B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-4608/2021
S e n t e n z a d e l 6 d i c e m b r e 2 0 2 1 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jeannine Scherrer-Bänziger, Andreas Trommer, cancelliere Jesse Joseph Erard.
Parti
A., nato il (...), alias B., nato il (...), alias C., nato il (...), alias D., nato il (...), Iraq, patrocinato dalla signora Cristina Tosone, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 12 ottobre 2021 / N (...).
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Visto la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il (...) set- tembre 2021, i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 20 settembre 2021 (cfr. atto SEM [...] -12/10) ed al colloquio personale Dublino, tenutosi il 23 settembre 2021 (cfr. atto SEM 17/3), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 12 ottobre 2021, notificata il 13 ottobre 2021 (cfr. atto SEM 38/1), me- diante la quale l’autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronun- ciato il trasferimento dell’interessato verso la Romania, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 20 ottobre 2021 (cfr. tracciamento degli invii; data d’entrata: 21 ottobre 2021), con il quale il ricorrente ha concluso preliminarmente alla sospensione in via supercautelare dell’esecuzione della decisione e alla restituzione dell’effetto sospensivo; nel merito egli ha postulato l’annulla- mento della precitata decisione e la restituzione degli atti all’autorità infe- riore per il completamento dell’istruttoria; l’ulteriore conclusione ricorsuale per mezzo della quale egli ha domandato la concessione dell’assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese, lo scritto del 21 ottobre 2021, per mezzo del quale il richiedente ha tra- smesso al Tribunale il rapporto medico del 18 ottobre 2021 – concernente la degenza ospedaliera del richiedente, avvenuta fra il 13 ottobre 2021 e il 18 ottobre 2021 – e l’atto medico F2 del 20 ottobre 2021, il provvedimento del 27 ottobre 2021, con il quale il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente, la decisione incidentale del 2 novembre 2021, per mezzo della quale lo scrivente Tribunale ha chiesto al ricorrente di versare agli atti, entro il 9 novembre 2021, il rapporto di uscita dettagliato concernente la degenza ospedaliera avvenuta fra il 14 ottobre 2021 e il 18 ottobre 2021, conceden- dogli altresì la facoltà di esprimersi in merito al suo attuale stato di salute,
D-4608/2021 Pagina 3 l’ulteriore atto medico F2 del 20 ottobre 2021, che il ricorrente ha rimesso al Tribunale con la missiva del 2 novembre 2021, lo scritto del 4 novembre 2021, per il cui tramite l’insorgente ha dato seguito alla summenzionata decisione incidentale, versando agli atti il rapporto di uscita dettagliato del 3 novembre 2021 concernente la sua degenza ospe- daliera, oltre al formulario denominato “Medical report in cases of return / Enforcement of Removal Orders” compilato dal Dr. med. E._______ in data 20 ottobre 2021, l’invio del 9 novembre 2021, al quale il richiedente l’asilo ha accluso ag- giuntiva documentazione medica, composta da un atto medico F2 del 3 novembre 2021 e un rapporto psicologico del 4 novembre 2021, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una deci- sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒ c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti,
D-4608/2021 Pagina 4 che in sostanza e per quanto qui di rilievo, durante il colloquio Dublino l’in- sorgente ha in primo luogo affermato di non avere mai depositato una do- manda d’asilo in Romania, Paese nel quale gli sarebbero però state rile- vate le impronte digitali; ch’egli sarebbe rimasto in tale Paese solo tre giorni, senza peraltro essere oggetto di un’audizione; che posto di fronte alla possibile competenza della Romania, egli ha asseverato di non volervi fare ritorno; che in tale contesto, egli ha affermato che la di lui madre – malata e residente presso un campo profughi a F._______ – non vorrebbe ch’egli vi facesse ritorno, non avendovi molti diritti; ch’egli ha altresì auspi- cato il riconoscimento della sua domanda d’asilo in Svizzera, ritenuto che non avrebbe la forza di andare altrove, che nella querelata decisione, la SEM − dopo aver constatato l’ammissione della competenza da parte delle autorità rumene − ha in primo luogo rile- vato che le ragioni d’ordine personale evocate dal richiedente nel corso del colloquio Dublino non farebbero parte dei criteri prescritti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazio- nale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) atti a stabilire il Paese membro competente, ragion per cui non potrebbero essere prese in considerazione; che oltretutto, nel caso in esame non si ravviserebbero elementi a sostegno del fatto che la Romania non rispetti i suoi obblighi internazionali esimendosi dallo svolgere correttamente la procedura d’asilo e di eventuale rinvio, che nel prosieguo della sua disamina, l’autorità inferiore ha escluso che nello Stato di destinazione – il quale, oltre ad essere firmatario della Con- venzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) e della CEDU, applicherebbe la direttiva 2013/32/UE del Parla- mento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure co- muni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura); la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attri- buzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le per- sone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione); nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
D-4608/2021 Pagina 5 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazio- nale (di seguito: direttiva accoglienza) – sussistano carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, che implichino un rischio di trattamenti contrari all’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), all’art. 3 CEDU o ancora, di violazione del principio del divieto di respingimento; che l’au- torità in parola ha dipoi negato l’esistenza di motivi che impongano l’appli- cazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Re- golamento Dublino III, che infine, nel caso in esame non si ravviserebbero nemmeno motivi uma- nitari atti a giustificare l’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1; che dopo aver riassunto l’esito degli atti medici di cui all’inserto, la SEM ha osservato che il richiedente non soffrirebbe di patologie gravi, tali da necessitare ul- teriori esami clinici; che così, il suo stato valetudinario sarebbe chiaro e non necessiterebbe di ulteriori approfondimenti; che nel prosieguo della sua di- samina l’autorità inferiore ha poi aggiunto che la Romania disporrebbe di un’infrastruttura medica sufficiente alla quale l’interessato avrebbe ac- cesso in base al diritto comunitario; che oltretutto, in specie non sarebbero ravvisabili elementi suggerenti che lo Stato in parola priverebbe l’interes- sato dell’assistenza medica necessaria; che ad ogni modo, nella procedura Dublino sarebbe unicamente decisiva la capacità al trasferimento, valutata in modo definitivo poco prima dello svolgimento dello stesso; che in defini- tiva, il richiedente sarebbe quindi tenuto a lasciare la Svizzera, che nel proprio gravame, il ricorrente avversa su vari aspetti l’argomenta- zione di cui al sindacato provvedimento, che innanzitutto, ribadendo quanto già esposto durante il colloquio Dublino (cfr. supra) egli non avrebbe mai depositato una domanda d’asilo in Roma- nia, Paese in cui gli sarebbero state solamente rilevante le impronte digitali; che d’altro canto, egli vi sarebbe rimasto per soli tre giorni, che vieppiù, a mente dell’insorgente la decisione impugnata andrebbe an- nullata poiché ancorata ad un accertamento incompleto del suo stato di salute; che in particolare, informato in merito alla decisione di trasferimento verso la Romania pronunciata dall’autorità di prima istanza, il richiedente avrebbe incominciato ad accusare difficoltà respiratorie, ciò che avrebbe richiesto assistenza sanitaria urgente da parte del personale del Centro federale; che di conseguenza, dal giorno seguente, 14 ottobre 2021, sino al 18 ottobre 2021, l’interessato sarebbe stato oggetto di un ricovero presso il reparto di psichiatria del nosocomio di Sarnen; che su tali presupposti −
D-4608/2021 Pagina 6 conto tenuto del fatto che la SEM fosse a conoscenza sia della necessità di predisporre un supporto psichiatrico, così come del fatto che la seduta prevista per il 26 settembre 2021 fosse stata annullata – risulterebbe evi- dente che in specie il malessere psichico lamentato dall’interessato an- dasse chiarito, segnatamente alla luce del possibile impatto del trasferi- mento sulla sua salute; che a mente del ricorrente, le carenze che contrad- distinguerebbero l’analisi esperita dell’autorità di prima istanza, si tramute- rebbero in una violazione del principio inquisitorio e finanche dell’art. 3 CEDU, che l’insorgente osserva poi che il sistema sanitario rumeno sarebbe con- traddistinto da numerose lacune, tanto più accentuate dalla pressione in- generata dalla corrente pandemia di coronavirus (cfr. memoriale ricor- suale, pag. 5, punto 5); che del resto, neppure sarebbe sicuro che il suo statuto legale in tale Paese gli consentirebbe di accedere alle cure neces- sarie, posto che la sua domanda d’asilo sarebbe stata stralciata dalle au- torità rumene; che al riguardo, vi sarebbe da rilevare che ai sensi della legislazione rumena, affinché egli possa presentare una nuova domanda d’asilo a distanza di nove mesi dallo stralcio, sarebbe necessario addurre nuovi elementi o circostanze; che nondimeno, tale “subsequent applica- tion” non gli garantirebbe il diritto di rimanere sul territorio, ciò che lo espor- rebbe ad una decisione di rimpatrio; che in sunto, un trasferimento verso la Romania esporrebbe il richiedente anche ad un rischio di respingimento (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 6, punto 6), che perdipiù, l’autorità di prima istanza avrebbe dovuto ottenere dagli omo- loghi rumeni esplicite rassicurazioni sia in merito all’esame della domanda d’asilo e alla garanzia del soggiorno del ricorrente in territorio rumeno, così come circa la disponibilità e l’accessibilità del trattamento richiesto dallo stato valetudinario del richiedente (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 6, punto 7), che, giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com- petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III,
D-4608/2021 Pagina 7 che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon- sabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro- tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regola- mento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina- zione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi- stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per veri- ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del Regolamento Dublino III è tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d’esame e che ha presentato una domanda in un
D-4608/2021 Pagina 8 altro Stato membro o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III), che, giusta l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovra- nità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazio- nale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consulta- zione dell’unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l’interes- sato aveva già depositato una domanda d’asilo in Romania l’(...) 2020 (cfr. atti SEM 9/1 e 13/2), che su tali presupposti, il 27 settembre 2021 la SEM ha presentato alle autorità rumene competenti, nei termini fissati all’art. 23 par. 2 Regola- mento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 25/7), che con scritto dell’8 ottobre 2021, la Romania ha espressamente accet- tato di riprendere in carico il ricorrente in applicazione della medesima di- sposizione di legge (cfr. atto SEM 30/1), che conseguentemente, la competenza della Romania risulta di principio essere data, che sul punto, è d’uopo rammentare che la questione dell’effettiva volontà quanto al deposito di una domanda d’asilo è del tutto ininfluente, atteso che il meccanismo del Regolamento Dublino III non offre il diritto di sce- gliere autonomamente lo Stato nel quale la domanda debba essere esami- nata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3), che proseguendo nella disamina, il Tribunale rimarca che la Romania è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 di- cembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne ap- plica le disposizioni, che pertanto il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo,
D-4608/2021 Pagina 9 è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme re- lative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in pre- senza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia [Grande Camera] del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che nondimeno, né il Tribunale, né la Corte europea dei diritti dell’uomo (CorteEDU), così come neppure la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), hanno ad oggi ammesso l’esistenza di carenze sistemiche in Ro- mania (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale D-2895/2021 del 28 giugno 2021 consid. 8.1 e F-1506/2021 del 9 aprile 2021, con riferimenti ivi citati), che all’occorrenza non vi sono quindi fondati motivi di ritenere che in Ro- mania sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle con- dizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un tratta- mento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2 a frase Regolamento Dublino III), che, conseguentemente, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2 a frase Regola- mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie; che in tal senso, una richiesta di garanzie supplementari in merito all’accoglienza del richiedente in Romania, così come postulato nel gravame, non risulta in alcun modo necessaria (cfr. fra le tante, sentenza D-2895/2021 del 28 giugno 2021 consid. 8.5), che resta da valutare se nel caso concreto sussistano indizi seri e sufficienti per ammettere che le autorità dello Stato di destinazione non rispettino il diritto internazionale (cfr. DTAF 201/45 consid. 7.4 e 7.5), che ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in di- ritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se “motivi umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel
D-4608/2021 Pagina 10 merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad en- trare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che in primo luogo, nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato, né invero ha censurato, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, ch’egli neppure ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di re- spingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sareb- bero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che in proposito, occorre ancora rammentare che una decisione definitiva di rifiuto dell’asilo e di allontanamento verso il Paese d’origine, non costi- tuisce di per sé una violazione del principio di non-respingimento; che co- munque, essendo la Romania uno Stato di diritto, si può attendere dal ri- corrente che tuteli i propri diritti adendo le adeguate vie di diritto dinanzi alle competenti autorità rumene qualora ritenesse di essere esposto ad un rischio di violazione del principio di non-respingimento (cfr. sentenza del Tribunale F-1506/2021 del 9 aprile 2021), che tramite l’esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte al feno- meno delle domande d’asilo multiple («asylum shopping»), che con la sua impugnativa, l’insorgente allega tuttavia uno stato di salute precario, contraddistinto in particolare dalla comparsa di ideazioni suicidali, le quali avrebbero reso necessario un ricovero clinico dal giorno seguente la notifica della decisione avversata, sino al 18 ottobre 2021; che come detto, egli ritiene che in assenza di un rapporto medico esaustivo e detta- gliato, non si disporrebbe in specie di un quadro clinico sufficientemente
D-4608/2021 Pagina 11 acclarato, ciò che determinerebbe un accertamento incompleto dei fatti de- terminanti da parte dell’autorità inferiore, che orbene, quo alle succitate doglianze ricorsuali, v’è anzitutto da osser- vare che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie, costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell’interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o termi- nale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 con- sid. 7.1), che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Bel- gio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che essendo decisivo e visto quanto eccepito in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l’accertamento dei fatti operato dall’auto- rità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l’insorgente sia stato o meno esaustivo e corretto, e dall’altra se quest’ultimo rientri o meno nelle casisti- che testé enucleate, che alla luce dell’applicazione del principio inquisitorio l’autorità compe- tente deve infatti procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che nel caso in narrativa non appare però che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima, che sulla base degli atti medici di cui all’inserto, al momento dell’emissione della sindacata decisione risultava infatti chiaro che la situazione medica dell’insorgente non si iscrivesse nella restrittiva giurisprudenza convenzio- nale, che da un primo consulto medico tenutosi il 21 settembre 2021, emergeva che al richiedente fosse stata diagnosticata una sindrome ansioso-depres-
D-4608/2021 Pagina 12 siva reattiva, per la quale gli è stata somministrata una terapia medicamen- tosa a base di Trittico 150mg, Relaxane e Cipralex (cfr. atto 15/2); che il medico curante consigliava inoltre una presa a carico psichiatrica, che il 10 ottobre 2021 l’interessato ha altresì beneficiato di un consulto me- dico perché afflitto da un’infezione virale febbrile con dolore muscolo-sche- letrico; che per tale sintomatologia gli è stata prescritta l’assunzione di Irfen 600mg e Esomep 2mg, che nulla permetteva di ritenere che tali problematiche non fossero state risolte o che non versassero in condizioni stabili, che su tali presupposti, il substrato fattuale non conteneva pertanto indica- tori quanto all’esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale; che allo stesso modo, non v’erano ele- menti per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato valetudinario comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento; che neppure si poteva partire dall’assunto che il ricorrente rientrasse nella categoria di persone vulnerabili ai sensi della giurispru- denza in vigore, che conto tenuto delle questioni giuridiche che si ponevano, al momento dell’emissione del sindacato provvedimento, il complesso fattuale era dun- que sufficientemente delineato per giudicare del trasferimento dell’interes- sato in Romania nel contesto di un procedimento Dublino, di modo che, nulla può essere rimproverato all’autorità inferiore, che non ha violato il principio inquisitorio, che oltremodo, tale valutazione non è inficiata dal precario stato psicolo- gico allegato in sede ricorsuale, che in merito, con il certificato del 18 ottobre 2021, è stata diagnosticata al ricorrente una reazione acuta da stress (F43.0) − patologia per la quale si è rivelato necessario un ricovero clinico dal 13 ottobre 2021 al 18 ottobre 2021 – e con il primo degli atti medici F2 del 20 ottobre 2021 è stato atte- stato un rischio di suicidio; che inoltre, nell’apposito modulo denominato “Medical report in Cases of Return / enforcement of Removal Orders” pari- menti datato al 20 ottobre 2021, il Dr. med. E._______ ha indicato quale diagnosi “schwere reakt. ängstl.-depressive Erkrankung, chron. Suizida- lität, rezidiv. akute Belastungsreaktionen”,
D-4608/2021 Pagina 13 che il rapporto di uscita dettagliato del 3 novembre 2021, concernente la degenza ospedaliera intercorsa fra il 13 ottobre 2021 e il 18 ottobre 2021, fa stato di un quadro clinico gravato da una reazione acuta da stress (F43.0) e da un episodio depressivo di media gravità (F32.1), patologie per le quali è stata predisposta all’insorgente una terapia farmacologica a base di Escitalopram Mepha Lactab 10mg, Trittico Ret Tabl 150mg, Relaxane Filmtabl, e, quali medicamenti di riserva, Relaxane Filmtabl e Sequase Filmtabl 25mg; che nel confezionare l’attestato in parola, le psicologhe pre- poste hanno rilevato che "Weiter lagen Schmerzen und Schwindel vor. Im Verlauf zeigte sich der Zustand unverändert. Die Suizidgedanken und die Hoffnungslosigkeit persistierten, jedoch zeigten sich zu keinem Zeitpunkt handlungsnahe suizidale Impulse oder Handlungen resp. keine akute Sui- zidalität. Die Suizidalität wurde als reaktiv auf den negativen Asylentscheid beurteilt", che per mezzo dell’atto medico F2 del 3 novembre 2021, il medico curante ha adeguato il trattamento medicamentoso, riducendone il dosaggio e pre- scrivendo all’interessato una cura composta da Escitalopram 10mg, Trittico 50mg, Relaxane, Sequase 25mg, che infine, con la certificazione clinica del 4 novembre 2021 sono state confermate sia le succitate diagnosi – ovverosia una reazione acuta da stress (F43.0), un episodio depressivo di media gravità (F32.1) e un di- sturbo post-traumatico da stress (F43.1) – che la terapia farmacologica im- prontata, che orbene, alla luce del nutrito carteggio clinico di cui all’inserto, appare chiaro che il summenzionato stato psicologico si sia stabilizzato, tanto da giutificare la fine del ricovero ospedaliero e da permettere un seguito am- bulatoriale delle patologie, che vieppiù, dagli atti medici in parola si desume che la suicidalità palesata dall’interessato – finanche espressa infliggendosi atti anticonservativi – sia sostanzialmente riconducibile ad una reazione alla comunicazione della decisione negativa della SEM (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4, punto 3; rapporto di uscita dettagliato del 3 novembre 2021; rapporto piscologico del 4 novembre 2021); che in proposito, giova rammentare che il peggio- ramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una deci- sione negativa è casistica osservabile di frequente (cfr. tra le tante sen- tenza del Tribunale D-5256/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 10.4.1); che tuttavia il Tribunale federale ha stabilito che il rischio di messa in atto di tentativi suicidali non osta di principio all'esecuzione dell'allontanamento
D-4608/2021 Pagina 14 (cfr. sentenza del TF 2C_856/2015 del 10 ottobre 2015 consid. 3.2.1); che ciò corrisponde anche alla prassi dello scrivente Tribunale (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale D-505/2020 del 4 febbraio 2020, F-5933/2019 del 23 gennaio 2020 consid. 7.6, F-5900/2019 del 18 novembre 2019, E-1997/2019 del 2 maggio 2019, F-4514/2018 del 20 agosto 2018), che questa situazione particolare, segnatamente la fragilità dello stato di stato di salute psichico dell'insorgente, dovrà però essere debitamente presa in considerazione per le modalità d'organizzazione del trasferimento; che prima di procedere con tale provvedimento, sarà inoltre premura delle autorità competenti – con eventualmente l'aiuto della SEM in applicazione dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espul- sione di stranieri (OEAE, RS 142.281) – informare in maniera precisa e completa le autorità rumene dell'arrivo, dei problemi di salute e del bisogno di protezione dell'insorgente, così da permettere a tali autorità di indirizzare il ricorrente alle strutture terapeutiche adatte per un’eventuale continua- zione del trattamento (cfr. art. 31 e 32 Regolamento Dublino III), che su tali presupposti, nel caso in disamina non v’è dunque ragione di chiarire ulteriormente il quadro psicologico del ricorrente, che per il resto va evidenziato che la Romania dispone di infrastrutture me- diche sufficienti (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale E-5656/2020 del 22 gennaio 2021 consid. 6.3.2) ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), che non vi sono dunque motivi per ritenere che il ricorrente non potrà pro- seguire – ove necessario − un trattamento farmacologico e di sostegno psichiatrico e psicologico anche in tale Paese, che lo stato di salute dell’insorgente non è quindi ostativo ad un trasferi- mento verso la Romania, che alla luce di quanto precede non è dunque neppure ravvisabile la ne- cessità di ottenere delle garanzie individuali in tale Paese,
D-4608/2021 Pagina 15 che pertanto, l’insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di compro- vare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Romania, che comunque, come detto, appartiene a quest’ultimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine, nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento nell'applicazione della clausola di sovranità per motivi umanitari, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, la Romania rimane competente dell’esame della do- manda di asilo del ricorrente ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do- manda di asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Romania conformemente all’art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di- stinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18), che con il provvedimento impugnato l’autorità di prima istanza non ha vio- lato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferi- mento dalla Svizzera verso la Romania, confermata,
D-4608/2021 Pagina 16 che le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 27 ottobre 2021 de- cadono con la presente decisione finale (cfr. SEILER HANSJÖRG, in: Wald- mann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA). che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di con- cessione dell’effetto sospensivo risulta senza oggetto; che altresì, per lo stesso motivo, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tuttavia, non es- sendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell’inoltro del gravame d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che il ricorrente sia indigente, v’è luogo di accogliere la do- manda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4608/2021 Pagina 17 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
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