Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-4647/2006
Entscheidungsdatum
16.11.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Co r t e IV D-46 4 7 /20 0 6 {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 0 Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Thomas Wespi, Claudia Cotting-Schalch, cancelliere Carlo Monti; A._______, Turchia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 aprile 2005 / N [...]. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o

D-46 4 7 /20 0 6 Fatti: A. L'interessato, di etnia armena e di religione cristiana (ortodossa arme- na), è nato a B., nell'omonima provincia, in Turchia, dove avrebbe risieduto dalla nascita fino al 15 gennaio 2005, con un inter- vallo a C., nella provincia di C., per gli studi in scien- ze politiche nel periodo tra il 1998 e fine settembre 2003. In seguito si sarebbe recato ad D. fino al momento dell'espatrio avvenuto in data 5 marzo 2005. Avrebbe quindi raggiunto la Svizzera il 9 mar- zo 2005, dove, in stessa data, ha presentato domanda d'asilo (cfr. ver- bali d'audizione del 22 marzo 2005, pagg. 1, 2 e 7 come pure del 29 marzo 2005, pag. 3). Sentito sui motivi d'asilo il ricorrente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato a seguito di persecuzioni legate alla sua etnia, alla sua religione cristiana come pure a seguito dell'ordine di prestare servizio militare essendo egli parte di una mino- ranza etnica e religiosa. Sul suo vissuto, egli riferisce che, dopo esser tornato a B._______ nel settembre 2003, avrebbe subito delle angherie da parte delle autorità statali. Sua madre, scrittrice, avrebbe pubblicato degli articoli circa i problemi degli armeni a B._______ e ne avrebbe discusso con dei per- sonaggi attivi sul fronte della lotta per il rispetto dei diritti dell'uomo. A causa di ciò, la polizia avrebbe minacciato di morte la sua famiglia. Il richiedente si sarebbe quindi trasferito ad Istanbul, dove si sarebbe re- cato nella Chiesa armeno ortodossa e si sarebbe convertito al Cristia- nesimo. Attorno a capodanno 2005, sarebbe poi stato fermato dalle autorità statali l'autobus per un controllo sul quale si trovava mentre si stava recando dai suoi genitori e sarebbe stato portato ad un posto di polizia. I poliziotti lo avrebbero deriso a causa della sua confessione, gli avrebbero preso la sua carta d'identità ed avrebbero perquisito i suoi bagagli confiscando degli scritti religiosi e delle cassette audio. In data 10 gennaio 2005, mentre stava facendo jogging, sarebbe stato fermato da una macchina della polizia ed un poliziotto lo avrebbe ag- gredito ai genitali dopo che l'interessato non sarebbe stato in grado di presentare la sua carta d'identità e di avere dichiarato di essere di confessione cristiana. Il richiedente sarebbe quindi tornato a casa in bus. A causa di tali problemi avrebbe deciso di recarsi ad D._______ dove avrebbe indossato abiti della comunità armeno ortodossa. Un Pagi na 2

D-46 4 7 /20 0 6 giorno, avrebbe inviato delle riviste a B.. Il 17 febbraio 2005, sarebbe stato fermato ad D. da due poliziotti che gli avrebbero chiesto cosa avrebbe portato in chiesa ed a chi avrebbe consegnato il tutto. Inoltre, gli stessi poliziotti gli avrebbero chiesto cosa avrebbe in- viato a B.. Dopo aver risposto di non aver fatto nulla di scor- retto e di aver soltanto praticato la sua religione, i poliziotti l'avrebbero accusato di tradimento e gli avrebbero prospettato di non risparmiarlo in futuro. In seguito, l'interessato sarebbe stato chiamato a svolgere il servizio militare ed avrebbe quindi deciso di espatriare. Infine, ha ag- giunto che anche suo fratello sarebbe espatriato ed avrebbe ottenuto l'asilo in Francia. A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente ha prodotto un di- ploma universitario dell'università di C., un certificato di batte- simo (Chiesa armeno ortodossa) ed uno scritto di conferma dal Pa- triarca armeno in Turchia. Inoltre, con scritto spontaneo del 6 giu- gno 2005, il ricorrente ha allegato le pagg. 1 e 4 di un fax riportante il dispositivo di una sentenza francese del 29 giugno 2004 che dispor- rebbe la concessione dell'asilo in Francia a suo fratello. B. Con decisione del 5 aprile 2005, l'UFM ha respinto la succitata doman- da d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'inte- ressato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 4 maggio 2005, il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso dinnanzi alla già Commissione svizzera di ricorso in mate- ria d'asilo (CRA) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio all'autorità di prime cure per una nuova valutazione quo al rimpatrio o ad altra destinazione, riservato il diritto di essere sentito in merito agli atti mancanti. D. La CRA, con ordinanza del 26 maggio 2005, ha informato il ricorrente della possibilità di soggiorno in Svizzera fino al termine della procedu- ra ed ha invitato il ricorrente, in mancanza di prove della sua indigen- za, a versare entro il 10 giugno 2005 un anticipo di CHF 600.– a co- pertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inam- missibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo. Pagi na 3

D-46 4 7 /20 0 6 E. In data 28 giugno 2005, l'insorgente ha tempestivamente versato l'anti- cipo. F. Con scritto spontaneo del 16 febbraio 2006, il ricorrente ha inoltrato i seguenti documenti: •originale e relativa traduzione in lingua tedesca di una convoca- zione dell'università di C._______ del 15 novembre 2000 per un audizione in un procedimento disciplinare per il 29 novem- bre 2000; •originale e relativa traduzione in lingua tedesca di un rapporto d'inchiesta dell'università di C._______ del 23 gennaio 2001. G. A partire dal 1° gennaio 2007, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) è subentrato alla CRA. H. Con ordinanza del 18 aprile 2008, il Tribunale ha invitato l'UFM ad inol- trare una risposta al ricorso entro il 18 maggio 2008. Con risposta dell'8 maggio 2008, l'UFM, ha proposto la reiezione del gravame. I. Con scritto spontaneo dell'8 maggio 2008, il ricorrente ha inoltrato co- pia di un contratto di lavoro quale riprova della sua volontà di inte- grazione. J. Il 14 luglio 2008, l'autore del gravame ha inoltrato l'atto di replica, alle- gando: •la pag. 4 di un fax contenente il dispositivo di una sentenza d'a- silo francese del 29 giugno 2004 nella quale suo fratello ha ot- tenuto l'asilo in Francia; •un attestato della Chiesa armeno-apostolica svizzera del 1° lu- glio 2008 contenente la conferma di battesimo secondo il rito della Chiesa armeno-apostolica; Pagi na 4

D-46 4 7 /20 0 6 •copia di uno scritto del 12 luglio 2008 di E._______ in merito alla situazione dei cristiano-armeni in Turchia; •un articolo pubblicato sul sito internet del "stern.de" il 19 gen- naio 2007 in merito ad un omicidio avvenuto ad Istanbul di un giornalista armeno; •due articoli pubblicati sul sito internet del "Welt online" il 18 aprile 2007 rispettivamente sul sito internet "Zeit online" il 20 aprile 2007 in merito ad un omicidio di tre cristiani avvenuto nella città di F.. K. Con scritto spontaneo del 21 luglio 2008, il ricorrente ha presentato l'originale dello scritto del 12 luglio 2008 di E. in merito alla si- tuazione dei cristiano-armeni in Turchia. L. Con duplica del 9 settembre 2010, l'UFM ha proposto nuovamente la reiezione del gravame. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri- presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten- za. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal- la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu- gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giu- gno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il Tribunale osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quan- to sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto proces- suale (art. 53 cpv. 2 LTAF). Pagi na 5

D-46 4 7 /20 0 6 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento del- l'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 2. Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del- l'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio- re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un in- teresse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA); è pertanto legittimato ad aggravar- si contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 vLAsi del 1979, RU 1980 1718), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di- ritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridica- mente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribu- nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo fede- rale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3; PIERRE MOOR, Droit ad- ministratif, vol. II, 2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5). 4. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Pagi na 6

D-46 4 7 /20 0 6 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua italiana, senza domanda di svolgere la procedura dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua, così come ulteriori altri atti procedurali. L'autorità inferiore è organizzata in modo tale da poter utilizzare indifferentemente le lingue nazionali. Di principio, al fine di garantire un'unitarietà della procedura dall'inizio alla fine, gli atti procedurali adottati sono tutti redatti nella medesima lingua, per il che anche la presente sentenza va redatta in italiano. 5. 5.1Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni cir- ca i motivi d'asilo dell'interessato come contraddittorie ed inverosimili. In particolare, il richiedente sarebbe stato incoerente circa il numero dei poliziotti che lo avrebbero fermato il 10 gennaio 2005. Si sarebbe contraddetto in merito all'incontro con due agenti di polizia ad D._______ in data 17 febbraio 2005. Avrebbe presentato allegazioni contrastanti circa la frequenza delle sue visite in chiesa ed il numero di chiese presenti a B._______. L'autorità inferiore critica poi le al- legazioni presentate senza motivi plausibili solo in uno stadio avanzato del procedimento e che non costituiscono semplicemente delle con- cretizzazioni di motivi d'asilo già invocati anteriormente. Infatti, l'in- teressato non avrebbe menzionato in occasione della prima audizione che avrebbe dovuto prestare il servizio militare mentre nella seconda audizione avrebbe affermato che ciò sarebbe il maggior problema. Vi- sto che tale fatto, per esperienza, costituirebbe un elemento centrale nella motivazione di una domanda d'asilo, secondo l'autorità inferiore, ci si sarebbe potuto aspettare dal richiedente di presentarlo già in oc- casione della prima audizione. In tale ambito non si potrebbe ritenere la sua giustificazione fornita durante la seconda audizione. Inoltre, non avrebbe sostanziato i problemi di suo fratello che avrebbero portato alla concessione dell'asilo di quest'ultimo in Francia. In aggiunta, sa- rebbe rimasto molto vago nelle sue dichiarazioni in merito alla Chiesa ortodossa armena ed il suo contenuto di fede. A tale proposito non cambierebbe alcunché il fatto che sulla sua carta d'identità vi sia ripor- tato il Cristianesimo nella rubrica "religione". Anche i documenti pre- sentati a sostegno della sua domanda d'asilo non sarebbero atti a di- mostrare la verosimiglianza del suo racconto. Pertanto, i motivi d'asilo presentati dal richiedente non sarebbero adeguati a reggere l'esame sulla verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi per il che non vi sarebbe la necessità di esaminare la loro rilevanza in materia d'asilo. Di conse- guenza, l'interessato non adempie ai requisiti della qualità di rifugiato Pagi na 7

D-46 4 7 /20 0 6 e la domanda d'asilo va respinta. Infine, l'UFM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile. 5.2Con ricorso, l'insorgente si aggrava avantutto, in ordine, contro la mancata edizione di alcuni atti da parte dell'UFM, contro la lingua del- la procedura ed ha ritenuto prevenuti i funzionari dell'autorità inferiore dopo che uno di loro avrebbe segnato come "prioritaria" la procedura d'asilo del ricorrente annotando sulla prima pagina della prima audi- zione la parola "Prioritätsfall". Il ricorrente ha in seguito contestato le contraddizioni evidenziate dall'UFM. Inoltre, in merito al fatto che non avrebbe menzionato la convocazione per il servizio militare nella prima audizione l'insorgente ha asserito che nessuno gli avrebbe chiesto al- cunché circa il problema militare e che in ogni caso si tratterebbe di un problema di allontanamento. Ciò spiegherebbe il fatto che avrebbe ri- sposto che "Non ci sono altri motivi" quando gli sarebbe stata posta la domanda se avesse altri motivi che lo avrebbero spinto a lasciare la Turchia. Inoltre, sarebbe stata del tutto inesistente l'istruttoria dell'auto- rità inferiore sul punto concernente suo fratello visto che non è stata neanche chiesta una qualsivoglia conferma dello statuto di rifugiato politico di quest'ultimo dalle autorità francesi. 5.3Nella risposta al ricorso, l'UFM, rinviando ai considerandi della querelata decisione, ha proposto la reiezione del ricorso. 5.4Nella replica il ricorrente ha, in sostanza, sottolineato la situazione precaria dei cittadini turchi di origine armena e di religione cristiana in Turchia ed ha presentato a sostegno di ciò alcuni articoli di giornali ri- portati su internet ed una copia di una lettera redatta da uno scrittore di nome E._______. Egli ha poi puntualizzato che l'obbligo del servizio militare costituirebbe nel suo caso motivo di grandi sofferenze dato che, per quanto minoranza già di per sé perseguitata, al momento del- la leva, i cittadini di origine armena sarebbero le vittime preferite di maltrattamenti da parte di commilitoni e superiori. Egli osserva poi che per il solo fatto che suo fratello sia un rifugiato politico in Francia egli dovrebbe ottenere lo stesso trattamento in Svizzera, visto l'identico percorso di vita dei due fratelli come pure la loro appartenenza etnica ed il loro credo religioso. Inoltre, sarebbe innegabile che le autorità francesi si sarebbero chinate in maniera approfondita sulla questione prima di concedere lo statuto di rifugiato politico al fratello del ricorren- te. Di conseguenza, non concedere l'asilo ed allontanare il ricorrente dalla Svizzera significherebbe svalutare la decisione dell'autorità fran- Pagi na 8

D-46 4 7 /20 0 6 cese. Peraltro, ha allegato che un rinvio in Turchia avrebbe delle gravi ripercussioni su di lui, in quanto incorrerebbe in un grave e certo peri- colo per la sua incolumità non solo per i motivi già presentati, bensì pure per il fatto che le persone che l'avrebbero già perseguitato si ac- canirebbero contro di lui anche per la fuga del di lui fratello dalla Tur- chia. Infine, il fatto di essere fuggito dai suoi obblighi di leva lo porte- rebbe con tutta probabilità in prigione dove, in quanto membro di una minoranza e fratello di un rifugiato politico, sarebbe esposto a certo e grave pericolo. 5.5Con duplica, l'UFM ha osservato in sostanza che, indipendente- mente dalla questione della verosimiglianza dei motivi d'asilo e di una probabile motivazione circa la sua conversione al Cristianesimo, il ri- corrente non avrebbe un timore fondato ai sensi dell'art. 3 LAsi di es- sere esposto a dei pregiudizi sull'intero territorio turco. Ha quindi ri- mandato all'estratto del registro di famiglia del 27 gennaio 2005 dal quale si evincerebbe che l'autorità civile competente avrebbe riportato correttamente la conversione del ricorrente al Cristianesimo avvenuta in data 28 dicembre 2004. Di conseguenza, conterrebbe anche la sua carta d'identità (Nüfus) – emessa il 28 dicembre 2004 nel quartiere G._______ ad D._______ – l'annotazione "HRISTIYAN" ("cristiano") nella rubrica sulla religione d'appartenenza. Le autorità turche si sa- rebbero quindi comportate correttamente ed avrebbero rispettato il principio costituzionale della libertà di religione. Inoltre, non avrebbe subito dalle autorità turche direttamente dei pregiudizi a causa della sua conversione. Peraltro, si dovrebbe tenere presente che in Turchia attualmente né i cristiani in maniera generale, né gli armeni in partico- lare, sono oggetto di persecuzioni da parte delle autorità statali oppure di una persecuzione collettiva sociale. A tale proposito sia tenuto pre- sente anche il processo di avvicinamento della Turchia con l'Unione Europea (UE) che, nonostante la sussistenza di carenze nella traspo- sizione, ha portato globalmente ad un miglioramento notevole dei diritti dell'uomo. Nell'ambito di tale processo sia le autorità statali che all'in- terno della società turca si denoterebbe una maggiore sensibilità per le minorità etniche e religiose. Certo, armeni o cristiani non possono a tutt'ora escludere di essere oggetto di angherie o pregiudizi simili a quelle presentate dall'insorgente. Sempre l'autorità inferiore fa osser- vare che nelle grandi città turche, in particolare ad D._______, si può intanto partire dal presupposto che oggigiorno gli armeni, rispettiva- mente i cristiani, non siano in linea di massima confrontati con proble- mi che andrebbero al di là di inconvenienti. Per quanto riguarda le per- Pagi na 9

D-46 4 7 /20 0 6 secuzioni nella zona di B., si tratterebbe di pregiudizi a sfondo tipico locale come ad esempio derisioni o angherie da parte delle forze dell'ordine. Per contro, alla luce di quanto detto, il ricorrente avrebbe chiaramente un'alternativa di fuga interna nelle città grandi turche. In particolare, vi sarebbe una comunità armena in crescita rapida ad D. ove vi avrebbe soggiornato l'insorgente stesso prima del suo espatrio. A tal riguardo vi sarebbe da notare che il ricorrente – a prescindere dal singolo trasporto di due bibbie ed altri materiali a B._______ – non si sarebbe mai esposto in modo specifico e notevole socialmente o religiosamente. Di conseguenza, non dovrebbe temere dei pregiudizi seri in qualità di armeno, rispettivamente cristiano, ad D.. Inoltre, disporrebbe grazie alla sua formazione uni- versitaria di condizioni molto favorevoli per un reinserimento in Turchia. Premesso ciò, non convincerebbe l'argomentazione sorpassata di E. nel suo scritto del 12 luglio 2008. Quo al servizio militare, l'UFM ha rilevato che l'obbligo di leva sarebbe un dovere legittimo che concernerebbe tutti i cittadini turchi maschi. Egli, prestando servizio militare oggigiorno, non dovrebbe temere dei pregiudizi seri per la sua sola appartenenza etnica rispettivamente religiosa. Infine, non gli gio- verebbe alcunché il fatto che suo fratello abbia ottenuto l'asilo in Fran- cia, in quanto la Svizzera non sarebbe legata a decisioni delle autorità francesi e l'UFM non avrebbe conoscenza dei motivi concreti che avrebbero indotto le stesse autorità a concedergli l'asilo già nel giugno 2004. Inoltre, l'insorgente stesso non avrebbe conoscenza dettagliata dei problemi di suo fratello. Per il resto, l'UFM ha rinviato ai conside- randi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso. 6. Il ricorrente sostiene avantutto che, secondo il senso, un funzionario dell'UFM sarebbe prevenuto; che la decisione violerebbe il suo diritto di essere sentito nella sua forma del diritto di compulsazione degli atti nonché violerebbe la lingua di procedura. Il Tribunale deve quindi preli- minarmente esaminare tali conclusioni formali. 6.1Quo alla parzialità dell'autorità di prima istanza in particolare, il ri- corrente si duole che un funzionario dell'UFM avrebbe deciso di ritene- re prioritario il suo caso durante la prima audizione (cfr. verbale d'audi- zione del 22 marzo 2005, pag. 1) ancor prima dello svolgimento della seconda audizione. Egli sostiene che si tratterrebbe di un caso di ricu- sa se la persona a considerare il caso "prioritario" fosse stata la stes- sa che ha deciso nel merito. Ciò varrebbe pure se chi ha deciso il Pag ina 10

D-46 4 7 /20 0 6 "Prioritätsfall" fosse stato addirittura un superiore del collaboratore che avrebbe preso la decisione di merito. Sarebbe quindi evidente che il collaboratore non avrebbe potuto sconfessare in tale caso quanto già deciso anticipatamente dal superiore. La garanzia di un'autorità indipendente e imparziale è concretizzata anzitutto dalle norme sulla ricusazione e l'esclusione. L'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 apri- le 1999 (Cost., RS 101) garantisce l'imparzialità dei membri delle auto- rità e dei funzionari nei procedimenti giudiziari o amministrativi. La nor- ma obbliga queste persone ad astenersi dalla trattazione di casi nei quali non offrono sufficienti garanzie di imparzialità, in particolare, per- ché sono personalmente interessati. La portata della norma differisce da quella degli art. 30 cpv. 1 Cost. e art. 6 della della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Al riguardo occorre in effetti te- ner debitamente conto del fatto che le autorità del potere esecutivo as- sumono innanzitutto un ruolo di governo, di direzione e di gestione. Esse non esercitano in particolare attività giurisdizionali. Le loro man- sioni implicano un cumulo di funzioni diverse, che non possono essere separate senza pregiudicare l'efficacia della gestione e la legittimità democratica e politica delle corrispondenti decisioni. Diversamente da- gli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost., l'art. 29 cpv. 1 Cost. non impone quindi l'indipendenza e l'imparzialità come massima d'organizzazione delle autorità governative, amministrative o di gestione. La loro indi- pendenza deve essere valutata caso per caso secondo le specificità della fattispecie (cfr. DTF 125 I 119 consid. 3d ed f; DTF 125 I 209 consid. 8a; sentenza del Tribunale federale 2P.101/2003 del 4 aprile 2000 consid. 2.2.; AUER, MÜLLER, SCHINDLER, Kommentar zum Bundesge- setz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo, San Gallo 2008, ad art. 10, n. 28 [di seguito: Kommentar VwVG]). A tal proposito, codesto Tribunale non può che considerare le allega- zioni dell'insorgente, oltre che non sostanziate su quale sarebbe l'ef- fetto di quanto da lui addotto, come pretestuose. Difatti non è dato comprendere se e come, secondo lui, il timbro con la menzione "Priori- tätsfall" riportato sulla prima pagina della prima audizione sia atto a pregiudicare lo svolgimento successivo della procedura, se non nella misura in cui eventualmente la accelerebbe. Non di meno tale menzio- ne di regola significa che vi sarebbe la possibilità di trattare il caso di specie quale procedura di non entrata nel merito. In casu l'autorità in- Pag ina 11

D-46 4 7 /20 0 6 feriore ha emanato una decisione di merito, contrariamente a quanto sospettato dall'insorgente. La critica si avvera quindi infondata e va re- spinta. 6.2 6.2.1Il ricorrente lamenta poi la violazione del diritto di essere sentito nella sua forma legata al diritto di compulsazione degli atti. Il diritto di essere sentito sancito dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 6 n. 3 CEDU costituisce un aspetto importante e specifico del principio gene- rale di un equo processo giusta gli art. 29 cpv. 1 Cost. e art. 6 n. 1 CEDU. Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale. Una sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impu- gnata, indipendentemente dalla fondatezza materiale del ricorso (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1; DTF 124 V 183 consid. 4a; DTF 122 II 469 consid. 4a con rinvii; sentenza del Tribunale federale 2P.67/2000 del 19 settembre 2000 consid. 2a; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. 3.110). Il diritto di consultare gli atti di causa rappresenta un particolare aspetto del diritto di essere sentito, in quanto costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri ar- gomenti prima che una decisione sia presa (cfr. DTF 131 V 35 consid. 4.2; DTF 113 Ia 1 consid. 4a; MICHELE ALBERTINI, Der verfassung- smässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 225). Una violazione del diritto di essere sentito occorsa nella procedura può tuttavia reputarsi sanata se la parte ricorrente può esporre la pro- pria causa davanti ad un'autorità ricorsuale che esamina con pieno po- tere cognitivo tutte le questioni che avrebbero potuto porsi davanti al- l'autorità inferiore, se questa avesse sentito regolarmente l'insorgente. Anche se, di caso in caso, la violazione può essere ritenuta sanata, in particolare per motivi di economia processuale, allorquando l'interes- sato abbia la facoltà di prendere visione degli atti richiesti in corso di procedura, ragione per cui l'annullamento del giudizio querelato con ri- mando all'autorità inferiore costituirebbe un'inutile formalità, questa pratica deve rimanere l'eccezione e non va intesa come consenso per l'autorità inferiore di misconoscere i diritti procedurali delle parti, fermo restando che si deve partire dal principio secondo cui una parte non deve venire a conoscenza dei documenti essenziali che hanno servito da base per prendere la decisione solo nel proseguo del procedimento Pag ina 12

D-46 4 7 /20 0 6 ricorsuale, bensì che questi gli siano già visibili davanti all'autorità di prime cure e che un'eventuale riparazione del vizio rimanga l'eccezio- ne (cfr. DTF 127 V 431; DTF 126 I 68; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ª ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n. 1710). 6.2.2In casu il ricorrente lamenta di non avere avuto modo di esami- nare tutta la documentazione richiesta e specificata nel gravame rite- nuta da lui necessaria per poter completare l'atto ricorsuale del 4 mag- gio 2005 e di esprimersi al riguardo prima che l'autorità inferiore ema- nasse la sua decisione, segnatamente la compulsazione dell'atto A1 nel quale si menzionano dei non meglio precisati mezzi di prova e con- testa il modo di agire dell'UFM il quale non trasmetterebbe una parte degli atti per ragioni di ordine ecologico a meno che non vi sia una se- conda apposita richiesta di invio dell'incarto. A questo proposito risulta non di meno che sotto la registrazione A1 non si tratta della rubricazione di un mezzo di prova, bensì della rubri- cazione dell'assunzione agli atti dei mezzi di prova prodotti dal ricor- rente (diploma universitario, attestato di battesimo, scritto di conferma dal Patriarca), ovvero i mezzi di prova presentati dal ricorrente stesso e di cui ne era quindi già a conoscenza al momento dell'inoltro. La cri- tica è quindi infondata. Il ricorrente considera poi che l'atto A8/1 costituisca un elemento im- portante della procedura di asilo, in quanto determina la tipologia della stessa. Visto che il funzionario deciderebbe le modalità secondo cui vengono effettuati determinati interrogatori o meno si tratterebbe quin- di di una decisione incidentale. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il foglio di triage è sem- plicemente un'indicazione informativa, sulla base di un primo esame, dello stato attuale dei fatti rilevati nella prima audizione e non pregiudi- ca in alcun modo l'autorità inferiore ad emettere una decisione se- guendo una procedura piuttosto che un'altra. Di conseguenza, non può che essere trattato come documento interno così come giustamente ri- tenuto dall'autorità inferiore, senza rilevanza per la presa della decisio- ne. Quo all'atto A16 che sarebbe stato contrassegnato quale atto di un'al- tra autorità con la lettera "C", vale tener presente che in tal caso si tratta con ogni probabilità di una svista senza rilevanza, in quanto si Pag ina 13

D-46 4 7 /20 0 6 tratta di uno scritto del precedente rappresentante dell'insorgente già noto allo stesso. Nel complesso quindi, a ben vedere, non è evincibile per codesto Tri- bunale in quale misura la compulsazione dei documenti menzionati ab- bia potuto essere utile a sostanziare ulteriormente la motivazione del ricorso. Il rimprovero mosso dal ricorrente, secondo cui nella pro- cedura dinanzi all'istanza precedente il suo diritto di essere sentito sa- rebbe stato violato, si avvera quindi infondato e non ha portato ad una valutazione arbitraria da parte dell'autorità inferiore. Ne discende che la violazione ravvisata, palesemente inidonea a com- promettere il suo diritto di esprimersi, non può provocare l'annulla- mento del giudizio impugnato. La censura si rivela quindi infondata e va respinta. 6.3Il ricorrente censura altresì che la decisione dell'UFM sia stata presa in lingua tedesca nonostante le audizioni si siano svolte in italia- no. L'art. 16 cpv. 2 LAsi determina che la procedura davanti all'Ufficio fe- derale si svolge di norma nella lingua ufficiale nella quale ha avuto luogo l'audizione cantonale o nella lingua ufficiale del luogo di residen- za del richiedente. Giusta l'art. 4 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), l'UFM può scostarsi eccezionalmente dalla norma se: il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale (lett. a); in con- siderazione di domande entrate o della situazione a livello del perso- nale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande (lett. b); o il richiedente l'asilo è sentito di- rettamente in un centro di registrazione giusta l'art. 29 cpv. 4 LAsi ed è assegnato a un Cantone con un'altra lingua ufficiale (lett. c). La pro- nuncia da parte dell'UFM di una decisione, ai sensi dell'art. 4 lett. b o c OAsi 1, è eccezionalmente possibile se accompagnata dall'adozione d'adeguate misure correttive, che tutelino i diritti ad un ricorso effettivo ed all'equo processo. Tra le possibili misure correttive, va annoverata quella della traduzione orale della decisione resa, e ciò in una lingua conosciuta dal ricorrente. Se l'UFM non ha adottato alcuna misura cor- rettiva appropriata e non ha rimediato alla lacuna neppure in sede ri- corsuale, conseguirà di principio la cassazione della decisione impu- gnata per i ricorrenti non rappresentati da un mandatario professiona- le, nella misura in cui risulta dal ricorso che non hanno sufficientemen- Pag ina 14

D-46 4 7 /20 0 6 te compreso la decisione litigiosa. Per contro, la cassazione della deci- sione impugnata è invece esclusa, di principio, nel caso di ricorrenti di- fesi in sede ricorsuale da un mandatario professionale (cfr. DTAF 2009/56 consid. 3.1-3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Com- missione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 22 consid. 3 pag. 207 e seg.; GICRA 2004 n. 29 pag. 189 e segg.). Nel caso concreto, il ricorrente è rappresentato da un mandatario pro- fessionale dal quale ci si può attendere la conoscenza, almeno passi- va, delle lingue nazionali (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 1A.235/2003 dell'8 gennaio 2004 consid. 1 e sentenza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale del 25 ottobre 2004 consid. 2). Ne consegue che la censura in ordine alla lingua delle decisione impu- gnata e della procedura risulta essere infondata. 7. Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai ri- fugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a perso- ne in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono espo- ste a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, ap- partenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni po- litiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre al- tresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femmini- le (art. 3 cpv. 2 2 a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una proba- bilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o con- traddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determi- nante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri- Pag ina 15

D-46 4 7 /20 0 6 chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con- vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi- lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non su- scettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e con- cordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizza- ta, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 8. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare, va rilevato che il ricorrente si è contraddetto sul numero degli agenti di polizia che lo avrebbero fermato il 10 gennaio 2010 di- chiarando nella prima audizione che sarebbero stati due, mentre nella seconda quattro (cfr. verbali d'audizione del 22 marzo 2005, pag. 6 e del 29 marzo 2005, pag. 4). Per quel che riguarda l'evento del 17 feb- braio 2005, egli ha segnalato nella prima audizione di essere stato in compagnia di un amico di nome G._______ per poi asserire di essere stato da solo, menzionando un'altra occasione in cui sarebbe stato presente G._______ (cfr. verbali d'audizione del 22 marzo 2005, pag. 6 e del 29 marzo 2005, pagg. 5-6). Inoltre, è rimasto incoerente sulla fre- quenza delle sue visite in basilica: egli dapprima ha dichiarato di es- servi andato spesso, per poi allegare di esserci semplicemente andato rispettivamente di esserci andato dieci volte in tutto (cfr. verbali d'audi- zione del 22 marzo 2005, pag. 5 e del 29 marzo 2005, pag. 10). Peral- tro, ha negato nella seconda audizione che vi sia a B._______ una chiesa cristiana, nonostante abbia dichiarato nella prima audizione che "... la mia borsa che conteneva dei giornalini della chiesa, due bib- bie e delle audiocassette per una chiesa a B._______" ed ha altresì Pag ina 16

D-46 4 7 /20 0 6 mostrato una cartolina-tessera di una chiesa a B._______ (cfr. verbale d'audizione del 29 marzo 2005, pagg. 10-11). Per quanto riguarda la sua religione, codesto Tribunale osserva che l'insorgente ha dimostrato di avere serie lacune conoscitive in merito. Infatti, ha saputo elencare soltanto il nome di un santo, di un patriarca e di un parroco. Inoltre, non è stato capace di recitare il padre nostro e non ha neanche saputo spiegare il senso religioso della Pasqua (cfr. verbale d'audizione del 29 marzo 2005, pagg. 9-10). Ora, codesto Tri- bunale non mette in dubbio la sua appartenenza alla Chiesa armeno ortodossa, ma le evidenti lacune di conoscenza della sua religione fan- no sì che non può essere credibile un legame stretto con tale religione e tanto meno che le autorità turche abbiano preso sotto mira il ricor- rente per atti di propaganda religiosa eccessivi. Infatti, quest'ultime gli hanno emesso senza indugio la sua nuova carta d'identità in data 28 dicembre 2004 poco dopo la sua conversione al cristianesimo e vi hanno aggiunto la sua religione nell'apposita rubrica. Infine, la mera appartenenza alla minoranza cristiana in Turchia non costituisce di per sé un motivo per ottenere il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo (cfr. sulla minoranza cristiana per analogia sentenza del Tribunale amministrativo federale E-6534/2008 del 30 ot- tobre 2008; GICRA 2006 n. 26 consid. 5.3.7 e GICRA 2003 n. 9). Peraltro, va per abbondanza osservato che, per quanto riguarda l'etnia armena e la religione cristiana in Turchia, si considera che – giusta le informazioni a disposizione di codesto Tribunale – il governo turco si sta impegnando a migliorare il rispetto della libertà di religione ed a meglio proteggere le minorità etniche in vista di una possibile adesio- ne alla Unione Europea (UE) (cfr. sentenza del Tribunale amministrati- vo federale E-6534/2008 del 30 ottobre 2008 pag. 11; Freedom House: Turkey country report 2010 [http://www.freedomhouse.org/templa- te.cfm?page=22&country=7937&year=2010; ultima visita: 5 otto- bre 2010]; U.S. Department of State: 2009 Human rights report: Turkey, 11 marzo 2010 [http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/eur/ 136062.htm; ultima visita: 5 ottobre 2010]; U.S. Department of State: Turkey: International Religious Freedom Report 2009, 26 ottobre 2009 [http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2009/130299.htm; ultima visita: 5 otto- bre 2010]; Die Christen in der Türkei hoffen auf die EU, Neue Zürcher Zeitung [NZZ] del 10 gennaio 2000). Pag ina 17

D-46 4 7 /20 0 6 La circostanza che suo fratello abbia ottenuto l'asilo in Francia non è poi ancora determinante per l'esito della presente vertenza, non men- zionando detta sentenza né i fatti né i motivi della concessione dell'a- silo al fratello (cfr. allegati dello scritto non richiesto del 6 giugno 2005 ed allegato G dell'atto di replica del 14 luglio 2008). D'altra parte il ri- corrente dichiara pure di non conoscere i problemi di suo fratello, di cui dovrebbe esserne invece al corrente e con il quale afferma di esserne in contatto (cfr. verbali d'audizione del 22 marzo 2005, pag. 3 e del 29 marzo 2005, pag. 8). Oltre a ciò, giova constatare che il ricorrente ha lasciato la Turchia mentre sua madre – la quale avrebbe avuto dei problemi per i suoi ar- ticoli di giornale sulla situazione degli armeni in Turchia – è rimasta in patria come pure sua sorella e suo padre. Tale fatto urta ulteriormente la credibilità delle sue allegazioni circa le persecuzioni rivolte contro i membri dell'etnia armena in Turchia ed un'eventuale persecuzione ri- flessa. A ciò si aggiunga che egli è cresciuto ed ha frequentato e con- cluso l'università in loco senza essere espatriato prima. Per quanto riguarda il suo timore di dover prestare il servizio militare al suo ritorno, v'è da osservare che il ricorrente non l'ha minimamente accennato nella prima audizione, menzionandolo solamente nella se- conda (cfr. verbale d'audizione del 29 marzo 2005, pagg. 6-8). Con- frontato con tale circostanza, egli si è limitato a rispondere che "non mi hanno chiesto, allora non l'ho detto" (cfr. ibidem, pag. 7). Tale giustifi- cazione non può trovare sostegno, in quanto nella prima domanda d'a- silo gli è stato esplicitamente chiesto se aveva altro da aggiungere (cfr. verbale d'audizione del 22 marzo 2005, pag. 6). Il ricorrente non pote- va quindi scordarsi di un elemento centrale del suo racconto, costi- tuendo uno dei suoi motivi d'asilo addotti. Per il resto, il ricorrente non ha a tutt'ora – a distanza di più di cinque anni dall'inoltro della sua do- manda d'asilo – presentato alcuna convocazione ufficiale a comprova o per lo meno per dimostrare la verosimiglianza di questo motivo d'asi- lo. A tal riguardo, egli non ha neanche saputo datare con precisione quando avrebbe ottenuto detta convocazione, asserendo: "tre mesi fa" e di non sapere dove si troverebbe ora (cfr. verbale d'audizione del 29 marzo 2005, pag. 8). Di conseguenza, non si può che concludere che l'insorgente abbia allegato questo inverosimile motivo d'asilo solo nella seconda audizione per i bisogni di causa (cfr. GICRA 1998 n. 4 pag. 25 e 1993 n. 3 pag. 12). Pag ina 18

D-46 4 7 /20 0 6 In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione globale delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dal ricorrente come inverosimili e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugia- to previste dall'art. 3 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federa- le pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'e- secuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avreb- be dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 OAsi 1). 10. 10.1Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di que- ste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfah- rens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 262). 10.2La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto in- ternazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione con- tro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragio- ni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spet- Pag ina 19

D-46 4 7 /20 0 6 ta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e con- crete ragioni (cfr. GICRA 1995 n. 23). Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui egli potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termi- ni, egli non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'e- sposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Peraltro, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposi- zioni della Convenzione (cfr. ibidem consid. 6a e GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pagg. 110 e segg. nonché relativi riferimenti): in altre paro- le, la difficile situazione generale dei diritti umani in Turchia, come la denuncia il ricorrente nel gravame, in ogni caso non lascia apparire l'e- secuzione dell'allontanamento in tale Paese come di per sé inammissi- bile. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pub- blico internazionale nonché della LAsi. 10.3Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'e- secuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concre- tamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la vio- lence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generaliz- zata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allonta- namento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno biso- gno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertan- to esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salu- te, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-econo- miche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in parti- colare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazio- Pag ina 20

D-46 4 7 /20 0 6 ne, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazio- ne nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militan- te a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (DTAF 2007/10 e re- lativi riferimenti; GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215). Va osservato che in Turchia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Per quanto ri- guarda la questione religiosa si rinvia sub consid. 8. Quo alla situazione personale dell'insorgente, il medesimo è giovane, ha una formazione universitaria ed ha compiuto una certa esperienza professionale quale contadino. Inoltre, dispone di un'importante rete sociale in patria, segnatamente i genitori a B._______ ed una sorella ad H._______ (cfr. verbale d'audizione del 22 marzo 2005, pag. 3). Inoltre il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi pro- blemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. Premesso ciò, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferi- mento alle effettive possibilità per lo stesso di un adeguato reinseri- mento sociale nel suo Paese d'origine. Infine, nonostante il ricorrente abbia presentato la sua domanda d'asi- lo più di cinque anni fa, non si giustifica di esaminare se il medesimo si trovi in una grave situazione personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis della, nel frattempo abrogata, legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) e degli abrogati art. 44 cpv. 3-5 LAsi come pure l'art. 33 OAsi 1, ritenuto che un tale esame non è di competenza di questo Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al Cantone rilasciare un eventuale permes- so di dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno cin- que anni dalla presentazione della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado d'integrazione. Per conseguenza, l'eventuale concessione Pag ina 21

D-46 4 7 /20 0 6 di tale permesso all'insorgente esula dall'ambito procedurale del caso di specie. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie. 10.4Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità del- l'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessa- rio al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10.5Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammis- sibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disat- teso e la querelata decisione confermata. 11. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il dirit- to federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di pri- me cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridica- mente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono state compu- tate parzialmente con l'anticipo spese, di CHF 600.–, versato dal ricor- renti il 28 giugno 2005. 13. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate- ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Pag ina 22

D-46 4 7 /20 0 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali restanti, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.–, versato dal ricorrente il 28 giugno 2005. 3. Comunicazione a: -patrocinatore del ricorrente (Raccomandata) -UFM, Divisione soggiorno, (allegato: incarto N [...], per corriere in- terno; in copia) -I._______ (in copia) Il presidente del collegio:Il cancelliere: Daniele CattaneoCarlo Monti Data di spedizione: Pag ina 23

Zitate

Gesetze

32

CEDU

  • art. 3 CEDU

Cost

  • art. 29 Cost
  • art. 30 Cost

LAsi

  • art. 2 LAsi
  • art. 3 LAsi
  • art. 6 LAsi
  • art. 7 LAsi
  • art. 8 LAsi
  • art. 14 LAsi
  • art. 16 LAsi
  • art. 29 LAsi
  • art. 44 LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 106 LAsi

LDDS

  • art. 14a LDDS

LStr

  • art. 83 LStr

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF
  • art. 53 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

OAsi

  • art. 32 OAsi
  • art. 33 OAsi

PA

  • art. 5 PA
  • art. 33a PA
  • art. 49 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

vLAsi

  • art. 105 vLAsi

Gerichtsentscheide

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