenny de Coulon Scuntaro, cancelliere Reto Peterhans.

Parti

A._______, patrocinato dall'avv. Mara Pedroia Manni, Viale Stazione 2, casella postale 1842, 6501 Bellinzona, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Rifiuto dell'approvazione della proroga del permesso di dimora ed allontanamento dalla Svizzera.

F-5089/2014 Pagina 2

Fatti: A. A., cittadino kosovaro nato il (...), è entrato in Svizzera il 17 ottobre 1999 depositando una domanda di asilo. In data 15 luglio 2000 l’interessato ha contratto matrimonio a B. con C., cittadina serba nata il (...), titolare di un permesso di dimora in Svizzera. A seguito del matrimo- nio A. ha adottato il cognome della moglie. B. Dopo lo stralcio della sua domanda d’asilo, A., che nel frattempo si era recato in Italia, ha fatto ritorno in Svizzera in data 7 novembre 2000 a seguito di una richiesta di ricongiungimento familiare ed è stato posto al beneficio di un permesso di dimora. C. Dall'unione coniugale sono nati due figli, D. il (...) e E._______ il (...). D. A._______ e la moglie vivono separati dal 4 ottobre 2008. Con decreto supercautelare dell’8 ottobre 2008 il Pretore di Riviera ha dapprima dispo- sto a carico del marito un contributo di mantenimento mensile in favore della moglie e dei figli di fr. 1'200.–. In data 3 novembre 2008 i coniugi si sono accordati di affidare a C._______ i minori D._______ e E., riservando a A. un diritto di visita da esercitarsi ogni sabato dalle 9:30 alle 16:00 e stabilendo che quest’ultimo avrebbe versato mensilmente fr. 600.– in favore di ciascun figlio. A seguito di difficoltà sorte in ragione della mancanza di intesa tra i coniugi in merito all’esercizio del diritto di visita e di ritardi nel pagamento dei contributi di mantenimento da parte di A., il 14 ottobre 2009 il Pretore di Riviera ha designato un curatore ai figli ed ha disposto che gli importi dovuti dall’interessato in favore di que- sti ultimi fossero trattenuti dal suo salario. Il medesimo giudice nella sen- tenza di separazione del 30 dicembre 2009 ha stabilito che il contributo di mantenimento di A. in favore dei figli corrispondeva all’eccedenza del suo minimo vitale, mentre la custodia di D._______ e E._______ veniva affidata alla madre, riservato il diritto di visita di al minimo un giorno a set- timana in favore dell’interessato. Nel corso degli interrogatori del 13 e 15 gennaio 2014 i coniugi A._______ hanno dichiarato che il diritto di visita del padre era esercitato tramite un incontro ogni due settimane presso un’apposita struttura di Bellinzona (cfr. verbale d’interrogatorio di

F-5089/2014 Pagina 3 A._______ del 13 gennaio 2014, dossier Simic, pag. 83; verbale d’interro- gatorio di C._______ del 15 gennaio 2014, dossier Simic, pag. 74). E. Il 21 febbraio 2014 la SPOP ha informato A._______ di essere favorevole al rinnovo del suo permesso di dimora. La medesima autorità cantonale ha trasmesso il caso all'Ufficio federale della migrazione (UFM; dal 1° gen- naio 2015: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) per approvazione. F. In data 28 marzo 2014 quest'ultimo ha comunicato a A._______ l’inten- zione di non voler concedere la proroga del permesso di dimora in virtù della non particolarmente rilevante integrazione, segnatamente in ambito professionale, visto che egli è disoccupato dall’agosto 2012 e nel febbraio 2014 ha esaurito il diritto alle indennità ai sensi della LADI (RS 837.0), e considerata la presenza di importanti debiti, nonché dato che il legame af- fettivo e finanziario con i figli non appare sufficientemente intenso. L’auto- rità inferiore ha nel contempo concesso all'interessato un termine per pre- sentare osservazioni. G. Con scritto del 15 aprile 2014, per il tramite della sua patrocinatrice, A._______ ha trasmesso all’UFM la sua presa di posizione. Egli ha in par- ticolare contestato l’opinione secondo la quale la sua integrazione non sa- rebbe avvenuta con successo, rimproverando all’autorità inferiore di es- sersi basata su informazioni inesatte ed incomplete. L’interessato ha in par- ticolare sottolineato che – dopo essere rimasto senza lavoro non per sua colpa, ma a causa di tagli al personale effettuati dall’azienda per la quale lavorava – non si è abbattuto, ma al contrario ha effettuato una riqualifica professionale quale istruttore di fitness, mansione che esercita presso una palestra di F._______ e che gli permette di garantirsi un buon reddito. In merito alla propria situazione debitoria A._______ ha dichiarato di avere previsto un piano di rimborso con il competente Ufficio d’esecuzione al fine di ridurre i propri debiti a meno di fr. 35’000.– e di avere l’intenzione di saldare l’integralità degli stessi entro 60 mensilità. Con riferimento al rapporto con i figli A._______ ha osservato che la so- spensione del versamento dei contributi alimentari in loro favore è avve- nuta con l’accordo della madre a causa della situazione di disoccupazione nella quale si è venuto a trovare. L’interessato ha altresì precisato che a partire dal mese di maggio 2014 era previsto il versamento di contributi di

F-5089/2014 Pagina 4 mantenimento di fr. 50.– per ciascuno dei minori, importo che in seguito sarebbe stato aumentato in funzione della sua situazione reddituale. A._______ ha inoltre dichiarato che il non rinnovo del suo permesso di di- mora costituirebbe una decisione insopportabile e comporterebbe gravi conseguenze, sia sul piano familiare, vista la separazione dai figli D._______ e E., sia su quello economico, in quanto sarebbe im- possibilitato a provvedere al mantenimento dei figli e non potrebbe proce- dere a rimborsare i debiti contratti. L’interessato ha infine segnalato di in- trattenere da oltre due anni una relazione sentimentale stabile e di convi- vere con una cittadina elvetica. H. Il 14 luglio 2014 l’autorità inferiore ha rifiutato la proroga del permesso di dimora in favore di A. giusta l’art. 77 dell’ordinanza sull’ammis- sione, il soggiorno e l’attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201). L’UFM ha motivato la propria decisione precisando che, ben- ché l’unione coniugale dell’interessato con la moglie sia durata più di tre anni, la sua integrazione non può dirsi riuscita. L’autorità di prime cure ha in particolare ritenuto che sebbene A._______ abbia dimostrato di essere attivo a livello professionale, la sua situazione in quest’ambito non attesta un sufficiente livello di integrazione. L’UFM ha ritenuto che l’esistenza di procedure esecutive e di attestati di carenza beni per un totale di oltre fr. 82’000.– dimostra che l’interessato non possa prevalersi di una buona integrazione in ambito finanziario. A mente dell’autorità inferiore nemmeno l’asserito piano di rientro concordato con il competente Ufficio d’esecuzione, non supportato da alcun elemento oggettivo, permette di giungere ad una diversa conclusione. Quo al comportamento di A._______ durante la sua permanenza in Sviz- zera, l’UFM ha sostenuto che il fatto di avere mantenuto una condotta cor- retta non è rappresentativo di una forte integrazione, ma al contrario corri- sponde a quanto è lecito attendersi da ogni persona. L’autorità inferiore ha poi escluso la proroga del permesso di dimora nei confronti dell’interessato in virtù dell’art. 77 cpv. 1 lett. b OASA. Agli atti non risulta che durante il matrimonio egli sia stato vittima di violenza e nem- meno che l’unione coniugale non sia stata l’espressione della sua liberà volontà (art. 77 cpv. 2 OASA).

F-5089/2014 Pagina 5 In merito alla durata del soggiorno dell’interessato in Svizzera l’UFM ha osservato che sebbene detta durata sia di una certa importanza, vista l’as- senza di integrazione ciò non rappresenta un elemento atto a giustificare la proroga del permesso di dimora. Circa la presenza in Svizzera dei figli di A._______ l’autorità inferiore ha innanzitutto osservato che la SPOP ha respinto la domanda di proroga del permesso di dimora presentata da C._______ per sé e per i minori D._______ e E., e siccome non è conosciuto l’esito del ricorso interposto dalla moglie contro questa decisione, non è possibile affermare che i figli dell’interessato beneficino di un diritto di residenza garantito in Svizzera giusta l’art. 8 CEDU. L’UFM ha in secondo luogo osservato che in ogni caso A. non possa prevalersi di un rapporto sufficientemente stretto ed intenso con i figli. Dagli atti di causa emerge in effetti che questi ultimi sono stati affidati alla madre sin dal momento della separazione avvenuta nel 2008. Inoltre risulta che il diritto di visita concesso all’interessato è limitato, corrispon- dendo ad una visita di un pomeriggio ogni due settimane. Sul piano eco- nomico l’UFM ha osservato come A._______ ha interrotto per lungo tempo il versamento di contributi alimentari in favore dei figli e che i pagamenti sono ripresi solo recentemente, ma in misura assai ridotta, ovvero in ra- gione di fr. 50.– mensili per ciascuno dei minori. I. Il 9 settembre 2014 A._______ è insorto contro la suddetta decisione di- nanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postu- lando la proroga del permesso di dimora. L’interessato ha innanzitutto rim- proverato all’autorità inferiore di non essersi confrontata con le argomen- tazioni esposte nella presa di posizione del 15 aprile 2014, ed in particolare di non avere tenuto in considerazione gli sforzi intrapresi al fine di miglio- rare la propria situazione personale ed economica. Il ricorrente ha in se- guito rammentato di avere vissuto in Svizzera per oltre 14 anni e di avere stretto forti legami in questo paese (dovuti in particolare alla presenza dei figli e dell’attività lucrativa svolta). A._______ ha altresì sostenuto che la sua eventuale reintegrazione in Kosovo sarebbe irrimediabilmente com- promessa a causa della sua partecipazione alla guerra del 1999, in questo senso egli ha asserito che un suo rientro nel paese d’origine – dove non si è più recato dal suo arrivo in Svizzera – implicherebbe gravi conseguenze per la propria incolumità.

F-5089/2014 Pagina 6 Con riferimento alla sua situazione economica il ricorrente ha precisato di essersi trovato in difficoltà finanziarie a causa della separazione dalla mo- glie, con la conseguente necessità di creare una seconda economia dome- stica, ed a seguito della perdita del posto di lavoro, dovuta ad una ristrut- turazione aziendale. Al proposito A._______ ha sottolineato di avere com- piuto notevoli sforzi al fine di risanare la propria situazione professionale e debitoria, portando a termine una riqualifica professionale come istruttore di fitness, attività che gli garantisce un buon reddito. L’interessato ha sostenuto che il rifiuto dell’approvazione del permesso di dimora da parte dell’UFM implicherebbe l’impossibilità di conseguire qual- sivoglia capacità di guadagno e la conseguente impossibilità di ripagare i debiti contratti, il cui ammontare sarebbe comunque inferiore rispetto ai dati contenuti nella decisione impugnata. In merito al rapporto con i figli, e meglio sul piano economico, A._______ ha dichiarato di avere rispettato l’obbligo di versare i contributi di manteni- mento fino alla perdita del proprio posto di lavoro, allorquando, con l’ac- cordo della madre, detti versamenti sono stati sospesi. A partire dal maggio 2014 ed a seguito della sua nuova attività lucrativa il ricorrente ha ripreso a pagare i contributi alimentari in favore dei minori D._______ e E., seppure in misura ridotta pari a fr. 50.– per ciascun figlio. Sul piano affettivo-relazionale l’insorgente ha dichiarato di vedere regolar- mente i figli con i quali intrattiene un ottimo rapporto, precisando che il non rinnovo del suo permesso di dimora implicherebbe l’interruzione di regolari relazioni, ciò che violerebbe il diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU. A. ha infine asserito che la mancata proroga del permesso di di- mora in suo favore comporterebbe l’interruzione della relazione affettiva che egli intrattiene con la compagna, cittadina elvetica residente in Ticino. J. Il 15 settembre 2014 il ricorrente ha informato il Tribunale che, a seguito dell’udienza tenutasi il medesimo giorno dinanzi al Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona, il contributo di mantenimento mensile in favore di ciascun figlio è stato aumentato a fr. 250.– a partire dall’ottobre 2014. K. Chiamata a determinarsi in merito al ricorso interposto da A._______ l’UFM ha presentato le proprie osservazioni il 3 dicembre 2014. Essa ha conside-

F-5089/2014 Pagina 7 rato che le argomentazioni addotte ed i mezzi di prova prodotti dal ricor- rente non le permettono di modificare il proprio apprezzamento, l’autorità inferiore ha pertanto postulato la conferma della decisione impugnata. L’UFM ha altresì precisato che l’affermazione dell’interessato secondo cui la decisione impugnata comporterebbe la separazione dai figli è prema- tura, poiché la presenza in Svizzera di questi ultimi non risulta garantita, visto che le competenti autorità ticinesi hanno emanato nei confronti di C._______ e dei minori D._______ e E._______ una decisione di non rin- novo del permesso di dimora, decisione che a quel momento era al vaglio del Consiglio di Stato del Cantone Ticino a seguito di un ricorso interposto. Quo all’argomentazione del ricorrente secondo cui il rientro in Kosovo im- plicherebbe un pericolo per la propria vita, l’autorità inferiore ha ritenuto che la documentazione prodotta non permette di giungere a tale conclu- sione. Inoltre detta censura sarebbe ulteriormente da relativizzare, dato che il passaporto del ricorrente sembra essere stato rilasciato in Kosovo. L. Con replica del 10 febbraio 2015 il ricorrente si è riconfermato nelle argo- mentazioni esposte nel suo gravame. A._______ ha in particolare affer- mato che il suo allontanamento dalla Svizzera non solo interromperebbe le positive e strette relazioni con i figli, ma implicherebbe inoltre conseguenze disastrose per il benessere psico-fisico di questi ultimi. L’interessato ha inoltre stigmatizzato il fatto che la SEM non si sia nuovamente espressa in merito alla sua situazione economica e professionale, che è enormemente migliorata grazie all’attività di istruttore di fitness. Il ricorrente ha poi sotto- lineato come si stia impegnando a rimborsare i debiti contratti, producendo diversi documenti al riguardo. In merito all’affermazione dell’autorità di prime cure secondo cui il passa- porto di A._______ sembrerebbe essere stato ottenuto direttamente in pa- tria, il ricorrente ha affermato di averlo ritirato presso l’ambasciata kosovara a Berna e ribadito di non potersi recare nel paese natale, temendo gravi conseguenze per la propria incolumità. M. Invitata ad esprimersi, il 19 febbraio 2015 l’autorità inferiore si è riconfer- mata nella propria decisione del 14 luglio 2014 postulando il respingimento del ricorso interposto da A._______. N. In data 24 e 30 marzo 2015, nonché il 1° e 29 aprile 2015 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale alcuni documenti attestanti l’andamento della sua

F-5089/2014 Pagina 8 attività lucrativa, alcuni giustificativi di pagamento in favore dell’Ufficio d’esecuzione, a comprova degli sforzi profusi al fine di rimborsare i debiti contratti, ed una dichiarazione della compagna G.. Il 12 mag- gio 2015 A. ha inoltrato al Tribunale una copia del verbale dell’udienza tenutasi il giorno precedente dinanzi al Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona, da cui si evince che il contributo di mantenimento mensile dovuto dall’interessato in favore dei figli è stato aumentato a far tempo dal maggio 2015 a fr. 500.– per ciascun figlio. In data 1° giugno, 30 luglio e 14 dicembre 2015 A._______ ha nuovamente trasmesso allo scrivente Tribunale documenti inerenti al rimborso dei propri debiti, nonché un attestato quale istruttore di fitness. O. Il 3 maggio 2016 la SEM ha inoltrato le proprie osservazioni nelle quali ha considerato che sebbene la situazione economica di A._______ abbia co- nosciuto un miglioramento, essa rimane caratterizzata dalla presenza di importanti debiti. In merito ai rapporti con i figli minorenni, l’autorità inferiore ha precisato che la decisione di non rinnovare il permesso di dimora in favore della moglie e dei figli del ricorrente è cresciuta in giudicato e che è pendente un ricorso dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino contro la decisione della SPOP di non entrare nel merito della domanda di riesame presentata da C., D. e E.. P. In data 20 maggio 2016 A. ha fatto pervenire un’ulteriore presa di posizione nella quale ha sostanzialmente ribadito quanto già asserito in occasione del ricorso del 9 settembre 2014 e del successivo scambio di scritti. Q. Il 12 agosto 2016 il Tribunale ha invitato il ricorrente a fornire un aggiorna- mento in merito alla sua attuale situazione personale, indicando l’ammon- tare dei suoi rediti e dei suoi debiti, nonché l’assetto del diritto di visita e dei contributi di mantenimento in favore dei figli. All’interessato è inoltre stato chiesto di indicare eventuali sviluppi concernenti lo statuto in Svizzera di C._______ e dei figli D._______ e E.. R. Il 14 settembre 2016 A. ha ottemperato a tale richiesta, precisando innanzitutto che il suo matrimonio con C._______ è stato sciolto in data 17 marzo 2016. Dalla sentenza di divorzio allegata si evince che i figli sono

F-5089/2014 Pagina 9 stati affidati alla madre, mentre l’autorità parentale è esercitata in maniera congiunta. Il Pretore di Lugano ha stabilito il contributo di mantenimento del ricorrente in favore di ciascuno figlio in fr. 600.– mensili, assegni familiari esclusi. Il giudice del divorzio ha inoltre confermato la curatela in favore dei minori D._______ e E., precisando che il diritto di visita del padre deve essere esercitato secondo le indicazioni di detto curatore, il quale è auto- rizzato a modificare ed eventualmente estendere il diritto di visita in fun- zione delle circostanze, sino a raggiungere il minimo di rito di un weekend ogni due settimane, tre settimane d’estate e metà delle restanti vacanze scolastiche (cfr. sentenza di divorzio del Pretore di Lugano del 17 marzo 2016 allegata all’atto 34 dell’incarto TAF, pag. 3). Il ricorrente ha precisato che per il 2016 il curatore ha previsto visite con una cadenza di una dome- nica ogni due settimane dalle 13:30/13:45 alle 18:30, ma che questo pro- gramma non ha sempre potuto essere rispettato a causa di problemi di comunicazione che A. imputa all’ex moglie. In merito alla procedura relativa al non rinnovo dei permessi di dimora in favore di C., D. e E._______ l’interessato ha comunicato che, contro la decisione della SPOP di non entrare nel merito della do- manda di riesame presentata dall’ex moglie e dai figli, è stato inoltrato un ricorso al Tribunale federale, che ha concesso l’effetto sospensivo. A._______ ha infine prodotto gli estratti degli Uffici d’esecuzione di Biasca e Lugano del 12 settembre 2016 da cui si evince l’iscrizione a suo carico di procedure esecutive pari a rispettivamente fr. 58'460.30 e fr. 33'163.05. L’interessato ha precisato che parte del debito contratto con la sua assicu- razione malattia è stato rimborsato in ragione di fr. 2'153.30, ma che quest’ultima non ha ancora proceduto a richiedere la cancellazione delle esecuzioni nei suoi confronti. Il ricorrente ha anche precisato di vantare un credito di fr. 15'200.– nei confronti di clienti per le prestazioni svolte in qua- lità di istruttore di fitness. In merito alle proprie entrate dovute a tale attività egli ha dichiarato di attendersi un reddito mensile regolare di fr. 6'500.– a partire dal mese di settembre 2016. Per quanto concerne i mesi precedenti A._______ ha asserito di avere subito una contrazione del reddito a causa della stagione estiva, con il conseguente calo di clientela, e del cambia- mento di palestra nella quale svolge la propria attività. Giova al proposito rilevare come il ricorrente non abbia invero prodotto alcuna documenta- zione atta a dimostrare l’entità delle sue entrate. Nella sentenza di divorzio prodotta dal ricorrente il 14 settembre 2016 si evince nondimeno che

F-5089/2014 Pagina 10 A._______ nel 2015 ha conseguito un reddito annuo pari a fr. 45'286.–, ovvero fr. 3'773.85 mensili.

Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'approvazione alla pro- roga di un permesso di dimora e di rinvio dalla Svizzera rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale (art. 1 cpv. 2 LTAF). 1.3 Nella misura in cui si pronuncia in merito all’applicazione dell’art. 44 LStr (RS 142.20) e dell’art. 77 OASA, i quali non conferiscono alcun diritto all’ottenimento di un’autorizzazione, il Tribunale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF). Qualora invece il diritto internazionale conferisce un diritto all’ottenimento di un’au- torizzazione la decisione dello scrivente Tribunale può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale (cfr. l'art. 83 lett. c cifra 2 a contrario LTF; THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefallen und Delikten – Ausländer- rechtliches rund um di Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [ed.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013, pag. 102). 1.4 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.5 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) ed il suo ricorso, presen- tato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede- rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta- mento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nonché l'ina- deguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella

F-5089/2014 Pagina 11 procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. 3.1 Conformemente all'art. 99 LStr in relazione con l'art. 40 cpv. 1 della medesima legge, il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni pre- liminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione della SEM. Quest'ultima può rifiutare l'approvazione o li- mitare la portata della decisione cantonale. 3.2 Giusta l'art. 85 OASA, sia nella versione in vigore fino al 31 ago- sto 2015, sia nella sua nuova formulazione in vigore dal 1° settembre 2015 (cfr. al proposito DTF 141 II 169 consid. 4), la SEM è competente per l'ap- provazione del rilascio e del rinnovo dei permessi di dimora. L'autorità in- feriore può negare l'approvazione o vincolarla a condizioni (art. 86 cpv. 1 OASA). 3.3 A fortiori ne discende che né la SEM, né lo scrivente Tribunale sono vincolati dal preavviso favorevole emesso il 21 febbraio 2014 dalla SPOP che è disposta ad accordare la proroga del permesso di dimora al ricor- rente. Le autorità federali possono dunque discostarsi dall'apprezzamento formulato dall'autorità cantonale. 4. Lo straniero non gode in principio di un diritto al rilascio di un permesso di dimora (rispettivamente alla proroga o al rinnovo dello stesso) o di domici- lio, a meno che possa prevalersi di una disposizione particolare di diritto federale o di un trattato che gli attribuisce tale prerogativa (cfr. DTF 135 II 1 consid. 1.1; 133 I 185 consid. 2.3; 131 I 339 consid. 1 e giurisprudenza ivi citata). 5. 5.1 Giusta l’art. 44 LStr al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di dimora può essere rilasciato un permesso di dimora se coabitano con lui (lett. a), vi è a disposizione un’abitazione conforme ai loro bisogni (lett. b), e non dipen- dono dall’aiuto sociale (lett. c).

F-5089/2014 Pagina 12 5.2 L'art. 49 LStr pone invece un'eccezione all'esigenza della coabitazione secondo gli art. 42-44 LStr qualora possano essere invocati motivi gravi che giustificano il mantenimento di residenze separate e se la comunità familiare continua a sussistere (cfr. al proposito le sentenze del TF 2C_14/2014 del 27 agosto 2014 consid. 4.4.1; 2C_500/2014 del 18 lu- glio 2014 consid. 6.2 e 2C_204/2014 del 5 maggio 2014 consid. 6.1). 5.3 Ai sensi dell’art. 77 cpv. 1 OASA dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il permesso di dimora del coniuge e dei figli, rila- sciato nell'ambito del ricongiungimento familiare secondo l'articolo 44 LStr, può essere prorogato se l’unione coniugale è durata almeno tre anni e l’in- tegrazione è avvenuta con successo (lett. a), o se gravi motivi personali rendono necessario un ulteriore soggiorno in Svizzera (lett. b). 5.4 Conformemente all’art. 77 cpv. 2 OASA, nella sua nuova formulazione in vigore dal 1° luglio 2013, sussistono gravi motivi personali secondo il cpv. 1 lett. b segnatamente se il coniuge è stato vittima di violenza nel ma- trimonio, se il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi o se il reinserimento sociale nel paese d'origine appare fortemente compromesso. 5.5 Considerato come il tenore dell’art. 77 cpv. 1 e 2 OASA sia identico a quello dell’art. 50 cpv. 1 e 2 LStr, ad eccezione del fatto che, contrariamente all’art. 77 OASA, il quale è formulato in forma potestativa («Kann-Vor- schrift»), l’art. 50 LStr conferisce un diritto al rilascio e alla proroga del per- messo di dimora qualora le condizioni poste da questa norma risultino adempiute (cfr. sentenza del TF 2C_429/2013 del 12 luglio 2013 consid. 3), il Tribunale può ispirarsi alla giurisprudenza relativa all’art. 50 cpv. 1 e 2 LStr, nell’ambito dell’applicazione dell’art. 77 cpv. 1 e 2 OASA (cfr. a questo proposito la sentenza del TAF C-881/2012 del 18 settembre 2014 consid. 6 e giurisprudenza ivi citata). 6. 6.1 Nel caso di specie il ricorrente ha sposato C._______ il 15 luglio 2000 a B._______ ed in data 7 novembre 2000 è stato posto al beneficio di un permesso di dimora per ricongiungimento familiare da parte delle autorità migratorie del Cantone Ticino. La coppia ha convissuto in quest'ultimo Can- tone fino al 4 ottobre 2008. 6.2 Occorre pertanto qui di seguito analizzare se il proprio permesso di di- mora del ricorrente può essere rinnovato giusta l’art. 77 cpv. 1 lett. a OASA.

F-5089/2014 Pagina 13 Conformemente alla giurisprudenza relativa all’art. 50 cpv. 1 lett. a LStr, applicabile per analogia alla presente fattispecie (cfr. consid. 5.5 supra), e con riferimento in particolare alla durata di tre anni dell'unione coniugale, occorre osservare che la stessa si calcola in funzione della durata della vita comune dei coniugi sul territorio elvetico, nozione che implica l'esistenza di un legame coniugale realmente vissuto (cfr. in particolare DTF 136 II 113 consid. 3.3.3 e 3.3.5; sentenze del TF 2C_748/2011 dell'11 giugno 2012 consid. 2.1 e 2C_430/2011 dell'11 ottobre 2011 consid. 4.1). Nel caso di specie, l'interessato ha ufficialmente vissuto in unione coniu- gale con la moglie in Svizzera per un periodo superiore a tre anni, segna- tamente dal 15 luglio 2000 al 4 ottobre 2008, ne discende che la condizione temporale posta dall'art. 77 cpv. 1 lett. a OASA risulta adempiuta. 6.3 Occorre in seguito esaminare se l'integrazione del ricorrente possa es- sere considerata riuscita ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. a in fine OASA. Giusta l'art. 77 cpv. 4 OASA, il cittadino straniero è integrato con successo ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. a OASA, segnatamente quando rispetta i principi dello Stato di diritto ed i valori della Costituzione federale (lett. a) e manifesta la volontà di partecipare alla vita economica e di imparare la lin- gua nazionale parlata nel luogo di residenza (lett. b). Anche all'art. 4 dell'or- dinanza del 24 ottobre 2007 sull'integrazione degli stranieri (OIntS, RS 142.205) sono in sostanza enunciati gli stessi principi. Secondo il Tri- bunale federale, le condizioni formulate nelle citate disposizioni non sono esaustive, rilevante è piuttosto l'apprezzamento globale delle circostanze del caso concreto (sentenza del TF 2C_839/2010 del 25 febbraio 2011 con- sid. 7.1.2). Nella valutazione dei criteri d'integrazione le autorità competenti dispongono di un ampio potere di apprezzamento che il Tribunale federale controlla con moderazione (art. 54 cpv. 2 e 96 cpv. 1 LStr e art. 3 OIntS; sentenze del TF 2C_427/2011 del 26 ottobre 2011 consid. 5.2; 2C_430/2011 dell'11 ottobre 2011 consid. 4.2 e 2C_986/2010 del 18 mag- gio 2011 consid. 5.2). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in presenza di uno stra- niero che dispone di un impiego stabile, che non ha mai ricorso a presta- zioni di aiuto sociale, che non ha violato l'ordine pubblico e parla la lingua del luogo in cui risiede, occorrono elementi concreti per non ritenerlo inte- grato conformemente all'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr (sentenze del TF precitate 2C_427/2011 consid. 5.3; 2C_430/2011 consid. 4.2; 2C_839/2010 con- sid. 7.1.2; sentenze 2C_286/2013 del 21 maggio 2013 consid. 2.4 e

F-5089/2014 Pagina 14 2C_749/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 3.3) e di riflesso anche ai sensi dell’art. 77 cpv. 1 lett. a OASA. In sostanza lo straniero deve essere in grado di provvedere al suo sosten- tamento, non deve far capo all'assistenza sociale e non deve indebitarsi (sentenza del TF 2C_430/2011 precitata consid. 4.2). L'integrazione è volta a garantire agli stranieri che risiedono legalmente ed a lungo in Svizzera la possibilità di partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società (art. 4 cpv. 2 LStr; DTF 134 II 1 consid. 4.1). Secondo la dottrina e la giurisprudenza affinché si possa negare l'integra- zione riuscita di uno straniero, nella sua componente del rispetto dei prin- cipi dello Stato di diritto e dei valori della Costituzione federale (art. 77 cpv. 4 lett. a OASA) occorre che la persona in questione si sia resa colpe- vole di infrazioni penali gravi (MARC SPESCHA, in: Spescha et al. [ed.], Kom- mentar zum Migrationsrecht, 4 a ed. 2015, ad art. 50 LStr, n. marg. 5, pagg. 184-185; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfer- nung und Fernhaltung, in: Uebersax et al. [ed.], Ausländerrecht, Eine um- fassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Auslän- dern in der Schweiz – von A[syl] bis Z[ivilrecht], 2 a ed. 2009, n. marg. 8.53, pag. 345; sentenza del TF 2C_704/2012 del 23 luglio 2012 consid. 4.3; DTAF 2013/48 consid. 7.4; sentenza del TAF C-3842/2010 del 29 otto- bre 2013 consid. 7.4). 6.4 Dagli atti di causa emerge che nel caso concreto l'interessato è entrato in Svizzera il 17 ottobre 1999 e vi risiede dal 7 novembre 2000. Durante la sua permanenza in questo paese non risulta che egli sia stato oggetto di condanne da parte delle competenti autorità penali e dall’istruttoria si evince che egli si esprime correttamente in italiano. 6.5 Sul piano professionale emerge che A._______ ha alternato periodi di attività lucrativa a intervalli di inattività. Egli risulta in effetti essere stato attivo nel periodo compreso tra il 2001 ed il 31 dicembre 2007 presso un’im- presa di pulizie ed in parallelo al servizio una nota catena di fast-food (oc- corre precisare che agli atti non figurano informazioni in merito a quest’ul- tima attività). Dal 1° gennaio 2008 al 31 luglio 2012 ha svolto l’attività di aiuto cuoco per un’azienda attiva nel Luganese, per la quale ha percepito un salario mensile, comprensivo degli assegni familiari e di tredicesima, di fr. 3'848.80 nel 2008, di fr. 3'676.10 nel 2009 e fr. 3'807.15 nel 2010 (cfr. sentenza di separazione del Pretore del Distretto di Riviera del 30 dicem- bre 2009, incarto Simic, pag. 67). A seguito della disdetta del rapporto di

F-5089/2014 Pagina 15 lavoro il ricorrente ha beneficiato delle indennità di disoccupazione ai sensi della LADI fino al febbraio 2014, allorquando ha esaurito tale diritto. Suc- cessivamente A._______ ha intrapreso una riqualifica professionale quale istruttore di fitness ed il 21 febbraio 2014 ha avviato la propria attività presso una palestra di F.. Durante l’istruttoria l’interessato ha pro- dotto alcuni documenti riguardanti l’andamento della nuova professione (cfr. scritto del 16 dicembre 2014, atto 5 dell’incarto TAF; scritto del 24 marzo 2015, atto 15 dell’incarto TAF), tuttavia non ha fornito indicazioni chiare riguardanti l’esatto ammontare dei redditi conseguiti grazie a detta attività. Tra le poche informazioni al proposito figura la dichiarazione datata 12 gennaio 2015 che A. ha inviato all’Agenzia AVS di F._______ e nella quale ha affermato che il suo salario a partire dal gennaio 2015 sarebbe ammontato a fr. 6'500.– mensili. Dalla sentenza di divorzio del 17 marzo 2016 risulta invece che nel 2015 il reddito mensile del ricorrente è stato pari a fr. 3'773.85. 6.6 Sempre con riferimento alla situazione economica di A._______ il Tri- bunale non può esimersi dal costatare che dagli estratti degli Uffici d’ese- cuzione di Lugano e Biasca del 12 settembre 2016 risultano procedure esecutive per l’ammontare rispettivamente di fr. 33'163.05 e fr. 58'460.30 (cfr. documenti allegati all’atto 34 dell’incarto TAF). L’analisi dei citati estratti mostra che l’interessato ha contratto la maggior parte dei debiti nei con- fronti della sua assicurazione malattia. Occorre altresì rilevare che da quando A._______ ha intrapreso la carriera di istruttore di fitness egli ha proceduto almeno in parte al rimborso dei debiti contratti, sebbene, a fronte di pagamenti per fr. 8'463.75, il saldo scoperto risulta ancora pari a fr. 91'623.35 (a cui vanno sottratte alcune iscrizioni per le quali i creditori non hanno ancora chiesto la cancellazione, ma che non mutano sostan- zialmente l’entità dei debiti accumulati). 6.7 Alla luce dell’insieme di questi elementi, ed in particolare vista la pre- senza di elementi negativi quali gli importanti debiti ed una situazione pro- fessionale che non può essere definita stabile, il Tribunale ritiene che l'in- tegrazione del ricorrente non può dirsi avvenuta con successo ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. a OASA. 7. 7.1 Giusta l'art. 77 cpv. 1 lett. b OASA dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il permesso di dimora del coniuge rilasciato

F-5089/2014 Pagina 16 nell’ambito di un ricongiungimento familiare secondo l’art. 44 LStr può es- sere prorogato se gravi motivi personali rendono necessario un ulteriore soggiorno in Svizzera. 7.2 Analogamente a quanto previsto all'art. 50 cpv. 2 LStr, l’art. 77 cpv. 2 OASA precisa che i motivi personali gravi sono in particolare dati qualora il coniuge è stato vittima di violenza domestica, quando il matrimonio con- tratto non è l'espressione della libera volontà di uno degli sposi o che la reintegrazione sociale nel paese d'origine risulta fortemente compromessa. Queste regole hanno lo scopo di evitare un grave caso personale, dovuto ad esempio a violenza coniugale, o decesso del coniuge svizzero o con diritto di presenza in Svizzera, o alle difficoltà di reintegrazione nel paese d'origine. Detta enumerazione non rappresenta un catalogo esaustivo (cfr. il termine «segnatamente» [sentenza del TF 2C_195/2010 del 23 giu- gno 2010 consid. 6.2]) e lascia alle autorità un certo margine di apprezza- mento (cfr. DTF 138 II 393 consid. 3.1). Un grave motivo personale atto a giustificare la proroga del permesso di dimora può comunque risultare da altre circostanze. L'ammissione di un caso di rigore personale che si veri- fica dopo lo scioglimento dell'unione coniugale presuppone che, sulla base delle concrete circostanze del caso di specie, le conseguenze per la vita privata e familiare della persona straniera, legate alle sue condizioni di vita dopo la perdita del diritto di soggiorno derivante dall'unione coniugale, siano di un'intensità considerevole (DTF 137 II 345 consid. 3). Nella valu- tazione occorre considerare in particolare i criteri enumerati all'art. 31 cpv. 1 OASA, segnatamente l'integrazione, il rispetto dei principi dello Stato di diritto, la situazione familiare nonché il momento e la durata della scola- rizzazione dei figli, la situazione finanziaria e la volontà di prendere parte alla vita economica e di acquisire una formazione, la durata della presenza in Svizzera e lo stato di salute e la possibilità di un reinserimento nel paese d'origine. Tuttavia un singolo criterio non è di principio sufficiente per costi- tuire un caso di rigore. Occorre inoltre tener conto delle circostanze che hanno condotto allo scioglimento del matrimonio (sentenza del TF 2C_411/2010 del 9 novembre 2010 consid. 4.1). L'interesse dei fanciulli riveste un'importanza primaria e può costituire un elemento essenziale da prendere in considerazione nell'analisi dei gravi motivi ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr e dell’art. 77 cpv. 1 lett. b OASA (cfr. DTF 139 I 315 con- sid. 2.1; 138 II 229 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.2; nonché sentenza del TAF C-6754/2013 del 18 dicembre 2015 consid. 6.5). La giurisprudenza ha infatti stabilito che gravi motivi ai sensi della citata norma possono es- sere dati qualora esista un rapporto particolarmente intenso tra l'interes- sato ed i figli al beneficio di un diritto di soggiorno duraturo in Svizzera (cfr.

F-5089/2014 Pagina 17 DTF 139 I 315 consid. 2.1; sentenze del TF 2C_794/2014 del 23 gen- naio 2015 consid. 3.2 e 2C_87/2014 del 27 ottobre 2014 consid. 4.3). In quest'ambito occorre altresì tenere in conto il diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dall'art. 8 cpv. 1 CEDU. 7.3 Quo alla violenza coniugale, il Tribunale osserva come dagli atti non risulta che A._______ sia stato vittima di violenza coniugale. 7.4 Per quanto riguarda la reintegrazione sociale nel paese d'origine, essa deve risultare fortemente compromessa. La questione non è dunque di sa- pere se sia più confortevole per la persona interessata vivere in Svizzera, bensì unicamente di esaminare se, in caso di ritorno nel paese d'origine, le condizioni della reintegrazione sociale, in considerazione della sua situa- zione personale, professionale e familiare, sarebbero gravemente compro- messe (cfr. sentenza del TF 2C_822/2013 del 15 gennaio 2014 consid. 5.2 e riferimenti ivi citati). Nel caso di specie non emergono elementi di fatto che conducano a con- siderare la reintegrazione sociale del ricorrente nel suo paese d'origine come fortemente compromessa. In Kosovo l'interessato ha trascorso la maggior parte della sua esistenza; vi ha trascorso l'infanzia, l'adolescenza, e la prima parte della sua vita da adulto fino all'età di 20 anni, fasce d'età ritenute essenziali per la formazione della personalità nonché per l'integra- zione sociale e culturale. Inoltre il fatto che A._______ abbia vissuto quasi 16 anni in Svizzera paragonati ai 20 anni trascorsi in patria e che non si sia creato dei legami oltremodo stretti in questo paese (non figurando agli atti indicazioni secondo cui egli apparirebbe particolarmente integrato nel tes- suto sociale elvetico) rende il suo ritorno in patria possibile. Occorre altresì osservare che in Kosovo vivono i genitori del ricorrente, i quali possono certamente fornirgli aiuto e supporto nel processo di reintegrazione. Dal profilo professionale egli non può far valere alcun elemento di particolare rilievo ed in Svizzera non ha intrapreso una via professionale che lo por- rebbe al rientro nel suo paese d'origine in una situazione di estremo rigore. L'esperienza acquisita in Svizzera potrà al contrario facilitare il suo ritorno in Kosovo. Il fatto che in patria troverà una situazione economica meno favorevole di quella conosciuta in Svizzera non è sufficiente ad ammettere l'esistenza di un grave motivo personale (DTF 137 II 345 consid. 3.2.3). Durante il presente procedimento il ricorrente ha asserito che un suo rientro in Kosovo non sarebbe possibile in quanto il motivo del suo trasferimento in Svizzera sarebbe da ricondurre alla paura di perdere la propria vita a causa della partecipazione al conflitto armato che ha afflitto la regione alla

F-5089/2014 Pagina 18 fine degli anni Novanta. In questo senso l’interessato avrebbe cambiato cognome a seguito del matrimonio, assumendo quello dell’ex moglie, pro- prio al fine di sfuggire a ripercussioni dovute al suo passato di combattente in Kosovo. A sostegno delle proprie affermazioni A._______ ha allegato al- cune fotografie che lo ritraggono in tuta mimetica e una copia del libretto militare. Il Tribunale non può condividere questa argomentazione. Innanzi- tutto è d’uopo osservare che la documentazione prodotta in sede di ricorso ed in occasione dello scritto del 15 settembre 2014 non permette di com- provare quanto sostenuto dall’interessato circa i pericoli che comporte- rebbe un rientro nel suo paese d’origine. Va altresì osservato che A._______ ha prodotto in copia due passaporti, il primo è stato emesso dall’Ambasciata della Repubblica federale di Jugoslavia a Berna il 10 lu- glio 2001 ed era valido fino al 10 luglio 2011; mentre il secondo, della Re- pubblica del Kosovo, è stato rilasciato da un’autorità ivi figurante come «MPB / MUP / MIA» in data 13 febbraio 2012 ed è valido fino al 12 feb- braio 2022. Su entrambi i documenti il ricorrente appare con il nome as- sunto a seguito del matrimonio. A questo proposito A._______ nello scritto del 10 febbraio 2015 ha affermato che il passaporto kosovaro del 13 feb- braio 2012 è stato da lui ritirato presso l’Ambasciata del Kosovo a Berna e che è stato emesso con il nome acquisito dalla moglie poiché nel suo paese di origine, dove egli risulta registrato unicamente con il nome di A., non sarebbe stato possibile ricevere un documento d’identità qualora lo avesse richiesto con quest’ultimo nome. Il Tribunale non condi- vide detta argomentazione in quanto appare in contraddizione con il fatto che già nel 2001 le autorità della Repubblica federale di Jugoslavia ave- vano rilasciato un passaporto recante il nome di A.. A mente dello scrivente Tribunale ciò implica che sia le attuali autorità della Serbia, sia le autorità kosovare, sono ed erano a conoscenza dell’identità del ricorrente e del fatto che egli, a seguito del matrimonio, ha assunto il cognome dell’or- mai ex moglie. 7.5 In conclusione, l’interessato appare quindi perfettamente in misura di fare ritorno in Kosovo e di riadattarsi alla vita e alla cultura del suo paese d'origine, dove del resto ha trascorso la maggior parte della sua esistenza, di cui conosce la lingua, la cultura, nonché gli usi e costumi. 7.6 7.6.1 Come precedentemente rilevato (cfr. lett. C. supra), dall'unione co- niugale tra il ricorrente e C._______ sono nati due figli: D._______ e E._______; entrambi minorenni.

F-5089/2014 Pagina 19 7.6.2 Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi del diritto al ri- spetto della sua vita familiare garantito dall'art. 8 cpv. 1 CEDU per impedire la divisione della sua famiglia ed opporsi ad un'ingerenza delle autorità nel diritto garantitogli. Tuttavia, affinché possa prevalersi di tale norma, egli deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera («ein gefestigtes Anwesenheitsrecht»), quindi di un diritto sicuro all'otteni- mento o al rinnovo di un permesso di dimora, vale a dire possedere in prin- cipio la nazionalità svizzera o disporre di un permesso di domicilio (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 265 consid. 5). Si os- serva inoltre che l'art. 13 Cost., anch'esso garante del diritto al rispetto della vita privata e familiare, corrisponde, quanto al suo contenuto, all'art. 8 cpv. 1 CEDU. Secondo la giurisprudenza, le relazioni familiari che possono fondare, in virtù dell'art. 8 cpv. 1 CEDU, un diritto ad un'autorizzazione di polizia degli stranieri sono innanzitutto i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1 e giurisprudenza ivi citata). 7.6.3 La protezione conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Un'ingerenza nella vita familiare protetta dall'art. 8 cpv. 1 CEDU è ammissibile se questa è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. art. 8 cpv. 2 CEDU). 7.6.4 Il genitore che non dispone dell'autorità parentale ed i cui figli non sono affidati alle sue cure non può che intrattenervi relazioni familiari nell'ambito del diritto di visita conferitogli. Salvo circostanze speciali, la re- lazione familiare tra il figlio minore ed il genitore che non gode dell'autorità parentale non necessita della presenza di quest'ultimo in Svizzera. In ef- fetti, a differenza di quanto avviene in casi di vita in comunione, il diritto di visita può in principio essere esercitato dall'estero, regolando le modalità dello stesso per quanto attiene alla sua frequenza e alla sua durata, seb- bene il suo esercizio risulti essere più complicato e si discosti dall'usuale pratica prevedente una visita ogni due settimane. La giurisprudenza co- stante del Tribunale federale prevede che un diritto più favorevole all'inte- ressato può sussistere nel caso in cui vi siano legami familiari particolar- mente intensi da un punto di vista affettivo ed economico, ed a condizione

F-5089/2014 Pagina 20 che questa relazione non potrebbe essere mantenuta in ragione della di- stanza tra il paese di residenza dei minori rispetto a quello del genitore non titolare dell'autorità parentale (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2; sentenza del TF 2C_794/2014 del 23 gennaio 2015 con- sid. 3.2). 7.6.5 Nell'ambito dell'art. 77 cpv. 1 lett. b OASA, e con riferimento a quanto detto al consid. 7.2 supra, la giurisprudenza relativa all’art. 50 cpv. 1 lett. b LStr, applicabile per analogia, ha altresì precisato che la condizione dell'e- sistenza di un legame familiare particolarmente intenso è in principio adem- piuta qualora i rapporti tra genitore non titolare dell'autorità parentale ed i figli si inseriscono nel quadro di un diritto di visita usuale, ossia un weekend ogni due settimane e la metà delle vacanze scolastiche. È tuttavia d'uopo osservare che il diritto di visita è determinante unicamente qualora sia ef- fettivamente esercitato, per questo motivo è compito delle autorità verifi- carne il reale esercizio. Le altre condizioni per ottenere il rinnovo del per- messo di dimora devono inoltre essere adempiute; in particolare tra i figli ed il genitore straniero deve intercorrere una relazione economica partico- larmente intensa e quest'ultimo deve avere dato prova di un comporta- mento irreprensibile in Svizzera (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.5; sentenza del TF 2C_794/2014 del 23 gennaio 2015 consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata). Tale soluzione è inoltre conforme all'art. 9 n. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107), secondo cui gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo. La giurisprudenza del Tribunale federale ha a più riprese precisato che detta disposizione non è direttamente applicabile, nondimeno i principi in essa contenuti devono essere presi in considera- zione nell'ambito dell'interpretazione dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4; sentenza del TF 2C_794/2014 del 23 gennaio 2015 consid. 3.2) e di conseguenza anche nell’ambito dell’art. 77 cpv. 1 lett. b OASA. 7.6.6 L'Alta corte federale ha più volte considerato come uno straniero che durante la sua permanenza in Svizzera non ha mai tenuto un comporta- mento contrario al diritto degli stranieri o represso dal diritto penale ha dato prova di una condotta irreprensibile, nel qual caso non esiste alcun motivo per allontanarlo dal territorio elvetico (cfr. ad esempio le sentenze del TF

F-5089/2014 Pagina 21 2C_395/2012 del 9 luglio 2012 consid. 5.1 e 2C_325/2010 dell'11 otto- bre 2010 consid. 5.2.3). 7.6.7 Nella presente fattispecie, occorre rilevare come i figli del ricorrente non sembrino beneficiare di un diritto di presenza duraturo in Svizzera, in quanto la SPOP in data 25 marzo 2014 ha deciso di non rinnovare il per- messo di dimora di cui godevano unitamente alla madre (cfr. decisione SPOP del 25 marzo 2014, incarto Simic, pagg. 163-164). Questa decisione è cresciuta in giudicato, ma C._______ ha inoltrato una domanda di rie- same che è stata respinta dalle competenti istanze cantonali. Attualmente risulta pendente un ricorso dinanzi al Tribunale federale, il quale ha con- cesso ad C., D. e E._______ l’effetto sospensivo. Ma a prescindere da quella che sarà la decisione del Tribunale federale in merito al soggiorno in Svizzera dei figli del ricorrente, lo scrivente organo giudi- cante ritiene che per le ragioni seguenti A._______ non possa pretendere il rinnovo del proprio permesso di dimora in Svizzera per motivi legati alla presenza dei figli. 7.6.8 L’analisi degli atti all'inserto dimostra in effetti che sin dalla separa- zione dei genitori avvenuta il 4 ottobre 2008 i minori sono sempre stati af- fidati alla madre (cfr. sentenza di separazione del Pretore del Distretto di Riviera del 30 dicembre 2009, incarto Simic, pagg. 65 e 68). Al momento del divorzio che è stato pronunciato in data 17 marzo 2016, il Pretore ag- giunto del Distretto di Bellinzona ha confermato l’affidamento di D._______ e E._______ alla madre ed ha nel contempo disposto l’autorità parentale congiunta. Il diritto di visita del ricorrente è stato inizialmente organizzato mediante una visita da tenersi ogni sabato dalle 9:30 alle 16:30 (cfr. ac- cordo superprovvisorio del 3 novembre 2008 a cui rimanda la sentenza di separazione del Pretore del Distretto di Riviera del 30 dicembre 2009, in- carto Simic, pag. 68). In data 14 ottobre 2009, a causa della mancata intesa tra i genitori in merito al coordinamento del diritto di visita, è stato nominato un curatore educativo in favore dei figli. In occasione della sentenza di se- parazione del 30 dicembre 2009 il Pretore del Distretto di Riviera ha con- fermato l’assetto minimo del diritto di visita poc’anzi esposto, da esercitarsi in caso di disaccordo tra i genitori. Da una lettura degli atti all’inserto si evince che anche successivamente A._______ ha incontrato difficoltà nell’organizzazione degli incontri con i figli in quanto il 15 aprile 2014 il Pre- tore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha precisato che «i diritti di visita, già fissati dal Punto d’incontro, verranno esercitati alle date indicate da quest’ultimo, con l’eventuale collaborazione del curatore educativo dei fi- gli» (cfr. verbale d’udienza del 15 aprile 2014, allegato M al ricorso del

F-5089/2014 Pagina 22 9 settembre 2014, incarto TAF, atto 1). Questa modalità è stata sostanzial- mente confermata il 15 settembre 2014 quando il citato Pretore ha preci- sato che, qualora il curatore l’avesse ritenuto opportuno, avrebbe potuto organizzare «esercizi liberi dei diritti di visita» (cfr. verbale d’udienza di- nanzi alla Pretura di Bellinzona del 15 settembre 2014, incarto TAF, atto 3). Dal verbale d’udienza svoltasi l’11 maggio 2015 si evince che il diritto di visita in favore dell’interessato ha continuato ad essere esercitato nelle mo- dalità stabilite dal curatore di D._______ e E._______ (cfr. verbale d’udienza dinanzi alla Pretura di Bellinzona dell’11 maggio 2015, incarto TAF, atto 19). Le più recenti informazioni al proposito risalgono tuttavia alla sentenza di divorzio pronunciata dal Pretore aggiunto del Distretto di Bel- linzona il 17 marzo 2016, da cui si evince che il diritto di visita del padre è esercitato in funzione della tabella allestita dal curatore educativo dei figli (prevedente incontri con una cadenza di una domenica ogni due settimane dalle 13:30/13:45 alle 18:30) il quale è autorizzato a modificare ed even- tualmente estendere il diritto di visita in funzione delle circostanze, sino a raggiungere il minimo di rito di un weekend ogni due settimane, tre setti- mane d’estate e metà delle restanti vacanze scolastiche; nelle dichiarazioni di A._______ datate 25 agosto 2016 quest’ultimo ha tuttavia precisato come sussistano difficoltà tra i genitori nell’organizzare dette visite e nel rispettare il programma stabilito dal curatore (cfr. documenti allegati alla presa di posizione del 14 settembre 2016, incarto TAF, atto. 34). 7.6.9 Il Tribunale ritiene che i legami tra il ricorrente ed i figli non possono essere ritenuti come sufficientemente stretti e realmente vissuti. Come te- sté rilevato, sin dalla separazione dei genitori avvenuta nel 2008, i minori D._______ e E._______ sono sempre stati affidati alle cure esclusive della madre. Oltre a ciò giova ricordare che il diritto di visita di cui beneficia l’in- teressato è alquanto limitato e non corrisponde agli standard usuali, ossia un weekend ogni due settimane e la metà delle vacanze scolastiche. Seb- bene il giudice del divorzio abbia affidato ad entrambi i genitori l’autorità parentale, ed abbia auspicato un’estensione del diritto di visita in favore di A., occorre rilevare che dai documenti agli atti non figurano ele- menti che inducano a pensare che i rapporti tra l’interessato da una parte ed i figli e l’ex-moglie dall’altra condurranno alla citata estensione. 7.6.10 Quo alla relazione economica tra il ricorrente ed i figli, emerge che, a seguito della separazione da C. avvenuta il 4 ottobre 2008, A._______ ha dovuto inizialmente versare un contributo di mantenimento in favore della moglie e dei figli di fr. 1'200.–, mentre dal novembre 2008 detto contributo era dovuto esclusivamente a beneficio di D._______ e

F-5089/2014 Pagina 23 E._______ (cfr. accordo superprovvisorio del 3 novembre 2008 a cui ri- manda la sentenza di separazione del Pretore del Distretto di Riviera del 30 dicembre 2009, incarto Simic, pag. 68). Successivamente, e meglio in occasione della sentenza di separazione del 30 dicembre 2009, il contri- buto alimentare dovuto in favore della prole è stato fissato in fr. 324.90 fino al 31 dicembre 2009 e dal gennaio 2010 in fr. 390.60 mensili per ciascun figlio, detti importi venivano trattenuti dal salario percepito dall’interessato. A seguito della disdetta del rapporto di lavoro avvenuta il 31 luglio 2012 il ricorrente ha interrotto il pagamento dei citati contributi di mantenimento. Dal maggio 2014 il versamento degli alimenti è ripreso mediante il paga- mento di fr. 50.– in favore di ciascun figlio (cfr. verbale d’udienza del 15 aprile 2014, allegato M al ricorso del 9 settembre 2014, incarto TAF, atto 1). Dall’ottobre 2014 l’ammontare dell’importo versato è aumentato a fr. 250.– mensili in relazione al miglioramento della situazione economica di A._______ dovuto alla sua nuova attività di istruttore di fitness (cfr. ver- bale d’udienza dinanzi alla Pretura di Bellinzona del 15 settembre 2014, incarto TAF, atto 3), ed a far tempo dal maggio 2015 detto contributo è stato ulteriormente aumentato a fr. 500.– per ciascun minore (cfr. verbale d’udienza dinanzi alla Pretura di Bellinzona dell’11 maggio 2015, incarto TAF, atto 19). Attualmente, ed a seguito della sentenza di divorzio del 17 marzo 2016, il ricorrente versa un contributo alimentare di fr. 600.– per ognuno dei figli (assegni familiari esclusi). 7.6.11 Il Tribunale costata come, sebbene attualmente sembra che A._______ rispetti l’obbligo di versare regolarmente la pensione alimentare in favore dei figli, in passato egli non ha adempiuto a tale dovere durante un certo periodo di tempo, oppure lo ha rispettato versando contributi che rappresentavano importi alquanto contenuti. Per questi motivi appare giu- stificato considerare che il legame economico tra il ricorrente da una parte e D._______ e E._______ dall’altra non raggiunge un grado di intensità sufficiente. 7.6.12 Alla luce di quanto esposto ai considerandi precedenti, ed in parti- colare vista l'assenza di legami familiari con l’ex-moglie e soprattutto di le- gami sufficientemente stretti e vissuti, sia sul piano economico che affet- tivo-relazionale, con i figli D._______ e E., lo scrivente Tribunale non ritiene che A. può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine del rinnovo di un per- messo di dimora, e ciò nonostante egli si trova in Svizzera già dal 2000. Il ricorrente non può nemmeno prevalersi dell'art. 77 cpv. 1 lett. b OASA per quanto concerne l'interesse dei fanciulli in quanto egli si trova nella situa-

F-5089/2014 Pagina 24 zione di un genitore non avente l'affidamento dei figli, ma al contrario eser- cita unicamente un diritto di visita limitato. È altresì d'uopo sottolineare che il rientro del ricorrente nel suo paese d’origine non comporterebbe l'inter- ruzione di ogni legame con i minori, rimanendo possibili contatti telefonici, epistolari e tramite messaggi elettronici (cfr. in particolare le sentenze del TF 2C_979/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 6.2; 2C_881/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 5.5) e visite mediante brevi soggiorni (cfr. sen- tenza del TF 2C_560/2011 del 20 febbraio 2012 consid. 8.1). 7.6.13 Dagli atti di causa risulta inoltre che da alcuni anni il ricorrente è legato sentimentalmente ad una cittadina elvetica residente in Ticino. Il Tri- bunale considera che la relazione con la compagna – fatta eccezione nel caso di circostanze particolari, che nella presente fattispecie non sono date – non può beneficiare della protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU (cfr. sentenza del TF 2C_840/2010 del 2 novembre 2010 consid. 3), che mira a garantire in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comu- nione. 7.6.14 In sintesi, per quanto attiene alle condizioni poste dall’art. 77 cpv. 1 lett. b OASA lo scrivente Tribunale ritiene che in casu la situazione del ri- corrente non rappresenti una situazione di rigore ai sensi della citata norma tale da imporre il prosieguo del soggiorno in Svizzera e ciò anche alla luce dei criteri enumerati all’art. 31 OASA. 8. In considerazione tutti gli elementi della fattispecie, il Tribunale giunge alla conclusione che la SEM, con la sua decisione del 14 luglio 2014, non ha abusato del suo potere d'apprezzamento, ritenendo che il ricorrente non adempie alle condizioni di cui all'art. 77 OASA e rifiutando pertanto di dare la sua approvazione alla proroga del permesso di dimora. Nella presente fattispecie non occorre del resto nemmeno esaminare il caso ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr, in quanto l'analisi dei criteri di cui all'art. 77 cpv. 1 lett. b OASA ha già permesso di escludere l'esistenza di un caso particolarmente grave, ne consegue che una valutazione alla luce dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr porterebbe alla medesima conclusione. 9. 9.1 Nella misura in cui il ricorrente non ottiene la proroga del permesso di dimora è a giusta ragione che l'autorità di prime cure ha pronunciato il suo rinvio dalla Svizzera in applicazione dell'art. 64 cpv. 1 lett. c LStr.

F-5089/2014 Pagina 25 9.2 In virtù dell'art. 83 LStr l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr). 9.3 Dalle carte processuali e per i motivi esposti in precedenza (cfr. con- sid. 7.4 supra), non emergono elementi da cui desumere che l'insorgente in Kosovo possa essere confrontato al rischio reale ed immediato di tratta- menti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem- bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'esecuzione è quindi ammissibile. Non risulta nemmeno che la situazione in Kosovo sia caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata o emergenza medica. L'ese- cuzione quindi ragionevolmente esigibile essendo egli in buona salute e potendosi presumere che disponga di una rete sociale e familiare. Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecu- zione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr), essendo il ricorrente già in possesso dei documenti indispensabili al rimpatrio. 9.4 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra- gionevolmente esigibile e possibile. 10. In esito a quanto precede, la decisione impugnata è conforme al diritto, non avendo la SEM violato il diritto federale, né abusato il proprio potere di ap- prezzamento, inoltre l'autorità inferiore non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 PA). Il ricorso deve dun- que essere respinto. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regola- mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

F-5089/2014 Pagina 26

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 1'200.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 17 ottobre 2014. 3. Non sono assegnate spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]5; incarto di ritorno) – autorità cantonale, per informazione

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Reto Peterhans

F-5089/2014 Pagina 27

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Zitate

Gesetze

33

CEDU

  • art. 3 CEDU
  • art. 8 CEDU

Cost

  • art. 13 Cost

LStr

  • art. 4 LStr
  • art. 30 LStr
  • art. 42 LStr
  • art. 43 LStr
  • art. 44 LStr
  • art. 49 LStr
  • art. 50 LStr
  • art. 54 LStr
  • art. 64 LStr
  • art. 83 LStr
  • art. 96 LStr
  • art. 99 LStr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 100 LTF

OASA

  • art. 31 OASA
  • art. 77 OASA
  • art. 85 OASA
  • art. 86 OASA

OIntS

  • art. 3 OIntS

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

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