Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-4741/2023
Entscheidungsdatum
29.05.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte VI F-4741/2023

Sentenza del 29 maggio 2024 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Regula Schenker Senn, Claudia Cotting-Schalch, cancelliera Caroline Rausch.

Parti

A.________, patrocinato dall'avv. B._______, (...), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Divieto d'entrata; decisione della SEM del 27 luglio 2023.

F-4741/2023 Pagina 2 Fatti: A. Il ricorrente, cittadino kosovaro nato il 17 giugno 1989, è entrato in Svizzera il 13 novembre dello stesso anno e vi è stato posto al benefico di un per- messo di domicilio nell'ambito del ricongiungimento familiare. B. Il 25 giugno 2009 il ricorrente è stato condannato a una pena detentiva di due anni e due mesi, di cui 12 mesi da espiare e i rimanenti 14 mesi sospesi condizionalmente con un periodo di prova di quattro anni, per ripetuta ag- gressione, complicità in furto, lesioni semplici, ripetute minacce, ripetuta coazione, consumata e tentata, ripetute vie di fatto, ripetute ingiurie e in- frazione alla legge federale sulle armi. C. Preso atto della condanna, il 15 settembre 2009 la Sezione della popola- zione del Dipartimento delle istituzioni del Canton B.______ gli ha revocato il permesso di domicilio. Confermata su ricorso dal Consiglio di Stato (2 marzo 2010) e dal Tribunale cantonale amministrativo (9 agosto 2010), la revoca è stata tuttavia annullata dal Tribunale federale che, con sentenza del 3 maggio 2011 (2C_722/2010), ha esatto che fossero effettuati accer- tamenti più approfonditi circa lo stato di salute dell'interessato, sofferente di una patologia cardiaca, e la possibilità per lui di potere essere adegua- tamente seguito dal profilo medico anche nel suo paese d'origine. D. Il 2 agosto 2010 il ricorrente è stato condannato a una pena pecuniaria di 30 aliquote da fr. 30.– ciascuna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e a una multa di fr. 1000.–, per grave infrazione alle norme della circolazione stradale. E. Il 7 dicembre 2011 il ricorrente è stato condannato a una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.– ciascuna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e ad una multa di fr. 200.–, per minaccia contro le autorità e i funzionari. F. Eseguiti i complementi istruttori chiesti e rivalutata la situazione del ricor- rente, la Sezione della popolazione, con decisione del 18 giugno 2012, ha pronunciato ancora una volta la revoca del permesso di domicilio. Su ri- corso dell'interessato detto provvedimento è stato confermato dapprima

F-4741/2023 Pagina 3 dal Consiglio di Stato (15 gennaio 2013), poi dal Tribunale cantonale am- ministrativo (16 dicembre 2013) e, infine, dal Tribunale federale (2C_127/2014 del 17 settembre 2014). G. Il 18 novembre 2014 la Sezione della popolazione non è entrata in materia sulla prima domanda di riesame inoltrata dal ricorrente il 6 novembre pre- cedente. Questa decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato (17 di- cembre 2014) e dal Tribunale cantonale amministrativo (21 gennaio 2015). Il ricorso esperito al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile il 21 febbraio 2015 (sentenza 2C_168/2015). H. Nel frattempo, ossia il 25 novembre 2014, il ricorrente si è rivolto alla Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) invocando, con riferi- mento alla revoca del suo permesso di domicilio, la violazione dell'art. 8 CEDU. La causa è stata tuttavia stralciata dai ruoli l'8 ottobre 2019, la CorteEDU essendo giunta alla conclusione che siccome vi era una procedura in corso in Svizzera, l'interessato non correva il rischio di essere rinviato nel proprio paese. I. Intanto, il 3 marzo 2015, facendo valere un peggioramento del suo stato di salute, il ricorrente ha presentato una seconda domanda di riesame, che la Sezione della popolazione, con decisione del 26 maggio 2015, ha rifiu- tato di esaminare. Rivoltosi senza successo al Consiglio di Stato (giudizio del 19 agosto 2015), il ricorrente ha quindi adito il Tribunale cantonale am- ministrativo il quale, il 18 dicembre 2015, ne ha accolto il gravame, ha an- nullato le due precedenti decisioni e retrocesso la causa alla Sezione della popolazione affinché si pronunciasse sull'istanza litigiosa. J. Eseguito un aggiornamento della situazione del ricorrente dal profilo me- dico, personale e lavorativo, il 26 gennaio 2017 la Sezione della popola- zione ha respinto la seconda istanza di riesame. Aditi dall'interessato, il Consiglio di Stato prima (22 marzo 2017) e il Tribunale cantonale ammini- strativo poi (31 maggio 2017) hanno ugualmente respinto, in quanto am- missibili, i successivi gravami loro sottoposti. K. Il 24 luglio 2017 la Corte di appello e di revisione penale (CARP) del Canton B.______ ha ritenuto il ricorrente colpevole di falsa testimonianza e lo ha

F-4741/2023 Pagina 4 condannato a una pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere di fr. 30.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, e ad una multa di fr. 150.–. L. Con sentenza 2C_603/2017 del 6 marzo 2018 il Tribunale federale ha ac- colto, in quanto ammissibile, il ricorso inoltrato dal ricorrente contro il giu- dizio del 31 maggio 2017 del Tribunale cantonale amministrativo. Il Tribu- nale federale ha osservato, in sintesi, che il quadro clinico della patologia cardiaca aveva subito dei cambiamenti rilevanti, la stabilità constatata nelle precedenti decisioni non essendo più data. Ha poi aggiunto che doveva altresì essere indagato sulla reperibilità nel Paese d'origine del trattamento farmacologico, oramai necessario, come anche sulla possibilità di un'ade- guata presa a carico, standard di qualità essenziale e irrinunciabile, la quale però non sembrava (ancora) possibile in patria. La causa è quindi stata retrocessa all'istanza precedente affinché entrasse in materia sull'istanza di riesame del 3 marzo 2015 e i suoi successivi complementi. M. La Sezione della popolazione, a cui l'incarto è stato trasmesso per compe- tenza, ha quindi proceduto ad una nuova istruttoria. Con decisione del 9 marzo 2020 non è entrata nel merito dell'istanza di riesame del 3 marzo 2015 per quanto concerne la possibilità di riottenere il permesso di domici- lio rispettivamente ha respinto la richiesta di rilasciare al ricorrente un per- messo di dimora a titolo di caso di rigore nonché di sottoporre l'istanza alla Segreteria di Stato della migrazione SEM quale ammissione provvisoria e, infine, ha rifiutato di concedergli un permesso di dimora per motivi di cura. Gli è quindi stato fissato un termine di partenza dalla Svizzera entro il 10 aprile 2020. N. Su ricorso del ricorrente detta decisione è stata confermata dapprima dal Consiglio di Stato, il 20 maggio 2020, e poi dal Tribunale cantonale ammi- nistrativo con sentenza del 18 novembre 2021. Il ricorso esperito al Tribu- nale federale è stato respinto l’8 maggio 2023 (sentenza 2C_6/2022). O. Con scritto del 22 maggio 2023 l’Ufficio della migrazione del Canton B.______ ha intimato al ricorrente un nuovo termine scadente il 22 giugno 2023 per lasciare la Svizzera e ha dato esecuzione al rimpatrio in data 26 luglio 2023.

F-4741/2023 Pagina 5 P. Il 7 luglio 2023 continuando a soggiornare in Svizzera, il ricorrente ha pre- sentato dinanzi alla Sezione della popolazione una terza domanda di rie- same, che la Sezione della popolazione, con decisione del 14 settembre 2023, ha rifiutato di esaminare. Il Consiglio di Stato il 21 febbraio 2024 ha rispinto un ricorso al riguardo. Q. Con decisione del 27 luglio 2023, la SEM ha emanato nei confronti del ricorrente un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein, valido da su- bito fino al 26 luglio 2026 (tre anni), con segnalazione nel sistema d’infor- mazione Schengen di seconda generazione (SIS II), togliendo nel con- tempo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. Il 9 agosto 2023, con lettera indirizzata al suo rappresentante, che l’ha ricevuta il 11 agosto 2023, la SEM ha notificato al ricorrente il divieto d’entrata. R. Il 4 settembre 2023, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo fede- rale, chiedendo, previa restituzione dell’effetto sospensivo e concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio, che il divieto d’entrata sia annullato. In via subordinata che il divieto d’entrata sia limitato al terri- torio svizzero, con contestuale revoca dell’iscrizione nel SIS. S. L’11 ottobre e il 14 ottobre 2023 il ricorrente ha fatto pervenire a questo Tribunale degli ulteriori scritti. T. Il 22 dicembre 2023, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha respinto le richieste formali del ricorrente, invitandolo a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 1'200.–, ciò che è avve- nuto puntualmente. U. L’8 gennaio 2024 il ricorrente ha inoltrato uno scritto facendo valere un peggioramento del suo stato di salute. V. Il 29 gennaio 2024, la SEM ha risposto al ricorso, limitandosi a proporre di respingerlo e confermare la decisione impugnata.

F-4741/2023 Pagina 6 W. Il 24 aprile 2024 il ricorrente ha trasmesso un ulteriore scritto facendo nuo- vamente valere un peggioramento del proprio stato di salute.

Diritto: 1. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all’art. 32 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il divieto d’en- trata del 27 luglio 2023, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a conoscere del presente ri- corso. Considerato che verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente l’entrata in Svizzera di una persona, il ricorrente, che non è un cittadino di uno Stato membro dell’UE e nemmeno un familiare di un cittadino dell’UE (fidanzato, non coniugato con un’italiana), e che non può dunque prevalersi dell’Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), in vigore dal 1°giungo 2002, la pre- sente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110], nonché gli artt. 1 ALC e 3 § 2 lett. b Allegato I ALC; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_270/2015 del 6 agosto 2015 consid. 1 e la sentenza del TAF F-1385/2017 del 12 luglio 2019 [DTAF 2019 VII/3] consid. 1.1). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’au- torità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e conte- nere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA).

F-4741/2023 Pagina 7 In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione impugnata, ha pre- sentato il suo ricorso tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando puntualmente l’anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio. 2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della deci- sone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'ec- cesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”) o di meno (“reformatio in peius”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2 a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Que- sto Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (“iura novit curia”, art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto). 3. Il presente litigio verte sulla decisione del 27 luglio 2023, con la quale la SEM ha emesso un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di tre anni (27.7.2023 – 26.7.2026), segnalandolo nel SIS II, nei confronti del ri- corrente, il quale ne contesta la fondatezza e, sussidiariamente, la durata. 4. 4.1 Prima di trattare il merito del ricorso è necessario esaminare la censura formale relativa alla pretesa violazione, da parte della SEM, del diritto di essere sentito del ricorrente. Infatti, fa valere che la SEM non avrebbe mo- tivato sofficemente la propria decisione. 4.2 Il diritto di essere sentiti fa parte delle garanzie procedurali generali previste all'art. 29 della Costituzione federale (Cost., RS 101). Esso è con- sacrato dall’art. 29 cpv. 2 Cost., e comprende il diritto, per la persona inte- ressata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti,

F-4741/2023 Pagina 8 di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influen- zare la decisione da emanare. Nel quadro della procedura amministrativa, il diritto di essere sentito è previsto agli art. 26 a 28 (diritto di esaminare gli atti), 29 a 33 (diritto di essere sentito in senso stretto) e 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). In merito a quest'ultima esigenza, la giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentiti l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari, e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 139 IV 179 consid. 2.2 e 138 I 232 consid. 5.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentiti se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti. Per adempiere a queste esigenze è sufficiente che l'autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da per- mettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impu- gnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 141 II 28 consid. 3.2.4). Se si può porre rimedio, eccezionalmente, ad una violazione del diritto di es- sere sentiti, una violazione grave, anche tenendo conto delle esigenze di economia di procedura, non può essere sanata (cfr. DTF 138 III 225 consid. 3.3 e 137 I 195 consid. 2.2 e 2.3.2; DTAF 2013/46 consid. 6.3.7, 2012/24 consid. 3.4 con i riferimenti). 4.3 In concreto, non ci si può esimere dal rilevare, che la decisione conte- stata ha un’apparenza in parte standardizzata, sottolineata anche dal fatto che è “valida senza firma”, e, dall’altro lato, che la SEM si limita ad accen- nare le condanne del ricorrente e il suo interesse privato ai sensi dell’art. 8 CEDU, senza rendere intelligibili i motivi per cui ha optato per un divieto d’entrata proprio di tre anni. Tuttavia, il ricorrente ha avuto modo, in questa sede, di esprimersi compiutamente sul divieto d’entrata nella sua impugnativa, criticandolo puntualmente sotto molteplici aspetti. Di conse- guenza, considerato che questo Tribunale dispone di un pieno potere d’esame (cfr. consid. 2), si deve constatare che, anche se si volesse am- mettere un’eventuale violazione del diritto di essere sentito del ricorrente a causa della stringatezza e del carattere relativamente standardizzato della decisione impugnata, essa sarebbe stata senz’altro sanata nel corso della presente procedura. In quest’ottica si aggiunga, con riferimento alla giuri- sprudenza citata al consid. 4.2, che la constatazione della nullità del divieto d’entrata con il conseguente rinvio della causa alla SEM per eseguire

F-4741/2023 Pagina 9 l’audizione preliminare costituirebbe una vana formalità, allungando inutil- mente la procedura, e ciò a discapito dell’interesse del ricorrente ad otte- nere una decisione entro un termine ragionevole. Ne consegue che la cen- sura relativa alla pretesa violazione del diritto di essere sentito è infondata. 5. 5.1 La SEM vieta l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 1 lett. c LStrI). Nell'esercizio del suo potere discrezionale, la SEM tiene conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, nonché del grado d'integrazione dello stesso (art. 96 cpv. 1 LStrI). Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla per- sona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStrI). 5.2 Il Consiglio federale ha messo a fuoco le nozioni d’ordine e di sicurezza pubblici nel suo Messaggio dell’8 marzo 2002 concernente la LStr (Mes- saggio LStr, FF 2002 3327). In proposito, esso ha sottolineato che “la sicu- rezza e l’ordine pubblici costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia: l’ordine pubblico comprende l’insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa l’inviolabilità dell’ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell’or- dine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di man- cato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato. Ciò può anche es- sere il caso in presenza di atti che di per sé non giustificano una revoca ma la cui ripetizione lascia presupporre che l’interessato non è disposto ad os- servare l’ordine vigente” (Messaggio LStr, pag. 3424). Riguardo alla natura e alla finalità del divieto d’entrata, il Consiglio federale ha precisato che lo stesso “mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell’ordine pubblici, non già a sanzionare un determinato comportamento; si tratta dunque di una misura a carattere preventivo e non repressivo” (Messaggio LStr, pag. 3428). 5.3 Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni; può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato co- stituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStrI).

F-4741/2023 Pagina 10 6. In prosieguo importa stabilire se le condizioni per emettere un divieto d’en- trata in sé fossero adempiute il 27 luglio 2023. 7. 7.1 Riferendosi alla condanna del 25 giugno 2009 va rilevato che le azioni delittuose di cui il ricorrente si è reso ripetutamente colpevole − commesse in parte all'età di 17 anni ma che si sono poi protratte ben oltre la maggiore età, raggiunta nel giugno 2007 − sono di una gravità non certo trascurabile. In questo contesto, va sottolineato la varietà dei beni giuridici cui egli ha attentato coi suoi atti tra cui − oltre all'onore, alla libertà personale e al pa- trimonio − l'integrità fisica e psichica altrui e quindi l'entità non indifferente della pena detentiva comminatagli, di cui 12 mesi da espiare. In effetti, dopo aver compiuto un certo numero di reati quando ancora era diciasset- tenne (minacce; coazione, consumata e tentata; ingiurie e vie di fatto), una volta raggiunta la maggiore età il ricorrente si è reso colpevole di complicità in furto (gennaio-luglio 2008), nonché di aggressione a danno di più per- sone e di infrazione alla legge federale sulle armi (19 ottobre 2008), cau- sando alle sue due vittime dei traumi cranici così come fratture e ferite, servendosi tra l'altro di un tirapugni in metallo. Dopo essere stato arrestato e posto in carcere preventivo (22 ottobre 2008-22 dicembre 2008), ha inol- tre subito ripreso a delinquere: minacciando e offendendo ripetutamente un minorenne (23 dicembre 2008-16 gennaio 2009) e rendendosi infine colpevole di lesioni semplici per averlo strattonato, colpito con dei pugni e avergli fatto sbattere la testa (16 gennaio 2009;). In tal modo, egli ha quindi dimostrato di non aver compreso i propri errori neanche a seguito della sua prima carcerazione, rendendone necessaria una seconda (16 gennaio- 4 febbraio 2009; cfr. al riguardo la sentenza del Tribunale federale 2C_722/2010 del 3 maggio 2011 consid. 5.1). 7.2 In più, il ricorrente è stato effetto di ulteriori e significative condanne, la prima, per grave infrazione alle norme della circolazione stradale (circola- zione alla velocità di 104 km/h malgrado il limite di 50 km/h, avvenuta il 26 giugno 2010); la seconda, per minaccia contro le autorità e funzionari (avvenute a più riprese, nel lasso di tempo tra il 31 agosto e il 13 ottobre 2011); e la terza per falsa testimonianza (avvenuta il 14 febbraio 2014). 7.3 Nonostante sembri che nel frattempo il ricorrente si sia astenuto da commettere ulteriori atti penalmente reprensibili, i vari reati di cui si è reso colpevole così come le circostanze in cui essi sono stati commessi, in parte anche dopo una prima carcerazione e nonostante la vicinanza dei suoi fa- miliari, attestano che egli non vuole o non è in grado di adattarsi

F-4741/2023 Pagina 11 all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita, per cui la sicurezza pub- blica costituisce quindi un pericolo. 7.4 Visto il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici l’emissione di un divieto d’entrata in sé, di una durata non superiore a cinque anni, è avve- nuta conformemente ai requisiti di legge (cfr. art. 67 cpv. 1 lett. c LStrI). 8. 8.1 Si tratta ora d’esaminare l’emissione e la durata del divieto d’entrata dal punto di vista del principio della proporzionalità, tenendo conto della situazione personale del ricorrente (cfr. art. 67 cpv. 5 Lstrl e art. 96 cpv. 1 LStr), e sotto il profilo del suo diritto al rispetto della sua vita privata e fami- liare (cfr. art. 8 par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo [CEDU, RS 0.101]). 8.2 In generale, l'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo (art. 5 cpv. 2 Cost.). Da un punto di visto analitico, il principio della proporzionalità viene suddiviso in tre regole: l'idoneità, la necessità e la proporzionalità in senso stretto (cfr. DTF 136 I 17 consid. 4.4, 135 I 233 consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2 e 124 I 40 consid. 3e). La prima impone che la misura scelta permetta di raggiungere lo scopo d'interesse pubblico fissato dalla legge, la seconda che, tra più misure idonee, si scelga quella che incide meno fortemente sui diritti privati, e la terza, detta anche regola della preponderanza dell'interesse pubblico, che l'autorità proceda alla ponderazione tra l'interesse pubblico perseguito e il contrapposto interesse privato, valutando quale dei due debba preva- lere in funzione delle circostanze (cfr. DTF 147 IV 145 consid. 2.4.1 con i rinvii). 8.3 A proposito dell’art. 8 § 1 CEDU bisogna precisare che, benché non garantisca il diritto di entrata e di soggiorno in Svizzera (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e 139 I 330 consid. 2.1 con i rinvii), esso estende la sua prote- zione, sotto il profilo del diritto al rispetto della vita privata, anche alle rela- zioni sociali sviluppate nell’ambito di attività professionali e commerciali di chi se ne prevale (cfr. sentenze CorteEDU – Fernandez Martinez c. Spagna [Grande Camera], n. 56030/07, 12 giugno 2014, § 110, e Niemietz c. Ger- mania, n. 13710/88, 16 dicembre 1992, n. 29). Secondo il Tribunale fede- rale, dal punto di vista del diritto al rispetto della vita familiare, chi si ri- chiama alla protezione dell’art. 8 par. 1 CEDU deve, in generale, intratte- nere una relazione stretta, effettiva ed intatta, con una persona della sua famiglia che beneficia di un diritto di presenza duraturo in Svizzera (cfr., tuttavia, la sentenza CorteEDU – Mengesha Kimfe c. Svizzera,

F-4741/2023 Pagina 12 n. 24404/05, 29 luglio 2010, § 61); in questo senso, sono protetti, segnata- mente, i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione; eccezionalmente, se sussiste un particolare rapporto di dipendenza tra loro, sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2). Nondimeno, l’art. 8 par. 2 CEDU permette un’ingerenza statale nell’esercizio del diritto al ri- spetto della vita privata e della vita familiare, se tale ingerenza è prevista dalla legge ed è necessaria, in particolare, alla sicurezza pubblica e alla prevenzione dei reati in una società democratica. 9. 9.1 Ora come già stabilito al consid. 7, a causa delle molteplici e frequenti infrazioni penali commesse in Svizzera, il ricorrente rappresenta una mi- naccia per l’ordine e la sicurezza pubblici. Tuttavia, bisogna anche tenere in considerazione che l’ultima condanna per falsa testimonianza risale a un reato commesso nel 2014. Da questa condanna il ricorrente non è più stato accusato. Inoltre, va rilevato che, non dando seguito all'ordine di partenza comminato dalle competenti autorità, oltre ad eludere la legislazione in vigore, il ricor- rente ha prolungato artificiosamente la propria presenza in Svizzera mal- grado le decisioni definitive pronunciate nei suoi confronti e ha, con un tale agire, posto le competenti autorità dinanzi al fatto compiuto (cfr. al riguardo la sentenza del Tribunale federale 2C_6/2022 del 8 maggio 2023 con- sid. 3.6). 9.2 Come interesse privato, il ricorrente fa valere il soggiorno della sua fa- miglia in Svizzera, il fatto che ha vissuto qui fin dall’infanzia e il suo stato di salute. 9.2.1 In concreto, conviene subito rilevare che le restrizioni alla vita privata e familiare nel senso dell’art. 8 CEDU non possono essere rilevanti nel contesto del presente procedimento nella misura in cui sono riconducibili alla perdita di un diritto di soggiorno permanente in Svizzera. In più, il ricorrente non può prevalersi della protezione garantita dall’art. 8 par. 1 CEDU, nella misura in cui non dimostra di avere una vita familiare in Svizzera nel senso inteso da questa norma convenzionale. Infatti, il ricor- rente non è sposato e non ha figli. In Svizzera vivono i suoi genitori e sua sorella (nata nel 2000), con quali non esiste un rapporto di dipendenza (cfr. al riguardo la sentenza del Tribunale federale 2C_127/2014 del 17 set- tembre 2014 consid. 6.1).

F-4741/2023 Pagina 13 Per quanto concerna la vita privata del ricorrente, va rilevato che non ha mai svolto una reale ed effettiva attività lucrativa (eccetto alcuni mesi nel 2009) e non è mai stato finanziariamente autonomo. Infatti, anche a causa dei reati commessi in passato, il ricorrente non risulta di essere particolar- mente ben integrato in Svizzera (cfr. al riguardo la sentenza del Tribunale federale 2C_6/2022 del 8 maggio 2023 consid. 3.6). Tuttavia, il fatto che i genitori e la sorella vivono in Svizzera e che ci ha vissuto qui fin dall’infanzia, va tenuto in considerazione nella valutazione degli interessi in questione. 9.2.2 Inoltre, il ricorrente fa valere che il divieto d’entrata lo impedisce a seguire dei controlli medici in Svizzera. Infatti, il ricorrente soffre di una grave patologia cardiaca, che ha reso necessari due interventi chirurgici: il primo, principale, eseguito nel 2002, mentre il secondo, di carattere corret- tivo (sostituzione valvola aortica), nel 2009 (degenza di due giorni). Lo stato valetudinario del ricorrente è stato valutato a più volte dalle autorità com- petenti e l’ultima volta il 21 febbraio 2024 dal Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto che la situazione a livello cardiaco del ricorrente va definita come stabile non essendo previsto alcun intervento chirurgico imminente, po- tendo pure contare sulla presa a carici di base in Kosovo e trovare i medi- camenti di cui necessita (cfr. consid 3.4b). Nel presente procedimento, come nei numerosi precedenti, il ricorrente so- stiene che il suo stato di salute è peggiorato e che ha urgentemente biso- gno di recarsi in Svizzera per dei controlli medici. Il ricorrente ha indubbia- mente un interesse grande a continuare il percorso di cura in Svizzera con il medico che lo ha trattato in passato. Tuttavia come già ribadito più volte nel procedimento d'istruzione, il ricorrente ha la possibilità di inoltrare alla SEM una richiesta di sospensione temporanea del divieto d’entrata qualora necessiti di una sospensione per effettuare delle visite mediche o, se ne- cessario, farsi operare. 9.2.3 Nella misura in cui il ricorrente sostiene che il divieto d'entrata viola gli artt. 2 e 3 della CEDU, va notato che si tratta ancora una volta di reclami riguardanti la perdita di un diritto di soggiorno permanente in Svizzera e il suo allentamento verso il Kosovo e non del divieto d’entrata come misura di respingimento. 9.3 In una valutazione globale delle circostanze e in considerazione del comportamento assunto del ricorrente, segnatamente dei reati commessi e la prolungazione artificiosa della presenza in Svizzera, l'interesse

F-4741/2023 Pagina 14 pubblico a proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico risulta superiore all'interesse privato del ricorrente, a poter visitare la propria famiglia in Sviz- zera e sottoporsi a esami medici, senza dover richiedere la sospensione temporanea del divieto d'entrata. Visto questo, l’emissione e la durata di tre anni del divieto d’entrata rispecchia le esigenze del principio di propor- zionalità. 10. 10.1 Rimane da verificare se l’inserimento della segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II sia giustificata. 10.2 L’inserimento della segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II è retto dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consi- glio del 20 dicembre 2006 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (regolamento SIS II; GU L 381/4 del 28 dicembre 2006), abrogato da: (UE) 2018/1861 del Parla- mento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica a convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006; cfr. al riguardo art. 65 e art. 21 della Ordinanza N-SIS 2013 [RS 362.0]). Una segnalazione di un cittadino di un paese terzo è inserita nel SIS II quando la decisione presa dalle autorità amministrative o giudiziarie competenti secondo le norme procedurali stabilite dalla legislazione nazionale, è fondata su una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale che la presenza del cittadino in questione può costituire nel territorio di uno Stato membro (art. 3 lett. d e 24 §§ 1 e 2 del regolamento SIS II). Una segnala- zione è inserita nel SIS II, in particolare, se il cittadino di un paese terzo è stato riconosciuto colpevole in uno Stato membro di un reato che comporta una pena detentiva di almeno un anno, oppure se nei confronti del detto cittadino esistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso un reato grave o se esistono indizi concreti sull’intenzione di commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro (art. 24 § 2 lett. a e b del regola- mento SIS II). Prima di effettuare una segnalazione lo Stato membro verifica se l’adegua- tezza, la pertinenza e l’importanza del caso giustificano l’inserimento della segnalazione nel SIS II (proporzionalità: art. 21 del regolamento SIS II). 10.3 In concreto, il divieto d’entrata impugnato è fondato su una violazione dell’ordine e della sicurezza pubblici svizzeri, che il ricorrente ha com- messo con le molteplici e frequenti infrazioni penali (consid. 7). Pertanto,

F-4741/2023 Pagina 15 l’inserimento della segnalazione del divieto d’entrata nel SIS II in sé è giu- stificato. 10.4 Anche la durata della segnalazione di tre anni è appropriata, conside- rando le osservazioni precedenti (consid. 9). Si aggiunge che la segnala- zione è tanto più legittima se si considera che la Svizzera, in quanto mem- bro dello spazio Schengen, funge anche da garante degli interessi degli altri Stati membri (cfr. DTAF 2011/48 consid. 6.1). 11. Di conseguenza, pronunciando un divieto d’entrata di tre anni, la SEM non ha incorso una violazione del diritto applicabile, compreso il principio di proporzionalità nell’esercizio del suo potere d’apprezzamento (art. 49 lett. a PA). Stando così le cose, in accordo con le considerazioni sopraesposte, il ricorso deve essere respinto, e la decisione impugnata confermata. 12. 12.1 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soc- combente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situa- zione finanziaria delle parti (artt. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, considerato l’esito negativo del ricorso, le spese processuali di fr. 1’200.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo, dello stesso importo, da lui già versato. 12.2 Per la medesima ragione al ricorrente non sono assegnate indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)

F-4741/2023 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 1'200.– sono poste a carico del ricorrente e pre- levate sull’anticipo, dello stesso importo, da lui già versato. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e alla SEM.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Caroline Rausch

Zitate

Gesetze

22

CEDU

  • § 1 CEDU
  • art. 8 CEDU

Cost

  • art. 5 Cost
  • art. 29 Cost

LStr

  • art. 96 LStr

LStrI

  • art. 67 LStrI
  • art. 96 LStrI

LTAF

  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 35 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 54 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

TS

  • art. 2 TS
  • art. 7 TS

TS-TAF

  • art. 7 TS-TAF

Gerichtsentscheide

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