B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-3786/2020
Sentenza del 27 giugno 2022 Composizione
Giudici Chiara Piras (presidente del collegio), Gérald Bovier, Yanick Felley, cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato dalla MLaw Natalie Marrer, (...), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 26 giugno 2020 / N (...).
D-3786/2020 Pagina 2
Fatti: A. A.a A., cittadino turco di etnia curda, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera l'8 agosto 2019. A.b Il 12 agosto 2019 egli ha conferito procura al rappresentante legale designato. A.c Il 13 agosto 2019 il richiedente è stato sentito sui dati personali, mentre il 19 agosto 2019 è stato sentito in merito al colloquio Dublino. In seguito, il 30 settembre 2019 si è svolta la prima audizione secondo l'art. 26 cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) / audizione se- condo l'art. 29 LAsi, mentre il 7 novembre 2019 si è svolta una seconda audizione secondo l'art. 29 LAsi. A.d Con decisione incidentale dell'11 novembre 2019, la SEM ha asse- gnato il trattamento della sua domanda d'asilo alla procedura ampliata ed egli il 3 dicembre 2019 è altresì stato attribuito al Cantone B.. A.e In medesima data l'interessato ha sottoscritto l'autorizzazione alla tra- smissione delle informazioni relative allo stato della procedura al consulto- rio cantonale competente, mentre il rappresentante legale designato ha ri- nunciato al mandato di rappresentanza. A.f Il 7 maggio 2020 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha concesso un termine al richiedente per produrre, quali mezzi di prova a sostegno della sua domanda, la sentenza n°(...) del (...) della (...); l'atto o gli atti di accusa nei suoi confronti e tutti i verbali d'udienza. A.g Con scritto del 20 maggio 2020 il rappresentante legale dell'interes- sato ha trasmesso la copia della sentenza richiesta (di seguito: mdp n. 3 – SEM), ha presentato una richiesta di proroga del termine per fornire gli altri documenti ed ha richiesto la visione degli atti di causa. A.h La SEM, con scritto del 26 maggio 2020, ha concesso la proroga del termine ed ha trasmesso la copia dell'indice degli atti contenuti nell'incarto e degli atti il cui esame non deve essere negato. A.i Il 4 giugno 2020 il rappresentante legale ha trasmesso nuovamente di- versi mezzi di prova – già conosciuti – alla SEM.
D-3786/2020 Pagina 3 B. Con decisione del 26 giugno 2020, notificata il 29 giugno 2020, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua do- manda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera conside- rando, nel contempo, l'esecuzione di tale misura come ammissibile, ragio- nevolmente esigibile e possibile. C. In data 27 luglio 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 28 luglio 2020), l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chie- dendo in via principale l'annullamento della decisione impugnata ed il rico- noscimento della qualità di rifugiato e la concessine dell'asilo; in via subor- dinata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'am- missione provvisoria, rispettivamente la retrocessione degli atti all'autorità inferiore per complemento dell'istruzione; in via ancor più subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì, egli ha presentato un'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, con pro- testate spese e ripetibili. Al ricorso l'insorgente ha allegato i seguenti mezzi di prova: – Una lettera dell'avvocato S. C. del (...) (mdp n. 4 – ricorso); – Una foto WhatsApp di M. D. (mdp n. 5 – ricorso); – Un verbale d'udienza del (...) (mdp n. 6 – ricorso); – Un verbale d'udienza del Tribunale penale di C._______, (...) sezione del (...) (mdp n. 7 – ricorso). D. Il Tribunale, il 28 luglio 2020, ha confermato la ricezione del ricorso. E. Con ordinanza del 5 ottobre 2020 il Tribunale ha invitato il ricorrente a for- nire l'allegato n. 7 al ricorso, il quale non era stato trasmesso. L'insorgente, con scritto del 13 ottobre 2020 ha inoltrato il suddetto documento in lingua turca, chiedendone la traduzione d'ufficio. F. Il 27 ottobre 2020 il rappresentante legale ha informato il Tribunale che di lì a breve si sarebbe tenuto un colloquio con il ricorrente al fine di chiarire se l'allegato n. 7 non fosse già stato trasmesso in precedenza all'autorità
D-3786/2020 Pagina 4 inferiore. Il 31 ottobre 2020 l'insorgente ha informato il Tribunale sull'esito del colloquio e trasmesso al Tribunale i seguenti mezzi di prova: – Un estratto della sentenza della (...), Esas No (...), Karat No (...), già fornito dinanzi alla SEM (cfr. mdp n. 9 – SEM); – Una conferma di ricevimento di condanna della Procura generale di C._______ del (...) (mdp n. 2 – 31 ottobre 2020); – Una conferma di condanna definitiva del Tribunale penale di C., sezione (...), del (...) (mdp n. 3 – 31 ottobre 2020); – Uno scritto dell'avvocato S. C. senza data (mdp n. 4 – 31 ottobre 2020) con relativa traduzione in lingua inglese (mdp n. 5 – 31 ottobre 2020). G. Il 1° febbraio 2021 il ricorrente ha informato il Tribunale di essere oggetto di una nuova procedura giudiziaria in Turchia, mentre il 13 febbraio 2021 ha inoltrato il modulo di adesione al Centro sociale dei curdi democratici di B. (Svizzera) ("[...]"). H. Con scritto del 27 febbraio 2021 l'insorgente ha inoltrato al Tribunale 6 nuovi mezzi di prova inerenti il procedimento aperto nei suoi confronti in Turchia, così come una chiavetta USB (Universal Serial Bus) contenente delle foto e dei video che attesterebbero la partecipazione dell'interessato ad una dimostrazione a B._______ (Svizzera) il (...) in favore di Abdullah Öcalan. I. Con decisione incidentale del 24 marzo 2021 il Tribunale ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha accolto le istanze di concessione dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinino nominando nel contempo il lic. iur. Michael Adamczyk, avvo- cato, in qualità di patrocinatore d'ufficio del ricorrente. Alla SEM è inoltre stata trasmessa una copia del ricorso del 27 luglio 2020, degli scritti del 13 ottobre 2020, del 27 ottobre 2020, del 31 ottobre 2020, del 1° feb- braio 2021 e del 13 febbraio 2021, tutti con i relativi allegati ed un esem- plare dello scritto del 27 febbraio 2021 e degli allegati, compresa la chia- vetta USB, invitandola a trasmettere una risposta entro il 15 aprile 2021. Tale termine è stato prorogato su richiesta dell'autorità inferiore fino al 30 aprile 2021. J. L'autorità inferiore, con osservazioni del 30 aprile 2021, ha preso posizione
D-3786/2020 Pagina 5 in merito al ricorso ed ai successivi scritti. Tali osservazioni sono state tra- smesse al ricorrente con ordinanza del 18 maggio 2021 con possibilità di esprimersi entro il 2 giugno 2021. Tale termine è stato prorogato su richie- sta dell'insorgente fino al 16 giugno 2021. K. Il ricorrente ha replicato con osservazioni del 16 giugno 2021 con allegati uno scritto dell'avvocato S. C. del 15 giugno 2021, la relativa traduzione in inglese e diverse fotografie di M. D. Una copia dello scritto e dei relativi allegati è stata trasmessa alla SEM con ordinanza del 24 giugno 2021 con possibilità di esprimersi entro il 14 luglio 2021. L. Con scritto del 28 giugno 2021 l'avv. Michael Adamczyk ha chiesto al Tri- bunale di essere sollevato dall'incarico di patrocinatore d'ufficio ed ha ri- chiesto la nomina della MLaw Natalie Marrer, quale nuova patrocinatrice d'ufficio. La suddetta rappresentante si è legittimata inoltrando la nuova procura con scritto del 29 giugno 2021. M. Con duplica del 13 luglio 2021 la SEM ha fatto uso della facoltà di espri- mersi. N. Il Tribunale, con decisione incidentale del 9 agosto 2021, ha sollevato dall'incarico di patrocinatore d'ufficio l'avv. Michael Adamczyk, ha nominato per il prosieguo della procedura la MLaw Natalie Marrer in qualità di patro- cinatrice d'ufficio dell'insorgente e trasmesso un esemplare della duplica della SEM del 13 luglio 2021 al ricorrente con facoltà di esprimersi entro il 24 agosto 2021. Il termine è stato prolungato su richiesta dell'insorgente fino al 7 settembre 2021. O. L'insorgente ha trasmesso le proprie osservazioni in triplica il 7 settem- bre 2021. Ad esse ha allegato due scritti dell'avvocato S. C. e una chiavetta USB contenente diverse foto e video inerenti le attività politiche del ricor- rente in Svizzera. Una copia della triplica è stata inviata alla SEM per co- noscenza con conclusione dello scambio scritti, con riserva di altre misure d'istruzione. P. Con scritto del 29 settembre 2021 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale
D-3786/2020 Pagina 6 una chiavetta USB contenente un video registrato dalla sorella dell'insor- gente e diversi documenti inerenti il nuovo procedimento penale in Turchia. Q. L'insorgente, con scritto del 9 novembre 2021, ha informato il Tribunale di essere in attesa di nuovi mezzi di prova. I due documenti (un ordine di comparizione del [...] e un atto d'accusa del [...]) sono stati inoltrati il 2 di- cembre 2021. R. Il Tribunale ha inviato alla SEM una copia degli scritti del ricorrente del 29 settembre 2021, del 9 novembre 2021 e del 2 dicembre 2021 e dei re- lativi allegati invitando l'autorità ad esprimersi in merito entro il 26 gen- naio 2022. Il termine è stato prorogato fino al 25 febbraio 2022 su richiesta della SEM. S. La SEM, con decisione del 25 febbraio 2022, ha parzialmente riesaminato la decisione del 26 giugno 2020 annullandone il punto III – ovvero i punti 1 e da 4 a 6 del dispositivo – riconoscendo la qualità di rifugiato al ricorrente ed ammettendolo provvisoriamente in Svizzera per inammissibilità dell'e- secuzione dell'allontanamento. T. In data 7 marzo 2022 l'insorgente ha confermato al Tribunale di volere mantenere il ricorso. U. Per ragioni organizzative, il presente procedimento è stato assegnato alla giudice citata in epigrafe in qualità di presidente del collegio.
Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
D-3786/2020 Pagina 7 RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre per- tanto entrare nel merito del ricorso. 3. 3.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di- ritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'i- nadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 3.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Preliminarmente, il Tribunale osserva che con decisione del 25 feb- braio 2022, la SEM ha riesaminato parzialmente la propria decisione del 26 giugno 2020 ed ha riconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga e l'ha posto al beneficio dell'ammis- sione provvisoria. 4.2 Con scritto del 7 marzo 2022 il ricorrente ha comunicato di voler man- tenere il ricorso sul punto di questione della concessione dell'asilo. Oggetto del litigio in questa sede risulta, dunque, essere esclusivamente la conces- sione dell'asilo. Per il che, le conclusioni ricorsuali inerenti il riconoscimento della qualità di rifugiato e l'esecuzione dell'allontanamento (conclusioni n. 3–5), risultano essere divenute senza oggetto.
D-3786/2020 Pagina 8 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pe- ricolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.3 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscet- tibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di resi- denza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo. 5.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 6. 6.1 6.1.1 Per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere stato vittima, da ragazzino, di angherie e ingiustizie a causa della sua etnia curda. Altresì, egli avrebbe disertato due volte dal servizio militare e sarebbe stato incarcerato per quattro mesi per questo motivo. In seguito, l'interessato ha riferito di essere stato amico di N. Y., il quale avrebbe commesso delle attività illegali in- sieme ad altre persone. In un'occasione, egli, insieme a N. Y., sarebbe stato coinvolto in una rissa con M. D. Il (...) la polizia avrebbe effettuato una retata nei confronti dell'interessato e dei suoi amici. Diverse persone sarebbero state arrestate e anche contro il richiedente sarebbero state emesse diverse accuse. Il (...), mentre si trovava alla fermata dell'autobus,
D-3786/2020 Pagina 9 M. D. gli avrebbe sparato. Appena dimesso dall'ospedale, il (...), l'interes- sato sarebbe stato portato al (...) e interrogato in merito alle attività della banda di N. Y. A questo interrogatorio avrebbero poi fatto seguito diverse udienze ed un lungo arresto fino al (...). Dopo il rilascio, l'interessato avrebbe iniziato ad aiutare il fratello in un negozio da barbiere. In un'occa- sione egli sarebbe stato vittima di un tentativo di aggressione e diverse volte sarebbe stato minacciato telefonicamente e ricercato. Per questo mo- tivo egli avrebbe cambiato casa e lavoro in continuazione. Infine, il (...) sarebbe stata emessa la sentenza della (...), la quale confermava la sua condanna per estorsione dopo rapimento nei confronti di due vittime. Re- putandosi innocente e non volendo fare ritorno in carcere avrebbe deciso di espatriare. 6.1.2 A sostegno della sua domanda d'asilo l'interessato ha consegnato i seguenti mezzi di prova: – Uno scritto dell'avvocato turco alle autorità svizzere (mezzo di prova [mdp] n. 1 – SEM); – La procura agli avvocati e certificati di stato di famiglia (mdp n. 2 – SEM); – Il verdetto della (...) del (...) (mdp n. 3 – SEM); – Il verdetto della (...) di C._______ del (...) (mdp n. 4 – SEM); – Il processo preliminare presso la (...) di C._______ del (...) (mdp n. 5 – SEM); – Il verbale d'udienza della (...) di C._______ del (...) (mdp n. 6 – SEM); – L'atto di accusa del (...) della Procura di C._______ riguardante A.T. (mdp n. 7 – SEM); – L'articolo di giornale online riguardante un incendio all'ospedale del (...) (mdp n. 8 – SEM); – Il verdetto della (...) del (...) (mdp n. 9 – SEM). 6.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che, considerati i mezzi di prova presentati, non vi sarebbe ragione di dubitare delle accuse mosse nei suoi confronti, del suo arresto o della condanna definitiva del (...). Dagli stessi mezzi di prova non trasparirebbero, tuttavia, evidenti irregolarità né tantomeno la volontà da parte delle varie istanze di giudizio di volerlo di- scriminare, ed emergerebbe, al contrario, che egli avrebbe avuto un pro- cesso equo. In corso di audizione, egli non avrebbe mai approfondito l'ar- gomento delle accuse a suo dire fittizie, e del motivo per il quale lo Stato turco avrebbe dovuto avanzarle ingiustamente nei suoi confronti, né avrebbe tantomeno presentato elementi a sostegno della sua difesa o in- nocenza e nemmeno avrebbe dimostrato che nei processi subiti ci sareb-
D-3786/2020 Pagina 10 bero state discriminazioni. Altresì, non sarebbero state riscontrate irregola- rità o mancanze nel giudizio del caso, pertanto non vi sarebbe motivo di credere che lo Stato turco non sarebbe giunto ad un giudizio equo. Il timore di un arresto in Patria apparirebbe probabile, tuttavia non potrebbe essere considerato nella fattispecie una persecuzione mirata per altri fini che non siano il perseguimento dell'obbiettivo legittimo di condanna per reati com- messi da una banda, con la quale egli avrebbe avuto legami stretti per di- versi anni e di cui egli era probabilmente membro. Di conseguenza, i timori legati alle possibili eventuali conseguenze future di una condanna legit- tima, ovvero l'incarcerazione, non potrebbero essere considerati motivi d'a- silo rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Quanto subito in Patria ad opera delle autorità giudiziarie non costituirebbe una persecuzione mirata nei suoi con- fronti, ma si configurerebbe come perseguimento di obiettivi legittimi per uno Stato. La condanna non risulterebbe arbitraria e la pena comminata apparirebbe commisurata ai reati riscontrati. Proseguendo nell'analisi, l'au- torità inferiore ha considerato che i timori del richiedente di essere ucciso da parte di M. D. o dai suoi uomini sarebbero probabilmente dovuti ad una vendetta personale e non ad un motivo legato all'art. 3 LAsi. Altresì, non vi sarebbero indizi per ritenere che, qualora ce ne fosse bisogno, le autorità turche non sarebbero in grado o non sarebbero disposte ad offrigli prote- zione. In seguito, la SEM ha ritenuto che le molestie e le ingiustizie di cui l'interessato sarebbe stato vittima a causa della sua appartenenza alla mi- noranza curda non avrebbero un'intensità superiore alle difficoltà alle quali potrebbe essere esposta la maggior parte della popolazione curda in Tur- chia. Inoltre, la maggior parte degli eventi concreti sarebbe avvenuta nella zona dove il richiedente sarebbe cresciuto e non a C._______, dove risie- deva dal (...) fino all'espatrio. Agli stessi farebbe, inoltre, difetto sia il nesso temporale sia il nesso materiale con la fuga. Infine, l'autorità inferiore ha ritenuto che neppure il fatto che il richiedente avrebbe disertato per ben due volte dal servizio militare sarebbe rilevante in materia d'asilo. Invero, egli avrebbe vissuto vent'anni in Turchia dopo essere fuggito dalla caserma ed avrebbe altresì avuto diversi contatti con le autorità e la polizia senza aver avuto alcun problema legato a tale fuga. Pertanto, egli non avrebbe un timore fondato di subire in futuro una persecuzione rilevante ai fini dell'a- silo per aver lasciato il servizio militare. 6.3 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta le valutazioni dell'autorità infe- riore e ritiene di aver spiegato in maniera dettagliata e plausibile di essere stato oggetto di un procedimento arbitrario in Patria e ciò proprio in ragione della sua etnia curda. Egli avrebbe altresì raccontato in maniera convin- cente di essere stato maltrattato e torturato dalle autorità al fine di ottenere una confessione da parte sua. La SEM non si sarebbe confrontata con tali
D-3786/2020 Pagina 11 allegazioni, per il che la causa andrebbe rinviata già soltanto per questo motivo. In seguito, il ricorrente ritiene di aver espresso in maniera inequi- vocabile di essere stato discriminato dai tribunali turchi. Altresì, egli non avrebbe potuto esprimersi ed i suoi difensori d'ufficio avrebbero fatto sol- tanto il minimo indispensabile. L'insorgente contesta poi di aver commesso i reati per i quali sarebbe stato condannato, segnatamente non avrebbe fatto parte della banda. L'unica cosa di cui potrebbe venire accusato sa- rebbe il fatto di aver partecipato all'incontro con M. D, il (...), il quale sa- rebbe poi degenerato in una rissa. Essendo M. D. candidato per il Partito del Movimento Nazionalista (Milliyetçi Hareket Partisi, MHP) quale parla- mentare, non potrebbe essere escluso che tutta la procedura penale sa- rebbe legata proprio all'episodio del (...). 6.4 Con scritti successivi del 13 ottobre 2020 e del 31 ottobre 2020, l'insor- gente rileva nuovamente di essere stato arbitrariamente condannato per un crimine che non avrebbe commesso. Invero, dall'allegato n. 7 al ricorso risulterebbe che la vittima Y. S. avrebbe dichiarato di non conoscerlo. 6.5 Con scritti del 1° febbraio 2021, del 13 febbraio 2021 e del 27 feb- braio 2021, il ricorrente informa il Tribunale che nei suoi confronti è stato aperto un nuovo procedimento penale e che egli avrebbe partecipato a B._______ (Svizzera) ad una manifestazione in favore della causa curda. 6.6 La SEM con risposta al ricorso del 30 aprile 2021 osserva anzitutto che il ricorrente non avrebbe né chiarito il nesso concreto tra i maltrattamenti subiti durante l'interrogatorio di polizia e la sua etnia né sarebbe chiaro come l'interrogatorio dimostrerebbe l'illegittimità dell'intero processo contro il richiedente. La SEM, prendendo posizione in merito agli allegati ricor- suali, rileva quanto segue: Per quanto riguarda il mdp n. 4, uno scritto di un avvocato turco S. C. difensore di un co-imputato del ricorrente, si trat- terebbe palesemente di uno scritto redatto su richiesta e che di conse- guenza non sarebbe atto a provare nulla di concreto. Altresì l'insorgente verrebbe descritto quale oppositore nonostante egli abbia dichiarato di non essere attivo politicamente. Per quanto riguarda il mdp n. 5, una foto (...) di M. D., il quale sarebbe candidato parlamentare del partito MHP, l'autorità inferiore rileva come non sarebbe chiaro che cosa sarebbe adatto a dimo- strare. Inoltre, nella sua procedura d'asilo il ricorrente non avrebbe mai menzionato il fatto che M. D. fosse un politico o candidato al parlamento. Queste nuove affermazioni costituirebbero una semplice teoria basata su un'interpretazione del ricorrente non corroborata da alcun indizio concreto. In merito al mdp n. 6, un verbale d'udienza del (...), dal quale risulterebbe che S. U. – che l'avrebbe inizialmente denunciato – avrebbe ritirato tale
D-3786/2020 Pagina 12 denuncia, l'autorità inferiore rileva che soltanto una parte del documento sarebbe stata consegnata. In ogni caso, non per tutti i reati ed in tutti i casi di rinuncia da parte di un denunciante significherebbe che lo Stato do- vrebbe lasciare cadere d'ufficio tutte le accuse. Altresì la faccenda tra il ricorrente e S. U. sarebbe stata descritta in sede d'audizione in maniera diversa rispetto a quanto esposto nell'atto ricorsuale. Per quanto concerne poi il mdp n. 7, fornito con scritto del 13 ottobre 2020, la SEM osserva che nella condanna nei confronti del ricorrente non sarebbe presente il nome di Y. S. contrariamente a quanto insinuato dall'insorgente. Altresì non sa- rebbe chiaro che cosa proverebbe tale documento. In seguito, l'autorità in- feriore rileva che per quanto riguarda la sentenza della (...), peraltro già presentata in precedenza, dal passaggio sottolineato non risulterebbe af- fatto quanto allegato dal ricorrente, ma si tratterebbe piuttosto di un'inter- pretazione di parte. Infine, per ciò che è della dichiarazione dell'avvocato difensore in Turchia (mdp n. 4), anche tale lettera sarebbe stata redatta su richiesta del ricorrente e sarebbe quindi palesemente fabbricata per la causa. La stessa in ogni caso, non aggiungerebbe nulla di nuovo ai fatti già conosciuti e discussi. 6.7 In sede di replica, con osservazioni del 16 giugno 2021, l'insorgente sottolinea nuovamente che da un'analisi complessiva delle allegazioni si evincerebbe chiaramente che gli atti arbitrari e penalmente reprensibili di cui egli sarebbe stato vittima avrebbero a che fare con la sua appartenenza all'etnia curda. Il ricorrente non disporrebbe di un'istruzione scolastica di livello superiore ed avrebbe altresì cercato di riportare al meglio il nesso causale tra le discriminazioni subite sin da piccolo e nel servizio militare, nonché i maltrattamenti da parte della polizia nei suoi confronti durante il processo e la sua etnia curda. I funzionari che lo avrebbero maltrattato apparterrebbero altresì a gruppi ultranazionalisti. Tale appartenenza risul- terebbe anche dallo scritto del (...) dell'avvocato turco S. C., difensore di un co-imputato, allegato alle osservazioni. Per quanto riguarda le conside- razioni dell'autorità inferiore inerenti al mdp n. 4 al ricorso – una dichiara- zione dell'avvocato turco S. C., difensore di un co-imputato – non sareb- bero condivisibili e la dichiarazione avrebbe un alto valore probatorio. Il ricorrente precisa poi, riguardo alla descrizione quale "oppositore", di non essere effettivamente mai stato ufficialmente membro del Partito Democra- tico dei Popoli (Halkların Demokratik Partisi, HDP), ma di averne fatto la richiesta. La stessa sarebbe tuttavia rimasta senza risposta. Per quanto concerne il mdp n. 5 al ricorso, il fatto che M. D. possa aver influenzato i processi decisionali delle autorità nei confronti dell'insorgente non sarebbe uno scenario completamente nuovo. Gli estratti internet allegati mostrereb- bero la connessione tra M. D. e il partito conservatore ed ostile ai curdi
D-3786/2020 Pagina 13 MHP. Riguardo al mdp n. 6 al ricorso, il ricorrente afferma che le pagine mancanti del documento conterrebbero delle dichiarazioni favorevoli di te- stimoni, anche nei suoi confronti. Egli crede dunque che le pagine sareb- bero state rimosse deliberatamente dalle autorità turche. L'insorgente ri- leva poi che egli avrebbe effettivamente litigato con il suo partner d'affari S. U., tuttavia non si sarebbero picchiati in maniera seria. 6.8 In sede di duplica la SEM, con osservazioni del 13 luglio 2021, osserva innanzitutto che le discriminazioni fatte valere dal richiedente, subite so- prattutto durante l'infanzia e l'adolescenza, cosi come nel servizio militare, sarebbero state valutate debitamente nella decisione impugnata. In se- guito, il fatto che l'insorgente avrebbe descritto degli episodi di discrimina- zione subiti a causa dell'etnia ancora non significherebbe che tutti i pro- cessi nei suoi confronti sarebbero illegittimi. Sarebbe poi da considerarsi fuori luogo il riferimento ad un'assenza di istruzione di livello superiore, dal momento che egli non avrebbe avuto in alcun momento difficoltà nell'espri- mersi. Altresì, tutta la replica sarebbe segnata da interpretazioni e ipotesi soggettive ed affermazioni di parte. Ad esempio, la SEM ritiene l'influsso che M. D. avrebbe avuto sull'agire delle autorità ed i processi definiti pale- semente arbitrari, costituirebbe soltanto un'ipotesi di parte non fondata su elementi concreti. In seguito, l'estratto internet allegato – contenente al- cune fotografie di M. D. – non sarebbe stato minimamente contestualizzato e quand'anche si volesse ritenere che ne sarebbe deducibile un orienta- mento politico di estrema destra, ancora non proverebbe che M. D. avrebbe influenzato l'agire delle autorità. Per quanto concerne il mdp n. 6, le allegazioni dell'insorgente sarebbero contraddittorie. Da una parte egli avrebbe affermato di non avere le pagine mancanti e dall'altra sosterrebbe di conoscerne il contenuto. Infine, l'autorità inferiore rileva che il ricorrente non avrebbe mai fatto menzione della sua tentata adesione al partito HDP. 6.9 In sede di triplica, con osservazioni del 7 settembre 2021, il ricorrente sostiene di aver reso verosimile che i processi nei suoi confronti non adem- pirebbero alle condizioni di uno stato di diritto. Egli avrebbe infatti esposto in maniera chiara e dettagliata la maniera di agire delle autorità, le quali avrebbero anche applicato metodi di tortura ed avrebbero impedito una vera difesa all'interessato. L'indipendenza del tribunale potrebbe poi es- sere messa in discussione dal momento che non sarebbero state prese in considerazione le testimonianze favorevoli nei confronti del ricorrente. L'in- sorgente avrebbe ammesso di essere intervenuto e di aver picchiato M. D. nel corso dell'incontro del (...), tuttavia soltanto in maniera blanda e non grave. Di conseguenza, insieme alla discriminazione, l'influsso della vittima M. D. nel procedimento sarebbe l'unica spiegazione plausibile per le azioni
D-3786/2020 Pagina 14 ingiuste delle autorità. Infine, per quanto riguarda la richiesta di adesione al partito politico HDP, il ricorrente riferisce che pur non avendo una deli- neata visione politica, si sarebbe comunque identificato con la causa curda. 7. L'argomentazione dell'autorità inferiore secondo cui la fuga a seguito di un procedimento penale nello Stato d'origine non costituisce, di principio, un motivo per concedere asilo, trova effettiva conferma nella prassi giurispru- denziale in vigore. Non di meno, la stessa giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che l'implicazione in una procedura penale, rispettiva- mente la comminazione di una sanzione possa, in determinate circostanze, configurare un trattamento contrario all'art. 3 LAsi. Ciò è in particolare il caso quando ad una persona viene imputata un'infrazione di diritto comune con lo scopo di perseguirla o punirla per una sua caratteristica intrinseca e meglio per uno dei motivi elencati nel disposto citato o se la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1). Que- sto "Politmalus" è in particolare dato in tre distinte costellazioni: quando viene pronunciata una pena sproporzionatamente severa in senso asso- luto o se commensurata ad altri autori; qualora una procedura penale non rispetti i principi dello Stato di diritto; se il richiedente l'asilo con il tipo di pena o con l'espiazione della stessa rischi di subire una violazione dei suoi diritti umani, segnatamente di essere torturato o essere trattato in maniera disumana o degradante (cfr. ibidem). Tuttavia, come già rilevato in prece- denza, per poter ritenere un procedimento penale quale motivo rilevante in materia d'asilo, non è sufficiente trovarsi in uno dei tre casi elencati, ma una seconda condizione deve sussistere: l'illegittimità del procedimento penale deve infatti fondarsi su un motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1). In altre parole un'inchiesta penale è perti- nente in materia d'asilo soltanto se risponde ad un intento persecutorio ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commis- sione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4). 8. 8.1 Nel caso in disamina, il ricorrente non è stato condannato per reati po- litici, bensì per infrazioni di diritto comune. In ultima istanza è infatti stata confermata la condanna per due infrazioni di estorsione in seguito a rapi- mento ad una pena di (...) di detenzione per ogni reato (cfr. sentenza della [...] del [...] [mdp n. 3 – SEM] e verdetto della [...] di C._______ del [...] [mdp n. 4 – SEM]). A questo proposito va anzitutto rilevato che sia l'estor-
D-3786/2020 Pagina 15 sione sia il rapimento sono repressi anche in Svizzera dall'art. 156 del Co- dice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0), rispettivamente dall'art. 183 CP. Per l'estorsione la pena prevista è una pena detentiva di massimo 10 anni nei casi più gravi, mentre 5 anni sono previsti per il rapi- mento. Per quanto concerne la commisurazione della pena, nella presente fattispecie risulta siano state ritenute delle attenuanti e la pena inflittagli costituisce una pena comunque al di sotto del massimo previsto dall'ordi- namento giuridico penale turco per questo tipo di reato (ossia di 20 anni). Tale circostanza è particolarmente significativa in quanto, vi è ragione di credere che se la condanna fosse motivata politicamente oppure se l'ori- gine etnica del ricorrente fosse stata un elemento determinante per la com- misurazione della pena, i fattori di riduzione della pena – molto probabil- mente – non sarebbero stati applicati. La pena appare, dunque, a prima vista rispettare il principio della proporzionalità e della legalità, la (...) di C._______ (poi confermata dalla [...]), sembrerebbe invero essersi fondata su considerazioni oggettive. Inoltre, l'insorgente durante la procedura è stato affiancato da un avvocato ed ha poi potuto fare ricorso contro tale sentenza ad un'istanza superiore – nella fattispecie alla (...) – e parrebbe così che gli siano state concesse le più basilari garanzie procedurali. Va altresì rilevato che la (...) aveva già annullato la prima sentenza della (...) di C._______ del (...) (cfr. mdp n. 5 – SEM), mentre con sentenza del (...) la (...) ha annullato la condanna per il tentativo d'estorsione nei confronti di A. T. poiché non sarebbe stato descritto in maniera sufficientemente com- pleta il tipo di coinvolgimento che l'insorgente avrebbe avuto nell'accaduto (cfr. sentenza della [...] del [...] [mdp n. 3 – SEM]). Quest'ultima circostanza costituisce un ulteriore elemento a favore della legalità del procedimento. 8.2 In seguito, il ricorrente si è limitato a perorare la propria estraneità ai fatti per i quali è stato condannato, senza specificare per quale motivo le autorità turche avrebbero voluto discriminarlo. La sola appartenenza all'et- nia curda, non essendo il ricorrente mai stato attivo politicamente né in altro modo inviso alle autorità, non è sufficiente. Nel caso di specie non vi sono infatti indizi che permettano di ritenere che egli sia stato condannato ingiu- stamente, rispettivamente che egli sia innocente, i mezzi di prova forniti risultano infatti inadeguati. Per quanto concerne in particolare l'allegato ri- corsuale n. 6 – parte del verbale d'udienza del (...) – dal quale risulterebbe che Y. S. non avrebbe identificato il ricorrente quale autore dell'infrazione nei suoi confronti, il Tribunale rileva anzitutto che, come rettamente osser- vato dall'autorità inferiore, tale documento risulta essere incompleto. In- vero, soltanto le prime tre pagine sono state consegnate. A tal proposito il ricorrente ha riferito da una parte di non essere riuscito a procurarsi le pa- gine mancanti, mentre dall'altra ha asserito che le stesse conterrebbero
D-3786/2020 Pagina 16 delle dichiarazioni di testimoni a suo favore e sarebbero state rimosse de- liberatamente dalle autorità turche. Tale affermazione risulta essere una mera ipotesi di parte non fondata su elementi concreti. In secondo luogo, si osserva che l'insorgente non è stato condannato per delle infrazioni com- messe nei confronti di Y. S., pertanto, contrariamente a quanto riferito, da questo documento non è deducibile che egli sia stato condannato affatto. Infatti, dal verbale si potrebbe dedurre che la testimonianza positiva di Y. S. sia stata presa in conto ed il ricorrente non sia dunque stato condannato per un reato nei confronti di Y. S. In seguito, il ricorrente ha fornito due dichiarazioni di S. C., avvocato di un co-imputato, che sosterrebbero la sua innocenza, rispettivamente l'illegalità dei procedimenti penali. A questo pro- posito il Tribunale rileva innanzitutto che tali scritti costituiscono dei docu- menti di compiacenza e sono pertanto di scarso valore probatorio. In se- condo luogo, l'illegalità dei procedimenti è stata descritta in maniera del tutto generica. In terzo luogo, sia nell'allegato ricorsuale n. 4 (lettera di S. C. del [...]), sia nell'allegato n. 1 alla replica del 26 giugno 2021, l'insor- gente è stato definito un oppositore che sarebbe stato condannato per la sua posizione politica. In sede di scambio scritti egli giustifica l'utilizzo del termine "oppositore" poiché, pur non essendo formalmente membro del partito curdo HDP, ne avrebbe fatto richiesta. Orbene, tale giustificazione non dissipa i dubbi, ma aumenta la contraddittorietà delle allegazioni in quanto si scosta palesemente dalla versione fornita dall'interessato in sede d'audizione. Egli infatti ha fermamente dichiarato di non aver nessuna vi- sione politica e di essersi recato unicamente due o tre volte alla sede dell'HDP, ma che non gli sarebbe piaciuto più di tanto l'ambiente, e di aver partecipato soltanto a due cortei (cfr. atto SEM 32/13, D5-D12, D23). Al- tresì, neppure alla domanda specifica egli ha mai riferito di aver richiesto di diventare membro dell'HDP (cfr. atto SEM 32/13, D22). 8.3 Per quanto riguarda poi le affermazioni del ricorrente secondo le quali l'influsso di M. D. sul procedimento penale sarebbe l'unica spiegazione plausibile per le azioni ingiuste dell'autorità, il Tribunale rileva quanto se- gue: anzitutto, tale affermazione contraddice quanto inizialmente allegato dal ricorrente. Invero, in sede ricorsuale egli aveva ricondotto l'agire, a suo dire ingiusto, delle autorità e la condanna alla sua appartenenza all'etnia curda. Affermare ora che l'influenza di M. D. sarebbe l'unica spiegazione plausibile per l'agire delle autorità costituisce dunque una nuova versione dei fatti. Altresì, su questo punto, l'asserita influenza di M. D. sul processo risulta essere unicamente un'ipotesi non supportata da elementi concreti. Quand'anche ammesso che M. D. abbia effettivamente un orientamento politico di estrema destra, ciò non proverebbe che M. D. abbia influenzato l'agire delle autorità. Infine, su questo punto il Tribunale rileva pure che il
D-3786/2020 Pagina 17 ricorrente non è stato ritenuto colpevole di alcun reato nei confronti di M. D., rispettivamente che M. D. non l'ha nominato nella deposizione rila- sciata alla polizia (cfr. atto SEM 26/22, D24). Pertanto mal si comprende il motivo per il quale M. D., non avendo sporto denuncia nei suoi confronti, avrebbe voluto influenzare il processo dell'insorgente. 8.4 Circa la difesa ricevuta dall'avvocato nel corso del procedimento pe- nale, il Tribunale osserva che le allegazioni del ricorrente non sono credibili in quanto contraddittorie. Da una parte egli ha infatti riferito che nel corso delle udienze l'avvocato si sarebbe alzato e l'avrebbe difeso, parlando per anche più di mezz'ora, nel verbale tuttavia sarebbero state riportate sol- tanto alcune affermazioni, tra cui la dichiarazione di innocenza e la richiesta di rilascio (cfr. atto SEM 26/22, D25). D'altra parte egli in sede ricorsuale ha dichiarato che il suo avvocato avrebbe fatto soltanto il minimo indispen- sabile per difenderlo, adducendo quindi di non essere stato difeso corret- tamente. Tale affermazione risulta quantomeno pretestuosa. Pertanto, nessun elemento agli atti permette al Tribunale di considerare che le autorità turche abbiano agito in maniera illegale o che la pena abbia carattere persecutorio per uno dei motivi elencati all'art. 3 LAsi. La pena a cui l'insorgente è stato condannato non costituisce, dunque, un "Politma- lus" ai sensi della giurisprudenza e non è pertanto rilevante in materia d'a- silo. Il Tribunale ritiene pertanto che, in assenza di indizi contrari, il ricor- rente non ha un timore fondato di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, né a causa del tipo di pena, né a causa dell'espiazione stessa. 9. 9.1 Proseguendo nell'analisi dei motivi d'asilo, per quanto riguarda la spa- ratoria, al lancio di una pietra contro una finestra del negozio in cui lavorava e alle minacce telefoniche, va evidenziato che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva. Ciò detto, appare indubbio che le persecuzioni di cui il ricorrente è stato oggetto da parte di M. D. non sono ingenerate da uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o opinioni politiche). Le azioni di tale soggetto nei confronti del ricor- rente appaiono piuttosto dettate dalla sola volontà di vendicarsi per un pe- staggio. Ciò è irrilevante in materia d'asilo e non denota una volontà per- secutoria per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi. L'insorgente medesimo ha d'altro canto sempre ricondotto le stesse a questo motivo e mai ad altri. 9.2
D-3786/2020 Pagina 18 9.2.1 Infine, per quanto concerne le asserite discriminazioni subite durante l'infanzia e l'adolescenza a causa della sua etnia curda va rilevato che per essere considerate rilevanti in materia d'asilo, le misure adottate devono raggiungere una certa intensità. Sebbene il Tribunale abbia già determi- nato che anche i pregiudizi di lieve entità toccanti libertà personale e inte- grità corporale, quando ripetuti sistematicamente, possano di principio comportare una pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, è anche in tale caso necessario, per ammettere una rilevanza in ma- teria d'asilo, che le esigenze restrittive poste dalla giurisprudenza siano ri- spettate (cfr. sentenze del Tribunale D-20/2018 del 5 giugno 2018 con- sid. 5.3 e E-6571/2012 del 12 agosto 2014 consid. 6.2). Alla luce di ciò, le misure in parola, per essere assimilabili a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, devono rendere l'esistenza nel paese d'origine oggettiva- mente non sopportabile (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1).
9.2.2 Nel caso in disamina, le discriminazioni subite nell'adolescenza e in- fanzia non appaiono d'acchito poter essere considerate misure che ren- dano impossibile – o difficile oltre i limiti del sopportabile – la continuazione dell'esistenza nel paese d'origine. Si tratta invero di misure alle quali ogni persona di origine curda può essere confrontata, e che non permettono, in assenza di elementi supplementari, una diversa valutazione del caso. 9.3 Per completezza, il Tribunale rileva infine che nel caso in disamina nep- pure la diserzione dal servizio militare risulta essere rilevante in materia d'asilo in quanto non sussiste un timore fondato di subire delle persecuzioni future per questo motivo. Invero, come giustamente ritenuto dalla SEM nella decisione impugnata, e per altro non diversamente sostenuto dall'in- sorgente in sede ricorsuale, egli è rimasto in Turchia per venti anni dopo essere fuggito dalla caserma ed ha avuto diversi contatti con le autorità senza tuttavia aver avuto alcun problema legato alla diserzione. 9.4 Pertanto, non vi sono sufficienti indizi concreti che lascino presupporre, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, il realizzarsi di seri pre- giudizi nei confronti del qui ricorrente. Per quanto concerne il riconosci- mento della qualità di rifugiato per motivi insorti prima della fuga ed il re- spingimento della sua domanda d'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata. 10. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
D-3786/2020 Pagina 19 federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 11. 11.1 Visto l'esito della procedura, ed il fatto che l'esame del Tribunale si è limitato alla questione della concessione dell'asilo, le spese processuali ri- dotte, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricor- rente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 24 marzo 2021, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse spese. 11.2 L'altra parte delle spese concernenti la questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'ammissione provvisoria, di- venuta priva d'oggetto in corso di procedura ricorsuale a causa del riesame parziale della decisione del 26 giugno 2020 da parte della SEM con deci- sione del 25 febbraio 2022, sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa (art. 5 1 a frase TS-TAF). La questione di sapere se ed in che misura debbano essere addossate spese processuali deve essere analizzata alla luce di criteri materiali e delle peculiarità del caso concreto (cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, 2 a ed. 2013, n. 4.56, pag. 260). In altre parole, ci si deve chiedere quale sia il motivo di fondo che ha portato all'emanazione della decisione formale, il che significa che non è decisivo chi ha compiuto l'atto processuale che conduce allo stralcio (cfr. sentenza del TF 2C_564/2013 dell'11 febbraio 2014 consid. 2.4 con rinvio). Il motivo è imputabile all'autorità quando quest'ultima riesamina la decisione impugnata perché giunta a suo miglior convincimento, e non quando le cause che hanno condotto a far divenire la causa priva d'oggetto sono riconducibili nel comportamento della controparte (cfr. MOSER/BEU- SCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 4.56, pag. 260; cfr. anche le sentenze del TF 2C_922/2020 dell'8 marzo 2021 consid. 10 e 2C_564/2013 dell'11 feb- braio 2014 consid. 2.4; sentenza del Tribunale B-6230/2016 del 17 dicem- bre 2019 consid. 6.1). Invece, se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che la termina (art. 63 cpv. 1 PA e art. 5 2 a frase TS-TAF). Nella fattispecie, quest'ultima circostanza ri- sulta essere adempiuta, non essendo ravvisabili motivi derivanti dall'agire di una delle parti in causa. Di conseguenza le spese vanno fissate tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la
D-3786/2020 Pagina 20 lite, ossia del presumibile esito dell'impugnativa secondo un esame som- mario degli atti (cfr. sentenze del TF 5A_657/2010 del 17 marzo 2011 con- sid. 2.3, 8C_60/2010 del 4 maggio 2010 consid. 4.2.1). Nella presente di- samina, la decisione della SEM del 25 febbraio 2022 è giunta segnata- mente dopo che il ricorrente ha apportato nuove argomentazioni e docu- menti a sostegno delle stesse nel corso della procedura ricorsuale. Vista in particolare la nuova documentazione presentata dall'insorgente, non si può ritenere l'impugnativa, prima dell'emanazione della decisione della SEM del 25 febbraio 2022, come d'acchito priva di esito positivo. Di con- seguenza, tale parte delle spese processuali andrebbe posta a carico dell'autorità inferiore, che però ne è esente ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 PA. 11.3 Nella presente disamina, al ricorrente rappresentato in questa sede, si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili ridotte (art. 15 TS-TAF in rela- zione con l'art. 5 TS-TAF), visto l'esito della causa in punto al riconosci- mento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'ammissione prov- visoria. Tuttavia, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili ridotte è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 2'840.– (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF). 11.4 Per quanto riguarda le ulteriori spese di patrocinio, il Tribunale con decisione incidentale del 24 marzo 2021 ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio fondata sull'art. 102m LAsi e nominato il lic. iur. Michael Adamczyk, avvocato, in qualità di patrocinatore d'ufficio del ricorrente. Con decisione incidentale del 9 agosto 2021 il Tribunale ha accolto la richiesta di modifica del mandato, ha sollevato dall'incarico di patrocinatore d'ufficio, l'avv. Michael Adamczyk, ed ha nominato per il pro- sieguo della procedura la MLaw Natalie Marrer in qualità di patrocinatrice d'ufficio. Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patro- cinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.– ed i CHF 220.–, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvo- cati tra i CHF 100.– e i CHF 150.– (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Il Tri- bunale ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e te- nuto conto del lavoro utile e necessario svolto dai due rappresentanti del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un'indennità per patro- cinio d'ufficio di CHF 1'275.– . L'indennità non comprende l'imposta sul va- lore aggiunto ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF. 12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
D-3786/2020 Pagina 21 una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3786/2020 Pagina 22 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto, nella misura in cui non è divenuto senza oggetto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La SEM rifonderà al ricorrente CHF 2'840.– a titolo di spese ripetibili. 4. La cassa del Tribunale verserà al patrocinatore d'ufficio del ricorrente un'in- dennità di CHF 1'275.– a titolo di spese di patrocinio. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Chiara Piras Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: