Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-546/2022
Entscheidungsdatum
11.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-546/2022

S e n t e n z a d e l l’ 1 1 m a r z o 2 0 2 2 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Fulvio Haefeli, Gérald Bovier, cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti

A._______, nata il (...), Afghanistan, patrocinata da Michela Gentile, Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale, Via 1° Agosto, c.p. 1328, 6830 Chiasso, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta- namento; decisione della SEM del 26 gennaio 2022 / N (...).

D-546/2022 Pagina 2 Fatti: A. L’interessata, cittadina afgana, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 7 novembre 2021. B. Un confronto con la banca dati EURODAC ha permesso di constatare che la richiedente l’asilo è entrata illegalmente nello Spazio Dublino dall’ltalia in data 23 ottobre 2021. C. In riscontro a quanto precede, l’autorità inferiore ha presentato agli omolo- ghi italiani, il 16 novembre 2021, una domanda di presa in carico fondata sull’art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III. D. Il 18 novembre 2021, con l’interessata si è tenuto un colloquio personale secondo l’art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una do- manda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta uffi- ciale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Rego- lamento Dublino III). In tale contesto, ella ha asserito di essersi diretta in Europa via mare, laddove, soccorsa dalla guardia costiera, sarebbe stata condotta sul suolo italiano ed invitata a depositare le impronte. Ha altresì affermato di voler rimanere in Svizzera dove risiederebbero i suoi famigliari (cfr. atto SEM 21/2). E. In corso di procedura, l’insorgente è stata oggetto di alcuni accertamenti di natura medica (cfr. atti SEM 23/2, 24/2, 26/3). F. Con decisione del 26 gennaio 2022, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM 31/1), l’autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessata, pronunciando nel contempo il suo allontanamento (recte: trasferimento) verso l’Italia, nonché l’esecuzione della predetta mi- sura.

D-546/2022 Pagina 3 In sunto, l’autorità inferiore ha ritenuto data la competenza dell’Italia per condurre il seguito della procedura di asilo e di allontanamento dell’interes- sata. Ha a questo titolo giudicato irrilevante la presenza dei famigliari in Svizzera e osservato come si potrebbe partire dal presupposto che ella non verrebbe esposta a delle serie violazioni dei diritti dell’uomo ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III e dell’art. 3 CEDU in caso di trasferimento (RS 0.101). In terzo luogo non vi sarebbero neppure dei motivi giustificanti l’applicazione degli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III, non- ché dell’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni proce- durali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). I problemi medici di cui soffrirebbe la richiedente l’asilo non risulterebbero ostativi al trasferimento, visto in particolare che il sistema di accoglienza italiano offrirebbe delle cure mediche adatte e garantirebbe ai richiedenti l’asilo l’accesso ai tratta- menti necessari. Le affezioni in presenza non sarebbero in ogni caso tali da rientrare nella restrittiva giurisprudenza convenzionale. G. Il 3 febbraio 2022 (cfr. tracciamento degli invii) il richiedente è insorto contro la decisione dell’autorità inferiore, postulando, in limine, la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso con misure supercautelari; in via principale l’annullamento della decisione avversata e la trattazione nazionale della procedura d’asilo; in subordine la restituzione degli atti alla SEM per iI com- pletamento dell’istruttoria rispetto alla situazione medica e all’acquisizione di garanzie individualizzate idonee da parte dell’Italia; contestualmente, la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal ver- samento delle spese processuali e dal relativo anticipo, il tutto con prote- state spese e ripetibili. H. Il 4 febbraio 2022, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il TAF) ha ordinato la sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento quale mi- sura supercautelare. I. Con scritto del 15 febbraio 2022 (recte: 16 febbraio 2022; cfr. timbro po- stale), la protezione giuridica ha trasmesso al TAF un ulteriore referto me- dico. J. Il 21 febbraio 2022, la rappresentante legale ha inoltrato altri due mezzi di prova riguardanti l’evoluzione della situazione valetudinaria della ricor- rente.

D-546/2022 Pagina 4 Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA, prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien- tra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una deci- sione ai sensi dell’art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinnanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a–c PA). Pertanto risulta legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al TAF, possono essere invocati, in materia d’asilo, la viola- zione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giu- ridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il TAF non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con- siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1. Nel gravame la ricorrente lamenta un’istruzione inesatta ed incompleta della fattispecie nell’ambito della procedura di prima istanza. Prima di eva- dere le singole censure, si necessità così di richiamare i principi che reg- gono la materia.

D-546/2022 Pagina 5 4.2. 4.2.1. Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inqui- sitorio (art. 12 PA; DTAF 2015/1 consid. 4.2). Ciò sottintende che l’autorità competente deve provvedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). La deter- minazione dei fatti e l’applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. ISABELLE HÄNER, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del TAF D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.2). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l’autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. KRAUSKOPF/EM- MENEGGER/BABEY in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], n. 29 ad art. 12 PA). 4.2.2. In concreto, l’autorità deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. sentenza del TAF F-5929/2018 del 25 novembre 2021 consid. 8.1). L’accertamento dei fatti è incompleto allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione. Esso risulta inesatto se l’autorità omette di amministrare le prova di un fatto rilevante, apprezza in maniera erronea il risultato dell’amministrazione di un mezzo di prova o fonda la decisione su fatti non conformi all’incarto (cfr. DTAF 2015/10 con- sid. 3.2; sentenze del TAF A-671/2015 del 3 agosto 2020 consid. 2.1 e D- 1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5.2; KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öf- fentliches Verfahrensrecht, 3 a ed. 2021, n. marg 1585). L’istruzione d’ufficio (« Amtsermittlung ») è da ritenersi conclusa nel momento in cui i fatti giuri- dicamente rilevanti sono stati chiariti o quando, in modo non arbitrario, si può partire dall’assunto che ulteriori chiarimenti non porteranno a cono- scenze aggiuntive sulla questione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5; sentenza del TAF F-5929/2018 consid. 8.2). Allorquando l’autorità reputa che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa può emettere la decisione (cfr. sentenze del TAF D-291/2021 consid. 7.2.2; A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4; MOSER/BEU- SCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.144). 4.2.3. Così, sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il diritto di richiedere l’assunzione di prove all’autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una

D-546/2022 Pagina 6 tale richiesta deve vertere su fatti suscettibili d’influenzare l’esito della pro- cedura e che non si evincono già dall’incarto (cfr. DTF 131 I 153, consid. 3; sentenza del TAF A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.3). Nemmeno detta massima impedisce d’altro canto all’autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte (« antizipierte Bewei- swürdigung ») e di negarne l’assunzione ove le stesse appaiano chiara- mente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del TF 1C_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; sentenze del TAF A- 6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1552 con rinvii). Procedendo in tal senso in modo non arbitrario, l’autorità può porre un termine all’istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del TF 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sentenze del TAF D-6763/2018 dell’11 giugno 2020 consid. 9 e A-7392/2014 dell’8 agosto 2016 consid. 3.4.2.2). 4.2.4. Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accerta- mento completo e corretto dei fatti, occorre fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell’onere della prova derivanti dall’applicazione analogica dell’art. 8 CC (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.3; 2015/1 consid. 4.2 e rif. citati). Il principio inquisitorio non dispensa inoltre le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione non sia in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; DTF 140 I 285 consid. 6.5.1; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Se la parte rifiuta di dare il proprio contributo al chia- rimento della fattispecie per ciò che ci si può ragionevolmente attendere da essa, l’autorità può tenerne conto a suo sfavore nell’apprezzamento delle prove e, in determinate circostanze, può esimersi dall’indagare ulterior- mente (cfr. per maggiori sviluppi DTF 130 II 482 consid. 3.2; DTAF 2015/1 consid. 4.2 e seg.; sentenza del TF 2A.669/2005 del 10 maggio 2006 con- sid. 3.5.2; anche KIENER/RÜTSCHE/KUHN, op. cit., n. marg. 710 e seg.). 4.2.5. I criteri esposti delimitano sia l’attività istruttoria dell’amministrazione che quella del TAF (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del TAF F- 5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., pag. 19 n. marg. 1.49; 3.117 e seg., in particolare 3.144). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell’accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all’autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo chiarimento degli stessi (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op.cit., 2° ed. 2013, n. 2.191; in questa anche le sentenze del TAF D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2).

D-546/2022 Pagina 7 4.2.6. Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l’au- tomatica retrocessione degli atti all’autorità inferiore, dal momento che il TAF resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 4.3. 4.3.1. Nel caso in narrativa viene innanzitutto censurato un accertamento inesatto ed incompleto dello stato di salute. Dagli atti risulterebbe invero che la ricorrente soffra di un disturbo depressivo ansioso e di un disturbo post traumatico da stress. Nonostante fosse prevista una visita medica per 2 febbraio 2022, la documentazione ad essa inerente non sarebbe ancora stata versata all’inserto. Il quadro clinico non sarebbe pertanto stato defi- nito in modo completo. Difetterebbe peraltro un rapporto medico dettagliato in grado di definire la gravità e l’estensione della patologia, il trattamento necessario, la prognosi ed i rischi legati ad una sua interruzione. 4.3.2. 4.3.2.1 I principi esposti sub. consid. 4.2 tornano applicabili anche nel con- testo del chiarimento delle questioni di natura medica (sentenze del TAF D-291/2021 consid. 7.2.4, D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 8.3.5). In materia d’asilo l’art. 26a LAsi prevede non di meno alcune dispo- sizioni particolari. In sostanza, viene sancito che i problemi medici noti e rilevanti devono di principio essere fatti valere immediatamente dopo il de- posito della domanda d’asilo ed al più tardi durante l’audizione sui motivi. In caso contrario possono risultarne svantaggi procedurali nella forma di un accresciuto onere della prova a carico dei richiedenti. La portata pratica della norma è da relativizzare (cfr. sentenza del TAF D-1560/2021 del 30 aprile 2021 consid. 6.4.1; CONSTANTIN HRUSCHKA, Migrationsrecht Kom- mentar, 5 a ed. 2019, art. 26a n° 1 e seg.; anche art. 32 cpv. 1 e 33 cpv. 1 PA e supra consid. 4.2.3). 4.3.2.2 Nel suo messaggio relativo al riassetto del settore, il Consiglio fe- derale sottolineava come l’assistenza sanitaria per i richiedenti l’asilo do- vesse essere garantita mediante consultazioni mediche in loco, possibilità di trattamento ambulatoriale in ospedale o una visita medica in caso di ne- cessità (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull’asilo del 3 settembre 2014, FF 2014 6917, 6940). Nella prassi, nel caso in cui il per- sonale curante / servizio di assistenza reindirizzi il richiedente l’asilo presso un medico esterno, quest’ultimo allestisce, di norma, un breve referto nella forma di un « formulario F2 ». Qualora la documentazione agli atti non per- metta di determinare in modo completo i fatti giuridicamente rilevanti, la

D-546/2022 Pagina 8 SEM ordina di principio un rapporto più dettagliato, e meglio, la compila- zione di un « formulario F4 » da parte del medico. Nulla vieta inoltre al ricorrente di presentare ulteriori mezzi di prova al soggetto rispettivamente di rivolgersi autonomamente ad un medico (cfr. sentenza del TAF D- 291/2021 consid. 7.2.5). Le autorità svizzere non sono dal canto loro tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6). 4.3.2.3 In maniera del tutto generale, il valore probatorio di un certificato medico non si apprezza in funzione della sua origine (ufficiale o di parte) o della sua designazione (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.7) bensì dipende so- prattutto dalla sua esattezza, dall’ampiezza delle indagini effettuate, dalla conoscenza del vissuto del paziente (anamnesi), dai legami evidenziati tra i presunti disturbi e la diagnosi nonché dalla logica che emerge dall’analisi medica e dal grado di motivazione di quest’ultima (GICRA 2002 n. 18 con- sid. 4aa). Per il resto, la procedura amministrativa federale è retta dal prin- cipio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC [RS 273] applicabile su rinvio dell’art. 19 PA; DTAF 2019 I/6 consid. 5.7; sul concetto cfr. DTF 130 II 485 consid. 3.2; tra le tante le sentenze del TAF F-6861/2018 del 6 maggio 2020 e B-3708/2007 del 4 marzo 2008 consid. 4.1). Così, sebbene l’autorità, in assenza di elementi concreti tali da rimetterne in dubbio l’affi- dabilità, non possa scostarsi dalle conclusioni del medico, essa rimane li- bera di apprezzarne liberamente la portata alla luce delle condizioni legali (cfr. DTAF 2007/31 consid. 5.1; sentenze del TAF D-291/2021 consid. 7.2.6, E-4933/2012 del 21 novembre 2012). 4.3.3. 4.3.3.1 Nelle procedure Dublino, gli aspetti giuridicamente rilevanti (cfr. su- pra consid. 4.2.1) rispetto ai quali lo stato valetudinario della persona da trasferire funge da discriminante sono innanzitutto inerenti le condizioni di applicazione delle clausole discrezionali previste agli art. 17 par. 1 Regola- mento Dublino III e 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. sulle nozioni si veda FANNY MAT- THEY, Procédures d’asile et pluralité de statuts, 2012, pag. 174; anche DTAF 2011/9 consid. 8.1). È a questo titolo opportuno sottolineare che se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e a farsi materialmente carico della domanda d’asilo. La SEM può nondimeno en- trare discrezionalmente nel merito della domanda anche laddove ciò sia giustificato da « motivi umanitari ». In quest’ultimo caso, essa gode di un

D-546/2022 Pagina 9 reale potere di apprezzamento ed il TAF dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 4.3.3.2 Occorre altresì sottolineare come la CorteEDU abbia stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non sia suscettibile di costituire una violazione dell’art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell’interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sen- tenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destina- zione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversi- bile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sof- ferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). 4.3.3.3 In una siffatta valutazione non è privo di rilievo il diritto sovranazio- nale che lega lo stato di destinazione. Gli Stati membri sono invero vincolati dalla CartaUE e dalla CEDU e tenuti ad applicare la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]) la quale prevede, all’art. 19 par. 1, che si debba provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanita- ria che comprende quantomeno le prestazioni di pronto soccorso e il trat- tamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali. Pure da con- siderare è l’infrastruttura sanitaria in essere nel Paese di destinazione e le conseguenti possibilità di trattamento. 4.3.3.4 Sempre sulla base dei principi stabiliti dalla CorteEDU (cfr. in parti- colare la sentenza della CorteEDU Tarakhel contro Svizzera del 4 novem- bre 2014 [Grande Camera], 29217/12, §114 seg.), la giurisprudenza elve- tica impone, in determinate circostanze, che vengano raccolte delle garan- zie preliminari rispetto alle condizioni di accoglienza presso le autorità del paese di destinazione. Allo stato attuale della prassi riguardante i rinvii in Italia, ciò è segnatamente il caso in presenza di gravi problematiche di na- tura medica (somatiche o psichiche), che pur non rientrando nelle casisti- che che pregiudicano ipso facto il trasferimento (cfr. supra consid. 4.4.3.2), implicano, per la persona interessata, un rischio di peggioramento serio dello stato di salute laddove vengano interrotti i trattamenti (cfr. sentenza del TAF E-962/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 7.4.3). Alla luce delle

D-546/2022 Pagina 10 più recenti evoluzioni nel apparato di assistenza italiano, tale prerequisito supplementare è ad oggi valido solo per i casi di ripresa in carico, ossia per le costellazioni in cui la persona interessata aveva già depositato una do- manda d’asilo nel Paese limitrofo (cfr. sentenza del TAF D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 11). 4.3.3.5 Ad ogni modo, si deve inoltre ricordare che il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l’asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente (cfr. tra le tante sentenza del TAF D- 5256/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 10.4.1) e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o ten- denze anticonservative (cfr. sentenze del TAF D-2473/2021 del 14 luglio 2021 consid. 13.7; E-4218/2020 del 3 settembre 2020 consid. 5.2.3; E- 5384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.3.3; E-1302/2011 del 2 aprile 2012 consid. 6.3.2; secondo il senso anche la recente sentenza del TF 2C_221/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2). 4.3.4. 4.3.4.1 Ferme queste premesse, si può ora valutare se l’accertamento dei fatti svolto dall’autorità di prima istanza sia conforme ai principi sopra espo- sti.

4.3.4.2 Al momento dell’emissione della decisione impugnata l’incarto della Segreteria di Stato conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la si- tuazione valetudinaria della ricorrente. Il 16 dicembre 2021 quest’ultima è stata visitata dal generalista il quale ha ipotizzato l’esistenza di un disturbo depressivo-ansioso lieve-moderato con possibile eziologia post-traumatica e proposto una valutazione presso i Servizi psico-sociali (SPS) dell’Orga- nizzazione sociopsichiatrica cantonale (cfr. atto SEM 23/2). Il 22 dicembre 2021 l’insorgente si è altresì recata dalla ginecologa, negando di avere di- sturbi e non accettando di essere esaminata (cfr. atto SEM 24/2). In data 20 gennaio 2022 ha così avuto luogo la consultazione presso i SPS, nel cui contesto è stata confermata la diagnosi di Disturbo da stress post-trau- matico riconducibile agli eventi traumatici vissuti in Afghanistan, prescritto un trattamento con Cipralex e Psychopax e fissato un follow up per il 2 febbraio 2022. 4.3.4.3 La documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente conto te- nuto della tipologia di affezioni in presenza, dell’ampiezza delle indagini effettuate e dell’anamnesi della paziente. Nei certificati medici versati agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da

D-546/2022 Pagina 11 identificare ulteriormente. Pertanto, nemmeno si giustificava di attendere l’esito del controllo periodico previsto per il 2 febbraio 2022 presso i SPS. In un tale contesto, non era nemmeno indicato raccogliere un ulteriore rap- porto più dettagliato nella forma di un « formulario F4 » o di altra documen- tazione medica. Per quanto concerne poi eventuali problematiche gineco- logiche, essendosi la ricorrente sottratta all’esame ed avendo dichiarato di non soffrire di alcun disturbo, si può partire dall’assunto che in detto conte- sto non vi fossero aspetti rilevanti per il giudizio di cui alla querelata deci- sione. 4.3.4.4 Ciò detto, è indubbio che nel caso in narrativa il substrato fattuale non contenesse indicatori quanto all’esistenza, finanche potenziale, di af- fezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale. Allo stesso modo, non vi erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute compor- tante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento. Trattandosi di una presa a carico, la que- stione dell’ottenimento di garanzie preliminari non si poneva in concreto. La fattispecie risultava d’altro canto anche sufficientemente acclarata per fondare un giudizio in piena cognizione di causa quanto all’opportunità di entrare nel merito della domanda d’asilo per motivi umanitari. 4.4. 4.4.1. La ricorrente si duole altresì di un accertamento insufficiente del le- game di dipendenza che la legherebbe con il fratello residente in Svizzera. 4.4.2. La presenza di famigliari sul suolo elvetico può avere rilievo nel con- testo della possibile applicazione dell’art. 8 CEDU – che rientra nelle dispo- sizioni imperative che possono imporre l’applicazione della clausola di sovranità – e dell’altra clausola discrezionale prevista all’art. 16 par. 1 Re- golamento Dublino III. Trattandosi di adulti, decisiva è qui effettivamente la questione a sapere se la relazione faccia stato di un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2 e 120 Ib 257 consid. 1e; sentenza del TAF D-6168/2020 del 15 dicembre 2020 consid. 12.4). In altri termini, va vagliata l’esistenza di problemi di salute di una gravità tale da imporre un’assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o di un’attenzione permanente suscettibile di essere fornita solo da un parente stretto. La mera necessità di un sostegno emotivo o psicologico non rientra invece in tale casistica (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5).

D-546/2022 Pagina 12 4.4.3. Nel caso in esame, per i medesimi motivi di cui sopra, non sussiste- vano indizi quanto all’esistenza di problematiche tali da esigere prestazioni assistenziali in favore dell’insorgente da parte di terze persone legate da un legame di parentela e soggiornanti sul suolo elvetico. Allo stesso modo, l’insorgente, nonostante avesse tematizzato la questione della presenza dei famigliari in Svizzera, non ha preteso che dei suoi famigliari residenti in Svizzera necessitassero il suo sostegno (cfr. atto SEM 21/2). Su questi presupposti, non incombeva all’autorità inferiore, ricercare, in assenza di indicazioni in tal senso, ipotetiche situazioni di dipendenza meritevoli di in- dagini più approfondite in quanto discriminanti per l’applicazione delle clau- sole discrezionali di cui agli art. 16 e 17 Regolamento Dublino III. Gli ele- menti raccolti dalla SEM risultavano peraltro sufficienti per valutare tale punto di questione anche sotto l’aspetto dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 4.5. Conto tenuto delle questioni giuridiche che si ponevano, il complesso fattuale era dunque sufficientemente delineato per giudicare del trasferi- mento degli interessati in Italia nel contesto di un procedimento Dublino, di modo che, nulla può essere rimproverato all’autorità inferiore, che non ha violato il principio inquisitorio. 5. Quanto al merito della questione, la protezione giuridica ritiene che in as- senza di un esame approfondito ed individualizzato delle circostanze del caso di specie e senza l’acquisizione di garanzie idonee presso le autorità italiane, la condizione di vulnerabilità della ricorrente sarebbe tale da pre- giudicarne il suo trasferimento. Visto in particolare il rischio di violazione dell’art. 3 CEDU, si imporrebbe un esame nazionale della domanda d’asilo. La SEM avrebbe omesso di comunicare alle autorità dello Stato richiesto le problematiche mediche di cui soffrirebbe l’insorgente. Sarebbe inoltre evidente la mancanza di qualsiasi “richiesta di garanzia di un alloggio ade- guato alla particolare situazione vulnerabile della ricorrente, né, di conse- guenza, alcun ottenimento di rassicurazioni sulla sistemazione e sull’acco- glienza in Italia”. Dopo aver richiamato la giurisprudenza topica, la patroci- natrice rileva come nonostante il parziale cambiamento nella situazione susseguente l’entrata in vigore della legge del 18 dicembre 2020 n. 173/2020 che converte in legge il decreto-legge n. 130/2020 del 21 ottobre 2020, sussisterebbero tutt’ora delle lacune nel sistema di accoglienza ita- liano, in particolare per i cosiddetti “Dublin-returneers – come i ricorrenti nel caso di specie – che necessitano di formalizzare una domanda d’asilo in Italia”. Per questa categoria di persone, prosegue la protezione giuridica, l’accesso alla procedura d’asilo sarebbe estremamente difficile, in quanto la registrazione presso le questure richiederebbe di fornire un indirizzo di

D-546/2022 Pagina 13 residenza. Ciò pregiudicherebbe pure l’accesso al sistema sanitario. Da ultimo e sempre alla luce dello stato di salute dell’interessata, la protezione giuridica osserva come la presenza del fratello possa essere determinante per favorirne la guarigione. Al contrario, l’insorgente in Italia non dispor- rebbe di alcun legame affettivo, trovandosi con ogni probabilità sola e senza un alloggio adeguato. 6. 6.1. Giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento. Prima di applicare la precitata dispo- sizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una do- manda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 6.2. Ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro- tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). La determina- zione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di prote- zione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) – come nella presente evenienza – anche detta di ammissione, ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). 6.3. Tuttavia, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fon- dati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella proce- dura di asilo e nelle condizioni di accoglienza di richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del

D-546/2022 Pagina 14 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la pro- cedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente (art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III). 6.4. Secondo l’art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie che il richie- dente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in pro- venienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame della domanda di prote- zione internazionale. 7. 7.1. Nel caso in narrativa, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno ri- velato, dopo consultazione dell’unità centrale del sistema europeo « EU- RODAC », che l’interessata è stata interpella a Reggio Calabria il 23 otto- bre 2021 (cfr. atto SEM 12/1). Tale evenienza trova pure riscontro nel col- loquio Dublino (cfr. atto SEM 21/2). Su tali presupposti, la SEM ha presen- tato alle autorità italiane, nel termine fissato all’art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di presa in carico dell’interessato fondata sull’art. 13 par. 1 del medesimo Regolamento (cfr. atto SEM 17/11). Non avendo risposto entro il termine previsto all’art. 22 par. 1 Regolamento Dublino III, la competenza dell’Italia, peraltro non rimessa in discussione nel gravame, è di principio data. D’altro canto, conto tenuto della maggiore età della ri- corrente, la presenza in Svizzera del fratello, non è atta a rimetterla in di- scussione (cfr. art. 2 lett. g Regolamento Dublino III). 8. 8.1. Quo alla situazione in Italia, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta UE (cfr. sentenze del TAF F-4849/2021 del 9 novembre 2021; F-4693/2021 del 1° novem- bre 2021 consid. 5.1 e riferimenti citati; sentenza di riferimento del TAF E- 962/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 6.3 [prevista quale pubblicazione nelle DTAF]). Malgrado la procedura d’asilo ed il dispositivo d’accoglienza e di assistenza sociale in Italia siano in parte deficitarie, l’entrata in vigore del decreto-legge n. 130/2020 ha contribuito al miglioramento delle condi- zioni di accoglienza, anche ed in particolare per i casi di persone che ven- gono trasferite nel predetto Paese in applicazione del Regolamento Du- blino III (cfr. sentenza di riferimento del TAF F-6330/2020 del 18 otto- bre 2021 consid. 10.5; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del TAF

D-546/2022 Pagina 15 D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 10.2.7). Peraltro, l’Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Conv. tortura, della Conven- zione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gen- naio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di con- seguenza, il Paese in questione è presunto rispettare la sicurezza dei ri- chiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della domanda se- condo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, segnatamente riconoscendo ed appli- cando le norme previste nella direttiva accoglienza e nella direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180/60 del 29.6.2013; di seguito: direttiva procedura). 8.2. La presunzione testé riportata non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previ- ste dall’Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 con- sid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) o di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispette- rebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). 8.3. Ciò non è tuttavia il caso in specie. Incomberà invero alla ricorrente presentare una domanda d’asilo presso le autorità italiane competenti con- formandosi alle loro istruzioni, ciò che le permetterà in particolare di bene- ficiare delle prestazioni previste secondo la direttiva accoglienza. Inoltre, l’interessata non ha fornito alcun elemento concreto e circostanziato su- scettibile di stabilire che le autorità italiane rifiuterebbero di prenderla in carico e di esaminare la sua domanda di protezione internazionale, una volta che egli l’avrà depositata, né che le stesse non rispetterebbero il prin- cipio di non-respingimento, e quindi violerebbero i loro obblighi internazio- nali rinviandola in un paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero seriamente minacciate, o ancora che rischierebbe di es- sere costretto a recarsi in un paese siffatto. Ella neppure ha apportato degli indizi oggettivi, concreti e seri atti a dimostrare che sarebbe lei stessa pri- vata durevolmente, una volta che avrà depositato una domanda d’asilo in Italia, dell’accesso a delle condizioni materiali minime d’accoglienza così come previste dalla direttiva accoglienza e che non potrà beneficiare dell’aiuto, anche rivolgendosi in caso di necessità alle varie organizzazioni caritative presenti su suolo italiano, per far valere i suoi diritti.

D-546/2022 Pagina 16 8.4. Conseguentemente l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2ª frase Regola- mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. 9. 9.1. Resta ora da esaminare, se la SEM abbia a giusto titolo omesso di applicare le clausole discrezionali di cui all’agli art. 16 e 17 par. 1 Regola- mento Dublino III nonché 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. supra consid. 4.3.3.1). 9.2. In maniera del tutto generale va in primo luogo rilevato che l’insorgente non ha dimostrato o reso verosimile, che le sue condizioni di esistenza in Italia rivestirebbero un tale grado di difficoltà e di gravità da costituire un trattamento contrario agli art. 3 CEDU o ancora all’art. 3 Conv. tortura. Se poi, dopo il suo trasferimento in Italia, l’interessata dovesse essere co- stretta dalle circostanze a condurre un’esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il suddetto paese violi i suoi obblighi di assistenza, come pure la direttiva summenzionata, apparterrà a lei mede- sima far valere i suoi diritti direttamente presso le autorità italiane preposte, usando le vie di diritto adeguate (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). Del re- sto, secondo giurisprudenza della CorteEDU, l’art. 3 CEDU non è interpre- tabile nel senso di obbligare gli Stati contraenti a garantire un diritto all’al- loggio ad ogni persona che rileva della loro giurisdizione, né a fondare un dovere generale di fornire ai rifugiati un’assistenza finanziaria perché que- sti ultimi possano mantenere un certo tenore di vita. Inoltre, il semplice al- lontanamento di una persona verso un paese ove la sua situazione econo- mica risulta peggiore che non nello Stato contraente che lo espelle, non è sufficiente per raggiungere la soglia dei trattamenti inumani o degradanti proibiti dall’art. 3 CEDU, in quanto le persone che non sono cittadini di tale Stato ed ai quali è imposto un obbligo di lasciare il paese non possono, in principio, rivendicare il diritto di restare sul territorio di uno Stato contraente alfine di continuare a beneficiare dell’assistenza e dei servizi medici, sociali o altri che sono forniti loro da tale Stato (cfr. le sentenze della CorteEDU, Naima Mohammed Hassan contro Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, 40524/10, par. 180; Mohammed Hussein e altri contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10, par. 65-73; N. contro Regno Unito del 27 mag- gio 2008, 26565/05, par. 42; Müslim contro Turchia del 26 aprile 2005, 53566/99, par. 85). 9.3. 9.3.1. Alla luce di quanto già esposto sub consid. 4.3.4, lo stato di salute dell’insorgente, non è tale da imporre un’applicazione della clausola discre- zionale di cui all’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. Ciò a maggior ra- gione dal momento che anche la visita inizialmente prevista per il 2 febbraio

D-546/2022 Pagina 17 2022 e poi effettivamente svoltasi il 7 febbraio 2022, non ha segnalato al- cun peggioramento significativo delle condizioni dell’interessata né pre- scritto una continuazione del follow up psicologico (cfr. atto SEM 38/2). Pe- raltro, nulla muta nemmeno volendo considerare la documentazione me- dica trasmessa dalla protezione giuridica nel corso della presente proce- dura ricorsuale e secondo la quale la ricorrente è stata ricoverata per due giorni in ospedale a seguito di una situazione di sonnolenza e di presin- cope. In effetti, la presunta intossicazione da benzodiazepine attestata dal rapporto del Kantonsspital (...) del 16 febbraio 2022 è un fenomeno pas- seggero risoltosi spontaneamente che non implica un mutamento sostan- ziale nella diagnosi posta, confermata integralmente anche in tale sede. In questo contesto, lo stesso medico curante, dopo la dimissione da tale strut- tura sanitaria, ha dato seguito alla richiesta di sospensione della terapia farmacologica presentata dalla ricorrente, emettendo un certificato medico recante data 17 febbraio 2022 e nel quale non viene proposta alcuna tera- pia sostitutiva o una diversa presa a carico. Così, si deve anche a questo stadio partire dall’assunto che per le affezioni lamentate dalla ricorrente vi sia la possibilità di accedere ai necessari trattamenti nello Stato di destina- zione e che le stesse non risultino in ogni caso di una gravità tale da impe- dire il trasferimento. Non di meno, qualora l’eventuale presa a carico non dovesse ossequiare gli standard minimi prescritti dai diritti fondamentali, apparterrà all’interessata sollevarne la violazione, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione. Non v’è infine da dubitare che l’autorità preposta comunichi allo Stato in questione, al mo- mento dell’esecuzione del provvedimento, le peculiarità del caso di specie e le eventuali misure di accompagnamento necessarie (cfr. art. 31 e 32 Regolamento Dublino III; decisione impugnata, pag. 4, punto II). 9.3.2. Per quanto concerne poi la pretesa necessità di ottenere delle ga- ranzie preliminari presso le autorità italiane, va osservato che come già in parte tematizzato, allo stato attuale della prassi giurisprudenziale, tale pre- requisito non si impone più in ogni situazione. Invero, i richiedenti l’asilo, con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 130/2020 hanno nuo- vamente accesso al sistema di seconda accoglienza e le persone vulnera- bili – tra le quali anche le persone con disabilità o affette da gravi patologie (fisiche o psichiche) – possono accedere prioritariamente alle strutture SAI. Inoltre, anche in caso di soggiorno temporaneo in strutture di prima acco- glienza, esse beneficerebbero comunque delle prestazioni necessarie, in particolare dell’assistenza sanitaria e del supporto psicologico, che ven- gono garantite dal diritto (reintrodotto) all’iscrizione anagrafica. Per quanto concerne i richiedenti l’asilo che non hanno ancora depositato una do-

D-546/2022 Pagina 18 manda d’asilo in Italia e che quindi non sono stati alloggiati in nessun cen- tro di prima o di seconda accoglienza in Italia, prima della loro partenza dal predetto Stato membro del Regolamento Dublino III (i cosiddetti casi di « take charge », art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), essi po- tranno quindi accedere, in linea di principio, alle prestazioni assistenziali, comprensive anche delle cure e dei trattamenti necessari ed urgenti, sin dal loro arrivo in Italia. Per quanto attiene invece i richiedenti per i quali è stata richiesta una ripresa in carico (ovvero hanno già presentato una do- manda d’asilo in Italia o la quale domanda d’asilo è stata respinta, art. 18 lett. b – lett. d Regolamento Dublino III, i cosiddetti casi di « take back » ), occorrerà valutare ogni singola fattispecie (cfr. sentenza del D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 11). Trattandosi in specie di una presa a carico fondata sull’art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III, non si imponeva dunque di raccogliere delle garanzie individualizzate. Peraltro, lo stato di salute dell’insorgente non pare nemmeno raggiungere la soglia di gravità trac- ciata dalla sentenza E-962/2019. 10. 10.1. Tra le norme imperative che possono condurre all’applicazione delle clausole discrezionali rientra anche l’art. 8 CEDU (cfr. DTAF 2013/24 con- sid. 5), secondo il quale ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza e il cui scopo è segnatamente quello di proteggere le relazioni con la famiglia nu- cleare, in particolare con il coniuge ed i figli minori (cfr. DTF 137 I 113 con- sid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1, sentenza del TAF D-2393/2019 del 22 maggio 2019). 10.2. Seppure detto disposto, rispettivamente l’art. 13 Cost., non garanti- scano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita famigliare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). La protezione conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è asso- luta. Un’ingerenza nella vita familiare è invero ammissibile se questa è pre- vista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democra- tica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. art. 8 par. 2 CEDU). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l’interesse dello Stato all’allontanamento dello straniero e, dall’altra, l’interesse di quest’ul- timo a mantenere le sue relazioni familiari.

D-546/2022 Pagina 19 10.3. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU lo straniero non sol- tanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest’ultima sia beneficiaria di un diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera (cfr. tra le altre DTF 137 I 351, consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 con rinvii, 2012/4 consid. 4.3 con giurisprudenza ivi citata). Occorre tuttavia sot- tolineare che tale prassi giurisprudenziale è stata elaborata nell’ambito dei casi di rifiuto del rinnovo di permessi soggiacenti alla legislazione ordinaria sugli stranieri ed è trasponibile solo con le dovute riserve nell’ambito delle fattispecie riguardanti i meccanismi del Regolamento Dublino III (cfr. in questo senso segnatamente sentenze del TAF E-8349/2015 del 23 agosto 2017 consid. 5.2, E-2457/2016 del 9 maggio 2016 consid. 3.2; D- 7410/2014 e D-7547/2014 du sel 24 agosto 2015, consid. 7.7, E-6169/2014 e E-6167/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.3 ; MONNET JEAN-PIERRE, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in Schengen et Dublin en pratique, questions actuelles, 2015, pag. 433). 10.4. La norma protegge innanzitutto i rapporti tra i coniugi nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (cfr. sentenza CorteEDU – Van der Heijden c. Paesi Bassi [Grande Camera], n. 42857/05, 3 aprile 2012, § 50). Non di meno, le relazioni tra maggiorenni (in partico- lare genitori e figli) possono essere eccezionalmente considerate quando tra i famigliari esiste un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2 e 120 Ib 257 consid. 1e; sentenza Cor- teEDU – Moretti e Benedetti c. Italia, n. 16318/07, 27 aprile 2010, § 46). A medesima soluzione si giunge anche considerando l’altra clausola discre- zionale prevista all’art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, secondo il cui tenore “laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall’as- sistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall’assistenza del ri- chiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che i legami familiari esi- stessero nel paese d’origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interes- sati abbiano espresso tale desiderio per iscritto”. Da questa formulazione si evince peraltro che la situazione di dipendenza presuppone l’esistenza di problemi di salute di una gravità che richiede un’assistenza significativa

D-546/2022 Pagina 20 nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o an- che di un’assistenza e di un’attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5). Per- tanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 con- sid. 8.3.5). 10.5. Ora, nel caso che ci occupa non si può a giusto titolo ritenere che “sia stata dimostrata una l’esistenza di elementi supplementari di dipendenza che vadano oltre i legami affettivi normali” (cfr. sentenza CorteEDU – A.W. Khan c, Regno Unito, n. 47486/06, 12 gennaio 2010, § 32). In buona so- stanza ed a prescindere dalla questione del diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera, la ricorrente non ha presentato alcuna prova concreta né alcun mezzo di prova atto a dimostrare che il suo trasferimento pregiu- dichi un’assistenza quotidiana indispensabile che vada al di là del sostegno morale fornito ai membri della famiglia che soggiornano in Svizzera, rispet- tivamente che sia ella a beneficiare di una tale assistenza da parte loro. Nella documentazione medica agli atti, non è invero fatta alcuna menzione quanto alla necessità, per l’insorgente, di disporre di un sostegno continua- tivo da parte di terze persone. 11. 11.1. Non si ravvisa pertanto un obbligo di applicare la clausola di sovranità ai sensi dell’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. Nemmeno le condizioni previste dell’art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III risultano date. 11.2. Infine, nel caso in disamina non sussistono elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di ap- prezzamento in merito all’esistenza di motivi umanitari ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1. La decisione può così essere giudicata sostenibile, tenuto conto dell’interpretazione della nozione di motivi umanitari e conforme ai principi costituzionali. 12. Di conseguenza la competenza dell’Italia per la presa in carico dell’insor- gente in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III va con- fermata. 13. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo della ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1

D-546/2022 Pagina 21 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l’Italia conforme- mente all’art. 44 LAsi, posto che la succitata non possiede un’autorizza- zione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). 14. In siffatte circostanze non v’è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasfe- rimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/8 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2). 15. In conclusione, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell’autorità inferiore, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento della ricorrente dalla Svizzera verso l’Italia, confermata. 16. La domanda tendente alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, risulta essere senza oggetto, posto che il TAF ha statuito nel merito dello stesso. 17. Per lo stesso motivo esposto al considerando precedente, pure la richiesta volta alla concessione dell’esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta essere senza oggetto. 18. Le misure supercautelari pronunciate dal TAF il 4 febbraio 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. SEILER HANSJÖRG, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2 a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA). 19. Da ultimo, visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le con- clusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente sia indigente, v’è luogo di accogliere la

D-546/2022 Pagina 22 domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). 20. La pronuncia è quindi definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

D-546/2022 Pagina 23 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento di spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

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  • DTF 133 II 38401.01.2007 · 801 Zitate
  • DTF 131 I 15317.12.2004 · 3.514 Zitate
  • DTF 130 II 48207.09.2004 · 1.089 Zitate
  • DTF 130 II 485
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