B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte VI F-308/2021
Se n t e n z a d e l 4 s e t t e m b r e 2 0 2 5 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Yannick Antoniazza-Hafner, Susanne Genner, cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______, ..., patrocinata dall'avv. Yasar Ravi, Studio legale e notarile, Via Soldino 22, 6903 Lugano, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Casi personali particolarmente gravi; decisione della SEM del 14 dicembre 2020.
F-308/2021 Pagina 2 Fatti: A. Il 20 dicembre 1999, A._______ (la ricorrente), cittadina della Repubblica del Portogallo nata il ..., si è sposata in Ticino con un cittadino svizzero (cfr. incarto SEM, pag. 34). Il 24 marzo 2000, l’Ufficio della migrazione del Canton Ticino (UMCT) ha concesso alla ricorrente un permesso di dimora B per ricongiungimento familiare valido fino al 19 dicembre 2000, rinnovato l’anno seguente (cfr. incarto SEM, pagg. 35 e 40). Il 26 agosto 2002, la ricorrente ha ottenuto un permesso B CE/AELS, prolungato nel dicembre successivo per cinque anni (cfr. incarto SEM, pagg. 48 e 52). Nel corso del 2005 i coniugi hanno sospeso la loro comunione domestica (cfr. incarto SEM, pag. 140). B. Il 17 novembre 2007, la ricorrente ha dato alla luce un bambino avuto dal suo nuovo convivente, un cittadino spagnolo nato il ..., residente in Ticino, titolare di un permesso di domicilio, e attivo come broker assicurativo (cfr. incarto SEM, pagg. 84 a 86 nonché 326 e 327). Il 7 ottobre 2008, l’UMCT ha respinto una prima richiesta della ricorrente volta ad acquisire un permesso di domicilio C CE/AELS, rinnovandole invece il permesso B CE/AELS fino al 19 dicembre 2012, “tenuto conto della sua situazione finanziaria e debitoria” (cfr. incarto SEM, pagg. 78 e 82). Il 1° aprile 2009, il convivente della ricorrente ha riconosciuto il bambino con lei concepito e l’UMCT ha attribuito a quest’ultimo un permesso di domicilio C CE/AELS (cfr. incarto SEM, pagg. 326, 327 e passim). C. Il 1° marzo 2013, la ricorrente ha cominciato a lavorare come segretaria a metà tempo, per una durata indeterminata, con un salario mensile lordo di fr. 1'500.– (cfr. incarto SEM, pagg. 117 a 120). Il 13 febbraio 2014, l’UMCT ha rigettato la seconda domanda della ricorrente intesa a conseguire un permesso di domicilio C per cittadini dell’Unione europea (UE)/AELS, prolungandole invece il permesso B
F-308/2021 Pagina 3 UE/AELS fino al 19 dicembre 2017, “tenuto conto della sua delicata situazione debitoria” (cfr. incarto SEM, pag. 128). Il 17 dicembre 2014, la Pretura di Lugano ha pronunciato il divorzio della ricorrente (cfr. incarto SEM, pagg. 138 a 140). D. Il 17 aprile 2018, l’UMCT ha respinto la terza richiesta della ricorrente finalizzata ad ottenere un permesso C UE/AELS, prorogandole invece il permesso B UE/AELS fino al 19 dicembre 2018, e questo “ritenuti tutti gli interessi pubblici e privati in gioco, osservato che vive in Svizzera dal 1999 unitamente a suo figlio, esercita attività lucrativa parziale, beneficia delle indennità di disoccupazione e la sua situazione debitoria è delicata” (cfr. incarto SEM, pagg. 197 a 200). E. L’11 aprile 2019, la ricorrente si è rivolta all’UMCT per ottenere il rinnovo del suo permesso B UE/AELS, esibendo in particolare la documentazione relativa alla sua situazione finanziaria e a quella del suo convivente. Ha inoltrato degli estratti del registro delle esecuzioni, che rivelano esecuzioni pendenti per fr. 44'397.80 a suo carico e 53'218.85 a carico del suo convivente, con, rispettivamente, 126 e 151 attestati di carenza di beni totalizzanti fr. 89'187.10 e 123'481.45. Ha pure trasmesso cinque conteggi paga del suo convivente, da gennaio a maggio 2019, in qualità di broker impiegato della “...” (assicuratore malattia svizzero), facenti stato di salari mensili netti di fr. 5'536.85, 39'783.30 (salario + boni per raggiungimento degli obbiettivi), 6'576.60, 6'731.80 e 7'371.80 (cfr. incarto SEM, pagg. 209 a 266). Il 24 luglio 2019, l’UMCT ha sottoposto per approvazione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) l’istanza della ricorrente che ha classificato come “Domanda di riconoscimento di un caso particolarmente grave secondo l’art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI [Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005, RS 142.20] in relazione con l’art. 31 OASA [Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa del 24 ottobre 2007, RS 142.201] e l’art. 8 CEDU [Convenzione europea dei diritti dell’uomo, RS 0.101]”, puntualizzando di assimilare la situazione della ricorrente ad un “caso umanitario poiché la straniera ha in comune con il cittadino spagnolo [...], titolare di un permesso C [...], un figlio [...]” (cfr. incarto SEM, pagg. 267 a 271).
F-308/2021 Pagina 4 F. Il 29 agosto 2019, la SEM ha informato la ricorrente di avere l’intenzione di rifiutare di approvare il rinnovo del suo permesso B UE/AELS, fissandole un termine fino al 30 settembre successivo per esprimersi in proposito (cfr. incarto SEM, pagg. 276 e 277). Il 14 settembre 2019, la ricorrente ha preso posizione sullo scritto della SEM, invitandola a “considerare tutto l’insieme” e non solo il fatto che ha “alcuni debiti” e che le sue “entrate attuali potrebbero non dare molte speranze”. In particolare, la ricorrente ha rilevato che convive con il suo compagno, residente in Svizzera da “più di 30 anni”, da tredici anni, insieme al quale alleva il figlio comune, specificando che “il principale a portare lo stipendio a casa è sempre stato il mio compagno, in quanto se io andavo a lavorare regolarmente quello che avrei guadagnato sarebbe andato per pagare una babysitter. Per questo motivo io ho sempre avuto piccoli lavori di contorno”. La ricorrente ha aggiunto di aver cominciato a cercare lavoro a tempo pieno da un paio d’anni, ma che “non è facile trovare”, tanto più che, “(come si può vedere in svariati controlli del servizio psicologico di mio figlio) sia io che il mio compagno dobbiamo fare attenzione che nostro figlio si senta sempre protetto, ed un’eventuale partenza della madre potrebbe portare a un crollo psicologico del bambino”. La ricorrente ha informato inoltre la SEM che, tra il 2014 e il 2016, il suo compagno è rimasto senza lavoro, da cui “grosse difficoltà economiche” e “la maggior parte dei debiti”, ma che, dal 2017, egli ha “un lavoro stabile con il quale potremmo rientrare nei nostri debiti”, il cui salario “non dà tante possibilità mensili ma [...] un bonus importante a marzo [...]”, ed ha concluso che “personalmente ho iniziato tre lavori di contorno che singolarmente non porteranno a grosse cifre ma assieme danno un minimo di aiuto in casa” (cfr. incarto SEM, pagg. 278 e 279). G. Il 24 settembre 2019, la SEM ha invitato la ricorrente a completare le sue osservazioni entro l’11 ottobre seguente, segnatamente in relazione alle attività lucrative svolte (cfr. incarto SEM, pagg. 280 e 281). Il 9 ottobre 2019, la ricorrente ha fatto pervenire alla SEM una serie di documenti non numerati, tra cui: riguardo a suo figlio, due verbali d’udienza dell’Autorità regionale di protezione (ARP), del 30 maggio 2016 e 6 febbraio 2017, due rapporti del Servizio di sostegno pedagogico del comune di ..., del 2 maggio e 10 novembre 2016, e un rapporto del Servizio medico-psicologico cantonale, del novembre 2016; rispetto al proprio percorso lavorativo, cinque certificati di salario del 2004, 2005, 2006, 2014
F-308/2021 Pagina 5 e 2015, facenti stato rispettivamente di un reddito lordo annuo di fr. 6'118.– (4.5 mesi), 13'770.–, 12'911.–, 15'154.– e 17'218.– come “donna delle pulizie”, un contratto di lavoro “a ore su chiamata” come “addetta alle pulizie”, dell’11 aprile 2014, con uno stipendio orario lordo di fr. 22.–, disdetto nel 2016, un attestato della cassa di disoccupazione OCST del 21 giugno 2016, relativo all’apertura di un termine quadro d’indennizzo valevole dal 2 maggio 2016 al 1° maggio 2018, con un’indennità giornaliera di fr. 69.50, relativo al periodo di contribuzione dal 2 maggio 2014 al 1° maggio 2016, un contratto di lavoro, né datato né firmato, come “ausiliaria delle pulizie” per cinque ore settimanali presso uno studio medico a partire dal 1° agosto 2015, di durata indeterminata, con un salario orario lordo di fr. 23.90 (fr. 478.– lordi mensili), munito delle relative buste paga per i mesi di aprile, maggio, giugno e agosto 2017, nonché una polizza di libero passaggio del 15 maggio 2015, attestante un avere di vecchiaia di fr. 2'367.60 al 1° gennaio 2015, e un certificato di previdenza del 3 febbraio 2017, indicante una prestazione d’uscita di fr. 903.55 al 1° gennaio 2017 (cfr. incarto SEM, pagg. 282 a 332). H. Il 14 dicembre 2020, la SEM si è rifiutata di approvare il rinnovo del permesso di dimora della ricorrente, ingiungendole di lasciare la Svizzera entro il 28 febbraio 2021, con la comminatoria dell’applicabilità di mezzi coercitivi nel caso contrario. In sostanza, dopo avere rimarcato che la ricorrente “è attiva in modo parziale e marginale, percependo un salario modesto ed insufficiente al suo mantenimento”, la SEM, in base alla “(limitata) documentazione a disposizione”, le misconosce la qualità di lavoratrice ai sensi dell’ l’Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la CE e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999, in vigore dal 1° giugno 2002 (ALC, RS 0.142.112.681; cfr. decisione, pagg. 3 e 5). In seguito, la SEM afferma che “durante il suo soggiorno [la ricorrente] ha cumulato importanti debiti privati e ha (per un certo periodo) beneficiato di AFI [assegni familiari integrativi cantonali] / API [assegni di prima infanzia cantonali]”, e sostiene che il suo convivente, “pure oberato di debiti, non possa fornirle le garanzie finanziarie necessarie”, concludendo che “un eventuale diritto al soggiorno attualmente non sussiste” secondo l’ALC. La SEM prosegue quindi la sua analisi in applicazione del diritto interno svizzero, ossia essenzialmente la LStrI e l’OASA, nonché della CEDU, come proposto dall’UMCT, e nega che vi siano gravi motivi che giustificano una proroga del soggiorno della ricorrente. In proposito, la SEM mette l’accento sull’“importante situazione debitoria” della ricorrente, asserendo
F-308/2021 Pagina 6 che “sia forse eccessivo ritenere che vi sia nel [suo] caso inosservanza dell’ordine pubblico”, ma che “è incontestato che la [sua] presenza in Svizzera comporti perlomeno un’esposizione a pericolo dello stesso” (decisione, pag. 9). La SEM riconosce alla ricorrente “il rispetto dei valori della Costituzione federale e le competenze linguistiche”, negando invece che “parteci alla vita economica” o che possa far valere “un’eventuale formazione” nonostante “il suo soggiorno di lunga durata” (decisione, pagg. 9 e 10). Per finire, sotto il profilo dell’art. 8 CEDU, la SEM esprime l’opinione che “l’interesse pubblico ad un’ingerenza quale misura necessaria, segnatamente per l’ordine pubblico, risulta dagli aspetti negativi rilevati nella valutazione circa l’integrazione della [ricorrente], in special modo in riferimento al considerevole accumulo di debiti privati” (decisione, pag. 11), da cui il rifiuto di approvare la proroga del soggiorno della ricorrente (cfr. incarto SEM, pagg. 337 a 349). I. Il 21 gennaio 2021, tramite il suo legale, la ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo fondamentalmente di annullare la decisione della SEM e di concederle il rinnovo del suo permesso B UE/AELS. All’impugnativa ha allegato i documenti A a F, tra cui i certificati di salario del suo convivente per il 2019 e il 2020, con redditi annui netti di fr. 172'014.– e 224'379.– (doc. C), il proprio certificato di salario, con le relative distinte mensili, per il 2020, facente stato di un reddito annuo netto di fr. 5'595.– (doc. E), nonché una dichiarazione del suo convivente, del 20 gennaio 2021, nella quale egli afferma, in particolare, di essere “[...] in pieno possesso di mezzi a sufficienza per garantire un degno tenore di vita alla mia compagna [...]” (doc. D), e gli estratti del registro delle esecuzioni a carico del suo convivente, passate da fr. 58'869 nel 2019 a fr. 35'579 ad inizio 2021, e a proprio carico, diminuite da fr. 40'961 nel 2019 a fr. 35'247 ad inizio 2021 (doc. F). In succinto, la ricorrente asserisce di avere diritto al rinnovo del suo permesso di dimora in applicazione sia dell’ALC che della normativa svizzera (LStrI, OASA) e dell’art. 8 CEDU. In modo particolare, nell’ottica dell’ALC, sostiene di avere i mezzi finanziari sufficienti, a prescindere dalle entrate della sua attività lavorativa, per non dover ricorrere all’assistenza sociale, e ciò grazie al reddito del suo convivente (cfr. ricorso, pagg. 4 a 6). Dal punto di vista del diritto interno svizzero, la ricorrente sostiene che la sua situazione individuale configura un “caso di rigore”, un caso personale particolarmente grave, di cui adempirebbe tutte le condizioni, ossia la padronanza dell’italiano, il rispetto dell’ordine e della sicurezza pubblici e dell’ordinamento costituzionale, come pure la partecipazione alla vita
F-308/2021 Pagina 7 economica, dato che “si è sempre prodigata nella ricerca di un impiego ed ha sempre mantenuto un’attività lavorativa, seppure marginale. La percentuale di attività lavorativa è dovuta anche al fatto che [...] si occupa delle faccende domestiche familiari” (ricorso, pagg. 6 a 8). La ricorrente mette anche in risalto il fatto che, se fosse costretta a lasciare la Svizzera, ciò avrebbe “ripercussioni gravissime in quanto costringerebbe [suo figlio] tredicenne, con difficoltà scolastiche e ad inizio adolescenza, a ritrovarsi lontano dalla propria madre, solo e privo del supporto che la stessa attualmente gli fornisce, dato che è lei ad occuparsi prevalentemente di lui” (ricorso, pag. 9). A complemento di queste riflessioni la ricorrente ribadisce di non aver “mai dipeso dall’aiuto sociale” durante il suo soggiorno più che ventennale in Svizzera, “dove ha appreso perfettamente gli usi, i costumi e la lingua” (ricorso, pagg. 10 e 11), concludendo che, alla luce di tutti gli argomenti da lei esposti, il non rinnovo del suo permesso B UE/AELS sarebbe anche contrario all’art. 8 CEDU. J. Il 1° febbraio 2021, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha richiesto alla ricorrente di versare, entro il 3 marzo successivo, un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 1'200.–, ciò che è avvenuto il 17 febbraio 2021. Questo Tribunale ha quindi dato avvio allo scambio degli scritti tra le parti in causa. K. Il 20 maggio 2021, la SEM ha risposto al ricorso, limitandosi in sostanza a chiederne il rigetto con la conferma della decisione impugnata. Riguardo ad una “possibile proroga [del permesso di soggiorno] quale persona che non esercita un’attività economica”, la SEM è del parere che, nonostante “la mutata situazione professionale” del convivente della ricorrente e le “conseguenti garanzie finanziarie circa il sostentamento” di quest’ultima, “le condizioni legali non possano considerarsi adempite” a causa della loro “(per quanto migliorata) problematica situazione debitoria”. L. Il 24 agosto 2021, la ricorrente ha replicato e, dopo aver rimproverato alla SEM di non essersi confrontata con gli argomenti formulati nel ricorso, riafferma le proprie riflessioni e conclusioni. M. Il 12 marzo 2025, per aggiornare i dati di fatto risultanti dall’incarto, questo
F-308/2021 Pagina 8 Tribunale ha sottoposto alla ricorrente quattro domande vertenti sulla sua situazione personale e familiare nonché finanziaria e lavorativa, invitandola a rispondervi entro il 22 marzo seguente. Il 14 aprile 2025, dopo aver ottenuto una proroga del termine, la ricorrente ha inoltrato le sue risposte corredate dei documenti G a N. La ricorrente conferma che suo figlio vive con lei e il suo convivente e che frequenta l’I...a ..., che lei lavora come donna delle pulizie per uno studio medico e per “...”, con rispettivi salari annui netti di circa fr. 6000.– e 18'000.– nel 2024 (doc. H e I), che il suo convivente percepisce un reddito annuo netto di fr. 170'000.– in media secondo i dati del 2023 e 2024 (doc. L), che lei ha ancora un debito verso la sua cassa malati ..., pari a fr. 49'254.15 al 3 febbraio 2021, e uno, non quantificato, verso l’AVS (doc. M), e che il suo convivente è riuscito ad azzerare tutti i propri debiti (doc. N), anche quelli di natura fiscale sorti “negli ultimi anni, [...], pari a circa fr. 40’000-60'000.– [...]”, per i quali aveva ricevuto dei precetti esecutivi rimasti poi senza seguito.
Diritto: 1. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all’art. 32 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento del 14 dicembre 2020, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA in materia di diritto degli stranieri sul soggiorno in Svizzera di una persona che è cittadina di uno Stato membro dell’UE, dimodoché questo Tribunale è competente a conoscere del presente ricorso in quanto autorità di grado precedente al Tribunale federale (TF; cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l’art. 11 §§ 1 e 3 ALC, nonché l’art. 83 lett. c cifra 2 a contrario della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
F-308/2021 Pagina 9 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). Un eventuale anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, la ricorrente è particolarmente toccata dalla decisione della SEM, di cui è la destinataria, ha presentato la sua impugnativa in modo tempestivo e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando inoltre l’anticipo spese richiestole, per cui essa è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio. 2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). È determinante la situazione fattuale al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), ciò che implica che questo Tribunale deve tenere conto anche dei fatti rilevanti intervenuti dopo la decisione impugnata, i cosiddetti “nova” (cfr. BENJAMIN SCHINDLER, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2 a ed., 2019, n. 31 ad art. 49 PA; cfr. anche, tra le altre, la sentenza del TAF F-6368/2019 del 26 ottobre 2020 consid. 5.5 con i rinvii). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”) o di meno (“reformatio in peius”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Auer/Müller/Schindler, op. cit., n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (“iura novit curia”, art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto).
F-308/2021 Pagina 10 3. La controversia verte sul rifiuto della SEM, per i motivi che saranno qui di seguito analizzati, di approvare la proposta dell’UMCT di rinnovare alla ricorrente, come cittadina dell’UE, il suo permesso di dimora B UE/AELS. Sia precisato che, conformemente alla giurisprudenza consolidata del TF in materia, l’oggetto della lite nella procedura d’approvazione davanti alla SEM è considerato il diritto di soggiornare in Svizzera in virtù di ogni pertinente base legale, e non è quindi limitato dal contenuto della proposta cantonale (cfr. sentenza del TF, a cinque giudici, 2C_800/2019 del 7 febbraio 2020 consid. 3.4, nonché la DTAF 2020 VII/2 consid. 4 e 5, allineatasi su questa sentenza del TF, e la sentenza del TAF F-6395/2019 del 14 febbraio 2022 consid. 4.1). 4. È innanzitutto necessario determinare il diritto che regge la controversia ratione temporis, personae e materiae. 4.1 L’ALC, in vigore dal 1° giugno 2002, è applicabile alla fattispecie, dato che la ricorrente è una cittadina portoghese e, come tale, gode dei diritti in esso consacrati (libertà di circolazione), i quali consistono nel diritto d’ingresso (art. 3 ALC e art. 1 § 1 allegato I ALC) nonché nel diritto di soggiorno per i lavoratori dipendenti (art. 4 ALC e artt. 6 a 11 allegato I ALC), per gli autonomi (art. 4 ALC e artt. 12 a 16 allegato I ALC), per i prestatori di servizi (art. 5 ALC e artt. 17 a 23 allegato I ALC) e per le persone che non esercitano un’attività economica (art. 6 ALC e art. 24 allegato I ALC). 4.2 Questi diritti possono essere limitati soltanto da misure, come per esempio un divieto d’entrata o il rifiuto di un permesso di soggiorno, che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (cfr. artt. 1 § 1 e 5 § 1 allegato I ALC). Le nozioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità, secondo l’art. 5 § 1 allegato I ALC, vanno intese nel senso definito dalla direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 e dalla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE; dal 1° dicembre 2009, la Corte di giustizia dell’Unione europea [CGUE]), precedente la sottoscrizione dell’ALC (art. 5 § 2 allegato I ALC in relazione con l’art. 16 § 2 ALC). Così, le deroghe alla libera circolazione garantita dall'ALC devono essere interpretate in modo restrittivo. Al di là della turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere di una minaccia attuale, effettiva
F-308/2021 Pagina 11 e sufficientemente grave di un interesse fondamentale per la società. In quest’ottica, una condanna penale può essere considerata per limitare i diritti conferiti dall'ALC soltanto se, dalle circostanze che l'hanno originata, emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 176 consid. 3.4.1 e 129 II 215 consid. 7.4 con i rinvii alla giurisprudenza della CGCE/CGUE; cfr. inoltre, in relazione alla revoca di un permesso di domicilio e al non rinnovo di un permesso di dimora, la sentenza del TF 2C_479/2018 del 15 febbraio 2019 consid. 3.4 con i riferimenti giurisprudenziali). 5. La legislazione svizzera pertinente, qui appresso esposta, è applicabile nel suo tenore al momento del rilascio della decisione impugnata, ossia il 14 dicembre 2020. I Cantoni sono competenti a rilasciare e rinnovare i permessi di dimora, salvo nei casi soggetti all’approvazione da parte della SEM (cfr. artt. 40 cpv. 1 e 99 LStrI in combinato disposto con l’art. 85 cpv. 1 OASA e con l’art. 28 dell’ordinanza del 22 maggio 2002 concernente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE e i suoi Stati membri nonché tra gli Stati membri dell’AELS [OLCP, RS 142.203]; cfr. anche l'ordinanza del 13 agosto 2015 del Dipartimento federale di giustizia e polizia/DFGP concernente i permessi sottoposti alla procedura di approvazione e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri [OA- DFGP, RS 142.201.1]). In particolare, è sottoposta all’approvazione della SEM, a decorrere dal 15 aprile 2018, il rilascio di un permesso di dimora in virtù degli artt. 30 cpv. 1 lett. b LStrI e 31 OASA nonché dell’art. 8 CEDU (artt. 3 lett. f e 5 lett. d OA-DFGP), così come proposto dall’UMCT nel caso in esame. La SEM può negare l’approvazione, limitarla nel tempo o vincolarla a condizioni ed oneri; essa nega l’approvazione per il primo rilascio o per la proroga di un permesso, se le condizioni d’ammissione non sono adempite (art. 86 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a OASA). In concreto, né la SEM né, a maggior ragione, questo Tribunale sono vincolati dalla proposta dell’UMCT del 24 luglio 2019 (cfr. consid. E), e possono dunque discostarsi dall’apprezzamento della situazione effettuato dall’autorità cantonale (cfr. sentenza del TAF F-1628/2019 del 14 ottobre 2019 consid. 4.2).
F-308/2021 Pagina 12 6. 6.1 A favore dei cittadini degli Stati membri della CE e della Svizzera, l’ALC si prefigge di conferire, in particolare, il diritto di soggiorno alle persone che svolgono, sul territorio delle parti contraenti, un’attività economica dipendente, e il diritto di rimanervi alle persone che hanno cessato la propria attività economica dipendente (cfr. art. 1 lett. a ALC in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 allegato I ALC). Il diritto di soggiorno e di accesso a un’attività economica è garantito, fatte salve le disposizioni dell’art. 10 ALC (disposizioni transitorie ed evoluzione dell’Accordo), e in conformità alle disposizioni dell’allegato I (art. 4 ALC). In accordo con l’allegato I, le parti contraenti disciplinano in particolare il diritto di rimanere sul territorio di una parte contraente dopo che la persona interessata ha cessato la propria attività economica (art. 7 lett. c ALC).
6.2 Nella misura in cui l’applicazione dell’ALC implica nozioni di diritto comunitario, si tiene conto della giurisprudenza pertinente della CGCE/CGUE. La giurisprudenza della Corte successiva alla firma dell’ALC è comunicata alla Svizzera. Per garantire il corretto funzionamento dell’ALC, il Comitato misto (cfr. art. 14 ALC) determina, su richiesta di una delle parti contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza (art. 16 § 2 ALC).
6.3 L’art. 6 allegato I ALC prevede che il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente (lavoratore dipendente) che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno cinque anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre dodici mesi consecutivi (§ 1). La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non è più occupato, quando lo stato di disoccupazione dipenda da una incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall’ufficio del lavoro competente (§ 6).
6.4 In virtù del principio di parità di trattamento, formulato all’art. 9 allegato I ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente non può ricevere sul territorio dell’altra parte contraente, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello riservato ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda le condizioni di impiego e di
F-308/2021 Pagina 13 lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato (§ 1). Il lavoratore dipendente e i membri della sua famiglia [...] godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipendenti nazionali e dei membri delle loro famiglie (§ 2). Al riguardo è utile sottolineare, per scrupolo di chiarezza, che “mentre i cittadini degli Stati membri che si spostano per cercare un impiego beneficiano del principio della parità di trattamento solo per l’accesso al lavoro, quelli che hanno già avuto accesso al mercato del lavoro possono pretendere, [...], gli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali” (sentenza CGCE Collins, C-138/02, del 23 marzo 2004, punto 31). 6.5 L’ALC, in quanto trattato internazionale, deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai suoi termini nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo (art. 31 § 1 della Convenzione di Vienna sui diritti dei trattati del 23 maggio 1969 [CVDT, RS 0.111], valida per la Svizzera dal 6 giugno 1990). Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende essenzialmente il testo, il preambolo e gli allegati (art. 31 § CVDT). Oltre che del contesto, si tiene anche conto, in particolare, di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato (art. 31 § 3 CVDT). Nell’ottica di un’interpretazione teleologica dell’ALC è d’ausilio il principio del cosiddetto “effet utile” (“effetto utile”, “Effektivitätsgrundsatz”), sviluppato dalla CGCE/CGUE affinché le norme europee applicabili, soprattutto quelle del diritto primario, esplichino piena efficacia in conformità con il loro oggetto e il loro scopo (cfr., per es., le sentenze della CGCE del 6 ottobre 1981, Broekmeulen, C-246/80, § 16, e del 17 settembre 2002, Muñoz, C-253/00, § 28, nonché, per analogia, la sentenza del TF 2C_743/2017 del 15 gennaio 2018 consid. 4.2, e DTAF 2019 VII/3; cfr. anche BIEBER/EPINEY/HAAG/KOTZUR, Die Europäische Union – Europarecht und Politik, 13 a ed., 2019, § 9 nn. 18 e 19). 7. La nozione di lavoratore/lavoratrice ai sensi del diritto comunitario ha una portata autonoma rispetto al diritto degli Stati membri e, pertanto, la sua caratterizzazione non può dipendere da considerazioni nazionali (cfr., in particolare, le sentenze del TF 2C_289/2017 del 4 dicembre 2017 consid. 4.2 e 2C_1061/2013 del 14 luglio 2015 consid. 4.2; cfr. anche la sentenza del TAF F-3168/2015 del 6 agosto 2018 consid. 5.5; cfr. GREGOR T.
F-308/2021 Pagina 14 CHATTON, Die Arbeitnehmereigenschaft gemäss Freizügigkeitsabkommen – eine Bestandaufnahme, in: Migrationsrecht in der Europäischen Union und im Verhältnis Schweiz – EU [Alberto Achermann/Astrid Epiney/Raffael Gnädiger {ed.}], nonché CHRISTINE KADDOUS/DIANE GRISEL, Libre circulation des personnes et des services, 2012, pagg. 187 a 248). 7.1 In conformità ad una giurisprudenza costante della CGCE/CGUE, l’acquisizione dello status di lavoratore/lavoratrice nell’ambito della libera circolazione implica, parallelamente alla prestazione da fornire, “l’esistenza degli elementi costitutivi di un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, ovverosia il rapporto di subordinazione e la corresponsione di una retribuzione” (sentenza Raccanelli, C-94/07, del 17 luglio 2008, punto 34; cfr. DTF 141 II 1 consid. 2.2.3). La nozione di lavoratore “non deve essere interpretata restrittivamente. Deve essere qualificato come lavoratore una persona che svolga attività reali ed effettive, restando escluse quelle attività talmente ridotte da potersi definire puramente marginali e accessorie” (sentenza Neidel, C-337/10, del 3 maggio 2012, punto 23). In quest’ottica, la CGCE/CGUE ha evidenziato che “le norme relative alla libera circolazione dei lavoratori riguardano anche coloro che svolgono o che intendono svolgere soltanto un'attività subordinata a orario ridotto e che percepiscono o percepirebbero, per questo motivo, solo una retribuzione inferiore a quella minima garantita nel settore considerato”, ribadendo però che “mentre il lavoro ad orario ridotto non è escluso dalla sfera d'applicazione delle norme relative alla libera circolazione dei lavoratori [...] dette norme garantiscono solo la libera circolazione di coloro che esercitano o intendono esercitare un'attività economica” (sentenza Levin, C-53/81, del 23 marzo 1982, punti 16 e 17; cfr. DTF 141 II 1 consid. 2.2.4).
7.2 Per verificare il carattere reale ed effettivo, dunque economico, dell’attività lavorativa svolta, è necessario “fondarsi su criteri obiettivi e valutare nel loro complesso tutte le circostanze del caso di specie, riguardanti la natura sia delle attività interessate sia del rapporto di lavoro di cui trattasi” (sentenza Ninni-Orasche, C-417/01, del 6 novembre 2003, punto 27). Così, è lecito “tener conto del carattere irregolare e della durata limitata delle prestazioni effettivamente compiute nell'ambito di un contratto di lavoro saltuario”, per cui “un numero assai esiguo di ore può costituire un indice del fatto che le attività esercitate sono meramente marginali ed accessorie” (sentenza Raulin, C-357/89, del 26 febbraio 1992, punto 14). Cionondimeno, “il fatto che il reddito del lavoratore non sia sufficiente per soddisfare tutte le sue necessità non può privare l’interessato della qualifica di persona attiva [...] un’attività dipendente che produca un reddito
F-308/2021 Pagina 15 inferiore al minimo vitale o la cui durata normale non superi nemmeno le dieci ore settimanali non impedisce di qualificare chi la svolge come lavoratore [...] indipendentemente dal livello limitato della retribuzione ottenuta da un’attività professionale e dal numero di ore ad essa dedicate, non si può escludere che detta attività, alla luce di una valutazione complessiva del rapporto di lavoro in questione, possa essere considerata [...] come reale ed effettiva e, quindi, idonea a conferire a chi la esercita lo status di lavoratore” (sentenza Genc, C-14/09, del 4 febbraio 2010, punti 25 e 26). Per contro, non hanno un carattere economico, e non sono quindi reali ed effettive, quelle attività che “rappresentano solo uno strumento per la rieducazione o il reinserimento degli interessati”, laddove “il lavoro retribuito, modellato sulle capacità fisiche e psichiche del singolo, ha come finalità il recupero, in tempi più o meno lunghi, della capacità di occupare un posto di lavoro ordinario o l'accesso ad un'esistenza il più possibile normale” (sentenza Bettray, C-344/87, del 13 maggio 1989, punto 17). In questo quadro, “la natura giuridica sui generis del rapporto di lavoro riguardo al diritto nazionale, come del resto la produttività più o meno elevata dell'interessato o l'origine delle risorse per la retribuzione o anche il livello limitato di quest'ultima non possono avere alcuna conseguenza sulla qualità di lavoratore ai sensi del diritto comunitario” (sentenza Trojani, C-456/02, del 7 settembre 2004, punto 16; cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_761/2015 del 21 aprile 2016 consid. 4.2.1). 8. 8.1 In accordo con l’art. 22 OLCP, ai cittadini dell’UE e dell’AELS o ai loro familiari che possono prevalersi di un diritto di rimanere in Svizzera giusta le disposizioni dell’ALC o della Convenzione AELS, ossia dopo avere cessato la propria attività economica, è rilasciato un permesso di dimora UE/AELS. Secondo le “Istruzioni OLCP” (I-OLCP) della SEM, “il diritto di rimanere è volto a garantire l’ulteriore permanenza nello Stato di residenza dopo la fine dell’attività lucrativa [...]. I beneficiari del diritto di rimanere continuano a fruire dei diritti acquisiti in qualità di lavoratori (mantenimento del diritto alla parità di trattamento con gli indigeni), anche se non beneficiano più dello statuto di lavoratori. Il diritto di rimanere sussiste, di principio, indipendentemente dal fatto che l’interessato percepisca o no un eventuale contributo sociale o eventuali prestazioni complementari. Esso si estende anche ai familiari, indipendentemente dalla loro cittadinanza. Le persone che non hanno mai svolto un’attività lucrativa nello Stato di residenza non possono avvalersi del diritto di rimanere. Possono avvalersi del diritto di
F-308/2021 Pagina 16 rimanere soltanto i cittadini UE/AELS che hanno esercitato un’attività lucrativa in Svizzera nel quadro dell’ALC e che hanno quindi beneficiato dei diritti conferiti ai lavoratori secondo tale Accordo” (I-OLCP del gennaio 2021, punto 10.3.1, reperibili all’indirizzo elettronico seguente: https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/weisungen- kreisschreiben/fza.html). 8.2 In accordo con l’art. 61a cpv. 4 LStrI, in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dopo i primi dodici mesi di soggiorno, il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Se il versamento dell’indennità di disoccupazione si protrae oltre il termine di sei mesi, il diritto di soggiorno si estingue sei mesi dopo il termine del versamento dell’indennità. Dal canto suo, l’art. 23 cpv. 1 OLCP prevede, in particolare, che i permessi di dimora UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio. In proposito, il Tribunale federale ha precisato che una persona attiva può perdere il suo status di lavoratore o lavoratrice dipendente ai sensi dell’ALC (“eine arbeitnehmende Person [kann] ihren freizügigkeitsrechtlichen Status als unselbständig erwerbstätige Person verlieren”), se (1) è disoccupata per propria scelta (“freiwillig arbeitslos”), (2) si può inferire dal suo comportamento che non ha più nessuna prospettiva reale (“keinerlei ernsthafte Aussichten”) di ritrovare un altro lavoro entro un termine ragionevole (“in absehbarer Zeit”), oppure (3) il suo comportamento in generale deve essere qualificato come abusivo (“ihr Verhalten gesamthaft als rechtsmissbräuchlich bezeichnet werden muss”), in particolare se ha ottenuto l’autorizzazione in base ad un lavoro fittivo o di corta durata (“fiktive bzw. zeitlich kurze Erwerbstätigkeit”) al solo scopo di beneficiare di migliori prestazioni sociali nello Stato membro in questione (DTF 141 II 1 consid. 2.2.1 con i riferimenti). 9. Per facilitare l’analisi del caso in base ai dati di fatto disponibili conviene distinguere il lungo soggiorno in Svizzera della ricorrente in due periodi approssimativi: 2004-2018 (inizio dell’attività lavorativa fino all’esaurimento del termine quadro di disoccupazione) e 2019-2025 (inizio della procedura d’approvazione fino al complemento istruttorio nel quadro della presente procedura).
F-308/2021 Pagina 17 9.1 La ricorrente ha soggiornato in Svizzera ininterrottamente dal 1999, dapprima con suo marito, poi con il suo convivente e il loro figlio comune, è incensurata sia in Svizzera che in Portogallo (cfr. incarto SEM pagg. 91, 102, 213 e 229), non ha mai percepito, e non percepisce, prestazioni d’assistenza sociale (cfr. incarto SEM, pagg. 66 e 196). Si osservi che gli AFI/API cantonali, a cui si riferisce di passaggio la SEM nella decisione impugnata (cfr. consid. I [incarto SEM, pagg. 68 a 70]), costituiscono delle “misure di sostegno della politica familiare”, le cui prestazioni, tra l’altro, non sono rimborsabili, e non pertengono dunque all’assistenza sociale (cfr., per più dettagli, la DTF 141 II 401 consid. 4 a 6 che si riferisce all’art. 62 cpv. 1 lett. e LStrI; cfr. anche: www4.ti.ch, alle rubriche “Dipartimento della sanità e della socialità”, “Istituto delle assicurazioni sociali”, “Prestazioni e contributi”, “Persone”, “Famiglie e figli”). 9.2 Ciò posto, la ricorrente ha lavorato in Ticino, come si può evincere con sufficiente chiarezza dai documenti disponibili, nel 2004, 2005, 2006, 2014 e 2015, beneficiando in aggiunta di un periodo d’indennizzazione da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione dal maggio 2016 al maggio 2018 (cfr. incarto SEM, pagg. 292 e 293 [consid. G]), il quale è considerato un periodo di occupazione secondo l’ALC (cfr. consid. 6.4 e 8.2), ed ha ugualmente esercitato un’attività lucrativa durante il 2020 (cfr. ricorso, doc. E [consid. I]). In proposito si deve notare che la SEM non si è posta la questione di sapere se la ricorrente abbia mai acquisito (perso/riacquisito) lo status di lavoratrice durante il suo intero soggiorno svizzero, limitandosi ad affermare, in relazione agli anni 2019 e 2020, di non avere “dimostrato di adempiere le condizioni per essere considerata una lavoratrice ai sensi dell’ALC” (decisione impugnata, pag. 5). Ora, in applicazione della giurisprudenza della CGCE/CGUE (cfr. consid. 7), così come mutuata dal TF, questo Tribunale reputa, alla luce di una valutazione complessiva dei rapporti di lavoro della ricorrente (cfr. consid. G e 7.2), che quest’ultima abbia acquisito in passato lo status di lavoratrice ai sensi del diritto europeo. Infatti, i redditi annui del 2004 (fr. 6'118.– su 4.5 mesi), 2005 (fr. 13'770.–) e 2006 (fr. 12'911.–), benché non cospicui, non sono “purement symbolique[s]”, ma sono il frutto di un’attività economica reale ed effettiva, esercitata regolarmente su un periodo di tre anni nel quadro di rapporti di lavoro subordinati, per cui non hanno avuto un carattere meramente marginale ed accessorio. Questa conclusione s’impone anche apprezzando i fatti del caso in conformità al principio dell’effetto utile del diritto primario della libera circolazione ripreso nell’ALC (cfr. sentenza del TF 2C_1061/2013 del 14 luglio 2015 consid. 4.4).
F-308/2021 Pagina 18 9.3 Si tratta a questo punto di stabilire se la ricorrente abbia potuto perdere lo status di lavoratrice dopo il 2006. A questo proposito va sottolineato che l’UMCT ha sempre rinnovato il permesso di dimora della ricorrente, da ultimo nel 2008 e nel 2014 per circa tre anni, e nel 2018 per un po’ meno di un anno, quindi anche dopo il suo divorzio, senza considerare il genere delle sue attività lucrative, e la sua situazione debitoria, come un ostacolo proibitivo (cfr. incarto SEM, pagg. 35, 40, 90, 130 e 203 [consid. B, C e D]). Soprattutto, i redditi della ricorrente sono chiaramente aumentati, rispetto a quelli del 2004, 2005 e 2006, nel 2014 (fr. 15'154.–) e 2015 (fr. 17'218.– [consid. G]). In questo contesto fattuale, seguendo la giurisprudenza del TF (cfr. consid. 8.2), questo Tribunale non intravede motivi per credere che la ricorrente abbia perso lo status di lavoratrice ai sensi dell’ALC, dato che era attiva o percepiva un’indennità di perdita di guadagno (cfr. consid. G), e che non si poteva reputare che non fosse in grado di migliorare la sua situazione lavorativa, sul piano salariale, entro un termine ragionevole, e ancora meno le si poteva rimproverare di aver ottenuto il permesso di dimora in maniera abusiva. A questo si deve aggiungere, in un’ottica allargata, che il suo compagno realizzava oggettivamente, come broker assicurativo impiegato della “...”, un reddito più che sufficiente, in particolare alla luce dei boni che poteva percepire, per provvedere al sostentamento (parziale) della sua compagna e del loro figlio, e che ha soggettivamente avuto la volontà di agire in questo modo (cfr. consid. E e I). Comunque sia, anche se si volesse ammettere che la ricorrente abbia perso, a un certo punto del suo percorso professionale dal 2004 fino al 2018, il suo status di lavoratrice, bisognerebbe riconoscere che l’avrebbe recuperato nel 2014 e consolidato nel 2015. Invece, dopo la fine del periodo di disoccupazione protrattosi dal 2 maggio 2016 al 1° maggio 2018, è lecito reputare, sulla base dei dati forniti dall’incarto (cfr. consid. F, G e I), che la ricorrente abbia perso con ogni probabilità il suo status di lavoratrice secondo l’ALC, questione che non influisce comunque sull’esito del litigio e che può pertanto rimanere aperta (cfr. consid. 9.4). Si aggiunga che la ricorrente ha potuto continuare a soggiornare in Svizzera grazie al suo permesso B UE/AELS fino a quando è scaduto, ossia il 19 dicembre 2018 (cfr. consid. D), e poi oltre, nelle more della procedura d’approvazione e della presente procedura, fino ad oggi. 9.4 Durante il periodo dal 2019 al 2025, la ricorrente è per converso riuscita a recuperare il suo status di lavoratrice, come mostrano indubitabilmente le nuove informazioni, comprovate, fornite recentemente dalla ricorrente su richiesta di questo Tribunale (cfr. consid. M). In effetti, dalle medesime si può evincere che la ricorrente realizza un reddito netto annuo di fr. 24'000.– (18'000 + 6'000) all’incirca, ossia fr. 2'000.– netti mensili, e che il suo
F-308/2021 Pagina 19 convivente, con il quale vive e che la sostiene concretamente insieme al loro figlio comune perlomeno dal 2017 (cfr. consid. F, I e M), percepisce un salario annuo netto pari a fr. 170'000.– in media. 9.5 Di conseguenza, vista l’attuale situazione lavorativa della ricorrente, il rifiuto della SEM di approvare il rinnovo del permesso B UE/AELS della ricorrente non è più conforme all’ALC (diritto di soggiornare come lavoratrice). 10. In relazione alla “situazione debitoria” della ricorrente, caratterizzata da un “considerevole accumulo di debiti privati”, che la SEM identifica come l’elemento principale che giustificherebbe il non rinnovo del suo permesso di dimora (cfr. decisione impugnata, pagg. 9 e 11 [consid. H]), occorre sottolineare che, secondo il Tribunale federale, essa non rappresenta in sé, qualunque sia la sua importanza, un elemento per restringere la libertà di circolazione ai sensi dell’art. 5 § 1 allegato I ALC. Come ben illustrano le parole del TF: “[...] la jurisprudence impose une approche restrictive s'agissant des limitations au principe de la libre circulation des personnes au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, une telle limitation étant de manière générale admise en présence d'un comportement contraire au droit pénal, lorsque l'ensemble des circonstances du cas d'espèce démontrent que l'intéressé représente une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public suisse [...]. Or, la situation catastrophique du recourant 1 sous l'angle du droit des poursuites prouve uniquement son incapacité à faire face à ses obligations financières. L'on ne voit toutefois pas en quoi elle serait propre à fonder une menace grave affectant un intérêt fondamental de la société au sens exigé par la jurisprudence [...], rendue en lien avec l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP [...]” (sentenza del TF 2C_479/2018, già citata, consid. 3.4; cfr. anche la DTAF 2019 VII/4 consid. 12.2). Quindi, i debiti privati della ricorrente non sono un criterio utilizzabile per determinare se la sua presenza in Svizzera metta in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici. Del resto, la stessa SEM riconosce, a mezze parole, che non si può rimproverare alla ricorrente di minacciare l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri a causa della sua situazione debitoria (cfr. decisione impugnata, pag. 9 [consid. H]). Ad abundantiam va rilevato che sia la ricorrente che il suo convivente avevano cominciato a ridurre i loro debiti, come si può evincere dal doc. F allegato al ricorso (cfr. consid I), da cui si ricava che la prima li aveva diminuiti del 15% circa (35'247.64 : 40'961.70 x 100), mentre il secondo del 40% (35'579.24 : 58'869 x 100),
F-308/2021 Pagina 20 ciò che era di buon augurio per il futuro. Questa valutazione è peraltro in parte avvalorata dalle nuove informazioni, comprovate, fornite di recente dalla ricorrente su richiesta di questo Tribunale, specialmente per quanto attiene al suo convivente, il quale è riuscito a sanare completamente la sua situazione debitoria grazie al suo lavoro di broker assicurativo che esercita dal 2017 (cfr. consid. F, I e M). 11. Nella misura in cui la ricorrente ha diritto al rinnovo del suo permesso B UE/AELS in virtù dell’ALC, le disposizioni della LStrI e delle norme che la concretizzano, in particolare l’art. 31 cpv. 1 OASA e l’art. 20 OLCP (cfr. decisione impugnata, pagg. 7 a 10), non sono applicabili (cfr. art. 2 cpv. 1 e 2 LStrI). Questo vale anche, fondamentalmente, per l’art 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare; cfr. decisione impugnata, pag. 11), il quale può, a determinate condizioni, conferire il diritto ad un permesso di soggiorno (cfr. DTF 144 I 266 consid. 3.9 nonché la sentenza del TF 2C_800/2019 del 7 febbraio 2020 consid. 1.1 e 3.4.3; cfr. anche la sentenza del TAF F-6395/2019 del consid. 4.2). 12. In conclusione, il rifiuto della SEM del 14 dicembre 2020 di approvare la proposta dell’UMCT di rinnovare il permesso B UE/AELS della ricorrente, contravviene all’ALC (cfr. art. 49 lett. a PA). Pertanto, il ricorso deve essere ammesso e la decisione impugnata annullata. Statuendo direttamente sulla controversia, questo Tribunale concede così l’approvazione alla proposta dell’UMCT di rinnovare il permesso di dimora B UE/AELS della ricorrente (cfr. sentenza del TAF F-1628/2019 del 14 ottobre 2019 consid. 7.2). 13. 13.1 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (artt. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF).
F-308/2021 Pagina 21 In concreto, tenuto conto dell’esito del ricorso, non si prelevano spese processuali e il relativo importo di fr. 1'200.–, già pagato dalla ricorrente, le sarà restituito una volta che la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 13.2 Considerato che il ricorso è ammesso, la ricorrente ha diritto a un’indennità per le spese necessarie derivanti dalla causa (spese ripetibili: artt. 64 cpv. 1 PA e 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Dato che la ricorrente non ha presentato alcuna nota delle spese fatturatele dal suo patrocinatore, l’indennità deve essere fissata sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Ora, alla luce dell’ampiezza e del contenuto del ricorso e dei successivi scritti, che rispecchiano, in definitiva, la complessità del litigio, è appropriato attribuire alla ricorrente un’indennità per spese ripetibili di fr. 1'500.–, a carico della SEM.
(dispositivo alla pagina seguente)
F-308/2021 Pagina 22 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. 2. La decisione della SEM del 14 dicembre 2020 è annullata e il rinnovo del permesso B UE/AELS della ricorrente è approvato. 3. Non si prelevano spese processuali e l’importo di fr. 1'200.–, versato a questo titolo dalla ricorrente, le sarà restituito dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. 4. Alla ricorrente è attribuita un’indennità per spese ripetibili di fr. 1'500.–, a carico della SEM. 5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e alla SEM. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo
Dario Quirici
F-308/2021 Pagina 23
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
F-308/2021 Pagina 24 Comunicazione: – alla ricorrente (atto giudiziario); – al Dipartimento federale di giustizia e polizia, Palazzo federale ovest, 3003 Berna (atto giudiziario); – alla SEM (n. di rif. ...; allegati: esemplare della replica della ricorrente, del 24 agosto 2021, e del suo scritto del 14 aprile 2025 con i documenti annessivi G a N, per conoscenza).