Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-5433/2019
Entscheidungsdatum
06.11.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-5433/2019

S e n t e n z a d e l 6 n o v e m b r e 2 0 1 9 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Giudice Lorenz Noli, Giudice Gérard Scherrer, cancelliere Jesse Joseph Erard.

Parti

A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dal Sig. Ugo Di Nisio, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 9 ottobre 2019 / N (...).

D-5433/2019 Pagina 2

Fatti: A. A.a L’interessato, cittadino afgano di etnia tagica e confessione sunnita, nato e cresciuto nella provincia di B._______ e in seguito trasferitosi a Ka- bul, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 27 luglio 2019. Nel corso dell’audizione sulle generalità, il richiedente asilo ha dichiarato di aver lasciato l’Afghanistan nel 2016 e di aver risieduto in Grecia per tre anni prima di dirigersi in Svizzera, entrandovi illegalmente in data 26 luglio 2019 (cfr. atto 1047215-13/6 [in seguito: verbale 1], pag. 5, punto 5.02). A.b Sentito sui motivi di asilo, A._______ ha narrato di essere stato impie- gato dal 2011 al 2012 presso una ditta logistica denominata (...) ([...]). In seguito, egli ha collaborato, a partire dal 2013, con un’altra impresa ([...]). Egli fungeva da rappresentate della (...) presso il contractor statunitense (...) (di seguito: [...]), società attiva in seno alla base aerea di Bagram. A causa di tale lavoro, egli sarebbe stato avvicinato da non meglio precisati individui, i quali avrebbero formulato proposte e pressioni volte ad ottenere la sua collaborazione; quest’ultimo avrebbe dovuto acconsentire all’in- gresso nella struttura della (...) di automezzi appartenenti ai suoi interlocu- tori. Dopo aver negato il suo aiuto a due riprese ed avere anzi segnalato l’accaduto al suo superiore, il richiedente sarebbe stato vittima di un ag- guato durante il quale diverse persone, poi identificatesi quali Talebani, lo avrebbero avvicinato a volto coperto, rapendolo e trasferendolo con l’ausi- lio di motociclette in un covo situato fra le montagne. Qui, a motivo del suo impiego presso gli occidentali, sarebbe stato sottoposto a percosse fisiche dai suoi aguzzini, fino alla perdita di conoscenza. A._______ si sarebbe poi svegliato il giorno seguente in un ospedale di Kabul. In proposito, egli avrebbe appreso di essere stato liberato grazie ad un’operazione di polizia. Dipoi, una volta dimesso dal nosocomio, egli avrebbe necessitato di svariati mesi di cure riabilitative, periodo durante il quale avrebbe richiesto il passaporto afgano, così da potersi recare all’estero (segnatamente in Pakistan e in India) e sottoporsi ai necessari trattamenti medici. Durante quest’intervallo egli ha riferito di non aver subito ulteriori persecu- zioni, ciò che lo avrebbe indotto a pensare di poter ritornare e rimanere a Kabul. Sennonché, dal suo ritorno dall’India, egli avrebbe cominciato a ri- cevere telefonate minatorie. In particolare, ha riferito di essere stato pedi- nato nel 2016, evento a seguito del quale avrebbe ricevuto una minaccia

D-5433/2019 Pagina 3 telefonica. Pertanto, egli avrebbe deciso di lasciare il Paese, temendo per la sua incolumità e quella della sua famiglia (cfr. atto 1047215-38/21 [in seguito: verbale 2], pag. 6 e seg., D47). Dopo un tentativo infruttuoso di fuga clandestina in Iran, egli avrebbe ottenuto nel luglio del 2016 un visto turistico per la Turchia, grazie al quale sarebbe riuscito a scappare dall’Af- ghanistan (cfr. verbale 2, pag. 18, D164 e seg.). A.c Onde avvalorare la sua versione dei fatti, l’interessato ha prodotto il suo passaporto afgano in originale. Inoltre, con scritti spontanei del 12 ago- sto 2019 e del 2 ottobre 2019, egli ha anche versato agli atti della proce- dura di prima istanza la seguente documentazione: – un modulo F2 del 30 settembre 2019 relativo allo stato di salute del richiedente; – due fotocopie di attestati di lavoro, rispettivamente della (...) e della (...), relativi ai periodi di collaborazione effettuati; – una fotocopia del tesserino di lavoro con il quale operava presso la (...); – una lettera, redatta a mano in lingua inglese, nella quale viene riepilo- gato il suo vissuto. B. Con il progetto di decisione, la Segreteria di Stato della migrazione (di se- guito: SEM), ha prospettato il respingimento della domanda di asilo. L’au- torità di prima istanza ha tuttavia ritenuto inesigibile l’esecuzione dell’allon- tanamento del richiedente l’asilo, da cui la contestuale ammissione provvi- soria in Svizzera. C. L’8 ottobre 2019, l’interessato, per il tramite del suo patrocinatore, ha tra- smesso alla SEM un parere sulla bozza di decisione, confutandone le con- clusioni. Egli ha postulato altresì la necessità per la SEM di procedere con un complemento istruttorio volto ad un esame di dettaglio delle asserite conseguenze fisiche patite dal ricorrente, poiché, se confermate, potreb- bero essere suscettibili di comprovare le persecuzioni allegate. Il mede- simo ha lamentato infine l’omissione della valutazione dell’esistenza di un timore fondato discendente dalla collaborazione con la coalizione interna- zionale. D. Con decisione del 9 ottobre 2019, la SEM ha confermato le conclusioni

D-5433/2019 Pagina 4 enucleate nel succitato progetto, rigettando le censure invocate nella sum- menzionata comparsa scritta. E. Il 17 ottobre 2019, l’interessato è insorto contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando l’an- nullamento della decisione impugnata e la concessione dell’asilo; in subor- dine la ritrasmissione degli atti alla SEM per una nuova valutazione delle allegazioni, nonché per procedere con un complemento istruttorio; conte- stualmente e con protesta di tasse e spese, di essere ammesso al benefi- cio dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. A sostegno del suo ricorso, A._______ ha versato agli atti: – copia del suo passaporto afgano, già prodotto nella procedura di prima istanza; – copia del modulo F2 del 30 settembre 2019, già prodotto nella proce- dura di prima istanza; Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tri- bunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien- tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

D-5433/2019 Pagina 5 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né da motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto es- sere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda di asilo ed il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato. 5. 5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto le allegazioni dell’interes- sato circa i motivi d’asilo come inverosimili poiché non sufficientemente motivate, contradditorie e incompatibili con l’esperienza generale di vita o logica dell’agire. 5.1.1 Anzitutto, le stesse non sarebbero concrete e particolareggiate. In particolare, egli avrebbe ricondotto i colloqui con i suoi futuri sequestratori all’inizio del 2015, senza tuttavia fornire il giorno o il mese in cui si sareb- bero svolti. Al riguardo, egli neppure sarebbe stato in grado di quantificare il tempo intercorso fra i due confronti, né di declinare i nomi degli individui. Parimenti, la conversazione telefonica con la quale egli sarebbe stato atti- rato nell’imboscata, risulterebbe vaga – non essendo stato in grado di for- nirne il numero di telefono o l’orario di ricezione – e finanche contraddittoria giacché l’insorgente avrebbe prima sostenuto che l’interlocutore non si era presentato, per poi però parzialmente rettificarsi e indicare che forse così non era. Secondo la SEM, il racconto di A._______ non apparirebbe altresì sufficientemente dettagliato in merito al sequestro; in questo senso, la de- scrizione del numero di aggressori, della durata del tragitto effettuato in motocicletta sino al covo dei malviventi, del luogo medesimo in cui sarebbe

D-5433/2019 Pagina 6 stato condotto e delle violenze a cui sarebbe stato sottoposto, non sarebbe abbastanza meticolosa. Invero, l’insorgente si sarebbe limitato a un rac- conto vago e stereotipato anche nei confronti dei suoi rapitori, riportando unicamente che questi avevano delle barbe e indossavano degli abiti tra- dizionali. Lo stesso varrebbe per quanto riguarda le allegazioni inerenti la degenza in ospedale, la cui durata non sarebbe stata indicata con preci- sione dall’interessato, giacché avrebbe riferito di un ricovero di dieci o do- dici giorni. Del resto, l’insorgente si sarebbe anche mostrato elusivo nel riferire dei referti ospedalieri. Continuando nella sua disamina, la SEM ha messo in dubbio anche i problemi riscontrati dal ricorrente al ritorno in Pa- tria. In questo senso, sarebbe carente sia la descrizione dell’asserito inse- guitore, così come il contenuto della telefonata minatoria. Anche i visti ap- posti sul passaporto, non conforterebbero la tesi del ricorrente. Questi, in effetti, comproverebbero l’espatrio del richiedente per ragioni mediche senza nondimeno apportare chiarimenti quanto all’origine della necessità di detti trattamenti clinici. Il tenore vago e stereotipato delle allegazioni, co- munque, sarebbe ancor più aggravato, a mente della SEM, dal fatto che A._______ è istruito, avendo egli frequentato quattordici anni di scuola. In secondo luogo, le affermazioni dell’interessato sarebbero divergenti su punti essenziali. Circa il racconto degli incontri avvenuti con i suoi futuri perseguitori, il richiedente avrebbe affermato inizialmente di aver comuni- cato la seconda conversazione solo al suo responsabile, salvo in seguito correggersi accennando alla possibilità di aver reso partecipi dell’episodio la sorella e il cognato. L’interessato si sarebbe contraddetto anche circa il numero di minacce telefoniche ricevute al suo rientro in Patria, dichiarando in un primo momento di averne ricevute svariate, per poi però riferire di una sola telefonata. Da ultimo, l’autorità inferiore ha evidenziato importanti elementi di incoe- renza nel racconto dell’insorgente, incompatibili con l’esperienza generale di vita o di logica dell’agire. A._______ avrebbe omesso di domandare pro- tezione alle autorità afgane prima di optare per l’espatrio. Interrogato al riguardo, egli avrebbe sottolineato l’inutilità di tale procedere in ragione dell’inefficacia delle autorità preposte afgane. La SEM ha tuttavia ritenuto incoerente detta giustificazione dal momento che gli organi di polizia avreb- bero in realtà fatto prova di grande efficienza proprio con la liberazione dell’insorgente stesso. Infine, anche l’importante lasso temporale inter- corso fra l’ultima intimidazione e la fuga dal Paese minerebbe la pretesa urgenza e gravità delle persecuzioni allegate.

D-5433/2019 Pagina 7 In conclusione, la SEM ha dunque ritenuto che nulla permetterebbe di con- siderare verosimile l’allegata persecuzione. 5.1.2 Nel prosieguo della decisione impugnata, la SEM, ha ponderato le censure allegate nel summenzionato parere dell’8 ottobre 2019. In merito, ha precisato che non vi sarebbe fondatezza nella pretesa che ogni afgano che abbia collaborato con una compagnia americana sia di conseguenza necessariamente in condizione di grave pericolo. Inoltre, sempre con ri- guardo alle censure proposte in sede di parere, l’autorità ha negato la ne- cessità di ulteriori misure istruttorie, rilevando che, del resto, quandanche comprovanti le asserite persecuzioni, l’onere della produzione di documen- tazione attestante lo stato di salute del richiedente, graverebbe il mede- simo, tanto più che questi avrebbe affermato in sede di audizione di non essere a conoscenza di ulteriori mezzi probatori. Conseguentemente, alla luce delle considerazioni di cui sopra, l’autorità di prima istanza non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato ed ha respinto la sua domanda d’asilo. 5.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l’insorgente ha contestato tali conclusioni. 5.2.1 Egli avrebbe anzitutto sufficientemente sostanziato le proprie allega- zioni. Relativamente al colloquio telefonico del 19 marzo 2016 – con il quale sarebbe stato attirato al di fuori del perimetro della struttura della (...) esponendolo all’agguato – egli ritiene che quanto esposto sarebbe con- forme ai criteri di verosimiglianza, avendo fornito un catalogo di elementi qualitativamente e quantitativamente importante, soprattutto se tenuto conto della professione svolta al momento del rapimento, bisognosa di una continua interazione con un elevato numero di collaboratori, unitamente alla lontananza temporale dello svolgimento dei fatti. Anche l’esposizione dell’aggressione sarebbe stata confacentemente descritta; la data dell’av- venimento, il numero di aggressori coinvolti e il numero di mezzi utilizzati sarebbero stati enucleati con precisione. D’altro canto, eventuali mancanze rimproverate dalla SEM sarebbero giustificate dalla concitazione del mo- mento nonché dalla mancanza di luce nel luogo di reclusione, la quale pre- cludeva la possibilità di carpire maggiori particolari. Il ricorrente confuta inoltre l’asserita vaghezza delle persecuzioni subite al rientro in Patria. Per natura stessa delle medesime, non sarebbe possibile comprovare il loro svolgimento con dei mezzi di prova. Tenuto conto di quest’aspetto, nonché delle minacce debitamente riportate nei verbali di audizione, la verosimi- glianza di quanto addotto circa gli sviluppi posteriori all’aggressione non ne

D-5433/2019 Pagina 8 verrebbe inficiata. Analogamente, quest’ultima non verrebbe ridimensio- nata dal tempo impiegato per lasciare il Paese. L’insorgente avrebbe in fondo tentato inizialmente di fuggire in Iran, senza successo; di conse- guenza, a suo dire, l’attesa necessaria all’ottenimento di un visto per la Turchia sarebbe ragionevole. 5.2.2 Nel caso di specie, la SEM avrebbe altresì omesso di pronunciarsi su alcune questioni determinanti. Questa si sarebbe astenuta dal confutare i singoli rilievi mossi in sede di parere al progetto di decisione, limitandosi a riconfermarsi nelle sue conclusioni (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4, para- grafo 2). Oltretutto, in merito ai certificati medici, la SEM avrebbe dovuto procedere con un complemento istruttorio, poiché ciò avrebbe eventual- mente permesso di comprovare le allegazioni alle quali si àncora la do- manda di asilo. Infine, l’autorità di prima istanza non avrebbe debitamente tenuto conto delle implicazioni derivanti dal rapporto di collaborazione fra A._______ e l’impresa (...), a maggior ragione considerato che questa fosse nota ai Talebani, come risulterebbe dai verbali di audizione. Conseguentemente, la decisione della SEM sarebbe fondata su un accer- tamento incompleto dei fatti determinanti nonché su un’applicazione ine- satta del diritto (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 8, paragrafo 2). 6. A titolo preliminare codesto Tribunale esaminerà le censure formali mosse dal ricorrente in merito alla carente, e finanche assente, motivazione della decisione impugnata (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4, paragrafo 2), non- ché alla determinazione incompleta dei fatti rilevanti (cfr. memoriale ricor- suale, pag. 5, paragrafo 2) in quanto le stesse potrebbero condurre alla cassazione della decisione ai sensi dell’art. 61 PA. 6.1 L’obbligo di motivazione discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un processo equo (art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 6 CEDU) e costi- tuisce un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della de- cisione sia per le parti che per l’autorità di ricorso. Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che l’autorità menzioni, almeno brevemente, le pro- prie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali; ovvero l’autorità è tenuta a riportare i motivi che l’hanno guidata e sui quali essa ha fondato il suo ragionamento, di modo che l’interessato possa rendersi conto della portata della stessa ed impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2 e DTF 142 I 135 consid. 2.1; sentenza del TAF D-4287/2018 del 15 giugno 2018 con riferimenti citati). L’autorità non deve invece pronunciarsi su tutti i motivi delle parti, ma può al contrario

D-5433/2019 Pagina 9 limitarsi alle questioni decisive (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2). In altri ter- mini, l’essenziale è che la decisione indichi chiaramente i fatti stabiliti e le deduzioni giuridiche tratte dalla fattispecie determinata (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivazione può inoltre essere implicita e risultare dai diversi considerandi della decisione (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1 con referenze citate; sentenza del TF 2C_341/2016 del 3 ottobre 2016 consid. 3.1.). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui vio- lazione implica, di principio, l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (GICRA 2006 n°4 con- sid. 5). 6.2 Nella fattispecie, il Tribunale rileva che nella sindacata decisione, l’au- torità inferiore, dopo un esposto dei fatti determinanti, inglobanti le osser- vazioni sollevate con il parere al progetto di decisione, ha soppesato le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente circa i motivi d’asilo, ritenendole inve- rosimili. Nella decisione avversata, alla quale si rinvia, la SEM ha eviden- ziato i motivi alla base di tale conclusione. Difatti, ha ritenuto dapprincipio che le dichiarazioni del ricorrente fossero stereotipate, inconsistenti, con- traddittorie e incompatibili con l’esperienza generale della vita o di logica dell’agire. Tale motivazione, alla luce dei numerosi esempi elencati nella decisione della SEM (cfr. supra consid. 5.1), ossequia la giurisprudenza succitata. Stessa conclusione vale per le successive constatazioni dell’au- torità inferiore, la quale ha spiegato, con riguardo al menzionato parere dell’8 ottobre 2019, che in primo luogo, a suo avviso, il semplice rapporto lavorativo con (...) oltre che essere stato invocato tardivamente, non giusti- ficherebbe l’esistenza di una condizione di grave pericolo come invece sug- gerito dall’insorgente. Vieppiù, la SEM si è pronunciata sull’eventuale ne- cessità di procedere con un complemento istruttorio; essa ha chiarito che l’iniziativa della presentazione di un mezzo di prova deve provenire spon- taneamente dal richiedente, aggiungendo che se egli nulla ha fatto in que- sto senso, ne deve sopportare le conseguenze, considerato anche che la Protezione giuridica l’avrebbe già informato, a suo tempo, sull’importanza della sollecita produzione di mezzi di prova. Infine, l’autorità di prima istanza ha pure attirato l’attenzione sul fatto che anche all’inizio dell’audi- zione del 2 ottobre 2019, sia A._______ che il suo rappresentante legale hanno dichiarato di non essere a conoscenza di altri mezzi di prova; quest’aspetto, unitamente al carattere vago e stereotipato delle afferma- zioni del richiedente circa il possesso dei certificati medici e la possibilità di procurarseli, ha convinto la SEM di avere sufficienti elementi per giungere alla decisione senza ulteriori misure istruttorie mediche.

D-5433/2019 Pagina 10 6.3 Le motivazioni fornite dall’autorità di prima istanza, risultano a codesto Tribunale, lineari e logiche, e non danno adito ad alcuna interpretazione contraria o contraddizione. Le giustificazioni in parola risultano pertanto soddisfacenti, anche ponendo la mente al fatto che hanno permesso al ri- corrente di impugnare la decisione con cognizione di causa, dato che, a prescindere da quanto dallo stesso sollevato nella sua impugnativa, egli si è espresso su ogni affermazione d’inverosimiglianza denotata dalla SEM nonché sugli ulteriori aspetti contestati, dimostrando di averne compreso il senso esplicito od implicito contenuto in esse. Giova rammentare che nella procedura d’asilo – così come nelle altre pro- cedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò si- gnifica che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l’autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circo- stanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a ri- guardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). D'un lato, v'è un accertamento ine- satto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwal- tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.). Tuttavia, il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Ver- waltungsverfahren VwVG, 2008, n. 8, pag. 192 segg ad art. 12 PA). Comunque, l’autorità giudicante in materia d’asilo può pronunciarsi ponde- rando le allegazioni e i mezzi di prova apportati dal richiedente, esimendosi al contempo dall’ordinare ulteriori misure istruttorie (cfr. sentenza del Tri- bunale amministrativo federale D-858/2019 del 26 febbraio 2019, pag. 5; ATAF 2012/21 consid. 5.1). 6.4 Nel caso in esame, il Tribunale giunge alla medesima conclusione dell’autorità inferiore. Come giustamente osservato dalla SEM nella decisione impugnata, alle cui motivazioni si rinvia, non vi è in casu motivo di procedere ad un com- plemento istruttorio. Detta pretesa, così come l’asserzione secondo la quale l’autorità di prima istanza avrebbe potuto assegnare un termine per

D-5433/2019 Pagina 11 la produzione del carteggio clinico, appare pretestuosa e finanche defati- gatoria, tanto più che il richiedente era libero di produrla spontaneamente in ogni momento. 6.5 Alla luce degli elementi dinanzi menzionati, codesto Tribunale ritiene che la SEM non ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente, poiché ha motivato correttamente la sua decisione e determinato in modo com- pleto i fatti rilevanti. Sicché le censure ricorsuali mosse dall’insorgente in tal senso risultano infondate e vanno pertanto disattese. 7. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli- tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte- grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 7.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in pre- cedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collabora-

D-5433/2019 Pagina 12 zione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in prepon- deranza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allega- zione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essen- ziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fatti- specie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 8. Ora, le allegazioni del ricorrente in merito al sequestro e alle minacce su- bite al suo ritorno dall’India, sono effettivamente pervase da elementi in- congruenti su punti essenziali e non sono sufficientemente sostanziate. 8.1 In primo luogo, è d’uopo rilevare che le dichiarazioni rilasciate nel corso delle audizioni sono incongruenti su punti essenziali. Segnatamente, per quanto riguarda il rapimento, l’insorgente ha in un primo tempo allegato nell’ambito del suo racconto spontaneo, che una volta toltagli la benda da- gli occhi, egli ha visto che si trovava in montagna (verbale 2, pag. 7); in seguito ha invece rettificato tale narrazione, indicando di essersi ritrovato, al momento della rimozione della fasciatura dagli occhi, in un luogo buio che egli riteneva ricavato nella montagna. In seguito, come anche retta- mente rilevato dall’autorità di prima istanza, vi è da rilevare una contraddi- zione in merito alle telefonate minatorie a lui indirizzate al suo ritorno in Afghanistan. A._______ ha inizialmente sostenuto che quest’ultime sareb- bero state numerose (verbale 2, pag. 8, D47; memoriale ricorsuale, pag. 2), salvo poi modificare sostanzialmente la sua versione, ancorando i suoi timori ad un’unica chiamata, avvenuta dopo il presunto pedinamento (ver- bale 2, pag. 17, D154 e segg.). Cionondimeno, quanto considerato dalla SEM a proposito della contraddizione nella quale il ricorrente sarebbe in- cappato affermando di aver condiviso le pressioni solo con il suo superiore per poi però smentirsi, appare poco fondato. Il fatto che egli abbia articolato la propria risposta correggendosi immediatamente e sottolineando di non ricordare se ne avesse parlato anche con la sorella e il cognato oltre che con il suo superiore, non può essere considerata una contraddizione. Tut- talpiù, quest’assenza di precisione potrà essere considerata quale ulteriore esempio di allegazioni vaghe.

D-5433/2019 Pagina 13 8.2 Va parimenti rilevato come, oltre ad essere contraddittorie, e già per questo pregiudicanti la loro verosimiglianza, le allegazioni del ricorrente ri- sultino a tratti generiche e prive di sostanza. A tal proposito, la descrizione di alcuni passaggi del racconto risulta alquanto scarna e finanche confu- sionale. Oltre a faticare nel collocare precisamente nel tempo i primi due incontri con i malviventi, il ricorrente non è neppure stato in grado di fornire dettagli di rilievo, dicendosi incapace di stimare la durata del tragitto sino al luogo di prigionia (cfr. verbale 2, pag. 13, D104) nonché il numero esatto di persone presenti nel locale in cui è stato sottoposto a violenze (cfr. ver- bale 2, pag. 13, D106 e segg.). Le medesime considerazioni possono es- sere poi espresse per quanto riguarda la descrizione degli aggressori – il ricorrente ha saputo dire che questi avevano delle barbe e indossavano il vestito tradizionale con sopra un gilet (cfr. verbale 2, pag. 13, D108) – e delle percosse – egli ha infatti succintamente spiegato di essere stato pic- chiato con calci, pugni e bastoni su tutto il corpo (cfr. verbale 2, pag. 14, D113-114). Il ricorrente neppure è stato in grado di dettagliare il luogo di prigionia poiché si è limitato ad apparentarlo ad una grotta. Su questi punti, non permette una diversa valutazione neppure l’argomentazione ricorsuale secondo cui le capacità narrative dell’insorgente, andrebbero relativizzate dall’importante lasso temporale intercorso, oltre che dal blocco emotivo causato dal rapimento. D’altra parte, il ricorrente ha mostrato grande pre- cisione nell’indicare avvenimenti ancora più distanti nel tempo, come la data in cui è stato teso l’agguato (verbale 2, pag. 11, D83). Allo stesso modo, il seppure comprensibile, stato emozionale dell’insorgente non può scusare delle lacune così importanti, a maggior ragione quando il racconto è nel suo insieme carente dal punto di vista della verosimiglianza. Non va infatti disatteso che anche gli aspetti relativi alla degenza risultano poco convincenti; l’interessato non ha quantificato la durata esatta del suo ricovero, che si attesterebbe fra i dieci e i dodici giorni (verbale 2, pag. 15, D122), ma soprattutto, egli ha confusamente argomentato l’impossibilità di produrre i relativi certificati medici. Invitato dal funzionario della SEM a de- terminarsi con maggiore precisione al riguardo, A._______ ha risposto di essere stato ad un certo punto in possesso delle certificazioni richieste, per poi però comunicare di non sapere dove si trovassero e di non essere pro- babilmente in grado di procurarseli (verbale 2, pag. 15, D123 e segg.). A mente di questo Tribunale, la giustificazione per cui sarebbe difficoltoso recuperare la documentazione medica in virtù di problematiche di prote- zioni dati, appare impalpabile e si esaurisce in una mera asserzione di parte. Anche i visti apposti sul passaporto non chiariscono i dubbi poiché, come giustamente concluso dalla SEM, dimostrano un soggiorno per mo- tivi medici senza ciò malgrado attestarne i motivi all’origine.

D-5433/2019 Pagina 14 Vi sono del resto ulteriori aspetti che inficiano l’attendibilità dell’insorgente. Quest’ultimo, chiamato a specificare le date degli avvenimenti, ha affer- mato di non ricordare con precisione la data del giorno in cui si è accorto di essere inseguito, collocando l’episodio fra gennaio e febbraio 2016. An- che la data della telefonata minatoria, ricevuta dopo essersi accorto di es- sere sorvegliato, e avvenuta pochi giorni dopo è approssimativamente fatta risalire fra la fine di febbraio 2016 e l’inizio di marzo 2016 (verbale 2, pag. 17, D157-158) malgrado venga considerata la causa scatenante della fuga dal Paese d’origine. Altresì, il Tribunale non può esimersi dal condividere le riserve dell’autorità inferiore quanto alla vaghezza della data del primo tentativo di espatrio verso l’Iran, poiché, in proposito, A._______ ha unica- mente spiegato di essere fuggito circa dieci o quindici giorni dopo la succi- tata telefonata. 8.3 In conclusione, ritenute le numerose contraddizioni così come l’insus- sistenza delle dichiarazioni rilevanti in materia d’asilo, l’insorgente non è riuscito a rendere verosimile di essere stato vittima delle asserite persecu- zioni. Ciò, indipendentemente da quest’ultima riconsiderazione (cfr. supra con- sid. 8.3) e dall’eventuale possibilità per il ricorrente di chiedere o meno pro- tezione alle autorità afgane (cfr. decisione della SEM del 9 ottobre 2019, pag. 5, punto 3; memoriale ricorsuale), le cui questioni possono rimanere aperte. 9. D’altro canto, rettamente la SEM ha ritenuto che in casu, la sola collabora- zione lavorativa fra il richiedente e la (...) non giustifica il riconoscimento della qualità di rifugiato. 9.1 Infatti, senza addentrarsi nell’esame dell’effettiva sussistenza dell’im- piego del ricorrente presso il citato contractor statunitense, né della tardi- vità della censura – le cui tematiche possono rimanere inevase – va osser- vato che nonostante nel contesto afgano vada riconosciuta l’esistenza di categorie di persone maggiormente esposte al rischio di subire atti pregiu- dizievoli, segnatamente coloro che sono considerate vicine al governo af- gano o alla coalizione internazionale (cfr. sentenze del Tribunale D-2112/2017 del 17 gennaio 2019 consid. 5.2, D-780/2017 del 13 giugno 2018 consid. 5.5 e riferimenti citati; E-4258/2016 del 20 dicembre 2017 consid. 5.3.2), un tale profilo, non può, ad esso solo, condurre per prassi a comprovare l’esistenza, sia sul piano oggettivo che soggettivo (cfr. sulle nozioni DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), di un fondato timore

D-5433/2019 Pagina 15 di persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenze del Tribunale D- 7912/2016 del 12 febbraio 2018 consid. 5.4; D-5490/2017 del 12 luglio 2018 consid. 6.3). Seppure si possa a giusto titolo considerare che il fatto di aver lavorato per (...), laddove ammesso, abbia potuto esporre il ricor- rente ad un rischio astratto di intimidazioni ed altri atti pregiudizievoli (cfr. sentenza del Tribunale D-3846/2017 del 19 marzo 2018 consid. 3.3; EASO, Country of Origin Information Report « Afghanistan Individuals targeted by armed actors in the conflict, dic. 2017, pt. 1.2, pag. 28 e seg.; UNHCR Eli- gibility Guidenlines for assessing the internationale protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, 10 aprile 2016, pag. 34 ss; US De- partment of State, Afghanistan 2014 Human Rights Report, pag. 2 e 18) e conseguentemente permetta all’insorgente di considerarsi soggettiva- mente a rischio, quanto risulta decisivo è l’esistenza di inizi concreti che lascino presagire l’avvento di persecuzioni determinanti in materia d’asilo in un futuro prossimo (cfr. sentenza del Tribunale D-6200/2017 del 26 marzo 2019 consid. 6.3). 9.2 Orbene, nel presente caso, in assenza di allegazioni verosimili a pro- posito dei presunti atti intimidatori subiti (cfr. supra consid. 8), non vi è modo di riscontrare un timore oggettivamente fondato di esposizione a pregiudizi rilevanti in materia d’asilo in capo ai ricorrenti in quanto difettano indizi con- creti in tal senso (cfr. sentenza del tribunale D-6200/2017 del 26 marzo 2019 consid. 6.3). L’esposizione di A._______, conto tenuto del fatto che in tutta evidenza egli non occupasse una funzione dirigenziale, non risulta invero particolarmente elevata (cfr. ad esempio le situazioni degli interpreti, categoria che può invece avvalersi di un rischio accresciuto, sentenza del Tribunale D-780/2017 consid. 5.7). Pur non essendo decisivo, va altresì constatato come, a differenza di altri comprensori, le regioni di Kabul e di Bagram non paiano essere controllate dal gruppo fondamentalista deno- minato “Talebani” (cfr. European Asylum Support Office [EASO], EASO Country of Origin Information Report – Afghanistan: Security situation, June 2019, < https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghani- stan_security_situation_2019.pdf >, consultato in data 28 ottobre 2019). In definitiva, non si può dunque ritenere che il ricorrente, che non è in grado di rendere verosimili gli atti intimidatori addotti, possa avvalersi di un fon- dato timore di esposizione a pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi in caso di un ipotetico ritorno in patria. 10. Di conseguenza, in virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di concessione dell’asilo non merita tutela e la decisione impugnata va con-

D-5433/2019 Pagina 16 fermata. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha vio- lato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 11. Avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda finalizzata all’esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali e del relativo anticipo è divenuta priva di oggetto. 12. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), 13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

D-5433/2019 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

Data di spedizione:

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