Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1158/2017
Entscheidungsdatum
28.05.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte VI F-1158/2017

S e n t e n z a d e l 2 8 m a g g i o 2 0 1 8 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Antonio Imoberdorf, Philippe Weissenberger, cancelliere Reto Peterhans.

Parti

A._______, senza recapito in Svizzera, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Divieto d'entrata.

F-1158/2017 Pagina 2 Fatti: A. A., cittadino albanese nato il (...), in data 18 agosto 2016 è stato condannato dalla Corte delle assise criminali di Lugano ad una pena de- tentiva di tre anni e tre mesi, per il reato di infrazione aggravata alla LStup (RS 812.121). B. In data 9 novembre 2016, il Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino, Sezione della popolazione ha pronunciato l’allontanamento dell’interessato dal territorio della Confederazione, da eseguirsi al momento della scarce- razione. C. Dopo avere dato ad A. la facoltà di esprimersi mediante interroga- torio dinanzi alla Polizia cantonale ticinese dell’11 ottobre 2016, in data 24 gennaio 2017 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha emanato nei suoi confronti una decisione di divieto d’entrata in Svizzera e nel Liech- tenstein, valida fino al 23 gennaio 2037, disponendo anche l’iscrizione della stessa nel sistema d’informazione Schengen (SIS), estendendone dunque la validità a tutti gli Stati membri. L'autorità inferiore ha motivato la misura di allontanamento ai sensi dell’art. 67 LStr (RS 142.20) in virtù della viola- zione e dell’esposizione a pericolo della sicurezza e dell'ordine pubblici che il comportamento delittuoso dimostrato rappresenta, in particolare essa ha tenuto conto dei reati commessi nell’ambito del traffico di sostanze stupe- facenti, il cui grado di gravità è da considerarsi elevato visto l’ingente quan- titativo di cocaina in gioco, il carattere internazionale degli atti delittuosi e la susseguente minaccia per la salute pubblica. La SEM ha inoltre rilevato che il reo ha agito mosso dal mero desiderio di lucrare e pertanto non può beneficiare di un pronostico favorevole in merito alla sua futura condotta, inoltre non gli è possibile richiamarsi all’esistenza di eventuali interessi pri- vati atti ad opporsi all’adozione del divieto d’entrata pronunciato. D. La notifica della citata decisione all’interessato è avvenuta in data 24 gen- naio 2017 presso lo stabilimento penitenziario in cui egli era a quel mo- mento detenuto. E. Con atto ricorsuale del 22 febbraio 2017 A._______ è insorto avverso il divieto d’entrata pronunciato nei suoi confronti dinanzi al Tribunale ammi- nistrativo federale (di seguito: Tribunale), postulando l’annullamento

F-1158/2017 Pagina 3 dell’estensione della validità della misura di allontanamento ai paesi dello spazio Schengen, subordinatamente la riduzione della durata ad un mas- simo di cinque anni. Egli non ha contestato la decisione del 24 gen- naio 2017 per quel che concerne il territorio elvetico, considerate le viola- zioni di legge commesse, ma si è opposto all’estensione allo spazio Schen- gen degli effetti del divieto d’entrata. Il ricorrente ha in particolare asserito che parte della sua famiglia risiede in Grecia, paese in cui in passato anch’egli ha vissuto, e dove vorrebbe stabilirsi al momento della scarcera- zione. F. Chiamata ad esprimersi nel merito del gravame, il 13 marzo 2017 la SEM ha presentato la proprie osservazioni, ritendendo che le argomentazioni addotte non le consentono di modificare l’apprezzamento della fattispecie. L’autorità inferiore ha pertanto postulato il respingimento dell’impugnativa e l’integrale conferma della decisione del 24 gennaio 2017. G. In data 9 ottobre 2017 A._______ è stato liberato condizionalmente dal pe- nitenziario nel quale era detenuto in Ticino, è stato allontanato dal territorio elvetico ed ha fatto rientro in Albania. H. Il 24 novembre 2017 il Tribunale, per il tramite dell’Ambasciata di Svizzera a Tirana, ha ingiunto al ricorrente di designare un recapito in Svizzera con- formemente all’art. 11b PA, invito al quale l’interessato non ha dato seguito.

Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e nello spazio Schengen rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale così come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fatti- specie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).

F-1158/2017 Pagina 4 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fede- rale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accerta- mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inade- guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al mo- mento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. 3.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, la SEM vieta l’entrata in Sviz- zera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’art. 64d cpv. 2 lett. a-c LStr (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Sviz- zera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pub- blici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). 3.2 Qualora una decisione di divieto d'entrata sia stata pronunciata giusta l'art. 67 LStr, come nel caso che qui ci occupa, nei confronti di un cittadino di un paese terzo ai sensi dell'art. 3 lett. d del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento e del Consiglio europei del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II, GU L 381/4 del 28 dicembre 2006, pagg. 4 a

F-1158/2017 Pagina 5 23), entrato in vigore il 9 aprile 2013 ed abrogante (cfr. decisione del Con- siglio 2013/158/EU del 7 marzo 2013, GU L 87, pagg. 10 e 11 in relazione con l'art. 52 par. 1 regolamento SIS II) in particolare gli art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schen- gen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19 a 62), questa per- sona – conformemente da una parte al regolamento SIS II sopracitato e, dall'altra, l'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP, RS 361) – è di principio iscritta nel SIS ai fini di non ammissione qualora un'autorità am- ministrativa o giudiziaria abbia emanato nei suoi confronti una decisione in quanto la sua presenza sul territorio di uno Stato membro può costituire una minaccia per l'ordine o la sicurezza pubblici, ciò è ad esempio il caso quando essa è stata condannata in uno Stato firmatario per un'infrazione punibile con una pena privativa della libertà superiore ad un anno (cfr. art. 24 par. 2 lett. a regolamento SIS II). Una segnalazione nel SIS com- porta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti gli Stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 14 cpv. 1 del regolamento [UE] 399/2016 del Parla- mento e del Consiglio europei del 9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone [codice frontiere Schengen, GU L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1 a 52]). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati parte al citato accordo possono tuttavia autorizzare l'accesso ad una persona iscritta nel SIS (art. 25 par. 1 CAS; art. 14 cpv. 1 in relazione con l'art. 6 cpv. 5 lett. c codice frontiere Schengen), rispettivamente concedere sulla scorta di tali motivi un visto con validità territoriale limitata (art. 25 par. 1 lett. a [ii] del regolamento [CE] N. 810/2009 del Parlamento e del Consiglio europei del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti [codice dei visti, GU L 23 del 15 settembre 2009, pagg. 1 a 58]). 3.3 In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osser- vare che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteg- gere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico rap- presenta una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'invio- labilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, sa- lute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è viola- zione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono com- messe infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle

F-1158/2017 Pagina 6 autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pub- blico o privato (messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 con- cernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: messaggio LStr]). 3.4 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'am- missione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici non sussi- stano più (MARC SPESCHA, in Spescha et al. (ed.), Migrationsrecht, 4 a ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3, pag. 270). 3.5 In virtù del messaggio LStr precitato (FF 2002 3327, pag. 3428) l'ema- nazione di un divieto d'entrata non deve essere interpretata quale sanzione dal carattere penale, bensì quale misura di protezione di carattere preven- tivo contro possibili turbative future dell'ordine e della sicurezza pubblici in Svizzera (o nello spazio Schengen). L'autorità competente esamina se- condo il proprio libero apprezzamento se un divieto d'entrata deve essere pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meti- colosa di tutti gli interessi presenti, rispettare le garanzie derivanti dalla CEDU ed il principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fern- haltung, in Uebersax et al. [ed.], Ausländerrecht, 2 a ed. 2009, n. marg. 8.80, pag. 356). 4. 4.1 Come si è visto, nella fattispecie in disanima la SEM ha pronunciato nei confronti di A._______ una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di 20 anni, iscritta nel SIS e di conseguenza estesa all’insieme degli Stati Schengen in virtù della nazionalità albanese dell’interessato. Quest’ultimo ha invero unicamente contestato l’estensione

F-1158/2017 Pagina 7 all’area Schengen della misura di allontanamento, adducendo di volersi ri- costruire un’esistenza in Grecia, paese in cui vive parte della sua famiglia. In ragione della durata del divieto d’entrata comminato, il Tribunale ritiene che l’analisi non debba limitarsi unicamente alla problematica dell’iscri- zione nel SIS, bensì anche alla pronuncia stessa di detto divieto, segnata- mente alla sua durata. 4.2 I fatti che hanno portato la SEM a decretare l’allontanamento del ricor- rente dal suolo elvetico sono relativi alla condanna pronunciata il 18 ago- sto 2016 dalla Corte delle assise criminali di Lugano per il reato di infra- zione aggravata alla LStup. L’interessato è stato infatti riconosciuto colpe- vole di un traffico di complessivi 3005,06 grammi di cocaina (cfr. sentenza della Corte delle assise criminali di Lugano del 18 agosto 2016, incarto Simic, pag. 14). 4.3 Ne discende che questi comportamenti, sanzionati da specifiche norme del diritto penale, possono portare all'emissione di un divieto d'entrata poi- ché costituendo indubbiamente una violazione e mettendo in pericolo l'or- dine e la sicurezza pubblici, adempiono ai requisiti dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr. Deve inoltre essere precisato che gli atti delittuosi commessi da A._______ raggiungono una gravità sufficiente affinché l’emanazione di un divieto d’entrata nei confronti del loro autore, se cittadino di uno Stato terzo rispetto all’accordo di Schengen ed in assenza di un permesso di residenza in un paese dell’area di detto accordo internazionale, sia iscritta nel SIS. Nella fattispecie il reato di infrazione aggravata alla LStup è passibile di una pena detentiva compresa tra un anno e venti anni (cfr. art. 19 cpv. 2 LStup), ed è stato sanzionato mediante una pena privativa della libertà della durata di tre anni e tre mesi. Inoltre come si è visto il ricorrente è di nazionalità albanese e non risulta al beneficio di alcun permesso di sog- giorno nel territorio di uno Stato Schengen. 5. 5.1 Come testé rilevato (cfr. consid. 3.1 supra) il divieto d'entrata in Sviz- zera è di regola pronunciato per una durata massima di cinque anni. Giusta l'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr è possibile emanare un divieto d'entrata della durata massima citata, nei confronti di un cittadino non proveniente da un paese firmatario dell'ALC (RS 0.142.112.681), qualora quest'ultimo ha vio- lato o esposto a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'e- stero. Ne discende che per le autorità elvetiche la pronuncia di un divieto d'entrata nei confronti di una persona non soggetta all'ALC per una durata

F-1158/2017 Pagina 8 massima di cinque anni sarà sottoposta al solo diritto interno elvetico, ed in particolare alla LStr, contrariamente a quanto accade per i cittadini al beneficio dell'ALC, che pone esigenze più severe per una tale misura. 5.2 Un divieto d'entrata di una durata maggiore di cinque anni ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2 a frase LStr, può essere deciso a condizione che la per- sona interessata costituisca una minaccia grave per la sicurezza e l'ordine pubblici. Questo sistema riprende l'art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio europei del 16 dicembre 2008 relativa alle norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri al rimpatrio di cit- tadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cfr. GU L 348/98 del 24 di- cembre 2008, pagg. 98 a 107; Messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al rece- pimento della direttiva della CE sul rimpatrio [Direttiva 2008/115/CE] [Svi- luppo dell’acquis di Schengen] e concernente una modifica della LStr [Con- trollo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d’informazione MIDES], FF 2009 7737, pag. 7751). Secondo la citata norma di diritto europeo, il divieto d'entrata può essere adottato per una durata superiore a cinque anni qualora il cittadino di un paese terzo rap- presenti una minaccia grave per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale. Come detto questa regola ha ispirato l'art. 67 cpv. 3 2 a frase LStr, che non fa alcuna distinzione tra cittadini ALC o di paesi terzi. Inoltre, il fatto che lo stesso ALC non fornisca indicazioni in merito ai divieti d'entrata, né a proposito della loro durata, significa che il legislatore fede- rale ha deciso di non fare alcuna distinzione tra comunitari e non in materia di divieti d'entrata di durata superiore a cinque anni (DTF 139 II 121 con- sid. 6.2). 5.3 Occorre dunque determinare le condizioni affinché sia possibile pro- nunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni. In altre pa- role si tratta di fissare i criteri per riconoscere un «grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici» ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2 a frase LStr, nozione che va oltre il concetto di «minaccia di una certa gravità» necessaria per poter emettere un divieto d'entrata anche nei confronti di un cittadino di uno Stato parte all'ALC (art. 5 allegato I ALC). Il concetto di «minaccia grave» ai sensi della LStr deve essere applicato eccezionalmente e presuppone un'analisi approfondita e la presa in considerazione di tutti gli elementi per- tinenti di ogni fattispecie (MARC SPESCHA, op. cit., ad art. 67 LStr, n. marg. 5, pag. 271; ANDREA BINDER OSER, in Caroni/Gächter/Thurnherr (ed.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689).

F-1158/2017 Pagina 9 6. 6.1 In considerazione di quanto poc’anzi esposto e dato che l'autorità infe- riore ha pronunciato un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni, va qui di seguito esaminato, prima di procedere ad una ponderazione degli interessi in gioco, se è soddisfatto il criterio della minaccia grave giusta l'art. 67 cpv. 3 2 a frase LStr. 6.2 Come si è visto i comportamenti penalmente reprensibili ascritti ad A._______ riguardavano il reato di infrazione aggravata alla LStup. In par- ticolare il 7 agosto 2015, durante un viaggio dalla Germania verso l’Italia ed in seguito in direzione della Grecia, il ricorrente ha detenuto, trasportato ed importato in Svizzera un quantitativo di cocaina pari a 3005,06 grammi. In virtù del principio in dubio pro reo le autorità penali lo hanno tuttavia prosciolto da due ulteriori capi d’accusa concernenti la medesima infra- zione. Il Ministero pubblico rimproverava infatti ad A._______ di avere ef- fettuato due ulteriori viaggi con l’intento di trasportare ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, in data 25 maggio e 24 giugno 2015. 6.3 I reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'intervento rigo- roso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collet- tività, di fronte allo sviluppo del traffico di sostanze stupefacenti, costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emis- sione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni contro la legislazione in materia di droga. Tali atti crimi- nosi costituiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di nume- rose persone (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza del TF 2C_121/2014 del 17 luglio 2014 consid. 3.2). Le infrazioni alla LStup, in particolare il traffico di stupefacenti, costituiscono in generale una viola- zione molto grave della sicurezza e dell'ordine pubblici (cfr. sentenza del TF 2C_139/2013 dell'11 giugno 2013 consid. 6.2.3 e riferimenti ivi citati). Inoltre il Tribunale considera che l’ingente quantitativo di cocaina oggetto della condanna del 18 agosto 2016 non può che indurre a pensare che egli non sia un attore secondario nell'ambito del traffico di droga. Detta conclu- sione è rafforzata dal fatto che A._______ ha agito mosso dal mero desi- derio di lucrare, mentre non risulta essere un consumatore di stupefacenti. 6.4 Va altresì tenuto conto del fatto che prima del citato giudizio della Corte delle assise criminali di Lugano, il ricorrente non era incensurato. Dagli atti emerge infatti che in data 10 aprile 2013 egli era stato oggetto di una con- danna in Italia a due anni di reclusione per il reato di sequestro di persona

F-1158/2017 Pagina 10 in concorso. Sebbene non vi siano particolari indicazioni in merito alle cir- costanze che hanno condotto all’emanazione di detto giudizio penale, l’estratto del casellario giudiziale delle autorità penali della vicina Penisola indica che A._______ ha beneficiato del rito abbreviato, ciò che comporta uno sconto di pena. 6.5 Alla luce di questi elementi, il Tribunale considera che la condotta dell'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pub- blici, ragione per cui è giustificata l'emanazione di un divieto d'entrata con- formemente all'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr per una durata superiore a cinque anni giusta la 2 a frase del cpv. 3 di detta norma. 7. 7.1 A fronte di quanto esposto resta ora da stabilire se la durata della mi- sura di allontanamento adottata sia conforme al principio di proporzionalità e, procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso di specie. 7.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scel- gano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi uti- lizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 con- sid. 5.2.2). 7.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti. 7.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente all’impossibilità, dovuta all'iscrizione del divieto d'entrata nel SIS, di potersi recare in Grecia al momento della scarcerazione. Egli avrebbe infatti l’in- tenzione di ricostruirsi un futuro e cercare nuove prospettive professionali in terra ellenica, dove risiederebbe parte del suo parentado ed in cui avrebbe in passato già svolto delle attività lucrative. 7.5 Detta censura non permette tuttavia al Tribunale di giungere ad altra conclusione che l'interesse pubblico all'allontanamento dell'interessato dal territorio della Confederazione e dall'aera Schengen per un lungo periodo di tempo prevalga su quello privato a potervi entrare, visti i motivi esposti precedentemente. Nell'ambito dell'implementazione della legislazione Schengen la Svizzera è in effetti chiamata a preservare gli interessi di tutti

F-1158/2017 Pagina 11 gli Stati membri (cfr. DTAF 2011/48 consid. 6.1), fermo restando che ciò, come testé rilevato, non impedisce agli altri Stati parte agli accordi di Schengen di autorizzare l'entrata dell'insorgente sul loro territorio per mo- tivi seri, o di emanare nei suoi confronti un visto con validità territoriale li- mitata (cfr. consid. 3.2 supra). 7.6 In considerazione dell'insieme delle circostanze del caso di specie, dopo un’attenta ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco ed in ragione dell’invalsa prassi, il Tribunale ritiene che la durata del divieto d’entrata, fissata dalla SEM in 20 anni, vada corretta, così come la sua iscrizione nel SIS. In applicazione dell’art. 121 cpv. 5 Cost. la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che in caso di grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici tale da giustificare il superamento della durata massima di cinque anni pre- vista all'art. 67 cpv. 3 1 a frase LStr, la stessa non può superare 15 anni (20 anni in caso di recidiva) (cfr. DTAF 2014/20 consid. 7). Il Tribunale ha altresì avuto occasione di precisare che i comportamenti delittuosi com- messi dalla persona toccata dal provvedimento di allontanamento dal suolo elvetico devono avere denotato un'energia criminale particolarmente ele- vata. In altre parole, è giustificato comminare un divieto d'entrata della du- rata di 15 anni qualora l'interessato si sia prodigato in atti caratteristici di una criminalità particolarmente grave con dimensione transfrontaliera (atti di terrorismo, tratta di esseri umani, traffico di droga o criminalità organiz- zata), qualora abbia ripetutamente commesso infrazioni gravi contro beni giuridici sensibili – come ad esempio la vita o l'integrità fisica – oppure ab- bia agito in maniera che non sia possibile emettere una prognosi favorevole (cfr. DTAF 2014/20 consid. 8.2). I delitti commessi in Svizzera ed in Italia dal ricorrente rientrano nella categoria poc’anzi citata, avendo egli agito nell’ambito di un importante traffico internazionale di sostanze stupefacenti ed avendo commesso atti lesivi della libertà personale altrui. In esito alle considerazioni che precedono e conformemente alla citata giu- risprudenza, si giustifica una riduzione della durata del divieto d'entrata emanato dall’autorità intimata, e della relativa iscrizione dello stesso nel SIS, a 15 anni. Ne consegue che il divieto d’entrata pronunciato nei con- fronti dell’insorgente prenderà fine il 23 gennaio 2032.

F-1158/2017 Pagina 12 8. Da quanto esposto discende che il ricorso deve essere parzialmente ac- colto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza, considerato tuttavia come ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 PA nessuna spesa processuale è posta a carico dell'autorità inferiore. Risultando parzialmente soccombente il ricor- rente è tenuto al pagamento di fr. 900.– a titolo di spese giudiziarie ridotte (cfr. art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 feb- braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 9. Il 9 ottobre 2017 A._______ è stato scarcerato e nel contempo allontanato dalla Svizzera – e nonostante l’invito in questo senso formulato dal Tribu- nale – non ha comunicato un recapito in questo paese, la presente sen- tenza è pertanto notificata mediante pubblicazione sul Foglio Federale.

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F-1158/2017 Pagina 13

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. 2. La durata del divieto d'entrata emanato dalla SEM mediante decisione del 24 gennaio 2017 è ridotta a 15 anni, ovvero fino al 23 gennaio 2032. 3. Le spese processuali, di fr. 900.–, sono poste a carico del ricorrente. Il suc- citato importo deve essere versato alla cassa del Tribunale (CCP 30-217609-6 o IBAN CH54 0900 0000 3021 7609 6; codice SWIFT: POFICHBEXXX), con la referenza F-1158/2017, entro un termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul Foglio Federale della presente sentenza. 4. Comunicazione a: – ricorrente (notificazione mediante pubblicazione sul Foglio Federale in applicazione dell’art. 36 lett. b PA) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; incarto di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione – Ufficio dell’assistenza riabilitativa, Lugano, in copia

Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Reto Peterhans

Data di spedizione:

Zitate

Gesetze

18

CE

  • art. 3 CE

Cost

  • art. 121 Cost

LStr

  • art. 67 LStr

LStup

  • art. 19 LStup

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

OASA

  • art. 80 OASA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 11b PA
  • art. 36 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

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