B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-1899/2021
S e n t e n z a d e l 3 f e b b r a i o 2 0 2 3 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Constance Leisinger, Daniela Brüschweiler, cancelliere Adriano Alari.
Parti
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta- namento; decisione della SEM del 12 aprile 2021 / N (...).
D-1899/2021 Pagina 2
Fatti: A. A.a I ricorrenti 1 e 2 hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (...) gennaio 2021 per sé stessi e per i quattro figli. Dai riscontri dattilosco- pici dell’unità centrale del sistema europeo “EURODAC” è risultato che gli interessati 1 e 3 avevano depositato una precedente domanda d’asilo in Croazia il (...) novembre 2020, mentre in data (...) dicembre 2020 tutti gli interessati avevano depositato una domanda in Slovenia. A.b I richiedenti 1, 2, 3 e 4 sono stati sentiti nell’ambito del verbale del rilevamento dei dati personali il (...) gennaio 2021. Il (...) gennaio 2021, si è tenuto con i medesimi il colloquio ex art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale pre- sentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Durante lo stesso, sono stati interrogati segnatamente riguardo ad eventuali ostacoli che si opporrebbero all’even- tuale competenza della Croazia o della Slovenia nella trattazione della loro domanda d’asilo, così come in rapporto al loro stato di salute, sia per quanto concerne la loro persona, sia quella dei ricorrenti 5 e 6. A.c Sulla base degli elementi raccolti, l’autorità elvetica competente, ha presentato alla sua omologa slovena – in data 28 gennaio 2021 – una ri- chiesta di informazioni sulla scorta dell’art. 34 RD III. Il (...) febbraio 2021, la SEM ha inoltrato una richiesta di informazioni all’omologa croata circa lo statuto della ricorrente 2 in tale paese. Le autorità slovene, il successivo (...) febbraio 2022, hanno negato la propria competenza per il trattamento della domanda d’asilo, indicando che la Croazia si è riconosciuta compe- tente. In data (...) marzo 2021 le autorità croate hanno confermato che la ricorrente 2 ha depositato una domanda d’asilo il (...) dicembre 2020 ed il medesimo giorno la SEM ha presentato una domanda di ripresa in carico per tutti i ricorrenti. Il successivo (...) marzo 2021, le autorità croate hanno riconosciuto la propria competenza sulla scorta dell’art. 18 par. 1 lett. b RD III, accettando la ripresa in carico. B. Con decisione del (...) aprile 2021 – notificata il (...) aprile 2021 (cfr. atto della SEM n. [{...}]-144/1) – l’autorità inferiore non è entrata nel merito della
D-1899/2021 Pagina 3 domanda d’asilo dell’interessato ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo il trasferi- mento dei richiedenti dalla Svizzera verso la Croazia e l’esecuzione della medesima misura. C. Per il tramite del plico raccomandato del (...) aprile 2021 (cfr. risultanze processuali), gli interessati sono insorti con ricorso dinanzi al Tribunale am- ministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro il succitato provvedi- mento dell’autorità inferiore, chiedendo, in limine, la sospensione dell’ese- cuzione della decisione in via supercautelare e la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, hanno concluso all’annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti di causa alla SEM, affin- ché effettui un esame nazionale della domanda d’asilo o perché proceda ai necessari complementi istruttori. Contestualmente, hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso è stata annessa la copia delle procure degli interessati, la copia della decisione dell’autorità inferiore impugnata ed il relativo avviso di rice- vimento, la copia di un F2 del (...) aprile 2021, la copia di un F2 del (...) aprile 2021, la copia di un F2 del (...) aprile 2021. D. In data (...) aprile 2021 il Tribunale ordina la sospensione provvisoria dell’esecuzione dell’allontanamento degli interessati. E. Il (...) maggio 2021, il (...) maggio 2021, il (...) giugno 2021, il (...) ottobre 2021, il (...) ottobre 2021 e il (...) settembre 2022 la rappresentante legale produce nuova documentazione medica e documenti di identità agli atti. In data (...) dicembre 2022, il Tribunale invita l’autorità inferiore a presen- tare una risposta al ricorso. Tale termine è decorso infruttuoso. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
D-1899/2021 Pagina 4 Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una de- cisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una deci- sione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esami- nare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1 Nel loro gravame, gli insorgenti si prevalgono, tra le altre cose, di una violazione del diritto di esseri sentiti, oltre che di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità infe- riore, e di una conseguente violazione del principio inquisitorio. In tal senso, ritengono che la SEM avrebbe dovuto approfondire maggiormente lo stato di salute degli insorgenti, tra gli altri con l’allestimento di un “formulario F4” oltre che le carenze sistemiche che sussisterebbero nel sistema d’asilo croato. 3.2 Tali censure verranno esaminate in limine dal Tribunale, in quanto pos- sono comportare l’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5). 3.2.1 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla tratta- zione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comun- que le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo
D-1899/2021 Pagina 5 particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’ammi- nistrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 3.2.2 La determinazione dei fatti e l’applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. ISABELLE HÄNER, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/ BABEY in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2 a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la deci- sione; che l’autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di inda- gini supplementari (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l’ampiezza dell’accertamento d’ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l’autorità reputa chiare le circo- stanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenze del Tri- bunale D-114/2021 dell’11 maggio 2021 consid. 4.2, D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.144). 3.2.3 Così, sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il diritto di richiedere l’assunzione di prove all’autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una tale richiesta deve vertere su fatti suscettibili d’influenzare l’esito della pro- cedura e che non si evincono già dall’incarto (cfr. DTF 131 I 153 consid. 3; sentenze del Tribunale D-291/2021 consid. 7.3.2, A-3056/2015 del 22 di- cembre 2016 consid. 3.1.3). Nemmeno detta massima impedisce d’altro canto all’autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte (“antizipierte Beweiswürdigung”), e di negarne l’assunzione ove le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del TF 1C_179/2014 del 2 settembre 2014 con- sid. 3.2; sentenza del Tribunale A-6515/2010 del 19 maggio 2011 con- sid. 4.3; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1552 con rinvii). Procedendo in tal senso in modo non arbitrario, l’autorità può porre un termine all’istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del TF 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sen- tenze del Tribunale D-6763/2018 dell’11 giugno 2020 consid. 9 e
D-1899/2021 Pagina 6 A-7392/2014 dell’8 agosto 2016 consid. 3.4.2.2; cfr. per tutto, tra le altre, la sentenza del Tribunale D-114/2021 consid. 4.3). 3.2.4 I principi sopra esposti delimitano sia l’attività istruttoria dell’ammini- strazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., pag. 19, n. marg. 1.49; 3.117 e seg., in par- ticolare 3.144) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (cfr. le sentenze del Tribunale D-114/2021 consid. 4.4, D-291/2021 consid. 7.3.3 e D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 8.3.5). 3.2.5 Nel suo messaggio relativo al riassetto del settore, il Consiglio fede- rale sottolineava come l’assistenza sanitaria per i richiedenti l’asilo dovesse essere garantita mediante consultazioni mediche in loco, possibilità di trat- tamento ambulatoriale in ospedale o una visita medica in caso di necessità (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull’asilo del 3 settem- bre 2014, FF 2014 6917, 6940). Nella prassi, nel caso in cui il personale curante / servizio di assistenza reindirizzi il richiedente l’asilo presso un medico esterno, quest’ultimo allestisce, di norma, un breve referto nella forma di un “formulario F2”. Qualora la documentazione agli atti non per- metta di determinare in modo completo i fatti giuridicamente rilevanti, la SEM ordina di principio un rapporto più dettagliato, e meglio, la compila- zione di un “formulario F4” da parte del curante. Nulla vieta inoltre al ricor- rente di presentare ulteriori mezzi di prova al soggetto rispettivamente di rivolgersi autonomamente ad un medico (cfr. sentenze del Tribunale D-114/2021 consid. 4.5 e D-291/2021 consid. 7.3.4). Di principio, le auto- rità svizzere non sono dal canto loro tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o so- spettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6). 3.2.6 Nel caso in parola, il Tribunale osserva che al momento dell’emis- sione della decisione impugnata l’incarto della Segreteria di Stato conte- neva già ampia documentazione medica attinente alla situazione valetudi- naria dei ricorrenti e pertanto non vi era alcuna obbligazione di istruire mag- giormente la situazione medica degli interessati. Pertanto, il fatto solo che i ricorrenti nel gravame non concordino con l’apprezzamento esposto dall’autorità inferiore nel provvedimento sindacato, non risulta contrario al principio inquisitorio. Piuttosto, anche con tale censura in realtà gli insor- genti intendono ottenere un apprezzamento differente nel merito rispetto a quello di cui all’impugnata decisione riguardo sia alla competenza della
D-1899/2021 Pagina 7 Croazia nella trattazione del seguito della procedura d’asilo dei ricorrenti sia riguardo all’applicazione della clausola di sovranità, questioni che ver- ranno dunque esaminate di seguito. Pertanto, tale censura, dal profilo for- male, è da respingere. 3.3 Invece, per quanto concerne la censura relativa alla violazione del di- ritto di essere sentiti, vista la mancata presenza agli atti della presa di po- sizione dell’Ambasciata svizzera in Croazia, citata dalla SEM nella deci- sione avversata, pronunciandosi nell’ambito di numerose casistiche del tutto apparentabili a quella in rassegna, il Tribunale ha rilevato come l’ar- gomentazione enucleata dalla SEM fosse sufficiente per intendere il ragio- namento all’origine del provvedimento emanato e, di conseguenza, per im- pugnare quest’ultimo in piena conoscenza di causa (cfr. nello stesso senso, fra le tante, sentenze del Tribunale F-1532/2022 dell’8 aprile 2022 consid. 3.4 e F-1103/2022 del 23 marzo 2022 consid 3.3.2). Inoltre, si osserva che gli elementi utilizzati dall’autorità inferiore onde forgiare il proprio convinci- mento s’iscrivono palesemente nella giurisprudenza convenzionale in ma- teria (cfr. ibidem e sentenza del Tribunale F-1783/2022 del 19 gennaio 2022 consid. 3.3.2 con riferimenti ivi menzionati. Di conseguenza, l’autorità di prime cure, nella decisione avversata non ha violato il diritto di essere sentito. 3.4 Ne discende quindi che le doglianze formali espresse dai ricorrenti circa l’accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti rispetto alla loro situazione medica – e di conseguenza quindi pure in merito alla violazione del principio inquisitorio da parte dell’autorità resistente – nonché in rap- porto alla violazione dell’obbligo di essere sentito da parte della SEM, vanno dunque respinte. 4. Ciò posto, venendo ora al merito, occorre chiedersi se la SEM poteva fare applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 4.1 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com- petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa
D-1899/2021 Pagina 8 in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Ai sensi dell’art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di deter- minazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richie- dente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso du- rante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 primo capoverso RD III). 4.2 Giusta l’art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richie- dente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze si- stemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei ri- chiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro com- petente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 4.3 Inoltre, ai sensi dell’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”), in de- roga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presen- tata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 5. Nella presente disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rive- lato, dopo consultazione dell’unità centrale del sistema europeo “EURODAC”, che gli interessati avevano già depositato una domanda d’asilo pregressa in Grecia, in seguito i ricorrenti 1 e 3 hanno presentato domanda d’asilo in Croazia in data (...) novembre 2020 ed infine tutti gli interessati hanno presentato domanda d’asilo in Slovenia in data (...) di- cembre 2020 (cfr. atti SEM n. 38/1,40/1, 42/1, 44/1). I ricorrenti hanno, dal canto loro, confermato unicamente che in Croazia sarebbero stati obbligati
D-1899/2021 Pagina 9 a farsi rilevare le impronte digitali (cfr. atto n. 70/3). Su tali presupposti, il (...) gennaio 2021, l’autorità inferiore ha trasmesso all’omologa slovena una richiesta di informazioni circa lo stato della procedura Dublino (cfr. atto SEM n. 85/3 e 86/3). Il seguente (...) febbraio 2021, le autorità slovene comunicano alla SEM che le omologhe croate hanno confermato la loro competenza per la trattazione della domanda d’asilo degli interessati (cfr. atto SEM n. 113/1). In data (...) febbraio 2021, la SEM interpella l’omologa croata nel senso di sapere se la ricorrente 2 abbia o meno depositato una domanda d’asilo in Croazia (cfr. atto SEM n. 110/2). Il successivo (...) marzo 2021, le autorità croate hanno confermato che la ricorrente 2 ha depositato una domanda d’asilo in data (...) dicembre 2021 (cfr. atto SEM n. 116/1). Sempre in data (...) marzo 2021, la SEM presenta una richiesta di ripresa in carico degli interessati all’omologa croata sulla scorta dell’art. 18 par. 1 lett b RD III (cfr. atto SEM n. 117/5 e 120/5). Il successivo (...) marzo 2021, le autorità croate hanno esplicitamente accolto la richiesta di ripresa in carico di tutti gli interessati sulla scorta dell’art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. atti SEM n. 129/1 e 130/1). Visto quanto precede, il predetto Paese è quindi tenuto, in principio, a riprendere in carico gli insorgenti, al fine di trattare la loro domanda di asilo. Le censure sollevate in sede di ricorso non sono atte ad inficiare la competenza della Croazia per la trat- tazione della domanda d’asilo. Infatti, i ricorrenti, in tal senso, si prevalgono principalmente della mancata registrazione della domanda d’asilo della ri- corrente 2 nel sistema “EURODAC”. Tale aspetto ha indotto l’autorità di prime cure a sincerarsi dell’effettiva presentazione di una domanda d’asilo in Croazia da parte dell’interessata, fattispecie poi esplicitamente confer- mata dalle competenti autorità. Inoltre, per quanto d’interesse nella pre- sente disamina, sempre le stesse autorità hanno dato il loro assenso per una ripresa in carico (take back) di tutti gli interessati, compresa la ricor- rente 2. In tal senso, neppure le discrepanze sollevate dai ricorrenti circa le date di deposito delle rispettive domanda d’asilo sono atte ad inficiare la competenza croata, che, come già indicato, ha esplicitamente accolto la richiesta di ripresa in carico. 6. Agli occhi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche di nume- rosi organismi – in particolare del Consiglio d’Europa – in materia, il si- stema d’asilo e d’accoglienza croato non presenta delle carenze sistemi- che, rispettivamente dei rischi avverati di push-backs alla frontiera con la Bosnia ed Erzegovina, per quanto attiene ai richiedenti che hanno già de- positato una domanda di protezione internazionale in Croazia e che sono esplicitamente ripresi in carico da tale Stato nel quadro di una procedura
D-1899/2021 Pagina 10 Dublino (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale F-4998/2022 del 9 no- vembre 2022 consid. 6.4 con rif. cit., D-4243/2022 del 4 novembre 2022 consid. 8.5 con ulteriori rif. cit.). Le allegazioni ricorsuali non permettono di sovvertire tale suesposta presunzione e di giungere ad un apprezzamento diverso da quanto sopra esposto. Pertanto l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2 a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 6.1 Ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a que- stioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se “motivi umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda an- che qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il tratta- mento della domanda. Nell’applicazione di tale disposizione normativa, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destina- zione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al ri- guardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno dimostrato, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all’inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Neppure può essere evincibile dalle loro dichiarazioni né dalla documentazione agli atti, che non abbiano avuto accesso alla procedura d’asilo in Croazia in passato. Gli episodi di violenza che avrebbero subito al confine tra il predetto Paese e la Bosnia non sono sufficienti al fine di dimostrare che le condizioni che sarebbero loro riser- vate a seguito di un loro ritorno in Croazia possano essere così gravi da contravvenire all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tor- tura. A seguito della ripresa a carico Dublino, infatti, si troverebbero in una situazione differente rispetto a quella da loro vissuta prima del deposito della domanda d’asilo. Ciò è stato altresì confermato dagli stessi ricorrenti, che hanno indicato di aver avuto accesso alle cure mediche, ad esempio tramite un ricovero all’ospedale della ricorrente 2 (cfr. n. 70/3 e 64/3). Ad ogni modo, appartiene ai ricorrenti sollevare l’eventuale violazione dei loro diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinnanzi alle auto- rità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’ac- coglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva ac- coglienza]).
D-1899/2021 Pagina 11 6.1.1 I ricorrenti invocano inoltre la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107), per contestare l’esigibilità del loro tra- sferimento in Croazia, lamentandosi che la SEM non analizza né prende in considerazione il benessere superiore dei figli dei ricorrenti 1 e 2. 6.1.2 In proposito si deve sottolineare che i ricorrenti saranno trasferiti in- sieme, come famiglia, in Croazia, e non saranno separati, dimodoché i ri- correnti 1 e 2 potranno occuparsi dei loro figli, fornendo loro il necessario sostegno educativo, affettivo e psicologico. Sotto questo profilo non si può dunque rimproverare alla SEM di non avere considerato il benessere su- periore dei ricorrenti figli. Su questa scia va aggiunto che l’art. 3 par. 1 CDF, secondo cui “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle au- torità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fan- ciullo deve essere una considerazione permanente”, non impone alle au- torità di dare seguito al desiderio dei genitori che la loro domanda d’asilo sia esaminata dallo Stato che garantisce, secondo loro, le migliori condi- zioni d’accoglienza per i loro figli (cfr. le sentenze TAF F-1532/2022 dell’8 aprile 2022 consid. 8.5 e E-968/2017 del 27 febbraio 2017 pag. 8). Peraltro, come si dirà d’appresso, anche le problematiche mediche che toccano più specialmente i ricorrenti figli non sono caratterizzate da una gravità suffi- ciente per rinunciare al loro trasferimento, con i loro genitori, in Croazia. Pertanto, il loro trasferimento non è contrario al loro interesse superiore ai sensi della CDF (cfr. le sentenze TAF E-5283/2022 del 24 novembre 2022 consid. 6.3.3, F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 7.5 e E-711/2021 dell’11 marzo 2021 consid. 6). 6.1.3 Per quanto concerne l’asserito trattamento subito dai ricorrenti dopo aver depositato la domanda d’asilo, vale a dire che le persone in Croazia li avrebbero trattati come “animali” e che non avrebbero ricevuto cibo (cfr. ricorso), tali allegazioni, comprensive quelle contenute nell’impugnativa, ri- sultano essere sommarie e poco circostanziate, e non sono in tal senso in alcun modo provate o rese verosimili. Fra l’altro, i ricorrenti non hanno al- legato di essersi rivolti alle autorità preposte croate, onde far valere i loro diritti in merito, se considerava fossero stati violati in qualsiasi modo gli stessi. Gli insorgenti, con i loro asserti, non hanno quindi apportato alcun indizio oggettivo, concreto e serio che sarebbero privati durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d’accoglienza previste dalla direttiva accoglienza e che non potrebbero beneficiare dell’aiuto ne- cessario per far valere i loro diritti. Altresì, non si evince dagli atti all’incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che
D-1899/2021 Pagina 12 lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respin- gimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinvian- doli in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese. 6.1.4 Non si ravvisa pertanto un obbligo di applicare la clausola di sovranità ai sensi dell’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e nemmeno una viola- zione della Convenzione sui diritti del fanciullo. 6.2 Per quanto concerne lo stato di salute degli insorgenti si constata che il ricorrente 1 ha dichiarato di avere problemi allo stomaco e di aver subito un distacco della retina. In data (...) gennaio 2021 è stata diagnosticata una sindrome da riflusso gastro-esofageo con prescrizione di terapia con Esomep 40mg (cfr. atto SEM n. 84/2). Durante il successivo controllo del (...) gennaio 2021 sia la diagnosi che la terapia sono state confermate (cfr. atto SEM n. 95/2). Il (...) febbraio 2021, durante una visita oftalmologica lo specialista ha concluso che non vi fosse la necessità di intervenire e di tenere sotto controllo la problematica (cfr. atto SEM n. 99/1). Il successivo (...) febbraio 2021 è stata confermata la diagnosi di sindrome di reflusso gastro-esofageo ed impostata una terapia con Esomap 40mg e Iberogast gtt (cfr. atto SEM n. 105/2). In data (...) marzo 2021, durante la visita me- dica, è emersa una fascite plantare destra per cui è stato prescritto un plan- tare ammortizzato ed è proseguita la terapia per il reflusso (cfr. atto SEM n. 131/2). È stato inoltre prescritto Novalgin 500mg al bisogno in caso di insorgenza di cefalea. Il (...) aprile 2021, durante un controllo, è stata con- fermata la diagnosi di sindrome da reflusso gastro-esofageo e cefalea trat- tate con Esomep 40, Riopan gel 800 in riserva e Novalgin 500 al bisogno (cfr. atto SEM 142/2). Il successivo (...) aprile 2021 è stata confermata du- rante un consulto medico la precedente diagnosi, trattata con Esomep 40, Riopan gel al bisogno, Amoxycillin 1gr per 10 giorni, Clarithromycin 500 mg per 10 giorni e Novalgin 500 in riserva (cfr. atto SEM n. 148/2). In data (...) maggio 2021, durante un nuovo consulto medico è stata diagnosticata una sospetta PTSD, con la richiesta di prevedere una presa a carico psichia- trica e trattata con Trittico 50mg, Re Balance 500 e Relaxane (cfr. risultanze istruttorie). In data (...) maggio 2021, nel contesto di un controllo medico, è stata confermata la diagnosi di sindrome da reflusso gastro-esofageo ol- tre che dispepsia con HP positivo, trattate con Esomep 40mh, Levofloxacin 500mg e Amoxycillin per 10 giorni (cfr. risultanze istruttorie). In data (...) settembre 2022, la rappresentante legale dei ricorrenti ha trasmesso un “Verlaufeintrag”, atto a riassumere le visite mediche effettuate dal ricor-
D-1899/2021 Pagina 13 rente, in sostanza viene confermata la sindrome da reflusso gastro-esofa- geo e depressione. Si constata, d’altro canto, che in seguito nessun ag- giornamento circa lo stato di salute del ricorrente sia stato trasmesso al Tribunale. Ne deriva che lo stato di salute del ricorrente 1 è stabile, la dia- gnosi chiara e la terapia farmacologica impostata e pertanto le valutazioni effettuate dall’autorità di prime cure risultano tutt’ora corrette. La ricorrente 2 ha dichiarato nell’ambito del diritto di essere sentito di sof- frire di problemi mentali e di dimenticanza. In data (...) gennaio 2021 ha consultato un dentista che ha applicato una otturazione provvisoria (cfr. atto SEM n. 93/2). In seguito, il (...) febbraio 2021, è stata diagnosticata una turbe psichica ed una probabile sindrome di shock post-traumatico, per cui è stata consigliata una presa a carico psichiatrica (cfr. atto SEM n. 101/2). Gli esami di laboratorio effettuati hanno d’altro canto fornito risultati nella norma (cfr. atto SEM n.102/2). Il (...) febbraio 2021 la ricorrente ha subito l’estrazione di un dente (cfr atto SEM n. 104/2). In data (...) febbraio 2021, nell’ambito di un consulto psichiatrico, è stata diagnosticata una sin- drome da disadattamento con disturbo prevalente di altri aspetti emozio- nali. è stata concordata una presa a carico integrata con visite mediche e psicologiche, senza terapia farmacologica (cfr. atto SEM n. 114/2). Il (...) marzo 2021 durante una visita oftalmologica sono stati prescritti degli oc- chiali (cfr. atto SEM n. 132/3). In seguito, in data (...) marzo 2021, durante il consulto psichiatrico è stata confermata la diagnosi posta in precedenza, così come la terapia (cfr. atto SEM n. 133/2). Il (...) marzo 2021, è stata rilevata una deflessione del tono dell’umore con tensione, irritabilità, iper- controllo e disturbi del sonno, per cui è stata prescritta una terapia a base di Trittico 150mg (cfr. atto SEM n. 134/2). In data (...) marzo 2021 e il suc- cessivo (...) marzo 2021, nell’ambito di un consulto psichiatrico è stata con- fermata la diagnosi e la terapia (cfr. atto SEM n. 138/2 e 139/2). Il seguente (...) aprile 2021, durante un consulto psichiatrico, è stata confermata la diagnosi e la terapia (cfr. atto SEM 146/2). In data (...) aprile 2021, è stata confermata la diagnosi di sindrome da disadattamento con disturbo preva- lentemente di altri aspetti emozionali, con labilità emotiva con tensione, di- sturbi del sonno e stipsi, trattate con Trittico 150mg, Psychopax gtt 12.5mg/ml e Movicol sac (cfr. atto SEM n. 147/2). Il (...) maggio 2021, nell’ambito di un nuovo consulto psichiatrico, è stata confermata la diagnosi e la terapia (cfr. risultanze istruttorie). In data (...) settembre 2022, la rap- presentante legale dei ricorrenti ha trasmesso un “Verlaufeintrag”, atto a riassumere le visite mediche effettuate dalla ricorrente, in sostanza viene confermata la diagnosi di PTSD e depressione, oltre che ipertiroidismo, per cui è stata orientata presso la clinica ENDIA. Si constata, d’altro canto, che in seguito nessun aggiornamento circa lo stato di salute della ricorrente sia
D-1899/2021 Pagina 14 stato trasmesso al Tribunale. Ne deriva che lo stato di salute della ricor- rente 2 è stabile, la diagnosi chiara e la terapia farmacologica impostata e pertanto le valutazioni effettuate dall’autorità di prime cure risultano tutt’ora corrette. Alla ricorrente 3 è stata prescritta in data (...) marzo 2021 una terapia per l’acne, una visita di controllo per tale problematica si è tenuta in data (...) marzo 2021 (cfr. atto SEM n. 125/2 e 137/2). Nell’ambito del diritto di es- sere sentito la stessa ha dichiarato di dirignare i denti di notte e di essere molto stressata. In data (...) settembre 2022, la rappresentante legale dei ricorrenti ha trasmesso un “Verlaufeintrag”, atto a riassumere le visite me- diche effettuate dalla ricorrente, con cui viene indicato che è stata curata per l’acne e per dolori cervicali. Dagli atti non è evincibile che il ricorrente 4 soffra di problemi di salute, ad eccezione di acne al volto (cfr. atto SEM n. 98/2 e 135/2). In data (...) set- tembre 2022, la rappresentante legale dei ricorrenti ha trasmesso un “Ver- laufeintrag”, atto a riassumere le visite mediche effettuate dalla ricorrente, in sostanza egli è stato curato per l’acne ed ha effettuato delle vaccinazioni. Per quanto concerne il ricorrente 5, la madre, nell’ambito del diritto di es- sere sentito ha dichiarato che avrebbe avuto un tic agli occhi, ma nel frat- tempo il disturbo era diminuito. Dal consulto medico del (...) gennaio 2021 è emerso che il ricorrente gode di buona salute (cfr. atto SEM n. 91/2). Il giorno seguente, nell’ambito di una valutazione dentaria, sono state rile- vate diverse carie da otturare al più presto (cfr. atto SEM n. 94/2). Nel set- tembre 2021 il ricorrente è stato operato a seguito della rottura dell’ulna (cfr. risultanze istruttorie). Nell’ambito del diritto di essere sentito relativo al ricorrente 6, la madre ha indicato che egli non soffre di particolari problemi di salute. dalla visita me- dica del (...) gennaio 2021 è emerso che il ricorrente gode di buona salute e sono state rilevate delle carie e dolore al gomito destro trattato con Tra- malix dolo forte gel (cfr. atto SEM n. 92/2). In data (...) febbraio 2021, (...) marzo 2021, (...) aprile 2021, (...) aprile 2021 e (...) aprile 2021, il ricor- rente è stato sottoposto a cure dentistiche (cfr. atto SEM n. 103/2, 136/2, 140/2). 6.3 Pertanto, i ricorrenti non hanno dimostrato di soffrire di problematiche mediche che sarebbero ostative all’esecuzione del loro trasferimento, se- condo la giurisprudenza topica in materia (cfr. sentenza della CorteEDU N.
D-1899/2021 Pagina 15 contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 con- sid. 7.1; sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicem- bre 2016, 41738/10, §181 segg.). Non risulta inopportuno evidenziare a tal proposito come, in linea di principio, la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate (sulle possibilità di presa in carico medica nell’ambito dell’asilo in Croazia, cfr. le sentenze del Tribunale D-1418/2022 del 4 aprile 2022 consid. 5.3.6 e D-1241/2022 del 25 marzo 2022 pag. 7). Inol- tre, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria compren- dente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento es- senziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assi- stenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psi- chica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). Le allegazioni dei ricor- renti, comprese quelle relative ad una mancata analisi da parte della SEM relativa alla disponibilità di farmaci specifici in Croazia, non sono in grado di rimettere in discussione tale apprezzamento, essendo rammentato che il Tribunale ha già più volte ritenuto che l’aiuto apportato da organizzazioni non governative permette segnatamente di supplire alle lacune delle infra- strutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. in tal senso la sentenza del Tribunale E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1 con rif. cit.). 6.4 In siffatte circostanze, non traspaiono quindi elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo po- tere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non risulta per- tanto alcun motivo per applicare le clausole discrezionali previste all’art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 6.5 Di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Croazia rimane competente per l’esame della do- manda di asilo del ricorrente ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste dal RD III. 7. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo dei ricorrenti, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia confor- memente all’art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato l’autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere
D-1899/2021 Pagina 16 di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incom- pleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell’autorità inferiore confermata. 8. Le misure supercautelari statuite dal Tribunale in data (...) aprile 2021 de- cadono con la presente decisione finale (cfr. HANSJÖRG SEILER, in: Wald- mann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2 a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA. 9. Visto l’esito negativo della procedura, le spese processuali andrebbero po- ste a carico dei ricorrenti (cfr. l’art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l’art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, siccome le conclusioni ricorsuali non erano d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e che si può partire dal presup- posto che i ricorrenti sono indigenti, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia, va accolta (art. 65 cpv. 1 PA). 10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1899/2021 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Adriano Alari
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