B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-6598/2019
Sentenza del 4 febbraio 2020 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Roswitha Petry, Mia Fuchs, cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A., nato il (...), alias A., nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Ugo Di Nisio, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta- namento; decisione della SEM del 3 dicembre 2019.
D-6598/2019 Pagina 2
Fatti: A. A._____, cittadino afghano originario di B.____, ha depositato una do- manda d’asilo in Svizzera il 27 agosto 2019, pretendendosi minorenne e versando agli atti copia della Taskara indicante che alla data di rilascio, ossia il 3 aprile 2018 (14.01.1397 secondo il calendario solare) egli avrebbe avuto l’apparenza di una persona di 15 anni. B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati EURODAC l’interessato aveva già depositato una domanda d’asilo in Bul- garia il 27 maggio 2019. C. Il 18 settembre 2019, il richiedente asilo è stato sentito quale minore non accompagnato nell’ambito di una prima audizione durante la quale l’auto- rità inferiore gli ha posto questioni sulle sue generalità, in merito alla sua provenienza e circa il viaggio che lo ha condotto in Svizzera. Nel corso di tale audizione, la SEM ha informato il richiedente asilo della possibile com- petenza della Bulgaria per il trattamento della sua domanda d’asilo in base al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione eu- ropea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) e prospettato una possibile non entrata nel merito della sua domanda i ap- plicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi. L’interessato ha quindi ribadito la sua volontà di rimanere in Svizzera in quanto durante il soggiorno in Bul- garia sarebbe stato oggetto di percosse. Egli ha pure espresso il timore di essere respinto verso l’Afghanistan dalle autorità bulgare. In tale contesto l’autorità inferiore gli ha altresì significato la propria volontà di considerarlo maggiorenne in quanto questi non sarebbe stato in misura di rendere ve- rosimile l’asserita minore età. Il richiedente asilo si è detto contrario. D. Il 19 settembre 2019 la SEM ha presentato alle autorità bulgare, nei termini fissati all’art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III.
D-6598/2019 Pagina 3 E. Il 20 settembre 2019, la Bulgaria ha espressamente accettato la richiesta di ripresa in carico. F. Con decisione del 23 settembre 2019 la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi pronun- ciando nel contempo il trasferimento dell’interessato verso la Bulgaria. G. Il 1° ottobre 2019 l’interessato è insorto contro la suddetta decisione di- nanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), il quale, con sentenza dell’8 ottobre 2019, ha accolto il gravame retrocedendo gli atti all’autorità di prima istanza per il completamento dell’istruttoria, non es- sendo la questione dell’asserita minore età stata sufficiente acclarata. H. Il riscontro a quanto precede, il 15 ottobre 2019, la SEM ha incaricato il Centro universitario romando di medicina legale dello svolgimento di una perizia per determinare l’età del richiedente asilo. Le risultanze della me- desima, inoltrate all’autorità di prima istanza il 6 novembre 2019 e basate su di un esame clinico e su referti radiologici (panoramica dentaria, radio- grafia standard della mano sinistra e tomografia delle articolazioni sterno clavicolari) svolti il 24 ottobre 2019 hanno stabilito che l’età minima di A._______ sarebbe di 18.75 anni (età probabile tra i 20 e i 24 anni). Tale dato è stato dedotto in particolare dalla tomografia delle articolazioni sterno clavicolari che conferisce all’interessato un’età ossea minima di 19 anni (23.6 anni con deviazione standard di 2.6 anni) e dall’esame odontostoma- tologico indicante un limite inferiore di 18.5 anni (media di 20.5 anni). I. Il 24 ottobre 2019 l’insorgente ha trasmesso alla SEM la taskara in orinale, la quale, il giorno seguente, è stata sottoposta ad un controllo complemen- tare sull’autenticità. J. Il 15 novembre 2019, la Segreteria di Stato ha quindi reso partecipe il ri- chiedente asilo circa le risultanze della perizia medica del 6 novembre 2019, consegnandogliene una copia anonimizzata e concedendogli il diritto di essere sentito al riguardo.
D-6598/2019 Pagina 4 K. Il rappresentante legale dell’interessato ha inoltrato le proprie osservazioni in merito il 20 novembre 2019. L. Per mezzo di una nuova decisione del 3 dicembre 2019 (notificata il 5 di- cembre 2019), l’autorità di prima istanza ha emesso una nuova decisione per il cui tramite non entrava nel merito della domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e pronunciava il trasferimento del richiedente verso la Bulgaria ritendo nuovamente maggiorenne il richiedente l’asilo. M. Il 12 dicembre 2019 A._______ ha contestato pure il summenzionato prov- vedimento con ricorso al Tribunale, chiedendo in limine la sospensione dell’allontanamento in via supercautelare e la restituzione dell’effetto so- spensivo; nel merito l’annullamento della decisione sindacata; di essere considerato prudenzialmente minorenne e l’esame nazionale della do- manda d’asilo; contestualmente e con protesta di tasse e spese, di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. N. Il 13 dicembre 2019 il Tribunale ha sospeso l’allontanamento in via super- cautelare. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
D-6598/2019 Pagina 5 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 3.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com- petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è indivi- duato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1). 3.3 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell’interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale che nell’ambito della determinazione dello Stato responsabile per l’esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell’ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all’autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all’età del richiedente l’asilo (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale F-6783/2018 del 10 dicembre 2018 e E-6725/2015 del 4 giungo 2018).
D-6598/2019 Pagina 6 4. 4.1 Nel caso che ci occupa, l’autorità inferiore non ha creduto alla pretesa minore età dell’insorgente. Già durante la prima audizione del 18 settembre 2019 quest’ultimo non avrebbe fornito elementi credibili in relazione al suo contesto personale, alla sua cerchia famigliare, all’esperienza lavorativa nonché alla dichiarata minore età. ln primo luogo, le allegazioni del richie- dente asilo in merito alla ricostruzione della sua biografia sarebbero risul- tate divergenti e inconsistenti su punti essenziali. In concreto, questi avrebbe reso indicazioni incoerenti, vaghe e contradditorie sul preteso suo analfabetismo e circa quello della madre. Egli avrebbe dapprima affermato, che quest’ultima, che avrebbe parlato dari, non saprebbe né leggere né scrivere per poi successivamente dichiarare che sarebbe stata proprio sua madre a indicargli la data di nascita secondo il calendario gregoriano (ossia il 1° maggio 2003) ed a insegnargli a leggere il corano scritto in arabo. ln seguito, questionato sull’età di sua madre e suo fratello, nonché sull’età di suo padre al momento della sua morte, l’insorgente avrebbe palesemente tergiversato affermando tra le altre cose di aver vissuto da suo zio paterno dal compimento degli otto anni senza tuttavia saper quantificare in maniera precisa la durata di tale soggiorno. Il richiedente l’asilo avrebbe quindi af- fermato che sarebbe stata ancora la genitrice a dirgli che aveva otto anni quando si sarebbe trasferito dallo zio. La SEM ha quindi osservato come l’insorgente avrebbe dimostrato a più riprese di avere una concezione del tempo, essendo infatti in grado di indicare, ad esempio, quanto tempo fosse trascorso dall’ottenimento della taskara al suo espatrio, la data di tale avvenimento secondo calendario gregoriano e la durata del transito al con- fine tra lran e Turchia. Ciò lascerebbe intendere che questi abbia usato il pretesto dell’analfabetismo per relativizzare la vaghezza delle sue risposte. Sarebbe altresì doveroso sottolineare che l’insorgente avrebbe dichiarato di aver iniziato a lavorare come contadino all’età di quattordici anni, senza saper descrivere come trascorresse le giornate prima dell’inizio di tale atti- vità. Ora, visto che l’interessato avrebbe dichiarato di avere sedici anni e di averne avuti quattordici all’inizio dell’attività quale bracciante, risulte- rebbe alquanto improbabile l’assenza di informazioni circa il trascorrete del periodo di tempo risalente a soli due anni orsono. Pertanto, anche in questo caso, la natura inconsistente delle sue dichiarazioni non renderebbe credi- bile il suo racconto. D’altro canto, nel corso della predetta audizione, il ri- chiedente l’asilo si sarebbe sbagliato a più riprese sulla sua stessa età. Questi avrebbe dapprima asserito di essere nato il 1° maggio 2003 e di avere quindi sedici anni già compiuti, allegando che sarebbe stata sua ma- dre a comunicarglielo prima della sua partenza dall’Afghanistan. Successi- vamente avrebbe però affermato di aver intrapreso il viaggio otto mesi prima di arrivare in Svizzera e di essere partito dall’Afghanistan quando già
D-6598/2019 Pagina 7 aveva sedici anni. Ebbene, tali affermazioni non collimerebbero affatto fra loro. Infatti, avendo egli dichiarato di essere partito il primo mese del 2019 secondo calendario gregoriano, al momento della sua partenza avrebbe dovuto avere quindici anni e non sedici come asserito. Non di meno, sus- sisterebbero anche delle palesi inconsistenze relativamente alle relazioni famigliari, non avendo a titolo esemplificativo l’insorgente saputo indicare l’età dei cugini nonostante il lungo periodo passato presso lo zio. Per di più, il richiedente l’asilo non avrebbe fornito alla SEM alcun documento suscet- tibile di comprovare la sua identità oltre alla taskara che indicherebbe che nel 1397 calendario solare quest’ultimo avrebbe avuto l’aspetto di un quin- dicenne. Tale documento avrebbe però un valore probatorio estremamente basso dal momento che non attesterebbe una data di nascita effettiva, bensì è una mera indicazione sull’aspetto fisico della persona fondata su di approssimazioni soggettive. Lo stesso, pur non riportando indizi di falsi- ficazione come da analisi fatta allestire il 25 ottobre 2019 dalla SEM, non permette di rimettere in discussione il valore degli accertamenti medici svolti onde determinare l’età dell’insorgente. La perizia del 6 novembre 2019 avrebbe invero stabilito che l’età probabile di quest’ultimo si situe- rebbe tra i 20 ed i 24 anni, che la sua età minima sarebbe di 18.75 anni e che, di conseguenza, sarebbe possibile escludere formalmente che quest’ultimo abbia meno di 18 anni. Pertanto, la data di nascita dichiarata, ossia il 1° maggio 2003 andrebbe categoricamente esclusa. Dalla perizia infatti si evincerebbe che entrambe le investigazioni indicherebbero un’età minima superiore a 18 anni, risultanze da ritenere quale indizio molto forte di maggiore età.
4.2 Nel proprio gravame l’insorgente avversa la valutazione della autorità inferiore. In primo luogo, la conclusione secondo la quale la taskara, seppur priva di indizi di falsificazione avrebbe un valore probatorio ridotto alla luce degli accertamenti medici esperiti non sarebbe condivisibile. La SEM avrebbe infatti misconosciuto la giurisprudenza del Tribunale, la quale ri- guarderebbe i casi nei quali non sarebbero stati depositati agli atti docu- menti d’identità. In specie, non si sarebbe dovuto ignorare il contenuto della prova documentale addotta dal ricorrente, la quale conterrebbe altresì una fotografia riconducibile alla persona del richiedente l’asilo. Sebbene la pe- rizia medico-legale indichi un’età minima superiore ai 18 anni, una ridu- zione del valore probatorio della taskara non apparrebbe in linea con l’in- tento argomentativo di questo Tribunale, il quale sembrerebbe piuttosto le- gato all’apprezzamento generale del quadro probatorio e riferirsi a casisti- che con risultante scarne o contraddittorie. D’altro canto, prosegue il patro- cinatore dell’insorgente, trattandosi di un richiedente asilo analfabeta con frammentarie concezioni del tempo, sarebbe necessario fare riferimento
D-6598/2019 Pagina 8 ad un’altra sentenza del Tribunale relativizzante gli indicatori d’inverosimi- glianza. Nel caso de quo il ricorrente non avrebbe saputo indicare le età dei fratelli fornendo però delucidazioni circa il tempo trascorso tra l’otteni- mento della taskara ed il suo espatrio, la data di tale avvenimento secondo il calendario gregoriano e la durata del transito tra Iran e Turchia. Analizzate nel complesso, le affermazioni del ricorrente lascerebbero trasparire molti elementi di vissuto concreti dettagliati e plausibili, cosa che imporrebbe una valutazione di verosimiglianza nella logica della probabilità preponderante. Nel caso di specie la questione oggetto di analisi preliminare sarebbe an- zitutto la minore età dell’insorgente per la quale vi sarebbero sia elementi a favore – la taskara la cui autenticità sembrerebbe confermata – che a sfavore – una perizia medico-legale effettuata sulla base di un campione di popolazione di diversa provenienza rispetto al richiedente. In definitiva, dinanzi a due fattori valutativi di senso opposto, sarebbe proprio nelle alle- gazioni del ricorrente che andrebbe rinvenuto quel catalogo di elementi in grado di indicare se la minore età appaia più o meno plausibile di un’even- tuale maggior età. In questa fase del ragionamento il dubbio dovrebbe es- sere valutato in favore della minore età e non il contrario in ossequio alla giurisprudenza in materia di tutela dei diritti del fanciullo. In altri termini, conclude la rappresentanza, in specie non parrebbero sussistere sufficienti fattori per escludere la minore età allegata dal ricorrente. Ciò nondimeno, se l’autorità avesse voluto escluderla, avrebbe altresì dovuto procedere ad un’interrogazione complementare al fine di poter ancorare il proprio giudi- zio su elementi oggettivi, concreti e realmente convincenti. 5. 5.1 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documenta- zione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l’obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2 a
ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). 5.2 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell’ac- certamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all’autorità di prima
D-6598/2019 Pagina 9 istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo ac- certamento dei fatti (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2° ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribu- nale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di rac- cogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giu- diziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5 e rif. citati). 5.3 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripar- tizione dell’onere della prova derivanti dall’applicazione analogica dell’art. 8 CC. Le stesse hanno infatti portata allorquando le misure istruttorie ne- cessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti (cfr. sen- tenze del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.3, D-5091/2019 dell’8 ottobre 2019 consid. 6.3 e A-2888/2016 del 16 giugno 2017 consid. 3.2; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 a ed. 2018, n. 1563). Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell’assenza di verosimiglianza (cfr. DTF 138 V 222 consid. 6, 133 V 216 consid. 5.5, 133 V 205 consid. 5.5; DTAF 2008/24 consid. 7.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit, n. 3.150). 5.4 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l’onere della prova al riguardo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1 pag. 208, 2001 n. 22 consid. 3 pag. 180 e seg., GICRA 2000 n. 19 consid. 8b pag. 188, sentenze del Tribunale D-3567/2019 5.4, E-4768/2017 del 4 luglio 2019, consid. 3.1 MATTHIEU CORBAZ, La détermi- nation de l’âge du requérant d’asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto (cfr. supra consid. 5.1), se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l’inte- ressato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. GICRA 2001 n. 23 consid. 6c pag. 187, sentenze del Tribunale D-5091/2019 dell’8 ottobre 2019 consid. 6.3 e E-4768/2017 consid. 3.1). 5.5 Salvo casi particolari la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiu- diziale sulla questione (cfr. DTAF 2011/23 consid. 5, DTAF 2009/54 consid. 4.1, GICRA 2004 n. 30 consid. 5.3 pag. 109, sentenze del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.5, E-5386/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 4.3.1).
D-6598/2019 Pagina 10 Per giungere ad una determinazione al riguardo, l’autorità si basa sui do- cumenti d’identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell’interessato nel paese d’origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico (cfr. sentenze del Tribunale E-5386/2019 precitata, D-858/2019 del 26 febbraio 2019, E-7324/2018 del 15 gennaio 2019). Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell’età (cfr. art. art. 17 cpv. 3bis in rela- zione con l’art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2; sentenza del Tribunale F-5354/2018 del 27 settembre 2018). Una volta esperita l’istrut- toria, la Segreteria di stato procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. supra consid. 5.1-5.4 e riferimenti citati). 5.6 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell’età for- niscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull’ap- proccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radio- grafia della mano seguiti da una tomografia sterno clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L’esame clinico e la radiografia della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha rag- giunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene però tutt’ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno clavicolare e con l’analisi dello sviluppo dentale. La consultazione clinica permette invece, congiuntamente ad un’anamnesi dell’interessato, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo influenti sulla stima dell’età. La tomografia sterno clavicolare e l’esame dello sviluppo dentale, possono invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l’asilo. Qua- lora entrambe le investigazioni indichino un’età minima superiore a 18 anni, v’è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un’età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi in- tervalli tra età minima e massima si attestino su valori sovrapponibili, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debol- mente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casisti- che nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell’esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr.
D-6598/2019 Pagina 11 DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati; sentenza del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.6). 5.7 La valutazione dei referti medici in parola da parte delle autorità prepo- ste si effettua in applicazione delle norme processuali usuali (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). L’elemento determinate per giudicare del valore probatorio di un mezzo di prova non è né la sua origine né la sua designa- zione come rapporto o come perizia (GICRA 2002 n. 18 consid. 4). Gli ac- certamenti medici volti a determinare l’età rientrano nelle informazioni scritte ai sensi dell’art. 49 della Legge di procedura civile federale (PCF; RS 283), applicabile su rimando dell’art. 19 PA. Tali referti soggiacciono al libero apprezzamento delle prove (art. 40 PCF e 19 PA). Tuttavia, dal momento che i riscontri in essi contenuti sono resi da una persona con conoscenze specifiche, ci si può scostare dai medesimi solo in presenza di indizi concreti atti a metterne in dubbio l’affidabilità (cfr. sentenza del Tri- bunale D-3567/2019 consid. 5.7; per maggiori sviluppi GICRA 2004 n. 31 consid. 5-6; DTF 122 V 157). 6. 6.1 Ora, nella presente fattispecie sia la tomografia sterno clavicolare che l’esame dello sviluppo dentale hanno indicato un’età minima superiore a 18 anni. Già solo per queste ragioni, v’è da annoverare un indizio molto importante di maggiore età, indizio che del resto nemmeno è stato messo direttamente in discussione nell’allegato ricorsuale. In una tale casistica, il fatto che il campione utilizzato non fosse strettamente riferibile alla popo- lazione afgana appare privo di rilevanza. È infatti legittimo attendersi che le persone con conoscenze specifiche chiamate a trarre conclusioni dalle risultanze degli accertamenti siano se del caso in misura di tenerne debi- tamente conto, non essendo in tal senso giudizioso che il Tribunale si so- stituisca alle valutazioni degli esperti. Il fatto stesso che l’assenza di cam- pionatura etnica riferibile sia stato menzionato denota invero che la que- stione sia stata considerata nell’allestimento del rapporto medico (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.3). D’altro canto, gli esiti dell’esame osseo della mano non hanno alcun valore scientifico oltre a quello orientativo. Pertanto, il fatto che tale accertamento preliminare abbia rilevato un’età minima infe- riore a 18 anni non è decisivo. Altresì, dagli atti non traspare che le esi- genze formali minime prescritte dalla giurisprudenza non siano in casu state rispettate. Il rapporto non è infatti contraddittorio e si riferisce diretta- mente alla persona dell’insorgente. Lo stesso è ben motivato e tiene in debita considerazione l’anamnesi dell’interessato. Visti i risultati, vi è dun- que solo un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove versate agli atti, essendo l’esito degli accertamenti medici, che attestano la sua età
D-6598/2019 Pagina 12 inequivocabilmente oltre i 18 anni, in concreto particolarmente concludente (cfr. supra consid. 5.6 in fine). 6.2 Per quanto riguarda la taskara versata agli atti occorre osservare che sebbene detto documento risulti essere il più diffuso in Afghanistan al fine di dimostrare l’identità del titolare, in assenza di caratteristiche di sicurezza esso non è esente dal rischio falsificazioni, motivo per il quale gli viene di norma riconosciuto solo un valore probatorio ridotto. Oltremodo, a prescin- dere da valutazioni sulla sua autenticità, v’è altresì da tener conto del fatto che le informazioni figuranti sulla taskara sono spesso incomplete e va- riano a seconda dell’incaricato. Ebbene, seppur senza una motivazione dettagliata, tale mezzo di prova non può essere dichiarato un falso, nem- meno si può partire dall’assunto ch’esso attesti inequivocabilmente la data di nascita di una persona, specialmente allorquando la relativa indicazione non vi figuri espressamente. Alla luce del sistema di emissione decentra- lizzato, non è inoltre infrequente che quand’anche la documentazione af- gana sia da considerarsi formalmente autentica, essa contenga generalità non conformi alla realtà dei fatti. Le date di nascita sono inoltre riportate in modo difforme, il più comunemente per il tramite di una stima dell’età al momento dell’emissione (cfr. DTAF 2013/30 consid. 4.2.2; sentenza del Tribunale federale 1C_240/2012 del 13 agosto 2012 consid. 5.1; sentenza del Tribunale D-4824/2019 del 27 settembre 2019 consid. 8.5; Australian Department of Foreign Affairs and Trade, Country Information Report – Af- ghanistan, 27.06.2019, pag. 51-53, consultato il 17.12.2019 all’indirizzo < https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/country-information -report-afghanistan.pdf >; Immigration and Refugee Board of Canada, Af- ghanistan: Description and samples of the Tazkira booklet and the Tazkira certificate; information on security features, 16.09.2011, consultato il 17.12.2019 all’indirizzo < http://www.refworld.org/docid/4f1510822.html >). 6.3 Nel caso che ci occupa, come lo ha sottolineato il ricorrente, nella ta- skara non sono stati riscontrati indizi di falsificazione. Ciò nonostante, visto quanto precede, il valore probatorio della stessa rimane limitato anche in assenza di siffatti indicatori. Ciò a maggior ragione dal momento che in specie la taskara non indica alcuna data di nascita, limitandosi a riportare che al momento dell’emissione l’insorgente avrebbe avuto l’aspetto di una persona di quindici anni. Ebbene, vien da sé che una tale indicazione non è concludente, in particolare laddove si confronti la presunta età attuale di sedici anni da essa derivante (considerata la data di emissione del 3 aprile 2018) con quanto sancito dagli accertamenti medici.
D-6598/2019 Pagina 13 6.4 Del resto, nel corso della procedura di prima istanza il richiedente asilo ha fornito informazioni parziali e frammentarie circa la sua stessa data di nascita, affermando che la medesima gli sarebbe stata comunicata se- condo il calendario gregoriano – non in uso nella sua regione d’origine – dalla madre, la quale si sarebbe altresì prodigata per insegnarli lettura del corano scritto in Arabo. Ebbene, vien da sé che ciò mal si sposi con le sue contestuali asserzioni in merito al fatto che la genitrice sarebbe stata anal- fabeta non sapendo né leggere né scrivere nemmeno nella lingua locale (cfr. atto 1049747-15/13, pag. 3, 5, 6). Ma non finisce qui. L’interessato ha infatti dapprima affermato di essere nato il 1° maggio 2003 e di avere per- tanto sedici anni già compiuti al momento dell’audizione svoltasi il 18 set- tembre 2019. Sennonché, egli ha dichiarato di aver lasciato il proprio paese otto mesi prima di giungere in Svizzera, e meglio, nel primo mese del 2019. Nel medesimo contesto l’insorgente ha però inspiegabilmente asserito di avere già sedici anni al momento dell’espatrio, cosa che non collima con la predetta data di nascita, dal momento che nel primo mese del 2019 avrebbe invece dovuto avere ancora quindici anni (cfr. atto 1049747-15/13, pag. 3, 10). A tutto ciò si aggiunge un’illustrazione del tutto inconsistente in merito ai membri della sua comunità famigliare ed alle mansioni svolte in patria (cfr. decisione avversata, pag. 4). È inoltre pretestuoso ricondurre le carenze in parola alla sola pretesa scarsa alfabetizzazione, dal momento che l’insorgente ha saputo invece dirimere con una certa sensatezza eventi successivi quali la data di partenza dall’Afghanistan, la durata del viaggio ed il periodo di permanenza al confine tra Iran e Turchia (cfr. cfr. atto 1049747-15/13, pag. 3, 5, 10). Il presunto analfabetismo mal si sposa del resto con il fatto che l’insorgente pare essere stato in grado di aprire e ge- stire con regolarità un profilo Facebook a suo nome (cfr. risultanze proces- suali) e con quanto da lui stesso dichiarato, ossia di saper a sua volta leg- gere il corano (cfr. atto 1049747-15/13, pag. 6). 6.5 Anche tenendo in considerazione la taskara, è quindi difficile rimettere in discussione le inequivocabili risultanze degli accertamenti medici svolti, i quali, come detto, hanno sancito un indizio molto forte di maggiore età. Ciò a maggior ragione vista l’esistenza di aspetti incongruenti nel narrato dell’insorgente. Inoltre, non v’è spazio per una diversa valutazione del caso sulla base del beneficio del dubbio. Come già esposto a margine, in pre- senza di un complesso fattuale sufficientemente acclarato, è al richiedente che va imputata l’assenza di prova – da intendersi al grado della verosimi- glianza – quanto all’asserita minore età. 6.6 In definitiva, v’è da partire dall’assunto che il ricorrente non sia riuscito a rendere verosimile la propria minore età.
D-6598/2019 Pagina 14 7. 7.1 Chiarito questo aspetto, occorre adesso chiedersi se la SEM, che nella decisione del 3 dicembre 2019 ha ritenuto data la competenza della Bul- garia e non ha riscontrato ostacoli al trasferimento dell’insorgente verso tale paese, abbia rettamente omesso di entrare nel merito della domanda d’asilo presentata da quest’ultimo. 7.2 L’insorgente ritiene che ciò non sia il caso. Egli sostiene di aver moti- vato ampiamente la propria contrarietà al rinvio verso la Bulgaria sulla base di un presunto pestaggio ad opera delle forze di polizia e a causa del timore di essere rimpatriato in Afghanistan. Ebbene, nonostante tali evidenze, l’autorità inferiore avrebbe statuito quanto all’assenza di elementi probanti che indicassero uno svolgimento incorretto della procedura d’asilo e di al- lontanamento e l’assenza di protezione contro il respingimento. D’altro canto, come evidenziato in molteplici passi di un recente studio dell’Orga- nisation suisse d'aide aux réfugiés, la situazione in Bulgaria non corrispon- derebbe a quanto sussunto dall’autorità di prima istanza. La Commissione europea avrebbe invero già preso contatto con il predetto paese facendo presente di alcune violazioni delle direttive relative alle procedure d’asilo e all’accoglienza nonché della carta dei diritti fondamentali, segnatamente per quanto concerne la presa a carico e la rappresentanza dei minori non accompagnati. Numerose sarebbero del resto le precedenti segnalazioni ad opera di organismi sovranazionali. Tale situazione sarebbe ancor più preoccupante ove si consideri la minore età allegata dall’insorgente, posto che la Bulgaria avrebbe indebolito le misure di protezione. Il tasso di acco- glimento delle domande d’asilo dei cittadini afgani sarebbe unicamente dell’1.5%, circostanza già segnalata in una sentenza del Tribunale. Peral- tro, il disastroso quadro delle procedure d’asilo bulgare sarebbe ulterior- mente peggiorato nel corso del 2019, essendovi riscontri quanto ad una generalizzazione della pratica tendente ad effettuare le procedure d’asilo nei centri di detenzione. In effetti, dal 2018, 24 domande d’asilo in totale sarebbero state esaminate nei centri di Busmantsi e Lyubimets, numeri che si commenterebbero da soli. Sin dal 2014 la Bulgaria non avrebbe più un programma di integrazione per i beneficiari di protezione internazionale no- nostante diversi tentativi di implementare alcuni decreti al riguardo. Non solo dunque la procedura d’asilo bulgara sarebbe carente sul piano dei diritti umani, ma parrebbe altresì discriminatoria e lenta. Ove ammessi al beneficio della protezione internazionale, le prospettive di integrazione per i rifugiati sarebbero peraltro pressoché nulle. Nel caso di specie, appar- rebbe essenziale ricordare come il ricorrente provenga da un Paese verso il quale i respingimenti si sostanzierebbero con una considerevole proba- bilità in una violazione dell’art. 3 CEDU, e questo in considerazione della
D-6598/2019 Pagina 15 drammatica situazione del Paese, costellata da continue violenze e da un rischio estremamente alto di gravi violazioni dei diritti umani. A quanto ri- sulta dagli atti, in Bulgaria il ricorrente neppure avrebbe avuto modo di ac- corgersi della registrazione di una domanda d’asilo. Tale circostanza ap- parrebbe del tutto coerente con le drammatiche carenze del sistema d’ac- coglienza, quale testimoniato da numerose e concordanti fonti internazio- nali. In altri termini, le probabilità che il ricorrente possa effettivamente riu- scire a beneficiare in Bulgaria dei diritti che tale Paese dovrebbe effettiva- mente assicurare ai richiedenti asilo risulterebbero estremamente ridotte. Considerando inoltre, conclude il patrocinatore, quanto il ricorrente ha al- legato rispetto ai gravi motivi che lo avrebbero costretto a lasciare l’Afgha- nistan, il rischio di una violazione del principio di non-refoulement appar- rebbe drammaticamente elevato. Ciononostante, in sede di procedura e nella stessa decisione sindacata, non parrebbe che la SEM abbia investi- gato in modo concreto ed individualizzato tale rischio. In mancanza di ele- menti in grado di escludere che il ricorrente si ritrovi escluso dall’accesso ad una procedura d’asilo corretta in Bulgaria, e considerate tutte le criticità sopra evidenziate, una riammissione in tale paese finirebbe col porsi in contrasto con l’art. 3 CEDU. Oltremodo, avendo la SEM omesso di refer- tare in modo esaustivo tutti gli elementi giuridicamente rilevanti, si neces- siterebbe altresì una restituzione degli atti per il completamento dell’istrut- toria. 8. 8.1 Giusta l’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello indivi- duato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una pro- cedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determi- nazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è appli- cabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 Regola- mento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La de- terminazione dello Stato membro competente avviene sulla base della si- tuazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7). 8.2 Ai sensi dell’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossi- bile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi- stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
D-6598/2019 Pagina 16 di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia pos- sibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di deter- minazione diventa lo Stato membro competente. 8.3 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico – in osse- quio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III). 9. Nel caso di specie l’interessato ha depositato una domanda d’asilo in Bulgaria il 27 maggio 2019. Su tali presupposti, il 9 settembre 2019 la SEM ha presentato alle autorità bulgare preposte, nei termini fissati all’art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. Il 20 settembre 2019, le predette hanno espressamente accolto senza riserve tale richiesta. Di conseguenza, la competenza della Bulgaria risulta di principio essere data nella fattispecie. 10. 10.1 Quanto alle condizioni di accoglienza, occorre innanzitutto ricordare che la Bulgaria è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Con- venzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. 10.2 Malgrado dai rapporti indipendenti disponibili si evinca che il sistema del diritto d’asilo esistente in Bulgaria presenti delle carenze sia sotto l’aspetto procedurale in senso stretto che relativamente alle condizioni di accoglienza dei richiedenti, la situazione non risulta a tal punto grave da poter essere equiparata per intensità ed ampiezza a quella ritenuta per la Grecia (cfr. sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del
D-6598/2019 Pagina 17 21 gennaio 2011). Quo alle problematiche procedurali, non si può infatti partire dall’assunto che i richiedenti l’asilo siano sistematicamente posti nell’impossibilità di vedersi esaminare correttamente la domanda dalle au- torità bulgare (cfr. l’Asylum Information Database [AIDA], Country Report: Bulgaria, Update 2018, consultato il 18.12.2019 all’indirizzo: < http://www.asylumineurope.org/reports/country/bulgaria >, in particolare pag. 13-42 [di seguito: rapp. AIDA]). Le pratiche discriminatorie constatate nei confronti dei cittadini di alcuni paesi nel corso delle procedure di prima istanza (cfr. Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, Observations finales concernant le quatrième rapport périodique de la Bulgarie, CCPR/C/BGR/CO/4, 15.11.2018, consultato il 18.12.2019 all’indirizzo < https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.as px?symbolno=CCPR/C/BGR/CO/4&Lang=Fr >) possono inoltre essere in parte relativizzate grazie alla possibilità di ricorrere efficacemente contro le decisioni ed al ruolo attivo delle ONG che si prodigano per i diritti dei richie- denti (cfr. rapp. AIDA, pag. 22, 41). Dal canto loro, le condizioni di sussi- stenza, pur non essendo comparabili a quelle elvetiche, non costituiscono trattamenti inumani o degradanti giustificanti un’applicazione generalizzata dell’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III (cfr. rapp. AIDA, pag. 45 e seg., nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1983/2019 del 2 luglio 2019 consid. 5.4). 10.3 Poste le debite premesse, bisogna partire dall’assunto che il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una pro- tezione conforme al diritto internazionale ed europeo da parte dello Stato in questione sia in casu da presumersi (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parla- mento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure co- muni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme re- lative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). 10.4 Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d’ufficio nell’eventualità di violazioni si- stematiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o di indizi seri di inosservanza del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).
D-6598/2019 Pagina 18 10.5 Ora, nel caso di specie nessun indizio serio indica che le autorità bul- gare abbiano violato il diritto dell’interessato all’esame della sua domanda d’asilo nell’ambito di una procedura equa o che abbiano rifiutato di garan- tirgli una protezione conforme al diritto europeo. Altresì l’insorgente non ha dimostrato il mancato rispetto del divieto di respingimento da parte della Bulgaria né tantomeno l’esistenza di un rischio di contravvenzione della direttiva procedura. Al momento, la procedura riguardante il richiedente non risulta ancora essersi conclusa. Inoltre, si deve partire dall’assunto che anche una decisione definitiva assortita da un rinvio nel paese d’origine non costituirebbe gioco forza una violazione in concreto del principio del non respingimento (cfr. sentenza del Tribunale E-1983/2019 consid. 5.5). Egli, al di là di generiche allegazioni, non è inoltre stato in misura di desu- mere indizi oggettivi, concreti e seri di essere durevolmente privato del so- stentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in viola- zione della direttiva accoglienza. 10.6 Conseguentemente l’applicazione degli art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III è rettamente stata esclusa dall’autorità resistente. 11. 11.1 Giusta l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovra- nità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazio- nale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 11.2 Ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se motivi umanitari lo giusti- ficano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il tratta- mento della domanda. Nell’applicazione di tale articolo, l’autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell’abrogazione dell’art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° feb- braio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 con- sid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l’au- torità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l’ha fatto secondo criteri og- gettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell’interpretazione della nozione di motivi umani- tari e sia conforme ai principi costituzionali – quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità – il
D-6598/2019 Pagina 19 Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. ibidem; sentenza del Tribunale D-5666/2017 consid. 4.4). 11.3 Al contrario, quando il trasferimento del richiedente nel Paese di de- stinazione contravvenga all’art. 4 Carta UE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura, le autorità svizzere sono obbligate ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 11.4 Nel presente caso, proprio siffatti rischi di contravvenzione fanno però difetto. L’insorgente non ha infatti preteso di soffrire di problemi medici di una gravità tale da mettere in discussione il suo rinvio (cfr. sentenze della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Per gli stessi motivi di cui sopra (cfr. supra consid. 10.5), non vi sono inoltre ulteriori indicatori quanto ad un rischio concreto di violazione dei predetti disposti. Il singolo presunto episodio del presunto pestaggio ad opera di alcuni esponenti delle forze di polizia si risolve in una mera allegazione di parte non essendo sorretto da alcun elemento concreto agli atti e non raggiunge ad ogni modo un livello di gravita tale da rimettere in discussione quanto precede. 11.5 Per il resto, circa l’esistenza di motivi umanitari ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, nel caso in disamina non sussistono del resto elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento. Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III. 12. Di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Bulgaria permane competente per l’esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a ripren- derlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 del predetto. 13. È dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria conformemente all’art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non vi è più
D-6598/2019 Pagina 20 luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indis- sociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2). 14. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronun- cia il trasferimento dalla Svizzera verso la Bulgaria, confermata, previa re- voca delle misure cautelari pronunciate il 13 dicembre 2019 dal Tribunale. 15. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovvi- ste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è re- spinta (art. 65 cpv. 1 PA). 16. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che se- guono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 17. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le misure supercautelari pronunciate il 13 dicembre 2019 sono revocate. 3. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 4. Non si prelevano spese processuali. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
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