B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-107/2019
S e n t e n z a d e l 1 3 a g o s t o 2 0 2 0 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Simon Thurnheer, Daniela Brüschweiler, cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A., nata il (...), con la figlia B., nata il (...), Albania, entrambe rappresentate dalla MLaw Nadine Bally, (...), ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento; termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 28 dicembre 2018 / N (...).
D-107/2019 Pagina 2 Fatti: A. A., asserita cittadina albanese, di etnia omonima e di confessione musulmana, con ultimo domicilio a C. (Albania), ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (...) novembre 2018 (cfr. atto A1/2). B. La richiedente asilo succitata è stata questionata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) nell’ambito di un’audizione sulle gene- ralità tenutasi l’(...) dicembre 2018 (cfr. atto A9/12; di seguito: verbale 1) rispettivamente in una riguardante più specificamente i suoi motivi d’asilo in data (...) dicembre 2018 (cfr. atto A15/14; di seguito: verbale 2). Per quanto qui di rilievo, nei precitati verbali, l’interessata ha dichiarato di aver frequentato gli studi sino all’Università, presso la facoltà di (...), che però non avrebbe portato a termine, a causa del suo espatrio. Ella avrebbe inoltre svolto diversi lavori durante gli studi, in particolare e quale ultima attività lavorativa sarebbe stata l’(...) in una (...). La richiedente ha allegato di essere incinta al quarto mese. Con il padre del bambino, D., con il quale avrebbe convissuto a C. per un anno prima della sua partenza dal paese d’origine ed a partire dal (...) del 2017 – escluse le ultime tre settimane che avrebbe trascorso invece presso i genitori sempre con domicilio a C._______ – avrebbe interrotto ogni rapporto e contatto. Quest’ultimo, invero, sarebbe stato inizialmente contento della gravidanza dell’interessata, ma a seguito di problemi finanziari, il suo atteggiamento sarebbe mutato ad inizio del mese di (...) 2018 – allorché ella si trovava incinta di (...) mesi – chiedendole incessantemente di abortire contro la sua volontà, e minacciandola che, in caso contrario, egli sarebbe stato disposto ad adempiere qualsiasi passo, pur di toglierle i diritti materni sul nascituro e di far crescere quest’ultimo in un orfanotrofio. Non sostenendo più tali vessazioni, ella avrebbe lasciato D., rifugiandosi presso il domici- lio dei genitori. Tuttavia, le minacce da parte dell’ex-partner non sarebbero cessate, contattando lei o la madre di quest’ultima telefonicamente. Nella sua famiglia, ella avrebbe ricevuto sostegno circa la sua decisione di non abortire da parte della madre e del fratello maggiore E. Invece il padre, che già in passato le avrebbe fatto subire violenze verbali e fisiche nell’ambito domestico se ella non si comportava come egli, nella cultura rigida patriarcale albanese, intendeva e voleva, nonché non avrebbe visto di buon occhio la sua relazione, per giunta non sposandosi, con il suo ex- compagno, le avrebbe ingiunto di abortire, minacciandola anche di morte e di separarsi dalla madre lasciando l’intera famiglia in caso contrario. La
D-107/2019 Pagina 3 situazione della richiedente, sarebbe invero stata percepita da quest’ultimo come una vergogna per l’intera famiglia. Per obbligare la figlia ad abortire, il padre avrebbe usato violenza e minacce sia fisiche che verbali, anche nei confronti della madre, la quale sarebbe spesso stata malmenata e smi- nuita dal marito, anche per nonnulla. Il (...), dopo aver ricevuto dei mes- saggi minatori da parte dell’ex-partner D., temendo per la sua in- columità e per quella del nascituro, ella si sarebbe recata in polizia per chiedere l’emissione di un’ordinanza restrittiva nei suoi confronti. Delle mi- nacce del padre non ne avrebbe invece fatto parola in polizia, in quanto temeva per le conseguenze che avrebbe potuto subire la sua famiglia ed inoltre il genitore, che lavorerebbe quale (...) per il (...), avrebbe molti con- tatti, e pertanto in ogni caso sarebbe uscito indenne da ogni accusa mossa nei suoi confronti. Il funzionario di polizia presente, le avrebbe riferito di tornare dopo due ore, in quanto l’ufficiale giudiziario incaricato sarebbe ar- rivato nel frattempo e l’ordinanza richiesta sarebbe stata pronta. Ella non si sarebbe però ripresentata in polizia successivamente, in quanto una mezz’ora dopo che lei sarebbe uscita dal posto di polizia, D. le avrebbe telefonato, dicendole che a causa della denuncia egli era mag- giormente arrabbiato e che si sarebbe vendicato in modo ancora più grave. Ne avrebbe quindi dedotto che la polizia avrebbe informato D._______ della sua denuncia, e conoscendo la reputazione della polizia albanese, avrebbe pertanto avuto paura di ripresentarsi lì una seconda volta. L’ultimo episodio intimidatorio da parte del padre, sarebbe avvenuto il (...) al domi- cilio parentale, di cui avrebbe anche fatto una registrazione audio. In tale occasione, dopo che il padre l’avrebbe minacciata di morte se ella non abortiva e dopo aver colpito anche la sorella minore della richiedente, F., l’interessata avrebbe espresso di aver assunto la “(...)” (cfr. verbale 2, D25, pag. 9), ciò che di fatto non era il caso. Il padre, sarebbe in seguito stato più tranquillo, ed avrebbe cominciato a parlarle nuovamente. Il (...), ella avrebbe dapprima preso il bus per recarsi a G., per poi per via aerea, raggiungere la Svizzera legalmente e con il suo passaporto, in data (...). Circa il fatto che ella non avrebbe realmente abortito, come pure del suo soggiorno in Svizzera, ne sarebbero unicamente a conoscenza la madre ed il fratello E., con i quali intratterrebbe regolari contatti. Al padre invece, gli avrebbero raccontato che ella si sarebbe recata in H., per continuare il suo (...), ed egli avrebbe creduto a tale teoria. La madre inoltre l’avrebbe informata, dopo il suo espatrio, che quest’ultimo l’avrebbe rinnegata quale figlia e che avrebbe intrapreso i passi per cancellarla dal certificato familiare, ma non avrebbe più fatto l’uso di forza nei confronti dei membri femminili del nucleo familiare (cfr. verbale 2, D8, pag. 3). Malgrado
D-107/2019 Pagina 4 l’interessata riferisca che per l’ex-compagno D., come per la fami- glia dello stesso – la quale pure si era opposta strenuamente alla loro re- lazione sin dall’inizio – ella avrebbe abortito, D. continuerebbe a chiedere, anche dopo la sua partenza dal paese d’origine, delle prove alla madre della richiedente dimostrative del fatto che ella abbia abortito. Un giorno, egli si sarebbe pure recato nei pressi della scuola della sorella F._______, e l’avrebbe minacciata di conseguenze alla sua integrità fisica se non avessero ottemperato alle sue richieste. Inoltre, quest’ultimo, tra- mite un amico stretto che lavorerebbe per il (...) del (...), avrebbe accesso ad un sistema informatico di quest’ultimo (...), ove potrebbe verificare ogni entrata ed uscita in Albania. Anche suo padre, in quanto (...) dello stesso (...), avrebbe accesso a tale sistema. A fronte di tali circostanze, ella non potrebbe rientrare nel suo paese d’ori- gine, a causa delle minacce rivoltele dal padre e dall’ex-compagno, contro le quali lei non avrebbe alcuna protezione da parte delle autorità del suo paese d’origine. Questo anche in quanto si tratterebbe di uno Stato ove vige un sistema patriarcale molto rigido, e quale madre sola, l’interessata non verrebbe accettata. A supporto della sua domanda d’asilo, ella ha presentato il suo passaporto originale, emesso l’(...) (cfr. verbale 1, p.to 4.01, pag. 5 e atto A2); la foto- copia della sua carta d’identità, datata (...) (cfr. verbale 1, p.to 4.01, pag. 5 e atto A2); il suo libretto dei contributi per l’assicurazione sociale e sanitaria no. (...); il suo libretto di lavoro, rilasciato in data (...) dal (...); vari docu- menti e diplomi scolastici dell’interessata; e la carta d’imbarco per il volo (...) del (...) (cfr. verbale 1, p.to 7.05, pag. 8). C. Con decisione del 28 dicembre 2018, notificata in medesima data (cfr. atto A20/1), facendo applicazione dell’art. 6a cpv. 2 lett. a della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31), l’autorità inferiore ha negato la qualità di rifugiato alla richiedente ed ha respinto la sua domanda d’asilo, parimenti pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione dello stesso provvedi- mento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. D. Per mezzo dell’atto ricorsuale del 7 gennaio 2019 (cfr. risultanze proces- suali), l’insorgente ha impugnato la decisione summenzionata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando in via principale l’annullamento della decisione avversata, l’accettazione della domanda d’asilo della ricorrente ed il conseguente riconoscimento della
D-107/2019 Pagina 5 stessa quale rifugiata; in via eventuale ha chiesto la concessione dell’am- missione provvisoria ed a titolo ancora più eventuale che gli atti siano rin- viati alla SEM per nuova valutazione della fattispecie. Ha altresì presentato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con tasse e spese a carico dell’autorità inferiore. Infine, ha formulato la richiesta che le fosse concessa la possibilità, ed entro un termine ragionevole, di comple- tare le sue richieste in diritto nonché i mezzi di prova (cfr. memoriale ricor- suale, pag. 2 “Verfahrensantrag”). Al ricorso, la ricorrente ha in particolare presentato quale nuovo mezzo di prova, una chiavetta USB originale, contenente un audio in lingua straniera (di seguito: doc. 1). E. Con scritto del 14 gennaio 2019, l’insorgente ha prodotto quali ulteriori do- cumenti a supporto del gravame: la trascrizione in lingua tedesca dell’audio del (...) contenuto nella chiavetta USB originale precedentemente inviata al Tribunale (sub doc. 1); una copia di una schermata relativa ad un conto bancario dell’interessata; ed una copia del messaggio elettronico della SEM dell’(...) relativo le prestazioni assistenziali della ricorrente. In merito a quest’ultimo documento, la ricorrente ha riferito che l’autorità inferiore, malgrado la sua richiesta in tal senso, le avrebbe negato l’emissione di un certificato d’indigenza, e pertanto ha formulato la richiesta che sia richiesto alla SEM di produrlo in causa. F. Per il tramite della decisione incidentale del 15 gennaio 2019, il Tribunale ha autorizzato la ricorrente a soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura; ha pronunciato che il procedimento si svolge in lingua ita- liana, nonché ha accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria della richiedente, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. Nel contempo, ha pure invitato la SEM ad inoltrare una risposta al ricorso entro il termine del 30 gennaio 2019; ter- mine successivamente prorogato su richiesta dal Tribunale sino al 15 febbraio 2019 (cfr. risultanze processuali). G. G.a L’autorità inferiore, con decisione dell’11 febbraio 2019 – trasmessa in copia al Tribunale (cfr. risultanze processuali) – ha disposto il riesame par- ziale della decisione del 28 dicembre 2018 in applicazione dell’art. 58
D-107/2019 Pagina 6 cpv. 1 PA. In tal senso, ha annullato i punti 4 e 5 del dispositivo della deci- sione del 28 dicembre 2018, pronunciando parimenti l’ammissione provvi- soria della richiedente, in quanto l’esecuzione del suo allontanamento non sarebbe attualmente ragionevolmente esigibile, ed incaricando il I._______ dell’attuazione dell’ammissione provvisoria. G.b Alla luce della decisione dell’11 febbraio 2019 della SEM succitata, con decisione incidentale del 19 febbraio 2019, il Tribunale ha impartito alla ricorrente un termine entro il 6 marzo 2019, per comunicargli se ed in che modo intendesse mantenere il suo ricorso. G.c Con scritto del 3 marzo 2019, e per il tramite della sua rappresentante legale, l’insorgente ha risposto a quanto richiesto dal Tribunale, informan- dolo di voler mantenere le sue richieste in giudizio come segue: a titolo principale che la decisione della SEM venga annullata, che la domanda d’asilo della richiedente sia accolta, nonché che quest’ultima sia ricono- sciuta quale rifugiata; ed a titolo eventuale ha postulato che la fattispecie sia rinviata per nuova valutazione alla SEM. Il tutto con protesta di tasse e spese a carico dell’autorità avversata. H. Il 13 marzo 2019, la SEM ha presentato la sua risposta al ricorso, perlopiù rinviando ai considerandi della decisione resa e confermandola piena- mente, proponendo pertanto il respingimento del ricorso. Tale missiva, è stata inviata per conoscenza alla ricorrente dal Tribunale in data 15 marzo 2019 (cfr. risultanze processuali). I. Con scritto della Segreteria di Stato del 13 marzo 2020, la predetta autorità ha informato la ricorrente che la decisione dell’11 febbraio 2019 inerente l’allontanamento, varrebbe anche per la figlia, B._______, la quale sarebbe nata il (...) (cfr. documenti nel dossier N della SEM, in particolare anche la Comunicazione di nascita del ... del ...). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
D-107/2019 Pagina 7 Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposi- zioni transitorie della modifica della LAsi del 25 settembre 2015, in vigore dal 1° marzo 2019). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l’autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a–c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 vLAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo la ricorrente stata posta al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento con decisione di riesame in fase responsale da parte della SEM in data 11 febbraio 2019, e non avendo peraltro la stessa man- tenuto la contestazione relativa all’esecuzione dell’allontanamento con scritto del 3 marzo 2019 (cfr. supra lett. G.c), oggetto del litigio in questa
D-107/2019 Pagina 8 sede, risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il ri- fiuto della sua domanda d’asilo. Per il che, quanto esposto nel memoriale ricorsuale inerente l’esecuzione dell’allontanamento (sub lett. b, p.to 28 segg., pag. 11 segg. del ricorso e lett. c, p.to 36 segg., pag. 13 seg. del ricorso in riferimento all’esecuzione dell’allontanamento), non verrà preso in esame nella presente sentenza, in quanto risulta essere divenuto senza oggetto. 4. Nella querelata decisione, l’autorità resistente ha innanzitutto osservato come l’Albania sia stata designata dal Consiglio federale quale “Stato si- curo” ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, e pertanto si partirebbe dal pre- supposto che una persecuzione statale pertinente in materia d’asilo non esista in tale Paese, nonché che sia assicurata la protezione da persecu- zioni perpetrate da terzi. Proseguendo nell’analisi, la SEM ha rilevato come, nel caso concreto, non sussisterebbero degli indizi atti a capovol- gere tale presunzione confutabile. Invero, a mente dell’autorità inferiore, l’interessata non sarebbe riuscita a provare che lo Stato albanese non le accorderebbe una protezione efficace contro persecuzioni commesse da terze persone, ciò che lei avrebbe fatto valere quali motivi d’asilo. La ricor- rente difatti, malgrado si sarebbe recata in polizia per ottenere un’ordi- nanza restrittiva nei confronti di D._______, non sarebbe però ivi ritornata dopo due ore. Anche se il suo timore, dopo aver ricevuto la telefonata dell’ex-compagno nonché circa la reputazione della polizia albanese, sa- rebbe comprensibile, esso tuttavia non sarebbe a priori sufficiente per poter escludere la volontà e la capacità delle autorità del suo Paese d’origine di offrirle protezione. Inoltre, in relazione alle sue allegazioni relative al fatto che non avrebbe parlato in polizia delle minacce rivoltele dal padre, poiché temeva conseguenze per la sua famiglia e sarebbe stata certa che il padre ne sarebbe uscito indenne grazie alle sue molte conoscenze, queste sa- rebbero unicamente sue supposizioni. Ma le stesse non basterebbero per concludere che le autorità albanesi non avrebbero messo in atto delle mi- sure volte ad assicurarle l’incolumità. Pertanto, in Albania, esisterebbero delle strutture statali adeguate per proteggerla contro degli atti persecutori commessi da terzi. 5. Con il suo ricorso, richiamati e precisati dapprima i fatti esposti in corso di procedura (cfr. p.ti 9–15., pag. 5 segg. del ricorso), la ricorrente ha avver- sato la valutazione succitata della SEM.
D-107/2019 Pagina 9 In primo luogo, ella ritiene infatti di avere un timore attuale e concreto di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi ed anche di doverli subire in futuro, in caso di un suo ritorno nel Paese d’origine. In relazione a ciò ella ha per cominciare evidenziato come sarebbe stata oggetto di minacce attentanti alla sua vita – che sarebbero state peraltro rese verosimili sia tramite le sue dichiarazioni che grazie all’audio inoltrato con il gravame quale mezzo di prova (cfr. sub doc. 1) – sia da parte del suo ex-partner che da parte del padre, se non avesse abortito. Tali circostanze, rappresente- rebbero una forma di violenza psichica, che colpirebbe la stessa anche fisicamente nel caso di un suo ritorno nel Paese d’origine. Invero, in parti- colare il padre eserciterebbe violenza all’interno del nucleo domestico e nei confronti delle donne di casa. Quest’ultimo, anche a causa della sua (...) e delle sue relazioni, sarebbe sicuro che le sue azioni non avrebbero alcun seguito penale. Ne conseguirebbe pertanto che ella risulterebbe essere vittima di un’importante violenza domestica e pertanto farebbe parte di uno dei gruppi rilevanti – e riconosciuti anche nella pratica della SEM e nella sentenza del Tribunale E-6417/2013 del 10 settembre 2014 – per la quali- ficazione di rifugiato, rientrando nella definizione di persecuzione dovuta al genere femminile. D’altronde, anche il Tribunale, avrebbe riconosciuto nella precitata sentenza, il ruolo sottomesso nel quale vivrebbero le donne nella cultura patriarcale e maschilista albanese. Tale persecuzione sarebbe rilevante ai sensi dell’asilo, in quanto proveniente da una grave discrimina- zione o violenza a causa del genere, ciò che sarebbe tollerato dallo Stato albanese e sarebbe collegato alla comprensione sociale del ruolo femmi- nile rispetto a quello maschile. Anche per il futuro, sussisterebbero per la ricorrente dei fondati motivi di ritenere che il padre metta in atto le sue mi- nacce, e pertanto che vi sia un rischio per la vita dell’interessata. Il fatto poi che l’ex-compagno D._______ l’abbia minacciata di prenderle il bambino, rappresenterebbe per l’insorgente, una pressione psichica insopportabile. Proseguendo nell’analisi, la ricorrente ha contestato di non aver richiesto sufficientemente protezione alla polizia albanese. Invero, dopo che ella avrebbe appreso che l’ex-partner era venuto a conoscenza del contenuto della discussione da lei avuta in polizia, non risulterebbe comprensibile come la SEM ritenga che la richiedente avrebbe nuovamente dovuto indi- rizzarsi alla polizia del suo Paese mettendosi in una situazione di maggiore rischio. Apparirebbe difatti inesplicabile, come, se non con l’informazione data dalla polizia, D._______ sarebbe venuto a conoscenza del fatto che l’interessata si sarebbe rivolta al posto di polizia. Pertanto, dopo aver rice- vuto la telefonata del primo, la fiducia nella polizia che la richiedente ripo- neva sarebbe venuta comprensibilmente meno. Peraltro, ella non avrebbe potuto aspettarsi dalla polizia albanese una protezione effettiva, come sa- rebbe anche evidenziato in diversi rapporti di varie fonti che cita, nonché in
D-107/2019 Pagina 10 un caso di una donna ove non sarebbero state prese in alcun modo delle misure di protezione della vittima da parte delle autorità albanesi. Questo in quanto in Albania, malgrado la protezione delle vittime di violenza dome- stica sia stata implementata nella legge, tuttavia l’attuazione fattiva nel qua- dro normativo del Paese non risulterebbe soddisfacente, non da ultimo an- che a causa della vasta accettazione della corruzione nella società. Sem- pre in Albania, l’aborto coatto non sarebbe inoltre neppure penalmente per- seguibile. Per quanto attiene la ricorrente, l’inefficacia della protezione della polizia nei suoi confronti, sarebbe pure dimostrata dal comportamento da loro tenuto con lei. Ulteriore elemento da considerare, sarebbe il fatto che il padre dell’interessata lavorerebbe quale “(...)” nel (...) ed esercite- rebbe in tale posizione un grande (...), ciò che renderebbe di fatto impos- sibile un’effettiva protezione contro il medesimo. Visto tale contesto, la SEM non avrebbe per di più spiegato nella sua decisione, che cosa una donna gravida, in una società patriarcale con autorità corrotte – e verosi- milmente con le quali l’ex-partner ed il padre dell’interessata sarebbero strettamente correlati –, avrebbe dovuto intraprendere, per richiedere pro- tezione allo Stato albanese. Invero, il fatto che ella avrebbe nuovamente dovuto rischiare la sua vita e quella del nascituro, come preteso dalla SEM, rivolgendosi una seconda volta alla polizia, sorpasserebbe ciò che risulte- rebbe ragionevole. Per finire, a mente dell’insorgente, non vi sarebbe nel suo caso neppure un’alternativa di soggiorno interno. Questo in quanto, nella società patriarcale albanese, le donne sole sarebbero stigmatizzate in buona parte dell’Albania, al di fuori della (...) di C._______. Tuttavia, tale opzione non sarebbe approntabile dalla richiedente, in quanto (...). Vi sa- rebbe inoltre il rischio nel caso di un suo spostamento all’interno del Paese, che il padre venga ben presto a conoscenza del suo soggiorno, vista la sua attività lavorativa, nonché che il padre del bambino le tolga quest’ultimo dalla sua custodia. A titolo eventuale ella ha richiesto la restituzione degli atti alla SEM (cfr. lett. c, pag. 13 seg. del ricorso), in quanto quest’ultima non avrebbe chiarito sufficientemente i fatti dal profilo dello statuto di rifugiato. Invero, il riferi- mento generico esposto nella decisione avversata dall’autorità inferiore ri- guardo l’evenienza che l’Albania sia uno Stato sicuro, non sarebbe da rite- nere come una motivazione sufficiente, allorché come nella fattispecie sa- rebbero stati forniti degli elementi concreti riguardo ad una persecuzione specifica legata al genere. L’autorità resistente avrebbe in tal senso, dovuto esaminare più dettagliatamente le allegazioni della ricorrente circa ciò che rende la sua situazione particolarmente pericolosa, segnatamente in rela- zione all’(...) fattiva del padre, così come riguardo all’inattività della polizia. Di particolare rilievo, sarebbe poi la circostanza che la ricorrente avrebbe
D-107/2019 Pagina 11 voluto fornire già in sede d’audizione il mezzo di prova prodotto con il ri- corso (sub doc. 1), e la funzionaria incaricata della SEM avrebbe replicato che non le serviva, in quanto le sue allegazioni erano verosimili. Ciò sa- rebbe dimostrativo del fatto di come, già dal principio della trattazione della causa da parte dell’autorità inferiore, non sarebbe stato ritenuto di esami- nare la fattispecie in modo serio. 6. Nel caso presente, appare opportuno esaminare preliminarmente le cen- sure formali inerenti l’accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rile- vanti da parte della SEM come pure, implicitamente, in relazione alla moti- vazione insufficiente della decisione avversata, sollevate dalla ricorrente, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata. 6.1 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l’autorità deve occuparsi del cor- retto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documenta- zione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridi- che ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). D’un lato, v’è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall’altro lato, v’è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungs- verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.). Tuttavia, il principio inquisitorio è limitato dall’obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Ver- waltungsverfahren VwVG, 2 a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 8, pag. 192 seg.). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell’accerta- mento dei fatti il caso va di principio retrocesso all’autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accerta- mento dei fatti (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.191; tra le tante la sentenza D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 [prevista per pubblica- zione come DTAF] consid. 5.2). 6.2 Dal canto suo, l’obbligo di motivazione di una decisione, discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un processo equo (art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 6 CEDU) e costituisce un presupposto essenziale per la verifica
D-107/2019 Pagina 12 della fondatezza della decisione sia per le parti che per l’autorità di ricorso. Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che l’autorità menzioni, almeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essen- ziali; ovvero l’autorità è tenuta a riportare i motivi che l’hanno guidata e sui quali essa ha fondato il suo ragionamento, di modo che l’interessato possa rendersi conto della portata della stessa ed impugnarla in piena cono- scenza di causa (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2 e DTF 142 I 135 consid. 2.1). L’autorità non deve invece pronunciarsi su tutti i motivi delle parti, ma può, al contrario, limitarsi alle questioni decisive (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2). In altri termini, l’essenziale è che la decisione indichi chiaramente i fatti stabiliti e le deduzioni giuridiche tratte dalla fatti- specie determinata (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivazione può inoltre essere implicita e risultare dai diversi considerandi della decisione (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1 con referenze citate; sentenza del TF 2C_341/2016 del 3 ottobre 2016 consid. 3.1.). ll diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l’an- nullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2, DTF 126 I 15 consid. 2a, Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n°4 consid. 5; sentenza del Tribu- nale D-4287/2016 del 15 giugno 2018 consid. 5.1). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gra- vame e l’annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all’autorità inferiore allorquando una tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un’evasione celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; DTF 133 I 201 consid. 2.2). Se- condo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del me- desimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell’autorità ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base all’oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. WALDMANN/BICKEL in: Waldmann/ Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2 a ed. 2016, art. 29 n. 119). Trasposto in materia d’asilo, tale principio implica che il Tribunale non potrà procedere alla riparazione di una violazione del diritto di essere sentito in merito a questioni che rientrano nella sfera del potere di apprezzamento
D-107/2019 Pagina 13 dell’autorità inferiore dal momento che non dispone della facoltà di control- lare l’opportunità delle decisioni di prima istanza (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3). 6.3 6.3.1 Nel caso che ci occupa, il Tribunale rileva dapprima come nella sin- dacata decisione, dopo un esposto dei fatti determinanti, l’autorità inferiore ha illustrato in modo dettagliato tutti gli elementi e la documentazione che ha preso in esame per giungere alla sua valutazione. Per quanto si dia atto del fatto che l’argomentazione contenuta nella decisione impugnata, sia succinta e non esamini in dettaglio la situazione della richiedente nel con- testo albanese, come pure tutte le dichiarazioni esposte dalla ricorrente nel corso delle due audizioni, tuttavia l’autorità resistente ha illustrato in modo pertinente e lineare le motivazioni e le allegazioni dell’insorgente che l’avrebbero condotta alla conclusione di negarle lo statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo. L’autorità inferiore ha inoltre proceduto ad un esame completo e corretto dei fatti determinanti per giungere ad una valu- tazione in particolare in relazione all’irrilevanza delle persecuzioni addotte dalla ricorrente. Invero, l’autorità sindacata, durante il corso delle due au- dizioni svolte con la medesima, le ha posto dei quesiti puntuali, segnata- mente sul suo trascorso in Albania, lungamente anche in relazione alle mi- nacce e violenze ricevute dal padre e dall’ex-compagno e circa i mezzi di prova da ella depositati (cfr. verbale 1, p.to 4.01 pag. 5 e p.to 7.05, pag. 8; verbale 2, D4, pag. 2), dandole la possibilità ampiamente di esprimersi circa i predetti. Riguardo questi ultimi, ed a differenza di quanto asserito nel gravame dalla ricorrente, non risulta in alcun momento nei verbali d’au- dizione, come ella avrebbe voluto fornire quale prova aggiuntiva l’audio che avrebbe in seguito prodotto in fase ricorsuale. Ella avrebbe difatti soltanto riferito che disporrebbe della registrazione delle minacce rivoltile dal padre il (...) (cfr. verbale 2, D25, pag. 9), senza tuttavia proporre di versarla agli atti. Anzi, al quesito posto se avesse ulteriori documenti o mezzi probatori che intendesse presentare, ha negato tale circostanza (cfr. verbale 2, D4, pag. 2). Ha comunque in merito al contenuto dello stesso audio, potuto esprimersi ampiamente nel verbale d’audizione, spiegando la discussione che sarebbe avvenuta nel contesto famigliare (cfr. verbale 2, D17, pag. 6 e D25 segg., pag. 9). 6.3.2 Non si ravvisa pertanto, a fronte di tali circostanze, come la SEM non abbia correttamente e seriamente preso in esame tutti gli elementi fattuali pertinenti per addivenire alla sua conclusione. Peraltro, risulta pacifico come l’insorgente abbia potuto impugnare la decisione con piena cogni- zione di causa, esprimendosi compiutamente sugli aspetti contestatile
D-107/2019 Pagina 14 dall’autorità resistente nella decisione avversata, come pure riguardo agli elementi del contesto sociale e fattuale albanese che sarebbero rilevanti per l’esame del suo caso. Ha pure avuto modo di completare il suo gra- vame in più occasioni, producendo segnatamente ulteriori mezzi di prova – tra i quali pure l’audio precitato – in fase ricorsuale, ciò che rende altresì evasa la richiesta ricorsuale preliminare di poter completare le sue conclu- sioni ed i mezzi di prova offerti, entro un certo termine (cfr. supra lett. D). In ogni caso, anche fosse stata accertata una violazione del suo diritto di es- sere sentita – ciò che non risulta essere il caso di specie – la stessa sa- rebbe comunque stata sanata in fase ricorsuale, avendo la ricorrente avuto ampiamente la possibilità di esprimersi, nonché beneficiando la scrivente autorità riguardo la questione dello statuto di rifugiato e della concessione dell’asilo, dello stesso potere d’esame dell’autorità inferiore. 6.3.3 Alle condizioni succitate, l’accertamento dei fatti adempiuto dall’auto- rità resistente risulta essere sufficientemente completo e corretto per pren- dere una decisione in merito da parte del Tribunale, per il che non si ravvisa da parte dell’autorità inferiore né un accertamento inesatto né incompleto dei fatti determinanti, e quindi, di convesso, neppure una violazione del principio inquisitorio. Inoltre, il procedere approntato dalla stessa nella de- cisione non è lesivo del suo obbligo di motivazione (quale ulteriore corolla- rio del diritto di essere sentito della ricorrente). In tal senso, l’insorgente misconosce la portata di tale obbligo da parte dell’autorità, in quanto quest’ultima non è tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; potendosi infatti occupare delle sole circo- stanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione. In altri termini, è necessario che l’autorità menzioni le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali, ossia che si confronti con le circostanze fattuali da giudicare in concreto, ciò che in specie è stato ampiamente adempiuto dalla SEM, in ordine alla giurisprudenza succitata, per i motivi già sopra esposti. Ne discende quindi che, le censure formali mosse in tal senso dalla ricor- rente, risultano essere infondate e vanno quindi disattese. In tal senso, la conclusione in via eventuale esposta con il ricorso, deve essere respinta. 7. 7.1 Giusta l’art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi).
D-107/2019 Pagina 15 7.2 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 7.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere espo- sto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono mag- giormente a un fondato timore di future persecuzioni. Colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (sogget- tivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e suf- ficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta pro- babilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). 8. 8.1 Nel caso presente, fermo restando che non si intende rimettere in di- scussione, come peraltro non fatto neppure dall’autorità resistente, la ve- rosimiglianza delle dichiarazioni da ella rese riguardo ai pregiudizi che avrebbe subito da parte dell’ex-compagno D._______ e dal padre nel suo Paese d’origine, il Tribunale ritiene, al pari dell’autorità inferiore, che le al- legazioni rese dalla medesima nel corso di procedura ed a fondamento della sua domanda d’asilo, non adempiano tuttavia le condizioni di rile- vanza ai sensi dell’art. 3 LAsi, per i motivi che seguono.
D-107/2019 Pagina 16 8.2 Nel suo gravame, la ricorrente ritiene in sunto che, gli atti di grave vio- lenza domestica e minacce che ella avrebbe subito da parte rispettiva- mente del padre e dell’ex-compagno, sarebbero da qualificare quale per- secuzione dovuta al genere rispettivamente al genere femminile. Inoltre, il fatto che l’ex-partner l’abbia minacciata di sottrarle il figlio, rappresente- rebbe per la ricorrente una pressione psichica insopportabile. Lo Stato al- banese non sarebbe in grado di offrirle una protezione sufficiente contro tali atti. 8.3 Concernente i motivi di fuga specifici alla condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi), tra gli altri la giurisprudenza ha riconosciuto quali motivi perti- nenti, gli atti che colpiscono le donne a causa della loro speciale posizione sociale. Questi sono caratterizzati da una maggiore o minore rigida prede- stinazione dovuta al ruolo del suo genere ed include, di regola, la sottomis- sione della donna nella sfera d’influenza privata della famiglia, una ridu- zione delle possibilità di realizzazione personale in relazione alla forma- zione, al lavoro, all’indipendenza finanziaria, ed in particolare, una relega- zione in secondo piano, ciò che attiene ai diritti delle donne. Una persecu- zione legata alla condizione femminile, è segnatamente da riconoscere, quando le donne non possono ottenere la protezione delle autorità del loro Stato d’origine, come lo potrebbero invece generalmente ottenere gli uo- mini oggetto di persecuzioni della stessa portata da parte di terzi. Perti- nente per l’asilo è dunque una grave discriminazione o violenza di genere da parte di terzi, allorché tali azioni sono interpretate come una compo- nente sociale, spesso secolare, di comprensione della ripartizione del ruolo della donna, con tolleranza esplicita o tacita da parte dello Stato. Tuttavia, perché essa risulti adempiere i criteri dell’art. 3 LAsi, occorre che tutte le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato siano adempiute, in particolare non soltanto che la persona renda verosimile di essere stata vittima di seri pregiudizi secondo gli ulteriori criteri disposti dall’art. 3 cpv. 1 LAsi (in particolare vi è in tal senso da adempiere la condizione di una par- ticolare intensità dei pregiudizi subiti, in quanto di per sé soli, discrimina- zioni specifiche legate al genere non conducono, di regola, ad una perse- cuzione rilevante ai sensi dell’asilo; cfr. GICRA 2006 n. 32 consid. 8.7.3), ma altresì che vi sia una mancanza di protezione legata alla sua condizione femminile, così come l’assenza di una possibilità di protezione interna nel suo Paese d’origine (cfr. sentenze del Tribunale E-2149/2019 del 19 dicembre 2019 consid. 3.2 con ulteriori rifermenti citati, E-6417/2013 del 10 settembre 2014 consid. 5.4.3; GICRA 2006 n. 32 consid. 8). La giu- risprudenza ha ammesso che vi è una persecuzione di genere decisiva ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi, allorché l’autore dei seri pregiudizi inflitti ad una persona di genere femminile aveva per obiettivo di dominare o controllare
D-107/2019 Pagina 17 quest’ultima – tra gli altri pregiudizi derivanti da violenza domestica – a causa del suo genere, indipendentemente dalla questione di sapere se la donna formi, con altre donne, un determinato gruppo sociale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi (cfr. GICRA 2006 n. 32 consid. 8.7.2). 8.4 Perché un serio pregiudizio sia rilevante ai sensi dell’asilo, occorre quindi, tra le altre condizioni succitate, che la donna interessata non trovi nel suo Paese d’origine una protezione sufficiente. Invero, dopo la deci- sione di principio dell’8 giugno 2006 della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo (cfr. GICRA 2006 n. 18), le autorità svizzere competenti in materia d’asilo, applicano la teoria della protezione. Tale teoria, collega la pertinenza della persecuzione in materia d’asilo non più all’autore stesso della persecuzione, ma all’impossibilità di ottenere, nel paese d’origine di provenienza, una protezione statale adeguata. In altri termini, è rilevante in materia d’asilo non soltanto una persecuzione che emana direttamente o indirettamente da organi governativi, ma anche dovuta a terzi, nella misura in cui nessuna protezione adeguata può essere ottenuta nello Stato in que- stione, anche se lo stesso sarebbe in misura di offrirlo (cfr. DTAF 2011/51 consid. 7.1–7.4). Difatti, secondo il principio della sussidiarietà della prote- zione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere che il o la richiedente asilo abbia dapprima esaurito nel suo Paese d’origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare l’intervento da parte di uno Stato terzo. La protezione nazionale sarà considerata come ade- guata allorché la persona toccata beneficia nel luogo d’origine di un ac- cesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che si possa ragio- nevolmente esigere dalla stessa che ella possa far appello a tale sistema di protezione interna (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; sentenza del Tribunale nelle cause congiunte D-339/2020 e D-360/2020 del 27 gennaio 2020 consid. 7.5.2, sentenza del Tribunale E-2149/2019 consid. 3.3 con ulteriori riferimenti citati). 8.5 Ora, nella presente disamina gli atti persecutori – comprensivi di mi- nacce fisiche e verbali reiterate verso l’integrità fisica o la vita della ricor- rente – da parte dell’ex-compagno dell’interessata, come pure nell’ambito famigliare da parte del padre, perché la stessa abortisse, per quanto pos- sano rientrare nei pregiudizi legati specificamente alla condizione femmi- nile di cui all’art. 3 cpv. 2 LAsi, secondo la giurisprudenza precitata (cfr. su- pra consid. 8.3). Tuttavia, come si vedrà dappresso, l’insorgente beneficia contro tali atti da parte di terzi di una sufficiente protezione nel suo Stato d’origine, come a ragione considerato dalla SEM nella decisione avversata
D-107/2019 Pagina 18 (cfr. infra consid. 8.6–8.9), nonché non risultano rilevanti in materia d’asilo (cfr. infra consid. 8.8–8.10). 8.6 L’Albania è stata designata dal Consiglio federale svizzero quale Paese esente da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM; Allegato 2 all’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [RS 142.311]). Nel caso in cui uno Stato d’origine sia designato come sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale che una persecuzione statale rilevante in materia d’asilo non sussista e che vi sia una protezione efficace ed effettiva offerta da parte dello Stato d’origine contro le persecuzioni di terzi (ovvero attori non statali). Secondo prassi, l’effettiva protezione nel Paese d’origine non è da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali: nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini. Occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, se- gnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati, DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche la sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3). Tale presunzione può essere confutata solo in presenza di indizi concreti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; e tra le altre: la sentenza del Tribunale E-1326/2020 del 17 marzo 2020). 8.7 Per quanto riguarda più specificatamente il contesto fattivo e normativo albanese, dal profilo della violenza domestica, d’un canto varie fonti – tra le quali anche quelle citate nel gravame dalla ricorrente – riportano un li- vello di violenza domestica elevata nei confronti delle donne in Albania, un Paese nel quale le regole patriarcali risultano tutt’ora predominanti nella società. Soltanto un numero limitato di donne riporterebbe alle autorità tali abusi, e spesso le misure adottate dalle autorità albanesi come pure il per- seguimento degli autori dei reati risulterebbero inefficaci. Inoltre, l’assi- stenza alle donne vulnerabili varierebbe a dipendenza del luogo geografico nel quale risiedono. Vi sarebbe poi una generale scarsità di risorse dispo- nibili come pure un’esigua comprensione e quindi d’approccio alla violenza famigliare quale fenomeno da parte degli attori statali (cfr. Home Office, Country Policy and Information Note, Albania: Women fearing domestic abuse, dicembre 2017, < https://www.refworld.org/pdfid/5a901fd04.pdf >, consultato il 10.07.2020; US Departement of State (USDOS), 2019 Coun- try Reports on Human Rights Practices: Albania, 11 marzo 2020, <
D-107/2019 Pagina 19 https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-prac- tices/albania/ >, consultato il 10.07.2020; LandInfo – Norwegian Country of Origin Information Centre, Rapporto sulla violenza contro le donne: Alba- nia, 27 maggio 2020, < https://www.ecoi.net/en/file/local/2030513/Tema- notat_Albania_Vold_ mot_kvinner_27052020.pdf >, consultato il 10.07.2020; Amnesty International, Report - Albania 2019, < https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/albania/re- port-albania/>, consultato il 10.07.2020; Flüchtlingsrat Baden-Württem- berg, Die “Sicheren Herkunfsstaaten” des Westbalkans, maggio 2020, pag. 17 segg., < https://fluechtlingsrat-bw.de/files/Dateien/Dokumente/IN- FOS%20-%20Publikationen/2020-05-%20sichere%20hkl-1.pdf >, consul- tato il 10.07.2020; National Population Survey, Violence Against Women and Girls in Albania, marzo 2019, consultabile al sito internet < https://www.al.undp.org/content/albania/en/home/library/poverty/national- population-survey--violence-against-women-and-girls-in-.html >, consul- tato da ultimo il 13.07.2020; The Advocates for Human Rights, Albania Sta- keholder Report for the United Nations Universal Periodic Review, presen- tato per la 33a sessione del Working Group on the Universal Periodic Re- view, 6-17 maggio 2019, < https://www.theadvocatesforhumanrights.org /uploads/albania_report.pdf >, consultato il 10.07.2020). D’altro canto, l’Al- bania ha ratificato, senza riserve, diverse normative internazionali, tra le quali la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell’11 maggio 2011 (Convenzione di Istanbul, RS 0.311.35), ratificata il 4 febbraio 2013 (entrata in vigore il 1° agosto 2014) e la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 18 dicembre 1979 (RS 0.108). A livello nazionale, l’Assemblea alba- nese ha approvato il 18 dicembre 2006, la legge n. 9669 – entrata in vigore nel giugno del 2007 – contro la violenza domestica (“Legge per le misure contro la violenza nelle relazioni famigliari” [per una versione del testo le- gislativo in inglese cfr. < https://www.crca.al/sites/default/files/publica- tions/Law%20on%20Measures%20Against%20Violence%20in%20Family %20Relations%20%282006%29.pdf >, consultato da ultimo il 13.07.2020]). Il medesimo atto legislativo, ha quale scopo la prevenzione e la riduzione degli abusi domestici in ogni loro forma e la protezione di coloro che ne sono vittime, primariamente le donne. Queste ultime pos- sono in particolare richiedere l’emissione da parte di Corti civili di ordinanze di protezione tramite una procedura semplice, gratuita e rapida per preve- nire la violenza commessa nei loro confronti o contro i loro figli. La possibi- lità di fare domanda di tali ordinanze protettive, è data per legge anche alla polizia ed ai procuratori pubblici. Nel caso di richieste di ordinanze protet- tive d’emergenza, la legge predispone che le Corti debbano pronunciarsi
D-107/2019 Pagina 20 sulle medesime entro 48 ore dalla loro ricezione. Il giudice competente, nell’emanare tali ordini, può prendere diverse misure, ad esempio: ordinare all’autore della violenza di abbandonare il domicilio comune e di non avvi- cinarsi o comunicare con la vittima ed i suoi figli, come pure obbligarlo a versare un supporto finanziario a questi ultimi. La violazione di tali ordini, è un reato penale, ed i procuratori pubblici sono responsabili del persegui- mento di tali atti. Un cambiamento recente della Legge per le misure contro la violenza nelle relazioni famigliari, ha ampliato la possibilità di emanare un’ordinanza immediata per la protezione preliminare della vittima anche alle autorità di polizia albanese, che sarebbe poi soggetta ad essere ratifi- cata, annullata, o rivista dalla Corte civile competente (cfr. Advocates for Human Rights, ibidem, pag. 5 e pag. 10). Altresì, il Codice criminale alba- nese, al suo art. 130/a (cfr. per una traduzione in inglese del predetto: il testo disponibile all’indirizzo internet < https://www.legislationline.org/do- wnload/id/8235/ file/Albania_CC_1995_ < am2017_en.pdf >, consultato il 10.07.2020), include la violenza domestica quale reato penale punibile fino a due anni di prigione nel caso di percosse o ogni altro atto di violenza compiuto contro una persona; fino a tre anni di pena privativa di libertà nel caso di una seria minaccia di morte o di una grave lesione; e fino a cinque anni di carcere nel caso di un pregiudizio intenzionale. Se poi il reato è commesso reiteratamente o in presenza di un minore, la pena prevista è da uno a cinque anni di pena privativa di libertà. Le relazioni che sarebbero coperte da tale norma, includono, tra le altre, anche: il convivente o l’ex- convivente, il parente stretto o affine dell’autore del reato, che è perseguito d’ufficio. La legislazione contro la violenza domestica coprirebbe sia gli abusi fisici, che quelli sessuali, psicologici ed economici (cfr. art. 130/a del Codice criminale e l’art. 3 della Legge per le misure contro la violenza nelle relazioni famigliari) (cfr. The Advocates for Human Rights, ibidem; National Population Survey, ibidem; Home Office, Country and Information Note, Al- bania: Domestic abuse and violence against women, dicembre 2018, con- sultabile all’indirizzo internet: < https://assets.publishing.service.gov.uk/go- vernment/uploads/system/uploads/attachment_data/file/771648/Albania_- D.A.-CPIN-v3.0__December_2018.pdf >, consultato da ultimo il 13.07.2020; Refugee Documentation Centre, Legal Aid Board – Albania – Resarched and compiled by the Refugee Documentation Centre of Ireland, 28 giugno e 2 luglio 2019 – Information on domestic violence including: available state protection for victims; children/youth victims; & NGOs/orga- nisations supportive for children/youth victims, < https://www.ecoi.net /en/file/local/2012711/144850.pdf >, consultato il 10.07.2020 con ulteriori riferimenti citati; Robert Bosch, Fighting Domestic Abuse – The OSCE Wo- men’s Access to Justice Project in Albania, in: IFSH (ed.), OSCE Yearbook
D-107/2019 Pagina 21 2009, Baden-Baden 2010, pag. 157-166, < https://ifsh.de/file-CORE/docu- ments/yearbook/english/09/ Bosch-en.pdf >, consultato il 10.07.2020). Il perseguimento e la condanna penali di tali atti o della violazione delle ordi- nanze restrittive sarebbero state incrementate negli ultimi anni (cfr. The Ad- vocates for Human Rights, ibidem, pag. 2). Negli ultimi anni, la polizia al- banese ha pure implementato dei processi di applicazione automatica, tra i quali il “Police Case Management System”, che predispone la rapida emissione di ordinanze restrittive e genera un elenco storico delle ordi- nanze emesse (cfr. USDOS, ibidem). Nel giugno del 2018, la “Legge per l’assistenza legale garantita dallo Stato” è entrata in forza, concedendo il diritto alle vittime di violenza domestica di ottenere l’assistenza legale. Per quanto diverse fonti segnalino le mancanze di capacità e del numero di rifugi ed istituti per le donne vittime di violenza domestica, come pure per la loro accessibilità, nonché che la predetta legge non sarebbe stata ancora completamente implementata, lasciando spesso le vittime senza alcuna assistenza legale (cfr. Advocates for Human Rights Albania, ibidem, pag. 6 segg.; Home Office, Country Police 2018, ibidem, con le ulteriori referenze citate). Tuttavia, le medesime fonti, indicano che in Albania esisterebbero numerosi rifugi per donne vittime di violenza, come pure sarebbero presenti degli organismi statali e non governativi di assistenza alle vittime. I rifugi sarebbero difatti localizzati a Tirana, Elbasan, Valona (o in albanese: Vlora) e Scutari (o in albanese: Shkodra), e numerosi piccoli centri d’emergenza sarebbero presenti in tutta l’Albania per accordare rapida assistenza alle vittime di violenza, incluso un alloggio d’emergenza (cfr. Home Office, Country Policy 2018, ibidem, pag. 9 e 36 seg., con gli ulteriori riferimenti citati). Dal novembre del 2016, vi sarebbe una linea nazionale telefonica gratuita d’aiuto alle donne che opera 24 ore al giorno e sette giorni alla settimana (cfr. Advocates for Human Rights, ibidem, pag. 2; Home Office, Country Policy 2018, ibidem, pag. 9 e pag. 19 seg.). Sia il “Tirana Legal Aid Society (TLAS)” che il “Centre for Legal Civic Initiatives (CLCI)” offrirebbe inoltre gratuitamente prestazioni legali alle donne, in particolare alle vittime di violenza domestica, per aumentare il loro accesso alle istituzioni pubbli- che, segnatamente al sistema giudiziario (cfr. Home Office, Country Policy 2018, ibidem, pag. 43). 8.8 Anche a fronte delle rilevanze sopra menzionate, si può pertanto partire dalla presunzione che le autorità albanesi siano disposte ed in grado di offrire sufficiente protezione alle vittime di violenza, e sono pronte a pren- dere delle misure per la protezione efficace delle donne vittime di violenza da parte di terzi, compresa la violenza domestica (cfr. in tal senso anche le sentenze del Tribunale D-792/2020 del 19 febbraio 2020, D-1960/2019 del 7 maggio 2019, e nelle cause congiunte E-114/2015 e E-6288/2015 del
D-107/2019 Pagina 22 25 agosto 2016 consid. 6.2). Quanto deducibile dagli atti di causa e dal gravame non permette di confutare tale presunzione. Invero, la richiedente, benché asserisca di essersi presentata in polizia per denunciare gli atti commessi dall’ex-convivente il (...), non è ritornata nuovamente dopo due ore per il rilascio dell’ordinanza restrittiva nei confronti dello stesso come richiesto dall’agente di polizia (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7; verbale 2, D29, pag. 9 seg.). Per quanto possa essere soggettivamente comprensi- bile che l’interessata fosse spaventata, dopo aver ricevuto la telefonata di D., nel quale le avrebbe riferito che non si sarebbe dovuta rivol- gere alla polizia; tuttavia non si spiega dal profilo oggettivo come la stessa, piuttosto che ritornare in polizia, sia rientrata al suo domicilio, ove comun- que era facilmente reperibile dall’ex-partner, nonché passibile di ulteriori minacce e atti violenti anche da parte del padre. Il fatto che la polizia abbia avvisato D. nel frattempo, non sono che supposizioni della ricor- rente non fondate su alcun elemento fattuale ed oggettivo. Inoltre, anche supponendo che la polizia albanese avesse reso edotto il predetto, non significa che lo abbia fatto per avvisarlo del suo procedere in polizia, quanto piuttosto per significargli che sarebbe stata emessa un’ordinanza restrittiva nei suoi confronti e delle conseguenze per lui nel caso di un mancato ri- spetto della stessa. Tale avviso doveva essere fatto in ogni caso da parte della polizia, perché D._______ fosse a conoscenza dell’eventuale ordi- nanza restrittiva emessa nei suoi confronti, ciò che l’interessata doveva essere senz’altro a conoscenza, anche viste la sua familiarità con il (...), avendo (...). Per di più, non si può partire dal presupposto che l’autorità di polizia le avrebbe negato qualsiasi aiuto, anche indicandole un eventuale alloggio d’emergenza, se l’interessata le avesse raccontato delle gravi minacce ri- voltele dal padre (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 6; verbale 2, D25 segg., pag. 9 e D30, pag. 10). Questo anche se costui risulta (...) al (...), in quanto negli ultimi anni le autorità albanesi hanno incrementato il perseguimento in giustizia di atti di violenza domestica, ed a parte alcuni casi isolati di mancato perseguimento di personalità conosciute, non si può ritenere a priori – e senza alcun elemento concreto e fondato come in specie – che la polizia albanese non avrebbe offerto l’aiuto richiesto all’interessata se opportunamente sollecitata. Tale assunto è pure dimostrato dall’articolo di giornale online citato nel gravame dalla ricorrente, inerente un caso di vio- lenza (cfr. p.to 21, pag. 9 seg. del ricorso). Lo stesso, per quanto riguardi una fattispecie differente da quella dell’insorgente – in quanto attinente un caso di violenza sessuale nei confronti di una donna (...), che avrebbe pure, quest’ultimo, ricevuto delle minacce di morte se non abbondonava le
D-107/2019 Pagina 23 sue accuse nei confronti del figlio di un parlamentare del partito (...) alba- nese – dimostra a differenza delle affermazioni esposte dall’interessata, che la giustizia albanese ha preso delle misure in tale caso, arrestando il presunto colpevole della violenza (cfr. Albanian Daily News, (...), consul- tato il 13.07.2020). Inoltre, appare poco comprensibile che nella situazione in cui la ricorrente si trovava, ed essendosi ella rivolta anche a conoscenti per raccontare la sua storia e ricevere dei consigli in merito a come meglio muoversi (cfr. verbale 2, D34, pag. 11), ella non abbia denunciato alla po- lizia anche le vessazioni subite dal padre, nonché non abbia cercato aiuto e rifugio presso le diverse associazioni ed organizzazioni governative (e non) presenti sul suolo albanese, ed in particolare a C._______, che sono atte alla protezione di vittime di violenza anche domestica (cfr. supra con- sid. 8.7), tornando invece ad abitare presso il domicilio dei genitori sino al giorno dell’espatrio. Visto quanto sopra, non si può pertanto partire dall’assunto che le autorità albanesi non sarebbero state in grado di fornire all’insorgente, se richiesta, o che avrebbero rifiutato a quest’ultima una protezione adeguata nei con- fronti di atti indebiti commessi da parte dell’ex-compagno o del padre. Per- tanto, al momento del suo espatrio, ella non poteva prevalersi di un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, così come stabilito all’art. 3 LAsi. 8.9 Altresì, non sussiste neppure un timore fondato di subire delle future persecuzioni per la ricorrente nel caso di un suo rientro in patria. Invero, seppure dal profilo soggettivo si possa comprendere che la ricorrente possa nutrire un certo timore nel rientrare in Albania, viste anche le mi- nacce e le telefonate allegate presso i suoi famigliari anche dopo la par- tenza dell’interessata dall’Albania (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7); tuttavia, dal profilo oggettivo, lo stesso risulta malfondato. Ella ha difatti riferito che d’un canto sia per l’ex-compagno che per il padre, ella avrebbe abortito (cfr. verbale 2, D25 seg., pag. 9 e D36, pag. 11), e d’altro canto che ella sarebbe stata rinnegata quale figlia da parte del padre (cfr. verbale 2, D8 seg., pag. 3), nonché che negherebbe che il figlio avuto, sia dell’ex-compagno, e quindi nessuno in tal caso potrebbe dire il contrario o attribuire la pater- nità o altri diritti al padre naturale (cfr. verbale 2, D34 segg., pag. 11). Per- tanto, sul piano oggettivo, non vi sono elementi per ritenere che l’insor- gente, nel caso di un suo rientro in Albania, potrebbe essere esposta, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, a dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non appaiono difatti elementi che rendano verosimile o di- mostrino che le minacce del padre o dell’ex-compagno proseguiranno an- che nel futuro, apparendo che il padre si sia disinteressato della stessa, e
D-107/2019 Pagina 24 che per D._______ non esistano più i presupposti per interessarsi alla me- desima, in quanto lo scopo delle sue minacce – ovvero di farla abortire – sarebbe stato a suo sapere adempiuto. Non appaiono infine evenienze atte a dimostrare o a rendere verosimile che le autorità albanesi agirebbero contrariamente al rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sanciti dalla CEDU, in un prossimo futuro e secondo un’alta probabilità. A riprova di ciò, la ricorrente ha pure dichiarato di non aver mai avuto proble- matiche con le autorità statali (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8). 8.10 A titolo meramente abbondanziale, le dichiarazioni della ricorrente inerenti il fatto che l’ex-partner l’abbia minacciata di toglierle i diritti inerenti l’affidamento e la custodia del futuro nascituro, come pure il suo timore che questo possa realizzarsi in futuro, non si basano su nessuno dei motivi previsti all’art. 3 LAsi, in quanto non risultano collegati alla sua razza, reli- gione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche. In merito a tali asserzioni, la ricorrente non ha per di più rilasciato alcuna allegazione o fornito alcun mezzo di prova, volti a rendere verosimile o dimostrare che le autorità albanesi – fra l’altro come sopra visto parti a diverse convenzioni internazionali, tra le quali in partico- lare anche della CEDU e della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107) – agirebbero, se effettivamente chiamate a dirimere tale questione – evenienza peraltro poco concreta alla luce di quanto anche già sopra enucleato riguardo alla negazione da parte della ricorrente della paternità di D._______ nei confronti della figlia (cfr. supra consid. 8.9) – in maniera arbitraria, senza alcun processo equo ed in vio- lazione dell’interesse superiore della bambina (cfr. nello stesso senso an- che la sentenza del Tribunale D-792/2020 del 19 febbraio 2020). 9. Riassumendo, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifu- giato e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va pertanto pure confermata ed il ricorso respinto. 10. Ne discende che l’autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 11. Visto l’esito della procedura, ed il fatto che l’esame del Tribunale si è limi-
D-107/2019 Pagina 25 tato alla questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della con- cessione dell’asilo, delle spese processuali ridotte e pari a CHF 375.–, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 15 gennaio 2019, non sono riscosse spese. L’altra parte delle spese, pari a CHF 375.–, per quanto concerne la questione dell’esecuzione dell’allon- tanamento, divenuta priva d’oggetto in corso di procedura ricorsuale a causa del riesame parziale della decisione del 28 dicembre 2018 da parte della SEM, con decisione dell’11 febbraio 2019, andrebbe posta a carico dell’autorità resistente (cfr. art. 5 TS-TAF), che però ne è esente ai sensi dell’art. 63 cpv. 2 PA. 12. 12.1 Per quanto attiene la questione dell’esecuzione dell’allontanamento, divenuta priva d’oggetto nel corso della procedura ricorsuale, giusta l’art. 15 TS-TAF, se una causa diviene priva d’oggetto, il Tribunale esamina se devono essere accordate alla parte delle spese ripetibili; l’art. 5 si ap- plica per analogia alla fissazione delle ripetibili. Inoltre, le parti che chie- dono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tri- bunale fissa l’indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). 12.2 Nella presente disamina, rappresentate in questa sede, si giustifica l’attribuzione di spese ripetibili ridotte alle ricorrenti (art. 15 TS-TAF in rela- zione con l’art. 5 TS-TAF), visto l’esito della causa in punto all’esecuzione dell’allontanamento. Tuttavia, in difetto di una nota particolareggiata, l’in- dennità per spese ripetibili ridotte è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 600.– (disborsi e indennità supplementare in rap- porto all’IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF). 13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
D-107/2019 Pagina 26 La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-107/2019 Pagina 27 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto, nella misura in cui non è divenuto senza oggetto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La SEM rifonderà alle ricorrenti complessivamente CHF 600.– a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all’autorità can- tonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari