B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-5641/2023
S e n t e n z a d e l 2 1 m a r z o 2 0 2 4 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Basil Cupa, Susanne Bolz-Reimann, cancelliere Adriano Alari.
Parti
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 9 ottobre 2023 / N (...).
D-5641/2023 Pagina 2
Fatti: A. Gli interessati, di nazionalità turca, hanno presentato una domanda d’asilo, con il figlio maggiorenne oggetto di una procedura parallela (N [...]), in Svizzera il (...) maggio 2023 (cfr. atti SEM n. [{...}-21/2, 22/2, 23/2). B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) hanno permesso di accertare che, secondo la banca dati “Eurodac”, i richiedenti avevano già depositato una domanda d’asilo in Croazia il (...) maggio 2023 (cfr. atti SEM n. 12/1, 13/1, 14/1 e 15/1). C. In data (...) giugno 2023, si è svolto con i summenzionati interessati il col- loquio personale ai sensi dell’art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i cri- teri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno de- gli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) (cfr. atti SEM n. 30/3, 31/3 e 32/3). In tale contesto, quest’ultimi hanno espresso la loro contrarietà nel farvi ritorno. A loro dire, sarebbero stati maltrattati dalle forze di polizia e avrebbero subito una perquisizione corporale. D. Alla luce dei summenzionati riscontri, in data (...) giugno 2023 la SEM ha presentato alle competenti autorità croate due richieste di ripresa in carico dei richiedenti fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 34/5 e 37/5). E. Il (...) luglio 2023 la Croazia ha espressamente accettato di riprendere in carico gli interessati sulla base dell’art. 20 par. 5 del Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM 40/2 e 41/2). F. Nel corso della procedura di prima istanza, i richiedenti sono stati oggetto di diversi accertamenti di natura medica.
D-5641/2023 Pagina 3 G. Con decisione del 9 ottobre 2023, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM 60/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando nel con- tempo il trasferimento dei richiedenti dalla Svizzera verso la Croazia come pure incaricando il Cantone Ticino dell’esecuzione del trasferimento. H. Il (...) ottobre 2023 (cfr. tracciamento degli invii; data d’entrata: (...) ottobre 2023), gli interessati sono insorti contro la precitata decisione chiedendo preliminarmente la congiunzione con la procedura (...), la sospensione in via supercautelare dell’esecuzione del trasferimento, la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, in via principale l’annullamento della sin- dacata decisione ed il rinvio degli atti all’autorità inferiore per l’esame na- zionale della domanda d’asilo; in subordine essi hanno invece chiesto il rinvio degli atti all’autorità inferiore per il completamento dell’istruttoria. Contestualmente, i ricorrenti hanno proposto istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese. I. Il (...) ottobre 2023 il Tribunale ha sospeso l’allontanamento in via super- cautelare. J. In data (...) ottobre 2023 i ricorrenti hanno trasmesso un nuovo atto medico relativo all’insorgente 3. K. In data (...) ottobre 2023, il Tribunale ha trasmesso copia del gravame ed i relativi allegati all’autorità inferiore, invitandola a inoltrare una risposta allo stesso entro il (...) novembre 2023. In data (...) novembre 2023 l’autorità di prime cure ha trasmesso la propria risposta al Tribunale. L. In data (...) novembre 2023, il Tribunale ha trasmesso la risposta della SEM ai ricorrenti, concedendo loro un termine fino al (...) novembre 2023 per inoltrare una replica. In data (...) novembre 2023, i ricorrenti hanno trasmesso tale scritto al Tribunale.
D-5641/2023 Pagina 4 M. In data (...) dicembre 2023, il Tribunale ha concesso un termine ai ricorrenti per fornire un aggiornamento circa lo stato di salute dell’interessata 3, ter- mine prorogato dal Tribunale sino al (...) dicembre 2023 a seguito di una richiesta formulata dai ricorrenti. In data (...) dicembre 2023 i ricorrenti hanno trasmesso un aggiornamento dello stato di salute dell’insorgente 3, allegando un rapporto medico psicologico. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una de- cisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una deci- sione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esami- nare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1 I ricorrenti chiedono, preliminarmente, che le proprie procedure di ricorso vengano congiunte in ragione della loro interdipendenza con quella del figlio maggiorenne (inc. [...]) (cfr. ricorsi del 16 ottobre 2023, pag. 2). 3.2 Il Tribunale rileva a tal proposito che le impugnative che fanno riferi- mento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura, in qualsiasi momento, durante la pendenza della causa
D-5641/2023 Pagina 5 (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bunde- sverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17). 3.3 Nella presente disamina, il ricorrente della procedura (...) risulta es- sere il figlio maggiorenne dei qui ricorrenti 1 e 2, oltre che fratello della ricorrente 3. Gli stessi hanno affrontato il percorso migratorio quale fami- glia, presentando le rispettive domande d’asilo negli altri stati Dublino in- sieme. Tuttavia i fatti non collimano integralmente tra le due procedure, in particolare le problematiche che affliggono la figlia minorenne concernono unicamente una delle due procedure. 3.4 Per questi motivi, il Tribunale non ritiene giudizioso congiungere le summenzionate procedure. La richiesta formulata in tal senso dai ricorrenti nel loro gravame deve pertanto essere respinta. 4. 4.1 Gli insorgenti, nel loro ricorso, lamentano dapprima un mancato accer- tamento del benessere superiore della ricorrente 3 oltre che un accerta- mento incompleto dei fatti circa il profilo medico della stessa. Inoltre l’auto- rità inferiore non avrebbe sufficientemente acclarato le carenze del sistema d’accoglienza croato. 4.2 Le succitate censure formali, in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità inferiore verranno esaminate d’ingresso dal Tribunale, in quanto sono suscettibili di condurre all’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 con- sid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; sentenza del Tribunale D-1549/2017 del 2 maggio 2018 [parzialmente pub- blicata quale DTAF 2019 VI/6] consid. 4.2, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). 4.3 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla tratta- zione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comun- que le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’ammi- nistrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
D-5641/2023 Pagina 6 4.4 La determinazione dei fatti e l’applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. ISABELLE HÄNER, in: HÄNER/WALDMANN, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di ap- plicazione della norma giuridica (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY in: WALDMANN/WEISSENBERGER [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione, che l’au- torità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supple- mentari (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l’ampiezza dell’accertamento d’ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l’autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenze del Tribunale D-114/2021 dell’11 maggio 2021 consid. 4.2, D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.144, pag. 241). 4.5 Così, sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il di- ritto di richiedere l’assunzione di prove all’autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una tale richiesta deve vertere su fatti suscettibili d’influenzare l’esito della pro- cedura e che non si evincono già dall’incarto (cfr. DTF 131 I 153 consid. 3; sentenze del Tribunale D-291/2021 consid. 7.3.2, A-3056/2015 del 22 di- cembre 2016 consid. 3.1.3). Nemmeno detta massima impedisce d’altro canto all’autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte (“antizipierte Beweiswürdigung”), e di negarne l’assunzione ove le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 144 V 361 E. 6.5, DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del TF 1C_179/2014 del 2 set- tembre 2014 consid. 3.2; sentenza del Tribunale A-6515/2010 del 19 mag- gio 2011 consid. 4.3; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1552 con rinvii). Procedendo in tal senso in modo non arbitrario, l’autorità può porre un termine all’istruzione (cfr. DTF 133 II 384 con- sid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del TF 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale D-6763/2018 dell’11 giugno 2020 consid. 9 e A-7392/2014 dell’8 agosto 2016 consid. 3.4.2.2). 4.6 I principi sopra esposti delimitano sia l’attività istruttoria dell’ammini- strazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza
D-5641/2023 Pagina 7 del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., in particolare 3.144, pag. 241) e tornano ap- plicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (cfr. le sentenze del Tribunale D-114/2021 dell’11 maggio 2021 consid. 4.4, D-291/2021 consid. 7.3.3 e D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 8.3.5). 4.7 Nel suo messaggio relativo al riassetto del settore, il Consiglio federale sottolineava come l’assistenza sanitaria per i richiedenti l’asilo dovesse es- sere garantita mediante consultazioni mediche in loco, possibilità di tratta- mento ambulatoriale in ospedale o una visita medica in caso di necessità (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull’asilo del 3 settem- bre 2014, FF 2014 6917, 6940). Nella prassi, nel caso in cui il personale curante / servizio di assistenza reindirizzi il richiedente l’asilo presso un medico esterno, quest’ultimo allestisce, di norma, un breve referto nella forma di un “formulario F2”. Qualora la documentazione agli atti non per- metta di determinare in modo completo i fatti giuridicamente rilevanti, la SEM ordina di principio un rapporto più dettagliato, e meglio, la compila- zione di un “formulario F4” da parte del curante. Nulla vieta inoltre al ricor- rente di presentare ulteriori mezzi di prova al soggetto rispettivamente di rivolgersi autonomamente ad un medico (cfr. sentenze del Tribunale D-114/2021 consid. 4.5 e D-291/2021 consid. 7.3.4). Di principio, le auto- rità svizzere non sono dal canto loro tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o so- spettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6). 4.8 Nel caso in parola, il Tribunale osserva che al momento dell’emissione della decisione impugnata l’incarto della SEM conteneva già ampia docu- mentazione medica attinente alla situazione valetudinaria dei ricorrenti e pertanto non vi era alcuna obbligazione di istruire maggiormente la situa- zione medica degli interessati. Pertanto, il fatto solo che i ricorrenti nel gra- vame non concordino con l’apprezzamento esposto dall’autorità inferiore nel provvedimento sindacato, non risulta contrario al principio inquisitorio. Piuttosto, anche con tale censura in realtà gli insorgenti intendono ottenere un apprezzamento differente nel merito rispetto a quello di cui all’impu- gnata decisione riguardo sia alla competenza della Croazia nella tratta- zione del seguito della procedura d’asilo dei ricorrenti sia riguardo all’appli- cazione della clausola di sovranità e alla presenza di carenze sistemiche nel sistema d’accoglienza croato. Queste ultime questioni verranno dun- que esaminate di seguito. Pertanto, tali censure, dal profilo formale, sono da respingere.
D-5641/2023 Pagina 8 4.9 Oltre a ciò, i ricorrenti ritengono che l’autorità inferiore non avrebbe te- nuto in debita considerazione l’interesse della ricorrente minorenni ai sensi della Conv. fanciullo. Poiché anche tale censura riguarda in realtà anche aspetti materiali e non formali, il Tribunale tratterà la medesima in seguito. Ne discende che, le censure mosse dal profilo formale da parte degli insor- genti, nel senso di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridi- camente rilevanti da parte della SEM, sono in toto respinte. 5. 5.1 Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre, lo Stato membro competente in forza del RD III è tenuto a ripren- dere in carico, alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (cfr. art. 18 par. 1 lett. b RD III). 5.2 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell’unità centrale del sistema europeo “Eurodac”, che gli interessati avevano già depositato una domanda d’asilo pregressa in Croazia il (...) maggio 2023 (cfr. atti SEM n. 12/1, 13/1, 14/1 e 15/1). Nell’ambito dei colloqui Dublino effettuati dai ricorrenti, questi ultimi hanno indicato di non sapere se abbiano o meno depositato una domanda d’asilo in Croazia. Su tali presupposti, in data (...) giugno 2023 la SEM ha presen- tato due domande di ripresa in carico sulla scorta dell’art. 18 par. 1 lett. b RD III alle omologhe croate, indicando espressamente che i richiedenti sono una famiglia (cfr. atti SEM n. 34/5 e 37/5). Quest’ultima autorità, ha esplicitamente accolto la richiesta di ripresa in carico di tutti i ricorrenti in data (...) luglio 2023, quindi entro il termine previsto all’art. 25 par. 1 RD III, fondandosi sull’art. 20 par. 5 RD III (cfr. atti SEM n. 40/2 e 41/2). A tali con- dizioni, la Croazia è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico gli insorgenti, al fine di determinare la competenza per la trattazione della do- manda d’asilo.
D-5641/2023 Pagina 9 5.3 Pertanto, a ragione la SEM ha ritenuto data la competenza delle auto- rità croate per la trattazione della domanda d’asilo degli insorgenti. 5.4 Tuttavia, giusta l’art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come com- petente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di acco- glienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come compe- tente. 5.5 Agli occhi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche di numerosi organismi – in particolare del Consiglio d’Europa – in materia, il sistema d’asilo e d’accoglienza croato non presenta delle carenze sistemi- che, rispettivamente dei rischi avverati di push-back alla frontiera con la Bosnia ed Erzegovina, per quanto attiene ai richiedenti che hanno già de- positato una domanda di protezione internazionale in Croazia e che sono esplicitamente ripresi in carico da tale Stato nel quadro di una procedura Dublino (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 feb- braio 2023 consid. 5.5 con ulteriori rif. cit.; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 7.2; D-5838/2022 del 9 gennaio 2023 consid. 5.5; cfr. anche la sen- tenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 con- sid. 9.5). Le censure sollevate in sede ricorsuale, anche con riferimento ai propri timori, a sentenze di tribunali esteri e a rapporti di organizzazioni non governative, non permettono di giungere ad un apprezzamento diverso da quanto sopra esposto. Non è inoltre evincibile né dagli atti all’incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingi- mento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviando i ricorrenti in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sareb- bero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese. 5.6 Su tali presupposti, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2 a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 6. 6.1 Nel prosieguo, occorre esaminare se, come richiesto dai ricorrenti nel gravame, malgrado la competenza di principio della Croazia, l’autorità
D-5641/2023 Pagina 10 inferiore debba esaminare la domanda di protezione internazionale dei ri- chiedenti in applicazione dell’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se “motivi umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell’applica- zione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richie- dente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbli- gata a entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 6.2 Gli insorgenti, nel loro ricorso e nei successivi scritti, si prevalgono dello stato di salute dell’insorgente 3, come pure delle violenze subite in Croazia, per rinunciare al loro trasferimento applicando la clausola di sovranità suc- citata. In tal senso, essi ritengono come le violenze che avrebbero perpe- trato le autorità croate, evidenzierebbero delle criticità tali da rientrare nell’applicazione dell’art. 3 CEDU e dell’art. 4 della Carta UE. 6.3 Nel caso in esame i maltrattamenti che i ricorrenti hanno addotto di aver subito in Croazia da parte di agenti di polizia non risultano conferenti dal profilo della conformità del trasferimento dei richiedenti in relazione agli art. 3 CEDU, art. 4 Carta UE o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem- bre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura), in quanto non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che un trasferimento a Zagabria degli insorgenti rischierebbe di esporli ad una situazione simile a quella nella quale si sa- rebbero trovati in quanto persone straniere in situazione irregolare su suolo croato nella zona di frontiera. Inoltre il Tribunale non ha alcuna ragione – neppure considerando quanto riportato nel ricorso dagli insorgenti – di met- tere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto, con un sistema di giustizia funzionante, al quale gli insorgenti potranno indirizzarsi per de- nunciare l’agito di alcuni funzionari di polizia nei loro confronti o se in futuro i loro diritti non venissero rispettati (art. 26 direttiva 2013/33/UE del Parla- mento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: diret- tiva accoglienza]), anche con l’eventuale aiuto di organizzazioni non gover- native presenti su suolo croato.
D-5641/2023 Pagina 11 Va tuttavia osservato che il Tribunale ha ritenuto opportuno istruire ulterior- mente la fattispecie per quanto concerne un’asserita violenza sessuale ai danni della ricorrente 3, menzionata nel modulo “F2” dell’(...) ottobre 2023 (cfr. atto SEM n. 62/2), nel quale viene indicato che sarebbe stato riferito durante la visita di una violenza sessuale (“nach angaben der Eltern und Dolmetscherin Vergewaltigung”). Tale aspetto non è mai stato menzionato in precedenza e anche durante tale visita la violenza sarebbe stata ripor- tata dai genitori e dall’interprete, non dalla diretta interessata. Dai succes- sivi atti medici, d’altro canto, non è più stata fatta menzione di tale asserito fatto (cfr. atti SEM 65/2 e 66/2), come pure del rapporto medico-psicologico del (...) dicembre 2023 (cfr. risultanze istruttorie), redatto dopo alcune visite specialistiche. Non vi sono pertanto indicazioni concrete agli atti circa vio- lenze sessuali ai danni della ricorrente 3. In secondo luogo, nel caso in esame, i ricorrenti non hanno dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all’inserto, che lo Stato di destinazione, che ha accettato espres- samente la loro ripresa in carico, non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla loro do- manda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parla- mento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura), o ancora che loro non avrebbero avuto accesso alla procedura d’asilo in Croazia in passato o non l’avranno in fu- turo. Non si evince peraltro né dagli atti all’incarto né dal gravame, alcun indizio serio e concreto, suscettibile di dimostrare che lo Stato di destina- zione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandoli in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese. Le censure sollevate in sede ricorsuale non sono pertanto atte ad inficiare tale conclusione. 6.4 I ricorrenti, i quali dopo essere stati registrati dalle autorità di polizia croate hanno proseguito il proprio viaggio in direzione della Svizzera, non hanno allegato né apportato alcun indizio oggettivo, serio e concreto che sarebbero privati durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condi- zioni materiali d’accoglienza previste dalla direttiva 2013/33/UE del Parla- mento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: diret- tiva accoglienza) e che non potrebbero beneficiare dell’aiuto necessario
D-5641/2023 Pagina 12 per far valere i loro diritti, nel caso in cui sollevassero l’eventuale loro vio- lazione, che appartiene a loro, utilizzando le adeguate vie di diritto dinnanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). 6.5 6.5.1 In merito allo stato di salute dei ricorrenti, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costi- tuisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezio- nali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposh- vili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg. e Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, § 121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Per quanto concerne la ricorrente 1, ella ha dichiarato nell’ambito del col- loquio Dublino di non avere problemi fisici, ma di soffrire psicologicamente. Dagli atti all’incarto emerge che alla stessa è stata diagnosticata un’emi- crania ricorrente per la quale le è stato prescritto Dafalgan e vitamine (cfr. atto SEM n. 43/2 e 44/2) oltre che dolori ad urinare per i quali sono stati prescritti Monuril e Irfen (cfr. atti SEM n. 48/2, 52/2 e 54/2). L’insorgente è stata inoltre curata per dolori ai denti (cfr. atto SEM n. 59/2). Ad oggi non sono pervenuti ulteriori aggiornamenti circa lo stato della ricorrente 2. Ne può quindi discendere come anche lo stato di salute dell’insorgente sia chiarito ed una terapia farmacologica impostata. Per quanto concerne lo stato valetudinario dell’insorgente 2, si constata che nell’ambito del colloquio Dublino, egli non ha allegato di avere problemi di salute. Dagli atti all’incarto, non sono rilevabili visite mediche. In rapporto all’insorgente 3, si rileva come dagli atti risulta che la mede- sima, durante il colloquio Dublino ha indicato di stare bene, ma di non riu- scire a liberarsi psicologicamente di quello che ha vissuto in Croazia. Dagli atti all’incarto emerge che ella sia stata vistata a seguito di due svenimenti per i quali le è stato prescritto del magnesio (cfr. atto SEM n. 33/4). In se- guito ella è stata vistata a più riprese per i suoi problemi psicologici. Le è stato inizialmente diagnosticato un trauma causato dal vissuto durante la fuga (cfr. atto SEM n. 42/2). Da un seguente rapporto medico stilato dopo due visite specialistiche emerge una diagnosi di sospetto disturbo da po- stumi di trauma (Traumafolgestörungen). I medici hanno consigliato una situazione abitativa calma e stabile per la famiglia ed hanno discusso di diverse strategie per affrontare i sintomi. La famiglia avrebbe voluto effet- tuare ulteriori visite mediche (cfr. atto SEM n. 45/2). A seguito della diagnosi
D-5641/2023 Pagina 13 specialistica, il medico del CFA ha notato un miglioramento della situazione psicologica (cfr. atto SEM n. 46/2). In data (...) agosto 2023 la ricorrente 3 ha avuto un mancamento, per il quale le è stato prescritto Temesta, Rela- xane e tè (cfr. atto SEM n. 49/2). A seguito di tale evento l’insorgente ha sofferto di cefalea, ma da ulteriori analisi non sono emerse problematiche cerebrali (cfr. atto SEM n. 50/2 e 53/1). La ragazza è stata nuovamente visitata il (...) agosto 2023 ed il (...) settembre 2023, ma la diagnosi è ri- masta invariata (cfr. atto SEM n. 51/2 e 55/2). In data (...) ottobre 2023 la ricorrente è stata nuovamente vistata per problematiche legate al sonno e per sintomi legati a sovraffaticamento, per i quali è stato prescritto Redor- min (cfr. atto SEM n. 56/4). A seguito della ricezione della decisione dell’au- torità inferiore, in data (...) ottobre 2023 la ricorrente ha avuto degli attacchi di panico, e durante la visita medica che ne è seguita le sono stati diagno- sticati episodi dissociativi e un disturbo post-trumatico da stress, trattati con Sertralin (cfr. atto SEM n. 62/2). Il seguente (...) ottobre 2023 la ragazza è stata nuovamente visitata dal medico del CFA ed ha lamentato nuova- mente dolori alla testa. Egli ha diagnosticato un disturbo da elaborazione (Verarbeitungsstörung), quale terapia le è stato prescritto magnesio, Ser- tralin ed è stato ordinato un nuovo annuncio per la psicoterapia (cfr. risul- tanze istruttorie). Durante il mese di dicembre 2023 la ragazza si è sotto- posta a diverse visite presso il servizio medico-psicologico di D.________, durante le quali sono state formulate le ipotesi diagnostiche di sindrome post-traumatica da stress, sindrome da disadattamento – reazione mista ansioso-depressiva, esperienza personale terrorizzante e bersaglio di per- cepita discriminazione o persecuzione. I medici hanno confermato la tera- pia farmacologica a base di Sertalin. I medici hanno raccomandato il pro- seguimento del percorso di valutazione e che la minore possa beneficiare di una più ampia stabilità complessiva e continuativa (cfr. risultanze istrut- torie). Nel frattempo non sono pervenuti ulteriori certificati medici, in parti- colare per quanto concerne lo stato psicologico dell’interessata 3. Ad oggi le ipotesi diagnostiche sono poste e sono rimaste constanti nel tempo, come pure la terapia farmacologica. La ragazza avrà modo di proseguire le cure terapeutiche in Croazia. Si osserva nuovamente che pure nell’ul- timo rapporto medico-psicologico non è stata fatta menzione alcuna di vio- lenze relative alla sfera sessuale e neppure a rischi di ritraumatizzazione in caso di trasferimento in Croazia. 6.5.2 Alla luce dello stato di salute dei ricorrenti testé descritto, pur non volendo in alcun modo minimizzare le patologie di cui soffrono, dagli atti all’inserto non sono evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come il loro stato di salute sia di una gravità tale da comportare una violazione dell’art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza
D-5641/2023 Pagina 14 sopra referenziata nel caso di un loro rinvio in Croazia, che non potrebbe essere ivi trattato, nel caso di necessità. Non risulta inopportuno eviden- ziare in tale contesto, come il Tribunale, in linea di principio – ed al contrario di quanto argomentato dagli insorgenti nel loro ricorso – ritenga che la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate (cfr. le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 7.4.3; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 8.2.2, D-1418/2022 del 4 aprile 2022 con- sid. 5.3.6, D-1241/2022 del 25 marzo 2022 pag. 7). Pertanto, se i ricorrenti dovessero necessitare di ulteriori cure o trattamenti medici, potranno senz’altro fare capo all’infrastruttura medica presente in Croazia. Stato che si ricorda è firmatario della direttiva accoglienza ed in quanto tale, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanita- ria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il tratta- mento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la neces- saria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di acco- glienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assi- stenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Va, infine, ram- mentato come il Tribunale abbia già più volte ritenuto che l’aiuto apportato da organizzazioni non governative permetta segnatamente di supplire alle lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr., a tal proposito, le sentenze del Tribunale D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3 con ulteriori rif. cit., E-4859/2022 del 9 novembre 2022 con- sid. 6.5.1). 6.6 6.6.1 I ricorrenti invocano inoltre la Convenzione sui diritti del fanciullo per contestare l’ammissibilità del loro trasferimento verso la Croazia, lamen- tandosi che la SEM non avrebbe analizzato né preso in considerazione il benessere superiore della ricorrente 3. 6.6.2 I criteri applicabili per determinare il benessere superiore del fanciullo comprendono valutazioni in merito alla sua età, al suo grado di maturità, ai suoi legami di dipendenza e alla natura delle relazioni con le persone di sostegno (prossimità, intensità, importanza per la sua crescita, impegno e capacità di presa a carico). Parimenti da analizzare sono lo stato e le pro- spettive di sviluppo e di formazione scolastica rispettivamente professio- nale nonché le possibilità e le difficoltà di reinserimento. Nell’analisi di tali criteri, la durata del soggiorno in Svizzera è un fattore di grande impor- tanza, posto che i bambini in tenera età non devono essere sradicati senza validi motivi dall’ambiente nel quale sono cresciuti. Dal punto di vista psi- cologico, occorre prendere in considerazione non solo la famiglia in senso stretto quanto più l’insieme delle relazioni sociali. Una forte integrazione in
D-5641/2023 Pagina 15 Svizzera, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolariz- zazione in tale paese, può infatti avere quale conseguenza uno sradica- mento dal paese d’origine, che può, secondo le circostanze, rendere inesi- gibile l’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2; sentenza del Tribunale D-2806/2021 del 3 febbraio 2023 consid. 10.3.1). 6.6.3 In proposito si deve sottolineare che la ricorrente 3 verrà trasferita insieme ai genitori, quale famiglia, in Croazia, e non saranno separati, di- modoché i ricorrenti 1 e 2 potranno occuparsi della figlia, fornendo il ne- cessario sostegno educativo, affettivo e psicologico. Sotto questo profilo, non si può dunque rimproverare alla SEM di non aver considerato il benes- sere superiore dell’insorgente 3. Non sussistono inoltre agli occhi del Tri- bunale degli elementi per concludere che il suo trasferimento in Croazia equivarrebbe ad uno sradicamento completo, tale da pregiudicare il suo sviluppo ed equilibrio. Invero, ella risiede in Svizzera da circa 8 mesi, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità e di particolare integrazione. Peraltro, come già evidenziato sopra, anche lo stato di salute dell’insorgente 3 non risulta ostativo al suo trasferimento in Croazia con i genitori. Inoltre va aggiunto come l’art. 3 par. 1 CDF, non im- pone alle autorità di dare seguito al desiderio dei genitori che la loro do- manda d’asilo sia esaminata dallo Stato che garantisce, secondo loro, le migliori condizioni d’accoglienza per i loro figli (cfr. le sentenze del Tribu- nale F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 7.5, F-1532/2022 dell’8 aprile 2022 consid. 8.5 con rif. cit.). 6.6.4 Pertanto, il trasferimento dell’insorgente 3 in Croazia, assieme ai ge- nitori ed al fratello maggiorenne, non è contrario al loro interesse superiore sancito dalla CDF. 6.7 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l’au- torità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprez- zamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all’art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la ripresa in carico dei ricorrenti in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 RD III. 7. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito
D-5641/2023 Pagina 16 della domanda d’asilo dei ricorrenti, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia confor- memente all’art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l’autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incom- pleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell’autorità inferiore confermata. 8. Le misure supercautelari statuite dal Tribunale il (...) ottobre 2023 deca- dono con la presente decisione finale (cfr. HANSJÖRG SEILER, in: Wald- mann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA). 9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta divenuta senza oggetto. 10. Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibi- lità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente è indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5641/2023 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. La richiesta di congiunzione delle procedure D-5641/2023 e (...) è respinta. 2. Il ricorso è respinto. 3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 4. Non si prelevano spese processuali. 5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Adriano Alari
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