Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-2835/2020
Entscheidungsdatum
02.07.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-2835/2020

Sentenza del 2 luglio 2020 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gérald Bovier, Walter Lang, cancelliera Sebastiana Bosshardt.

Parti

A., nato il (...), alias B., nato il (...), alias C._______, nato il (...), Kenya, patrocinato dal Signor Massimiliano Minì, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta- namento; decisione della SEM del 25 maggio 2020 / N (...).

D-2835/2020 Pagina 2

Fatti: A. A., cittadino keniota originario di D., ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) dicembre 2019. B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati centrale europea sui visti «CS-VIS» le autorità italiane hanno rilasciato all'interessato un visto valido dal (...) al (...) per gli stati Schengen. C. Il (...) dicembre 2019 il richiedente è stato sentito nell'ambito di una prima audizione di rilevamento dei dati personali (cfr. atto [...]-10/9), durante la quale è segnatamente stato questionato sulle sue generalità, in merito alla sua provenienza e circa il viaggio che lo ha condotto in Svizzera. D. Il (...) dicembre 2019 l'interessato è stato sentito nell'ambito del colloquio personale Dublino nel corso del quale egli è stato informato che non gli è stato concesso il diritto di essere sentito poiché la SEM ritiene necessario procedere con maggiori accertamenti in merito alla sua storia e che proba- bilmente verrà pianificato un ulteriore colloquio di approfondimento sugli indizi di tratta di esseri umani (cfr. atto 13/2). Il medesimo giorno il richie- dente ha trasmesso un foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2) del (...) dal quale risulta che egli è stato oggetto di un controllo medico per il depistaggio della tubercolosi (cfr. atto 15/3). E. Dal F2 del (...) e dalla valutazione pneumologica dell'(...) di E._______ del (...) (cfr. atti 16/2 e 17/1) si rileva che egli è risultato positivo al test quanti- ferone, ma tuttavia a radiografia del torace non ha dato esiti tubercolari. Il medico ha concluso con molta probabilità che non si tratterebbe di una tuberocolosi attiva. Per estrema sicurezza il medico ha comunque provve- duto a eseguito due culture dell'espettorato indotto. F. Il 21 gennaio 2020 il rappresentante legale ha trasmesso il rapporto del (...) di (...) del (...) secondo cui sarebbero emersi degli indizi di tratta di esseri umani (cfr. atto 18/5).

D-2835/2020 Pagina 3 G. In data (...) gennaio 2020 il richiedente è stato sentito in un'audizione tratta di esseri umani (cfr. atto 19/13). Nel corso della stessa all'interessato è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla responsabilità dell'I- talia per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontanamento in virtù del regolamento Dublino così come per quanto riguarda la decisione di non entrata nel merito in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31). In tale sede la SEM ha pure constatato che le dichiara- zioni dell'interessato conterrebbero alcuni indizi atti a dimostrare che egli potrebbe essere stato vittima di un reato connesso alla tratta di esseri umani in Italia. La Segreteria di Stato ha dunque concesso al richiedente un periodo di riflessione e di recupero di 30 giorni – dal (...) gennaio 2020 al (...) febbraio 2020 – ai sensi dell'art. 13 della Convenzione del 16 mag- gio 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani (Conv. TEU, RS 0.311.543; cfr. atto 20/3). H. In data (...) la SEM ha ottenuto le informazioni in merito alla richiesta di visto Schengen dell'interessato depositata presso l'(...) di D._______. I. Al termine del periodo di riflessione di 30 giorni, il (...), il richiedente ha trasmesso la dichiarazione di collaborazione, con la quale ha acconsentito ad essere contattato dalle autorità di perseguimento penale qualora do- vesse risultare necessario (cfr. atto 24/2). J. Il medesimo giorno la SEM ha presentato alle competenti autorità italiane una richiesta di presa in carico dell'interessato fondata sull'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III. K. Il (...) marzo 2020 il richiedente è stato sentito nell'ambito di un comple- mento sull'audizione tratta di esseri umani nel corso della quale egli è stato in particolare confrontato alle informazioni ottenute dall'(...) in merito alla sua richiesta di visto Schengen (cfr. atto 29/6). L. In data (...) marzo 2020 la SEM ha segnalato l'interessato quale potenziale vittima di tratta di esseri umani all'(...) ([...]). Il successivo (...) marzo (...) ha confermato la ricezione della segnalazione.

D-2835/2020 Pagina 4 M. Con scritto del 2 aprile 2020 il richiedente ha domandato alla SEM l'appli- cazione della clausola di sovranità per motivi umanitari, data la sua parti- colare vulnerabilità (cfr. atto 36/3). N. Con comunicazione di (...) del (...) (cfr. atto 45/7 ed analisi di laboratorio [...] [atto 46/]) la SEM è stata informata che i risultati batteriologici delle culture dell'espettorato indotto sono risultati negativi. O. Con decisione del 25 maggio 2020, notificata il 25 maggio 2020 (cfr. atto 49/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso l'Italia. P. Con ricorso 2 giugno 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en- trata: 3 giugno 2020), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale contro la summenzionata decisione ed ha anzitutto richiesto la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione e la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso. In seguito, ha concluso all'annullamento del provve- dimento impugnato, alla restituzione degli atti alla SEM per l'esame nazio- nale della domanda d'asilo, in subordine per il completamento dell'istrutto- ria. Altresì ha presentato una domanda di esenzione dal pagamento antici- pato delle spese di giudizio con protestate tasse e spese. Q. Con misura supercautelare del 4 giugno 2020 il Tribunale ha provvisoria- mente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento. R. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF,

D-2835/2020 Pagina 5 giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti. 4. In primo luogo il ricorrente richiede la visione dell'atto A33/2, classificato come "risposta di (...) alla segnalazione SEM", così come di tutti gli atti connessi alla segnalazione. L'art. 26 cpv. 1 PA, che concretizza parte delle prerogative del diritto di essere sentito nell'ordinamento processuale (art. 29 Cost.), prevede la fa- coltà della parte o del suo rappresentante di consultare, nella sua causa, le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità, tutti gli atti adoperati come mezzi di prova e le copie delle decisioni notificate. In sede proces- suale non rientrano nelle categorie di atti previsti all'art. 26 cpv. 1 PA non soggiacciono invece al diritto di compulsazione gli atti interni non utilizzati quali mezzi di prova nell'ambito della trattazione di un determinato caso. Sono considerati atti interni dell'amministrazione quei documenti che non hanno valore probatorio e che servono esclusivamente alla formazione di un'opinione a livello interno nella misura in cui sono destinati all'uso proprio

D-2835/2020 Pagina 6 ed esclusivo dell'amministrazione, segnatamente richieste, bozze di deci- sione, annotazioni dei collaboratori e scambi di e-mail (DTF 132 II 485 con- sid. 3.4, 125 II 473 consid. 4a, 113 Ia 286 consid. 2d, Sentenze del TF 2C_63/2011 del 20 ottobre 2011 consid. 3.2.4, sentenza del Tribunale A- 2675/2015 del 9 febbraio 2017 consid. 4; WALDMANN/OESCHGER in: Wald- mann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2 a ed. 2016, 65 ad art. 26). La finalità di tale delimitazione è quella di evitare che sia reso pub- blico ciò che è servito a formare l'opinione dell'amministrazione o di un'au- torità giudiziaria, a patto che i documenti in questione non siano serviti di- rettamente alla motivazione in causa, pur potendosi avverare utili per sup- portare un eventuale decisione ulteriore (cfr. BENOÎT BOVAY, Procédure ad- ministrative, 2 e ed. 2015, pag. 289, DTF 113 Ia 1 consid. a). La classificazione fisica degli atti quali «documentazione interna» o «con- fidenziale» non è decisiva quanto all'estensione del diritto di accesso, es- sendo la valenza oggettiva per la definizione della fattispecie rilevante per il giudizio a dover essere oggetto di apprezzamento (cfr. DTF 115 V 297 consid. 2g; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1). In tale contesto, giova comunque rilevare che l'autorità non è autorizzata a definire a piacere un atto quale "interno" al fine di escluderlo dal diritto di esame; che nell'esaminare se un diniego di consultazione sia avvenuto o meno a giusto titolo ciò che fa stato non è tanto la categorizzazione di un atto da parte dell'amministrazione quale atto interno, quanto l'oggettiva portata dell'atto nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini della decisione nel caso concreto (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 3a). Visto il carattere costituzionale del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.) l'accesso agli atti di cui all'art. 26 cpv. 1 può essere negato solamente se un interesse pubblico o privato importante esiga l'osservanza del segreto (cfr. art. 27 PA), l'esistenza di un motivo di diniego essendo in ogni caso da valutare con il dovuto riserbo (cfr. WALDMANN/OESCHGER in: Wald- mann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2 a ed. 2016, 17 ad art. 27) e la restrizione limitata a quanto strettamente necessario (cfr. DTF 122 II 204). Una restrizione al diritto di consultazione è segnatamente giu- stificata allorquando la messa a disposizione degli atti pregiudichi la sicu- rezza interna o esterna della Confederazione a causa della divulgazione dei metodi di lavoro e delle fonti di informazione della polizia e dei servizi segreti (cfr. sentenza del Tribunale C-1118/2006 del 2 luglio 2010 consid. 4, WALDMANN/OESCHGER in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskom- mentar VwVG, 2 a ed. 2016, 20 ad art. 27) o del grado di conoscenza delle autorità nell'ambito della criminalità organizzata (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.4). In una pari eventualità gli atti di causa non concessi in compulsazione

D-2835/2020 Pagina 7 possono essere adoperati contro la parte in causa soltanto qualora l'auto- rità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale concedendogli la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (cfr. art. 28 PA), 4.1 Nel caso in disamina, per quanto riguarda l'atto (...)-33/2, a prescindere dalla qualificazione effettuata dall'autorità inferiore, risulta trattarsi di una comunicazione e-mail tra la SEM e (...), la quale non ha funto da base per il processo decisionale. Di conseguenza, non avendo valore probatorio non sottostà al diritto di compulsazione. Ad ogni modo, anche qualora si do- vesse considerare che il documento costituisca un mezzo probatorio, la SEM ne ha riportato fedelmente il contenuto nella decisione impugnata, pertanto la non trasmissione del suddetto documento non ha pregiudicato in alcun modo il ricorrente, ma era finalizzata alla non divulgazione dei no- minativi delle persone coinvolte. 4.2 Alla luce di quanto sopra, la richiesta di visione atti è respinta. 5. 5.1 In seguito, l'insorgente fa valere un'istruzione non completa della do- manda d'asilo, non essendo state adottate tutte quelle cautele imposte dalla condizione del ricorrente quale vittima di tratta di esseri umani. Nel caso di specie, la SEM avrebbe segnalato alla (...) il caso, ma la stessa, avrebbe soltanto proceduto ad una richiesta di informazioni alle autorità italiane a cui non sembrerebbe ancora aver ricevuto risposta. Ai sensi dell'art. 32 Conv. TEU inoltre, le autorità nazionali dovrebbero cooperare al fine di condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti. A tal proposito, le circostanze di entrata in territorio italiano da parte del ricor- rente apparirebbero strettamente connesse alla commissione del reato di tratta. Non sarebbe trascurabile che ciò sarebbe strettamente legato non solo agli aspetti relativi al perseguimento del reato di tratta tramite coope- razione giudiziaria internazionale, ma al tempo stesso rappresenterebbe un profilo cruciale legato alla necessità di predisporre tutte le misure di pro- tezione della vittima previste dalla Conv. TEU. 5.2 Per quanto attiene la problematica della tratta di esseri umani, occorre rinviare a quanto già chiarito dal Tribunale nella DTAF 2016/27. In tale con- testo il Tribunale ha dapprima rilevato che, in presenza di indizi concreti di tratta di esseri umani, la quale deve essere considerata come una viola- zione dell'art. 4 CEDU, a prescindere da quale Paese d'origine l'interessato provenga, vi sono degli obblighi che si impongono alla Svizzera, e di con- seguenza che la SEM deve prendere in considerazione (cfr. DTAF 2016/27

D-2835/2020 Pagina 8 consid. 5 e 6 con riferimenti menzionati). Tali obblighi derivano segnata- mente dal Protocollo di Palermo e dalla Conv. TEU. Da questi ultimi stru- menti di diritto internazionale ne deriva per gli Stati contraenti un obbligo di adottare le misure legislative necessarie che, non soltanto perseguano gli autori di tratta di esseri umani, ma che garantiscano pure una protezione effettiva alle vittime reali e o potenziali di tali atti. In tal senso, le vittime devono essere identificate, protette e sostenute. In particolare, la Svizzera, quale Stato firmatario, è obbligato ad adottare le misure necessarie atte ad identificare le vittime in collaborazione, se del caso, con le altre Parti e con le organizzazioni che svolgono un ruolo di sostegno (per la cooperazione tra Stati membri cfr. in particolare la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Güzleyurtlu e altri contro Cipro e Turchia del 29 gennaio 2019, n. 36925/07, par. 222 segg.). Inoltre nel caso in cui le autorità competenti hanno ragionevoli motivi per credere che una persona sia stata vittima della tratta di esseri umani, devono assicurarsi che essa non venga allontanata dal proprio territorio finché la procedura d'identificazione, che la vede vit- tima di un reato previsto dall'articolo 18 Conv. TEU, sia stata completata dalle autorità competenti (art. 10 par. 2 Conv. TEU), risultando tale obbligo self-executing. Le autorità elvetiche preposte devono inoltre assicurarsi che la persona riceva l'assistenza di cui all'art. 12 par. 1 e 2 Conv. TEU (art. 10 par. 2 Conv. TEU), così come un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni (cfr. art. 13 Conv. TEU). Infine, quando una vittima è stata identificata, delle misure devono essere prese per proteggerla effica- cemente se il rischio di un nuovo reclutamento o di rappresaglie è reso verosimile, così come per proteggere altre potenziali vittime. Gli obblighi precitati, si impongono a tutte le autorità che possono avere dei contatti con le persone implicate e quindi, segnatamente, alle autorità incaricate dell'esame di una procedura d'asilo, allorché le stesse si trovano confron- tate con indizi concreti che tali persone potrebbero essere state vittime di tratta di esseri umani. In tal senso le autorità competenti in materia d'asilo sono obbligate, ad indagare in merito alle informazioni, le quali indicano che la persona potrebbe essere vittima di tratta di esseri umani, anche se quest'ultima non dichiara esplicitamente, di essere vittima di una tale tratta od anche se nelle sue allegazioni vi sono alcuni punti che appaiono essere inverosimili. Segnatamente nelle procedure Dublino, risulta maggiormente difficile il riconoscimento e l'identificazione di vittime di tratta di esseri umani (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5; sentenze del Tribunale E-4184/2019 del 6 settembre 2019 consid. 9.2, D-3471/2019 del 23 luglio 2019, D-2803/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 6.2.1, E-6729/2016 del 10 ap- rile 2017 consid. 7.4.1; cfr. anche: NULA FREI, Menschenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im

D-2835/2020 Pagina 9 schweizerischen Asylverfahren, 2018, pag. 125-127, 161 segg., 176 segg.). 5.3 Nel caso in disamina, la SEM ha effettuato due audizioni al fine di in- terrogare ed individuare se il richiedente fosse una potenziale vittima di tratta di esseri umani (cfr. atto 19/13 e 29/6). Al termine della prima audi- zione l'interessato è stato identificato quale potenziale vittima e gli è stato concesso un termine di ripresa e riflessione di 30 giorni conformemente all'art. 13 Conv. TEU (cfr. atti 19/13 e 20/3). La SEM ha inoltre puntual- mente informato (...), il quale ha a sua volta richiesto informazioni alle au- torità italiane. Le stesse sono infatti competenti per un'eventuale apertura di un'indagine. Non essendo stato riscontrato un rischio per il ricorrente di essere nuovamente reclutato o di subire rappresaglie, non è stato neces- sario adottare ulteriori misure di protezione nei suoi confronti. Invero, dal suo arrivo all'aeroporto di F._______, egli non ha avuto più alcun contatto con il suo reclutatore ed egli non ha fatto valere timori particolari nei suoi confronti, ma di non avere voglia di incontrarlo (cfr. atto 19/13 D, 76-D77 e D89). 5.4 Alla luce di quanto sopra enucleato, il Tribunale ritiene che la SEM ab- bia istruito correttamente la causa sul punto posto in questione ed abbia adempiuto agli obblighi di cui alla giurisprudenza citata. Ne consegue che la censura relativa alla violazione del principio inquisitorio e di accerta- mento inesatto o incompleto dei fatti determinanti da parte dell'autorità in- feriore non è destinata a esito favorevole. 6. 6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 6.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com- petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è indivi- duato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1).

D-2835/2020 Pagina 10 6.3 Giusta l'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello indivi- duato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una pro- cedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determi- nazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è appli- cabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regola- mento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La de- terminazione dello Stato membro competente avviene sulla base della si- tuazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7). 6.4 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossi- bile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi- stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia pos- sibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di deter- minazione diventa lo Stato membro competente. 6.5 Lo Stato membro competente è tenuto a in forza del presente regola- mento è tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III). 7. Nel caso in disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato che le autorità italiane avrebbero rilasciato all'interessato un visto valido dal (...) al (...) per gli stati Schengen. Su tali presupposti, la SEM ha pre- sentato alle autorità italiane, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regola- mento Dublino III una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III (cfr. atto 25/7). La stessa è rimasta senza riscon- tro da parte delle sedi italiane preposte.

D-2835/2020 Pagina 11 Di conseguenza, la competenza dell'Italia, risulta di principio essere data nella fattispecie. 8. Il Tribunale rileva in seguito che l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in partico- lare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed eu- ropeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazio- nale [di seguito: direttiva accoglienza]). Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in pre- senza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non ri- spetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5;). La stessa va inoltre scartata d'ufficio nell'eventualità di violazioni sistema- tiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di inosservanza del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sen- tenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09). 9. È ora innanzitutto d'uopo determinare se vi è luogo di ritenere l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III. 9.1 La CorteEDU, nei casi di trasferimenti di persone verso l'Italia, ha a più riprese ribadito che la situazione non risulta comparabile a quella ritenuta per la Grecia nella sentenza M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09 ed ha finora sempre negato l'esistenza di carenze sistemi- che in Italia (cfr. sentenze CorteEDU Tarakhel contro Svizzera del 4 no- vembre 2014, 29217/12; A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, 39350/13, par. 36; A.M.E. contro Paesi Bassi del 13 gennaio 2015,

D-2835/2020 Pagina 12 51428/10; decisione CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, par. 33; cfr. altresì sentenza del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 6.1). 9.2 Dopo la pronuncia di tali decisioni tuttavia, diversi cambiamenti – fat- tuali e legislativi – sono intervenuti in Italia. 9.2.1 Dal punto di vista fattuale, a partire dal 2018 si constata una forte diminuzione degli arrivi di nuovi richiedenti l'asilo. Questa diminuzione ha caratterizzato pure i primi mesi del 2019, mentre a partire da maggio 2019 si è constatato un nuovo aumento. Il numero di domande d'asilo presentate in Italia nel 2018 e nel 2019 risultano pure sensibilmente diminuite. Tutta- via, malgrado l'evoluzione dei flussi migratori e la diminuzione degli arrivi, il sistema d'asilo italiano permane sotto pressione, in particolare a causa dei numerosi dossier in attesa (cfr. più in dettaglio E-962/2019 con- sid. 6.2.1). 9.2.2 Dal punto di vista legislativo invece, si rileva in particolare l'adozione del decreto legislativo n. 113/2018 su sicurezza e immigrazione, anche chiamato "decreto Salvini" e della sua legge di applicazione (legge 1 di- cembre 2018, n. 132 [legge n. 132/2018]). Il "decreto Salvini" e la sua legge di applicazione hanno introdotto diversi cambiamenti nel sistema d'a- silo italiano. 9.2.3 In una recente sentenza, il Tribunale ha analizzato dettagliatamente tali cambiamenti (cfr. E-962/2019 consid. 6.2.1 segg.) ed è giunto alla con- clusione che il sistema d'asilo italiano presenta un certo numero di ostacoli suscettibili di impedire l'accesso immediato dei richiedenti alla procedura d'asilo ed al sistema di accoglienza. Altresì, malgrado la legislazione ita- liana preveda degli standard minimi comuni per tutto il territorio italiano, tanto in materia d'accesso alla procedura d'asilo quanto in merito alle con- dizioni di accoglienza, si è constatato che in pratica questi standard pos- sono variare sensibilmente. Il Tribunale ha altresì rilevato che dopo l'ado- zione del "decreto Salvini" vi è stato un deterioramento delle condizioni di accoglienza nei centri di alloggio, in particolare per quanto riguarda le per- sone vulnerabili o necessitanti di un inquadramento psicologico specifico. Tuttavia, anche se la procedura d'asilo così come il dispositivo d'acco- glienza e di assistenza sociale presentino alcune carenze, che variano a seconda delle regioni, con l'entrata in vigore del suddetto decreto non si potrebbe considerare che esistano in Italia delle carenze strutturali tali di un'ampiezza tale che vi sarebbe modo di concludere – a priori ed indipen- dentemente dal caso di specie – che vi siano dei rischi sufficientemente

D-2835/2020 Pagina 13 reali e concreti per i richiedenti di essere sistematicamente esposti a una situazione di precarietà e di bisogno materiale e psicologico al punto tale che il trasferimento in tale paese costituirebbe, in generale, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU. Invero, l'accesso a una procedura d'asilo con- forme al Regolamento Dublino e corretta è in principio garantito in Italia, malgrado sia in pratica spesso ritardato. Lo stesso vale anche per quanto riguarda l'accesso a condizioni di vita minime nel corso della procedura (cfr. nel dettaglio E-962/2019 consid. 6.3). Alla luce delle suesposte consi- derazioni, il Tribunale è dunque giunto alla conclusione che non possono essere ritenute delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nel si- stema di accoglienza in Italia, malgrado le importanti modifiche introdotte dal "decreto Salvini" (cfr. ibidem). 9.3 Pertanto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giu- sta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed euro- peo, rimane presunto da parte dell'Italia (cfr. E-962/2019 consid. 6.4). 9.4 Conseguentemente, l'applicazione degli art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III è rettamente stata esclusa dall'autorità inferiore. 10. Proseguendo nell'analisi, è ora necessario determinare se vi siano indizi seri e sufficienti che permettano di confutare la presunzione di sicurezza dei richiedenti l'asilo nel caso concreto. 10.1 10.1.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che non vi sarebbero motivi che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità pre- vista all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. L'autorità inferiore ha con- statato che il richiedente non ha depositato domanda d'asilo in Italia, ciò spiegherebbe dunque il motivo per il quale egli in tale Paese non avrebbe beneficiato dei diritti riservati ai richiedenti l'asilo. Le critiche al sistema ita- liano di accoglienza sarebbero dunque soltanto generiche. Per quanto ri- guarda la sua condizione di potenziale vittima di tratta di esseri umani ed ai suoi timori nei confronti del signor G.______, la SEM ha sottolineato che l'Italia, quale Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante sarebbe disposta ed in grado di offrire la protezione adeguata. Non sussisterebbero indizi indicanti che le autorità italiane non offrirebbero la protezione ade- guata contro le aggressioni da parte di terzi. Di conseguenza, il richiedente potrebbe rivolgersi all'autorità di polizia qualora dovesse essere esposto a

D-2835/2020 Pagina 14 delle minacce concrete. Egli avrebbe addotto di non essersi rivolto alle au- torità italiane per chiedere protezione giacché la cosa importante era scap- pare, la fuga sarebbe già stata una sorta di protezione. Peraltro, l'Italia avrebbe ratificato la Conv. TEU e le autorità sarebbero state informate che egli sarebbe una potenziale vittima di tratta di esseri umani. Al momento del trasferimento le autorità verrebbero nuovamente informate. Inoltre, se- condo il feedback del (...), il (...) ha informato la SEM di aver trasmesso alle competenti autorità italiane una richiesta al fine di ottenere maggiori informazioni relative alle persone che hanno organizzato il visto dell'inte- ressato, sottolineando che non appena riceveranno la risposta le informa- zioni verrebbero inviate alla Segreteria di Stato. Tuttavia, nel caso in que- stione, spetterebbe alle forze dell'ordine italiane aprire un'indagine. Spet- terà inoltre all'interessato riferire alle autorità italiane i fatti di cui sostiene di essere stato vittima in Italia e chiedere protezione. Egli avrebbe ugual- mente la possibilità di rivolgersi a diverse organizzazioni di sostegno alle vittime sul territorio italiano. Secondo le informazioni ottenute dall'autorità inferiore dalla persona di contatto a H._______, le potenziali vittime di tratta di esseri umani avrebbero la possibilità di ottenere uno speciale permesso di soggiorno e ciò anche dopo l'entrata in vigore del decreto Salvini. In se- guito, per quanto riguarda l'assenza di una rete sociale e famigliare in Italia, tale elemento non risulta essere determinante per l'applicazione del Rego- lamento Dublino. D'altronde, dagli atti non risulterebbe che egli avrebbe una rete sociale in Svizzera. Infine, per quanto riguarda lo stato di salute del richiedente, egli è stato visitato per una possibile tubercolosi, tuttavia, gli esiti della coltura dell'espettorato hanno dato risultati negativi. Egli è inoltre stato visitato da un dentista ed è stato in trattamento per una grave gonatrosi mediale al ginocchio destro e sinistro. La situazione medica ri- sulterebbe dunque chiara ed i suoi problemi non sarebbero così gravi da costituire un ostacolo al trasferimento in Italia. Per quanto riguarda infine l'attuale situazione in Italia dovuta al virus COVID-19, la SEM ha rilevato che un trasferimento verso tale Paese sarà effettuato quando sarà possi- bile da un punto di vista tecnico. 10.1.2 In sede ricorsuale, l'insorgente rileva in sostanza che la SEM, pur non mettendo in dubbio la condizione del ricorrente quale potenziale vittima di tratta, non sembrerebbe aver richiesto garanzie specifiche all'Italia sul luogo in cui il ricorrente verrà alloggiato e su come ne sarà assicurata la protezione dopo il trasferimento. L'autorità inferiore non avrebbe neppure esaminato in modo generale la realtà delle vittime di tratta in Italia, in par- ticolare in relazione alla procedura d'asilo. In aggiunta, la competenza dell'Italia sarebbe stata accertata solo attraverso la mancata risposta alla

D-2835/2020 Pagina 15 richiesta di ammissione della Svizzera, di conseguenza sarebbe impossi- bile appurare se le autorità italiane hanno effettivamente compreso la vul- nerabilità del ricorrente e se abbiano in effetti predisposto tutti gli accorgi- menti necessari per la ricezione di un soggetto così vulnerabile. Nel caso di specie assumerebbe inoltre particolare rilevanza anche l'esame del ri- schio di ri-vittimizzazione del ricorrente. Alla luce della scarna motivazione al riguardo, la SEM non avrebbe svolto l'esame in modo completo, non comprendendo appieno le difficoltà dovute a un così grande trauma vissuto dal ricorrente. Infine, il ricorrente ritiene che con il trasferimento in Italia, Paese in attuale grave emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di coro- navirus, rischierebbe di non poter usufruire di cure mediche efficaci ed il suo quadro clinico già compromesso lo renderebbe esposto a complica- zioni serie nel caso in cui contraesse il COVID-19. 10.2 Per quanto riguarda il trasferimento di persone potenzialmente vittima di tratta di esseri umani in Italia, lo scrivente Tribunale rileva anzitutto che l'Italia ha ratificato la Convenzione sulla tratta degli esseri umani (Conv. TEU), la quale obbliga gli Stati firmatari ad assicurare alle vittime di tratta un'assistenza adeguata (art. 12 Conv. TEU). Inoltre, la legislazione italiana prevede delle garanzie procedurali speciali e delle specifiche garanzie di accoglienza per i richiedenti l'asilo riconosciuti quali vittime di tratta di es- seri umani. Pertanto, quando durante la procedura d'asilo emergono seri motivi di ritenere che l'interessato sia vittima di tratta di esseri umani, la Commissione territoriale può sospendere la procedura e informare la Que- stura competente, la Procura così come le ONG specializzate nel sostegno alle vittime della tratta. Inoltre, il decreto legislativo n. 24/2014, adottato nel marzo 2014 per recepire la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione della tratta di esseri umani, prevede l'istituzione di un meccanismo nazionale di protezione per coordinare i due sistemi di protezione istituiti per le vittime della tratta di esseri umani, ovvero il sistema di protezione per i richiedenti asilo e i be- neficiari di protezione internazionale, coordinato a livello centrale, e il si- stema di protezione per le vittime della tratta, istituito a livello territoriale. Il decreto legislativo n. 142/2015 del 18 agosto 2015 specifica che le per- sone trafficate devono essere indirizzate ad un programma speciale di as- sistenza sociale e di integrazione. Le persone trafficate possono essere accolte anche nel sistema di seconda accoglienza SIPROIMI; si tratta quindi di un'eccezione all'esclusione generale dei richiedenti asilo dal si- stema di seconda accoglienza. Alla luce di queste specifiche garanzie, e nell'ipotesi che le autorità italiane siano state debitamente informate dalle autorità svizzere della situazione delle vittime della tratta di esseri umani,

D-2835/2020 Pagina 16 si può in linea di principio ritenere che queste persone saranno adeguata- mente e immediatamente assistite una volta trasferite in Italia. Ciò implica, tuttavia, che il SEM effettui un esame approfondito di ogni singolo caso, al fine di verificare, in particolare, se la persona non soffra di altre gravi vul- nerabilità (come ad esempio gravi problemi psicologici che richiedono ga- ranzie individuali preventive), e giustifichi correttamente la sua decisione, anche dal punto di vista delle ragioni umanitarie previste dall'art. 29a cpv. 3 OAsi1. 10.3 Nel caso in disamina, la SEM ha effettuato un esame approfondito della situazione individuale del ricorrente – verificando in particolare che l'insorgente non soffre di altre gravi vulnerabilità – ed ha motivato appro- fonditamente la decisione. Segnatamente, come a giusto titolo ritenuto dall'autorità inferiore, egli non soffre di problemi medici gravi o di problemi di altro tipo. Il quadro clinico dell'insorgente appare infatti chiaro e non suf- ficientemente grave – ovvero non peggiorerebbe seriamente in caso di in- terruzione, anche breve, del trattamento – da rendere necessario l'otteni- mento di garanzie scritte individuali e preliminari da parte delle autorità ita- liane, in particolare per quanto concerne l'accesso immediato (al momento dell'arrivo in Italia) ad una presa in carico medica e ad un alloggio adatti (cfr. E-962/2019 consid. 7.4.2 e 7.4.3). Egli è risultato negativo alla tuber- colosi e pur non minimizzando il problema dell'interessato, il quale soffre di una grave gonatrosi mediale alle due ginocchia, il trattamento per tale di- sturbo è al momento concluso e non risultano necessarie ulteriori terapie. Altresì, le competenti autorità italiane sono state informate in merito al fatto che il ricorrente è una potenziale vittima di tratta degli esseri umani. In se- guito, va pure aggiunto che non avendo l'insorgente ancora depositato una domanda d'asilo in Italia e non avendo lasciato un alloggio che gli era stato assegnato per la procedura d'asilo, egli non ha neppure perso il diritto all'al- loggio né la revoca delle condizioni materiali di accoglienza (cfr. sentenza E-962/2019 consid. 6.2.8). Infine, anche per quel che riguarda il rischio di ri-vittimizzazione in Italia non vi è modo di ritenere che l'esame non sia stato completo da parte dell'autorità inferiore. Invero, l'insorgente è stato sentito in merito ai contatti con G._______ dopo la fuga dall'aeroporto e gli è stato pure chiesto che cosa teme attualmente nei confronti di questa per- sona. Egli ha dichiarato di non aver più avuto alcun contatto e di non avere alcuna possibilità di contattarlo, altresì ha dichiarato di non avere voglia di incontrarlo (cfr. atto 19/13, D76-D79, D83, D89). Di conseguenza, è a giu- sto titolo che la SEM nella fattispecie ha ritenuto non esserci un rischio di ri-vittimizzazione, ritenute anche gli obblighi di protezione da parte delle autorità italiane delle vittime di tratta di esseri umani (cfr. anche supra con- sid. 5.3).

D-2835/2020 Pagina 17 10.4 Infine, per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 – disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovra- nità – il Tribunale ritiene che non sia riscontrabile alcuna violazione del po- tere di apprezzamento di cui dispone la SEM. Invero, dagli atti non ap- paiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in ma- niera arbitraria il suo potere di apprezzamento e la decisione risulta ben motivata (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). 10.5 Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a prenderlo in carico in ossequio in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regola- mento Dublino III. 11. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). 11.1 In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di- stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2) 11.2 Per quanto riguarda le problematiche legate alla pandemia di corona- virus in specifico, il Tribunale rileva che la stessa non permette di giungere ad una diversa conclusione rispetto a quella di cui nell'impugnata deci- sione; che la situazione attuale è solamente temporanea e di conseguenza il trasferimento ne risulta momentaneamente sospeso (cfr. decisione SEM pag. 10). Il Tribunale ha già tuttavia stabilito in diversi altri casi che nulla osta a che questo sia effettivamente posto in essere ulteriormente, in un momento più appropriato (cfr. sentenze del TAF E-1789/2020 del 3 aprile 2020 pag. 10; F-1622/2020 del 26 marzo 2020 consid. 2.2 e D- 1282/2020 del 25 marzo 2020 consid. 5.5).

D-2835/2020 Pagina 18 12. Visto quanto precede, ne discende che la SEM con il provvedimento impu- gnato non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprez- zamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronuncia il trasfe- rimento dell'interessato dalla Svizzera verso l'Italia confermata. 13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di conces- sione dell'effetto sospensivo è senza oggetto. 14. Le misure supercautelari del 4 giugno 2020 sono annullate. 15. Infine, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le con- clusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame sprovviste di possi- bilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). 16. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci- fra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-2835/2020 Pagina 19 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

Zitate

Gesetze

27

CartaUE

  • art. 4 CartaUE

CEDU

  • art. 3 CEDU
  • art. 4 CEDU

Cost

  • art. 29 Cost

LAsi

  • art. 6 LAsi
  • art. 31a LAsi
  • art. 44 LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 106 LAsi
  • art. 108 LAsi
  • art. 111a LAsi

LStrI

  • art. 83 LStrI

LTAF

  • art. 21 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF

OAsi

  • art. 29a OAsi
  • art. 32 OAsi

OAsi1

  • art. 29a OAsi1

PA

  • art. 5 PA
  • art. 26 PA
  • art. 27 PA
  • art. 28 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

14
  • DTF 132 II 48526.10.2006 · 1.366 Zitate
  • DTF 122 II 20401.01.1996 · 5 Zitate
  • DTF 115 V 29701.01.1989 · 300 Zitate
  • DTF 113 Ia 1
  • 2C_63/201120.10.2011 · 34 Zitate
  • C-1118/2006
  • D-2803/2017
  • D-2835/2020
  • D-3471/2019
  • E-1789/2020
  • E-4184/2019
  • E-6729/2016
  • E-962/2019
  • F-1622/2020