Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-6263/2019
Entscheidungsdatum
20.12.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-6263/2019

S e n t e n z a d e l 2 0 d i c e m b r e 2 0 1 9 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Yanick Felley, Hans Schürch, cancelliere Jesse Joseph Erard.

Parti

A., nato il (...), alias B., nato il (...), con il figlio C., nato il (...), alias D., nato il (...), Siria e Russia, entrambi patrocinati dalla Signora Cecilia Sanna, SOS Ticino - Caritas Svizzera, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 18 novembre 2019 / N (...).

D-6263/2019 Pagina 2

Fatti: A. Gli interessati, cittadini siriani con passaporto russo, di etnia araba e con- fessione islamica, hanno depositato una domanda di asilo in Svizzera il 10 settembre 2019 dopo aver lasciato la Russia il 5 marzo 2019 (cfr. atto 1050918-42/22 [in seguito: verbale 2.1], pag. 7, D56). B. B.a Sentito sui motivi di asilo, A._______ ha narrato di essere nato in Siria. Nel 1995 egli avrebbe contratto matrimonio con una cittadina russa, e avrebbe contestualmente ottenuto un permesso di soggiorno in Russia. Nondimeno, non vedendosi riconoscere la propiska, egli avrebbe deciso di comune accordo con la moglie, di trasferire il nucleo famigliare – composto dalla coppia e da quattro figli – in Siria, ove avrebbero risieduto sino al 2013. Sennonché, in ragione della guerra, la famiglia avrebbe fatto ritorno in Russia, frangente in cui i coniugi avrebbero deciso di separarsi. La mo- glie avrebbe inoltre tenuto con sé tre figli, lasciandone uno in custodia del padre (cfr. verbale 2.1, pag. 7, D58). Durante questo periodo, A._______ si sarebbe mantenuto commerciando vari beni fra i due menzionati Stati. In seguito, in preda a difficoltà economiche, egli si sarebbe ristabilito ad Aleppo, ivi svolgendo l’attività di tassista. Nondimeno, egli sarebbe poi ri- tornato in Russia con il figlio. Qui, egli avrebbe iniziato una collaborazione con la (...), fondazione umanitaria il cui obiettivo sarebbe stato quello di raccogliere ed inviare capi d’abbigliamento in Siria. Tuttavia, non essendo stato retribuito per il lavoro svolto, egli avrebbe deciso di confidare a dei conoscenti quanto scoperto in proposito del suo datore di lavoro; ossia, che dietro a quella che doveva essere un’opera benefica si sarebbe in realtà celata un’attività condotta a scopo di lucro. Membri della menzionata fondazione – signori E._______ e F._______ – avrebbero di conseguenza minacciato di morte A., prima telefonicamente e poi per il tramite di tre individui, esortandolo a non divulgare quanto da lui appreso. Diverse settimane in seguito a quest’ultimo episodio, egli sarebbe ancora una volta espatriato in Siria, accompagnato dal figlio. Anche qui non avrebbe trovato pace. In proposito, egli ha asserito di essere dovuto fuggire dal Paese poi- ché minacciato sia dalla milizia Shabiha, alleata del regime siriano, così come dai Mukhabat. A mente di A., tali persecuzioni sarebbero da ricondurre a dei giudizi critici condivisi su Facebook, formulati nei confronti delle entità in parola. Conseguentemente, egli avrebbe deciso di recarsi in Turchia, per poi rimpatriare in Russia al fine di prendere uno degli altri tre

D-6263/2019 Pagina 3 figli rimasti con la madre; ma confrontato di nuovo con le minacce legate alla sua precedente attività presso la fondazione (cfr. verbale, pag. 8, D58), A., avrebbe deciso di espatriare definitivamente con al suo seguito solo C.. B.b Il figlio C., ha sostanzialmente confermato la versione di A., aggiungendo a titolo personale, di aver voluto lasciare la Rus- sia perché poco integrato in ragione delle sue origini siriane (cfr. atto 1050918-43/9 [in seguito: verbale 2.2], pag. 5, D42 e segg.). B.c Onde avvalorare la loro versione dei fatti, gli interessati hanno versato agli atti della procedura di prima istanza, oltre ai rispettivi documenti d’iden- tità russi e siriani, la seguente documentazione: – il libretto di famiglia; – un volantino della (...); – una copia di un telegramma al capo dell’ufficio della sicurezza nazio- nale di Damasco; – una copia di un telegramma al Presidente dell’assemblea popolare si- riana a Damasco. C. Con il progetto di decisione, la Segreteria di Stato della migrazione (di se- guito: SEM), ha prospettato il respingimento della domanda di asilo, la pro- nuncia dell’allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l’esecuzione dello stesso verso la Russia siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 14 novembre 2019, gli interessati, per il tramite della loro patrocinatrice, hanno trasmesso alla SEM un parere sulla bozza di decisione, confutan- done le conclusioni. Questi hanno altresì postulato l’inammissibilità e l’ine- sigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento degli interessati, poiché A._______ non avrebbe accesso alla “propiska”, ciò che gli impedirebbe, fra l’altro, di accedere al mercato del lavoro nonché beneficiare di una co- pertura sanitaria. E. Con decisione del 18 novembre 2019, notificata in medesima data (cfr. ri- sultanze processuali), la SEM ha confermato le conclusioni enucleate nel

D-6263/2019 Pagina 4 succitato progetto, respingendo la domanda d’asilo e pronunciando l’allon- tanamento degli interessati, nonché l’esecuzione del medesimo, verso la Russia. F. Il 27 novembre 2019 (cfr. tracciamento degli invii; data d’entrata 28 novem- bre 2019) gli interessati sono insorti contro detta decisione dinanzi al Tri- bunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando l’acco- glimento dell’impugnativa e la ritrasmissione degli atti all’autorità inferiore per una nuova valutazione in merito al riconoscimento della qualità di rifu- giati e dell’asilo. In subordine i ricorrenti hanno chiesto di essere ammessi provvisoriamente. Altresì, gli insorgenti hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. A sostegno del loro ricorso, gli interessati hanno versato agli atti parte della documentazione già acquisita in sede di prima istanza. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte- resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.

D-6263/2019 Pagina 5 Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né da motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto le allegazioni degli inte- ressati circa i motivi d’asilo come inverosimili poiché non sufficientemente motivate e contradditorie. 4.1.1 Anzitutto, per quanto concerne le asserite problematiche scaturite dalla collaborazione con la fondazione, le dichiarazioni di A._______ non sarebbero concrete e particolareggiate. In proposito, sebbene confrontato con domanda specifica, egli anziché spiegare i problemi riscontrati, si sa- rebbe limitato in un primo tempo a descrivere lo scopo della raccolta di vestiti intrapresa dal suo datore di lavoro, aggiungendo come al momento del suo arrivo in Svizzera indossasse solamente dei pantaloni corti. Su in- sistenza dell’interrogante egli avrebbe poi raccontato di essere stato con- frontato con tre mafiosi che lo avrebbero ripetutamente intimorito. Anche la descrizione di questo avvenimento risulterebbe tuttavia priva di consi- stenza a mente dell’autorità inferiore. Difatti, malgrado i ripetuti quesiti, egli avrebbe narrato genericamente l’episodio durante il quale sarebbe stato avvicinato dai tre malviventi in un ristorante turco, che lo avrebbero minac- ciato di morte per il caso in cui condividesse quanto appreso nell’ambito del suo impiego presso la fondazione. In aggiunta, A._______ nemmeno sarebbe stato in grado di chiarire l’asserzione secondo cui E._______ e F._______ fossero i mandanti dei tre menzionati malintenzionati; egli avrebbe infatti dedotto tale agire dal semplice fatto di aver osservato i primi in compagnia dei secondi svariate volte. Proseguendo nella sua disamina, la SEM ha messo in dubbio anche le persecuzioni riscontrate da A._______ al ritorno in Siria. In tal senso, l’esposizione delle frasi minatorie che sarebbero state proferite nei suoi confronti dalla milizia Shabiha, non sarebbe circostanziata e concreta,

D-6263/2019 Pagina 6 dando l’impressione che l’avvenimento non fosse realmente stato vissuto dall’interessato. 4.1.2 In secondo luogo, secondo l’autorità di prima istanza, le affermazioni di A._______ sarebbero divergenti su punti essenziali. Circa il racconto dei motivi all’origine delle intimidazioni subìte in Russia, il richiedente avrebbe affermato inizialmente che queste erano riconducibili all’intenzione di non far trapelare la vera natura dell’attività della fondazione, salvo in seguito riferire che queste erano dovute al suo rifiuto di spedire la merce in assenza del pagamento del suo compenso. Il tenore contraddittorio delle allegazioni sarebbe ancor più aggravato dal fatto che, confrontato con detta incon- gruenza, l’insorgente non avrebbe fornito una valida giustificazione. L’inte- ressato si sarebbe contraddetto anche circa i periodi in cui sarebbe stato perseguitato dalle persone legate alla fondazione, dichiarando in un primo tempo di aver fatto fronte a pressioni anche al suo ritorno in Russia – ciò che lo avrebbe costretto a fuggire definitivamente verso l’Europa – per poi però ammettere di non aver più ricevuto minacce dopo il primo episodio. In conclusione, la SEM ha dunque ritenuto che nulla permetterebbe di con- siderare verosimili le allegate persecuzioni. Conseguentemente, alla luce delle considerazioni di cui sopra, l’autorità di prima istanza non ha ricono- sciuto la qualità di rifugiato all’interessato ed ha respinto la sua domanda d’asilo. 5. Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti hanno contestato tali conclusioni. 5.1 Anzitutto, l’autorità inferiore avrebbe dovuto considerare la verosimi- glianza anche tenendo conto della situazione personale complessiva dei richiedenti. Del resto, l’espatrio verso la Siria – seppur inidoneo, a mente dei ricorrenti, a comprovare l’esistenza di un timore oggettivamente meri- tevole di tutela – sarebbe indicativo della gravità ed immediatezza del pe- ricolo percepito in Russia. Ad ogni modo, le dichiarazioni di A._______, re- putate inverosimili dalla SEM, dovrebbero essere contestualizzate all’atti- vità svolta dal richiedente per la fondazione. Questi avrebbe in tal senso sufficientemente sostanziato la collaborazione, corroborando quanto rac- contato con i mezzi di prova versati agli atti. L’attendibilità delle minacce rivolte al richiedente, si giustificherebbe quindi ponendo la mente al fatto che la scoperta e la diffusione dell’attività illecita, ritenuto anche l’asserito importante giro d’affari coinvolgente la mafia, avrebbe ostacolato la prose- cuzione del commercio.

D-6263/2019 Pagina 7 5.2 Nel caso di specie, la motivazione della SEM sarebbe altresì insuffi- ciente. L’autorità in parola, si sarebbe astenuta dall’esaminare nel dettaglio la questione determinante dell’istituto della “propiska” segnatamente omet- tendo di confutare i singoli rilievi mossi in sede di parere al progetto di de- cisione. In effetti, l’ottenimento della propiska – ossia l’iscrizione del proprio luogo di residenza a tempo indeterminato – sarebbe necessario per acce- dere, ad esempio, al mercato del lavoro nonché alla copertura sanitaria. Ne conseguirebbe che le discriminazioni a motivo delle origini siriane, per le quali le autorità russe impedirebbero il rilascio del documento in parola a A._______, cagionerebbero ai qui ricorrenti delle violazioni dei loro diritti fondamentali. 6. A titolo preliminare codesto Tribunale esaminerà la censura formale mossa dal ricorrente in merito alla carente motivazione della decisione impugnata (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4 e segg.), in quanto la stessa potrebbe condurre alla cassazione della decisione ai sensi dell’art. 61 PA. 6.1 L’obbligo di motivazione discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un processo equo (art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 6 CEDU) e costi- tuisce un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della de- cisione sia per le parti che per l’autorità di ricorso. Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che l’autorità menzioni, almeno brevemente, le pro- prie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali; ovvero l’autorità è tenuta a riportare i motivi che l’hanno guidata e sui quali essa ha fondato il suo ragionamento, di modo che l’interessato possa rendersi conto della portata della stessa ed impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2 e DTF 142 I 135 consid. 2.1; sentenza del TAF D- 4287/2018 del 15 giugno 2018 con riferimenti citati). L’autorità non deve invece pronunciarsi su tutti i motivi delle parti, ma può al contrario limitarsi alle questioni decisive (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2). In altri termini, l’es- senziale è che la decisione indichi chiaramente i fatti stabiliti e le deduzioni giuridiche tratte dalla fattispecie determinata (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivazione può inoltre essere implicita e risultare dai diversi considerandi della decisione (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1 con refe- renze citate; sentenza del TF 2C_341/2016 del 3 ottobre 2016 con- sid. 3.1.). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (GICRA 2006 n°4 consid. 5).

D-6263/2019 Pagina 8 6.2 Nella fattispecie, il Tribunale rileva che nella sindacata decisione, l’au- torità inferiore, dopo un esposto dei fatti determinanti, ha apprezzato le ar- gomentazioni addotte dai ricorrenti con il parere al progetto di decisione, ritenendo che esse non costituissero un ostacolo all’esecuzione dell’allon- tanamento. Al riguardo, la SEM ha evidenziato i motivi alla base di tale conclusione. Difatti, richiamata la legislazione della Federazione russa, ha dapprincipio ritenuto che la propiska fosse una registrazione di domicilio atta a registrare presso le autorità il luogo di residenza permanente o tem- poranea del cittadino, e che questa immatricolazione fosse possibile anche per il caso in cui il medesimo vivesse in un albergo. Secondo l’autorità in parola, il ricorrente sarebbe quindi stato in grado di procedere di conse- guenza, ciò che gli avrebbe eventualmente concesso di accedere ad un’at- tività lucrativa in grado di mantenerlo. Vieppiù, l’autorità inferiore ha avuto cura di evidenziare, con riguardo al menzionato parere del 14 novembre 2019, che dall’ottenimento della cittadinanza russa l’interessato non ha fatto richiesta di tale documento presso le competenti autorità, così che non vi sarebbero indizi a comprova delle discriminazioni da lui dichiarate. 6.3 Le motivazioni fornite dall’autorità di prima istanza, risultano a codesto Tribunale, lineari e logiche, e non danno adito ad alcuna interpretazione contraria o contraddizione. Ne consegue che le giustificazioni in parola os- sequiano la succitata giurisprudenza e risultano pertanto soddisfacenti, an- che ponendo la mente al fatto che hanno permesso ai ricorrenti di impu- gnare la decisione con cognizione di causa, dato che, a prescindere da quanto sollevato dai medesimi nella loro impugnativa, essi si sono espressi sulla valutazione della SEM, dimostrando di averne compreso il senso esplicito od implicito contenuto in essa. 6.4 Alla luce degli elementi menzionati, codesto Tribunale ritiene che la SEM non ha violato il diritto di essere sentito dei ricorrenti, poiché ha moti- vato correttamente la sua decisione. Sicché la censura ricorsuale mossa dagli insorgenti in tal senso, risulta infondata e va pertanto disattesa. 7. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli- tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono

D-6263/2019 Pagina 9 pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte- grità fi-sica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 7.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in ma- niera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in prece- denza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collabora- zione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in prepon- deranza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allega- zione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essen- ziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fatti- specie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 8. Ora, le allegazioni di A._______ in merito alle persecuzioni subìte in Russia e in Siria, sono effettivamente pervase da elementi incongruenti su punti essenziali e non sono sufficientemente sostanziate, mentre in sede ricor- suale non sono stati presentati argomenti o mezzi di prova suscettibili di giustificare una diversa valutazione.

D-6263/2019 Pagina 10 8.1 In primo luogo, è d’uopo rilevare che le dichiarazioni rilasciate nel corso delle audizioni sono incongruenti su punti essenziali. Segnatamente, per quanto riguarda le minacce rivoltegli dai membri della fondazione, A._______ ha in un primo tempo spiegato che queste nascevano dal fatto che egli avrebbe confidato a terzi la vera natura dell’attività del suo datore di lavoro (cfr. verbale 2.1, pag. 13, D91-D94); in seguito, come giustamente osservato dalla SEM, ha invece rettificato tale narrazione, indicando di es- sere stato minacciato poiché, non essendo retribuito per il lavoro svolto, egli si sarebbe rifiutato di spedire della mercanzia (cfr. verbale 2.1, pag. 15, D106-D108). Interrogato in merito a tale evidente contraddizione, l’interes- sato non è riuscito a dissipare i dubbi; egli ha anzi confusamente riferito che il signor Samer lo avrebbe minacciato per il mancato invio della merce, mentre l’atteggiamento minatorio dei tre malviventi sarebbe da attribuire all’intenzione di impedire la diffusione di quanto scoperto da A._______ (cfr. verbale 2.1, pag. 15, D109). Invero, tali giustificazioni appaiono a que- sto Tribunale confuse, discordanti e pertanto poco credibili. D’altro canto il Tribunale, non può esimersi dal condividere le riserve dell’autorità inferiore, rilevando che non è plausibile che i tre malavitosi, a mente del richiedente inviati proprio dai membri della fondazione, fossero motivati da ragioni di- stinte da quelle dei propri mandanti. Oltretutto, vi è da osservare una contraddizione in merito al numero di inti- midazioni subìte. A._______ ha inizialmente sostenuto, nell’ambito del suo racconto spontaneo (cfr. verbale 2.1, pag. 8, D58), che dopo essere fuggito dalla Siria in ragione delle persecuzioni della milizia Shabiha, non avrebbe potuto ritrasferirsi in Russia poiché minacciato nuovamente dalle stesse persone. Nondimeno, egli ha poi modificato sostanzialmente la sua ver- sione, affermando di non aver mai più rivisto le summenzionate persone (cfr. verbale 2.1, pag. 14, D97-D98). Proseguendo nell’analisi, anche circa il periodo temporale intercorso fra le minacce legate all’attività della fondazione e l’espatrio dalla Russia, A._______ ha fornito delle versioni contrastanti che minano ulteriormente la credibilità dei suoi asserti. Difatti, dopo aver rivelato di aver impiegato circa un mese e mezzo per lasciare il Paese (cfr. verbale 2.1, pag. 14, D99), egli si è contraddetto quantificando tale durata in circa quattro o cinque mesi (cfr. verbale 2.1, pag. 18, D135). 8.2 Va parimenti rilevato come, oltre ad essere contraddittorie, le allega- zioni di A._______ risultino a tratti generiche e prive di sostanza. A tal pro- posito, la descrizione di alcuni passaggi del racconto risulta alquanto

D-6263/2019 Pagina 11 scarna e finanche confusionale. È in particolare il caso per quanto con- cerne la descrizione dell’incontro con i tre individui al soldo dei responsabili della fondazione; oltre al fatto che per ottenere delle risposte concrete sono state necessarie numerose domande da parte del funzionario della SEM – circostanza che ad essa sola non risulta comunque sufficiente per ritenere inverosimili delle dichiarazioni – il richiedente non ha fornito alcun dettaglio di rilievo. Egli ha stringatamente narrato che si sarebbe trovato in un locale apparentabile ad un ristorante turco, nel non meglio precisato momento in cui i mandatari sono apparsi nel locale. Egli si sarebbe quindi diretto verso di loro ipotizzando che lo volessero pagare per il lavoro effettuato, ma i tre avrebbero invece proferito minacce di morte per il caso in cui l’interessato confidasse quanto scoperto. A._______ non ha aggiunto al suo esposto alcun dettaglio particolare che possa sostenere la veridicità dei suoi asserti, rispondendo in modo superficiale malgrado gli sia stato a più riprese chie- sto di raccontare l’episodio in parola (cfr. verbale 2.1, pag. 13, D91-D93). Oltracciò, poco convincenti appaiono pure gli aspetti riguardanti il presunto legame fra i tre asseriti mafiosi e i signori E._______ e F.; del re- sto, la conclusione secondo la quale i primi sarebbero stati mandati dai secondi, risulta priva di qualsiasi elemento concreto, essendo una mera deduzione di A.. Su quanto precede, non permettono una diversa valutazione neppure le censure proposte con il ricorso. Secondo quest’ultime, da un lato la fuga dalla Russia verso la Siria sarebbe indicativa del pericolo percepito dai ri- correnti; dall’altro – posta la comprovata collaborazione con la fondazione – l’attività illecita scoperta dal ricorrente e il conseguente timore che ve- nisse diffusa sarebbe sufficiente a comprovare la verosimiglianza di pres- sioni esercitate nei suoi confronti. Orbene, quandanche si volesse consi- derare che l’espatrio dalla Russia alla Siria fosse in casu motivato dall’esi- stenza di un timore, ciò non comproverebbe comunque l’origine del mede- simo. Allo stesso modo, anche ammettendo l’esistenza di un rapporto la- vorativo fra A._______ e la (...), nonché quanto da lui scoperto, nulla per- metterebbe allo stato attuale di dedurre con certezza un agire come quello evocato in sede di audizione. Pertanto, il Tribunale rileva che entrambe le argomentazioni sono impalpabili e si esauriscono in mere asserzioni di parte. Non va da ultimo disatteso che, come rettamente rilevato dalla SEM, anche la descrizione delle persecuzioni avvenute in Siria risulta essere insussi- stente. A._______ non ha saputo articolare con dettagli ed elementi con- creti, malgrado le ripetute domande in questo senso (cfr. verbale 2.1, pag. 16, D120 e pag. 17, D125-D126), quanto sostenuto, limitandosi a contenuti

D-6263/2019 Pagina 12 generici e stereotipati. Tali circostanze, portano lo scrivente Tribunale a du- bitare che il ricorrente in parola abbia effettivamente e personalmente su- bìto quanto descritto, tanto più che con il loro memoriale ricorsuale, i ricor- renti neppure contestano tale aspetto. 8.3 In conclusione, ritenute le numerose contraddizioni così come l’insus- sistenza delle dichiarazioni rilevanti in materia d’asilo, A._______ non è riuscito a rendere verosimile di essere stato vittima delle asserite persecu- zioni. 9. Di conseguenza, è a giusto titolo che la SEM ha potuto esimersi dall’esa- minare la rilevanza ex art. 3 LAsi dei motivi d’asilo addotti e ha negato la qualità di rifugiato ai ricorrenti. Il ricorso, sul punto di questione dell’asilo va dunque respinto e la decisione impugnata confermata. 10. 10.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pro- nuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 10.2 Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a- silo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1). 10.3 Pertanto la pronuncia dell’allontanamento va confermata. 11. 11.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia am- missibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adem- pimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvi- soria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 11.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid.

D-6263/2019 Pagina 13 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'al- lontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 11.3 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del non respingimento. Essa ha parimenti considerato l’allontanamento am- missibile, esigibile e possibile. 11.4 Nel gravame, gli insorgenti avversano anche tale assunto. A loro dire, l’esecuzione dell’allontanamento risulterebbe inammissibile e non ragione- volmente esigibile. I medesimi lamentano infatti un rischio di violazione di libertà fondamentali, quali l’accesso al mercato del lavoro e la copertura sanitaria, per il caso in cui fossero rinviati. 11.5 Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se gli insorgenti concludono a giusta ragione o meno al carattere inammissi- bile e inesigibile dell’allontanamento. 12. 12.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecu- zione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di vio- lenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o ren- dere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 12.2 Nel caso in esame, visto che gli insorgenti non sono riusciti a dimo- strare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il loro rinvio verso la Russia è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS

D-6263/2019 Pagina 14 0.142.30). Inoltre, con riguardo alle evocate discriminazioni subite in Rus- sia, peraltro nemmeno addotte quali motivi d’asilo, i richiedenti non hanno in casu comprovato, rispettivamente reso verosimile, l’esistenza di un ri- schio personale, concreto e serio di essere esposti in Russia ad un tratta- mento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. Tortura, nonché delle disposizioni di diritto internazionale evocate con la loro impugnativa. In proposito, difatti, A._______ non ha richiesto la propiska dopo aver otte- nuto la cittadinanza russa, così che l’ipotetica inaccessibilità, così come l’asserita impossibilità stessa di richiederla, si riduce ad una mera asser- zione di parte. Oltretutto, contrariamente a quanto sostenuto, egli ha avuto accesso al sistema sanitario pur non essendo a beneficio della propiska (cfr. verbale 2.1, pag. 10, D70). 12.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 13. 13.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 13.2 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la vio- lence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporte- rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi- zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).

D-6263/2019 Pagina 15 13.3 Nella fattispecie, in Russia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Quanto alla situazione personale dei ricorrenti, essi sono giovani. A._______ ha diverse formazioni professionali (cfr. verbale 2.1, pag. 3, D11) e una buona esperienza lavorativa alle spalle. C._______ ha frequen- tato per diversi anni la scuola e niente sembra opporsi alla sua continua- zione degli studi per il caso in cui tornasse in Patria (cfr. verbale 2.2, pag. 2, D9-D12 e D51-D55); egli dispone inoltre del supporto del padre e della madre, con la quale ha affermato di essere in buoni rapporti (cfr. verbale 2.1, pag. 5, D49), oltre che dei fratelli. Di conseguenza, non vi sono motivi per dubitare che si integreranno senza particolari problemi in Russia. Infine, i ricorrenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi pro- blemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una loro per- manenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 13.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana- mento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI). 14. In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possi- bilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, i ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno pro- curarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 15. Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la de- cisione dell'autorità inferiore va confermata. 16. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

D-6263/2019 Pagina 16 17. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento delle presunte spese processuali e del relativo anticipo è divenuta priva di oggetto. 18. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 19. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6263/2019 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

Data di spedizione:

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