Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-1379/2021
Entscheidungsdatum
03.10.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-1379/2021

Sentenza del 3 ottobre 2023 Composizione

Giudici Chiara Piras (presidente del collegio), Esther Marti, Daniela Brüschweiler, cancelliera Sebastiana Bosshardt.

Parti

A., nato il (...), con la moglie B., nata il (...), ed i figli C., nato il (...), D., nato il (...), Afghanistan, tutti patrocinati da Zoe Cometti, (...), ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino – art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 17 marzo 2021 / N (...).

D-1379/2021 Pagina 2 Fatti: A. A., la moglie B. ed i loro figli C._______ e D., di nazionalità afghana, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 8 gennaio 2021. B. Le indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) in data 18 gennaio 2021, hanno permesso di accertare che secondo la banca dati dattiloscopica "EURODAC" i richiedenti avevano già deposi- tato una domanda d'asilo in Grecia il (...) dicembre 2019 ed in Croazia in data (...) novembre 2020. C. In data 19 gennaio 2021 essi hanno conferito procura alla rappresentanza legale loro assegnata. D. Il 20 gennaio 2021 A. e B._______ sono stati sentiti separata- mente in merito ai loro dati personali, mentre il 25 gennaio 2021 si sono svolti i colloqui personali conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale pre- sentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III). E. In data 26 gennaio 2021 la SEM ha presentato alle competenti autorità croate due richieste di ripresa in carico dei richiedenti fondate sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. F. In applicazione della medesima disposizione, le suddette autorità l'8 feb- braio 2021 hanno accettato le richieste di ripresa in carico degli interessati. G. In corso di procedura gli interessati sono stati sottoposti a diverse visite mediche. In particolare, a B._______ è stato diagnosticato un disturbo de- pressivo di media gravità e cefalea.

D-1379/2021 Pagina 3 H. In data 17 marzo 2021, considerata la gravità del disturbo depressivo dia- gnosticato a B., la rappresentante legale ha richiesto l'allestimento di una perizia medica completa (F4) al fine di poter disporre di una diagnosi completa e quindi delle informazioni di dettaglio al fine di poter procedere alla verifica dell'effettiva possibilità d'accesso alle cure mediche in Croazia. I. Con decisione del 17 marzo 2021, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei richiedenti ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia. J. In data 26 marzo 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato), gli interessati sono insorti contro la decisione della SEM dinanzi al Tribunale amministra- tivo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, anzitutto la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione e la restituzione (recte: concessione) dell'effetto sospensivo al ricorso; in via principale, l'an- nullamento della decisione avversata e la restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni affinché effettui un esame nazionale della domanda d'asilo; in subordine per il completamento dell'istruttoria; con contestuale richiesta di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio con protestate tasse e spese. K. Il Tribunale, con misure supercautelari del 29 marzo 2021, ha provvisoria- mente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento. L. Con scritto del 7 maggio 2021 i ricorrenti hanno trasmesso dei rapporti me- dici del 30 marzo 2021, del 6 aprile 2021, del 14 aprile 2021, del 20 aprile 2021, del 27 aprile 2021 e del 4 maggio 2021 inerenti B.. M. Gli insorgenti, con scritto del 10 novembre 2022, hanno trasmesso i referti medici del 26 aprile 2022 e del 7 novembre 2022 concernenti B._______ e due dichiarazioni del 7 novembre 2022 del direttore dell'istituto delle scuole comunali della città di E., sede di F., inerenti C._______ e D._______.

D-1379/2021 Pagina 4 N. Con scritto del 14 febbraio 2023 gli insorgenti hanno inoltrato i due giudizi scolastici delle scuole elementari di G., sede (...), inerenti B. e C._______ di gennaio 2023 e la dichiarazione del 10 feb- braio 2023 del Basket Club (...). O. Con decisione incidentale del 15 marzo 2023 il Tribunale ha anzitutto con- cesso l'effetto sospensivo al ricorso ed ha autorizzato i ricorrenti a soggior- nare in Svizzera fino a conclusione della procedura, in secondo luogo ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria ed ha infine tra- messo una copia del ricorso e dei successivi scritti alla SEM invitandola nel contempo a presentare una risposta. P. La SEM ha inoltrato le proprie osservazioni con scritto del 28 marzo 2023, allegando gli approfondimenti (anonimizzati) dell'Ambasciata svizzera in Croazia "Rückführungen nach Kroatien gestützt auf das Dublin-Assoziie- rungsabkommen (DAA); Abklärungen der Schweizer Botschaft (Update 2023)". Le stesse sono state trasmesse ai ricorrenti con possibilità di espri- mersi in merito. Q. In data 19 aprile 2023 i ricorrenti si sono espressi in replica allegando di- versi nuovi documenti a sostegno del loro percorso in Svizzera (scolariz- zazione, partecipazione a corsi di lingua, ad atelier e ad associazioni spor- tive e non; lettere di conoscenti della famiglia; cfr. allegati n. 1 a n. 11 allo scritto del 19 aprile. 2023). R. Con scritti del 2 maggio 2023, del 13 maggio 2023, del 9 giugno 2023, del 16 giugno 2023, del 30 giugno 2023, 5 luglio 2023 e del 21 luglio 2023 gli insorgenti hanno trasmesso ulteriori documenti circa le loro attività in Sviz- zera, il link di due interviste rilasciate da B._______ ed hanno anche richia- mato l'attenzione su un recente rapporto sulla situazione del sistema di accoglienza croato.

D-1379/2021 Pagina 5 Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe- riore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha ritenuto da una parte che la Croazia fosse competente per il trattamento della domanda d'asilo dei richiedenti e dall'altra che in tale Paese non vi fossero carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III. In particolare, dagli ac- certamenti generali effettuati dall'Ambasciata svizzera in Croazia non sa- rebbero emersi indizi che riconducessero a lacune generali nel sistema d'asilo o d'accoglienza croato e non vi sarebbero neppure indizi che le per- sone trasferite in Croazia rischierebbero dei respingimenti a catena o di essere sistematicamente vittime di atti di violenza da parte delle autorità

D-1379/2021 Pagina 6 croate di polizia. Altresì, sarebbe garantito l'accesso a rimedi giuridici effi- caci. Inoltre, la problematica dei respingimenti illegali (push backs) non ri- guarderebbe le procedure di ripresa in carico. In merito ai maltrattamenti che i richiedenti avrebbero dichiarato di aver subito da parte delle autorità di polizia croate, secondo le informazioni disponibili, nonostante i compro- vati abusi di potere delle autorità croate di polizia e di frontiera, ciò non farebbe della Croazia, in quanto membro dell'Unione europea, uno Stato di non-diritto e oltretutto gli stessi non costituirebbero delle pratiche siste- matiche. Le segnalazioni di abusi di potere da parte delle autorità di polizia di frontiera croate si limiterebbero manifestamente alla zona frontaliera croata e non riguarderebbero la procedura d'asilo e di rinvio alla quale gli interessati avrebbero accesso al loro ritorno in tale Paese. I maltrattamenti riportati, costituirebbero un abuso di potere da parte di singoli e potrebbero essere assimilate a persecuzioni di terzi e non sarebbero associabili ad abusi da parte di organi statali ufficiali. In seguito, la SEM ha ritenuto che non vi sarebbero motivi che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 LAsi in relazione all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. In particolare, le dichiarazioni dei richiedenti non permetterebbero in alcun modo di giungere alla conclusione che la Croazia negherebbe l'accesso alle cure mediche ai richiedenti l'asilo. Peraltro, la situazione medica sarebbe chiara e non risulterebbe di una gravità tale da costituire una violazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) in caso di trasferimento. Infine, dagli accertamenti a cura dell'Ambasciata svizzera in Croazia, sarebbe emerso che le persone vulnerabili trasferite beneficerebbero di un sostegno particolare da parte delle autorità croate per quanto riguarda l'alloggio, l'assistenza, la scolariz- zazione e l'integrazione. 4.2 In sede ricorsuale, gli insorgenti fanno innanzitutto valere una viola- zione del loro diritto di essere sentiti poiché non sarebbe stata data loro la possibilità di consultare il rapporto d'Ambasciata citato nella decisione im- pugnata. In seguito, essi richiamano numerosi rapporti di organizzazioni internazionali secondo i quali i push backs avverrebbero secondo modalità e in località diverse dalla solo frontiera, ovvero anche all'interno del territo- rio croato e nonostante l'espressione della volontà di chiedere asilo. A ciò si aggiungerebbe il rischio dei ricorrenti di essere rinviati in Afghanistan. In seguito, gli insorgenti ritengono che la valutazione dell'autorità inferiore in merito alla presenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regola- mento Dublino III sarebbe inaccurata. Invero, il trattamento previsto per la ricorrente in relazione alle diagnosi di cefalea e di episodio depressivo di media gravità non sarebbe stato ancora noto al momento della decisione

D-1379/2021 Pagina 7 della SEM. Una prognosi nefasta avrebbe inoltre delle implicazioni nega- tive anche sullo sviluppo psico-sociale dei figli. Un trasferimento in Croazia degli insorgenti contravverrebbe al principio di celerità ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). I ricorrenti starebbero attendendo l'esito delle domande di protezione internazionale dal loro deposito in Grecia il 4 dicembre 2019, ovvero da quasi sedici mesi. La maggior parte di questa attesa non sarebbe loro imputabile. Altresì, una corretta valutazione dell'in- teresse superiore del fanciullo escluderebbe il rinvio degli interessati in Croazia. Infine, considerato il numero limitato di posti letto destinati alle famiglie nel sistema croato, in assenza di garanzie di presa in carico rispet- tose della giurisprudenza Tarakhel, una riammissione in Croazia appari- rebbe contraria all'art. 8 CEDU. 4.3 Con complemento al ricorso del 7 maggio 2021, i ricorrenti rilevano che le terapie necessarie per trattare il disturbo depressivo di media entità e cefalea della ricorrente risulterebbero ad oggi in corso di adeguamento. Al contempo, le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate rispetto alla valutazione effettuata della SEM. Pertanto, la redazione di un rapporto psi- chiatrico in merito alle condizioni di salute, come già richiesto all'autorità inferiore, parrebbe a maggior ragione necessario in vista di una valutazione esaustiva relativa all'esame dei motivi umanitari. 4.4 Con successivo scritto del 10 novembre 2022, gli insorgenti sottoli- neano che un loro trasferimento in Croazia comporterebbe la violazione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (Conv. di- ritti fanciullo, RS 0.107) e comprometterebbe il benessere dei bambini. In- vero, i bambini avrebbero appreso l'italiano e frequenterebbero le scuole obbligatorie ottenendo ottimi risultati. Tali traguardi scolastici denotereb- bero un grande impegno dei fanciulli e una grande capacità di integrazione. Inoltre, la ricorrente sarebbe attualmente in trattamento farmacologico an- tidepressivo nell'ambito di un disturbo post-traumatico da stress (ICD10: F43.1) e beneficerebbe tutt'ora di una presa a carico psichiatrica speciali- stica. Un suo trasferimento parrebbe essere in contrasto con l'art. 3 CEDU, poiché rapporti di organismi internazionali evidenzierebbero l'impossibilità di ottenere un sostegno psichiatrico e psicologico in Croazia. I ricorrenti reiterano poi quanto già illustrato in precedenza per quanto riguarda la pra- tica dei push backs. Da un'indagine effettuata da diversi media risulterebbe infatti che vi sarebbero indizi seri che il comportamento dei funzionari non sarebbe da ricondurre a delle vili iniziative di singoli, bensì all'esecuzione di ordini chiari ricevuti dall'alto.

D-1379/2021 Pagina 8 4.5 Con scritto del 14 febbraio 2023, gli insorgenti hanno informato il Tribu- nale del loro trasferimento dal Centro di F._______ in un appartamento a G._______ e dell'inserimento dei figli presso le scuole elementari di G._______, sede (...). Essi avrebbero inoltre cominciato a praticare la pal- lacanestro presso la società (...). Il trasferimento della famiglia in Croazia non sarebbe dunque conforme al diritto. In merito ai respingimenti illegali, essi sottolineano l'inefficienza dei meccanismi di monitoraggio dei respin- gimenti messi in atto dallo Stato croato. La Croazia sarebbe inoltre stata nuovamente condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), Daraibou contro Croazia, n. 84523/17, del 17 gennaio 2023, in quanto non sarebbe in grado di effettuare investigazioni conclusive in me- rito ai soprusi subiti dai richiedenti l'asilo e dai migranti da parte dell'auto- rità. Tale sentenza sarebbe un'altra concreta dimostrazione che la Croazia non rispetterebbe gli obblighi internazionali e non sarebbe in grado di for- nire una protezione adeguata ai richiedenti l'asilo. Il trasferimento degli in- sorgenti in Croazia sarebbe dunque inammissibile ed irragionevolmente esigibile vista l'integrazione della famiglia in Svizzera. 4.6 Con risposta al ricorso del 28 marzo 2023, l'autorità inferiore, ritiene, per quanto riguarda la situazione medica della ricorrente che non vi sareb- bero elementi che permetterebbero di ritenere che la situazione medica sarebbe di una gravità tale, o di una tale specificità, da rendere inammissi- bile il rinvio in Croazia. Altresì, tale Paese fornirebbe servizi medici ade- guati e garantirebbe l'accesso alle cure necessarie. In seguito, la SEM ri- leva che secondo le informazioni disponibili i respingimenti illegali riguar- derebbero delle persone che, entrando illegalmente nel territorio degli Stati Dublino tramite la Croazia, verrebbero fermate dalle autorità di polizia o di frontiera e rifiuterebbero di sottoporsi al rilevamento dattiloscopico. Nel caso in disamina, il trasferimento nel contesto del Regolamento Dublino III, costituirebbe un'entrata legale nel Paese ed avverrebbe a Zagabria e non alla frontiera esterna della Croazia. Gli accertamenti dell'Ambasciata sviz- zera in Croazia avrebbero dimostrato che sarebbe sempre possibile avere accesso ad una procedura d'asilo dopo un trasferimento verso tale Paese. Infine, la SEM ha constatato che l'interesse superiore dei due fanciulli cor- risponderebbe alla possibilità di restare insieme alla famiglia nucleare e crescere grazie all'educazione dei loro genitori. Non vi sarebbe neppure alcun elemento concreto che farebbe pensare che al loro ritorno non ver- rebbero scolarizzati. Di conseguenza, non si ravviserebbero sufficienti mo- tivi umanitari che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovra- nità ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 in relazione all'art. 17 cpv. 1 Rego- lamento Dublino III.

D-1379/2021 Pagina 9 4.7 Con osservazioni del 19 aprile 2023, i ricorrenti rilevano che un trasfe- rimento in Croazia rischierebbe di mettere a repentaglio i benefici ottenuti da B._______ grazie alla presa in carico psichiatrica intrapresa in Svizzera. La SEM avrebbe poi omesso di verificare se la situazione medica ed il rin- vio del nucleo famigliare nel suo complesso sarebbe ragionevolmente esi- gibile. La ricorrente sarebbe il pilastro della famiglia ed un punto di riferi- mento per tutti i membri, soprattutto per i figli. Per quanto riguarda il rischio di subire dei respingimenti illegali, essi fanno riferimento alla recente sen- tenza di riferimento del Tribunale (E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5) e ritengono che il caso di specie sarebbe un caso eccezionale come definito dal Tribunale. Invero, i ricorrenti costituirebbero un nucleo fami- gliare molto vulnerabile, B._______ beneficerebbe in Svizzera di una presa a carico psichiatrica continuativa ed i figli sarebbero scolarizzati da ormai più di due anni. Essi contestano poi le considerazioni dell'autorità inferiore per quanto riguarda l'integrazione. I fanciulli avrebbero infatti iniziato il loro percorso di integrazione, avrebbero imparato l'italiano, sarebbero scolariz- zati ed integrati nel substrato sociale e culturale (...). Ciò si evincerebbe dai mezzi di prova allegati allo scritto. Un loro trasferimento verso la Croa- zia implicherebbe uno sradicamento che si porrebbe in contrasto con il be- nessere superiore del fanciullo. Inoltre, anche B._______ avrebbe comin- ciato un importante processo di integrazione. Ella parlerebbe italiano, sa- rebbe molto attiva nella società civile, svolgendo delle attività di volonta- riato ed avrebbe ottenuto l'autorizzazione di poter lavorare come anima- trice presso il Servizio integrazione e volontariato della Croce Rossa Sviz- zera Sezione (...) ([...]). Pertanto, il trasferimento dei ricorrenti in Croazia sarebbe inammissibile e non ragionevolmente esigibile. 4.8 Gli insorgenti, con ulteriori scritti del 2 maggio 2023, del 13 mag- gio 2023, del 9 giugno 2023, del 16 giugno 2023, del 30 giugno 2023 e del 5 luglio 2023, trasmettono diversi documenti a sostegno della loro integra- zione. A._______ avrebbe iniziato un'attività di pubblica utilità a H._______ e sarebbe un esempio per i colleghi. L'integrazione in Svizzera dei ragazzi e dei genitori sarebbe esemplare. Un loro ritorno in Croazia sarebbe con- troproducente per lo sviluppo dei ragazzi, contrario all'art. 3 Conv. diritti fanciullo e pure contrario al principio di celerità. Invero, la durata della pro- cedura dovrebbe essere tenuta in conto nell'esame dei motivi umanitari. Nella presente fattispecie, la procedura di determinazione dello Stato mem- bro competente durerebbe ormai da 28 mesi, senza che ciò sarebbe impu- tabile alla famiglia ricorrente.

D-1379/2021 Pagina 10 5. Innanzitutto, i ricorrenti in sede ricorsuale hanno fatto valere delle censure formali. In particolare, sarebbe stato violato il loro diritto di essere sentiti per non aver avuto la possibilità di consultare il rapporto d'Ambasciata ci- tato nella decisione impugnata. A questo proposito il Tribunale ritiene che nonostante tali censure formali sarebbero da trattare preliminarmente poi- ché potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTAF 2013/34 consid. 4.2), dato che nel caso in disamina l'esame di merito è favorevole agli insorgenti in quanto la decisione impugnata viene annullata, si può rinunciare all'analisi delle censure formali. 6. 6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. Prima di applicare la precitata dispo- sizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una do- manda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1). 6.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di prote- zione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico ("take back") – come è il caso di specie – di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III del Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 6.3 Lo Stato membro competente in forza del Regolamento Dublino III è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato do- manda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regola- mento Dublino III). 6.4 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato che gli interessati avevano depositato una domanda d'asilo in Croazia in data 18 novembre 2020 (cfr. atti SEM 22/1 e 25/1). Le competenti autorità croate, in data 8 febbraio 2021, hanno espressamente accettato le

D-1379/2021 Pagina 11 richieste di ripresa in carico degli interessati in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. Di conseguenza, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto la competenza della Croazia per la trattazione della domanda d'asilo dei ricorrenti, di principio data. 7. 7.1 Proseguendo nell'analisi, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro ini- zialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 7.2 La Croazia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Con- venzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, la Croazia è presunta rispettare la sicurezza dei richie- denti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione con- forme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Par- lamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). 7.3 Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di vio- lazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 con- sid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gen- naio 2011, 30696/09).

D-1379/2021 Pagina 12 7.4 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha certo ammesso la forte probabilità, per dei richiedenti che entrano per la prima volta sul terri- torio croato, che dei respingimenti illeciti alla frontiera così come dei respin- gimenti senza esame individuale direttamente alla frontiera ("hot returns") o ancora delle violenze eccessive da parte degli agenti di polizia presenti, possano prodursi regolarmente in Croazia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Al contrario, per quanto attiene ai richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del Regola- mento Dublino III, il Tribunale è giunto alla conclusione, che questi hanno in principio accesso alla procedura d'asilo nel predetto Paese. Alla luce di tale constatazione, ha considerato che sia nel quadro di una procedura di presa in carico ("take charge") sia in una di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischiano, secondo un'elevata probabilità, di es- sere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Il Tribunale ha inoltre negato l'esistenza, nella pro- cedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza in Croazia, di carenze siste- miche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2 a frase del Regolamento Dublino III, che renderebbe generalmente inammissibile un trasferimento dei richiedenti. Una rinuncia al trasferimento dovrebbe avvenire unicamente in casi ecce- zionali, qualora il richiedente riesca a dimostrare, con argomenti fondati, che il principio sopra enunciato non si applica nel suo caso di specie (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 precitata consid. 9.5). 7.5 Nel caso in disamina, anche considerato quanto accaduto ai ricorrenti nel corso del loro relativamente corto soggiorno in Croazia (maltrattamenti, pestaggi e molestie/abusi da parte di agenti di polizia croati, condizioni pes- sime nel campo profughi e nessun accesso alle cure mediche; cfr. atti SEM 37/3 e 40/4), nonché dei numerosi rapporti presentati in sede ricorsuale e delle citazioni giurisprudenziali, non può essere ritenuto che essi siano riu- sciti a dimostrare che rischino di essere sottoposti con grande probabilità a trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU, art. 3 Conv. tortura e dell'art. 4 CartaUE o che lo Stato di destinazione non rispette- rebbe il principio del divieto di respingimento. Infine, neppure la sentenza della Corte EDU Daraibou contro Croazia citata in sede di scambio scritti dagli insorgenti, è atta a mutare la predetta conclusione. Invero, in quest'ul- tima, a differenza di quanto argomentato in modo generale dagli insorgenti, la Corte EDU si è espressa su un caso del tutto specifico di appiccamento di fuoco in una stazione di polizia da parte di un migrante detenuto, dove le autorità croate, nella fattispecie precisa, non avrebbero indagato a suffi- cienza sulle responsabilità statali che avrebbero portato all'evento e alle conclusioni tragiche (con la morte di alcuni detenuti ed il ferimento del ri- corrente), senza tuttavia in alcun modo generalizzare tale modus operandi

D-1379/2021 Pagina 13 a tutte le inchieste effettuate dalle autorità croate, come invece addotto da- gli insorgenti. 7.6 Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2 a frase Regola- mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. 8. 8.1 Occorre ora esaminare, come da censure ricorsuali, se la SEM abbia a giusto titolo omesso di applicare le clausole discrezionali di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III nonché l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Alla luce dei considerandi che seguono e ritenuto l'esito della vertenza risultano nella fattispecie superflue considerazioni in merito alla censurata violazione de- gli art. 3 e 8 CEDU e la questione può pertanto essere lasciata aperta. 8.2 8.2.1 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale pre- sentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 8.2.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi1, disposizione che concretizza in di- ritto interno svizzero la clausola di sovranità, se motivi umanitari lo giustifi- cano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il tratta- mento della domanda. 8.2.3 Il Tribunale amministrativo federale ha stabilito che la suddetta dispo- sizione contiene indiscutibilmente una nozione giuridica indeterminata, ov- vero quella dei "motivi umanitari". L'interpretazione di una nozione giuridica indeterminata costituisce in principio una questione di diritto che può es- sere esaminata in un procedimento di giustizia amministrativa federale. In particolare, l'errata concretizzazione di una nozione giuridica indeterminata costituisce una violazione del diritto ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi e può essere esaminata dal Tribunale con piena cognizione (cfr. DTF 2015/2 consid. 4.3.3). Tuttavia, un certo riserbo s'impone nel rivedere la valutazione dell'autorità amministrativa, in particolare quando quest'ultima si trova in una posizione migliore per valutare la situazione a causa della sua vicinanza al caso, o quando si tratta di settori specializzati nei quali l'autorità possiede particolari conoscenze tecniche (cfr. DTAF 2015/9 con- sid. 6.1; 2014/26 consid. 7.8; 2011/53 consid. 8.1).

D-1379/2021 Pagina 14 8.2.4 Nella propria giurisprudenza il Tribunale amministrativo federale ha stabilito che nell'analisi dei motivi umanitari è determinate un apprezza- mento d'insieme di tutte le circostanze del caso concreto. Per poter am- mettere l'esistenza di motivi umanitari è necessario che vi sia un cumulo di ragioni che facciano apparire il trasferimento come problematico da un punto di vista umanitario (cfr. DTAF 2011/9 consid. 8.2; sentenza del Tribu- nale F-6193/2020 del 17 dicembre 2020 consid. 5.3 e ulteriori riferimenti; vedi inoltre riassunto in: JEAN-PIERRE MONNET, La jurisprudence du Tribu- nal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in: Breitenmo- ser/Gless/Lagodny, [ed.], Schengen und Dublin in der Praxis, Aktuelle Fra- gen, 2015; pag. 426 seg.). Oltre a quelli da prendere in considerazione per i casi medici (cfr. DTAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 e 8), vi sono altri fattori che possono contribuire all'ammissione di motivi umanitari. Tra questi vi sono la situazione specifica del Paese di destinazione, la particolare vulnerabilità della persona o delle persone da trasferire, l'interesse superiore del fan- ciullo, le esperienze traumatiche vissute nel Paese di origine, o successi- vamente – in particolare nello Stato membro dello spazio di Dublino in cui il richiedente tornerebbe – considerazioni basate sul principio dell'unità fa- migliare o sulla presenza in Svizzera di un parente stretto che potrebbe fornire un sostegno particolare, o la durata della procedura di accertamento della responsabilità, o la durata della presenza del richiedente in Svizzera (MONNET, op. cit., 2015; pag. 427 seg.). Quanto più un caso concreto pre- senta fattori gravi e/o sfavorevoli ad un trasferimento, tanto più il potere di apprezzamento conferito all'autorità si ritrova limitato dal principio di pro- porzionalità e tanto maggiori devono essere le possibilità di riconoscimento di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi1 (sentenza del Tribu- nale F-6193/2020 del 17 dicembre 2020 consid. 5.4.3 ed ulteriori riferi- menti, JEAN-PIERRE MONNET, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in: Breitenmoser/Uebersax/Hilpold, [ed.], Schengen und Dublin in der Praxis in der EU, in der Schweiz und in einzelnen europäischen Staaten, mit einem Blick auf 70 Jahre Flüchtlings- konvention, 2023, pag. 253). 8.2.5 Per quanto riguarda la durata della procedura di accertamento della responsabilità, o la durata della presenza del richiedente in Svizzera, quale uno degli elementi di cui al considerando precedente, è necessario rilevare che il sistema Dublino non si basa solo sull'idea di prevenire il fenomeno delle domande di asilo multiple (cosiddetto "asylum shopping"), ma mira anche a garantire ai richiedenti l'accesso effettivo alla procedura d'asilo in uno degli Stati membri entro un periodo di tempo ragionevole (cfr. sul con- testo storico del sistema di Dublino DTAF 2010/27 consid. 6.4.6.1 e 6.4.6.3 e 2010/45 consid. 8.3). Il problema della lunga durata dei procedimenti nei

D-1379/2021 Pagina 15 casi di ripresa in carico (take back) è stato preso in considerazione nel Regolamento Dublino III ipotizzando una durata massima del procedi- mento di prima istanza di ventidue mesi (tre mesi per la richiesta di ripresa [art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III]; un mese per la risposta [art. 25 par. 1 Regolamento Dublino III] e diciotto mesi per il trasferimento [art. 29 Regolamento Dublino III]). Nel caso in cui, come nella fattispecie, la richie- sta di ripresa in carico è basata su dati ottenuti dal sistema EURODAC, il termine per presentare la richiesta è di solo due mesi (art. 23 par. 2 Rego- lamento Dublino III) ed il termine per la risposta è di due settimane (art. 25 par. 1 Regolamento Dublino III), ciò che comporta una durata massima del procedimento di 20.5 mesi (cfr. anche SARAH PROGIN-THEUERKAUF, Sekto- rielles Recht und schweizerisches Migrationsrecht, in: Uebersax/Ru- din/Hugi Yar/Geiser/Vetterli [ed.], Ausländerrecht, 3 a ed., 2022, n. 8.27 e CONSTANTIN HRUSCHKA, Dublin-Verfahren, in: Ausländerrecht, op. cit., n. 16.67). La durata della procedura (rispettivamente la presenza in Sviz- zera) – fintanto che non è stata provocata dalla persona interessata o non può essere imputata alla stessa – è uno dei fattori, di cui deve essere te- nuto conto nell'esame dei motivi umanitari di cui alle clausole di sovranità succitate (cfr. DTAF 2017 VI/10 consid. 6; MONNET, op. cit., 2015; pag. 427 seg.). La dottrina sostiene che, essendo la procedura Dublino soltanto una procedura di determinazione dello Stato membro competente ed in consi- derazione dei termini previsti dal Regolamento Dublino III sarebbe ragio- nevole ritenere una violazione del principio di celerità a partire da una du- rata di 24 mesi (cfr. GRASDORF-MEYER/OTT/VETTERLI, Geflüchtete Men- schen im Schweizer Recht, 2021, n. 817 pag. 224 seg.). In merito al prin- cipio di celerità la Corte di giustizia dell'Unione Europea (CGUE), in rela- zione al Regolamento Dublino II, ha stabilito che qualora la "durata irragio- nevole" della procedura di determinazione dello Stato membro competente aggravi una situazione di violazione dei diritti fondamentali del richiedente, lo Stato membro è tenuto ad esaminare esso stesso la domanda confor- memente alle modalità dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino II (clausola di sovranità, ora sancita all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III; cfr. sen- tenze della CGUE nelle cause riunite C-411/10 e C-493/10 del 21 dicem- bre 2011, par. 98 e 108; C-4/11 del 14 novembre 2013, par. 35). 8.2.6 A titolo esemplificativo, nella propria giurisprudenza il Tribunale am- ministrativo federale ha ammesso un'entrata nel merito a causa della lunga durata della procedura, soltanto in pochi casi eccezionali. In particolare nei casi in cui la procedura era durata più di due anni – senza che la lunga durata fosse imputabile all'insorgente – e dopo un rinvio della causa all'au- torità inferiore, la stessa ha emesso una nuova decisione soltanto dopo molto tempo senza alcun motivo particolare e in presenza di fattori

D-1379/2021 Pagina 16 aggiuntivi, quali gravidanza imminente, interesse superiore del bambino, integrazione avanzata, dubbi sulla disponibilità dello Stato di destinazione ad accogliere il bambino (cfr. le sentenze del Tribunale D-520/2021 del 2 maggio 2023 consid. 7.4.2: 32 mesi, F-2976/2021 del 7 luglio 2021 con- sid. 6.5: quasi 3 anni; F-2001/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 6.5: più di 28 mesi; D-1851/2021 del 5 maggio 2021 consid. 7.4: più di 27 mesi; F- 5634/2018 del 23 aprile 2021 consid. 7.7 e 7.8: 32 mesi; E-6654/2017 del 23 marzo 2020 consid. 6.1: 32 mesi; D-3394/2017 del 30 agosto 2019 con- sid. 7.3: 30 mesi; E-26/2016 del 16 gennaio 2019 consid. 5.2.3: 41 mesi; E-1532/2017 dell'8 novembre 2017 consid. 6.3.2: 35 mesi). Tuttavia, oc- corre rimarcare come vi siano state anche delle procedure di determina- zione dello stato membro competente, che malgrado delle tempistiche si- mili agli esempi citati in precedenza o addirittura con durate maggiori, non hanno comportato un'entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interes- sato, segnatamente in assenza di fattori aggiuntivi, quali circostanze uma- nitarie e famigliari (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 11.3 e 11.4 e F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 7.2). 8.3 L'art. 29a OAsi1 tuttavia, non contiene soltanto una nozione giuridica indeterminata ("motivi umanitari"), ma conferisce al contempo alla SEM un reale potere di apprezzamento ("la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda"; cfr. DTAF 2015/9 consid. 7.5 e 7.6). 8.3.1 L'esercizio del potere di apprezzamento non si confonde tuttavia col beneplacito dell'autorità amministrativa. Il potere d'apprezzamento costitui- sce infatti un obbligo legale e non una libertà (cfr. NULA FREI, Ermessen und unbestimmte Rechtsbegriffe im Verwaltungsrecht, in: Amstutz/Biag- gini/Furrer/Peters/Gschwend [ed.], Forum für juristische Bildung, 2021, pag. 131 segg., pto. 2.2; PIERRE TSCHANNEN/MARKUS MÜLLER/MARKUS KERN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 a ed., 2022, 2. Teil, 3. cap., § 26, n. marg. 591). L'autorità è legata ai criteri che scaturiscono dal senso e dagli scopi della normativa applicabile, così com'è legata ai principi gene- rali del diritto. Tra i principi cardinali che l'esercizio del potere di apprezza- mento deve ossequiare rientrano il divieto dell'arbitrio e della disparità di trattamento, la regola della buona fede e quella della proporzionalità (DTF 141 V 365 consid. 1.2; 137 V 71 consid. 5.1; 104 Ia 201 consid. 5d; DTAF 2014/2 consid. 4.3.1; FREI, in op. cit., pto. 2.2; TSCHANNEN/MÜLLER/KERN, in: op. cit., 2. Teil, 3. cap., § 26, n. marg. 591). Anche sotto il profilo formale, l'autorità è tenuta a maggior rigore e disciplina, quanto più largo è lo spazio di apprezzamento che le è lasciato. Ciò concerne in modo speciale l'ob- bligo di motivazione (DTF 104 Ia 201 consid. 5g). Da giurisprudenza del

D-1379/2021 Pagina 17 Tribunale federale, le esigenze che vengono poste all'obbligo di motiva- zione tanto aumentano e diventano rigorose, quanto maggiore è l'apprez- zamento riservato all'autorità e quanto più numerose sono le premesse fat- tuali su cui tale apprezzamento deve esercitarsi (DTF 129 I 232 consid. 3.3; 104 Ia 201 consid. 5g e relativi riferimenti; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/ FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8 a ed., 2020, § 6, n. marg. 411 e §14, n. marg. 1072). 8.3.2 8.3.2.1 Nella dottrina e nella giurisprudenza vengono individuate varie forme di errori di apprezzamento. In particolare, viene differenziato tra er- rori di apprezzamento semplici (einfache Ermessensfehler) ed errori quali- ficati (qualifizierte Ermessensfehler), i quali costituiscono nel contempo una violazione del diritto (Rechtsfehler). 8.3.2.2 Sono considerati errori di apprezzamento semplici le decisioni che sono inadeguate (o inopportune). Se il potere di cognizione dell'autorità giudiziaria non è limitato alla violazione del diritto (compresi l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento), si estende ugualmente all'esame di adeguatezza della decisione amministrativa ("Angemessenheitskontrolle"). In tale contesto l'esame verte sulla questione di sapere se un'altra solu- zione non sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall'autorità nell'ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto (DTF 137 V 71 consid. 5.1; 132 V 393 consid. 3.3). 8.3.2.3 Un errore qualificato è dato qualora l'autorità ha esercitato il proprio potere di apprezzamento in violazione del diritto, commettendo un eccesso positivo ("Ermessensüberschreitung") o negativo ("Ermessensunterschrei- tung") del proprio potere di apprezzamento oppure abusando di tale potere ("Ermessensmissbrauch"; DTF 137 V 71 consid. 5.1; 132 V 393 con- sid. 3.3). Un abuso del potere di apprezzamento si verifica se l'autorità, pur rispettando i limiti di tale suo potere, si lascia guidare da considerazioni non pertinenti, estranee allo scopo della normativa applicabile, oppure viola principi generali del diritto, quali in particolare il divieto di arbitrio e della disparità di trattamento nonché le regole della buona fede e della propor- zionalità (DTF 123 V 150 consid. 2 e relativi riferimenti). Commette un ec- cesso positivo del proprio potere di apprezzamento l'autorità che esercita il suo apprezzamento quando invece la legge lo esclude o che anziché scegliere fra due soluzioni sostenibili, ne adotti una terza (DTF 116 V 307 consid. 2 e relativi riferimenti). Si registra ugualmente un eccesso del po- tere di apprezzamento nel caso in cui esso è negativo, ossia se l'autorità

D-1379/2021 Pagina 18 si reputa vincolata quando invece la legge l'autorizza a statuire secondo il proprio apprezzamento, oppure se rinuncia d'acchito in tutto o in parte a esercitare il suo potere di apprezzamento (DTF 116 V 307 consid. 2 e re- lativi riferimenti). Se il potere di cognizione dell'autorità giudiziaria, come si vedrà in seguito (cfr. consid. 8.3.3), è ridotto alla violazione del diritto, il Tribunale interviene unicamente se l'autorità ha ecceduto o abusato nell'e- sercizio di tale prerogativa, ovvero se l'atto impugnato comporti una valu- tazione indifendibile delle emergenze concrete, sia inconciliabile con le re- gole del diritto e dell'equità, trascuri elementi di fatto idonei a influire sulla decisione o tenga conto di circostanze irrilevanti (cfr. DTF 134 IV 17 con- sid. 2.1; 126 III 223 consid. 4a; 123 III 274 consid. 1a/cc; 112 III 67 con- sid. 7a con riferimenti alla 109 Ia 109 consid. 2c nonché la sentenza del TF 5A_401/2014 del 18 agosto 2012 consid. 3.2.2). 8.3.3 Tornando ora alla procedura d'asilo, con l'abrogazione della lett. c dell'art. 106 cpv. 1 LAsi, entrato in vigore il 1° febbraio 2014 (Raccolta uffi- ciale [RU] 2013 4375, 5357), il potere d'esame del Tribunale si è ridotto. Di conseguenza, nell'analisi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi1, disponendo la SEM di un reale potere di apprezzamento, il Tribunale può e deve unicamente con- trollare se l'autorità ha esercitato correttamente il suo potere discrezionale (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.1). Da una parte, la SEM deve aver fatto uso di tale potere. A tal fine, deve stabilire in maniera completa i fatti e proce- dere ad un esame di tutte le circostanze pertinenti. D'altra parte, la sua scelta deve essere fatta secondo criteri ammissibili, ovvero criteri oggettivi e trasparenti, altrimenti l'autorità è colpevole di arbitrio. La SEM deve inol- tre conformarsi alle esigenze risultanti dal diritto di essere sentito, della pa- rità di trattamento e del principio di proporzionalità. Le sue considerazioni determinati devono inoltre essere contenute nella motivazione della sua decisione. Qualora fosse il caso il Tribunale non può sostituire il suo potere discrezionale con quello della SEM (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.1). 8.4 8.4.1 Come già rilevato in precedenza (cfr. supra consid. 8.2.2), l'art. 29a cpv. 3 OAsi1 concretizza in diritto interno svizzero l'art. 17 par. 1 Regola- mento Dublino III. La CGUE ha avuto modo di esprimersi in diverse occa- sioni in merito a quest'ultima disposizione. In particolare ha precisato che, dal momento che i termini di questa disposizione coincidono essenzial- mente con quelli della clausola di sovranità che si trovava all'art. 3 par. 2 del Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio 18 febbraio 2003 che sta- bilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro com- petente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50/1 del 25 febbraio 2003;

D-1379/2021 Pagina 19 di seguito: Regolamento Dublino II), l'interpretazione di quest'ultima dispo- sizione è parimenti trasponibile all'art. 17 par 1 Regolamento Dublino III (cfr. sentenza della CGUE del 16 febbraio 2017, C.K. e a., C-578/16 punto 53). Segnatamente, risulta chiaro dal disposto dell'art. 17 par. 1 Re- golamento Dublino III che detta disposizione possiede natura facoltativa ove lascia alla discrezionalità di ogni Stato membro la decisione di proce- dere all'esame di una domanda di protezione internazionale che è presen- tata allo stesso, anche se tale esame non incombe ad esso in forza di criteri di determinazione dello Stato membro competente definiti da detto regola- mento. L'esercizio di tale facoltà, peraltro, non è soggetto a condizioni par- ticolari. Detta facoltà è intesa a consentire a ciascuno Stato membro di decidere in piena sovranità, in base a considerazioni di tipo politico, uma- nitario o pragmatico, di accettare l'esame di una domanda di protezione internazionale, anche se esso non è competente in applicazione dei sud- detti criteri. In considerazione della portata del potere discrezionale in tal modo accordato agli Stati membri spetta allo Stato membro interessato de- terminare le circostanze in cui intende far uso della facoltà conferita dalla clausola discrezionale (cfr. sentenza della CGUE del 23 gennaio 2019, nella causa C-661/17 M.A. e A., punto 58 e segg.). 8.4.2 Nella dottrina sull'attuale Regolamento Dublino III, anche con riferi- mento alla giurisprudenza dei tribunali europei, viene espressa l'opinione che la clausola di sovranità sia da applicare, alla luce del principio dell'"effet utile" – ("Effektivitätsgrundsatz"; cfr. i riferimenti citati nella sentenza del Tribunale F-1385/2017 del 12 luglio 2019 consid. 6.4 e MONNET, in op. cit., 2023, pag. 246), sviluppato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE; dal 1° dicembre 2009 CGUE) affinché le norme europee applica- bili, soprattutto quelle del diritto primario, esplichino piena efficacia in con- formità con il loro oggetto e il loro scopo – e solo in casi eccezionali – so- prattutto in contesti umanitari e famigliari, di cui il sistema Dublino non tiene sufficientemente conto – per evitare di indebolire il sistema di responsabi- lità di Dublino (cfr. FILZWIESER/SPRUNG , Dublin III-Verordnung, Das Euro- päische Asylzuständigkeitssystem, 2014, n. marg. K2 ad art. 17 Regola- mento Dublino III; ULRICH KOEHLER, Praxiskommentar zum Europäischen Asylzuständigkeitssystem, 2018, Dublin III-Verordnung – Kommentar, in particolare n. 4 e 5 ad art. 17 Regolamento Dublino III; sentenza di riferi- mento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 11.3). 9. 9.1 Invitata a prendere posizione in sede di scambio scritti in merito alla modifica delle circostanze del caso di specie e del tempo trascorso in Sviz- zera dai ricorrenti, la SEM non ha riconosciuto l'esistenza di motivi

D-1379/2021 Pagina 20 umanitari e si è limitata a considerare che i ricorrenti sarebbero sempre stati informati dall'autorità in merito alla competenza della Croazia per il trattamento della loro domanda d'asilo, senza quindi in alcun modo lasciare intendere che il loro statuto di soggiorno in Svizzera fosse definitivo. 9.2 Fatte tutte queste premesse è ora necessario passare alla disamina concreta del caso di specie. Innanzitutto, il Tribunale rileva che dal deposito della domanda d'asilo sino alla presente sentenza, la procedura per la de- terminazione dello Stato membro competente (take back) dura da più di 32 mesi, senza che ciò possa essere imputato agli insorgenti. Inoltre, i ri- correnti risultano essere un nucleo famigliare con due figli, C._______ di ormai 12 anni e D._______ di quasi 8 anni. Durante la lunga durata del procedimento, entrambi i ragazzi hanno frequentato la scuola – C._______ ha terminato con successo la scuola elementare, mentre D._______ ha ben terminato la seconda elementare (cfr. allegato n. 2 allo scritto del 19 aprile 2023, attestati di frequenza allegati allo scritto del 2 maggio 2023; allegati n. 2 e 3 allo scritto del 13 maggio 2023; allegati n. 1 e 2 allo scritto del 30 giugno 2023: valutazioni di fine anno e certificato di licenza dalla scuola elementare). Entrambi sono inoltri attivi nella società di pallacane- stro (...) (cfr. dichiarazione del Presidente del Club del 10 febbraio 2023 ed allegato n. 3 allo scritto del 19 aprile 2023). B._______ e A._______ hanno dal canto loro frequentato dei corsi di lingua, degli atelier di scrittura e di attività artistiche (cfr. allegati n. 5-6 e n. 10 allo scritto del 19 aprile 2023 e allegato allo scritto del 5 luglio 2023). Inoltre, entrambi hanno un contratto di lavoro, la Signora B._______ è stata assunta nella funzione di "Anima- trice" mentre il Signor A._______ svolge un'attività di utilità pubblica (cfr. allegato n. 9 allo scritto del 19 aprile 2023 e allegato n. 1 allo scritto del 13 maggio 2023). Infine, vi è pure modo di tenere conto dello stato di salute di B._______, la quale è in trattamento antidepressivo nell'ambito di un disturbo post-traumatico da stress (ICD10: F43.1; cfr. certificato medico del 7 novembre 2022). Da maggio 2023 si sarebbe presentata una riacutizza- zione della sintomatologia clinica, attualmente in corso di valutazione di reintroduzione di terapia farmacologica (cfr. certificato medico del 23 giu- gno 2023 allegato allo scritto del 30 giugno 2023). 9.3 Di conseguenza, alla luce di quanto precede, nella fattispecie sono ri- conoscibili diversi motivi umanitari, i quali da un esame complessivo di tutte le circostanze concrete del caso – ovvero l'interesse superiore dei fanciulli, la lunga durata della procedura, e lo stato di salute della ricorrente – per- mettono di ritenere che si è in presenza di un cumulo di ragioni che fanno apparire il trasferimento dei ricorrenti in Croazia come problematico da un punto di vista umanitario.

D-1379/2021 Pagina 21 9.4 A questo proposito è tuttavia necessario rilevare che al momento dell'e- missione della decisione impugnata a marzo 2021, tali motivi umanitari an- cora non sussistevano per cui non può essere rimproverato all'autorità in- feriore di non averne tenuto conto nella propria decisione. Alla luce dell'e- voluzione della situazione dei ricorrenti, sarebbe però stato opportuno che la SEM tenesse conto dei summenzionati motivi umanitari in sede di scam- bio di scritti (cfr. presa di posizione dell'autorità inferiore del 28 marzo 2023). Ad oggi, la decisione non è più conforme alla fattispecie, risulte- rebbe erronea (cfr. supra consid. 8.3.2) e va pertanto annullata. 10. 10.1 In conformità all'art. 61 cpv. 1 PA l'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Qualora la causa è accolta (totalmente o parzialmente), la priorità è dunque data ad un giudizio riformatore, anche al fine di evitare costose prolunga- zioni della procedura (cfr. ASTRID HIRZEL, in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3 a ed., 2023, n. marg. 10 e 15 ad art. 61 PA), soprattutto qualora l'autorità inferiore non disponga più di un margine di manovra. Un giudizio cassatorio può essere giustificato qualora l'autorità abbia ancora un reale margine d'apprezzamento (cfr. nel senso DTF 143 III 261 consid. 4.3 e relativi riferimenti). 10.2 In ragione della limitazione della cognizione del Tribunale dopo la mo- difica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ed avendo la SEM nell'applicazione della clausola di sovranità un reale potere di apprezzamento (cfr. supra con- sid. 8.3.3 e DTAF 2015/9 consid. 8.1), la decisione andrebbe annullata e gli atti ritornati all'autorità inferiore per una nuova valutazione ed una nuova decisione. Tuttavia, ritenute tutte le circostanze concrete del caso ed in ra- gione dei valori, del senso e dello scopo del Regolamento Dublino III – segnatamente il principio di celerità e dell'effet-utile – il quale mira a garan- tire ai richiedenti l'accesso effettivo alla procedura d'asilo in uno degli Stati membri entro un periodo di tempo ragionevole, si procede ad un giudizio riformatore. 10.3 In considerazione di quanto precede, il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 17 marzo 2021 è annullata e gli atti di causa sono restituiti all'autorità inferiore con l'ordine di applicare la clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e di eseguire la procedura na- zionale di asilo ed allontanamento e di statuire materialmente sulla do- manda d'asilo dei ricorrenti del 9 gennaio 2021.

D-1379/2021 Pagina 22 11. 11.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). 11.2 In seguito, ai sensi dell'art. 111a ter LAsi, non sono attribuite indennità ripetibili in quanto i ricorrenti sono assistiti dalla rappresentante legale de- signata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi. 12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1379/2021 Pagina 23 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto. 2. La decisione della SEM del 17 marzo 2021 è annullata. Gli atti di causa sono restituiti all'autorità inferiore con l'ordine di eseguire una procedura nazionale di asilo ed allontanamento e di decidere materialmente sulla do- manda d'asilo dei ricorrenti del 9 gennaio 2021. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non si assegnano indennità ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

La presidente del collegio: La cancelliera:

Chiara Piras Sebastiana Bosshardt

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