Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7389/2010 Sentenza del 18 aprile 2011 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Gabriela Freihofer e Gérald Bovier, cancelliera Lydia Lazar Köhli. Parti A._______, nato il (...), Tunisia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 6 ottobre 2010 / N (...).
D-7389/2010 Pagina 2 Fatti: A. Il (...), l'interessato, un cittadino tunisino di etnia araba originario di B., ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Ha dichiarato, per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 18 marzo 2010 [di seguito: verbale 1] e del 6 aprile 2010 [di seguito: verbale 2]) di avere soggiornato in C. una prima volta dal (...) fino a fine (...). Dopo aver fatto ritorno in Tunisia, si sarebbe trasferito nuovamente in C._______ a fine (...) o nel (...), dove sarebbe dapprima vissuto illegalmente e, successivamente, a seguito del matrimonio nel (...) con una cittadina (...) dalla quale sarebbe attualmente separato, con un permesso di soggiorno regolare. Negli anni (...) egli sarebbe tornato varie volte in Tunisia, rimanendovi diverse settimane, al fine di prestare aiuto logistico al cugino, nascostosi con altri compagni, in quanto sospettato dal governo tunisino di sostenere i Mujahidin. Nel (...), anno in cui sarebbe entrato illegalmente in Svizzera, avrebbe appreso dai famigliari che la polizia lo ricercherebbe e, pertanto, supposto che qualcuno avesse rivelato alle autorità l'aiuto che avrebbe offerto al cugino. In tale contesto, ha dichiarato di non avere più appreso nulla circa la sua situazione dal 2007, rispettivamente di ignorare se sia stato formalmente accusato di alcunché nel suo Paese. Ha allegato di temere, in caso di rientro in Tunisia, di essere torturato ed ucciso in carcere a causa dell'aiuto che avrebbe offerto al cugino. Durante la sua permanenza in Svizzera, l'interessato, tramite sentenza del (...) del Corte delle assise correzionali di D._______ cresciuta in giudicato, è stato condannato ad una pena detentiva di 15 mesi per soggiorno illegale, tentata rapina ed infrazione sulla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup, RS 812.121), con divieto di entrata in Svizzera a durata indeterminata. È stato liberato condizionalmente il (...). Dall'inoltro della domanda di asilo il richiedente ha sempre affermato di essere legato alla connazionale E., munita di permesso di soggiorno di tipo (...) e madre dei bimbi F. (nata il [...]) e G._______ (nato il [...]). In occasione dell'audizione sommaria, l'interessato ha presentato una copia di un attestato del Consolato tunisino a H._______ emesso il (...), due esemplari in originale di un certificato di nascita tunisino e la traduzione in originale del certificato di nazionalità tunisina. Per quanto attiene al suo passaporto, ha affermato che le autorità consolari tunisine a H._______ glielo avrebbero ritirato al momento del rinnovo a fine (...), senza più
D-7389/2010 Pagina 3 ritornarglielo, a suo avviso a causa del sostegno logistico fornito al cugino. Fino ad oggi non ha versato agli atti alcun documento d'identità. B. Con decisione del 6 ottobre 2010, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo l'allontanamento dell'interessato verso la Tunisia e ordinandone l'esecuzione in quanto lecita, esigibile e possibile. C. In data 14 ottobre 2010, il ricorrente, per il tramite del suo patrocinatore, ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la citata decisione dell'UFM, chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per ulteriori indagini, nonché, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria in ragione dell'inesigibilità dell'esecuzione del rinvio. Ha altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese giudiziarie. All'atto di ricorso l'insorgente ha allegato le copie di due conferme di riconoscimento dopo la nascita, che il Servizio dello stato civile di I._______ ha emesso in data (...) a seguito del suo riconoscimento di paternità nei confronti dei due bimbi F._______ e G._______ menzionati al punto A, copia della corrispondenza intercorsa con l'Ufficio centrale dello stato civile di L._______ in merito a detta procedura, nonché la copia di un contratto di lavoro a tempo parziale quale tuttofare stipulato il (...) con la ditta (...) di M._______ e la copia del conteggio di salario stilata da detta ditta per il mese di (...). D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 22 ottobre 2010, ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera sino a fine della procedura ed ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso. E. Tramite risposta del 16 novembre 2010, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
D-7389/2010 Pagina 4 F. In data 23 novembre 2010, il Tribunale ha concesso al ricorrente la possibilità di inoltrare l'atto di replica. G. L'insorgente ha fatto uso di tale facoltà il 9 dicembre 2010. H. L'atto di replica è stato inviato all'autorità di prime cure per informazione il 15 dicembre 2010. Diritto: 1. 1.1. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (artt. 31 e 33 lett. d della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2. Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti. 2. V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 108 cpv. 2 LAsi, 48 cpv. 1 e 52 PA. 3. 3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
D-7389/2010 Pagina 5 l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso (cfr. Sentenza del Tribunale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. 5.1. Nel provvedimento impugnato, l'UFM ha dapprima segnalato che il certificato di nazionalità e gli estratti di nascita versati agli atti dal ricorrente non proverebbero la sua identità, essendo privi di una sua fotografia autentificata, e che il medesimo non avrebbe addotto alcun motivo che giustifichi la mancata consegna di un documento d'identità o di viaggio. In tale contesto ed alla luce dell'inverosimiglianza dei suoi motivi di asilo, l'autorità inferiore ha reputato incredibile il fatto che l'insorgente, dopo più di tre anni intercorsi dalla consegna del passaporto al Consolato tunisino a H._______ per il rinnovo, non ne abbia ancora ritirato l'esemplare valido, nonostante le numerose sollecitazioni a presentare all'UFM un documento che lo identifichi, ed abbia allegato di avere unicamente contattato degli amici in Patria, i quali non sarebbero riusciti a farsi rilasciare alcun documento a suo nome. Oltremodo, l'autorità di prime cure ha definito la fotocopia dell'attestato del console tunisino di H._______, certificante l'istanza di rinnovo del passaporto, facilmente contraffabile e, pertanto, non idonea a fungere da mezzo di prova a sostegno della tesi dell'insorgente. Inoltre, quest'ultimo avrebbe avuto più di sei mesi di tempo per avviare personalmente dei passi al fine di ottenere dei documenti d'identità ed il fatto che abbia vissuto illegalmente in Svizzera per (...) anni dimostrerebbe in maniera clamorosa il suo disinteresse ad identificarsi. In particolare, neanche quando condannato ad una pena detentiva egli si sarebbe preoccupato di depositare dei documenti d'identità. In altre parole, l'UFM ha concluso alla dissimulazione, da parte del ricorrente, dei suoi documenti d'identità per i bisogni della causa. In aggiunta, detto Ufficio ha ritenuto illogico, vago, stereotipato, contraddittorio e, quindi, inverosimile, il suo racconto in merito ai motivi di asilo, ragione per cui, a suo avviso, non sarebbero necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. Sarebbe infatti sorprendente che abbia depositato una domanda di asilo in Svizzera unicamente dopo avervi soggiornato illegalmente per (...) anni e sarebbe lecito ammettere che, se la sua incolumità fosse stata effettivamente in pericolo, egli si sarebbe adoperato ben prima, inoltrando una domanda di asilo o tentando di legalizzare il suo statuto, tanto più che già in passato avrebbe avuto contatti con le autorità elvetiche in
D-7389/2010 Pagina 6 occasione della sua condanna. Tuttavia, la lunga attesa, unitamente alle dichiarazioni secondo cui in Tunisia non avrebbe mai avuto alcun problema, né con le autorità, né con terzi, e che sarebbe ricercato per l'aiuto offerto nel (...) al cugino latitante, indurrebbero a considerare "l'abusività dell'inoltro della domanda di asilo, al fine di sottrarsi ad eventuali misure cantonali in applicazione della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20)" (cfr. decisione impugnata pag. 4). In aggiunta, la descrizione data del cugino e delle modalità con cui lo avrebbe aiutato sarebbero generiche ed approssimative. L'insorgente si sarebbe inoltre contraddetto sulla frequenza dell'aiuto offerto e sul fatto se si sia mai incontrato con i compagni del cugino. Per quanto riguarda l'esecuzione del rinvio, la stessa sarebbe lecita in quanto l'insorgente non avrebbe dimostrato l'esistenza di relazioni famigliari meritevoli di protezione ai sensi dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), in particolare il legame di parentela con la presunta figlia e l'unione con l'allegata compagna domiciliata in Svizzera. Essendo giovane e in buona salute, godendo di una salda formazione scolastica come pure di una pluriennale esperienza lavorativa e disponendo di una solida rete famigliare in Patria, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pure esigibile. 5.2. Nell'atto ricorsuale, l'insorgente sottolinea di avere reso verosimili i motivi che scuserebbero la mancata presentazione di documenti, ossia la non avvenuta consegna del passaporto valido da parte delle autorità consolari tunisine in C.. Difatti, egli avrebbe inoltrato un documento che attesterebbe che il suo passaporto si troverebbe presso il Consolato tunisino a H. per le pratiche del rinnovo e l'UFM, invece di considerarlo privo di valore probatorio, avrebbe potuto verificare la veridicità delle sue allegazioni attingendo all'originale di detto documento, che, come egli avrebbe segnalato in sede di seconda audizione, si troverebbe presso il (...) del Cantone N._______ (di seguito: [...]). Inoltre, non condivide l'asserzione dell'UFM secondo cui, durante il soggiorno illegale in Svizzera di (...) anni, avrebbe dimostrato il suo disinteresse ad identificarsi. Difatti, non si sarebbe sottratto all'identificazione, bensì vi sarebbe stato impedito in quanto le autorità consolari tunisine in C._______ non gli restituirebbero il passaporto. Del resto, un chiarimento della sua identità sarebbe nel suo interesse con riferimento alla pratica di riconoscimento dei figli avuti con l'allegata compagna. Inoltre, contraddice la conclusione dell'UFM, secondo cui non ricorrerebbero nemmeno i presupposti circa la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di
D-7389/2010 Pagina 7 un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. In primis, come già espresso durante la seconda audizione, egli avrebbe appreso appena nel (...) dei problemi in Patria a causa dell'aiuto dato al cugino, quando i famigliari l'avrebbero dissuaso dal fare ritorno in Tunisia ed informato che le autorità tunisine l'avrebbe cercato varie volte. L'inoltro della domanda di asilo sarebbe così avvenuto (...) mesi dopo aver saputo dei pericoli che correrebbe in Patria, e non avrebbe atteso (...) anni, come affermato dall'UFM, ragione per cui non potrebbe essere considerato come abusivo. In aggiunta, avrebbe fornito già durante la seconda audizione le ragioni per la vaghezza del suo racconto in merito al cugino, ossia il suo disinteresse e la sua giovane età al momento dell'espulsione del parente dalla marina. Infine, i documenti inoltrati dimostrerebbero la sua paternità nei confronti dei bimbi G._______ e F.. Pertanto, non gli si potrebbe rimproverare di non aver intrapreso nulla per comprovare i rapporti di filiazione, tanto più che avrebbe avviato una procedura in tal senso già in (...). 5.3. Nelle sue osservazioni dell'11 agosto 2010, l'autorità inferiore ha considerato l'assenza di fatti o mezzi di prova nuovi atti a modificare le sue conclusioni. In particolare, in merito all'allegazione del ricorrente secondo cui l'originale dell'attestato versato agli atti si troverebbe presso il (...), ha sottolineato che sarebbe compito dell'istante, e non dell'autorità inferiore, raccogliere i mezzi di prova a sostegno della sua domanda di asilo. Inoltre, ribadisce come l'inverosimiglianza dei motivi di asilo indurrebbe a considerare inattendibili anche la dichiarazione secondo cui il Consolato tunisino in C. si opporrebbe a restituirgli il passaporto depositato in ragione dei problemi che avrebbe avuto in Tunisia. L'autorità inferiore, poi, ha confermato "l'abusività della domanda di asilo" (cfr. osservazioni UFM pag. 1). L'allegazione ricorsuale secondo cui l'insorgente avrebbe appreso nel (...) dei problemi in Patria, infatti, sarebbe in contrasto con quanto affermato nelle audizioni esperite dall'UFM, ossia che ne sarebbe a conoscenza sin dal (...). In aggiunta, i due estratti dell'atto di nascita e le due conferme di riconoscimento di paternità versati agli atti non dimostrerebbero in alcun modo l'esistenza di un effettivo rapporto di filiazione: nell'ambito di una richiesta di riconoscimento di paternità, difatti, non solo l'istante non sarebbe tenuto a presentare un documento che comprovi con certezza il legame di parentela addotto, bensì nemmeno un personale documento d'identità, visto che per la registrazione delle sue generalità l'ufficio competente potrebbe attingere anche ad un mero atto di nascita. Gli ulteriori documenti allegati al ricorso, infine, non sarebbero atti a comprovare
D-7389/2010 Pagina 8 alcunché in merito ai suoi motivi di asilo, rispettivamente all'allegato rapporto di filiazione con la figlia. 5.4. Nella replica, l'insorgente, ribadendo che l'originale di tale documento si troverebbe presso il (...), ritiene che, nelle sue osservazioni, l'UFM avrebbe nuovamente omesso di esporre le ragioni per le quali non riterrebbe attendibile la dichiarazione rilasciatagli dal Consolato tunisino in C._______. Inoltre, è dell'avviso che il ragionamento di detto Ufficio in merito alle conferme di riconoscimento di paternità presentate implicherebbe la messa in discussione di ogni riconoscimento di paternità operato dagli uffici di stato civile svizzeri. Peraltro, fino a prova del contrario, il riconoscimento da lui effettuato dovrebbe essere ritenuto corrispondente alla verità. In tale contesto, dichiara di non opporsi ad un test del DNA che dimostri inconfutabilmente la sua paternità degli allegati due figli, nel caso in cui il Tribunale lo reputasse necessario. 6. 6.1. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6.2. Sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6). 6.3. Innanzitutto, i certificati di nascita e la traduzione del certificato di nazionalità che l'insorgente si sarebbe procurato grazie all'aiuto del
D-7389/2010 Pagina 9 fratello (cfr. verbale 1 pag. 8 e verbale 2 pagg. 4-5/D29-31) non possono essere ritenuti, in quanto, non permettendo l'identificazione certa dell'interessato, non costituiscono documenti validi ai sensi di legge. In aggiunta, non può essere creduta la versione del ricorrente, secondo cui il Consolato tunisino di H., presso il quale avrebbe depositato il suo passaporto nel (...) per il rinnovo, non gliel'avrebbe più ritornato consigliandoli, ogni qual volta egli ne avrebbe sollecitato la riconsegna, di primariamente risolvere in Patria i problemi che avrebbe avuto con le autorità tunisine (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 pagg. 2-3/D8, 9 e 11). I motivi a monte della sua domanda di asilo, difatti, sono inverosimili (cfr. consid. 7.3). Inoltre, l'insorgente stesso ha dichiarato che le autorità consolari a H. non gli avrebbero mai esplicitamente confermato che la loro allegata esitazione a riconsegnarli il documento depositato sarebbe stata connessa all'aiuto che avrebbe offerto in Tunisia al cugino (cfr. verbale 2 pag. 11/D96) e che questa sarebbe sempre stata, invece, una sua personale interpretazione, rispettivamente mera supposizione (cfr. ibidem pag. 3/D13-14). Oltremodo, gli allegati tentativi di procurarsi dei documenti d'identità contattando telefonicamente gli amici in Tunisia e, agli (...), il consolato tunisino a O._______ (cfr. ibidem pagg. 2-4/D9, 10 e 28 e ricorso pag. 4) non sono corroborati da alcunché. Peraltro, non ha intrapreso ulteriori passi a tale fine, sin dalla prima audizione esperita dall'UFM, in cui è venuto a conoscenza dell'obbligo di presentare dei documenti suscettibili d'identificarlo, limitandosi ad una risposta stereotipata "No, perché non posso" (cfr. ibidem pag. 3/D15). Al contrario, sebbene confrontato dall'inizio della procedura alla prospettiva di una sentenza di non entrata nel merito con relativa esecuzione dell'allontanamento ed obbligo di lasciare la Svizzera, egli non si è preoccupato di documentare gli allegati passi intrapresi, rispettivamente di nuovamente sollecitare per iscritto il Consolato tunisino a H._______ a rimettergli il passaporto, bensì si è accontentato di versare agli atti la copia di uno scritto rilasciatogli da dette autorità tre anni addietro. In siffatte circostanze, non si può certo ammettere che abbia comprovato di essere stato oggettivamente impedito di consegnare il suo passaporto. L'allegazione, ribadita in sede ricorsuale (cfr. ricorso 3), secondo cui l'originale dell'attestato del Consolato tunisino circa il deposito del suo passaporto si troverebbe presso le autorità (...) di persecuzione penale, nulla modifica a tale conclusione. Da quanto esposto, discende che è da ritenersi verosimile che l'insorgente disponga del suo passaporto, rispettivamente, nel caso in cui ne abbia realmente richiesto il rinnovo nel (...), che gli sia stato riconsegnato. Infine, l'affermazione secondo cui non avrebbe potuto consegnare la sua carta d'identità, poiché non ne avrebbe
D-7389/2010 Pagina 10 mai posseduta una (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 pag. 2/D8) non rappresenta un motivo scusabile ai sensi di legge. 6.4. In conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile. 7. 7.1. In assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, 7.2. Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 7.3. L'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Difatti, il racconto esposto durante le audizioni esperite dall'UFM presenta diverse contraddizioni circa aspetti centrali della sua vicenda. Ad esempio, la dichiarazione secondo la quale avrebbe aiutato il fratello sei- sette volte, rispettivamente tutti i giorni durante il suo soggiorno in Tunisia negli anni (...) (cfr. verbale 1 pag. 6), non corrisponde a quanto allegato durante la seconda audizione, ossia che avrebbe cooperato col parente dagli inizi del (...) per un totale di quattro mesi (cfr. verbale 2 pagg. 5, 7 e 8/D32, 53 e 68), provvedendo alla consegna di alimenti due volte a settimana durante i primi due mesi, rispettivamente due-tre volte a settimana durante gli ultimi due mesi (cfr. ibidem pagg. 7 e 9/D60 e 72). In merito ad un eventuale incontro con i compagni del cugino, poi, l'insorgente l'ha dapprima ammesso (cfr. verbale 1 pag. 6), per successivamente allegare di non conoscere tali persone e di non averle
D-7389/2010 Pagina 11 mai viste (cfr. verbale 2 pagg. 5 e 8/D32 e 63). Inoltre, durante la prima audizione ha riportato di avere appreso dal padre e dal fratello che la polizia l'avrebbe ricercato presso il suo domicilio a fine (...) (cfr. verbale 1 pag. 7), mentre che in sede di seconda audizione ha indicato di essere stato ricercato diverse volte sia a casa che nei dintorni (cfr. verbale 2 pag. 3/D13-14), rispettivamente due-tre volte nel (...) (cfr. ibidem pag. 12/D107-108). In aggiunta, indipendentemente dalla questione a sapere quando avrebbe appreso di essere ricercato dalla polizia (nel [...], come ritenuto dall'UFM, o nel [...], come preteso nel gravame), il timore invocato di rischiare per la vita, rispettivamente di essere arrestato e torturato (cfr. ricorso pag. 2) in caso di rientro in Tunisia risulta del tutto infondato per le seguenti ragioni: dapprima, come da lui riferito, dal (...) la polizia avrebbe smesso di cercarlo (cfr. ibidem pag. 12/D107-108) e dallo stesso anno non avrebbe più appreso niente circa eventuali problemi avuti nel suo Paese con le autorità (cfr. verbale 1 pag. 7); egli stesso, poi, ha allegato di ignorare se fosse o meno stato formalmente accusato dalle autorità tunisine (cfr. verbale 2 pagg. 11-12/D99 e 106); in terzo luogo, il fatto che le stesse non gli riconsegnerebbero il passaporto perché suo cugino avrebbe fatto loro il suo nome sarebbe una sua mera supposizione (cfr. ibidem pag. 12/D115); infine, il cugino avrebbe ripreso la sua attività in seno alla marina tunisina, sebbene con un grado minore (cfr. ibidem pag. 10/D88), cosa che induce seriamente a dubitare che fosse realmente stato sospettato dal governo tunisino di cooperare con i Mujahidin e che, per questo, anche il ricorrente sarebbe ricercato dalle autorità tunisine. 7.4. Pertanto, convenendo con l'autorità di prime cure, il racconto reso a sostegno della sua domanda di asilo deve essere ritenuto inverosimile con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi. 8. 8.1. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (cfr. consid. 7.3), non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato. 8.2. Inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dal punto di vista dell'ammissibilità
D-7389/2010 Pagina 12 (cfr. DTAF 2009/50 consid. 8). Difatti, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). 9. Da quanto esposto, discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. 10.1. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). 10.2. 10.2.1. Il diritto di soggiorno in base al principio dell'unità della famiglia espresso all'art. 8 CEDU presuppone, secondo la giurisprudenza, un legame familiare vissuto ed intatto con un membro della famiglia presente in Svizzera, il quale, inoltre, dev'essere titolare di un diritto di residenza certo in Svizzera ("ein gefestigtes Anwesenheitsrecht"), ovvero in caso di cittadinanza svizzera o di un permesso di domicilio (cfr. Sentenza del Tribunale D-3484/2008 del 5 novembre 2010 consid. 8.2 con relativi riferimenti). Alla protezione giusta l'art. 8 CEDU possono appellarsi i membri del nucleo familiare, il coniuge ed i figli minorenni. Secondo la giurisprudenza, anche il concubino che forma con il richiedente una comunità durevole analoga al matrimonio può, in presenza di circostanze particolari che lo giustifichino, beneficiare di tale protezione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 24). Segnatamente, i concubini possono appellarsi all'art. 8 CEDU se, da tempo, intrattengono delle relazioni
D-7389/2010 Pagina 13 strette ed effettivamente vissute o se sussistono indizi concreti circa la celebrazione imminente di un matrimonio seriamente voluto, quale, come prassi valida fino alla modifica del Codice civile svizzero del 26 giugno 1998, la pubblicazione del bando (cfr. Sentenza del Tribunale federale svizzero 2C_97/2010 del 4 novembre 2010 consid. 3.1 e relativi riferimenti). In maniera generale, per beneficiare della protezione offerta dalla disposizione citata è necessario che il rapporto tra concubini possa essere considerato come un'unione coniugale in ragione della sua natura e stabilità. In tale contesto, la durata della vita in comune rappresenta un criterio oggettivo importante da valutare (cfr. ibidem consid. 3.2). Il Tribunale federale ha ritenuto una coabitazione di un anno e mezzo come insufficiente per giustificare un tale diritto (cfr. Sentenza del Tribunale federale 2C_225/2010 del 4 ottobre 2010 consid. 2.2). In una recente sentenza, la Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) ha ritenuto che, per determinare se una relazione possa essere assimilata a "vita familiare", sono da considerare diversi elementi, quali se la coppia vive congiuntamente, da quanto tempo, e l'eventuale presenza di figli comuni (cfr. Sentenza della CorteEDU del 20 gennaio 2009 nella causa Şerife Yiğit contro Turchia, n. 3976/05, cifre 25-26). In siffatte circostanze, il concubino che non prevede di unirsi in matrimonio non può invocare l'art. 8 CEDU per farsi rilasciare un'autorizzazione di soggiorno, a meno che non sussistano circostanze particolari che comprovino la stabilità e l'intensità del suo rapporto, quali l'esistenza di figli comuni o una vita in comune vissuta da lungo tempo (cfr. Sentenza del Tribunale federale 2C_97/2010 del 4 novembre 2010 consid. 3.2). 10.2.2. Nella fattispecie, a prescindere dal fatto che egli risulti tuttora legato in matrimonio con una cittadina (...), l'autore del gravame non ha presentato elementi sufficienti a comprova dell'esistenza di una relazione di coppia vissuta e stabile con la compagna E.. Difatti, benché il ricorrente abbia riconosciuto la paternità dei due bambini della medesima e nonostante il fatto che la coppia, come risulta da informazioni a disposizione del Tribunale, si sia congiuntamente trasferita a P. nel (...), dagli atti e dalle dichiarazioni rese dall'insorgente, dalle quali, segnatamente, non è possibile stabilire dove ha soggiornato dall'entrata in Svizzera all'inizio del periodo di detenzione nell'(...), rispettivamente nel periodo intercorso tra la scarcerazione (avvenuta il [...]) e l'inoltro della domanda di asilo un anno dopo, emerge che fino ad oggi la loro convivenza non ha raggiunto, complessivamente, neanche un anno. Con riferimento alla giurisprudenza summenzionata, tale lasso di tempo non può essere considerato sufficientemente lungo al fine di ammettere una convivenza stabile, rispettivamente un rapporto di concubinato saldo ed
D-7389/2010 Pagina 14 intenso al punto tale da poter essere assimilato ad un'unione coniugale vera e propria. Per quanto attiene alla sua relazione con i bimbi F._______ e G., poi, può essere lasciata aperta la questione a sapere se l'insorgente ne sia o meno il vero padre, ritenuto che, ad ogni modo, egli non ha presentato alcunché a supporto dell'esistenza di un rapporto effettivo, intatto e stabile con gli stessi. Ne discende che le condizioni poste per l'applicazione dell'art. 8 CEDU non sono adempiute nel caso di specie. 10.3. Di conseguenza, il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dalla pronuncia dell'allontanamento dalla Svizzera (artt. 44 cpv. 1 LAsi e 32 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. GICRA 2001 n. 21). 10.4. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile, esigibile e possibile. Per l'esame della possibilità, dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento è determinante la situazione al momento della presa di decisione. 10.5. In considerazione di quanto esposto al consid. 8.2, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile nel caso di specie (artt. 44 cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 3 LStr). 10.6. 10.6.1. In merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in Tunisia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale. Quanto alla situazione personale del ricorrente, dagli atti risulta che è giovane. Ha frequentato la scuola fino all'età di (...) ed ha lavorato in veste di (...) per diversi anni in Patria, rispettivamente ha assunto diversi lavori ([...], [...], [...]) durante il soggiorno in C. e in Svizzera (cfr. verbale 1 pag. 3). Oltre parlare l'arabo, dispone di buone conoscenze del (...) e (...) (cfr. ibidem pag. 3). In Patria gode di una rete familiare, ritenuto che a Q._______ vivono il padre ed il fratello, a R._______ una sorella e a S._______ un'ulteriore sorella (cfr. ibidem pag. 4 e verbale 2 pag. 4/D24-25), con i quali, del resto, è rimasto in regolare contatto telefonico (cfr. verbale 2 pag. 4/D27). Inoltre, non ha preteso nel gravame
D-7389/2010 Pagina 15 di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. 10.6.2. Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr). 10.7. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, l'insorgente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10.8. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la decisione querelata confermata. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
D-7389/2010 Pagina 16 Il presidente del collegio:La cancelliera: Pietro Angeli-BusiLydia Lazar Köhli Data di spedizione: