B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte VI F-348/2018
S e n t e n z a d e l 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 8 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jenny de Coulon Scuntaro, Fulvio Haefeli, cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, Studio legale e notarile, Via Soldino 22, casella postale 747, 6903 Lugano, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
F-348/2018 Pagina 2 Fatti: A. A., cittadino italiano, è nato il ... a ... in provincia di Messina (Ita- lia). Il ... 1993 l’interessato ha sposato B., cittadina svizzera classe 1968, ottenendo un permesso di dimora B, poi trasformato, dal ... 1998 in un permesso di domicilio. Dalla loro unione, il ... 1997, è nata C.. Il matrimonio è stato sciolto con divorzio del ... 2003. Il ... 2005 A. si è unito in matrimonio con D., cittadina slovacca classe 1974, dalla cui relazione è nato il figlio E. il ... 2006. La famiglia si è quindi trasferta in Italia il ... 2008, mentre l’interessato è tornato in Svizzera il ... 2010, dopo avere rilasciato un’autocertificazione attestante l’assenza di condanne e di procedimenti penali pendenti a suo carico, ottenendo un permesso di dimora UE/AELS. Il ... 2010 è stato rag- giunto in Svizzera dalla consorte e dal figlio, i quali hanno beneficato anch’essi di un permesso di dimora UE/AELS. Dal medesimo giorno l’inte- ressato ha iniziato la propria attività lavorativa quale autista presso una società di trasporto. Dopo una prima separazione di diversi mesi tra il 2011 e il 2012, la coppia si è legalmente separata dal ... 2013. Dal ... 2014 l’interessato ha convissuto con ..., cittadina senegalese classe 1984. Dalla loro relazione, il ... 2014, è nata la figlia F.. B. Durante il suo soggiorno in Svizzera, A. ha interessato a più ri- prese le autorità giudiziarie penali elvetiche, e meglio: in data 1° aprile 1997 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha condannato l’interessato alla pena detentiva di 10 giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, come pure alla multa di 1'200.-- CHF, per infrazione grave alle norme della circolazione stradale; in data 24 maggio 2002 la Corte delle Assise correzionali di Mendrisio ha condannato l’interessato alla pena detentiva di 6 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni come pure alla revoca della condizionale precedente, per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ot- tobre 1951 (LSutp, RS 812.121); in data 13 gennaio 2012 il Tribunale pe- nale federale ha condannato l’interessato alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi, sospesa parzialmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre ad un risarcimento compensatorio a favore della Confederazione per 1'000.-- CHF, per complicità in truffa e infrazione aggravata alla LStup; in data 18 giugno 2012 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha condannato l’inte- ressato alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere a 30.-- CHF, sospesa
F-348/2018 Pagina 3 condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, come pure alla multa di 500 CHF, per favoreggiamento. C. A seguito di queste vicende giudiziarie il 19 dicembre 2013 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione del Canton Ticino (in seguito SPOP) ha revocato all’interessato il permesso di dimora UE/AELS a suo tempo concesso e gli ha fissato un termine per lasciare la Svizzera. Tale provvedimento è stato confermato l’11 giugno 2014 dal Consiglio di Stato e il 19 maggio 2015 dal Tribunale cantonale amministrativo, come pure il 7 marzo 2017 dal Tribunale federale. D. Con scritto del 24 aprile 2017 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha informato A., per il tramite del proprio patrocinatore, circa l’in- tenzione di pronunciare una decisione di divieto d’entrata in territorio elve- tico e nel Liechtenstein, e contestualmente ha chiesto all’interessato di prendere posizione in merito, il quale vi ha dato seguito con osservazioni del 12 maggio 2017. Il 12 dicembre 2017 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha ema- nato nei confronti dell’interessato una decisione di divieto d’entrata in Sviz- zera e nel Liechtenstein della durata di 5 anni, ovvero fino all’11 dicembre 2022. Essa ha evidenziato come tale misura fosse giustificata in ragione della violazione e dell’esposizione a pericolo della sicurezza e dell'ordine pubblici che comportano gli atti delittuosi tenuti dall’interessato in Italia e in Svizzera. Essi sono a mente della SEM sufficientemente gravi ed attuali, viste le modalità ed il rischio di recidiva, da giustificare una deroga al prin- cipio della libera circolazione delle persone sancita dall’ALC (RS 0.141.112.681). L’autorità inferiore ha costatato che, malgrado la lunga pre- senza in Svizzera, A. non ha saputo adattarsi alle leggi vigenti e integrarsi “con successo nella mentalità elvetica”: conseguentemente le competenti autorità cantonali hanno revocato il suo permesso di dimora. L’autorità federale ha altresì evidenziato che sul piano familiare l’interes- sato non può prevalersi del diritto al rispetto della propria vita privata e fa- miliare ai sensi dell’art. 8 CEDU, poiché quest’ultimo, durate il soggiorno in Svizzera, non viveva in comunione domestica con la madre e la figlia mi- norenne. Inoltre la SEM ha aggiunto che l’interessato non ha la custodia del secondogenito minorenne (la primogenita è maggiorenne), come pure nemmeno della terzogenita.
F-348/2018 Pagina 4 E. In data 16 gennaio 2018 l’interessato ha impugnato la decisione menzio- nata, mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in se- guito il TAF o il Tribunale), chiedendo in via cautelare la restituzione dell’ef- fetto sospensivo, e nel merito l’annullamento delle decisione. A sostegno delle proprie conclusioni, egli ha censurato la violazione della legge fede- rale sugli stranieri (LStr, RS142.20), la violazione del principio di proporzio- nalità e la violazione dell’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). A sostegno della propria impugnativa il ricorrente ha evidenziato di non rappresentare alcuna minaccia attuale per la sicurezza della Svizzera. Egli ha altresì rimproverato alla SEM di non avere adeguatamente tenuto in considerazione la situazione concreta, in particolare la “solida relazione sentimentale con la madre della sua terzogenita” attualmente in Svizzera, come pure i legami affettivi e le relazioni con gli altri due figli avuti da pre- cedenti relazioni. F. Con decisione incidentale del 5 febbraio 2018, dopo osservazioni della SEM del 30 gennaio 2018, il Tribunale ha respinto la richiesta di conces- sione dell’effetto sospensivo tolto dall’autorità inferiore. Nel contempo il ri- corrente è stato invitato a versare 1'000.-- CHF quale anticipo per le pre- sunte spese di procedura. Egli ha tempestivamente provveduto a saldare la somma richiesta. G. Chiamata ad esprimersi nel merito del gravame interposto, con osserva- zioni del 3 maggio 2018, la SEM si è riconfermata nella decisione impu- gnata, considerando che le argomentazioni addotte in sede di ricorso non le permettevano di modificare l’apprezzamento della fattispecie. H. Invitato a presentare replica alle osservazioni dell’autorità inferiore, il ricor- rente vi ha rinunciato con scritto del 25 maggio 2018.
F-348/2018 Pagina 5 Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge sul Tribunale am- ministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità men- zionate all’art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale che nella presente fattispecie statuisce quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1 e 3 ALC e l'art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]); cfr. inoltre la sentenza del TF 2C_270/2015 del 6 ago- sto 2015 consid. 1). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede- rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta- mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade- guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del gra- vame (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. 3.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr (RS 142.20), la SEM vieta l’en- trata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’al- lontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’art. 64d cpv. 2 lett. a-c LStr (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’entrata
F-348/2018 Pagina 6 in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preli- minare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’en- trata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’au- torità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo de- finitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). 3.2 In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osser- vare che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteg- gere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico co- stituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'invio- labilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, sa- lute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è viola- zione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono com- messe infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pub- blico o privato (messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 con- cernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: messaggio LStr]). 3.3 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'am- missione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici non sussi- stano più (MARC SPESCHA, in: Spescha et al. [ed.], Migrationsrecht, 4 a ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3, pag. 270).
F-348/2018 Pagina 7 4. 4.1 Per coloro i quali vi si possono lecitamente richiamare, e nella misura in cui contenga disposizioni derogatorie più favorevoli, determinante è inol- tre l'ALC. La LStr è applicabile solo se detto accordo non contiene disposi- zioni derogatorie o se essa prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr). 4.2 In base all'ALC, le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i cittadini dell'altra parte contraente ed i membri della loro famiglia ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 allegato I dietro semplice presentazione di una carta d’identità o di un passaporto validi (art. 1 cpv. 1 allegato I in relazione con l'art. 3 ALC); tale diritto può essere limitato solo da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (art. 5 cpv. 1 allegato I ALC). 4.3 Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva 64/221/CEE del 25 febbraio 1964 del Consiglio per il coordinamento dei provvedimenti spe- ciali riguardanti il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (cfr. GU P 56 del 4 aprile 1964, pagg. 851-857) ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), l'ado- zione di misure di allontanamento presuppone, al di là della turbativa insita in ogni violazione di legge, la sussistenza di una minaccia effettiva e suffi- cientemente grave per l'ordine pubblico da parte della persona che ne è toccata. Per «misura» va inteso, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC e della direttiva 64/221/CEE, ogni atto che ha delle ripercussioni sul diritto di ingresso e di soggiorno (DTF 130 II 176 consid. 3.1 e rinvii). Le deroghe alla libera circolazione vanno quindi interpretate in modo restrittivo (sen- tenze della CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77 Bouchereau, Racc. 1977 pag. 1999 punti 33-35 e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96 Calfa, Racc. 1999 I-11 punti 23 e 25). 4.4 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inol- tre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento perso- nale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fon- date unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esi- stenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale con- danna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che
F-348/2018 Pagina 8 l'hanno originata emerge un comportamento personale costituente una mi- naccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata; cfr. inoltre la sentenza del TF 2C_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli inte- ressi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, queste ultime possono essere prese in considerazione uni- camente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esi- stenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circo- stanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 con riferimenti; sentenze del TF 2C_436/2014 del 29 otto- bre 2014 consid. 3.3; 2C_139/2014 del 4 luglio 2014 consid. 4.3; 2C_565/2013 del 6 dicembre 2013 consid. 3.5; 2C_579/2013 del 15 no- vembre 2013 consid. 2.3 e 2C_260/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1). 4.5 Inoltre l'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non deve es- sere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toc- cata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'impor- tanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario proce- dere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la po- tenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 25 consid. 4.3.2 e 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati). 4.6 Ne discende che, affinché un cittadino di uno Stato membro dell'ALC possa essere oggetto di una decisione di divieto d'entrata in Svizzera ai sensi dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr, occorre che egli rappresenti una minac- cia di una certa gravità per l'ordine e la sicurezza pubblici, atta a privarlo del diritto di entrare in territorio elvetico ai sensi dell'art. 5 allegato I ALC. 4.7 Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU così come il principio di proporzionalità (cfr. DTF 131 II 352 consid. 3.3 e numerosi rinvii).
F-348/2018 Pagina 9 5. 5.1 Nel caso che qui ci occupa, l’autorità inferiore ha pronunciato nei con- fronti del ricorrente, di nazionalità italiana, un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di 5 anni, valido fino all’11 dicembre 2022, ritenendo che egli avesse gravemente violato e minacciato la sicurezza e l'ordine pubblici, poiché condannato ripetutamente in Svizzera. 5.2 Dalla documentazione agli atti emerge in effetti che l’insorgente ha in- teressato le autorità penali italiane e svizzere a più riprese e in maniera regolare dal 1997 al 2012. Per quanto riguarda invece il carattere delle infrazioni occorre rilevare che il ricorrente è stato ritenuto colpevole a due riprese di infrazione alla LStup; addirittura nel 2012 egli è stato riconosciuto colpevole di infrazione aggravata alla LStup. In particolare emerge che tra il 2004 e l’inverno 2005 egli ha trafficato cocaina e canapa a scadenze regolati, fungendo da importante tramite tra fornitori e acquirenti: in questo contesto l’agire regolare e dettagliato mostrato del ricorrente ha configurato agli occhi del TPF una delinquenza alla stregua del mestiere con la conse- guente aggravante di legge (cfr. sentenza TPF, pag. 39). Gli altri reati, meno gravi hanno configurato atti penalmente reprensibili quali un’infra- zione alla legge sulla circolazione stradale LCStr, truffa e favoreggiamento. In ragione della cadenza regolare, dell’agire delittuoso protrattosi per un prolungato periodo di tempo, come pure della gravità del bene giuridico minacciato quale la salute pubblica, il Tribunale ritiene che il giudizio in or- dine al provvedimento di divieto d’entrata pronunciato dell’autorità inferiore non sia censurabile: esso soddisfa infatti le condizioni che permettono una deroga al principio della libera circolazione sancito dall'ALC. 6. 6.1 Ritenuto quanto sopra è dunque necessario esaminare se esista una concreta e attuale minaccia, tenendo ben presente che il provvedimento impugnato non deve essere subordinato alla condizione di certezza asso- luta in ordine alla commissione di nuove infrazioni penali; d’altro canto non si deve nemmeno pretendere una totale assenza del rischio di recidiva per rinunciare a tale provvedimento. 6.2 Come esposto più sopra il ricorrente ha commesso in Svizzera atti de- littuosi in maniera ripetuta e regolare.
F-348/2018 Pagina 10 Se la prima condanna per infrazione alla LCStr sembra potere essere mar- ginale nel contesto di una recidiva, non si può dire altrettanto per le accuse, confermate dalla sentenza di condanna del TPF, segnatamente in ordine alla violazione della LStup. In proposito va qui rilevato che il ricorrente è stato riconosciuto colpevole dell’acquisto, dalla detenzione ed in seguito della vendita di un’importante quantitativo di cocaina, canapa e haschisch (cfr. sentenza TPF, pag. 57 e seg.). Ma non solo, la sentenza di condanna ha determinato pure che il ricorrente ha agito per mestiere, avendo come da lui stesso ammesso, trafficato stupefacente a scadenze regolari tra il giugno del 2004 e l’inverno 2005. Queste circostanze qui evocate, da cui emerge in sostanza una volontà e una determinazione criminale impor- tante del ricorrente, sono sufficienti per ritenere che il rischio di recidiva non possa essere escluso. In questo contesto è evidente pure come la minac- cia per l’ordine e la sicurezza pubblici rappresentata dall’insorgente deve essere ritenuta attuale, nonostante i fatti contestati sono avvenuti più di 10 anni or sono. Va infine evidenziato che pure la condanna per favoreggia- mento del 2012, per atti commessi nel 2011, conferma la presenza, sempre attuale, di un agire penalmente reprensibile in capo a ricorrente. 6.3 Ferme queste premesse, il Tribunale ritiene giustificata l’emanazione di una misura di allontanamento dal territorio elvetico. 7. 7.1 Se il divieto d'entrata in Svizzera è quindi confermato nel suo principio, resta ora da determinare se la durata della misura, sia conforme al principio di proporzionalità e, procedendo ad un apprezzamento degli interessi pri- vati e pubblici in gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso concreto. Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano ido- nee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (cfr. DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 7.2 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti. In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporte- rebbe un’importante difficoltà ad mantenere la relazione con i propri 3 figli
F-348/2018 Pagina 11 attualmente residenti in Svizzera, nonché con l’attuale compagna: rapporti che avrebbero attualmente subìto una riduzione con il trasferimento all’estero. 7.3 7.3.1 L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto di entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati). Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intratte- nere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, non- ché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezio- nalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. BERTS- CHI/GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Pri- vat- und Familienlebens, in: ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'en- trata e di presenza temporaneo in uno Stato (PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293 e 321). 7.3.2 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare confe- rita dalla norma citata non gode tuttavia di una valenza assoluta, nella mi- sura in cui giusta il cpv. 2 del medesimo disposto di legge, un'ingerenza delle autorità permane possibile allorquando sia prescritta dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, risulta es- sere necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). A questo titolo, incombe alle autorità
F-348/2018 Pagina 12 procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari. 7.3.3 Come esposto in narrativa, l’insorgente ha evidenziato che in Sviz- zera e meglio nel cantone Ticino risiedono attualmente l’attuale compagna, come pure i tre figli, di cui due avuti da precedenti relazioni. Il Tribunale costata che la relazione con la compagna – fatta eccezione nel caso di circostanze particolari, che nella presente fattispecie non sono date – non può beneficiare della protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU (cfr. sentenza del TF 2C_840/2010 del 2 novembre 2010 consid. 3), che mira a garantire in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comu- nione. Dagli atti di causa non emerge nemmeno che la coppia abbia l’in- tenzione di unirsi in matrimonio. Venendo quindi a mancare il vincolo co- niugale il ricorrente non può prevalersi della citata norma convenzionale a tutela del legame con la compagna. Per quanto riguarda i 2 figli minorenni (la primogenita è ormai maggio- renne) dagli atti non emerge che prima di lasciare la Svizzera il ricorrente convivesse con questi ultimi; del resto nemmeno egli lo pretende nel pro- prio allegato ricorsuale. Ma vi è di più. Si può infatti pacificamente conclu- dere che il ricorrente non abbia mai convissuto con la terzogenita F._______ nata nel 2014: egli non lo pretende, indicando unicamente di intrattenere una “relazione stabile e seria” con la di lei madre, e nemmeno quest’ultima lo ha indicato nella sua testimonianza scritta; inoltre il ricor- rente risiede in Italia non lontano dalla frontiera con la Svizzera, a Cuasso al Monte in provincia di Varese (cfr. contratto di locazione), che dista soli 38 minuti di automobile da Vacallo dove risiede l’attuale compagna con la figlia terzogenita. Per quanto riguarda inoltre le relazioni con l’altro figlio minorenne, Reymond, nato nel 2006, il Tribunale rileva come nei confronti di quest’ultimo e della madre di nazionalità slovacca, che vive separata dal padre dal 2013, è in corso un procedimento ricorsuale contro la decisione di revoca del permesso di dimora “B”. 7.3.4 Da quanto precede, ne discende che il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base dell’art. 8 CEDU e che di conseguenza la decisione impugnata non è lesiva di tale disposto di legge.
F-348/2018 Pagina 13 7.4 Ciò posto, dalle considerazioni che precedono, ne deriva che l’inte- resse pubblico all’allontanamento di A._______ dalla Svizzera e dal Liech- tenstein prevale su quello privato di quest’ultimo ad entrarvi. Di conse- guenza, da una corretta valutazione degli interessi pubblici e privati in gioco, emerge che il divieto d’entrata di 5 anni è adeguato alle circostanze del caso concreto. 8. Ne discende che l’autorità inferiore, con la decisione del 12 dicembre 2017 non ha vìolato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezza- mento; l’autorità di prime cure non ha nemmeno accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 9. Le spese giudiziarie di 1'000.– CHF seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regola- mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 10. Visto l’esito della procedura non sono assegnate indennità per spese ripe- tibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
F-348/2018 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di 1'000.-- CHF sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull’anticipo del medesimo importo versato il 2 marzo 2018. 3. Non sono assegnate spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. 1932733; incarto di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Manuel Borla
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: