B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-1276/2021
S e n t e n z a d e l 3 0 m a r z o 2 0 2 1 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Andreas Trommer, Yanick Felley, cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A., nata l’(...), alias B., nata l’(...), Somalia, rappresentata dalla MLaw Roberta Condemi, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM dell’11 marzo 2021 / N (...).
D-1276/2021 Pagina 2 Fatti: A. L’interessata, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera l’(...) feb- braio 2021 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-14/2). Quale documentazione, la richiedente asilo ha pre- sentato un permesso di soggiorno tedesco datato (...) e scadente il (...) (cfr. atti SEM n. 12/1 e n. 18/2). B. Dagli accertamenti intrapresi dall’autorità inferiore, è risultato che, secondo la banca dati europea «EURODAC», l’interessata avesse presentato una pregressa domanda d’asilo in Germania il (...) (cfr. atti SEM n. 6/1, n. 7/1 e n. 11/2). C. Il (...) febbraio 2021 si è tenuto con l’interessata un colloquio in relazione al rilevamento dei suoi dati personali (cfr. atto SEM n. 10/6), allorché invece il (...) febbraio 2021 (cfr. atto SEM n. 20/3), si è svolto, sempre con la me- desima, il colloquio Dublino ai sensi dell’art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale pre- sentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). Durante quest’ultimo, ella ha in particolare affermato che quali unici pro- blemi di salute soffrirebbe di emorroidi e di problematiche all’utero. In tal senso, la rappresentante legale, ha consegnato durante il colloquio, il foglio di trasmissione di informazioni mediche (di seguito: F2) dell’(...) concer- nente l’interessata (cfr. atto SEM n. 19/2). L’interessata ha inoltre segnatamente dichiarato di aver lasciato la Somalia, suo paese d’origine, il (...) sbarcando dapprima in C._______ il (...), ove non avrebbe richiesto l’asilo, ed ivi restando sino al (...). Data dopo la quale si sarebbe recata in Germania. In quest’ultimo Stato avrebbe ottenuto un permesso di soggiorno con scadenza il (...). Non saprebbe esattamente l’esito della decisione depositata in Germania, tuttavia avrebbe ricevuto ogni sei mesi il rinnovo del permesso di soggiorno. Nel predetto paese sarebbe rimasta sino al (...), per poi recarsi dapprima in D._______ – ove avrebbe pure depositato una domanda d’asilo, non at- tendendo però una relativa decisione – fino all’(...), giungendo infine in
D-1276/2021 Pagina 3 Svizzera il medesimo giorno. Interrogata anche rispetto ai motivi che si op- porrebbero ad un’eventuale competenza dell’C., della Germania o del D. nella trattazione della sua domanda d’asilo, la richiedente ha riferito in particolare riguardo alla Germania, di non volervi ritornare, in quanto ogni volta sarebbe stata messa in un campo ove le sembrava di essere marcata quale persona non gradita. Al riguardo, ha in seguito riferito su quesito della sua rappresentante legale, che in tale Paese avrebbe dap- prima vissuto in una casa con sole donne. In seguito, a causa della denun- cia sporta dalle altre donne presenti, ella sarebbe stata trasferita in un ap- partamento, vivendo da sola. Nel (...) sarebbe stata sfrattata da quest’ul- timo e riportata nell’abitazione ove avrebbe già vissuto nel (...) con altre donne. D. A fronte delle succitate circostanze, il (...), l’autorità elvetica preposta ha chiesto alla sua omologa tedesca, la ripresa in carico dell’interessata ai sensi dell’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 22/7, n. 23/1 e n. 24/1). Dal canto suo, in data (...), la Germania ha accettato la ripresa in carico della richiedente in virtù dell’art. 18 par. 1 lett. d Regola- mento Dublino III (cfr. atto SEM n. 26/3). E. Con scritto dell’11 marzo 2021, la rappresentante legale dell’insorgente, vi- sta la diagnosi di mutilazione genitale femminile (di seguito: MGF) posta in capo all’interessata dalle visite mediche esperite, ha richiesto l’allestimento di un rapporto medico specialistico dettagliato (il cosiddetto “F4”). Questo in quanto sarebbe possibile riscontrare nelle donne sottoposte a MGF di- sturbi di natura somatica e/o psichica, e quindi anche nel caso dell’interes- sata occorrerebbe disporre di una diagnosi completa con informazioni di dettaglio, alfine di appurare quale sia il trattamento necessario e quali pos- sano essere le prognosi con o senza il trattamento opportuno in relazione alla condizione di vittima di MGF della richiedente (cfr. atto SEM n. 32/1). F. Con decisione dell’11 marzo 2021, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM n. 34/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessata, pronunciandone il suo allontanamento (recte: trasferi- mento) verso la Germania, nonché l’esecuzione del predetto provvedi- mento, statuendo inoltre che un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo.
D-1276/2021 Pagina 4 G. L’(...), la richiedente ha svolto un ulteriore consulto medico per una sinto- matologia infiammatoria (cfr. atto SEM n. 36/2). Di questo, come delle pre- cedenti visite mediche di cui alla documentazione all’inserto (cfr. atti SEM n. 19/2, n. 25/2, n. 28/2, n. 29/2 e n. 31/1), si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto. H. Contro la decisione della SEM, l’insorgente ha interposto ricorso il 22 marzo 2021 (cfr. risultanze processuali) al Tribunale amministrativo fe- derale (di seguito: il Tribunale). Nel medesimo, ella ha concluso ai fini pro- cessuali, alla sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento in via su- percautelare, nonché alla restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato e la resti- tuzione degli atti all’autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni dell’insorgente. Contestualmente, ha postulato la concessione dell’assi- stenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una de- cisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
D-1276/2021 Pagina 5 (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Al- tresì, si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una deci- sione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esami- nare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Nella decisione avversata, l’autorità inferiore, ha in un primo tempo constatato che la Germania sarebbe competente per condurre il seguito della sua procedura. In tale contesto, le ragioni personali addotte nel collo- quio Dublino dall’interessata, non sarebbero atte a confutarne la compe- tenza, non essendo rientranti nei criteri per la determinazione dello Stato membro competente. In un secondo tempo, la SEM ha escluso che in Germania sussistano carenze sistemiche in virtù dell’art. 3 par. 2 Regola- mento Dublino III, o un rischio di trattamenti contrari all’art. 3 CEDU (RS 0.101) o all’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), o ancora di violazione del principio del divieto di respingimento. Proseguendo, la SEM ha negato la sussistenza di motivi che imporrebbero alla Svizzera l’appli- cazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III. In relazione a quest’ultima disposizione, ha in particolare osservato come la situazione di salute dell’interessata sarebbe stata sufficientemente acclarata, con le diagnosi e le terapie da seguire appurate, e non di una gravità tale da necessitare l’applicazione della clau- sola di sovranità. Inoltre la Germania disporrebbe di un’infrastruttura suffi- ciente, atta a curare tutte le patologie, sia di tipo fisico che psichico, e non vi sarebbero degli elementi che indurrebbero a pensare che il predetto Paese avrebbe privato l’interessata di cure mediche adeguate o che lo fa- rebbe in futuro. Infine ha ritenuto superflua la richiesta di stabilire un F4 nel caso di specie, in quanto i disturbi che presenterebbero le donne vittime di MGF, ventilati nello scritto dalla rappresentante legale dell’insorgente, non risulterebbero attestati né dalla documentazione all’inserto, né la richie- dente medesima avrebbe in concreto fatto valere tali problematiche lungo tutto l’arco della procedura. 4.2 Nel gravame – ove peraltro vengono citate dapprima la E._______ poi la F._______ (sic!) (cfr. pag. 2 e pag. 3 del ricorso), Stati membri che però non rientrano all’evidenza in discussione nella fattispecie – la ricorrente ha in primo luogo rimarcato come, in relazione all’istruttoria medica compiuta dalla SEM nel suo caso, la stessa sarebbe incompleta. Invero, dalle sue dichiarazioni esposte in sede del colloquio Dublino, apparirebbero degli
D-1276/2021 Pagina 6 elementi indicativi di una “mancata comprensione della realtà circostante” e di un potenziale disturbo di natura psichica, che non sarebbero però stati, a torto e malgrado segnalato dalla rappresentante legale in corso di proce- dura, appurati dall’autorità inferiore. In merito, inoltre, la rappresentante le- gale comunica come avrebbe più volte proposto all’interessata di richiedere un sostegno psicologico, affinché ella potesse portare le sue doglianze – principalmente riguardanti la sfera intima e sessuale – nella sede più op- portuna. In occasione del colloquio di preparazione al ricorso del (...), la legale avrebbe nuovamente reiterato tale proposta all’interessata, la quale le avrebbe riportato delle difficoltà nella gestione delle sue azioni quoti- diane, in particolare a causa della sua tendenza a credere di essere og- getto di conversazioni da parte di terzi. Avrebbe peraltro espresso la sua intenzione di chiedere un consulto psichiatrico/psicoterapeutico al (...); ri- chiesta che risulterebbe attualmente pendente. In tal senso, vista in parti- colare la presenza di disturbi di natura paranoide, come parrebbe essere il caso di specie, non potrebbe essere rimproverato alla richiedente una vio- lazione del suo obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti. Citando anche alcune sentenze dello scrivente Tribunale, la ricorrente ha concluso su tale punto posto in questione che, poiché difetterebbe in specie una diagnosi relativa ad eventuali disturbi di natura psichiatrica, non ci si po- trebbe esprimere compiutamente sugli eventuali rischi connessi ad un’in- terruzione di trattamento ed all’eventuale violazione dell’art. 3 CEDU in caso di un suo trasferimento in Germania. In secondo luogo, vi sarebbe l’assenza di chiare informazioni in merito allo statuto dell’insorgente nel predetto Stato membro, per appurare il quale la rappresentante legale avrebbe trasmesso una richiesta di informazioni ad uno studio d’avvoca- tura in Germania. Sarebbe peraltro da considerare come probabile che la medesima – la quale avrebbe confermato alla rappresentante legale di aver ricevuto una decisione negativa da parte delle autorità tedesche nell’ambito del colloquio di notifica della decisione della SEM – sia stata oggetto di una decisione di allontanamento, e quindi la ricorrente teme- rebbe di poter essere trasferita in seguito in Somalia. Tali timori sarebbero fondati, poiché la giurisprudenza tedesca, a differenza di quella svizzera, ammetterebbe il rinvio di richiedenti l’asilo in Somalia, malgrado anche la situazione securitaria ed economica nello stesso, sarebbe molto precaria, come attestato da diverse fonti di organismi internazionali citate nel ricorso. Nello stesso, la vita e/o l’integrità fisica dell’interessata, che peraltro sa- rebbe stata oggetto di infibulazione, potrebbero essere messe concreta- mente in pericolo, e ciò in violazione dell’art. 3 CEDU.
D-1276/2021 Pagina 7 5. 5.1 Nel ricorso vengono sollevate delle censure formali, ovvero che l’auto- rità inferiore avrebbe stabilito i fatti rilevanti per la causa in modo incom- pleto sia dal profilo dello stato di salute dell’insorgente che da quello dello statuto che avrebbe la ricorrente in Germania, che appare giudizioso ana- lizzare d’ingresso, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della de- cisione impugnata. 5.2 Nelle procedure d’asilo ‒ così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa ‒ si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 5.3 Sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il diritto di richiedere l’assunzione di prove all’autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una tale ri- chiesta deve vertere su fatti suscettibili d’influenzare l’esito della procedura e che non si evincono già dall’incarto (cfr. DTF 131 I 153, consid. 3; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicem- bre 2016 consid. 3.1.3). Il principio inquisitorio non impedisce d’altro canto all’autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte (« antizipierte Beweiswürdigung »), e di negarne l’assunzione ove le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 1C_179/2014 del 2 settem- bre 2014 consid. 3.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1552 con rinvii). Procedendo in tal senso in modo non arbitrario, l’autorità può porre un termine all’istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale D-6763/2018 dell’11 giugno 2020 consid. 9 e A-7392/2014 dell’8 ago- sto 2016 consid. 3.4.2.2). Per il resto, v’è da rammentare che di principio le autorità svizzere non sono tenute a prendere in considerazione il poten- ziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate,
D-1276/2021 Pagina 8 essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6). 5.4 Nel caso in parola, il Tribunale rileva dapprima come l’autorità inferiore non aveva, al momento in cui ha statuito, alcuna obbligazione di istruire maggiormente la situazione medica della ricorrente. A tenore della nume- rosa documentazione all’inserto (cfr. atti SEM n. 19/2, n. 25/2, n. 28/2, n. 29/2, e n. 31/1), la quale descrive in modo concreto, dettagliato e chiaro lo stato di salute dell’insorgente, l’autorità inferiore poteva senz’altro fon- dare la sua convinzione e le sue conclusioni in relazione al medesimo, po- tendo partire dall’assunto che le problematiche lamentate dall’insorgente fossero state sufficientemente acclarate. Tale conclusione è peraltro soste- nuta dalla circostanza che, a parte una visita (...) di decorso programmata per il (...), per la diagnosi di (...) in trattamento conservativo con (...) e (...) (cfr. atti SEM n. 29/2 e n. 31/1) – di cui la SEM ha tenuto debitamente conto nella decisione avversata – non era previsto alcun appuntamento medico futuro. Riguardo poi le ventilate eventuali problematiche di natura psichica di cui sarebbe affetta la ricorrente, le medesime sono state segnalate sol- tanto con il ricorso dalla rappresentante legale. Invero, come rimarcato ret- tamente anche dall’autorità inferiore nella decisione avversata, ed al con- trario di quanto vorrebbe far credere l’insorgente, dagli atti all’incarto non è desumibile alcun elemento o doglianza di cui avrebbe fatto parte l’interes- sata in corso di procedura di prima istanza, che potrebbero essere ricon- ducibili ad un qualsivoglia disturbo psichico della medesima. Del resto, le dichiarazioni in tal senso proposte nel ricorso, appaiono a dir poco tardive e parrebbero per questo essere state confezionate unicamente ai fini della causa. Invero, la ricorrente ha avuto più volte la possibilità di esprimersi in merito al suo stato valetudinario, sia durante il colloquio Dublino, che nel corso delle diverse consultazioni mediche, senza tuttavia mai comunicare né al servizio infermieristico preposto nel Centro ove è alloggiata né alla SEM, delle problematiche di natura psichica. Occorre a tal proposito inoltre rimarcare come neppure la rappresentante legale abbia mai fatto presente alla SEM delle eventuali doglianze in tal senso espresse dalla ricorrente durante i loro colloqui. Ciò che avrebbe potuto essere adempiuto, anche da ultimo nel suo scritto dell’11 marzo 2021, ove per l’ottenimento di un F4 da parte della SEM ha tuttavia unicamente rimarcato i disturbi di natura somatica e/o psichica che si potrebbero riscontrare in donne sottoposte a MGF, senza però segnalare di fatto alcuna problematica concreta di cui soffrirebbe in tale contesto la richiedente. Neppure si evince dagli atti all’in- serto che la medesima si sarebbe indirizzata per tali paventati disturbi di natura psicologica e psichiatrica al (...) per indagare questi ultimi, come
D-1276/2021 Pagina 9 osservato nel ricorso dall’insorgente. Neanche dall’ultimo F2 dell’(...) sa- rebbe deducibile alcuna segnalazione in tal senso da parte della ricorrente o annotata dal medico curante (cfr. atto SEM n. 36/2). Non soccorrono in tale frangente, le sentenze dello scrivente Tribunale citate nel ricorso (cfr. sentenze F-3791/2019 del 31 luglio 2019 e D-1861/2019 del 26 aprile 2019), in quanto all’evidenza risultano essere dei casi con una fattispecie ben diversa da quella in parola. A fronte degli elementi succitati, non risulta neppure necessario ai fini del giudizio, attendere documenta- zione supplementare da parte della rappresentante legale dell’insorgente, potendo partire dal presupposto che la documentazione medica agli atti fosse completa ed esatta, anche dal profilo delle patologie e della gravità delle stesse, al momento dell’emanazione della decisione avversata, come dai principi sopra esposti (cfr. consid. 5.2 e 5.3). 5.5 Nella sua impugnativa, l’insorgente sostiene inoltre che la SEM non avrebbe appurato sufficientemente lo statuto della medesima in Germania. In tale contesto, il Tribunale osserva in primo luogo come non possa essere seguita l’argomentazione ricorsuale circa “una potenziale mancata com- prensione della realtà circostante” da parte dell’insorgente, anche in rela- zione al suo statuto ed alle reali condizioni residenziali in Germania (cfr. ricorso, p.to III/2, pag. 4). Invero ella ha esposto nel corso del colloquio Dublino in modo lineare e scevro da qualsiasi dubbio, il suo trascorso mi- gratorio, il fatto che ella deterrebbe un permesso di soggiorno tedesco ed ove ella sarebbe stata alloggiata in Germania. Peraltro, come smentito da quanto contenuto nello stesso ricorso, la ricorrente era ben cosciente – a differenza di quanto dichiarato nel corso del colloquio Dublino – di aver ricevuto una decisione negativa da parte delle autorità tedesche (cfr. ri- corso, p.to V/1, pag. 7). In secondo luogo, occorre rilevare che in specie la SEM, dopo regolare richiesta di ripresa in carico dell’insorgente (cfr. atti SEM da n. 22/7 a n. 24/1), ha ricevuto da parte tedesca una risposta posi- tiva di ripresa in carico (cfr. atto SEM n. 26/3), anche se fondata sulla di- sposizione di cui all’art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III. Alla luce di tali elementi, non occorreva che l’autorità inferiore intraprendesse ulte- riori accertamenti per appurare lo statuto della medesima, ed il Tribunale ritiene di non dover attendere ulteriore documentazione in merito da parte della rappresentante legale dell’insorgente. Per il resto, le restanti argo- mentazioni esposte nel ricorso, tendono in realtà ad ottenere un apprezza- mento differente nel merito rispetto a quello di cui all’impugnata decisione riguardo sia alla competenza della Germania nella trattazione del seguito della procedura d’asilo della ricorrente sia all’applicazione della clausola di sovranità, e verranno pertanto trattate dappresso (cfr. infra consid. 6.6 e 6.7.4).
D-1276/2021 Pagina 10 5.6 Alla luce di quanto sopra, le censure formali, destituite di ogni fonda- mento, sono quindi da respingere. 6. 6.1 Giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento. 6.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com- petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è indivi- duato un altro Stato quale responsabile, per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 6.3 Ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro- tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). La procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro. Nel caso di una procedura di ripresa in carico (in- glese: take back) – come nel caso in parola – di principio non viene effet- tuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea [CGUE] nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17 [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, par. 67 e 68). 6.4 Giusta l’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi- stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per veri- ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 6.5 Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te- nuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23,
D-1276/2021 Pagina 11 24, 25 e 29 – un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato mem- bro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III). 6.6 Nel caso in narrativa, un confronto con la banca dati dell’unità centrale del sistema europeo «EURODAC», ha permesso di appurare che la ricor- rente ha presentato una domanda d’asilo in Germania il (...) (cfr. atti SEM n. 6/1, n. 7/1 e n. 11/2), del quale Paese deterrebbe anche un permesso di soggiorno scadente il (...) che l’insorgente ha depositato agli atti (cfr. atti SEM n. 12/1 e n. 18/2). Tali riscontri, sono in seguito pure stati confermati dall’insorgente stessa (cfr. atto SEM n. 20/3). Viste tali evenienze, il (...), la SEM ha presentato alle autorità tedesche competenti, nei termini prescritti all’art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una domanda di ripresa in carico, basata sull’art. 18 par. 1 lett. b del predetto Regolamento (cfr. atti SEM da n. 22/7 a n. 24/1). Il (...), quindi entro i termini fissati all’art. 25 par. 1 Rego- lamento Dublino III, le autorità tedesche preposte hanno espressamente accettato la succitata domanda di ripresa in carico (cfr. atto SEM n. 26/3). La competenza della Germania è quindi di principio data. In relazione alla censura mossa dall’insorgente nel gravame, attinente la mancanza di certezze circa il suo statuto, oltre a quanto già sopra eviden- ziato (cfr. supra consid. 5.5), occorre rilevare che nell’ambito di una do- manda di ripresa in carico, l’eventualità secondo la quale la domanda d’asilo sia effettivamente stata respinta in Germania, non mette in dubbio la competenza delle autorità di tale Paese per l’eventuale esecuzione del trasferimento dell’interessata, rispettivamente per un eventuale regola- mento delle condizioni di soggiorno, se un rinvio non fosse eseguibile nel suo Paese d’origine (cfr. sentenza del Tribunale D-5996/2019 del 21 novembre 2019 e riferimento ivi citato). Tale censura risulta pertanto es- sere infondata o comunque ininfluente per la determinazione dello Stato membro competente. 6.7 6.7.1 Per quanto attiene la Germania, detto Paese è legato alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo ag- giuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Pertanto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in
D-1276/2021 Pagina 12 particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una pro- cedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazio- nale [di seguito: direttiva accoglienza]). 6.7.2 Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) o di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). 6.7.3 All’occorrenza, e come da giurisprudenza costante dello scrivente Tribunale (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale F-973/2021 dell’11 marzo 2021 consid. 4.2, D-796/2021 del 24 febbraio 2021 e F-142/2021 del 18 gennaio 2021 consid. 5.1), non vi sono innanzitutto fon- dati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Germania, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2 a frase Regolamento Dublino III). Ciò che peraltro, neppure è posto in discussione nel suo principio dall’insor- gente. 6.7.4 6.7.4.1 Tuttavia, la ricorrente esplicitamente chiede l’applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, rispettiva- mente implicitamente – ciò che concretizzerebbe un’entrata nel merito della domanda d’asilo della ricorrente in Svizzera – dell’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311) Tale norma concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità di cui all’art. 17 par. 1 del precitato Regolamento e dispone che, se “motivi umanitari” lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. La SEM, nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 dispone di potere di apprezza- mento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del
D-1276/2021 Pagina 13 richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma impera- tiva del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al ri- guardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 6.7.4.2 All’occorrenza, i timori espressi dall’insorgente nel ricorso di essere rinviata in Somalia, ove la sua vita e/o la sua integrità fisica potrebbero essere messe in pericolo in violazione dell’art. 3 CEDU, risultano essere delle mere allegazioni di parte, non supportate dal benché minimo ele- mento concreto. Al contrario, appare dalle stesse dichiarazioni dell’insor- gente, come pure dalla documentazione presentata, che ella benefici, mal- grado il respingimento della sua domanda d’asilo, di un permesso di sog- giorno in Germania, che le sarebbe stato sempre rinnovato ogni sei mesi (cfr. atto SEM n. 20/3), ciò che quindi escluderebbe di fatto nel suo caso una volontà delle autorità tedesche di rinviarla in Somalia. Non vi sono del resto elementi atti a ritenere che il predetto Stato membro verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandola in Somalia o in un altro Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minac- ciate in violazione dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3 LAsi, o da dove rischierebbe di essere respinta in un tale Paese, né tantomeno l’esistenza di contrav- venzione della direttiva procedura. Inoltre, apparterrà alla ricorrente, se ri- tenuto opportuno, una volta rientrata in Germania, sollevare gli eventuali ostacoli all’esecuzione del suo allontanamento dinnanzi alle autorità tede- sche preposte, valendosi delle opportune vie di diritto. Per completezza, occorre infine rimarcare come, la sola evenienza di una decisione definitiva circa la domanda d’asilo e l’allontanamento nel Paese d’origine, non è, di per sé sola, costitutiva di una violazione del principio del divieto di non- respingimento (cfr. nello stesso senso le sentenze F-973/2021 consid. 4.2 e F-142/2021 consid. 5.2). Al contrario, il meccanismo previsto dal Rego- lamento Dublino, che prevede la trattazione di una domanda d’asilo da parte di un solo Stato membro, risulta essere pensato proprio per evitare la presentazione di domande d’asilo multiple in più Stati membri (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.5.3.3). 6.7.4.3 D’altro canto, la ricorrente, neppure ha fornito elementi concreti atti a comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all’art. 4 CartaUE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del suo trasferimento in Germania, né che ivi i suoi bisogni esistenziali minimi non verrebbero sod-
D-1276/2021 Pagina 14 disfatti in violazione della direttiva accoglienza, come peraltro già adem- piuto in passato dalle autorità tedesche, secondo le stesse dichiarazioni esposte dall’insorgente (cfr. atto SEM n. 20/3). 6.7.4.4 Riguardo il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici la CorteEDU ha statuito che lo stesso non è suscettibile di costituire una violazione dell’art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell’interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). A tal proposito, la CorteEDU ha successiva- mente precisato in una sua sentenza, che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destina- zione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversi- bile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sof- ferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). Ora, nella fattispecie, la situazione dell’insorgente dal profilo della salute si presenta come segue. Alla stessa sono stati diagnosticati uno stato dopo tubercolosi linfonodale (...) trattata nel (...) e guarita, per la quale non vi sono segni clinici e radiologici di recidiva (cfr. atto SEM n. 19/2), come pure uno stato da tonsillectomia (circa [...], cfr. atto SEM n. 28/2). Ella soffre di un’anemia ferripriva con prescrizione di (...) per tre mesi (cfr. atto SEM n. 25/2); di (...) (atti SEM n. 19/2, n. 25/1); di uno stato da MGF di tipo (...) all’età di (...) anni con un consiglio di un controllo ginecologico fra tre mesi e la valutazione da parte del centro d’asilo competente della fattibilità per la richiedente di sottoporsi ad una (...) (cfr. atto SEM n. 28/2); nonché di un (...), per il quale è stato prescritto alla ricorrente un trattamento conserva- tivo con prescrizione di (...) e (...) (cfr. atto SEM n. 29/2). Infine, dal F2 dell’(...), si desume come sia stata diagnostica alla ricorrente una lieve an- gina faringea senza tumefazione, con la prescrizione di (...), (...) e (...) per cinque giorni (cfr. atto SEM n. 36/2), problematica che parrebbe nel frat- tempo essersi completamente risolta, non essendoci alcun accenno in me- rito da parte dell’insorgente nel ricorso. A fronte di tali risultanze, la situa- zione valetudinaria dell’insorgente, per quanto non si intenda in alcun modo minimizzarla in questa sede, non rientra manifestamente nelle casistiche di cui alla giurisprudenza topica della CorteEDU in materia, già summen- zionata. Inoltre, occorre rilevare in tale contesto, come risulti noto che la
D-1276/2021 Pagina 15 Germania disponga di una sufficiente infrastruttura medica, alla quale l’in- sorgente potrà senz’altro indirizzarsi per l’eventuale prosecuzione delle cure e dei trattamenti prescritti in Svizzera. In tale contesto va ulteriormente rammentato come, lo Stato di destinazione, in quanto firmatario della diret- tiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la neces- saria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richie- denti con esigenze di accoglienze particolari, comprese, se necessarie, ap- propriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva acco- glienza). 6.7.4.5 Alla luce di quanto sopra, non traspaiono pertanto neppure ele- menti per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbi- traria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III. Di conse- guenza, in mancanza dell’applicazione di tale disposizione da parte della Svizzera, la Germania è competente per la ripresa in carico dell’insorgente in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III. 7. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo della ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania con- formemente all’art. 44 LAsi, posto che la ricorrente non possiede un’auto- rizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell’autorità inferiore, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento della ricorrente dalla Svizzera verso la Germania, confermata. 8. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di conces- sione dell’effetto sospensivo al medesimo, così come di sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento quale misura supercautelare, risultano essere senza oggetto. 9. Per il medesimo motivo esposto al considerando precedente, anche la do- manda della ricorrente tendente all’esenzione dal versamento di un anti- cipo sulle spese processuali, è senza oggetto.
D-1276/2021 Pagina 16 10. Infine, visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le con- clusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente sia indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). 11. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1276/2021 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità can- tonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari