Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1719/2018
Entscheidungsdatum
02.09.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Decisione parzialmente confermata dal TF con sentenza del 21.12.2021 (1C_563/2020)

Corte VI F-1719/2018

Sentenza del 2 settembre 2020 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Fulvio Haefeli, Andreas Trommer, cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, Studio legale e notarile, Via Soldino 22, casella postale 747, 6903 Lugano, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Annullamento della naturalizzazione agevolata.

F-1719/2018 Pagina 2 Fatti: A. Il ... 2003, A._______ (il ricorrente), cittadino nigeriano nato a ... (Nigeria) il ... 1971, ha sposato in questa stessa località B., cittadina svizzera nata a ... il ... 1964. Il 1° settembre 2003, la coppia si è stabilita nel Cantone Ticino, più precisamente nel comune di C.. B. Il 18 settembre 2008, il ricorrente ha presentato, con sua moglie, una domanda di naturalizzazione agevolata all’allora Ufficio federale della migrazione (UFM), corredata di una “Dichiarazione concernente l’unione coniugale”, di una “Dichiarazione di osservanza dell’ordine giuridico” e di una “Autorizzazione nei confronti dell’UFM”. C. Il 9 marzo 2009, dando inizio all’istruzione della domanda, l’UFM ha invitato il Servizio naturalizzazioni del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino (DICT) a redigere un rapporto d’accertamento sul ricorrente, contenente le informazioni richieste secondo la lettera circolare dell’UFM applicabile. Il 30 marzo 2009, l’Ufficio cantonale di vigilanza sullo stato civile ha chiesto al ricorrente di produrre le dichiarazioni sul pagamento delle imposte comunali, cantonali e federali, come pure la dichiarazione sulla sua situazione debitoria. Il ricorrente ha fornito tempestivamente i documenti richiesti. Il 13 maggio 2009, il comune di C._______ ha compilato l’apposito “Rapporto d’inchiesta sulla naturalizzazione agevolata”. Il 29 maggio 2009, la Polizia cantonale ha confermato per scritto l’assenza di procedimenti penali, di polizia o di altra natura nei confronti del ricorrente. Il 10 novembre 2009, l’UFM ha invitato il ricorrente a sottoscrivere nuovamente, insieme a sua moglie, la “Dichiarazione concernente l’unione coniugale” e la “Dichiarazione di osservanza dell’ordine pubblico”, ciò che la coppia ha fatto il 13 novembre successivo. Parallelamente, l’UFM ha proceduto a raccogliere, presso le referenze fornite dalla stessa coppia, informazioni scritte sull’effettività e sulla stabilità della loro unione coniugale.

F-1719/2018 Pagina 3 D. L’8 febbraio 2010, in accoglimento della sua domanda, l’UFM ha accordato la cittadinanza svizzera al ricorrente, il quale ha nel contempo acquisito la cittadinanza cantonale (Ticino) e l’attinenza comunale (...). Il 12 marzo 2010, la decisione dell’UFM è cresciuta in giudicato. E. Il 29 maggio 2012, il ricorrente e sua moglie hanno presentato alla Pretura di Lugano una richiesta comune di divorzio, corredata di una convenzione completa sulle conseguenze accessorie del divorzio. In quest’ultima è constatato che i loro rapporti “sono a tal punto pregiudicati che una prosecuzione dell’unione coniugale è improponibile, ciò che rende necessario lo scioglimento del matrimonio tramite divorzio” (convenzione, premessa d), ed è riportato, alla rubrica “Assegnazione domicilio familiare”, che il ricorrente “a seguito della definitiva separazione dalla moglie, occupa da due anni un piccolo appartamento sito al piano inferiore [dello stabile di proprietà della comunione ereditaria di cui la moglie del ricorrente fa parte]” (convenzione, punto 5a). Il 20 luglio 2012, dopo le relative audizioni, la Pretura di Lugano ha pronunciato il divorzio della coppia, omologando, con due modifiche, la corrispondente convenzione al punto 2 del dispositivo della decisione. Il 28 agosto susseguente, la decisione di divorzio è cresciuta in giudicato incontestata. F. Il 3 settembre 2012, il Servizio naturalizzazioni del DICT ha comunicato all’UFM che il matrimonio del ricorrente era stato, nel frattempo, sciolto per divorzio. Il 6 settembre successivo, la detta comunicazione è pervenuta all’UFM. G. Il ... 2013, il ricorrente ha sposato una cittadina nigeriana, dalla quale ha avuto tre figli, nati rispettivamente nel 2014, 2016 e 2017. H. Il 12 febbraio 2014, l’UFM ha informato il ricorrente dell’apertura di un procedimento amministrativo volto a verificare se l’ottenimento della sua naturalizzazione agevolata fosse stato viziato da irregolarità, per cui gli ha concesso un termine fino al 15 marzo 2014 allo scopo di esprimersi in

F-1719/2018 Pagina 4 proposito ed esibire tutta la documentazione inerente alla procedura di divorzio. I. Il 12 marzo 2014, il ricorrente ha preso posizione sulla comunicazione dell’UFM, sottolineando che, quando aveva sottoscritto con sua moglie la dichiarazione concernente l’unione coniugale, il 13 novembre 2009, “non avevamo alcuna intenzione di porre fine al nostro matrimonio o di separarci. Quella dichiarazione fu fatta con onestà e confermava le nostre intenzioni e le nostre prospettive future in quel momento [...] Uno degli elementi che ha condotto poi alla decisione di divorziare è legato al fatto che non abbiamo avuto figli”. J. L’11 febbraio 2016, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), subentrata all’UFM il 1° gennaio 2015, ha sottoposto al ricorrente un catalogo di sette domande, vertenti sulla vita coniugale dell’ex coppia, invitandolo a “rispondere in modo completo e veritiero” entro il 12 marzo susseguente. K. Il 29 febbraio 2016, il ricorrente ha risposto per scritto alle domande postegli. Egli ha sottolineato, tra le altre cose, che i problemi con la sua ex moglie erano iniziati nel 2010, dopo essersi accorto, verso la fine di quell’anno, che quest’ultima “frequentava un altro uomo”, continuando che “anche la questione dei figli ha creato un disaccordo tra di noi [...]. In sostanza, quando abbiamo scoperto che mia moglie non poteva avere figli, da quel momento, lentamente, la nostra unione ha cominciato a traballare”. Egli ha inoltre indicato di avere conosciuto in un ospedale nigeriano, all’inizio del 2012, durante un suo ricovero “a causa della malaria”, la sua attuale moglie, che vi lavorava come infermiera. L. Il 13 dicembre 2017, la SEM ha trasmesso all’ex moglie del ricorrente un catalogo di sei domande, con diverse sotto domande, inerenti alla loro vita di coppia, invitandola a “rispondere in modo completo e veritiero” entro l’11 gennaio 2018. M. Il 28 gennaio 2018, l’ex moglie del ricorrente ha risposto alle domande ricevute, sottolineando, tra le altre cose, che “nel 2009 vivevamo ancora insieme ma i problemi c’erano già”, che il ricorrente “si è trasferito

F-1719/2018 Pagina 5 nell’appartamento che prima era di mia madre [...] al piano inferiore [...] nel corso del 2010”, che al momento della crescita in giudicato della decisione di naturalizzazione “la nostra unione coniugale non era stabile e non era orientata vero il futuro”, che “non abbiamo avuto figli perché non ne sono arrivati”, che “ci siamo sottoposti tutti e due a degli esami e apparentemente non risultavano problemi fisici, a parte il suo sperma che risultava debole. Io mi sono sottoposta ad una terapia ormonale ma non ha dato esito positivo”, che “forse ne abbiamo parlato a suo tempo, ma alla fine non abbiamo preso in considerazione seriamente l’adozione”, e che non è sopravvenuto “nessun avvenimento straordinario. Nessun tradimento o altro. Solo una presa di coscienza da parte mia che una relazione così priva di dialogo e con un’incompatibilità caratteriale non aveva molto senso continuarla”. N. Il 31 gennaio 2018, la SEM ha fatto pervenire al ricorrente una copia del catalogo di domande sottoposte alla sua ex moglie, con le relative risposte, fissandogli un termine, non prorogabile, fino al 10 febbraio 2018, per pronunciarsi in proposito. O. Il 12 febbraio 2018, il ricorrente ha inoltrato alla SEM la sua presa di posizione. Rilevando che il 10 febbraio scadeva di sabato, il ricorrente ha precisato che “le risposte fornite dalla mia ex moglie conducono a ritenere che la nostra è stata una unione coniugale effettiva e stabile, fondata sull’amore e sul rispetto reciproco. Credo che da questo punto di vista, siano significative le risposte di mia moglie a proposito della prospettiva di avere figli. Li volevamo ma purtroppo non sono arrivati”. Per quanto riguarda i loro problemi coniugali, il ricorrente ha dichiarato di non essere d’accordo con la sua ex moglie. P. Il 14 febbraio 2018, mediante uno scritto a cui ha allegato il progetto di decisione di annullamento della naturalizzazione agevolata del ricorrente, corredato del relativo incarto, la SEM si è rivolta al Servizio naturalizzazioni del DICT al fine di ottenere, nei tempi più brevi possibili, il suo consenso per attuare il provvedimento prospettato. Q. Il 16 febbraio 2018, il Servizio naturalizzazioni del DICT ha trasmesso alla SEM il suo consenso all’annullamento della naturalizzazione agevolata del ricorrente, esprimendo il parere che “il susseguirsi logico e cronologico

F-1719/2018 Pagina 6 degli eventi evidenzia che l’unione coniugale non era effettiva e stabile né al momento della firma della dichiarazione, né al momento della naturalizzazione”. R. Il 19 febbraio 2018, la SEM ha quindi pronunciato l’annullamento della naturalizzazione agevolata del ricorrente. Ritenuti osservati i termini legali per poter emanare la decisione, la SEM ha effettuato, fondamentalmente, un confronto delle dichiarazioni del ricorrente con quelle della sua ex moglie, giungendo alla conclusione che, “contrariamente alla dichiarazione del 13 novembre 2009, sia all’epoca di tale dichiarazione, sia al momento della decisione di naturalizzazione, il matrimonio dell’interessato non costituiva un’unione coniugale effettiva e stabile come richiesta dalla legge e definita dalla giurisprudenza”. S. Il 21 marzo 2018, dopo aver ottenuto dalla SEM l’accesso all’incarto privo di alcuni documenti “per ragioni di interesse pubblico”, il ricorrente, tramite il suo legale, ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo di annullare la decisione del 19 febbraio 2018. All’impugnativa ha allegato una “dichiarazione all’attenzione della SEM”, non datata, della sua ex moglie (doc. C), nella quale quest’ultima, con riferimento al proprio scritto del 28 gennaio 2018 (cfr. consid. M), ha voluto “precisare” alcuni aspetti della loro vita di coppia, segnatamente che “nel 2009 [...] non vi era assolutamente nessuna intenzione di separarci o di divorziare”, che “nel 2010, quando il mio ex marito ha ricevuto la naturalizzazione [...], la nostra unione era effettiva”, e che, dopo avere scoperto, nel 2004, la difficoltà ad avere dei figli, “ tale questione è diventata un serio problema unicamente nel 2012, quando [...] ci siamo resi conto che si trattava di un problema che non ci permetteva più di essere felici insieme”. In sostanza, proponendo l’audizione della sua ex moglie “se necessario”, il ricorrente rimprovera alla SEM di non aver accertato e apprezzato i fatti correttamente (cfr. ricorso, §§ 7, 9 e 14). In proposito, egli afferma di avere confermato, con la sua ex moglie, che “i problemi coniugali sono iniziati nel corso del 2010, per cui, al momento della sottoscrizione delle due dichiarazioni [concernenti l’unione coniugale], ossia nel 2008 e nel 2009, la coppia viveva insieme e non era intenzionata a separarsi” (cfr. ricorso, § 13, pag. 7). Inoltre, egli giudica “del tutto credibile il fatto che la coppia abbia maturato dopo sette anni di matrimonio la decisione di separarsi a motivo che l’impossibilità di avere figli ha portato ad un’insanabile rottura”, precisando che “l’allontanamento della coppia ha fatto sì che a fine 2011

F-1719/2018 Pagina 7 ed inizio 2012 entrambi i coniugi hanno iniziato delle nuove relazioni sentimentali” (cfr. ricorso, § 13, pag. 7). In questo senso, egli sostiene di non avere “sottaciuto né occultato alcun fatto essenziale durante la sua procedura di naturalizzazione agevolata” (cfr. ricorso, § 13, pag. 8). In aggiunta a ciò, il ricorrente considera la decisione impugnata come inadeguata, senza tuttavia esplicitare le sue ragioni (cfr. ricorso, § 9). T. Il 23 marzo 2018, il ricorrente ha rispedito a questo Tribunale la “dichiarazione all’attenzione della SEM” della sua ex moglie (doc. C), datata del 18 marzo 2018. U. Il 19 aprile 2018, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare, entro il 22 maggio susseguente, un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 1'200.–. Il 2 maggio 2018, il ricorrente ha chiesto di poter pagare l’anticipo in tre rate di fr. 400.– ciascuna, rispettivamente entro il 31 luglio, il 29 giugno e il 31 luglio 2018. Il 14 maggio 2018, annullando la decisione incidentale precedente, questo Tribunale ha accolto la richiesta del ricorrente, il quale ha in seguito pagato puntualmente le tre rate. V. Il 12 settembre 2018, su invito di questo Tribunale, la SEM ha risposto al ricorso. A proposito della dichiarazione dell’ex moglie del ricorrente, del 18 marzo 2018 (doc. C), la SEM pretende che il suo contenuto sia “in piena contraddizione” con quello della dichiarazione del 28 maggio 2018 (cfr. consid. M), concludendone che la “richiesta di audizione dell’ex moglie è superflua, anche in considerazione del fatto che in corso di procedura le è già stato concesso il diritto di prendere posizione”. Per quanto concerne l’impossibilità di avere figli, la SEM esclude che si tratti di un “avvenimento straordinario tale da giustificare la rottura dell’unione coniugale” nel 2012, dato che, a quella data, “l’ex moglie aveva ormai 48 anni”, e che “nel 2004 i coniugi erano già consapevoli di non poter avere dei figli”. Ribadendo la propria “convinzione che l’interessato ha reso dichiarazioni false e occultato fatti essenziali in vista di ottenere la naturalizzazione agevolata”, la SEM riafferma la necessità di confermare la decisione impugnata e rigettare il ricorso.

F-1719/2018 Pagina 8 W. L’11 gennaio 2019, invitato da questo Tribunale, il ricorrente ha replicato alla SEM. Innanzitutto, egli sostiene che il firmatario della risposta della SEM, siccome non è la stessa persona che ha sottoscritto la decisione impugnata, avrebbe agito senza procura o delega, per cui lo scritto della SEM “non può essere considerato come un allegato di risposta e deve quindi essere estromesso dall’incarto”. In secondo luogo, il ricorrente, che si lamenta del fatto di non essere stato sentito dalla SEM nella misura in cui non gli è stato permesso di porre domande alla sua ex moglie, chiede l’audizione di quest’ultima come “teste”. In terzo luogo, il ricorrente contesta che il contenuto della “dichiarazione all’attenzione della SEM” della sua ex moglie (doc. C) sia in contraddizione con quello della sua dichiarazione precedente (cfr. consid. M), sottolineando che, se sussistono dubbi sotto questo profilo, “in virtù del diritto di essere sentito si ritiene necessaria l’audizione” dell’ex moglie. In quarto luogo, il ricorrente nega di avere fatto dichiarazioni false o di avere occultato dei fatti essenziali per ottenere la naturalizzazione facilitata. In quinto luogo, egli ribatte alla SEM che “con le nuove tecniche di procreazione, oggi, [...], è possibile concepire figli anche oltre i 40 anni”. In sesto luogo, egli critica l’affermazione della SEM, secondo cui “nel 2004 i coniugi erano già consapevoli di non poter avere dei figli”, sottolineando che all’epoca era stato loro detto che “avrebbero riscontrato delle difficoltà di concepimento, non che non ne potevano avere del tutto”, ciò a cui non avevano dato troppo peso, essendo all’inizio ella loro vita comune. Egli aggiunge che, siccome questa situazione non è cambiata con il tempo, “l’infertilità [...] ha purtroppo causato la rottura della coppia”. In ultimo luogo, il ricorrente biasima la SEM per avere sviluppato i suoi argomenti sull’infertilità “senza alcun fondamento scientifico” e quelli sull’effettività dell’unione coniugale “senza alcun elemento probatorio”. X. Il 1° marzo 2019, dando seguito alla richiesta di questo Tribunale, la SEM ha trasmesso una breve duplica, in cui confuta che l’allegato di risposta non sia stato firmato “dalla persona competente” e che il ricorrente non sia stato sentito, e ripropone il respingimento del ricorso con la conferma della decisione impugnata. Y. Il 26 marzo 2019, questo Tribunale ha fatto pervenire al ricorrente, per conoscenza, una copia della duplica della SEM, concludendo nel contempo lo scambio degli scritti, riservate eventuali ulteriori misure istruttorie o memorie delle parti.

F-1719/2018 Pagina 9 Z. Il 7 maggio 2020, riferendosi al punto 5a della convenzione di divorzio nonché agli scritti del 28 gennaio e 18 marzo 2018 (cfr. consid. E, M, S e T), questo Tribunale ha sottoposto all’ex moglie del ricorrente quattro domande vertenti sulle differenze di contenuto dei suoi due scritti, sulle circostanze che l’hanno indotta a stilare il secondo e sui problemi che hanno influenzato la volontà di divorziare, invitandola a rispondere entro il 20 maggio 2020. AA. Il 15 maggio 2020, l’ex moglie del ricorrente ha trasmesso a questo Tribunale una missiva, datata del 13 maggio 2020, in cui riconduce la differenza di contenuto tra i suoi due scritti al fatto che, al momento di redigere il primo, era “forse arrabbiata con il mio ex”, e spiega di aver stilato il secondo su richiesta del ricorrente, con il quale è “rimasta in buoni rapporti”, concludendo che “non ci sono altri motivi e mi rifaccio a quanto dichiarato il 18.3.2018”. BB. Il 20 maggio 2020, questo Tribunale ha invitato la SEM a prendere posizione, entro il 2 giugno successivo, sulla missiva dell’ex moglie del ricorrente. La SEM non ha tuttavia reagito a questo invito. Il 17 giugno 2020, questo Tribunale ha quindi fissato alla SEM un nuovo termine, fino al 24 giugno seguente, per pronunciarsi sulla missiva in questione. Il 22 giugno 2020, la SEM si è manifestata, osservando brevemente, con riferimento agli argomenti esposti nel corso della presente procedura, di non ravvisare motivi per modificare la decisione impugnata. CC. L’8 e il 15 luglio 2020, questo Tribunale ha fatto pervenire al ricorrente, per conoscenza, un esemplare delle ultime osservazioni della SEM e una copia della missiva della sua ex moglie, datata del 13 maggio 2020.

F-1719/2018 Pagina 10 Diritto: 1. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all’art. 32 LTAF. La procedura di ricorso è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e l’annullamento della naturalizzazione agevolata, pronunciato il 19 febbraio 2018, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso in quanto autorità di grado inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 1 LTAF in combinato disposto con l’art. 83 lett. b a contrario della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 1C_82/2018 del 31 maggio 2018 consid. 1). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). Un eventuale anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione impugnata, ha presentato il suo gravame tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando inoltre l'anticipo di fr. 1’200.–, relativo alle presunte spese processuali, nei termini impartitigli. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio. 2. 2.1 Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), che ha

F-1719/2018 Pagina 11 un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (art. 49 e 54 PA). 2.2 Questo Tribunale accerta d'ufficio i fatti, con l'ausilio, dove necessario, dei mezzi di prova previsti dalla legge, ossia documenti, informazioni delle parti, informazioni o testimonianze di terzi, sopralluoghi e perizie (art. 12 PA: massima inquisitoria), le parti dovendo comunque cooperare in diversi modi (artt. 13 cpv. 1, 49 e 52 cpv. 1 PA). Esso procede spontaneamente a constatazioni fattuali complementari rispetto a quanto risulta dagli atti solamente se indicato, e ammette le prove offerte dalle parti se paiono idonee a chiarire i fatti, apprezzandole liberamente (artt. 19 e 33 cpv. 1 PA in combinato disposto con gli artt. 37 e 40 della legge federale del 4 dicembre 1947 di procedura civile [PC, SR 273]). Oltre che servirsi dei mezzi di prova legali per accertare un fatto, questo Tribunale può pure ricorrere al ragionamento induttivo, consistente nel ricavare conseguenze verosimili dall’esperienza della vita o da altre circostanze conosciute, ossia nel porre delle presunzioni di fatto (“Zulässig ist es überdies, aus der Lebenserfahrung oder anderen bekannten Tatsachen [Vermutungsbasis] Wahrscheinlichkeitsfolgerungen abzuleiten und auf andere Tatsachen zu schliessen [sog. tatsächliche Vermutungen]”; cfr. BERNHARD WALDMANN, in: Waldmann/Weissenberger [editori], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 a ed., 2016, nn. 20 e 21 ad art. 19 PA; cfr. consid. 6.3). Per quanto attiene al grado della prova, la PA non prevede regole rigide e nemmeno presuppone una certezza indubbia: determinante è unicamente la convinzione di questo Tribunale, acquisita mediante l’apprezzamento libero dei mezzi di prova legali o mediante presunzioni, circa l'esistenza o l'inesistenza di un fatto, e questo secondo un grado di verosimiglianza così elevato da dissipare qualsiasi dubbio ragionevole (cfr. PATRICK KRAUSKOPF/KATRIN EMMENEGGER/FABIO BARBEY, in: Waldmann/Weissenberger, op. cit., nn. 213 a 215 ad art. 12 PA; cfr. anche la sentenza TAF B-6585/2013 del 27 agosto 2014 consid. 8.2). 2.3 Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”) o di meno (“reformatio in peius”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2 a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi

F-1719/2018 Pagina 12 del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto o iuris novit curia). 3. Il 1° gennaio 2018, con l’entrata in vigore della nuova legge federale sulla cittadinanza svizzera del 20 giugno 2014 (LCit, RS 141.0), la vecchia legge federale sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 29 settembre 1952 (vLCit) è stata abrogata (art. 49 LCit e cifra 1 del relativo allegato; RU 2016 2561). Secondo le disposizioni transitorie della LCit, l’acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante (art. 50 cpv. 1 LCit [irretroattività]). In concreto, considerato che tutti i fatti, in particolare il divorzio del ricorrente dalla sua ex moglie, sono accaduti nel tempo in cui vigeva la vLCit, è quest’ultima legge che si applica (cfr. la sentenza del Tribunale federale 1C_82/2018, sopraccitata, consid. 2). Più precisamente, siccome il divorzio della coppia è cresciuto in giudicato il 28 agosto 2012 (cfr. consid. E), è applicabile la versione della vLCit in vigore dal 1° marzo 2011 al 31 dicembre 2017 (RU 2011 347). 4. Prima di trattare il merito del ricorso è necessario esaminare, da un lato, la censura formale relativa alla pretesa violazione, da parte della SEM, del diritto di essere sentito del ricorrente, e, dall’altro lato, la richiesta che egli formula di procedere ad un’audizione della sua ex moglie davanti a questo Tribunale (cfr. consid. S e W). 4.1 Il diritto di essere sentiti fa parte delle garanzie procedurali generali previste all'art. 29 della Costituzione federale (Cost., RS 101). Esso è consacrato dall’art. 29 cpv. 2 Cost., e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare. Nel quadro della procedura amministrativa, il diritto di essere sentito è previsto agli artt. 26 a 28 (diritto di esaminare gli atti), 29 a 33 (diritto di essere sentito in senso stretto) e 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). In merito a quest'ultima esigenza, la giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentiti l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari,

F-1719/2018 Pagina 13 e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 139 IV 179 consid. 2.2 e 138 I 232 consid. 5.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentiti se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti. Per adempiere a queste esigenze è sufficiente che l'autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 141 II 28 consid. 3.2.4). Se si può porre rimedio, eccezionalmente, ad una violazione del diritto di essere sentiti, una violazione grave, anche tenendo conto delle esigenze di economia di procedura, non può essere sanata (cfr. DTF 138 III 225 consid. 3.3 e 137 I 195 consid. 2.2 e 2.3.2; DTAF 2013/46 consid. 6.3.7 e 2012/24 consid. 3.4 con i riferimenti). In concreto, il ricorrente si lamenta di non essere stato sentito dalla SEM perché non gli sarebbe stato permesso di porre delle domande alla sua ex moglie (cfr. consid. W). Egli si riferisce al fatto che la SEM, il 31 gennaio 2018, gli ha trasmesso una copia del catalogo di domande poste alla sua ex moglie, con le relative risposte, fissandogli un termine fino al 10 febbraio seguente per esprimersi in proposito (cfr. consid. L, M e N). In questo senso corrisponde al vero che la SEM non ha sottoposto al ricorrente la lista delle domande prima di trasmetterla alla sua ex moglie, per permettergli di formulare eventuali obiezioni o proporre domande supplementari. Tuttavia, non procedendo in questa maniera, la SEM non ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente, dato che egli ha potuto, prima che la SEM adottasse la decisione impugnata (cfr. art. 30 cpv. 1 PA), prendere posizione sulle risposte della sua ex moglie il 12 febbraio 2018 (cfr. consid. O). Si noti che, in quell’occasione, il ricorrente avrebbe anche potuto criticare le domande della SEM ed esigere, inoltre, che gli fosse concesso di sottoporre proprie domande alla sua ex moglie, ma non ha però usufruito di questa possibilità. Per il resto, durante il procedimento amministrativo, il ricorrente è stato sentito una prima volta dall’UFM il 12 marzo 2014 (cfr. consid. H e I), quindi una seconda volta dalla SEM il 29 febbraio 2016, quando ha risposto ad un catalogo di domande postegli dalla medesima (cfr. consid. J e K). Così, in definitiva, il ricorrente è stato sentito a sufficienza prima dell’emissione della decisione impugnata. Ne consegue che la censura relativa alla pretesa violazione del diritto di essere sentito è infondata.

F-1719/2018 Pagina 14 4.2 Il ricorrente propone, nell’impugnativa, che la sua ex moglie sia sentita oralmente “se necessario” (cfr. consid. S), mentre nella replica chiede la sua audizione come “teste” senza condizioni (cfr. consid. W).

In proposito, occorre sottolineare due cose. In generale, secondo la giurisprudenza, l'obbligo di organizzare un dibattimento governato dall’oralità, dall’immediatezza e dal contraddittorio, in conformità con l'art. 6 par. 1 (diritto a un equo processo) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU, RS 0.101), presuppone che la parte formuli una richiesta chiara ed inequivocabile: semplici domande di assunzione di prove, relative per esempio all'interrogatorio di parti o di testimoni oppure ad un sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo, a meno che siano formulate allo scopo di esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti ad un tribunale indipendente (cfr. le sentenze del Tribunale federale 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3 e 2C_100/2011 del 10 giugno 2011 consid. 2; DTF 125 V 37 consid. 2 e 122 V 47 consid. 3a). Ciò premesso, nel caso concreto, volendo ammettere che il ricorrente non si sia limitato a presentare una semplice domanda di assunzione di prove, ma abbia chiesto di organizzare un vero e proprio dibattimento, questa richiesta non potrebbe essere tutelata per il motivo che le questioni in materia di cittadinanza (acquisizione e perdita della nazionalità o del passaporto) non appartengono alla sfera dei diritti e dei doveri di carattere civile ("droits et obligations de caractère civil", "civil rights and obligations"), come intesi dall'art. 6 par. 1 CEDU (cfr. la decisione CorteEDU – Sergey Smirnov c. Russia, n. 14085/04, 6 luglio 2006: “[...] The Court notes that neither a right to citizenship nor a right to a passport is a civil right, given that it is not of a pecuniary or otherwise of a private character [see Šoć v. Croatia (dec.), no. 47863/99, 29 June 2000; Karassev and family v. Finland, no. 31414/96, Commission decision of 14 April 1998; Peltonen v. Finland, no. 19583/92, Commission decision of 20 February 1995]. It follows that this part of the application is incompatible ratione materiae with the provisions of the Convention [...]”). Ne discende che, siccome il ricorrente non dispone di un diritto di essere sentito oralmente in questa sede, neanche la sua richiesta d’audizione della sua ex moglie può essere accolta, tantomeno nell’ambito di un dibattimento. Peraltro, considerato che questo Tribunale ha proceduto ad un complemento istruttorio dopo la conclusione dello scambio delle memorie, sottoponendo all’ex moglie del ricorrente, come persona chiamata a dare informazioni scritte (artt. 12 lett. c PA e 49 PC), quattro domande complementari a quelle della SEM (cfr. consid. Z a CC),

F-1719/2018 Pagina 15 un’audizione personale, nel quadro di un’udienza istruttoria, non sarebbe nemmeno opportuna. Può essere ancora utile aggiungere che il Tribunale federale ha avuto modo di puntualizzare, riguardo alla distinzione tra persona chiamata a dare informazioni (artt. 12 lett. c PA e 49 PC) e persona chiamata a dare testimonianze (artt. 12 lett. c, 14 e 15 PA in combinato disposto con l’art. 49 PC), che “[...] nella procedura amministrativa l'audizione di testimoni è, segnatamente a causa della severa sanzione penale prevista nel caso di una falsa testimonianza, un mezzo di prova sussidiario [...]”, e che “[..] se nel processo civile l'audizione di testimoni (art. 42 segg. PC) costituisce la regola e la raccolta d'informazioni l'eccezione, nella procedura amministrativa vale il contrario e l'audizione di testi avviene unicamente se la fattispecie non può essere sufficientemente chiarita in altro modo, ad esempio con informazioni da parte di terzi” (DTF 130 II 169 consid. 2.3.3 e 2.3.4 [versione italiana del regesto]). 5. Secondo l'art. 27 cpv. 1 vLCit, il coniuge straniero di un cittadino svizzero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera (lett. a), vi risiede da un anno (lett. b) e vive da tre anni in unione coniugale con il cittadino svizzero (lett. c). 5.1 La nozione di comunione coniugale sancita dall’art. 27 cpv. 1 lett. c vLCit presuppone non soltanto l'esistenza formale di un matrimonio, ossia di un'unione coniugale secondo l'art. 159 cpv. 1 del Codice civile (CC, RS 2010), ma implica pure una comunità di fatto tra i coniugi, rispettivamente una comunione di vita effettiva, fondata sulla volontà reciproca di mantenere questa unione (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2 con i riferimenti giurisprudenziali, nonché le sentenze del Tribunale federale 1C_82/2018, sopraccitata, consid. 4.1, 1C_362/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 2.2.1 e 1C_336/2013 del 28 maggio 2013 consid. 2.1). In questo senso, la comunione coniugale presuppone l'esistenza, al momento del deposito della domanda di naturalizzazione agevolata e durante tutta la conseguente procedura fino alla pronuncia della decisione, di una volontà matrimoniale intatta e orientata verso il futuro (“wenn der gemeinsame Wille zu einer stabilen ehelichen Gemeinschaft intakt ist”; “ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille”), in altri termini la ferma intenzione dei coniugi di mantenere la comunione coniugale al di là della decisione di naturalizzazione agevolata; una separazione sopraggiunta poco dopo

F-1719/2018 Pagina 16 l'ottenimento della naturalizzazione costituisce un indizio dell'assenza di questa volontà al momento dell'ottenimento della cittadinanza svizzera (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2 e le sentenze del Tribunale federale 1C_588/2017 del 30 novembre 2017 consid. 5.1 e 1C_362/2017, sopraccitata, consid. 2.2.1, come pure DTAF 2010/16 consid. 4.4). 5.2 Il legislatore federale, introducendo l'istituzione della naturalizzazione agevolata a favore del coniuge straniero di un cittadino svizzero, si è riferito alla concezione del matrimonio contemplata dal CC, vale a dire un'unione contratta per amore in vista di costituire una comunione di vita stretta (“di tetto, di tavolo e di letto”), in seno alla quale i coniugi sono pronti ad assicurarsi, in modo duraturo, reciproca fedeltà ed assistenza nella prospettiva di creare una famiglia (“comunità di destino”; cfr. l’art. 159 cpv. 2 e 3 CC, nonché le DTF 124 III 52 consid. 2a/aa e 118 II 235 consid. 3b). Malgrado l'evoluzione dei costumi e delle mentalità, è unicamente questa concezione del matrimonio, comunemente ammessa e giudicata degna di protezione dal legislatore, che può giustificare, alle condizioni dell’art. 27 vLCit, la concessione della naturalizzazione agevolata al coniuge straniero di un cittadino svizzero (cfr. DTAF 2010/16 consid. 4.4). Facilitando la naturalizzazione del coniuge straniero di un cittadino svizzero, il legislatore ha inteso favorire l'unità della nazionalità, della cittadinanza cantonale e dell’attinenza comunale, nell’ottica di una vita comune che si protragga oltre la decisione di concessione della cittadinanza svizzera (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2). L'istituzione della naturalizzazione agevolata si basa, infatti, sull'idea che il coniuge straniero di un cittadino svizzero, a patto che costituisca con quest'ultimo una comunione coniugale come appena definita, si adeguerà più rapidamente al modo di vita e ai costumi svizzeri rispetto ad uno straniero che, non sposato con un cittadino svizzero, rimane sottoposto alle regole della naturalizzazione ordinaria (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 1987 relativo alla modifica della legge sulla cittadinanza, Foglio federale [FF] 1987 III 245, pagg. 261 a 263, cifre 22.12 22.13, ad art. 26 e 27 del progetto; cfr., inoltre, DTF 130 II 482 consid. 2 e 128 II 97 consid. 3a, nonché DTAF 2010/16 consid. 4.3). 6. 6.1 Con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, la SEM può (in tedesco: “kann”; in francese: “peut”) annullare la naturalizzazione conseguita mediante dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali (art. 41 cpv. 1 vLCit). La naturalizzazione può essere annullata entro due anni dal giorno in cui la SEM è venuta a conoscenza dell’evento

F-1719/2018 Pagina 17 giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni dall’acquisto della cittadinanza svizzera; dopo ogni atto istruttorio comunicato alla persona naturalizzata decorre un nuovo termine di prescrizione di due anni; durante la procedura di ricorso i termini sono sospesi (art. 41 cpv. 1 bis vLCit). Salvo esplicita decisione contraria, l’annullamento implica la perdita della cittadinanza svizzera anche per i membri della famiglia che l’hanno acquisita in virtù della decisione annullata (art. 41 cpv. 3 vLCit). 6.2 L'annullamento della naturalizzazione presuppone che essa sia stata conseguita in maniera fraudolenta, vale a dire tramite un comportamento sleale ed ingannevole. A questo proposito, non è necessario che si sia in presenza di un “inganno con astuzia” (“Arglist”) nel senso di una truffa secondo il diritto penale, ma è comunque necessario che l'interessato abbia, in modo consapevole, fornito false indicazioni all'autorità oppure che abbia lasciato credere alla medesima, erroneamente, di trovarsi nella situazione prevista all'art. 27 cpv. 1 lett. c vLCit, violando così il suo dovere d'informazione che discende da questa norma (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2; cfr., inoltre, le sentenze del Tribunale federale 1C_158/2011 del 26 agosto 2011 consid. 4.2.1 e 1C_250/2011 del 21 luglio 2011 consid. 3). Questo è il caso, in particolare, se il richiedente dichiara di vivere in una comunione stabile con il suo coniuge anche se intende separarsi una volta ottenuta la naturalizzazione facilitata, poco importando che il suo matrimonio si sia sviluppato fino ad allora in modo armonioso (cfr., tra le altre, le sentenze del Tribunale federale 1C_646/2013 del 7 novembre 2013 consid. 4.1.1 e 1C_587/2013 del 29 agosto 2013 consid. 3.2.1). 6.3 Il carattere potestativo dell'art. 41 vLCit conferisce un ampio potere di apprezzamento all'autorità chiamata a decidere, la quale non deve però abusarne fondandosi su criteri inappropriati, non considerando circostanze rilevanti oppure emanando una decisione inopportuna, contraria allo scopo della legge o al principio della proporzionalità (cfr., in particolare, DTF 130 III 176 consid. 1.2 e 129 III 400 consid. 3.1, nonché la sentenza del Tribunale federale 1C_155/2012 del 26 luglio 2012 consid. 2.2.1). Nella misura in cui annulla la naturalizzazione agevolata, l’onere della prova incombe all’autorità, la quale deve verificare il carattere verace o mendace della dichiarazione del coniuge naturalizzato sulla stabilità dell’unione con il suo consorte svizzero. Siccome si tratta di una questione che pertiene al foro interiore dell’amministrato (“innere Vorgänge”), e i cui fatti sono spesso sconosciuti all'autorità e difficili da provare, la medesima può ricorrere a presunzioni, ricavando da fatti noti l’esistenza plausibile di fatti ignorati (“von bekannten Tatsachen [Vermutungsbasis] auf unbekannte

F-1719/2018 Pagina 18 [Vermutungsfolge] schliessen”: cfr. DTF 135 II 161 consid. 3; cfr. sopra, consid. 2.2). In particolare, una concatenazione cronologica rapida di determinati avvenimenti può fondare la presunzione di fatto che la naturalizzazione sia stata ottenuta in maniera fraudolente. Conformemente alla giurisprudenza, una tale concatenazione è da considerarsi data se i coniugi si sono separati e/o se hanno inoltrato una domanda di divorzio entro 20 mesi circa a decorrere dalla pronuncia della decisione di naturalizzazione agevolata (cfr., a questo proposito, le sentenze del Tribunale federale 1C_796/2013 del 13 marzo 2014 consid. 3.2 [20 mesi] e 1C_172/2012 dell’11 maggio 2012 consid. 2.3 [22 mesi]). Infatti, secondo l’esperienza generale della vita, i problemi che spingono una coppia a separarsi non sorgono e non si sviluppano fino al punto di non ritorno in pochi mesi, se i coniugi hanno vissuto diversi anni in una comunione di vita effettiva, intatta e stabile; al contrario, la separazione è la conseguenza di una degradazione prolungata del rapporto coniugale, normalmente intramezzata da tentativi di riconciliazione. Nello stesso senso, una coppia unita da diversi anni non si scompone in un breve lasso di tempo senza un avvenimento straordinario come causa scatenante, e senza che i coniugi ne abbiano avuto il presentimento, e questo a prescindere dalla presenza o meno di figli o di altre circostanze particolari, come ad esempio l’esistenza di un patrimonio o la dipendenza finanziaria di uno dei coniuge dall’altro (cfr., in questo senso, le sentenze del Tribunale federale 1C_587/2013 del 29 agosto 2013 consid. 3.4, 1C_493/2010 del 28 febbraio 2011 consid. 6 e 1C_228/2009 del 31 agosto 2009 consid. 3). Se la concatenazione cronologica rapida di determinati avvenimenti fonda la presunzione di fatto che la naturalizzazione è stata ottenuta in modo fraudolente, spetta all'amministrato, non solo in virtù del suo obbligo di collaborare alla determinazione dei fatti (art. 13 cpv. 1 PA), ma anche del suo interesse personale, capovolgere questa presunzione. Si osservi che, in presenza di una presunzione di fatto, la quale risulta dall'apprezzamento delle prove e non modifica l'onere della prova, l'amministrato non è tenuto, per capovolgerla, ad apportare la prova contraria del fatto presunto, quindi a fare acquisire all'autorità la certezza di non avere mentito, ma è sufficiente che egli pervenga a fare ammettere l'esistenza di una possibilità ragionevole che non abbia mentito dichiarando di formare una comunione stabile con il suo coniuge. Egli può farlo rendendo verosimile sia il sopraggiungere di un avvenimento eccezionale suscettibile di spiegare un rapido deterioramento del legame coniugale, sia l'assenza di coscienza della gravità dei suoi problemi di coppia al momento della firma della

F-1719/2018 Pagina 19 dichiarazione comune (cfr. DTF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2 e 130 II 482 consid. 3.2, nonché le sentenze del Tribunale federale, sopraccitate, 1C_588/2017 consid. 5.2, 1C_362/2017 consid. 2.2.2 e 1C_587/2013 consid. 3.2.2). 7. In concreto, si deve innanzitutto constatare che le condizioni formali per l’annullamento della naturalizzazione agevolata, secondo l’art. 41 cpv. 1 bis

vLCit (cfr. consid. 6.1), sono adempiute, come giustamente esposto dalla SEM (cfr. decisione impugnata, pag. 4, § 3) e dal ricorrente (cfr. ricorso, § 10). Infatti, l’UFM è venuto a conoscenza dell’avvenuto divorzio della coppia il 6 settembre 2012 (cfr. consid. F) ed ha comunicato al ricorrente l’apertura del procedimento amministrativo il 12 settembre 2014 (cfr. consid. H), cosicché il termine relativo di due anni è rispettato; peraltro, siccome la decisione di naturalizzazione agevolata è cresciuta in giudicato il 12 marzo 2010 (cfr. consid. D) e che la stessa è stata annullata il 19 febbraio 2018 (cfr. consid. R), anche il termine assoluto di otto anni è osservato. 8. Si tratta in seguito di verificare se le condizioni materiali per pronunciare l’annullamento della naturalizzazione agevolata del ricorrente, così come contemplate dalle norme legali applicabili e dalla giurisprudenza corrispondente, siano soddisfatte. A questo proposto è utile menzionare ed analizzare, separatamente, i due elementi decisivi per l’esito della causa: la sospensione della vita comune (separazione definitiva) degli ex coniugi e il problema dell’assenza di figli. 9. Rispetto alla sospensione della vita comune (separazione definitiva), si osservi quanto segue. 9.1 L’8 febbraio 2010, mediante decisione dell’UFM passata in giudicato il 12 marzo seguente, il ricorrente ha ottenuto la naturalizzazione agevolata (cfr. consid. D). Il 29 maggio 2012, l’ex coppia ha presentato alla Pretura di Lugano una richiesta comune di divorzio, corredata della relativa convenzione, ai sensi dell’art. 111 CC (cfr. consid. A e E). Se si considerano soltanto queste due circostanze temporali, bisognerebbe concludere che, siccome la decisione di naturalizzazione agevolata e l’inoltro della richiesta comune di divorzio sono separati da ventisei mesi pressappoco, durata superiore al periodo fino a venti mesi circa per ammettere, con la

F-1719/2018 Pagina 20 giurisprudenza, una concatenazione cronologica rapida, la presunzione che l’unione coniugale non fosse né intatta, né stabile e nemmeno orientata verso il futuro nel febbraio 2010, è inoperante (cfr. consid. 6.3). Questa rappresentazione semplificata della situazione si inserisce però in un contesto più complesso, che è doveroso esaminare precisamente, e dal quale si possono derivare due versioni dei fatti fondamentalmente non conciliabili tra di loro. 9.2 La prima versione è la seguente. Al punto 5a della convenzione di divorzio del 29 maggio 2012, omologata dal pretore al punto 2 del dispositivo della decisione di divorzio del 20 luglio 2012, cresciuta in giudicato il 28 agosto successivo, è riportato che il ricorrente “a seguito della definitiva separazione dalla moglie, occupa da due anni un piccolo appartamento sito al piano inferiore [dello stabile di proprietà della comunione ereditaria di cui la moglie del ricorrente fa parte]” (cfr. consid. E). L’ex moglie ha confermato questa affermazione il 28 gennaio 2018, comunicando alla SEM che il ricorrente “si è trasferito nell’appartamento che prima era di mia madre [...] al piano inferiore [...] nel corso del 2010” (cfr. consid. M). Stando a questa configurazione fattuale, è presumibile che la separazione definitiva degli ex coniugi, materializzatasi nel fatto che il ricorrente si è trasferito nell’appartamento della defunta madre della sua ex moglie nel maggio 2010, sia stata preceduta dalla sospensione della loro vita comune, intesa come separazione provvisoria, non ancora irreversibile, manifestatasi, ad esempio, nella cessazione della loro comunione di letto (cfr. consid. 5.2). In effetti, non è verosimile, secondo l’esperienza della vita, che l’ex coppia abbia vissuto da aprile 2003 una vita coniugale normale e si sia poi separata definitivamente, all’improvviso, a fine maggio 2010. Siccome la separazione definitiva (fatto noto) è occorsa suppergiù tre mesi e mezzo dopo la decisione di naturalizzazione agevolata, durata che rientra ampiamente nel periodo di venti mesi circa per ammettere, con la giurisprudenza, una concatenazione cronologica rapida, la presunzione che l’unione coniugale non fosse né intatta, né stabile e nemmeno orientata verso il futuro nel febbraio 2010, è operante (cfr. consid. 6.3.). 9.3 La seconda versione dei fatti è la seguente. Nel suo scritto del 21 marzo 2018, l’ex moglie ha sostenuto che “nel 2010, quando il mio ex marito ha ricevuto la naturalizzazione [...], la nostra unione era effettiva”, e che è soltanto nel 2012 che gli ex coniugi si sono resi conti che l’assenza di figli era divenuto un “problema che non ci permetteva più di essere felici insieme” (cfr. consid. S). Seguendo questa versione, sovrapponibile alla rappresentazione esposta al consid. 9.1, la presunzione che l’unione

F-1719/2018 Pagina 21 coniugale non fosse né intatta, né stabile e nemmeno orientata verso il futuro nel febbraio 2010, è invece inoperante (cfr. consid. 6.3). 9.4 Per risolvere questa impasse probatoria, dovuta all’inconciliabilità delle due versioni dei fatti appena descritte, è utile soffermarsi brevemente sulla natura dell’omologazione della convenzione di divorzio. 9.4.1 Conformemente all’art. 279 del Codice di procedura civile (CPC, RS 272), il giudice omologa la convenzione sulle conseguenze del divorzio quando si sia convinto che i coniugi l’abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione e che la medesima sia chiara, completa e non manifestamente inadeguata; sono fatte salve le disposizioni in materia di previdenza professionale (cpv. 1). La convenzione è giuridicamente valida soltanto se omologata dal giudice; essa deve figurare nel dispositivo della decisione (cpv. 2). Questa caratterizzazione rispecchia la giurisprudenza consolidata, secondo la quale “wird die Ehescheidungskonvention mit der richterlichen Genehmigung, [...], vollwertiger Urteilsbestandteil. Sie verliert daher anders als der Prozessvergleich ihren privatrechtlichen Charakter” (DTF 119 II 297 consid. 3). 9.4.2 In concreto, considerato che la convenzione di divorzio dell’ex coppia è stata omologata al punto 2 del dispositivo della decisione di divorzio, cresciuta in giudicato incontestata, si deve presumere che il suo contenuto, anche in relazione ai fatti riportati, corrisponda alla realtà. Questo implica che bisogna dare la preferenza alla prima versione dei fatti (cfr. consid. 9.2), e ciò per le ragioni seguenti. Innanzitutto, va rimarcato che, durante la procedura di divorzio, l’ex moglie era patrocinata da un’avvocata, per cui, anche soltanto da una prospettiva deontologica (buona fede processuale), non si può partire dal presupposto che la versione dei fatti riportata nella convenzione di divorzio sia insussistente. In secondo luogo, l’ex moglie ha confermato i fatti riferiti nella convenzione di divorzio con il suo scritto del 28 gennaio 2018 (prima versione dei fatti [cfr. consid. M e 9.2]), aumentandone ancora la credibilità. In terzo luogo, la seconda versione dei fatti è apparsa nel marzo 2018, ossia non solo dopo la prima versione, ma anche tra i sei e gli otto anni dopo la separazione degli ex coniugi (2010 – 2012 circa): si tratta di un periodo relativamente lontano, quindi non così facile da rimemorare in dettaglio, ciò che tende a sminuire l’attendibilità della seconda versione dei fatti. In quarto luogo, per sua stessa ammissione, l’ex moglie ha presentato

F-1719/2018 Pagina 22 la seconda versione dei fatti su richiesta del ricorrente (cfr. consid. AA): considerato l’interesse di quest’ultimo a fare in modo che l’esito della presente procedura corrisponda alle sue conclusioni, è difficile sottrarsi all’impressione che l’ex moglie abbia acconsentito ad intercedere a suo favore. In quinto luogo, la questione dello stato dell’unione coniugale al momento della sottoscrizione delle due relative dichiarazioni, nel 2008 e, soprattutto, nel 2009 (cfr. consid. B e C), può anche, a questo stadio della riflessione, rimanere aperta, dato che la volontà matrimoniale intatta e orientata verso il futuro deve sussistere dal momento del deposito della domanda di naturalizzazione agevolata fino alla pronuncia della decisione (cfr. consid. 5.1); comunque, alla luce del fatto che la seconda dichiarazione sull’unione matrimoniale è stata sottoscritta il 13 novembre 2009, e che la separazione definitiva degli ex coniugi è sopravvenuta nel maggio 2010, è già da ora legittimo dubitare dell’esistenza di una volontà matrimoniale intatta e orientata verso il futuro nel novembre 2009 (cfr. consid. 10.1). 9.5 Di conseguenza, in base all’argomentazione che precede, si deve constatare che l’unione coniugale non era, con ogni probabilità, né intatta, né stabile e nemmeno orientata verso il futuro nel febbraio 2010, al momento della pronuncia della decisione di naturalizzazione agevolata. 10. Rispetto al problema dell’assenza di figli, va puntualizzato quanto segue. 10.1 Il ricorrente non riconosce la prima versione dei fatti e tenta di schivare, per quanto si possa intendere, la presunzione che la fonda riferendosi alla questione della mancanza di figli, che sarebbe diventata “un problema serio unicamente nel 2012” (missiva dell’ex moglie del 18 marzo 2018 [cfr. consid. S]). In questo senso, egli sembra riferirsi all’assenza di coscienza dei suoi problemi di coppia sia al momento della firma, il 13 novembre 2009, della dichiarazione sull’unione coniugale, sia al momento della decisione di naturalizzazione agevolata, emanata l’8 febbraio 2010 (cfr. consid. 6.3). Non è invece rilevante, ai fini della presente procedura, in quanto scoperto soltanto verso la fine del 2010, il tradimento, peraltro confutato dall’ex moglie, che il ricorrente pare invocare come avvenimento eccezionale all’origine del degradamento repentino, fino al punto di non ritorno, del vincolo matrimoniale (cfr. consid. K, M e 6.3). 10.2 Riguardo alla presa di coscienza progressiva, da parte dell’ex coppia, del peso che l’assenza di figli rappresentava per la loro unione, si rilevi quanto segue.

F-1719/2018 Pagina 23 Dall’incarto traspare chiaramente che il desiderio di avere figli è stato al centro dell’unione coniugale fin dall’inizio, e che entrambi gli ex coniugi erano da esso animati. In proposito, risulta con sufficiente certezza che gli ex coniugi hanno saputo, nel 2004, che avrebbero avuto delle difficoltà ad avere dei figli (fatto noto), tanto che l’ex moglie si è sottoposta ad una terapia ormonale, la quale non ha tuttavia avuto l’effetto sperato (cfr. consid. M, O e S). Per contro, il parere della SEM che gli ex coniugi fossero, già nel 2004, consapevoli di non poter avere figli (cfr. consid. V), non è suffragato da alcun documento e non può dunque essere seguito. Stando così le cose, si tratta di valutare se, e in che misura, al momento di sottoscrivere la dichiarazione sull’unione coniugale, il 13 novembre 2009, gli ex coniugi non avessero (ancora) coscienza che la mancanza di figli rendeva la loro unione instabile e senza prospettive a corto o medio termine, come ciò si è poi avverato. Ora, dal 2004 al 2009 sono trascorsi circa cinque anni, un lasso di tempo non indifferente per una coppia, durante i quali gli ex coniugi non hanno potuto sottrarsi all’evidenza, che li deludeva, di non riuscire ad avere figli. In questo modo, essi hanno dovuto prendere coscienza lentamente, ma inesorabilmente, che la loro vita comune era minata da un problema senza soluzione, che riguardava la, o comunque, una delle ragioni d’essere del loro vincolo matrimoniale, ossia il desiderio di diventare genitori. Su questa scia, si deve presumere che gli ex coniugi erano consapevoli, già nel novembre 2009, che rischiavano di separarsi, a corto o medio termine, a causa della mancanza di figli e dell’assenza di prospettive di averne in futuro. Questo significa che, al momento di sottoscrivere, il 13 novembre 2009, la relativa dichiarazione, la loro unione coniugale non era, verosimilmente, né intatta, né stabile e neppure orientata verso il futuro, in contrasto con quanto esigono la legge e la giurisprudenza per poter acquisire la naturalizzazione agevolata (cfr. consid. 5). 11. Sulla scorta di quanto precede, va così constatato che il ricorrente non è riuscito, in definitiva, a capovolgere né la presunzione che l’unione coniugale non fosse intatta, stabile e orientata verso il futuro, al momento della pronuncia, l’8 febbraio 2010, della decisione di naturalizzazione agevolata, né la presunzione che lo stato dell’unione coniugale presentava queste stesse caratteristiche già il 13 novembre 2009, quando l’ex coppia ha sottoscritto la corrispondente dichiarazione. 12. In conclusione, annullando la naturalizzazione agevolata del ricorrente, la

F-1719/2018 Pagina 24 SEM non ha violato il diritto federale (art. 49 PA), per cui il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. L’esito della presente procedura implica, in mancanza di una esplicita decisione contraria, la perdita della cittadinanza svizzera anche per i figli del ricorrente, nati nel 2014, 2016 e 2017 (cfr. consid. G), che l’avevano acquisita in virtù della decisione annullata dalla SEM (cfr. consid. 6.2 e punto 3 del dispositivo della decisione impugnata). 13. Le spese processuali sono, di regola, messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, considerato l’esito negativo del ricorso, le spese processuali di fr. 1’200.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo, dello stesso importo, da lui già versato. Per la stessa ragione, al ricorrente non sono assegnate spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

(dispositivo alla pagina seguente)

F-1719/2018 Pagina 25 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 1’200.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo, dello stesso importo, da lui già versato. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione: – al ricorrente (atto giudiziario); – alla SEM (restituzione dell’incarto K ...).

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Dario Quirici

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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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