Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-1903/2020
Entscheidungsdatum
16.04.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-1903/2020

S e n t e n z a d e l 1 6 a p r i l e 2 0 2 0 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Hans Schürch, Jürg Marcel Tiefenthal, cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A._______, nata l’(...), Georgia, patrocinata dalla lic. iur. Monika Böckle, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Esecuzione dell’allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 27 marzo 2020.

D-1903/2020 Pagina 2 Fatti: A. L’interessata, cittadina georgiana e di etnia omonima, con ultimo domicilio a B., ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il (...) aprile 2019 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-2/2). B. La richiedente asilo è stata sentita dalla SEM nell’ambito di un’audizione di rilevamento dei dati personali il (...) aprile 2019 (cfr. atto SEM n. [...]-15/7; di seguito: verbale 1) ed in seguito sui suoi motivi d’asilo il (...) maggio 2019 (cfr. atto SEM n. [...]-27/11; di seguito: verbale 2). Nel corso delle predette audizioni ella ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere espatriata dal suo Paese d’origine il (...) 2019 accompagnata dal figlio C. (dossier N [...]), entrando dapprima in D._______ ed il medesimo giorno legalmente in Svizzera. In Georgia, avrebbe gestito un (...) dalla fine dell’anno 2017 e sino a circa fine anno 2018. A causa delle continue minacce ed estorsioni – prima sotto forma di (...) e poi in danaro – che delle persone che si presentavano nel loro (...) avrebbero mosso nei suoi confronti ed in quelli del figlio, avrebbe dovuto chiudere l’attività. Essi non avrebbero però sporto alcuna denuncia nei confronti di tali figuri in quanto non avrebbe portato a nulla. Inoltre, dal mese di novembre 2018 l’interessata avrebbe iniziato ad accusare dei dolori al corpo e già prima avrebbe avuto dei momenti d’insensibilità negli arti inferiori. Per tali problematiche di salute si sarebbe dapprima rivolta al suo medico di famiglia, che le avrebbe prescritto dei medicamenti, ed in seguito ad un ginecologo, che il (...) le avrebbe fatto un intervento d’(...) ([...]), il quale non avrebbe tuttavia risolto i suoi problemi. Pertanto ella si sarebbe rivolta a tre neurochirurghi differenti – il primo a B._______ ed i successivi a E._______ – i quali le avrebbero soltanto fatto due tomografie assiali computerizzate (TAC) e riferito che ella sarebbe affetta da una malattia rara e degenerativa, per la quale non esisterebbe alcuna cura. Non le avrebbero pertanto prescritto alcun trattamento e medicamento, ed ella avrebbe assunto degli antidolorifici per conto suo. A causa di tale situazione, la richiedente avrebbe deciso di partire per la Svizzera, consigliata in merito da conoscenti che si sarebbero fatti curare precedentemente su suolo elvetico, ed aiutata finanziariamente per le spese di viaggio da parenti viventi nel suo Paese d’origine. Ha inoltre riferito che in Georgia beneficiava di una cassa malati collettiva, che coprirebbe soltanto le visite ed i trattamenti di base, ma non i consulti

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specialistici. Per i predetti, sarebbe stata sostenuta finanziariamente dalla

madre, che vivrebbe a B., e che si sarebbe indebitata per finanziarli, nonché da un vicino di casa. In Svizzera le avrebbero diagnosticato una mielopatia e, malgrado diversi esami medici effettuati e la prescrizione di medicinali, starebbero tutt’ora indagando in merito al suo stato di salute e le sarebbe stata fissata a breve una visita neurochirurgica (cfr. verbale 2, D21 segg., pag. 3 segg.). Nell’evenienza di un suo ritorno in Georgia, ella teme per la sua vita e quella del figlio a causa delle minacce ricevute dai malviventi e poiché non esisterebbero delle cure per la sua patologia (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 4; verbale 2, D78, pag. 9). Nel predetto Stato, oltreché la madre, avrebbe pure il marito, a B.,

nonché una figlia ed un fratello, oltreché diversi cugini paterni e materni,

questi ultimi viventi a E._______ (cfr. verbale 2, D7 segg., pag. 2 seg).

A supporto della sua domanda d’asilo, ella ha presentato il suo passaporto

georgiano (cfr. atto SEM n. [...]-7/4 e verbale 1, p.to 4.01 seg., pag. 4 seg.),

la sua carta d’identità (cfr. atti SEM n. [...]-11/1, n. [...]-12/2 e verbale 1,

p.to 4.01 e 4.03 pag. 4 seg.), il certificato di matrimonio datato (...) con la

relativa traduzione in inglese autenticata (cfr. atto SEM n. [...]-21/3 e

verbale 1, p.to 4.01, pag. 4 seg.), il certificato per il cambiamento del nome

  1. (...) del (...) con la traduzione in lingua inglese autenticata (cfr. atto SEM
  2. [...]-20/2; verbale 1, p.to 4.01 seg., pag. 4 seg. e verbale 2, D30 seg.,

pag. 4) ed il certificato di nascita con la rispettiva traduzione in inglese

autenticata (cfr. atto SEM n. [...]-22/2 e verbale 1, p.to 4.01, pag. 4 seg.).

C.

Dalle analisi mediche effettuate successivamente dalla richiedente (cfr. atti

SEM n. [...]-28/6, n. [...]-31/2, n. [...]-33/3, n. [...]-35/4, n. [...]-41/3, n. [...]-

42/4, n. [...]-43/2), è stata posta una diagnosi conclusiva di fistola durale

spinale a livello L1 di destra con edema midollare e mielopatia. Per la

fistola, la richiedente è stata ospedalizzata ed operata presso il (...) di

F._______ nell’(...) del 2019.

D.

Con decisione del 3 settembre 2019 l’autorità inferiore, a causa nella

necessità di ulteriori accertamenti specifici inerenti i problemi medici

allegati dalla richiedente, ha assegnato il caso alla procedura ampliata ex

art. 26d della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31) ed ai sensi dell’art. 27 LAsi

l’interessata è stata assegnata al G._______ (cfr. atti SEM n. [...]-49/2 e

n. [...]-68/3). È seguita la cessazione del mandato di rappresentanza tra la

richiedente ed il suo sino ad allora rappresentante legale (cfr. atto SEM

n. [...]-53/1).

D-1903/2020 Pagina 4 E. Nei successivi rapporti e carteggi medici, si riferisce che la richiedente soffre di una patologia neuro-vascolare molto rara, che ha causato, nel suo corso naturale, dei dolori alla schiena irradianti gli arti inferiori con associati disturbi di sensibilità e di forza. L’interessata avrebbe subito tre interventi chirurgici che avrebbero trattato la patologia vascolare, ma avrebbero nel contempo comportato una severa paraparesi, attualmente in parziale miglioramento. Per le sue problematiche di salute la richiedente necessiterebbe di controlli regolari ambulatoriali con esami imaging di follow-up nonché di una riabilitazione intensiva precoce, che è necessaria ed indicata, per una durata minima di 4-6 mesi (cfr. atti SEM n. [...]-55/4 e n. [...]-60/2). F. Per il tramite dello scritto datato 12 novembre 2019, la SEM ha concesso all’interessata la possibilità di esprimersi in merito alle risultanze delle loro indagini dal profilo medico, ovvero che ella necessiterebbe di una terapia di riabilitazione, di continui follow-up e di fisioterapia. Tali terapie e trattamenti sarebbero disponibili anche in Georgia, secondo il parere medico interno richiesto dall’autorità di prime cure (cfr. atti SEM n. [...]-62/2 e n. [...]-82/3). G. G.a Poiché la SEM non avrebbe ricevuto nessuna risposta da parte della richiedente entro il termine fissato, ha emesso una prima decisione datata 25 novembre 2019. Nella predetta, facendo segnatamente applicazione degli art. 108 cpv. 3 LAsi in combinato disposto con l’art. 40 e l’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, senza ulteriori chiarimenti, ha rifiutato la qualità di rifugiato alla richiedente ed ha respinto la sua domanda d’asilo, con contestuale pronuncia d’allontanamento e d’esecuzione del medesimo provvedimento (cfr. atto SEM n. [...]-65/6). G.b Per il tramite della sua nuova rappresentante legale, l’interessata ha interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro suddetta decisione il 3 dicembre 2019 e successivo completamento con scritto del 4 dicembre 2019. Nel suo gravame ella ha postulato l’annullamento della decisione impugnata con la restituzione degli atti di causa all’autorità inferiore, in quanto la SEM non si sarebbe espressa nel provvedimento querelato riguardo alla loro presa di posizione del 22 novembre 2019, ciò che costituirebbe una violazione del suo diritto di essere sentita (cfr. risultanze processuali di cui ai ruoli D-6378/2019 e atto SEM n. [...]-70/29).

D-1903/2020 Pagina 5 G.c A seguito della decisione incidentale del Tribunale del 6 dicembre 2019, nella quale in particolare invitava la SEM a presentare una risposta al ricorso entro il termine del 16 dicembre 2019, l’autorità di prime cure con decisione del 13 dicembre 2019 ed in applicazione dell’art. 58 cpv. 1 PA, ha riesaminato la sua decisione del 25 novembre 2019, annullandola e riprendendo di conseguenza la procedura di prima istanza (cfr. risultanze processuali di cui ai ruoli D-6378/2019 e atto SEM n. [...]-72/2). G.d Visto quanto sopra il Tribunale, con decisione di stralcio del 18 dicembre 2019 ha ritenuto il ricorso privo di oggetto ed ha accordato alla richiedente, a carico della SEM, delle ripetibili per CHF 720.–. H. Con successivi scritti del 31 dicembre 2019 (cfr. atto SEM n. [...]-77/1) – al quale la richiedente non avrebbe dato alcun seguito – rispettivamente dell’11 febbraio 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-79/4), l’autorità inferiore ha invitato la richiedente a presentare un rapporto medico in riferimento in particolare alle sue condizioni attuali di salute ed alla sua dichiarata incapacità deambulatoria. La richiedente ha presentato quanto richiesto con scritto del 19 febbraio 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-80/5). I. I.a Il 24 febbraio 2020, la SEM ha nuovamente dato la possibilità alla richiedente di esprimersi in merito alle sue risultanze dal profilo medico. Secondo l’autorità inferiore, in sostanza non vi sarebbero stati cambiamenti di rilievo in merito alle future necessità terapeutiche dell’interessata rispetto al momento in cui le era stato concesso il diritto di essere sentita del 12 novembre 2019. Pertanto, sulla base del consulting medico interno, ha confermato che in Georgia vi sarebbero le strutture sanitarie in grado di prendere a carico la richiedente per le terapie riabilitative di cui necessiterebbe (cfr. atti SEM n. [...]-81/2 e n. [...]-82/3). I.b L’interessata ha presentato le sue osservazioni relative al diritto di essere sentita il 16 marzo 2020, essenzialmente facendo valere un’impossibilità per la richiedente di essere curata in Georgia, in quanto le strutture nominate dalla SEM sarebbero sia per posizione geografica che per mancanza di mezzi finanziari della richiedente, inaccessibili alla stessa. Inoltre ha segnalato che avrebbe già avuto delle brutte esperienze con le strutture sanitarie georgiane, dove sarebbe stata trattata erroneamente a causa di una carente diagnosi, nonché che non vi sarebbe quasi alcuna

D-1903/2020 Pagina 6 possibilità di aiuto psicosociale rispettivamente offerte di riabilitazione e reintegrazione (cfr. atto SEM n. [...]-88/2). J. Con decisione del 27 marzo 2020, notificata il 30 marzo 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-91/1), la SEM, facendo applicazione dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, non ha riconosciuto la qualità di rifugiato alla richiedente ed ha respinto la sua domanda d’asilo. Altresì ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del medesimo, in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. K. L’interessata ha presentato un ricorso il 6 aprile 2020 (cfr. risultanze processuali) al Tribunale avverso la decisione succitata, chiedendo in via principale l’annullamento delle cifre 4 e 5 della stessa, a causa dell’inesigibilità ed impossibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; ed in via eventuale postulando il rinvio degli atti all’autorità inferiore per accertamento attuale dei fatti, con relativa motivazione e nuova valutazione. Ha altresì formulato istanza di gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 102m LAsi, con nomina quale patrocinatrice d’ufficio della rappresentante legale, nonché ha richiesto l’assistenza giudiziaria, secondo il senso, di esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. Al ricorso la ricorrente ha allegato in particolare l’attestato d’indigenza del 4 dicembre 2019 e la distinta delle spese d’onorario della rappresentante legale dell’insorgente. L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi seguenti qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

D-1903/2020 Pagina 7 Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a–c PA). Pertanto, è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Giusta l’art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell’art. 6 LAsi e dell’art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un’altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, il ricorso è stato invece inoltrato in lingua tedesca. La presente sentenza può pertanto essere redatta in italiano. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

D-1903/2020 Pagina 8 4. Il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d’origine dell’insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l’evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6, DTAF 2008/4 consid. 5.4). 5. Il ricorso del 6 aprile 2020 verte unicamente sulla questione relativa all’esecuzione dell’allontanamento. Ne discende che la querelata decisione è cresciuta in giudicato in materia d’asilo e per quanto concerne la pronuncia dell’allontanamento. Di conseguenza, il Tribunale limiterà il proprio esame ai punti 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata. 6. Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio di scritti. 7. 7.1 Nella propria decisione, la SEM ha anzitutto rilevato che l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente sarebbe ammissibile, in quanto non si applicherebbero in casu i disposti di cui agli art. 5 LAsi e art. 3 CEDU (RS 0.101). Proseguendo, l’autorità inferiore ha osservato che né la situazione vigente nel Paese d’origine, come neppure degli ostacoli personali si opporrebbero all’esecuzione del provvedimento. Invero, per la presa a carico neurologica, per le terapie farmacologiche e riabilitativa nonché per i continui follow-up di cui necessiterebbe la richiedente secondo l’ultimo certificato medico pervenuto all’autorità inferiore il (...), le stesse potrebbero essere assunte dalle strutture sanitarie dedicate presenti a E., in Georgia. Inoltre nel predetto Paese, che dal 2013 disporrebbe di un programma sanitario nazionale, le persone meno abbienti potrebbero beneficiare gratuitamente di tutte le prestazioni dello stesso. Ciò dovrebbe essere anche il caso della ricorrente, visto che lei ha dichiarato di riuscire a stento a provvedere al proprio sostentamento. Quanto l’interessata avrebbe addotto nelle due prese di posizione inerenti il diritto di essere sentita, non modificherebbe l’apprezzamento dell’autorità inferiore. Invero, dapprima ella ammette che le strutture mediche citate dalla SEM esistano e siano a lei note, e tuttavia il fatto che non siano di qualità come quelle in Svizzera così come che si trovino distanti dal suo domicilio a B., non avrebbe alcuna rilevanza per la valutazione dell’esigibilità del suo rinvio. Tra l’altro la sua allegazione che tali strutture godano di una cattiva reputazione sarebbe una sua mera opinione personale senza alcun elemento a supporto. Anche quanto da lei espresso

D-1903/2020 Pagina 9 circa le sue difficoltà finanziarie, e di convesso il rischio che lei non possa accedere alle cure mediche di cui necessita, non rispecchierebbero le informazioni a disposizione dell’autorità inferiore. Infine, per quanto attiene le sue problematiche psichiche, i trattamenti e le terapie – anche di riabilitazione psicosociale – sarebbero presenti in diverse istituzioni in Georgia ed i loro costi sarebbero assunti integralmente dallo Stato. L’esecuzione del suo allontanamento sarebbe quindi pure ragionevolmente esigibile, oltreché possibile. 7.2 Nel suo gravame, l’interessata, dopo aver ripreso alcuni fatti, ed aver allegato di avere grosse difficoltà di movimento, problemi d’(...) e necessitante di riabilitazione, si oppone a tale conclusione. In primo luogo, secondo una fonte citata, oltreché non esserci l’offerta di quasi alcun aiuto riabilitativo e di reintegrazione, nella maggior parte dei casi l’accesso ad un programma di riabilitazione nel suo Paese d’origine non verrebbe concesso e non vi sarebbe la possibilità di alcuna riabilitazione psicosociale. Non vi sarebbe pertanto per l’interessata l’assistenza medica a lei necessitante e non potrebbe essere esatto che la stessa si faccia nuovamente curare nello Stato georgiano. Inoltre all’insorgente mancherebbero le possibilità finanziarie per accedere alle cure, in quanto in Georgia vi sarebbero delle eventualità nelle quali occorrerebbero fare dei pagamenti diretti per poterne beneficiare. Invero, le casse malati presenti non assumerebbero l’integralità dei costi e la richiedente non potrebbe nella sua situazione né richiedere un credito né disporrebbe di alcuna rete sociale che possa sostenerla in tal senso. Il suo rinvio in Georgia sarebbe pertanto inesigibile. In secondo luogo, l’esecuzione del suo allontanamento, vista l’attuale situazione di pandemia, sarebbe pure impossibile. Questo in quanto non sarebbe possibile chiedere alla richiedente, nel suo stato di salute, di lasciare la Svizzera, oltreché dei voli allo stato attuale non sarebbero realizzabili, rendendo di fatto impossibile il rinvio. Proseguendo nell’analisi, la ricorrente ritiene che a titolo eventuale sarebbero da restituire gli atti alla SEM, poiché non avrebbe tenuto conto nella sua decisione – ravvisando in tal senso una carenza nella motivazione della decisione querelata nonché uno stabilimento inesatto dei fatti – della situazione della pandemia attuale e del rischio che ella correrebbe a causa del suo stato valetudinario. Inoltre, la restituzione degli atti all’autorità inferiore sarebbe pure imposta dalla violazione del diritto di essere sentita della ricorrente. Invero, a fronte della situazione pandemica odierna nonché dello stato di salute dell’insorgente, il termine ricorsuale di cinque giorni sarebbe troppo breve, per poter discutere con la ricorrente di una soluzione opportuna e renderebbe maggiormente gravoso per il rappresentante legale impugnare la decisione in modo adeguato.

D-1903/2020 Pagina 10 8. Preliminarmente, il Tribunale rileva come le censure formali mosse dalla ricorrente in merito ad una carente motivazione e presa in considerazione nella decisione impugnata della vigente situazione di pandemia, come pure di una violazione del suo diritto di essere sentita a causa del breve termine ricorsuale concessole, risultano essere infondate. 8.1 Appare giudizioso dapprima rimarcare come l’obbligo di motivazione discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un processo equo (art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 6 CEDU) e costituisce un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti che per l’autorità di ricorso. Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che l’autorità menzioni, almeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali; ovvero l’autorità è tenuta a riportare i motivi che l’hanno guidata e sui quali essa ha fondato il suo ragionamento, di modo che l’interessato possa rendersi conto della portata della stessa ed impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2 e DTF 142 I 135 consid. 2.1). L’autorità non deve invece pronunciarsi su tutti i motivi delle parti, ma può al contrario limitarsi alle questioni decisive (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2). In altri termini, l’essenziale è che la decisione indichi chiaramente i fatti stabiliti e le deduzioni giuridiche tratte dalla fattispecie determinata (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivazione può inoltre essere implicita e risultare dai diversi considerandi della decisione (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1 con referenze citate; sentenza del TF 2C_341/2016 del 3 ottobre 2016 consid. 3.1.). ll diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2, DTF 126 I 15 consid. 2a, Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n°4 consid. 5; sentenza del Tribunale D-4287/2016 del 15 giugno 2018 consid. 5.1). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all’autorità inferiore allorquando una tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un’evasione celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; DTF 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di

D-1903/2020 Pagina 11 esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell’autorità ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base all’oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. WALDMANN/BICKEL in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2 a ed. 2016, art. 29 n. 119). Trasposto in materia d’asilo, tale principio implica che il Tribunale non potrà procedere alla riparazione di una violazione del diritto di essere sentito in merito a questioni che rientrano nella sfera del potere di apprezzamento dell’autorità inferiore dal momento che non dispone della facoltà di controllare l’opportunità delle decisioni di prima istanza (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3). Ciò non è tuttavia il caso per quanto concerne l’esame inerente l’esecuzione del rinvio, nel quale il Tribunale beneficia di un pieno potere cognitivo (cfr. a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale D-3821/2018 del 13 febbraio 2020 consid. 4.3, D-3403/2015 e D-3540/2018 del 28 maggio 2019 consid. 4.2.2). 8.2 Altresì, nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA). In concreto, l’autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridicamente rilevanti ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). D’un lato, v’è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall’altro lato, v’è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 seg.; cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale D-3821/2018 precitata consid. 4.2). 8.3 L’autorità inferiore, nella decisione sindacata, dopo un esposto dei fatti determinanti, ha pure inglobato nelle sue argomentazioni relative l’esecuzione dell’allontanamento – peraltro pronunciandosi con spiegazioni lineari e logiche prive di contraddizioni o passaggi prestanti il fianco a interpretazioni contrarie – anche le osservazioni presentate nei due pareri relativi al diritto di essere sentita della ricorrente. Appare inoltre pacifico che l’insorgente ha potuto impugnare la decisione con cognizione di causa, dato che si è espressa compiutamente sugli aspetti contestati e non ha

D-1903/2020 Pagina 12 spiegato in alcun modo in che termini il suo memoriale ricorsuale sarebbe stato, per le censure sollevate, carente. Questo, anche a prescindere dal termine legale ricorsuale di cinque giorni e dalla situazione pandemica attuale, termine che si ricorda non può essere prorogato o sospeso dall’autorità giudicante. In tal senso, un’eventuale violazione del diritto di essere sentito della ricorrente, sarebbe in ogni caso stata sanata in questa sede. Inoltre, la situazione odierna legata alla propagazione del Coronavirus (detto anche Covid-19) nel Mondo, non giustifica la sospensione della presente pronuncia, nella misura in cui essa, allo stato delle conoscenze in materia, non dovrebbe prolungarsi su una durata che permetterebbe all’interessata, per questo motivo, di beneficiare dell’ammissione provvisoria. Per il che, neppure la carenza di tale evenienza congiunturale nella decisione impugnata, può essere censurata con successo. Tuttavia, l’autorità inferiore dovrà tenerne debitamente conto, nel senso che l’esecuzione dell’allontanamento – come si vedrà anche dappresso (cfr. infra consid. 9.5) – non potrà aver luogo che allorché sarà conforme ai piani di sicurezza sanitari decisi dagli Stati interessati (cfr. sentenza del Tribunale E-6856/2017 del 6 aprile 2020 consid. 9). Infine, lo stato di salute della ricorrente è stato preso in considerazione rettamente dall’autorità inferiore nella decisione impugnata, ed in caso di necessità, sarà compito delle autorità preposte per l’esecuzione dell’allontanamento di adottare le misure di accompagnamento necessarie ed adeguate alle problematiche valetudinarie della ricorrente al momento della partenza. Ne discende quindi che, le censure mosse in tal senso dall’insorgente, risultano essere infondate e vanno quindi disattese.

9.1 Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, per rinvio dell’art. 44 LAsi, l’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e testo legislativo in vigore dal 1° gennaio 2019; RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione

D-1903/2020 Pagina 13 dell’allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 9.3 9.3.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell’uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell’art. 3 CEDU. Spetta infatti all’interessato provare o rendere verosimile l’esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 9.3.2 Nel caso in esame, visto che l’insorgente non è riuscita a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposta a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, ella non può prevalersi del principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, in quanto è una disposizione che protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento della ricorrente, non viola il principio del divieto di respingimento come definito nella disposizione precitata. 9.3.3 Inoltre, né dal gravame, né dagli atti, risultano elementi per ritenere che lo stato valetudinario della ricorrente, sufficientemente acclarato in sede di prima istanza, conto tenuto della rilevanza per l’esito della vertenza (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2), si trovi in uno stadio a tal punto avanzato e terminale da lasciar presupporre che, a seguito del suo trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), o che nello Stato di destinazione non vi siano i trattamenti medici adeguati, ed essa sarà quindi confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili

D-1903/2020 Pagina 14 contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2). In tale contesto, negli ultimi anni, il sistema di salute in Georgia, ha conosciuto un’importante ristrutturazione e dei grandi progressi sono stati realizzati, nel senso che il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche sarebbe ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri. Il Tribunale ha inoltre già avuto la possibilità di rilevare in merito che il risanamento dei centri ospedalieri e delle strutture mediche già presenti, così come la costruzione di nuovi ospedali, grazie all’impiego d’importanti mezzi finanziari, aveva comportato un miglioramento considerevole della rete sanitaria, avendo la maggior parte degli abitanti del paese la possibilità di consultare un medico in buone condizioni. La maggior parte dei medicamenti correnti sono dipoi disponibili, segnatamente nelle reti farmaceutiche. In particolare, a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanziario statale dell’assicurazione-malattia universale, cosiddetto “Universal Health Care Program” (UHCP), nel febbraio del 2013, la copertura dell’assicurazione- malattia gratuita è assicurata a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste, e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l’acquisto di un certo numero di medicamenti. La riforma dell’UHCP nel 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario limitato per l’acquisto di ulteriori medicamenti, che sono altrimenti a carico quasi interamente degli interessati, per le persone socialmente vulnerabili o indigenti. Le stesse possono invero farsi rimborsare, in principio, il 90% dei costi del medicamento, se questo costa almeno 1 GEL, per le patologie seguenti: problemi cardio-vascolari o cardiaci cronici, malattia cronica dei polmoni, diabete (tipo 2) e problematiche della tiroide (cfr. Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Géorgie: accès à des soins médicaux, 28 agosto 2018, pag. 3 segg.; SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen: Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21 marzo 2018). A partire dal mese di maggio del 2017, l’UHCP prende in considerazione il reddito di ciascun cittadino per determinare la somma della presa in carico finanziaria dei costi medici. Le persone che dispongono di un reddito elevato sono escluse dall’assicurazione universale, mentre che quelle con un reddito medio, vi hanno un accesso limitato. Per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, beneficiano invece di tutte le prestazioni dell’UHCP (cfr. OSAR, ibidem, pag. 3 segg.; sentenze del Tribunale E-5446/2019 del 7 aprile 2020 consid. 4.3.2 con ulteriori riferimenti ivi citati, D-339/2020 e D-360/2020 del 27 gennaio 2020 consid. 10.3.3 con ulteriori riferimenti citati). Secondo l’ultimo rapporto

D-1903/2020 Pagina 15 annuale dell’US Social Security Administration (SSA), le persone che soffrono di disabilità in Georgia e che appartengono al gruppo I (disabilità severa) o al gruppo II (disabilità da moderata a significativa), sono idonee per ottenere una rendita d’invalidità (cfr. US Social Security Administration [SSA], Social Security Programs Throughout the World: Asia and the Pacific, 2018 – Georgia –, marzo 2019, pag. 91-92 < https://www.ecoi.net/en/file/local/2005493/georgia.pdf >, consultato il 14 aprile 2020; cfr. anche sentenza del Tribunale E-5446/2019 del 7 aprile 2020 consid. 4.3.2 con ulteriore riferimento ivi citato). Nel caso di specie, dagli ultimi certificati medici disponibili agli atti, ovvero del (...) (cfr. atto SEM n. [...]-55/4) rispettivamente del (...) (cfr. atto SEM n. [...]-80/5), si rileva le diagnosi di fistola durale spinale artero-venosa, con una paraparesi più a destra degli arti inferiori, e problematiche di (...) – queste ultime trattate con medicamenti e la posa di (...), che all’uscita dalla (...) la richiedente avrebbe saputo utilizzare da sola –, nonché un disturbo di adattamento reattivo con depressione ed ansia (ICD-10 F43.22) dall’(...) del 2019. Per le sue patologie, ella necessiterebbe per il proseguo di controlli regolari neurologici con esami di imaging, dell’adeguamento della medicazione contro il dolore a dipendenza dei disturbi, controlli di laboratorio inclusivi quelli delle urine nonché per prestare attenzione alla regolare (...), follow-up a causa della medicazione antidepressiva come pure controlli di laboratorio per la funzionalità epatica; infine l’esigenza di seguire un programma riabilitativo con regolari sedute di fisioterapia ed ergoterapia. Senza tali trattamenti ella rischia una paraplegia ed un alto rischio di complicazioni a causa dell’immobilità (ad esempio: trombosi, decubito, contratture, decondizionamento, aumento ponderale, ecc.). Invece, con una continuazione del trattamento ottimale, vi sarebbe il potenziale per ulteriori funzionali e rilevanti passi avanti in ordine alla mobilità dell’interessata – già migliorata molto a livello della motricità, della sensibilità e della cura della persona (in quest’ultima richiederebbe ancora soltanto un aiuto puntuale per vestirsi nella parte bassa del corpo), durante la permanenza della richiedente nella (...) dall’(...) sino al (...) – nonché un rischio massicciamente inferiore di sviluppare dei danni secondari o consequenziali. Inoltre, sin tanto che le possibilità terapeutiche e mediche necessarie alla richiedente sono disponibili per l’interessata nel suo Paese d’origine, dal profilo neurologico non vi è nulla in contrario che la stessa possa essere trattata in quest’ultimo (cfr. atto SEM n. [...]-80/5). Come desumibile dagli atti (cfr. atto SEM n. [...]-82/3), le strutture mediche sia per effettuare i controlli neurologici indispensabili e necessari alla richiedente, che il seguito delle cure riabilitative (in particolare i trattamenti fisioterapici) e mediche adeguate allo stato di salute della richiedente, potranno essere

D-1903/2020 Pagina 16 effettuate o proseguite anche in Georgia. Anche per quanto concerne l’eventuale necessità di effettuare dei trattamenti psichiatrici in patria da parte dell’insorgente, gli stessi, oltreché disponibili, dal 1995, sono coperti dallo “State Programm for Mental Health”, e di regola risultano essere gratuiti (cfr. OSAR, ibidem, pag. 10 segg.). Per quanto attiene il sostegno psicologico del quale è indicato pure la presa in carico (cfr. in particolare atto SEM n. [...]-60/2), malgrado le cure psicoterapeutiche sarebbero d’accesso limitato e ristretto nel suo paese d’origine, tuttavia le stesse non risultano del tutto assenti (cfr. OSAR, ibidem, pag. 12 seg.), e potranno pertanto essere pure proseguite in Georgia, se necessario. Visto quanto precede, nonché sulla base anche del consulting medico interno richiesto dalla SEM (cfr. atto SEM n. [...]-82/3), la Georgia dispone di un servizio e di strutture mediche adeguati anche per lo stato di salute della ricorrente, che con le diagnosi ora poste saranno in grado di proseguire le cure necessarie alla stessa, senza che ciò comporti il rischio ad un declino grave, rapido ed irreversibile del suo stato di salute, che la esponga a delle sofferenze intense o ad una riduzione significativa della sua speranza di vita. 9.3.4 Visto tutto quanto sopra, l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente verso la Georgia, risulta pertanto ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi. 9.4 9.4.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI l’esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di

D-1903/2020 Pagina 17 alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). 9.4.2 Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l’insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell’esecuzione dell’allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Georgia, da un lato, e della sua situazione personale, dall’altro. 9.4.2.1 In Georgia – ad eccezione delle regioni secessioniste dell’Abkhazia e dell’Ossezia del sud, dalle quali la ricorrente non proviene – non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presumere, sin dall’inizio e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie – a proposito di tutti i cittadini di tale paese – l’esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. in merito fra le tante anche: sentenze del Tribunale E-7415/2018 e E-7465/2018 del 12 dicembre 2019, E-6265/2019 del 5 dicembre 2019 consid. 7.5). 9.4.2.2 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d’origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d’esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d’urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L’art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l’infrastruttura ospedaliera o le regole dell’arte medica nel paese d’origine o di destinazione dell’interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d’origine del richiedente, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell’assenza di possibilità di

D-1903/2020 Pagina 18 trattamento adeguato, lo stato di salute dell’interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). 9.4.2.3 Nel caso specifico, come già sopra evidenziato (cfr. supra consid. 9.3), per le problematiche di salute della ricorrente, esistono in Georgia le cure mediche ed i trattamenti essenziali e necessari, così come un programma d’aiuto sociale per il loro finanziamento, cosicché una vita dignitosa, può ivi essere assicurata. Vi è in tal senso da osservare che le risorse in Georgia, pur risultando più limitate rispetto a quanto presente in Svizzera e che in tale Paese il sistema sanitario non offra la stessa qualità come su suolo elvetico, tuttavia, tali circostanze non comportano, prese a sé stanti, l’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale E-1231/2019 del 22 marzo 2019 consid. 6.4.3). Pur considerando con la dovuta attenzione lo stato di salute della ricorrente e non volendo in alcun caso in tale sede sminuirne la gravità, dalla documentazione medica agli atti non si evince la necessità per la stessa di dover rimanere in Svizzera, poiché altrimenti il suo stato di salute si degraderebbe a tal punto da metterne in pericolo concretamente la sua vita o il suo stato di salute ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 9.4.2.2). In tale contesto si rileva inoltre come le cure mediche specifiche (o specializzate), non rientrano nella nozione di cure essenziali sviluppata dalla giurisprudenza circa gli ostacoli d’ordine medico all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale E-5077/2019 del 9 ottobre 2019 con riferimento ivi citato). Le censure mosse nel gravame dall’insorgente in riferimento alla mancanza dei necessari trattamenti riabilitativi per la ricorrente, anche con riferimento ad una fonte, per la loro inconsistenza, non sono atte a modificare la conclusione precedente. Per il resto, ella potrà beneficiare di prestazioni dell’assicurazione malattia georgiana e, se del caso, richiedere una rendita d’invalidità. In caso di necessità, la ricorrente potrà inoltre sollecitare dalla SEM un aiuto al ritorno per motivi medici (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell’Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), rispettivamente portare con sé una riserva di medicamenti per il periodo direttamente successivo al suo ritorno in Georgia. Infine, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente nel gravame, risulta che essa dispone di una rete sociale in Georgia – formata in particolare dal marito, dalla figlia, dalla madre e da diversi parenti e conoscenti – che potrebbero eventualmente ed in caso di necessità supportarla finanziariamente e logisticamente, come anche già

D-1903/2020 Pagina 19 fatto nel passato (cfr. verbale 2, D7 segg., pag. 2 seg.; D21 e D24, pag. 3; D60 segg., pag. 7 seg.). Inoltre, ella avrà il supporto pure del figlio con il quale è espatriato, il quale allontanamento dalla Svizzera verso la Georgia verrà coordinato con quello della madre (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 4; verbale 2, D7, pag. 2 e atti contenuti nel dossier N [...]). Pertanto, neppure la situazione personale dell’interessata, risulta essere d’impedimento all’esecuzione del suo allontanamento. 9.4.3 Visto tutto quanto sopra, il rientro dell’interessata nel suo Paese d’origine, è quindi da considerarsi pure ragionevolmente esigibile. 9.5 In ultima analisi, non risultano neppure esserci degli impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi). Non risulta invero al momento attuale che, a parte un’eventuale maggiore difficoltà tecnica ed amministrativa di organizzazione del viaggio di rimpatrio dovuta alla pandemia attuale, lo stesso sia impossibile. In tale contesto si rileva come, soltanto una posticipazione momentanea dell’esecuzione dell’allontanamento, non conduce all’impossibilità della stessa (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-1556/2020 del 3 aprile 2020 consid. 10.5 e D-1282/2020 del 25 marzo 2020 consid. 5.5). Tuttavia, come già sopra rimarcato (cfr. consid. 8.3 con riferimento ivi citato), l’esecuzione dell’allontanamento non potrà aver luogo che allorché sarà conforme ai piani di sicurezza sanitari decisi dagli Stati interessati. Le censure sollevate in tal senso dalla ricorrente nel gravame, sono pertanto da disattendere. L’insorgente, dispone inoltre di documenti di viaggio (passaporto e carta d’identità) tutt’ora validi, e con la dovuta diligenza, è in grado d’intraprendere i passi necessari presso la competente rappresentanza del suo paese d’origine, per ottenere eventuali ulteriori documenti necessitanti al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12). 9.6 Riassumendo, la SEM ha a ragione ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente come ammissibile, esigibile e possibile. La concessione dell’ammissione provvisoria, come postulato dalla ricorrente nel gravame, non entra pertanto in considerazione (art. 83 cpv. 1-4 LStrI). 10. Ne discende che con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti

D-1903/2020 Pagina 20 (art. 106 cpv. 1 LAsi) e per quanto censurabile non è inopportuna (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto. 12. 12.1 Visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).Tuttavia, visto che la ricorrente risulta essere indigente e le conclusioni del ricorso, al momento del suo deposito, non apparivano d’acchito prive di probabilità di successo, il Tribunale accoglie la domanda di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA) e di gratuito patrocinio (art. 102m cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LAsi) e designa in tal senso la lic. iur. Monika Böckle come patrocinatrice d’ufficio. 12.2 Altresì, un’indennità a titolo d’onorario e disborsi è accordata a quest’ultima (art. 12 TS-TAF). Poiché la parte ha presentato una nota particolareggiata delle spese, prima della pronuncia della sentenza, la stessa è fissata dal Tribunale sulla base della predetta (art. 14 TS-TAF). In conformità alla prassi del Tribunale, ed in caso di rappresentanza d’ufficio in materia d’asilo, la tariffa oraria è di regola da 200 a 220 franchi per gli avvocati e da 100 a 150 franchi per i rappresentanti professionali che non sono avvocati (art. 12 TS-TAF in relazione con l’art. 10 cpv. 2 TS-TAF), solo le spese necessarie vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Nella nota presentata, la rappresentante d’ufficio ha calcolato 2,5 ore a CHF 200.– l’ora e spese per CHF 50.–. Visto quanto sopra, il Tribunale riconosce 2,5 ore a CHF 150.– l’ora, non essendo la patrocinatrice titolare di un brevetto d’avvocato, per un importo di CHF 375.– a titolo d’onorario, oltreché di CHF 50.– a titolo di disborsi, per un totale globale di CHF 425.–. 13. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata

D-1903/2020 Pagina 21 con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1903/2020 Pagina 22 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali, e di gratuito patrocinio è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice d’ufficio della ricorrente un’indennità di complessivamente CHF 425.– a titolo di spese di patrocinio. 5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

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