Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-3545/2016
Entscheidungsdatum
09.06.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-3545/2016

S e n t e n z a d e l 9 g i u g n o 2 0 1 6 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice David R. Wenger; cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti

A., nato il (...), alias B., nato il (...) Sri Lanka, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta- namento; decisione della SEM dell'11 maggio 2016 / N (...).

D-3545/2016 Pagina 2

Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera l'8 marzo 2016, l’audizione sulle generalità del 18 marzo 2016 (di seguito: verbale) nella quale è stato concesso il diritto di essere sentito circa un’eventuale eva- sione della domanda d’asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed il relativo trasferi- mento in Francia, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) dell'11 maggio 2016, notificata il 30 maggio 2016 (cfr. risultanze proces- suali), mediante la quale detta Segreteria non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Francia, il ricorso del 6 giugno 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale il ricorrente ha concluso all’annullamento della decisione impugnata, alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione ed alla concessione dell’effetto so- spensivo, nonché ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili, la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data 8 giugno 2016, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci- sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒ c e art. 52 PA,

D-3545/2016 Pagina 3 che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com- petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de- terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit- tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon- sabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione, che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro- tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regola- mento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7),

D-3545/2016 Pagina 4 che contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina- zione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi- stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per veri- ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te- nuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato mem- bro oppure si trova in altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III), che gli obblighi di cui all'art. 18 par. 1 lett. c–d vengono meno se l'interes- sato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 19 par. 2 Rego- lamento Dublino III), che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale pre- sentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rive- lato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURO- DAC», che l’interessato ha depositato domanda d’asilo in Francia in data 20 maggio 2011,

D-3545/2016 Pagina 5 che la SEM, il 4 maggio 2016, ha presentato alle autorità francesi compe- tenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III una richie- sta di ripresa in carico fondata sull'art. art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto A11/5), che il 10 maggio 2016, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso la Francia, in applicazione della stessa disposizione (cfr. atto A14/1), che l'insorgente non ha contestato di aver depositato una domanda di asilo in Francia ed ha dichiarato di non avere nulla in contrario alla competenza della Francia; che se la Francia gli rilasciasse un permesso di soggiorno vi tornerebbe volentieri (cfr. verbale pagg. 5 e 8), che di conseguenza, la competenza della Francia è di principio data, che il ricorrente indica tuttavia che la Svizzera avrebbe dovuto analizzare la sua domanda d’asilo poiché avrebbe avviato una procedura matrimo- niale con la sua compagna la quale sarebbe al beneficio dell’asilo in Sviz- zera e dunque di un permesso di soggiorno, che pertanto, va analizzato se l'art. 9 Regolamento Dublino III trova appli- cazione nella fattispecie, che ai sensi dell'art. 9 Regolamento Dublino III – disposizione direttamente applicabile (cfr. sentenza del TAF E-6513/2014 del 3 dicembre 2015 [pre- vista per la pubblicazione] consid. 5.4) – se un familiare del richiedente, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel paese di origine, è stato autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione in- ternazionale in uno Stato membro, tale Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, purché gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto, che giusta l'art. 2 lett. g Regolamento Dublino III per "familiari" si intende, tra gli altri, il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi, che secondo l'art. 1a lett. e dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile

D-3545/2016 Pagina 6 a quella coniugale; che nel quadro della procedura Dublino, le nozioni di familiari e parenti sono rette dal Regolamento Dublino III, che nella fattispecie, al momento dell’inoltro della domanda d’asilo in Fran- cia il 20 maggio 2011 la sua relazione con la compagna non era ancora iniziata; che la stessa è invero iniziata unicamente nel 2013 (cfr. verbale, pag. 5), che pertanto l'art. 9 Regolamento Dublino III (in combinato disposto con l’art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III) non trova applicazione nella fatti- specie e di conseguenza è confermata la competenza della Francia, che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemi- che nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2 a frase Regolamento Dublino III), che peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifu- giati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gen- naio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in par- ticolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una proce- dura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazio- nale [di seguito: direttiva accoglienza]), che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2 a frase Regola- mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che l’insorgente con le sue allegazioni vorrebbe poi fare intendere una vio- lazione dell'unità della famiglia e ritiene di avere il diritto di vivere con la futura moglie; che con ciò fa implicito riferimento alla clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, rispettivamente all'art. 29a

D-3545/2016 Pagina 7 cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità; che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda an- che qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe com- petente per il trattamento della domanda, che preliminarmente, nulla permette di concludere che la domanda sia stata trattata in modo lacunoso o che lo Stato di destinazione non abbia rispettato il principio del divieto di respingimento, che in tutta evidenza, il trasferimento del ricorrente in Francia non lo espone al rischio di respingimento a catena, quindi di rinvio in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minac- ciate, che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte al feno- meno delle domande di asilo multiple («asylum shopping»), che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un tra- sferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di es- sere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tor- tura in caso di esecuzione del trasferimento in Francia, che ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che in secondo luogo, per quanto attiene all'unità della famiglia, per i con- cubini è possibile dedurre un diritto al rispetto della vita familiare giusta l'art. 8 CEDU qualora si possa elevare la relazione a "vita familiare" pren- dendo in considerazione elementi come la coabitazione, la durata della stessa e la presenza di figli comuni (cfr. sentenza della CorteEDU Serife Yigit contro Turchia del 2 novembre 2010, 3976/05, §§ 93 seg. e § 96 con rinvii; DTF 137 I 113 consid. 6.1),

D-3545/2016 Pagina 8 che per unione duratura s'intende un'unione di vita di una certa durata tra due persone di carattere in principio esclusivo, la quale presenta una com- ponente tanto spirituale quanto fisica ed economica, talvolta pure desi- gnata come unione di tetto, di tavolo e di letto (cfr. DTAF 2012/4 con- sid. 3.3.2), che per invocare il diritto al rispetto della vita familiare ex art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure quest'ultima deve avere un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 e relativi riferimenti, 2012/4 consid. 4.3 e relativi rife- rimenti), che in casu è pacifico che la compagna ha un diritto di presenza duraturo in Svizzera essendo stata posta al beneficio dell’asilo, tuttavia la relazione tra i due non può essere definita come duratura ed effettiva, che invero, pur essendosi già conosciuti nel loro Paese d’origine, la loro relazione è iniziata unicamente nel novembre 2013 (cfr. verbale, pag. 5; atto A9/2 pag. 1) ed è stata, fino all’arrivo dell’insorgente in Svizzera, sol- tanto una relazione telefonica; che gli interessati non hanno mai coabitato (cfr. ibidem), non hanno figli comuni e non è stato celebrato alcun rito reli- gioso di matrimonio (cfr. atto A9/2 pag. 2), che neppure l’apertura della procedura preparatoria al matrimonio – alle- gazione peraltro nemmeno supportata da alcun elemento probatorio – co- stituisce un indizio sufficiente per definire la loro relazione come effettiva e duratura, che invero, la giurisprudenza ammette che lo straniero che vive in unione libera con un cittadino svizzero o una persona avente diritto di risiedere in Svizzera potrebbe desumere un diritto di dimora se vi fossero indizi concreti di un matrimonio seriamente voluto ed imminente; che anche in questo caso la relazione tra concubini deve essere, per la sua natura e stabilità, assimilata ad un'unione coniugale per poter beneficiare dell'art. 8 CEDU (cfr. sentenza del TF 2C_196/2014 del 19 maggio 2014 consid. 5.1 con giurisprudenza ivi citata), che prima della modifica del CC del 26 giugno 1998, per valutare la presenza di indizi concreti di un matrimonio seriamente voluto ed imminente il Tribunale federale prendeva in considerazione, per esempio,

D-3545/2016 Pagina 9 la pubblicazione del matrimonio nell'albo pubblico (cfr. sentenza del TF 2C_97/2010 del 4 novembre 2010 consid. 3.1 con rinvii), che nonostante le dichiarazioni di apertura di una procedura matrimoniale, a tuttora senza elementi probatori a sostegno di tali allegazioni, il matrimonio non appare imminente; che in ogni caso, non sembra neppure che sia fortemente voluto; che il ricorrente non ne ha fatta menzione né nel corso dell’audizione sulle generalità (cfr. verbale) né nel corso del diritto di essere sentito in merito alla ripartizione cantonale del 1° aprile 2016 (cfr. atto A9/2); che altresì, dallo scrivente Tribunale non è conosciuta una data di celebrazione del matrimonio, che ad ogni buon conto, la questione di sapere se l’eventuale apertura di tale procedura è un indizio di un matrimonio seriamente voluto e imminente può essere lasciata aperta nella presente procedura, in quanto il ricorrente non ha provato un legame con la compagna paragonabile ad un'unione coniugale, che pertanto il ricorrente non può avvalersi della protezione dell'art. 8 CEDU nemmeno sotto questo profilo, che il Tribunale osserva poi che un possibile matrimonio non costituisce un impedimento al trasferimento, soprattutto poiché una procedura di prepa- razione del matrimonio è possibile anche quando gli sposi non vivono in Svizzera (art. 62 segg. dell'ordinanza sullo stato civile [OSC; RS 211.112.2]; cfr. sentenza del TAF E-5023/2015 del 25 agosto 2015 pag. 9), che in limine, circa l'apertura della procedura preparatoria del matrimonio, a tuttora apparentemente pendente, sarà cura dell'autorità cantonale di po- lizia degli stranieri competente – qualora adita – di esaminare un'eventuale diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno temporanea per il ricor- rente in Svizzera nonostante la presente sentenza che conferma la deci- sione di allontanamento (cfr. nel senso DTF 139 I 37 consid. 3.5.2, 138 I 41 e 137 I 351), che si rammenta al ricorrente che la procedura d'asilo non ha come fine quello di ottenere un'autorizzazione di soggiorno in vista di matrimonio e non è, in nessun caso, utilizzabile per aggirare i disposti legali del diritto degli stranieri specialmente circa il ricongiungimento famigliare,

D-3545/2016 Pagina 10 che in conclusione, la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribu- nale; che pertanto il Tribunale può e deve unicamente controllare che l'au- torità inferiore abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere d'apprezzamento e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti; che in questi casi il Tribunale non può sosti- tuire il suo apprezzamento a quello della SEM, che nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'au- torità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria tale potere di apprez- zamento, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Francia è competente per l’esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do- manda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che il principio dell'unità della famiglia implica avantutto per le autorità competenti d'evitare di separare membri della famiglia del richiedente l'asilo, che in caso di respingimento di una domanda d'asilo, la SEM o il Tribunale esamina a titolo pregiudiziale l'esistenza di un diritto potenziale del richiedente al rilascio di un permesso di dimora derivante dal diritto al rispetto della vita privata e famigliare, che nel caso in cui si constati l'esistenza di un tale diritto potenziale, la SEM o il Tribunale deve rinunciare alla pronuncia dell'allontanamento, rispettivamente annullarla (cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4.),

D-3545/2016 Pagina 11 che l'esame è peraltro compiuto qualora l'autorità cantonale competente secondo la legislazione sugli stranieri ne venga richiesta con una domanda tendente al rilascio di un permesso di dimora, che in altre parole, l'autorità chiamata a giudicare un ricorso contro una decisione di allontanamento giusta l'art. 44 LAsi annulla tale decisione se, cumulativamente, l'autorità ritiene a titolo pregiudiziale che il ricorrente abbia un potenziale diritto al rilascio di un permesso di dimora fondato sull'art. 8 CEDU; il ricorrente ha inoltrato all'autorità cantonale competente una richiesta al rilascio di tale permesso; la domanda è tuttavia pendente (cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4.2.2), che in casu, come ritenuto sopra, il ricorrente non dispone di alcun diritto potenziale al rilascio di un permesso derivante dall'art. 8 CEDU, che l'eventuale apertura della procedura preparatoria del matrimonio non può venire in soccorso al ricorrente, posto che alcun elemento agli atti porta a concludere che l'autorità cantonale competente secondo la legislazione sugli stranieri sia stata sollecitata con una domanda tendente al permesso di dimora, che da quanto precede, l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che quindi è a giusto titolo che l’autorità inferiore ha pronunciato l’allonta- namento, che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di- stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 con- sid. 5.2 e relativi riferimenti), che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronun- cia il trasferimento dalla Svizzera verso la Francia, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di con- cessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto,

D-3545/2016 Pagina 12 che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3545/2016 Pagina 13 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

Zitate

Gesetze

15

CEDU

  • art. 3 CEDU
  • art. 8 CEDU

LAsi

  • art. 6 LAsi
  • art. 31a LAsi
  • art. 44 LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 106 LAsi
  • art. 108 LAsi
  • art. 111 LAsi
  • art. 111a LAsi

LStr

  • art. 83 LStr

OAsi

  • art. 29a OAsi
  • art. 32 OAsi

PA

  • art. 52 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

8