Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-1769/2021
Entscheidungsdatum
05.06.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-1769/2021

S e n t e n z a d el 5 g i u g n o 2 0 2 3 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Chiara Piras, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliere Demis Mirarchi.

Parti

  1. A._______, nato il (...),
  2. B._______, nata il (...),
  3. C._______, nata il (...), Afghanistan, tutti patrocinati dalla MLaw Zoe Cometti, (...), ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta- namento; decisione della SEM del 12 aprile 2021 / N (...).

D-1769/2021 Pagina 2 A. A.a I ricorrenti 1 e 2 hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 9 dicembre 2020 per sé stessi e per la loro figlia, C._______. Dai riscontri dattiloscopici dell’unità centrale del sistema europeo “EURODAC” è risul- tato che gli interessati avevano depositato una domanda d’asilo in Grecia il 6 marzo 2019, in Croazia il 12 ottobre 2020 e in Slovenia il 2 di- cembre 2020. A.b Il 16 dicembre 2020 sono stati rilevati i dati personali dei ricorrenti 1 e 2 ed il 22 dicembre 2020 si è tenuto con i medesimi il colloquio ex art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione euro- pea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Durante lo stesso, gli interessati sono stati audizionati segnatamente riguardo ad eventuali ostacoli all’eventuale competenza della Croazia o della Slovenia nella trat- tazione della loro domanda d’asilo, così come in rapporto al loro stato di salute (cfr. atti SEM [1083280]-34/3 e 37/3). A.c Sulla base degli elementi raccolti la Segreteria di Stato della migra- zione (di seguito: SEM) ha presentato alla sua omologa slovena – in data 23 dicembre 2020 – una richiesta di informazioni sulla scorta dell’art. 34 RD III. Le autorità slovene, il successivo 7 gennaio 2021, hanno negato la propria competenza per il trattamento della domanda d’asilo, indicando che la Croazia si è riconosciuta competente (cfr. atto SEM 55/2). In data 8 gennaio 2021 la SEM ha presentato alla Croazia una domanda di ripresa in carico per tutti i ricorrenti. Il 21 gennaio 2021 le autorità croate hanno riconosciuto la propria competenza sulla scorta dell’art. 18 par. 1 lett. b RD III e accettato la domanda di ripresa in carico (cfr. atto SEM 73/1). A.d Il 24 marzo 2021 si è tenuto con gli interessati un colloquio Dublino complementare, durante il quale la SEM ha questionato i ricorrenti sul loro vissuto in Croazia (cfr. atto SEM 105/2). B. Con decisione del 12 aprile 2021 – notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM 129/1) – l’autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessato ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo il trasferimento

D-1769/2021 Pagina 3 dei richiedenti dalla Svizzera verso la Croazia e l’esecuzione della mede- sima misura. C. Per il tramite del plico raccomandato del 19 aprile 2021 (cfr. risultanze pro- cessuali), gli interessati sono insorti con ricorso dinanzi al Tribunale ammi- nistrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro il succitato provvedi- mento dell’autorità inferiore, chiedendo, in limine, la sospensione dell’ese- cuzione della decisione in via supercautelare e la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, hanno concluso all’annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti di causa alla SEM, affin- ché effettui un esame nazionale della domanda d’asilo o perché proceda ai necessari complementi istruttori. Contestualmente, hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso è stata annessa la copia di un F2 del 14 aprile 2021 e del 15 aprile 2021, relativi allo stato di salute rispettivamente dei ricorrenti 2 e 1. D. In data 20 aprile 2021 il Tribunale ha ordinato, a titolo supercautelare, la sospensione provvisoria dell’esecuzione dell’allontanamento degli interes- sati. E. Con lettera del 30 aprile 2021 i ricorrenti hanno inoltrato al Tribunale i se- guenti allegati:

  • lettera d’uscita infermieristica della (...) del 24 aprile 2021 relativa al ricorrente 1;
  • F2 del 29 aprile 2021 relativo ad una visita di natura ginecologica della ricorrente 2;
  • F2 del 23 aprile 2021 relativo allo stato di salute del ricorrente 1;
  • F2 del 29 aprile 2021 relativo allo stato di salute della ricorrente 3. F. Con scritto del 7 maggio 2021 gli insorgenti hanno fatto pervenite al Tribu- nale ulteriori informazioni mediche, più precisamente:

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  • F2 del 29 aprile 2021 relativo allo stato di salute della ricorrente 3, con la firma mancante della Signora D._______;
  • F2 del 4 maggio 2021 relativo allo stato di salute della ricorrente 3;
  • F2 del 5 maggio 2021 relativo allo stato di salute del ricorrente 1;
  • F2 del 4 e 6 maggio 2021 relativi allo stato di salute della ricorrente

G. Con lettera del 4 giugno 2021 gli insorgenti hanno inviato al Tribunale una lettera di dimissione del 1° giugno 2021 della (...) relativa alla ricorrente 2, ivi ricoverata (...). H. Con scritto del 16 luglio 2021 i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale ul- teriori referti F2, rispettivamente del 2 luglio e del 14 luglio 2021, relativi alla situazione medica della ricorrente 2. I. Con la lettera del 5 novembre 2021 gli interessati hanno segnalato al Tri- bunale delle informazioni circa la situazione in Croazia. J. Con decisione incidentale del 16 giugno 2022 il Tribunale ha concesso l’ef- fetto sospensivo al ricorso ed ha accolto l’istanza di dispensa dal paga- mento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. K. Con scritto del 3 novembre 2022 gli insorgenti hanno informato il Tribunale su presunte violazioni del diritto internazionale da parte delle autorità croate e allegato un referto medico del 6 aprile 2022 relativo alla situazione medica della ricorrente 2. L. Con lettera del 24 marzo 2023 gli interessati hanno trasmesso al Tribunale il rapporto scolastico della ricorrente 3 e hanno addotto nuove informazioni relative alla situazione in Croazia. M. Con scritto del 9 maggio 2023 i ricorrenti hanno inoltrato al Tribunale

D-1769/2021 Pagina 5 ulteriori informazioni circa la loro integrazione e la situazione generale in Croazia. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una de- cisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una deci- sione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esami- nare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1 Per mezzo del loro gravame gli insorgenti censurano un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell’auto- rità inferiore. In tal senso, ritengono che la SEM avrebbe dovuto approfon- dire maggiormente lo stato di salute degli insorgenti, tra gli altri con l’alle- stimento di un “formulario F4”. L’autorità inferiore non avrebbe nemmeno valutato se l’interruzione della presa a carico psichiatrica dei ricorrenti possa provocare un peggioramento del loro stato di salute. La SEM non avrebbe dipoi verificato se i medicamenti assunti dalla ricorrente 3 siano disponibili anche nei centri di accoglienza croati. Infine, l’autorità inferiore avrebbe omesso di analizzare la questione del benessere superiore della fanciulla.

D-1769/2021 Pagina 6 I ricorrenti si prevalgono anche di una violazione del diritto di essere sen- tito. La SEM avrebbe infatti citato nella sua decisione un rapporto dell’Am- basciata svizzera in Croazia, nel quale si sostiene che le persone vulnera- bili trasferite nel contesto della procedura Dublino nel succitato Paese be- neficerebbero di un sostegno particolare per quanto riguarda l’alloggio, l’assistenza, la scolarizzazione e l’integrazione. Detto rapporto non figure- rebbe nell’indice degli atti e, per questa ragione, gli interessati non avreb- bero avuto modo di fornire delle prove contrarie. 3.2 Tali censure verranno esaminate in limine dal Tribunale, in quanto pos- sono comportare l’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5). 3.2.1 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla tratta- zione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comun- que le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’ammi- nistrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 3.2.2 La determinazione dei fatti e l’applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. HÄNER, in: Häner/ Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Si- gnificativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applica- zione della norma giuridica (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/ BABEY, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2 a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la deci- sione, che l’autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di inda- gini supplementari (cfr. KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l’ampiezza dell’accertamento d’ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l’autorità reputa chiare le circo- stanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenze del Tri- bunale D-114/2021 dell’11 maggio 2021 consid. 4.2, D-291/2021 del

D-1769/2021 Pagina 7 9 marzo 2021 consid. 7.3.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Pro- zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 a ed. 2022, n. 3.144, pag. 241). 3.2.3 Così, sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il diritto di richiedere l’assunzione di prove all’autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una tale richiesta deve vertere su fatti suscettibili d’influenzare l’esito della pro- cedura e che non si evincono già dall’incarto (cfr. DTF 131 I 153 consid. 3; sentenze del Tribunale D-291/2021 consid. 7.3.2, A-3056/2015 del 22 di- cembre 2016 consid. 3.1.3). Nemmeno detta massima impedisce d’altro canto all’autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte (“antizipierte Beweiswürdigung”), e di negarne l’assunzione ove le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del TF 1C_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; sentenza del Tribunale A-6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1552 con rinvii). Procedendo in tal senso in modo non arbitrario, l’auto- rità può porre un termine all’istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale [TF] 2C_720/2010 del 21 gen- naio 2011 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale D-6763/2018 dell’11 giu- gno 2020 consid. 9 e A-7392/2014 dell’8 agosto 2016 consid. 3.4.2.2). 3.2.4 I principi sopra esposti delimitano sia l’attività istruttoria dell’ammini- strazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., in particolare 3.144, pag. 241) e tor- nano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di na- tura medica (cfr. le sentenze del Tribunale D-114/2021 dell’11 maggio 2021 consid. 4.4, D-291/2021 consid. 7.3.3 e D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 8.3.5). 3.2.5 Nel suo messaggio relativo al riassetto del settore, il Consiglio fede- rale sottolineava come l’assistenza sanitaria per i richiedenti l’asilo dovesse essere garantita mediante consultazioni mediche in loco, possibilità di trat- tamento ambulatoriale in ospedale o una visita medica in caso di necessità (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull’asilo del 3 settem- bre 2014, FF 2014 6917, 6940). Nella prassi, nel caso in cui il personale curante/servizio di assistenza reindirizzi il richiedente l’asilo presso un me- dico esterno, quest’ultimo allestisce, di norma, un breve referto nella forma di un “formulario F2”. Qualora la documentazione agli atti non permetta di determinare in modo completo i fatti giuridicamente rilevanti, la SEM ordina

D-1769/2021 Pagina 8 di principio un rapporto più dettagliato, e meglio, la compilazione di un “for- mulario F4” da parte del curante. Nulla vieta inoltre al ricorrente di presen- tare ulteriori mezzi di prova al soggetto rispettivamente di rivolgersi auto- nomamente ad un medico (cfr. sentenze del Tribunale D-114/2021 con- sid. 4.5 e D-291/2021 consid. 7.3.4). Di principio, le autorità svizzere non sono dal canto loro tenute a prendere in considerazione il potenziale insor- gere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6). 3.2.6 Nel caso in parola, il Tribunale osserva che al momento dell’emis- sione della decisione impugnata l’incarto della SEM conteneva già ampia documentazione medica attinente alla situazione valetudinaria dei ricor- renti e pertanto non vi era alcuna obbligazione di istruire maggiormente la situazione medica degli interessati. Pertanto, il fatto solo che i ricorrenti nel gravame non concordino con l’apprezzamento esposto dall’autorità infe- riore nel provvedimento sindacato, non risulta contrario al principio inquisi- torio. Piuttosto, anche con tale censura in realtà gli insorgenti intendono ottenere un apprezzamento differente nel merito rispetto a quello di cui all’impugnata decisione riguardo sia alla competenza della Croazia nella trattazione del seguito della procedura d’asilo dei ricorrenti sia riguardo all’applicazione della clausola di sovranità, questioni che verranno dunque esaminate di seguito (cfr. infra consid. 6.3 segg.). Pertanto, tale censura, dal profilo formale, è da respingere. 3.2.7 Proseguendo nella disamina, il Tribunale segnala che anche la cen- sura relativa al benessere superiore della fanciulla riguarda l’apprezza- mento operato dall’autorità inferiore. Anche questo aspetto verrà dunque esaminato in seguito (cfr. infra consid. 6.2.1 segg.). 3.3 Invece, per quanto concerne la censura relativa alla violazione del di- ritto di essere sentiti, vista la mancata presenza agli atti della presa di po- sizione dell’Ambasciata svizzera in Croazia citata dalla SEM nella deci- sione avversata, si rileva che nel presente procedimento non sono state effettuate indagini individuali da parte dell’Ambasciata, motivo per il quale non vi sono documenti corrispondenti nell’incarto della SEM che avrebbero dovuto essere consultati. L’autorità inferiore ha fatto riferimento alle inda- gini effettuate dall’Ambasciata a seguito della sentenza di riferimento del Tribunale E-3078/2019 del 12 luglio 2019. Non si ravvisa pertanto una vio- lazione del diritto alla consultazione degli atti.

D-1769/2021 Pagina 9 Di conseguenza, l’autorità di prime cure, nella decisione avversata non ha violato il diritto di essere sentito. 3.4 Ne discende quindi che le doglianze formali espresse dai ricorrenti circa l’accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti rispetto alla loro situazione medica – e di conseguenza quindi pure in merito alla violazione del principio inquisitorio da parte dell’autorità resistente – nonché in rap- porto alla violazione dell’obbligo di essere sentito da parte della SEM, vanno dunque respinte. 4. Ciò posto, venendo ora al merito, occorre chiedersi se la SEM poteva fare applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 4.1 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com- petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Ai sensi dell’art. 3 par. 1 RD III, la do- manda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di prin- cipio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di sog- giorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazio- nale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro com- petente (art. 20 par. 5 primo capoverso RD III). 4.2 Giusta l’art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richie- dente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze

D-1769/2021 Pagina 10 sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro com- petente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 4.3 Inoltre, ai sensi dell’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”), in de- roga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presen- tata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 5. Sulla base degli elementi raccolti la SEM ha presentato alla sua omologa slovena – in data 23 dicembre 2020 – una richiesta di informazioni sulla scorta dell’art. 34 RD III. Le autorità slovene hanno negato la propria com- petenza per il trattamento della domanda d’asilo, indicando che la Croazia si è riconosciuta competente (cfr. atto SEM 55/2). In data 8 gennaio 2021 la SEM ha presentato alla Croazia una domanda di ripresa in carico per tutti i ricorrenti. Il 21 gennaio 2021 le autorità croate hanno riconosciuto la propria competenza sulla scorta dell’art. 18 par. 1 lett. b RD III e accettato la domanda di ripresa in carico (cfr. atto SEM 73/1). 6. 6.1 Agli occhi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche di nu- merosi organismi – in particolare del Consiglio d’Europa – in materia, il si- stema d’asilo e d’accoglienza croato non presenta delle carenze sistemi- che, rispettivamente dei rischi avverati di push-backs alla frontiera con la Bosnia ed Erzegovina, per quanto attiene ai richiedenti che hanno già de- positato una domanda di protezione internazionale in Croazia e che sono esplicitamente ripresi in carico da tale Stato nel quadro di una procedura Dublino (cfr. sentenza del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5). Le allegazioni ricorsuali non permettono di sovvertire tale sue- sposta presunzione e di giungere ad un apprezzamento diverso da quanto sopra esposto. Pertanto l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2 a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 6.2 Ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a que- stioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se “motivi umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda

D-1769/2021 Pagina 11 anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trat- tamento della domanda. Nell’applicazione di tale disposizione normativa, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destina- zione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al ri- guardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno dimostrato, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all’inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Ad ogni modo, appartiene ai ricor- renti sollevare l’eventuale violazione dei loro diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinnanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). 6.2.1 I ricorrenti invocano inoltre la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107). Essi rimproverano alla SEM di non aver analizzato né preso in considerazione il benessere superiore della fi- glia dei ricorrenti. 6.2.2 In proposito si deve sottolineare che i ricorrenti saranno trasferiti in- sieme, come famiglia, in Croazia, e non saranno separati, dimodoché i ri- correnti 1 e 2 potranno occuparsi della loro figlia, fornendole il necessario sostegno educativo, affettivo e psicologico. Sotto questo profilo non si può dunque rimproverare alla SEM di non avere considerato il benessere su- periore della figlia dei ricorrenti. Su questa scia va aggiunto che l’art. 3 par. 1 CDF, secondo cui “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di compe- tenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tri- bunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse su- periore del fanciullo deve essere una considerazione permanente”, non im- pone alle autorità di dare seguito al desiderio dei genitori che la loro do- manda d’asilo sia esaminata dallo Stato che garantisce, secondo loro, le migliori condizioni d’accoglienza per i loro figli (cfr. le sentenze del Tribu- nale F-1532/2022 dell’8 aprile 2022 consid. 8.5 e E-968/2017 del 27 feb- braio 2017 pag. 8). Peraltro, come si dirà d’appresso, anche le problema- tiche mediche che toccano più specialmente la figlia dei ricorrenti non sono caratterizzate da una gravità sufficiente per rinunciare al suo trasferimento,

D-1769/2021 Pagina 12 assieme ai genitori, in Croazia (cfr. infra consid. 6.3.3). Pertanto, il trasferi- mento della ricorrente 3 è da questo profilo compatibile con il principio dell’interesse superiore del fanciullo ai sensi della CDF. 6.2.3 Non sussistono inoltre agli occhi del Tribunale degli elementi per con- cludere che il trasferimento della ricorrente 3 in Croazia equivarrebbe ad uno sradicamento completo, tale da pregiudicare il suo sviluppo ed equili- brio. Invero, essi risiedono in Svizzera da poco più di due anni, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità e di partico- lare integrazione (cfr. sentenza del Tribunale D-2168/2021 del 12 aprile 2023 consid. 8.6.3). In base allo scritto del 23 marzo 2023 inoltrato dalla rappresentante legale degli interessati, la ricorrente 3 avrebbe iniziato a frequentare la prima classe delle scuole elementari a E._______ in data (...). Il tempo trascorso dall’inizio della scuola e l’emissione della presente sentenza non è dunque sufficiente per poter ritenere che il grado di inte- grazione della bambina sia tale di rendere il trasferimento incompatibile con il principio dell’interesse superiore del bambino. 6.2.4 Non si ravvisa pertanto una violazione della CDF. 6.3 Occorre a questo stadio esaminare la situazione medica dei ricorrenti. 6.3.1 Stando agli ultimi referti inoltrati al Tribunale, il ricorrente 1 soffre di una sindrome da disadattamento e reazione mista ansioso depressiva (cfr. atti SEM 151/2 – referto peraltro allegato allo scritto della rappresen- tante legale del 7 maggio 2021 – e 162/2). 6.3.2 La ricorrente 2 presenta un quadro medico più complesso. Dal profilo ginecologico emerge che ella ha avuto (...). Questi episodi hanno avuto – uniti ad altre esperienze negative del passato (cfr. atto SEM 150/2) – un impatto non indifferente sulla salute psichiatrica della ricorrente 2. Dai re- ferti medici versati agli atti si desume che a lei sono stati diagnosticati un disturbo post traumatico da stress e una sindrome da disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (cfr. atto SEM 150/2 – referto peraltro allegato allo scritto della rappresentante legale del 7 maggio 2021). Dagli scritti più recenti emerge inoltre che il quadro medico-psichiatrico della ricorrente 2 sarebbe caratterizzato da lievi episodi depressivi (cfr. scritto del 3 novembre 2022, a cui è stato allegato un referto relativo ad una visita del 6 aprile 2022; cfr. anche scritto del 4 giugno 2021 e la relativa lettera di dimissione del 1° giugno 2021).

D-1769/2021 Pagina 13 6.3.3 Per quanto concerne la ricorrente 3, infine, emerge dai referti psichia- trici versati agli atti che ella ha degli incubi notturni, è soggetta a frequenti risvegli e soffre di ansia da separazione, inappetenza e ansia generalizzata (cfr. atto SEM 145/2 – referto peraltro allegato allo scritto della rappresen- tante legale del 30 aprile 2021). Da un controllo clinico evolutivo che ha avuto luogo il 1° febbraio 2021 si desume che i valori della ricorrente 3 – dopo un mese dall’introduzione della sostituzione tiroidea – erano tornati alla normalità. La madre dell’interessata ha aggiunto in questo contesto che la situazione sarebbe migliorata anche se la ricorrente 3 avrebbe dolori alla bocca quando mangia, dovuti alla problematica di carie dentali (cfr. atto SEM 79/2). Visto che la rappresentante legale non ha più aggiornato il Tri- bunale circa la situazione medica della ricorrente 3, si può partire dalla pre- sunzione che il suo stato di salute non si sia ulteriormente aggravato. 6.3.4 Pertanto, i ricorrenti non hanno dimostrato di soffrire di problematiche mediche che sarebbero ostative all’esecuzione del loro trasferimento, se- condo la giurisprudenza topica in materia (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1; sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 di- cembre 2016, 41738/10, §181 segg.). Non risulta inopportuno evidenziare a tal proposito come, in linea di principio, la Croazia disponga di infrastrut- ture mediche adeguate (sulle possibilità di presa in carico medica nell’am- bito dell’asilo in Croazia, cfr. le sentenze del Tribunale D-1418/2022 del 4 aprile 2022 consid. 5.3.6 e D-1241/2022 del 25 marzo 2022 pag. 7). Inol- tre, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria compren- dente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento es- senziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assi- stenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psi- chica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). Le allegazioni dei ricor- renti, comprese quelle relative ad una mancata analisi da parte della SEM relativa alla disponibilità di farmaci specifici in Croazia, non sono in grado di rimettere in discussione tale apprezzamento, essendo rammentato che il Tribunale ha già più volte ritenuto che l’aiuto apportato da organizzazioni non governative permette segnatamente di supplire alle lacune delle infra- strutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. in tal senso la sentenza del Tribunale E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1 con rif. cit.). 6.4 In siffatte circostanze, non traspaiono quindi elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo

D-1769/2021 Pagina 14 potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non risulta per- tanto alcun motivo per applicare le clausole discrezionali previste all’art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 6.5 Di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Croazia rimane competente per l’esame della do- manda di asilo dei ricorrenti ed è tenuta a riprenderli in carico in ossequio alle condizioni poste dal RD III. 7. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo dei ricorrenti, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia confor- memente all’art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato l’autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incom- pleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell’autorità inferiore confermata. 8. Le misure supercautelari e cautelari statuite dal Tribunale rispettivamente in data 20 aprile 2021 e 16 giugno 2022 decadono con la presente deci- sione finale (cfr. SEILER, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskom- mentar VwVG, 2 a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA). 9. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non- ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con deci- sione incidentale del 16 giugno 2022, accolto l’istanza di assistenza giudi- ziaria giusta l’art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali. 10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

D-1769/2021 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Demis Mirarchi

Data di spedizione:

Zitate

Gesetze

21

LAsi

  • art. 6 LAsi
  • art. 8 LAsi
  • art. 31a LAsi
  • art. 44 LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 106 LAsi
  • art. 108 LAsi

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF

OAsi

  • art. 29a OAsi

PA

  • art. 12 PA
  • art. 13 PA
  • art. 33 PA
  • art. 52 PA
  • art. 56 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 65 PA

RD

  • art. 34 RD

UE

  • art. 5 UE

Gerichtsentscheide

25
  • DTF 140 I 28501.01.2014 · 3.279 Zitate
  • DTF 138 I 23213.01.2012 · 2.089 Zitate
  • DTF 134 I 14001.01.2008 · 4.971 Zitate
  • DTF 133 II 38401.01.2007 · 801 Zitate
  • DTF 131 I 15317.12.2004 · 3.514 Zitate
  • 1C_179/201402.09.2014 · 54 Zitate
  • 2C_720/201021.01.2011 · 46 Zitate
  • A-3056/2015
  • A-6515/2010
  • A-7392/2014
  • D-114/2021
  • D-1241/2022
  • D-1418/2022
  • D-1665/2018
  • D-1769/2021
  • D-2168/2021
  • D-291/2021
  • D-6763/2018
  • E-1488/2020
  • E-3078/2019
  • E-4859/2022
  • E-968/2017
  • F-1532/2022
  • F-5065/2019
  • L 180/31