Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-5893/2023
Entscheidungsdatum
06.11.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-5893/2023

S e n t e n z a d e l 6 n o v e m b r e 2 0 2 3 Composizione

Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l’approvazione del giudice Aileen Truttmann; cancelliere Kevin Togni.

Parti

A., nato il (...), alias A., nato il (...), alias B._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Salvatore Crisogianni, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...),

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 18 ottobre 2023 / N (...).

D-5893/2023 Pagina 2

Fatti: A. A._______, cittadino afgano, è espatriato nel 2017 raggiungendo l’Europa, in particolare la Croazia, nel 2023, prima di giungere in Svizzera e deposi- tarvi, il 5 luglio 2023, il giorno del suo arrivo, una domanda d’asilo (cfr. atti Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. [...]-1/1, 2/2, 3/2). B. Dal riscontro della banca dati Eurodac del 6 luglio 2023 è risultato che l’in- teressato, durante il suo soggiorno in Croazia, e meglio il 28 giugno 2023, vi ha depositato una domanda d’asilo (cfr. atto SEM n. 8/1). C. Con lettera del 25 luglio 2023, l’interessato ha trasmesso all’autorità infe- riore una copia della propria tazkira afgana. Tale documento menzione- rebbe, secondo una traduzione effettuata dalla SEM, che egli avrebbe avuto (...) anni nel (...) secondo il calendario afgano, corrispondente al (...) nel calendario gregoriano (cfr. mezzo di prova SEM n. 001/2). D. Il 10 agosto 2023, la SEM ha svolto l’audizione per richiedenti d’asilo mi- norenni non accompagnati (RMNA) avendo il ricorrente dichiarato, in corso di procedura, di essere minorenne, e meglio nato il (...) (cfr. atto SEM n. 20/10, 1.06). L’autorità inferiore, una volta sentito il medesimo in merito alla sua età, nutrendo seri dubbi in merito alla verosimiglianza delle sue dichia- razioni, ha escluso che fosse minorenne. Essa ha pertanto deciso di con- siderarlo maggiorenne e attribuirgli, quale data di nascita, il (...) (cfr. atto SEM n. 20/10, 8.01) modificando i suoi dati personali nel Sistema d’infor- mazione centrale sulla migrazione (SIMIC; cfr. atto SEM n. 19/2). Contestualmente, l’autorità inferiore ha permesso al richiedente di pronun- ciarsi in merito alla possibilità che la Croazia venisse ritenuta competente per l’esame della sua domanda d’asilo (cfr. atto SEM n. 20/10, 8.01).

D-5893/2023 Pagina 3 E. Il 14 agosto 2023, la SEM ha trasmesso alle autorità croate una richiesta di ripresa in carico dell’interessato (cfr. atti SEM n. 23/5, 24/1), avendo il medesimo presentato in precedenza una domanda d’asilo in tale Paese. Tale domanda menzionava la data di nascita con la quale il ricorrente era conosciuto in Svizzera, in particolare il “(...)” (cfr. atto SEM n. 23/5, pag. 1). Le autorità svizzere hanno inoltre indicato di aver ritenuto, quale data di nascita, il (...) e considerato dunque il ricorrente maggiorenne (cfr. atto SEM n. 23/5, pag. 1). Alla domanda è stato allegato l’estratto della banca dati Eurodac (cfr. atto SEM n. 23/5, pag. 5). F. Con risposta del 28 agosto 2023, le autorità croate hanno espressamente accettato la richiesta di ripresa in carico dell’interessato, essendo la proce- dura d’asilo che lo concerne ancora pendente in Croazia, luogo in cui l’in- teressato è registrato con il nome B._______, nato il (...) (cfr. atto SEM n. 26/2). G. Con decisione del 18 ottobre 2023 (cfr. atto SEM n. 28/21), notificata all’in- teressato il 20 ottobre 2023 (cfr. atto SEM n. 29/1), la SEM non è entrata nel merito della sua domanda d’asilo ritenendo che potesse partire alla volta della Croazia, cui competerebbe l’esecuzione della procedura d’asilo, e ha pronunciato il suo allontanamento (recte: trasferimento) verso tale Paese. H. Il 27 ottobre 2023, l’interessato ha inoltrato (cfr. tracciamento dell’invio; data di entrata: 30 ottobre 2023) dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale (di seguito: Tribunale) un ricorso con il quale ha concluso, preliminar- mente, alla sospensione in via supercautelare della decisione, rispettiva- mente alla concessione dell’effetto sospensivo. Nel merito, egli ha postu- lato, in via principale, l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della pre- citata decisione con il trattamento della sua domanda d’asilo nella proce- dura nazionale. In via subordinata, la restituzione degli atti alla SEM per un complemento istruttorio. Egli ha infine presentato una domanda di assi- stenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili.

D-5893/2023 Pagina 4 I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l’esito della pro- cedura.

Diritto: 1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla pro- cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una deci- sione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 3 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso. 2. Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Il Tribunale rinuncia inoltre ad uno scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).

D-5893/2023 Pagina 5 3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, adito con un ri- corso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, esso si limita ad esaminarne la fondatezza (cfr. DTAF 2012/4 con- sid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Il ricorrente sostiene, inizialmente, che la valutazione dell’autorità infe- riore riguardo alla determinazione della sua età sia inesatta ed incompleta (art. 106 cpv. 1 lett. b PA). Da un lato, essa sarebbe inesatta poiché la SEM non avrebbe tenuto conto, nell’esame della verosimiglianza delle sue alle- gazioni, di tutti gli elementi a suo favore risultanti dal verbale dell’audizione RMNA, ovvero il contesto sociale dal quale egli proviene, il suo analfabeti- smo e la sua incapacità di utilizzare dei riferimenti temporali precisi e li- neari, come pure dell’esistenza della copia della tazkira da lui prodotta. Dall’altro lato, essa sarebbe incompleta dal momento che la SEM non ha predisposto una perizia medica la quale potesse attestare, con un suffi- ciente grado di certezza, la sua effettiva età (cfr. ricorso del 27 ottobre 2023, pag. 3). 4.2 4.2.1 Nella recente DTAF 2022 I/6, codesto Tribunale ha avuto modo di chiarire che nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio (art. 12 PA; cfr. DTAF 2015/1 consid. 4.2). Ciò sottintende che l’autorità competente deve provvedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). La determinazione dei fatti e l’applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. ISABELLE HÄNER, Die Feststel- lung des rechtserheblichen Sachverhalts, in: Das erstinstanzliche Verwal- tungsverfahren, 2008, pag. 34 segg.). Significativo è il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.2). Fatti che non sono rilevanti per la decisione, che l’autorità è convinta siano già stati provati o i quali si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER, in: Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 12 n. 29).

D-5893/2023 Pagina 6 4.2.2 In pratica, l’autorità deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. sentenza del Tribunale F-5929/2018 del 25 novembre 2021 consid. 8.1). L’accertamento dei fatti è incompleto allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione. Esso risulta invece inesatto se l’autorità omette di amministrare le prova di un fatto rilevante, apprezza in maniera erronea il risultato dell’amministrazione di un mezzo di prova o fonda la decisione su fatti non conformi all’incarto (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2; sentenze del Tribunale A–671/2015 del 3 agosto 2020 consid. 2.1; D–1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5.2; KIENER/RÜTSCE/KUHN, Öffentliches Verfahrensrecht, 3a ed. 2021, n. 1585). L’istruzione d’ufficio (Amtsermittlung) è da ritenersi conclusa nel momento in cui i fatti giuridicamente rilevanti sono stati chiariti o quando, in modo non arbitrario, si può partire dall’assunto che ulteriori chiarimenti non por- teranno a conoscenze aggiuntive sulla questione (cfr. DTAF 2012/21 con- sid. 5; sentenza del Tribunale F–5929/2018 del 25 novembre 2021 con- sid. 8.2). Allorquando l’autorità reputa che le prove assunte le abbiano per- messo di formarsi una propria convinzione, essa può emettere la decisione (cfr. sentenze del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.2; A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4; MOSER/BEUSCH/KNEU- BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 3.144). 4.2.3 Così, sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il diritto di richiedere l’assunzione di prove all’autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una tale richiesta deve vertere su fatti suscettibili d’influenzare l’esito della pro- cedura e che non si evincono già dall’incarto (cfr. DTF 131 I 153 consid. 3; sentenza del Tribunale A–3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.3). Nemmeno detta massima impedisce d’altro canto all’autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte (antizipierte Bewei- swürdigung) e di negarne l’assunzione ove le stesse appaiano chiara- mente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 1C_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; sen- tenza del Tribunale A–6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1552). Procedendo in tal senso in modo non arbitrario, l’autorità può porre un termine all’istru- zione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3; sentenza del Tribunale federale 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale D–6763/2018 dell’11 giugno 2020 consid. 9; A–7392/2014 dell’8 ago- sto 2016 consid. 3.4.2.2).

D-5893/2023 Pagina 7 4.2.4 I criteri sopra esposti delimitano sia l’attività istruttoria dell’ammini- strazione che quella dello scrivente Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F–5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.49, 3.117 seg., in particolare 3.144). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell’accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all’autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e com- pleto chiarimento degli stessi (cfr. sentenze del Tribunale D–3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2; D–1443/2016 del 22 febbraio 2017 con- sid. 4.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.191). 4.2.5 4.2.5.1 Nelle procedure Dublino, qualora la questione della minore età dell’interessato sia oggetto di disputa, risulta necessario dirimere prelimi- narmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello pro- cedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) che nell’ambito della determinazione dello Stato competente per l’esame della domanda di asilo (art. 8 del regola- mento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giu- gno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione in- ternazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide rifusione GU L 24/1 del 27.1.1983 di seguito: RD III). Qualora la determinazione si riveli errata, occorre retrocedere gli atti all’autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all’età del richiedente l’asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3). 4.2.5.2 Nello specifico, è al richiedente l’asilo che incombe l’onere della prova in punto alla sua addotta minore età (art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 RS 210; sentenza del Tribunale E-803/2015 del 5 agosto 2015 consid. 3.2). In altre parole, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l’interessato l’abbia resa verosimile, egli sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguente- mente ritenuto maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l’autorità inferiore esperisce un apprez- zamento globale degli elementi di causa, segnatamente si basa sui docu- menti d’identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle au- dizioni relativamente al quadro personale dell’interessato nel Paese d’ori- gine, alla sua cerchia famigliare ed alla sua formazione scolastica. Se ne- cessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell’età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all’art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 con- sid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2).

D-5893/2023 Pagina 8 4.3 4.3.1 Ferme queste premesse, si può ora valutare se l’accertamento dei fatti svolto dall’autorità di prima istanza circa l’età del ricorrente sia con- forme ai principi sopra esposti. 4.3.2 Nel caso di specie, in primo luogo, il ricorrente non ha consegnato, in originale, alcun documento comprovante la propria identità. Egli ha unica- mente prodotto davanti all’autorità inferiore una copia della propria tazkira (cfr. mezzo di prova n. 001/2). Sennonché quest’ultima è stata ritenuta, a giusta ragione, avente un valore probatorio ridotto, conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2); forza probatoria che, nel caso che ci occupa, è ulteriormente ridotta in ragione della sensibile differenza tra la fotografia ivi integrata e quella raccolta in Svizzera in occasione della registrazione dell’insorgente presso il Centro federale d’asilo (CFA) di Chiasso (cfr. atto SEM n. 4/1). 4.3.3 Il ricorrente ha, inoltre, fornito delle dichiarazioni vaghe, imprecise e inconsistenti sia riguardo la propria età sia in merito alla sua biografia, le quali inficiano in modo importante la credibilità della minore età da lui as- serita. La credibilità delle proprie asserzioni risulta ancor più vacillante con- siderando che dapprima egli ha dichiarato di non sapere quale sia la pro- pria data di nascita, di non saperne spiegare il motivo e, successivamente, indicato di avere all’incirca (...) anni (cfr. atto SEM n. 20/10, 1.06). A ciò si aggiunga che risulta poco credibile sostenere che fosse presente al mo- mento dell’emissione della tazkira (cfr. atto SEM n. 20/10, 4.03) ma non sarebbe venuto a conoscenza della data di nascita. Ma vi è di più: egli è registrato in Croazia quale maggiorenne (cfr. atto SEM n. 26/2). 4.3.4 Per quanto concerne infine la perizia medica, l’autorità inferiore ha considerato – come d’altronde la legge le concede di fare (cfr. supra con- sid. 4.2.5.2) – di poter emettere una decisione finale senza la predisposi- zione della medesima, considerato che, in ogni modo, le dichiarazioni da lui rese durante l’audizione RMNA (cfr. atto SEM n. 20/10) e la copia della tazkira da lui depositata, come pure la sua traduzione (cfr. mezzo di prova SEM n. 001/2), non permettessero di rendere verosimili le sue allegazioni circa la minore età. 4.3.5 Riassumendo, il Tribunale, in un’attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili dall’incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente acclarata, ritiene che l’insorgente – al quale incombeva l’onere della prova in merito – non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell’inoltro della sua domanda d’asilo

D-5893/2023 Pagina 9 in Svizzera. In questo modo, ritenuto quanto sopra in punto all’inverosimi- glianza delle sue allegazioni circa la minore età, l’autorità inferiore ha ot- temperato il proprio obbligo di accertare i fatti giuridicamente determinanti. La SEM è pertanto giunta correttamente alla conclusione che il medesimo dovesse essere considerato maggiorenne per il seguito della procedura, modificando la sua data di nascita nel SIMIC. 4.4 Per questi motivi, l’autorità inferiore ha rettamente considerato il ricor- rente maggiorenne accertando in modo esatto e completo i fatti giuridica- mente determinanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). La relativa censura dev’es- sere pertanto respinta. 5. 5.1 Il ricorrente non contesta la competenza della Croazia per il trattamento della sua domanda di protezione internazionale fondato sugli artt. 18 par. 1 lett. b, 20 par. 5 e 23 RD III), ma si oppone al suo trasferimento verso sud- detto Paese sostenendo che il sistema di accoglienza ivi presente sia ca- ratterizzato da carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 2 a frase RD III. In particolare, egli dichiara di aver passato la notte e il giorno successivo in un centro di accoglienza senza poter avere accesso a cibo e acqua (cfr. atto SEM n. 20/10, 8.01). 5.2 5.2.1 Nel contesto della procedura Dublino, di principio, la SEM non entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecu- zione della procedura d’asilo e di allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi). Ciò è il caso per un richiedente la cui domanda è in corso d’esame in un primo Stato membro ed ha presentato domanda d’asilo in un altro Stato membro. In questo caso, il primo Stato membro è tenuto a riprendere in carico l’interessato alle condizioni poste dagli artt. 23 e seg. RD III (art. 18 par. 1 lett. b RD III). 5.2.2 Tuttavia, giusta l’art. 3 par. 2 2 a frase RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto vi siano fondati motivi di ritenere che sussi- stono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di ac- coglienza dei richiedenti d’asilo in tale Stato membro, le quali implicano il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determina- zione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al

D-5893/2023 Pagina 10 capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 5.2.3 Secondo la prassi del Tribunale, nonostante le prese di posizione cri- tiche di numerosi organismi – in particolare del Consiglio d’Europa – il si- stema d’asilo e d’accoglienza croato non presenta delle carenze sistemi- che (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5). Nella sua recente giurisprudenza, questo Tri- bunale ha ammesso la presenza di violenze eccessive da parte degli agenti di polizia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Tuttavia, ha considerato che sia nel quadro di una procedura di presa in carico (take charge) sia in una di ripresa in carico (take back), le persone trasferite non rischiano, secondo un’alta probabilità, di essere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento e precisato che non si deve rinunciare ad un trasferimento se non in casi eccezionali, ovvero allorché il richiedente dimostra, con degli argomenti fondati, i motivi per i quali il principio sopra enunciato non si applica alla sua fattispecie (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-3491/2023 dell’11 agosto 2023 consid. 6.3; D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 7.4 e 7.5). 5.3 Nel caso in esame, la competenza della Croazia è di principio data. A tal proposito, il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo, con degli ele- menti concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all’inserto, che tale Paese non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione. Neppure può essere evincibile dalle sue dichiarazioni né dalla documentazione agli atti, che egli non abbia avuto accesso alla procedura d’asilo. Le dichiarazioni concer- nenti le condizioni a cui egli sarebbe stato confrontato nel predetto Paese risultano, inoltre, essere sommarie e poco circostanziate, oltre che in alcun modo provate o rese verosimili. Fra l’altro, egli non ha allegato, né asserito, di essersi rivolto alle autorità preposte croate al fine di far valere i suoi diritti. Riassumendo, il ricorrente non ha reso verosimile di aver subito dei tratta- menti tali da permettere di sovvertire la summenzionata presunzione. 5.4 Ne consegue che l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2 a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.

D-5893/2023 Pagina 11 6. 6.1 Il ricorrente sostiene, infine, che l’autorità inferiore avrebbe dovuto fare applicazione, vista la sua situazione particolare, degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1. 6.2 In deroga all’art. 3 par. 1 RD III, secondo l’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”) ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una do- manda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità ed entrare nel merito della domanda d’asilo se il tra- sferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). Può, inoltre, ammettere tale responsabilità per dei motivi umanitari ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la suddetta clausola di sovranità. La SEM dispone di potere di apprezzamento nell’applicazione di quest’ultima norma (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). 6.3 Nel caso di specie, non si ravvisano motivi per i quali la SEM avrebbe dovuto fare applicazione di tali norme. Dal punto di vista medico, il ricor- rente, dopo essere stato trattato per un’infezione agli arti inferiori (cfr. atti SEM n. 15/2, 16/2, 22/3), gode attualmente di buona salute (cfr. atto SEM n. 20/10, 8.02). 6.4 Ne consegue che l’applicazione degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 al caso di specie non è giustificata. Non traspaiono dunque elementi tali per ritenere che l’autorità inferiore abbia ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA; cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). 7. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all’art. 44 LAsi. In conclusione, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell’autorità inferiore confermata.

D-5893/2023 Pagina 12 8. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di conces- sione dell’effetto sospensivo, di sospensione supercautelare dell’esecu- zione dell’allontanamento e di esenzione dal pagamento dell’anticipo delle spese processuali risultano essere prive d’oggetto. 9. Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favore- vole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 10. Le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11. La decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5893/2023 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe- derale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Manuel Borla Kevin Togni

Data di spedizione:

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Gesetze

23

LAsi

  • art. 6 LAsi
  • art. 17 LAsi
  • art. 26 LAsi
  • art. 31a LAsi
  • art. 44 LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 106 LAsi
  • art. 108 LAsi
  • art. 111 LAsi
  • art. 111a LAsi

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF

OAsi

  • art. 29a OAsi

PA

  • art. 5 PA
  • art. 12 PA
  • art. 33 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 106 PA

RD

  • art. 23 RD

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