Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-4738/2024
Entscheidungsdatum
28.03.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-4738/2024

S e n t e n z a d e l 2 8 m a r z o 2 0 2 5 Composizione

Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Grégory Sauder, Chrystel Tornare Villanueva, cancelliere Matteo Piatti.

Parti

A.______, nato il (...), Gambia, patrocinato da Elena Formisano, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 26 giugno 2024 / N (...).

D-4738/2024 Pagina 2 Fatti: A. A.a Il 19 novembre 2023, l’interessato – dichiaratosi minorenne non ac- compagnato nato il (...) – ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Il 28 dicembre successivo, la Segreteria di Stato della migrazione (di se- guito: SEM) ha proceduto a un’interrogazione sommaria sulla sua persona, seguita da un’audizione approfondita sui motivi d’asilo svolta il 3 aprile 2024. Nel corso di tali audizioni sono emersi indizi idonei a presupporre ch’egli possa essere stato vittima di tratta di esseri umani ai sensi dell’art. 4 lett. a della Convenzione del 16 maggio 2005 sulla lotta contra la tratta di esseri umani (RS 0.311.543). Con scritto del 12 marzo 2024, la rappresen- tanza legale ha preso posizione in merito alle conclusioni della perizia me- dico-legale del 27 febbraio 2024 deputata all’accertamento dell’età del ri- chiedente, nonché sull’intenzione manifestata dalla SEM di considerare l’interessato come maggiorenne nato il (...). Il 14 maggio successivo, dopo aver concesso un periodo di riflessione di 30 giorni, l’interessato ha comu- nicato il proprio consenso ad un’eventuale collaborazione con le autorità penali nell'ambito del perseguimento del crimine di tratta di esseri umani di cui è stato riconosciuto come potenziale vittima. Il 24 maggio 2024, la pro- cedura d’asilo è stata infine assegnata alla procedura ampliata.

A.b Il richiedente, cittadino gambiano di etnia peul e religione islamica, ha sostanzialmente addotto di essere cresciuto a B._______ con la propria famiglia. Dopo il decesso del padre, avvenuto nel 2020 a causa di un in- cendio domestico, sarebbe stato preso in carico dalla signora C., la quale lo avrebbe accompagnato in Senegal per sottoporlo a cure “tradi- zionali” volte a trattare gli episodi ricorrenti di attacchi di panico e di paura, non risolti tramite le cure convenzionali avviate nel Paese d’origine. A se- guito di un temporaneo miglioramento di salute, sarebbe rientrato in Gam- bia, dove la ricomparsa dei sintomi lo avrebbe tuttavia costretto ad inter- rompere la scuola e fare nuovamente ritorno in Senegal per ulteriori tratta- menti. Successivamente, la signora C. lo avrebbe abbandonato in una scuola coranica situata a D._______ (Senegal), nella quale avrebbe subìto maltrattamenti fisici e psicologici. In particolare, sarebbe stato co- stretto a memorizzare versetti del Corano sotto la minaccia di punizioni corporali, nonché obbligato a mendicare nei mercati locali e lavorare nei campi di arachidi appartenenti al responsabile della scuola, noto come "Papà D._______", subendo violenze qualora non fosse stato in grado di consegnare somme di denaro ritenute adeguate. Egli ha poi precisato di non aver potuto denunciare tali abusi poiché sottoposto a una stretta sor- veglianza durante le comunicazioni telefoniche con l’esterno. Dopo circa

D-4738/2024 Pagina 3 tre mesi, non più in grado di sopportare tali vessazioni, sarebbe quindi fug- gito in Mali insieme a un amico, raggiungendo infine la Svizzera. In caso di rimpatrio, egli teme di non riuscire a reintegrarsi a causa del prolungato periodo trascorso lontano dal Paese d’origine (per i dettagli, cfr. atti SEM n. [...]-15/11 e 44/21).

A.c L’interessato ha versato agli atti una fotografia del suo certificato di na- scita, una tessera rilasciatagli dalla Croce rossa italiana, una sua fotografia e una prescrizione medica rilasciata in E._______ per un suo amico (mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-4).

B. Con decisione del 26 giugno 2024, notificata il giorno successivo, la SEM non ha riconosciuto all’interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la do- manda d’asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incari- cando il Canton F._______ dell’esecuzione di tale misura.

C. C.a Con ricorso del 25 luglio 2024, l’interessato insorge dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) postulando l’annul- lamento della decisione succitata, il riconoscimento della qualità di rifu- giato, unitamente alla concessione dell’asilo, e la certificazione della sua data di nascita “in conformità alle sue allegazioni”. In subordine, egli con- clude all’ammissione provvisoria in Svizzera oppure alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione. Egli presenta altresì un’istanza di assi- stenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Al ricorso sono stati acclusi nuovi mezzi di prova, tra cui alcuni documenti medici e il rapporto allestito il 4 luglio 2024 dall’Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) intitolato “Gambie : accès à des soins de santé mentale”. C.b Con scritti del 10 settembre e 20 novembre 2024, il ricorrente ha pre- sentato al Tribunale ulteriori referti medici (atti TAF n. 3-4).

Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

D-4738/2024 Pagina 4 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c nonché 52 cpv. 1 PA.

1.3 Nello specifico, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

In materia d’asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammis- sibili sono disciplinati dall’art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA). Il Tribunale non è inol- tre vincolato né dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

Nella querelata decisione la SEM ritiene anzitutto che il ricorrente non ab- bia reso verosimile la sua pretesa minore età. In particolare, le allegazioni relative alla sua biografia e al suo percorso scolastico risulterebbero vaghe, inconsistenti e parzialmente contraddittorie. Egli non avrebbe inoltre pre- sentato alcun documento d’identità o prova attestante la sua data di na- scita. Posto altresì che la perizia medico-legale deputata all’accertamento dell’età avrebbe concluso per un’età minima di 19 anni nonché per l’inve- rosimiglianza dell’età dichiarata dal richiedente, quest’ultimo andrebbe quindi considerato maggiorenne (cfr. decisione avversata, pagg. 5-10). In secondo luogo, le allegazioni non sarebbero pertinenti per l’asilo poiché non riconducibili ad alcun motivo d’asilo previsto dall’art. 3 LAsi (cfr. idem pagg. 11-12). Infine, l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, posto in particolare che l’interes- sato non soffrirebbe di gravi problemi di salute e disporrebbe di un’istru- zione di base, di una sufficiente esperienza lavorativa nonché di un valido sostegno familiare in patria. In Gambia sarebbero inoltre presenti le strut- ture sanitarie pubbliche e private adatte al trattamento delle sue affezioni psichiatriche (cfr. idem pag. 12-14).

4.1 Il ricorrente censura anzitutto un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti in relazione alla sua data di nascita. In par- ticolare, egli rimprovera alla SEM di aver erroneamente concluso per la sua maggiore età nonostante la presentazione di un certificato di nascita e le dichiarazioni coerenti espresse alle autorità. Inoltre, l’autorità inferiore non avrebbe adeguatamente considerato la sua condizione di vulnerabilità

D-4738/2024 Pagina 5 psicologica documentata dai referti medici – che influirebbe sulla sua ca- pacità di esprimersi verbalmente e ricordare gli eventi – nonché il suo con- testo familiare e sociale, caratterizzato dalla perdita di un genitore, dalla presenza di una madre con gravi problemi psicologici e dall'assenza di do- cumenti ufficiali. In esito, l’incarto andrebbe retrocesso alla SEM per nuova istruzione (cfr. ricorso, pagg. 6-8).

4.2 4.2.1 Nella procedura d'asilo ‒ così come nelle altre procedure di natura amministrativa ‒ si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta i fatti d'ufficio (artt. 6 LAsi e 12 PA). Essa deve procu- rarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le cir- costanze giuridiche e amministrare a tal fine le opportune prove. Il principio inquisitorio non dispensa le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro fa- coltà e quanto l'amministrazione, o il giudice, non siano in grado di deluci- dare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

4.2.2 La questione della minore età va trattata preliminarmente poiché de- terminante segnatamente a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi). Qua- lora la valutazione della SEM su questo aspetto si riveli errata, bisognerà retrocederle gli atti affinché riprenda la procedura in circostanze idonee all'età della persona richiedente d’asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3), alla quale incombe tuttavia l’onere della prova in relazione alla sua età. A fronte di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto nonché di una corretta valutazione degli atti di causa, il richiedente sarà tenuto ad assumere le conseguenze giuridiche qualora la valutazione globale non permettesse di ritenere come verosimile la sua minore età, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; 2019 I/6 consid. 5.4-5.6 e riferimenti; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1, 2001 n. 22 con- sid. 3, 2000 n. 19 consid. 8b). 4.2.3 Salvo casi particolari, la SEM ha altresì il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione dell’età di una persona richiedente d’asilo. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l’autorità deve basarsi sui do- cumenti d’identità autentici depositati agli atti nonché sui risultati delle au- dizioni in relazione al quadro personale dell’interessato nel Paese d’ori- gine, alla sua cerchia familiare e alla sua formazione scolastica. Se neces- sario, essa può ordinare una perizia medica volta alla determinazione dell’età (artt. 17 cpv. 3 bis , 26 cpv. 2 LAsi e art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,

D-4738/2024 Pagina 6 RS 142.311]). Una volta esperita l’istruttoria, la SEM procede ad un ap- prezzamento globale degli elementi nel rispetto dei principi succitati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5). Se è convinta dell’inverosimiglianza della mi- nore età e considera la persona richiedente d’asilo come maggiorenne, essa deve infine motivare la propria decisione (cfr. GICRA 2002 n. 15 con- sid. 6b). 4.3 4.3.1 Nel caso concreto, il Tribunale rivela anzitutto che l’insorgente non ha fornito alcun documento d’identità – neppure in copia – suscettibile di comprovare, o quantomeno rendere verosimile, la sua minore età. Egli ha prodotto soltanto una fotografia del suo certificato di nascita (mdp SEM n. 4). Tuttavia, questo tipo di attestato non rientra nella nozione di docu- mento d’identità di cui all’art. 1a lett. c OAsi 1 e, di riflesso, assume un esiguo valore probatorio in relazione alla data di nascita (cfr. DTAF 2007/2 consid. 6), considerato peraltro che l’autenticità degli elementi di sicurezza di tale documento è generalmente impossibile da verificare (cfr. ex pluris sentenza del TF 1C_236/2023 del 1° settembre 2023 consid. 3.1.2.4; sen- tenze del TAF D-5337/2024 del 28 ottobre 2024 consid. 4.3.1; D-1779/2024 del 28 maggio 2024 consid. 5.2).

4.3.2 Nello specifico, la maggiore età del ricorrente va poi ritenuta alta- mente probabile poiché le investigazioni medico-legali (tomografia sterno- clavicolare ed esame dello sviluppo dentale) indicano almeno un’età mi- nima superiore a 18 anni e, nel contempo, i rispettivi intervalli tra l’età mi- nima e massima si attestano su valori equivalenti; la tomografia sterno- clavicolare ha altresì rilevato uno stadio di ossificazione 3c e lo sviluppo dei quattro denti del giudizio ha raggiunto lo stadio H (cfr. atto SEM n. 28/14). L’esito degli accertamenti medici risulta quindi particolarmente concludente ai sensi dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza, ciò che lascia un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove agli atti (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), in particolare delle allegazioni espresse nel corso delle audizioni. Inoltre, il fatto che il campione scientifico utilizzato negli ac- certamenti medico-legali non fosse riferibile alla popolazione del suo Paese d’origine, oppure alle possibili differenze di sviluppo che il ricorrente potrebbe presentare rispetto alla campionatura di riferimento per l’esame sterno-clavicolare, risulta ininfluente per il giudizio (cfr. ex pluris sentenze TAF D-2554/2024 dell’8 maggio 2024 consid. 5.3.4; D-523/2024 del 15 feb- braio 2024 consid. 5.2.2; D-4494/2022 del 14 ottobre 2022 consid. 6.3.3). Le esigenze formali prescritte dalla giurisprudenza sono state infine rispet- tate: il rapporto peritale è coerente, si riferisce direttamente all’insorgente, risulta sufficientemente motivato e tiene in debita considerazione la sua

D-4738/2024 Pagina 7 anamnesi. Del resto, l’insorgente non muove nessuna critica all’esito peri- tale in oggetto (cfr. ricorso, pagg. 6-8). 4.3.3 Le dichiarazioni dell’interessato – debitamente considerate dall’auto- rità inferiore – non sono infine suscettibili di modificare tale conclusione. Le stesse si rivelano infatti vaghe e parzialmente contraddittorie, segnata- mente per quanto attiene all’età al momento dell’espatrio nonché ai corri- spondenti riferimenti temporali. Ad esempio, in sede di audizione ha dichia- rato di aver lasciato il Paese d’origine tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 (cfr. atti SEM n. 15/11 punto 1.07; n. 44/21 D51), mentre nel “Questionario Europa” ha indicato l’ottobre 2022 quale data d’espatrio (cfr. atto SEM n. 3/2). Inoltre, l’insorgente non è stato in grado di fornire dettagli precisi sulla sua formazione scolastica; in particolare, egli non ha saputo indicare con certezza quando avesse iniziato la scuola (cfr. atto SEM n. 15/11 punto 1.17.04). L’incapacità di fornire dettagli concreti, nonostante la rilevanza di questi eventi, mina la credibilità delle sue affermazioni. Contrariamente a quanto preteso nel gravame (cfr. ricorso, pag. 7 punto 48), tale carenza non può essere ragionevolmente giustificata dalle sue affezioni psicologi- che. I referti medici, pur attestando disturbi psicologici e della concentra- zione, non indicano infatti problemi specifici del linguaggio o mnemonici (con riferimento a eventi passati) ostativi a una coerente espressione orale (cfr. atto TAF n. 4; allegato n. 5 al ricorso; atti SEM n. 26/2, 31/2, 34/2, 74/2, 75/2). Al contrario, l’ultimo rapporto medico agli atti indica che l’interessato risulta chiaro nel parlato, nella comprensione linguistica e nella capacità espressiva (cfr. atto TAF n. 4, allegato 2, pag. 2). Anche l’argomentazione secondo cui l’incapacità di fornire riferimenti temporali precisi sarebbe ri- conducibile al basso livello di scolarizzazione e alla scarsa dimestichezza con numeri e date si rivela infondata e pretestuosa (cfr. ricorso, pag. 7 punto 47). Invero, il richiedente ha frequentato la scuola per un periodo di sei anni, sa eseguire semplici calcoli matematici e, in altre occasioni, ha fornito riferimenti precisi, come l’anno di morte del padre e la durata della sua permanenza in Senegal (cfr. atto SEM n. 15/11 punto 1.17.04 pag. 4).

4.4 In definitiva, il ricorrente non è riuscito a rendere verosimile la propria minore età. Le censure formali proposte nel ricorso si rivelano pertanto in- fondate.

5.1 L’insorgente censura poi la violazione del diritto federale, sostenendo di adempiere le condizioni poste per il riconoscimento della qualità di rifu- giato (cfr. ricorso, pagg. 8-9). In particolare, la pertinenza delle sue allega- zioni dovrebbe essere operata “in considerazione della dimostrata minore

D-4738/2024 Pagina 8 età [...] applicando le cautele e le tutele richieste per i richiedenti l’asilo minorenni” (cfr. idem pag. 8 punto 53). I motivi d’asilo addotti sarebbero inoltre rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. In proposito, egli sottolinea di essere stato vittima di tratta di essere umani tra il Gambia e il Senegal, nonché di sfruttamento e maltrattamenti in una scuola coranica, dove sarebbe stato costretto a mendicare e lavorare sotto minacce e percosse. Le persecu- zioni descritte sarebbero altresì riconducibili all’appartenenza ad un “deter- minato gruppo sociale”. Il suo caso rientrerebbe, infatti, nel fenomeno dif- fuso in Senegal in cui molti bambini – cosiddetti talibés – vengono affidati a scuole coraniche e costretti a vivere in condizioni di sfruttamento e abuso (cfr. idem pag. 9 punto 59).

5.2 5.2.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo- sizioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).

5.2.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima resi- denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pre- giudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).

5.2.3 Le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato sol- tanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione neces- saria alla persona interessata. Infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), la persona interessata deve aver esaurito nel Paese d’origine le possibilità di protezione contro delle eventuali perse- cuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo.

D-4738/2024 Pagina 9 L’effettiva protezione nel Paese d’origine non va inoltre intesa quale garan- zia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni di terzi; nessuno Stato ha infatti la capacità di garantire, ovunque e in qualunque momento, l’assoluta sicurezza ai propri cittadini. Tuttavia, occorre che sus- sista una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possi- bile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e un ordina- mento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti; 2011/51 consid. 6.1).

5.3 Nel caso concreto, le presunte persecuzioni addotte non sono ricondu- cibili ad organi statali e riguardano esclusivamente il soggiorno del ricor- rente in Senegal, Paese verso il quale egli non è direttamente allontanato (in quanto cittadino gambiano) e che, peraltro, è inserito nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 1 lett. a LAsi (cfr. al- legato 2 all’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). In Senegal vige dunque una presunzione legale di assenza di persecuzioni da parte delle autorità – non confutata nel gravame – nonché di protezione da parte di quest’ultime in caso di una persecuzione ad opera di terzi. Ad ogni buon conto, i richiedenti asilo che possiedono una cittadinanza (ovvero non apolidi) possono essere riconosciuti come rifugiati solo se perseguitati nel loro Paese d'origine. Le misure di persecuzione subite o temute al di fuori dello Stato di cittadinanza sono invece irrilevanti per la valutazione della qualità di rifugiato (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-2988/2023 del 16 giugno 2023 consid. 7.1 con riferimenti). Pertanto, pur non volendo minimizzare gli eventi occorsi, il fatto che l’interessato sia stato lasciato per qualche mese in una scuola coranica in Senegal e che sia stato obbligato dal maestro a mendicare, lavorare nei campi e abbia subìto ripetute percosse, non può essere ragionevolmente riconducibile a una persecuzione determinante ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. consid. 5.2 supra). Di riflesso, la tesi relativa alla presunta apparte- nenza dell’insorgente al “determinato gruppo sociale” dei talibés non risulta dirimente per il giudizio (cfr. ricorso pag. 8). Infine, né dagli atti di causa né dal ricorso emergono validi elementi per ritenere che sussista un rischio concreto di persecuzione futura, ovvero che il ricorrente, ormai maggio- renne, possa essere nuovamente condotto in Senegal e sottoposto ai mal- trattamenti subiti durante la minore età.

5.4 Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la con- cessione dell’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata.

D-4738/2024 Pagina 10 6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare tale misura (art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermarla.

7.1 In ultima analisi, l’insorgente postula l’ammissione provvisoria in Sviz- zera sostenendo che l’esecuzione del suo allontanamento non sarebbe ammissibile e ragionevolmente esigibile, in quanto contraria alle norme che tutelano i richiedenti asilo minorenni non accompagnati (cfr. ricorso, pagg. 9-13). In particolare, il ritorno in Gambia lo esporrebbe a gravi rischi perso- nali, tra cui l’assenza di una rete familiare e sociale di supporto, la man- canza di accesso ad un’istruzione adeguata nonché il pericolo di subire nuovamente dei maltrattamenti. Occorrerebbe inoltre considerare l’entità dei suoi disturbi psicologici, i quali richiederebbero attualmente delle cure mediche regolari non garantite o accessibili con le stesse modalità nel suo Paese d’origine. A tale riguardo, egli rimprovera alla SEM di aver condotto un accertamento medico superficiale che “pare tenere conto unicamente dell'ultimo periodo di permanenza [...] presso il CFA senza considerare [...] né le informazioni presenti nei documenti medici riguardanti il lungo periodo precedente [...] al ricovero volontario [...] avvenuto a maggio 2024 né gli altri elementi oggettivi a disposizione della SEM” (cfr. idem pag. 11 punto 74). L’interruzione dei trattamenti già avviati in Svizzera aggraverebbe così il suo stato di salute, aumentando concretamente il rischio di sviluppare nuovamente dei comportamenti anticonservativi. Infine, andrebbe ricono- sciuto che, come indicato nel rapporto redatto dall’OSAR il 4 luglio 2024 (allegato al ricorso), l'accesso alle cure mediche in Gambia sarebbe, sotto più profili, molto problematico e precario.

7.2 L’art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell’art. 44 LAsi, dispone che l’esecuzione dell’allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM di- spone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

D-4738/2024 Pagina 11 7.3 7.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di prove- nienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazio- nale pubblico della Svizzera.

7.3.2 In proposito, va rilevato che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto ad essi ai sensi dell'art. 3 LAsi, essendo le sue dichiarazioni essenzialmente invero- simili. Pertanto, anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, l'ammissibilità del suo rinvio verso la Gambia risulta di principio pacifica. Inoltre, non sono ravvisabili agli atti elementi per ritenere che, con probabilità preponderante, egli possa essere sottoposto a una pena o trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trat- tamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. Tortura, RS 0.105). In particolare, egli non ha stabilito l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in Gambia ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU] Saadi contro Italia del 28 feb- braio 2008, Grande Camera, 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferi- menti). L’esecuzione dell'allontanamento si rivela quindi ammissibile.

7.4 7.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragione- volmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo stra- niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

7.4.2 Questa disposizione si applica principalmente ai “réfugiés de la vio- lence”, ovvero alle persone straniere che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiate, poiché non sono personalmente perseguitate, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve

D-4738/2024 Pagina 12 dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 con- sid. 7.6-7.7 con rinvii).

7.4.3 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile soltanto nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro Paese d’origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano le condizioni minime d’esi- stenza. Per cure essenziali si intendono le cure di medicina generale e d’urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. Pertanto, se le stesse possono essere assicurate nel Paese d’origine, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Non lo sarà invece più se, in ragione dell’assenza di un trattamento adeguato, lo stato di salute della persona interessata si degraderebbe così rapidamente al punto da condurla in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6; 2011/50 consid. 8.3).

7.4.4 7.4.4.1 Nel caso concreto, va anzitutto rilevato che il Gambia non si trova attualmente in una situazione di guerra, guerra civile o violenza generaliz- zata che consentirebbe di presumere – a prescindere dalle circostanze del caso in questione – l’esistenza di un pericolo concreto nei confronti di tutti i cittadini del Paese (cfr. ex pluris sentenza D-5337/2024 consid. 7.4.3).

7.4.4.2 Con riferimento allo stato valetudinario dell’interessato, si rileva inoltre che quest’ultimo soffre di una sindrome post-traumatica da stress e di un possibile disturbo dello spettro schizofrenico, in attuale trattamento farmacologico con (...). A tale riguardo, i medici curanti hanno raccoman- dato un approfondimento diagnostico e un adeguamento della cura farma- cologica nell’ambito di un ricovero presso il reparto di psichiatria di transi- zione presso la (...) (cfr. rapporto medico del (...), atto TAF n. 4 allegato n. 1). Dal (...) 2024, a fronte della sua progettualità suicidale attiva, egli era stato inoltre ricoverato volontariamente presso la clinica psichiatrica (...) (cfr. atto SEM n. 55/2).

7.4.4.3 Ciò posto, pur non volendo minimizzare i problemi di salute succi- tati, il Tribunale giudica che non sussistono indicatori quanto all’esistenza di gravi problematiche psichiatriche suscettibili d’iscriversi nella restrittiva giurisprudenza succitata (cfr. consid. 7.4.3 supra). Infatti, le affezioni

D-4738/2024 Pagina 13 dell’insorgente possono essere trattate anche in Gambia, per esempio presso l’ospedale psichiatrico Tanka Tanka a Banjul, oppure presso l’ospe- dale privato WAYAS Counselling and Psychiterapy Service a Serrekunda (cfr. decisione avversata, pagg. 13-14). Inoltre, i referti medici agli atti non dimostrano che il rimpatrio comporterebbe un rapido deterioramento dello stato di salute del ricorrente, tale da esporlo con certezza a un concreto pericolo di vita o a un grave e duraturo pregiudizio per la sua integrità fisica. Prima dell’attribuzione al Canton G., gli psicologi avevano ritenuto che “ulteriori destabilizzazioni del luogo di dimora del ragazzo e della rete sociale intorno a lui, possono porsi come fattori aggravanti sulle progetta- zioni anticonservative” (cfr. allegato n. 5 al ricorso). Tuttavia, questa valu- tazione medica non può ragionevolmente costituire, per difetto di estrema gravità (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), un elemento ostativo all’esecu- zione dell’allontanamento. Le difficoltà socio-economiche descritte nel gra- vame (cfr. ricorso, pagg. 10-13) non sono inoltre sufficienti per ammettere un’esposizione concreta a un pericolo per l’integrità dell’interessato (cfr. consid. 7.4.2 supra). Del resto, quest’ultimo ha dichiarato di essersi già ri- volto alle strutture sanitarie gambiane prima di essere condotto in Senegal dalla signora C., ciò che avvalora l’esistenza di un’infrastruttura sufficiente (cfr. atto SEM n. 44/21 D51 e D64). Ad ogni buon conto, il ricor- rente potrà costituirsi una riserva di medicamenti in Svizzera prima della sua partenza e, se necessario, presentare alla SEM una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell’art. 93 LAsi cum art. 73 segg. dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), in vista di ottenere una presa a carico delle cure mediche indi- spensabili per un periodo di tempo adeguato.

7.4.4.4 Per il resto, l’insorgente è giovane e ha già dimostrato intrapren- denza e capacità di adattamento nel suo percorso migratorio. Pur non avendo esercitato una professione in Gambia – perché ancora impegnato negli studi – ha acquisito una sufficiente esperienza lavorativa in E., dove ha appreso il mestiere di panettiere, svolto lavori occa- sionali nell’allestimento di eventi e nelle pulizie e, infine, lavorato come guardiano di una casa (cfr. atto SEM n. 44/21 D175 e D181). Queste circo- stanze attestano la sua capacità di inserirsi nel mondo del lavoro e provve- dere autonomamente al proprio sostentamento. In Gambia può inoltre con- tare su una rete familiare e sociale, in particolare sulla signora Adama (do- miciliata a B.), con la quale mantiene buoni rapporti (cfr. idem D28, D33, D112, D148) e che si occuperebbe attualmente della madre (cfr. idem D87; ricorso, pag. 10, punto 68).

D-4738/2024 Pagina 14 7.4.4.5 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento è da ritenersi ragionevolmente esigibile.

7.5 Infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'e- secuzione dell’allontanamento, in quanto il ricorrente potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 7.6 Visto quanto precede, la decisione avversata va confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento. 8. In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Essa non è poi incorsa in un abuso del suo potere d’apprezzamento in relazione alla misura dell’allontanamento. Il ricorso va quindi respinto.

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.

Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del re- golamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, poiché le richieste di giudizio non risultavano d’acchito sprovviste di probabilità di successo, va accolta la domanda di assistenza giudiziaria formulata nel ricorso (art. 65 cpv. 1 PA). Le spese processuali non vengono quindi prelevate. 11. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4738/2024 Pagina 15

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Matteo Piatti

Data di spedizione:

Zitate

Gesetze

22

CEDU

  • art. 3 CEDU

LAsi

  • art. 2 LAsi
  • art. 3 LAsi
  • art. 5 LAsi
  • art. 6 LAsi
  • art. 6a LAsi
  • art. 8 LAsi
  • art. 14 LAsi
  • art. 17 LAsi
  • art. 44 LAsi
  • art. 93 LAsi
  • art. 106 LAsi
  • art. 108 LAsi
  • art. 111a LAsi

LStrI

  • art. 83 LStrI

OAsi

  • art. 1a OAsi
  • art. 32 OAsi

PA

  • art. 12 PA
  • art. 49 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

10
  • DTF 138 II 51315.10.2012 · 310 Zitate
  • 1C_236/202301.09.2023 · 20 Zitate
  • D-1779/2024
  • D-2554/2024
  • D-2988/2023
  • D-4494/2022
  • D-4738/2024
  • D-523/2024
  • D-5337/2024
  • e 44/21