B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-688/2019
Sentenza dell'8 luglio 2022 Composizione
Giudici Chiara Piras (presidente del collegio), Daniela Brüschweiler, Simon Thurnheer, cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato da Mathias Deshusses, (...), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 10 gennaio 2019 / N (...).
D-688/2019 Pagina 2 Fatti: A. A.a A., cittadino turco di etnia curda, originario di B. nella provincia di Malatya, è espatriato nell'agosto 2018 ed ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 24 ottobre 2018. A.b Il 30 ottobre 2018 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha sentito l'interessato sulle generalità, mentre il 27 novembre 2018 si è svolta l'audizione sui motivi d'asilo. A.c A sostegno della sua domanda d'asilo il richiedente, oltre alla sua carta d'identità originale e a due certificati anagrafici ha presentato: – due fotografie con timbri della prigione che dimostrerebbero la sua incar- cerazione (mezzo di prova [mdp] n. 1 – SEM); – la copia di un documento del Consiglio per le elezioni (mdp n. 2 – SEM); – la copia del modulo d'iscrizione al Partito Democratico dei Popoli (Hal- kların Demokratik Partisi, HDP) del (...) (mdp n. 3 – SEM); – la copia di un documento per i membri del seggio (mdp n. 4 – SEM); – la copia del verdetto della (...) (...) di C._______ del (...) (mdp n. 5 – SEM); – un avviso di ricerca inerente al periodo in cui egli già si trovava in carcere (mdp n. 6 – SEM); – un rapporto medico dell'ospedale militare di D._______ del (...) (mdp n. 7 – SEM); – uno scritto della direzione anagrafica e della cittadinanza della Prefettura di E._______ del (...) inerente la revoca del divieto d'espatrio (mdp n. 8 – SEM). B. Con decisione del 10 gennaio 2019, notificata il medesimo giorno, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera considerando, nel contempo, l'esecuzione di tale misura come ammissi- bile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. In data 8 febbraio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 11 febbraio 2019), l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chie- dendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata ed il ri- conoscimento della qualità di rifugiato; in via subordinata, la concessione
D-688/2019 Pagina 3 dell'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allon- tanamento. Altresì, egli ha presentato un'istanza di concessione dell'assi- stenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Al ricorso l'insorgente ha allegato i seguenti mezzi di prova: – un documento del (...) attestante l'incarcerazione (mdp n. 1 – ricorso); – la copia del verdetto della (...) di C._______ del (...) (mdp n. 2 – ricorso), già fornito dinanzi alla SEM (mdp n. 5 – SEM); – la lettera di richiesta di revoca del divieto di espatrio del (...) (mdp n. 3 – ricorso); – la decisione di ritiro dell'arma al ricorrente del (...) (mdp n. 4 – ricorso); – un documento relativo alla candidatura alle elezioni del distretto di B._______ del (...) (mdp n. 5 – ricorso); – la copia del modulo di iscrizione al partito HDP del (...) (mdp n. 6 – ri- corso), già prodotto dinanzi alla SEM (mdp n. 3 – SEM). D. D.a Il 12 febbraio 2019 il Tribunale ha confermato la ricezione del ricorso. D.b Con decisione incidentale del 19 febbraio 2019 il Tribunale ha autoriz- zato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della proce- dura e nel contempo l'ha invitato a produrre un'attestazione d'indigenza e a presentare gli originali e una traduzione dei mdp n. 2 e 4 allegati in sede ricorsuale in lingua straniera. Il ricorrente è altresì stato invitato ad illustrare le modalità di ottenimento del mdp. n. 4. D.c Il ricorrente, con scritto del 5 marzo 2019, ha trasmesso: – le traduzioni in lingua tedesca del mdp n. 2 – ricorso (mdp n. 5 – SEM) e del mdp n. 4 – ricorso; – una dichiarazione in lingua straniera dell'Associazione per i Diritti Umani (Insan Haklari Derneği; IHD), ramo di E._______ (non datata), con rela- tiva traduzione in tedesco; – il mdp n. 6 del ricorso (mdp n. 3 – SEM), con traduzione in lingua tedesca; – una dichiarazione manoscritta in lingua straniera del supposto co-presi- dente dell'HDP, datata (...), con traduzione in tedesco; – un messaggio elettronico in lingua straniera del (...) inviato da A._______ a tale F._______, con la relativa traduzione in tedesco.
D-688/2019 Pagina 4 D.d L'8 marzo 2019 (recte: 7 marzo 2019; data d'entrata: 8 marzo 2019) il rappresentante legale del ricorrente, ha inoltrato al Tribunale una spiega- zione redatta dall'insorgente in lingua straniera con relativa traduzione in francese. E. E.a Con decisione incidentale del 12 marzo 2019, il Tribunale ha impartito all'insorgente un termine fino al 27 marzo 2019 per produrre un'attesta- zione d'indigenza oppure per versare un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presunte spese processuali. E.b Con scritto del 22 marzo 2019 il ricorrente ha trasmesso l'ultima deci- sione di concessione delle prestazioni assistenziali (...), datata 19 feb- braio 2019. F. F.a Il Tribunale, con decisione incidentale del 28 marzo 2019, ha accolto, su riserva di un eventuale cambiamento della situazione finanziaria del ri- corrente, sia la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, sia l'istanza di concessione di gratuito patrocinio ed ha nominato il signor Mathias Deshusses in qualità di patrocinatore d'ufficio del ricor- rente. Nel contempo, all'autorità inferiore sono stati trasmessi una copia del ricorso dell'8 febbraio 2019 e dei documenti allegati, come pure copie degli scritti del 5 marzo 2019 e dell'8 marzo 2019 e dei relativi allegati. La SEM è stata invitata a presentare delle osservazioni. F.b L'autorità inferiore, con osservazioni del 12 aprile 2019, ha preso posi- zione in merito al ricorso. Le stesse sono state trasmesse con ordinanza del 26 giugno 2019 all'insorgente con possibilità di esprimersi in replica en- tro l'11 luglio 2019. F.c Il 12 luglio 2019 il ricorrente si è espresso in replica, allegando in origi- nale la decisione di ritiro dell'arma del (...), già trasmessa in copia in sede ricorsuale (cfr. mdp n. 4 – ricorso). F.d Con scritto spontaneo del 6 agosto 2019 egli ha allegato quali nuovi mezzi di prova: la copia del "decret statutaire concernant certaines mesu- res a prendre dans le cadre d'état extraordinaire" del (...) (n. [...]) in lingua straniera con la traduzione in francese; un documento presentante una li-
D-688/2019 Pagina 5 sta di nomi con sottolineato il nome di G.; la copia della carta d'i- dentità turca di G.; nonché la copia dell'estratto del registro di fa- miglia di A._______ in lingua turca. G. G.a Con decisione incidentale del 21 agosto 2019 è stato impartito al ricor- rente un termine fino al 5 settembre 2019 per informare il Tribunale circa le esatte modalità di ottenimento dei documenti prodotti nonché di spiegare per quali motivi gli stessi sarebbero rilevanti per il gravame. Entro il mede- simo termine, l'insorgente è stato invitato ad allegare lo scritto citato all'ini- zio della replica del 12 luglio 2019 e mai pervenuto al Tribunale. G.b Con scritto del 5 settembre 2019 il ricorrente ha informato il Tribunale che l'invio del 6 agosto 2019 sarebbe stato errato, ha trasmesso una copia dello scritto che sarebbe stato destinato al Tribunale e che avrebbe dovuto accompagnare i nuovi mezzi di prova, nonché allegato nuovamente una copia dello scritto del 12 luglio 2019 con il relativo documento in copia. H. H.a Tali scritti del ricorrente sono stati inoltrati alla SEM con ordinanza del 26 settembre 2019 con possibilità di esprimersi entro l'11 ottobre 2019. Tale termine è stato prorogato su richiesta dell'autorità fino al 30 otto- bre 2019. H.b La SEM ha preso posizione con osservazioni del 28 ottobre 2019, le quali sono state trasmesse all'insorgente con ordinanza del 20 novem- bre 2019 con possibilità di esprimersi entro il 5 dicembre 2019. I. I.a Il ricorrente ha preso posizione con scritto del 22 agosto 2019 (recte: 5 dicembre 2019, cfr. timbro dell'invio postale) allegando due nuovi mezzi di prova, ovvero una copia di uno scritto dell'avv. H._______, in lingua stra- niera e senza traduzione, nonché una copia di una foto di una schermata video, con traduzione non certificata in lingua francese, che rappresente- rebbe un mandato d'arresto nei confronti del ricorrente emesso il (...). I.b Con decisione incidentale del 13 dicembre 2019 il Tribunale ha invitato il ricorrente a presentare l'originale e la traduzione in una lingua ufficiale svizzera dello scritto dell'avvocato e la traduzione certificata in una lingua ufficiale svizzera del mandato d'arresto. Egli è altresì stato invitato ad illu- strare le modalità di ottenimento di tali documenti e circa il mandato d'arre- sto, è stato invitato a spiegare come ne avrebbe appreso l'esistenza e gli
D-688/2019 Pagina 6 eventi che avrebbero condotto alla sua emanazione, nonché la sua rile- vanza. I.c Con scritto del 21 dicembre 2019, il ricorrente stesso ha trasmesso la traduzione in lingua francese dei due documenti. Le medesime traduzioni sono state trasmesse anche dal rappresentante legale dell'insorgente con ulteriore scritto del 30 dicembre 2019. J. J.a Il Tribunale ha trasmesso alla SEM copia degli scritti del ricorrente ri- spettivamente del 5 dicembre 2019, del 23 dicembre 2019 e del 30 dicem- bre 2019, con invito ad inoltrare delle osservazioni. J.b Il 24 gennaio 2020 la SEM ha inoltrato le proprie osservazioni. J.c Le suddette sono state trasmesse con ordinanza del 4 febbraio 2020 al ricorrente con possibilità di esprimersi. K. K.a Il 25 febbraio 2020, entro il termine prorogato, il ricorrente ha tra- smesso le proprie osservazioni ed ha allegato i seguenti nuovi mezzi di prova: – la procura sottoscritta dall'insorgente al suo avvocato in Turchia, con la legalizzazione da parte del notaio I._______ (verso) e l'apostilla della Cancelleria del Consiglio di Stato del Canton J._______ (retro); – una copia dello scritto del (...) del Procuratore della Repubblica di E., Ufficio d'inchiesta dei crimini contro la legge costituzionale in lingua straniera, con traduzione in francese; – copia dello scritto del (...) dell'Ufficio d'arresto del Procuratore della Re- pubblica di E. in lingua straniera con traduzione in francese; – copia dell'ordine d'arresto n. (...) del (...) della Repubblica di Turchia, (...) di E., in lingua straniera con traduzione in francese; – la richiesta di mandato d'arresto per interrogatorio del (...) del Procuratore della Repubblica di E., in lingua straniera con relativa traduzione in francese; – copia della richiesta d'esecuzione della decisione della Prefettura di E., Direzione della Sicurezza al Procuratore della Repubblica di E. (...), in lingua straniera con riassunto del contenuto in lingua francese;
D-688/2019 Pagina 7 – copia di due scritti, il primo emesso dal (...) della Repubblica di E._______ nella causa n. (...) ed il secondo datato (...), in lingua straniera con riassunto del contenuto in francese. K.b Una copia del suddetto scritto e della documentazione allegata è stata trasmessa con ordinanza del 3 marzo 2020 alla SEM con invito ad inoltrare delle osservazioni. K.c La SEM ha inoltrato le proprie osservazioni il 6 aprile 2020, entro il ter- mine prorogato. Le stesse sono state trasmesse con ordinanza del 16 aprile 2020 al ricorrente con possibilità di esprimersi entro il 18 mag- gio 2020. L. L.a Il ricorrente, con osservazioni tardive del 6 giugno 2020, ha inoltrato uno scritto non datato e non sottoscritto del ricorrente indirizzato alla SEM, e dei nuovi documenti: – una copia dell'attestazione dell'indirizzo di domicilio della moglie dell'inte- ressato in lingua straniera con la relativa traduzione in francese; – una copia di una dichiarazione datata (...), non sottoscritta, dell'avv. K._______ in lingua straniera con traduzione in francese; – una copia dell'estratto del registro della popolazione datato (...) in lingua straniera, sul quale figurano gli indirizzi e dati anagrafici del ricorrente e dei membri del suo nucleo familiare, con la relativa traduzione in fran- cese. L.b Con ordinanza del 7 luglio 2020 il Tribunale ha trasmesso una copia dello scritto e dei documenti annessi alla SEM con possibilità di inoltrare delle eventuali osservazioni. L.c L'autorità inferiore ha inoltrato le proprie osservazioni il 14 luglio 2020. Le stesse sono state trasmesse all'insorgente per informazione. M. M.a Con scritto spontaneo del 5 ottobre 2020 il ricorrente ha inviato al Tri- bunale copie di documenti legalizzati – già trasmessi in copia con missiva del 25 febbraio 2020 – e l'originale della busta di trasmissione. M.b Con ulteriore scritto dell'11 gennaio 2021 l'insorgente ha trasmesso dei nuovi mezzi di prova:
D-688/2019 Pagina 8 – l'originale del formulario d'iscrizione del ricorrente presso il "(...)" a L._______ del (...); – uno scritto non firmato del ricorrente datato (...) in lingua francese; – 7 pagine di copie di articoli online in lingua straniera (non tradotte); – uno scritto originale del "(...)" (non datato) in lingua straniera con la rela- tiva traduzione in francese. M.c Copia dei due scritti spontanei e dei relativi allegati è stata trasmessa alla SEM con ordinanza del 19 gennaio 2021 con possibilità di esprimersi entro il 3 febbraio 2021. N. La SEM, con decisione del 3 febbraio 2021, ha parzialmente riesaminato la decisione del 10 gennaio 2019 annullandone i punti 1–5 del dispositivo, riconoscendo la qualità di rifugiato al ricorrente per motivi soggettivi insorti dopo la fuga ed ammettendolo provvisoriamente in Svizzera per inammis- sibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. O. O.a Con scritto del 5 febbraio 2021 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale dei documenti del consolato generale di Turchia a Ginevra inerenti un certo M.. O.b Con scritto del 9 febbraio 2021 il Tribunale ha ritrasmesso all'insor- gente il suddetto scritto con la documentazione annessa non avendo que- st'ultima all'evidenza alcuna pertinenza con il ricorrente. Con decisione in- cidentale del medesimo giorno, il Tribunale ha concesso al ricorrente un termine scadente il 24 febbraio 2021 per comunicare al Tribunale se ed in che misura intendesse mantenere il ricorso dopo il riesame parziale della decisione da parte della SEM. O.c Il 25 febbraio 2021 l'insorgente ha confermato di voler mantenere il ri- corso allegando inoltre la copia di una valutazione psichiatria del (...) della Dr.ssa N.. O.d Una copia del suddetto scritto e dell'allegato è stata trasmessa alla SEM con ordinanza del 4 marzo 2021 con invito ad esprimersi. O.e La SEM ha trasmesso le proprie osservazioni il 17 marzo 2021. Le stesse sono state inoltrate al ricorrente per informazione il 19 marzo 2021.
D-688/2019 Pagina 9 P. Il 14 aprile 2022 l'insorgente si è rivolto al Tribunale chiedendo informazioni sullo stato della procedura. Il Tribunale ha risposto alla richiesta con lettera del 21 aprile 2022. Q. Per ragioni organizzative, il presente procedimento è stato assegnato alla giudice citata in epigrafe in qualità di presidente del collegio.
Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 In data 1° marzo 2019 è entrata in vigore la revisione parziale della LAsi (Raccolta ufficiale [RU] 2016 3101). In applicazione delle disposizioni transitorie, la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015). 1.3 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Oc- corre pertanto entrare nel merito del ricorso.
D-688/2019 Pagina 10 3. 3.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di- ritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'i- nadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 3.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Preliminarmente, il Tribunale osserva che con decisione del 3 feb- braio 2021, la SEM ha riesaminato parzialmente la propria decisione del 10 gennaio 2019 ed ha riconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga e l'ha posto al beneficio dell'ammis- sione provvisoria, ritenendo che, in sede di ricorso, il ricorrente aveva fatto valere di essere ricercato con l'accusa di propaganda per un'organizza- zione terroristica e aveva inoltrato degli atti giudiziari autenticati, in partico- lare un mandato d'arresto, rendendo verosimile una situazione di persecu- zione rilevante, generata, tuttavia, solo con la sua attività dopo il suo espa- trio. Con scritto del 25 febbraio 2021 il ricorrente ha comunicato al Tribu- nale di voler mantenere il ricorso. 4.2 Oggetto del litigio in questa sede risulta, dunque, essere esclusiva- mente la concessione dell'asilo. Per il che, le conclusioni ricorsuali inerenti il riconoscimento della qualità di rifugiato e l'esecuzione dell'allontana- mento, risultano essere divenute senza oggetto. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pe- ricolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
D-688/2019 Pagina 11 5.3 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscet- tibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di resi- denza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo. 5.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.5 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suf- ficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di- chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi- mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que- sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri- tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle- gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra- rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver- sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi- glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon- derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e re- lativi riferimenti). 6. 6.1 In merito ai suoi motivi d'asilo insorti prima della sua fuga, il ricorrente ha dichiarato di essere espatriato a causa di problemi dovuti alla sua attività politica. Egli avrebbe fatto parte del PKK dal (...) al (...) e poi sarebbe stato
D-688/2019 Pagina 12 latitante fino al (...) quando si sarebbe consegnato spontaneamente alle autorità per poter beneficiare dell'amnistia. Dopodiché, egli sarebbe stato arrestato per circa due anni. Dopo il rilascio sarebbe stato costantemente sotto il controllo della polizia e nel (...) sarebbe tornato attivo iscrivendosi come membro dell'HDP e lavorando come dirigente fino al (...) nella sede di B._______. Egli sarebbe stato continuamente fermato e minacciato dalla polizia. A causa di queste pressioni egli avrebbe deciso di lasciare la Tur- chia nel (...). Alla richiesta di rilascio del passaporto avrebbe tuttavia sco- perto che nei suoi confronti sarebbe stato emesso un divieto di espatrio. 6.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto innanzitutto che le alle- gazioni del richiedente non fossero sufficientemente motivate. In partico- lare, le dichiarazioni in merito alle pressioni e minacce da parte della polizia dopo l'adesione al partito HDP sarebbero estremamente vaghe. In seguito, le allegazioni dell'interessato in merito a tali minacce sarebbero contraddit- torie, egli avrebbe fornito dichiarazioni divergenti in merito al numero di fermi ed in merito al momento in cui sarebbe stato fermato per l'ultima volta. La SEM ha poi considerato non rilevanti in materia d'asilo gli ulteriori motivi. L'autorità ha ritenuto che il timore dell'interessato di essere esposto a future misure di persecuzione a causa dell'impegno politico per l'HDP non sa- rebbe fondato. Invero, egli non avrebbe più occupato da tempo una posi- zione importante nell'HDP. In seguito, neppure la passata appartenenza al PKK, avvenuta molti anni fa, sarebbe rilevante. Egli sarebbe infatti stato prosciolto dalle accuse. I fatti sarebbero dunque da considerarsi conclusi. Neppure l'eventuale esistenza di una scheda altererebbe tale principio. Come già rilevato in precedenza, egli non avrebbe reso verosimile di es- sere nuovamente stato oggetto di serie persecuzioni da parte dell'autorità. Infine, i mezzi di prova consegnati non permetterebbero neppure una di- versa valutazione. 6.3 In sede di ricorso l'insorgente reputa che le deboli contraddizioni solle- vate dall'autorità inferiore non potrebbero rimettere in questione la verosi- miglianza delle sue allegazioni. Inoltre, egli contesta l'interpretazione della SEM e ritiene che essendo stato schedato per aver aderito al PKK, egli sarebbe tuttora inviso alle autorità turche. Per quanto concerne i mezzi di prova, l'insorgente rileva che la revoca del divieto d'espatrio (mdp n. 3 – ricorso) sarebbe stata emessa soltanto una settimana dopo la sua partenza dalla Turchia. Ciò dimostrerebbe dunque che egli avrebbe lasciato il suo Paese illegalmente. In seguito, dal mdp n. 4 si dedurrebbe che il ricorrente avrebbe avuto il diritto di possedere un'arma e che tale diritto gli sarebbe stato revocato con la ripresa delle tensioni tra le autorità ed il PKK. Ciò dimostrerebbe che egli sarebbe tuttora associato al PKK e sarebbe dunque
D-688/2019 Pagina 13 obiettivo di persecuzioni politiche. Infine, egli fa riferimento al recente rap- porto dell'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), il quale farebbe stato delle persecuzioni subite dagli uomini membri dell'HDP, in particolare durante le elezioni di giugno 2018, alle quali anche il ricorrente avrebbe partecipato (cfr. mdp n. 5). Le allegazioni dell'insorgente sarebbero dunque verosimili e rilevanti ed egli avrebbe un timore fondato di subire persecu- zioni future in caso di ritorno in Turchia in ragione del suo impegno politico. 6.4 Con il complemento del 28 febbraio 2019 redatto dall'insorgente me- desimo e trasmesso con scritto dell'8 marzo 2019 (recte: 7 marzo 2019), egli riassume nuovamente gli avvenimenti di cui sarebbe stato vittima, in particolare il fatto di essere divenuto membro attivo dell'HDP, e riferisce che la polizia attualmente ricercherebbe informazioni nei suoi confronti presso i familiari. In caso di recidiva, verrebbe pronunciata una pena de- tentiva. 6.5 Con risposta al ricorso del 12 aprile 2019, la SEM ribadisce innanzitutto che per quanto concerne la passata appartenenza al PKK il ricorrente sa- rebbe stato prosciolto da ogni accusa e non vi sarebbero indizi che egli sarebbe incorso in atti che possano essere considerati una recidiva. L'affi- liazione al partito HDP, un partito legale, non potrebbe essere considerata un'attività legata al PKK. Se egli fosse una persona invisa al Governo, non sarebbe comprensibile come avrebbe potuto ottenere la licenza di pos- sesso d'armi nel (...) e benché il rinnovo di questa gli sarebbe stato negato, non si rileverebbe alcun nesso con i trascorsi dell'insorgente né con il suo impegno politico. Allo stesso modo, se egli fosse stato considerato un ne- mico della Patria, non gli sarebbe stato revocato il divieto d'espatrio. La- sciando il Paese pochi giorni prima di tale revoca, non vi sarebbero ele- menti che permetterebbero di ritenere che in caso di rientro in Turchia egli verrebbe per tale ragione sottoposto a persecuzioni rilevanti. Infine, la sola partecipazione all'associazione per i diritti umani non costituirebbe un mo- tivo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. 6.6 In sede di replica, con scritto del 12 luglio 2019, l'insorgente rileva che il fatto di aver potuto beneficiare della legge d'amnistia (n. 4959) impliche- rebbe che non potrebbe in alcun caso riprendere l'attività politica altrimenti verrebbe imprigionato. Egli sarebbe tuttora sorvegliato dalle autorità. Per quanto riguarda il porto d'arma, si tratterebbe di un'arma da caccia e la licenza non sarebbe più stata rinnovata una volta che sarebbero riprese le tensioni. Altresì, dopo la sua fuga, la sorella del ricorrente, la quale avrebbe lavorato come (...) per lo Stato, sarebbe stata licenziata.
D-688/2019 Pagina 14 6.7 Con duplica del 28 ottobre 2019 la SEM rileva che i mezzi di prova ine- renti la sorella non conterrebbero alcuna spiegazione concreta, né indiche- rebbero che cosa dovrebbero comprovare in modo tangibile in relazione al ricorrente. Infine, i documenti essendo stati forniti soltanto in copia potreb- bero essere stati prodotti ai fini della causa. 6.8 In sede di triplica, con osservazioni del 22 agosto 2019 (recte: 5 dicem- bre 2019), l'insorgente riferisce di essere oggetto di un mandato d'arresto, come dimostrerebbe lo screenshot allegato del registro di polizia e del si- stema del ministero di giustizia turco concernente le decisioni dei tribunali. Questo documento, sottoposto a una decisione di confidenzialità, non sa- rebbe possibile ottenerlo per le vie usuali, ma la sua famiglia sarebbe riu- scita a corrompere un poliziotto. L'insorgente riferisce poi che non avendo un avvocato in Patria che difenderebbe i suoi interessi, non avrebbe potuto ottenere il dossier nei suoi confronti. La lettera allegata di O._______, av- vocato e attivista per i diritti umani, spiegherebbe la situazione del ricor- rente, il quale sarebbe ricercato per aver fatto propaganda sulle reti sociali. Infine, l'insorgente conferma di avere dei problemi anche in ragione delle persecuzioni subite dalla sorella. Sarebbe inesatto affermare nel contesto attuale che i problemi politici della sorella non avrebbero alcuna influenza sulla sua famiglia. 6.9 Con osservazioni del 24 gennaio 2020, la SEM rileva che per quanto riguarda la lettera dell'avvocato attivista, non essendo ella la rappresen- tante legale del ricorrente in Patria, la stessa non potrebbe avere una co- noscenza approfondita dei dettagli giudiziari. Il suo scritto potrebbe dunque basarsi unicamente sulle informazioni fornite dal richiedente stesso o da terze persone. Dal contenuto inoltre, si evincerebbero fatti del tutto estranei alle allegazioni rilasciate dall'interessato. Egli non avrebbe mai menzionato in precedenza questioni legate alla libertà di espressione sui social media, né avrebbe accompagnato tale documento con spiegazioni in merito ad un'eventuale evoluzione della sua situazione personale. Quanto alla stampa della schermata da pc (screenshot), vi sarebbero seri dubbi sull'au- tenticità del documento. Da una parte egli avrebbe ammesso di averlo ot- tenuto in maniera illecita, mentre dall'altra il documento parrebbe del tutto scollegato dalle allegazioni del ricorrente, il quale non avrebbe mai men- zionato procedure giudiziarie o accuse formali nei suoi confronti. Dagli scritti accompagnatori non si evincerebbe neppure in alcun modo quali sa- rebbero i motivi per cui ora esisterebbe un ordine di arresto nei suoi con- fronti.
D-688/2019 Pagina 15 6.10 Il ricorrente, con successive osservazioni del 25 febbraio 2020 l'insor- gente spiega di aver avuto un avvocato, il quale sarebbe fuggito dalla Tur- chia ed egli soltanto recentemente sarebbe riuscito a trovarne un altro che accettasse di difenderlo. In allegato, trasmette dunque i documenti ai quali egli avrebbe avuto accesso, ovvero diversi documenti riguardanti in parti- colare gli ordini di perquisizione e di arresto del ricorrente per sospettata attività di propaganda in favore di un'organizzazione terroristica. 6.11 La SEM, con osservazioni del 6 aprile 2020, rileva anzitutto che i nu- merosi atti giudiziari sarebbero stati forniti unicamente in copia. A ciò si aggiungerebbe una divergenza tra l'indirizzo di domicilio fornito dal ricor- rente nel corso dell'audizione e quello figurante sull'ordine di arresto e sull'ordine di perquisizione. Non sarebbe pertanto chiaro chi vivrebbe all'in- dirizzo riportato sui documenti né il motivo per il quale l'insorgente avrebbe riportato tali fatti soltanto ora. Altresì, non sarebbe chiaro il reato di cui l'in- teressato sarebbe accusato. 6.12 Il ricorrente, con osservazioni del 6 giugno 2020, ha trasmesso una lettera da lui stesso redatta che spiega le divergenze in merito all'indirizzo riportato sui documenti. Il ricorrente dichiara poi che malgrado il fatto che si trovi in Svizzera, egli sarebbe accusato di aver condiviso delle immagini, delle informazioni e dei commenti sui social media, in particolare su (...). 6.13 L'autorità inferiore, con osservazioni del 14 luglio 2020 ritiene che la documentazione fornita dal ricorrente, trattandosi di semplici copie, non conterrebbe elementi atti a giustificare un cambiamento della posizione. 6.14 Con scritto del 5 ottobre 2020 il ricorrente ha inoltrato dei documenti autenticati, inviati dal suo avvocato turco, in particolare i mandati d'arresto e di perquisizione. Mentre con missiva dell'11 gennaio 2021 egli riferisce della morte del cugino, membro del PKK. Durante i funerali del parente, la moglie e le figlie dell'insorgente sarebbero state minacciate. 7. 7.1 In primo luogo, il Tribunale esaminerà se le dichiarazioni dell'insorgente in merito ai suoi motivi d'asilo adempiono alle condizioni di verosimiglianza. 7.1.1 Nel caso in disamina, le allegazioni del ricorrente in merito al periodo successivo al rilascio avvenuto nel (...) ed al servizio militare appaiono contraddittorie e non sufficientemente sostanziate. In particolare, egli ha fornito delle dichiarazioni divergenti riguardo al motivo per il quale le auto- rità avrebbero esercitato delle pressioni nei suoi confronti. In un primo
D-688/2019 Pagina 16 tempo ha dichiarato che la polizia gli avrebbe detto di "non fare niente, tieniti lontano dai guai" (cfr. atto SEM A17/21, D21), per poi riferire che le autorità turche si sarebbero recate a casa sua in continuazione dicendogli "perché ti sei messo in quest'attività", facendo riferimento al periodo pas- sato nel PKK (cfr. ibidem, D65). Poco dopo, il ricorrente ha invece riferito che la polizia gli avrebbe posto delle domande e detto "ti possiamo offrire ogni possibilità, lavora con noi. Lascia queste attività", riferendosi al fatto di vedere gli amici del Partito della Pace e della Democrazia (Barışve De- mokrasi Partisied, BDP) al fatto che si trovasse nelle discussioni durante la formazione dell'HDP nel distretto di B._______ (cfr. ibidem, D67 segg.). Tali ulteriori affermazioni, oltre ad essere in contraddizione con quanto poco prima dichiarato, divergono anche su un altro punto importante ov- vero il fatto che egli aveva dichiarato di essersi allontanato dalla politica dopo il rilascio e di aver voluto vivere una vita normale (cfr. ibidem, D21). Nel corso dell'audizione invero, l'insorgente ha insensatamente dichiarato che le autorità avrebbero saputo che egli non aveva abbandonato la poli- tica (cfr. ibidem, D66). 7.1.2 Proseguendo nell'analisi, non meglio sostanziate e meno contraddit- torie risultano essere le allegazioni relative alle minacce da parte delle au- torità dopo la sua iscrizione al partito HDP nel (...). L'insorgente non ha saputo fornire né riferimenti temporali precisi né descrivere in maniera con- creta la frequenza delle minacce. Egli ha riportato unicamente un episodio, ovvero quando si sarebbe recato in centro a B._______ per fare la spesa e sarebbe stato fermato da un poliziotto locale e da altri in borghese. Tut- tavia, le allegazioni in merito risultano contraddittorie. In un primo tempo egli ha dichiarato che tale episodio sarebbe stato l'ultimo contatto avuto con la polizia turca e sarebbe avvenuto a (...) (cfr. atto SEM A9/12, pag. 7), in un secondo tempo ha invece collocato l'avvenimento cinque o sei mesi prima dell'espatrio, in primavera, a (...) (cfr. atto SEM A17/21, D91 e D92). Anche il numero di episodi risulta divergente tra la prima audizione, nel corso della quale egli ha dichiarato di essere stato fermato sei-sette volte (cfr. atto SEM A9/12, pag. 7) e la seconda, nella quale ha dichiarato di es- sere stato fermato quattro o cinque volte (cfr. atto SEM A17/21, D95). Egli ha giustificato le contraddizioni in merito ai riferimenti temporali affermando di avere delle difficoltà a ricordare le date (cfr. atto SEM A17/21, D120). Tale giustificazione appare tuttavia poco credibile e quanto più sorpren- dente considerato il fatto che il ricorrente è stato in grado di riferire in ma- niera precisa e dettagliata del suo passato nel PKK, della latitanza e dell'in- carcerazione, nonostante tali avvenimenti siano accaduti ben oltre dieci anni fa (cfr. ibidem, D21, D26 segg.). A questo proposito, neppure può es- sere seguita la tesi ricorsuale secondo cui si tratterebbe di contraddizioni
D-688/2019 Pagina 17 minori, dal momento che questo episodio di fermo costituirebbe l'ultimo contatto con la polizia nonché l'unico avvenimento concreto descritto. 7.1.3 In seguito, come a giusto titolo rilevato dall'autorità inferiore nella de- cisione impugnata, il ricorrente non è stato in grado di spiegare in maniera convincente il motivo per il quale le autorità lo avrebbero dovuto minacciare dal momento che la sede del partito era chiusa, non c'erano più attività e che egli non vi si recava più (cfr. atto SEM A17/21, D90 e D96). Altresì, egli avrebbe pure dichiarato che le autorità non avrebbero avuto nulla in mano nei suoi confronti, in quanto non utilizzava i social media, né effettuava condivisioni (cfr. atto SEM A17/21, D98). 7.1.4 Alla luce di queste considerazioni, le allegazioni del ricorrente inerenti i suesposti motivi d'asilo non possono essere ritenute nel loro complesso verosimili. 7.1.5 D'altra parte, il Tribunale rileva che non vi è modo di dubitare delle allegazioni circa gli ulteriori motivi d'asilo del ricorrente. In particolare, ri- sulta verosimile che l'interessato sia stato attivo politicamente, segnata- mente sia stato in passato membro del PKK e sia in seguito diventato mem- bro dell'HDP. Le dichiarazioni in merito a tali fatti risultano sufficientemente sostanziate, plausibili e coerenti. Parimenti, non risultano esserci elementi che permettano di mettere in dubbio la verosimiglianza dell'uscita illegale dal Paese. 7.2 È ora necessario verificare se i suddetti ulteriori motivi d'asilo adem- piono alle condizioni di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7.2.1 Per quanto riguarda il timore di subire delle persecuzioni future a causa dell'impegno politico, il Tribunale rileva che la sola appartenenza ad un partito legale (in casu l'HDP) così come la stessa partecipazione ad attività organizzate da tali raggruppamenti non giustifica un timore fondato di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l'asilo. Invero, quand'anche egli abbia riferito di aver svolto un ruolo dirigenziale, tale ruolo l'ha ricoperto soltanto per un anno dal (...) al (...) (cfr. atto SEM A17/21, D79). Inoltre si è limitato ad organizzare due volte un festival di musica e si occupava dell'applicazione del regolamento del partito e dell'organizza- zione delle relazioni tra le persone su questi argomenti all'interno del partito (cfr. ibidem, D74 e D82). Al momento dell'espatrio nel (...), il ricorrente già da tempo non ricopriva più una posizione importante in seno all'HDP. Al- tresì, come esposto ai consid. 7.1.1–7.1.4 egli non ha reso verosimile di aver subito delle minacce a causa della sua appartenenza al partito. Di
D-688/2019 Pagina 18 conseguenza, non vi sono fondati timori di subire delle persecuzioni rile- vanti in materia d'asilo per questo motivo. A questo proposito, non permet- tono una diversa valutazione neppure i mezzi di prova inoltrati dall'insor- gente. Le dichiarazioni dell'Associazione per i diritti umani e del supposto co-presidente dell'HDP del (...), oltre ad essere dei documenti di compia- cenza prodotti ai fini della causa, riportano unicamente in maniera generica della partecipazione dell'insorgente alle attività. Ciò vale anche per quanto riguarda i documenti inerenti la sorella G._______ inoltrati con scritto del 6 agosto 2019. Dagli stessi risulta infatti soltanto che ella sarebbe stata li- cenziata dalla sua funzione di (...) statale. Tuttavia non è dato sapere il motivo di tale licenziamento, rispettivamente se questo fatto sia legato alle attività del qui ricorrente. Lo stesso dicasi in merito alla decisione di non rinnovo del porto d'armi, invero, da tale documento non si rileverebbe alcun nesso con i trascorsi dell'insorgente né con il suo impegno politico (cfr. mdp n. 4 – ricorso). 7.2.2 Per quanto concerne l'asserito espatrio illegale essendovi un divieto d'espatrio per il ricorrente, il Tribunale non può che confermare le conside- razioni dell'autorità inferiore. Invero, vi è ragione di credere che se le auto- rità fossero effettivamente venute a conoscenza dell'espatrio del ricorrente, come da lui preteso in sede d'audizione (cfr. atto SEM A17/21, D107 segg.) e se lui fosse una persona invisa alle autorità turche, le stesse non avreb- bero revocato il divieto d'espatrio nei suoi confronti (cfr. mdp n. 8 – SEM). Anche per questo motivo dunque non risultano esservi indizi per ritenere un rischio di persecuzioni future. 7.2.3 Infine, neppure la passata adesione al PKK tra il (...) ed il (...) risulta nella fattispecie rilevante in materia d'asilo. L'insorgente ha potuto infatti beneficiare dell'amnistia ed è stato prosciolto da ogni accusa (cfr. mdp n. 2 – ricorso). Contrariamente a quanto affermato in sede di scambio scritti, non risulta che in caso di recidiva, egli rischi di dover scontare anche la pena inizialmente prevista. Invero, dal verdetto del (...) emerge chiara- mente che egli non è stato condannato e non emerge alcuna condanna condizionale (cfr. mdp n. 2 – ricorso). Altresì, per i motivi di cui al con- sid. 7.1.1–7.1.4, egli non ha reso verosimile di essere nuovamente stato oggetto di serie persecuzioni da parte delle autorità. Di conseguenza, non vi sono elementi che permettano di ritenere che egli possa diventare nel prossimo futuro e con grande probabilità oggetto di persecuzioni con una rilevanza in materia d'asilo.
D-688/2019 Pagina 19 7.2.4 Pertanto, non vi sono sufficienti indizi concreti che lascino presup- porre, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, il realizzarsi di seri pregiudizi nei confronti del qui ricorrente. 7.3 Per quanto concerne dunque il riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi insorti prima della fuga ed il respingimento della sua domanda d'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata. 8. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto, nella misura in cui non è divenuto senza oggetto in seguito alla decisione della SEM del 3 feb- braio 2021. 9. 9.1 Visto l'esito della procedura, ed il fatto che l'esame del Tribunale si è limitato alla questione della concessione dell'asilo, le spese processuali ri- dotte, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricor- rente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 28 marzo 2019, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse spese. 9.2 L'altra parte delle spese concernenti la questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'ammissione provvisoria, di- venuta priva d'oggetto in corso di procedura ricorsuale a causa del riesame parziale della decisione del 10 gennaio 2019 da parte della SEM con deci- sione del 3 febbraio 2021, sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa (art. 5 1 a frase TS-TAF). La questione di sapere se ed in che misura debbano essere addossate spese processuali deve essere analizzata alla luce di criteri materiali e delle peculiarità del caso concreto (cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 a ed. 2013, n. 4.56, pag. 260). In altre parole, ci si deve chiedere quale sia il motivo di fondo che ha portato all'emanazione della decisione formale, il che significa che non è decisivo chi ha compiuto l'atto processuale che conduce allo stralcio (cfr. sentenza del TF 2C_564/2013 dell'11 febbraio 2014 consid. 2.4 con rinvio). Il motivo è imputabile all'autorità quando quest'ultima riesamina la decisione impugnata perché giunta a suo miglior convincimento, e non
D-688/2019 Pagina 20 quando le cause che hanno condotto a far divenire la causa priva d'oggetto sono riconducibili nel comportamento della controparte (cfr. MOSER/BEU- SCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 4.56, pag. 260; cfr. anche le sentenze del TF 2C_922/2020 dell'8 marzo 2021 consid. 10 e 2C_564/2013 dell'11 feb- braio 2014 consid. 2.4; sentenza del Tribunale B-6230/2016 del 17 dicem- bre 2019 consid. 6.1). Invece, se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che la termina (art. 63 cpv. 1 PA e art. 5 2 a frase TS-TAF). Nella fattispecie, quest'ultima circostanza ri- sulta essere adempiuta, non essendo ravvisabili motivi derivanti dall'agire di una delle parti in causa. Di conseguenza le spese vanno fissate tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite, ossia del presumibile esito dell'impugnativa secondo un esame som- mario degli atti (cfr. sentenze del TF 5A_657/2010 del 17 marzo 2011 con- sid. 2.3, 8C_60/2010 del 4 maggio 2010 consid. 4.2.1). Nella presente di- samina, la decisione della SEM del 3 febbraio 2021 è giunta segnatamente dopo che il ricorrente ha apportato nuove argomentazioni e documenti a sostegno delle stesse nel corso della procedura ricorsuale. Vista in parti- colare la nuova documentazione presentata dall'insorgente, non si può ri- tenere l'impugnativa, prima dell'emanazione della decisione della SEM del 3 febbraio 2021, come d'acchito priva di esito positivo. Di conseguenza, tale parte delle spese processuali andrebbe posta a carico dell'autorità in- feriore, che però ne è esente ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 PA. 10. 10.1 Nella presente disamina, al ricorrente rappresentato in questa sede, si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili ridotte (art. 15 TS-TAF in rela- zione con l'art. 5 TS-TAF), visto l'esito della causa in punto al riconosci- mento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'ammissione prov- visoria. Tuttavia, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili ridotte è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1'600.– (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 7 TS-TAF). L'indennità non comprende l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF. 10.2 Per quanto riguarda le ulteriori spese di patrocinio, il Tribunale con decisione incidentale del 28 marzo 2019 ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio fondata sul vecchio art. 110a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha nominato il signor Mathias Deshusses in qualità di patro- cinatore d'ufficio del ricorrente. Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati
D-688/2019 Pagina 21 oscilla tra i CHF 200.– ed i CHF 220.–, mentre per i rappresentanti profes- sionali che non sono avvocati tra i CHF 100.– e i CHF 150.– (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Il Tribunale ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un'in- dennità per patrocinio d'ufficio di CHF 670.–. L'indennità non comprende l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF. 11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-688/2019 Pagina 22 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto, nella misura in cui non è divenuto senza oggetto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La SEM rifonderà al ricorrente CHF 1'600.– a titolo di spese ripetibili. 4. La cassa del Tribunale verserà al patrocinatore d'ufficio del ricorrente un'in- dennità di CHF 670.– a titolo di spese di patrocinio. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Chiara Piras Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: