B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte VI F-1709/2017
S e n t e n z a d e l 1 4 m a r z o 2 0 1 8 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Fulvio Haefeli, Antonio Imoberdorf, cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______, patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni, Studio legale e notarile Gianoni, Via Visconti 5, casella postale 1018, 6501 Bellinzona, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
F-1709/2017 Pagina 2 Fatti: A. A., cittadino italiano nato il (...), ha interessato le autorità giudizia- rie del suo paese d’origine in diverse occasioni. Dall’estratto del casellario giudiziale italiano dell’8 luglio 2016 risulta infatti che il 4 settembre 1990 il Tribunale di Milano lo ha dichiarato fallito, mentre in data 6 marzo 1992 è stato condannato, mediante decreto penale del Giudice delle indagini pre- liminari della Pretura di Milano ad una pena di reclusione di 30 giorni per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali continuato. In seguito, e meglio il 20 luglio 1993, la Pretura di Milano gli ha inflitto sei mesi di reclusione, sospesi condizionalmente, per il delitto di emissione di assegni a vuoto continuato. Infine in data 4 maggio 2016 il Tribunale di Como lo ha riconosciuto colpevole dei reati di associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta in concorso e sottrazione fraudo- lenta al pagamento di imposte in concorso, pronunciando una pena priva- tiva della libertà di tre anni due mesi e 20 giorni, considerate le attenuanti del rito del patteggiamento. In quest’occasione all’interessato è stato anche intimato il divieto di esercitare un’impresa commerciale, nonché di eserci- tare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni. B. Dopo un primo rifiuto, risalente al 2002, di concedere all’interessato un per- messo di dimora da parte delle autorità cantonali ticinesi, nel periodo com- preso tra il 16 agosto 2004 ed il 10 dicembre 2015 (nella documentazione cantonale alcuni documenti menzionano quale data di partenza il 30 di- cembre 2015) A. ha vissuto in Svizzera, al beneficio di un per- messo di dimora e dal 24 novembre 2010 di un permesso di domicilio, sca- duto il 23 novembre 2015 a causa dell’incarcerazione in Italia. C. A seguito della condanna del 4 maggio 2016 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha preso contatto con A._______ per il tramite del Con- solato generale di Svizzera a Milano, per comunicargli che era sua inten- zione pronunciare una decisione di divieto d’entrata in territorio elvetico e nel Liechtenstein e per permettergli di esprimersi al riguardo. D. In data 21 ottobre 2016 l’interessato ha inoltrato all’autorità federale di prime cure (che le ha ricevute il 28 ottobre 2016) le proprie osservazioni, corredate da un parere giuridico redatto dal suo avvocato penalista italiano.
F-1709/2017 Pagina 3 E. In data 31 gennaio 2017 la SEM ha emanato nei confronti dell’interessato una decisione di divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein, valida fino al 30 gennaio 2022. L'autorità inferiore ha motivato la misura di allon- tanamento in virtù della violazione e dell’esposizione a pericolo della sicu- rezza e dell'ordine pubblici che i comportamenti delittuosi tenuti dall’inte- ressato in Italia, sanzionati complessivamente in quasi quattro anni di re- clusione, comportano. La SEM ha osservato come il suo permesso di do- micilio sia stato revocato, come non figurino interessi privati atti ad opporsi ad tale provvedimento, giustificato anche alla luce delle norme dell’ALC (RS 0.142.112.681), ed ha sottolineato che il rischio di recidiva non può essere escluso. F. La citata misura di allontanamento è stata notificata – per il tramite del Consolato generale di Svizzera a Milano – in data 28 febbraio 2017 al pa- trocinatore italiano di A., mentre quest’ultimo ne ha preso visione il 2 marzo 2017. G. In data 21 marzo 2017 l’interessato, agendo per il tramite del proprio rap- presentante elvetico, ha impugnato la decisione di divieto della SEM del 31 gennaio 2017 mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo fe- derale (di seguito: Tribunale). A. ha postulato l’annullamento della misura pronunciata nei suoi confronti, e subordinatamente la riduzione della sua validità ad un anno. Egli ha motivato il suo gravame sostenendo che la SEM avrebbe violato il principio di proporzionalità, non fondandosi su una ponderazione di tutti gli interessi in gioco. Il ricorrente ha in seguito puntualizzato che contraria- mente a quanto indicato nella decisione impugnata, il suo permesso in Svizzera non sarebbe stato revocato dalle autorità migratorie ticinesi, ma sarebbe al contrario scaduto senza essere rinnovato. In merito ai precedenti penali commessi in Italia, l’insorgente ha ribadito quanto dichiarato dal suo legale nella vicina Penisola in occasione dello scritto allegato alla presa di posizione del 21 ottobre 2016, ovvero che i fatti penalmente rilevanti oggetto delle condanne anteriori a quella del 2016 non sono più considerati come reati in Italia, ma come semplici illeciti di carat- tere amministrativo, che unitamente all’ultima condanna, in ogni caso non hanno comportato minacce per beni giuridici sensibili quali la vita, l’integrità
F-1709/2017 Pagina 4 fisica, la libertà personale, l’integrità sessuale o la salute pubblica, ma erano di natura patrimoniale. A._______ ha infine considerato che la durata del divieto d’entrata fissata a cinque anni sia lesiva del principio di uguaglianza, sia sproporzionata ed arbitraria, poiché l’unica condanna penale che può essere presa in consi- derazione non è stata pronunciata per reati commessi in Svizzera, non mettendone in pericolo l’ordine pubblico. Inoltre, per queste ragioni, la SEM non avrebbe evocato alcun rischio di recidiva. H. Il ricorrente ha tempestivamente provveduto a versare l’anticipo spese ri- chiesto dal Tribunale mediante decisione incidentale del 28 marzo 2017. I. Chiamata ad esprimersi nel merito dell’impugnativa interposta da A., con osservazioni del 18 maggio 2017, la SEM si è riconfermata nella decisione da essa emanata. L’autorità inferiore ha in particolare rite- nuto che le argomentazioni addotte in sede di ricorso non le consentono di modificare l’apprezzamento della fattispecie, ritenuto come i comporta- menti dell’interessato sono incontestabilmente contrari all’interesse pub- blico. L’autorità intimata ha altresì rilevato come né l’età del ricorrente, né la re- sponsabilità del figlio nato nel 2002 lo hanno dissuaso dal delinquere, com- mettendo gravi reati in Italia, mentre egli era residente in Svizzera. La SEM ha considerato che ciò rafforza la tesi secondo cui il rischio di recidiva non può essere escluso. In merito alla situazione familiare di A. l’autorità inferiore ha evi- denziato come sua moglie e suo figlio abbiano già lasciato il territorio della Confederazione, ragione per cui egli non può invocare alcun diritto sulla base dell’art. 8 CEDU. J. Il ricorrente si è nuovamente espresso in data 27 giugno 2017, prendendo atto delle osservazioni della SEM in merito al rischio di recidiva, rammen- tando la natura amministrativa e civilistica dei delitti commessi prima di quelli che hanno comportato l’ultima condanna in Italia e lamentando la violazione del principio di proporzionalità contenuta nella decisione impu- gnata.
F-1709/2017 Pagina 5 K. La SEM ha presentato un atto di duplica il 20 luglio 2017, nel quale ha puntualizzato che l’agire criminoso del ricorrente ha conosciuto un aggra- varsi nel corso degli anni, ciò indipendentemente dall’eventuale derubrica- zione a semplici illeciti di carattere amministrativo o civilistico delle prime condanne. L’autorità di prime cure ha successivamente sottolineato come all’interessato sia stato inflitto anche il divieto di esercitare un’impresa com- merciale e di ricoprire qualsiasi incarico direttivo per dieci anni. Infine, visto il ripetersi di violazioni dell’ordinamento giuridico, la SEM ha ritenuto che non vi sono i presupposti per modificare la decisione impugnata, mentre spetterà a A._______ dimostrare nei prossimi anni di sapersi conformare alla condotta richiesta ad ogni onesto cittadino. L. In data 26 luglio 2017 il Tribunale ha trasmesso al ricorrente la duplica dell’autorità inferiore, dichiarando nel contempo chiuso lo scambio di scritti.
Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale che nella presente fattispecie statuisce quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1 e 3 ALC e l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF; cfr. inoltre la sentenza del TF 2C_270/2015 del 6 agosto 2015 consid. 1). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
F-1709/2017 Pagina 6 2. Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede- rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta- mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade- guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del gra- vame (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. 3.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr (RS 142.20), la SEM vieta l’en- trata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’al- lontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’art. 64d cpv. 2 lett. a-c LStr (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preli- minare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’en- trata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’au- torità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo de- finitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). 3.2 In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osser- vare che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteg- gere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico co- stituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'invio- labilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, sa- lute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è viola- zione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono com- messe infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pub- blico o privato (messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 con- cernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: messaggio LStr]).
F-1709/2017 Pagina 7 3.3 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'am- missione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici non sussi- stano più (MARC SPESCHA, in: Spescha et al. [ed.], Migrationsrecht, 4 a ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3, pag. 270). 4. 4.1 Per coloro i quali vi si possono lecitamente richiamare, e nella misura in cui contenga disposizioni derogatorie più favorevoli, determinante è inol- tre l'ALC. 4.2 In base all'ALC, le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i cittadini dell'altra parte contraente ed i membri della loro famiglia ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 allegato I dietro semplice presentazione di una carta d’identità o di un passaporto validi (art. 1 cpv. 1 allegato I in relazione con l'art. 3 ALC); tale diritto può essere limitato solo da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (art. 5 cpv. 1 allegato I ALC). 4.3 Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva 64/221/CEE del 25 febbraio 1964 del Consiglio per il coordinamento dei provvedimenti spe- ciali riguardanti il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (cfr. GU P 56 del 4 aprile 1964, pagg. 851-857) ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), l'ado- zione di misure di allontanamento presuppone, al di là della turbativa insita in ogni violazione di legge, la sussistenza di una minaccia effettiva e suffi- cientemente grave per l'ordine pubblico da parte della persona che ne è toccata. Per «misura» va inteso, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC e della direttiva 64/221/CEE, ogni atto che ha delle ripercussioni sul diritto di
F-1709/2017 Pagina 8 ingresso e di soggiorno (DTF 130 II 176 consid. 3.1 e rinvii). Le deroghe alla libera circolazione vanno quindi interpretate in modo restrittivo (sen- tenze della CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77 Bouchereau, Racc. 1977 pag. 1999 punti 33-35 e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96 Calfa, Racc. 1999 I-11 punti 23 e 25). 4.4 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inol- tre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento perso- nale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fon- date unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esi- stenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale con- danna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno originata emerge un comportamento personale costituente una mi- naccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata; cfr. inoltre la sentenza del TF 2C_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli inte- ressi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, queste ultime possono essere prese in considerazione uni- camente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esi- stenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circo- stanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 con riferimenti; sentenze del TF 2C_436/2014 del 29 otto- bre 2014 consid. 3.3; 2C_139/2014 del 4 luglio 2014 consid. 4.3; 2C_565/2013 del 6 dicembre 2013 consid. 3.5; 2C_579/2013 del 15 no- vembre 2013 consid. 2.3 e 2C_260/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1). 4.5 Inoltre l'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non deve es- sere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toc- cata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'impor- tanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario proce- dere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la po- tenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività
F-1709/2017 Pagina 9 particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 25 consid. 4.3.2 e 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati). 4.6 Ne discende che, affinché un cittadino di uno Stato membro dell'ALC possa essere oggetto di una decisione di divieto d'entrata in Svizzera ai sensi dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr, occorre che egli rappresenti una minac- cia di una certa gravità per l'ordine e la sicurezza pubblici, atta a privarlo del diritto di entrare in territorio elvetico ai sensi dell'art. 5 allegato I ALC. 4.7 Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU così come il principio di proporzionalità (cfr. DTF 131 II 352 consid. 3.3 e numerosi rinvii). 5. 5.1 Il ricorrente è in casu di nazionalità italiana, di conseguenza nella valu- tazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC. La LStr è applicabile solo se detto accordo non contiene disposi- zioni derogatorie o se la legge precitata prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr). 5.2 L'art. 67 cpv. 3 2 a frase LStr permette alla SEM di pronunciare un divieto d'entrata per una durata maggiore a cinque anni, se l'interessato costitui- sce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. L'Alta Corte fede- rale ha ritenuto che la graduazione delle esigenze prevista nella suddetta disposizione a seconda che l'autorità intenda pronunciare un divieto per una durata inferiore o superiore a cinque anni non si fonda sull'ALC e nem- meno sulla giurisprudenza ad esso relativa, bensì sulla direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio europei del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpa- trio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cfr. GU L 348/98 del 24 dicembre 2008, pagg. 98-107) e meglio sull'art. 11 cpv. 2 che indica che «la durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale» (cfr. DTF 139 II 121 con- sid. 6.2).
F-1709/2017 Pagina 10 5.3 Poiché la LStr non opera alcuna distinzione tra cittadini di Stati ALC e Stati terzi (l'art. 67 cpv. 3 LStr riprende infatti il contenuto dell'art. 11 cpv. 2 direttiva 2008/115/CE) e poiché l'ALC è silente sulle misure di divieto d'en- trata ed a fortiori sulla possibile durata delle stesse, si deve intendere che il legislatore ha voluto regolare i provvedimenti di divieto d'entrata superiori a cinque anni allo stesso modo per le due categorie di cittadini di Stati terzi (membri ALC o meno). 5.4 A tal proposito la giurisprudenza ha stabilito che la nozione di «pericolo grave» richiede un grado di gravità maggiore rispetto al «semplice» peri- colo o minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr), ma anche maggiore rispetto alla nozione di «pericolo di una certa gravità», necessaria per pronunciare un divieto d'entrata per un cittadino di uno Stato ALC. Operando un raffronto con la nozione di «pericolo di una certa gravità» dell'art. 5 allegato 1 ALC (per una casistica cfr. le sentenze del TF 2C_923/2012 del 26 gennaio 2013 consid. 4.3.2 e 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1), il termine di «pericolo grave» dell'art. 67 cpv. 3 LStr presuppone l'esistenza di un «pericolo qualificato». Questo grado di gravità, la cui applicazione resta l'eccezione (FF 2009 8043, pag. 8058), deve essere esaminato in concreto, sulla base degli atti di causa (cfr. MARC SPESCHA, op. cit., ad art. 67 LStr, n. marg. 5, pag. 271; ANDREA BINDER OSER, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [ed.], Bundesgesetz über die Auslän- derinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689). Essa può infatti fondarsi sulla natura del bene giuridico in peri- colo (ad esempio: minaccia grave alla vita, all’integrità della persona, all’in- tegrità sessuale o alla salute pubblica), sulla natura dell'infrazione com- messa, segnatamente compresa in una criminalità particolarmente grave con dimensione transfrontaliera (art. 83 par. 1 Trattato sul funzionamento dell'UE nella versione consolidata di Lisbona [C 2010/C 83/01], che men- ziona gli atti di terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure sul numero delle infrazioni commesse (re- cidiva), considerando al contempo una crescente gravità delle infrazioni o l'assenza di una prognosi favorevole (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6). 6. Giova altresì sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministra- tiva non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'en- trata, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coe- sistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in
F-1709/2017 Pagina 11 ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pen- denza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio ap- prezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità am- ministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontana- mento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del 16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 otto- bre 2014 consid. 4). Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una misura di carattere preventivo e non repressivo (mes- saggio LStr, FF 2002 3327, pag. 3428). 7. 7.1 Nella fattispecie in disamina, la SEM ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di cinque anni, valido fino al 30 gennaio 2022, ritenendo che i comporta- menti delittuosi perpetrati in Italia abbiano palesemente urtato l’interesse pubblico. A mente dell’autorità inferiore il ricorrente rappresenta una minac- cia reale ed attuale per la sicurezza e l’ordine pubblici di questo paese. Inoltre l’assenza di un permesso di residenza nella Confederazione, così come il fatto che i legami familiari si trovino nel suo paese d’origine, indu- cono la SEM a ritenere che la misura di allontanamento pronunciata sia adeguata alla fattispecie. 7.2 Da una lettura del casellario giudiziale italiano dell’insorgente dell’8 lu- glio 2016 si evince infatti che a partire dal 1990 egli ha commesso molte- plici infrazioni penali (cfr. incarto Simic, pagg. 28-29). In data 4 settem- bre 1990 il Tribunale di Milano ha emanato una sentenza di fallimento nei suoi confronti. Successivamente, e meglio il 6 marzo 1992 il Giudice delle indagini preliminari della Pretura di Milano ha emesso contro A._______ un decreto penale, prevedente 30 giorni di reclusione ed una multa pari ad EUR 77.47, per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali continuato, commesso in data 9 agosto 1991. Il 20 lu- glio 1993 il ricorrente è stato condannato dalla medesima autorità penale italiana ad una pena detentiva sospesa condizionalmente di sei mesi per il reato di emissione di assegni a vuoto continuato. Detta iscrizione nel ca- sellario giudiziale della vicina Penisola reca la precisazione secondo la quale il reato è stato «depenalizzato/abrogato». In data 4 maggio 2016
F-1709/2017 Pagina 12 A._______ è stato riconosciuto colpevole di associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta in concorso (per due episodi), sottrazione fraudo- lenta al pagamento di imposte in concorso, dal Tribunale di Como, secondo il rito del patteggiamento. In quest’occasione è stata inflitta la reclusione per tre anni, due mesi e 20 giorni, il divieto di esercitare un’impresa com- merciale, nonché di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni. I reati perpetrati sono stati commessi in un periodo anteriore al 31 gennaio 2008 ed il 20 giugno 2011. 7.3 Sulla base di queste circostanze, il Tribunale ritiene che le infrazioni commesse siano di gravità sufficiente affinché l’autorità possa derogare al principio della libera circolazione sancito dall'ALC. Occorre in effetti rilevare che quand’anche i reati commessi dall’interessato all’inizio degli anni No- vanta siano stati depenalizzati e risalgano appunto ad un periodo piuttosto remoto, essi rappresentano delle condotte contrarie all’ordinamento giuri- dico. Per quanto invece attiene agli illeciti che hanno portato alla condanna del 2016, deve essere sottolineato che l’agire di A._______ ha denotato un’energia criminale importante. Il ricorrente ha infatti fatto parte di un’as- sociazione per delinquere transnazionale finalizzata alla commissione dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, di ricorso abu- sivo al credito, di sottrazione fraudolenta di imposte, di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di occultamento delle scritture contabili al fine di evadere le imposte. Una lettura della sentenza penale in questione (cfr. incarto Simic, pagg. 14-26) mostra che gli illeciti perpetrati consistevano in ripetuti atti vertenti su transazioni implicanti valori patrimoniali ingenti, quantificabili in svariati milioni di euro. Deve altresì essere tenuto in consi- derazione il fatto che questa condanna è stata pronunciata tramite il rito del patteggiamento, che secondo il diritto penale italiano garantisce una cospicua riduzione della pena. 8. 8.1 A questo stadio è dunque necessario esaminare in concreto se la mi- naccia rappresentata da A._______ per l’ordine e la sicurezza pubblici è ad oggi sempre di attualità, tenendo ben presente che, come si è prece- dentemente rilevato, l'adozione o il mantenimento di un provvedimento di questo tipo non deve essere subordinata alla condizione di stabilita cer- tezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali, ma nemmeno si deve esigere la totale assenza di un rischio di recidiva per rinunciarvi.
F-1709/2017 Pagina 13 8.2 Nel caso in esame si è visto che il ricorrente ha commesso atti delittuosi a partire dall’inizio degli anni Novanta. Sebbene sembrerebbe che i primi reati per i quali egli è stato condannato in patria non siano più considerati degli illeciti penali – ma unicamente di natura civile o amministrativa – deve essere ribadito che essi rappresentano delle violazioni all’ordinamento giu- ridico, e pertanto la loro commissione costituisce una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici. Occorre inoltre rilevare che l’agire criminoso di A._______ ha conosciuto un aggravarsi nel corso degli anni, in quanto come si è visto l’ultima condanna verteva su gravi reati di natura patrimo- niale, commessi sull’arco di un lungo periodo di tempo allorquando viveva in Svizzera ed implicando ingenti somme di denaro. Per questi motivi, ed in considerazione dell’elevata energia delittuosa dimostrata dall’insorgente in questi frangenti, il Tribunale ritiene che malgrado gli ultimi illeciti per i quali è stato condannato in data 4 maggio 2016 risalgono al 20 giu- gno 2011, la minaccia da egli rappresentata per l’ordine e la sicurezza pub- blici appare come attuale. Va di transenna osservato che contrariamente a quanto affermato nell’im- pugnativa del 21 marzo 2017 (cfr. atto ricorsuale, atto 1 dell’incarto TAF, pag. 6) l’autorità inferiore nella decisione impugnata, e nelle osservazioni del 18 maggio 2017, si è chinata sulla questione relativa all’eventuale ri- schio di recidiva concernente A._______, ritenendolo possibile. 9. 9.1 Il divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein è quindi confermato nel suo principio. Resta ora da stabilire se la durata della misura, fissata a cinque anni dall'autorità intimata, sia conforme al principio di proporziona- lità e, procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso concreto. 9.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scel- gano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi uti- lizzati (cfr. DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 9.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.
F-1709/2017 Pagina 14 9.4 Nel suo gravame A._______ non si è invero prevalso di interessi privati il cui esercizio è suscettibile di essere ostacolato dalla misura di allontana- mento litigiosa, se non l’accenno al fatto che la sua autorizzazione di resi- denza in Svizzera non è stata revocata, ma è semplicemente giunta a sca- denza senza essere rinnovata, nonché il rimando al fatto di avere vissuto a lungo in questo paese unitamente alla famiglia, di avervi tessuto solide amicizie e di esservisi bene integrato. Il ricorrente ha in sostanza sollevato una mancanza di proporzionalità della decisione impugnata, in considera- zione del fatto che gli illeciti commessi non sono più di natura penale o sono stati commessi all’estero, ma non erano rivolti verso beni giuridici sensibili come ad esempio la vita, l’integrità fisica o la libertà personale. Egli ha inoltre sostenuto che non sono date le condizioni per derogare al principio della libera circolazione delle persone, postulando l’annullamento del divieto d’entrata e subordinatamente la sua limitazione ad un massimo di un anno. 9.5 Il Tribunale considera che nella fattispecie la decisione della SEM del 31 gennaio 2017 rispetta il principio di proporzionalità. Innanzitutto si è vi- sto in precedenza (cfr. consid. 7.3 e 8.2 supra) che contrariamente a quanto sostenuto dall’interessato, i suoi comportamenti giustificano una deroga ai principi sanciti dall’ALC. In secondo luogo in questo procedi- mento è emerso chiaramente come il ricorrente non abbia più nessun le- game in Svizzera, essendo la sua famiglia residente in Italia e non eserci- tandovi alcuna attività lucrativa; ciò indipendentemente dal fatto di avervi lungamente risieduto in passato. Inoltre va nuovamente ribadita la gravità degli atti commessi in Italia dal ricorrente, che conformemente all’art. 67 cpv. 2 lett. a in fine LStr possono portare all’emanazione di un divieto d’en- trata avverso il loro autore. A._______, perpetrando i reati di cui alla con- danna del 4 maggio 2016, ha dimostrato di sapere esercitare un’energia criminale notevole, la quale verteva su infrazioni certamente di natura pa- trimoniale (il che può già di per sé comportare la pronuncia di una misura di allontanamento anche nei confronti di chi può invocare i diritti conferiti dall’ALC), ma la cui gravità è molto elevata, viste le somme in gioco e la lunga pena detentiva inflitta nonostante la riduzione susseguente al patteg- giamento, oltre al divieto di esercitare un’impresa commerciale e di rico- prire qualsiasi incarico direttivo per dieci anni. Oltre a ciò la sua condotta delittuosa non può non essere considerata come pericolosa alla luce della condanna anche per il capo d’imputazione di associazione per delinquere, infrazione penale secondo il diritto italiano contraddistinta appunto per il movente meramente criminoso dell’autore, in questo caso finalizzato alla commissione di reati pecuniari e fiscali. Deve infine essere avallata la con-
F-1709/2017 Pagina 15 siderazione dell’autorità inferiore secondo cui l’insorgente ha agito nono- stante nel 2002 – quando egli era oramai una persona matura – sia dive- nuto padre, rischiando conseguentemente di mettere i propri familiari in una situazione assai difficile. 9.6 Nella sua impugnativa il ricorrente ha altresì lamentato una presunta violazione del principio di uguaglianza in ragione della sua durata. Detta censura, unita all’affermazione secondo cui il divieto d’entrata oggetto del ricorso sia arbitrario, non è motivata – non avendo l’interessato esplicitato in che modo vi sarebbe una violazione di detto principio – e come tale è votata all’insuccesso. 9.7 Dalle considerazioni che precedono risulta come l’interesse pubblico all’allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e dal Liechtenstein prevale su quello privato di A._______ ad entrarvi. Di conseguenza, da una corretta valutazione degli elementi in gioco, emerge che il divieto d’entrata di cinque anni è adeguato alle circostanze del caso concreto. 10. Ne discende che l’autorità inferiore con la decisione del 31 gennaio 2017 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezza- mento; l’autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incom- pleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 11. Le spese giudiziarie di CHF 1'000.– seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regola- mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 12. Visto l’esito della procedura non sono assegnate indennità per spese ripe- tibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 1'000.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull’anticipo del medesimo importo versato in data 4 apri- le 2017. 3. Non sono assegnate spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; incarto di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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