Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-5388/2024
Entscheidungsdatum
22.01.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-5388/2024

S e n t e n z a d e l 2 2 g e n n a i o 2 0 2 5 Composizione

Giudici Giulia Marelli (presidente del collegio), Susanne Genner, Walter Lang, cancelliera Sebastiana Bosshardt.

Parti

A._______, nato (...), Guinea, patrocinato dall'avv. Valentina Nero, (...), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino); decisione della SEM del 22 agosto 2024 /N (...).

D-5388/2024 Pagina 2 Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino guineano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 2 maggio 2024 insieme alla presunta moglie B._______ (di seguito anche: B.), N (...). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EU- RODAC" dell'8 maggio 2024 è risultato che l'interessato aveva già deposi- tato due domande d'asilo in Italia in data 26 aprile 2018 e 19 giugno 2018 e in Germania il 15 ottobre 2018. A.c L'8 maggio 2024 l'interessato ha conferito procura alla rappresentanza legale della Regione (...). A.d In data 4 giugno 2024 la SEM ha svolto con l'interessato un colloquio personale conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifu- sione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III), nell'ambito del quale il richie- dente è stato dapprima interrogato in merito alla relazione con B. In seguito, è stato informato della possibile competenza della Germania o dell'Italia per il trattamento della sua domanda d'asilo e gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito. All'interessato è inoltre stato concesso il diritto di essere sentito in merito al suo stato di salute così come la pos- sibilità di esprimersi in merito alla possibile separazione del suo incarto da quello della compagna B._______. A.e La SEM ha in seguito proceduto alla separazione dell'incarto del richie- dente da quello della compagna. A.f Il 12 giugno 2024 la SEM ha inoltrato alle competenti autorità tedesche una richiesta di ripresa in carico del richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. A.g Le autorità tedesche, in data 13 giugno 2024, hanno accettato la ri- chiesta di ripresa in carico dell'interessato in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III.

D-5388/2024 Pagina 3 A.h Con scritto del 25 giugno 2024, l'interessato, per il tramite della sua rappresentante legale, ha trasmesso delle nuove informazioni alla SEM e ha chiesto la congiunzione dell'incarto con quello dalla compagna e ha inol- tre domandato alla SEM di valutare la possibile applicazione della clausola di sovranità e di trattare entrambe le procedure d'asilo in Svizzera. A.i Con risposta del medesimo giorno la SEM ha mantenuto la separazione degli incarti aggiungendo che comunque le due persone vivrebbero nello stesso alloggio e potrebbero godere della reciproca presenza. B. Con decisione del 22 agosto 2024, notificata il 23 agosto 2024, la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, pronunciando nel contempo il trasferimento dell'interes- sato verso la Germania entro il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso ed incaricando il Cantone Lucerna con l'esecuzione della misura. Altresì, ha disposto la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice ed ha constatato l'assenza di effetto sospensivo di un even- tuale ricorso. C. Il 29 agosto 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 30 agosto 2024) l'interessato – per il tramite della sua rappresentante le- gale – è insorto contro la decisione della SEM del 22 agosto 2024 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo in via principale l'annullamento della decisione e la restituzione degli atti alla SEM affinché l'incarto del ricorrente possa essere nuovamente unito a quello della moglie e affinché l'autorità inferiore possa procedere all'esame della domanda d'asilo del ricorrente. Egli ha altresì richiesto la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione nonché la conces- sione dell'effetto sospensivo al ricorso e dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, con protestate tasse e spese. D. Con misure supercautelari del 30 agosto 2024 il Tribunale ha provvisoria- mente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento. E. Il ricorrente, con scritto del 4 settembre 2024, ha trasmesso al Tribunale l'attestato del matrimonio religioso avvenuto il 1° settembre 2024 presso la

D-5388/2024 Pagina 4 chiesa evangelica libera "(...)" di C._______ nonché le relative fotografie della cerimonia. F. L'insorgente, con scritto del 18 settembre 2024, ha informato il Tribunale della convocazione all'audizione sui motivi d'asilo della compagna, la quale tuttavia sarebbe stata interrotta a causa di difficoltà linguistiche ed il ricor- rente avrebbe dovuto intervenire per la rilettura del verbale e spiegare alla compagna il seguito della procedura. La SEM avrebbe poi disposto per la Signora B._______ il passaggio alla procedura ampliata con trasferimento al cantone D.. Il ricorrente ha altresì sottolineato l'importanza dell'unione della coppia per la compagna. G. Con scritto del 7 ottobre 2024 il ricorrente ha informato il Tribunale dell'av- venuto trasferimento al cantone D. insieme alla compagna e ha ribadito la necessità del mantenimento dell'unione della coppia. H. In data 8 novembre 2024 l'interessato ha trasmesso due documenti relativi alle visite mediche del 25 settembre 2024 e del 30 settembre 2024. I. Con scritto del 17 dicembre 2024 l'insorgente ha trasmesso il certificato medico ("Abklärungsbericht") del 4 novembre 2024 della clinica psichia- trica ([...]) di D._______.

Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

D-5388/2024 Pagina 5 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre per- tanto entrare nel merito del ricorso. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie. 5. 5.1 In sede di colloquio personale, l'interessato ha dichiarato anzitutto che B._______ sarebbe sua moglie: per la loro cultura sarebbero sposati, ma non possiederebbero documenti e non sarebbero stati svolti riti particolari. Non sarebbero sposati civilmente. Si sarebbero conosciuti tra il 2010 e il 2015 in Guinea. Nel loro Paese d'origine non avrebbero mai avuto una casa comune, ora in Europa vivrebbero insieme. Nel 2018 il richiedente sarebbe espatriato con la compagna arrivando fino in Tunisia dove sareb- bero stati separati e si sarebbero persi. Egli avrebbe poi proseguito il suo viaggio raggiungendo l'Italia e poi la Germania, mentre la compagna non sarebbe riuscita a partire dalla Tunisia. Si sarebbero dunque ritrovati sol- tanto due mesi fa in Germania, dal 2018 non avrebbero mantenuto i con- tattati poiché B._______ non avrebbe avuto un telefono. In seguito, il ri- chiedente interrogato in merito a motivi che si opporrebbero a un ritorno in Germania ha dichiarato di non voler fare ritorno in tale Paese in quanto avrebbe ricevuto una decisione negativa e le autorità lo rinvierebbero nel suo Paese d'origine. In merito alla possibile separazione del suo incarto da quello di B._______ egli ha riferito di essere contrario poiché ella avrebbe dei problemi di salute e dipenderebbe dall'aiuto dell'interessato per "qual- siasi cosa".

D-5388/2024 Pagina 6 5.2 Con scritto successivo del 25 giugno 2024 l'interessato ha trasmesso delle nuove informazioni alla SEM, in particolare in merito allo stato di sa- lute della compagna, la quale soffrirebbe di un grave malessere fisico e psicologico, che le causerebbe gravi difficoltà a deambulare e a provvedere ai propri fabbisogni. Egli ha dunque richiesto la congiunzione dell'incarto con quello della compagna, in modo che la coppia possa rimanere unita e che la compagna possa continuare a contare sull'ausilio costante e quoti- diano del richiedente, al quale ella sarebbe molto legata. Egli ha inoltre domandato alla SEM di valutare la possibile applicazione della clausola di sovranità e di trattare entrambe le procedure d'asilo in Svizzera. 5.3 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha anzitutto ritenuto la com- petenza della Germania per il trattamento della domanda d'asilo dell'inte- ressato in quanto il risultato negativo di una procedura d'asilo in tale Paese non cesserebbe la competenza ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d Regola- mento Dublino III. La SEM ha poi constatato l'assenza di fondati motivi di ritenere l'esistenza di carenze sistemiche in Germania e non ha ricono- sciuto l'esistenza di motivi che giustificherebbero l'applicazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III poiché la disposizione presupporrebbe l'e- sistenza di problemi di salute di una certa gravità che richiederebbero un'assistenza significativa nella vita quotidiana che solo un parente stretto, ovvero un figlio, un fratello o un genitore sarebbe in grado di fornire. In merito alla relazione con la compagna, la SEM ha rilevato in primo luogo che il loro matrimonio non sarebbe riconosciuto in Svizzera e non ha rico- nosciuto il rapporto come una relazione di concubinato ai sensi dell'art. 1 lett. e dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 ago- sto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). In secondo luogo, la SEM ha rilevato che non essendo sposati civilmente e non potendosi avvalere di una relazione stabile, dal momento che non avrebbero mai avuto una vita in comune e che non avrebbero avuto contatti dal 2018 all'aprile 2024, la relazione non potrebbe essere considerata stretta ed effettiva e la compagna non rientre- rebbe nelle categorie previste dall'art. 2 lett. g Regolamento Dublino III (membro della famiglia). L'autorità inferiore ha in seguito verificato la compatibilità del trasferimento in Germania con l'art. 8 CEDU. Da una parte essa ha ribadito che la rela- zione non sarebbe stretta ed effettiva e, dall'altra, ha rilevato che non sa- rebbe neppure riconoscibile un particolare rapporto di dipendenza. Invero, né la situazione medica del richiedente né quella della compagna risulte- rebbero di gravità così importante e il sostegno che egli potrebbe dare alla compagna non potrebbe essere ritenuto come indispensabile ai sensi della

D-5388/2024 Pagina 7 giurisprudenza rilevante in materia. Ella avrebbe infatti vissuto senza la presenza del richiedente dal 2018 all'aprile 2024. Nell'insieme degli ele- menti del caso di specie la SEM ha dunque ritenuto, senza voler sminuire la situazione psicologica della compagna, come sia poco credibile che im- provvisamente, a seguito di un distacco durato sei anni, la presenza dell'in- teressato sarebbe ora da ritenere indispensabile per la compagna. Tenuto conto di quanto precede, la SEM ha dunque separato gli incarti. L'autorità ha poi evidenziato, in merito alla natura del rapporto, che egli non sarebbe stato in grado di indicare da quando avrebbe una relazione con la B._______ dal momento che si sarebbero separati all'età di 18 anni. Si po- trebbe dunque dedurre che si tratti di una relazione avvenuta in giovane età interrotta poi per diversi anni, fino all'aprile 2024. Egli si sarebbe poi incontrato con la compagna in Germania ad aprile 2024, Paese compe- tente per il trattamento della sua domanda d'asilo, ma avrebbero poco dopo volontariamente deciso di lasciare la Germania per venire in Svizzera a depositare una domanda d'asilo. Da questo si desumerebbe che gli inte- ressati avrebbero raggiunto la Svizzera a seguito della decisione negativa ricevuta in Germania, come per altro dichiarato, e non per motivi di unità della coppia. Il Regolamento Dublino III non offrirebbe tuttavia la possibilità di scegliere il Paese membro competente. Il richiedente potrebbe ad ogni modo mantenere la relazione a distanza. L'art. 8 CEDU non sarebbe per- tanto applicabile nella fattispecie e la Svizzera non sarebbe tenuta ad ap- plicare la clausola di sovranità. Infine, non vi sarebbero motivi medici osta- tivi al trasferimento e non vi sarebbe neppure alcun motivo che giustifiche- rebbe l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 in relazione all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. 5.4 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta integralmente la decisione im- pugnata e censura un accertamento inesatto e incompleto dei fatti deter- minanti e una violazione del diritto, ovvero una errata applicazione del Re- golamento Dublino III e dell'art. 8 CEDU. Per quanto riguarda i fatti rilevanti, l'insorgente sottolinea che il Regolamento Dublino III stabilirebbe i criteri sulla base dei quali le domande di protezione internazionale dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri dell'Unione europea. In virtù dell'art. 10 Regolamento Dublino III, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello in cui un familiare del richie- dente avrebbe presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non sarebbe ancora stata adottata una prima decisione di merito. L'art. 2 lett. g Regolamento Dublino III definirebbe inoltre la nozione di fa- miliare mentre il considerando 14 del preambolo statuirebbe che il rispetto per la vita familiare dovrebbe essere "un criterio fondamentale”. Stante

D-5388/2024 Pagina 8 queste premesse, l'insorgente ritiene che l'autorità inferiore non avrebbe considerato né il forte legame con la compagna, né la necessità che essi rimangano uniti a causa dei gravi problemi di salute della compagna. Il loro legame sarebbe molto forte in quanto la loro relazione sarebbe ini- ziata quando ancora erano adolescenti. L'insorgente non avrebbe saputo indicare con precisione l'inizio della loro relazione poiché in Guinea i riferi- menti temporali non sarebbero rilevanti come lo sarebbero invece in Eu- ropa. Andrebbe anche considerato il contesto socioculturale di prove- nienza, dove grande importanza e sacralità verrebbe attribuita al matrimo- nio tradizionale effettuato. In Guinea essi non avrebbero convissuto, ma ciò non per loro volontà, bensì per il volere delle famiglie. Essi sarebbero poi espatriati insieme, ma in Tunisia la polizia li avrebbe separati. I loro contatti sarebbero stati interrotti dal 2018 al 2024, anche in questo caso non per loro volontà, ma per fattori logistici. Non appena B._______ sa- rebbe riuscita ad accedere al social media Facebook, i due si sarebbero subito ricongiunti. La separazione ritenuta dalla SEM l'elemento per il quale non si sarebbe potuto riconoscere la relazione come stretta ed effettiva non sarebbe dun- que dipesa dalla volontà del ricorrente e della moglie. Se non fossero stati separati in Tunisia avrebbero continuato a convivere. La stabilità e l'auten- ticità del sentimento reciproco sarebbe testimoniata dal fatto che essi avrebbero deciso di celebrare religiosamente il loro matrimonio in Svizzera in quanto non disporrebbero dei documenti necessari per la celebrazione del matrimonio civile. L'imminente matrimonio non sarebbe stato preso in considerazione nella decisione avversata nonostante la SEM fosse stata informata. Un suo allontanamento si porrebbe dunque in contrasto con l'art. 8 CEDU, poiché nel caso di specie l'esistenza di una vita familiare del ricorrente con la sua compagna non potrebbe essere messa in dubbio, considerando in particolare che la loro relazione sarebbe iniziata quando ancora erano ado- lescenti, che secondo la loro cultura sarebbero sposati e che comunque avrebbero celebrato il matrimonio religioso presso la chiesa evangelica li- bera "(...)" di C._______ il (...) settembre 2024. Da quando sono arrivati in Svizzera essi non si sarebbero inoltre più separati e il ricorrente sarebbe stato presente a tutte le visite mediche della compagna. Anche a voler escludere la sussistenza di una relazione stretta ed effettiva, alla luce degli atti, l'attuale presenza del ricorrente sarebbe fondamentale per la salute della moglie, per cui i medici avrebbero indicato chiaramente

D-5388/2024 Pagina 9 che vi sarebbe stato un peggioramento delle sue condizioni di salute in caso di separazione. Nonostante tale elemento sarebbe stato portato all'at- tenzione dell'autorità inferiore, il contenuto dello scritto non sarebbe stato considerato dalla SEM e neppure incluso negli atti del dossier. Nella fatti- specie, l'art. 8 CEDU avrebbe imposto l'applicazione dell'art. 17 cpv. 1 Re- golamento Dublino III. Oltre a ciò, nel caso in cui il Tribunale non dovesse ritenere applicabile l'art. 10 Regolamento Dublino III, l'insorgente propone l'applicazione dell'art. 17 par. 1 del suddetto regolamento. La clausola di sovranità permetterebbe infatti di garantire il supporto del richiedente alla compagna, con la quale sussisterebbe una chiara relazione di dipendenza, confermata dalla documentazione medica. 5.5 Con scritti successivi del 4 settembre 2024 e del 18 settembre 2024, il ricorrente ha informato il Tribunale della conclusione del matrimonio reli- gioso avvenuto il (...) settembre 2024 presso la chiesa evangelica libera "(...)" di C., ha sottolineato la necessità di mantenere l'unione della coppia dopo l'attribuzione della compagna B., alla procedura am- pliata, affinché ella possa continuare a contare sul sostegno psicofisico dell'insorgente, essendo il suo unico punto di riferimento. Con scritto del 7 ottobre 2024, il ricorrente ha informato il Tribunale dell'avvenuto trasferi- mento al cantone D._______ insieme alla compagna. Anche in questo caso l'ausilio e il sostegno dell'insorgente sarebbero stati indispensabili. Il ricorrente avrebbe inoltre manifestato un malessere psicologico ed avrebbe richiesto di essere visitato da uno psicologo. La rappresentanza legale ha ribadito dunque la necessità del mantenimento dell'unione della coppia. 5.6 Mentre con scritto dell'8 novembre 2024 il ricorrente ha trasmesso tre nuovi documenti in merito al suo stato di salute. All'interessato sarebbe stato diagnosticato un possibile disturbo da stress post-traumatico (PTSD), una malattia da reflusso gastroesofageo (GERD) in trattamento con (...) per un totale di 6 settimane, prima di poter effettuare il test per determinare la presenza di (...). Egli è inoltre stato annunciato presso la (...) di D._______ e sarebbe quindi in attesa di svolgimento della visita. Visto il suo stato di particolare vulnerabilità e l'imminente inizio di un trattamento terapeutico in Svizzera, un trasferimento in Germania comporterebbe un evidente peggioramento delle sue condizioni psicofisiche. Oltracciò, un suo allontanamento avrebbe un impatto fatale anche sulla situazione medica della moglie B.______ L'insorgente sarebbe infatti determinante per la tra- duzione delle comunicazioni con il medico. La coppia sarebbe inoltre stata trasferita presso il centro cantonale di accoglienza di E._______, dove al- loggerebbero in una camera insieme.

D-5388/2024 Pagina 10 5.7 Dalla valutazione preliminare del 4 novembre 2024 ("Abklärungsberi- cht") allegata allo scritto del 17 dicembre 2024, rilasciato dalla (...) di D., emergerebbe che il ricorrente soffre di episodio depressivo moderato ed esofagite da reflusso. Egli sarebbe quindi stato aggiunto alla relativa lista d'attesa, così come la moglie B.. Infine, da tale rap- porto emergerebbero le molteplici preoccupazioni del ricorrente rispetto alle condizioni di salute della moglie, così come il forte legame sentimen- tale che intercorrerebbe nella coppia e che, a parere della rappresentanza legale, meriterebbe di essere tutelato. Allo stato attuale, una separazione della coppia apparirebbe ancor più pregiudizievole, oltre che per le sue conseguenze sulla possibilità di una vita familiare effettiva, anche per le condizioni di salute di entrambi. 6. 6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 6.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com- petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è indivi- duato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1). 7. 7.1 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di prote- zione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) – come è il caso di spe- cie – di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 a 6 e 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 7.2 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi- stano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento

D-5388/2024 Pagina 11 inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000 (di seguito: Carta UE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato mem- bro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 7.3 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico – in osse- quio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presen- tato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Rego- lamento Dublino III). 7.4 Nella fattispecie, risulta dagli atti che il ricorrente ha presentato una domanda d'asilo in Germania in data 15 ottobre 2018 (cfr. atto SEM 12/1). La richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regola- mento Dublino III presentata dalla SEM il 12 giugno 2024 all'attenzione delle autorità tedesche competenti (cfr. atto SEM 42/5) è stata accettata dalle suddette autorità in data 13 giugno 2024 in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 45/3). 7.5 Per quanto concerne la frase "Nel caso concreto, se questa Lodevole Corte non dovesse ritenere applicabile l'art. 10 Regolamento Dublino (...)" alla pag. 6 del ricorso – per altro non ulteriormente motivata – si constata che tale disposizione non risulta applicabile in quanto la compagna dell'in- teressato non rientra nella nozione di membro della famiglia ai sensi dell'art. 2 lett. g Regolamento Dublino III (cfr. anche infra consid. 9.3). 7.6 A questo punto è inoltre opportuno sottolineare che il Regolamento Du- blino III non offre il diritto al richiedente l'asilo di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). 7.7 In considerazione di quanto precede, la competenza della Germania risulta dunque di principio data.

D-5388/2024 Pagina 12 8. 8.1 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi- stano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 Carta UE, lo Stato membro com- petente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 8.2 La Germania è legata alla Carta UE e parte firmataria della Conven- zione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301), della CEDU e della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), e ne applica le disposizioni. Di conseguenza, la Germania è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in parti- colare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una proce- dura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto interna- zionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del ricono- scimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di se- guito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-7248/2023 del 4 aprile 2024 con- sid. 4.2.1). 8.3 Nella fattispecie, l'insorgente in sede ricorsuale non ha apportato indizi concreti che permettano di scostarsi dalle suesposte considerazioni. Con- seguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2 a frase Regolamento Du- blino III non si giustifica nel caso di specie. 9. 9.1 Per contestare il suo trasferimento in Germania, il ricorrente ha soprat- tutto invocato la relazione con la compagna B._______, ancora in proce- dura d'asilo in Svizzera, e il matrimonio religioso concluso con ella in Sviz- zera. Inoltre, egli ha dichiarato di temere di essere respinto nel suo Paese d'origine, avendo le autorità tedesche respinto la sua domanda d'asilo. Il suo trasferimento in Germania sarebbe dunque contrario all'art. 8 CEDU e la clausola di sovranità l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.

D-5388/2024 Pagina 13 9.2 9.2.1 Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi dell'art. 8 par. 1 CEDU, che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, per opporsi all'eventuale separazione dalla sua famiglia, purché intrattenga una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, avente il diritto di risiedere durevolmente in Svizzera (cfr. DTF 139 I 330 consid. 2.1 e rif. cit.). Da giurisprudenza costante, le relazioni che rientrano nella protezione dell'art. 8 CEDU, sono soprattutto quelle concernenti la famiglia nucleare ("Kernfamilie"), ovvero quelli esistenti tra i coniugi e tra i genitori e i figli minorenni che coabitano (cfr. DTF 144 II 1 consid. 6.1). In assenza di un matrimonio validamente concluso, occorre esaminare se la persona interessata è impegnata in una relazione stabile con il partner giu- stificante l'ammissione di un concubinato assimilabile ad una "vita fami- liare" ai sensi dell'art. 8 par. 1 CEDU (cfr. tra le tante la sentenza del Tribu- nale D-4522/2024 del 25 luglio 2024 consid. 7.3.5.1 con ulteriore rif. cit.). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la nozione di "famiglia" prevista dall'articolo 8 non si limita alle sole relazioni fondate sul matrimonio, ma può comprendere altri legami "famigliari" de facto, quando le parti convivono al di fuori di qualsiasi legame coniugale (cfr. Corte EDU, Moretti e Benedetti contro Italia del 27 aprile 2010, 16318/07, §45) 9.2.2 A titolo preliminare, v'è da osservare che soltanto un matrimonio ce- lebrato validamente all'estero può essere riconosciuto in Svizzera (art. 45 cpv. 1 della legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 [LDIP, RS 291]). In specie, è necessario costatare che il ricorrente ha dichiarato di essere sposato secondo la loro cultura, ma di non essere spo- sato civilmente (cfr. atto SEM 30/3, pag. 1). Ad oggi, egli non ha mai pro- dotto, né ha mai dichiarato di possedere, alcun documento che attesti il presunto matrimonio celebrato in Guinea con la sua compagna. Altresì, l'in- sorgente ha aggiunto che non ci sarebbe stata alcuna celebrazione parti- colare, sarebbe sufficiente la testimonianza dell'unione da parte di due per- sone. Tuttavia, i commenti dell'interessato, privi di particolari, come ad esempio il nome dei testimoni, mettono in dubbio la verosimiglianza di tali dichiarazioni. In seguito, vi è pure modo di rilevare che il matrimonio reli- gioso celebrato in Svizzera non permette una diversa valutazione. Invero, dal momento che tale matrimonio religioso è stato effettuato prima della celebrazione civile, esso non ha effetti giuridici ed i partner continuano a essere considerati non sposati (art. 97 cpv. 3 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 [CC, RS 210]).

D-5388/2024 Pagina 14 9.3 9.3.1 In assenza di un matrimonio validamente concluso, occorre ancora esaminare se l'interessato e la sua compagna intrattengono una relazione di fatto protetta dall'art. 8 par. 1 CEDU. Invero, anche altre relazioni fami- liari rientrano nell'ambito di protezione dell'art. 8 CEDU a condizione che esista un rapporto sufficientemente stretto, vero e realmente vissuto. La Corte EDU, nella sua giurisprudenza, ripresa anche dal Tribunale federale e dallo scrivente Tribunale, per determinare se una relazione al di fuori di un matrimonio è equiparabile ad una "vita familiare", tiene conto di un certo numero d'elementi. Tra gli indizi di tali relazioni vi sono la convivenza (e la sua durata), la dipendenza economica, i legami familiari particolarmente stretti, i contatti regolari o l'assunzione di responsabilità per un'altra per- sona, o se vi sono figli in comune (cfr. sentenza della Corte EDU, Serife Yigit contro Turchia del 2 novembre 2010, Grande Camera, n. 3976/05, §10; cfr. anche DTF 144 II 1 consid. 6.1 e riferimenti citati; 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 3.3.3 e riferimenti citati). In linea generale, è ne- cessario che la relazione tra concubini possa, per la sua natura e la sua stabilità, essere assimilabile ad una vera unione coniugale per beneficiare della protezione dell'art. 8 par. 1 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_1028/2021 del 16 novembre 2021 consid. 1.5 e giurisprudenza citata; 2C_162/2018 del 25 maggio 2018 consid. 4.1 e giurisprudenza citata). Se sufficientemente intensi, possono essere ritenuti anche i rapporti tra pa- renti stretti, come fratelli e sorelle o zii e nipoti, ma in questo caso deve sussistere un particolare rapporto di dipendenza tra la persona con diritto di presenza assicurato e il cittadino straniero che richiede il permesso, che va al di là dei consueti rapporti familiari o legami affettivi (DTF 144 II 1 consid. 6.1 e riferimenti citati; sentenza della CorteEDU, Moretti e Bene- detti contro Italia del 27 aprile 2010, 16318/07, § 46). 9.3.2 Nel caso in disamina, l'insorgente ha dichiarato di aver conosciuto la compagna B._______ tra il 2010 e il 2015 e da quando l'avrebbe incontrata la prima volta si sarebbero rivisti e poi innamorati; in Guinea tuttavia non avrebbero mai coabitato (cfr. atto SEM 30/3, pag. 1 segg.). Nel 2018 sa- rebbero espatriati insieme, e stati separati in seguito in Tunisia dalle auto- rità locali contro la loro volontà. Essi sarebbero riusciti a riprendere i contatti soltanto nel 2024 e si sarebbero nuovamente incontrati circa ad aprile 2024 in Germania e da allora sarebbero rimasti insieme. La loro coabitazione dura dunque da poco più di 9 mesi e non può pertanto essere considerata di lunga durata. Essi non hanno neppure dei figli in comune, non risultano né legami di dipendenza economica e non risulta che vi sia un matrimonio (civile) imminente. A ciò si aggiunge il fatto che l'insorgente non ha fornito

D-5388/2024 Pagina 15 alcun elemento di prova a sostegno delle sue allegazioni in merito all'inizio della relazione, rispettivamente alla ripresa dei contatti nel 2024. L'allegata circostanza per cui il ricorrente e B._______ sarebbero stati una coppia in passato, separata contro la sua volontà, rimane dunque una mera – peral- tro vaga – allegazione di parte. Gli unici mezzi di prova forniti concernono la relazione vissuta in Svizzera a partire da aprile 2024 ed in particolare il matrimonio religioso avvenuto il (...) settembre 2024 presso la chiesa evangelica libera "(...)" di C.. Alla luce di quanto precede, il ricor- rente non può prevalersi validamente dell'esistenza di una relazione stretta ed effettiva con B. equiparabile ad una "vita familiare" ai sensi della giurisprudenza citata. 9.4 9.4.1 Resta ora da determinare se vi è un particolare rapporto di dipen- denza ai sensi dell'art. 8 CEDU. 9.4.2 Nel caso in disamina, per quanto non si possa ad oggi negare che il ricorrente sostenga la compagna nelle sue attività quotidiane e che la sua presenza sembri positiva per la partner, da una parte è necessario rilevare che il sostegno è iniziato soltanto nel mese di aprile 2024 e dura quindi da poco più di 8 mesi. Anche se ipoteticamente si assumessero verosimili i racconti circa la relazione avuta in Patria in età adolescenziale, per oltre 6 anni, ossia a partire dalla presunta separazione con il ricorrente in Tunisia nel 2018, B._______ è stata sola e non ha potuto contare sul suo sostegno, svolgendo un'attività lavorativa in Tunisia e riuscendo segnatamente a rag- giungere l'Europa autonomamente dopo diversi anni trascorsi in Tunisia (cfr. atto SEM 30/3). Di conseguenza, non può essere riconosciuto un le- game di dipendenza particolare ai sensi della giurisprudenza applicabile. D'altra parte, la compagna non rientra neppure nel cerchio dei beneficiari definito dalla Corte EDU. In effetti egli, visto quanto sopra, non può essere considerato un parente stretto di B.______. 9.4.3 In merito agli ultimi scritti dell'insorgente, segnatamente quello del 17 dicembre 2024 con allegato il rapporto preliminare della (...) del 4 novem- bre 2024 (cfr. supra, lett. I dei fatti e consid. 5.6), dal quale, secondo la rappresentante legale, emergerebbero le molteplici preoccupazioni del ri- corrente rispetto alle condizioni di salute della compagna, così come il forte legame sentimentale della coppia che meriterebbe di essere tutelato, si constata quanto segue. Nel rapporto in questione si legge segnatamente che il ricorrente avrebbe affermato di portare sulle proprie spalle l'intera responsabilità per la moglie e che sentirebbe di non sopportarla più ("Auf ihm laste die ganze Verantwortung und er spüre, er könne sie nicht mehr

D-5388/2024 Pagina 16 länger tragen." [pag. 1 del rapporto citato]). A quanto pare, la condizione della compagna sembra aver influito negativamente sulla salute mentale del ricorrente, per il quale risulta una diagnosi preliminare di episodio de- pressivo moderato (ICD-10 F32.1) con prescrizione di psicoterapia (pag. 2–3 del rapporto citato). Sembra dunque che egli, dopo meno di un anno di (ri-)unione, sia oggi in difficoltà nel gestire la situazione con la compagna, e non appare dunque affatto certo che egli possa effettivamente essere in grado di starle vicino in futuro come negli ultimi mesi. Tali ultimi sviluppi, senz'altro comprensibili alla luce della situazione, a mente del Tribunale, non costituiscono dunque un (nuovo) elemento a favore di un particolare rapporto di dipendenza (o di vita familiare duratura) tra lui e la compagna. 9.5 In conclusione dunque, l'insorgente non può prevalersi dell'art. 8 par. 1 CEDU e il suo trasferimento in Germania non risulta contrario a suddetta disposizione. 10. 10.1 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovra- nità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato mem- bro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativo a questioni procedurali (OAsi 1; RS 142.311) secondo il quale, se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa. Nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 l'au- torità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.; sentenza del Tribunale D-1379/2021 del 3 ottobre 2023 consid. 8.2 e 8.3 per ulteriori dettagli in merito alla nozione di motivi umanitari ed al potere di apprezza- mento). Se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 10.2 In casu, nulla permette di ritenere che la domanda d'asilo dell'insor- gente sia stata trattata in modo lacunoso in Germania. In particolare, non vi sono sufficienti e concreti elementi che permettano di ritenere che le

D-5388/2024 Pagina 17 suddette autorità non rispetterebbero il principio del divieto di respingi- mento e verrebbero dunque meno all'ossequio degli obblighi internazionali. Essendo inoltre la Germania uno Stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che il ricorrente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese – e perfino adire alla Corte EDU – se ritiene che la sua domanda d'asilo non sia stata valu- tata in modo corretto. Tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro ("one chance only") il Regolamento Dublino III intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple ("asylum shopping"). Infine, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. 10.3 10.3.1 Occorre ora verificare se lo stato di salute attuale del ricorrente co- stituisce un ostacolo al trasferimento. A tal proposito si rileva dapprima che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze ec- cezionali (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 di- cembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata in Sa- vran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg). 10.3.2 Nella fattispecie, dagli atti medici del 29 settembre 2024, del 5 otto- bre 2024 e del 4 novembre 2024 risulta un possibile disturbo da stress post-traumatico (PTSD) e una malattia da reflusso gastroesofageo (GERD) in trattamento con (...) per un totale di 6 settimane, prima di poter effettuare il test per determinare la presenza di (...). Egli è stato inoltre annunciato presso la clinica psichiatrica ([...]) di D._______, è stato visitato nell'ambito di una valutazione preliminare a seguito della quale gli sono state prescritte delle sedute di psicoterapia. Pertanto il ricorrente è stato aggiunto alla re- lativa lista d'attesa della (...). 10.3.3 Alla luce di quanto sopra è indubbio che nel caso in narrativa lo stato di salute non rientri nella restrittiva giurisprudenza convenzionale, né vi sono elementi per sospettare che le patologie diagnosticate possano rag- giungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggio- ramento rapido ed irreversibile dello stato di salute comportante delle in- tense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento. Tenuto anche conto del fatto che la Germania dispone di un'infrastruttura medica sufficiente e che in quanto Stato firmatario della

D-5388/2024 Pagina 18 direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la ne- cessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richie- denti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, ap- propriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), non era necessario l'ottenimento di garanzie specifiche ed il tra- sferimento del ricorrente in tale Paese non viola l'art. 3 CEDU. 10.3.4 Infine, qualora necessario prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità tedesche dell'arrivo e degli eventuali problemi di salute dell'insorgente (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III) 10.4 Alla luce di quanto sopra, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscet- tibili di comprovare una situazione per la quale l'autorità inferiore sarebbe stata obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III). Non risul- tano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Il Tribunale si astiene dunque da ulteriori considerazioni in merito. 11. Di conseguenza, la Germania è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del Regolamento Dublino III. 12. 12.1 Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi. 12.2 In siffatte circostanze, non occorre esaminare le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 Legge federale sugli stranieri e la loro integra- zione del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), poiché detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una proce- dura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).

D-5388/2024 Pagina 19 13. Visto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione della SEM con- fermata. 14. 14.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di con- cessione dell'effetto sospensivo e dell'esenzione dal versamento di un an- ticipo equivalente alle presumibili spese processuali sono divenute senza oggetto. 14.2 Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 30 agosto 2024 de- cadono con la presente decisione finale (cfr. HANSJÖRG SEILER, in: Wald- mann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3 a ed. 2023, n. 55 ad art. 56 PA). 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibi- lità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). 16. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5388/2024 Pagina 20 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

La presidente del collegio: La cancelliera:

Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt

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