Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-1337/2022
Entscheidungsdatum
05.04.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte IV D-1337/2022

S e n t e n z a d e l 5 a p r i l e 2 0 2 2 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Roswitha Petry, Susanne Bolz-Reimann, cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A., nata il (...), alias B., nata il (...), Eritrea, rappresentata dalla MLaw Cinzia Chirayil, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro [Grecia]) ed allontanamento; decisione della SEM del 14 marzo 2022 / N (...).

D-1337/2022 Pagina 2 Fatti: A. L’interessata, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il (...) dicem- bre 2021 (cfr. atto SEM n. [{...}]-2/2). B. Da investigazioni dell’autorità inferiore nella banca dati europea “Eurodac”, è risultato che la richiedente avesse già presentato una domanda d’asilo in Grecia il (...), ottenendone la protezione internazionale in data (...) (cfr. n. 9/1e 10/1). C. Il (...) dicembre 2021 si è tenuto con l’interessata il verbale del rilevamento dei suoi dati personali (cfr. n. 12/9), allorché invece il (...) dicembre 2021 la medesima ha sostenuto un colloquio Dublino (cfr. n. 15/2), nell’ambito del quale le è stata offerta la possibilità di esprimersi circa il suo stato di salute ed in merito alla competenza della sua domanda d’asilo. In tale sede, è stato presentato quale documento – annesso agli atti dalla SEM – copia del suo certificato di battesimo (cfr. n. 18/-, mezzo di prova n. 1). D. Con scritto del 27 dicembre 2021, la SEM ha concesso all’interessata il di- ritto di essere sentita in relazione all’intenzione di non entrare nel merito della sua domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) e di pronunciare il suo allontanamento verso la Grecia (cfr. n. 17/2). Sempre nella medesima data, l’autorità elvetica pre- posta ha presentato alla sua omologa greca una richiesta di riammissione della richiedente (cfr. n. 19/3 e 20/1) in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicem- bre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno) e dell’Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di per- sone in situazione irregolare del 28 agosto 2006 [RS 0.142.113.729]). E. Il 31 dicembre 2021 l’interessata ha presentato le sue osservazioni al di- ritto di essere sentito concessole dalla SEM il 27 dicembre 2021 (cfr. n. 23/4). La Grecia, sempre nella surriferita data, ha risposto positivamente

D-1337/2022 Pagina 3 alla domanda di riammissione della richiedente, indicando inoltre segnata- mente – su richiesta svizzera (cfr. n. 19/3) – come alla stessa sia stato ac- cordato lo statuto di rifugiato il (...) e che è titolare di un permesso di sog- giorno valido dalla predetta data sino al (...) (cfr. n. 24/1). F. Con scritto del 14 gennaio 2022, l’interessata ha presentato delle osserva- zioni a complemento della sua presa di posizione del 31 dicembre 2021, allegando anche delle stampe di tre fotografie, che rappresenterebbero le condizioni di vita nelle quali la richiedente si sarebbe ritrovata in seguito all’ottenimento della protezione internazionale in Grecia (cfr. n. 26/4). G. Il 10 marzo 2022, la SEM ha presentato alla richiedente un progetto di de- cisione negativo (cfr. n. 34/15) sul quale la stessa ha potuto presentare le sue osservazioni l’11 marzo 2022 (cfr. n. 35/4). H. Per mezzo della decisione del 14 marzo 2022 – notificata il medesimo giorno (cfr. n. 37/1) – l’autorità inferiore non è entrata nel merito della do- manda d’asilo dell’interessata in virtù dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, pro- nunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia e l’esecuzione del precitato provvedimento. I. Con ricorso del 21 marzo 2022 (cfr. risultanze processuali), la ricorrente è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la summenzionata decisione ed ha concluso all’annullamento della stessa, alla restituzione degli atti di causa alla SEM per complemento istruttorio, ordinando nel contempo alla medesima di ottenere delle garan- zie individuali e concrete in rapporto all’accesso ad un alloggio ed all’assi- stenza medica e sociale in Grecia. Contestualmente, ha pure presentato un’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali e del relativo anticipo. J. Con scritto del 1° aprile 2022, l’insorgente ha inoltrato il foglio di trasmis- sione di informazioni mediche (F2) del (...), inerente l’ultimo consulto psi- chiatrico effettuato, riconfermandosi per il resto nelle conclusioni esposte nel suo ricorso.

D-1337/2022 Pagina 4 K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31–33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 con- sid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2, con rif. citati). 3. Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Nel suo provvedimento, la SEM, dopo la ricostruzione dei fatti e della procedura istruttoria, ha dapprima osservato come la ricorrente avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia, stato terzo designato quale sicuro dal Consiglio federale svizzero, nonché che le autorità elleniche avrebbero acconsentito alla sua riammissione. Il parere alla bozza di decisione nega- tiva non conterrebbe poi fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica dal punto di vista dell’autorità inferiore. Segnatamente, quanto da lei vissuto in Grecia, sarebbe fondato unicamente sulle sue dichiarazioni personali, e pertanto non sarebbe corretto basarsi su delle mere allegazioni

D-1337/2022 Pagina 5 di parte per determinare l’ammissibilità o meno di un suo allontanamento verso la Grecia. Altresì, la SEM ha ritenuto che l’interessata non avrebbe mai allegato di aver richiesto aiuto alle autorità greche per ottenere un al- loggio, o di aver denunciato l’abuso sessuale che avrebbe subito su suolo ellenico, o ancora di aver ricercato aiuto e supporto presso le medesime. Solamente nel caso di un furto occorsole, si sarebbe recata a denunciare lo stesso presso le autorità di polizia, che però non avrebbero preso in considerazione, a parte la querela dell’amica C._______ in rapporto al furto del documento d’identità. Tuttavia, allorché la ricorrente con l’amica D._______ (cfr. dossier SEM N [...], di cui alla procedura ricorsuale al Tri- bunale terminata con sentenza D-749/2022 del 24 febbraio 2022) sareb- bero sfuggite ad un tentativo di aggressione sessuale, la polizia greca sa- rebbe intervenuta sul posto. Pertanto un totale abbandono da parte delle autorità greche, al contrario di quanto ritenuto nella presa di posizione al progetto di decisione dall’insorgente, non sarebbe nei fatti dato. Non si rav- viserebbero pertanto neppure gli estremi per ammettere che le autorità el- leniche avrebbero violato la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 18 dicembre 1979 (RS 0.108; di seguito: CEDAW), in particolare l’art. 2, o ancora l’art. 18 della Conven- zione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell’11 maggio 2011 (RS 0.311.35; di seguito: Convenzione di Istanbul), come preteso dall’in- sorgente nel suo parere. L’autorità inferiore ha pure ritenuto che, in rap- porto al suo stato di salute, gli oneri derivanti dal principio inquisitorio, siano stati adempiuti, con una diagnosi ed i trattamenti necessari acclarati e con- solidati. Pertanto, la richiesta della rappresentante legale formulata nel pa- rere dell’11 marzo 2022, circa lo stabilimento di un rapporto medico spe- cialistico (cosiddetto F4), è stata respinta dalla SEM. Nemmeno circa l’as- serita presenza di un parente della ricorrente nel E._______, così come affermato per la prima volta nelle osservazioni dell’11 marzo 2022 dall’in- teressata, vi sarebbero indicazioni in merito all’identità di tale persona, il grado di parentela ed il tipo di relazione che avrebbero, ma non si potrebbe evincere che vi sia una relazione di dipendenza tra lei ed il suo parente perché ella possa prevalersi dell’art. 8 CEDU (RS 0.101). L’autorità infe- riore ha quindi concluso, che dagli atti di causa non sarebbero rilevabili indizi sufficientemente sostanziati e circostanziati che facciano ritenere la sussistenza di motivi umanitari tali da ritenere che un suo trasferimento in Grecia costituirebbe un trattamento contrario all’art. 3 CEDU. Avendola per il resto quest’ultimo Stato riconosciuta quale rifugiata, ella può rientrarvi senza temere un respingimento in violazione del principio di non-respingi- mento. Proseguendo, l’autorità di prima istanza, ha concluso che l’esecu- zione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, sia sotto il profilo

D-1337/2022 Pagina 6 dell’art. 3 CEDU che sotto quello inerente il suo stato di salute. Anche l’esi- gibilità della misura sarebbe data nella fattispecie, in quanto né la situa- zione politica vigente in Grecia, né altri motivi vi si opporrebbero. Segnata- mente, rispetto all’asserita violenza sessuale subita da diversi individui in Grecia, la stessa non sarebbe sorretta da alcun elemento di prova, ed inol- tre non sussisterebbero indizi atti a sostenere che le autorità greche non le offrirebbero la protezione adeguata contro delle aggressioni da parte di terzi, se sollecitate, ciò che non risulta essere stato adempiuto dalla pre- detta. L’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente sarebbe infine pos- sibile sia sul piano tecnico che pratico, avendo in particolare le autorità elleniche dato il loro accordo alla sua riammissione sul loro territorio. 4.2 Dal canto suo la ricorrente nel memoriale ricorsuale, dopo aver esposto e precisato l’istoriato procedurale, nonché fornito sotto alcuni aspetti – in particolare circa l’episodio di abuso sessuale di cui sarebbe stata vittima in Grecia come pure in merito al parente che vivrebbe in Svizzera – ulteriori informazioni al riguardo, lamenta delle lacune nell’istruttoria da parte della SEM circa le condizioni di vita nella quale ella si sarebbe ritrovata su suolo ellenico. Difatti, esponendo dapprima a sostegno dei suoi asserti la situa- zione generale nella quale i richiedenti l’asilo ed in beneficiari di protezione internazionale si troverebbero in Grecia – citando anche alcune fonti di or- ganizzazioni non governative nazionali ed internazionali, la lettera del 1° giugno 2021 che diverse autorità nazionali avrebbero inoltrato alla Com- missione europea, come pure alcune sentenze della Corte europea dei di- ritti dell’uomo (di seguito: CEDU) e della Corte di giustizia dell’Unione eu- ropea (di seguito: CGUE) – al contrario di quanto verrebbe affermato nella decisione impugnata, il suo vissuto sull’(...) di F._______ sarebbe perti- nente per la definizione del caso di specie. Invero il quadro di abbandono complessivo alla quale la ricorrente sarebbe stata esposta in Grecia, che concorrerebbe pure a suo dire all’attuale sua condizione di particolare vul- nerabilità, non sarebbe stata analizzata dalla SEM. Quest’ultima avrebbe considerato soltanto il suo vissuto ad G., omettendo invece di esa- minare le sue condizioni di vita sull’(...) di F., che sarebbero peg- giorate dopo la concessione della protezione internazionale, in quanto pri- vata della copertura dei suoi bisogni essenziali in materia di alimentazione, alloggio ed igiene e ciò per più di (...). A mente della rappresentante legale dell’insorgente, vista la situazione agli atti, il rischio di violazione dell’art. 3 CEDU apparirebbe serio, senza il completamento dell’istruttoria da parte della SEM e l’ottenimento di garanzie specifiche ed individuali che la ricor- rente avrà accesso ad un alloggio, all’assistenza sociale e medica su suolo ellenico. Proseguendo nell’analisi, le autorità elleniche si sarebbero pure

D-1337/2022 Pagina 7 rese responsabili della violazione degli obblighi che la CEDAW, in partico- lare al suo art. 12, come pure la Convenzione di Istanbul secondo l’art. 25, prevedrebbero. Al contrario di quanto affermato dall’autorità inferiore nella decisione impugnata, a dire dell’insorgente, quanto previsto nelle succitate norme internazionali, non si esaurirebbe nell’intervento delle autorità in ma- teria di repressione penale, bensì implicherebbe anche di fornire dei mec- canismi di protezione e di supporto adeguati per prevenire altri episodi di violenza ed assicurare l’accesso ad ulteriori servizi di sostegno in ambito medico, psicologico e legale. In tale ambito, la ricorrente riferisce che non avrebbe denunciato l’abuso sessuale subito nell’(...) alle autorità greche, in quanto temeva, vista la sua situazione di donna straniera, di colore, senza dimora fissa, di non essere creduta dalle stesse, in modo particolare vista la posizione di potere legata all’incarico (...) che avrebbe svolto uno dei suoi aggressori. Inoltre, circa l’intervento degli agenti di polizia che sa- rebbero sopraggiunti dopo il tentativo di aggressione nel H._______ ad G._______, la ricorrente afferma come gli stessi si sarebbero limitati a di- chiarare che il luogo non era sicuro consigliandole di allontanarsi, senza tuttavia fornirle delle misure concrete a tutela della sua incolumità fisica e sessuale, o quantomeno fornirle i recapiti per raggiungere il necessario supporto. In assenza di misure specifiche volte a prevenire la ripetizione di tali episodi, in particolare tramite l’accesso ad un’abitazione sicura e pro- tetta, la situazione dell’insorgente in Grecia sarebbe incompatibile con gli standard di protezione contro violenze sessiste. Inoltre, in caso di rientro su suolo ellenico, apparirebbe irrealistico che l’interessata possa accedere alla necessaria continuità delle cure sia sul piano psichiatrico che su quello psicoterapeutico, quest’ultimo che non sarebbe garantito dal sistema sani- tario nazionale. A fronte di tali elementi, ella ritiene che un suo rinvio in Grecia, si porrebbe in contrasto sia con l’art. 3 CEDU, che con gli art. 2 e 12 CEDAW nonché con l’art. 25 Convenzione di Istanbul. Da ultimo, l’in- sorgente ritiene che la SEM sia scaduta in un accertamento incompleto del suo stato valetudinario, violando quindi la massima inquisitoria. Invero, vi- sta la necessità sia di visite psichiatriche che di sessioni di psicoterapia – queste ultime che non sarebbero accessibili in Grecia – nonché delle fre- quenti crisi d’ansia segnalate dalla rappresentanza legale in sede di parere, la SEM avrebbe dovuto procedere all’allestimento di un rapporto medico F4. Ciò anche in ragione sia del fatto che in relazione alla frequenza e alla durata della terapia, come pure alla prognosi in caso di interruzione tera- peutica, non vi sarebbero indicazioni agli atti di causa, sia in modo partico- lare visto il peggioramento dello stato di salute della ricorrente, le cui cause sarebbero state indagate soltanto parzialmente dai medici. Peraltro, rife- rendosi alle Raccomandazioni dell’(...), ella ritiene come il percorso di de- terminazione della sua diagnosi psichiatrica, sarebbe incompleto, dato che

D-1337/2022 Pagina 8 lei avrebbe avuto unicamente due visite psichiatriche al momento dell’ema- nazione della decisione. Per le surriferite argomentazioni, la ricorrente ri- tiene quindi che un suo allontanamento in Grecia, sia inammissibile e/o non ragionevolmente esigibile. 5. 5.1 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 5.2 Nel caso di specie, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente nel suo atto ricorsuale, il Tribunale non ravvisa nella decisione impugnata al- cun elemento giuridicamente rilevante che sarebbe stato tralasciato dall’autorità inferiore rispetto al vissuto della ricorrente in Grecia. La SEM ha difatti esposto in maniera chiara e completa sia nella parte dedicata ai fatti del caso di specie, che nelle sue argomentazioni, le vicende allegate dalla ricorrente in merito a come avrebbe vissuto su suolo ellenico, pren- dendo in esame anche adeguatamente i mezzi di prova da lei offerti, pure in rapporto alle condizioni di vita sull’(...) di F._______, spiegando altresì le ragioni per le quali queste ultime non potrebbero fungere da riferimento, visto che il suo statuto di rifugiato le permette di muoversi liberamente su tutto il territorio greco (cfr. p.to II, pag. 9 e p.to III, pag. 11 della decisione avversata). Al contrario di quanto rilevato dall’insorgente nel suo gravame, agli occhi del Tribunale la predetta autorità si è quindi espressa in maniera sufficiente e chiara circa gli elementi che l’avrebbero fatta propendere per l’inesistenza di un rischio serio e concreto di violazione dell’art. 3 CEDU nel caso di un ritorno dell’insorgente in Grecia. La circostanza che la SEM ab- bia ritenute le allegazioni della ricorrente in merito alle condizioni di vita nelle quali si sarebbe trovata su suolo ellenico insufficienti per provare una violazione dell’art. 3 CEDU, come peraltro concluso dalla stessa rappre- sentante legale nelle sue argomentazioni ricorsuali (cfr. p.to 4.4, pag. 5 del ricorso), non discende da un accertamento inesatto o incompleto della fat- tispecie da parte dell’autorità inferiore, ma piuttosto dall’apprezzamento adempiuto dall’autorità inferiore nel caso della ricorrente. Argomentazioni

D-1337/2022 Pagina 9 dell’insorgente rivolte verso il provvedimento impugnato che riguardano quindi il merito, e che verranno pertanto trattate dappresso (cfr. infra con- sid. 8.3). Anche dal profilo dello stato di salute dell’insorgente, il Tribunale ritiene, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dalla predetta, che gli atti di causa risultavano completi al momento dell’emanazione della deci- sione avversata, rispetto alle questioni decisive che si pongono nell’ambito di una decisione di non entrata nel merito, in riferimento all’ammissibilità ed all’esigibilità della misura di allontanamento (cfr. anche infra con- sid. 8.3.6.1). In tale contesto, l’autorità precitata ha difatti atteso ad ema- nare la decisione avversata sino a quando l’interessata non ha effettuato tutti gli esami medici indicati e necessari, e la documentazione medica ine- rente gli stessi non sia stata prodotta agli atti (cfr. n. 14/3, 27/2, 28/2, 29/2, 30/2 e 31/2), premurandosi anche di richiedere in date diverse al (...) com- petente l’aggiornamento dei consulti medici avuti e previsti per il futuro per la ricorrente (cfr. n. 32/3 e 33/3). La documentazione medica agli atti, a differenza di quanto sostenuto dall’insorgente nel gravame riguardo al suo stato di salute psichico (cfr. p.to 6.2, pag. 8 del ricorso), riporta informazioni complete, con una diagnosi chiara e sufficientemente acclarata, come pure i trattamenti predisposti (cfr. anche infra consid. 8.4.4). Nell’ultimo consulto psichiatrico del (...) avvenuto prima dell’emanazione della decisione, la dia- gnosi sopra descritta è difatti rimasta invariata, con un aggiustamento uni- camente della terapia, ed anzi l’osservazione di una diminuzione dell’ansia della ricorrente (cfr. n. 30/2). Del supposto peggioramento della situazione valetudinaria della ricorrente, come asserito dalla rappresentante legale nel suo parere dell’11 marzo 2022 e reiterato nel ricorso, che avrebbe sof- ferto di due episodi di mancamenti e nel corso dell’ultimo si sarebbe ferita, nonché al fatto che beneficerebbe presso il CFA di supporto nella gestione delle crisi d’ansia, non se ne trova alcuna traccia agli atti. Pertanto, la SEM, poteva partire dal presupposto, in assenza di ulteriore documentazione o visite previste per la medesima – salvo quella psichiatrica di decorso del (...) (nel frattempo l’F2 pertinente è stato assunto agli atti, cfr. n. 41/2) di cui ha tenuto adeguatamente conto nella decisione avversata in un apprez- zamento anticipato delle prove (cfr. al riguardo DTF 130 II 425 consid. 2.1 e rif. cit.) – che la situazione medica dell’insorgente fosse completa. Non apparteneva difatti alla SEM, come neppure nell’ambito della presente pro- cedura ricorsuale al Tribunale, in tali circostanze, determinarsi circa le giu- ste diagnosi e gli eventuali ulteriori colloqui medici che sarebbero risultati necessari, ma soltanto agli specialisti del settore rispettivamente all’infer- meria del Centro federale dove si trova alloggiata la ricorrente. Avendo tut- tavia in specie la stessa beneficiato dei controlli medici proposti, e vista la diagnosi chiara e conclusiva posta dai medici specialisti, al contrario di quanto postulato dalla ricorrente nel gravame, ulteriori accertamenti medici

D-1337/2022 Pagina 10 – in particolare lo stabilimento di un rapporto medico di dettaglio (F4) – non erano pertanto necessari. 5.3 Visto tutto quanto sopra, le censure formali mosse dalla ricorrente con- tro il provvedimento impugnato, risultano quindi infondate e vanno conse- guentemente respinte. Un annullamento della decisione impugnata e la re- stituzione degli atti di causa alla SEM per nuova istruttoria non trova quindi alcun fondamento. La conclusione proposta in tal senso in sede ricorsuale, va quindi respinta. 6. 6.1 Giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato preceden- temente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di “non-refoulement” ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all’asilo. Senza tale garanzia, l’allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). 6.2 Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell’Unione europea (UE) e dell’Associa- zione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non-respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). 6.3 Nella presente disamina, dal carteggio degli atti, risulta che alla ricor- rente, il (...), è stato riconosciuto lo statuto di rifugiata in Grecia e che ella vi dispone di un permesso di soggiorno valido dalla predetta data sino al (...) (cfr. n. 9/1 e 24/1). Tali circostanze sono peraltro state confermate dalla medesima insorgente nel corso del suo colloquio Dublino (cfr. n. 15/2). Al- tresì, le autorità elleniche, il 31 dicembre 2021, hanno accettato la riammis- sione della ricorrente sul proprio territorio (cfr. n. 24/1). I predetti elementi non sono stati contestati dall’insorgente nel suo gravame, che non ha nep- pure apportato alcun indizio atto a ritenere che la Grecia rischierebbe di allontanarla verso il suo Paese d’origine disattendendo al principio di non- respingimento. 6.4 Di conseguenza, le condizioni dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano essere incontestabilmente soddisfatte, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo dell’insorgente.

D-1337/2022 Pagina 11 7. Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il principio dell’unità della famiglia, sancito dall’art. 44 LAsi è di portata più estesa rispetto all’art. 8 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale D-6528/2014 del 10 marzo 2015 consid. 4.3). Nella presente disamina vi è luogo di rinviare alle considerazioni esposte di seguito (cfr. infra consid. 8.3.6.2), secondo le quali l’interessata non ha reso verosimile che tra lei e l’asserito cugino (...) vivente in Svizzera vi sarebbe una relazione stretta ed effettiva e di dipendenza tale da ritenere che l’esecuzione del suo allontanamento risulterebbe inammissibile. Per- tanto, posto che nessuna eccezione alla regola generale della pronuncia dell’allontanamento sia adempiuta (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 32 dell’or- dinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311] in combinato disposto con l’art. 44 LAsi; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9), il Tribunale è tenuto a con- fermare tale misura. 8. 8.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l’esecuzione dell’allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissi- bile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d’una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli ostacoli all’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova con- sacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’al- lontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 8.3 8.3.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna- zionale possono risultare ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare

D-1337/2022 Pagina 12 l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor- tura, RS 0.105). 8.3.2 Inoltre, ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura (cfr. FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all’interessata sovvertire tale presunzione. A tal fine, ella deve pre- sentare indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto inter- nazionale nel caso specifico, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sen- tenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3; D-114/2021 dell’11 maggio 2021 consid. 8.2). 8.3.3 Occorre innanzitutto determinare se, tenuto conto della situazione generale in Grecia e delle circostanze proprie all’interessata, come soste- nuto dalla medesima nel suo ricorso, vi siano delle serie ragioni per pen- sare che ella sarebbe esposta ad un rischio reale di subire un trattamento contrario all’art. 3 CEDU nel caso di un suo rinvio nel suddetto Paese. 8.3.4 Secondo la giurisprudenza della CorteEDU, l’art. 3 CEDU non sa- rebbe da interpretare come obbligante gli Stati contraenti a garantire un diritto all’alloggio ad ogni persona che rileva della sua giurisdizione, né a fondare un dovere generale di fornire ai rifugiati un’assistenza finanziaria perché questi ultimi possano mantenere un certo livello di vita. Inoltre, il semplice rinvio di una persona verso un paese dove la sua situazione eco- nomica sarebbe peggiore che quella nello Stato contraente che l’espelle, non è sufficiente per raggiungere la soglia dei trattamenti proibiti dall’art. 3 CEDU, essendo che di principio le persone non cittadine che sono interes- sate dall’obbligo di lasciare un paese non possono rivendicare il diritto di restare sul territorio di uno Stato contraente, alfine di continuare a benefi- ciare dell’assistenza e dei servizi medici, sociali o altri che sono loro forniti da quest’ultimo Stato (cfr. sentenze del Tribunale E-1021/2022 del 17 marzo 2022 consid. 5.4 e E-5659/2021 del 31 gennaio 2022 consid. 4.4 con ulteriori rif. cit.). Sempre secondo la CorteEDU, uno Stato può impe-

D-1337/2022 Pagina 13 gnare la sua responsabilità dal profilo dell’art. 3 CEDU – ciò che rende- rebbe l’esecuzione dell’allontanamento contrario a tale disposizione – quando pone, con le sue azioni o omissioni, un richiedente l’asilo total- mente dipendente dall’assistenza pubblica nell’impossibilità di godere in pratica dei diritti che gli permetterebbero di provvedere ai suoi bisogni es- senziali, allorché si troverebbe in una situazione di indigenza materiale estrema incompatibile con la dignità umana (cfr. le sentenze della Cor- teEDU, A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, 39350/13, §27 segg.; Tarakhel contro Svizzera [Grande Camera] del 4 novembre 2014, 29217/12, §95 segg.; M.S.S. contro Belgio e Grecia [Grande Camera] del 21 gennaio 2011, 30696/09, §250 segg. e §263). Al contrario, in assenza di considerazioni umanitarie eccezionalmente imperiose, il fatto che nel caso d’espulsione il richiedente andrebbe incontro ad una degradazione importante delle sue condizioni di vita materiali e sociali non è di per sé sufficiente per comportare una violazione dell’art. 3 CEDU (cfr. le sentenze della CorteEDU, Mohammed Hussein precitata, §71; Sufi e Elmi contro Re- gno Unito del 28 giugno 2011, 8319/07 e 11449/07, §281-292; N. contro Regno Unito precitata, §42; cfr. anche nello stesso senso le sentenze del Tribunale E-1021/2022 consid. 5.4, D-4432/2021 del 28 ottobre 2021 con- sid. 8.3.2). 8.3.5 Nella sua giurisprudenza costante, il Tribunale parte dal presupposto che la Grecia, in quanto Paese firmatario della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio rispetti i suoi obblighi di diritto internazio- nale (cfr. a tal proposito tra le altre le sentenze del Tribunale E-1021/2022 consid. 5.5 e D-570/2022 del 10 febbraio 2022 consid. 8.5). Nel caso di persone che vi hanno ottenuto lo statuto di protezione internazionale, l’esi- stenza di ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, sotto il profilo dell’ammissibilità della misura, non è ammessa che nei casi particolari nei quali vi siano degli indizi concreti di un rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie. Il Tribunale non ignora le informazioni risultanti dai rapporti delle varie organizzazioni non governative, alle quali la ricorrente si riferisce anche nel suo gravare, riguardo alla situazione at- tuale dei richiedenti l’asilo e dei titolari di protezione internazionale in Grecia, come neppure della giurisprudenza della CGUE e della lettera del 1° giugno 2021 inviata da alcuni Stati europei alla Commissione Europea (riguardo quest’ultima questione si rinvia integralmente alle considerazioni contenute nella sentenza del Tribunale D-4432/2021 del 28 ottobre 2021 consid. 8.3.5) citate nel ricorso dall’insorgente. Tuttavia, secondo la giuri- sprudenza, non v’è luogo di concludere che i beneficiari di protezione in- ternazionale si trovino in tale paese, in modo generale – quindi indipenden-

D-1337/2022 Pagina 14 temente dalla situazione di specie – totalmente dipendenti dall’aiuto pub- blico, confrontati all’indifferenza delle autorità ed in una situazione di priva- zione o di mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana. Le problematiche conosciute e le lacune constatate nel si- stema d’accoglienza e di assistenza greco, non hanno difatti un’ampiezza tale che permetterebbero di dedurre che tale paese non avrebbe, per prin- cipio, la volontà o la capacità di riconoscere ai beneficiari di una protezione internazionale i diritti e le prerogative a loro afferenti, rispettivamente che questi non potrebbero ottenerle per la via giudiziaria (cfr. in tal senso fra le altre le sentenze del Tribunale E-1021/2022 consid. 5.5 e E-5659/2021 consid. 4.4.1 con ulteriori rif. cit.). Le argomentazioni contrarie sviluppate nel gravame dall’insorgente, non sono atte a rimettere in discussione la giurisprudenza testé citata. 8.3.6 Cionondimeno, tale constatazione non impedisce alla ricorrente di stabilire che, nel suo caso particolare, l’esecuzione dell’allontanamento sa- rebbe inammissibile. Tuttavia, appartiene a lei di apportarne la dimostra- zione, fondandosi sulla sua situazione personale. 8.3.6.1 Secondo le sue allegazioni, l’insorgente avrebbe chiesto asilo sull’(...) di F._______ in data (...), dove avrebbe soggiornato fino nel (...) in un campo per richiedenti l’asilo. Nei primi (...) circa avrebbe vissuto in un container. In seguito avrebbe appreso di aver ottenuto la protezione in- ternazionale, perdendo il diritto di ricevere l’assistenza finanziaria, e sa- rebbe stata allontanata dal campo succitato. Avrebbe quindi vissuto in una tenda provvisoria sempre sull’(...) di F., che le autorità greche avrebbero in seguito demolito con le ruspe. Ella in tale periodo non avrebbe avuto accesso all’elettricità o al riscaldamento ed avrebbe vissuto le notti con il terrore di essere aggredita sessualmente, in mancanza di sicurezza. Il (...) si sarebbe quindi spostata ad G., vivendo all’aperto, e tra- scorrendo le sue giornate in giro per la città e le notti nel H._______ fino al (...). Ogni giorno si sarebbe recata presso uffici ed abitazioni in cerca di lavoro, ma questo le sarebbe stato rifiutato. Per procacciarsi il cibo, si sa- rebbe recata nelle chiese, ove avrebbe beneficiato dei pasti per i poveri. In seguito, munita del suo “passaporto greco” avrebbe viaggiato fino in I., sul quale territorio avrebbe soggiornato sino al suo arrivo in Svizzera avvenuto il (...) dicembre 2021 (cfr. n. 15/2, 23/4 e 26/4). Inoltre, in sede di diritto di essere sentito (cfr. n. 23/4), ella ha narrato di un abuso sessuale che avrebbe subito da parte di un uomo che ella avrebbe ritenuto essere un (...) di una chiesa che frequentava in quel periodo, nonché da parte di altri individui – in seguito ricondotti al “(...)” e ad un altro individuo (cfr. n. 35/4). Altresì, nel H., sarebbe sfuggita assieme ad

D-1337/2022 Pagina 15 un’amica ad un tentativo di aggressione sessuale, dopo la quale sarebbero intervenuti alcuni agenti di polizia, che avrebbero consigliato alle due ri- chiedenti di allontanarsi dall’area, ritenuta insicura. Ciò posto, v’è luogo di osservare, come rettamente già considerato dall’autorità inferiore nella de- cisione avversata (cfr. p.to II, pag. 9), che la ricorrente non ha tuttavia di- mostrato di aver esaurito tutte le possibilità di far valere i suoi diritti in Gre- cia. Innanzitutto, come menzionato precedentemente, il Tribunale non ignora che le condizioni per trovare un alloggio o un lavoro su suolo ellenico siano difficili. Tuttavia, esistono in Grecia delle organizzazioni non gover- native o benefiche, che possono per lo meno servire da intermediario per le procedure amministrative. La ricorrente, non ha tuttavia mai addotto di aver richiesto aiuto per ottenere segnatamente un alloggio, un lavoro, ed altre prestazioni essenziali – salvo per il cibo allorché si trovava ad G._______ a delle chiese – alle autorità greche o a tali organismi per far valere i suoi diritti; salvo riferire unicamente che le autorità non le avrebbero offerto alcun sostegno od alloggio. Non appare tuttavia che gliene sareb- bero mancate le possibilità, in quanto è lei stessa che ha narrato di essersi recata giornalmente ad G._______ in cerca di lavoro, nonché nelle chiese per beneficiare dei pasti per i poveri. Si rammenta in tale contesto, che quand’anche le misure di protezione di cui beneficiano i richiedenti l’asilo non siano più applicabili all’interessata, dopo il riconoscimento dello statuto di rifugiata, la Grecia resta comunque tenuta, rispetto al diritto europeo, di adempiere ai suoi obblighi, che comportano principalmente l’accesso ad un impiego, all’educazione, alla protezione sociale e alle cure mediche, e di farne beneficiare alla ricorrente alle stesse condizioni che ai suoi resi- denti; è pure tenuta ad assicurarle l’accesso ad un alloggio e alla libera circolazione all’interno del territorio, a condizioni equivalenti a quelle accor- date ai cittadini di Stati terzi residenti legalmente nel paese (cfr. cap. VII della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicem- bre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della pro- tezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [ri- fusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]). Appartiene in tal senso alla ricorrente di indirizzarsi verso le autorità greche per far valere i suoi diritti e, in caso di necessità, di agire per le vie giudi- ziarie disponibili (cfr. la sentenza del Tribunale D-570/2022 del 10 feb- braio 2022 consid. 8.5 con ulteriore rif. cit.). Peraltro ella è giovane, di- spone di alcune conoscenze della lingua inglese (cfr. n. 12/9, p.to 1.17.03, pag. 4) e non soffre di problematiche di salute a tal punto gravi (cfr. infra consid. 8.4.4), che le avrebbero impedito di richiedere o che le impedireb- bero in futuro di indirizzarsi alle autorità greche per far valere i suoi diritti,

D-1337/2022 Pagina 16 rispettivamente ottenere le prestazioni materiali presso le autorità statali competenti, o in caso di necessità appellarsi all’aiuto delle organizzazioni private nazionali ed internazionali presenti su suolo ellenico per ottenerle. Non risulta neppure dall’incarto che ella soffrirebbe di problemi fisici o psi- chici che le impedirebbero di esercitare un’attività lucrativa. Altresì, che la richiedente non vivesse in uno stato di totale abbandono ed indigenza come ella vuole far credere, risulta poi da ulteriori indizi. Difatti, dopo poco più di (...) vissuti ad G., sarebbe partita verso la I., via aerea, con il suo passaporto greco – quindi disponendo per lo meno dei soldi del biglietto di viaggio – e quivi avrebbe soggiornato per diversi mesi, senza depositare alcuna domanda d’asilo, sino al suo arrivo in Svizzera il (...) dicembre 2021, ove soltanto con il suo parere – e poi reiterato nelle sue allegazioni al ricorso – ha sollevato la presenza di un parente che be- neficerebbe di un permesso di domicilio, che le sarebbe di supporto anche in vista di una futura integrazione nel paese. Alla luce di quanto precede, non appare quindi agli atti che l’insorgente, nel caso di un suo ritorno in Grecia, sarà confrontata con una situazione di emergenza di carattere esi- stenziale o a dei trattamenti proscritti dalle norme di diritto internazionale già summenzionate. A differenza poi di quanto sostenuto dall’insorgente nel gravame, non si ravvisano neppure gli estremi per ammettere che le autorità greche ab- biano violato la CEDAW, in particolare gli art. 2 e 12 citati nel ricorso, come pure l’art. 25 della Convenzione di Istanbul, peraltro convenzioni che la Grecia ha pure ratificato. Difatti, concernente dapprima l’abuso sessuale di cui ella sarebbe stata vittima durante il suo soggiorno sull’(...) di F., in mancanza di una denuncia o di una richiesta di aiuto in tal senso alle preposte autorità greche o organismi di aiuto alle vittime presenti sul territorio ellenico, come dichiarato dalla stessa insorgente nel suo ri- corso, non si intravvede nel comportamento delle autorità greche alcuna inadempienza. Analogamente, per quanto non si intenda mettere in que- stione la verosimiglianza che il descritto deplorevole tentativo di violenze nei confronti della ricorrente e di un’amica ad G. sia avvenuto, tut- tavia la prima non ha mai allegato di essersi rivolta agli agenti di polizia greci intervenuti sul posto per denunciare qualsivoglia atto commesso nei suoi confronti da parte di terzi. Dalle circostanze esposte dalla ricorrente, non appare difatti come le autorità preposte non adempirebbero in gene- rale, se adeguatamente sollecitate, ai loro obblighi di perseguimento pe- nale e ad offrire l’aiuto necessario all’insorgente, anche nel caso ella si tro- vasse nuovamente confrontata o esposta a delle minacce concrete, in caso di bisogno. Nel caso d’inadempienze da parte degli organi preposti, appar- terrà poi a lei adire le vie legali disponibili per far valere i suoi diritti. Peraltro,

D-1337/2022 Pagina 17 non si ravvisa dalle sue allegazioni, in che modo in Grecia ella verrebbe discriminata secondo il suo genere ai sensi dell’art. 2 CEDAW, non avendo del resto sostanziato maggiormente le sue allegazioni ricorsuali in merito. Inoltre, né dal ricorso né dagli atti di causa, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute della ricorrente (cfr. anche infra con- sid. 8.4.4), sufficientemente acclarato dall’autorità inferiore (cfr. anche su- pra consid. 5.2), sia ostativo all’ammissibilità dell’esecuzione dell’allonta- namento dell’insorgente (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 di- cembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 con- sid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1). 8.3.6.2 Da ultimo, la sola evenienza che in Svizzera vivrebbe un cugino (...) dell’insorgente al beneficio di un permesso di domicilio, come allegato per la prima volta nel ricorso dalla medesima (cfr. p.to 3, pag. 4 del ricorso) – essendo che nel parere dell’11 marzo 2022, aveva soltanto sostenuto trattarsi di un parente vivente nel E._______, che le darebbe conforto e le sarebbe di supporto in vista di una sua futura integrazione su suolo elvetico (cfr. n. 35/4) e nulla più – non muta la predetta conclusione. Difatti l’interes- sata, maggiorenne, non presenta delle patologie valetudinarie di una gra- vità particolare (cfr. anche infra consid. 8.4.4), né agli atti, come neppure con il ricorso, vi sono ravvisabili indizi concreti e sostanziati che indichino inoltre che ella sarebbe particolarmente dipendente dal sostegno di tale presunto parente vivente in Svizzera, oppure quest’ultimo nei confronti dell’insorgente, tanto da dover ritenere che una non entrata nel merito della domanda d’asilo della ricorrente ed un suo allontanamento in Grecia viole- rebbero l’art. 8 CEDU (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2 con giurisprudenza ivi citata; sentenze del TF 2D_5/2015 del 27 gennaio 2015 consid. 3.2; 2C_1045/2014 del 26 giugno 2015 consid. 1.1.3 con riferimenti; per gli in- dicatori di una relazione stretta ed effettiva cfr. DTF 135 I 143 consid. 3.1; sentenza del TF 2C_1045/2014 consid. 1.1.2). 8.3.6.3 Visto tutto quanto sopra, l’esecuzione dell’allontanamento dell’in- sorgente in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazio- nale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi). 8.4 8.4.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di prove- nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito

D-1337/2022 Pagina 18 di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Altresì, ai sensi dell’art. 83 cpv. 5 LStrI, l’esecuzione dell’allonta- namento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l’interessato rende vero- simile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale E-1985/2021 del 27 settembre 2021 consid. 7.2 con ulteriori riferimenti citati). 8.4.2 Nel caso di specie, tuttavia, l’insorgente non è riuscita a sovvertire la presunzione sopracitata. Difatti, le difficili condizioni di esistenza nelle quali si sarebbe trovata la ricorrente in Grecia, peraltro questione già trattata sotto l’aspetto dell’ammissibilità, non sono in specie sufficienti per ritenere inesigibile l’esecuzione del suo allontanamento. In particolare, nonostante le varie critiche sollevate da alcune organizzazioni non governative al si- stema d’accoglienza e di procedura greco, alcune anche citate nel ricorso, va nuovamente rammentato che la Grecia è vincolata dalla direttiva quali- ficazione. È quindi responsabilità dell’insorgente rivendicare i diritti che le spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Quale rifugiata ri- conosciuta ella ha infatti diritto ad essere trattata in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all’accesso alla giustizia, all’occupazione, all’as- sistenza ed alla sicurezza sociale. Inoltre, essendo che ella dispone di un permesso di soggiorno valido, in principio anche il mercato di lavoro greco risulta esserle aperto (cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribu- nale D-570/2022 del 10 febbraio 2022 consid. 8.5). Anche se è noto che le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione econo- mica prevalente, non ci sono in specie indicazioni – visto anche quanto già ritenuto sotto il profilo dell’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontana- mento – che l’interessata verrebbe esposta ad un’emergenza esistenziale in caso di ritorno in Grecia. Tali criticità del sistema sociale ed economico greci, non risultano difatti ostative, di per sé sole, a realizzare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1–8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 con- sid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1) e pertanto non risultano atte a costituire un ostacolo insormontabile sotto il profilo dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1985/2021 consid. 7.4.2). 8.4.3 Da ultimo, concernente la situazione medica dell’interessata, si deve dapprincipio rilevare che per quanto attiene le persone in trattamento me- dico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d’origine, l’esecuzione dell’al- lontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere pri- vate delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le

D-1337/2022 Pagina 19 cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un’esi- stenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia preva- lersi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al sog- giorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l’infrastruttura ospedaliera o le regole dell’arte medica nel paese d’origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d’origine o di desti- nazione del richiedente, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento sarà ragionevol- mente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell’assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell’interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pre- giudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e rel. rif.). Tuttavia, al contrario di quanto argo- mentato nel gravame dall’insorgente, ciò non appare essere il caso di spe- cie. 8.4.4 Dai documenti medici all’inserto, risulta infatti che la ricorrente ha all’attivo al momento una diagnosi di disturbo post-traumatico da stress (ICD-10: F43.1), per la quale assume una terapia a base di Trittico 50 mg e Temesta 1 mg in riserva per l’insonnia, nonché svolge dei consulti psi- chiatrici e psicologici ogni circa due settimane (cfr. n. 27/2, 30/2, 41/2 e F2 del [...]). Ulteriori disturbi e patologie, non sono invece evincibili dalla do- cumentazione medica agli atti, se non già completamente indagati e/o trat- tati (cfr. n. 28/2 e 31/2). Al contrario di quanto allegato dall’insorgente nel gravame (cfr. p.to 6.2, pag. 8), l’unico segno di peggioramento riferito dalla medesima è evincibile soltanto nel F2 del (...), a seguito del rifiuto della sua domanda d’asilo della SEM, dove sarebbe peggiorata la sua insonnia. Tuttavia, né la diagnosi né la terapia hanno subito alcuna variazione, ma vi è unicamente l’indicazione che la ricorrente verrà convocata per una riva- lutazione della terapia farmacologica (cfr. n. 41/2). Tale quadro medico, con persistenza dell’insonnia e l’umore orientato verso il polo negativo con pre- senza di aspetti ansiosi, è stato ribadito nell’ultimo consulto psichiatrico di decorso avuto dalla ricorrente il (...), dove sia la diagnosi che la terapia sono pure rimaste invariate, fissando un appuntamento per una rivaluta- zione della terapia farmacologica al (...) (cfr. F2 del [...] allegato allo scritto della ricorrente del 1° aprile 2022). A tal proposito, si rammenta che un peg- gioramento dello stato di salute dei richiedenti l’asilo dopo il ricevimento di una decisione negativa d’asilo è sovente osservato, ma che tuttavia lo stesso, secondo costante giurisprudenza del Tribunale, non costituisce di

D-1337/2022 Pagina 20 per sé un ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento, essendo che sol- tanto una messa in pericolo presentante delle forme concrete deve essere presa in considerazione (cfr. a titolo d’esempio la sentenza del Tribunale E-3701/2020 del 20 gennaio 2022 consid. 8.3.8). Ciò posto, pur non vo- lendo in alcun modo minimizzare lo stato di salute dell’insorgente, a diffe- renza di quanto rilevato nel suo ricorso, non appare che lo stesso sia su- scettibile di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, se- condo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Inoltre la Grecia, al contrario di quanto lamentato nel gravame, dispone delle strutture mediche sufficienti anche in ambito psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti ne- cessari al suo stato di salute, essendo ancora rammentato che l’interessata ha in principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i citta- dini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. anche le sentenze del Tribunale E-5659/2021 consid. 5.3 e E-323/2022 del 31 gennaio 2022). 8.4.5 Alle surriferite condizioni, l’esecuzione dell’allontanamento, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in combinato di- sposto con l’art. 44 LAsi). 8.4.6 Visto tutto quanto sopra considerato, sia in ambito di ammissibilità che di esigibilità della misura di allontanamento, non era in specie neces- sario, come proposto nel ricorso dall’insorgente, che la SEM richiedesse alle autorità elleniche delle garanzie individuali e concrete circa l’accesso ad un alloggio, all’assistenza medica e sociale, per poter pronunciare l’ese- cuzione del suo allontanamento in Grecia. 8.5 In ultima analisi, nemmeno sono ravvisabili degli impedimenti sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi), ritenuto che le autorità greche hanno dato il loro benestare alla riammissione della ricorrente, e che la pandemia di coronavirus attuale, non conduce all’impossibilità della stessa (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-5659/2021 consid. 6 e 7, D-4075/2020 del 24 agosto 2020 consid. 10 con ulteriore rif. cit.). 8.6 Ne discende che, anche in materia di allontanamento e relativa esecu- zione, il gravame va disatteso e l’avversata decisione confermata.

D-1337/2022 Pagina 21 9. In conclusione, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto. 10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda volta all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto. 11. Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regola- mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insor- gente sia indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giu- diziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). 12. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-1337/2022 Pagina 22 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità can- tonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Zitate

Gesetze

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CEDAW

  • art. 2 CEDAW
  • art. 12 CEDAW

CEDU

  • art. 3 CEDU
  • art. 8 CEDU

LAsi

  • art. 5 LAsi
  • art. 6 LAsi
  • art. 6a LAsi
  • art. 8 LAsi
  • art. 14 LAsi
  • art. 31a LAsi
  • art. 44 LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 106 LAsi
  • art. 108 LAsi
  • art. 111a LAsi

LStrI

  • art. 83 LStrI

PA

  • art. 12 PA
  • art. 13 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

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  • DTF 135 I 14302.02.2009 · 2.441 Zitate
  • DTF 130 II 42501.01.2004 · 3.002 Zitate
  • DTF 129 II 1111.10.2002 · 737 Zitate
  • 2C_1045/201426.06.2015 · 50 Zitate
  • 2D_5/201527.01.2015 · 2 Zitate
  • D-114/2021
  • D-1337/2022
  • D-4075/2020
  • D-4432/2021
  • D-570/2022
  • D-6528/2014
  • D-749/2022
  • E-1021/2022
  • E-1985/2021
  • E-323/2022
  • E-3701/2020
  • E-4040/2021
  • E-5659/2021
  • L 348/98