Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2817/2017
Entscheidungsdatum
06.12.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Decisione confermata dal TF con sentenza del 02.05.2019 (2C_104/2019)

Corte VI F-2817/2017

Sentenza del 6 dicembre 2018 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Fulvio Haefeli, Andreas Trommer, cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, patrocinata dall'avv. Daniele Timbal, Brioschi – Gianella - Timbal & Cometta, Via Nassa 17, casella postale 6515, 6901 Lugano, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Divieto d'entrata.

F-2817/2017 Pagina 2 Fatti: A. A._______ (la ricorrente o l’interessata), cittadina dominicana e, dal ..., anche italiana, nata il ..., è giunta in Svizzera nel ... per raggiungere l’allora compagno (cittadino italiano), divenuto suo marito nel .... Da questa relazione è nato un figlio nel ..., mentre l’interessata era già madre del primogenito – nato nel ... da una relazione con un altro uomo – giunto in Svizzera nell’ambito del ricongiungimento familiare. B. Il 27 settembre 2013, la ricorrente è stata oggetto di una condanna da parte della Corte delle assise criminali, sedente a Lugano, ad una pena detentiva di 36 mesi – di cui 18 sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni – per il reato di omicidio intenzionale tentato. Il 12 aprile 2013, l’interessata aveva infatti ferito al collo, con un’arma bianca, il proprio amante. C. A seguito di questa condanna, il 10 aprile 2014, l’Ufficio della migrazione del Canton Ticino ha revocato il permesso di domicilio rilasciato a suo tempo alla ricorrente (cfr. incarto Simic, pagg. 57-58 Simic). Questa decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato il 12 novembre 2014 (ibidem, pagg. 59-70), dal Tribunale cantonale amministrativo (di seguito: TRAM) il 25 giugno 2015 (ibidem, pagg. 71-84) ed in via definitiva dal Tribunale federale, con sentenza del 15 febbraio 2016 (ibidem, pagg. 122- 134). D. L’8 ottobre 2015, il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha pronunciato il divorzio dei coniugi ... (cfr. incarto Simic, pagg. 224-226). E. L’interessata ha lasciato il territorio svizzero il 30 giugno 2016, con destinazione l’Italia (cfr. notifica di partenza, incarto Simic, pag. 135). F. Il 14 luglio 2016, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha vanamente tentato di prendere contatto con la ricorrente, al fine di comunicarle la sua intenzione di emanare una decisione di divieto d’entrata e di concederle la possibilità di esprimersi al riguardo (cfr. incarto Simic, pagg. 137-138 e 143).

F-2817/2017 Pagina 3 G. Il 31 gennaio 2017, l’autorità inferiore ha pronunciato un divieto d’entrata nei confronti dell’interessata della durata di 13 anni, ossia fino al 30 gennaio 2030. Questa decisione è stata portata a conoscenza della ricorrente il 19 febbraio 2017, per il tramite della Polizia cantonale ticinese (ibidem, pag. 151). H. Il 23 febbraio 2017, l’interessata – per il tramite del proprio patrocinatore – ha chiesto alla SEM la revoca della decisione del 31 gennaio 2017 e la concessione di un termine per formulare delle osservazioni (ibidem, pagg. 152-153). I. L’autorità inferiore ha revocato il divieto d’entrata nei confronti della ricorrente il 28 febbraio 2016 (recte: 28 febbraio 2017) e le ha dato la facoltà di esprimersi in merito alla prospettata volontà di emanare comunque un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein (ibidem, pagg. 154-155). J. L’interessata ha inviato alla SEM le proprie osservazioni – corredate di diversi allegati – il 31 marzo 2017 (ibidem, pagg. 156-262). K. Preso atto delle osservazioni della ricorrente, il 6 aprile 2017 la SEM ha emanato una nuova decisione di divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di sette anni, ovvero valida fino al 5 aprile 2024 (ibidem, pagg. 263-266), ritenendo che, in virtù della gravità e delle circostanze del crimine commesso, del movente e delle modalità con cui l’interessata ha agito il 12 aprile 2013, quest’ultima costituisce «una grave minaccia reale e attuale della sicurezza e dell’ordine pubblici» (cfr. ibidem, pag. 265). L’autorità federale di prime cure ha inoltre escluso un pronostico favorevole in merito all’esistenza di un rischio di recidiva, ritenuto l’atteggiamento della ricorrente durante l’inchiesta penale, esprimendo dubbi in merito alla reale presa di coscienza rispetto alla condotta delittuosa tenuta. La SEM ha anche costatato come il permesso di domicilio dell’interessata è stato definitivamente revocato e – dal punto di vista del rispetto del diritto alla vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU – ha ritenuto che,

F-2817/2017 Pagina 4 sebbene il matrimonio contratto successivamente rispetto al rientro in Italia della stessa ricorrente, con un cittadino italiano residente fino a quel momento in Svizzera e la presenza in questo paese dei due figli maggiorenni della ricorrente, fossero elementi da tenere in considerazione nell’ambito della valutazione della proporzionalità del divieto d’entrata pronunciato, occorre nondimeno concludere che i coniugi – visto il crimine commesso dall’interessata – avrebbero dovuto attendersi ripercussioni a livello di diritto degli stranieri per quest’ultima, considerato oltretutto che non vi sarebbero ragioni per cui il marito della ricorrente non possa stabilirsi con la moglie in Italia (cfr. ibidem, pag. 265). Per i medesimi motivi la SEM ha privato di effetto sospensivo un eventuale ricorso (cfr. ibidem, pag. 264). Questo provvedimento di allontanamento dal territorio svizzero è stato notificato il 10 aprile 2017 (ibidem, pag. 269). L. Il 17 maggio 2017 (cfr. data del plico raccomandato; data di entrata: 18 maggio 2018), l’interessata è insorta contro la decisione del 6 aprile 2017 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF). Nel suo gravame la ricorrente ha postulato in via provvisionale la restituzione dell’effetto sospensivo; mentre nel merito ha chiesto l’annullamento del divieto d’entrata pronunciato nei suoi confronti ed in via subordinata la limitazione della durata del provvedimento di allontanamento dal suolo elvetico ad un massimo di un anno. A sostegno dell’impugnativa l’insorgente si è richiamata in primo luogo alla sua situazione personale, ed in particolare al fatto di avere sempre tenuto una condotta irreprensibile, ad eccezione dell’episodio che ha portato alla condanna del 27 settembre 2013. Ha altresì rammentato di avere contratto matrimonio con ..., dopo essersi stabilita in Italia a seguito della revoca del suo permesso di domicilio in Svizzera (cfr. atto ricorsuale, incarto TAF, atto 1, pag. 3). La ricorrente ha contestato di costituire «una grave minaccia reale e attuale dell’ordine pubblico» e, a suo avviso, la comminazione di un divieto d’entrata di durata superiore a cinque anni non sarebbe in alcun modo giustificata. La ricorrente ha in particolare rimproverato alla SEM di fare «riferimento unicamente ad alcuni passaggi della sentenza di condanna

F-2817/2017 Pagina 5 del 27.09.2013 (...). Essa (la SEM) tralascia invece di considerare altri passaggi della sentenza e altre risultanze del procedimento penale accertanti d’un canto i motivi per i quali si tratta di un dolo eventuale sotto forma di accettazione consapevole di un rischio, l’unicità del fatto, lo stato di prostrazione psichica in cui la ricorrente si trovava al momento in cui ferì superficialmente il suo ex amante provocato prevalentemente da un comportamento equivoco e poco onesto della vittima che la illudeva e nel contempo la umiliava come persona e come donna» (cfr. ibidem, pagg. 3- 6). La ricorrente ha in seguito citato alcuni passaggi della citata sentenza penale a lei più favorevoli (cfr. ibidem, pag. 6-7), ritenendo che questi rinvii indichino che la stessa è divenuta una persona diversa dopo il carcere. A sostegno di questa tesi l’interessata ha anche asserito che l’apposita Commissione per l’esame dei condannati pericolosi e l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa hanno espresso un parere favorevole in merito alla sussistenza di un rischio di recidiva (cfr. ibidem, pag. 8). L’insorgente ha in seguito esposto alcune precisazioni in merito alle «circostanze particolari in cui il reato fu commesso», mettendo l’accento sull’unicità del gesto dato da condizioni emotive particolari frutto della «degradata situazione interpersonale» tra la ricorrente e la vittima – che al momento dei fatti era il suo amante – e che dovrebbero escludere qualsiasi rischio di recidiva (cfr. ibidem, pagg. 8-9). Richiamandosi ai testi legali in vigore – in particolare all’ALC (RS 0.142.112.681) ed all’ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA, RS 142.201) – nonché alla giurisprudenza del Tribunale federale, la ricorrente ha imputato alla SEM una violazione del principio della libera circolazione delle persone, in quanto nella decisione impugnata l’autorità di prime cure avrebbe considerato a torto che «il rischio di recidiva non deve imporsi con acuità particolare» per potere procedere all’emanazione di un divieto d’entrata (cfr. ibidem, pagg. 10-11). Oltre a ciò la ricorrente ha lamentato una violazione dell’art. 67 cpv. 3 2 a frase LStr (RS 142.20), in quanto a suo modo di vedere la comminazione di una misura di allontanamento dal territorio elvetico di durata superiore a cinque anni – qualora fosse adempiuta la condizione dell’esistenza di un pericolo grave per l’ordine e la sicurezza pubblici – sarebbe possibile unicamente nei confronti di cittadini stranieri aventi la cittadinanza di paesi terzi rispetto all’ALC (cfr. ibidem, pag. 12). La ricorrente ha infine censurato la decisione impugnata a causa di una violazione del principio di proporzionalità, asserendo che «non si vede perché il fatto che la ricorrente si sia sposata dopo la revoca del permesso

F-2817/2017 Pagina 6 di domicilio non doveva permetterle di contare sulla possibilità di continuare a visitare i propri congiunti e amici in Svizzera, per lo più con brevi e frequenti visite». A sostegno di questa affermazione la ricorrente ha dichiarato di «avere scelto di vivere in una cittadina prossima al confine» elvetico (cfr. ibidem, pagg. 12-13). M. Invitata ad esprimersi in tal senso, l’8 giugno 2017 la SEM ha inoltrato al Tribunale le proprie considerazioni in merito all’istanza di restituzione dell’effetto sospensivo. N. Mediante decisione incidentale del 22 giugno 2017 il Tribunale ha respinto l’istanza concernente l’effetto sospensivo ed ha nel contempo invitato la ricorrente a versare un anticipo a copertura delle presunte spese giudiziarie. O. Il 29 giugno 2017, la SEM ha concesso alla ricorrente un salvacondotto valido dal 24 al 26 agosto 2017 per motivi familiari. P. L’autorità inferiore si è espressa nel merito del ricorso il 5 settembre 2017, allegando alla propria risposta anche un ulteriore salvacondotto, concesso il 4 settembre 2017 per il periodo compreso tra il 22 ed il 24 settembre 2017. Q. Il 19 dicembre 2017 (data di entrata: 21 dicembre 2017), la SEM ha portato a conoscenza del Tribunale la propria decisione di rifiuto dell’istanza di sospensione del divieto d’entrata, presentata dalla ricorrente l’11 dicembre 2017.

F-2817/2017 Pagina 7 Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale che nella presente fattispecie statuisce quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1 e 3 ALC e l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF; cfr. inoltre la sentenza del TF 2C_270/2015 del 6 agosto 2015 consid. 1). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 La ricorrente ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del gravame (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. 3.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, la SEM vieta l’entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’art. 64d cpv. 2 lett. a-c LStr (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha

F-2817/2017 Pagina 8 causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). 3.2 In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: messaggio LStr]). 3.3 In particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici non sussistano più (MARC SPESCHA, in: Spescha et al. [ed.], Migrationsrecht, 4 a

ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3, pag. 270).

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4.1 Per coloro i quali vi si possono lecitamente richiamare, e nella misura in cui contenga disposizioni derogatorie più favorevoli, determinante è inoltre l'ALC. 4.2 In base all'ALC, le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i cittadini dell'altra parte contraente ed i membri della loro famiglia ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 allegato I dietro semplice presentazione di una carta d’identità o di un passaporto validi (art. 1 cpv. 1 allegato I in relazione con l'art. 3 ALC); tale diritto può essere limitato solo da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (art. 5 cpv. 1 allegato I ALC). 4.3 Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva 64/221/CEE del 25 febbraio 1964 del Consiglio per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (cfr. GU P 56 del 4 aprile 1964, pagg. 851-857) ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), l'adozione di misure di allontanamento presuppone, al di là della turbativa insita in ogni violazione di legge, la sussistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l'ordine pubblico da parte della persona che ne è toccata. Per «misura» va inteso, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC e della direttiva 64/221/CEE, ogni atto che ha delle ripercussioni sul diritto di ingresso e di soggiorno (DTF 130 II 176 consid. 3.1 e rinvii). Le deroghe alla libera circolazione vanno quindi interpretate in modo restrittivo (sentenze della CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77 Bouchereau, Racc. 1977 pag. 1999 punti 33-35 e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96 Calfa, Racc. 1999 I-11 punti 23 e 25). 4.4 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno originata emerge un comportamento personale

F-2817/2017 Pagina 10 costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata; cfr. inoltre la sentenza del TF 2C_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, queste ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 con riferimenti; sentenze del TF 2C_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3; 2C_139/2014 del 4 luglio 2014 consid. 4.3; 2C_565/2013 del 6 dicembre 2013 consid. 3.5; 2C_579/2013 del 15 novembre 2013 consid. 2.3 e 2C_260/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1). 4.5 Inoltre l'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 25 consid. 4.3.2 e 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati). 4.6 Ne discende che, affinché un cittadino di uno Stato membro dell'ALC possa essere oggetto di una decisione di divieto d'entrata in Svizzera ai sensi dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr, occorre che egli rappresenti una minaccia di una certa gravità per l'ordine e la sicurezza pubblici, atta a privarlo del diritto di entrare in territorio elvetico ai sensi dell'art. 5 allegato I ALC. 4.7 Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU

F-2817/2017 Pagina 11 così come il principio di proporzionalità (cfr. DTF 131 II 352 consid. 3.3 e numerosi rinvii). 5. 5.1 La ricorrente è anche di nazionalità italiana, di conseguenza, nella valutazione della presente causa, è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC. La LStr è applicabile solo se detto accordo non contiene disposizioni derogatorie o se la legge precitata prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr). 5.2 L'art. 67 cpv. 3 2 a frase LStr permette alla SEM di pronunciare un divieto d'entrata per una durata maggiore a cinque anni, se la persona interessata costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. L'Alta Corte federale ha ritenuto che la graduazione delle esigenze prevista nella suddetta disposizione a seconda che l'autorità intenda pronunciare un divieto per una durata inferiore o superiore a cinque anni non si fonda sull'ALC e nemmeno sulla giurisprudenza ad esso relativa, bensì sulla direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio europei del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cfr. GU L 348/98 del 24 dicembre 2008, pagg. 98-107) e meglio sull'art. 11 cpv. 2 che indica che «la durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale» (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.2). 5.3 Poiché la LStr non opera alcuna distinzione tra cittadini di Stati ALC e di Stati terzi (l'art. 67 cpv. 3 LStr riprende infatti il contenuto dell'art. 11 cpv. 2 direttiva 2008/115/CE) e poiché l'ALC è silente sulle misure di divieto d'entrata ed a fortiori sulla possibile durata delle stesse, si deve intendere che il legislatore ha voluto regolare i provvedimenti di divieto d'entrata superiori a cinque anni allo stesso modo per le due categorie di cittadini di Stati esteri (membri ALC o meno). 5.4 A tal proposito la giurisprudenza ha stabilito che la nozione di «pericolo grave» richiede un grado di gravità maggiore rispetto al «semplice» pericolo o minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr), ma anche maggiore rispetto alla nozione di «pericolo di una certa gravità», necessaria per pronunciare un divieto d'entrata per un cittadino di

F-2817/2017 Pagina 12 uno Stato ALC. Operando un raffronto con la nozione di «pericolo di una certa gravità» dell'art. 5 allegato 1 ALC (per una casistica cfr. le sentenze del TF 2C_923/2012 del 26 gennaio 2013 consid. 4.3.2 e 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1), il termine di «pericolo grave» dell'art. 67 cpv. 3 LStr presuppone l'esistenza di un «pericolo qualificato». Questo grado di gravità, la cui applicazione resta l'eccezione (FF 2009 8043, pag. 8058), deve essere esaminato in concreto, sulla base degli atti di causa (cfr. MARC SPESCHA, op. cit., ad art. 67 LStr, n. marg. 5, pag. 271; ANDREA BINDER OSER, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [ed.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689). Essa può infatti fondarsi sulla natura del bene giuridico in pericolo (ad esempio: minaccia grave alla vita, all’integrità della persona, all’integrità sessuale o alla salute pubblica), sulla natura dell'infrazione commessa, segnatamente compresa in una criminalità particolarmente grave con dimensione transfrontaliera (art. 83 par. 1 trattato del funzionamento dell'UE nella versione consolidata di Lisbona [C 2010/C 83/01], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure sul numero delle infrazioni commesse (recidiva), considerando al contempo una crescente gravità delle infrazioni o l'assenza di una prognosi favorevole (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6). 6. Giova sottolineare che, in virtù del principio della separazione dei poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (cfr. DTF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del 16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici;

F-2817/2017 Pagina 13 si tratta dunque di una misura di carattere preventivo e non repressivo (messaggio LStr, FF 2002 3327, pag. 3428). 7. 7.1 Nella fattispecie, la SEM ha pronunciato nei confronti della ricorrente un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di sette anni, valido fino al 5 aprile 2024, ritenendo che la stessa ricorrente abbia gravemente violato e minacciato la sicurezza e l’ordine pubblici, interessando le autorità penali svizzere che, il 27 settembre 2013, le hanno inflitto una pena detentiva di 36 mesi (di cui 18 da espiare), per il reato di tentato omicidio intenzionale (cfr. sentenza della Corte delle assise criminali del 27 settembre 2013, incarto Simic, pagg. 3-4). 7.2 Dalle tavole processuali emerge che, il 12 aprile 2013, la ricorrente ha tentato di uccidere il proprio amante – il quale, dopo 14 anni di relazione, intendeva mettere fine al loro rapporto – con un coltello che conservava nella propria automobile. In questo frangente la ricorrente aveva dunque sferrato un colpo al collo della vittima, che – alla luce degli accertamenti della autorità penali competenti – avrebbe potuto risultare fatale. La Corte delle assise criminali, nel suo giudizio del 27 settembre 2013, ha appurato che la ricorrente aveva agito per dolo eventuale (che è, occorre rammentare, una forma di intenzionalità, seppure attenuata [cfr. art. 12 cpv. 2 CP]), ragione per cui l’interessata è stata condannata per tentato omicidio intenzionale, mentre è stata prosciolta dai capi d’imputazione di atti preparatori di incendio intenzionale, coazione tentata e denuncia mendace (cfr. ibidem, pag. 4). 7.3 Questo Tribunale ritiene che, con il suo comportamento del 12 aprile 2013, la ricorrente ha messo gravemente in pericolo la vita di una persona. Sulla base di queste circostanze, vista la gravità e la pericolosità dell’infrazione commessa, il provvedimento avversato adempie le condizioni che permettono all'autorità di derogare al principio della libera circolazione sancito dall'ALC. 8. 8.1 A questo stadio è dunque necessario esaminare, in concreto, se la minaccia è ad oggi sempre di attualità, tenendo ben presente che, come si è precedentemente rilevato, l'adozione o il mantenimento di un provvedimento di questo tipo non deve essere subordinato alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto

F-2817/2017 Pagina 14 d'entrata commetta nuove infrazioni penali, ma nemmeno si deve esigere la totale assenza di un rischio di recidiva per rinunciarvi. 8.2 A mente dello scrivente Tribunale occorre considerare che – sebbene quanto accaduto il 12 aprile 2013 rappresenta un episodio unico fino ad oggi – non è possibile esprimere un pronostico favorevole a proposito della recidività della ricorrente, non potendosi totalmente e senz'altro escludere che in futuro la stessa possa incorrere in atti spericolati se messa o trovandosi in situazioni di difficile autocontrollo. Al momento dei fatti la ricorrente si trovava in uno stato di piena imputabilità (cfr. ibidem, pag. 8), anzi è passata all’atto pur non trovandosi in una situazione di pericolo o di minaccia (cfr. sentenza del TF 2C_694/2015 del 15 febbraio 2016 consid. 7.1.1, incarto Simic, pag. 127). Il suo agire delittuoso è stato sostanzialmente dettato dall’incapacità di accettare che la relazione con il proprio amante fosse terminata. Certamente l’atteggiamento di quest’ultimo è stato tutt’altro che univoco rispetto alla rottura con l’interessata, poiché la vittima – dopo avere comunicato alla ricorrente la propria volontà di mettere un termine alla relazione di natura sessuale durata 14 anni – ha continuato a mantenere i contatti con la stessa ricorrente a fini proprio sessuali e per calmarla nella paura che l’interessata potesse avvicinare la di lui moglie, da poco venuta a conoscenza della citata relazione (sentenza della Corte delle assise criminali del 27 settembre 2013, incarto Simic, pagg. 40 e 16). Occorre inoltre sottolineare l’atteggiamento tenuto dalla ricorrente durante l’inchiesta penale, poiché ha dapprima agito in maniera collusiva (ibidem, pagg. 22-23), tentando di accusare l’amante di averla aggredita sessualmente (la vittima è stata in seguito scagionata) (ibidem, pag. 36), successivamente ha cambiato più volte versione dei fatti «passando dalla difesa da un’aggressione di tipo sessuale da parte dell’uomo (la vittima), a una difesa per un pretesto dolore fisico alle parti intime fino ad adattare il suo dire man mano che veniva a conoscenza delle risultanze istruttorie» (ibidem, pag. 31), arrivando anche a sostenere che la vittima si sarebbe ferita, poiché caduta sulla lama del coltello usato come arma del delitto (ibidem, pag. 26). L’insieme di questi comportamenti non può non indurre il Tribunale a ritenere che un rischio di recidiva sussiste, e ciò indipendentemente dal fatto che la Corte delle assise criminali al momento del suo giudizio abbia stabilito la prognosi sui futuri comportamenti della ricorrente al momento del giudizio come non del tutto negativa (ibidem, pag. 6). Del resto, anche il Tribunale federale, nel suo giudizio del 15 febbraio 2016, esprimendosi in merito alla stabilità emozionale della ricorrente, ha costatato che i fatti di

F-2817/2017 Pagina 15 cui alla condanna del 27 settembre 2013 denotano un rischio concreto per l’incolumità altrui (cfr. cfr. sentenza del TF 2C_694/2015 del 15 febbraio 2016 consid. 7.2.3, incarto Simic, pag. 125). 8.3 Inoltre, a ben vedere – anche a fronte del miglioramento della situazione personale dell’interessata, che dopo la condanna del 27 settembre 2013 ha ripagato le spese legali legate al procedimento penale a suo carico (cfr incarto Simic, pagg. 227-251), sembrerebbe essersi trasferita in Italia con il nuovo marito (cfr. atto di matrimonio, incarto Simic, pagg. 220-223; atto ricorsuale, pag. 3), e non ha più interessato autorità penali – la data dei fatti di rilevanza penale, ossia il 12 aprile 2013, non è così remota da potere giovare alla posizione dell'insorgente a causa del lasso di tempo trascorso. Deve inoltre essere osservato che l’avere tenuto un comportamento corretto a seguito di una condanna penale non costituisce nulla di eccezionale, ma corrisponde a quanto è lecito attendersi da qualsiasi cittadino. Sia quel che sia, nella fattispecie si impone anche di considerare che, indipendentemente dalle considerazioni espresse dalle autorità di perseguimento penale, è stato toccato un bene giuridico protetto estremamente sensibile – quale la vita e l'integrità fisica – che, viste le circostanze e le modalità con cui la ricorrente ha agito, rappresentano un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2 a frase LStr. Su questo punto, le considerazioni espresse nel ricorso del 17 maggio 2017 (cfr. atto ricorsuale, pagg. 10-12) si rivelano infondate. 8.4 Occorre altresì ricordare che le competenti autorità amministrative ticinesi hanno revocato il permesso di domicilio dell’interessata proprio per le medesime ragioni. Questo provvedimento è stato in seguito confermato anche dal Tribunale federale (cfr. narrativa, lett. C.). Deve infine essere rammentato che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso del 17 maggio 2017 (cfr. pag. 12), un divieto d’entrata di durata superiore a cinque anni può essere pronunciato anche nei confronti di cittadini normalmente a beneficio dei diritti conferiti dall’ALC (al proposito si rimanda a quanto esposto al consid. 5.3). 9. 9.1 Il divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di durata superiore a cinque anni è quindi confermato nel suo principio. A fronte di quanto esposto, resta ora da stabilire se la durata di sette anni della misura di allontanamento adottata dalla SEM nei confronti della ricorrente sia conforme al principio di proporzionalità e, procedendo ad un

F-2817/2017 Pagina 16 apprezzamento degli interessi privati e pubblici in gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso di specie. 9.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole, deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (cfr. DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 9.3 Quanto all'interesse pubblico all'allontanamento della ricorrente dal territorio svizzero, si è già detto ai considerandi precedenti. 9.4 In merito agli interessi privati, la ricorrente ha lamentato principalmente una violazione, da parte della SEM, dell'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore con la conseguente impossibilità di recarsi in territorio svizzero non gli permette «di continuare a visitare i propri congiunti e amici in Svizzera»; ha altresì affermato di essersi trasferita in Italia in una cittadina vicina al confine elvetico proprio per essere in prossimità dei propri affetti. 9.4.1 In merito al rapporto con l’attuale marito, ... (la coppia si è infatti unita in matrimonio il ... a ... [...] [cfr. atto di matrimonio, incarto Simic, pagg. 220-223], dopo 13 anni di relazione [cfr. sentenza del TRAM del 25 giugno 2015, incarto Simic, pag. 80] e risiederebbe a ... [cfr. atto ricorsuale, pag. 3]), cittadino italiano, la ricorrente ha affermato che quest’ultimo svolge la sua attività lucrativa in Svizzera. La sussistenza di un divieto d’entrata nei confronti della ricorrente di durata superiore ad un anno, implicherebbe dunque per il marito un «grave disagio, che si somma a quello delle frequenti trasferte che è costretto a fare per recar visita alla moglie a ..., anche in considerazione del suo (di lei) cagionevole stato di salute» (cfr. ibidem, pag. 13). 9.4.2 Come detto, l’art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto di entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati). Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera.

F-2817/2017 Pagina 17 Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. BERTSCHI/GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in: ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo in uno Stato (PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293 e 321). 9.4.3 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita dalla norma convenzionale non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU, un'ingerenza delle autorità rimane possibile quando è prevista dalla legge ed in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari. 9.4.4 Nel caso in esame, occorre costatare che la ricorrente risulta effettivamente essere sposata con ..., cittadino italiano che – secondo le dichiarazioni contenute nel ricorso del 17 maggio 2017 (cfr. pag. 3) – si sarebbe trasferito con lei in Italia. A ben vedere, però, le allegazioni della ricorrente in merito al luogo di residenza del marito non sono propriamente cristalline, in quanto, in occasione delle osservazioni del 31 marzo 2017 dinanzi all’autorità inferiore, ha affermato che il marito viveva in Ticino (cfr. incarto Simic, pag. 257), mentre nel ricorso ha appunto sostenuto di essersi «trasferita a vivere a ... con il sig. ...» (cfr. atto ricorsuale, pag. 3), salvo poi paventare – nel medesimo documento – che «la rinuncia al proprio (del

F-2817/2017 Pagina 18 marito, N.d.R.) domicilio in Svizzera sarebbe fonte di grave disagio che si somma a quello delle frequenti trasferte che è costretto a fare per recar visita alla moglie a ... (...)». Sia come sia, e come appena riferito (cfr. consid. 9.4.1), dagli atti risulta che il matrimonio è stato pronunciato il ... a ... (cfr. atto di matrimonio, incarto Simic, pagg. 220-223), ovvero dopo che la decisione di revoca del permesso di domicilio dell’interessata era cresciuta in giudicato (cfr. narrativa, lett. C.). Gli sposi non potevano a quel momento ignorare che i trascorsi penali della ricorrente avrebbero potuto avere importanti ripercussioni sul diritto di quest’ultima a potersi liberamente recare in Svizzera. Su questo punto la decisione della SEM non presta fianco a critiche. A titolo abbondanziale occorre osservare che, per sua stessa ammissione, la ricorrente vive in prossimità del confine svizzero, ragione per cui i contatti con il marito non possono essere definiti come compromessi dalla misura di allontanamento dal territorio svizzero. È infatti necessario ricordare, nuovamente, che l’impossibilità per la ricorrente di risiedere in Svizzera è già stata decretata in maniera definitiva nel procedimento che ha portato alla revoca del suo permesso di domicilio, mentre, come rettamente ritenuto dall’autorità inferiore, nulla indica che il marito – qualora continui a risiedere in Svizzera – non possa liberamente recarsi a ... dalla ricorrente. 9.4.5 Per quel che invece concerne il rapporto dell’interessata con gli altri membri della famiglia residenti in Svizzera, occorre osservare come, dagli atti, non risulta che vi sia un particolare rapporto di dipendenza da o verso i figli maggiorenni nati rispettivamente nel 1982 e nel 1991; ne consegue che non sono dati i presupposti per l’applicazione della protezione conferita dall’art. 8 CEDU. 9.4.6 La ricorrente si è inoltre richiamata al desiderio di potersi recare in visita a parenti ed amici in Svizzera, argomentando che il divieto d’entrata risulta oltremodo gravoso per il marito. Anche questa censura è votata all’insuccesso in quanto – alla luce dei reati commessi – l’interesse pubblico alla salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblici risulta preponderante rispetto agli interessi privati dell’insorgente, ritenuto come detti rapporti di carattere familiare e di amicizia non beneficiano della protezione conferita dal diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU. Sempre con riferimento al desiderio dell’interessata di potere mantenere i contatti con i propri familiari e conoscenti in Svizzera, il Tribunale ritiene in limine giudizioso osservare che, giusta l’art. 67 cpv. 5 LStr, qualora la

F-2817/2017 Pagina 19 ricorrente potesse richiamarsi a motivi gravi o di carattere umanitario, avrebbe la possibilità di postulare alla SEM la sospensione del divieto d’entrata in Svizzera pronunciato nei suoi confronti. Facoltà di cui peraltro l’interessata ha già fatto uso (cfr. narrativa, lett O. e P.). 9.5 Sia dinanzi all’autorità inferiore (cfr. incarto Simic, pag. 257), sia in sede ricorsuale (cfr. pag. 13), la ricorrente ha fatto riferimento al proprio precario stato di salute. A questo proposito il Tribunale considera che, per quanto sia comprensibile che la ricorrente si trovi in uno stato di disagio dopo essersi stabilita in Italia dopo avere ininterrottamente vissuto in Svizzera dal 1991, il suo stato di salute, caratterizzato da ulteriori disturbi, non rappresenta un motivo atto a comportare una riduzione della durata del divieto d’entrata pronunciato dalla SEM il 6 aprile 2017. In effetti, è stata la ricorrente medesima ad asserire che il suo precario stato di salute sia da ricondurre in parte alla revoca del proprio permesso di domicilio – dunque non alla decisione oggetto di questa causa (cfr. incarto Simic, pag. 257) – inoltre per sua stessa ammissione, la ricorrente risulta essere pienamente presa a carico dal sistema sanitario italiano (cfr. ibidem). 9.6 Il Tribunale osserva, infine, come le dichiarazioni di stima nei confronti della ricorrente allegate al ricorso (cfr. doc. B e C), così come la documentazione relativa alla decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi del 30 aprile 2014 (cfr. doc. F e G), e il richiamo all’esistenza di un bene immobile in Svizzera in comproprietà con l’ex marito (cfr. atto ricorsuale, pag. 3), non risultano decisivi in questa sede, poiché – in ragione di quanto appena esposto – l’interesse pubblico all’allontanamento della ricorrente dal territorio della Confederazione prevale su quello privato di quest’ultima ad entrarvi. 9.7 In sintesi, il Tribunale ritiene che la pronuncia di un divieto d’entrata della durata di sette anni è adeguata e proporzionale. 10. Ne discende che l’autorità inferiore, con la decisione del 6 aprile 2017, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l’autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi, il ricorso va respinto.

F-2817/2017 Pagina 20 11. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.– seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 12. Visto l'esito della procedura, non sono assegnate spese ripetibili.

(dispositivo alla pagina seguente)

F-2817/2017 Pagina 21 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 1'000.–, sono poste a carico della ricorrente e sono prelevate sull’anticipo del medesimo importo versato il 31 luglio 2017. 3. Non sono assegnate spese ripetibili. 4. Comunicazione: – alla ricorrente (atto giudiziario); – all’autorità inferiore (n. di rif. ...; incarto di ritorno).

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Dario Quirici

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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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