Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-3600/2021
Entscheidungsdatum
31.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-3600/2021

Sentenza del 31 marzo 2022 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Susanne Genner, Walter Lang, cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A., nato il (...), alias B., nato il (...), con la moglie C., nata l’(...), alias D., nata il (...), ed il loro figlio E._______, nato il (...), Nigeria, tutti rappresentati dall’avv. MLaw Eliane Schmid, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 3 agosto 2021 / N (...).

D-3600/2021 Pagina 2 Fatti: A. Gli interessati, hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (...) lu- glio 2020 (cfr. atti SEM n. [{...}]-4/2, 5/2 e 6/2). Dalle ricerche effettuate nella banca dati europea “Eurodac” dall’autorità inferiore, è risultato come i richiedenti avessero presentato delle domande d’asilo pregresse in Italia: A._______ (di seguito anche: richiedente 1, ricorrente 1 o insorgente 1) il (...), mentre che C._______ (di seguito anche: richiedente 2, ricorrente 2 o insorgente 2) il (...), nonché in F._______ rispettivamente il (...) ed il (...) (cfr. 19/2, 20/1, 21/2 e 22/1). B. Il (...) agosto 2020 si sono tenuti con i richiedenti 1 e 2 i verbali di rileva- mento dei dati personali (cfr. 29/10 e 30/10) ed il successivo (...) ago- sto 2020 (cfr. 33/4 e 35/4) i colloqui personali secondo l’art. 5 del regola- mento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giu- gno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione in- ternazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione euro- pea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). C. Dopo un primo rifiuto di riprendere in carico gli interessati ricevuto dall’F._______ (...) (cfr. da 37/5 a 42/1 e da 44/4 a 47/3), nel quale veniva indicata l’Italia quale Stato membro competente ed ove i succitati sareb- bero stati trasferiti (...), la SEM, il (...) settembre 2020 ha formulato all’in- dirizzo dell’autorità italiana competente delle domande di ripresa in carico dei richiedenti ai sensi dell’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. da 55/9 a 60/3). L’Italia ha risposto affermativamente, entro il termine re- golamentare, unicamente per il richiedente 1 in data (...) ottobre 2020 (cfr. 61/1 e 62/1). Il (...) ottobre 2020 (cfr. 65/1 e 66/1) le autorità italiane, per il tramite del formulario “nucleo familiare”, hanno espressamente accolto la domanda di ripresa in carico degli interessati, in virtù dell’art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III per quanto concerne il richiedente 1, mentre ex art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento precitato per la richiedente 2 ed il figlio E._______ (di seguito anche: richiedente 3, ricorrente 3 o insorgente 3).

D-3600/2021 Pagina 3 D. Il 23 novembre 2020, l’autorità inferiore non è entrata nel merito delle do- mande d’asilo degli interessati, ha pronunciato il loro allontanamento (recte: trasferimento) verso l’Italia, nonché l’esecuzione della predetta mi- sura. Il ricorso del 1° dicembre 2020 inoltrato avverso la predetta deci- sione, è stato accolto dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con sentenza D-6060/2020 del 14 dicembre 2020, che ha an- nullato la decisione impugnata rinviando gli atti alla SEM perché proce- desse ai sensi dei considerandi. E. Il 30 aprile 2021 l’autorità inferiore, visto il tempo trascorso, ha offerto agli interessati la possibilità di pronunciarsi nuovamente in merito ad un loro eventuale allontanamento verso l’Italia, nonché di segnalare i loro eventuali problemi di salute (cfr. 92/3). I richiedenti hanno preso posizione con scritto del 10 maggio 2021 (cfr. 93/2). Nello stesso i medesimi hanno in particolare segnalato l’emersione di forti indizi di tratta di esseri umani (di seguito an- che: TEU) per la richiedente 2, durante il suo primo soggiorno in Italia, e di aver provveduto ad organizzare un colloquio apposito con la medesima. Tramite missiva del 17 maggio 2021 la rappresentante legale dei richie- denti l’asilo ha trasmesso il rapporto (...) del 12 maggio 2021, che ha con- fermato l’esistenza di elementi di tratta per la richiedente 2 (cfr. 94/5). F. A seguito di quanto sopra la SEM, l’(...) giugno 2021, ha tenuto con l’inte- ressata un’audizione sulla tratta di esseri umani (cfr. 96/14; di seguito: ver- bale TEU). Al termine dell’audizione, dopo aver constatato in particolare che dal suo racconto si evincevano degli indizi di probabile tratta di esseri umani in Italia, la funzionaria incaricata ha spiegato alla richiedente in par- ticolare come, ai sensi dell’art. 13 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005 (RS 0.311.543; di seguito: Conv. tratta), ella ha diritto ad un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni, di cui lei ha riferito espressamente di volerne beneficiare (cfr. ver- bale TEU, D68 seg., pag. 11 seg.). Tale periodo di recupero e di riflessione le è stato concesso dalla SEM con scritto dell’8 giugno 2021 sino all’8 lu- glio 2021 (cfr. 97/2). G. Per mezzo della missiva dell’8 luglio 2021, la rappresentante legale degli interessati ha trasmesso delle osservazioni alla SEM riguardo la dichiara- zione della richiedente inerente il suo consenso di essere contattata dalle autorità di perseguimento penale se una sua collaborazione fosse risultata

D-3600/2021 Pagina 4 necessaria, inoltrando anche la copia della dichiarazione da lei sottoscritta il (...) – con missiva del 9 luglio 2021 è poi seguita la dichiarazione in for- mato originale (cfr. 100/3) – come pure circa le condizioni di accoglienza che gli interessati avrebbero dovuto affrontare in Italia (cfr. 99/4). H. Con comunicazione elettronica del (...) luglio 2021, l’autorità elvetica pre- posta ha segnalato alla sua omologa italiana, come a partire dall’8 giu- gno 2021 l’interessata sarebbe stata riconosciuta in Svizzera quale poten- ziale vittima di tratta di esseri umani, chiedendo di prenderne atto (cfr. 103/1 e 104/3). I. Per il tramite della decisione del 3 agosto 2021, notificata il 4 agosto 2021 (cfr. risultanze processuali), l’autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d’asilo degli interessati, ha pronunciato il loro trasferimento dalla Svizzera verso l’Italia e l’esecuzione della medesima misura. Ha altresì statuito che un eventuale ricorso conto la decisione non abbia effetto so- spensivo. J. Con ricorso dell’11 agosto 2021 (cfr. risultanze processuali), in lingua tede- sca, gli insorgenti hanno impugnato la succitata decisione al Tribunale am- ministrativo federale, chiedendo ai fini procedurali, la concessione dell’ef- fetto sospensivo al ricorso e che alle autorità competenti dell’esecuzione dell’allontanamento sia ordinato che fino alla presa di decisione in merito alla domanda di concessione dell’effetto sospensivo, rinuncino a misure di esecuzione. Nel merito, hanno concluso all’annullamento della decisione impugnata ed a titolo principale che venga riconosciuta la competenza della Svizzera e che la domanda d’asilo sia esaminata materialmente. A titolo eventuale hanno invece postulato che gli atti di causa siano rinviati all’autorità inferiore per nuova valutazione. K. Il 12 agosto 2021 il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti, quale misura supercautelare (cfr. ri- sultanze processuali). L. Con decisione incidentale del 17 agosto 2021, il Tribunale ha statuito che la procedura sia svolta in italiano, ha accolto l’istanza di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso formulata con il gravame dai ricorrenti,

D-3600/2021 Pagina 5 nonché ha pronunciato che i medesimi possano attendere l’esito della pro- cedura ricorsuale in Svizzera. Ha inoltre accolto la domanda di assistenza giudiziaria degli insorgenti, nel senso di concedere l’esenzione dal versa- mento delle spese processuali e del relativo anticipo agli stessi, ed ha invi- tato l’autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. M. La risposta al ricorso è stata inoltrata dalla SEM il 30 agosto 2021, nella quale ha proposto il respingimento del ricorso e la conferma della decisione avversata. N. Con osservazioni del 23 settembre 2021, i ricorrenti hanno depositato la loro replica. L’autorità inferiore, il 2 novembre 2021, ha presentato la sua duplica. O. Ne è seguito un ulteriore scambio di scritti, con rispettivamente le osserva- zioni di triplica degli insorgenti del 3 dicembre 2021 e di quadruplica della SEM del 29 dicembre 2021. P. Il 21 gennaio 2022, i ricorrenti hanno inoltrato delle ulteriori osservazioni e l’8 febbraio 2022 l’autorità inferiore ha dato riscontro alla possibilità offer- tale, presentando a suo turno delle considerazioni al riguardo. A seguito della chiusura dello scambio di scritti da parte del Tribunale con ordinanza del 23 febbraio 2022 (cfr. risultanze processuali), con missiva del 4 marzo 2022, gli insorgenti si sono nuovamente determinati, riconferman- dosi nelle loro motivazioni e conclusioni. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi

D-3600/2021 Pagina 6 dell’art. 5 PA, prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien- tra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una deci- sione ai sensi dell’art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinnanzi all’autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata, e vantano un inte- resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a–c PA); essi risultano pertanto legittimati ad ag- gravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 con- sid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. In limine, concernente le censure dei ricorrenti inerenti l’accertamento in- completo che avrebbe effettuato la SEM dal profilo della clausola di sovra- nità (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), come pure la violazione del diritto di essere sentiti degli insorgenti (discipli- nato dall’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101], e per la procedura ammini- strativa federale regolamentato agli art. 26 e seg. PA), nonché del principio inquisitorio e dell’obbligo di motivazione (l’obbligo per l’autorità di motivare la sua decisione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito giu- sta l’art. 29 cpv. 2 Cost. e gli art. 26–35 PA) da parte dell’autorità inferiore rispetto sia alla non entrata nel merito della decisione, che del rischio di re- trafficking della ricorrente 2 come pure del suo stato di salute, il Tribunale osserva come tali argomentazioni riguardano in realtà l’apprezzamento

D-3600/2021 Pagina 7 materiale esposto dall’autorità di prima istanza nella decisione avversata. Le stesse verranno pertanto trattate dappresso (cfr. infra consid. 6).

4.1 Giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento. Prima di applicare la precitata dispo- sizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una do- manda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.2 Ciò posto, ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la do- manda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 – 15). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) – come è il caso della presente disamina – di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente se- condo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). 4.3 Tuttavia, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fon- dati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella proce- dura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la pro- cedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente (art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III). 4.4 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico – in osse- quio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza

D-3600/2021 Pagina 8 un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III). Altresì lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, alle medesime condizioni poste dagli articoli succitati, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato do- manda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regola- mento Dublino III). 4.5 In deroga all’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazio- nale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (cfr. art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, detta anche “clausola di sovra- nità”). Altresì, ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concre- tizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se “motivi umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU (RS 0.101), l’autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 4.6 4.6.1 In primo luogo occorre constatare, come rimarcato rettamente dalla rappresentante legale degli insorgenti nel gravame e nelle prese di posi- zione successive, che l’autorità inferiore non ha dato seguito, se non in maniera del tutto marginale, alle ingiunzioni del Tribunale contenute nella sentenza D-6060/2020 del 14 dicembre 2020. Invero, di garanzie concrete supplementari atte a determinare che il nucleo famigliare venga adeguata- mente preso in carico secondo la loro vulnerabilità e le loro esigenze, nel rispetto dell’unità famigliare e della protezione del bambino (cfr. con- sid. 4.4.4 e 4.5 della predetta sentenza), non se ne trova alcuna traccia agli atti. Invero, la decisione della SEM si fonda sulla comunicazione per “nu- cleo famigliare” del (...) ottobre 2020 fornita dalle autorità italiane – ritenuta nella sentenza del 14 dicembre 2020 come non sufficiente ai fini della giu- risprudenza allora applicabile – nonché sulla circolare dell’8 febbraio 2021 – che sostituisce quella dell’8 gennaio 2019 – e della comunicazione del 23 marzo 2021 dall’Italia alla Svizzera (cfr. 106/1 e 107/1). Queste ultime, all’evidenza non si riferiscono però individualmente alla situazione degli in- sorgenti. In merito si ricorda come le ingiunzioni (considerandi) che con-

D-3600/2021 Pagina 9 tengono una decisione finale sono obbligatori sia per le parti che per l’au- torità inferiore alla quale l’incarto è ritornato se il dispositivo lo prevede (an- nullamento “ai sensi dei considerandi”; cfr. in merito DTF 135 III 334 con- sid. 2, 125 III 421 consid. 2a; sentenze del Tribunale federale 2C_519/2013 del 3 settembre 2013 consid. 2.1, 2C_1156/2012 e 2C_1157/2012 del 19 luglio 2013 consid. 3, 5A_866/2012 del 1° febbraio 2013 consid. 4.2; sentenza del Tribunale D-1624/2021 del 3 maggio 2021 consid. 8.2.2). Nel caso in disamina, il dispositivo rinviava senza equivoci ai considerandi della sentenza D-6060/2020, che legano sia il Tribunale che la SEM, la quale avrebbe dovuto conformarsi alle predette direttive, dato che il dispositivo della sentenza vi rinviava chiaramente (cfr. p.to 2 del dispositivo della sen- tenza D-6060/2020 precitata). Tuttavia, appare dalle stesse considerazioni della precitata sentenza, come il Tribunale abbia richiesto tali specifiche garanzie sulla scorta dell’allora ancora attuale giurisprudenza espressa nella sentenza di riferimento E-962/2019 e della situazione allora vigente in Italia dal profilo legislativo e fattuale (cfr. consid. 4.4.3 – 4.5 della sen- tenza D-6060/2020), che nel frattempo risulta essere mutata ed evoluta (cfr. infra consid. 6, in particolare consid. 6.3), nonché delle dichiarazioni rese sino ad allora dagli insorgenti (cfr. consid. 4.4.4, pag. 14 della sen- tenza D-6060/2020), che come si vedrà in seguito sono in certi punti forte- mente messi in dubbio visto quanto rivelato dalla ricorrente 2 negli accer- tamenti effettuati dalla SEM successivamente alla sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2020 (cfr. infra consid. 5.4). 4.6.2 Pertanto, alla luce di quanto sopra, nel presente caso e tenuto conto di quanto segue, il Tribunale ritiene di poter fare astrazione delle conside- razioni presentate nella sua sentenza D-6060/2020 in merito alle garanzie concrete allora ancora da richiedere all’Italia. Al contrario, il Tribunale esa- minerà dappresso, la questione circa l’esistenza o meno di garanzie suffi- cienti fornite dall’Italia per il nucleo famigliare rispettosa della giurispru- denza vigente e del diritto internazionale (cfr. infra consid. 6 seg.). 4.7 In secondo luogo, nel caso in rassegna, dalla banca dati dell’unità cen- trale del sistema europeo “Eurodac”, è risultato che gli insorgenti 1 e 2 hanno presentato una domanda d’asilo in Italia (cfr. supra lett. A). In se- guito l’Italia ha accettato espressamente il (...) ottobre 2020 soltanto la ri- presa in carico del ricorrente 1 in virtù dell’art. 18 par. 1 lett. d, indicando che nel precitato Paese il medesimo ha dichiarato di essere celibe al mo- mento della presentazione della domanda d’asilo (cfr. 61/1). Il predetto Stato non ha invece risposto alla richiesta di ripresa in carico della richie- dente e del figlio formulata dalla SEM il (...) settembre 2020 (cfr. 58/8), e nella quale si era indicato chiaramente – come in quella inviata il medesimo

D-3600/2021 Pagina 10 giorno del ricorrente 1 (cfr. 55/9, 56/1 e 57/3) – che tale domanda doveva essere trattata unitamente a quella del marito rispettivamente padre in quanto famiglia (cfr. 58/8, 59/1 e 60/3), nel termine di accettazione previsto all’art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III. Successivamente, il (...) otto- bre 2020, le autorità italiane hanno trasmesso alle omologhe elvetiche, il formulario “nucleo familiare” (cfr. 65/1 e 66/1), accettando il trasferimento di tutti i ricorrenti in Italia. Peraltro, entrambi gli insorgenti 1 e 2 hanno con- fermato nei loro colloqui Dublino di aver presentato una domanda d’asilo in Italia. Il ricorrente 1, ha pure dichiarato di aver ricevuto una risposta ne- gativa alla sua domanda d’asilo nel (...), mentre che la ricorrente 2 ha rife- rito di non aver riscontrato alcuna risposta alla sua domanda d’asilo da parte italiana. In tale contesto, le asserzioni dei ricorrenti presentate con il ricorso rispetto al fatto che la procedura dell’insorgente 2 sia stata archi- viata, visto il tempo trascorso, non trova alcun fondamento negli atti di causa, essendo del resto osservato come il termine di trasferimento di sei mesi previsto dall’art. 29 par. 1 Regolamento Dublino III, non risulta essere decorso e non vi è pertanto stato alcun cambiamento della competenza allo Stato membro richiedente, ovverossia alla Svizzera, ex art. 29 par. 2 Regolamento Dublino III (cfr. in proposito le sentenze del Tribunale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 [sentenza di riferimento] consid. 6, D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 8). La competenza dell’Italia per la trattazione della procedura d’asilo e di allontanamento degli insorgenti 2 e 3, come pure per il seguito della procedura del ricorrente 1, risulta quindi di principio essere data. 4.8 4.8.1 I ricorrenti ravvisano tuttavia nella loro fattispecie una violazione del principio di celerità previsto nel sistema Dublino da parte dell’autorità infe- riore. 4.8.2 A tal proposito, occorre dapprima rilevare come d’un canto il sistema Dublino, tramite l’esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») intende far fonte al fenomeno delle domande di asilo multiple (cosiddetto «asylum shopping», ovvero l’avvio parallelo oppure successivo di procedure d’asilo in diversi Stati membri del Regolamento Dublino III), ed il meccanismo del Regolamento Dublino III non offre per- tanto il diritto di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la domanda debba essere esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). D’altro canto, il richiedente l’asilo deve poter beneficiare, in un termine ragionevole, di un accesso effettivo alla procedura d’asilo in uno degli Stati membri (cfr. sen- tenza del Tribunale F-2001/2021 dell’11 maggio 2021 consid. 6.4 con ulte- riore riferimento citato). Ora, lo scrivente Tribunale ha ammesso un’entrata

D-3600/2021 Pagina 11 nel merito a causa della lunga durata della procedura, soltanto in pochi casi eccezionali (cfr. sentenze del Tribunale F-6330/2020 consid. 7.2 con ulte- riori riferimenti citati; D-2926/2021 consid. 9.2 con rif. citati). 4.8.3 Nella presente disamina, i ricorrenti hanno presentato le loro do- mande d’asilo in Svizzera il (...) luglio 2020. La procedura per la determi- nazione della competenza, la quale ha dato luogo a due procedure ricor- suali, è durata sino ad ora 20 mesi. A seguito della sentenza del Tribunale D-6060/2020 del 14 dicembre 2020, l’autorità inferiore si è premurata di of- frire nuovamente la possibilità ai ricorrenti – visto in particolare il tempo trascorso – di pronunciarsi circa eventuali motivi ostativi al loro trasferi- mento in Italia ed in merito al loro stato di salute (cfr. 92/3). Dopo la segna- lazione dei ricorrenti di possibili elementi di tratta per l’insorgente 2, nella loro risposta al diritto di essere sentito (cfr. 93/2), vi è stata la necessità di istruire anche tale aspetto da parte dell’autorità inferiore, con un verbale TEU apposito (cfr. 96/14), la successiva concessione di un termine di re- cupero e di riflessione alla medesima ricorrente di 30 giorni (cfr. 97/2) e la relativa segnalazione alle autorità svizzere preposte per il perseguimento penale (cfr. 101/2), nonché all’informazione alle autorità italiane del (...) lu- glio 2021 (cfr. 103/1). A seguito di tali ulteriori accertamenti, il 3 ago- sto 2021, l’autorità inferiore ha emanato la decisione impugnata. Visti gli atti all’incarto, non si può quindi ritenere, come invece sollevato a torto dai ricorrenti nel loro gravame, che la SEM sia rimasta inoperosa per diversi mesi. Tutt’altro, dai passi procedurali sopra citati, risulta che l’autorità infe- riore ha compiuto gli accertamenti necessari ed in termini ragionevoli onde chiarire la situazione dei ricorrenti per addivenire ad una decisione dispo- nendo di tutti gli elementi utili alla stessa (cfr. anche infra consid. 6). Ciò posto, poiché la durata summenzionata della procedura non può essere ritenuta come estremamente lunga, vista anche l’istruzione che ha neces- sitato l’emersione di indizi di tratta di esseri umani successivi alla sentenza del 14 dicembre 2020 del Tribunale, ed inoltre che con la presente sen- tenza la procedura per la determinazione dello Stato membro competente sarà definitivamente conclusa, un’entrata nel merito in applicazione della clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Rego- lamento Dublino III, non si impone in specie per tale motivo. 5. 5.1 Per quanto concerne la procedura di asilo e di accoglienza dei richie- denti l’asilo in Italia, il Tribunale per costante giurisprudenza rileva che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi

D-3600/2021 Pagina 12 dell’art. 4 CartaUE malgrado la procedura d’asilo ed il dispositivo d’acco- glienza e di assistenza sociale in tale Stato membro soffrano di certe ca- renze (cfr. sentenze del Tribunale E-730/2022 del 23 febbraio 2022 con- sid. 5, D-4937/2021 del 22 novembre 2021 consid. 8.1, F-4849/2021 del 9 novembre 2021, D-2922/2021 del 4 novembre 2021 consid. 7.1). In tale contesto, come tra l’altro a ragione osservato pure rettamente dall’autorità inferiore nella decisione impugnata, appare inoltre opportuno rilevare come l’entrata in vigore del decreto-legge n. 130/2020 del 21 ottobre 2020 con- vertito in legge il 20 dicembre 2020 (legge del 18 dicembre 2020 n. 173/2020), ha contribuito al miglioramento importante delle condizioni di accoglienza dei richiedenti l’asilo in Italia, anche ed in particolare per i casi di persone che vengono trasferite nel precitato Stato membro in applica- zione del Regolamento Dublino III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 10.5; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-2926/2021 del 19 luglio 2021 con- sid. 10.2.7; cfr. anche in proposito infra consid. 6.3 – 6.4). In merito, occorre altresì rammentare come l’Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Conv. tortura, della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo sta- tuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Proto- collo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. 5.2 Di conseguenza, l’Italia è presunta rispettare la sicurezza dei richie- denti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione con- forme al diritto internazionale ed europeo, segnatamente riconoscendo ed applicando le norme previste nella direttiva 2013/33/UE del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’acco- glienza di richiedenti protezione internazionale (rifusione; GU L 180/96 del 29.6.2013; di seguito: direttiva accoglienza) e nella direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante proce- dure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di prote- zione internazionale (rifusione; GU L 180/60 del 29.6.2013; di seguito: di- rettiva procedura). 5.3 La presunzione testé riportata non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime pre- viste dall’Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 con- sid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gen- naio 2011, 30696/09) o di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5).

D-3600/2021 Pagina 13 5.4 Orbene, nel caso di specie, a differenza di quanto sostengono gli insor- genti nel loro ricorso e negli scritti successivi, nulla permette di ritenere la persistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime previste in materia. In particolare, dalle dichia- razioni rese dalla ricorrente 2 nel verbale TEU, si può invece rimarcare come ella con il figlio, dal rientro in Italia dall’F._______ avrebbero trovato alloggio a G., in una comunità, dove sarebbe stata affiancata an- che da un’assistente sociale del comune, alla quale avrebbe narrato anche i fatti concernenti la sua storia di tratta (cfr. verbale TEU, D26 segg., pag. 7 seg.). In seguito, poiché il marito non avrebbe potuto invece accedere all’al- loggio nella comunità, tramite l’assistente sociale, avrebbero trovato un ostello dove sarebbe rimasta tutta la famiglia per (...). In seguito avrebbero invece dovuto lasciare lo stesso, fino a quando la questura competente non avrebbe rilasciato loro i documenti, e per questo avrebbero pernottato la notte nella zona di H. nei parchi, prima di giungere in Svizzera (cfr. verbale TEU, D26 segg., pag. 7 seg.). Tali dichiarazioni, si scontrano all’evidenza – per lo meno in larga parte – con quanto sostenuto dagli in- sorgenti nel loro colloquio Dublino, di non aver trovato alcun alloggio allor- ché sono stati rimandati in Italia dall’F., come pure di aver vissuto tutto il tempo in strada, senza essere aiutati dalle autorità italiane, afferma- zioni che sono state ribadite più volte dalla rappresentante legale negli scritti successivi ed anche in fase ricorsuale. Alla luce però di quanto di- chiarato dall’insorgente 2 nel verbale TEU, queste ultime asserzioni sono messe fortemente in dubbio, in quanto contrarie con il fatto di aver trovato un alloggio, almeno per un certo periodo continuativo, in Italia. Peraltro, in tale contesto, occorre sottolineare come il ricorrente 1 nel predetto Stato membro, prima della domanda di ripresa in carico della Svizzera – nell’am- bito della quale era stato trasmesso anche il verbale del colloquio Dublino dell’insorgente 1 per sostenere la sua relazione matrimoniale con la ricor- rente 2 (cfr. 64/1) – era considerato quale celibe viste le sue dichiarazioni rilasciate nell’ambito della sua domanda d’asilo (cfr. 61/1 e 62/1). Pertanto, non stupisce in alcun modo che le autorità italiane, al loro rientro dall’F., li abbiano trattati dapprima separatamente, alloggiando pe- raltro la ricorrente con il figlio in una struttura, dalla quale secondo le sue affermazioni pare avere lei stessa voluto abbandonare per poter vivere as- sieme al marito (cfr. verbale TEU, D26 segg., pag. 7 seg.). Sulla scorta anche di tali elementi, il Tribunale giunge alla conclusione che i ricorrenti non sono riusciti nell’intento di fornire alcun indizio concreto e dettagliato suscettibile di stabilire che le autorità italiane rifiuterebbero di riprenderli in carico e di esaminare le domande di protezione internazionale dei ricorrenti 2 e 3 e di condurre il seguito della procedura per quanto concerne il ricor-

D-3600/2021 Pagina 14 rente 1, né che le stesse non rispetterebbero il principio di non-respingi- mento, e quindi violerebbero i loro obblighi internazionali rinviandoli in un paese dove la loro vita, la loro integrità fisica o la loro libertà sarebbero seriamente minacciate, o ancora che rischierebbero di essere costretti a recarsi in un paese siffatto. Gli elementi concreti del caso specifico, non sono così tali da rimettere in discussione la succitata presunzione legale. 5.5 Conseguentemente, visto tutto quanto precede, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2 a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nella fat- tispecie. 6. Viste le censure in tal senso, occorre ora determinare, se l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti svolto dall’autorità inferiore sul punto in questione dell’applicazione della clausola di sovranità presti il fianco a cri- tiche o meno. Ciò con particolare riferimento alla questione delle garanzie d’accesso ad un alloggio ed a delle cure adeguate per il nucleo famigliare in Italia, come pure in considerazione dello stato di potenziale vittima di tratta della ricorrente 2. 6.1 Secondo la giurisprudenza instaurata dalla sentenza della CorteEDU Tarakhel contro Svizzera (Grande Camera) del 4 novembre 2014, n. 29217/12, in presenza di una famiglia con bambini, incombeva alle au- torità svizzere richiedere alle autorità italiane, prima del trasferimento delle persone implicate, delle garanzie preliminari ed individuali, d’un canto di una presa in carico adatta all’età dei bambini e, d’altro canto, della preser- vazione dell’unità familiare (cfr. sentenza della CorteEDU Tarakhel contro Svizzera, §§ 120 – 122). Il Tribunale ha poi precisato che l’esistenza di una tale garanzia era una condizione materiale della conformità del trasferi- mento agli obblighi della Svizzera derivanti dal diritto internazionale e che la predetta doveva essere adempiuta nel momento in cui la SEM rendeva la sua decisione (cfr. DTAF 2015/4 consid. 4; sentenza del Tribunale F-2393/2020 del 13 luglio 2020 consid. 7.3 con ulteriore rif. citato). Inoltre, in un primo tempo, il Tribunale ha ritenuto che i principi sviluppati sulla base della sentenza Tarakhel non si applicavano ad altre categorie di persone particolarmente vulnerabili a parte alle famiglie con bambini (cfr. DTAF 2017 VI/10 consid. 5, in particolare consid. 5.7). 6.2 Prendendo in considerazione l’evoluzione delle condizioni migratorie in Italia nel 2019, il Tribunale ha tuttavia, in un secondo tempo, elargito la giurisprudenza Tarakhel ad altre categorie di persone. Difatti, a causa della

D-3600/2021 Pagina 15 modifica della situazione del sistema di accoglienza italiano dopo l’appro- vazione del decreto Salvini, lo scrivente Tribunale nella sua sentenza di riferimento E-962/2019 del 17 dicembre 2019, è giunto alla conclusione che le autorità svizzere che non vogliono rinunciare all’esecuzione del tra- sferimento in Italia, debbano richiedere, a titolo preventivo alle omologhe italiane, delle garanzie scritte individuali di presa a carico immediata per i richiedenti asilo affetti da problematiche mediche (somatiche o psichiche) gravi – ovvero persone per le quali lo stato di salute peggiorerebbe seria- mente in caso di interruzione, anche breve, del loro trattamento (cfr. sen- tenza del Tribunale E-962/2019 consid. 7.4.2 e 7.4.3). La nozione di gravità che le problematiche mediche devono raggiungere per la richiesta di sud- dette garanzie precedenti al trasferimento in Italia di un richiedente l’asilo, è stata in seguito specificata nella sentenza di riferimento del Tribunale D-2846/2020 del 16 luglio 2020 (cfr. consid. 6.2; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-2926/2021 consid. 10.2.6). 6.3 A seguito dell’entrata in vigore in Italia, il 20 dicembre 2020, della legge del 18 dicembre 2020 n. 173/2020 che converte in legge il decreto-legge n. 130/2020 del 21 ottobre 2020 (recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Ga- rante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale; cfr. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 314, del 19.12.2020, < https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/19/314/sg/ pdf >; < https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020- 12-18;173!vig=2020-12-21 >, consultati il 4 marzo 2022), il Tribunale nella sua sentenza di riferimento F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 (cfr. in parti- colare consid. 10.3 – 10.6) ha riesaminato la situazione d’accoglienza dei richiedenti l’asilo in Italia, in particolare in merito ai nuclei famigliari. In tale sentenza il Tribunale ha segnatamente osservato come il decreto-legge n. 130/2020 prevede una vasta riforma del sistema d’accoglienza dei ri- chiedenti l’asilo in Italia, in quanto delle disposizioni centrali del decreto Salvini sono state modificate ed il sistema di accoglienza ed integrazione, con il decreto Salvini ristretto, è stato implementato. Invero, il nuovo si- stema di accoglienza italiano previsto dalle nuove normative legislative, è comparabile con quello precedente al decreto Salvini (cfr. sentenza F-6330/2020 consid. 10.5). Il Tribunale, in un passo successivo ha trattato poi della questione inerente le garanzie necessarie per i nuclei famigliari in caso di una procedura Dublino verso l’Italia (cfr. sentenza F-6330/2020

D-3600/2021 Pagina 16 consid. 11.1 – 11.3; cfr. anche a titolo esemplificato le sentenze del Tribu- nale F-5476/2021 del 1° febbraio 2022 consid. 6.1, D-2922/2021 del 4 no- vembre 2021 consid. 7.2.2-7.2.3). Riassumendo, in merito a tale punto in questione, il Tribunale nella precitata sentenza ha concluso come, tenuto conto dei cambiamenti legislativi e fattuali concreti intervenuti con il nuovo sistema di accoglienza italiano dalle novelle legislative del dicembre 2020 entrate in vigore nel predetto Stato membro, il formulario “nucleo familiare”, come pure le circolari emesse dall’Italia nel frattempo – ovvero la circolare dell’8 febbraio 2021 che rimpiazza quella dell’8 gennaio 2019, nella quale le autorità italiane hanno garantito che le famiglie con bambini minorenni, che ritornano nell’ambito di procedure Dublino in Italia, verranno alloggiate nel SAI garantendo l’unità familiare ed in accordo con la sentenza Tarakhel, e del 23 marzo 2021 – siano da ritenere quali garanzie sufficien- temente concrete ed individuali nel senso della giurisprudenza del Tribu- nale e della CorteEDU citata (cfr. sentenza F-6330/2020 consid. 11.1 – 11.3; cfr. anche a titolo esemplificato le sentenze del Tribunale F-5476/2021 del 1° febbraio 2022 consid. 6.1, D-2922/2021 del 4 novem- bre 2021 consid. 7.2.2-7.2.3). Concernente il nuovo contesto legislativo ita- liano, si è espressa anche la CorteEDU nella sentenza del 23 marzo 2021, causa M.T. contro Paesi Bassi, 46595/19. Nella predetta sentenza, la Cor- teEDU è giunta alla conclusione che, la nuova riforma del sistema d’asilo italiano, comporti che i richiedenti l’asilo, nell’ambito dei posti disponibili, abbiano nuovamente accesso al SAI. Tuttavia, anche nel caso in cui do- vessero temporaneamente alloggiare in una struttura di prima accoglienza, la CorteEDU ha ritenuto come essi riceverebbero comunque l’assistenza necessaria, essendo che l’offerta di servizi è stata ampliata in tali centri e l’accesso alle predette prestazioni, con la reintroduzione dell’iscrizione anagrafica, è garantita. Pertanto, un trasferimento del nucleo familiare in questione in Italia non comporta una violazione dell’art. 3 CEDU (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale F-6330/2020 consid. 10.6 e D-2926/2021 consid. 10.2.8). 6.4 6.4.1 Nel caso di specie, i ricorrenti appartengono quale famiglia con un bambino minorenne alla categoria di persone vulnerabili secondo la sen- tenza Tarakhel succitata. Il loro trasferimento in Italia risulta quindi ammis- sibile soltanto se le autorità italiane hanno fornito delle garanzie sufficienti in relazione ad un alloggio rispettoso dell’unità famigliare e dell’età del bambino. Visto anche il contesto summenzionato, nella presente disamina le assicurazioni trasmesse dalle autorità italiane, risultano essere suffi- cienti. Invero, nel formulario “nucleo familiare” del (...) ottobre 2020 ven- gono citati i nomi ed i cognomi, le date di nascita e la nazionalità di tutti i

D-3600/2021 Pagina 17 ricorrenti. Inoltre con la lettera circolare dell’8 febbraio 2021 (cfr. 106/1), e con la comunicazione del 23 marzo 2021 (cfr. 107/1) le autorità italiane hanno assicurato che i richiedenti – anche per quelli per i quali erano state emanate delle garanzie secondo la vecchia circolare dell’8 gennaio 2019, come è il caso di specie – saranno accolti nel nuovo sistema SAI, rispet- tando l’età del bambino e l’unità famigliare. Pertanto, al contrario di quanto sostenuto nel loro gravame dai ricorrenti, risulta che in casu, l’autorità infe- riore abbia ottenuto delle sufficienti garanzie concrete ed individuali da parte delle autorità italiane, che gli insorgenti verranno accolti, dopo il loro trasferimento, in un alloggio del SAI rispettoso dei diritti del bambino e dell’unità famigliare. Ciò che viene opposto nel ricorso e negli scritti suc- cessivi da parte dei ricorrenti, non risulta, rispetto a tale conclusione, con- vincente. Invero, visto sia il nuovo contesto legislativo e fattuale italiani so- pra descritti che quanto già sopra considerato in relazione alla situazione del nucleo famigliare allorché sono stati rinviati in Italia dall’F._______ (cfr. supra consid. 5.4), non vi sono degli indizi fondati e sostanziati, per ritenere che al loro arrivo in Italia essi non troveranno posto in un alloggio del SAI, oppure che essi verranno separati in violazione del principio dell’unità fa- migliare o che non verrà rispettato l’interesse del bambino. Come l’autorità inferiore osserva a ragione nella decisione impugnata con riferimento alla giurisprudenza del Tribunale (cfr. p.to II, pag. 8), apparterrà alle autorità italiane, una volta che essi giungeranno nel territorio italiano, di assegnarli ad una struttura d’accoglienza disponibile. In tal senso, l’autorità inferiore non è neppure obbligata ad accertare l’effettiva occupazione delle strutture SAI disponibili per le famiglie (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale E-730/2022 del 23 febbraio 2022 consid. 6.2). Da ultimo occorre ancora osservare come nel caso dell’Italia si tratta di uno Stato di diritto funzio- nante, delle quali garanzie fornite alla Svizzera, quest’ultimo Paese fonda- mentalmente può e deve fidarsi, in conformità con il principio di diritto in- ternazionale il quale prevede che gli Stati che sono vincolati da un contratto devono adempierlo in buona fede (cfr. a titolo d’esempio la sentenza F-5476/2021 consid. 6.2). Nelle predette circostanze, anche l’evenienza che gli insorgenti si trovino ad uno stadio differente della loro procedura d’asilo, come a ragione ritenuto dalla SEM già nella decisione impugnata, non risulta essere indicativo, di per sé solo, di un rischio che il nucleo fami- liare venga diviso ed alloggiato in strutture differenti da parte dalle autorità italiane, viste le garanzie concrete ed individuali da queste ultime offerte, sufficienti ai sensi della giurisprudenza succitata, ottenute nella fattispecie dall’autorità inferiore. I timori palesati in tal senso dagli insorgenti nel loro memoriale ricorsuale e negli scritti successivi, non risultano pertanto fon- dati. In conclusione, non appare pertanto necessario richiedere delle ga- ranzie supplementari alle autorità italiane, rispetto a quelle già fornite e

D-3600/2021 Pagina 18 presenti agli atti, come invece postulato dagli insorgenti, ed il loro trasferi- mento in Italia, sotto tale profilo, non risulta violante gli art. 3 o 8 CEDU, o ancora l’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novem- bre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF). Peraltro, rispetto a quest’ultima di- sposizione, il trasferimento dei ricorrenti in Italia non comporta una sua vio- lazione, nella misura in cui E., il quale ha appena compiuto (...), anni, sarà accompagnato da entrambi i genitori, con i quali continuerà a vivere. Inoltre, egli non risulta essere stato socializzato in Svizzera, e ap- pare dipendere ancora fortemente, per la sua età, in particolare dalle cure della madre, nonché impregnato dalla lingua e cultura dei genitori, per il che il suo interesse superiore, ai sensi dell’art. 3 CDF, non comporta che egli possa dimorarvi. 6.4.2 Alle surriferite condizioni, appare inoltre come la SEM abbia istruito a sufficienza i fatti giuridicamente rilevanti per potersi pronunciare circa il tra- sferimento degli insorgenti, elencando peraltro in modo chiaro, già nel prov- vedimento impugnato, i motivi per i quali avrebbe ritenuto il trasferimento degli insorgenti non violante l’art. 3 CEDU, ed offrendo ampio spazio agli insorgenti di essere sentiti e di esporre i loro argomenti già nel corso della procedura di prima istanza. In tal senso, le censure mosse contro la deci- sione avversata dai ricorrenti (cfr. lett. c, p.to 36 segg., pag. 15 segg. del ricorso) risultano infondate. 6.5 6.5.1 Per quanto poi concerne la situazione di salute dei ricorrenti, allo stato attuale degli atti la stessa si presenta come segue. Il ricorrente 1, ha dichiarato di stare bene di salute (cfr. 33/4), e né dagli atti medici presenti nelle tavole processuali (cfr. 54/2 e 68/2) né men che meno nel gravame, sono ravvisabili degli elementi che facciano giungere ad una conclusione diversa. Dal canto suo, la ricorrente 2, sia per sé stessa che per il figlio E. ha dichiarato, nel corso del colloquio Dublino, di stare bene (cfr. 35/4), nonché non ha osservato nulla in merito neppure nel diritto di essere sentito a loro offertogli anche in tal senso dalla SEM il 10 maggio 2021 (cfr. 93/2). Seppure agli atti di causa sono rilevabili per la ricorrente dei dolori cicatriziali che hanno dato luogo ad un consulto ginecologico il (...) (cfr. 87/4), non è evincibile come gli stessi abbiano avuto un qualche proseguo. Neppure in fase ricorsuale, gli allegati appuntamenti ginecologici sono stati supportati da una qualsivoglia documentazione al riguardo. Pertanto il Tri- bunale parte dal presupposto che le medesime problematiche, anche si fossero realmente palesate, risultano essersi nel frattempo completamente risolte. È soltanto poi con la loro replica, che gli insorgenti hanno prodotto un certificato medico inerente la ricorrente 2 del (...). Da tale documento è

D-3600/2021 Pagina 19 rilevabile che alla ricorrente siano state effettuate le vaccinazioni di routine, che il (...) ella ha avuto una consultazione d’emergenza con il medico di famiglia, a causa di dolori al petto che sarebbero stati occasionati da ferite inflitte da (...). A seguito degli esami effettuati, il medico ha escluso una causa cardiaca o polmonare, indicando che le cause di tali disturbi funzio- nali sarebbero probabilmente da ricondurre ad uno stato di stress post- traumatico. Per questo motivo, alla ricorrente 2 sarebbe stato prescritto un trattamento di rilassamento a base di Laitea. Il predetto referto medico, conclude riferendo inoltre come la ricorrente 2 non assuma altri farmaci regolarmente e che non vi sono malattie croniche conosciute. Infine, per quanto attiene al ricorrente 3, si trovano agli atti della documentazione ine- rente delle visite mediche effettuate per vaccinazioni (cfr. 52/2 e 69/2), per inappetenza e rifiuto alimentare probabilmente su stipsi latente (cfr. 48/3 e 52/2) e per costipazione (cfr. 70/2), per le quali è stata fornita la medica- zione farmacologica necessaria. A seguito dell’ultima visita medica del (...), non risultano esservi agli atti altra documentazione inerente allo stato di salute del bambino – neppure ne è stata prodotta dai ricorrenti in fase ri- corsuale – e si può quindi partire dal presupposto che lo stesso sia in buona salute e che le problematiche avute in passato sotto tale profilo si siano nel frattempo completamente risolte. 6.5.2 All’evidenza, lo stato di salute degli insorgenti testé descritto, non ri- sulta essere di una gravità tale da ricadere nella categoria di persone che soffrono di problemi medici suscettibili di costituire una violazione dell’art. 3 CEDU nel caso di un loro trasferimento in Italia secondo quanto statuito dalla CorteEDU in materia (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 di- cembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1.), o in quella di persone che soffrono di problematiche gravi di salute ai sensi della giu- risprudenza di cui alla sentenza di riferimento E-962/2019 succitata (cfr. supra consid. 6.2). Il fatto poi che lo stato di salute dei ricorrenti 2 e 3 ri- schierebbe nuovamente di peggiorare se essi venissero rinviati in Italia, come a ragione osservato dall’autorità inferiore nella sua risposta, sono delle mere supposizioni di parte non confermate dal benché minimo ele- mento concreto e sostanziato. Inoltre, con il nuovo assetto ora vigente in Italia e le garanzie offerte ai richiedenti in tal senso, questi ultimi avranno la possibilità di registrarsi e di avere accesso alle cure mediche necessarie (cfr. supra consid. 6.3). Visto quanto precede, ulteriori accertamenti dal profilo medico non risultavano in alcun modo necessari da parte della SEM come postulato invece nel gravame dagli insorgenti, e la predetta autorità non ha pertanto violato il principio inquisitorio. Una restituzione degli atti all’autorità inferiore, per questo motivo, non appare quindi opportuno.

D-3600/2021 Pagina 20 6.6 6.6.1 Infine, riguardante la problematica della tratta di esseri umani, anche inerente agli obblighi a cui devono attenersi in materia le autorità compe- tenti, quindi, segnatamente, anche le autorità incaricate dell’esame di una procedura d’asilo, allorché le stesse si trovano confrontate con indizi con- creti che una persona richiedente potrebbe essere stata vittima di tratta di esseri umani, occorre rinviare a quanto già chiarito dal Tribunale in propo- sito nella DTAF 2016/27 (cfr. anche in merito la sentenza del Tribunale D-1624/2021 del 3 maggio 2021 consid. 10.3.6 con ulteriori rif. cit.). 6.6.2 Nel caso in rassegna, la SEM ha effettuato, dopo le osservazioni ri- cevute dalla rappresentante legale dei ricorrenti e del rapporto (...) (cfr. 93/2 e 94/5) in merito all’emersione di indizi di TEU per la ricorrente 2, un’audizione specifica al fine di interrogare ed individuare se la richiedente fosse una potenziale vittima di TEU (cfr. 96/14). Al termine della stessa la richiedente è stata riconosciuta quale potenziale vittima di TEU, e le è stato accordato anche un periodo di recupero e di riflessione di 30 giorni (cfr. 97/2). La SEM ha peraltro provveduto a segnalare prontamente a (...) il caso (cfr. 101/2), il quale dopo l’assunzione di informazioni, ha deciso di non aprire alcuna indagine in Svizzera (cfr. 102/4). Ciò che risulta essere stato debitamente comunicato in modo corretto e completo dalla SEM già nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 16). Quindi, anche se tale do- cumentazione avesse una qualche valenza probatoria, ma comunque non determinante per il caso di specie, non si vede in che modo il diritto di es- sere sentito degli insorgenti sarebbe stato violato come sostenuto da questi ultimi nella loro replica (cfr. pag. 4), in quanto all’evidenza la non compul- sazione di tale atto (classificato dalla SEM come un documento i cui inte- ressi pubblici o privati preponderanti esigono l’osservanza del segreto ex art. 27 PA) era finalizzata alla non divulgazione dei nominativi delle per- sone coinvolte e del processo operativo della SEM e di (...) nei casi di TEU. Le autorità italiane saranno quindi eventualmente competenti per un’aper- tura di un’indagine. Alla stessa stregua di quanto denotato dall’autorità in- feriore nella sua risposta al ricorso, anche il Tribunale non ravvede poi agli atti alcun elemento che faccia ritenere come la ricorrente potrebbe riscon- trare delle difficoltà a raccontare di quanto vissuto, se vorrà, alle autorità italiane preposte, essendo rammentato come la stessa ne avesse già po- tuto parlare in passato nel predetto Paese (cfr. verbale TEU, D25 seg., pag. 7). Non essendo inoltre stato riscontrato per la ricorrente un rischio di essere nuovamente reclutata o di subire rappresaglie (rischio di re-traffic- king), non è stato necessario adottare, da parte della SEM, ulteriori misure di protezione nei suoi confronti. Invero, l’ultima telefonata con una “ma- dame” sarebbe avvenuta nel corso del (...), allorché i ricorrenti si trovavano

D-3600/2021 Pagina 21 in F._______, ed è stata direttamente la ricorrente a contattarla, facendosi dare il numero della stessa da un’amica (cfr. verbale TEU, D30 segg., pag. 8; D57, pag. 10). In seguito però, anche al suo rientro in Italia nel (...) e sino al suo arrivo in Svizzera nel luglio 2020, né lei né gli altri membri famigliari avrebbero più avuto alcun contatto con i suoi sfruttatori, né sa- rebbe successo nel frattempo alcunché di rilevante neppure ai suoi fami- gliari rimasti in Nigeria. Pertanto i timori che ella ha palesato di poter essere nuovamente rintracciata dalla madame a cui “apparteneva” o dagli altri sfruttatori o che le succeda qualcosa a lei o ai suoi figli a causa del fatto che ella non avrebbe ancora rimborsato il debito contratto per il viaggio (cfr. verbale TEU, D41, pag. 9; D71, pag. 12), non risultano essere fondati su alcun elemento concreto e sostanziato. Peraltro, la SEM ha debitamente informato le autorità italiane, in data (...) luglio 2021, che la ricorrente è stata riconosciuta in Svizzera quale potenziale vittima di TEU, ricevendone la relativa notifica di ricezione (cfr. 104/3). Non può quindi essere seguita in alcun modo l’argomentazione dei ricorrenti presentata nel ricorso, allor- ché ritengono come non vi sarebbe prova agli atti che le autorità italiane abbiano avuto conoscenza che l’insorgente 2 sia una potenziale vittima di TEU. Non vi è del resto da dubitare che le autorità elvetiche preposte, se così richiesto dallo Stato inquirente, non trasmettano le informazioni rac- colte nella presente procedura, alfine di eventuali procedure penali che ri- sulteranno intentate ed opportune in Italia, nonché che quest’ultimo Paese verrà nuovamente informato dello stato di potenziale vittima di TEU dell’in- sorgente prima del suo trasferimento da parte delle autorità svizzere, come già riscontrabile nel provvedimento avversato (cfr. p.to II, pag. 14). Inoltre la ricorrente (insieme al figlio ed al marito), come già visto sopra, sarà ac- colta in un alloggio SAI, il quale sistema prevede proprio l’accoglienza, an- che ed in particolare, con accesso prioritario, di persone vulnerabili tra le quali le vittime di tratta di esseri umani (cfr. supra consid. 6.3 e sentenza F-6330/2020 consid. 10.5). Visti gli elementi sopra considerati non è nep- pure ravvisabile, al contrario di quanto sostenuto nel gravame dai ricorrenti e nei loro scritti ricorsuali successivi che in caso di un loro ritorno in Italia vi sia il rischio di un re-trafficking della ricorrente 2. Ancor meno risulta fon- dato il timore che altri membri famigliari possano ritrovarsi vittime degli al- lora sfruttatori dell’insorgente 2. Pertanto, non si palesa in specie alcuna violazione dell’art. 4 CEDU o di altre norme internazionali applicabili in ma- teria di TEU, se i ricorrenti venissero rinviati in Italia. Neppure le argomen- tazioni esposte e fonti citate nel ricorso e negli scritti ricorsuali successivi degli insorgenti, fanno giungere la scrivente autorità ad altra conclusione rispetto a quanto sopra esposto.

D-3600/2021 Pagina 22 Alla luce degli elementi testé considerati, il Tribunale ritiene poi che la SEM ha istruito correttamente la causa, anche sul punto in questione circa la TEU e non ha, in particolare, commesso alcuna negligenza procedurale, in violazione anche delle disposizioni in materia di lotta contro la tratta di es- seri umani e di protezione delle vittime di tale tratta, rinunciando ad inve- stigare maggiormente in merito al suo stato di vittima di TEU o al suo ac- coglimento quale potenziale vittima di TEU in Italia, nonché al rischio di rivittimizzazione. In tal senso, non v’era neppure alcuna necessità, da parte della SEM, di richiedere delle garanzie specifiche supplementari alle auto- rità italiane. Ne consegue pertanto che, la censura relativa alla violazione del principio inquisitorio e di accertamento inesatto o incompleto dei fatti determinanti da parte dell’autorità inferiore, risulta anche sotto questo pro- filo infondata. 6.7 Riassumendo, non sussistono nella presente disamina sufficienti e mo- tivati indizi che i ricorrenti, nel caso di un loro trasferimento in Italia, si tro- verebbero a dover affrontare una situazione di emergenza esistenziale, o senza un alloggio o cure adeguate al loro caso specifico nel predetto Stato membro. Non si intravvede pertanto alcun motivo per l’applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 Regolamento Dublino III. 7. Alla luce di quanto sopra, non traspaiono pertanto neppure elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III. Peraltro, ha stabilito in modo completo ed esatto i fatti pertinenti per la causa e non ha commesso né eccesso né abuso del suo potere di apprezzamento negando l’esistenza di motivi umanitari ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 in relazione all’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. 8. Di conseguenza, in mancanza dell’applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, l’Italia è competente per la ripresa in carico degli in- sorgenti in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del Re- golamento Dublino III. 9. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1

D-3600/2021 Pagina 23 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l’Italia conforme- mente all’art. 44 LAsi, posto che gli insorgenti non possiedono un’autoriz- zazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a OAsi 1). 10. Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell’autorità infe- riore, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dei ricorrenti dalla Svizzera verso l’Italia, confermata. 11. Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 12 agosto 2021 de- cadono con la presente decisione finale (cfr. SEILER HANSJÖRG, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2 a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA). 12. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non- ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto, con deci- sione incidentale del 17 agosto 2021, la domanda di assistenza giudiziaria, non sono riscosse spese. 13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata nello Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3600/2021 Pagina 24 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

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Gerichtsentscheide

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  • DTF 135 III 33411.03.2009 · 1.959 Zitate
  • 2C_1156/201219.07.2013 · 26 Zitate
  • 2C_1157/2012
  • 2C_519/201303.09.2013 · 46 Zitate
  • 5A_866/201201.02.2013 · 149 Zitate
  • D-1624/2021
  • D-2846/2020
  • D-2922/2021
  • D-2926/2021
  • D-3600/2021
  • D-4937/2021
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  • e 30/10
  • E-730/2022
  • E-962/2019
  • F-2001/2021
  • F-2393/2020
  • F-4849/2021
  • F-5476/2021
  • F-6330/2020
  • L 180/31
  • L 180/60
  • L 180/96