Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-166/2023
Entscheidungsdatum
13.02.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-166/2023

S e n t e n z a d e l 1 3 f e b b r a i o 2 0 2 3 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione del giudice Lorenz Noli; cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A._______, nato il (...), Pakistan, rappresentato da Ugo Di Nisio, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 14 dicembre 2022 / N (...).

D-166/2023 Pagina 2 Fatti: A. A.a L’interessato è entrato in Svizzera il (...) luglio 2020 per preparare il suo matrimonio con una cittadina svizzera che si è svolto in seguito il (...). A seguito di ciò egli ha ottenuto un permesso di soggiorno in Svizzera per ricongiungimento famigliare. Dal (...) l’interessato vive separato dalla mo- glie, con la quale non ha avuto figli, e per questo motivo una richiesta di prolungamento del suo permesso di soggiorno è stata rifiutata dall’(...) del B._______ che gli ha ordinato di lasciare la Svizzera entro il (...) giu- gno 2022. Ordine al quale egli non ha dato seguito, ma dopo la commis- sione di diversi delitti (furti, violazione di domicilio e possesso di sostanze stupefacenti), egli è stato arrestato un’ultima volta il (...) ottobre 2022 a causa di una sua mancata collaborazione con le autorità del B._______ e posto in detenzione amministrativa presso il carcere amministrativo di C._______ ([...]) per l’esecuzione della decisione di allontanamento presa nei suoi confronti. Da qui egli, il (...) ottobre 2022, ha presentato una do- manda d’asilo in Svizzera. A.b Il (...) dicembre 2022, si è tenuta con il richiedente un’audizione sui suoi motivi d’asilo. In tale ambito egli ha in sostanza dichiarato di essere nato e cresciuto a D.. Nel (...) il padre che avrebbe lavorato per la (...) di un cugino (...) membro del (...), sarebbe deceduto improvvisa- mente, dopo aver presentato la sua (...) quale (...). Non gli avrebbero fatto l’autopsia, ma egli sarebbe stato sepolto la sera stessa del decesso. Pro- babilmente nel (...), allorché egli avrebbe avuto (...) anni, sarebbe stato rapito e sequestrato per (...) o (...) da (...) uomini. Dopodiché egli sarebbe stato lasciato fuori da casa e la madre avrebbe ricevuto delle telefonate intimidatorie nei suoi confronti, invitandolo a non voler seguire il padre, a lasciare il paese altrimenti gli sarebbe accaduto di peggio. (...) anni dopo, egli sarebbe stato accusato ingiustamente a scuola e sarebbe stato man- dato via, continuando gli studi privatamente. Sempre nel (...), sarebbe stato nuovamente sequestrato da (...) uomini che lo avrebbero anche vio- lentato. La violenza sessuale sarebbe stata filmata ed in seguito sarebbe stata pubblicata in rete. I predetti sequestri sarebbero stati denunciati alle autorità di polizia dalla madre, che però non avrebbe fatto nulla. A seguito di tale episodio egli avrebbe iniziato a far uso di eroina a causa della de- pressione, ammalandosi anche di epatite C. Allorché la madre avrebbe scoperto che egli era affetto da quest’ultima patologia, gli avrebbe chiesto di lasciare il Paese, ciò che egli avrebbe fatto nel (...), anche per la vergo- gna. Avrebbe successivamente vissuto in E. per (...) anni, prima di giungere in Svizzera.

D-166/2023 Pagina 3 A sostegno dei suoi asserti egli ha consegnato la fotocopia del suo passa- porto, un rapporto medico stilato per coloro che devono ritornare nel loro Paese d’origine del 9 settembre 2022 ed il referto medico dell’8 novem- bre 2022 dell’ospedale di F.. A.c Il richiedente, il 13 dicembre 2022, ha potuto presentare le sue osser- vazioni al progetto di decisione negativo espresso dalla SEM il 12 dicem- bre 2022. B. Con decisione del 14 dicembre 2022, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. [{...}]-21/1), l’autorità inferiore ha concluso nel suo dispositivo alla non entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessato (cfr. cifra 1 del dispositivo della decisione impugnata e infra consid. 5 in merito), al suo allontanamento dalla Svizzera ed all’esecuzione della predetta misura, sic- come ritenuta ammissibile, esigibile e possibile. C. Per il tramite del plico raccomandato dell’11 gennaio 2023 (cfr. risultanze processuali), l’insorgente è insorto con ricorso avverso il succitato provve- dimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu- nale), postulandone l’annullamento nonché, a titolo principale, che gli sia riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l’asilo in Svizzera. In primo subordine, ha concluso alla concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera, ed in secondo subordine che gli atti siano restituiti alla SEM per un nuovo esame delle sue allegazioni e per complemento istruttorio nell’ambito di una procedura ampliata. Contestualmente, ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso, quale ulteriore documentazione, ha presentato in copia: il protocollo dei trattamenti medici e delle visite del 28 novembre 2022 con allegata la prescrizione dei medi- camenti; la prescrizione del metadone del 24 novembre 2022; il referto me- dico della (...) di G. ([...]) del 16 dicembre 2022. D. Con decisione incidentale del 17 gennaio 2023, il Tribunale ha autorizzato l’insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed ha respinto la sua istanza di assistenza giudiziaria, invitandolo parimenti a versare un anticipo spese di CHF 750.– entro il 27 gennaio 2023. Anti- cipo che è stato corrisposto tempestivamente in quest’ultima data (cfr. ri- sultanze processuali).

D-166/2023 Pagina 4 Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 2. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell’Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo; RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. Il ricorso manifestamente infondato, ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se- condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti. 4. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 5. Innanzitutto, il Tribunale rileva d’ufficio, che la cifra 1 del dispositivo della decisione impugnata conclude alla non entrata nel merito della domanda d’asilo dell’insorgente. La stessa, come pure la citazione quale rimedio giu- ridico dell’art. 108 cpv. 3 LAsi (cfr. pag. 10 della decisione impugnata),

D-166/2023 Pagina 5 sono errate, in considerazione delle motivazioni chiare del medesimo prov- vedimento avversato, dove in realtà si è entrato nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, non riconoscendogli la qualità di rifugiato e respin- gendo la sua domanda d’asilo. Tuttavia, malgrado tali elementi erronei nella decisione avversata, di cui il Tribunale terrà conto debitamente nel dispositivo della presente sentenza, la modifica alla cifra 1 del dispositivo della decisione impugnata non apporta alcun pregiudizio alle parti. Ciò in quanto, sia dalle motivazioni della decisione che dal memoriale ricorsuale presentato dall’insorgente, se ne desume che le stesse avevano completa cognizione del fatto che la decisione concludesse in realtà alla sua cifra 1 del dispositivo al rifiuto della qualità di rifugiato ed al respingimento della domanda d’asilo dell’insorgente. Segnatamente, il ricorrente nel suo gra- vame non ha richiesto di entrare nel merito della sua domanda d’asilo, ma ha esplicitamente postulato nelle sue conclusioni, a titolo principale, al ri- conoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell’asilo (cfr. p.to 2, pag. 10 delle conclusioni del ricorso). Anche le argomentazioni esposte nel suo memoriale ricorsuale, risultano essere totalmente dirette verso un esame materiale della sua domanda d’asilo (cfr. pag. 2, pag. 3 e pag. 6 del ricorso). Ulteriore elemento che sostiene tale valutazione, si evince dal fatto che l’insorgente ha presentato nei 30 giorni lavorativi – trascritti anche nei rimedi giuridici (cfr. pag. 10 della decisione impugnata) – il suo ricorso (secondo quanto previsto all’art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 Ordinanza CO- VID-19 asilo; cfr. supra consid. 2). Pertanto, si considera che le parti non debbano essere informate preventivamente di tale modifica né essere sen- tite in merito (cfr. a contrario art. 62 cpv. 1–3 PA in relazione all’art. 6 LAsi). 6. 6.1 Occorre ora esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5). Invero, nel suo ricorso, egli lamenta un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure una motivazione insufficiente da parte dell’autorità inferiore. 6.2 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). L’accertamento dei fatti è incompleto allor- quando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione. Esso risulta inesatto se l’autorità omette di amministrare la prova di un fatto giuridicamente rile- vante, apprezza in maniera erronea il risultato dell’amministrazione di un mezzo di prova o fonda la decisione su fatti non conformi all’incarto (cfr.

D-166/2023 Pagina 6 DTAF 2015/10 consid. 3.2; sentenza del Tribunale A-671/2015 del 3 ago- sto 2020 consid. 2.1 e D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5.2; KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öffentliches Verfahrensrecht, 3 a ed. 2021, n. marg. 1585). Significativo è il substrato fattuale per le condizioni di appli- cazione della norma giuridica (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.2; ISABELLE HÄNER, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). 6.3 Dal canto suo l’obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 Cost.). Detta prero- gativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interes- sate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da con- sentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 con- sid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 6.4 Nel suo ricorso, l’insorgente osserva che nulla verrebbe riferito nel provvedimento querelato circa la mancata effettuazione delle necessarie indagini da parte delle autorità pakistane, malgrado le denunce presentate dalla madre del ricorrente. Le circostanze addotte in merito sarebbero per- tinenti ai sensi dell’asilo, in quanto mostrerebbero un’inadeguata prote- zione offerta dal Paese d’origine dell’insorgente. Peraltro, la SEM per la valutazione dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento si sarebbe basata su di un accertamento incompleto dei fatti di causa, della effettiva realtà sociale e sanitaria sussistente in Pakistan, nonché su di un incom- pleto esame delle risultanze documentali edite dalle usuali fonti informative a carattere umanitario, aventi rilevanza internazionale. Inoltre, la scarna motivazione della SEM in merito all’ammissibilità dell’esecuzione dell’allon- tanamento dell’insorgente, che erroneamente indicherebbe che dagli atti non emerge alcun indizio di una violazione dell’art. 3 CEDU nel caso di un suo ritorno in Pakistan, non sarebbe palesemente conforme al diritto. 6.5 Il Tribunale dissente dal parere dall’insorgente. Invero, seppur vero che la SEM non abbia esaminato specificatamente, nelle motivazioni della sua

D-166/2023 Pagina 7 decisione, l’allegazione del ricorrente circa le indagini di polizia che non sarebbero state eseguite malgrado la denuncia dei fatti da parte della ma- dre. Tuttavia, essa ne ha tenuto conto nel suo apprezzamento (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione avversata). La circostanza che l’autorità inferiore non abbia proceduto oltre con il ragionamento, verificando se il ricorrente poteva o meno ricevere sufficiente protezione da parte delle autorità del suo Paese d’origine, non deriva da un accertamento incompleto (o ine- satto) dei fatti rilevanti della causa, bensì da un apprezzamento del merito della causa da parte della SEM, la quale dopo aver concluso all’irrilevanza dei motivi d’asilo dell’insorgente – in particolare il suo espatrio sarebbe esclusivamente occorso a seguito della richiesta della madre, dopo che ella aveva scoperto che il ricorrente faceva uso di eroina ed aveva contratto l’epatite C (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione impugnata) – poteva legittima- mente concludere il suo ragionamento, senza procedere oltre. Altresì, si evince chiaramente dalla decisione impugnata, come la SEM abbia preso in considerazione in modo corretto lo stato di salute dell’insorgente, espo- nendo anche lungamente quali cure siano presenti nel Paese d’origine dell’insorgente per il trattamento delle sue affezioni e secondo quali fonti, citandole. Ancora una volta, l’evenienza che l’insorgente, fondandosi su al- tre fonti rispetto a quelle citate dalla SEM, giunga ad altra conclusione in merito all’esigibilità rispetto all’autorità inferiore, non deriva da un accerta- mento inesatto o incompleto dei fatti determinanti, bensì dall’apprezza- mento nel merito da parte dell’autorità resistente. Da ultimo, seppure dal profilo dell’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento dell’insor- gente, la decisione avversata contenga una motivazione minima, la stessa è ritenuta sufficiente ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. supra con- sid. 6.3), in quanto ha permesso all’insorgente di impugnare con completa cognizione di causa il provvedimento, alla luce del memoriale ricorsuale presentato. Se poi la SEM ha valutato non vi fossero degli indizi per rite- nere nel caso di specie un rischio di violazione dell’art. 3 CEDU nel caso di un ritorno in Pakistan dell’insorgente, ancora una volta si tratta di un ap- prezzamento che riguarda il merito e non un elemento formale. Su tali pre- supposti, non si vede neppure quali ulteriori misure istruttorie avrebbero dovuto essere effettuate dall’autorità inferiore, con il passaggio alla proce- dura ampliata (ex art. 26d LAsi). 6.6 Ne discende quindi che le censure formali devono essere respinte.

D-166/2023 Pagina 8 7. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 7.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi; DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). 7.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi; per il resto cfr. DTAF 2013/11 con- sid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 8. 8.1 Nel caso in parola, a differenza di quanto sostenuto nel suo ricorso, l’insorgente non è stato in grado di dimostrare, o per lo meno di rendere verosimile, la pertinenza ed il fondamento dei suoi motivi d’asilo ai sensi dell’art. 3 LAsi, indipendentemente dalla loro verosimiglianza. In primo luogo il Tribunale osserva che il nesso di causalità temporale tra la partenza dell’interessato dal Pakistan, occorsa nel (...) o nel (...) (cfr. n. 13/11, D83 seg., pag. 10), risulta essere interrotto. Invero, secondo la giurisprudenza in materia, la persona che attende, dopo l’ultima persecu- zione allegata, più di un periodo da sei a dodici mesi prima di lasciare il paese d’origine, non può più in principio – a parte se dei motivi oggettivi o delle ragioni personali possono spiegare una partenza differita – preten- dere validamente al riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 e giurisprudenza ivi citata). In specie dall’ul- timo sequestro addotto, che sarebbe occorso nel (...) (cfr. n. 13/11, D49, pag. 7), sono trascorsi ben (...) o (...) anni prima che l’insorgente lasciasse

D-166/2023 Pagina 9 il suo Paese d’origine, senza che alcun motivo oggettivo o ragione perso- nale ne possa spiegare la partenza differita. Difatti, dopo i due sequestri avvenuti da parte di persone rimaste sconosciute (cfr. n. 13/11, D49, pag. 6 seg.; D57 segg., pag. 8 seg.), egli non sarebbe più incorso in alcun pro- blema in Pakistan, né avrebbe mai avuto delle problematiche con le auto- rità del suo Paese d’origine (cfr. n. 13/11, D53 segg., pag. 8). Se d’un canto egli ha affermato di non avere amici, di essere rimasto solo e di rimanere a casa, poiché si vergognava ad uscire dopo quello che gli era successo nel corso del secondo sequestro che era stato pubblicato in rete e che tutti avevano visto (cfr. n. 13/11, D52 segg., pag. 7 seg.); tuttavia ciò non spiega perché soltanto dopo che la madre avrebbe scoperto della sua tossicodi- pendenza e dell’epatite C e lo avrebbe pregato di espatriare, egli si sarebbe determinato a partire (cfr. n. 13/11, D51, pag. 7). Infatti, è il ricorrente stesso che ha ricondotto essenzialmente il suo espatrio alla richiesta della madre di lasciare il Paese d’origine e non ai due sequestri che egli avrebbe subito (cfr. n. 13/11, D49, pag. 6). Appare peraltro illogico che d’un canto l’insorgente abbia dichiarato di essere rimasto chiuso in casa, e d’altro canto si sarebbe comunque procurato l’eroina ed il necessario per drogarsi. 8.2 In secondo luogo, il ricorrente presenta soltanto delle supposizioni ine- renti a chi sarebbe il mandante dei due sequestri che gli sarebbero occorsi, come pure della morte supposta del padre per (...), senza tuttavia presen- tare alcun elemento concreto dimostrativo del fatto che il cugino (...) vi fosse realmente immischiato (cfr. n. 13/11, D57 seg., pag. 8). Peraltro, an- che se tale evenienza fosse ritenuta verosimile, attualmente, perlomeno dal profilo oggettivo, non appare sussistere alcun timore fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’eventualità che l’insorgente possa subire dei seri pre- giudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi nel caso di un suo ritorno in patria. In merito si osserva difatti che delle minacce di persecuzioni ipotetiche da parte del cugino (...) del ricorrente che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano come quelle allegate nel ricorso, non risultano essere in alcun modo pertinenti in materia d’asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Fra l’altro non si vede quale interesse potrebbe sussistere an- cora da parte del cugino (...) – sempre nell’evenienza che si partisse dal principio che quest’ultimo fosse realmente il (...) del ricorrente e dei seque- stri occorsi all’insorgente, ciò che in specie può restare una questione aperta – o di terze persone, di commettere degli atti di qualsivoglia rile- vanza ai sensi dell’asilo nei confronti dell’insorgente, il quale attualmente è una persona con problematiche gravi di tossicodipendenza ed altri pro- blemi di salute. Ciò è dimostrato pure dal fatto che l’insorgente, dal (...) non

D-166/2023 Pagina 10 è più incorso in alcuna persecuzione, né ha allegato di essere stato ricer- cato in qualche modo da parte di terze persone dopo la sua partenza (cfr. n. 13/11, D53 segg., pag. 8 segg.). 8.3 L’insorgente ha altresì asserito di temere di morire di epatite C o per l’assunzione di eroina nel caso tornasse in Pakistan, come pure di lasciare in Svizzera la moglie ed il suo cane (cfr. n. 13/11, D77 seg., pag. 10). Tut- tavia, tali allegazioni non risultano essere pertinenti ai fini dell’asilo, in quanto non rientrano chiaramente nei motivi esaustivi esposti all’art. 3 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-3235/2021 del 6 ottobre 2022 consid. 5.3). 8.4 Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo, v’è da confermare il giudizio nega- tivo esposto nella decisione impugnata. 9. Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, il ricorrente non ha più né un permesso di soggiorno per stranieri (cfr. supra lett. A) né un diritto al rinnovo o ad ottenerne uno. A tal proposito vi è luogo di rinviare alle considerazioni esposte qui di seguito (cfr. infra consid. 10.3.4). Pertanto, posto che nessuna eccezione alla re- gola generale della pronuncia dell’allontanamento sia adempiuta (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni pro- cedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311] in combinato disposto con l’art. 44 LAsi; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), il Tribunale è tenuto a confermare tale misura. 10. 10.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI, giusta il quale l’esecuzione dell’allonta- namento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 10.2 Il ricorrente, nel suo gravame, avversa anche le conclusioni a cui l’au- torità inferiore è giunta nella decisione impugnata circa l’ammissibilità e l’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Invero, a mente sua, nel caso di una messa in atto della predetta misura, l’insorgente potrebbe su- bire delle persecuzioni pregiudizievoli alla sua integrità fisica contrarie

D-166/2023 Pagina 11 all’art. 3 CEDU. Dal profilo dell’esecuzione dell’allontanamento, la stessa sarebbe inesigibile in quanto il quadro clinico dell’insorgente risulterebbe piuttosto complesso, sia poiché il mancato trattamento dell’epatite C por- rebbe il rischio di progressione verso una grave disfunzione epatica (cir- rosi), sia perché, a causa della dipendenza dell’insorgente, egli potrebbe necessitare di un trattamento terapeutico integrato a lungo termine se non addirittura permanente. La realtà del sistema sanitario nel suo Paese d’ori- gine e del piano d’eradicazione dell’epatite C da parte del governo paki- stano, non sarebbe inoltre quella sostenuta dalla SEM nella decisione av- versata. 10.3 10.3.1 Giusta l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di prove- nienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazio- nale pubblico della Svizzera. 10.3.2 A tal proposito, in primo luogo il Tribunale osserva come, al contrario di quanto addotto dal ricorrente nel suo gravame, quest’ultimo non è riu- scito a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni irrilevanti. Pertanto, l’ammissibilità del rinvio del ricorrente verso il Pakistan, risulta anche sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi, pacifica. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi che pos- sano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l’insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o ancora dall’art. 3 Conv. tortura. 10.3.3 Inoltre, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in ter- mini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2 – 9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 11.1 e 11.3). 10.3.4 In aggiunta, vi è luogo di determinare nella fattispecie se l’esecu- zione dell’allontanamento sia compatibile con l’art. 8 CEDU. Secondo la giurisprudenza, tale norma tutela in primo luogo, in relazione con il per- messo di soggiorno, la famiglia detta nucleare o ‘’Kernfamilie’’, ovvero la comunità dei coniugi con i loro figli minorenni (cfr. DTF 137 I 113 con- sid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1). Inoltre, possono beneficiare della pro- tezione dell’art. 8 CEDU anche quelle relazioni famigliari non riconosciute legalmente, purché vi sia una relazione sufficientemente stretta ed effet- tiva. Il fattore decisivo è da ricercare nella qualità della vita famigliare e non

D-166/2023 Pagina 12 nel suo fondamento giuridico (cfr. DTF 135 I 143 consid. 3.1). A tal propo- sito è essenziale che i partner vivano in una economia domestica comune e che venga tenuta in considerazione la natura e la lunghezza della loro relazione, così come il loro interesse e impegno reciproco, per esempio attraverso dei figli o altre circostanze (cfr. sentenza del TF 2C_880/2017 del 3 maggio 2018 consid. 3.1; sentenza del Tribunale D-5387/2020 del 6 luglio 2022 consid. 15.4). Tornando al caso in parola, il ricorrente seppure dagli atti di causa risulti tutt’ora sposato con una cittadina svizzera, già a partire dal (...), egli vive separato dalla moglie. Tra l’altro, da sue stesse dichiarazioni, egli attual- mente risulterebbe divorziato, se non fosse perché non si sarebbe presen- tato all’udienza di divorzio (cfr. n. 13/11, D79, pag. 10). Nonostante la mera asserzione dell’insorgente che starebbe cercando con la moglie di rico- struire la loro relazione (cfr. n. 13/11, D78, pag. 10); tuttavia la stessa non è dimostrata da alcun elemento concreto e sostanziato. In assenza di una comunione domestica comune già dal (...) del (...), non si riconosce come la coppia possa avere una relazione stretta ed effettiva, tenendo inoltre in considerazione che non vi sono figli comuni o altri rapporti di dipendenza. Pertanto, neppure l’art. 8 CEDU risulta essere ostativo all’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente. 10.4 L’esecuzione dell’allontanamento risulta quindi essere ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi. 11. 11.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ra- gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica. Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’ese- cuzione dell’allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d’origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d’esi- stenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d’ur- genza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L’art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto ge- nerale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero

D-166/2023 Pagina 13 della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l’infrastruttura ospe- daliera o le regole dell’arte medica nel paese d’origine o di destinazione dell’interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure ne- cessarie possono essere assicurate nel paese d’origine del richiedente, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esi- gibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e riferimenti citati). 11.2 Secondo costante giurisprudenza, in Pakistan non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l’integralità del territorio, malgrado situazioni di sicurezza parzialmente tese, che permetta di presumere, a priori e indipendentemente dalle circo- stanze della fattispecie – a proposito di tutti i cittadini di tale paese – l’esi- stenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenze del Tribunale E-5039/2020 del 15 novembre 2022 con- sid. 9.2; E-3258/2018 del 2 giugno 2020 consid. 12.4.1). 11.3 11.3.1 Dai documenti medici all’inserto, risulta che l’insorgente è affetto da un’epatite C – di cui il ricorrente è a conoscenza già da prima di partire dal suo Paese d’origine – mai curata, in quanto a detta dei medici non è stato ancora possibile intraprendere un trattamento per l’insicurezza nel rispetto delle cure da parte dell’insorgente. Tuttavia, se non curata, vi è il rischio che essa possa condurre ad una grave disfunzione epatica (cirrosi; cfr. il certificato medico del 16 dicembre 2022 del [...]). Altresì, l’insorgente avrebbe delle problematiche alle anche di vecchia data, per le quali sa- rebbe stata fatta una radiografia e sarebbero risultate completamente rotte. Una visita sarebbe stata pianificata per chiarire tale problematica (cfr. il protocollo dei trattamenti medici e delle visite del 28 novembre 2022 ed il certificato medico del [...] del 16 dicembre 2022). Per i dolori, egli ha as- sunto vari analgesici (Acetalgin 500 mg, Dafalgan 500 mg, Irfen 200 mg), nonché risulta dagli atti che assuma tutt’ora il farmaco ansiolitico Valium 10 mg. Inoltre egli è affetto da una grave e cronica problematica di tossicodi- pendenza, attualmente curata con l’assunzione in sostituzione di 80 mg di metadone (10 mg/ml), preso giornalmente (cfr. la prescrizione del 24 no- vembre 2022). Secondo l’ultimo certificato medico del (...) del 16 dicem- bre 2022, il ricorrente per la cura di tale problematica, necessiterebbe di una terapia a lungo termine in una struttura abitativa e medicalizzata pre- posta, nonché di un trattamento terapeutico integrato a lungo termine, se non addirittura permanente. Anche se si sono ipotizzate delle diagnosi psi- chiatriche che sarebbero ulteriormente soggiacenti alla tossicodipendenza

D-166/2023 Pagina 14 dell’insorgente, per le stesse non vi sarebbero degli elementi agli atti, né sarebbero state possibili da appurare (cfr. certificato medico del 16 dicem- bre 2022 del [...]). 11.3.2 Dal quadro medico sopra definito, non appare che la situazione di salute dell’insorgente – seppure non si voglia in questa sede in alcun modo sminuirla – sia a tal punto compromessa che un suo rinvio nel Paese d’ori- gine lo porrebbe in pericolo di vita o lo esporrebbe ad un pregiudizio serio per la sua integrità secondo la giurisprudenza sopra referenziata (cfr. con- sid. 11.1). Difatti, anche il Tribunale, come a ragione sostenuto dalla SEM nella decisione avversata, è dell’avviso che per le problematiche mediche dell’insorgente egli potrà proseguire i relativi trattamenti anche nel suo Paese d’origine. Invero, dalle fonti già citate adeguatamente dall’autorità inferiore, ed al quale si rinvia per il resto (cfr. p.to III/2, pag. 7 segg. della decisione impugnata), se ne desume che sia le cure ortopediche per le problematiche alle anche, sia il trattamento della sua tossicodipendenza – anche con la possibilità di una cura riabilitativa – nonché la cura dell’epatite C, sono disponibili, anche ed in particolare nella provincia del H._______ dal quale egli proviene, e per lo più risultano essere delle cure gratuite (cfr. anche Home Office, Country Policy and Information Note, Pakistan: Medi- cal and healthcare provisions, settembre 2020, https://assets.pu- blishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_ data/file/924029/Pakistan_Medical_and_Healthcare_issues_-CPIN.pdf; Coalition for Global hepatitis elimination, Pakistan National hepatitis Elimi- nation profile, 8 giugno 2022, < https//www.globalhelp.org/sites/default/fi- les/content/news/files/2022-06/Pakistan%20National%20Hepatitis%20Eli- mination%20Profile-FINAL.pdf >; tutti consultati il 6 febbraio 2023). Le al- legazioni e le fonti citate dall’insorgente nel gravame, non sono atte a mu- tare tale valutazione. In particolare, quanto riportato nella pagina web dell’(...), che non esisterebbero in Pakistan dei programmi di riabilitazione, viene subito dopo contraddetto, riferendo come dei programmi di riabilita- zione esisterebbero ma sarebbero molto cari e richiederebbero personale molto motivato che si prenda cura dei pazienti e delle loro particolari circo- stanze (cfr. [...] [...], consultato il 6 febbraio 2023). Tuttavia, anche tali as- serti vengono facilmente messi in discussione da quanto presentato ad esempio nel sito web del (...), sito a I.______ (nella regione del H._______) – citato anche nella decisione impugnata (cfr. pag. 9) – che si occupa di riabilitazione di pazienti con dipendenze di sostanze stupefa- centi, dove segnatamente il trattamento, la riabilitazione, il vitto e l’alloggio sarebbero gratuiti (cfr. [...] < [...] >; consultato il 6 febbraio 2023). Del resto, onde permettergli di finanziare per un certo periodo i trattamenti di cui ne- cessita, il ricorrente potrà, in caso di bisogno, sollecitare dalla SEM – come

D-166/2023 Pagina 15 del resto già evidenziato da quest’ultima autorità nella decisione avversata (cfr. p.to III/2, pag. 9) – un aiuto al ritorno per motivi medici (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 75 dell’Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finan- ziarie dell’11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]). Ne discende quindi che neppure dal profilo medico vi sono degli ostacoli all’esecuzione dell’allon- tanamento dell’insorgente. 11.4 Peraltro, come indicato rettamente dalla SEM nella decisione impu- gnata, alla quale si rimanda per il resto (cfr. p.to III/2, pag. 7), oltre ad una buona formazione e a delle esperienze lavorative, l’insorgente dispone in patria di una rete famigliare sulla quale potrà senz’altro contare per soddi- sfare i bisogni primari in caso necessità, come già in passato. 11.5 Su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente, è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in rela- zione all’art. 44 LAsi). 12. Neppure risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento, in quanto il ricorrente, dispone di un passaporto pakistano tutt’ora valido ed usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 13. Visto tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la deci- sione impugnata confermata. 14. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico dell’insorgente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato dal ricorrente il 27 gennaio 2023.

D-166/2023 Pagina 16 15. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-166/2023 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. La cifra 1 del dispositivo della decisione della SEM del 14 dicembre 2022 è modificata come segue: “1. Non ha la qualità di rifugiato e la sua do- manda d’asilo è respinta.” 2. Il ricorso è respinto. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 27 gennaio 2023. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Zitate

Gesetze

27

Gerichtsentscheide

16