Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-5648/2021
Entscheidungsdatum
07.01.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-5648/2021

S e n t e n z a d e l 7 g e n n a i o 2 0 22 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gregor Chatton, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliere Jesse Joseph Erard.

Parti

A., nata il (...), alias B., nata il (...), con la figlia C._______, nata il (...), Afghanistan, entrambe patrocinate dalla signora Cristina Tosone, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta- namento; decisione della SEM del 21 dicembre 2021 / N (...).

D-5648/2021 Pagina 2

Fatti: A. Le richiedenti, di nazionalità afgana, hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (...) novembre 2021 (cfr. atto SEM [...] -3/3). B. Le successive indagini svolte dall’autorità inferiore, hanno permesso di ac- certare che, secondo la banca dati «EURODAC», le interessate avevano già depositato una domanda d’asilo in Slovenia il (...) novembre 2021 (cfr. atti SEM 14/1, 15/1 e 19/2). C. Il 18 novembre 2021, A._______ è stata sentita nel corso del verbale di rilevamento dei dati personali (cfr. atto SEM 18/10). D. In data 24 novembre 2021, si è svolto con quest’ultima il colloquio perso- nale ai sensi dell’art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i mec- canismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gaz- zetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di se- guito: Regolamento Dublino III) (cfr. atto SEM 20/3). In tale ambito, la medesima ha confermato di aver depositato – insieme alla figlia − una domanda d’asilo in Slovenia; a suo dire, le autorità slovene avrebbero quindi proceduto indicendo un’audizione e rilevando le loro im- pronte digitali. Nondimeno, il giorno successivo le due avrebbero lasciato la Slovenia per recarsi in Svizzera. Questionata in merito ad un’eventuale competenza slovena nella tratta- zione della loro domanda d’asilo e ad eventuali motivi ostativi ad un loro ritorno in Slovenia, A._______ ha spiegato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che la loro destinazione sarebbe sempre stata la Svizzera. La stessa ha poi aggiunto che, una volta fermate dalle autorità slovene, sa- rebbero state obbligate a lasciare le impronte digitali; le interessate avreb- bero quindi ottemperato alle richieste delle autorità poiché timorose di es- sere respinte in Croazia e in Bosnia. Del resto, sino a quel momento le richiedenti sarebbero state oggetto di ripetuti respingimenti, ragion per cui

D-5648/2021 Pagina 3 avrebbero dovuto risiedere in Bosnia per otto mesi, accampandosi nei pressi del confine croato. Circa il loro stato di salute, A._______ ha anzitutto lamentato un malessere psichico e dolori ai denti. Dal canto suo, la figlia soffrirebbe di incubi e forti mal di gambe. E. Per il tramite di una richiesta d’informazioni ai sensi dell’art. 34 del Rego- lamento Dublino III, il 24 novembre 2021 la SEM ha fra le altre cose do- mandato agli omologhi sloveni di indicare se la Slovenia fosse lo Stato membro competente ai sensi del medesimo Regolamento (cfr. atto SEM 23/4). F. Il 10 dicembre 2021, quest’ultimi hanno risposto alla domanda di informa- zioni formulata dalla SEM, segnalando che le richiedenti avrebbero postu- lato una richiesta di protezione internazionale in Slovenia il 10 novembre 2021. Le autorità in parola hanno inoltre spiegato che “She was reported as absconded on 11.11.2021 and his file for international protection was closed on 29.11.2021 final non-appealable decision”, aggiungendo che la Slovenia fosse competente nel caso in rassegna (cfr. atto SEM 35/1). G. Su tali presupposti, in data 13 dicembre 2021 l’autorità inferiore ha doman- dato alle corrispondenti autorità slovene, la ripresa in carico delle richie- denti sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 36/6). Il 16 dicembre 2021 la Slovenia ha accettato la richiesta in applicazione dell’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 39/1). H. Con decisione del 21 dicembre 2021, notificata il 22 dicembre 2021 (cfr. atto SEM 44/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata do- manda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronun- ciando nel contempo il loro trasferimento dalla Svizzera verso la Slovenia, come pure incaricando il Cantone Ticino dell’esecuzione del provvedi- mento medesimo. I. Il 27 dicembre 2021 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data d’entrata: 28

D-5648/2021 Pagina 4 dicembre 2021), le interessate sono insorte contro la decisione dell’autorità di prima istanza postulando, preliminarmente, la sospensione dell’esecu- zione dell’allontanamento in via supercautelare e cautelare, nonché la re- stituzione dell’effetto sospensivo al ricorso. A titolo principale le insorgenti hanno concluso all’accoglimento del gravame, all’annullamento della deci- sione querelata e alla restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni e per un complemento istruttorio. Contestualmente, esse hanno proposto istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese. J. Il 28 dicembre 2021 il Tribunale ha sospeso l’allontanamento in via super- cautelare. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta ec- cezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità infe- riore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggra- varsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

D-5648/2021 Pagina 5 2. Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nella sua decisione, l’autorità inferiore ha innanzitutto constatato che, pur tenendo conto delle allegazioni delle richiedenti, la Slovenia sarebbe competente per la trattazione della domanda d’asilo. In effetti, sia il desi- derio di rimanere in Svizzera così come pure l’asserzione secondo la quale le interessate sarebbero state obbligate a farsi rilevare le impronte digitali risulterebbero ininfluenti in specie. Inoltre, l’esplicita accettazione della ri- chiesta di ripresa in carico confermerebbe che la procedura d’asilo avviata in Slovenia sarebbe ancora in corso. In seguito, la SEM ha considerato che in Slovenia – Stato che appliche- rebbe la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva proce- dura); la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicem- bre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della pro- tezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (ri- fusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione); la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione in- ternazionale (di seguito: direttiva accoglienza); nonché la Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) e la CEDU – non sussisterebbero carenze sistemiche nel sistema di acco- glienza e di asilo dei richiedenti. Conseguentemente, in caso di trasferi- mento verso siffatto Stato membro, si potrebbe partire dal presupposto che le ricorrenti non sarebbero esposte a serie violazioni dei diritti dell’uomo ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III e art. 3 CEDU, che non verrebbero a trovarsi in una situazione esistenziale difficile, o ancora che non verrebbero

D-5648/2021 Pagina 6 rinviate nel loro Paese d’origine o di provenienza senza che la loro do- manda d’asilo venga esaminata ed in violazione del principio di non-respin- gimento. Non esisterebbero altresì motivi ai sensi dell’art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, per i quali la domanda d’asilo sarebbe da esaminare in Sviz- zera. Proseguendo nell’analisi, la SEM ha ritenuto che l’applicazione della clau- sola di sovranità ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, non sarebbe giustificata nella fattispecie. In proposito, il quadro clinico delle insorgenti – sufficientemente acclarato e non bisognoso di ulteriori approfondimenti – non permetterebbe diversa ponderazione. In tal senso, dopo averle dovi- ziosamente enumerate, l’autorità inferiore ha osservato che le problemati- che mediche lamentate dalle interessate non sarebbero di una gravità o di una specificità tale da configurare una violazione dell’art. 3 CEDU per il caso in cui le ricorrenti fossero trasferite in Slovenia, valutazione che rimar- rebbe invariata anche laddove la visita medico-specialistica del 28 dicem- bre 2021 confermasse la diagnosi di PTSD. Oltretutto, detto Paese dispor- rebbe di un’infrastruttura medica sufficiente e – in virtù della direttiva acco- glienza – sarebbe tenuto a prestare cure mediche adeguate, ove necessa- rio, garantendone l’accesso. Del resto, in specie non sarebbero rilevabili elementi atti ad indurre a pensare che la Slovenia priverebbe le ricorrenti delle cure adeguate per il caso in cui ne avessero bisogno. Vieppiù, non andrebbe disatteso che per il seguito della procedura Dublino sarebbe de- cisiva soltanto la capacità al trasferimento, valutata in modo definitivo poco prima del loro trasferimento. Perdipiù, la SEM ha evidenziato l’intenzione di informare le autorità slovene sullo stato di salute conformemente a quanto previsto dagli art. 31 e 32 del Regolamento Dublino III. Da ultimo, non vi sarebbero motivi ostativi al trasferimento dell’interessato, suscettibili di giustificare l’applicazione della clausola di sovranità per mo- tivi umanitari ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 in relazione con l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. 4.2 Con il loro ricorso, richiamati e precisati dapprima alcuni fatti, le insor- genti avversano le valutazioni dell’autorità inferiore. 4.2.1 Anzitutto, esimendosi dall’attendere l’esito dell’appuntamento me- dico previsto per il 28 dicembre 2021, l’autorità inferiore non avrebbe di- sposto di tutti gli elementi giuridicamente rilevanti per emettere una deci- sione in piena cognizione di causa. Al riguardo, le asserite argomentazioni

D-5648/2021 Pagina 7 della SEM – ai sensi delle quali il consulto specialistico non avrebbe potuto portare all’emersione di patologie gravi e che, in ogni caso, la Slovenia disporrebbe delle capacità e della volontà di curare qualsiasi patologia – sarebbero insoddisfacenti. È difatti opinione delle richiedenti che una simile ponderazione svuoterebbe di senso la nozione stessa di istruzione medica nell’ambito delle cosiddette procedure Dublino. Oltretutto, le interessate ri- levano che “In ogni caso, quand’anche non emergessero (come ci si au- gura) patologie che possano essere ritenute sufficientemente «gravi» da opporsi all’ammissibilità del trasferimento in Slovenia, non si vede come l’autorità di prime cure possa esercitare il proprio potere discrezionale di apprezzamento rispetto all’eventuale ricorso alla clausola di sovranità per motivi umanitari senza disporre di un quadro medico sufficientemente chiaro sullo stato di salute della ricorrente, madre sola in Svizzera con la figlia di appena (...) anni” (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 5-6, punto III.4). Del resto, la censurata incompletezza istruttoria sarebbe tanto più evidente alla luce della carente motivazione enucleata dalla SEM in merito all’as- senza di motivi umanitari per l’adozione della clausola di sovranità, ritenuto che l’autorità in parola si sarebbe limitata a ricordare il carattere potestativo delle relative disposizioni, astenendosi però dall’esporre una motivazione concreta (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 6, punto III.4). Del resto, C._______ avrebbe a sua volta lamentato problematiche di pro- babile origine psicologica, le quali non sarebbero però state vagliate dalla SEM. A ciò si aggiungerebbe il fatto che l’autorità inferiore non avrebbe debita- mente approfondito i respingimenti illegali tra Slovenia, Croazia e Bosnia, dei quali le richiedenti hanno riferito essere state vittime nel corso del loro viaggio migratorio. Il provvedimento sindacato sarebbe quindi viziato da un accertamento in- completo dei fatti giuridicamente determinanti. 4.2.2 Nel prosieguo della propria impugnativa, le insorgenti parrebbero al- tresì sostenere che lo scritto del 10 dicembre 2021 delle autorità slovene – con il quale queste avrebbero riferito della chiusura della domanda d’asilo ivi depositata dalle interessate – sia in contraddizione con l’accettazione del 16 dicembre 2021, dal momento che non sarebbe chiaro se nel frat- tempo il procedimento d’asilo in Slovenia sia stato riaperto. 4.2.3 Infine, l’esposto della SEM in merito al mancato utilizzo del margine discrezionale ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 presterebbe il fianco a

D-5648/2021 Pagina 8 critiche nella misura in cui l’autorità in parola si sarebbe limitata a rilevare l’assenza di motivi umanitari e a ricordare il carattere potestativo delle re- lative disposizioni, esimendosi però dal fornire una motivazione concreta alla base del proprio convincimento (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 6, punto III.4). L’autorità inferiore sarebbe così incorsa anche in una viola- zione dell’obbligo di motivazione, ciò che avrebbe leso il diritto di essere sentito (art. 106 cpv. 1 LAsi) delle richiedenti (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 6, punto III.5). 5. Preliminarmente, appare necessario esaminare le censure formali solle- vate dalle ricorrenti nel gravame, con le quali evocano un accertamento incompleto ed inesatto del loro stato di salute (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), e una violazione del loro diritto di essere sentito (disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101], e per la procedura amministrativa federale regolamentato agli art. 26 e seg. PA). In effetti, queste potrebbero essere atte a condurre alla cassazione della de- cisione avversata (per la violazione del principio inquisitorio si veda la sen- tenza D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 5.1 con ulteriori riferimenti citati; e per la violazione del diritto di essere sentito cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; DTF 126 I 15 consid. 2a; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n°4 consid. 5; cfr. anche sull’argomento tra le tante le sentenze del Tribunale D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 con- sid. 5 e D-2645/2019 del 20 giugno 2019 consid. 7.2 e 7.3 con ulteriori riferimenti ivi citati). 5.1 5.1.1 In proposito, v’è anzitutto da rilevare che nelle procedure d’asilo ‒ così come nelle altre procedure di natura amministrativa ‒ si applica il prin- cipio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documenta- zione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inqui- sitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accer- tamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 con- sid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell’accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all’autorità di

D-5648/2021 Pagina 9 prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e com- pleto accertamento dei fatti (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op.cit., 2° ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l’automatica retrocessione degli atti all’autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale so- luzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 5.1.2 La determinazione dei fatti e l’applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. ISABELLE HÄNER, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di ap- plicazione della norma giuridica (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2 a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l’autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l’ampiezza dell’accertamento d’ufficio nel corso del procedi- mento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probato- rie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l’autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo fe- derale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4; MOSER/BEU- SCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.144). 5.1.3 Così, sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il diritto di richiedere l’assunzione di prove all’autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una tale richiesta deve vertere su fatti suscettibili d’influenzare l’esito della pro- cedura e che non si evincono già dall’incarto (cfr. DTF 131 I 153, consid. 3; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicem- bre 2016 consid. 3.1.3). Nemmeno detta massima impedisce d’altro canto all’autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte (« antizipierte Beweiswürdigung »), e di negarne l’assunzione ove le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri ter- mini condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 134 I 140 con- sid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 1C_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale

D-5648/2021 Pagina 10 A-6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1552 con rinvii). Procedendo in tal senso in modo non arbitrario, l’autorità può porre un termine all’istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale D-6763/2018 dell’11 giugno 2020 consid. 9 e A-7392/2014 dell’8 agosto 2016 con- sid. 3.4.2.2). 5.1.4 I principi esposti delimitano sia l’attività istruttoria dell’amministra- zione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; MOSER/BEU- SCH/KNEUBÜHLER, op. cit., pag. 19 n. marg. 1.49; 3.117 e seg., in partico- lare 3.144) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (cfr. sentenze del Tribunale D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 8.3.5 e D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.3). Con particolare riferimento a quest’ultimo aspetto, la legislazione in materia d’asilo prevede, all’art. 26a LAsi alcune disposizioni particolari. In sostanza, viene sancito che i problemi medici noti e rilevanti devono di principio es- sere fatti valere immediatamente dopo il deposito della domanda d’asilo ed al più tardi durante l’audizione sui motivi. In caso contrario possono risul- tarne svantaggi procedurali nella forma di un accresciuto onere della prova a carico dei richiedenti. La portata pratica della norma è contestata in dot- trina (cfr. HRUSCHKA CONSTANTIN, Migrationsrecht Kommentar, 5 a ed. 2019, art. 26a n° 1 e seg.). 5.1.5 Nel suo messaggio relativo al riassetto del settore, il Consiglio fede- rale sottolineava come l’assistenza sanitaria per i richiedenti l’asilo dovesse essere garantita mediante consultazioni mediche in loco, possibilità di trat- tamento ambulatoriale in ospedale o una visita medica in caso di necessità (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull’asilo del 3 settem- bre 2014, FF 2014 6917, 6940). Nella prassi, nel caso in cui il personale curante / servizio di assistenza reindirizzi il richiedente l’asilo presso un medico esterno, quest’ultimo allestisce, di norma, un breve referto nella forma di un « formulario F2 ». Qualora la documentazione agli atti non per- metta di determinare in modo completo i fatti giuridicamente rilevanti, la SEM ordina di principio un rapporto più dettagliato, e meglio, la compila- zione di un « formulario F4 » da parte del curante. Nulla vieta inoltre al ricorrente di presentare ulteriori mezzi di prova al soggetto rispettivamente di rivolgersi autonomamente ad un medico. Di principio, le autorità svizzere non sono dal canto loro tenute a prendere in considerazione il potenziale

D-5648/2021 Pagina 11 insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, es- sendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6). 5.1.6 Il valore probatorio di un certificato medico non si apprezza in fun- zione della sua origine (ufficiale o di parte) o della sua designazione (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.7) bensì dipende soprattutto dalla sua esat- tezza, dall’ampiezza delle indagini effettuate, dalla conoscenza del vissuto del paziente (anamnesi), dai legami evidenziati tra i presunti disturbi e la diagnosi nonché dalla logica che emerge dall’analisi medica e dal grado di motivazione di quest’ultima (GICRA 2002 n. 18 consid. 4aa). Per il resto, la procedura amministrativa federale è retta dal principio del libero apprez- zamento delle prove (art. 40 PC [RS 273] applicabile su rinvio dell’art. 19 PA; DTAF 2019 I/6 consid. 5.7; sul concetto cfr. DTF 130 II 485 consid. 3.2; tra le tante le sentenze del Tribunale F-6861/2018 del 6 maggio 2020 e B- 3708/2007 del 4 marzo 2008 consid. 4.1). Così, sebbene l’autorità, in as- senza di elementi concreti tali da rimetterne in dubbio l’affidabilità, non possa scostarsi dalle conclusioni del medico, essa rimane libera di apprez- zarne liberamente la portata alla luce delle condizioni legali (cfr. DTAF 2007/31 consid. 5.1 e, tra le tante, la sentenza del Tribunale E-4933/2012 del 21 novembre 2012). 5.2 Orbene, nel caso in rassegna gli aspetti giuridicamente rilevanti rispetto ai quali lo stato valetudinario delle insorgenti funge da discriminante si esaurisce nella questione a sapere se il loro trasferimento possa o meno configurare una violazione dell’art. 3 CEDU, imponendo l’applicazione della clausola di sovranità. 5.2.1 A questo titolo, v’è da ravvisare che la CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell’art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell’interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.).

D-5648/2021 Pagina 12 5.2.2 In una siffatta valutazione non è certo privo di rilievo il diritto sovra- nazionale che lega lo stato di destinazione. Gli Stati membri sono invero vincolati dalla CartaUE e la CEDU e tenuti ad applicare la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazio- nale [di seguito: direttiva accoglienza]) la quale prevede, all’art. 19 par. 1, che si debba provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assi- stenza sanitaria che comprende quantomeno le prestazioni di pronto soc- corso e il trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali. Pure da considerare è l’infrastruttura sanitaria in essere nel Paese di de- stinazione e le conseguenti possibilità di trattamento. 5.3 Ferme queste premesse, si può ora valutare se l’accertamento dei fatti svolto dall’autorità di prima istanza sia conforme ai principi sopra esposti. 5.3.1 Ebbene, al momento dell’emissione della decisione impugnata, l’in- carto dell’autorità inferiore conteneva già diversi mezzi di prova concernenti la situazione valetudinaria delle ricorrenti. In tal senso, dagli atti medici F2 del 26 novembre 2021 (cfr. atto SEM 30/2), del 1° dicembre 2021 (cfr. atto SEM 31/2) e del 7 dicembre 2021 (cfr. atto SEM 32/2), emergeva che il quadro clinico di A._______ fosse contraddistinto da una problematica odontoiatrica – nel frattempo risolta con l’estrazione del dente interessato – nonché da un disturbo di natura psicologica che cagiona insonnia alla medesima. Quest’ultima sintomatologia è stata ricollegata dal medico cu- rante ad un probabile disturbo da stress post-traumatico (PTSD). Dal canto suo, C._______ si è vista inoculare le vaccinazioni pianificate (cfr. atti SEM 33/4 e 34/3). Vieppiù, la stessa ha beneficiato di un consulto pediatrico volto a valutare l’insonnia e gli incubi riferiti, a seguito del quale il medico curante – oltre a prescrivere un anti-infiammatorio per le gambe − ha se- gnatamente rilevato che, eccezion fatta per un evidente stato di demoraliz- zazione della bambina, non vi fossero gravi problemi (cfr. atto SEM 34/3). Su tali presupposti, è indubbio che nel caso in narrativa il substrato fattuale non contenesse indicatori quanto all’esistenza, finanche potenziale, di af- fezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale, né v’erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiun- gere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggiora- mento rapido ed irreversibile dello stato valetudinario comportante delle in- tense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento. Anzitutto, la problematica dentaria sofferta da A._______ è stata curata con successo nel corso del suo soggiorno in Svizzera, men-

D-5648/2021 Pagina 13 tre la diagnosi di PTSD – quandanche confermata – non s’iscriveva mani- festamente nel quadro della giurisprudenza topica. Analogamente, lo stato di salute di C._______ non era contraddistinto da indicatori atti a sugge- rirne una precarietà tale da ostare ad un trasferimento verso la Slovenia; invero, lo stesso medico curante ha ritenuto opportuno osservare ch’ella non fosse afflitta da gravi problemi di salute (cfr. atto SEM 34/3) e che ad- dirittura le sue condizioni generali fossero per il seguito migliorate (cfr. atto SEM 33/4). Del resto, come rettamente segnalato dall’autorità inferiore, non va disatteso che la Slovenia dispone di un’infrastruttura sanitaria fun- zionante ed equiparabile a quella elvetica (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale F-4631/2021 dell’8 dicembre 2021 consid. 6.6), alla quale le ri- correnti possono avere libero accesso come previsto dal diritto comunitario (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza). 5.3.2 Conto tenuto delle questioni giuridiche che si ponevano, il complesso fattuale era dunque sufficientemente delineato per giudicare del trasferi- mento delle interessate in Slovenia nel contesto di un procedimento Du- blino, sicché nulla può essere rimproverato all’autorità inferiore, che non ha quindi violato il principio inquisitorio. 5.4 Vista la doglianza in tal senso, è ora doveroso dirimere la tesi circa l’esistenza di una violazione del diritto di essere sentito nella forma di una carente motivazione del provvedimento impugnato. 5.4.1 L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è corollario fon- damentale del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 26 – 35 PA). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le per- sone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare conve- nientemente il suo controllo (DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 con- sid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 con- sid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occu- parsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 con- sid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale fede- rale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).

D-5648/2021 Pagina 14 5.4.2 Ferme tali premesse, il Tribunale rileva che la motivazione enucleata dalla SEM nel provvedimento sindacato non presta il fianco a critiche. In- vero, ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 – disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità di cui all’art. 17 par. 1 Rego- lamento Dublino III – se “motivi umanitari” lo giustificano, la SEM può en- trare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Du- blino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della do- manda. Nell’applicazione di tale articolo, l’autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell’abrogazione dell’art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di ap- prezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l’autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l’ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell’interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali – quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità – il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Nel caso di specie l’autorità inferiore ha tenuto conto nelle sue considera- zioni, delle allegazioni addotte dalle interessate e suscettibili di costituire “motivi umanitari” ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Essa ha in effetti am- piamente esposto e ponderato lo stato valetudinario delle ricorrenti già nell’ambito della valutazione concernente la conformità del trasferimento ex art. 3 CEDU. Ne discende che, malgrado la formulazione generica delle norme legali che prevedono la clausola di sovranità, nonché il sintetico rin- vio agli atti all’inserto e alle dichiarazioni rilasciate dalle interessate, l’auto- rità inferiore si è chinata concretamente sulla situazione delle ricorrenti an- che per verificare l’applicazione o meno della predetta clausola al caso specifico. Per sovrabbondanza, non è inopportuno rilevare che dall'argo- mentazione del memoriale ricorsuale, si evince che le insorgenti si sono rese pienamente conto della portata del provvedimento, impugnandolo in piena conoscenza di causa. 5.5 Alla luce di quanto sopra, le censure formali, destituite di ogni fonda- mento e finanche pretestuose, vanno quindi recisamente respinte. 6. 6.1 Chiariti tali aspetti, occorre ora determinare se la SEM poteva fare ap- plicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di

D-5648/2021 Pagina 15 norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato inter- nazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento. 6.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com- petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è indivi- duato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 6.3 Giusta l’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello indivi- duato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una pro- cedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determi- nazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è appli- cabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 Regola- mento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La de- terminazione dello Stato membro competente avviene sulla base della si- tuazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro compe- tente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 con- sid. 6.2 con riferimenti citati). 6.4 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico – in osse- quio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III). Rispet- tivamente, lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, ai sensi degli stessi articoli di legge menzionati, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regola- mento Dublino III).

D-5648/2021 Pagina 16 7. Nel caso in rassegna, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell’unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che le interessate hanno depositato una pregressa domanda d’asilo in Slo- venia (cfr. atti SEM 14/1, 15/1 e 19/2). Di conseguenza, l’autorità inferiore ha presentato agli omologhi sloveni una richiesta di ripresa in carico, che questi hanno espressamente accettato con scritto del 16 dicembre 2021 (cfr. supra consid. G). Pertanto, la competenza della Slovenia per la trattazione della procedura d’asilo delle richiedenti, risulta di principio essere data. La questione dell’ef- fettiva volontà quanto al deposito di una domanda d’asilo è del resto del tutto ininfluente, atteso che il meccanismo del Regolamento Dublino III non offre il diritto di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la domanda debba essere esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). 8. 8.1 Proseguendo nella disamina, non vi sono fondati motivi di ritenere che in Slovenia sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trat- tamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III). La Slovenia è legata alla CartaUE e firmataria della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon- damentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statu- to dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, la Slovenia è presunta rispettare la sicurezza dei richie- denti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione con- forme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Par- lamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]).

D-5648/2021 Pagina 17 Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in pre- senza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non ri- spetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d’ufficio in presenza di vio- lazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 con- sid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gen- naio 2011, 30696/09). 8.2 Orbene, nel caso di specie, il Tribunale rileva che dai rapporti e gli arti- coli richiamati con il gravame non è possibile desumere circostanze su- scettibili di sovvertire la giurisprudenza testé enucleata. Invero, questi af- frontano la cosiddetta problematica dei respingimenti delle persone che entrano illegalmente in Slovenia e vengono fermate e rinviate alla frontiera, impedendo loro di depositare una domanda d’asilo. Ebbene, viene da sé che le ricorrenti non rientrino in questa categoria, avendo potuto avviare un procedimento volto all’ottenimento dell’asilo in Slovenia, come del resto confermato dalle autorità del Paese medesimo. Per il resto, anche pren- dendo in considerazione le ulteriori argomentazioni articolate nel gravame dalle ricorrenti, nulla permette di ritenere l’esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in ma- teria. In tal senso, dagli atti all’inserto non si evincono indizi oggettivi, seri e concreti atti a comprovare che il trasferimento in Slovenia esporrebbe effettivamente le ricorrenti al rischio di vedere insoddisfatti i loro bisogni esistenziali minimi secondo la direttiva accoglienza (cfr. in tal senso, anche sentenze D-1696/2021 del 21 aprile 2021 consid. 10.3 e D-5884/2020 del 2 dicembre 2020 consid. 10.2). Infine, dalle tavole processuali non sono nemmeno ravvisabili motivi per i quali vi sia da ritenere che la Slovenia non rispetterebbe il principio di non- respingimento rinviando le ricorrenti in un Paese dove la loro vita, la loro integrità fisica o la loro libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi men- zionati all’art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbero di essere costrette a recarsi in un Paese di tal genere. 8.3 Conseguentemente, visto tutto quanto precede l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. 9. 9.1 Giusta l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro

D-5648/2021 Pagina 18 può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale pre- sentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Come detto, tale norma è concretizzata in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. supra consid. 5.4.2). 9.2 Come detto, tale norma è concretizzata in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, nella cui applicazione l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento (cfr. supra consid. 5.4.2). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, le autorità svizzere sono obbligate ad applicare la clau- sola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 10. 10.1 Nel caso in esame, le ricorrenti non hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire all’art. 4 CartaUE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Slovenia. Esse non hanno dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzio- nato a riprenderle in carico e a portare a termine la procedura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Inoltre, le insorgenti non hanno apportato qualsivoglia indizio serio e concreto su- scettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'osse- quio dei suoi obblighi internazionali, rinviandole in un Paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinte in un tale paese. D’altro canto, le interessate non invocano lacune nella trattazione della loro domanda d’asilo in Slovenia, né tantomeno hanno addotto indizi oggettivi e concreti che permettano di ammettere che tale Stato membro non abbia proceduto ad un esame corretto della loro domanda d’asilo, segnatamente tenendo conto delle peculiarità del caso di specie. Invero, anche nel caso in cui il loro procedimento d’asilo fosse effettivamente stato chiuso − rispettiva- mente stralciato − in Slovenia, ci si può attendere dalle ricorrenti che adi- scano le competenti autorità slovene per richiederne la riapertura, per de- positare una nuova domanda d’asilo o per muovere eventuali censure in merito all’esito della prima procedura.

D-5648/2021 Pagina 19 Infine, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe le ricorrenti al rischio di essere private del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegne in violazione della direttiva accoglienza. Ad ogni modo, giova an- cora rammentare che essendo la Slovenia uno Stato di diritto, appartiene alle richiedenti sollevare l'eventuale violazione dei loro diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto. 10.2 Come stabilito (cfr. supra consid. 5.3.1), lo stato di salute delle inte- ressate non si iscrive poi nella restrittiva giurisprudenza convenzionale, di modo che un trasferimento verso la Slovenia non è in casu contrario all’art. 3 CEDU. 10.3 In sunto, le insorgenti non hanno fornito indizi seri suscettibili di com- provare che le loro condizioni di vita o le loro situazioni personali sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Slovenia. 11. In definitiva, nella presente fattispecie, non ci sono dunque elementi per ritenere che l’autorità di prima istanza abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere discrezionale. Pertanto, ritenuto che tramite l’esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte proprio al fenomeno delle domande di asilo multiple («asylum shop- ping»), non vi è ragione di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità). 12. Di conseguenza, in mancanza dell’applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, la Slovenia rimane competente per il seguito della domanda d’asilo e d’allontanamento delle ricorrenti ai sensi del Regola- mento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condi- zioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto. 13. Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo delle insorgenti, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Slovenia conformemente all’art. 44 LAsi, posto che le medesime non

D-5648/2021 Pagina 20 possiedono un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). 14. In siffatte circostanze, non v’è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasfe- rimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2). 15. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasfe- rimento delle interessate dalla Svizzera verso la Slovenia, confermata. 16. Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 28 dicembre 2021 deca- dono con la presente decisione finale (cfr. SEILER HANSJÖRG, in: Wald- mann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA). 17. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di conces- sione dell’effetto sospensivo al gravame, è divenuta senza oggetto. 18. Altresì, per lo stesso motivo summenzionato al consid. 17, la domanda ten- dente all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presu- mibili spese processuali, risulta senza oggetto. 19. Da ultimo, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

D-5648/2021 Pagina 21 20. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata nello Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5648/2021 Pagina 22 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

Data di spedizione:

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