Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-4235/2021
Entscheidungsdatum
19.04.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-4235/2021

Sentenza del 19 aprile 2022 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jeannine Scherrer-Bänziger, Nina Spälti Giannakitsas, Walter Lang, Contessina Theis, cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A., nato il (...), alias B., nato il (...), Iraq, rappresentato dall’avv. MLaw Eliane Schmid, Rechtsanwältin, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 9 settembre 2021 / N (...).

D-4235/2021 Pagina 2 Fatti: A. L’interessato, dichiaratosi cittadino iracheno, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 18 giugno 2021 (cfr. atto della SEM n. [{...}]-1/2 e 28/10, p.to 1.09 e p.to 1.11, pag. 3; p.to 5.05, pag. 5). B. Le ricerche effettuate in seguito dalla SEM, hanno permesso di accertare che, secondo la banca dati europea “EURODAC”, l’entrata illegale nello spazio Dublino del richiedente sarebbe stata registrata in Italia il 12 maggio 2021 (cfr. atti SEM n. 8/1 e 9/1). Pertanto, l’autorità inferiore ha presentato all’autorità italiana preposta, in data 24 giugno 2021 (cfr. atti SEM n. 10/7, 11/1 e 12/1) una domanda di presa in carico dell’interessato ai sensi dell’art. 13 par. 1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parla- mento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno de- gli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). C. Dal 24 giugno 2021 fino al 21 luglio 2021, l’interessato è stato ricoverato in regime volontario presso la C._______ (di seguito: D.) di E. (nel F.), con diagnosi alla dimissione di disturbo post- traumatico da stress (ICD10: F43.1), ed impostazione di una terapia far- macologica con l’indicazione della prosecuzione delle cure psichiatriche ambulatorialmente, nonché di algie al rachide trattate con terapia antidolo- rifica (cfr. atti SEM n. 14/1, 15/3, 16/1, 17/1 e 23/3). Successivamente, dal 23 luglio 2021 fino al 2 agosto 2021 (cfr. atti SEM n. 19/1 e 30/2) e dal 2 agosto 2021 sino al 9 agosto 2021 (cfr. atti SEM n. 24/1, 25/1 e 31/2) il richiedente ha subito un secondo rispettivamente un terzo ricovero volon- tario presso la D. di E., con la medesima diagnosi alla dimissione di disturbo post-traumatico da stress e nessuna problematica somatica segnalata, nonché l’adattamento del trattamento farmacologico. Ulteriori informazioni concernenti le precitate degenze, come pure relative alle visite psichiatriche ambulatoriali svolte dopo l’ultima dimissione dalla D. (cfr. atti SEM n. 27/2, 41/2, 45/2 e 54/2), nonché circa i consulti medici per le problematiche al setto nasale, i problemi di lombalgia, dentali ed alla vista dell’interessato (cfr. atti SEM n. 38/2, 39/2 e 40/3), verranno evocate, per quanto necessario, nei considerandi.

D-4235/2021 Pagina 3 D. D.a Riferendosi al certificato medico rilasciato dal Dr. med. G._______ il 6 luglio 2021 (cfr. atto SEM n. 16/1), la rappresentante legale dell’interes- sato ha richiesto alla SEM, con scritto datato 23 luglio 2021, che quest’ul- timo potesse essere trasferito in un Cantone di lingua tedesca, in quanto il solo sentire parlare italiano rievocherebbe in lui traumi trascorsi causando- gli delle sofferenze psichiche. Altresì, ha chiesto di tenere conto delle rac- comandazioni enunciate dal medico succitato in ordine alla necessità di svolgere dei colloqui brevi e di dilazionare nel tempo l’indagine sulla bio- grafia del richiedente (cfr. atto SEM n. 18/1). D.b Con missiva del 26 luglio 2021, l’autorità inferiore ha risposto al succi- tato scritto della rappresentante legale, informando la stessa che visto lo stadio procedurale in cui si troverebbe il suo assistito, risulterebbe troppo precoce pronunciarsi in merito alla sua richiesta di trasferimento. Ciò mal- grado, la SEM avrebbe preso in considerazione l’evolversi dello stato va- letudinario del suo assistito ed avrebbe valutato a tempo debito il da farsi (cfr. atto SEM n. 21/1). E. E.a Il 12 agosto 2021 l’interessato è stato sentito nell’ambito di un’audi- zione sul rilevamento dei suoi dati personali (cfr. atto SEM n. 28/10), rispet- tivamente il 17 agosto 2021 si è tenuto con lo stesso un colloquio perso- nale in virtù dell’art. 5 Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM n. 33/3; di seguito: colloquio Dublino). In tali contesti, egli ha segnatamente dichiarato di essere giunto in Europa, attraverso l’Italia, il 12 maggio 2021, allorché la polizia italiana lo avrebbe fermato e gli avrebbe prelevato le impronte digi- tali, ma non avrebbe invece fatto richiesta d’asilo. In Italia sarebbe rimasto dapprima per circa 16 giorni in quarantena ed in seguito sarebbe stato trat- tenuto dai passatori che lo avevano fatto giungere sino a lì, poiché non aveva al momento il denaro per pagarli. Successivamente, dopo il paga- mento di quanto dovuto, l’avrebbero invece fatto proseguire, giungendo in Svizzera. Nel contesto del colloquio Dublino, interrogato riguardo un’even- tuale competenza dell’Italia nella trattazione della sua domanda d’asilo, egli si è opposto, asserendo che i passatori lo avrebbero minacciato di morte se lo avessero ritrovato in Italia, nonché che vivere in quest’ultimo Stato sarebbe per lui come vivere in Iraq. Questionato sempre in tale am- bito circa il suo stato di salute, l’interessato ha dichiarato di avere diversi dolori, ovvero male alla schiena, al naso ed ai denti e di avere problemi alla vista. Peraltro, soffrirebbe pure di una sindrome che lo farebbe sentire a volte due persone differenti. All’infermeria del centro dove alloggia egli

D-4235/2021 Pagina 4 avrebbe già segnalato i dolori somatici succitati, nonché avrebbe confer- mato di essere già stato visitato da un medico per le problematiche di dop- pia personalità evinte. E.b A fronte delle dichiarazioni rese dal richiedente a margine del verbale inerente al rilevamento dei dati personali del 12 agosto 2021, riguardanti la situazione nel suo paese d’origine e non direttamente legate con la sua domanda d’asilo (cfr. atto SEM n. 28/10, p.to 5.06, pag. 5 seg.), si è svolto con l’interessato, dopo il colloquio Dublino, pure un’audizione concernente presunti crimini contro il diritto internazionale e osservazioni rilevanti per la protezione dello Stato (cfr. atto SEM n. 35/3). I quesiti posti sono stati in- terrotti per volontà dell’interessato, il quale non ha autorizzato le autorità di procedimento penale a contattarlo personalmente per ulteriori accerta- menti in merito, ma ha dato il suo consenso alla trasmissione del verbale (cfr. atto SEM n. 36/2), che è seguito da parte della SEM all’autorità penal- mente competente per il proseguo (cfr. atto SEM n. 37/2). F. Dopo la richiesta della funzionaria della SEM competente del 30 ago- sto 2021 (cfr. atti SEM n. 42/2 e 43/2), il (...) preposto ha indicato gli ap- puntamenti medici svolti dall’interessato e previsti per il futuro per il mede- simo (cfr. atti SEM n. 42/2 e 43/2). G. G.a Tramite una missiva datata 31 agosto 2021, la rappresentante legale dell’interessato, dopo aver riportato alcuni fatti inerenti allo stato di salute di quest’ultimo, ha in particolare invitato l’autorità inferiore ad entrare nel merito della domanda d’asilo del richiedente, in quanto il precitato stato valetudinario richiederebbe del tempo prima di stabilizzarsi, sarebbe sotto- posto ad una cura medica intensa, nonché vi sarebbe il rischio di un nuovo traumatismo dell’insorgente nel caso di un suo ritorno in Italia. Se tuttavia la SEM non ritenesse di dover entrare nel merito della sua domanda d’asilo, il rappresentante legale ha postulato che lo stato di salute dell’inte- ressato ritenuto complesso, fosse verificato da uno specialista, nonché che venisse stilato un rapporto medico dettagliato (cosiddetto F4) in merito (cfr. atto SEM n. 44/2). G.b Con scritto dell’8 settembre 2021, l’autorità inferiore ha risposto nega- tivamente alla richiesta della patrocinatrice del richiedente di stabilire un rapporto medico dettagliato, in quanto con le informazioni di cui dispor- rebbe sullo stato di salute dell’insorgente, non necessiterebbe lo stesso di

D-4235/2021 Pagina 5 un esame maggiore nel senso indicato dalla rappresentante legale (cfr. atto SEM n. 46/1). H. Per mezzo del messaggio elettronico del 10 settembre 2021, l’autorità el- vetica competente ha informato la sua omologa italiana, che dato che quest’ultima non aveva risposto entro i termini legali previsti alla domanda di presa in carico della Svizzera, la competenza dell’Italia per l’esame della domanda d’asilo dell’interessato era data a far tempo dal 25 agosto 2021 (cfr. atti SEM n. 48/1 e 49/2). I. Con decisione del 9 settembre 2021, notificata il 15 settembre 2021 (cfr. atto SEM n. 52/1) l’autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessato, ha pronunciato il suo allontanamento (recte: trasfe- rimento) verso l’Italia, e l’esecuzione del precitato provvedimento. Ha al- tresì precisato che un eventuale ricorso contro la decisione non avrebbe avuto effetto sospensivo. J. Per il tramite del plico raccomandato del 22 settembre 2021 (cfr. risultanze processuali), l’interessato si è aggravato con ricorso al Tribunale ammini- strativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la succitata decisione della SEM, chiedendo anzitutto la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso e quale misura cautelare di informare le autorità di esecuzione che fino alla decisione in merito all’effetto sospensivo non procedano con mi- sure d’esecuzione. Nel merito, ha concluso a titolo principale all’annulla- mento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti alla SEM per nuova valutazione. A titolo eventuale ha postulato il riconoscimento della competenza della Svizzera nella trattazione della sua domanda d’asilo ed il suo conseguente esame materiale. Contestualmente, ha altresì presen- tato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso, l’insorgente ha segnatamente annesso la copia della conferma di ricezione della decisione della SEM da lui sottoscritta in data 15 settem- bre 2021, nonché copia del foglio di trasmissione di informazioni mediche (cosiddetto F2) del 15 settembre 2021, già presente agli atti dell’autorità inferiore (cfr. atto SEM n. 54/2).

D-4235/2021 Pagina 6 K. Il 23 settembre 2021, il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l’esecu- zione dell’allontanamento dell’insorgente, quale misura supercautelare (cfr. risultanze processuali). L. L’autorità inferiore, con comunicazione del 24 settembre 2021, ha infor- mato l’autorità italiana preposta della pendenza del ricorso e l’ha avvisata che il termine di trasferimento ex art. 29 par. 1 Regolamento Dublino III non decorresse pertanto che a partire dal momento della decisione su ricorso, chiedendo quindi un’estensione del termine di trasferimento (cfr. atti SEM n. 59/1 e 60/4). M. Con scritto del 28 settembre 2021 (cfr. risultanze processuali), il ricorrente ha allegato un nuovo F2 datato 27 settembre 2021 (nel frattempo già as- sunto anche agli atti della SEM, cfr. atto n. 61/2), inerente al consulto psi- chiatrico avvenuto in medesima data, ove gli sarebbe stato prescritto il far- maco Temesta a causa dell’insonnia. Ha peraltro segnalato nello stesso, come un ulteriore colloquio psichiatrico fosse previsto per il 7 ottobre 2021 e che nel certificato medico succitato fosse nuovamente evidenziato il fatto che gli eventi da lui vissuti in Italia avrebbero avuto un influsso negativo sul suo stato di salute, il quale risultava già precario dai pregressi traumi oc- corsigli in Iraq. Da ultimo si è riconfermato nelle sue motivazioni e conclu- sioni ricorsuali. N. Per mezzo della missiva dell’8 ottobre 2021 (cfr. risultanze processuali), la rappresentante legale dell’insorgente ha inoltrato al Tribunale l’F2 del 7 ottobre 2021 (nel frattempo pure annesso agli atti della SEM; cfr. atto n. 62/2) inerente alla visita psichiatrica effettuata dall’interessato in mede- sima data, osservando come un prossimo consulto fosse previsto per il 19 ottobre 2021, nonché sottolineando nuovamente come lo stato di salute dell’insorgente fosse serio e la terapia medicamentosa rimanesse in es- sere, oltreché il suo vissuto in Italia avrebbe degli effetti negativi sul suo già precario stato di salute. Inoltre, nell’F2 succitato, si sarebbe indicata la ne- cessità di pianificare un consulto anche per delle problematiche fisiche dell’insorgente. Visita medica per i lamentati problemi fisici dell’insorgente – sciatalgia alla gamba destra da diversi mesi e lombalgia persistente non- ché nausea – che, secondo gli atti, si è tenuta il 12 ottobre 2021, e per i quali il medico curante ha compilato una richiesta RMN per protocollo

D-4235/2021 Pagina 7 Bechterew, degli esami del sangue per escludere una sindrome infiamma- toria, nonché prescritto il farmaco Vimovo per dieci giorni (cfr. F2 del 12 ot- tobre 2021 agli atti SEM; atto n. 63/2). Quest’ultimo F2 è stato inoltrato an- che dalla rappresentante legale dell’insorgente con scritto del 15 otto- bre 2021 (cfr. risultanze processuali). O. Il 19 ottobre 2021, l’interessato ha avuto un ulteriore consulto psichiatrico di continuità (cfr. atto SEM n. 64/2). Lo stesso è stato poi anche inoltrato dalla rappresentante legale dell’insorgente in allegato al suo scritto del 22 ottobre 2021 (cfr. risultanze processuali), dove ha in particolare sottoli- neato come dal medesimo F2 risulterebbe che l’insorgente necessiti di re- golari visite psichiatriche e che le sue attuali problematiche di salute sareb- bero connesse con una ritraumatizzazione degli eventi accaduti all’insor- gente in Italia. La rappresentante legale ha inoltre segnalato come, per i lamentati mal di schiena e nausea di cui soffrirebbe ancora l’insorgente, sarebbe stata prevista un’ulteriore indagine. P. Con scritto del 28 ottobre 2021 (cfr. risultanze processuali), la rappresen- tante legale del ricorrente ha inoltrato al Tribunale il referto radiologico dell’interessato del 27 ottobre 2021 svolto secondo il protocollo Bechterew (nel frattempo assunto anche agli atti della SEM, cfr. atto n. 65/1), indi- cando come all’insorgente sarebbe stata diagnostica un’osteonecrosi, che andrebbe correlata all’anamnesi per eventuali fattori di rischio. Ha poi os- servato come il ricorrente sarebbe quindi, secondo gli atti probatori, ancora in trattamento e l’esito delle analisi sarebbe tutt’ora aperto. A mente sua, sarebbe quindi necessario attendere queste ultime, per conoscere i fatti giuridicamente rilevanti per la causa. Q. Per il tramite di un ulteriore scritto datato 10 novembre 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato: inviato l’11 novembre 2021), la rappresentanza giuri- dica dell’insorgente, ha trasmesso al Tribunale copia dell’F2 del 3 novem- bre 2021, inerente ad un’ulteriore visita psichiatrica di decorso effettuata dal ricorrente. Nel medesimo scritto viene in particolare osservato come nel predetto F2 sia indicata la necessità di una visita internistica per persi- stente lombalgia e nausea, nonché che il prossimo consulto dal profilo psi- cologico è previsto per il 17 novembre 2021. Inoltre, viene nuovamente sottolineata l’importanza di effettuare una valutazione completa e detta- gliata dello stato di salute del ricorrente.

D-4235/2021 Pagina 8 R. Con missiva del 17 novembre 2021, la rappresentante legale del ricorrente ha inoltrato un nuovo F2 dell’11 novembre 2021 (già assunto anche agli atti SEM nel frattempo, cfr. atto n. 73/2) relativo ad un consulto medico-psi- chiatrico dell’insorgente, osservando come, a causa della ripartizione dell’insorgente al F., lo stato di salute di questi sarebbe peggiorato. Ciò che, a mente della rappresentante legale, confermerebbe come un rientro del medesimo in Italia condurrebbe ad un importante aggravamento della sua salute e ad un ritraumatismo. Tali osservazioni sono nuovamente state reiterate dalla patrocinatrice dell’insorgente con scritto del 17 dicem- bre 2021 al quale è stato annesso un certificato medico del 16 dicem- bre 2021 del (...) di H. (cfr. risultanze processuali). S. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribu- nale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tri- bunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA, prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien- tra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una deci- sione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinnanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a–c PA). Pertanto risulta legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

D-4235/2021 Pagina 9 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 con- sid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. La presente sentenza è resa dal Tribunale in conformità con l’art. 25 cpv. 2 LTAF in relazione all’art. 32 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale ammini- strativo federale del 17 aprile 2008 (RTAF, RS 173.320.1). 4. Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 5. 5.1 Nella propria decisione, l’autorità inferiore ha in primo luogo osservato come, a fronte delle risultanze di causa, l’Italia sarebbe competente per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontanamento dell’insorgente. Inoltre, l’opinione da lui emessa circa il fatto che vivere in Italia equivar- rebbe alla vita in Iraq, in quanto valutazione personale non appurata da alcun elemento concreto e non facente parte dei criteri previsti per la de- terminazione dello Stato membro competente, non potrebbe essere presa in considerazione e non permetterebbe di confutare la competenza dell’Italia per condurre il seguito della sua procedura. In aggiunta, in caso di trasferimento verso tale Paese, si potrebbe partire dal presupposto che il ricorrente non sarà esposto a delle serie violazioni dei diritti dell’uomo in virtù dell’art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino III e dell’art. 3 CEDU (RS 0.101), che egli non verrà a trovarsi in una situazione esistenziale dif- ficile, e non verrà trasferito nel suo Paese d’origine o di provenienza in violazione del principio di non-respingimento. In Italia non sussisterebbero inoltre delle carenze sistemiche nel suo sistema di accoglienza e di asilo ai sensi dell’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III. In secondo luogo, l’autorità di prima istanza, ha ritenuto che non esisterebbero in casu dei motivi giu- stificanti l’applicazione degli art. 16 par. 1 e art. 17 par. 1 del Regolamento

D-4235/2021 Pagina 10 Dublino III. In relazione a quest’ultima norma, dopo aver ricostruito l’isto- riato valetudinario dell’interessato, la SEM ha considerato come la situa- zione medica dell’insorgente sia stata sufficientemente acclarata. Invero, le diagnosi ed i trattamenti necessari, sia dal lato psichico che somatico, sarebbero già conosciute rispettivamente in atto e non si riscontrerebbero ulteriori patologie se non quelle già diagnosticate od in cura. Dal profilo delle problematiche somatiche, in particolare le stesse sarebbero state identificate ed in trattamento o conclusesi e non presenterebbero comun- que alcuna urgenza nel loro trattamento e nell’esecuzione di eventuali in- terventi chirurgici, in particolare visto che ad esempio egli convivrebbe già da diversi anni con i dolori al setto nasale. Per quanto poi concerne la si- tuazione psichica, pur ritenendo comprensibile che egli non voglia ritornare in Italia in quanto avrebbe fatto valere di aver ivi vissuto delle esperienze traumatiche come pure che la sua rappresentante legale indicherebbe un pericolo di nuova traumatizzazione nel caso di un suo allontanamento verso l’Italia, la SEM ha ritenuto dapprima come l’Italia disporrebbe di un’in- frastruttura medica sufficiente. Inoltre sarebbe tenuta ai sensi dell’art. 19 par. 1 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza di richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) a prestare le cure mediche adeguate. Pertanto, egli avrebbe d’un lato la possibilità di consultare un medico in Svizzera affinché lo prepari al meglio alla partenza verso l’Italia, e d’altro lato di proseguire il trattamento medico in Italia. La SEM ha altresì enunciato i mutamenti legislativi e pratici che sarebbero recentemente stati apportati al sistema di accoglienza italiano. In modo particolare, il nuovo assetto normativo, prevedrebbe la reintroduzione dell’iscrizione anagrafica dei richiedenti l’asilo nei registri comunali della popolazione residente, semplificandone di conseguenza l’accesso a pre- stazioni quali le cure mediche; inoltre garantirebbe la permanenza continua di personale medico in tutti i centri di prima accoglienza. Questi ultimi avrebbero peraltro pure assunto le funzioni di prima assistenza, ovvero eseguirebbero la procedura d’identificazione, la formalizzazione della do- manda d’asilo, lo screening sanitario e l’identificazione di eventuali vulne- rabilità. A fronte di tali elementi, la SEM ha quindi rilevato come il sistema di prima accoglienza italiano garantirebbe d’un canto una presa in carico medica ed una rapida identificazione di eventuali vulnerabilità dei migranti, e d’altro canto la presa in carico medica ed i trattamenti sia per le malattie somatiche che per quelle psichiche. Inoltre, nei limiti dei posti disponibili, e dando priorità alle persone vulnerabili, l’accoglienza dei richiedenti l’asilo avverrebbe nel sistema di seconda accoglienza. In quest’ultimo i richiedenti asilo avrebbero diritto alle medesime prestazioni che le persone titolari

D-4235/2021 Pagina 11 della protezione internazionale, ad eccezione di quelle destinate all’inte- grazione. Ciò posto, l’autorità inferiore ha concluso che, allorché l’interes- sato verrà trasferito in Italia, spetterà a lui presentarvi una domanda d’asilo per poter beneficiare delle prestazioni mediche alle quali egli ha diritto in virtù della direttiva accoglienza. In un passo successivo, la SEM ha osser- vato come la situazione legislativa e ricettiva delle persone che necessite- rebbero di una presa in carico medica immediata al momento del loro tra- sferimento in Italia, rispetto a quanto descritto nella sentenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019, sarebbe evoluta in modo positivo, e quindi lo stato di fatto in Italia, così come constatato all’epoca della predetta sentenza di riferimento, non risulterebbe più attuale. Prose- guendo nell’analisi, l’autorità inferiore ha ritenuto come le problematiche di salute dell’insorgente non siano né di una gravità né di una specificità tale, in particolare in relazione al loro trattamento, da impedire un suo rinvio in Italia in quanto non contrario all’art. 3 CEDU ed alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito: CorteEDU) presa nel pre- detto ambito. Oltracciò, la SEM ha sottolineato come il Tribunale, nella sua sentenza D-2926/2021 del 19 luglio 2021, avrebbe confermato l’analisi della situazione italiana così come sopra esposta, stabilendo altresì che la richiesta di garanzie preliminari al trasferimento dei richiedenti l’asilo che soffrono di problemi medici gravi (somatici o psichici) alle autorità italiane, non si imporrebbe più in ogni situazione. In particolare i richiedenti l’asilo, che come nel caso dell’interessato non avrebbero mai inoltrato una do- manda d’asilo in Italia, potrebbero accedere alle prestazioni assistenziali, comprensive anche delle cure e dei trattamenti necessari ed urgenti, dal loro arrivo in Italia. Da ultimo, l’autorità inferiore ha ritenuto non esserci in specie neppure al- cun motivo umanitario ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) in relazione all’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, che ne imporrebbe un’applicazione di tale clausola di sovranità. Invero, circa le affermazioni da lui rilasciate riguardo alle minacce di morte rivoltegli dai passatori in Italia se dovesse farvi ritorno, come pure delle osservazioni presentante dalla sua rappresentante legale il 31 agosto 2021 in merito, per quanto ri- sultino comprensibili i suoi timori, la SEM ha ritenuto che l’Italia sia uno Stato di diritto con un’autorità di polizia funzionante, disposta ed in grado di offrire la protezione adeguata. L’interessato potrà quindi rivolgersi all’au- torità di polizia competente, nel caso fosse esposto a delle minacce con- crete. A mente della SEM, neppure la sua situazione medica, visto quanto già precedentemente rilevato ed in particolare che delle problematiche so- matiche soffrirebbe già da diversi anni – ciò che non l’avrebbe tra l’altro

D-4235/2021 Pagina 12 impedito dall’effettuare il viaggio dall’Iraq alla Svizzera – motiverebbe l’ap- plicazione della clausola di sovranità. Tale conclusione varrebbe anche considerando le modifiche legislative intercorse nel frattempo in Italia e la circostanza che l’insorgente non avrebbe alcun legame particolare con la Svizzera. 5.2 Il ricorrente dal canto suo, nel ricorso, considera dapprima in ordine al suo stato di salute, che la SEM non avrebbe sufficientemente chiarito lo stesso. Invero, a differenza di quanto parrebbe concludere l’autorità preci- tata nel provvedimento impugnato, la sua condizione clinica sarebbe di particolare importanza e vulnerabilità. Gli elementi raccolti dall’autorità in- feriore circa lo stato valetudinario dell’insorgente, tramite meri F2, non sa- rebbero in tal senso sufficienti per stabilire la situazione straordinaria del medesimo, che sarebbe supportata tuttavia dagli atti medici presenti all’in- carto, ma ai quali l’autorità inferiore non avrebbe dato alcun seguito. Nel caso in esame risulterebbero però centrali le questioni del rischio di una nuova traumatizzazione del ricorrente e di violazione dell’art. 3 CEDU e la fattispecie andrebbe in tal senso chiarita. Rispetto poi ai vissuti dell’insor- gente in Italia, il medesimo rileva come non sarebbe sufficiente, al contrario di quanto avrebbe motivato la SEM nella decisione avversata, rinviare alle autorità di polizia italiane, ma piuttosto sarebbe invece da valutare ed ap- prezzare l’influsso che avrebbe un suo rinvio in Italia sul suo stato di salute, così come la questione della ragionevolezza e possibilità personale che egli avrebbe di fare ricorso a tale aiuto da parte delle autorità italiane. In tal senso, occorrerebbe pure prendere in considerazione l’ultimo F2 del 15 settembre 2021, ove si osserverebbe che la situazione del ricorrente sarebbe peggiorata a causa delle vicende vissute in Italia, e ciò sullo sfondo degli eventi traumatizzanti già trascorsi in Iraq dal medesimo. Per- tanto, a differenza della valutazione esposta dalla SEM nella decisione av- versata, l’insorgente ritiene che nel suo caso sia necessario predisporre un rapporto peritale con lo stabilimento di un F4. Nel proseguo, la rappresen- tante legale presenta il sistema che permetterebbe all’autorità inferiore di richiedere tale rapporto dettagliato, e che escluderebbe invece la possibi- lità per i patrocinatori dei richiedenti l’asilo di indirizzarsi direttamente al personale medico per l’ottenimento di tale rapporto. Altresì, il ricorrente non avrebbe i mezzi finanziari per procurarselo personalmente. La SEM avrebbe peraltro misconosciuto nella sua valutazione dello stato valetudi- nario dell’insorgente, che a causa del fatto che sarebbe assente un rap- porto medico dettagliato, non avrebbe neppure elementi o indizi per valu- tare a quale stadio lo stato di salute dello stesso si troverebbe e quali con- seguenze un suo rinvio in Italia avrebbe in ordine ad un’eventuale e poten- ziale ritraumatizzazione. Anche in relazione alle problematiche nasali, la

D-4235/2021 Pagina 13 SEM non avrebbe erroneamente considerato che la terapia di sei setti- mane prescritta all’interessato non sarebbe ancora terminata ed altresì che in relazione a ciò, degli appuntamenti medici successivi potrebbero risul- tare necessari. L’autorità succitata non avrebbe oltracciò chiarito in che modo le problematiche fisiche sarebbero connesse con quelle psichiche, accontentandosi invece di enunciare le medesime nella decisione impu- gnata come l’una indipendente dall’altra. Peraltro, la richiesta d’informa- zioni al personale medico da parte dell’autorità inferiore daterebbe al 30 agosto 2021, allorché la decisione sarebbe stata emanata il 9 settem- bre 2021 e notificata unicamente il 15 settembre 2021. In merito a ciò, an- che il Tribunale avrebbe ritenuto in una sua recente sentenza (la D-815/2019 del 1° marzo 2021), come nel caso di un trattamento neces- sario e regolare, occorrerebbe stabilire con sicurezza che l’eventuale so- spensione limitata dell’accesso al trattamento medico, non abbia delle con- seguenze sullo stato di salute del ricorrente, in quanto il trasferimento dell’interessato risulterebbe altrimenti contrario all’art. 3 CEDU. Riferendosi poi a due pareri espressi dall’Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (di seguito: OSAR) del gennaio 2020 rispettivamente del giugno 2021, come pure alla sentenza del Tribunale F-422/2021 dell’11 mag- gio 2021, il ricorrente reputa che sebbene vi sia stato in teoria un muta- mento parziale nel sistema d’accoglienza italiano, che avrebbe tolto alcune restrizioni imposte dal sistema normativo precedentemente in vigore, lo stesso non sarebbe in pratica in alcun modo tangibile. La situazione vi- gente in Italia, sarebbe peraltro ulteriormente peggiorata a causa della pan- demia legata al coronavirus (detto anche Covid-19) tutt’ora presente. Inol- tre, a differenza di quanto parrebbe sostenere la SEM nel provvedimento sindacato, citando la sentenza della CorteEDU nella causa M.T. contro Paesi Bassi del 23 marzo 2021 (n. 46595/19), non risulterebbe che la stessa modifichi in alcun modo le condizioni poste dalla giurisprudenza precedente emessa dalla CorteEDU. Peraltro, in tale contesto, anche l’au- torità inferiore parrebbe riconoscere che nel caso in esame si tratterebbe di una persona particolarmente vulnerabile, per la quale sarebbero dovute essere richieste le antecedenti garanzie necessarie. Anche l’unico riferi- mento in proposito alla sentenza del Tribunale D-2926/2021 da parte dell’autorità inferiore non sarebbe convincente, in quanto i casi non sareb- bero paragonabili, dato che nella fattispecie a differenza che nel caso ci- tato, l’entità della sindrome post-traumatica da stress in combinazione con le allucinazioni e le voci che il ricorrente sentirebbe, così come le sue pro- blematiche fisiche ed il rischio di un nuovo traumatismo non sarebbero

D-4235/2021 Pagina 14 state acclarate. Le degenze stazionarie ripetute del ricorrente, dimostre- rebbero che, senza ulteriori chiarimenti, non si possa partire dal presuppo- sto di un normale decorso nella sua fattispecie. Il ricorrente conclude quindi che malgrado vi fossero sufficienti indizi che egli si trovasse in una costellazione straordinaria, l’autorità inferiore non avrebbe effettuato i necessari accertamenti, né prestato attenzione ai cer- tificati medici inoltrati. Non vi sarebbe pertanto stata alcuna valutazione in- dividuale della sua situazione, ciò che avrebbe comportato da parte della SEM la violazione del principio inquisitorio. Nello stesso tempo, l’autorità precitata, non avrebbe valutato in modo dettagliato le problematiche medi- che nella decisione impugnata, né avrebbe reso attente le autorità italiane nella sua domanda dei problemi di salute dell’insorgente, come nemmeno richiesto alle medesime le garanzie necessarie. In tal senso, l’autorità infe- riore avrebbe pure violato il suo obbligo di motivazione. 6. 6.1 Nel suo gravame l’insorgente lamenta essenzialmente un accerta- mento insufficiente ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti riguardo al suo stato di salute, come pure una motivazione carente della decisione impugnata sotto tale aspetto; censure formali che risultano in primis da esaminare. 6.2 6.2.1 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell’accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all’autorità di prima istanza, di modo che questa possa proce- dere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 a ed. 2013, n. 2.191; sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novem- bre 2019 consid. 5.2, D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l’automatica

D-4235/2021 Pagina 15 retrocessione degli atti all’autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale so- luzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 6.2.2 La determinazione dei fatti e l’applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. ISABELLE HÄNER, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/ BABEY in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2 a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la deci- sione; che l’autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di inda- gini supplementari (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l’ampiezza dell’accertamento d’ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l’autorità reputa chiare le circo- stanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenze del Tribunale D-114/2021 dell’11 maggio 2021 consid. 4.2, D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.144). 6.2.3 Così, sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il diritto di richiedere l’assunzione di prove all’autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una tale richiesta deve vertere su fatti suscettibili d’influenzare l’esito della pro- cedura e che non si evincono già dall’incarto (cfr. DTF 131 I 153 consid. 3; sentenze del Tribunale D-291/2021 consid. 7.3.2, A-3056/2015 del 22 di- cembre 2016 consid. 3.1.3). Nemmeno detta massima impedisce d’altro canto all’autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte (“antizipierte Beweiswürdigung”), e di negarne l’assunzione ove le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del TF 1C_179/2014 del 2 settembre 2014 con- sid. 3.2; sentenza del Tribunale A-6515/2010 del 19 maggio 2011 con- sid. 4.3; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1552 con rinvii). Procedendo in tal senso in modo non arbitrario, l’autorità può porre un termine all’istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii;

D-4235/2021 Pagina 16 sentenza del TF 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sen- tenze del Tribunale D-6763/2018 dell’11 giugno 2020 consid. 9 e A-7392/2014 dell’8 agosto 2016 consid. 3.4.2.2; cfr. per tutto, tra le altre, la sentenza del Tribunale D-114/2021 consid. 4.3). 6.2.4 I principi sopra esposti delimitano sia l’attività istruttoria dell’ammini- strazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., pag. 19, n. marg. 1.49; 3.117 e seg., in par- ticolare 3.144) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (cfr. le sentenze del Tribunale D-114/2021 consid. 4.4, D-291/2021 consid. 7.3.3 e D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 8.3.5). 6.2.5 Nel suo messaggio relativo al riassetto del settore, il Consiglio fede- rale sottolineava come l’assistenza sanitaria per i richiedenti l’asilo dovesse essere garantita mediante consultazioni mediche in loco, possibilità di trat- tamento ambulatoriale in ospedale o una visita medica in caso di necessità (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull’asilo del 3 settem- bre 2014, FF 2014 6917, 6940). Nella prassi, nel caso in cui il personale curante / servizio di assistenza reindirizzi il richiedente l’asilo presso un medico esterno, quest’ultimo allestisce, di norma, un breve referto nella forma di un “formulario F2”. Qualora la documentazione agli atti non per- metta di determinare in modo completo i fatti giuridicamente rilevanti, la SEM ordina di principio un rapporto più dettagliato, e meglio, la compila- zione di un “formulario F4” da parte del curante. Nulla vieta inoltre al ricor- rente di presentare ulteriori mezzi di prova al soggetto rispettivamente di rivolgersi autonomamente ad un medico (cfr. sentenze del Tribunale D-114/2021 consid. 4.5 e D-291/2021 consid. 7.3.4). Di principio, le auto- rità svizzere non sono dal canto loro tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o so- spettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6). 6.3 6.3.1 Nel caso in parola, al momento dell’emissione della decisione impu- gnata l’incarto della Segreteria di Stato conteneva già ampia documenta- zione medica attinente alla situazione valetudinaria del ricorrente (cfr. atti SEM n. 15/3, 16/1, 17/1, 19/1, 23/3, 24/1, 25/1, 26/1, 27/2, 30/2, 31/2, 38/2, 39/2, 40/3, 41/2, 42/2 e 43/2). Segnatamente, dai certificati medici di dimis- sione del 2 agosto 2021 (cfr. atto SEM n. 23/3) rispettivamente del 12 ago- sto 2021 (cfr. atti SEM n. 30/2 e 31/2), riguardanti i tre ricoveri del ricorrente

D-4235/2021 Pagina 17 presso la D._______ di E., si evince chiaramente sia la diagnosi alla dimissione di disturbo post-traumatico da stress – rimasta invariata sia in esito agli stessi che nei più recenti consulti medici psichiatrici ambulato- riali (cfr. atti SEM n. 41/2, 45/2, 54/2, F2 del 7 ottobre 2021 rispettivamente del 19 ottobre 2021, del 3 novembre 2021 e dell’11 ottobre 2021; certifi- cato medico del 16 dicembre 2021) – che il suo decorso clinico, come pure la terapia farmacologica impostata (all’uscita dall’ultima degenza in D. terminata il 9 agosto 2021 risulta la prescrizione di: Dalmadorm 30 mg cpr, Haldol 1 mg cpr, Supradyn energy cpr eff orange, Valdoxan cpr pell 25 mg, Valium 10 mg cpr e Zyprexa Velotab 15 mg cpr). Circa il decorso di tale patologia, se nel primo ricovero in D._______ avvenuto dal 24 giu- gno 2021 al 21 luglio 2021, si è inizialmente denotato un quadro clinico ca- ratterizzato da aspetti dissociativi e simil-psicotici, verosimilmente legati a recenti eventi traumatici avvenuti nel paese d’origine, come pure una ra- pida reattività agli stimoli ambientali ed alle interazioni sociali, con impor- tanti iniziali quote di angoscia e presenza di idee di morte e sintomatologia dispercettiva, visiva ed uditiva, nonché insonnia centrale con presenza di incubi. Nel seguito della degenza, il ricorrente ha invece negato un’idea- zione anticonservativa, presentandosi lucido e vigile, in assenza sia di flut- tuazioni dello stato di coscienza che della sintomatologia dispercettiva pre- cedentemente invece presente, nonché un beneficio nel mantenimento del sonno dall’introduzione del farmaco Flurazepam. Nell’ultima parte della de- genza, il ricorrente avrebbe riferito benessere, una buona progettualità fu- tura ed i congedi concordati in giornata avrebbero avuto esito positivo. Per quanto concerne il decorso clinico avvenuto durante la seconda degenza dal 23 luglio 2021 al 2 agosto 2021 (cfr. atto SEM n. 30/2), per riferite allu- cinazioni visive ed il sentire a volte odore di sangue, non sarebbero invece stati osservati elementi clinici acuti suggestivi di scompenso psichico né il ricorrente avrebbe segnalato la presenza di dispercezioni sensoriali, rima- nendo il pensiero libero da franchi deliri, né si sarebbero mai verificati mo- menti di criticità o di tensione endopsichica, negando peraltro l’insorgente un’ideazione anticonservativa. Nell’ambito del terzo ricovero in D._______ (avvenuto il medesimo giorno della sua dimissione dalla seconda degenza e sino al 9 agosto 2021; cfr. atto SEM n. 31/2), che sarebbe incorso nell’ambito di un rifiuto del medesimo interessato di rientrare nel centro per richiedenti l’asilo assegnatogli esprimendo sentimenti di timore ed un in- cremento della quota ansiosa, non si sarebbero neppure osservati dei sin- tomi psicotici, rimanendo il pensiero dell’interessato focalizzato sulla richie- sta di poter essere trasferito nel primo centro d’accoglienza che lo avrebbe ospitato. In riferimento a ciò, esprimendo dei sentimenti di angoscia e di paura riguardo al centro dove sarebbe stato collocato alla dimissione, ve- rosimilmente su base traumatica. Successivamente si sono tenute delle

D-4235/2021 Pagina 18 visite mediche di decorso dal profilo psichiatrico, rispettivamente il 24 ago- sto 2021 – ove si è notato un quadro clinico peggiorato a seguito dell’inter- vista effettuata con la SEM con presenza di flashbacks, arousal, insonnia ed ansia, legate al fatto di temere delle ripercussioni delle milizie che avreb- bero ucciso la famiglia d’origine e l’adeguamento della terapia farmacolo- gica: introduzione di Sertralin 50 mg, ed invece non più presenti Fluraze- pam, Valium e Valdoxan precedentemente prescritti – (cfr. atto SEM n. 41/2); il 1° settembre 2021 (cfr. atto SEM n. 45/2) – con nuovo adatta- mento della prescrizione della terapia ed aggiunta di Gaviscon sac – ed il 15 settembre 2021 (cfr. atto SEM n. 54/2). Nel corso di quest’ultima, la te- rapia farmacologica è stata nuovamente aggiustata, togliendo il farmaco Dalmadorm precedentemente invece prescritto (cfr. atto SEM n. 54/2). Come segnalato dallo stesso ricorrente con scritto del 28 settembre 2021 (cfr. anche supra lett. M), un ulteriore consulto psichiatrico di decorso è stato svolto il 27 settembre 2021 (cfr. atto SEM n. 61/2), ove non ci sono state variazioni nella diagnosi, ed è stato introdotto in riserva Temesta 2,5 mg 1cp in caso di insonnia e fissato il prossimo appuntamento al 7 otto- bre 2021. Visita psichiatrica quest’ultima che è stata pure effettuata, con nuovo aggiustamento della terapia medicamentosa, in particolare vista la persistente insonnia, la prescrizione fissa del farmaco Temesta 2,5 mg. Inoltre, il medico psichiatra curante, ha segnalato la necessità per l’insor- gente di una visita internistica per persistente lombalgia e nausea (cfr. atto SEM n. 62/2). Un ulteriore consulto psichiatrico di decorso si è poi tenuto il 19 ottobre 2021, con diagnosi e terapia farmacologica rimaste invariate ri- spetto alla precedente visita (cfr. atto SEM n. 64/2). Dal consulto medico- psichiatrico effettuato il 3 novembre 2021 (cfr. atto SEM n. 66/2), si rileva come per una diagnosi rimasta invariata, la posologia e la terapia farmaco- logica siano di nuovo state adattate, con in particolare la reintroduzione di Dalmadorm 30 mg, nonché con nuovamente l’indicazione della necessità di effettuare una visita internistica per persistente lombalgia e nausea (cfr. risultanze processuali). Infine, nell’F2 dell’11 novembre 2021, il medico psi- chiatra presenta le medesime conclusioni già constatate nella precedente visita, denotando unicamente in aggiunta come la permanenza nel F._______, provocherebbe ansia ed angoscia all’interessato, e come in passato egli chiederebbe insistentemente di essere trasferito in Svizzera tedesca (cfr. atto SEM n. 73/2). Queste ultime osservazioni, sono state rei- terate dal medico psichiatra curante anche con certificato medico del 16 di- cembre 2021. Ora, da tali atti di causa, il Tribunale ritiene che dal profilo psichiatrico e psicologico, la SEM potesse partire dal presupposto che la situazione del ricorrente risultasse essere sufficientemente acclarata al momento dell’emanazione della decisione avversata, con una diagnosi po- sta ed una terapia farmacologica impostata. A differenza quindi di quanto

D-4235/2021 Pagina 19 concluso nel gravame dall’insorgente, in merito al suo stato di salute psi- chico, lo scrivente Tribunale ritiene che l’autorità inferiore disponesse di sufficienti elementi per pronunciarsi sullo stesso, ciò che è peraltro stato argomentato ampiamente dalla SEM nella sua decisione avversata, pren- dendo in considerazione in modo completo ed esatto anche tutta la docu- mentazione medica disponibile fino all’emissione della decisione sotto tale aspetto (cfr. p.to I pag. 2 segg. e p.to II, pag. 6 segg. della decisione impu- gnata), contro il parere emesso invece dal ricorrente. Attinente poi alle pro- blematiche somatiche segnalate dall’insorgente nel corso del colloquio Dublino del 17 agosto 2021, occorre rilevare quanto segue. Dalla visita medica effettuata il 19 agosto 2021 presso un medico generico (cfr. atto SEM n. 38/2), risulta in particolare come egli soffra di dolori al naso ed alla testa, soprattutto frontale, a causa di una deviazione del setto nasale verso sinistra, con un flusso dell’aria molto difficile soprattutto a sinistra ed ORL restante nella norma. Per tali dolori è stata prescritta una cura con antin- fiammatori per sei settimane, ed il medico ha segnalato come se tali fastidi non migliorassero, occorrerebbe prendere contatto con uno specialista ORL per valutare un intervento di settoplastica chirurgica. All’insorgente è stato inoltre diagnosticato un dolore sacroiliaco bilaterale, verosimilmente di origine non reumatica, ma piuttosto posturale, senza deficit neuromu- scolari segnalati, per i quali gli antinfiammatori prescrittigli per i dolori al naso ed alla testa, dovrebbero avere un effetto pure per la schiena; nonché del dolore ai denti, senza ascessi o processi flogistici acuti visibili, per il quale è stato indicato un controllo dentistico da pianificare (cfr. atto SEM n. 38/2). Controllo che in seguito è avvenuto il 23 agosto 2021, con la cura di un ascesso parodontale al dente n. 26, e la conclusione di tale proble- matica (cfr. atto SEM n. 40/3). Agli atti vi è altresì presente una visita me- dica effettuata per i problemi alla vista il 19 agosto 2021 dall’interessato (cfr. atto SEM n. 39/2), ove è stata posta una diagnosi di cheratocono ec- tasia, con la prescrizione di una ricetta per occhiali e l’indicazione della necessità di un’ulteriore visita oftalmologica per decidere la terapia. Con- sulto ulteriore che risulta essere stato fissato per il 23 novembre 2021 (cfr. atto SEM n. 43/2). Il 12 ottobre 2021, il ricorrente è stato nuovamente visi- tato sia per i dolori lombari che per la sciatalgia alla gamba destra, per i quali sono stati prescritti una risonanza magnetica, degli esami di labora- torio per escludere una sindrome infiammatoria ed una terapia a base di Vimovo per dieci giorni (cfr. atto SEM n. 63/2). La risonanza magnetica è stata poi effettuata in data 26 ottobre 2021 (cfr. referto radiologico del 27 ottobre 2021), con una diagnosi di discopatia L5-S1 con lieve contatto con S1 a sinistra, e piccolo focolaio di osteonecrosi della testa femorale destra. Alla luce di tali elementi, anche in relazione allo stato di salute fisico dell’insorgente, il Tribunale ritiene che la decisione dell’autorità inferiore

D-4235/2021 Pagina 20 vada tutelata. Invero, per le problematiche al setto nasale, alla schiena ed alla gamba destra, le diagnosi ed i trattamenti necessari sono stati predi- sposti. In tal senso, il fatto solo enunciato nel gravame dall’insorgente che le sei settimane di trattamento prescrittegli non sarebbero decorse – nel frattempo però essendo il caso, dato che la visita medica risale al 19 ago- sto 2021 – non muta tale apprezzamento. Neppure la sola evenienza pro- babile che egli possa in futuro necessitare di una valutazione specialistica ORL per valutare una soluzione di settoplastica chirurgica per i problemi al naso, non appare essere giuridicamente rilevante. Ciò in quanto, essendo stata posta in merito una diagnosi – e dall’anamnesi risulta peraltro che tale problematica era presente già da svariati anni come asserito dall’insor- gente (cfr. atto SEM n. 38/2) – nonché il trattamento farmacologico neces- sario ed adatto è stato impostato, la necessità e l’urgenza invece di tale eventuale ed ipotetica visita specialistica da effettuare in Svizzera – che avrebbe peraltro meramente lo scopo di valutare la possibilità di un poten- ziale intervento chirurgico – non risulta essere provata né sostanziata, né in alcun modo ostativa all’emanazione di una decisione in merito ad un trasferimento dell’insorgente in Italia prima dell’eventuale esecuzione della stessa (cfr. in merito anche infra consid. 10.5). Per quanto concerne poi le problematiche dentali lamentate dall’insorgente, appare dagli atti di causa, come le stesse si siano definitivamente risolte. Infine, attinente ai disturbi alla vista, per i quali il ricorrente è già stato visitato una volta dall’oftalmo- logo ed è stata posta sia la diagnosi che gli sono stati prescritti degli oc- chiali, non appare neppure che occorra attendere l’ulteriore visita oftalmo- logica prevista per decidere della terapia in tal senso il 23 novembre 2021. Difatti, a fronte di tale certificato medico come pure del decorso del tempo per il prossimo appuntamento previsto in merito, il Tribunale ritiene non esserci alcuna gravità particolare od urgenza di trattamento del medesimo, che non possa essere eventualmente effettuata anche in altro contesto ri- spetto a quello elvetico, per di più in uno Stato come quello italiano che dispone di infrastrutture mediche sufficienti (cfr. anche in merito infra con- sid. 10.5). Per il resto, non può essere seguita la tesi ricorsuale dell’insor- gente che lamenta che l’autorità inferiore non avrebbe appurato in che modo le problematiche fisiche sarebbero connesse con quelle psichiche, in quanto dagli atti medici, le cause inerenti alle stesse patologie risultano essere sufficientemente chiare e quindi non aventi dal profilo dell’accerta- mento dei fatti giuridicamente rilevanti alcun influsso. Con tale motivazione, in realtà il ricorrente parrebbe piuttosto censurare l’apprezzamento adem- piuto dalla SEM circa la valutazione degli atti di causa relativi al suo stato di salute, che però non riguardano la questione dell’accertamento dei fatti, bensì il merito, e verrà quindi trattata dappresso (cfr. infra consid. 10.5).

D-4235/2021 Pagina 21 Stessa conclusione vale mutatis mutandis anche per le considerazioni con- tenute nel gravame in relazione alla possibilità di una ritraumatizzazione dell’insorgente nel caso di un suo rinvio in Italia ed un mancato accerta- mento sotto tale aspetto da parte dell’autorità inferiore. Difatti, nella deci- sione impugnata, in relazione a tale punto in questione presentato dalla rappresentante legale già nel suo scritto del 31 agosto 2021 (cfr. atto SEM n. 44/2), ed all’opposizione dell’interessato di rientrare in Italia visti i suoi vissuti dichiarati, la SEM si è sufficientemente espressa ed ha indicato i motivi per i quali sarebbe giunta ad altra conclusione rispetto a quella pre- sentata dalla rappresentante legale (cfr. p.to II, pag. 7 seg. e pag. 10 seg.). Pertanto, il fatto solo che il ricorrente nel gravame non concordi con l’ap- prezzamento esposto dall’autorità inferiore nel provvedimento sindacato, non risulta contrario al principio inquisitorio, né men che meno all’obbligo di motivazione che si impone in materia. Piuttosto, anche con tale censura in realtà l’insorgente intende ottenere un apprezzamento differente nel me- rito rispetto a quello di cui all’impugnata decisione riguardo sia alla compe- tenza dell’Italia nella trattazione del seguito della procedura d’asilo del ri- corrente sia riguardo all’applicazione della clausola di sovranità, questioni che verranno dunque esaminate di seguito (cfr. infra consid. 10.5 e con- sid. 11). Pertanto, anche tale censura, dal profilo formale, è quindi da re- spingere. 6.3.2 Riassumendo, senza volere in alcun modo sminuire lo stato valetudi- nario psichico e somatico del ricorrente, allo stato attuale degli atti, appare indubbio come il substrato fattuale non contenga indicatori quanto all’esi- stenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurispru- denza convenzionale applicabile, che possano comportare una violazione di disposizioni internazionali così come postulato implicitamente nel gra- vame dall’insorgente (cfr. infra consid. 9). Non vi sono difatti elementi agli atti per sospettare che le patologie diagnosticate – e ciò vale anche in esito alle problematiche al setto nasale, alla vista, alla schiena ed alla gamba destra – possano raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato valetudi- nario comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento del ricorrente in Italia, visto anche il contesto legislativo e fattuale ora vigente nello stesso Stato mem- bro richiesto per l’accoglienza dei migranti (cfr. infra consid. 10, in partico- lare consid. 10.4). Neppure si considera che fosse necessario effettuare degli accertamenti supplementari dal profilo medico, in particolare l’allesti- mento di un rapporto F4 – così come postulato nel gravame dal ricorrente – per potersi determinare sulla fattispecie con cognizione di causa e ri- guardo in particolare all’esecuzione dell’allontanamento del medesimo in

D-4235/2021 Pagina 22 Italia tenuto conto delle questioni giuridiche che si ponevano, al momento dell’emissione del provvedimento sindacato. Invero, si ribadisce come gli atti all’incarto risultano sufficientemente limpidi dal profilo dello stato di sa- lute dell’insorgente, con delle diagnosi e delle terapie sufficientemente de- lineate, riguardo in particolare al complesso fattuale determinante per giu- dicare del trasferimento dell’interessato in Italia. Conclusioni che non ven- gono scalfite da alcun indizio sostanziato e concreto apportato dall’insor- gente con il ricorso ed i suoi successivi scritti. Si può quindi partire dal pre- supposto che la documentazione medica agli atti fosse completa ed esatta, anche dal profilo dello stato di salute dell’insorgente, al momento dell’ema- nazione della decisione avversata, come dai principi sopra esposti (cfr. consid. 6.2). L’autorità inferiore non è dunque venuta meno al suo obbligo di procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridica- mente rilevanti, e non ha di conseguenza neppure violato il principio inqui- sitorio. La censura formulata in tal senso dal ricorrente, infondata, deve quindi essere integralmente respinta. 6.4 6.4.1 L’obbligo per l’autorità di motivare la sua decisione è corollario fon- damentale del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 26–35 PA). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le per- sone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di esercitare conve- nientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del TF 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 6.4.2 Tornando al caso di specie, riguardo alla situazione medica dell’in- sorgente, la SEM appare essersi espressa in modo chiaro, esplicito, detta- gliato e sufficientemente individualizzato, prima di trarre le sue conclusioni (cfr. p.to II, pag. 6 segg. della decisione impugnata). Una violazione del suo obbligo di motivare la decisione, non è quindi ravvisabile da parte dell’au- torità inferiore, così come invece lamentato dall’insorgente nel gravame (cfr. p.to 37, pag. 12 del ricorso). Neppure la circostanza secondo la quale

D-4235/2021 Pagina 23 nella sua richiesta di presa in carico dell’interessato all’Italia del 24 giu- gno 2021 la SEM non abbia già indicato alle autorità italiane le patologie di cui l’interessato soffrirebbe, non appare essere lesiva in alcun modo di tale obbligo, come invece censurato nel gravame dal ricorrente (cfr. p.to 37, pag. 12 del ricorso). Invero, la richiesta di ammissione come quella per quest’ultimo, non deve già contenere, quale condizione necessaria per la validità della medesima, l’indicazione delle patologie e dei trattamenti di cui l’interessato in questione necessita (cfr. art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III, che rinvia dal canto suo agli art. 21, 22 e 29 Regolamento Dublino III). Come invece indicato rettamente nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 10), tali aspetti verranno comunicati allo Stato membro richiesto poco prima del trasferimento dell’insorgente in conformità con gli art. 31 e 32 Regolamento Dublino III. Anche sotto tale profilo, la decisione avversata, risulta quindi essere sufficientemente motivata, chiara e com- prensibile. Attinente infine alla censura ricorsuale quanto all’evenienza che la SEM non avrebbe richiesto delle garanzie all’Italia prima di emanare la decisione avversata, non si vede come la stessa possa riguardare una vio- lazione dell’obbligo di motivazione, in quanto l’autorità inferiore ha indicato sufficientemente nel provvedimento impugnato le motivazioni per le quali ha ritenuto che la situazione dell’insorgente – specialmente dal profilo me- dico – non richiedesse delle garanzie preliminari (cfr. p.to II, pag. 7 segg. della decisione avversata). Le sole circostanze che l’apprezzamento e la motivazione contenute nella medesima decisione non trovino accoglimento presso il ricorrente, non appaiono in alcun modo essere lesive dell’obbligo di motivazione imposto all’autorità inferiore, quanto piuttosto riguardano ancora una volta aspetti materiali della vertenza, che verranno pure trattati dappresso (cfr. infra consid. 10.4.3, 10.4.4 e 10.5.2). 6.5 Ne discende quindi che, le doglianze formali espresse dal ricorrente circa l’accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti rispetto alla sua situazione medica – e di conseguenza quindi pure in merito alla violazione del principio inquisitorio da parte dell’autorità resistente – non- ché in rapporto alla violazione dell’obbligo di motivare la sua decisione da parte della SEM, vanno dunque recisamente respinte. 7. 7.1 Giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento. Prima di applicare la precitata dispo- sizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una do- manda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in

D-4235/2021 Pagina 24 base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 7.2 Ciò posto, ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la do- manda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 – 15). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) – come è il caso di specie – anche detta di ammissione, ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 Re- golamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina- zione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). 7.3 Tuttavia, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fon- dati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella proce- dura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la pro- cedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente (art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III). 7.4 Ai sensi dell’art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all’art. 22 par. 3 del Regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) n. 603/2013, che il richiedente ha varcato illegalmente per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale. Detta responsabi-

D-4235/2021 Pagina 25 lità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della fron- tiera. Altresì, ai sensi dell’art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III, lo Stato membro competente in forza del precitato Regolamento è tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro. 7.5 In deroga all’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazio- nale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (cfr. art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, detta anche “clausola di sovra- nità”). Inoltre, ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concre- tizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se “motivi umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 8. Nel caso in parola, un confronto con la banca dati dell’unità centrale del sistema europeo “EURODAC” ha permesso di appurare che il ricorrente è stato interpellato ad I., in Italia, il 12 maggio 2021, allorché gli sono pure state rilevate le impronte dattiloscopiche (cfr. atti SEM n. 8/1 e 9/1). I precitati riscontri sono pure stati confermati dall’insorgente (cfr. atto SEM n. 33/3). Il medesimo ha altresì specificato di essere stato fermato dalla polizia italiana, la quale gli avrebbe rilevato le impronte digitali, e che in seguito sarebbe rimasto in Italia per circa un mese, di cui circa 16 giorni in quarantena e che poi i passatori, che lo avrebbero fatto giungere dalla J. all’Italia ed alloggiato in una stanza, non lo avrebbero fatto pro- seguire alla volta della Svizzera, sino al pagamento richiesto da questi (cfr. atto SEM n. 33/3). La SEM ha inoltre presentato alle autorità italiane com- petenti il 24 giugno 2021, nei termini fissati all’art. 21 par. 1 secondo comma Regolamento Dublino III, una richiesta di ammissione fondata sull’art. 13 par. 1 del predetto Regolamento (cfr. atti SEM n. 10/7 e 11/1). Non avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il termine previ- sto all’art. 22 par. 1 Regolamento Dublino III, l’Italia ha tacitamente ricono- sciuto la propria competenza nella trattazione della domanda d’asilo in que- stione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III). Di conseguenza, la compe- tenza dell’Italia risulta di principio essere data, come tra l’altro comunicato

D-4235/2021 Pagina 26 espressamente dalla SEM alle autorità italiane preposte il 10 settem- bre 2021 (cfr. atto SEM n. 49/2). 9. Il ricorrente, ritiene tuttavia implicitamente – citando segnatamente le sen- tenze del Tribunale D-815/2021 del 1° marzo 2021 ed F-422/2021 dell’11 maggio 2021, come pure la D-2926/2021 del 19 luglio 2021; ed al- tresì due rapporti dell’OSAR del gennaio 2020 rispettivamente del giugno 2021 – che vi sia il rischio, nel caso di un suo ritorno in Italia di violazione delle normative internazionali (cfr. anche supra consid. 6.3.2 e infra con- sid. 10.4 e 10.5), visto il suo stato di salute, il pericolo di nuova traumatiz- zazione dati i suoi trascorsi in tale Paese (cfr. anche supra consid. 6.3.1 e infra consid. 10.5.1), come pure le condizioni di accoglienza presenti in Italia (cfr. anche supra consid. 6.3.2 e infra consid. 10.4), che sarebbero peggiorate, nonostante i parziali mutamenti legislativi ivi avvenuti. Peraltro, la SEM non avrebbe richiesto le opportune garanzie alle autorità italiane, vista la sua situazione straordinaria, dovuta al suo stato valetudinario (cfr. anche supra consid. 6.4.2 e infra consid. 10.4 e 10.5.1 – 10.5.2). 10. 10.1 Al riguardo, occorre dapprima osservare come l’Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicem- bre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, l’Italia è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, segnatamente ri- conoscendo ed applicando le norme previste nella direttiva accoglienza e nella direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180/60 del 29.6.2013; di seguito: direttiva procedura). Tale presunzione non è tut- tavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o dal diritto internazio- nale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09), o di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto interna- zionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5).

D-4235/2021 Pagina 27 10.2 Da giurisprudenza costante di questo Tribunale, il sistema d’acco- glienza e di procedura italiano non presenta delle carenze sistemiche (cfr. sentenze del Tribunale E-4060/2021 del 23 settembre 2021 consid. 6.3, D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 10.2.2 con ulteriori riferimenti ci- tati). Tale conclusione è pure confermata dalla giurisprudenza resa sino ad oggi dalla CorteEDU (cfr. sentenze della CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33; S.M.H. contro Paesi Bassi del 17 maggio 2016, 5868/13, §46; A.S. contro Svizzera del 30 giu- gno 2015, 39350/13, §36; A.M.E. contro Paesi Bassi del 13 gennaio 2015, 51428/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014 [Grande Ca- mera], 29217/12, §114 seg.; Mohammed Hussein e altri contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10, §78). Il ricorrente non contesta peraltro nel suo ricorso tale conclusione ne apporta con il medesimo alcun ele- mento fondato e concreto che possa comportare un cambiamento della medesima. 10.3 Ne discende quindi che l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2 a frase Rego- lamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. 10.4 10.4.1 Riguardo al sistema di accoglienza in Italia, occorre in primo luogo considerare come la CorteEDU, nella sentenza Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, ha osservato che, seppure la struttura e la situazione generale del dispositivo di accoglienza in Italia non sarebbe costitutivo, di per sé, di un ostacolo ad ogni rinvio di richiedenti l’asilo verso tale Paese; tuttavia a causa di seri dubbi quanto alla capacità del sistema d’acco- glienza italiano, non si potrebbe scartare come senza fondamento l’ipotesi di un numero significativo di richiedenti l’asilo privati di alloggio o alloggiati in strutture sovraffollate, in condizioni di promiscuità, d’insalubrità o di vio- lenza (cfr. sentenza della CorteEDU Tarakhel contro Svizzera succitata, §115). In tale contesto, la CorteEDU ha ritenuto come un rinvio di un nucleo famigliare con bambini sarebbe lesivo dell’art. 3 CEDU, se le autorità sviz- zere non richiedessero delle garanzie preliminari ed individuali alle autorità italiane, d’un canto di una presa in carico adatta all’età dei bambini e, d’altro canto, della preservazione dell’unità famigliare (cfr. sentenza della CorteEDU Tarakhel contro Svizzera, §120 – 122). 10.4.2 Per quanto concerne più specificatamente le persone che soffrono di problematiche valetudinarie, la CorteEDU ha statuito che il respingi- mento forzato di tali persone costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali. Ciò risulta essere il caso segnata- mente laddove la malattia dell’interessato si trovi in uno stadio a tal punto

D-4235/2021 Pagina 28 avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferi- mento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; cfr. anche al riguardo la DTAF 2011/9 consid. 7.1). A tal proposito, la CorteEDU ha successivamente precisato in una sua sentenza, che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, ra- pido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicem- bre 2016, 41738/10, §181 segg.). 10.4.3 10.4.3.1 Nella sua sentenza D-2926/2021 del 19 luglio 2021 – citata sia nella decisione avversata che nel ricorso dall’insorgente – lo scrivente Tri- bunale ha analizzato approfonditamente i cambiamenti legislativi avvenuti in Italia dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 113/2018 del 4 otto- bre 2018 (denominato: Disposizioni urgenti in materia di protezione inter- nazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la fun- zionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni se- questrati e confiscati alla criminalità organizzata [cfr. Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 231, 04.10.2018, < https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/10/04/231/sg/pdf >, consultato da ultimo il 29.09.2021], conosciuto anche come “decreto Salvini”), conver- tito nella sua legge d’applicazione in data 1° dicembre 2018 (cfr. Legge 1° dicembre 2018, n. 132 [cfr. Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 281, 03.12.2018, < https://www.gazzettaufficiale.it/eli/ gu/2018/12/03/281/sg/pdf >, consultato da ultimo il 29.09.2021], di seguito: legge n. 132/2018); come pure la giurisprudenza resa nel frattempo sia dal Tribunale che dalla CorteEDU (cfr. sentenza D-2926/2021 consid. 10.2.5 – 10.2.8). L’analisi svolta dal Tribunale nella menzionata sentenza D-2926/2021 trova conferma anche nella sua più recente sentenza F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 (pubblicata quale sentenza di riferimento; cfr. in particolare consid. 10.3 – 10.6). In tale sentenza la precitata autorità tratta in particolare della questione inerente le garanzie necessarie per i nuclei famigliari in caso di una procedura Dublino verso l’Italia. In sunto, nella medesima, il Tribunale ha concluso come, tenuto conto dei cambia- menti legislativi e fattuali concreti intervenuti con il nuovo sistema di acco- glienza italiano dalle novelle legislative del dicembre 2020 entrate in vigore nel predetto Stato membro, il formulario “nucleo familiare”, come pure le

D-4235/2021 Pagina 29 circolari emesse dall’Italia nel frattempo, le quali assicurano un alloggio nel sistema di seconda accoglienza (SAI), siano da ritenere come garanzie sufficientemente concrete ed individuali nel senso della giurisprudenza del Tribunale e della CorteEDU referenziata (cfr. sentenza F-6330/2020 con- sid. 11.1 – 11.3). In una tale circostanza, un trasferimento degli interessati verso l’Italia non comporterebbe quindi una violazione dell’art. 3 CEDU (cfr. sentenza F-6330/2020 consid. 11.3). L’esame approfondito del sistema d’accoglienza italiano intrapreso dal Tribunale nelle surriferite sentenze, al quale può senz’altro essere rinviato per ulteriori dettagli – a parte quanto verrà ripreso dappresso (cfr. infra con- sid. 10.4.3.2) – risulta essere tutt’ora attuale e non è scalfito da alcun ele- mento concreto apportato dall’insorgente nel gravame. 10.4.3.2 Il Tribunale, nelle summenzionate sentenze F-6330/2020 e D-2926/2021, ha segnatamente ritenuto come dall’entrata in vigore il 20 dicembre 2020 della legge del 18 dicembre 2020 n. 173/2020, che ha convertito in legge il decreto-legge n. 130/2020 del 21 ottobre 2020 (re- cante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione interna- zionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’uti- lizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale; cfr. Gazzetta Ufficiale della Repub- blica Italiana, Serie generale n. 314, 19.12.2020, < https://www.gazzettauf- ficiale.it/eli/gu/2020/12/19/314/sg/pdf >; < https://www.normattiva.it/uri-res/ N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;173!vig=2020-12-21 >, consultati da ultimo il 29.09.2021), sia stata intrapresa una vasta riforma del sistema d’accoglienza dei richiedenti l’asilo in Italia. Ciò in quanto delle disposizioni centrali del decreto Salvini sono state modificate ed il sistema di acco- glienza ed integrazione, con il predetto decreto ristretto, è stato implemen- tato, essendo nuovamente comparabile con quello precedente al decreto Salvini (cfr. sentenze F-6330/2021 consid. 10.5, D-2926/2021 con- sid. 10.2.7). In seguito, il Tribunale ha analizzato le diverse fasi in cui il nuovo sistema di accoglienza italiano si svolge (cfr. sentenze F-6330/2021 consid. 10.5, D-2926/2021 consid. 10.2.7). La fase preliminare consiste nel soccorso e nella prima assistenza, nonché nelle operazioni di identifica- zione dei migranti. In base alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 130/2020 (ex art. 9 e 11), le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri governativi e nelle strutture temporanee, mentre che le procedure di soccorso e di identificazione delle persone giunte sul territorio italiano irregolarmente si svolgono presso i cosiddetti “hotspot” (centri allestiti nei

D-4235/2021 Pagina 30 luoghi di sbarco). Ciò con lo scopo di consentire le operazioni di prima as- sistenza, screening sanitario, identificazione e somministrazione di infor- mazioni in merito alle modalità di presentazione della domanda di prote- zione internazionale o di partecipazione al programma di relocation. L’ac- coglienza vera e propria, segue poi una struttura in due fasi: la fase di prima accoglienza, che viene assicurata all’interno dei centri governativi di prima accoglienza oppure nei Centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) ed i Centri di accoglienza (CDA), ove vengono espletate le procedure di identificazione (se non è già stato possibile eseguire tale operazione negli hotspot), di verbalizzazione e l’avvio della procedura di esame della do- manda d’asilo, nonché l’accertamento delle condizioni di salute della per- sona richiedente e di eventuali vulnerabilità. Soltanto in caso di esauri- mento dei posti nei centri governativi, i richiedenti asilo possono essere ospitati nei centri di accoglienza straordinaria (CAS). Nelle strutture gover- native di prima accoglienza, come pure nei CAS, sono definiti degli stan- dard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza che devono essere assicurati. Prestazioni che sono erogate in tali centri consistono in: accoglienza ma- teriale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico-culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana e servizi di orientamento legale e al territorio, che sono specificate nel nuovo capito- lato d’appalto adottato il 24 febbraio 2021. Inoltre sono assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, le esigenze connesse all’età, la tutela e la salute fisica e mentale dei richiedenti, l’unità dei nuclei familiari, l’adozione di misure necessarie per le persone portatrici di parti- colari esigenze nonché di misure idonee a prevenire ogni forma di violenza, anche di genere, ed a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti e del personale che opera presso i centri. Tuttavia, il finanziamento e la messa in atto di tali prestazioni, devono essere svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica italiana (cfr. art. 4 comma 2 decreto-legge n. 130/2020), che però prevedono comunque un piccolo in- cremento dei costi preventivati rispetto alla situazione precedente, oltreché l’erogazione di un “pocket money” di 2,5 Euro al giorno a persona (fino a 7,50 Euro per nucleo familiare), nonché una carta telefonica di 5 Euro. Sempre secondo il Tribunale (cfr. sentenza D-2926/2021 consid. 10.2.7), alcune fonti consultate – di cui uno dei rapporti dell’OSAR citati nel gra- vame anche dal presente ricorrente – riporterebbero che malgrado l’intro- duzione di tali prestazioni a livello legislativo, la quantità erogata delle me- desime non coprirebbe gli effettivi bisogni reali e le risorse previste per le stesse non permetterebbero effettivamente di mettere in atto le prestazioni annunciate nel nuovo capitolato di appalto. Proseguendo, il Tribunale ri-

D-4235/2021 Pagina 31 porta come nella fase successiva della procedura, i richiedenti l’asilo ven- gono accolti nel nuovo “Sistema di accoglienza e integrazione” (SAI; in pre- cedenza SIPROIMI). Con tale sistema di seconda accoglienza, si ritorna da un sistema centralizzato ed orientato alla sicurezza dei centri di acco- glienza governativi, ad un sistema di accoglienza decentralizzato, capillare e gestito da autorità locali, simile al sistema SPRAR precedente. Il SAI è nuovamente accessibile a tutti i richiedenti l’asilo, quindi pure per le per- sone che vengono trasferite in Italia secondo il Regolamento Dublino III. Le persone vulnerabili, alle quali devono essere assicurate forme di assi- stenza particolari nell’erogazione delle misure di accoglienza, godono di priorità nel trasferimento presso un centro di seconda accoglienza (SAI). Si tratta a tal proposito delle seguenti categorie di persone: minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minorenni, vittime di tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie e o disturbi mentali, persone per le quali sia stato accer- tato che hanno subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicolo- gica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali (cfr. art. 17 del decreto- legge n. 142/2015). Il sistema SAI è articolato in due livelli di prestazioni. Il primo livello, al quale possono accedere tutti i richiedenti protezione inter- nazionale – anche se nei limiti dei posti disponibili – comprende, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale (vitto e alloggio), l’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, i corsi di lingua italiana ed i servizi di orientamento legale e al territorio. Sono previsti anche progetti specializzati per l’accoglienza ed il sostegno di per- sone portatrici di specifiche vulnerabilità o di esigenze peculiari, quali ad esempio: persone disabili o con problemi di salute (fisica e mentale), minori stranieri non accompagnati, nuclei monoparentali, persone LGBT. Un se- condo livello, è invece destinato alle persone già titolari della protezione internazionale. Per le medesime sono previste delle prestazioni aggiuntive, che comprendono l’orientamento al lavoro e la formazione professionale, e che sono quindi finalizzate all’integrazione nel sistema sociale italiano. L’obiettivo del SAI è quindi di garantire un’accoglienza differenziata e cali- brata in funzione di ciascuna tipologia di richiedenti l’asilo o di persone che beneficiano già della protezione internazionale (cfr. per tutto la sentenza del Tribunale D-2926/2021 consid. 10.2.7; cfr. anche la sentenza F-6330/2020 consid. 10.5). Proseguendo ancora nelle sue considerazioni, il Tribunale ha in seguito denotato come dopo l’emanazione della sentenza n. 186 del 9/31 luglio 2020 della Corte Costituzionale italiana, che aveva dichiarato incostituzionali le normative del decreto Salvini che abolivano la possibilità per i richiedenti l’asilo di conseguire l’iscrizione anagrafica, con il decreto-legge n. 130/2020 – e l’art. 5bis introdotto nel decreto-legge

D-4235/2021 Pagina 32 n. 142/2015 – si sancisce il diritto dei richiedenti l’asilo di richiedere l’iscri- zione anagrafica (cfr. art. 3 del decreto-legge n. 130/2020). Con l’iscrizione anagrafica, viene loro rilasciata una carta d’identità per stranieri, che apre la possibilità di accesso facilitato a delle prestazioni locali, quali le cure mediche. Ulteriore novità che il decreto-legge n. 130/2020 ha introdotto, è il “permesso di soggiorno per protezione speciale”, che è valido per due anni ed è segnatamente previsto per i richiedenti asilo che non adempiono ai requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, ma che sarebbero esposti, in caso di rinvio nel loro paese d’origine, a tortura o a trattamenti disumani e degradanti. Inoltre viene rilasciato a persone per le quali vige un divieto di espulsione dal territorio italiano, qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale com- porti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata o fami- liare. Tale permesso di soggiorno, può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro (cfr. per tutto la sentenza del Tribunale D-2926/2021 consid. 10.2.7; cfr. anche la sentenza F-6330/2020 con- sid. 10.5). Inoltre, il permesso di soggiorno per cure mediche, è stato rifor- mato, nel senso che l’espressione legalmente prevista precedentemente di “condizione di salute di particolare gravità”, è stata sostituita con “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie”, che di fatto estende la casistica dei possibili beneficiari e dà la possibilità di valutarne la gravità, anche tenendo conto di gravi patologie che hanno un decorso nel tempo (cfr. per tutto la sentenza del Tribunale D-2926/2021 consid. 10.2.7). In un passo successivo della sua analisi contenuta nella sentenza D-2926/2021 (consid. 10.2.7), il Tribunale ha pure ritenuto che ciò che però non appari- rebbe mutato con le novelle introdotte dal decreto-legge n. 130/2020, ri- sulta essere invece la possibilità che alla persona richiedente l’asilo, che segnatamente ha lasciato il centro presso il quale era alloggiato senza mo- tivazioni, o ancora che non si è presentato al centro designato o all’audi- zione dinnanzi all’autorità competente per esaminare la sua domanda d’asilo, o altresì (a seguito di una procedura d’asilo terminata) rientra in Italia e deposita una domanda d’asilo che verrà trattata quale nuova do- manda d’asilo, possa essere stato revocato il diritto alle misure di acco- glienza (all’alloggio ed anche alle altre prestazioni materiali). Tale misura colpisce in particolare le persone che sono rinviate nel quadro del Regola- mento Dublino III e che hanno già presentato una domanda d’asilo in Italia (i cosiddetti “take back”). 10.4.3.3 Alla luce delle modifiche normative e fattuali sopra evidenziate, il Tribunale, nella sua sentenza D-2926/2021 del 19 luglio 2021 è giunto alla conclusione (cfr. consid. 11) che la richiesta di garanzie preliminari al tra-

D-4235/2021 Pagina 33 sferimento dei richiedenti l’asilo che soffrono di problemi medici gravi (so- matici o psichici) alle autorità italiane, non si imponga più in ogni situazione. Invero, i richiedenti l’asilo, con le nuove disposizioni, hanno nuovamente accesso al sistema di seconda accoglienza, e le persone vulnerabili – tra le quali anche le persone con disabilità o affette da gravi patologie (fisiche o psichiche) – hanno un accesso prioritario alle strutture SAI (nel gennaio 2021 i posti finanziati erano 30'049 ed i progetti disponibili 760, < https://www.retesai.it/i-numeri-dello-sprar/ >, consultato da ultimo il 29.09.2021). Inoltre, anche dovessero essere alloggiate temporaneamente in strutture di prima accoglienza, le stesse beneficeranno comunque delle prestazioni necessarie, in particolare dell’assistenza sanitaria e del sup- porto psicologico, che vengono garantite dal diritto (reintrodotto) all’iscri- zione anagrafica, e vengono inoltre prese in considerazione già in tali strut- ture particolari vulnerabilità dei richiedenti l’asilo. Per quanto concerne i richiedenti l’asilo che non hanno ancora depositato una domanda d’asilo in Italia, e che quindi in particolare non sono stati alloggiati in nessun centro di prima o di seconda accoglienza in Italia, prima della loro partenza dal predetto Stato membro del Regolamento Dublino III (i cosiddetti casi di “take charge”, art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), gli stessi po- tranno quindi accedere, in linea di principio, alle prestazioni assistenziali, comprensive anche delle cure e dei trattamenti necessari ed urgenti, dal loro arrivo in Italia. Attinente invece ai richiedenti per i quali è stata richiesta una ripresa in carico (ovvero coloro che hanno già presentato una do- manda d’asilo in Italia o la quale domanda d’asilo è stata respinta, art. 18 lett. b – lett. d Regolamento Dublino III, i cosiddetti casi di “take back”), oc- correrà valutare ogni singola fattispecie. Invero, nella categoria di questi ultimi richiedenti l’asilo, se affetti da gravi problematiche mediche, ora come prima, v’è la possibilità che agli stessi sia stato revocato il diritto all’al- loggio dopo aver depositato la loro domanda d’asilo in Italia, essendo che la maggior parte di loro prima della partenza dal suolo italiano, avrà prece- dentemente già alloggiato in un centro governativo di prima e/o di seconda accoglienza. In tale casistica, essi potranno quindi trovarsi, in caso di un trasferimento in Italia, oltre che senza un alloggio, anche privati delle cure e dell’assistenza medica immediate ed adatte alla loro situazione che vada al di là delle cure d’urgenza. In tali evenienze, occorrerà quindi, come già concluso dal Tribunale nella sentenza di riferimento E-962/2019 (cfr. con- sid. 7.4.3), ancora richiedere delle garanzie preliminari circa l’accesso im- mediato (ovvero dall’arrivo delle persone in parola in Italia) ad una presa in carico medica e ad un alloggio adatti, altrimenti il loro trasferimento sarà considerato come illecito (cfr. per tutto la sentenza del Tribunale D-2926/2021 consid. 11).

D-4235/2021 Pagina 34 10.4.4 L’esame intrapreso dal Tribunale nella D-2926/2021, e di cui le ar- gomentazioni rilevanti per il caso di specie sono state sopra riprese (cfr. supra consid. 10.4.3), non risulta in primo luogo essere posto in discus- sione da nessuna considerazione riportata nel gravame, in particolar modo con riferimento a due rapporti dell’OSAR, peraltro analizzati e presi in con- siderazione pure dalla scrivente autorità nella sua valutazione succitata (cfr. supra consid. 10.4.3). Neppure il mero riferimento alla sentenza F-422/2021 dell’11 maggio 2021, la quale risulta del resto precedente all’analisi dettagliata dello scrivente Tribunale summenzionata di cui alle sue sentenze F-6330/2020 e D-2926/2021, è atto a mutare l’apprezza- mento sopra esposto riguardo al nuovo assetto del sistema di accoglienza italiano. Ciò vale anche per quanto riguarda l’asserzione ricorsuale che la situazione d’accoglienza italiana si sarebbe aggravata a causa della pan- demia da coronavirus, in quanto quest’ultima non soltanto interessa tutto il Mondo, ma pure è per sua natura una circostanza temporanea, per la quale sono peraltro state adottate le misure urgenti e necessarie da parte italiana (cfr. in tal senso l’articolo della Camera dei deputati, Servizio Studi, “Emer- genza Covid-19: le misure in materia di immigrazione”, 10 giugno 2021, < https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1215466.pdf?_16 32927636610 >, consultato da ultimo il 29.09.2021). D’altronde l’asserto del ricorrente in tal senso, rappresenta una mera allegazione di parte, in quanto non risulta supportata dal benché minimo elemento concreto e so- stanziato, e non è pertanto in grado di supportare una diversa valutazione rispetto a quanto sopra concluso riguardo al nuovo sistema d’accoglienza italiano, tutt’ora attivo. 10.5 10.5.1 Concernente poi la situazione valetudinaria dell’insorgente, occorre rilevare quanto segue. Dal profilo psichiatrico, se nel corso del primo rico- vero disposto nella D._______ di E._______, erano stati in particolare se- gnalati inizialmente degli aspetti dissociativi e simil-psicotici, verosimil- mente legati a recenti eventi traumatici avvenuti in Iraq, nonché importanti quote di angoscia con presenza di idee di morte (cfr. atto SEM n. 23/3), situazione di salute che era stata ritenuta come di “estrema gravità” dal medico psichiatra curante (cfr. atto SEM n. 16/1). Tuttavia, già durante lo stesso, la sintomatologia dispercettiva, come pure l’ideazione anticonser- vativa ed i problemi d’insonnia, erano scomparsi (cfr. atto SEM n. 23/3), e non appaiono essere stati più osservati dei sintomi afferenti alla sfera psi- cotica né nell’arco del secondo ricovero (cfr. atto SEM n. 30/2), né rispetti- vamente nel terzo (cfr. atto SEM n. 31/2). Il peggioramento dello stato di salute che è stato rimarcato successivamente al colloquio Dublino da parte del medico psichiatra curante il 24 agosto 2021 (cfr. atto SEM n. 41/2), non

D-4235/2021 Pagina 35 è stato in seguito più segnalato dal medesimo nei consulti psichiatrici sus- seguenti (cfr. atti SEM n. 45/2, 54/2, 61/2, 62/2, 64/2, 66/2 e 73/2), a diffe- renza di quanto osservato dalla rappresentante legale nello scritto del 17 novembre 2021, ciò che lascia propendere per un peggioramento tem- poraneo ed un successivo nuovo miglioramento del medesimo con stabi- lizzazione dello stato psichiatrico del ricorrente. Quest’ultimo del resto se- gue una terapia farmacologica per il disturbo post-traumatico da stress di cui è affetto, nonché regolari appuntamenti dallo psichiatra, che se del caso adegua il trattamento farmacologico prescrittogli. Per quanto attiene il pro- filo somatico, onde evitare inutili ridondanze, si rinvia a quanto già sopra considerato per le patologie di cui il ricorrente soffre tutt’ora e per le quali risulta in trattamento (cfr. supra consid. 6.3.1). Considerando con la mas- sima attenzione tale suo stato di salute, e per quanto non si intenda in questa sede in alcun modo sminuirlo, il Tribunale ritiene che allo stato at- tuale, non presenti una gravità tale da ritenere che, nel caso di un suo rinvio in Italia, vi sia il rischio reale che lo stesso – a causa della mancanza di cure adeguate nello Stato richiesto – si aggravi velocemente ed irrimedia- bilmente, o ancora che comporti per il ricorrente delle sofferenze intense o una riduzione della possibilità di vita ai sensi della giurisprudenza referen- ziata in materia (cfr. sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 di- cembre 2016, §§180-193 con rinvii; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-2819/2021 del 22 giugno 2021 consid. 8.3). Non vi sono peraltro ele- menti che permettano di ritenere che allo stesso sia stato revocato in Italia il diritto ad un alloggio. Egli difatti, secondo le sue stesse asserzioni, dopo che gli erano state rilevate le impronte dattiloscopiche, si sarebbe allonta- nato dal suolo italiano a seguito di un periodo di quarantena e di ritenzione presso i passatori (cfr. atto SEM n. 33/3). Non avrebbe pertanto beneficiato di alcun accesso ad un centro di prima o di seconda accoglienza, ed al suo rientro in Italia potrà quindi, senz’altro ed in conformità con la giurispru- denza sopra citata (cfr. supra consid. 10.4.3) proseguire le cure ed i tratta- menti necessari che gli sono già stati prescritti in Svizzera, o effettuare le eventuali visite ed interventi medici futuri necessari – in particolare concer- nenti le problematiche al naso, alla vista o ancora alla schiena ed alla gamba destra – anche su suolo italiano. Tali prestazioni necessarie, gli ver- ranno assicurate, anche dovesse temporaneamente alloggiare in un centro di prima accoglienza, appartenendo peraltro a lui di presentare nel mede- simo contesto una domanda d’asilo all’Italia, per poter beneficiare di tali servizi, anche di cure mediche non urgenti (cfr. a tal proposito anche la sentenza D-2926/2021 consid. 12.1). Viste poi le patologie che egli pre- senta, come osservato rettamente nella decisione avversata anche dall’au- torità inferiore, si ritiene che egli potrà essere qualificato in Italia quale per-

D-4235/2021 Pagina 36 sona vulnerabile, avendo di conseguenza accesso prioritario anche al si- stema di seconda accoglienza, o comunque potendo beneficiare di alcune misure specifiche già nell’ambito della prima accoglienza. Al riguardo, va ancora rammentato, come l’Italia disponga di infrastrutture mediche suffi- cienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve prov- vedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il tratta- mento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la neces- saria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di acco- glienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assi- stenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della precitata direttiva). Altresì, l’Italia è uno Stato di diritto funzionante, che è disposto ed in grado di offrire la protezione, se richiesta, alle persone che si trovano sul suo territorio, ed il ricorrente potrà senz’altro indirizzarsi agli organi preposti, anche giudiziari, per far valere i suoi diritti derivanti dalle normative nazionali ed internazio- nali succitate, nel caso in futuro ritenesse che vi sia una violazione da parte delle autorità italiane (cfr. anche la sentenza D-2926/2021 consid. 12.1). Per quanto attiene poi alla tesi esposta dalla rappresentante legale dell’in- sorgente già nel suo scritto del 31 agosto 2021 alla SEM (cfr. atto SEM n. 44/2) e poi ripresa sia nel suo ricorso che negli scritti del 28 settem- bre 2021 e del 17 novembre 2021, circa la possibilità che un trasferimento dell’interessato in Italia conduca ad una nuova traumatizzazione del mede- simo, agli atti non si trova alcun elemento concreto che possa sostanziare la stessa. Difatti, pur avendo l’insorgente dichiarato di non voler rientrare in Italia, in quanto ivi sarebbe stato trattenuto e minacciato dai passatori (cfr. atto SEM n. 33/3), come pure che sarebbe stato malmenato dai me- desimi (cfr. atto SEM n. 38/2), la conclusione a cui giunge la rappresen- tante legale del ricorrente non ne viene da tali asserti confermata. Per il resto, la sola circostanza enunciata nei certificati medici del 15 settem- bre 2021 (cfr. atto SEM n. 54/2), del 27 settembre 2021 (cfr. atto SEM n. 61/2) dell’11 ottobre 2021 (cfr. atto SEM n. 73/2) e del 16 dicembre 2021 (cfr. anche supra lett. R) e parzialmente anche espressa negli ultimi F2 del 7 ottobre 2021 (cfr. atto SEM n. 62/2), del 19 ottobre 2021 (cfr. atto SEM n. 64/2) e del 3 novembre 2021 (cfr. atto SEM n. 66/2) – peraltro successivi all’emissione della decisione avversata – che la sintomatologia psicopato- logica del paziente sarebbe peggiorata a causa dei vissuti inerenti alla sua permanenza in Italia con i passatori, vissuto che avrebbe destabilizzato un equilibrio già precario dovuto a pregressi traumi in Iraq, non è atto a pro- vare in alcun modo che nel caso di un trasferimento dell’insorgente – il quale avverrebbe comunque in tutt’altro contesto rispetto a quello che avrebbe vissuto in precedenza presso i passatori in Italia – egli subirebbe

D-4235/2021 Pagina 37 una nuova traumatizzazione. Semmai, tali annotazioni del medico psichia- tra curante, sostanziano gli asserti dell’insorgente quanto ai suoi trascorsi presso i passatori in Italia ed ai suoi timori. Questi ultimi, se anche venis- sero ritenuti verosimili dallo scrivente Tribunale – verosimiglianza delle di- chiarazioni del ricorrente che non pare peraltro essere stata posta in di- scussione neppure dall’autorità inferiore nel provvedimento querelato – non sono atti a modificarne l’apprezzamento né circa la competenza dell’Italia nella trattazione della sua procedura d’asilo né riguardo alla pos- sibilità del trasferimento dello stesso in Italia. In merito a tale questione, occorre inoltre rilevare come il ricorrente non abbia mai allegato di essersi rivolto per tali timori e minacce alle autorità italiane, che avrebbero potuto, se dati gli estremi, accordargli il sostegno e la protezione richiesta. Tuttavia, nulla vieta di presumere che, in caso di necessità, egli possa farlo in futuro essendo che l’Italia, quale Stato di diritto, dispone di autorità di polizia e giudiziarie funzionanti che sono disposte ed in grado di offrirgli una prote- zione adeguata, in caso di bisogno, come tra l’altro anche motivato a giusta ragione dalla SEM nella sua decisione (cfr. p.to II, pag. 11 della decisione impugnata). Inoltre, onde evitare eventuali ulteriori scompensi psichici del ricorrente a causa della sua opposizione ad un rientro in Italia visti i tra- scorsi ivi vissuti, si invita la rappresentante legale dell’interessato a voler prendere contatto precedentemente con i medici curanti del ricorrente, per discutere delle modalità più opportune di comunicazione allo stesso del contenuto della presente sentenza, e affinché vengano semmai adottati dai medici curanti gli accorgimenti del caso. 10.5.2 In considerazione di quanto sopra esposto, ne consegue che la ri- chiesta di garanzie preliminari all’Italia, non risulta essere in specie neces- saria. Per il resto, come già considerato (cfr. supra consid. 6.4.2), la comu- nicazione dello stato valetudinario dell’insorgente alle autorità italiane, come pure delle cure e dei trattamenti a lui necessari, anche per il futuro, avverrà prima del suo trasferimento da parte della Svizzera, così come di- sposto dagli art. 31 e 32 Regolamento Dublino III. Dagli atti processuali, non risultano inoltre elementi tali da indurre a concludere che un trasferi- mento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita inde- gna in violazione della direttiva accoglienza, o che l’Italia non rispetti il di- vieto di non-respingimento. 10.5.3 Alla luce di quanto testé enucleato, l’insorgente non è quindi riuscito a fornire degli indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale, sarebbero contrarie ai disposti di diritto internazionale già sopra referenziati, ed in particolare all’art. 3 CEDU, in

D-4235/2021 Pagina 38 caso di esecuzione del suo trasferimento in Italia, anche considerate le modifiche apportate nel sistema di accoglienza italiano successive all’emissione del decreto-legge n. 130/2020. In ogni caso se, dopo il suo trasferimento nel predetto Stato membro, egli dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un’esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il paese in questione violi i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti o in ogni altro modo leda i suoi diritti fonda- mentali, apparterrà allo stesso ricorrente sollevare l’eventuale violazione dei suoi diritti, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). 11. In siffatte circostanze, non traspaiono neppure elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di ap- prezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun mo- tivo di applicare le clausole discrezionali previste all’art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, rispettivamente all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tale disposizione da parte della Svizzera, l’Italia è competente per la presa in carico dell’insor- gente in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III. 12. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l’Italia conforme- mente all’art. 44 LAsi, posto che il succitato non possiede un’autorizza- zione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). 13. Alle precitate circostanze, non v’è più luogo di esaminare in maniera di- stinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/8 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2). 14. In conclusione, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell’autorità inferiore, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento del ricorrente dalla Svizzera verso l’Italia, confermata.

D-4235/2021 Pagina 39 15. La domanda dell’insorgente tendente alla concessione dell’effetto sospen- sivo al ricorso, risulta essere senza oggetto, posto che il Tribunale ha sta- tuito nel merito dello stesso. 16. Per il medesimo motivo esposto al considerando precedente, pure la do- manda dell’insorgente tesa all’ottenimento dell’esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta essere senza oggetto. 17. Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 23 settembre 2021 decadono con la presente decisione finale (cfr. SEILER HANSJÖRG, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2 a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA). 18. Da ultimo, visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le con- clusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente sia indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). 19. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4235/2021 Pagina 40 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento di spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

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