B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-792/2020
S e n t e n z a d e l 1 9 f e b b r a i o 2 0 2 0 Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Roswitha Petry; cancelliere Jesse Joseph Erard.
Parti
A., nata il (...), alias B., nata il (...), con le figlie C., nata il (...), D., nata il (...), Albania, tutte patrocinate dal signor Ugo Di Nisio, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 5 febbraio 2020 / N (...).
D-792/2020 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che le ricorrenti hanno presentato in data 8 dicembre 2019 in Svizzera, il rilevamento dei dati personali del 13 dicembre 2019 (cfr. atto 1058222-24/9), il verbale relativo all’audizione sui motivi d’asilo svoltasi il 28 gennaio 2020 (cfr. atto 1058222-38/22; di seguito: verbale), la documentazione versata agli atti della procedura di prima istanza, composta dalla carta di identità originale di A._______ nonché dai certificati di nascita originali concernenti C._______ e D._______, la bozza di decisione negativa sull’asilo (cfr. atto 1058222-40/6), con cui la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato l’allontanamento delle richiedenti dalla Svizzera nonché l’esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il parere sulla bozza inoltrato il 3 febbraio 2020, la decisione della SEM del 5 febbraio 2020 (recte: 4 febbraio 2020), notificata alle ricorrenti in medesima data (cfr. risultanze processuali), con la quale detta Segreteria ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento delle richiedenti dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile, il ricorso dell’11 febbraio 2020 (cfr. risultanze processuali; data d’entrata: 12 febbraio 2020) contro la summenzionata decisione, con il quale le ricorrenti hanno concluso all’annullamento della decisione impugnata ed alla concessione dell’asilo in Svizzera, rispettivamente alla trasmissione degli atti all’autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni nonché per un complemento istruttorio; l’ulteriore conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
D-792/2020 Pagina 3 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 Lasi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che le ricorrenti hanno in primo luogo ricondotto la loro domanda d’asilo alla violenza sessuale subita da A._______ – nel settembre del 2013 o del 2014 – e perpetrata da individui in aperte ostilità con il fratello della medesima; che ella non avrebbe tuttavia denunciato quanto accaduto, confidandosi unicamente con un’amica e che questa si sarebbe a sua volta confidata con E., futuro marito di A., che oltre a ciò, le interessate hanno riferito di un contesto famigliare difficile, nell’ambito del quale i parenti delle medesime avrebbe preso le distanze da quest’ultime poiché A._______ avrebbe sposato suo marito senza il benestare del padre,
D-792/2020 Pagina 4 che oltretutto, i rapporti fra le ricorrenti e la famiglia del marito di A._______ si sarebbero parimenti deteriorati nel tempo; che i suoceri di quest’ultima le avrebbero segnatamente imposto l’onere di occuparsi integralmente delle faccende domestiche anche durante la seconda gravidanza; che le tensioni si sarebbero aggravate nel gennaio del 2019 in ragione di una telefonata anonima effettuata dagli autori del summenzionato stupro, a seguito della quale i suoceri di A._______ sarebbero venuti a conoscenza dell’aggressione avvenuta anni or sono, che a partire da quel momento le ricorrenti avrebbero cominciato ad essere oggetto di costanti vituperazioni e percosse da parte dei suoceri, sfociate persino nella loro segregazione nell’abitazione; che l’agente di polizia intervenuto durante un episodio di violenza su segnalazione di una vicina di casa – essendo stato, a mente delle interessate, imparentato con i loro aggressori – avrebbe liquidato la questione senza attuare misure protettive, che infine, su consiglio di una vicina di casa, la quale avrebbe anche messo temporaneamente a disposizione un’abitazione, le richiedenti l’asilo si sarebbero trasferite con discrezione a F.; che nondimeno il suocero di A., una volta scoperto il nuovo domicilio, avrebbe tentato di sottrarle le due bambine, sennonché l’intervento dei condomini lo avrebbe fatto desistere dal suo intento convincendolo ad avvalersi della giustizia albanese per ottenere l’autorità parentale sulle nipoti; che temendo di perderne la custodia, e dopo essersi rivolta ad un centro di accoglienza per donne in difficoltà oltreché su consiglio di un’anziana signora, A._______ sarebbe espatriata dall’Albania con al suo seguito le due figlie, che nella querelata decisione, la SEM dopo aver rammentato che l’Albania rientra tra gli Stati in cui non si rischiano persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, ha concluso quanto all’irrilevanza dei motivi d’asilo addotti dalle interessate, che in particolare, a mente dell’autorità di prima istanza, le medesime non si sarebbero avvalse della protezione dello Stato albanese per nessuna delle problematiche esposte in sede di audizione; che le richiedenti non avrebbero altresì addotto motivazioni atte a giustificare tale mancanza, che nel ricorso le insorgenti avversano le valutazioni della SEM; che anzitutto le richiedenti presenterebbero un profilo a rischio che ne impedirebbe un eventuale rifugio interno in Albania; che difatti, tenuto conto
D-792/2020 Pagina 5 del difficile contesto famigliare e non avendo un’attività lavorativa né disponendo di una rete sociale in grado di sostenerle, queste avrebbero notevoli difficoltà nel vivere autonomamente; che oltretutto esse sarebbero sottoposte alle rigide regole del “Kanun”, codice di diritto consuetudinario tutt’oggi presente in alcune comunità rurali dell’Albania, che a loro dire, circa i problemi esposti, esse non avrebbero potuto trovare valida protezione presso le autorità statali albanesi; che invero la protezione fornita dalle autorità albanesi in ambito di violenze di genere sarebbero insufficienti, tanto da non adempiere i criteri minimi di protezione di cui alla presunzione dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, che neppure la protezione offerta dalla struttura per donne in difficoltà alla quale le interessate si sarebbero rivolte, sarebbe da ritenersi efficace; che difatti, contrariamente a quanto previsto dall’art. 21 della Convenzione di Istanbul questa non avrebbe offerto il necessario supporto a A._______ aiutandola a sporgere denuncia; che del resto, nemmeno le persone che sarebbero intervenute in aiuto di A._______ le avrebbero consigliato di rivolgersi alle autorità, ciò che dimostrerebbe la sfiducia nelle istituzioni albanesi e finanche comproverebbe un’implementazione lacunosa dell’art. 27 della Convenzione di Istanbul, che conseguentemente l’autorità inferiore avrebbe accertato in modo incompleto le motivazioni delle richiedenti, omettendo di analizzarle in rapporto alla situazione concreta vigente nel Paese di provenienza; che l’autorità in parola avrebbe anche violato il diritto di essere sentito delle ricorrenti omettendo di esprimersi compiutamente su tutti gli elementi determinanti della domanda d’asilo nonché sugli aspetti evocati in sede di parere, che innanzitutto, la generica censura formale secondo cui la SEM si sarebbe astenuta dal confutare i singoli rilievi mossi in sede di parere al progetto di decisione appare inconsistente e finanche defatigatoria, che il Tribunale ritiene giudizioso rimarcare che l’obbligo di motivazione discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un processo equo (art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 6 CEDU) e costituisce un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti che per l’autorità di ricorso; che per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che l’autorità menzioni, almeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali; ovvero l’autorità è tenuta a riportare i motivi che l’hanno guidata e sui quali essa ha fondato il suo ragionamento, di
D-792/2020 Pagina 6 modo che l’interessato possa rendersi conto della portata della stessa ed impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2 e DTF 142 I 135 consid. 2.1; sentenza del TAF D-4287/2018 del 15 giugno 2018 con riferimenti citati); che l’autorità non deve invece pronunciarsi su tutti i motivi delle parti, ma può al contrario limitarsi alle questioni decisive (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2); che in altri termini, l’essenziale è che la decisione indichi chiaramente i fatti stabiliti e le deduzioni giuridiche tratte dalla fattispecie determinata (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1); che la motivazione può inoltre essere implicita e risultare dai diversi considerandi della decisione (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1 con referenze citate; sentenza del TF 2C_341/2016 del 3 ottobre 2016 consid. 3.1.), che la SEM, nella sindacata decisione, dopo un esposto dei fatti determinanti, inglobanti le osservazioni sollevate con il parere al progetto di decisione, ha soppesato le dichiarazioni rilasciate dalle ricorrenti circa i motivi d’asilo, pronunciandosi con spiegazioni lineari e logiche, prive di contraddizioni o passaggi prestanti il fianco a interpretazioni contrarie; che queste hanno permesso alle ricorrenti di impugnare la decisione con cognizione di causa dato che si sono espresse compiutamente sugli aspetti contestati, dimostrando di averne compreso il senso esplicito o implicito, che pertanto la censura ricorsuale mossa in tal senso risulta infondata e va quindi disattesa, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilito dall’art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine, che anzitutto, l’aggressione della quale A._______ sarebbe stata vittima nel 2013 o nel 2014, quandanche concretizzatasi così come narrato in sede di audizione, è in casu irrilevante in materia d’asilo; che detto motivo d’asilo non si àncora ai disposti delle norme suesposte,
D-792/2020 Pagina 7 che per sovrabbondanza, in proposito neppure risultano essere adempiuti i legami di causalità temporale e materiale tra il succitato motivo d’asilo e la fuga, che le richiedenti hanno continuato a risiedere in Albania durante gli anni seguenti alla violenza; che di conseguenza, essendo trascorsi diversi anni tra gli avvenimenti raccontati e l’espatrio, senza una giustificazione, il legame di causalità temporale risulta essere interrotto, che oltretutto l’espatrio non parrebbe essere direttamente influenzato dall’evento in parola, così che in concreto fa difetto anche un nesso di causalità materiale, che per il resto, il Tribunale rileva che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d’origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che in una pari eventualità, le autorità d’asilo sono dunque di principio tenute a verificare unicamente l’effettività della protezione offerta da parte dello stato d’origine (cfr. DTF 138 II 513, 520), che tuttavia, nel caso in cui lo stato d’origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste anche una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. sentenza del Tribunale D-3756/2018 consid. 5.1; v. anche DTF 138 II 513, 521), che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti (cfr. tra le tante sentenza E-616/2019 del 25 gennaio 2019),
D-792/2020 Pagina 8 che il Consiglio federale ha inserito l’Albania nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM), che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità albanesi, che, come sopra esposto, le ricorrenti hanno allegato una concreta minaccia da parte di un’entità non statale a cui lo Stato albanese non sarebbe in grado di porre delle adeguate contromisure di protezione, che tuttavia, contrariamente da quanto preteso la volontà e la capacità di protezione delle autorità albanesi non può essere messa in discussione, nella misura in cui esse non risultano rinunciare in maniera generale a perseguire gli autori di atti reprensibili, che in tal senso, le ricorrenti non hanno apportato indizi concreti comprovanti che le autorità albanesi avrebbero rifiutato di proteggerle per il caso in cui ne avessero fatto espressa richiesta, che le argomentazioni ricorsuali, secondo le quali le insorgenti non si sarebbero rivolte alle autorità albanesi perché da un lato la protezione offerta dalle autorità in casi simili sarebbe carente, e dall’altro vi sarebbe in tale Paese un contesto sociale per il quale le vittime di violenze di genere sarebbero inclini ad astenersi dal rivolgersi ad un aiuto esterno, non possono giustificare la loro indolenza, che il Tribunale ha già avuto modo di chiarire che le allegazioni di carattere generale per cui le associazioni a tutela dei diritti delle donne in Albania sarebbero inefficaci, così come quelle relative ad una supposta inoperosità della polizia quando confrontata con violenze sulle donne, non sono sufficienti a mettere in discussione, nel caso concreto, la presunzione testé enucleata (cfr. sentenza del Tribunale D-6907/2019 e D-6914/2019 del 4 febbraio 2020), che del resto, v’è da rammentare che l’Albania ha ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) nel 2013, che da ultimo, per quanto concerne le problematiche allegate in relazione all’affidamento e all’autorità parentale di C._______ e D._______, che
D-792/2020 Pagina 9 A._______ avrebbe timore di perdere a favore del padre delle medesime, non risultano pertinenti in materia d’asilo, che in merito lo scrivente Tribunale rileva che le ricorrenti non hanno prodotto né mezzi di prova né allegazioni volte a dimostrare o rendere verosimile che le autorità albanesi – fra l’altro firmatarie in particolare della CEDU e della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107) – agirebbero, se effettivamente chiamate a dirimere tale questione, in maniera arbitraria, senza alcun processo equo ed in violazione dell’interesse superiore del figlio, nella presa di decisione inerente l’affidamento e l’attribuzione dell’autorità parentale di C._______ e D._______, che non vi sono inoltre evenienze atte a dimostrare o a rendere verosimile che le autorità del loro Paese d’origine agirebbero contrariamente al rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sanciti dalla CEDU in un prossimo futuro e secondo un’alta probabilità, che d’altro canto a riprova di ciò, le ricorrenti nemmeno hanno dichiarato di aver avuto problemi con le autorità statali, che pertanto, alla luce di quanto sopra concluso, le ricorrenti non apportano alcuna motivazione convincente atta a confutare la presunzione quale Stato sicuro per l’Albania ex art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, che in aggiunta, è proprio analizzando nella loro globalità e con riguardo alla situazione politica in Albania, che il Tribunale giunge alla medesima conclusione dell’autorità inferiore; che ne consegue che anche la richiesta di un complemento istruttorio deve essere respinta, che di conseguenza è a giusto titolo che l’autorità di prima istanza ha respinto la loro domanda d’asilo e non ha riconosciuto loro la qualità di rifugiato, che in definitiva, per quanto riguarda il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo v’è pertanto da confermare la decisione della SEM, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi),
D-792/2020 Pagina 10 che le insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM di- spone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che per prassi invalsa del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che con il gravame le richiedenti l’asilo contestano – pur non concludendo all’ammissione provvisoria – anche tale assunto (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 11), che a mente delle medesime, la loro situazione individuale ostacolerebbe l’esecuzione dell’allontanamento verso l’Albania, tanto più se ponendo la mente al fatto che la fuga avrebbe aggravato il loro profilo a rischio; che oltretutto la situazione personale di A._______ osterebbe ad una reintegrazione nel Paese di provenienza, non esercitando la medesima un’attività lavorativa, non essendo a beneficio di una formazione e non potendo contare sul sostegno famigliare, che nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo delle insorgenti, quest'ultime non
D-792/2020 Pagina 11 possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento risulta ammissibile, che il Consiglio federale ha inserito l’Albania nell’elenco dei Paesi di origine o di provenienza nei quali il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 5 LStrI; cfr. allegato 2 dell’Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri [OEAE; RS 142.281]), che dagli atti all’inserto non emergono elementi suscettibili di inficiare tale presunzione, che in particolare A._______ è giovane, ha frequentato la scuola sino al dodicesimo anno (cfr. verbale, pag. 19, D80) e nulla parrebbe impedire concretamente una sua integrazione del mondo lavorativo, che ad ogni modo, giova rilevare che ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che le ricorrenti non lamentano problemi medici particolari, che oltracciò, la situazione vigente in Albania non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integrità del territorio nazionale, che infine, non impedisce l’allontanamento in Albania nemmeno l’interesse superiore delle figlie di A._______, protette dall’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo; che difatti sono entrambe nate in Albania – ove risiedono tutt’oggi l’integralità dei parenti – e si trovano in Svizzera solo dal 6 dicembre 2019 (cfr. atto 1058222 24/9, punto 5.03), che ritenuta la durata limitata del loro soggiorno in Svizzera, non v’è ragione di dubitare che la loro integrazione nel Paese di provenienza possa costituire un ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento, che ne discende che l’esecuzione dell’allontanamento è parimenti da reputarsi ragionevolmente esigibile,
D-792/2020 Pagina 12 che non risultano impedimenti neppure sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, che il ricorso va pertanto respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo è divenuta priva di oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750. – che seguono la soccombenza sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-792/2020 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
Data di spedizione: