B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-4432/2021
S e n t e n z a d e l 2 8 o t t o b r e 2 0 2 1 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Déborah D’Aveni, Daniela Brüschweiler, cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A., nato il (...), alias A., nato il (...), alias A., nato il (...), alias A., nato il (...), Afghanistan, rappresentato dalla signora Cristina Tosone, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro [Grecia]) ed allontanamento; decisione della SEM del 27 settembre 2021 / N (...).
D-4432/2021 Pagina 2 Fatti: A. L’interessato, asserito cittadino afghano, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (...) luglio 2021, dichiarando in tale contesto segnata- mente di essere nato in data (...) (cfr. atto SEM n. [{...}]-4/2). B. Dalle investigazioni intraprese dalla SEM è risultato che, secondo la banca dati europea «EURODAC», il richiedente aveva depositato una pregressa domanda d’asilo in Grecia il (...), ottenendone la protezione internazionale sussidiaria il (...) (cfr. atti SEM n. 10/1 e 11/1). C. Con segnalazione del 10 agosto 2021 alla SEM, la rappresentante legale dell’interessato ha comunicato a quest’ultima autorità come il ricorrente si sarebbe dichiarato minorenne, con una data di nascita corretta al (...), durante il loro primo colloquio (cfr. atti SEM n. 12/1 e 14/2). Il richie- dente, nel corso del verbale sul rilevamento dei dati personali del (...) ago- sto 2021, ha affermato di essere minorenne, nato il (...), e pertanto l’audi- zione è stata interrotta (cfr. atto SEM n. 15/1) e portata in seguito avanti, con pure l’aggiunta di un’integrazione finale (cfr. atto SEM n. 20/1; intito- lata: “Integrazione del verbale del [...].08.2021”, cfr. atto SEM n. 21/12), nell’ambito di un’audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (di seguito: RMNA) tenutasi il (...) agosto 2021 (cfr. atto SEM n. 21/12). Nel succitato contesto, l’interessato ha in sunto asserito dapprima di essere nato l’(...) (secondo il calendario persiano; data che convertita nel calen- dario gregoriano sarebbe equivalente al [...]), e di avere appreso tale data di nascita tramite il padre, una volta giunto in Svizzera, nonché che quest’ultimo gli avrebbe inviato una fotografia della sua taskara – la quale è stata prodotta in copia agli atti dalla rappresentante legale dell’insorgente con scritto del 24 agosto 2021 (cfr. atto SEM n. 1, mezzo di prova n. 2; e n. 18/2). Quest’ultima sarebbe stata richiesta da lui assieme allo zio (...) a B._______, quando avrebbe avuto (...) anni. Ha in seguito spiegato come al suo arrivo in Svizzera egli avrebbe dichiarato di avere (...) anni, ma che l’interprete presente – il quale avrebbe compilato il foglio dei suoi dati personali – avrebbe ripreso la data di nascita figurante nel documento greco da lui presentato (ovvero il [...]). Chiestogli spiega- zioni in merito a quest’ultima data registrata dalle autorità elleniche, egli ha riferito di aver dichiarato in Grecia di essere maggiorenne, allorché invece avrebbe avuto (...) anni, per potersene andare liberamente e raggiungere
D-4432/2021 Pagina 3 il padre che si trovava ad C._______. Le autorità greche, non credendogli, lo avrebbero ritenuto (...). Ha altresì confermato di aver depositato una do- manda d’asilo in Grecia e di aver ottenuto un permesso di soggiorno nel (...) ed un titolo di viaggio nel (...), nonché di essere stato ivi riconosciuto quale rifugiato. Alla fine dell’audizione, l’autorità inferiore gli ha dato la pos- sibilità di essere sentito in merito alla data di nascita dichiarata ed al fatto che la SEM non ritenesse verosimile la sua minore età, ritenendolo mag- giorenne per il proseguo della procedura d’asilo, ovvero nato il (...). L’inte- ressato ha ribadito di aver dichiarato alle autorità elleniche di essere più grande per potersene andare liberamente, nonché che la sua vera data di nascita sarebbe quella riportata nella taskara e che sarebbe in tal senso disposto a sottoporsi a degli accertamenti medici. Questionato anche in merito all’eventuale competenza della Grecia per lo svolgimento della sua procedura d’asilo e di allontanamento, il richiedente ha asserito che non si sarebbe voluto fermare in tale Paese, ma non avrebbe potuto proseguire a causa della sua minore età; inoltre egli nel predetto Stato non potrebbe più andare a scuola, in quanto considerato maggiorenne. Ha infine reiterato (rispetto a quanto già dichiarato in precedenza, cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 1.04, pag. 3) di godere di buona salute e di non seguire alcuna terapia. D. Sulla base delle risultanze testé citate, in data 1° settembre 2021, la SEM ha concesso al richiedente il diritto di essere sentito in merito ad un’even- tuale non entrata nel merito della sua domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) con allontanamento verso la Grecia (cfr. atto SEM n. 25/2). E. Il (...) settembre 2021, l’autorità elvetica preposta ha presentato alle com- petenti autorità elleniche, una richiesta di riammissione dell’interessato (cfr. atti SEM n. 27/2 e 28/1) in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno) e dell’Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione interna- zionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare del 28 agosto 2006 [RS 0.142.113.729]). F. Con scritto del 6 settembre 2021 (cfr. atto SEM n. 29/2) l’interessato, per il
D-4432/2021 Pagina 4 tramite della sua rappresentante legale, ha innanzitutto ribadito di essere un minorenne non accompagnato di (...) anni e le allegazioni che avrebbe reso dinnanzi le autorità greche in merito alla sua maggiore età, la quale non gli sarebbe però stata creduta. Ha aggiunto che una volta raggiunta la maggiore età seconda la data registrata dalle autorità elleniche, avrebbe dovuto lasciare il campo presso il quale alloggiava sull’(...) di D._______. Si sarebbe ritrovato all’improvviso senza alcuna assistenza economica o sanitaria ed avrebbe avuto serie difficoltà nel trovare un’attività lucrativa, quale (...) che avrebbe esercitato per qualche tempo. Non guadagnando però abbastanza per vivere, avrebbe deciso di lasciare la Grecia. In seguito ha censurato le carenze del sistema di accoglienza greco, sulla scorta an- che di una lettera alla Commissione europea che sei Stati europei, tra i quali la Svizzera, avrebbero indirizzato, nonché di alcune sentenze rese dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea. La rappresentante legale ha quindi concluso di attribuire il richiedente alla procedura celere in Svizzera, ed al contempo, considerando l’impossibilità oggettiva dell’invio della taskara in originale dall’Afghanistan e della plausibilità delle dichiara- zioni del minore, quanto al suo tentativo di farsi registrare come maggio- renne in Grecia, di intraprendere le necessarie verifiche presso le autorità elleniche in rapporto alla sua età. In subordine, ha chiesto alla SEM che, prima di disporre il suo allontanamento verso la Grecia, la Svizzera ottenga dalle autorità greche rassicurazioni individuali in merito alle condizioni di accoglienza ed al rispetto del livello minimo di assistenza materiale in con- formità con l’art. 4 CartaUE rispettivamente con l’art. 3 CEDU. G. Il (...), la Grecia ha accettato la riammissione dell’interessato, precisando che a quest’ultimo è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato il (...) e che è titolare di un permesso di soggiorno valido dal (...) sino al (...) (cfr. atto SEM n. 30/1). H. Il 24 settembre 2021 il richiedente ha inoltrato il parere (cfr. atto SEM n. 36/3) circa il progetto di decisione della SEM reso il 23 settembre 2021 (cfr. atto SEM n. 35/9). In primo luogo egli ha contestato il giudizio della SEM circa la supposta pretestuosità delle allegazioni da lui rese in rela- zione alla sua minore età. In rapporto a ciò, a mente della rappresentante legale, vi sarebbero peraltro state delle affermazioni dell’insorgente – ov- vero il fatto di aver espresso di volersi sottoporre ad una perizia per stabilire la sua età, come pure indicando quale motivo ostativo al suo allontana- mento verso la Grecia il fatto di non poter più andare a scuola, siccome per
D-4432/2021 Pagina 5 loro maggiorenne – che ne denoterebbero la genuinità e la semplicità com- patibili con la minore età asserita. Sulla scorta poi di alcune prese di posi- zione di organizzazioni non governative, ha quindi ampiamente disquisito in merito alle criticità che presenterebbe il contesto greco, ponendo l’ac- cento sull’impossibilità, in particolare per i beneficiari di protezione interna- zionale, di ottenere misure di sostegno dopo la maggiore età, come sa- rebbe stato anche il caso dell’interessato. Tali condizioni difficili in Grecia, al contrario di quanto sostenuto dalla SEM nel suo parere, rappresentereb- bero una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti, ren- dendo l’allontanamento non soltanto inesigibile, ma anche inammissibile. Ha inoltre precisato il contenuto che secondo lui avrebbe la lettera inviata alla Commissione europea il (...) da diversi Stati europei in merito alla si- tuazione greca. Dipoi, se la minore età dell’interessato venisse ricono- sciuta, a mente della sua rappresentante legale un suo allontanamento verso la Grecia sarebbe ancora più grave, in quanto configurerebbe non soltanto una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti se- condo l’art. 3 CEDU, ma anche di alcuni diritti fondamentali del bambino previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF). In conclusione, la protezione giuridica ha chie- sto all’autorità inferiore di riconsiderare il suo giudizio circa l’età dell’inte- ressato, completando l’istruzione con una perizia medico-legale, nonché di tenere conto maggiormente delle criticità del sistema d’accoglienza greco e pertanto di voler rinunciare al trasferimento del richiedente su suolo elle- nico. I. Per il tramite della decisione del 27 settembre 2021, notificata il giorno suc- cessivo (cfr. atto SEM n. 38/1), la SEM non è entrata nel merito della do- manda d’asilo dell’interessato in virtù dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l’allontanamento del richiedente verso la Grecia ordinandone contestualmente l’esecuzione. In primo luogo, l’autorità inferiore ha ritenuto che l’insorgente non abbia reso verosimile la minore età allegata, sia a causa delle dichiarazioni rese nel corso dell’audizione RMNA che dall’assenza di un documento agli atti che ne comprovasse la sua identità, a parte la fotografia della sua taskara, che però non sarebbe atta a supportare le sue affermazioni in merito, in quanto non sarebbe possibile esprimersi sull’autenticità del documento. In secondo luogo, dopo essersi confrontata ampiamente con il succitato pa- rere dell’interessato, l’autorità inferiore ha rilevato – anche ed in particolare sulla base di alcune sentenze rese dallo scrivente Tribunale – come l’inam-
D-4432/2021 Pagina 6 missibilità di un rinvio verso la Grecia, violante l’art. 3 CEDU, sarebbe rico- nosciuto soltanto in casi eccezionali, ovvero allorché l’interessato possa provare o rendere verosimile l’esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che correrà un reale rischio di essere sottoposto in Grecia a trat- tamenti contrari agli impegni della Svizzera in materia di diritto internazio- nale pubblico. A tal proposito, il predetto primo Stato sarebbe sicuro ed apparterebbe quindi a lui sovvertire tale presunzione, non essendo le pre- carie condizioni vigenti su suolo ellenico, anche dal profilo dell’accoglienza seppur non comparabili con quelle in Svizzera, costitutive di una violazione dell’art. 3 CEDU. In specie, non vi sarebbero elementi che ribalterebbero il giudizio in merito della SEM, né indizi sufficienti che possano configurare una violazione dell’art. 3 CEDU in caso di un suo rinvio in Grecia, il quale risulterebbe quindi ammissibile ed esigibile. Segnatamente, le difficili con- dizioni di sostentamento, la mancanza di un alloggio e di aiuti economici, al quale si sarebbe trovato esposto il richiedente, non costituirebbero un motivo d’inesigibilità del suo rinvio, atteso in particolare che il predetto Paese sarebbe legato dal diritto comunitario e che l’interessato potrebbe far valere i propri diritti e richiedere l’aiuto necessario alle autorità di tale Stato. Si potrebbe quindi partire dal presupposto che la Grecia rispetti i suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale ed europeo, e nel caso di specie nulla agli atti dimostrerebbe che un suo trasferimento nel precitato Stato gli farebbe effettivamente correre il rischio concreto che i suoi bisogni esisten- ziali minimi, le sue condizioni di vita, la sua situazione personale o ancora altri motivi umanitari possano mettere in pericolo la sua vita in violazione di norme internazionali di diritto pubblico. Infine, l’esecuzione del suo allonta- namento sarebbe pure possibile sia dal profilo tecnico che da quello pra- tico. J. Con ricorso del 5 ottobre 2021 (cfr. risultanze processuali), l’interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la summenzionata decisione dell’autorità pregressa ed ha con- cluso all’annullamento del provvedimento impugnato ed alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell’istruttoria. Egli ha altresì pre- sentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal ver- samento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese. Nel suo memoriale ricorsuale, dopo aver esposto e precisato l’istoriato pro- cedurale, il ricorrente si duole di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM riguardo alla questione
D-4432/2021 Pagina 7 dell’età dell’insorgente. Innanzitutto, rispetto a ciò, dopo aver ripercorso al- cune delle allegazioni da lui rese nell’ambito della procedura di prima istanza, l’insorgente ritiene che le sue affermazioni circa quanto sarebbe avvenuto al momento della compilazione del foglio dei dati personali, sa- rebbe confermato dal medesimo foglio precitato. Ciò in quanto la data di nascita originariamente indicata, ovvero il (...), sarebbe stata cancellata e sostituita con quella del (...). A mente dell’insorgente, tale circostanza sa- rebbe dovuta essere maggiormente indagata da parte dell’autorità infe- riore, che invece non avrebbe posto alcun quesito in merito al predetto fo- glio, del quale peraltro la rappresentante legale del ricorrente avrebbe po- tuto prenderne visione soltanto dopo la trasmissione del progetto di deci- sione da parte della SEM. Anche la data di nascita registrata dalle autorità elleniche avrebbe dovuto dare luogo a dei chiarimenti da parte delle auto- rità greche piuttosto che richiederne i motivi al ricorrente, il quale non si comprenderebbe come avrebbe potuto avere delle informazioni circa gli stessi. Tale questione sarebbe quindi dovuta essere acclarata necessaria- mente ponendo i relativi quesiti nella richiesta di riammissione alla Grecia, la quale invece non conterrebbe alcun riferimento in rapporto all’età dell’in- sorgente. Successivamente, la rappresentante legale dell’insorgente so- stiene come alcune affermazioni rese dall’insorgente, ovvero di essere sot- toposto ad una perizia per stabilire la sua età, così come la dichiarazione di non volere fare rientro in Grecia poiché non potrebbe andare a scuola, debbano essere prese in considerazione, al contrario di quanto ritenuto dalla SEM, insieme agli altri elementi, per determinare l’età del medesimo. Difatti, la prima affermazione sarebbe indicativa della veridicità delle asser- zioni del medesimo circa la sua minorità, o quantomeno della sua buona fede; allorché la seconda sarebbe tipica di un fanciullo. Frattanto, sulla base degli elementi succitati, il ricorrente ritiene che la sua minore età non possa essere esclusa, senza eseguire ulteriori accertamenti in merito alla stessa, e che di conseguenza per questo solo motivo la decisione avver- sata sarebbe meritevole d’annullamento. In un passo successivo, il ricorrente lamenta le carenze che sarebbero at- tualmente vigenti nel sistema d’accoglienza ellenico, situazione addirittura aggravatasi nell’anno 2021, sulla scorta di diversi rapporti di organizzazioni non governative internazionali e nazionali, di giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (di seguito: CorteEDU), della Corte di Giusti- zia dell’Unione europea (di seguito: CGUE), di una sentenza del (...) resa dall’(...), nonché della lettera redatta da sei Stati europei, compresa la Sviz- zera, del (...) ed indirizzata alla Commissione europea. Segnatamente, e citando il parere di due organizzazioni, rileva come con la modifica legisla- tiva avvenuta nel marzo 2020 – per il tramite della quale l’art. 111 della
D-4432/2021 Pagina 8 Legge greca n. 4674/2020 avrebbe introdotto l’art. 114 della legge n. 4636/2016 (dell’International Protection Act [IPA]) – sarebbero state an- nullate tutte le prestazioni materiali di accoglienza, siano esse in natura o finanziare, entro 30 giorni dalla concessione della protezione internazio- nale. I beneficiari di protezione internazionale sarebbero pertanto tenuti a lasciare i campi e le strutture di accoglienza dove alloggiano, e non sa- rebbe prevista alcuna misura compensativa per la perdita dell’alloggio. Gli RMNA cesserebbero di ricevere delle prestazioni al compimento della mag- giore età. Tale situazione d’inefficacia del sistema d’integrazione greco, combinata con i cronici ostacoli pratici e legali di accesso ai diritti socio- econimici di base, potrebbe risultare costitutiva di una carenza di un allog- gio e di estrema povertà contrari all’art. 3 CEDU. In rapporto alla giurispru- denza del Tribunale richiamata dalla SEM nella decisione avversata, il ri- corrente osserva come la stessa sarebbe precedente alla maggior parte dei rapporti e delle sentenze citate nel suo ricorso. In particolare osserva come il Tribunale si sarebbe pronunciato soltanto al momento dell’entrata in vigore della succitata riforma del marzo del 2020, non potendo perciò valutarne pienamente i suoi effetti. Inoltre, anche non si ritenesse che in Grecia vi sia una discriminazione sistematica verso gli stranieri nell’impe- dire l’accesso all’assistenza, la situazione fattuale di sistematico abban- dono dei beneficiari di protezione internazionale su suolo ellenico, sarebbe centrale nell’interpretazione dell’art. 3 CEDU, e ciò a maggior ragione se si dovesse ritenere la minore età dell’insorgente. Difatti, le autorità greche non rispetterebbero gli standard minimi disposti dalle normative europea ed internazionali in materia di accoglienza, con delle ovvie serissime con- seguenze sia per i richiedenti l’asilo che per i beneficiari di protezione in- ternazionale. Alla luce di tali elementi, l’insorgente ritiene pertanto che un suo allontanamento verso la Grecia sarebbe lesivo dell’art. 3 CEDU. Per di più, se la sua minore età venisse accertata, sussisterebbe anche una vio- lazione di diritti fondamentali del fanciullo garantiti dalla CDE. L’insorgente propone quindi – oltreché il completamento degli accertamenti in relazione alla sua età – che la SEM proceda anche ad un nuovo esame del suo al- lontanamento, valutando il rischio di violazione degli art. 3 CEDU, 4 CartaUE e dell’art. 83 cpv. 3 e cpv. 4 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20). K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
D-4432/2021 Pagina 9 Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a–c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì, si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio di scritti, come è il caso nella pre- sente disamina. 4. Il ricorrente ritiene dapprima che l’autorità inferiore lo abbia, a torto, consi- derato quale maggiorenne in corso di procedura, lamentando rispetto a tale
D-4432/2021 Pagina 10 punto posto in questione un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM. 4.1 Qualora la questione della minore età dell’interessato sia contestata, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo lo stesso de- terminante a livello procedurale. Questo in quanto, la qualità di minore non accompagnato, impone alla SEM il rispetto di alcune esigenze procedurali nell’ambito della trattazione della domanda d’asilo (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi), che se non ossequiate possono condurre all’annullamento della decisione avversata e alla retrocessione degli atti all’autorità inferiore (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3; DTAF 2014/30; cfr. anche tra le tante le sen- tenze del Tribunale D-6216/2018 del 10 luglio 2020 consid. 3.1 e D-6765/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 4). 4.2 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa ‒ si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). La determinazione dei fatti e l’applicazione della legge non sono aspetti disgiunti (cfr. ISABELLE HÄNER, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltung- sverfahren, 2008, n. 34). Significativo è il substrato fattuale per le condi- zioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.2). In concreto, l’autorità deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1). L’istruzione d’ufficio (“Amtser- mittlung”) è da ritenersi conclusa nel momento in cui i fatti giuridicamente rilevanti sono stati chiariti o quando, in modo non arbitrario, si può partire dall’assunto che ulteriori chiarimenti non porteranno a conoscenze aggiun- tive sulla questione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo e corretto dei fatti, occorre fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell’onere della prova derivanti dall’applicazione analogica dell’art. 8 CC (cfr. DTAF 2019 I/6 con- sid. 5.3; 2015/1 consid. 4.2 e rif. citati). 4.3 Sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il diritto di richiedere l’assunzione di prove all’autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una tale ri- chiesta deve vertere su fatti suscettibili d’influenzare l’esito della procedura e che non si evincono già dall’incarto (cfr. DTF 131 I 153, consid. 3; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.3). Il principio inquisitorio non impedisce d’altro canto all’autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle
D-4432/2021 Pagina 11 prove offerte (“antizipierte Beweiswürdigung”), e di negarne l’assunzione ove le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, non po- tendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 1C_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1552 con rinvii). Procedendo in tal senso in modo non arbitrario, l’autorità può porre un termine all’istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale D-6763/2018 dell’11 giugno 2020 consid. 9 e A-7392/2014 dell’8 ago- sto 2016 consid. 3.4.2.2). 4.4 Il principio inquisitorio non dispensa in ogni caso le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione non sia in grado di delucidare con mezzi propri (cfr. art. 13 PA; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). In particolare, l’onere della prova della minore età incombe al richiedente asilo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e cor- retto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l’interessato l’abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumer- sene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1–5.4 con ulteriori riferimenti ivi citati). 4.5 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi- mili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que- sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri- tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle- gazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra- rio, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver- sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi- glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
D-4432/2021 Pagina 12 contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una pon- derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e re- lativi riferimenti). 4.6 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiu- diziale sulla questione dell’età di un richiedente asilo. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l’autorità si basa sui documenti d’identità au- tentici depositati agli atti, così come sui risultati delle audizioni in relazione al quadro personale dell’interessato nel paese d’origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell’età (cfr. art. 17 cpv. 3 bis LAsi in rela- zione con l’art. 26 cpv. 2 LAsi). Una volta esperita l’istruttoria, la SEM pro- cede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5 e riferimenti ivi citati). 4.7 4.7.1 Tornando alla presente disamina, è a giusto titolo che l’autorità pre- gressa ha considerato maggiorenne l’insorgente non ritenendo opportuno istruire ulteriormente la questione in relazione alla sua età. 4.7.2 In merito, occorre anzitutto evidenziare come dalle dichiarazioni rese dall’insorgente riguardo la sua età, per la loro incoerenza e vaghezza, si possa invero giungere alla conclusione testé rilevata. Inizialmente, e sino al primo colloquio tenuto con la rappresentante legale, l’insorgente si è di- fatti dichiarato quale maggiorenne, nato il (...), sottoscrivendo in tal senso – a riprova della veridicità dei dati d’identità ivi inseriti – il foglio inerente i suoi dati personali il (...) luglio 2021 (cfr. atto SEM n. 4/2). Tuttavia, nel se- guito della procedura, egli ha asserito di essere minorenne, nato dapprima il (...) (cfr. la procura del [...], atto SEM n. 12/1; nonché nello stesso senso l’atto SEM n. 14/2), ed in seguito la data è stata da lui ancora modificata rifacendosi a quello che gli avrebbe riferito il padre, ovvero sarebbe nato il (...) (cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 1.06, pag. 3). Stupisce però come il ricor- rente avrebbe appreso della sua supposta effettiva data di nascita soltanto dopo il suo arrivo in Svizzera, prendendo contatto con il padre in Afghani- stan per il tramite di uno zio che si troverebbe in Grecia (cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 1.06, pag. 3 seg.), allorché si troverebbe in Europa già dal (...) – ed in particolare avrebbe soggiornato in Grecia ove gli è stata regi- strata quale data di nascita il (...) – nonché ha dichiarato di aver ottenuto una taskara personalmente con l’aiuto dello zio (...) quando ancora si tro- vava in Afghanistan, allorché avrebbe avuto (...) anni (cfr. atto SEM
D-4432/2021 Pagina 13 n. 21/12, p.to 1.06, pag. 3 seg.; p.to 4.03, pag. 6 e p.to 5.01 seg., pag. 7). Non appare invero verosimile d’un canto il fatto da lui allegato che quando sarebbe giunto in Grecia avrebbe avuto (...) anni, e nonostante ciò lo avrebbero registrato come (...), nato il (...); e d’altro canto malgrado tali circostanze non abbia richiesto spiegazioni al padre, che si trovava pure in Grecia in quel momento e con il quale avrebbe avuto contatti diretti, circa la sua effettiva data di nascita, attendendo per ciò il suo arrivo in Svizzera. Peraltro, anche le sue asserzioni in rapporto a come sarebbe giunto in pos- sesso della fotografia della taskara da lui presentata, appaiono essere di- screpanti. Se infatti dapprima egli ha asserito che soltanto dopo essere giunto su suolo elvetico, ed aver discusso con il suo rappresentante legale, avrebbe chiamato il padre che gli avrebbe riportato di aver segnato la sua data di nascita in un quaderno, e questi susseguentemente a ciò gli avrebbe mandato la fotografia della taskara. In un secondo tempo ha in- vece inspiegabilmente modificato le precedenti allegazioni, sostenendo in- vece che già il giorno del suo arrivo in Svizzera, ovvero prima del colloquio con la sua rappresentante legale, avrebbe ricevuto dal padre la fotografia della taskara, e soltanto dopo ciò avrebbe richiesto la data esatta al padre (cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 1.06, pag. 3). Appare inoltre quanto mai dubbio che l’insorgente riferisca di conoscere meglio il calendario gregoriano di quello persiano, esprimendo anche diverse date secondo il primo calenda- rio, allorché invece la sua data di nascita l’ha fornita soltanto secondo il calendario persiano, allegando di non essere in grado di convertire le date (cfr. atto SEM, p.to 1.04 e p.to 1.06, pag. 3). Altresì, come segnalato a ra- gione dalla SEM nella decisione avversata, l’insorgente sebbene abbia ri- ferito una data esatta di nascita, non è stato in grado di indicare quanti anni precisamente avrebbe, accontentandosi di dichiarare di avere (...) anni, ma non specificando i mesi (cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 1.06, pag. 4). Tale carenza di dettaglio, si scontra però con la precisione con cui invece l’in- sorgente è stato in grado ad esempio di riportare il suo viaggio di espatrio – anche indicandone precisamente il mese in cui sarebbe partito dal suo Paese d’origine ed avrebbe soggiornato nei diversi Stati ove avrebbe tran- sitato – le età dei famigliari, in particolare allegando che (...) mesi prima il suo espatrio la madre sarebbe stata uccisa dai talebani, ed ora avrebbe avuto (...) anni (cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 1.16.04 e p.to 2.01, pag. 5; p.to 3.02, pag. 6; p.to 5.01 seg., pag. 7); nonché il suo percorso procedurale in Grecia (cfr. integrazione del verbale del [...] agosto 2021, pag. 1). In tale frangente, stupisce inoltre come, malgrado egli avesse indicato poco prima di essere espatriato nel (...) mese del (...) ed aver adempiuto (...) anni di scuola; su preciso quesito (reiterato) di quando avrebbe smesso di fre- quentare la stessa, abbia dichiarato di non ricordarsi la data, ma che sa- rebbe stata prima del suo espatrio. Alla luce di tali elementi, le spiegazioni
D-4432/2021 Pagina 14 fornite dall’insorgente in sede d’audizione e poi ribadite anche nel suo gra- vame, ovvero che in Grecia avrebbe dichiarato di essere maggiorenne per potersene andare, e che non credendogli le autorità greche lo avrebbero registrato come (...) invece che (...); nonché che al momento della compi- lazione dei suoi dati personali avrebbe riferito all’interprete di avere (...) anni, ma costui avrebbe ripreso la data di nascita presente sul suo docu- mento greco, non risultano in alcun modo convincenti. In merito a quest’ul- tima circostanza, inoltre, non soltanto l’insorgente come già sopra conside- rato ha sottoscritto il foglio del rilevamento dei suoi dati personali, convali- dandone la veridicità di questi ultimi, bensì seguendo la tesi esposta nel ricorso, avrebbe addirittura fornito una quarta data di nascita, ovvero il (...), prima che la stessa venisse cancellata e corretta con il (...). Ciò, a diffe- renza di quanto sostenuto nel gravame dalla rappresentante legale, non soltanto non confermerebbe le asserzioni dell’insorgente in merito alla compilazione di tale foglio, ma al contrario appaiono essere maggiormente indicative dell’incoerenza circa l’identità dichiarata dal ricorrente. Infine, le allegazioni dell’insorgente circa il fatto che egli sarebbe disposto a sotto- porsi ad accertamenti medici come pure che non vorrebbe rientrare in Gre- cia poiché non potrebbe andare a scuola, anche alla luce degli elementi incoerenti testé evidenziati, non appaiono avere la valenza che la rappre- sentante legale esprime nel gravame (cfr. p.to 5, pag. 5 del ricorso). Invero, la volontà da lui esplicitata di volersi anche sottoporre ad accertamenti me- dici per la determinazione della sua età, non risulta essere un elemento che avvalori in alcun modo le sue dichiarazioni rese in merito o che le renda perlomeno verosimili. Il fatto poi che egli abbia riportato la preoccupazione di non più poter andare a scuola nel caso di un suo ritorno in Grecia, oltre- ché apparire un’argomentazione pretestuosa, poiché secondo quanto alle- gato in precedenza avrebbe dichiarato lui stesso alle autorità greche di es- sere maggiore di età per poter uscire dal Centro presso il quale si trovava ed ove avrebbe pure seguito delle lezioni fintantoché era minorenne (cfr. integrazione al verbale, pag. 1); non è atta in alcun modo a sostenere la minore età avanzata. 4.7.3 Agli elementi dissonanti e privi di sostanza sopra considerati, si ag- giunga che l’insorgente, dal canto suo, ha depositato, quale documento di viaggio o di legittimazione ai sensi dell’art. 1a lett. b e lett. c dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), il titolo di viaggio per rifugiati emesso dalla Grecia il (...) (cfr. atto SEM n. 1, mezzo di prova n. 1), come pure il suo permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità greche il (...). Su entrambi i documenti vi è riportata in particolare quale nascita dell’interessato il (...). In rapporto a questa data di nascita, come già sopra edotto, il ricorrente non è riuscito
D-4432/2021 Pagina 15 a rimetterla in discussione in modo convincente. In relazione poi alla copia di una fotografia della taskara presentata dal ricorrente (cfr. atto SEM n. 1, mezzo di prova n. 2, taskara in copia con traduzione), occorre denotare quanto segue. La taskara, sebbene sia un documento ufficiale con fotografia, rilasciato alfine di dimostrarne l’identità del titolare, allo stesso – e prodotto in origi- nale – viene riconosciuto soltanto un valore probatorio ridotto (cfr. DTAF 2013/30 consid. 4.2.2 con ulteriori riferimenti ivi citati e quanto già considerato nella sentenza del Tribunale D-4824/2019 del 27 settem- bre 2019 consid. 8.5). Ebbene, seppur senza una motivazione dettagliata, tale mezzo di prova non possa essere dichiarato un falso, nemmeno si può partire dall’assunto ch’esso attesti inequivocabilmente la data di nascita di una persona, specialmente allorquando la relativa indicazione non vi figuri espressamente. Alla luce del sistema di emissione decentralizzato, non è inoltre infrequente che quand’anche la documentazione afgana sia da con- siderarsi formalmente autentica, essa contenga generalità non conformi alla realtà dei fatti. Le date di nascita sono inoltre riportate in modo difforme, il più comunemente per il tramite di una stima dell’età al momento dell’emissione (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-29/2020 del 13 luglio 2020 consid. 6.5.3 con ulteriori riferimenti ivi citati). Ora, essendo la taskara prodotta dall’insorgente soltanto una copia di una fotografia, l’autenticità della medesima non può in alcun modo esserne de- terminata, essendo invece un documento siffatto facilmente falsificabile e modificabile. Tuttavia, anche se si ritenessero le allegazioni rilasciate dal ricorrente in merito a come si sarebbe procurato la taskara verosimili, mal- grado ciò il documento presentato non proverebbe la veridicità dei dati con- tenuti nella stessa, in particolare con riferimento al suo anno di nascita. Ciò in quanto quest’ultimo dato si baserebbe sulle sole asserzioni dello zio dell’interessato, e nel suo contenuto la taskara dà atto di una stima dell’età che avrebbe avuto all’epoca l’insorgente fondandosi unicamente sul suo aspetto fisico (“Dall’aspetto fisico è considerato [...] nel [...] ([...])”, secondo la traduzione della taskara presente agli atti, cfr. atto SEM n. 1, mezzo di prova n. 2). Anche sulla scorta dei diversi elementi incoerenti sopra rilevati, appare quindi che la copia di tale documento sia stato prodotto unicamente ai fini di supportare i suoi asserti circa il suo anno di nascita e tendente quindi a beneficiare di disposizioni più favorevoli in materia d’asilo che si applicano ai richiedenti minorenni, ma non a provare o rendere verosimile la sua data di nascita.
D-4432/2021 Pagina 16 4.7.4 Nel complesso, il Tribunale ritiene dunque fondata la valutazione di cui all’avversata decisione e ciò tenuto conto anche delle peculiarità del caso in esame. In tale contesto, non vi era in particolare alcuna necessità di ordinare una perizia medico-legale alfine di accertare la sua età anagra- fica come proposto nel suo parere del 24 settembre 2021 dalla rappresen- tante legale ed in seguito reiterato nel gravame, che con ogni probabilità non avrebbe comunque contribuito a chiarire ulteriormente i fatti giuridica- mente rilevanti, essendo in particolare che l’insorgente, anche si fosse ri- tenuta verosimile la data di nascita da lui avanzata, si trova molto vicino al compimento del diciottesimo anno d’età. A differenza poi di quanto affer- mato dall’insorgente nel gravame, neppure andavano posti dei quesiti in merito all’età di nascita da lui dichiarata e registrata dalle autorità elleniche a queste ultime, in quanto sulla base delle dichiarazioni dell’insorgente, nonché della documentazione presentata, l’autorità inferiore poteva già, a ragione, giungere ad una conclusione circa la sua età, senza dover intra- prendere ulteriori accertamenti in merito. Pertanto, in presenza di una fat- tispecie sufficientemente acclarata, è al richiedente che va imputata l’as- senza di prova – da intendersi al grado della verosimiglianza – quanto all’asserita minore età, come già sopra esposto (cfr. consid. 4.4). Il Tribu- nale non può quindi che sottoscrivere la conclusione alla quale la SEM è giunta, nel senso che il ricorrente non ha reso credibile di essere mino- renne al momento del suo arrivo in Svizzera, ciò che comporta che egli debba assumersene le conseguenze, ovvero che di convesso venga rite- nuto maggiorenne in conformità con la giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 4.4–4.6). Invero, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall’insorgente, oltreché non essere riuscito a rendere verosimile la stessa, a fronte della ponderazione degli elementi succitati, il Tribunale giunge al convincimento per una verosimiglianza preponderante di maggiore età del ricorrente, senza ulteriori dubbi fondati che ne incrinino la prima o che si debba ricorrere ad ulteriori atti istruttori per fugare i secondi. È quindi a giusto titolo che l’autorità inferiore ha ritenuto che il ricorrente fosse consi- derato al momento del suo arrivo in Svizzera e per il seguito della proce- dura quale maggiorenne, per il che le disposizioni normative inerenti i mi- norenni non gli erano applicabili ed egli non se ne può a ragione avvalere. In tal senso, anche dal profilo dell’ammissibilità e dell’esigibilità della mi- sura di allontanamento, il Tribunale non entrerà di seguito nel merito delle doglianze fatte valere dall’insorgente in rapporto a violazioni di diritti fonda- mentali garantiti dalla CDF, in quanto quest’ultima normativa non risulta applicabile al caso di specie, vista la maggiore età dell’insorgente. Riassumendo, rispetto a tale questione, l’autorità inferiore non è dunque venuta meno al suo obbligo di procedere d’ufficio all’accertamento esatto
D-4432/2021 Pagina 17 e completo dei fatti giuridicamente rilevanti, e la censura in tal senso for- mulata dall’insorgente nel gravame, deve essere conseguentemente re- spinta. 5. 5.1 Ciò posto, giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riam- missione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all’asilo. Senza tale garanzia, l’allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell’Unione europea (UE) e dell’Associa- zione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). 5.2 Nel caso in parola, dagli atti risulta che al ricorrente, il (...) è stato rico- nosciuto lo statuto di rifugiato in Grecia e che egli è stato posto al beneficio di un permesso di soggiorno valido sino al (...) (cfr. atti SEM n. 10/1e 30/1). Altresì, le autorità elleniche, in data (...), hanno dichiarato di accettare la riammissione dell’interessato sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 30/1). Risultanze che sono fra l’altro pure state confermate dall’insorgente nell’ambito della sua audizione (cfr. atto SEM n. 21/12). Egli non ha inoltre né allegato né è stato in misura di fornire elementi concreti atti a ritenere che la Grecia rischierebbe di allontanarlo verso il suo Paese d’origine di- sattendendo al principio di non respingimento. 5.3 Di conseguenza, le condizioni dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo. 6. Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia. L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l’autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
D-4432/2021 Pagina 18 (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell’al- lontanamento. 7. 7.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta suddetta norma, l’esecuzione dell’allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d’una di queste condi- zioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 7.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli ostacoli all’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova con- sacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’al- lontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 8. 8.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto in- ternazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna- zionale possono risultare ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare l’art. 3 CEDU (RS 0.101) o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito: CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrat- tamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza gene- ralizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una viola- zione dell’art. 3 CEDU. Spetta infatti all’interessato provare o rendere ve- rosimile l’esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio (“real risk”) di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 8.2 Inoltre, giusta l’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia
D-4432/2021 Pagina 19 uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall’art. 3 CEDU e dall’art. 3 Conv. tortura (cfr. FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all’interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante: le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 con- sid. 9.3; D-114/2021 dell’11 maggio 2021 consid. 8.2; D-2404/2020 del 18 maggio 2020 consid. 8.1; D-561/2020 del 18 febbraio 2020 consid. 8.1 e D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4). 8.3 Dappresso, occorre quindi verificare se, tenuto conto della situazione generale attuale in Grecia e delle circostanze proprie all’insorgente, vi siano delle serie ragioni di credere che costui sarebbe esposto al rischio reale di subire, come egli ritiene nel ricorso, un trattamento contrario all’art. 3 CEDU in caso di un suo rinvio verso il suddetto Paese. 8.3.1 Secondo la giurisprudenza della CorteEDU, l’art. 3 CEDU non sa- rebbe interpretabile nel senso di obbligare gli Stati contraenti a garantire un diritto all’alloggio ad ogni persona che rileva della loro giurisdizione, né a fondare un dovere generale di fornire ai rifugiati un’assistenza finanziaria perché questi ultimi possano mantenere un certo livello di vita. Inoltre, il semplice allontanamento di una persona verso un paese ove la sua situa- zione economica sarebbe peggiore che non nello Stato contraente che lo espelle, non risulta essere sufficiente per raggiungere la soglia dei tratta- menti inumani o degradanti proibiti dall’art. 3 CEDU, in quanto le persone che non sono cittadini di tale Stato ed ai quali è imposto un obbligo di la- sciare il paese non possono, in principio, rivendicare il diritto di restare sul territorio di uno Stato contraente alfine di continuare a beneficiare dell’as- sistenza e dei servizi medici, sociali o altri che sono forniti loro da tale Stato (cfr. le sentenze della CorteEDU, Naima Mohammed Hassan contro Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, 40524/10, par. 180; Mohammed Hussein e altri contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10, par. 65-73; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05, par. 42; Müslim con- tro Turchia del 26 aprile 2005, 53566/99, par. 85).
D-4432/2021 Pagina 20 8.3.2 Sempre secondo la CorteEDU, uno Stato può impegnare la sua re- sponsabilità dal profilo dell’art. 3 CEDU – ciò che renderebbe l’esecuzione dell’allontanamento contrario a tale disposizione – quando pone, con le sue azioni o omissioni, un richiedente l’asilo totalmente dipendente dall’assi- stenza pubblica nell’impossibilità di godere in pratica dei diritti che gli per- metterebbero di provvedere ai suoi bisogni essenziali, allorché si trove- rebbe in una situazione di indigenza materiale estrema incompatibile con la dignità umana (cfr. le sentenze della CorteEDU, A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, 39350/13, par. 27 segg.; Tarakhel contro Svizzera [Grande Camera] del 4 novembre 2014, 29217/12, par. 95 segg.; M.S.S. contro Belgio e Grecia [Grande Camera] del 21 gennaio 2011, 30696/09, par. 250 segg. e par. 263). Al contrario, in assenza di considerazioni uma- nitarie eccezionalmente imperiose, il fatto che nel caso d’espulsione il ri- chiedente andrebbe incontro ad una degradazione importante delle sue condizioni di vita materiali e sociali non è di per sé sufficiente per compor- tare una violazione dell’art. 3 CEDU (cfr. le sentenze della CorteEDU, Mohammed Hussein precitata, par. 71; Sufi e Elmi contro Regno Unito del 28 giugno 2011, 8319/07 e 11449/07, par. 281-292; N. contro Regno Unito precitata, par. 42; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1985/2021 del 27 settembre 2021 consid. 6.4.1). 8.3.3 Con particolare riferimento alla situazione generale della Grecia, il Tribunale osserva come da giurisprudenza costante, per quanto riguarda l’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento vengono riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe. Essendo il suddetto Paese firmatario della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetta di principio i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. la sen- tenza del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2 con riferi- menti citati [pubblicata quale sentenza di riferimento]). Il Tribunale non ignora le informazioni risultanti dai rapporti e prese di posizione delle di- verse organizzazioni non governative (in particolare a quelli dell’Organiz- zazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR], di Pro Asyl e della Refugee Support Aegean [RSA], nonché della European Council on Refugees and Exiles [ECRE] ai quali l’interessato si riferisce nel suo ricorso) relative alla situazione attuale dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria in Grecia. Nonostante permanga effettivamente un rischio, per i beneficiari di protezione internazionale, di incorrere in condizioni di accoglienza preca- rie, secondo la giurisprudenza del Tribunale non v’è tuttavia, all’ora attuale, luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispe- cie concrete) totalmente dipendenti dall’aiuto pubblico, confrontati all’indif- ferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o di mancanza a
D-4432/2021 Pagina 21 tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana, o ancora che sussista una pratica di discriminazione sistematica nell’accesso all’oc- cupazione, all’assistenza sociale e sanitaria, all’istruzione ed all’alloggio. I problemi noti in Grecia non permettono difatti di dedurre che tale paese non avrebbe, per principio, la volontà o la capacità di accordare la prote- zione internazionale, rispettivamente che i beneficiari di protezione inter- nazionale non possano ottenere una tale protezione per la via giudiziaria (cfr. le sentenze recenti del Tribunale D-4359/2021 dell’8 ottobre 2021 con- sid. 8.2; E-1985/2021 del 27 settembre 2021 consid. 6.4.2; E-3183/2021 del 16 luglio 2021 consid. 8.4.4 con giurisprudenza citata; D-114/2021 dell’11 maggio 2021 consid. 8.3). Al riguardo, occorre inoltre evidenziare come, tale categoria di persone possa pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicem- bre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della pro- tezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [ri- fusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo implicano proprio la non discriminazione nei contesti citati (cfr. capo VII [contenuto della prote- zione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza di riferi- mento D-559/2020 succitata consid. 8.2; cfr. anche fra le tante la sentenza del Tribunale E-4040/2021 consid. 9.4.1). Il Tribunale ha inoltre già speci- ficato – a differenza di quanto implicitamente pare sostenere il ricorrente nel suo gravame (cfr. pag. 7 in fine del ricorso) – che malgrado con la ri- forma legislativa dell’11 marzo 2020 siano state introdotte la cessazione delle prestazioni di assistenza finanziaria nonché in materia d’alloggio, non vi sono tuttavia sufficienti motivi per ritenere che la Grecia in futuro verrà meno ai suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenza del Tribunale D-2160/2020 del 6 maggio 2020 consid. 7.2). Infine, si rammenta come, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, l’interessato potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la CorteEDU (cfr. art. 34 CEDU). 8.3.4 Tornando al caso in parola, il ricorrente, quale beneficiario dello sta- tuto di rifugiato, può così rivolgersi alle competenti autorità elleniche per far valere i diritti che gli spettano. Per il resto, dalle tavole processuali, non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di un suo allon- tanamento verso la Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di incontrare privazioni di una gravità tale da rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 3 CEDU. Non dimostra neppure che, in
D-4432/2021 Pagina 22 quanto beneficiario di tale statuto, egli si sia trovato in Grecia completa- mente dipendente dall’aiuto pubblico, confrontato all’indifferenza delle au- torità, né che si sia infine trovato in una situazione di privazione incompa- tibile con la dignità umana che lo avrebbe spinto a lasciare tale Paese. Risulta al contrario dalle sue allegazioni che, fintantoché sarebbe stato mi- norenne, avrebbe soggiornato in un Centro per minori, ed in seguito alla sua uscita dal predetto Centro, avrebbe lavorato come (...) sull’(...) di D.(cfr. atto SEM n. 21/12, integrazione al verbale del [...] ago- sto 2021, pag. 1). Inoltre, in Grecia avrebbero vissuto anche il padre ed uno zio (...), quest’ultimo che tutt’ora ivi soggiornerebbe (cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 1.06, pag. 3 seg. e p.to 3.02, pag. 6). Non risulta in alcun modo dal predetto verbale, al contrario di quanto addotto nel ricorso, come egli si sarebbe ritrovato all’improvviso, dopo essere stato costretto a la- sciare il campo sull’(...) di D., senza alcuna assistenza economica o sanitaria e di aver avuto molta difficoltà a reperire un’attività lucrativa, che non gli avrebbe permesso di guadagnare a sufficienza e per questo avrebbe deciso di lasciare la Grecia, come dichiarato invece soltanto in sede di diritto di essere sentito del 6 settembre 2021 (cfr. atto SEM n. 29/2); tesi poi ribadite anche nel parere al progetto di decisione della SEM del 24 settembre 2021 (cfr. atto SEM n. 36/3). D’altro canto, non risulta dagli atti che egli abbia sollecitato una qualsivoglia presa a carico da parte delle autorità elleniche, anzi si sarebbe al contrario – secondo i suoi asserti – premurato di uscire al più presto dal Centro dove era alloggiato per poter raggiungere il padre, pure vivente in quel periodo in Grecia (cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 1.06, pag. 3 seg.). Inoltre egli ha allegato di aver viaggiato verso la Svizzera per via aerea da C._______ a E., per poi entrare su suolo elvetico in treno passando per la F. (cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 5.02, pag. 7). Tali ultimi elementi citati tendono quindi a di- mostrare, al contrario delle suddette argomentazioni dell’interessato, che egli non fosse privo di risorse finanziarie o di un alloggio confacente. In ogni caso, in futuro ed in caso di necessità, egli potrà richiedere l’assi- stenza adeguata alle autorità elleniche, ed in caso di bisogno, indirizzarsi verso organismi di natura caritativa, presenti su suolo ellenico, che pos- sono provvedere un qualche tipo di assistenza (cfr. sentenza del Tribunale D-114/2021 consid. 8.4 con ulteriore riferimento citato). 8.3.5 Il ricorrente non stabilisce neppure oggettivamente, e secondo ogni probabilità, che il suo allontanamento in Grecia lo condurrebbe irrimedia- bilmente ad una miseria completa, alla fame, e così pure ad una degrada- zione grave del suo stato di salute, all’invalidità, o ancora alla morte (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.5; 2009/52 consid. 10.1; 2007/10 consid. 5.1).
D-4432/2021 Pagina 23 Malgrado le misure di protezione alle quali egli beneficiava quale richie- dente l’asilo – per di più inizialmente al suo arrivo in Grecia ancora mino- renne – non gli siano più applicabili dopo che egli si è visto riconoscere lo statuto di rifugiato, la Grecia rimane tuttavia tenuta, nei confronti del diritto europeo, ad assumersi i suoi obblighi, e principalmente all’accesso al la- voro, all’eduzione, alla protezione sociale ed all’assistenza medica, e di farne beneficiare al ricorrente alle stesse condizioni che i propri cittadini. La Grecia è pure tenuta ad assicurargli l’accesso ad un alloggio e la libertà di circolazione all’interno del suo territorio, a condizioni equivalenti a quelle accordate a cittadini di Stati terzi residenti legalmente in tale Paese (cfr. cap. VII della direttiva qualificazione). All’occorrenza, non appare dagli atti – segnatamente non avendo egli reso verosimile la sua minore età (cfr. supra consid. 4.7) – che l’insorgente sia una persona particolarmente vul- nerabile nel caso di un suo allontanamento verso la Grecia. Non è neppure prevedibile, nel suo caso particolare, che al suo rientro in Grecia, egli si troverebbe, malgrado delle possibilità di sostegno sul posto e la sua cono- scenza pratica di tali possibilità, confrontato all’indifferenza delle autorità elleniche e delle diverse organizzazioni caritative presenti sul posto. Sep- pure le sue condizioni di vita materiale in Grecia, in quanto ivi beneficiario di protezione internazionale, possano essere più precarie che quelle che egli otterrebbe in genere in Svizzera; tuttavia, come già sopra rilevato, dagli elementi all’inserto non si evincono in specie delle considerazioni umanita- rie imperiose che risultino ostative all’allontanamento del ricorrente verso lo Stato succitato, al punto che tale misura costituirebbe un trattamento contrario all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1985/2021 consid. 6.4.4). Invero, nel suo ricorso l’insorgente si accontenta di rinviare su tale punto in questione a dei rapporti di organizzazioni internazionali e ONG, nonché a giurispru- denza della CorteEDU e della CGUE di portata generale in merito alla Grecia, senza tuttavia apportare alcun elemento concreto supplementare a favore del suo gravame. Per quanto attiene alla sentenza del (...) dell’(...) citata nel ricorso, la stessa non risulta in alcun modo determinante nel caso di specie. Ciò in quanto la giurisprudenza resa in un altro Paese, non lega in alcun modo la Svizzera (cfr. tra le altre: la sentenza del Tribunale D-4359/2021 consid. 8.2), e pertanto la stessa argomentazione proposta nel gravame non verrà esaminata oltre dal Tribunale. Per quanto attiene infine la lettera indirizzata da parte di sei Stati europei, inclusa la Svizzera, alla Commissione Europea del (...), citata nel memoriale ricorsuale (cfr. missiva reperibile al sito internet: < [...] >, consultato da ultimo l’11 otto- bre 2021), il Tribunale osserva quanto segue. In sunto nella stessa i Paesi firmatari, a seguito dei recenti afflussi migratori nei medesimi Stati membri
D-4432/2021 Pagina 24 dalla Grecia, sia di persone ivi già richiedenti l’asilo che di persone benefi- ciarie di protezione internazionale, richiedono in primo luogo alla Commis- sione europea di esaminare la situazione in Grecia sotto il profilo della CartaUE e degli altri standard legali europei relativi alle garanzie procedu- rali ed alle condizioni di accoglienza e di vita dei richiedenti l’asilo e dei beneficiari di protezione internazionale; ed in caso d’inadempienza, che la succitata Commissione offra il supporto necessario per risolvere la situa- zione. In secondo luogo, chiedono di porre una fine immediata al flagrante abuso di documenti di viaggio da parte di rifugiati provenienti dalla Grecia, che viaggiando con tali documenti entrerebbero negli altri Stati membri con il pretesto di viaggiare per motivi famigliari o di turismo, ed in seguito invece depositerebbero una seconda domanda d’asilo in tale Stato membro. In terzo ed in ultimo luogo, chiedono alla Commissione di lavorare con la Grecia perché questa rilasci delle garanzie individuali in caso di allontana- mento di un richiedente nel suddetto Paese da un altro Stato membro circa il rispetto delle garanzie procedurali e del livello minimo dell’assistenza ma- teriale in conformità con l’art. 4 CartaUE. Ciò in quanto sarebbe l’unica via per assicurare che le corti nazionali – di cui alcune considererebbero che la Grecia non assicurerebbe ai beneficiari di protezione internazionale ed ai richiedenti l’asilo, l’adeguato alloggio e la sussistenza materiale minima in accordo con l’art. 4 CartaUE e l’art. 3 CEDU – si fidino di acconsentire ai rimpatri in Grecia. Alla luce di quanto precede, il Tribunale ritiene quindi, in accordo con quanto espresso dalla SEM nel provvedimento avversato, che per quanto nello scritto si sia evidenziato fra l’altro che alcuni Stati membri non procederebbero più ai rimpatri verso la Grecia poiché sareb- bero state rilevate delle violazioni alle disposizioni topiche internazionali succitate; tuttavia la stessa missiva non intende confermare o provare le medesime violazioni. Piuttosto, gli Stati membri firmatari della medesima, esortano la Commissione europea ad intraprendere determinati passi pro- cedurali con la Grecia, per appurare la situazione nella stessa dei richie- denti l’asilo e dei beneficiari di protezione internazionale, e trovare il prima possibile delle soluzioni, se necessario con il supporto adeguato da parte della Commissione. Conseguentemente, neppure tale scritto, risulta con- tenere degli elementi che facciano mutare la conclusione sopra esposta a cui giunge in casu il Tribunale. 8.3.6 Infine, concernente lo stato di salute del ricorrente, né dagli atti all’in- carto né dalle dichiarazioni dell’insorgente – il quale ha asserito di godere di buona salute e di non necessitare di alcun trattamento medicamentoso particolare (cfr. atto SEM n. 21/12, p.to 1.04, pag. 3 e integrazione del ver- bale del [...] agosto 2021, pag. 4) – appare esserci qualsivoglia elemento ostativo al suo allontanamento. Difatti, il suo stato valetudinario buono, non
D-4432/2021 Pagina 25 rientra incontestabilmente nelle casistiche di cui alla giurisprudenza refe- renziata (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicem- bre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), e pertanto an- che da questo profilo l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente non è inammissibile. 8.3.7 In conclusione, l’esecuzione dell’allontanamento in Grecia è ammis- sibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi). 9. 9.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di prove- nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazione quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emer- genza medica. Altresì ai sensi dell’art. 83 cpv. 5 LStrI, l’esecuzione dell’al- lontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l’interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ri- tenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenze del Tribunale E-1985/2021 consid. 7.2 con ulteriore riferimento citato; D-559/2020 consid. 9). 9.2 Nel caso in disamina, l’insorgente non è però riuscito in tale intento. Le difficili condizioni di esistenza, peraltro questione già trattata sotto l’aspetto dell’ammissibilità, non sono in specie sufficienti per ritenere inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento. Segnatamente, nella misura in cui il ri- corrente fa riferimento alle precarie condizioni di vita dei migranti in Grecia, va effettivamente rilevato che il sistema di assistenza sociale greco pre- senta delle criticità non soltanto per i richiedenti asilo, ma anche per le per- sone beneficiarie di protezione internazionale (cfr. sentenze della CorteEDU, Saidoun contro Grecia, 40083/07 e Fawsie contro Grecia, 40080/07, entrambe del 28 ottobre 2010). Nonostante le varie critiche sol- levate da alcune organizzazioni non governative al sistema d’accoglienza e di procedura greco, tra le quali Pro Asyl e RSA citate nel ricorso, va notato che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione. È quindi responsa- bilità dell’insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese (cfr. anche supra consid. 8.3.4). Anche se le con- dizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, non ci sono in specie indicazioni che l’interessato verrebbe esposto ad un’emergenza esistenziale in caso di ritorno in Grecia. Tali cri- ticità del sistema sociale ed economico greci, non risultano difatti ostative,
D-4432/2021 Pagina 26 di per sé sole, a realizzare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1 – 8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2003 n. 24 consid. 5a) e pertanto non risultano atte a costituire un ostacolo insormontabile sotto il profilo dell’esigibilità dell’esecuzione dell’al- lontanamento (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1985/2021 consid. 7.4.2). 9.3 Per quanto poi attiene i problemi di salute, gli stessi risultano rilevanti in ambito di esigibilità, solo se le cure, reputate essenziali per un’esistenza conforme alla dignità umana, non sarebbero ottenibili a seguito dell’allon- tanamento (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b). Ciò non risulta essere il caso di specie, es- sendo che come già sopra evidenziato (cfr. supra consid. 8.3.6), l’insor- gente gode di buona salute e non necessita di alcuna cura o trattamento. 9.4 Per i motivi testé enucleati, l’esecuzione dell’allontanamento risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi). 10. Ne discende che il ricorrente non è così stato in grado di sovvertire la pre- sunzione secondo la quale la Grecia si attiene ai suoi obblighi internazionali ed un allontanamento in tale Stato membro europeo risulta essere ammis- sibile ed esigibile. Alla luce di tale conclusione, nemmeno occorre richie- dere in casu delle garanzie individuali alla Grecia quanto alla fornitura di un alloggio adeguato e di cure mediche all’interessato (cfr. sentenza E-4040/2021 consid. 9.4.4 con rif. citato). 11. In ultima analisi, neppure risultano esserci impedimenti sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in rela- zione con l’art. 44 LAsi), ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente. Le restrizioni temporanee da relazionare alla situazione pandemica sono ininfluenti (cfr. sentenza del Tribunale D-114/2021 consid. 10). 12. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
D-4432/2021 Pagina 27 13. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 14. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese proces- suali è divenuta senza oggetto. 15. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricor- suali al momento dell’inoltro del gravame d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che, sulla base delle circostanze del caso di specie si può concludere allo stato d’indigenza dell’insorgente senza ul- teriori accertamenti, v’è luogo di accogliere l’istanza di assistenza giudizia- ria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). 16. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abbon- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4432/2021 Pagina 28 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: