B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV D-1061/2021
S e n t e n z a d e l 18 m a r z o 2 0 2 1 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A., nato il (...), alias B., nato il (...), rappresentato dall’avv. MLaw Eliane Schmid, Rechtsanwältin, Caritas Schweiz, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 3 marzo 2021 / N (...).
D-1061/2021 Pagina 2 Fatti: A. L’interessato, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (...) novembre 2020 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-4/2), a seguito dell’arresto preventivo, per entrata illegale, avvenuto il giorno precedente da parte delle guardie di confine elvetiche, dal quale è stato rilasciato in medesima data (cfr. atto SEM n. 1/4). B. Dalle ricerche intraprese dall’autorità inferiore in data (...), è emerso che, secondo la banca dati europea «EURODAC», l’interessato avesse presentato una pregressa domanda d’asilo in C._______ il (...) (cfr. atti SEM n. 10/2 e n. 11/1); oltreché il medesimo fosse stato segnalato da parte delle autorità italiane per divieto d’entrata nello spazio Schengen in data (...) (cfr. atto SEM n. 16/2). C. Nel corso del verbale di rilevamento dei dati personali, tenutosi il (...) dicembre 2020 (cfr. atto SEM n. 14/10), il richiedente ha segnatamente dichiarato di essere giunto in Europa, tramite l’Italia, il (...) (cfr. atto SEM n. 14/10, p.to 5.02, pag. 5 seg.), nonché che in tale Paese, a D., risiederebbe la figlia minorenne E. con la di lei madre (cfr. atto SEM n. 14/10, p.to 3.02, pag. 4). D. Il (...) dicembre 2020 si è svolto con il medesimo il colloquio Dublino ai sensi dell’art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). In tale contesto, l’interessato ha in particolare affermato di aver richiesto l’asilo in Italia nell’(...) del (...) – che avrebbe ottenuto – Paese ove avrebbe soggiornato sino al (...) del 2020, periodo nel quale si sarebbe recato in C._______, dove avrebbe pure depositato una domanda d’asilo il (...). In Italia avrebbe ottenuto pure un permesso di soggiorno valido dal (...) al (...), dopo il quale non avrebbe più fatto richiesta di rinnovo, essendo sua intenzione di rientrare in Tunisia – decisione in seguito modificata – nonché sarebbe finito in depressione e
D-1061/2021 Pagina 3 dipendente da droga. Per questo suo stato, avrebbe commesso dei reati nell’anno (...), finendo in carcere in Italia tra il (...) ed il (...) del (...). Egli avrebbe ricevuto un decreto d’espulsione dal territorio italiano datato (...), che ha consegnato agli atti quale mezzo di prova (cfr. atto SEM n. 24/6). In Italia risiederebbe ancora la figlia minore E., cittadina italiana, con la sua ex compagna. Questionato in merito al suo stato di salute, il richiedente ha dichiarato di avere una problematica al braccio destro, per la quale assumerebbe una terapia a base di (...); di soffrire di un disturbo della personalità, di epatite C e di avere una ciste ai reni, producendo a riprova del suo stato valetudinario due fogli di trasmissione di informazioni mediche (F2) del (...) rispettivamente del (...) (cfr. atti SEM n. 22/2 e n. 23/2). Sentito anche in relazione ad un’eventuale competenza dell’Italia nella trattazione della sua domanda d’asilo, il richiedente si è opposto ad un suo ritorno in tale Paese, in quanto avrebbe ricevuto un decreto d’espulsione e se vi ritornasse rischierebbe degli anni di carcere. Inoltre in Italia, malgrado avesse lavorato e fosse previsto per legge, egli non avrebbe mai ottenuto la tessera sanitaria – salvo per un anno – e quindi non si sarebbe mai potuto curare. Dal (...) avrebbe comprato i medicinali in nero, mentre che in carcere avrebbe avuto accesso alle cure mediche. Peraltro, durante la sua permanenza nel centro di espulsione in Italia, avrebbe subito delle violenze fisiche e psicologiche, ed il campo ove era stato alloggiato, sarebbe stato sovraffollato e carente d’acqua. In tal senso ha riferito che avrebbe avuto un video che avrebbe consegnato per provare questi ultimi asserti. E. A fronte delle evenienze summenzionate, l’autorità elvetica competente, in data (...), ha chiesto alla sua omologa (...) delle informazioni riguardo l’interessato ai sensi dell’art. 34 Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 25/3, n. 26/1 e n. 27/1). In seguito, il 12 gennaio 2021, sempre la medesima autorità svizzera, ha formulato all’indirizzo dell’C. una richiesta di ripresa in carico dell’insorgente ai sensi dell’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 35/5, n. 36/1 e n. 37/1). Il (...), le autorità (...) preposte hanno risposto negativamente, non ritenendo l’C._______ competente per la trattazione della domanda d’asilo del richiedente. Questo in quanto, il (...), avrebbero richiesto all’Italia, dopo le dichiarazioni esposte dal richiedente l’asilo e dai mezzi di prova presentati nell’ambito della prima audizione, la ripresa in carico del medesimo ai sensi dell’art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III. L’Italia, non avendo risposto entro i termini normativi, sarebbe divenuto lo Stato membro
D-1061/2021 Pagina 4 competente. Inoltre, avrebbero informato il (...) le autorità italiane della scomparsa del richiedente, con la notifica della proroga del termine per il trasferimento, in virtù dell’art. 29 par. 2 Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 41/2 e n. 42/2). F. Sulla scorta delle circostanze pregresse, il (...) l’autorità elvetica competente, ha chiesto all’omologa italiana la ripresa in carico del richiedente l’asilo giusta l’art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 44/5, n. 45/1 e n. 46/3). Non avendo ricevuto alcuna risposta da parte italiana, la Svizzera, con comunicazione del (...), ha informato le autorità della vicina Penisola che dal (...), l’Italia sarebbe stata considerata responsabile per l’esame della domanda d’asilo dell’interessato (cfr. atti SEM n. 51/1 e n. 52/3). Tale comunicazione è in seguito stata rettificata con un successivo messaggio elettronico del (...), ritenendo l’Italia competente a partire dal (...) (cfr. atti SEM n. 59/1 e n. 60/1). G. Con decisione del 3 marzo 2021 – notificata lo stesso giorno (cfr. atto SEM n. 63/1) – la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessato ed ha pronunciato il suo allontanamento (recte: trasferimento) verso l’Italia, nonché l’esecuzione della predetta misura. Ha inoltre statuito che un eventuale ricorso contro il provvedimento non ha effetto sospensivo. H. Contro il succitato provvedimento l’insorgente si è aggravato con ricorso del 10 marzo 2021 (cfr. risultanze processuali) al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Nel medesimo, egli ha postulato ai fini processuali, la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, nonché di ordinare alle autorità preposte all’esecuzione dell’allontanamento, di attendere l’esito della decisione in merito all’effetto sospensivo, prima di adottare delle misure d’allontanamento. Nel merito, ha chiesto a titolo principale l’annullamento della decisione impugnata, che venga constatata la competenza della Svizzera e che la domanda d’asilo dell’interessato sia materialmente esaminata nel predetto Paese; ed a titolo eventuale la restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame della causa. Contestualmente, ha concluso alla concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
D-1061/2021 Pagina 5 I. Il 10 marzo 2021 il richiedente è scomparso dal Centro di attribuzione ove alloggiava (cfr. atto SEM n. 67/1). J. Con scritto del 12 marzo 2021 (recte: 15 marzo 2021, cfr. busta dell’invio raccomandato; data d’entrata: 16 marzo 2021), la rappresentante legale del ricorrente ha trasmesso copia del F2 del (...) della visita medica effettuata dal ricorrente in medesima data. Di tale documentazione si dirà, per quanto necessario, dappresso. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Il ricorso è stato inoltrato in tedesco, allorché la decisione impugnata è stata redatta in italiano. Non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola
D-1061/2021 Pagina 6 sancita all’art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell’art. 6 LAsi e dell’art. 37 LTAF, la sentenza segue la lingua della decisione impugnata. 3. Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 5. 5.1 Nel provvedimento sindacato, l’autorità di prime cure, ha in primo luogo osservato come le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente nel corso del colloquio Dublino, non siano atte a confutare la competenza dell’Italia per il seguito della sua procedura d’asilo e di allontanamento. Invero, in particolare nel precitato Paese avrebbe potuto beneficiare del trattamento della sua domanda d’asilo secondo una procedura giusta ed equa, in conformità con il diritto europeo ed internazionale pertinente. Peraltro, il diniego di una domanda d’asilo, così come la decisione di rinvio con la conseguente minaccia di una detenzione, non rimetterebbero parimenti in questione la competenza delle autorità italiane in merito. In secondo luogo, l’autorità inferiore ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, o un rischio di trattamenti contrari all’art. 3 CEDU (RS 0.101), o all’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), o ancora di violazione del principio del divieto di respingimento. Inoltre, come sarebbe stato giudicato anche nella sentenza coordinata del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019, l’accesso ad una procedura rispettosa del Regolamento Dublino così come a condizioni di vita minime, sarebbe garantito di principio in Italia. In terzo luogo la SEM ha negato l’esistenza di motivi che imporrebbero l’applicazione delle clausole discrezionali ex art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III. Quest’ultima poiché in specie non si ravviserebbe alcuna violazione dell’art. 8 CEDU, essendo che in Italia risiederebbe la figlia del ricorrente, con la quale egli, in caso di trasferimento verso il
D-1061/2021 Pagina 7 succitato Stato membro, sarebbe libero di ricongiungersi. Da ultimo, la SEM ha considerato che né le allegazioni dell’insorgente presentate nel corso del colloquio Dublino, né il suo stato di salute – che non permetterebbe di qualificarlo né quale persona particolarmente vulnerabile, né di particolare gravità da risultare ostativa al suo trasferimento – non risulterebbero essere motivi fondanti l’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). 5.2 Nel suo ricorso, l’insorgente contesta in un primo tempo la competenza dell’Italia per la trattazione del seguito della sua procedura d’asilo. A mente sua, non vi sarebbe stata invero sino ad ora alcuna risposta italiana circa il soggiorno o lo statuto di soggiorno dell’interessato nel succitato Paese. Inoltre, la richiesta di ripresa in carico del ricorrente sarebbe carente ex art. 22 segg. Regolamento Dublino III. Difatti, la stessa si sarebbe basata unicamente sulle dichiarazioni dell’interessato nonché su quelle comunicate dalle autorità (...), che si fonderebbero però esclusivamente su quanto allegato dall’insorgente stesso. Mancherebbe inoltre un riscontro Eurodac per il ricorrente nei confronti dell’Italia. In tali circostanze, l’importanza della correttezza delle informazioni trasmesse alle autorità italiane da parte della Svizzera, sarebbe ancora maggiore, ciò che però non sarebbe avvenuto in specie. Questo in quanto nella domanda di ripresa in carico verrebbero citate erroneamente le autorità (...), con le quali il ricorrente non avrebbe avuto alcun contatto. Per questi motivi, la stessa non sarebbe stata comprensibile per le autorità italiane stesse. In più, anche l’informativa successiva circa il termine per la competenza si fonderebbe su dati scorretti, che in seguito sarebbe pure dovuta essere rettificata dall’autorità svizzera preposta. La Svizzera avrebbe pertanto dovuto inoltrare una corretta richiesta di ripresa in carico all’Italia entro il termine di tre mesi, ciò che non sarebbe avvenuto in specie e quindi l’Italia non sarebbe competente per la trattazione della domanda d’asilo del ricorrente e si sarebbe dovuto entrare nel merito della stessa. In un secondo tempo, citando anche alcuni rapporti di organismi nazionali ed internazionali, così come di giurisprudenza dello scrivente Tribunale, il ricorrente ritiene d’un canto che la SEM avrebbe dovuto verificare se un’interruzione del trattamento per le patologie di cui egli soffre in Italia, possa avere degli effetti negativi, oltreché l’autorità inferiore non avrebbe investigato sufficientemente sulle sue problematiche psichiche. D’altro canto, l’autorità inferiore avrebbe dovuto richiedere all’Italia le garanzie per persone particolarmente vulnerabili, non potendo del resto escludere per il ricorrente, che il medesimo possa essere sottoposto ad un trattamento
D-1061/2021 Pagina 8 proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU, nel caso di un suo trasferimento in Italia. Invero, egli non avrebbe alcun accesso al sistema di salute italiano, non detenendo un luogo di domicilio, essenziale per l’ottenimento della tessera sanitaria, essendo stato allontanato dall’Italia. In più, egli dovrebbe sopportare dei costi, come i cittadini italiani, che però non potrebbe permettersi vista la sua situazione finanziaria, non essendogli di convesso possibile ottenere fattivamente i medicamenti e le cure di cui necessiterebbe. Ultimamente, a causa delle circostanze dovute alla pandemia del coronavirus (detto anche Covid-19), la situazione italiana dal profilo dell’accesso alle infrastrutture mediche come pure alla vita pubblica si sarebbero ulteriormente aggravate. Non potrebbero in tale contesto neppure essere seguite le considerazioni della SEM circa le cure, che risulterebbero necessarie a causa dell’epatite C di cui soffrirebbe l’insorgente, che avrebbe ricevuto in Italia quest’ultimo. Questo in quanto le stesse sarebbero state ottenute – come dalle dichiarazioni espresse durante il colloquio Dublino dall’interessato – soltanto nel periodo della sua incarcerazione, non potendo per il resto la SEM porre a fondamento della sua valutazione, il certificato medico del (...), poiché il suo contenuto non equivarrebbe a delle asserzioni rilasciate dal ricorrente nel corso di un’audizione. Per il controllo della viremia dell’epatite C, egli avrebbe necessitato di diversi consulti medici, ed avrebbe pure a tale scopo una visita medica prevista per il (...), di cui invierà la documentazione pertinente non appena a disposizione. Ciò che dimostrerebbe, a differenza di quanto sosterrebbe a torto l’autorità inferiore, che l’insorgente dovrebbe beneficiare di una continuazione delle cure e di una medicazione apposita. A fronte dei succitati elementi, si ravviserebbe una violazione dell’art. 3 CEDU, in caso di trasferimento del ricorrente in Italia. Inoltre lui avrebbe dichiarato più volte nel corso di procedura di soffrire di problemi psichici, e vi sarebbe un consulto previsto in tal senso (verosimilmente pure il [...]), anche se non segnalato nelle insorgenze di causa. Sul punto la SEM avrebbe violato il suo obbligo di accertare sufficientemente i fatti rilevanti. Anche circa le violenze fisiche e psichiche subite dal richiedente in Italia, l’autorità inferiore avrebbe dovuto investigare maggiormente, viste pure le problematiche della personalità ed i problemi psichici asseriti dall’insorgente. Neanche circa la conclusione in merito all’art. 8 CEDU, potrebbe essere seguita l’argomentazione proposta dall’autorità inferiore nella decisione impugnata, in quanto il ricorrente, sarebbe sottoposto ad un’espulsione, nel caso di un suo rientro in Italia. 6. 6.1 Nel ricorso vengono sollevate delle censure formali, ovvero che l’autorità inferiore avrebbe stabilito i fatti rilevanti per la causa in modo
D-1061/2021 Pagina 9 inesatto ed incompleto sia dal profilo dello stato di salute dell’insorgente sia da quello delle violenze che egli avrebbe subito durante il suo arresto in Italia, che appare giudizioso analizzare d’ingresso, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata. 6.2 Nelle procedure d’asilo ‒ così come nelle altre procedure di natura amministrativa ‒ si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell’accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all’autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2 a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l’automatica retrocessione degli atti all’autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 6.3 Sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il diritto di richiedere l’assunzione di prove all’autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una tale richiesta deve vertere su fatti suscettibili d’influenzare l’esito della procedura e che non si evincono già dall’incarto (cfr. DTF 131 I 153, consid. 3; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.3). Il principio inquisitorio non impedisce d’altro canto all’autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte (« antizipierte Beweiswürdigung »), e di negarne l’assunzione ove le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 1C_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1552 con rinvii). Procedendo in tal senso in
D-1061/2021 Pagina 10 modo non arbitrario, l’autorità può porre un termine all’istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale D-6763/2018 dell’11 giugno 2020 consid. 9 e A-7392/2014 dell’8 agosto 2016 consid. 3.4.2.2). Per il resto, v’è da rammentare che di principio le autorità svizzere non sono tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6). 6.4 Nel caso in disamina, il Tribunale osserva che la SEM non aveva, al momento in cui ha statuito, alcuna obbligazione di istruire maggiormente la situazione medica del ricorrente. A tenore dei numerosi documenti medici all’inserto (cfr. atti SEM n. 22/2, n. 23/2, n. 28/2, n. 29/1, n. 33/2, n. 38/2 e n. 43/2), i quali descrivono in modo dettagliato e chiaro lo stato di salute dell’insorgente, l’autorità inferiore poteva senz’altro fondare la sua convinzione e le sue conclusioni in merito allo stesso, potendo partire dall’assunto che le problematiche lamentate dall’insorgente fossero state sufficientemente acclarate. Tale conclusione è peraltro sostenuta dall’evenienza che per il ricorrente non fosse previsto alcun ulteriore appuntamento futuro (cfr. atto SEM n. 56/1). Riguardo allo stato psichico del ricorrente, a parte le dichiarazioni generiche dello stesso contenute nel colloquio Dublino, di soffrire di un disturbo di personalità – riscontrabile anche quale diagnosi in un unico certificato medico (cfr. F2 del [...], atto SEM n. 22/2), senza però alcun seguito o trattamento di sorta – e che in passato in Italia, sarebbe caduto in depressione e nella droga (cfr. atto SEM n. 20/3), non v’è nelle insorgenze di causa – a differenza di quanto sostenuto nel gravame dal ricorrente e nel suo scritto del 15 marzo 2021 – alcun ulteriore cenno né da parte di quest’ultimo, né riscontrabile nella diversa documentazione medica, di problematiche a livello psichico dell’insorgente. Neppure si evince dagli atti all’inserto che il medesimo avrebbe un appuntamento per indagare queste ultime, come segnalato nel ricorso dall’insorgente, non essendo del resto né dal F2 del (...) (cfr. atto SEM n. 43/2), né dal F2 del (...) (inoltrato dalla rappresentante legale del ricorrente con scritto del 15 marzo 2021) deducibile alcuna segnalazione in tal senso da parte del ricorrente durante le consultazioni, né annotata dal medico curante. Per quanto poi attiene la diagnosi di epatite C, la stessa risulta essere già stata trattata in precedenza, ed a differenza di quanto sostenuto nel gravame dal ricorrente, appare essere stata adempiuta, secondo le sue stesse indicazioni espresse più volte nel contesto dei consulti medici, in Italia (cfr. atti SEM n. 22/2, n. 23/2, n. 28/2 e n. 43/2). Nell’ambito del controllo ematico già effettuato in passato dal
D-1061/2021 Pagina 11 ricorrente (cfr. atto SEM n. 23/2), si evince che la viremia per l’epatite C risulta essere minore di 15, e non è stato necessario impostare alcuna terapia per la medesima, neppure nelle ultime visite mediche effettuate in tal senso dall’insorgente in data (...) e (...) (cfr. atti SEM n. 28/2, n. 29/1, n. 38/2 e n. 43/2). Visto tale quadro chiaro, anche dal profilo della diagnosi dell’epatite C, agli occhi del Tribunale non vi sono degli elementi indicanti che con l’eventuale controllo del sangue per determinare la carica virale relativa alla diagnosi di epatite C trattata (come segnalato nel F2 del [...]), la stessa possa subire dei mutamenti, rispetto a quanto già accertato medicalmente in precedenza. Neppure dall’ulteriore visita medica, adempiuta il (...), si evince nulla di nuovo circa lo stato di salute del ricorrente, a parte le preoccupazioni espresse dal medesimo riguardo alle cisti renali già esaminate in Italia, e per le quali – a differenza di quanto sostenuto nel suo scritto del 15 marzo 2021 dal rappresentante legale – non è stato previsto alcun seguito medico. Pertanto, a fronte degli elementi succitati, non risulta neppure necessario ai fini del giudizio, attendere alcuna documentazione supplementare da parte del rappresentante legale dell’insorgente, potendo partire dal presupposto che la documentazione medica agli atti fosse completa ed esatta, anche dal profilo delle patologie e della gravità delle stesse, al momento dell’emanazione della decisione avversata, come dai principi sopra esposti (cfr. consid. 6.2 e 6.3). 6.5 Nella sua impugnativa, il ricorrente rimprovera inoltre all’autorità inferiore di avere stabilito in modo incompleto i fatti giuridicamente rilevanti anche in relazione ai suoi asserti di aver subito della violenza fisica e psicologica durante il suo soggiorno in un centro di espulsione italiano. In merito, tuttavia, il Tribunale ritiene che il ricorrente, al di là di allegazioni generiche offerte nel corso del colloquio Dublino, non abbia apportato alcun elemento concreto e fondante un maggior approfondimento di tale tematica da parte dell’autorità inferiore, neppure con il ricorso, malgrado ne avesse la possibilità. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dalla rappresentante legale dell’insorgente nel gravame, se effettivamente il medesimo, che è stato rappresentato legalmente durante tutto il suo iter procedurale da una persona cognita in diritto, avesse disposto di un video probante le stesse violenze – peraltro appare che tale video sia stato posto in relazione dall’interessato unicamente con l’asserita mancanza di acqua e di sovraffollamento in un campo e non di violenze subite – avrebbe dovuto, in ordine al suo obbligo di collaborare, produrlo, se riteneva potesse essere rilevante per la sua causa. 6.6 Alla luce di quanto sopra, le censure formali, destituite di ogni fonda- mento, sono quindi da respingere.
D-1061/2021 Pagina 12 7. 7.1 Procedendo nell’analisi, v’è da determinare se la SEM era fondata, a fare applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che la predetta autorità di norma non entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento. 7.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 7.3 Ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). La procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro. Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) – come nel caso in parola – di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea [CGUE] nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17 [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, par. 67 e 68). 7.4 Giusta l’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.
D-1061/2021 Pagina 13 7.5 Lo Stato membro è tenuto a riprendere in carico – alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 – un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III). 7.6 7.6.1 Nel caso in narrativa, sia le informazioni ottenute dalla SEM presso le autorità (...) (cfr. atti SEM n. 41/2 e n. 42/2), che le dichiarazioni e la documentazione presentate dall’interessato (cfr. atti SEM n. 14/10, p.to 2.02, pag. 4; n. 20/3 e n. 24/6), hanno potuto confermare che il ricorrente ha vissuto almeno sino all’(...) del (...) in Italia, ove avrebbe presentato pure una domanda d’asilo, ed avrebbe ricevuto un decreto di espulsione datato (...), a seguito della condanna per (...) – dopo un primo provvedimento emanato nei confronti del medesimo in data (...), a cui però non avrebbe dato seguito – (cfr. atto SEM n. 24/6). Malgrado l’insorgente fosse stato reso edotto nel medesimo provvedimento che gli fosse fatto divieto di rientrare e soggiornare nello spazio Schengen, prima che siano decorsi (...) anni dalla data del suo effettivo allontanamento dallo Stato italiano, salvo che ottenga un’autorizzazione speciale da parte del (...) italiano (cfr. atti SEM n. 16/2 e n. 24/6), tuttavia egli si è recato in C._______, depositandovi una domanda d’asilo il (...) (cfr. atti SEM n. 11/1, n. 20/3 e n. 41/2). A tal proposito, le autorità (...) hanno inoltre rilevato che le omologhe italiane sarebbero quelle competenti per la ripresa in carico dell’insorgente, come peraltro da loro richiesto espressamente con comunicazione del (...), a cui è seguita una seconda informativa circa una proroga del termine per il trasferimento del richiedente vista la sua scomparsa in data (...) (cfr. atto SEM n. 41/2). A fronte di tali insorgenze, l’autorità inferiore ha richiesto la ripresa in carico del ricorrente all’Italia ai sensi dell’art. 18 par. 1 lett. d del Regolamento Dublino III in data 15 gennaio 2021 (cfr. atti SEM n. 44/5, n. 45/1 e n. 46/3), quindi entro il termine di tre mesi disposto dall’art. 23 par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III. Non avendo risposto entro il termine previso all’art. 25 par. 1 Regolamento Dublino III, la stessa equivale ad un’accettazione tacita della richiesta da parte italiana, e comporta per l’Italia l’obbligo di riprendere in carico il richiedente, compreso l’obbligo di adottare disposizioni appropriate all’arrivo dello stesso (cfr. art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III). Di conseguenza, come comunicato dall’autorità svizzera preposta – anche se risultante un’informazione che è stata corretta in seguito dalla stessa – (cfr. atti SEM n. 51/1, n. 52/3 e n. 59/1), la competenza dell’Italia è di principio data a far tempo dal (...).
D-1061/2021 Pagina 14 7.6.2 Nel contesto sopra delineato, il Tribunale non può seguire le censure mosse nel ricorso circa l’incompetenza dell’Italia in specie. Invero, il fatto che la richiesta di ripresa in carico dell’insorgente da parte elvetica alle autorità italiane sarebbe fondata unicamente sulle informazioni delle autorità (...) così come sulle dichiarazioni rese dal medesimo ricorrente, e non vi sarebbe invece un pertinente riscontro Eurodac agli atti, non è un elemento atto a porre in discussione la competenza dell’Italia nella continuazione della procedura d’asilo e d’allontanamento dell’insorgente. Secondo quanto dispone l’art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, la ripresa in carico può difatti basarsi su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema Eurodac. Per di più, tale censura appare pretestuosa, in quanto è lo stesso ricorrente che, sia alle autorità elvetiche che alle autorità (...), ha dichiarato in vari momenti sia della sua procedura dinanzi all’autorità di prima istanza, che nel suo ricorso, di aver soggiornato in Italia per svariati anni – producendo anche delle prove a supporto – prima di recarsi in C._______ ed in seguito in Svizzera. Non può neppure essere seguita l’argomentazione espressa nel gravame, circa l’incompetenza dell’Italia, a causa di una richiesta di ripresa in carico carente da parte della Svizzera. Invero, la sola evenienza dell’errore di citazione nelle informazioni di cui alla richiesta di ripresa in carico del (...) (invece che “autorità [...]” è stato trascritto due volte “autorità [...]”; cfr. atto SEM n. 44/5), che risulta essere manifestamente un refuso, ed in presenza di tutti gli altri dati e mezzi di prova corretti forniti dalle autorità elvetiche, non può assurgere ad elemento fondante un’invalidazione della stessa domanda di ripresa in carico. La medesima risultava peraltro sufficientemente comprensibile anche alle autorità italiane, le quali per il resto non soltanto disponevano della richiesta e documentazione inviate dalle autorità svizzere, ma già in precedenza anche della documentazione trasmessa loro dall’C._______. 8. 8.1 Per quanto attiene la situazione vigente in Italia, il Tribunale rileva dapprima come detto Paese è legato dalla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Pertanto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure
D-1061/2021 Pagina 15 comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). 8.2 La succitata presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) o di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). 8.3 Nella fattispecie, non vi sono innanzitutto fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2 a
frase Regolamento Dublino III). Invero, la CorteEDU, nei casi di trasferimenti di persone verso l’Italia, ha a più riprese ribadito che la situazione non può essere confrontata con quella relativa alla Grecia e constatata nella sentenza M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011 succitata ed ha finora sempre negato l’esistenza di carenze sistemiche in Italia (cfr. sentenze CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, par. 33; A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, 39350/13, par. 36; A.M.E. contro Paesi Bassi del 13 gennaio 2015, 51428/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12). Del resto, seppure le recenti evoluzioni nel sistema italiano, alcune anche delineate nel ricorso dall’insorgente, prevedano un certo numero di ostacoli suscettibili di impedire l’accesso immediato dei richiedenti alla procedura d’asilo ed al sistema di accoglienza, non consentono di rimettere in discussione in modo generalizzato l’assunto sopra evocato circa la mancanza di carenze sistemiche nel sistema d’accoglienza italiano (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 [prevista per la pubblicazione nelle DTAF] consid. 6; recentemente anche le sentenze del Tribunale D-529/2021 del 10 febbraio 2021 e F-4872/2020 del 5 novembre 2020 consid. 4.2). La giurisprudenza precitata, si applica a fortiori all’ora attuale, vista l’entrata in vigore, il 20 dicembre 2020, del decreto-legge n. 130/2020 del 21 ottobre 2020 (convertito in legge il 18 dicembre 2020, cfr. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie
D-1061/2021 Pagina 16 generale, n. 261 del 21.10.2020), il quale ha come obiettivo in particolare il miglioramento delle condizioni generali d’accoglienza dei richiedenti l’asilo e la situazione di persone vulnerabili trasferite verso l’Italia (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale F-542/2021 dell’11 febbraio 2021 consid. 3.2 e F-316/2021 del 29 gennaio 2021 consid. 4.2), ed apporterebbe anche delle modifiche al decreto-legge n. 113/2018 del 4 ottobre 2018 sulla sicurezza e immigrazione (comunemente conosciuto come “decreto Salvini”). Alla luce di tali considerazioni, non possono pertanto essere seguite le critiche generiche mosse al sistema d’accoglienza italiano proposte nel ricorso, le quali peraltro si basano sull’assetto d’accoglienza in materia d’asilo vigente ancora sotto il “decreto Salvini”, che risulta però essere superato come già sopra enucleato. Da ultimo, la circostanza addotta dall’insorgente nel colloquio Dublino di essere stato posto in un Centro ove vi era carenza d’acqua e sovraffollato, rimanendo delle mere allegazioni di parte, per nulla sostanziate con elementi concreti, non sono atte a mutare la conclusione sopra esposta circa la mancanza di violazioni sistemiche nel sistema d’accoglienza italiano. Di conseguenza, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2 a frase Regolamento Dublino III, non si giustifica in specie. 9. 9.1 Ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se “motivi umanitari” lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. La SEM, nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 9.2 All’occorrenza, l’insorgente, non ha dimostrato il mancato rispetto del divieto di respingimento da parte dell’Italia, e dunque che il predetto Stato membro verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, né tantomeno l’esistenza di un rischio di contravvenzione della direttiva procedura. Invero, anche se il ricorrente ha ricevuto un decreto
D-1061/2021 Pagina 17 d’espulsione da parte dell’Italia ed un corrispettivo divieto di entrata nello Spazio Schengen, non ha portato alcun elemento concreto atto a confutare le conclusioni succitate, in quanto la sola evenienza del decreto d’espulsione – peraltro legittima essendo l’Italia uno Stato di diritto che può adottare le relative misure d’allontanamento legalmente previste a seguito di infrazioni commesse sul suo territorio – non è di per sé probante del mancato rispetto dell’Italia dei suoi impegni ed obblighi internazionali. Egli nemmeno ha fornito elementi concreti atti a comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia. A tal proposito, i timori espressi dall’insorgente nel corso del colloquio Dublino che in caso di rientro in Italia rischierebbe degli anni di carcere, poiché avrebbe ricevuto un decreto d’espulsione, non sono atti a mutare la conclusione sopra esposta. Questo in quanto, anche nel caso in cui le autorità italiane dovessero intraprendere le misure punitive previste legalmente e comunicate al ricorrente nel decreto d’espulsione del (...), ovvero di una reclusione da (...) a (...) con nuova espulsione ed accompagnamento immediato alla frontiera per trasgressione del divieto di entrata nello spazio Schengen (dopo l’emanazione del decreto), né la pena, né la misura d’allontanamento contravverrebbero ai disposti normativi succitati. Peraltro il ricorrente non ha allegato, e men che meno dimostrato, che le autorità italiane avrebbero misconosciuto i suoi diritti procedurali nel corso dell’iter penale intrapreso per punire i reati da lui commessi. In tal senso, neppure può essere seguita la censura ricorsuale ove si evidenzia che non verrebbe rispettato l’art. 8 CEDU in caso di rinvio in Italia dell’interessato, in quanto egli rischierebbe un’espulsione dal medesimo Paese (cfr. p.to 21, pag. 9 del ricorso), poiché il ricorrente non apporta alcun elemento serio e concreto atto a stabilire che le autorità italiane non ne avrebbero tenuto conto nelle loro decisioni d’allontanamento dell’insorgente, né che non lo farebbero in futuro. Se tuttavia egli dovesse ritenere, una volta rientrato in Italia, che in quest’ultima i suoi diritti risultino in qualche modo lesi, apparterrà al ricorrente di rivolgersi alle autorità italiane preposte per far valere i medesimi. Le mere allegazioni generiche di aver subito della violenza fisica e psicologica durante la permanenza nel centro di espulsione italiano – peraltro l’insorgente né nel corso del colloquio Dublino, come neppure nel gravame, esplicita chi sarebbero le persone, se terzi o membri delle autorità, che avrebbero perpetrato le asserite violenze – non è atta a mutare la conclusione sopra esposta. A tal proposito, occorre inoltre rammentare che l’Italia è uno Stato di diritto che dispone di un’autorità di polizia e di un sistema giudiziario funzionanti, capaci di offrire una protezione adeguata contro delle concrete violenze provenienti da
D-1061/2021 Pagina 18 terzi, ai quali anche l’interessato potrà indirizzarsi, non essendo peraltro stato apportato alcun elemento che permetta di ritenere che le medesime non avrebbero preso delle misure di protezione in favore del ricorrente, se egli avesse denunciato i fatti alle autorità italiane e ne avesse fatta richiesta. Neppure le asserite mancanza d’acqua e sovraffollamento che avrebbe patito l’insorgente quali conseguenze in un campo italiano (cfr. atto SEM n. 20/3), non essendo supportate da alcun indizio oggettivo, serio e concreto, non risultano essere indicatori sufficienti per dimostrare che il suo trasferimento in tale Stato membro gli farebbe effettivamente correre il rischio che i suoi bisogni esistenziali minimi non siano soddisfatti come previsto dalla direttiva accoglienza, e ciò, in modo durevole e senza prospettiva di miglioramento, al punto che occorrerebbe rinunciare a tale trasferimento. Da ultimo, nemmeno quanto in parte sollevato nel colloquio Dublino dal ricorrente ed esposto in seguito largamente nel ricorso circa la sua impossibilità d’accesso al sistema di salute italiano, nonché di procurarsi i medicamenti che gli necessiterebbero in Italia, non risultano convincenti agli occhi del Tribunale. Ciò poiché, a parte quanto già sopra evidenziato riguardo alle mutazioni legislative messe in atto in materia d’accoglienza dei richiedenti l’asilo da parte della vicina Penisola (cfr. supra consid. 8.3), le dichiarazioni in merito esposte nel corso del colloquio Dublino dal ricorrente risultano essere incoerenti. Difatti, se d’un canto egli ha affermato che non avrebbe mai beneficiato di una tessera sanitaria in Italia e per questo egli non avrebbe potuto curarsi su suolo italiano, d’altro canto ha invece asserito che egli avrebbe detenuto la tessera sanitaria per un anno, dovendo in seguito (dal [...]) comprare i farmaci sul mercato nero. Ha peraltro pure allegato di aver ricevuto delle cure mediche allorché si sarebbe trovato in carcere, ovvero secondo i suoi asserti nel periodo dal (...) al (...). Ora, per quanto attiene la tessera sanitaria italiana, appare dalla sue stesse dichiarazioni che il fatto che egli non l’avrebbe più ricevuta, sia in concreto imputabile non ad una qualche carenza delle autorità italiane o del sistema d’accoglienza italiano, bensì al fatto che il richiedente non si sia più voluto indirizzare alle predette, non volendo più rinnovare il suo permesso di soggiorno su suolo italiano, soggiornandovi in seguito sullo stesso illegalmente, essendo stata sua intenzione primaria rientrare nel suo Paese d’origine nel (...) (cfr. atto SEM n. 20/3). Inoltre si desume dalle insorgenze di causa, che egli sia stato trattato con successo in Italia per l’infezione da epatite C, con successivi regolari controlli ematici della viremia (cfr. atti SEM n. 22/2, n. 23/2, n. 28/2 e n. 43/2). Pertanto, nulla nelle considerazioni esposte dal ricorrente in proposito nel gravame, risultano a sostegno del fatto che egli non abbia avuto accesso in passato, allorché necessitante, a delle prestazioni di salute da parte dell’Italia, né men che meno che ivi non riceverebbe gli adeguati trattamenti e cure
D-1061/2021 Pagina 19 anche in futuro. Se tuttavia, dopo il suo trasferimento in Italia, egli dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un’esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il paese in questione viola i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti, così come la direttiva accoglienza, o in ogni altro modo leda i suoi diritti fondamentali, apparterrà al medesimo sollevare l’eventuale violazione dei suoi diritti, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). 9.3 9.3.1 Attinente più in particolare lo stato di salute del ricorrente, occorre ancora rilevare come la CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell’art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell’interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). A tal proposito, la CorteEDU ha successivamente precisato in una sua sentenza, che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). Per quanto concerne più nello specifico la situazione dei richiedenti l’asilo in Italia, lo scrivente Tribunale, nella sua sentenza di riferimento già succitata E-962/2019, ha statuito che per richiedenti l’asilo affetti da malattie (somatiche o psichiche) gravi o croniche – ovvero persone il cui stato di salute peggiorerebbe seriamente in caso d’interruzione, anche breve, del loro trattamento – le autorità svizzere devono richiedere delle garanzie scritte individuali e preliminari da parte delle autorità italiane, in particolare per quanto concerne l’accesso immediato (già all’arrivo in Italia) ad una presa in carico medica e ad un alloggio adatti (cfr. sentenza del Tribunale E-962/2019 consid. 7.4.3). In assenza di tali garanzie il trasferimento è da considerarsi illecito (cfr. sentenza di riferimento E-962/2019 consid. 7.4, ed in particolare per le persone con patologie gravi o croniche consid. 7.4.3; cfr. anche le sentenze del Tribunale F-6021/2020 del 3 dicembre 2020 consid. 4.4, D-2497/2020 del 22 maggio 2020 consid. 10.2).
D-1061/2021 Pagina 20 9.3.2 All’occorrenza, dagli atti all’inserto si evince come all’insorgente siano state diagnosticate le seguenti patologie: un’epatite C già trattata, e per la quale a parte alcuni esami ematici per l’accertamento della carica virale, non è stata intrapresa alcuna cura o trattamento farmacologico in Svizzera. Inoltre egli presenta un disturbo della personalità (cfr. atto SEM n. 22/2), per il quale non gli sono stati prescritti né ulteriori controlli, né alcuna cura o trattamento; ed una steatosi epatica di grado lieve (cfr. atti SEM n. 28/2 e n. 29/1). Altresì, per le cisti renali, già esaminate in Italia, il medico curante non ha ritenuto dover procedere oltre o prescrivere qualsivoglia trattamento in merito (cfr. F2 del [...]). Per quanto attiene poi le diagnosi di esito di trauma dell’arto superiore (...) in trattamento iniziale con (...), trattamento farmacologico che è stato in seguito scalato, come pure del dolore al ginocchio (...) a-traumatico (per il quale gli è stato prescritto il trattamento a base di [...], da applicare per cinque giorni), risultano essere delle patologie fisiche che, in mancanza di indizi contrari all’inserto e nelle allegazioni del ricorrente, sono completamente sanate nel frattempo. Alla luce di tale quadro dello stato valetudinario dell’insorgente, anche se non si vuole in questa sede in alcun modo minimizzarlo, non è possibile desumere per il medesimo, uno stato di salute cagionevole a tal punto da essere messo gravemente e irrimediabilmente a rischio da un trasferimento verso l’Italia e/o che richiederebbe delle garanzie scritte individuali e pregresse di presa a carico immediata da parte italiana, come esatto dalla giurisprudenza sopra citata. In tal senso, non possono essere seguite le censure ricorsuali tendenti al riconoscimento per l’insorgente di una particolare vulnerabilità o della necessità per il medesimo di ricevere un adeguato e regolare trattamento per l’epatite C, in quanto le stesse asserzioni si scontrano con gli atti di cui all’incarto sopra esposti. Non appare inoltre superfluo rammentare come lo stato di salute del ricorrente verrà preso in considerazione al momento del trasferimento, e sarà premura delle autorità competenti per l’esecuzione dell’allontanamento, di cui non vi sono motivi fondati di dubitare, informare in maniera precisa, dettagliata e completa le autorità italiane dell’arrivo, degli eventuali problemi di salute dell’insorgente e dei farmaci che lo stesso all’evenienza assume (cfr. art. 31 e 32 Regolamento Dublino III). Sia quel che sia, non è inopportuno ricordare che l’Italia, dispone di una sufficiente infrastruttura sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-1026/2020 consid. 5.5; E-6298/2019 del 5 dicembre 2019 e F-4617/2019 del 14 ottobre 2019 consid. 5.3). Per di più, in qualità di Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai
D-1061/2021 Pagina 21 richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Anche se nella prassi l’accesso al sistema di salute italiano può subire attualmente dei ritardi, tuttavia le prestazioni di pronto soccorso risultano sostanzialmente essere garantite (cfr. sentenze del Tribunale D-529/2021 del 10 febbraio 2021; E-1026/2020 del 4 marzo 2020 consid. 5.5 che giunge alla medesima conclusione della sentenza E-962/2019 consid. 6.2.7). Anche le problematiche legate alla pandemia di coronavirus sollevate dal ricorrente nel gravame, non permettono di giungere ad una diversa conclusione rispetto a quella di cui nell’impugnata decisione. La situazione attuale risulta invero solamente una circostanza transitoria che, sebbene giustifichi una temporanea sospensione del trasferimento, non impedisce che questo sia effettivamente posto in essere in un ulteriore e più appropriato momento (cfr. sentenze del Tribunale F-6195/2020 del 15 dicembre 2020, F-1827/2020 del 9 aprile 2020, F-1622/2020 del 26 marzo 2020 consid. 2.2 e D-1282/2020 del 25 marzo 2020 consid. 5.5). Peraltro, una sospensione temporanea dell’esecuzione del trasferimento in applicazione del Regolamento Dublino III per dei motivi estrinsechi alla procedura non è, di per sé, di natura tale da rimettere in causa le decisioni rese in applicazione dei criteri di determinazione dello Stato membro responsabile dell’esame di una domanda di protezione internazionale ai sensi del Regolamento Dublino III (cfr. sentenza del Tribunale F-6195/2020 del 15 dicembre 2020 con ulteriore riferimento citato). Ciò posto, se il ricorrente dovesse, dopo il suo rientro in Italia, ritenere le sue condizioni d’esistenza e l’inazione delle autorità italiane assimilabili ad un trattamento proibito dall’art. 3 CEDU, apparterrà al medesimo di far valere direttamente i suoi diritti adendo le vie legali adeguate, presso le autorità competenti dello Stato membro succitato. 9.4 Infine, nella fattispecie, dagli atti non traspaiono neppure elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è dunque motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità). Di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tale disposizione da parte della Svizzera, l’Italia è competente per la presa in carico dell’insorgente in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III. 10. Di conseguenza, è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1
D-1061/2021 Pagina 22 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l’Italia conformemente all’art. 44 LAsi, posto che il succitato non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell’autorità inferiore, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento del ricorrente dalla Svizzera verso l’Italia, confermata. 11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell’effetto sospensivo al medesimo, come pure di ulteriori misure supercautelari all’indirizzo delle autorità d’esecuzione sino a decisione riguardo alla concessione dell’effetto sospensivo, nonché di esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risultano essere senza oggetto. 12. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente sia indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). 13. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
D-1061/2021 Pagina 23 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
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