Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2602/2016
Entscheidungsdatum
24.05.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte VI F-2602/2016

Sentenza del 24 maggio 2018 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Fulvio Haefeli, Antonio Imoberdorf, cancelliere Reto Peterhans.

Parti

A._______, patrocinato dall'avv. Daniele Timbal, Via Nassa 17, casella postale 6515, 6901 Lugano, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Divieto d'entrata.

F-2602/2016 Pagina 2

Fatti: A. A., cittadino dominicano nato in data (...), è giunto in Svizzera il 20 settembre 2002 per ricongiungersi con la madre e venendo posto al beneficio di un permesso di domicilio. B. Durante la sua permanenza nella Confederazione egli ha interessato le autorità penali ticinesi in più occasioni. Sul suo casellario giudiziale figu- rano infatti cinque condanne. La prima di esse risale all’11 luglio 2007 al- lorquando la Pretura penale lo ha condannato ad una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 30.– cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e ad una multa di fr. 300.– per il reato di rissa (fatti avvenuti in data 31 luglio 2006). Il 9 marzo 2009 A. è stato nuovamente condannato, mediante decreto d’accusa del Ministero pubblico, per i reati di rissa, ricettazione e contravvenzione alla LStup (RS 812.121) – commessi tra il marzo 2006 ed il 9 marzo 2008 – ad una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.– ciascuna, non so- spesa, e ad una multa da fr. 900.–. A seguito di questa condanna in data 29 maggio 2009 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione (SPOP) ha ammonito l’interessato, precisando che ulteriori atti penalmente reprensibili avrebbero potuto comportare la revoca del suo permesso di domicilio. A._______ è stato oggetto di una terza condanna in data 3 mag- gio 2010, quando il Ministero pubblico ha emanato nei suoi confronti un decreto d’accusa prevedente una pena pecuniaria di 75 aliquote giorna- liere da fr. 70.– cadauna, sospesa per un periodo di prova di quattro anni, ed una multa di fr. 500.–, per il reato di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, risalente al 30 gennaio 2010. La SPOP ha nuovamente proceduto ad ammonire l’interessato in data 6 settembre 2010. C. La condanna più grave inflitta ad A._______ risale al 20 giugno 2012. In quest’occasione la Corte delle assise criminali di Lugano l’ha riconosciuto colpevole di ripetuta infrazione aggravata alla LStup, nonché di contrav- venzione alla medesima legge federale e gli ha inflitto una pena detentiva di tre anni, di cui diciotto mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni. I fatti che hanno portato a detto giudizio sono stati com- messi nel periodo compreso tra il 21 giugno 2009 ed il 17 novembre 2011.

F-2602/2016 Pagina 3 D. Durante il soggiorno in carcere, e meglio il 31 luglio 2012, la Polizia canto- nale ticinese ha proceduto ad interrogare l’interessato in merito a possibili provvedimenti amministrativi concernenti la sua permanenza in Svizzera. A._______ ha chiesto che non venisse pronunciato alcun divieto d’entrata, in quanto i suoi familiari, la sua compagna e le sue amicizie si trovano in Ticino. E. In data 6 luglio 2015 l’interessato è stato oggetto di un’ulteriore condanna per il reato di guida in stato di inattitudine (con concentrazione qualificata di alcol nell’alito o nel sangue) commesso in data 28 febbraio 2015. In que- sto caso la sanzione comminata dal Ministero pubblico è stata una pena pecuniaria non sospesa di 180 aliquote giornaliere da fr. 100.– cadauna. F. A seguito della sentenza del 20 giugno 2012 della Corte delle assise crimi- nali di Lugano, e meglio il 14 novembre 2012, la SPOP aveva nel frattempo revocato il permesso di domicilio concesso a suo tempo all’interessato. Detta decisione è stata confermata sia dal Consiglio di Stato in data 15 maggio 2013, sia dal Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) il 12 maggio 2014, ed è pertanto cresciuta in giudicato. A._______ ha la- sciato la Svizzera in data 31 ottobre 2014. G. Il 9 dicembre 2014 l’allora Ufficio federale della migrazione (UFM; dal 1° gennaio 2015: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) ha tentato di comunicare all’interessato che la SPOP gli aveva sottoposto il suo caso e che aveva l’intenzione di emanare una decisione di divieto d’entrata. L’UFM ha altresì concesso ad A._______ un termine per esprimersi in merito. Il Consolato generale di Svizzera a Milano ha cercato senza successo di no- tificare detta comunicazione al recapito italiano del dell’interessato, ma l’in- vio raccomandato è ritornato al mittente per compiuta giacenza. H. In data 18 marzo 2015 la SEM ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein, della durata di 15 anni, ovvero fino al 17 marzo 2030, con segnalazione nel sistema d’informazione Schengen (SIS II; di seguito: SIS) e la conseguente estensione della vali- dità della misura di allontanamento a tutti gli Stati Schengen. L’autorità fe- derale di prime cure ha ritenuto giustificata la sua decisione poiché ha con-

F-2602/2016 Pagina 4 siderato che l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la si- curezza pubblici, in ragione della condanna a tre anni di detenzione del 20 giugno 2012 per infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup, e non ha ravvisato l’esistenza di interessi privati che prevalgono sull’inte- resse pubblico a controllare le future entrate della persona in questione. I. Il 31 marzo 2015 la SEM ha vanamente tentato di notificare detta pronuncia per il tramite del Consolato generale di Svizzera a Milano, ma anche in questo caso A._______ non ha ritirato il plico raccomandato a lui destinato. J. La decisione di divieto d’entrata del 18 marzo 2015 è stata infine portata a conoscenza dell’interessato in data 25 marzo 2016 a B._______ per il tra- mite del Corpo delle guardie di confine (CGCF). In quest’occasione A._______ ha rinunciato a farsi consegnare una copia del citato provvedi- mento. K. Mediante ricorso del 25 aprile 2016 (cfr. data del plico raccomandato; data di entrata: 28 aprile 2016), A._______ è insorto dinanzi al Tribunale ammi- nistrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) contro il divieto d’entrata pronunciato dalla SEM nei suoi confronti, postulando una riduzione della durata ad un massimo di tre anni. Al fine di potere fornire motivi e conclu- sioni esaustivi, nel suo gravame l’interessato ha chiesto che gli venisse inviata una copia del provvedimento querelato, di cui è venuto a cono- scenza solamente al momento della comunicazione da parte del CGCF di cui sopra. Nel merito egli ha ricordato di essere giunto in Svizzera nel 2002 per ricon- giungersi con la madre – cittadina italiana tuttora residente a C._______ – e di essere stato posto al beneficio di un permesso di domicilio UE/AELS. Il ricorrente ha sottolineato di non essere stato oggetto di alcuna misura di allontanamento a seguito della condanna a tre anni di reclusione (di cui diciotto mesi sospesi) per infrazione alla LStup. Egli ha altresì osservato di avere lasciato spontaneamente il territorio elvetico nel temine assegnatogli al 31 ottobre 2014 allorquando la decisione di revoca dell’autorizzazione di domicilio è divenuta definitiva, ciò nonostante la nascita di un figlio avve- nuta in data (...) (recte: [...]). A._______ ha ipotizzato che la decisione impugnata sia stata emanata a seguito di un decreto d’accusa emanato dal Ministero pubblico ticinese per

F-2602/2016 Pagina 5 guida in stato di ebrietà. Egli ha infine sostenuto che il divieto d’entrata comminato sia da annullare, sia in ragione degli stretti legami familiari con la Svizzera, dove oltre alla madre vivrebbe anche la compagna, convivente e madre di suo figlio, sia a causa della violazione dell’art. 67 LStr (RS 142.20) in merito alla durata della misura querelata e dell’ALC (RS 0.142.112.681) a cui si richiama, poiché non sussisterebbe un pericolo sufficientemente grave affinché si possa procedere ad il suo allontana- mento in deroga alle disposizioni di tale accordo. L. Il 2 maggio 2016 la SEM ha trasmesso al ricorrente una copia della deci- sione di divieto d’entrata emanata il 18 marzo 2015. M. In data 12 maggio 2016 il Tribunale ha concesso ad A._______ un termine per completare il ricorso. Detto termine è stato prolungato su richiesta dell’interessato. N. Il completamento del gravame del 25 aprile 2016 è avvenuto mediante un allegato presentato tempestivamente il 23 maggio 2016, nel quale l’insor- gente ha innanzitutto richiesto che al ricorso fosse restituito l’effetto so- spensivo tolto dall’autorità inferiore per quanto concerne la segnalazione del divieto d’entrata nel SIS. Quest’ultima sarebbe irregolare in quanto egli risiede in Italia da quando ha lasciato la Svizzera. In seguito A._______ ha ricostruito la sua situazione personale, richiaman- dosi in particolare agli affetti presenti in Svizzera, e le vicissitudini che hanno portato all’emanazione della decisione impugnata. Il ricorrente ha successivamente sostenuto che in ragione del fatto di essere stato in pos- sesso di un permesso di domicilio UE/AELS egli possa prevalersi delle di- sposizioni dell’ALC anche in questa sede. L’interessato ha poi messo in evidenza gli sforzi compiuti per uscire dalla delinquenza e la presa di coscienza dei propri errori. Questi elementi, uniti alla nascita del figlio avvenuta l’8 gennaio 2014 dimostrerebbero che un eventuale rischio di recidiva sia minimo. In questo senso sarebbe d’uopo anche considerare il fatto che in data 21 maggio 2013 la Sezione della circolazione del Canton Ticino ha rinunciato a revocare la sua licenza di condurre e che pure il giudice penale in occasione della condanna del 20 giugno 2012 aveva formulato una prognosi positiva, sospendendo con-

F-2602/2016 Pagina 6 dizionalmente metà della pena detentiva inflitta. Per queste ragioni la pro- nuncia di un divieto d’entrata della durata di 15 anni appare a mente del ricorrente come non proporzionale. A._______ ha infine contestato all’au- torità inferiore di non avere sufficientemente preso in considerazione i pro- pri legami familiari in Ticino, il che costituirebbe un’ulteriore violazione del principio della proporzionalità. O. Invitata in tal senso dal Tribunale, in data 6 giugno 2016 la SEM ha pre- sentato le proprie osservazioni in merito all’istanza di restituzione dell’ef- fetto sospensivo per quanto concerne l’estensione del divieto d’entrata agli Stati Schengen, corredate da alcuni documenti. Nella sua presa di posi- zione l’autorità inferiore ha in primo luogo sottolineato come abbia tentato di prendere contatto con l’interessato al recapito fornito da quest’ultimo al momento della partenza dal territorio elvetico, e non con il suo patrocina- tore, poiché per il procedimento sfociato nella presente sentenza non vi era una procura valida. La SEM si è anche espressa in merito alla notificazione della decisione impugnata, domandandosi se essa non sia avvenuta già in occasione del mancato ritiro da parte dell’interessato dell’invio raccoman- dato contente la decisione del 18 marzo 2015 e di conseguenza se il gra- vame presentato sia ammissibile. Quo all’iscrizione del divieto d’entrata nel SIS, l’autorità federale intimata ha osservato come essa sia conforme alla giurisprudenza in materia, no- nostante l’interessato sia titolare di un titolo di soggiorno in Italia. La validità di quest’ultimo solleva nondimeno delle perplessità a mente della SEM. L’autorità inferiore ha di transenna anche sostenuto che nella fattispecie non sarebbe applicabile l’ALC, in quanto il ricorrente ha ormai più di ven- tuno anni e non è più a carico della madre. Il suo diritto derivato ai sensi di questo accordo sarebbe pertanto venuto a cadere e nulla agli atti permet- terebbe di sovvertire tale conclusione. La SEM ha infine osservato come A._______ non abbia apportato alcuna prova a sostegno del legame intrattenuto con la compagna ed il figlio, sia dal punto di vista affettivo che economico, e come l’interessato abbia com- messo ulteriori atti penalmente reprensibili dopo l’emanazione della deci- sione querelata. Per questi motivi l’autorità intimata ha considerato che l’interesse pubblico all’allontanamento del ricorrente prevalga ed ha chiesto la reiezione della richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo.

F-2602/2016 Pagina 7 P. Il Tribunale ha respinto la citata istanza, mediante decisione incidentale dell’8 luglio 2016, nel contempo ha ingiunto al ricorrente di versare un an- ticipo a copertura delle presunte spese processuali. Q. La SEM si è espressa nel merito del ricorso presentato da A._______ in data 21 settembre 2016, reiterando i propri dubbi in merito all’ammissibilità del ricorso sollevati in occasione della presa di posizione del 6 giu- gno 2016. L’autorità inferiore ha in seguito sostenuto che i comportamenti delittuosi tenuti dal ricorrente giustificano l’emanazione di un divieto d’en- trata di durata superiore a cinque anni, che egli non può richiamarsi all’ALC e che, siccome l’interessato vive in Italia con la compagna ed il figlio, l’ana- lisi della conformità della decisione impugnata con l’art. 8 CEDU non si pone. La SEM ha infine considerato la misura di allontanamento commi- nata come proporzionale ed ha postulato il respingimento del gravame. R. A._______ il 2 novembre 2016 ha replicato all’autorità inferiore, produ- cendo alcuni documenti e precisando che la situazione relativa alla com- posizione della sua famiglia è mutata rispetto al momento dell’inoltro del gravame. In particolare la compagna del ricorrente, D., dopo avere brevemente abitato con quest’ultimo ad E. (Italia), si è nuo- vamente trasferita – unitamente ai figli della coppia (il secondogenito è nato il [...]) – a C._______ a causa di «impellenti problemi famigliari e logistici», dovuti a suo dire alle difficoltà a circolare sul tratto stradale tra F._______ e C., nonché al fatto che essa lavora a C., ove lei ed il primogenito dispongono di una rete sociale più idonea rispetto a quella nella vicina Italia, dove risiede l’insorgente. Quest’ultimo ha lamentato di non avere ancora potuto riconoscere il secondogenito in quanto impossibi- litato, a causa della decisione impugnata, a presenziare dinanzi all’Ufficiale di stato civile. Il ricorrente ha in seguito sostenuto che, di fronte a questa nuova situazione familiare, un’analisi alla luce dell’art. 8 CEDU è più che mai opportuna, non solo per quanto riguarda la compagna ed i figli, bensì anche per quel che concerne gli altri familiari residenti in Ticino. A mente dell’interessato una tale valutazione dovrebbe portare alla conclusione che la decisione impu- gnata viola il principio di proporzionalità.

F-2602/2016 Pagina 8 S. In data 21 dicembre 2016 la SEM ha presentato un atto di duplica, corre- dato dalla documentazione relativa ad un salvacondotto concesso al ricor- rente per il 15 gennaio 2017. L’autorità inferiore si è riconfermata nella pro- pria decisione di divieto d’entrata, precisando che né la nascita del secondo figlio, né il trasferimento in Svizzera dei familiari, rappresentano motivi per modificare il provvedimento querelato, in quanto successivi all’adozione di quest’ultimo. Al momento in cui A._______ è venuto a conoscenza dell’esi- stenza del divieto d’entrata gravante la sua persona, la compagna risie- deva già in Italia con lui, mentre nel ricorso e nel successivo allegato di completamento di quest’ultimo è indicato che essa lavorava in Svizzera. La residenza in quest’ultimo paese di D._______ è stata invocata sola- mente in occasione della replica del 2 novembre 2016, per ragioni legate a difficoltà di circolazione stradale. L’autorità inferiore ha evidenziato che la nascita del secondogenito avvenuta il (...) ed il conseguente congedo ma- ternità mal si conciliano con le asserite difficoltà per la compagna del ricor- rente a recarsi al posto di lavoro a C.. La SEM ha infine rilevato che la presenza in Svizzera della compagna e dei figli non giustifica il ri- chiamo all’art. 8 CEDU, poiché l’interesse pubblico alla salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblici prevale su quello privato di A. ad entrare liberamente in questo paese. T. L’insorgente si è nuovamente espresso in data 3 febbraio 2017, precisando innanzitutto che la sua compagna ha abitato ad E._______ soltanto per alcune settimane e si è trasferita in Ticino già nel (...), allorquando non era ancora in congedo maternità. A._______ ha altresì specificato che i pro- blemi di traffico sono stati uno dei motivi che hanno spinto D._______ a fare ritorno a C._______. Il ricorrente ha infine ribadito quanto sostenuto in precedenza in merito alla necessità di potere stare a fianco dei familiari residenti in Svizzera. U. La SEM ha presentato un ultimo allegato di osservazioni il 5 aprile 2017, nel quale ha affermato che le precedenti osservazioni del ricorrente non le permettono di modificare il proprio apprezzamento della fattispecie.

F-2602/2016 Pagina 9 Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e nello spazio Schengen rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale così come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fatti- specie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF; cfr. anche consid. 3 infra). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo gravame è stato presentato nel rispetto della forma e del contenuto previsti all’art. 52 PA. 1.5 Per quel che concerne la tempestività ai sensi dell’art. 50 PA, il Tribu- nale considera che il ricorrente è venuto a conoscenza della decisione og- getto del presente procedimento, per il tramite del CGCF, in data 25 mar- zo 2016 (cfr. incarto Simic, pag. 84). Il gravame del 25 aprile 2016, com- pletato il 23 maggio 2016, è pertanto tempestivo. 2. Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede- rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta- mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade- guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del gra- vame (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

F-2602/2016 Pagina 10 3. 3.1 Ai termini dell'art. 2 cpv. 3 LStr ai cittadini degli Stati membri della Co- munità europea ed ai loro familiari si applica l'ALC; la LStr si applica sola- mente qualora l'ALC non contenga disposizioni derogatorie o qualora la LStr preveda disposizioni più favorevoli. 3.2 Giusta l'art. 3 par. 1 e 2 allegato I ALC i membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso. Sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza, il coniuge ed i loro discendenti minori di ventuno anni o a carico. Inoltre ai sensi dell'art. 1 par. 1 allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC) i cittadini comunitari ed i membri della loro famiglia sono ammessi nel territorio degli Stati membri dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi. 3.3 Nel caso concreto, per A._______ deve essere escluso il richiamo all’ALC. Se il riconoscimento di un diritto derivato alla libera circolazione presuppone che l’originario titolare di tale diritto abbia egli stesso fatto uso delle prerogative riconosciute dall’ALC, nel caso di specie occorre consi- derare che sebbene il ricorrente sia in passato stato al beneficio di un per- messo di domicilio UE/AELS a seguito del ricongiungimento familiare con la propria madre cittadina italiana, detta autorizzazione è stata revocata per motivi di ordine pubblico (cfr. lett. F. supra) ed ad oggi egli non può più prevalersi del rapporto quest’ultima in quanto è maggiore di ventuno anni e non risulta essere a carico della genitrice. Per quanto invece concerne il rapporto con la compagna ed i figli, il Tribunale costata come questi ultimi siano di nazionalità elvetica, ragione per cui la fattispecie deve essere ana- lizzata unicamente alla luce del diritto svizzero. 4. 4.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr la SEM vieta l’entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontanamento è ese- guito immediatamente in virtù dell’art. 64d cpv. 2 lett. a-c LStr (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga

F-2602/2016 Pagina 11 se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pub- blici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). 4.2 Qualora una decisione di divieto d'entrata sia stata pronunciata giusta l'art. 67 LStr, come nel caso che qui ci occupa, nei confronti di un cittadino di un paese terzo ai sensi dell'art. 3 lett. d del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicem- bre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II, GU L 381/4 del 28 dicem- bre 2006, pagg. 4-23), entrato in vigore il 9 aprile 2013 ed abrogante (cfr. decisione del Consiglio 2013/158/EU del 7 marzo 2013, GU L 87, pagg. 10- 11 in relazione con l'art. 52 par. 1 regolamento SIS II) in particolare gli art. 94 cpv. 1 e 96 della convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione gra- duale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19-62), questa persona – conformemente da una parte al regola- mento SIS II sopracitato e, dall'altra, l'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confedera- zione (LSIP, RS 361) – è di principio iscritta nel SIS ai fini di non ammis- sione qualora un'autorità amministrativa o giudiziaria abbia emanato nei suoi confronti una decisione in quanto la sua presenza sul territorio di uno Stato membro può costituire una minaccia per l'ordine o la sicurezza pub- blici, ciò è ad esempio il caso quando essa è stata condannata in uno Stato membro per un'infrazione punibile con una pena privativa della libertà su- periore ad un anno (cfr. art. 24 par. 2 lett. a regolamento SIS II). Una se- gnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti gli Stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 14 cpv. 1 del regolamento [UE] 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone [codice frontiere Schengen, GU L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52]). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati firmatari possono tuttavia autorizzare l'accesso ad una persona iscritta nel SIS (art. 25 par. 1 CAS; e art. 14 cpv. 1 in relazione con l'art. 6 cpv. 5 lett. c codice frontiere Schengen), rispettivamente conce- dere sulla scorta di tali motivi un visto con validità territoriale limitata (art. 25 par. 1 lett. a [ii] del regolamento [CE] N. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti [codice dei visti, GU L 23 del 15 settembre 2009, pagg. 1-58]).

F-2602/2016 Pagina 12 4.3 In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osser- vare che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteg- gere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico rap- presenta una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'invio- labilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, sa- lute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è viola- zione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono com- messe infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pub- blico o privato (messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 con- cernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: messaggio LStr]). 4.4 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'am- missione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici non sussi- stano più (MARC SPESCHA, in Spescha et al. (ed.), Migrationsrecht, 4 a ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3, pag. 270). 4.5 In virtù del messaggio LStr precitato (FF 2002 3327, pag. 3428) l'ema- nazione di un divieto d'entrata non deve essere interpretata quale sanzione dal carattere penale, bensì quale misura di protezione di carattere preven- tivo contro possibili turbative future dell'ordine e della sicurezza pubblici in Svizzera (o nello spazio Schengen). L'autorità competente esamina se- condo il proprio libero apprezzamento se un divieto d'entrata deve essere pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meti- colosa di tutti gli interessi presenti, rispettare le garanzie derivanti dalla CEDU ed il principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata;

F-2602/2016 Pagina 13 ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fern- haltung, in Uebersax et al. [ed.], Ausländerrecht, 2 a ed. 2009, n. marg. 8.80, pag. 356). 5. Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di princi- pio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed ap- plicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Sviz- zera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del 16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le per- turbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una mi- sura di carattere preventivo e non repressivo (messaggio LStr, FF 2002 3327, pag. 3428). 6. 6.1 Nella fattispecie in disanima, la SEM ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di quindici anni, ovvero fino al 17 marzo 2030, ritenendo che con il suo agire delittuoso in Svizzera egli abbia gravemente violato l’ordine e la sicu- rezza pubblici giusta l’art. 67 LStr, vista la condanna a tre anni di deten- zione per i reati di infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup, pro- nunciata dalla Corte delle assise criminali di Lugano il 20 giugno 2012. 6.2 Come accennato in narrativa (cfr. lett. C. supra) i fatti che hanno con- dotto alla citata sentenza penale vertevano su un importante traffico di co- caina. In correità con terze persone il ricorrente aveva ripetutamente tra- sportato, importato e venduto quantitativi del citato stupefacente superiori ad un chilogrammo (cfr. incarto Simic, pag. 11), inoltre il suo agire delittuoso

F-2602/2016 Pagina 14 si era protratto per un lungo periodo di tempo, in quanto i primi comporta- menti criminosi accertati dalla Corte delle assise criminali di Lugano risali- vano al novembre 2010, mentre i più recenti – sempre con riferimento alla condanna del 20 giugno 2012 – datavano dell’ottobre 2011. Deve altresì essere ricordato che A._______ è stato l’oggetto di numerose altre deci- sioni da parte delle autorità penali, per reati violenti, in materia di LStup, contro il patrimonio ed infrazioni alla LCStr (RS 741.01), la cui gravità – seppure minore rispetto ai delitti che hanno portato alla condanna da parte della Corte delle assise criminali di Lugano del 20 giugno 2012 – non può essere negletta. 6.3 Ne discende che i comportamenti testé ricordati, sanzionati da specifi- che norme del diritto penale, possono portare all'emissione di un divieto d'entrata poiché costituendo indubbiamente una violazione e mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici, adempiono ai requisiti dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr. 7. 7.1 Come rilevato in precedenza (cfr. consid. 4.1 supra) il divieto d'entrata in Svizzera è di regola pronunciato per una durata massima di cinque anni. Giusta l'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr è possibile emanare un divieto d'entrata della durata massima citata, nei confronti di un cittadino non proveniente da un paese firmatario dell'ALC, qualora quest'ultimo ha violato o esposto a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero. Ne di- scende che per le autorità elvetiche la pronuncia di un divieto d'entrata nei confronti di una persona non soggetta all'ALC per una durata massima di cinque anni sarà sottoposta al solo diritto interno elvetico, ed in particolare alla LStr, contrariamente a quanto accade per i cittadini al beneficio dell'ALC, che pone esigenze più severe per una tale misura. 7.2 Un divieto d'entrata di una durata maggiore di cinque anni ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2 a frase LStr, può essere deciso a condizione che la per- sona interessata costituisca una minaccia grave per la sicurezza e l'ordine pubblici. Questo sistema riprende l'art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio europei del 16 dicembre 2008 relativa alle norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri al rimpatrio di cit- tadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cfr. GU L 348/98 del 24 di- cembre 2008, pagg. 98-107; messaggio del 18 novembre 2009 concer- nente l’approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Sviz- zera e la CE relativo al recepimento della direttiva della CE sul rimpatrio [direttiva 2008/115/CE] [sviluppo dell’acquis di Schengen] e concernente

F-2602/2016 Pagina 15 una modifica della LStr [controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d’informazione MIDES], FF 2009 7737, pag. 7751). Secondo la citata norma di diritto europeo, il divieto d'entrata può essere adottato per una durata superiore a cinque anni qualora il cit- tadino di un paese terzo rappresenta una minaccia grave per l'ordine pub- blico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale. Come detto questa regola ha ispirato l'art. 67 cpv. 3 2 a frase LStr, che non fa alcuna distinzione tra cittadini ALC o di paesi terzi. Inoltre il fatto che lo stesso ALC non forni- sca indicazioni in merito ai divieti d'entrata, né a proposito della loro durata, significa che il legislatore federale ha deciso di non fare alcuna distinzione tra comunitari e non in materia di divieti d'entrata di durata superiore a cin- que anni (DTF 139 II 121 consid. 6.2). 7.3 Occorre dunque determinare le condizioni affinché sia possibile pro- nunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni. In altre pa- role si tratta di fissare i criteri per riconoscere un «grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici» ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2 a frase LStr, nozione che va oltre il concetto di «minaccia di una certa gravità» necessaria per poter emettere un divieto d'entrata anche nei confronti di un cittadino di uno Stato parte all'ALC (art. 5 allegato I ALC). Il concetto di «minaccia grave» ai sensi della LStr deve essere applicato eccezionalmente e presuppone un'analisi approfondita e la presa in considerazione di tutti gli elementi per- tinenti di ogni fattispecie (MARC SPESCHA, op. cit., ad art. 67 LStr, n. marg. 5, pag. 271; ANDREA BINDER OSER, in Caroni/Gächter/Thurnherr (ed.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689). 8. 8.1 Dato che l'autorità inferiore nel caso in esame ha pronunciato un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni, va qui di seguito esaminato, prima di procedere ad una ponderazione degli interessi in gioco, se è sod- disfatto il criterio della minaccia grave giusta l'art. 67 cpv. 3 2 a frase LStr. 8.2 Come si è visto A._______ durante la sua permanenza in Svizzera ha commesso molteplici delitti, ma i più gravi tra essi, che hanno portato alla condanna del 20 giugno 2012 da parte della Corte delle assise criminali di Lugano a tre anni di pena detentiva (di cui diciotto mesi sospesi per tre anni), riguardavano l’imputazione di infrazione aggravata alla LStup. In quest’ambito il ricorrente ha agito sull’arco di poco meno di un anno, tra- sportando ed importando in un’occasione 1'081,72 grammi netti di cocaina con un grado di purezza medio del 25,62% in correità con altre persone (in

F-2602/2016 Pagina 16 parte non identificate). Un secondo episodio simile verteva invece su un quantitativo di 811,8 grammi netti della medesima sostanza con un grado di purezza del 21,7%. Oltre a questi gravi atti di importazione di cocaina – suscettibile di mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone – egli si è prodigato anche nello spaccio, poiché la citata Corte penale ha accertato la fornitura da parte di A._______ di un totale di 10 grammi di stupefacente a tre persone nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2011. Dalla sentenza penale del 20 giugno 2012 emerge un altro par- ticolare preoccupante, ovvero che l’interessato si è prodigato nel traffico di una sostanza pericolosa come la cocaina senza esserne lui stesso consu- matore, ciò che ne aggrava la colpa poiché dimostra il movente di natura esclusivamente pecuniaria; infatti per quanto concerne l’imputazione di contravvenzione alla LStup, si è appurato che egli consumava unicamente derivati della canapa (un totale di 10 grammi di marijuana tra il 21 giu- gno 2009 ed il 17 novembre 2011). 8.3 I reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'intervento rigo- roso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collet- tività, di fronte allo sviluppo del traffico della droga, costituisce indubbia- mente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi rappre- sentano in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose per- sone (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza del TF 2C_121/2014 del 17 luglio 2014 consid. 3.2). Le infrazioni alla LStup, in particolare il traffico di droga, costituiscono in generale una violazione molto grave della sicu- rezza e dell'ordine pubblici (cfr. sentenza del TF 2C_139/2013 dell'11 giu- gno 2013 consid. 6.2.3 e riferimenti ivi citati). Inoltre il Tribunale considera che l’ingente quantitativo di cocaina oggetto della condanna del 20 giu- gno 2012 non può che indurre a pensare che egli non sia un attore secon- dario nell'ambito del traffico di stupefacenti, in questo senso anche le au- torità penali hanno accertato la sua propensione a delinquere, considerata l’ingente quantità di droga in gioco ed il lungo periodo in cui gli illeciti sono stati commessi a fini – è bene ricordarlo – lucrativi. I delitti commessi de- vono inoltre essere inseriti in un contesto criminoso che non si è manife- stato unicamente nella sentenza della Corte delle assise criminali del 20 giugno 2012, bensì anche nelle ulteriori condanne subite a partire dal 2007 per reati di varia natura e che quindi hanno messo in pericolo molte- plici beni giuridici, ossia l’integrità corporale, la salute pubblica, il patrimo- nio e la circolazione stradale (cfr. lett. B., C. ed E. supra). La prognosi non sfavorevole formulata dai giudici penali ticinesi in occasione della sentenza

F-2602/2016 Pagina 17 della sentenza del 2012 – i quali avevano parzialmente sospeso la pena inflitta al ricorrente – non è nella fattispecie conferente, poiché in primo luogo è stata smentita dai fatti, dato che l’interessato è stato oggetto di una condanna il 6 luglio 2015, mentre in secondo luogo, e come precedente- mente rilevato (cfr. consid. 5 supra) le autorità amministrative non sono vincolate dalle considerazioni formulate dai Tribunali penali. A medesima sorte sono destinati i richiami alle valutazioni espresse dall’Ufficio del pa- tronato (attualmente: Ufficio dell’assistenza riabilitativa) e dalla Sezione della circolazione (cfr. allegato di complemento al ricorso inoltrato in data 23 maggio 2016, pagg. 4-5). 8.4 Alla luce di queste considerazioni il Tribunale ritiene che sussiste un marcato rischio di recidiva e che la condotta del ricorrente costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici, ragione per cui è giusti- ficata l'emanazione di un divieto d'entrata conformemente all'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr per una durata superiore a cinque anni giusta l'art. 67 cpv. 3 2 a frase LStr. 9. 9.1 A fronte di quanto esposto resta ora da stabilire se la durata della mi- sura di allontanamento adottata nei confronti di A._______ sia conforme al principio di proporzionalità e, procedendo ad un apprezzamento degli inte- ressi privati e pubblici in gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso di specie. 9.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scel- gano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi uti- lizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 con- sid. 5.2.2). 9.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento dell’interessato dal terri- torio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti. 9.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporte- rebbe l'impossibilità di intrattenere i rapporti con la compagna ed i due figli residenti a C._______, nonché con gli altri familiari, tra cui la madre, che risiedono nel Canton Ticino.

F-2602/2016 Pagina 18 9.5 L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto di entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati). 9.6 Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve in- trattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Pro- tetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Ecce- zionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. BERT- SCHI/GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Pri- vat- und Familienlebens, in: ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'en- trata e di presenza temporaneo in uno Stato (PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293 e 321). 9.7 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita da questa norma convenzionale non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU, un'ingerenza delle autorità rimane possibile quando è prevista dalla legge ed in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontana- mento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (cfr. anche art. 36 Cost.). 9.8 Nel caso concreto si è visto che A._______ si è prevalso del rapporto affettivo intrattenuto con la compagna, cittadina elvetica residente a

F-2602/2016 Pagina 19 C.. Al proposito il Tribunale osserva che questa relazione – fatta eccezione nel caso di circostanze particolari, che nella presente fattispecie non sono date – non può beneficiare della protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU (cfr. sentenza del TF 2C_840/2010 del 2 novembre 2010 consid. 3). Venendo a mancare il vin- colo coniugale il ricorrente non può prevalersi della citata norma conven- zionale a tutela della relazione con D.. 9.9 Quanto testé considerato vale anche per i rapporti tra l’interessato da una parte e sua madre, così come con la sorella e gli altri familiari presenti in Ticino dall’altra, poiché l’art. 8 CEDU mira a garantire in particolare i rap- porti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. 9.10 Per quanto invece concerne le relazioni con i figli minorenni, i quali risiedono in Svizzera con la loro madre, occorre rilevare quanto segue. Il ricorrente non risulta avere mai risieduto con il secondogenito, il quale è venuto al mondo in data (...) ed ha sempre risieduto a C.. A. risulta invece avere convissuto con i primogenito nato il (...) per un periodo, durato secondo le dichiarazioni del ricorrente fino al (...) (cfr. osservazioni del 3 febbraio 2017, atto 21 dell’incarto TAF), in cui D._______ ed appunto il primogenito si erano trasferiti ad E.. Nell’ambito della valutazione della proporzionalità della misura litigiosa e degli interessi in gioco in applicazione del testé citato art. 8 cpv. 2 CEDU e dell’art. 36 Cost. non risulta che il divieto d’entrata emanato il 18 mar- zo 2015 costituisce un’ingerenza contraria al diritto al rispetto della vita pri- vata e familiare di A.. Quest’ultimo non è in effetti mai stato in pos- sesso di un permesso di residenza in Svizzera da quando sono nati i suoi figli, ma al contrario la decisione di revoca del suo permesso di domicilio risale al 14 novembre 2012 ed è stata confermata in via definitiva dal TRAM il 12 maggio 2014. Ne discende che al momento della nascita del piccolo G._______ l’insorgente doveva quantomeno attendersi di dovere lasciare la Svizzera in ragione degli atti delittuosi commessi. L’impossibilità di vivere in questo paese al fianco dei figli non è pertanto data dalla pronuncia della misura querelata, bensì dall’assenza di una valida autorizzazione a risie- dere nella Confederazione. Il Tribunale ritiene dunque che la decisione im- pugnata non viola il diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricor- rente, ciò a prescindere dall’ampiezza delle relazioni intrattenute con i figli. La misura di allontanamento litigiosa non rappresenta un ostacolo affinché le relazioni familiari possano ragionevolmente essere mantenute, sia all’estero – il ricorrente abita a ridosso della frontiera elvetica ed a meno di

F-2602/2016 Pagina 20 20 chilometri dal luogo di residenza dei figli (a questo proposito le conside- razioni in merito ai problemi di traffico sulla tratta F.-C. formulate dal ricorrente appaiono quantomeno esagerate) – sia mediante l’utilizzo dei moderni mezzi di comunicazione. Occorre inoltre ricordare che A._______ avrà la possibilità di richiedere all’autorità inferiore delle so- spensioni del divieto d’entrata pronunciato nei suoi confronti (cfr. art. 67 cpv. 5 LStr), possibilità di cui peraltro egli ha già fatto uso (cfr. salvacondotto del [...], atto 19 dell’incarto TAF). Di transenna deve essere altresì osser- vato che il diritto di presenza del ricorrente in Italia non può essere definito come certo, dato che il motivo per cui un permesso di soggiorno era stato a suo tempo rilasciato – ovvero il ricongiungimento familiare con la prima consorte – appare essere venuto meno. 9.11 Sempre con riferimento al rispetto del principio di proporzionalità il di- vieto d’entrata pronunciato nei confronti dell’interessato appare giustificato in ragione della gravità degli atti delittuosi commessi, del loro movente di carattere meramente economico e dal fatto che egli si è macchiato di nuovi reati anche successivamente rispetto alla severa condanna del 2012, ciò che dimostra che il rischio di recidiva non può considerarsi svanito. In rife- rimento all’ultima condanna del 6 luglio 2015, occorre osservare che il ri- corrente si era macchiato di un’infrazione grave per la sicurezza stradale, poiché aveva condotto un veicolo a motore nonostante un tasso di alcole- mia qualificato. Le affermazioni secondo le quali egli avrebbe preso co- scienza dei propri errori e si sarebbe astenuto dal consumo di stupefacenti non giustificano una modifica del provvedimento querelato, ma rappresen- tano quanto è lecito attendersi da ogni cittadino. 9.12 Dalle considerazioni che precedono risulta come l’interesse pubblico all’allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e dal Liechtenstein prevale su quello privato dell’interessato ad entrarvi. Di conseguenza, da una cor- retta valutazione degli elementi in gioco, emerge che il divieto d’entrata di quindici anni è adeguato alle circostanze del caso concreto. 10. Nel suo ricorso A._______ ha inoltre sostenuto che l'iscrizione del divieto d'entrata nel SIS andrebbe annullato. Detta censura non permette al Tribu- nale di giungere ad altra conclusione che l'interesse pubblico all'allontana- mento dell'interessato dal territorio della Confederazione e dall'aera Schengen prevalga su quello privato a potervi entrare, visti i motivi esposti ai considerandi precedenti. L'iscrizione dell'interessato nel SIS è, a mente dello scrivente Tribunale, giustificata e proporzionale, visti i fatti ritenuti (cfr.

F-2602/2016 Pagina 21 art. 21 e art. 24 par. 2 regolamento SIS II), nonostante risulti che egli di- spone di un permesso di soggiorno per stranieri in Italia valido fino al (...) 2019, in quanto detta autorizzazione era stata rilasciata in ragione del le- game coniugale tra lo stesso ricorrente e H._______ (cfr. incarto Simic, pag. 77), matrimonio che vista l’attuale situazione sentimentale dell’inte- ressato appare quantomeno svuotato del proprio significato. Nell'ambito dell'implementazione della legislazione Schengen la Svizzera è invero chiamata a preservare gli interessi di tutti gli Stati membri (cfr. DTAF 2011/48 consid. 6.1). Fermo restando che ciò, come precedentemente ri- levato, non impedisce agli altri Stati parte agli accordi di Schengen di au- torizzare l'entrata dell'interessato sul loro territorio per motivi seri, o di ema- nare nei suoi confronti un visto con validità territoriale limitata (cfr. consid. 4.2 supra). 11. Da quanto esposto, discende che la SEM emanando la decisione del 18 marzo 2015 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l’autorità intimata non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è ina- deguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 12. Le spese giudiziarie di fr. 1'200.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regola- mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 13. Visto l'esito della procedura, non sono assegnate spese ripetibili.

(dispositivo alla pagina seguente)

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 1'200.–, sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo del medesimo importo versato in data 16 ago- sto 2016. 3. Non sono assegnate spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; incarto di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Reto Peterhans

Data di spedizione:

Zitate

Gesetze

19

ALC

  • art. 3 ALC

CE

  • art. 3 CE

CEDU

  • art. 8 CEDU

Cost.

  • art. 36 Cost.

LStr

  • art. 2 LStr
  • art. 67 LStr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

OASA

  • art. 80 OASA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

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