B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-674/2017
S e n t e n z a d e l 2 9 a p r i l e 2 0 2 0 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima, Daniela Brüschweiler, cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (...), Ucraina, (...), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 29 dicembre 2016 / N (...).
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Fatti: A. L'interessato, di cittadinanza ucraina ma di lingua madre russa ed etnia tartara si è dichiarato originario di Lysyčans'k nell'Oblast di Luhans'k dove ha vissuto fino al 2009, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 13 gennaio 2015 (cfr. audizione del 15 gennaio 2015, atto A4/11, di seguito: verbale 1, pag. 6). B. Sentito sui motivi d'asilo, ha dichiarato in sostanza e per quanto qui di ri- lievo di essere espatriato nel 2009 per la Polonia. Nel 2010 si sarebbe poi recato in Svizzera dove avrebbe lavorato illegalmente come muratore. In seguito avrebbe vissuto tra il Ticino ed il Norditalia (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale d'audizione dell'11 febbraio 2015, atto A10/10, di seguito: ver- bale 2, D32-D34). Egli vorrebbe sposare la sua attuale compagna con la quale avrebbe un figlio in comune. Tuttavia, essendo in corso una guerra in Ucraina egli non potrebbe procurarsi il passaporto poiché altrimenti do- vrebbe arruolarsi (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, D13-D14, D56). Altresì, egli avrebbe avuto problemi a causa della sua etnia (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D35-D40). C. Con decisione del 29 dicembre 2016, notificata al ricorrente il 2 gen- naio 2017 (cfr. risultanze processuali), la Segreteria di Stato della migra- zione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronun- ciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera. Nel contempo ha rite- nuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'al- lontanamento. D. In data 1° febbraio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 2 febbraio 2017), il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tri- bunale), chiedendo, in via principale, l'accoglimento del ricorso e la con- cessione dell'asilo in Svizzera ed in subordine, la concessione dell'ammis- sione provvisoria. Egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali con protestate tasse, spese e ripetibili.
D-674/2017 Pagina 3 E. Il Tribunale, con ordinanza del 29 novembre 2019, ha invitato il ricorrente a fornire delle informazioni dettagliate in merito alla coabitazione con la compagna ed il figlio, al riconoscimento di paternità, all'esercizio di un'atti- vità lucrativa, nonché in merito all'apertura di eventuali procedure presso lo stato civile o tendenti al rilascio di un permesso di soggiorno. F. Con scritto del 9 dicembre 2019 l'insorgente ha fornito al Tribunale le infor- mazioni richieste. Queste sono state trasmesse alla SEM con invito ad inol- trare delle osservazioni. G. Il 3 gennaio 2020 la SEM ha presentato le proprie osservazioni circa lo scritto dell'insorgente. H. Con scritto del 20 gennaio 2020 il ricorrente ha replicato alle osservazioni della SEM.
Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Dispo- sizioni transitorie della modifica della LAsi del 25 settembre 2015). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
D-674/2017 Pagina 4 I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina- deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu- nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con- siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto i motivi d'asilo dell'inte- ressato irrilevanti in materia d'asilo. Innanzitutto non sarebbe stato ricono- sciuto un nesso causale tra la persecuzione e la fuga. Invero, la condanna a due anni di carcere con la condizionale a seguito di una rissa sarebbe avvenuta già nel 1993 mentre egli sarebbe espatriato soltanto nel 2009, e per di più, per motivi economici. In seguito, l'autorità inferiore ha ritenuto che situazioni sfavorevoli dovute alla guerra non sarebbero neppure rile- vanti. In particolare, il conflitto militare riguarderebbe soltanto una zona re- lativamente ristretta situata nell'Ucraina orientale e non nella zona di pro- venienza dell'interessato. infine, per quel che riguarderebbe una possibile chiamata alle armi, la SEM ha ritenuto che stando alla prassi costante, co- stituirebbe un legittimo diritto di uno Stato possedere un esercito e reclutare i propri cittadini sotto le armi, così come uno Stato sarebbe autorizzato, entro i limiti legali, ad adottare provvedimenti penali nei confronti di una persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare che si sottragga alla chiamata alle armi. Nel caso in disamina non vi sarebbe motivo di rite- nere che la chiamata alle armi sarebbe dettata da motivi rientranti nella sfera di protezione dell'art. 3 LAsi. Di conseguenza, un impiego nella zona di conflitto situata nell'Ucraina orientale, così come un procedimento con- formemente al diritto penale militare per omissione del servizio non rappre- senterebbe un provvedimento rilevante ai fini dell'asilo ai sensi della LAsi. 3.2 In sede ricorsuale l'insorgente contesta le considerazioni della SEM, in particolare poiché l'autorità inferiore non avrebbe tenuto conto del fatto che in caso di rifiuto di servire egli rischierebbe fino a dieci anni di carcere. Tale pena sarebbe sproporzionata, pertanto la decisione andrebbe annullata e vi sarebbero le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato.
D-674/2017 Pagina 5 3.3 Con scritto del 9 dicembre 2019 il ricorrente conferma al Tribunale di coabitare con la compagna B._______ e con il figlio C._______ come si potrebbe evincere dallo "stato di famiglia" del 3 dicembre 2019 rilasciato dal Comune di D.. In precedenza essi avrebbero convissuto a E. come dimostrerebbero i certificati di dimora. Attualmente l'in- sorgente non sarebbe tuttavia ancora riuscito a formalizzare il riconosci- mento di paternità sul figlio C.. Egli avrebbe infatti conferito man- dato all'Avv. F. il 31 agosto 2018 e soltanto il 31 ottobre 2018 il le- gale avrebbe contattato l'Ufficio di Stato civile. Egli non avrebbe però potuto fornire il certificato di stato civile richiesto in quanto non potrebbe prendere contatto con le autorità del suo Paese d'origine. Egli si occuperebbe dell'e- ducazione e della cura del figlio insieme alla compagna sin dalla sua na- scita. Il ricorrente svolgerebbe poi l'attività di consulente finanziario, mentre la compagna lavorerebbe quale insegnante e riceverebbe inoltre un contri- buto di mantenimento per i figli dall'ex marito. Di conseguenza non avreb- bero mai richiesto prestazioni di assistenza. Infine, non sarebbero mai riu- sciti ad avviare una procedura matrimoniale per i medesimi motivi che sta- rebbero rendendo complicato il riconoscimento di paternità sul figlio. In par- ticolare per l'assenza di un passaporto, non avrebbe potuto avviare una richiesta di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare alle autorità cantonali nonostante fosse la loro intenzione fin dall'inizio. 3.4 La SEM, con osservazioni del 3 gennaio 2020, rileva che dai diversi certificati dei comuni fornito dal ricorrente dimostrano che egli vive in coa- bitazione dal 1° agosto 2018 a D.. Anche se si dovesse ammet- tere che C. è il figlio del ricorrente e che quest'ultimo coabiti da ormai più di un anno con una straniera col permesso C, altre informazioni richieste dal Tribunale con ordinanza non sarebbero state né aggiunte né corroborate da mezzi di prova. Altresì, il ricorrente non avrebbe reso vero- simile che avesse contribuito al mantenimento della famiglia e soprattutto del figlio C._______. Egli non avrebbe neppure dimostrato in modo convin- cente di aver richiesto l'avvio della pratica al fin di ottenere un permesso di soggiorno e nemmeno di vivere in una abitazione adeguata e di non essere al beneficio dell'aiuto sociale. In ogni caso, non sarebbe di competenza della SEM, ma bensì del cantone stabilire se le esigenze legali fossero riempite o meno. L'autorità inferiore non potrebbe neppure tenere conto dei diritti che eventualmente spetterebbero al ricorrente in considerazione dell'art. 43 LStr. In ogni caso, da un esame anticipato dell'incarto completo ne discenderebbe che non vi sarebbero elementi sufficienti per dimostrare un rapporto di famiglia degno di protezione ai sensi dell'art. 8 CEDU. Di conseguenza, non vi sarebbero motivi per riesaminare parzialmente la de-
D-674/2017 Pagina 6 cisione per quel che riguarderebbe l'esecuzione dell'allontanamento. In- fine, il ricorso non conterrebbe alcun nuovo elemento in merito alla qualità di rifugiato. 3.5 Con scritto del 20 gennaio 2020 il ricorrente ritiene innanzitutto di aver sufficientemente dimostrato l'esistenza di un nucleo familiare e quindi la necessità di una protezione ai sensi dell'art. 8 CEDU. Oltre ai documenti del comune non avrebbe altri mezzi di prova che dimostrerebbero la for- mazione di un nucleo familiare da diverso tempo. Per quanto concerne il fatto di non aver inoltrato una richiesta di permesso ai sensi dell'art. 43 LStrI egli rileva che in assenza di un matrimonio formale non potrebbe ri- chiedere il ricongiungimento familiare. Inoltre le difficoltà ad avviare la pro- cedura per il riconoscimento formale del figlio sarebbero le stesse che in- contrerebbe nel caso in cui volesse avviare una procedura matrimoniale. In seguito, egli potrebbe provare a chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno al Cantone fondato sul fatto che disporrebbe di un lavoro e che la compagna con il permesso C potrebbe garantire per lui. Tuttavia, non sarebbe un suo diritto e per poter procedere in questo modo egli dovrebbe ritirare la sua domanda d'asilo, uscire dalla Svizzera e formalizzare la ri- chiesta di un permesso di soggiorno, senza alcuna speranza di poterlo ot- tenere. Infine, l'insorgente ritiene di aver apportato sufficienti elementi atti a dimostrare che esisterebbe un vero e proprio nucleo familiare il quale potrebbe contare sulla protezione offerta dall'art. 8 CEDU. 4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor- dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
D-674/2017 Pagina 7 (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e suffi- cienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta pro- babilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5. Innanzitutto è d'uopo determinare se l'eventuale chiamata alle armi dell'in- sorgente sia in specie rilevante in materia d'asilo. 5.1 Giusta l'art. 3 cpv. 3 LAsi non sono rifugiati le persone che sono espo- ste a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). La giurisprudenza ha già avuto modo di confermare, anche dopo l’adozione dell’art. 3 cpv. 3 LAsi, la prassi previgente riguardante le persone che mo- tivano una domanda d’asilo con il rifiuto di servire o la diserzione nel loro Paese d’origine. Conseguentemente, siffatti motivi non sono di per sé suf- ficienti a fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una persecu- zione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi. In altri termini, in virtù dei motivi men-
D-674/2017 Pagina 8 zionati in questa disposizione, alla persona interessata deve essere rico- nosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua renitenza o diserzione, ella debba temere un trattamento che comporti seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 e 5). In tal senso, un’eventuale sanzione per renitenza o diserzione non costitui- sce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni ecce- zionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9). La rilevanza in materia d’asilo può parimenti essere riscontrata, indipendentemente dall’entità della pena, quando l’incorporazione nell’esercito comporta l’esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proi- biti dal diritto internazionale o, ancora, l’obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell’inte- ressato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5; GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 116; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizeri- schen Asylrecht, 1987, p. 259; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour dé- terminer le statut de réfugié, 1992, p. 44). 5.2 Per quanto riguarda la situazione in Ucraina, il Tribunale ha già avuto modo di prendere posizione, giungendo alla conclusione che le sanzioni previste non vanno oltre quanto necessario per esercitare il legittimo diritto di mantenere una forza armata e che la questione è dunque di principio irrilevante ai fini della concessione dell’asilo (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale E-1250/2018 del 20 agosto 2019 consid. 5.3.4; E-1710/2018 del 19 aprile 2018). Nella casistica del Tribunale tale irrilevanza è peraltro pacifica anche per quanto riguarda gli ucraini russofoni reclutati o richiamati al servizio militare dalle forze armate ucraine a seguito degli avvenimenti del 2014 (cfr. sen- tenze D-984/2019 del 7 marzo 2019 consid. 4.3, D-7071/2015 del 22 di- cembre 2016 consid. 4.4.2, D-5674/2016 del 21 novembre 2016, E- 4249/2015 del 1° ottobre 2015 consid.5.3.2). Inoltre, nel caso in disamina, non traspaiono dagli atti indizi quanto al fatto che il ricorrente, se reclutato, si vedrebbe astretto a combattere contro il proprio popolo. In primo luogo, non vi sono evidenze che permettano di concludere che egli si sarebbe visto assegnare al fronte. Inoltre, i rarissimi
D-674/2017 Pagina 9 casi di applicazione di tale eccezione al principio dell’irrilevanza dei motivi d'asilo legati alla diserzione ed alla renitenza, sono limitati a situazioni di estrema gravità, laddove le persone interessate vengono forzate a com- mettere ostilità contro i membri della propria comunità, essendo nel con- tempo minacciati nella propria integrità (si veda in particolare GICRA 2003 no. 8 consid. 6b, a riguardo di cittadini di Sarajevo di etnia serba integrati nel neonato esercito bosniaco ed astretti a partecipare alle ostilità aventi quale obbiettivo la conquista e l’epurazione etnica di un territorio o ancora SAMUEL WERENFELS, op. cit., p. 259, che fa riferimento alla prassi allor ri- guardante i cittadini Afgani obbligati a combattere sotto minaccia di fucila- zione contro i Mujaheddin dai filosovietici; si veda anche sentenza del Tri- bunale D-5396/2015 del 29 luglio 2016, consid. 7.8 a proposito dei curdi chiamati ad assolvere il servizio militare in Turchia). In definitiva, l’eventuale arruolamento del ricorrente e la relativa possibile sanzione che gli verrebbe comminata in caso di renitenza non sono da considerarsi rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. 6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). In particolare, l’allontanamento non viene deciso qualora il richiedente l’asilo disponga di un permesso di soggiorno o di dimora valido (art. 32 lett. a OAsi 1), oppure abbia un diritto al rilascio di tale permesso. Se il richiedente l’asilo non dispone di un permesso di soggiorno o di di- mora valido, l’autorità inferiore o il Tribunale è tenuta ad esaminare a titolo pregiudiziale l'esistenza, di massima, di un diritto del richiedente (ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 LAsi) al rilascio di un tale permesso derivante dal diritto al rispetto della vita privata e famigliare. Se la legislazione sugli stranieri o gli accordi di libero scambio non prevedono un diritto, esso potrebbe co- munque essere dedotto dall’art. 8 CEDU. Per l’analisi di tale disposizione è determinante la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4). Se in seguito all’esame pregiudiziale del caso da parte delle autorità in ma- teria d’asilo, queste abbiano ritenuto sussistere, di massima, un diritto al rilascio di un permesso di dimora, non compete più ad esse, bensì alle autorità di polizia degli stranieri, di determinarsi sul vantato diritto e conse- guentemente pure sull’allontanamento dello straniero (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 8d). Altresì, se il richiedente l’asilo ha presentato dinanzi
D-674/2017 Pagina 10 all’autorità di polizia degli stranieri un’istanza volta al rilascio di un per- messo di dimora successivamente al respingimento della domanda d’asilo – o della non entrata nel merito della stessa – la SEM non deve più pro- nunciare l’allontanamento, rispettivamente il Tribunale deve annullare una siffatta pronuncia (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 9°, DTAF 2013/37 con- sid. 4.4.2.2). Allorquando la competente autorità di polizia degli stranieri si è già pronunciata, in senso negativo, sull’esistenza di un diritto al rilascio di un permesso di dimora, le autorità in materia d’asilo non devono più esaminare l’art. 8 CEDU nell’ambito della liceità dell’esecuzione dell’allon- tanamento (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 12b e c nonché 14a). Nel caso in disamina, non avendo il ricorrente ancora sollecitato le autorità cantonali con una richiesta di rilascio di un permesso di dimora, le condi- zioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera non sono adempiute e la decisione impu- gnata va, su questo punto, confermata (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 9a; DTAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). 7. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto ri- guarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontana- mento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 8. A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è am- missibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto interna- zionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella mas- sima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazio- nale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
D-674/2017 Pagina 11 trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor- tura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trat- tamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi rife- rimenti). 8.1 Nel caso in disamina è in particolare necessario determinare se l'ese- cuzione dell'allontanamento del ricorrente sia conforme all'art. 8 CEDU. 8.1.1 Seppure l'art. 8 CEDU, rispettivamente l'art. 13 Cost., non garanti- scano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita famigliare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 e relativi riferimenti). Non vi è tuttavia violazione del diritto al rispetto della vita famigliare qualora si possa ragionevolmente esigere dai membri della famiglia che realizzino la vita famigliare all'estero. Al contrario, se la par- tenza del membro che può restare in Svizzera non è possibile senza diffi- coltà è necessario procedere ad una ponderazione degli interessi prevista dall'art. 8 par. 2 CEDU (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e relativi riferimenti; DTAF 2011/48 consid 6.3.1). Un'ingerenza nella vita familiare è invero am- missibile se questa è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'or- dine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Anche l'applicazione di una politica restrittiva in materia di im- migrazione è un interesse pubblico ammissibile. A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in pre- senza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (cfr. DTF 135 I 153 consid. 2.2.1 e DTAF 2013/49 con- sid. 8.2). 8.1.2 L'art. 8 CEDU prevede la tutela della vita privata e familiare. Il con- cetto di vita familiare comprende, tra l'altro, i rapporti tra i partner, sposati o meno, ovvero anche i rapporti tra persone che formano una famiglia di fatto, vivono insieme e con cui esiste una stretta relazione personale (cfr.
D-674/2017 Pagina 12 DTAF 2013/49 consid. 8.4.1). I rapporti familiari che non sono legalmente stabiliti rientrano nell'ambito di protezione dell'art. 8 CEDU a condizione che esista un rapporto sufficientemente stretto, autentico ed effettivamente vissuto. Ciò che è decisivo è la qualità della vita familiare e non la giustifi- cazione giuridica (DTF 135 I 143 consid. 3.1 e ulteriori riferimenti). Il Tribu- nale federale ha stabilito che un concubinato dà luogo ad una richiesta di autorizzazione se la relazione di convivenza è stata vissuta a lungo come un matrimonio o se indizi concreti indicano un matrimonio imminente. La natura e la stabilità del rapporto tra i partner del concubinato devono essere equivalenti, nella sostanza, a un matrimonio. A questo proposito è essen- ziale che i partner vivano in un'economia domestica comune; inoltre, si deve tener conto della natura e della durata del loro rapporto, nonché del loro interesse e del loro attaccamento reciproco, ad esempio attraverso i figli o altre circostanze come l'assunzione di responsabilità reciproca (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_880/2017 del 3 maggio 2018 con- sid. 3.1 e ulteriori riferimenti). Per quanto riguarda la durata del concubi- nato, il Tribunale federale ha recentemente deciso - nell'ambito dell'ultima sentenza citata - in contrasto con la prassi della Corte europea dei diritti dell'uomo e con la propria giurisprudenza, che la convivenza in un'econo- mia domestica comune per un periodo di tre anni e mezzo senza elementi aggiuntivi non è sufficiente per poter invocare una richiesta di autorizza- zione ai sensi dell'art. 8 CEDU o dell'art. 13 Cost (cfr .anche sentenza del Tribunale D-349/2020 consid. 7.3.2). 8.1.3 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU lo straniero deve non soltanto provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che que- st'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. tra le altre DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e relativi riferimenti; DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 e relativi riferimenti, 2012/4 consid. 4.3 e relativi riferimenti). Ha un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera la persona che possiede la nazionalità svizzera, che ha un permesso di domicilio oppure che ha un permesso di dimora fondato su un diritto assicurato (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e relativi riferimenti). 8.2 8.2.1 Nel caso in disamina, la compagna ed il figlio del ricorrente dispon- gono di un permesso di domicilio in Svizzera (cfr. risultanze del Sistema d'informazione centrale sulla migrazione [SIMIC]). È quindi pacifico che essi dispongono di un diritto di presenza assicurato in Svizzera.
D-674/2017 Pagina 13 Per quanto riguarda la relazione tra il ricorrente ed i famigliari, il Tribunale rileva quanto segue. Contrariamente a quanto ritenuto dalla SEM con os- servazioni del 3 gennaio 2020, dai documenti agli atti, così come dalle re- gistrazioni SIMIC risulta chiaramente che egli ha iniziato la convivenza con la compagna già qualche giorno dopo l'introduzione della domanda d'asilo in Svizzera il 13 gennaio 2015 (cfr. autorizzazione ad alloggiare tempora- neamente presso la compagna B._______ del 15 gennaio 2015, atto A6/1 e risultanze SIMIC) e da allora essi non si sono più separati. La SEM ha, dal canto suo, spedito sia la convocazione per l'audizione dell'11 feb- braio 2015, sia la decisione del 29 dicembre 2016 all'indirizzo della com- pagna (cfr. atti A8/2 e A13/7). A sostegno della convivenza con la compa- gna ed il figlio l'insorgente ha altresì prodotto i certificati di dimora dei co- muni di E._______ e D.. Da tali certificati risulta che la durata della convivenza ammonta ad oltre 5 anni e non soltanto dal 1° agosto 2018 come ritenuto dall'autorità inferiore. Di conseguenza il figlio C., (...) anni, ha vissuto per quasi tutta la sua esistenza con entrambi i genitori. Oltre a convivere con il figlio, l'insorgente si occupa dell'educazione e della cura del bambino insieme alla compagna (cfr. scritto del 9 dicembre 2019). Altresì, egli svolge l'attività di consulente finanziario che produce entrate per circa CHF 50'000.– all'anno. Mentre la compagna lavora come inse- gnante scolastica presso l'associazione "Schkolnik" e riceve inoltre un con- tributo dall'ex-marito per il mantenimento di due figli di CHF 2'700.– al mese. La famiglia non riceve dunque prestazioni di assistenza e sarebbe sempre riuscita a far fronte ai loro bisogni con i loro mezzi. In seguito, pur essendo vero che il ricorrente non ha riconosciuto formal- mente la paternità sul figlio, egli ha spiegato in modo convincente il motivo per il quale non sarebbe riuscito ad effettuare tale riconoscimento. Da una parte, al fine di completare la procedura l'insorgente avrebbe dovuto pro- durre il certificato di stato civile, tuttavia in qualità di richiedente l'asilo egli non potrebbe rivolgersi alle autorità del proprio paese d'origine. Altresì, egli ha pure fornito la documentazione dalla quale risulterebbe effettivamente si è rivolto ad un avvocato per la pratica, tuttavia dopo diversi mesi di ina- zione ha revocato il mandato (cfr. documentazione allegata allo scritto del 9 dicembre 2019). Per i medesimi motivi, ovvero la mancanza di parte della documentazione necessaria, l'interessato e la compagna non sarebbero riusciti ad avviare una procedura matrimoniale, nonostante questa fosse la loro intenzione fin dall'inizio.
D-674/2017 Pagina 14 Infine, diversamente da quanto ritenuto dalla SEM nelle osservazioni del 3 gennaio 2020, nella fattispecie non risulta rilevante verificare se l'abita- zione in cui coabita con la compagna ed il figlio sia adeguata, invero, tali condizioni sono le condizioni di applicazione dell'art. 43 LStrI, disposizione in casu non applicabile. Alla luce di quanto sopra dunque, malgrado il fatto che il ricorrente non sia sposato con la compagna e non abbia riconosciuto formalmente il figlio, si può ritenere che egli intrattenga con i famigliari una relazione stretta ed effettiva e che la loro può essere a tutti gli effetti considerata una famiglia di fatto. 8.2.2 È ora necessario determinare se si possa ragionevolmente esigere dai membri della famiglia che realizzino la loro vita famigliare all'estero. Nella fattispecie ciò non risulta essere il caso. Malgrado la compagna dell'insorgente non possieda la cittadinanza elvetica, ella vive in Svizzera dal 17 gennaio 1998, ovvero da ben 22 anni. Ella ha altresì due figli da un precedente matrimonio i quali vivono con lei dalla separazione nel 2013 ed hanno effettuato tutta la scolarizzazione in Svizzera (cfr. risultanze SIMIC inerenti la compagna B._______ ed i di lei figli G._______ ed H._______). 8.2.3 Non essendo ragionevolmente esigibile che la famiglia realizzi la vita famigliare all'estero, l'allontanamento del ricorrente costituirebbe dunque un'insorgenza nel suo diritto al rispetto della vita famigliare. Di conse- guenza, è necessario procedere alla ponderazione degli interessi prevista dall'art. 8 par. 2 CEDU (cfr. supra consid. 9.1.1 per i dettagli). Nel caso in disamina da una ponderazione degli interessi, risulta che l'in- teresse privato del ricorrente prevale sull'interesse della Svizzera ad allon- tanarlo. Invero, pur considerando l'importanza di una politica restrittiva in materia di stranieri, tale interesse pubblico non risulta superiore all'inte- resse privato del ricorrente a mantenere una relazione con i suoi famigliari. In particolare, non vi sono ulteriori motivazioni di ordine pubblico, di sicu- rezza nazionale o per il benessere economico del Paese. Infatti, l'interes- sato non è stato mai condannato ad alcun reato, lui ed i suoi famigliari non hanno mai gravato sull'assistenza sociale, ma bensì essi riescono a far fronte ai bisogni con i propri mezzi. L'ingerenza nella vita famigliare del ricorrente nel caso di un suo allonta- namento non sarebbe dunque nella fattispecie giustificata e sarebbe dun- que contraria all'art. 8 CEDU.
D-674/2017 Pagina 15 8.3 In definitiva, alla luce di quanto sopra si può a giusto titolo concludere che nel caso di specie l'esecuzione dell'allontanamento non sia ammissi- bile. Si necessita pertanto la pronuncia dell'ammissione provvisoria per il ricorrente conformemente alla giurisprudenza citata e stante l'assenza in specie delle condizioni per un'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStrI. 8.4 Allo stesso modo, ferma considerata l’alternatività delle condizioni di cui all’art. 83 LStr, il Tribunale può esimersi dall’analisi circa la presenza di ulteriori ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, siano essi da conside- rare in ambito di esigibilità o di possibilità della stessa. 9. Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento e per il resto è respinto. Le SEM è invitata a regola- mentare le condizioni del soggiorno del ricorrente conformemente alle di- sposizioni sull’ammissione provvisoria. 10. Avendo il Tribunale statuito in merito al ricorso, la domanda di esenzione di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto. 11. Visto l'esito della procedura che vede il ricorrente soccombere sulle que- stioni della concessione dell'asilo e della pronuncia dell'allontanamento, occorre porre delle spese processuali ridotte, di CHF 300.– a suo carico (art. 63 PA cpv. 1 e 5 nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). All'insorgente, non patrocinato in questa sede, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
D-674/2017 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto limitatamente all’esecuzione dell’allontanamento. I punti 4 e 5 della decisione della SEM del 29 dicembre 2016 sono annul- lati. Per il resto il ricorso è respinto. 2. L’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente non è ammissibile. La SEM è invitata a regolamentare le condizioni del soggiorno del ricorrente con- formemente alle disposizioni sull’ammissione provvisoria. 3. Le spese processuali, di CHF 300.–, sono poste a carico del ricorrente. 4. Non vengono assegnate indennità ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt