Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-839/2019
Entscheidungsdatum
24.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-839/2019

Sentenza del 24 marzo 2022 Composizione

Giudici Chiara Piras (presidente del collegio), William Weber, Michela Bürki Moreni, cancelliera Sebastiana Bosshardt.

Parti

A., nato il (...), B., nata (...), C._______, nato (...), Serbia, tutti rappresentati dalla lic. iur. Elisabetta Luda, (...), ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo senza esecuzione dell'allontanamento (termine del ri- corso accorciato); decisione della SEM dell'8 febbraio 2019 / N (...).

D-839/2019 Pagina 2 Fatti: A. A.a A., insieme alla moglie B. ed al figlio C., cittadini di nazionalità serba, hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 6 dicembre 2018. A.b Il 14 dicembre 2018, rispettivamente il 21 dicembre 2018, si è svolta l'audizione sulle generalità dei richiedenti, mentre sui motivi d'asilo essi sono stati sentiti l'8 gennaio 2019, rispettivamente l'11 gennaio 2019. I ri- chiedenti hanno dichiarato di essere espatriati in particolare per i problemi avuti da A., un (...) in pensione dal (...). Egli, infatti, alla fine del (...) avrebbe assistito a dei crimini di guerra perpetrati da diversi (...). Do- podiché, egli avrebbe iniziato a rilasciare delle interviste per denunciare pubblicamente tali atti e per questo motivo, dal (...) a (...), avrebbe preso parte al programma protezione testimoni al fine di fornire testimonianza in merito ai crimini di guerra. Tuttavia, gli agenti che avrebbero dovuto pro- teggere l'interessato e la sua famiglia si sarebbero comportati in maniera aggressiva nei loro confronti ed essi sarebbero stati esclusi dal pro- gramma. Dopo tale esclusione, le cose sarebbero andate deteriorandosi ed i richiedenti sarebbero stati oggetto di frequenti perquisizioni e minacce ad opera della polizia. Inoltre, le persone accusate da A., l'avreb- bero a loro volta denunciato e nei suoi confronti, tra il (...) e il (...), sareb- bero stati aperti sette processi penali. Tuttavia, in uno soltanto egli sarebbe stato riconosciuto colpevole, ma la relativa condanna sarebbe già caduta in prescrizione. Altresì, l'interessato avrebbe dichiarato di essere scampato a numerosi tentativi di omicidio. In particolare, a (...) egli sarebbe stato vit- tima di un'aggressione, con (...), alla quale avrebbe fatto seguito un rifiuto, da parte dell'ospedale, di prestargli le cure. Soltanto sette o otto giorni dopo l'aggressione e grazie all'intervento di un amico avvocato egli avrebbe ri- cevuto le dovute cure. Infine, a (...), un (...) avrebbe informato l'interessato che sarebbe stato meglio lasciare la Serbia poiché altrimenti sarebbe stato ucciso. Temendo seriamente per la propria vita, A. avrebbe deciso di conseguenza di espatriare con la famiglia. A.c A sostegno dei loro motivi d'asilo i richiedenti hanno depositato un nu- mero importante di mezzi di prova. B. Con decisione dell'8 febbraio 2019, notificata l'11 febbraio 2019 (cfr. risul- tanze processuali), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti ai sensi

D-839/2019 Pagina 3 dell'art. 40 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera considerando, nel contempo, l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevol- mente esigibile e possibile. L'autorità ha inoltre indicato che il Consiglio federale ha designato la Serbia come Stato esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. C. In data 18 febbraio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 19 febbraio 2019), gli interessati sono insorti contro detta decisione con ri- corso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo preliminarmente la copia dei mezzi di prova acquisiti in corso di procedura o l'elenco dei mezzi di prova agli atti di causa corredato dalle date di ciascun documento e dal titolo completo e un termine per l'integra- zione del ricorso. In via principale, essi hanno altresì richiesto l'accogli- mento del ricorso ed il riconoscimento della qualità di rifugiati con conte- stuale concessione dell'asilo, in subordine, la restituzione degli atti all'au- torità inferiore per il completamento dell'istruttoria e in via ancor più subor- dinata la concessione dell'ammissione provvisoria. Essi hanno altresì pre- sentato una domanda di assistenza giudiziaria e protestato spese e ripeti- bili. Al ricorso essi hanno allegato una fotocopia della procura del 23 gen- naio 2019, della decisione impugnata nonché della lettera in lingua inglese del (...) in Serbia del (...) e dell'allegato del Rappresentante dell'opera as- sistenziale (ROA) al verbale dell'audizione federale diretta dell'8 gennaio 2019. D. Con decisione incidentale del 22 febbraio 2019, il Tribunale ha autorizzato gli insorgenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anti- cipo, ed ha trasmesso un esemplare del ricorso e degli allegati alla SEM invitandola a presentare una risposta in merito. E. I ricorrenti, con scritto del 23 febbraio 2019, hanno trasmesso al Tribunale delle informazioni complementari al ricorso con allegati ulteriori mezzi di prova.

D-839/2019 Pagina 4 F. Il Tribunale, con ordinanza del 4 marzo 2019, ha trasmesso per informa- zione alla SEM una copia di tale scritto e dei relativi allegati. G. Con scritto del 5 marzo 2019 l'autorità inferiore ha risposto al ricorso. H. Avendo constatato che la risposta al ricorso della SEM del 5 marzo 2019 non conteneva osservazioni in merito alle informazioni complementari del 23 febbraio 2019, con ordinanza del 21 marzo 2019 il Tribunale ha con- cesso all'autorità inferiore un termine fino al 5 aprile 2019 – prorogato su richiesta dapprima fino al 30 aprile 2019 e poi fino al 22 maggio 2019 – per esprimersi. Entro il medesimo termine, il patrocinatore dei ricorrenti è stato autorizzato a rivolgersi alla SEM e recarsi presso i suoi uffici al fine di con- sultare tutti i mezzi di prova depositati agli atti. Tale termine è stato proro- gato dal Tribunale su richiesta degli insorgenti fino al 30 aprile 2019. I. Il 22 maggio 2019 la SEM ha presentato le proprie osservazioni in merito alle informazioni complementari. J. I ricorrenti hanno replicato con osservazioni del 19 giugno 2019. K. Con scritto del 16 luglio 2020 gli insorgenti hanno trasmesso dei rapporti medici relativi a B._______ – in cura (...) per il trattamento di (...) – una dichiarazione dell'avvocato difensore in Serbia di A._______ ed una chia- vetta USB contenente dei documenti giudiziari serbi in formato digitale. Tale scritto ed i relativi allegati sono stati trasmessi il 22 luglio 2020 alla SEM con possibilità di esprimersi. L. La SEM, con decisione dell'11 agosto 2020, ha riesaminato parzialmente la propria decisione dell'8 febbraio 2019 annullandone i punti 4 e 5 ed ha concesso l'ammissione provvisoria ai ricorrenti. Ritenuti i problemi di salute di B., la sua esecuzione dell'allontanamento è stata giudicata at- tualmente non ragionevolmente esigibile, mentre quella di A. e del figlio C._______ è stata ritenuta attualmente inammissibile in ragione del

D-839/2019 Pagina 5 principio dell'unità della famiglia. L'autorità inferiore ha altresì preso posi- zione in merito ai mezzi di prova inoltrati dagli insorgenti con scritto del 16 luglio 2020. M. Con decisione incidentale del 21 agosto 2020 i ricorrenti sono stati invitati ad informare il Tribunale se ed in che misura intendessero mantenere il loro ricorso. N. Con scritto del 7 settembre 2020 i ricorrenti hanno comunicato di voler mantenere il ricorso sul punto di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo. O. In seguito allo scritto di C._______ del 31 agosto 2020 alla SEM – tra- smesso al Tribunale in copia in data 17 settembre 2020 – nel quale il ricor- rente chiedeva copia del suo passaporto serbo per poterlo consegnare al suo datore di lavoro, il Tribunale, con decisione incidentale del 22 settem- bre 2020, ha impartito ai ricorrenti un termine fino al 7 ottobre 2020, per informare circa le loro entrate e spese, segnatamente riempiendo il formu- lario di richiesta dell'assistenza giudiziaria allegato, o, a difetto, producendo un'attestazione d'indigenza aggiornata e l'ultima decisione di prestazioni assistenziali, nonché copia del contratto di lavoro di C._______. P. In data 5 ottobre 2020 i ricorrenti hanno ritornato al Tribunale il formulario compilato. Q. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. R. Per ragioni organizzative, il presente procedimento è stato assegnato alla giudice citata in epigrafe in qualità di presidente del collegio.

D-839/2019 Pagina 6 Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 In data 1° marzo 2019 è entrata in vigore la revisione parziale della LAsi (Raccolta ufficiale [RU] 2016 3101). In applicazione delle disposizioni transitorie, la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015). 1.3 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe- riore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. 2.3 Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. 3.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina- deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 3.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

D-839/2019 Pagina 7 4. 4.1 Preliminarmente, il Tribunale osserva che con decisione dell'11 ago- sto 2020, la SEM ha riesaminato parzialmente la propria decisione dell'8 febbraio 2019 ed ha posto i ricorrenti al beneficio dell'ammissione provvisoria. Con scritto del 7 settembre 2020 i ricorrenti hanno comunicato di voler mantenere il ricorso sul punto di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo. Oggetto del litigio in questa sede risulta dunque essere esclusivamente il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. 4.2 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.3 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pe- ricolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inol- tre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione fem- minile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 4.4 Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo rag- giungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti). 4.5 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscet- tibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di resi- denza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo. 4.6 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di

D-839/2019 Pagina 8 rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 4.7 Altresì, il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; cfr. Stati d'origine o di provenienza sicuri da persecu- zioni, Allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Nel caso in cui lo Stato d'origine venga designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale di assenza di persecuzioni statali e di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3). Tale presunzione ha natura relativa e può essere sovvertita in presenza di indizi concreti. 4.8 In conformità all'art. 40 cpv. 1 LAsi, se in base all'audizione sui motivi d'asilo risulta evidente che il richiedente non è in grado di provare o di ren- dere verosimile di possedere qualità di rifugiato e se nessun motivo si op- pone all'allontanamento dalla Svizzera, la domanda è respinta senza pro- cedere a ulteriori chiarimenti. 5. 5.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha anzitutto ritenuto la Serbia uno Stato di diritto con istituzioni democratiche stabili ed un apparato giudiziario indipendente. In seguito, l'autorità inferiore ha rilevato che il richiedente avesse esposto in maniera estesa e dettagliata le sue vicissitudini relative al periodo dal (...) al (...), ossia compatibilmente fino alla fine dell'ultimo processo a suo carico. Malgrado la lungaggine processuale, la giustizia serba avrebbe comunque dimostrato di fare il suo corso. La SEM non du- biterebbe di quanto occorso al richiedente in quegli anni, benché non ci sarebbero prove oggettive di una volontà mirata da parte dello Stato serbo di designarlo quale bersaglio di persecuzione in quanto personaggio sco- modo in Patria. In tal senso, anche i mezzi di prova A21 n. 2 (lettera di [...] del [...]) e A21 n. 3 (lettera [...] del [...]) attesterebbero la situazione di pe- ricolo vissuta dall'interessato in passato ma non perorerebbero fattiva- mente in alcun modo l'attualità del suo timore d'incorrere ancor oggi in seri rischi in seguito alla sua partecipazione ed estromissione dal programma protezione testimoni. Tale giudizio sarebbe pure rafforzato dall'esame degli ulteriori mezzi di prova prodotti. Dagli stessi ne discenderebbe chiaramente che il richiedente avrebbe realmente fatto affidamento sul sistema politico,

D-839/2019 Pagina 9 nonché sull'apparato di giustizia e di polizia serbo, sentendosi sempre li- bero di esprimere pubblicamente tanto le sue richieste di aiuto quanto il proprio dissenso verso la disfunzionalità della macchina statale. La SEM non avrebbe escluso che in passato egli possa essere stato confrontato a situazioni pericolose da parte di persone non meglio identificate. Tuttavia, ciò non farebbe altro che confermare la necessità della presenza della po- lizia a casa sua ai fini di protezione. L'autorità inferiore ha poi aggiunto che egli e la sua famiglia avrebbero continuato a risiedere stabilmente a D._______ anche dopo il pensionamento dell'interessato nel (...), nonché dopo la chiusura dell'ultimo processo nel (...). Ciò lascerebbe presagire che l'intensità di queste minacce non fosse più tale da ritenere che la sua famiglia incorresse in un serio pericolo e/o che comunque essi stessero ricevendo la protezione adeguata da parte delle autorità di polizia. Prose- guendo nell'analisi, la SEM ha giudicato dettagliate, minuziose e sostenute da una documentazione appropriata le dichiarazioni degli interessati con- cernenti il lasso di tempo dal (...) al (...), mentre quelle concernenti il pe- riodo successivo – ed inerenti ai motivi di fuga – non sarebbero state at- tendibili. In merito all'accaduto del (...), dove A._______ sarebbe stato ag- gredito da sconosciuti a volto coperto, la SEM ha rilevato che proprio dalla denuncia fatta (cfr. mezzo di prova A26 n. 1) i fatti perderebbero d'incisività e di credibilità. Invero, la descrizione degli aggressori sarebbe pratica- mente inesistente. L'autorità inferiore sarebbe incline a credere che la ca- duta del (...) sarebbe piuttosto frutto di un increscioso ma fortuito incidente. D'altronde vi sarebbero pure dei dubbi quanto alle perquisizioni che si sa- rebbero prodotte con cotanta insistenza nell'arco degli ultimi anni. In merito all'ultima incursione, A._______ non avrebbe ricordato né quanti agenti si fossero presentati né quando lo avessero fatto. D'altro canto, nemmeno B._______ avrebbe reso dichiarazioni credibili al riguardo, non avendo ella saputo indicare né la loro frequenza né approssimare il loro numero. Nem- meno l'esposto di C._______ sarebbe poi stato considerato attendibile. In seguito, per quanto riguarda i numerosi SMS minatori che l'interessato avrebbe ricevuto, risulterebbe quantomeno curioso il fatto che egli non ne avrebbe conservato nemmeno uno. Dipoi, le dichiarazioni dei richiedenti in merito all'esistenza di un piano per eliminare la famiglia sarebbero inatten- dibili. Sarebbe infatti inconcepibile che il richiedente avrebbe riportato tale fatto soltanto nel corso della seconda audizione senza averlo accennato durante la prima audizione, essendo tale avvenimento il fattore scatenante della partenza. Altresì, tali affermazioni sarebbero in contraddizione con quanto affermato in sede di prima audizione, ovvero che il decurtamento della pensione sarebbe stata l'ultima goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso. Le dichiarazioni della moglie al proposito sarebbero state ritenute insussistenti. Ella non sarebbe stata in grado di riferire quando il marito

D-839/2019 Pagina 10 sarebbe venuto a conoscenza di tale informazione. Infine, l'autorità infe- riore ha ritenuto che il timore nei confronti della sanità in Serbia sarebbe soggettivo, malgrado l'interessato sarebbe stato vittima di episodi di mala- sanità e di diagnosi errate, tali episodi non potrebbero essere intesi come persecuzioni nei suoi confronti. Neppure la riferita ostilità di più persone mostrata nei confronti dei richiedenti giungerebbe ad un'intensità tale da costituire una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. In conclusione, non vi sarebbero indizi che permetterebbero di ritenere che essi sarebbero og- getto di persecuzioni. Di conseguenza, non sarebbero neppure riconosci- bili indizi che permetterebbero di capovolgere la presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. 5.2 In sede ricorsuale, gli insorgenti fanno una premessa a titolo prelimi- nare in merito ai mezzi di prova forniti dinnanzi alla SEM. Invero, il ricor- rente si sarebbe trovato in difficoltà non soltanto nel selezionare i fatti, ma anche i mezzi di prova, come indicato in sede d'audizione federale e come segnalato anche nel rapporto ROA. In seguito, essi ritengono che malgrado la loro provenienza da un Paese considerato come presuntivamente esente da persecuzioni, una siffatta mole di mezzi di prova come quella offerta e la massima inquisitoria che regge la procedura amministrativa, avrebbero dovuto portare ad un esame più approfondito della domanda d'asilo; in particolare, per quanto riguarderebbe l'esposizione mediatica del ricorrente, i profili e il potere d'influenza delle persone denunciate – le quali avrebbero a loro volta denunciato il ricorrente – e il contesto generale serbo in relazione alla delicata questione dei crimini di guerra. Nella decisione avversata, non risulterebbe esaminato in modo completo e convincente né il timore dei ricorrenti di incorrere in ulteriori persecuzioni giudiziarie o in nuove aggressioni, nonostante e proprio a causa delle tante persecuzioni già subite, né i rischi che potrebbero derivare dalla possibile testimonianza del ricorrente in nuovi procedimenti per crimini di guerra. Per quanto riguar- derebbe invece il DVD consegnato dal ricorrente – il quale dovrebbe con- tenere una copia del documentario "(...)" e diverse interviste a emittenti televisive rilasciate fino al (...) – l'autorità inferiore avrebbe dovuto quanto- meno visionarne i contenuti e disporre un'audizione complementare per assicurarsi che tutti i motivi d'asilo ed i mezzi di prova pertinenti fossero stati adeguatamente approfonditi ed inclusi nella valutazione. La SEM con l'adozione di una decisione di respingimento "senza ulteriori chiarimenti" non avrebbe rispettato la massima inquisitoria e neppure assicurato piena- mente il diritto di essere sentito degli interessati. Gli insorgenti ritengono poi che l'esame dell'attualità dei timori di persecuzione sarebbe da una parte incompleto e dall'altra non corrispondente alle loro allegazioni. Egli avrebbe portato, in sede d'audizione, anche una lettera del (...) in Serbia

D-839/2019 Pagina 11 del (...), non menzionata nella decisione, la quale riassumerebbe gli eventi salienti della sua vita. Da tale scritto risulterebbe inoltre che la famiglia sa- rebbe in pericolo e dovrebbe lasciare la Serbia il prima possibile. Anche la lettera del (...) del (...) (A21 n. 3) indicherebbe chiaramente che la sicu- rezza del ricorrente e della sua famiglia non sarebbe garantita in Serbia. In merito all'attualità delle persecuzioni, essi osservano che non si potrebbe prescindere da una valutazione complessiva delle allegazioni e dei mezzi di prova, perché sarebbe proprio l'evoluzione dei fatti a rendere evidente la peculiarità della posizione dell'insorgente e la continuità del suo profilo di rischio. I ricorrenti riepilogano dunque i fatti essenziali che avrebbero portato A._______ ad assumere un ruolo peculiare tra i testimoni di crimini di guerra. La diffusa ostilità ai danni dell'interessato e dei suoi famigliari apparirebbe come la conseguenza della sua esposizione mediatica e della sua posizione rispetto a una questione delicata come i crimini di guerra in Kosovo, Bosnia e Croazia. Significativo sarebbe il mezzo di prova contras- segnato come doc. 21, ovvero una convocazione del (...) per un interroga- torio presso la polizia di D.. Il documento sarebbe stato firmato da (...) che nel (...) era stato arrestato ed accusato dal ricorrente per aver commesso dei crimini di guerra. Il ricorrente, a sua volta sarebbe stato de- nunciato proprio da (...) E. e dal suo vice F._______. Il processo sarebbe stato archiviato nel (...) per la caduta delle accuse. Secondo il ricorrente questo lungo procedimento sarebbe stato un tentativo di ritor- sione, essendogli anche stato sequestrato il passaporto dal (...) al (...). I fatti, le ragioni del processo e la natura intimidatoria di questo tipo di accuse sarebbero inoltre state denunciate da alcune organizzazioni non governa- tive. In seguito, il ricorrente precisa che le sue denunce alla giustizia serba e la sua esposizione mediatica sarebbero il risultato di una precisa scelta ideale e non potrebbero essere ricondotte ad un eventuale, e qui denegato, senso di sicurezza e libertà. Altresì, le visite della polizia al suo domicilio sarebbero state descritte come di natura essenzialmente persecutoria e non sarebbe dunque comprensibile per quale motivo la SEM le avrebbe considerate alla stregua di una misura di protezione da parte dello Stato. Per quanto riguarderebbe la supposta inverosimiglianza delle allegazioni relative all'aggressione del (...), l'insorgente giustifica la mancanza di ulte- riori dettagli descrittivi in merito agli aggressori con le circostanze dell'ag- gressione (il fatto che fosse buio, che gli aggressori avessero coperto il loro volto e non avrebbero parlato). Pertanto, anche la conclusione dell'autorità inferiore – secondo cui la caduta sarebbe frutto di un fortuito incidente – apparirebbe priva di una base solida, contraria alle allegazioni del ricor- rente ed alla lettera del (...) del (...). L'aggressione, con le sue gravi con- seguenze, sarebbe dunque verosimile. In seguito, gli insorgenti reputano di aver descritto in maniera complessivamente convincente le perquisizioni

D-839/2019 Pagina 12 subite. L'autorità inferiore sembrerebbe aver assegnato un rilievo determi- nante all'ultima perquisizione, attendendosi un grado di dettagli considere- vole, che i ricorrenti non sarebbero stati in grado di fornire perché per loro, questa perquisizione sarebbe stata una delle tantissime che avrebbero vis- suto continuamente da anni. Tuttavia, la decisione di espatriare non sem- brerebbe riconducibile a tale avvenimento, ma piuttosto all'avvertimento ri- cevuto dal ricorrente dell'organizzazione della sua "liquidazione". Pertanto, non vi sarebbero ragioni per ritenere che l'ultima perquisizione avrebbe do- vuto avere un impatto tale sui ricorrenti da rimanere particolarmente vivida nella memoria e distinguersi dalle innumerevoli altre perquisizioni vissute negli anni. Infine, la SEM non avrebbe tenuto conto adeguatamente dell'in- credibile sommatoria di atti, situazioni, minacce, procedimenti che la fami- glia si sarebbe ritrovata ad affrontare negli anni e per i quali il ricorrente avrebbe offerto all'autorità inferiore un'enorme quantità di mezzi di prova. Per quanto non sarebbe possibile ricondurre con precisione tutti i singoli episodi a una precisa e accertata volontà persecutoria, risulterebbe estre- mamente improbabile considerare che tale complesso di situazioni sia frutto di coincidenze. 5.3 Per il tramite delle informazioni complementari del 23 febbraio 2019 gli insorgenti informano il Tribunale di essere stati vittima di minacce di morte e trasmettono lo stampato di due messaggi in lingua serba ricevuti via (...) ([...]), la traduzione di uno di questi e la copia della denuncia penale pre- sentata il 18 febbraio 2019 5.4 Con risposta al ricorso, la SEM rettifica innanzitutto la nomenclatura dell'atto A21 n. 2 erroneamente registrato come lettera di (...) allorché si trattava della lettera del (...). Al proposito, l'autorità inferiore osserva che il documento si limiterebbe, tuttavia, ad enunciare una situazione di pericolo del ricorrente. L'autorità inferiore ritiene in seguito che i fatti sarebbero stati accertati in maniera completa ed esaustiva, segnatamente, i mezzi di prova sarebbero stati considerati e soppesati in funzione della loro portata pro- batoria. Grazie alla documentazione versata agli atti ed alle dichiarazioni degli interessati sarebbe stato possibile ricostruire il lasso temporale dal (...) al (...) in maniera fedele. La SEM avrebbe per altro valutato la situa- zione dell'interessato nel contesto di guerra. Quanto alla selezione dei mezzi di prova, il richiedente avrebbe avuto il tempo ritenuto adeguato per produrre i mezzi di prova volti a provare le persecuzioni allegate. L'autorità inferiore non avrebbe altresì interpretato i mezzi di prova per il lasso di tempo dal (...) al (...) a sfavore dell'insorgente. Egli avrebbe infatti debita- mente provato i suoi timori oggettivi di incorrere in persecuzione da terzi e/o da alcuni personaggi appartenenti all'apparato statale serbo, nonché di

D-839/2019 Pagina 13 temere di non ricevere l'adeguata protezione da parte dello Stato malgrado lo stesso nel corso degli anni avesse intrapreso i passi necessari per ga- rantire la sicurezza dei suoi cittadini. Pertanto, non sarebbe stato ritenuto necessario sentire ulteriormente il ricorrente con un'audizione complemen- tare. La SEM si sarebbe dunque concentrata sull'ultima parte della vita dei richiedenti ([...]), difatti, in sede di audizioni sui motivi, sarebbe stata atten- tamente esaminata l'attualità del timore fondato del ricorrente d'incorrere in persecuzioni presenti e/o future. Tuttavia, gli interessati non sarebbero stati in grado di rendere verosimili le vicissitudini legate a tale periodo: né l'aggressione del (...), né le innumerevoli minacce per SMS mai denun- ciate, né le frequenti perquisizioni (arbitrarie e/o legali), né il piano volto ad eliminare la famiglia. Inoltre, essi non sarebbero stati in grado di esporre in maniera attendibile uno scorcio comune del loro vissuto. Pertanto, alla luce delle audizioni ed in assenza di mezzi di prova volti ad avvalorare concrete vessazioni, la SEM nella decisione impugnata ha ritenuto inverosimili le allegazioni degli interessati e che non sussisterebbe un timore oggettivo di persecuzione credibile presente e/o futura. 5.5 La SEM, con osservazioni del 22 maggio 2019, prende posizione in merito alle informazioni complementari dei ricorrenti del 23 febbraio 2019 e rileva innanzitutto che non risulterebbero delle minacce di morte, ma si tratterebbe di insulti e illazioni che non seguirebbero alcuna regola lingui- stica oltre a non avere senso. L'autorità inferiore evidenzia che chiunque potrebbe aver creato un profilo (...) e scritto tali messaggi, per questo mo- tivo gli stessi non potrebbero essere considerati nella decisione di asilo. Per quanto riguarda la denuncia penale la SEM potrebbe soltanto pren- derne atto e rinvia integralmente alle motivazioni della decisione impu- gnata. 5.6 In sede di replica, con scritto del 19 giugno 2019, gli insorgenti rimar- cano che il fatto che i messaggi di minaccia siano carenti dal punto di vista formale non significherebbe che tale carenza si trasmetta al contenuto del messaggio. Inoltre, per quanto riguarda l'affermazione in ordine al fatto che tali minacce non sarebbero rilevanti in quanto inviate su (...), i ricorrenti precisano in primo luogo che (...) sarebbe sempre più attento a cancellare falsi profili. In effetti sarebbero copiose le pronunce in tutta Europa in rela- zione a reati compiuti sui Social Network. In secondo luogo, essi osservano che non sarebbe possibile prescindere nella valutazione dell'impatto e della pericolosità di tali minacce dal contesto nel quale si troverebbero i ricorrenti, che hanno chiesto asilo in Svizzera in ragione delle persecuzioni subite e che potrebbero subire nel loro Paese d'origine a causa della de- nuncia di A._______ in relazione a crimini di guerra.

D-839/2019 Pagina 14 5.7 Con scritto spontaneo del 16 luglio 2020 gli insorgenti trasmettono, ol- tre a diversi rapporti medici relativi ad B._______ anche una dichiarazione dell'avvocato difensore di A._______ in Serbia. Dalla stessa si evincerebbe che una causa civile sarebbe stata intentata nei confronti del ricorrente da G._______ per violazione dell'onore e della reputazione. L'insorgente, ospite di una trasmissione televisiva in H., avrebbe riportato le pressioni subite affinché non prestasse testimonianza in merito ai crimini di guerra ed avrebbe riconosciuto pubblicamente G.. L'avvocato sottolinea che questo sarebbe soltanto uno dei procedimenti aperti nei con- fronti del ricorrente poiché avrebbe deciso di denunciare dei crimini di guerra commessi da agenti di polizia. G._______ avrebbe a sua volta av- viato una causa civile malgrado non ci fossero elementi per l'adozione della richiesta. Il Tribunale di prima istanza avrebbe altresì reso un giudizio in favore del qui ricorrente. 5.8 La SEM, con decisione dell'11 agosto 2020, oltre ad aver riesaminato parzialmente la decisione impugnata ammettendo provvisoriamente i ricor- renti, prende posizione in merito alla causa civile in corso in Serbia nei confronti di A.. A questo proposito, l'autorità inferiore osserva che i nuovi mezzi di prova non permetterebbero di giustificare una modifica- zione della sua posizione. I documenti non corroborerebbero la tesi se- condo cui il ricorrente sarebbe attualmente perseguitato dallo Stato serbo. Gli stessi farebbero infatti riferimento ad una causa civile intentata da G. e poi proseguita con una richiesta dell'insorgente di risarci- mento danni. Non si evincerebbero indizi e/o elementi che lascerebbero presagire un agire persecutorio da parte delle autorità statali. 6. 6.1 Ora, è innanzitutto d'uopo rilevare che il Consiglio federale, il 25 giu- gno 2003, ha inserito la Serbia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Stati d'origine o di provenienza sicuri da persecuzioni). 6.2 6.2.1 Nonostante ciò, nelle procedure d'asilo ‒ così come nelle altre pro- cedure di natura amministrativa ‒ si applica il principio inquisitorio (cfr. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi; DTAF 2015/1 consid. 4.2). Ciò sottintende che l'autorità competente deve provvedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 12 PA; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). L'accertamento dei fatti è incom- pleto allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti

D-839/2019 Pagina 15 per la decisione non sono stati presi in considerazione. Esso risulta ine- satto se l'autorità omette di amministrare le prova di un fatto rilevante, ap- prezza in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova o fonda la decisione su fatti non conformi all'incarto (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2; sentenze del TAF A-671/2015 del 3 agosto 2020 con- sid. 2.1 e D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5.2; REGINA KIE- NER/BERNHARD RÜTSCHE/MATHIAS KUHN, Öffentliches Verfahrensrecht, 3 a

ed. 2021, n. marg. 1585). Significativo è il substrato fattuale per le condi- zioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del TAF D-291/ 2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.1; ISABELLE HÄNER, in: Häner/Wald- mann [ed.], Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. marg. 34; PATRICK KRAUSKOPF/KATRIN EMMENEGGER/FABIO BABEY, in: Waldmann/ Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2 a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). In concreto, l'autorità deve procurarsi la documentazione ne- cessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed am- ministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 con- sid. 5). L'istruzione d'ufficio ("Amtsermittlung") è da ritenersi conclusa nel momento in cui i fatti giuridicamente rilevanti sono stati chiariti o quando, in modo non arbitrario, si può partire dall'assunto che ulteriori chiarimenti non porteranno a conoscenze aggiuntive sulla questione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). 6.2.2 Il principio inquisitorio non dispensa in ogni caso le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione non sia in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; DTAF 2019 I/6 con- sid. 5.1). Se la parte rifiuta di dare il proprio contributo al chiarimento della fattispecie per ciò che ci si può ragionevolmente attendere da essa, l'auto- rità può tenerne conto a suo sfavore nell'apprezzamento delle prove e, in determinate circostanze, può esimersi dall'indagare ulteriormente (cfr. per maggiori sviluppi DTF 130 II 482 consid. 3.2; DTAF 2015/1 consid. 4.2 e seg.; sentenza del Tribunale federale 2A.669/2005 del 10 maggio 2006 consid. 3.5.2; anche KIENER/RÜTSCHE/KUHN, op. cit., n. marg. 710 e seg.). 6.2.3 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'i- struzione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo ac- certamento dei fatti. Ciò nondimeno, il Tribunale amministrativo federale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale so- luzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e relativi riferimenti; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL

D-839/2019 Pagina 16 BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2 a ed. 2013, n. 2.191). 7. 7.1 Nel caso in disamina, l'autorità inferiore, alla luce dei numerosi mezzi di prova, la grande complessità del caso, nonché i numerosi episodi rac- contati da A., in virtù del principio inquisitorio, non avrebbe potuto respingere la domanda d'asilo degli interessati senza prima effettuare degli ulteriori complementi istruttori. Non è, infatti, condivisibile il fatto che abbia emesso una decisione d'asilo negativa direttamente sulla base dell'art. 40 cpv. 1 LAsi (rigetto senza ulteriori chiarimenti) nonostante l'importantissima mole di documenti e mezzi di prova forniti dagli insorgenti. 7.1.1 Da una parte invero, non avendo l'autorità inferiore dubitato di quanto accaduto al richiedente nel periodo dal (...) al (...), non ha implicitamente messo in discussione la verosimiglianza di tali episodi. D'altro canto invece, la SEM ha ritenuto inverosimili gli episodi addotti dal (...) al (...) (in partico- lare l'aggressione subita a [...] e le perquisizioni da parte della polizia). Tale modo di procedere, tuttavia, non risulta condivisibile dal momento che non tiene conto di tutte le allegazioni dei ricorrenti nel loro complesso. L'autorità infatti, al fine di verificare se vi fosse un timore oggettivo di subire delle persecuzioni future, ha omesso di tenere conto degli episodi occorsi fino al (...). Ricondurre una supposta assenza di persecuzioni future unicamente all'inverosimiglianza degli ultimi episodi appare quantomeno riduttivo e semplicistico e dunque non conforme alla complessità del caso in disa- mina. Invero, un'analisi in merito all'attualità del timore di subire persecu- zioni future, avrebbe dovuto tenere conto del profilo personale di A. – in particolare della sua esposizione mediatica e degli eventi accaduti fino al (...) (per altro non contestati né messi in dubbio dalla SEM) – del profilo e del potere d'influenza delle persone denunciate, così come il contesto generale serbo in relazione alla questione dei crimini di guerra. 7.1.2 Le medesime considerazioni valgono anche per quanto riguarda la questione dell'intensità dei pregiudizi. Su questo punto, non può essere seguita l'opinione della SEM secondo cui l'intensità delle minacce non fosse più tale da ritenere che la famiglia fosse in pericolo dal momento che i ricorrenti avrebbero continuato a vivere a D._______ anche dopo il pen- sionamento del ricorrente nel (...) nonché dopo la fine dell'ultimo processo nel (...). La SEM, infatti, non tiene conto delle circostanze complessive ed in particolare del fatto che nell'ambito dell'ultimo processo al ricorrente fosse stato ritirato il passaporto proprio per evitare che espatriasse (cfr. A29/22, D33).

D-839/2019 Pagina 17 7.1.3 In seguito, sollevano dei dubbi anche le considerazioni della SEM in merito all'assenza di prove oggettive di una volontà mirata da parte dello Stato serbo di designare A._______ quale bersaglio di persecuzione. Tale affermazione da una parte non risulta minimamente motivata mentre dall'altra è in contrapposizione ai numerosi mezzi di prova che il ricorrente ha fornito in procedura di prima istanza. La SEM non prende infatti posi- zione in merito agli autori delle aggressioni di cui il ricorrente è stato vittima in Patria. 7.1.4 Altresì, il Tribunale ritiene che alla luce dei numerosi documenti che riportano le vicende del ricorrente e dei suoi famigliari, l'esclusione dal pro- gramma protezione testimoni – in relazione al quale diversi rapporti con- fermano le allegazioni dei ricorrenti in merito ai maltrattamenti subiti all'in- terno del programma – la SEM non poteva limitarsi ad asserire che egli ha potuto contare sull'apparato di giustizia e di polizia serbo, senza effettuare ulteriori indagini. D'altro canto, l'autorità inferiore ha anche omesso di veri- ficare se le autorità serbe fossero effettivamente e concretamente in grado di proteggere il ricorrente ed i suoi famigliari. Invero, la SEM non poteva limitarsi ad allegare in maniera generale che le autorità hanno volontà di proteggere (cfr. anche nel senso la sentenza del Tribunale D-3282/2021 del 19 agosto 2021). Il ricorrente ha fornito diversi documenti dai quali ri- sulta che è stato più volte vittima di atti minatori proprio ad opera della po- lizia, così come più volte nei suoi confronti sono stati aperti dei procedi- menti penali dalle persone che egli aveva pubblicamente denunciato. Non può neppure essere seguita l'opinione dell'autorità inferiore secondo cui le perquisizioni e le visite della polizia, chiaramente a carattere intimidatorio e persecutorio, siano da ritenere come delle azioni che permettano di con- siderare che le autorità abbiano attivamente protetto i ricorrenti. Tale argo- mentazione si scontra altresì con quanto ritenuto dall'autorità inferiore se- condo cui gli insorgenti non sarebbero stati in grado di rendere verosimili le perquisizioni da parte della polizia. 7.1.5 Proseguendo nell'analisi, il Tribunale ritiene che la valutazione della SEM in merito all'inverosimiglianza delle perquisizioni da parte della polizia – poiché i ricorrenti non avrebbero fornito sufficienti dettagli in merito all'ul- timo controllo – non può ad ogni modo essere seguita. La stessa risulta infatti essere particolarmente semplificativa e riduttiva rispetto a quanto al- legato dai ricorrenti, i quali hanno riferito più volte del carattere ripetitivo e frequente delle visite. Pertanto, non ci si poteva aspettare dagli insorgenti che sapessero riportare particolari dettagli dell'ultimo episodio, non avendo essi mai allegato che tale avvenimento fosse stato il più importante, rispet- tivamente che fosse stato quello determinante per decidere di espatriare.

D-839/2019 Pagina 18 7.2 Di conseguenza, alla luce delle suesposte considerazioni e tenuto conto dei numerosi mezzi di prova forniti dai ricorrenti che inficiavano (se confermati) la presunzione di assenza di persecuzioni in Serbia, la SEM non poteva rendere una decisione negativa in applicazione dell'art. 40 LAsi e senza effettuare ulteriori chiarimenti, così facendo ha violato il principio inquisitorio. Pertanto appare giudizioso retrocedere gli atti di causa alla SEM per il com- pletamento dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione. 8. 8.1 Di conseguenza, il ricorso è accolto, la decisione della SEM dell'8 feb- braio 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]), a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei consi- derandi della presente sentenza e delle seguenti istruzioni vincolanti. 8.2 L'autorità inferiore è anzitutto invitata a verificare la versione dei fatti proposta dai ricorrenti onde valutarne la verosimiglianza in maniera com- plessiva, se del caso per il tramite dell'esperimento di ulteriori misure istrut- torie e dell'analisi accurata dei mezzi di prova prodotti. In particolare, la SEM è tenuta a verificare l'attualità del timore di subire persecuzioni future degli insorgenti ed il timore di subire ulteriori persecuzioni giudiziarie o nuove aggressioni, tenuto conto del profilo dei ricorrenti e della totalità degli episodi già subiti. Altresì, l'autorità è invitata a verificare concretamente la capacità e la volontà di protezione delle autorità serbe nei confronti degli insorgenti. 9. 9.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). 9.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili de- vono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta

D-839/2019 Pagina 19 alla parte sulla base di tale nota (art. 14 cpv. 1 TS-TAF). In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). 9.3 Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 2'500.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA com- presi; art. 8-13 TS-TAF). 10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo stato che hanno abbandona- to in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-839/2019 Pagina 20 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM dell'8 febbraio 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La SEM rifonderà ai ricorrenti complessivamente CHF 2'500.– a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

La presidente del collegio: La cancelliera:

Chiara Piras Sebastiana Bosshardt

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Gesetze

29

LAsi

  • art. 2 LAsi
  • art. 3 LAsi
  • art. 6 LAsi
  • art. 6a LAsi
  • art. 7 LAsi
  • art. 40 LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 106 LAsi
  • art. 108 LAsi

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 12 PA
  • art. 13 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 61 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

TS

  • art. 8 TS
  • art. 9 TS
  • art. 10 TS
  • art. 11 TS
  • art. 12 TS
  • art. 13 TS
  • art. 14 TS

Gerichtsentscheide

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