Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2164/2021
Entscheidungsdatum
04.10.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte VI F-2164/2021

S e n t e n z a d e l 4 o t t o b r e 2 0 2 3 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Susanne Genner, Gregor Chatton, cancelliera Caroline Rausch.

Parti

A._____ patrocinato dall'avv. lic. iur. David Simoni, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

divieto d'entrata.

F-2164/2021 Pagina 2 Fatti: A. Il 4 maggio 2010, A.____ (il ricorrente), cittadino italiano nato il (...) 1991, residente in Italia, è stato condannato dal Tribunale per i minorenni di B._____ a un anno di reclusione e una multa di EUR 3'000.– per il reato di detenzione e offerta di sostanze stupefacenti, commesso nel 2009. B. Il 12 luglio 2010, il Tribunale di B._____ ha condannato il ricorrente a un anno di reclusione e una multa di EUR 3'000.– per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, commesso nel 2010. C. Il 12 febbraio 2016, il Tribunale di C._____ (C.) ha condannato il ricorrente a un anno e sei mesi di reclusione e una multa di EUR 1'600.– per il reato di detenzione e offerta di sostanze stupefacenti, commesso in due occa- sioni nel 2015. D. Il 31 agosto 2017, mediante decreto d’accusa, il Ministero pubblico del Canton D.______ (D.) ha riconosciuto il ricorrente colpevole di grave infra- zione alle norme della circolazione stradale, commessa il 9 marzo 2017 (velocità di 148 km/h dove vigeva il limite di 100 km/h), infliggendogli una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere con la condizionale e un periodo di prova di tre anni, nonché una multa di fr. 900.–. E. Il 18 settembre 2017, l’Ufficio della migrazione del Canton E._____ (E.) ha respinto la richiesta del ricorrente di concedergli un permesso di lavoro per frontalieri “G” UE/AELS, invitandolo a “cessare la sua attività entro il 18 novembre 2017”; la decisione dell’E. è stata confermata dal Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo cantonale (TRAM). F. Il 27 gennaio 2020, il C. ha condannato il ricorrente a due mesi di arresto per il reato di guida in stato di ebrezza, commesso il 19 agosto 2018, e ad un’ammenda di EUR 1'200.–, sostituendo l’intera pena con lavoro di pub- blica utilità di un anno, sei mesi e sei giorni. G. L’11 marzo 2020, il D. ha imputato al ricorrente una violazione grave delle norme della circolazione stradale, commessa il 24 ottobre 2019,

F-2164/2021 Pagina 3 comminandogli una pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere con la con- dizionale e un periodo di prova di quattro anni, come pure una multa di fr. 1'300.–. H. Il 7 luglio 2020, il Tribunale federale ha rigettato il ricorso del ricorrente contro la sentenza del TRAM (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_481/2020 del 7 luglio 2020). I. Il 16 marzo 2021, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha ema- nato nei confronti del ricorrente un divieto d’entrata in Svizzera e nel Lie- chtenstein valido fino al 15 marzo 2030 (nove anni), togliendo nel con- tempo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso; il ricorrente ha ricevuto la decisione, per il tramite del Consolato generale di Svizzera a B._____ o, il 12 aprile 2021. J. Il 7 maggio 2021, rappresentato dal suo legale, il ricorrente ha adito il Tri- bunale amministrativo federale (TAF), chiedendo in sostanza, previa resti- tuzione dell’effetto sospensivo al ricorso, che il divieto d’entrata sia annul- lato oppure che la sua durata sia ridotta ad un anno. K. Il 27 maggio 2021, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha respinto la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso, invi- tando il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 1'300.–, che è avvenuto tempestivamente il 2 giugno 2021. L. Il 28 giugno 2021, la SEM ha risposto al ricorso, chiedendo di respingerlo e confermare la decisione impugnata. M. Il 16 giugno 2023, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a trasmettere le quattro sentenze italiane. Il ricorrente non ha risposto.

F-2164/2021 Pagina 4 Diritto: 1. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità men- zionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all’art. 32 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il divieto d’en- trata del 16 marzo 2021, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso in quanto autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l’art. 11 §§ 1 e 3 dell’Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 [ALC RS 0.142.112.681], in vigore dal 1° giungo 2002, nonché l’art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giu- gno 2005 [LTF, RS 173.110]; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_270/2015 del 6 agosto 2015 consid. 1). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’au- torità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e conte- nere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). Un eventuale anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, il ricorrente ha impugnato la decisione della SEM, di cui è il destinatario, tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando inoltre l’anticipo spese richiesto. Ne deriva che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio. 2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della deci- sione impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), che ha pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'ec- cesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o

F-2164/2021 Pagina 5 incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in me- lius”) o di meno (“reformatio in peius”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Chri- stoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2 a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto). 3. Il presente litigio verte sulla decisione del 16 marzo 2021, pronunciante un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di nove anni (16.03.2021 – 15.03.2030), di cui il ricorrente chiede l’annullamento o la riduzione della durata ad un anno. 4. L’ALC è applicabile ratione temporis, ratione personae e ratione materiae alla fattispecie, nella misura in cui il ricorrente, come cittadino italiano, gode dal 1° giugno 2002 dei diritti in esso consacrati (libertà di circolazione), i quali consistono nel diritto d’ingresso (art. 3 ALC e art. 1 § 1 allegato I ALC) nonché nel diritto di soggiorno per i lavoratori dipendenti (art. 4 ALC e artt. 6 a 11 allegato I ALC), per gli autonomi (art. 4 ALC e artt. 12 a 16 allegato I ALC), per i prestatori di servizi (art. 5 ALC e artt. 17 a 23 allegato I ALC) e per le persone che non esercitano un’attività economica (art. 6 ALC e art. 24 allegato I ALC). La presente procedura concerne principalmente il diritto d’entrata in Sviz- zera, di cui la decisione impugnata restringe l’esercizio da parte del ricor- rente (deroga alla libertà di circolazione). Di conseguenza, bisogna nel pro- sieguo verificare se la SEM, nel pronunciare il divieto d’entrata in sé e nel fissarne la durata a nove anni, si sia conformata alle esigenze poste dall’ALC, secondo il quale i diritti da esso conferiti, in particolare il diritto d’ingresso, possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (cfr. artt. 1 § 1 e 5 § 1 allegato I ALC). 5. Considerato che l’ALC non regola espressamente i divieti d’entrata in

F-2164/2021 Pagina 6 quanto tali, bisogna partire dal presupposto che si applica il diritto interno svizzero anche ai divieti d’entrata nei confronti di cittadini dell’Unione euro- pea, come si può desumere dall’art. 24 dell’ordinanza del 22 maggio 2002 concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri (OLCP, RS 142.203). È quindi applicabile la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr), che regola i divieti d’entrata all’art. 67, la quale è stata, con effetto dal 1° gennaio 2019, ridenominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20). 6. 6.1 La SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI [nella sua versione in vigore fino al 21 novembre 2022; RU 2010 5925.]) Nell’esercizio del suo potere discrezionale, la SEM tiene conto degli interessi pubblici e, in particolare, della situazione perso- nale dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStrI). Se un divieto d’entrata si giustifica, ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStrI). Il Consiglio federale ha messo a fuoco le nozioni d’ordine e di sicurezza pubblici, sul piano del diritto interno, nel suo Messaggio dell’8 marzo 2002 concernente la LStr (Messaggio LStr, FF 2002 3327). In proposito, esso ha sottolineato che “la sicurezza e l’ordine pubblici costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia: l’ordine pubblico comprende l’insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa l’inviolabilità dell’ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è vio- lazione della sicurezza e dell’ordine pubblici segnatamente se sono com- messe infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pub- blico o privato” (Messaggio LStr, pag. 3424). 6.2 Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni; può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato co- stituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStrI).

F-2164/2021 Pagina 7 Questa graduazione delle durate (inferiori o superiori a cinque anni) risulta dal recepimento, da parte della Svizzera, dell’art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (direttiva sul rimpatrio; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 348/98), il quale prevede che la durata del divieto d’ingresso è determi- nata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ogni caso e che non supera di norma i cinque anni, ma che può essere supe- riore ai cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazio- nale (cfr. la nota a piè di pagina relativa all’art. 67 LStrI; cfr. anche DTF 139 II 121 consid. 5.1 e 6.3). 6.3 Le nozioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità, secondo l’art. 5 § 1 allegato I ALC, vanno intese nel senso definito dalla direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 e dalla relativa giu- risprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE; dal 1° dicembre 2009, la Corte di giustizia dell’Unione europea [CGUE]), prece- dente la sottoscrizione dell’ALC (art. 5 § 2 allegato I ALC in relazione con l’art. 16 § 2 ALC). Così, le deroghe alla libera circolazione garantita dall'ALC devono essere interpretate in modo restrittivo. Al di là della turba- tiva insita in ogni violazione della legge, il ricorso di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse fondamentale per la società. In quest’ottica, una condanna penale può essere considerata per limitare i diritti conferiti dall' ALC soltanto se, dalle circostanze che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 176 consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.4, con i rinvii alla giurisprudenza della CGUE). A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pe- ricolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non oc- corre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre in- frazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia praticamente nullo. La misura dell'apprezzamento dipende in sostanza dalla gravità della potenziale in- frazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esi- genze in merito al rischio di recidiva (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_903/2010 del 6 giugno 2011 consid. 4.3.2 e DTF 136 II 5 consid. 4.2). 6.4 Riassumendo le esigenze poste dal diritto interno, dall’ALC e dalla giu- risprudenza della CGUE, il Tribunale federale rileva che, per potere pro- nunciare un divieto d’entrata fino a cinque anni al massimo nei confronti di

F-2164/2021 Pagina 8 un cittadino di un paese terzo non coperto dall’ALC, è sufficiente che egli rappresenti un semplice pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri (livello I). Invece, per potere pronunciare un divieto d’entrata di cinque anni al massimo nei confronti di un cittadino di un paese terzo coperto dall’ALC, che gode quindi della libertà di circolazione, è necessario verificare se egli costituisca una minaccia di una certa gravità per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri, ossia una minaccia che va al di là di una semplice messa in pericolo degli stessi (livello I bis). Quanto alla pronuncia di un divieto d’entrata superiore a cinque anni (fino a quindici e, in caso di recidiva, an- che fino a venti anni: cfr. DTAF 2014/20 consid. 7), e ciò indipendente- mente dall’applicazione dell’ALC (cfr. art. 11 cpv. 2 direttiva 2008/115/CE), bisogna che il cittadino in questione rappresenti una grave minaccia, ossia un “pericolo qualificato” (“menace caractérisée”), per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri (livello II; cfr. DTF 139 II 121 consid. 5 e 6). Questo grado di gravità qualificata, la cui ammissione costituisce l’ecce- zione (cfr. FF 2009 8043, pag. 8058 [in francese]), deve essere esaminato concretamente, con riferimento agli atti di causa (cfr. MARC SPESCHA, in: Spescha et al. [editori], Migrationsrecht, 5a ed. 2019 art. 67 LStr, n. 6, pag. 366; ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction d’entrée pronon- cée à l’encontre d’un étranger délinquant, in: AJP/PJA 7/2018, pagg. 886 a 898). Esso è funzione della natura del bene giuridico in pericolo (ad es.: la vita, l’integrità della persona, l’integrità sessuale o la salute pubblica), della natura dell'infrazione commessa, come in caso di criminalità particolar- mente grave a dimensione transfrontaliera (cfr. art. 83 § 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nella versione consolidata di Lisbona [TFUE], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta di esseri umani, il traf- fico di droga e la criminalità organizzata), oppure del numero delle infra- zioni commesse (recidiva), anche alla luce della loro eventuale crescente gravità o dell'assenza di una prognosi favorevole (cfr. DTF 139 II 121 con- sid. 6.3). 6.5 Nel valutare la minaccia che emana da uno straniero sanzionato per avere violato la legislazione federale sugli stupefacenti, il Tribunale fede- rale fa prova di un rigore particolare, tanto che questo genere di infrazioni è ritenuto costituire, in regola generale, una turbativa “molto grave” (“sch- werwiegend”, “très grave”) dell’ordine e della sicurezza pubblici. In quest’ottica, la giurisprudenza è molto severa nei confronti degli stranieri che ricorrono allo spaccio di droga a scopo di lucro, con la precisazione che questa posizione di principio può vedersi attenuata, a seconda delle circostanze, se le infrazioni commesse sono strettamente legate alla tossi- codipendenza dell’interessato (cfr. sentenza del TAF F-6510/2018 del 30

F-2164/2021 Pagina 9 aprile 2020 consid. 4.4, DTF 139 II 121 consid. 5.3 e 137 II 297 consid. 3.3, nonché le sentenze del Tribunale federale 2C_139/2013 dell’11 giugno 2013 consid. 6.2.3 e 2C_401/2012 del 18 settembre 2012 consid. 3.3, con i loro numerosi riferimenti). 6.6 È ancora utile sottolineare che, in linea di principio, la motivazione di un giudizio penale non vincola l’autorità amministrativa. Al contrario, per garantire l’unità della giurisprudenza ed evitare, nel limite del possibile, de- cisioni contraddittorie, l’autorità amministrativa non deve, senza necessità, scostarsi dalle risultanze fattuali del procedimento penale. Ciò posto, il di- ritto penale e il diritto degli stranieri hanno scopi differenti e si applicano indipendentemente l’uno dall’altro. In effetti, oltre alla sicurezza, il giudice penale persegue obiettivi terapeutici e di risocializzazione del condannato, mentre l'autorità amministrativa si prefigge primariamente di garantire la sicurezza e l'ordine pubblici ed esamina dunque la questione della perico- losità dello straniero applicando criteri più severi. Così, nell’ottica del diritto degli stranieri, la liberazione condizionale di un condannato, come pure la constatazione, da parte delle autorità preposte all’esecuzione della pena, che egli fa prova di un’evoluzione positiva o di un comportamento irrepren- sibile, non permettono di escludere, di per sé, che non rappresenti più un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici. In questo senso, anche senza disporre di un giudizio penale, sia per la mancata apertura del relativo pro- cedimento, sia a causa della sua pendenza, l'autorità amministrativa può adottare un divieto d’entrata se giunge alla conclusione, fondandosi sul proprio apprezzamento dei mezzi di prova, che le condizioni per emanarlo sono soddisfatte (cfr., tra le tante, DTF 140 I 145 consid. 4.3, 137 II 233 consid. 5.2.2 e 129 II 215 consid. 3.2, nonché le sentenze 2C_606/2020 del 5 marzo 2021 consid. 3.3.1, 2C_ 622/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 4.3.2 [in italiano], 1C_596/2014 del 3 febbraio 2015 consid. 2.4 [in italiano], 2C_11/2013 del 25 marzo 2013 consid. 2.3 e 2C_642/2009 del 25 marzo 2010 consid. 4.2.3; cfr. anche le sentenze TAF F-6623/2016 del 22 marzo 2018 consid. 8.4 e C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4). 7. In prosieguo importa stabilire se le condizioni per emettere un divieto d’en- trata in sé (minaccia almeno di una certa gravità) fossero adempiute il 16 marzo 2021 (cfr. le sentenze del Tribunale federale 2C_66/2018 del 7 maggio 2018 consid. 5.3.1 e 2C_784/2014 del 24 aprile 2015 consid. 3.2 in fine); nell’affermativa, bisognerà precisare l’intensità della gravità della minaccia (minaccia solo di una certa gravità o minaccia grave). È doveroso puntualizzare che, nel caso in cui tra la decisione amministrativa e la sua verifica giudiziaria trascorra del tempo, bisogna tenere conto, per valutare

F-2164/2021 Pagina 10 il presupposto della minaccia attuale, anche di eventuali elementi di fatto successivi al rilascio del divieto d’entrata (cfr. DTF 137 II 233 consid. 5.3.1; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_173/2019 del 31 luglio 2019 consid. 5.2.1, con il rinvio alla sentenza CGCE del 29 aprile 2004, Orfanopoulos e Oliveri, C-482/01 e C-493/01, nn. 77 a 79). 7.1 Il ricorrente ha interessato le autorità penali italiane e svizzere a più riprese. Nel maggio e nel luglio 2010 il ricorrente è stato condannato dalle autorità italiane a una pena di reclusione di un anno e a una multa di EUR 3'000.–. ciascuna. Nel febbraio 2016 è stato condannato dalle autorità ita- liane a una pena di un anno e sei messi di reclusione e a una multa di EUR 1'600.–. All'origine di dette condanne vi è sempre il medesimo tipo di reato

  • e cioè: detenzione e offerta di sostanze stupefacenti. Il ricorrente è stato anche ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione (circolazione a una velocita di 148 Km/h in un tratto in cui vigeva il limite di 100 Km/h) e per questo nuovamente condannato dalle autorità svizzere ad una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere con la condizionale e un periodo di prova di tre anni, nonché una multa di fr. 900.– (condanna del 31 agosto 2017). In più il 27 gennaio 2020, il ricorrente è stato condannato in Italia a due mesi di arresto per il reato di guida in stato di ebrezza, commesso il 19 agosto 2018, e ad un’ammenda di EUR 1'200.–. L’11 marzo 2020, il ricorrente è stato condannato in Svizzera ad un’altra violazione grave delle norme della circolazione stradale, com- messa nel 2019, comminandogli una pena pecuniaria di 120 aliquote gior- naliere con la condizionale e un periodo di prova di quattro anni, come pure una multa di fr. 1'300.–. 7.2 Alla luce di queste circostanze, il Tribunale ritiene che il rischio di reci- diva non possa essere escluso. Il fatto che egli abbia ripetutamente perpe- trato delitti non può condurre ad una diversa valutazione. Ne discende che la minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici rappresentata dall’insor- gente deve essere ritenuta attuale, ragione per cui è giustificata l’emana- zione di una misura di allontanamento dal territorio elvetico (cfr. sentenza del TAF F-1472/2016 del 8 dicembre 2017 consid 7.3.) Per quanto riguarda la preservazione dell’ordine e della sicurezza pubblici dai pericoli derivanti dalla messa a disposizione di stupefacenti, anche in relazione agli effetti della dipendenza che essi causano (cfr. artt. 1 lett. c/d e 2 lett. b LStup), importa evidenziare che la giurisprudenza del Tribunale federale è partico- larmente severa, anche in casi in cui trova applicazione l'accordo sulla li- bera circolazione delle persone (DTF 139 II 121 consid. 5.3 pag. 126; sen- tenze 2C_758/2019 del 14 aprile 2020 consid. 5.2.1; 2C_44/2017 del 28

F-2164/2021 Pagina 11 luglio 2017 consid. 5.1 e 2C_963/2015 del 29 febbraio 2016 consid. 4.3). Riguardo alla sicurezza stradale, va sottolineato che, secondo una giuri- sprudenza consolidata, guidare in stato di ubriachezza mette gravemente in pericolo la vita del conduttore e degli altri utenti della strada (sentenza del Tribunale federale 2C_452/2017 del 2 luglio 2018 consid. 4.4 con i rin- vii). Alla luce di queste considerazioni, la valutazione della SEM che il ri- corrente costituiva, nel marzo 2021, una minaccia grave attuale per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri, ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. consid. 6), era giustificata, con la conseguenza che l’adozione di un divieto d’entrata superiore a 5 anni era giustificata (art. 67 cpv. 3 LStrI). 8. Si tratta ora di fissare, in accordo con il detto principio costituzionale, la durata del divieto d’entrata in funzione del complesso delle circostanze del caso, nel quadro del diritto del ricorrente alla libera circolazione garantito dall’ALC (cfr. consid. 4), nonché sotto aspetto della proporzionalità. 8.1 In generale, l'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo (art. 5 cpv. 2 Cost.; cfr. ugualmente, intanto fosse applicabile, art. 8 §2 CEDU). Da un punto di visto analitico, il principio della proporzionalità viene suddiviso in tre regole: l'idoneità, la ne- cessità e la proporzionalità in senso stretto (cfr. DTF 136 I 17 consid. 4.4, 135 I 246 consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2 e 124 I 40 consid. 3e). La prima impone che la misura scelta sia atta al raggiungimento dello scopo d'interesse pubblico fissato dalla legge (cfr. DTF 128 I 310 consid. 5b/cc), la seconda che, tra più misure idonee, si scelga quella che incide meno fortemente sui diritti privati (cfr. DTF 130 II 425 consid. 5.2), e la terza, detta anche regola della preponderanza dell'interesse pubblico, che l'autorità proceda alla ponderazione tra l'interesse pubblico perseguito e il contrap- posto interesse privato, valutando quale dei due debba prevalere in fun- zione delle circostanze (cfr. DTF 129 I 12 consid. 6 a 9). 8.2 Ora come già stabilito al consid. 7.2, a causa delle molteplici e frequenti infrazioni penali commesse sia in Italia che in Svizzera, il ricorrente conti- nua senz’altro a rappresentare una minaccia grave per l’ordine e la sicu- rezza pubblici. Tuttavia, bisogna anche tenere in considerazione che l’ul- tima condanna per la detenzione e offerta di sostanze stupefacenti risale a un reato commesso nel 2015. Inoltre, dalla sua condanna nel 2020, per violazione grave della norma della circolazione stradale, il ricorrente non è più stato accusato.

F-2164/2021 Pagina 12 8.3 Come interesse privato, il ricorrente fa valere lo svolgimento della sua attività lavorativa in E.. Nel 2016 aveva iniziato a lavorare presso la F. di G._____ come “collaboratore di produzione” con contratto a tempo indeterminato. Il 18 novembre 2017, ha dovuto cessare la sua atti- vità su ordine dell’E.. Benché il divieto d’entrata limiti il ricorrente, senza dubbi, nell’esercizio della libera circolazione sotto il profilo del diritto d’en- trata in Svizzera, la ragione per la quale egli non può attualmente conti- nuare a svolgere la sua attività lavorativa in E._____ risiede nel rifiuto dell’E., confermato in ultima istanza dal Tribunale federale, di concedergli un permesso di lavoro per frontalieri “G”. In questo contesto, va anche rile- vato che il ricorrente era attivo in Svizzera solo da pochi anni, ovvero dal giugno 2016, che è ancora molto giovane (1991) e che potrà far valere l'esperienza acquisita anche per cercare nuovi impieghi nella vicina Lom- bardia o altrove in Italia (sentenza 2C_847/2019 del 18 dicembre 2019 con- sid. 5.3.2). 8.4 Sulla scorta di tutto quanto precede, la ponderazione dell’interesse pubblico della Svizzera a tenere lontano dal suo territorio il ricorrente e l’interesse privato di quest’ultimo ad usufruire, in particolare, della libera circolazione secondo l’ALC, essenzialmente facendo uso del suo diritto d’entrata in Svizzera (cfr. art. 1 § 1 allegato I ALC), non permette di consi- derare che una durata del divieto d’entrata di nove anni sia proporzionata: una durata di sette anni appare invece più consona a garantire gli interessi d’ordine e di sicurezza pubblici svizzeri senza incidere in misura eccessiva sugli interessi privati del ricorrente. 9. In conclusione, pronunciando un divieto d’entrata di nove anni, la SEM ha violato il principio di proporzionalità nell’esercizio del suo potere d’apprez- zamento (art. 49 lett. a PA). Stando così le cose, in accordo con le consi- derazioni sopraesposte, il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata, nel senso che la durata del divieto d’entrata è ridotta a sette anni, per cui lo stesso è valido dal 16 marzo 2021 al 15 marzo 2028. 10. 10.1 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soc- combente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e

F-2164/2021 Pagina 13 della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situa- zione finanziaria delle parti (artt. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, siccome le conclusioni del ricorrente sono state parzialmente accolte in relazione alla fissazione della durata del divieto d’entrata (conclusione subordinata), è giusto porre a suo carico, a titolo di spese processuali, fr. 1’000.– da prelevare sull'anticipo di fr. 1'300.– da lui già versato. Di conseguenza, fr. 300.– saranno restituiti al ricorrente una volta che la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 10.2 In relazione alle spese ripetibili, considerato che il ricorso è parzial- mente ammesso, il ricorrente, che è patrocinato da una legale, ha diritto a un’indennità, ridotta in proporzione, per le spese necessarie derivanti dalla causa (artt. 64 cpv. 1 PA e 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Dato che il ricorrente non ha presentato alcuna nota d’onorario, l’indennità deve essere fissata sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Ora, alla luce dell’ampiezza e del contenuto del ricorso, nonché degli scritti successivi, è appropriato attribuire al ricorrente un’indennità ridotta per spese ripetibili di fr. 1’200.–. Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)

F-2164/2021 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata del 16 marzo 2021 è riformata nel senso che la durata del divieto d’entrata è ridotta a sette anni, per cui esso è valido fino al 15 marzo 2028. 2. Per il resto, il ricorso è respinto. 3. Le spese processuali di fr. 1’000.– sono messe a carico del ricorrente e dedotte dall’anticipo di fr. 1'300.– da lui già versato. Al ricorrente saranno restituiti fr. 300.– dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. 4. Al ricorrente è attribuita un’indennità ridotta per spese ripetibili pari a fr. 1'200.–, a carico della SEM. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e alla SEM.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Caroline Rausch

F-2164/2021 Pagina 15 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Zitate

Gesetze

29

ALC

  • § 2 ALC
  • art. 3 ALC
  • art. 4 ALC
  • art. 5 ALC
  • art. 6 ALC

Cost

  • art. 5 Cost

II

  • art. 129 II
  • art. 137 II

LStr

  • art. 67 LStr

LStrI

  • art. 67 LStrI
  • art. 96 LStrI

LStup

  • art. 2 LStup

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 100 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 54 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

TS

  • art. 2 TS
  • art. 7 TS
  • art. 14 TS

Gerichtsentscheide

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