Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_WBK_001
Gericht
Ch Weko
Geschaftszahlen
CH_WBK_001, Concessionari Volkswagen
Entscheidungsdatum
23.05.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Wettbewerbskommission WEKO Commission de la concurrence COMCO Commissione della concorrenza COMCO Competition Commission COMCO

Informazione: − Questa decisione è stata impugnata da alcune parti al procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale. I ricorsi sono al momento ancora pendenti (stato: marzo 2023). La decisione non è dunque cresciuta in giudicato nei confronti di quelle parti al procedimento che hanno interposto ricorso.

Decisione del 23 maggio 2022

oggetto Inchiesta 22-0489 secondo l’art. 27 LCart concernente Concessionari Volkswagen in relazione a un accordo illecito in materia di concorrenza ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 LCart

2

nei confronti di

  1. AMAG Group SA, Alte Steinhauserstrasse 12, 6330 Cham, AMAG Automobili e Motori SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham entrambe rappresentate dall’avvocato Dott. Marcel Dietrich, Homburger AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich
  2. Autoronchetti Sagl, Via San Gottardo 12, 6877 Coldrerio, rappresentata dall’avvocato Edy Grignola, Studio legale e notarile Grignola-Taborelli, Corso San Gottardo 25, CP 2247, 6830 Chiasso
  3. Garage Karpf & Co., Via Cantonale 1A, 6760 Faido, GARAGE 3 VALLI SA, Via Chiasso 5, 6710 Biasca, entrambe rappresentate dagli avvocati Paolo Bottini, Sandro Gaggini e Dott. Mani Reinert, Bär & Karrer SA, Brandschenkestrasse 90, 8002 Zurigo
  4. Garage Carrozzeria Maffeis SA, Via Lugano 125, 6950 Tesserete, rappresentata dagli avvocati Michela Ferrari-Testa, Studio legale e notarile Ferrari-Ferrari, CP 161, 6950 Tesserete, e Dott.ssa Sereina Denoth, Legal Partners Zurich, Freigutstrasse 40, 8001 Zurigo
  5. Garage Nessi SA, Via San Gottardo 18, 6592 Sant’Antonino, rappresentata dall’avvocato Dott. Mattia Tonella, Molo Avvocati, Via Pretorio 19, CP 6583, 6901 Lugano
  6. GARAGE WEBER-MONACO SA, Via Kosciuszko 4A, 6943 Vezia, rappresentata dall’avvocato Giacomo Fazioli, Studio legale e notarile Parini Nicoli Taddei Marsiglia Fazioli, Via Peri 17, CP 6237, 6901 Lugano
  7. TOGNETTI AUTO SA, Via S. Gottardo 139, 6596 Gordola, rappresentata dall’avvocato Dott. Pascal G. Favre, CMS von Erlach Partners SA, Rue Bovy-Lysberg 2, CP 5824, 1211 Ginevra

composizione

Andreas Heinemann (Presidente), Danièle Wüthrich-Meyer (Vicepresidente), Armin Schmutzler (Vicepresidente), Florence Bettschart-Narbel, Nicolas Diebold, Winand Emons, Clémence Grisel Rapin, Pranvera Këllezi, Isabel Martínez, Rudolf Minsch, Martin Rufer

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Indice A Procedura ................................................................................................................... 7 A.1 Oggetto dell’inchiesta................................................................................................... 7 A.2 Destinatari del procedimento ....................................................................................... 7 A.2.1 AMAG ..................................................................................................................... 9 A.2.2 Autoronchetti Sagl ................................................................................................. 10 A.2.3 Gruppo Karpf ......................................................................................................... 10 (i) Garage Karpf ......................................................................................................... 11 (ii) Garage 3 Valli ....................................................................................................... 11 A.2.4 Garage Carrozzeria Maffeis SA ............................................................................. 12 A.2.5 Garage Nessi SA .................................................................................................. 12 A.2.6 GARAGE WEBER-MONACO SA .......................................................................... 13 A.2.7 TOGNETTI AUTO SA ........................................................................................... 13 A.2.8 Panoramica delle parti al procedimento ................................................................. 13 A.3 Procedimento istruttorio ............................................................................................. 14 A.3.1 Inchiesta della Segreteria ...................................................................................... 14 A.3.2 Proposta della Segreteria alla COMCO (art. 30 cpv. 1 LCart) ................................ 21 A.3.3 Prese di posizione delle parti al procedimento ....................................................... 22 A.3.3.1 AMAG ................................................................................................................... 22 A.3.3.2 Autoronchetti ......................................................................................................... 23 A.3.3.3 Gruppo Karpf ......................................................................................................... 23 A.3.3.4 Garage Maffeis ...................................................................................................... 24 A.3.3.5 Garage Nessi ........................................................................................................ 24 A.3.3.6 Garage Weber-Monaco ......................................................................................... 24 A.3.3.7 Tognetti Auto ......................................................................................................... 25 A.3.4 Procedura davanti alla COMCO ............................................................................ 25 B Fattispecie ................................................................................................................ 25 B.1 Osservazioni generali sulla prova .............................................................................. 25 B.2 Considerazioni riguardanti alcune testimonianze ....................................................... 28

B.3 Fattispecie accertata e mezzi di prova ....................................................................... 31

B.3.1 Premessa .............................................................................................................. 31

B.3.2 Cooperazione nell’ambito delle commesse pubbliche ........................................... 32

B.3.2.1 Metodo di cooperazione principalmente utilizzato dal 2006 al 2009 ...................... 33

B.3.2.2 Metodo di cooperazione principalmente utilizzato dal 2010 al 2018 ...................... 39

B.3.2.3 Cooperazione nell’ambito degli incarichi diretti ...................................................... 46

B.3.2.4 Coinvolgimento delle singole parti al procedimento ............................................... 48

B.3.2.4.1 AMAG ................................................................................................................... 49

B.3.2.4.2 Gruppo Karpf ......................................................................................................... 57

(i) Gli anni dal 2006 al 2009 ....................................................................................... 57

(ii) Gli anni dal 2010 al 2018 ....................................................................................... 58

  1. Gli autoveicoli [...] ................................................................................................. 58
  2. Commesse pubbliche [...] negli anni 2011–2012 ................................................... 59
  3. Commessa pubblica [...] nel 2013 ......................................................................... 61

4

  1. Concorso pubblico del 2015 .................................................................................. 61
  2. Conclusione .......................................................................................................... 62

B.3.2.4.3 Garage Maffeis ...................................................................................................... 63

(i) Gli anni dal 2006 al 2009 ....................................................................................... 64

(ii) Gli anni dal 2010 al 2018 ....................................................................................... 64

B.3.2.4.4 Garage Nessi ........................................................................................................ 65

B.3.2.4.5 Tognetti Auto ......................................................................................................... 66

B.3.3 Coordinamento in materia di politica dei prezzi ..................................................... 67

B.3.3.1 Sconti e pacchetti consegna .................................................................................. 68

B.3.3.1.1 Premessa in merito all’inchiesta VPVW Stammtische / Projekt Repo 2013 ........... 70

B.3.3.1.2 Anni dal 2006 al 2009 ............................................................................................ 71

B.3.3.1.3 Anni dal 2010 al 2013 ............................................................................................ 73

(i) Tabella sconti 2012 ............................................................................................... 73

(ii) Tabella sconti 2013 ............................................................................................... 79

B.3.3.1.4 Anni dal 2014 al 2018 ............................................................................................ 84

B.3.3.2 Scambi di offerte e contratti di vendita e altri elementi del prezzo .......................... 87

B.3.3.3 Margini e provvigioni ............................................................................................. 95

B.3.3.4 Le promozioni speciali legate all’HCAP ................................................................. 95

B.3.3.5 Monitoraggio del coordinamento in materia di politica dei prezzi ........................... 96

B.3.3.6 Coinvolgimento delle singole parti al procedimento ............................................... 99

B.3.3.6.1 AMAG ................................................................................................................... 99

B.3.3.6.2 Autoronchetti ....................................................................................................... 103

B.3.3.6.3 Gruppo Karpf ....................................................................................................... 103

B.3.3.6.4 Garage Maffeis .................................................................................................... 104

B.3.3.6.5 Garage Nessi ...................................................................................................... 105

B.3.3.6.6 Garage Weber-Monaco ....................................................................................... 107

B.3.3.6.7 Tognetti Auto ....................................................................................................... 108

B.3.4 Ripartizione del territorio ..................................................................................... 108

B.3.4.1 Commesse pubbliche .......................................................................................... 109

B.3.4.2 Vendite a clienti privati ........................................................................................ 111

B.3.4.3 Attività di commercializzazione ............................................................................ 117

B.3.4.3.1 Attività di promozione .......................................................................................... 117

B.3.4.3.2 Attività di sponsorizzazione ................................................................................. 121

B.3.4.3.3 Pubblicità su quotidiani e settimanali ................................................................... 129

B.3.4.4 Rispetto del patto di “non belligeranza” ............................................................... 131

B.3.4.5 Coinvolgimento delle singole parti al procedimento ............................................. 133

B.3.4.5.1 AMAG ................................................................................................................. 134

B.3.4.5.2 Autoronchetti ....................................................................................................... 134

B.3.4.5.3 Gruppo Karpf ....................................................................................................... 134

B.3.4.5.4 Garage Maffeis .................................................................................................... 134

B.3.4.5.5 Garage Nessi ...................................................................................................... 135

B.3.4.5.6 Garage Weber-Monaco ....................................................................................... 136

B.3.4.5.7 Tognetti Auto ....................................................................................................... 136

B.3.5 Valutazione complessiva e riepilogo delle fattispecie accertate ........................... 136

B.3.6 Fattispecie non accertate in maniera definitiva .................................................... 140

5

B.3.6.1 [...] ...................................................................................................................... 140 B.3.6.2 [...] ...................................................................................................................... 140 B.3.6.2.1 [...] ...................................................................................................................... 140 (i) [...] ...................................................................................................................... 140 (ii) [...] ...................................................................................................................... 141 B.3.6.2.2 [...] ...................................................................................................................... 141 (i) [...] ...................................................................................................................... 141 (ii) [...] ...................................................................................................................... 141 C Considerandi .......................................................................................................... 141 C.1 Campo di applicazione ............................................................................................. 141 C.1.1 Campo di applicazione personale ........................................................................ 141 C.1.2 Campo di applicazione materiale ......................................................................... 143 C.1.3 Campo di applicazione territoriale e temporale .................................................... 143 C.2 Competenza della Commissione plenaria ................................................................ 143 C.3 Parti e destinatari della decisione............................................................................. 143 C.4 Relazioni con altre prescrizioni legali ....................................................................... 145 C.5 Accordi illeciti in materia di concorrenza .................................................................. 145 C.5.1 Accordi in materia di concorrenza ....................................................................... 146 C.5.1.1 Cooperazione cosciente e voluta ......................................................................... 146 C.5.1.2 Prefiggersi o provocare una limitazione della concorrenza .................................. 147 C.5.1.3 Qualificazione di accordo globale ........................................................................ 149 C.5.1.4 Accordo tra imprese di livello economico identico o diverso ................................ 152 C.5.1.5 Risultato intermedio ............................................................................................. 152 C.5.2 Soppressione della concorrenza efficace ............................................................ 152 C.5.2.1 Accordo sul prezzo e sulla ripartizione del mercato per zone e partner commerciali (art. 5 cpv. 3 lett. a e c LCart) .............................................................................. 152 C.5.2.1.1 Applicazione dell’art. 5 cpv. 3 lett. a LCart ........................................................... 152 C.5.2.1.2 Applicazione dell’art. 5 cpv. 3 lett. c LCart ........................................................... 154 C.5.2.2 Risultato intermedio ............................................................................................. 155 C.5.2.3 Confutazione della presunzione legale dell’eliminazione della concorrenza efficace ............................................................................................................................ 156

C.5.2.3.1 Mercato pertinente .............................................................................................. 156 C.5.2.3.2 Concorrenza esterna e interna ............................................................................ 158 (i) Concorrenza esterna ........................................................................................... 158 (ii) Concorrenza interna ............................................................................................ 159 C.5.2.4 Risultato intermedio ............................................................................................. 159 C.5.3 Intralcio notevole della concorrenza .................................................................... 160 C.5.4 Motivi di efficienza economica ............................................................................. 160 C.6 Conclusione ............................................................................................................. 162 C.7 Misure ...................................................................................................................... 162 C.7.1 Ordine di misure .................................................................................................. 162 C.7.2 Conciliazioni ........................................................................................................ 163 C.7.3 Sanzioni .............................................................................................................. 165 C.7.3.1 In generale .......................................................................................................... 165

6

C.7.3.2 Condizioni ........................................................................................................... 166

C.7.3.2.1 Fattispecie legale dell’art. 49a LCart ................................................................... 166

C.7.3.2.2 Imputabilità .......................................................................................................... 166

C.7.3.2.3 Sanzionabilità dal punto di vista temporale .......................................................... 167

C.7.3.2.4 Conclusione intermedia ....................................................................................... 168

C.7.3.3 Attribuzione della violazione del diritto dei cartelli ................................................ 168

C.7.3.3.1 Successione legale e continuità economica ........................................................ 169

C.7.3.3.2 Ristrutturazione interna al gruppo AMAG ............................................................ 170

C.7.3.3.3 Nessuna continuità economica tra [...] e Garage 3 Valli ...................................... 171

C.7.3.3.4 Continuità economica tra [...] e Garage Nessi SA ............................................... 171

C.7.3.4 Calcolo ................................................................................................................ 171

C.7.3.4.1 Importo di base ................................................................................................... 172

(i) Limite superiore dell’importo di base (cifra d’affari sul mercato pertinente) .......... 173

(ii) Presa in considerazione della gravità e del tipo di infrazione ............................... 174

C.7.3.4.2 Durata della violazione ........................................................................................ 183

C.7.3.4.3 Circostanze aggravanti e attenuanti .................................................................... 184

(i) Violazione ripetuta della LCart (art. 5 cpv. 1 lett. a OS LCart) .............................. 184

(ii) Comportamento collaborativo .............................................................................. 191

C.7.3.4.4 Conclusione intermedia ....................................................................................... 192

C.7.3.4.5 Sanzione massima .............................................................................................. 192

C.7.3.4.6 Autodenuncia ...................................................................................................... 193

(i) Condizioni della rinuncia alla sanzione e della riduzione della sanzione .............. 193

(ii) Valutazione ......................................................................................................... 194

  1. Ruolo principale .................................................................................................. 195
  2. Riduzione della sanzione giusta l’art. 12 cpv. 2 e 3 OS LCart .............................. 200
  3. Riduzione in relazione alla durata della pratica concorrenziale (art. 14 cpv. 2 OS

LCart) .................................................................................................................. 203

C.7.3.4.7 Esame della proporzionalità ................................................................................ 204

C.7.3.5 Conclusione ........................................................................................................ 206

D Costi ....................................................................................................................... 207

D.1 Obbligo di pagare gli emolumenti ............................................................................. 207 D.2 Importo dei costi di procedura .................................................................................. 207 D.3 Attribuzione dei costi di procedura ........................................................................... 208 E Risultato ................................................................................................................. 209 F Dispositivo ............................................................................................................. 211

7

A Procedura A.1 Oggetto dell’inchiesta

  1. Oggetto della presente inchiesta è la presunta esistenza nel periodo, dal 2006 al 2018, di un accordo globale illecito in materia di concorrenza ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 lett. a e c LCart 1 tra AMAG Automobili e Motori SA (di seguito: AMAG) e altri distributori autorizzati dei marchi del gruppo Volkswagen nel Cantone Ticino volto a coordinare la politic a dei prezzi, così come a ripartire il mercato per zone e partner commerciali per la vendita di veicoli nuovi a clienti finali, sia pubblici che privati. A.2 Destinatari del procedimento

  2. Le imprese destinatarie del procedimento (qui di seguito denominate anche: parti al pro- cedimento) fanno parte della rete di distribuzione di AMAG Import SA (di seguito: AMAG Im- port) 2 , società appartenente ad AMAG Group SA (di seguito: AMAG Group) 3 , entrambe con sede in Cham nel Cantone di Zugo.

  3. AMAG Group fa parte del gruppo AMAG, che comprende anche Careal Property Group AG (precedentemente Careal Holding SA). 4 AMAG Group è nata da una ristrutturazione in- terna al gruppo AMAG il 1° gennaio 2018, riprendendo tutte le attività legate al settore delle auto, gestite dalla ex Careal Holding SA, divenuta in seguito Careal Property Group SA. 5 Fino al 31 dicembre 2017 Careal Property Group SA (precedentemente Careal Holding SA) era la società madre di tutte le società appartenenti al gruppo AMAG. 6

  4. AMAG Import opera in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein come importatore ge- nerale di veicoli e di pezzi di ricambio originali dei marchi del gruppo Volkswagen: VW veicoli privati (di seguito: VW PW 7 ), VW veicoli utilitari (di seguito: VW NF 8 ), Audi, Seat, e Škoda. I veicoli nuovi di queste marche sono distribuiti in Svizzera tramite le succursali di AMAG e distributori autorizzati che hanno un contratto con AMAG Import per la distribuzione di uno o più marchi del gruppo Volkswagen (di seguito: concessionari). 9

1 Legge federale del 6.10.1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart; RS 251). 2 Registro di commercio del Cantone di Zugo, CHE-105.836.302. 3 Registro di commercio del Cantone di Zugo, CHE-250.895.524. 4 Atto I.780. 5 Ibid. Cfr. anche Registro di commercio del Cantone di Zugo, CHE-250.895.524, secondo cui AMAG Group ha ripreso gli attivi e passivi (“nämlich das Automobilgeschäft”) dell’ex Careal Holding AG. 6 Ibid. 7 Dal tedesco “Volkswagen Personenwagen”. 8 Dal tedesco “Volkswagen Nutzfahrzeugen”. 9 Atti I.12, pagg. 1 segg.; I.350, pagg. 1 segg.

8

Illustrazione 1: Organigramma di AMAG Group (fonte: AMAG) 5. Fino al 2020 10 la distribuzione di veicoli nuovi dei marchi del gruppo Volkswagen avve- niva anche tramite partner commerciali, statuto introdotto il 1° novembre 2009 nella rete di distribuzione di AMAG. 11 Si tratta di partner di servizio che avevano un contratto di collabora- zione con un concessionario o una succursale di AMAG per la vendita di veicoli di uno o più marchi del gruppo Volkswagen. I partner di servizio sono delle imprese che hanno un contratto con AMAG Import per la fornitura di servizi di riparazione e di manutenzione per veicoli di uno o più marchi del gruppo Volkswagen. Sulla base di un contratto di collaborazione il partner di servizio acquisiva lo statuto di partner commerciale e poteva vendere a clienti finali veicoli nuovi di uno o più marchi del gruppo Volkswagen per le quali era stata conclusa la collabora- zione. Questi veicoli potevano essere ordinati e acquistati presso il concessionario o la suc- cursale AMAG di riferimento sulla base di determinate condizioni d’acquisto che vengono rin- novate periodicamente, in genere di anno in anno. Il partner commerciale aveva dei propri obiettivi di vendita, concordati con il concessionario o la succursale AMAG di riferimento. 6. L’interesse del contratto di collaborazione era giustificato dal fatto che anche i partner di servizio, non in grado di soddisfare i criteri (soprattutto qualitativi) stabiliti dall’importatore e di effettuare gli investimenti richiesti per essere ammessi come concessionari nella rete di distri- buzione, avevano così la possibilità di effettuare delle vendite di veicoli nuovi dei marchi del gruppo Volkswagen. Dal canto suo, il concessionario o la succursale di AMAG poteva appro- fittare delle vendite di veicoli nuovi effettuate da parte del rispettivo o dei rispettivi partner com- merciali per raggiungere i propri obbiettivi di vendita fissati da AMAG Import. 12 Nonostante il

10 Il sistema di distribuzione di AMAG Import è stato modificato nel corso del 2020. Il nuovo sistema non prevede più lo statuto di partner commerciale (v. atto XIV.A.23, pag. 6). 11 Atto I.350, pag. 4. Questo statuto sostituisce e corrisponde alla figura dell’“intermediario perma- nente” (“ständige Vermittler”) o del “rivenditore” (“Wiederverkäufer”). 12 Atti I.12 pagg. 2–3; I.21, pagg. 1 seg.; I.350, pagg. 1 segg.

9

contratto di collaborazione, concessionario e partner commerciale rimanevano due entità se- parate che vendevano veicoli nuovi a proprio nome e per proprio conto 13 e che quindi deter- minavano la loro politica dei prezzi in modo del tutto indipendente l’uno dall’altro.

Illustrazione 2: Relazioni tra AMAG Import, concessionari, partner commerciali e partner di servizio (fonte: AMAG / elaborazione: Segreteria della Commissione della concorrenza) 7. Le parti al procedimento sono AMAG, così come concessionari e partner commerciali dei marchi del gruppo Volkswagen con sede nel Cantone Ticino. A.2.1 AMAG 8. AMAG è una società figlia di AMAG Group (v. illustrazione 1), con sede a Cham nel Cantone di Zugo, attiva sul mercato della vendita al dettaglio dei veicoli dei marchi del gruppo Volkswagen. 14 AMAG è nata il 1° gennaio 2018 da una ristrutturazione che ha avuto luogo all’interno del gruppo AMAG. Con effetto a partire dal 1° gennaio 2018 la precedente società AMAG Automobili e Motori SA, che riuniva al suo interno le divisioni Import e Retail, è divenuta AMAG Import AG (qui abbreviata: AMAG Import; n. marg. 2 s eg.), mentre la divisione AMAG Retail è stata trasferita alla nuova società AMAG Automobili e Motori SA (qui abbreviata: AMAG). 15

  1. AMAG dispone di sue succursali nel Cantone Ticino, raggruppate sotto la direzione di AMAG Ticino 16 . Secondo le informazioni fornite da AMAG, negli anni dal 2004 al 2018, la distribuzione dei veicoli dei marchi del gruppo Volkswagen erano ripartite tra le seguenti suc- cursali di AMAG: 17

13 Cfr. atto I.21, pag. 3 e allegati 2 (art. 2.1 «Händlervertrag») e 3 (art. 2.1. «Vertriebspartnervertrag»). 14 Atto I.12, pag. 1. V. pure Registro di commercio del Cantone di Zugo, CHE-499.644.421. 15 Atti I.12, pag. 1; I.452, pag. 1. V. anche registro di commercio del Cantone di Zugo, CHE- 499.644.421. 16 In seguito, per quanto riguarda i comportamenti e le pratiche attribuite a una o più filiali di AMAG nel Cantone Ticino, si farà riferimento unicamente a “AMAG Ticino”. 17 V. atto I.350, allegato.

10

  • AMAG Lugano, con sede Lugano (ex Garage Cassarate SA 18 );
  • AMAG Sorengo, con sede a Sorengo (punto vendita dell’ex Garage Cassarate SA 19 );
  • AMAG Breganzona Seat, con sede a Breganzona;
  • AMAG Breganzona Audi, con sede a Breganzona;
  • AMAG Giubiasco Audi, con sede a Giubiasco;
  • AMAG Giubiasco Škoda, con sede a Giubiasco;
  • AMAG Bellinzona, con sede a Bellinzona;
  • AMAG Biasca, con sede a Biasca, in attività dal 2004 al 2011;
  • AMAG Mendrisio, con sede a Mendrisio;
  • AMAG Mendrisio Veicoli Commerciali, con sede a Mendrisio;
  • AMAG Coldrerio, con sede a Coldrerio.
  1. Fino al 2012 la direzione di AMAG Ticino era divisa tra la regione del Sopraceneri e la regione del Sottoceneri. La direzione del Sopraceneri è stata assunta da [...], tra il [...] e il [...], e da [...], tra il [...] e il [...]. La direzione del Sottoceneri è stata assunta da [...], tra il [...] e il [...], e in seguito da [...], tra il [...] e il [...]. A partire dal 1° gennaio 2012 la direzione di AMAG Ticino è stata riunita per l’insieme del territorio del Cantone Ticino e affidata a [...], il quale ha svolto tale incarico fino al [...]. 20

A.2.2 Autoronchetti Sagl 11. Autoronchetti Sagl (di seguito: Autoronchetti), fondata nel 1998 e con sede a Coldrerio 21 , è partner di servizio del marchio Seat dal 2005 e partner commerciale di AMAG Breganzona per la vendita di veicoli del marchio Seat dal 1° novembre 2009. 22 [...] è [...] di Autoronchetti. A.2.3 Gruppo Karpf 12. Garage Karpf & Co. (di seguito: Garage Karpf) e GARAGE 3 VALLI SA (di seguito: Ga- rage 3 Valli) formano un gruppo di società, il quale ai fini della presente inchiesta è denominato Gruppo Karpf. Infatti, da un lato, Garage Karpf [... 23 ] [...]. Dall’altro lato, [...] è [...] della società in nome collettivo Garage Karpf, mentre [...] ha [...] di questa società, 24 ed entrambi sono [...] di Garage 3 Valli 25 .

18 Fino al 31 dicembre 2006 Garage Cassarate SA era una società filiale al 100 % di AMAG (atto I.450, pag. 2). 19 Ibid. 20 Atto I.452, pagg. 2 seg. e allegato 1. 21 Registro di commercio del Cantone Ticino, CHE-104.273.626. 22 Atto I.350, allegato, pagg. 49 segg. 23 Atti I.744, allegato 1, e I.756. 24 Cfr. Registro di commercio del Cantone Ticino, CHE-106.887.288. 25 Cfr. Registro di commercio del Cantone Ticino, CHE-158.018.673.

11

(i) Garage Karpf 13. Garage Karpf, fondato nel 1951 e con sede a Faido 26 , è una società in nome collettivo che è concessionario e partner di servizio del marchio VW PW dal 2005. Garage Karpf è part- ner di servizio del marchio Škoda dal 2008 e dei marchi Audi e VW NF dal 2005. Tra il 2009 e il 2018 Garage Karpf è stato partner commerciale di AMAG Bellinzona per la vendita di veicoli del marchio VW NF. Tra il 2009 e il 2010 è stato partner commerciale di AMAG Biasca per la vendita di veicoli del marchio Škoda e concessionario di questo marchio nel 2011. Dal 2019 Garage Karpf è concessionario anche del marchio VW NF. 27 [...] è [...] di Garage Karpf. (ii) Garage 3 Valli 14. Garage 3 Valli, fondato il 30 luglio 2015 e con sede a Biasca 28 , è concessionario del marchio Škoda, così come partner di servizio dei marchi VW PW e VW NF dal 2016. 29 [...] è il [...] e il [...] di Garage 3 Valli. 30

  1. Garage 3 Valli è divenuto attivo sul mercato soltanto a partire dal 25 febbraio 2016 (data della firma del contratto di partner di vendita per il marchio Škoda con AMAG Import). 31

  2. Garage 3 Valli ha la propria sede allo stesso indirizzo (Via Chiasso 5, 6710 Biasca) e nello stesso stabilimento che furono di [...] (di seguito: [...]), ditta individuale fallita il 16 febbraio 2016 e radiata dal Registro di commercio il 9 novembre 2017 32 . 33 [...] è stato [...] di Garage 3 Valli 34 e [...] di questa società con firma collettiva a due fino al [...] 2016. 35

  3. Secondo le dichiarazioni rilasciate da [...] durante la sua audizione in qualità di testimone del [...], Garage 3 Valli è diventato attivo sul mercato al momento del fallimento di [...], ripren- dendo la rappresentanza dei marchi di [...] (marchio Škoda per la vendita e marchio VW PW per il servizio dopo-vendita), l’inventario dell’officina, la clientela, i veicoli d’occasione restanti, i contratti di vendita per i veicoli che erano in ordinazione al momento del fallimento di [...], il parco dei veicoli nuovi a disposizione (ma di proprietà di AMAG Import) e la totalità del perso- nale. 36

  4. In merito alle domande poste dalla Segreteria della Commissione della concorrenza (di seguito: Segreteria) riguardo le relazioni con [...] (v. n. marg. 56), Gruppo Karpf ha affermato che l’attività di [...] non è stata ripresa da Garage 3 Valli, sostenendo che quest’impresa sa- rebbe stata fondata per rappresentare e distribuire il marchio Škoda a Biasca e che [...] non avrebbe trasmesso a Garage 3 Valli né la clientela, né contratti o attività. 37

  5. Sulla base degli elementi raccolti nell’ambito dell’inchiesta possono essere individuati gli elementi seguenti:

26 Registro di commercio del Cantone Ticino, CHE-106.887.288. 27 Atto I.350, allegato, pagg. 8 segg. 28 Registro di commercio del Cantone Ticino, CHE-158.018.673. 29 Atto I.350, allegato, pag. 68. 30 Registro di commercio del Cantone Ticino, CHE-158.018.673. 31 Atto I.744, n. marg. 17 e allegato 2. 32 [...]. 33 [...]. 34 [...]. 35 [...]. 36 Atto IV.2, n. marg. 113–132. 37 Atto I.744, n. marg. 17–19.

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− [...] 38 , [...] 39 , [...]. 40

− [...]. 41

− [...]. 42 [...]. 43 [...]. 44 [...]. 45 [...]. 46

− Il contratto di partner di vendita tra AMAG Import e [...] non è stato ripreso da Garage 3 Valli; quest’ultimo ha firmato in data [...] un nuovo contratto di partner di vendita per il marchio Škoda concluso con AMAG Import con effetto a partire dal [...]. 47

− Il contratto di sublocazione per l’immobile adibito a garage sito a Biasca tra AMAG Import e [...] non è stato trasmesso a Garage 3 Valli; quest’ultimo ha concluso un nuovo contratto di sublocazione con AMAG Import entrato in vigore il [...]. 48

− Dai documenti ottenuti tramite la perquisizione presso il Gruppo Karpf (v. sotto n. marg. 38) risulta una tabella Excel del 30 marzo 2016 intitolata “Lista Clienti Ex [...]” 49 . 20. Gruppo Karpf ha anche dichiarato che [...] ([...]) avrebbe licenziato tutti gli undici colla- boratori di [...] e che [...]. 50 Inoltre, [...]. 51

  1. L’inchiesta non è stata aperta nei confronti di [...], tale entità non esistendo più dal punto di vista giuridico dal 9 novembre 2017 (v. n. marg. 16). A.2.4 Garage Carrozzeria Maffeis SA
  2. Garage Carrozzeria Maffeis SA (di seguito: Garage Maffeis), fondata nel 1987 e con sede a Capriasca 52 , è concessionario e partner di servizio del marchio VW PW dal 2005, così come partner di servizio e partner commerciale di AMAG Sorengo, tra il 2009 e il 2016, e in seguito di AMAG Bellinzona, dal 2017, per la vendita di veicoli del marchio VW NF. 53 Garage Maffeis è inoltre stato partner di servizio del marchio Audi tra il 2005 e il 2015. [...] è [...] e [...] di Garage Maffeis. A.2.5 Garage Nessi SA
  3. In data 26 giugno 2018, Garage Nessi SA (di seguito: Garage Nessi), con sede a Sant’Antonino 54 , ha assunto attivi e passivi della ditta individuale [...], ugualmente con sede a

38 Atto I.744, allegato 1. 39 Atti I.744, n. marg. 20, allegato 1. 40 Atto I.756, allegato 1. 41 Atto I.744, allegato 1. 42 Atto I.764, pagg. 645 e 657. 43 Atto I.764, pagg. 645, 658, 664 seg. 44 Atti I.744, n. marg. 20, I.764, pagg. 615–622, 657. 45 Atto I.763–764. Cfr. pure atto III.3, n. marg. 108–110. 46 Cfr. Atto I.763–764. 47 Atto I.744, n. marg. 19 e allegato 2. 48 Atto I.744, n. marg. 19 e allegato 3. 49 Atto V.B.51. 50 Atto I.744, n. marg. 19. 51 Ibid. 52 Registro di commercio del Cantone Ticino, CHE-103.497.790. 53 Atto I.350, allegato, pagg. 27 segg. 54 Registro di commercio del Cantone Ticino, CHE-397.903.396.

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Sant’Antonino, 55 che era diretta [...] e da [...]. [...] è [...] di Garage Nessi SA, iscritta al Registro di commercio il 2 luglio 2018. [...] è a beneficio di [...] per tale società. Come spiegato più avanti (n. marg. 580), esiste continuità economica tra la ditta individuale [...] e Garage Nessi SA. Per ragioni di semplicità, qui di seguito verrà utilizzata la denominazione “Garage Nessi” per fare riferimento a entrambe le ragioni sociali. 24. Garage Nessi è stato concessionario del marchio VW PW dal 2005 al 2008. 56 Dal 2005 Garage Nessi è partner di servizio del marchio VW PW e partner commerciale per questo marchio dal 1° novembre 2009 di AMAG Bellinzona, fino al 2016, e a partire dal 2017 di AMAG Lugano. 57 Tra il 2005 e il 2016 Garage Nessi è stato anche partner di servizio del marchio VW NF. 58

A.2.6 GARAGE WEBER-MONACO SA 25. GARAGE WEBER-MONACO SA (di seguito: Garage Weber-Monaco), fondata nel 2006 e con sede a Vezia 59 , è partner di servizio del marchio VW PW dal 2005 e rivenditore (dal 1° dicembre 2007) in seguito partner commerciale (dal 1° novembre 2009) di AMAG Lugano per la vendita di veicoli del marchio VW PW dal 2007. 60 [...] è [...] e [...] di Garage Weber-Monaco. A.2.7 TOGNETTI AUTO SA 26. TOGNETTI AUTO SA (di seguito: Tognetti Auto), fondata nel 2005 e con sede a Gor- dola, 61 è concessionario e partner di servizio dei marchi VW PW, VW NF e Audi dal 2005, così come partner di servizio del marchio Škoda dal 2005 e concessionario di quest’ultimo marchio dal 2008. 62 Tognetti Auto dispone anche di una propria succursale ad Ascona, avendo ripreso il 12 giugno 2012 gli attivi e passivi di [...] (di seguito: [...]) 63 , il quale tuttavia già dal 1° gennaio 2009 non faceva più parte del sistema di distribuzione di AMAG. 64 [...] è stato partner di ser- vizio per il marchio Škoda dal 2005 al 2008. [...] è [...] e [...] di Tognetti Auto. [...] è [...] di Tognetti Auto. 27. [...], con sede a [...], è partner di servizio del marchio VW PW dal 2005 e partner com- merciale di Tognetti Auto dal 2009 per la vendita di veicoli del marchio VW PW. 65 Questa impresa non è parte al procedimento in assenza di indizi concreti a suo carico. A.2.8 Panoramica delle parti al procedimento 28. Riassumendo, la struttura e le relazioni tra le parti al procedimento possono essere rap- presentate nel modo seguente:

55 Registro di commercio del Cantone Ticino, CHE-106.865.200. 56 Atto I.350, allegato, pagg. 11 segg. 57 Ibid. 58 Atto I.350, allegato, pagg. 11 segg. 59 Registro di commercio del Cantone Ticino, CHE-112.847.966. 60 Atto I.350, allegato, pag. 34 seg. 61 Registro di commercio del Cantone Ticino, CHE-112.314.262. FUSC no. 115 del 15.06.2012. 62 Atto I.350, allegato, pagg. 16 seg. 63 [...]. 64 Atto I.350, allegato, pag. 61. 65 Atto I.350, allegato, pag. 18 segg.

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Illustrazione 3: Struttura e relazioni tra le parti al procedimento nel Cantone Ticino (fonte: Se- greteria) A.3 Procedimento istruttorio A.3.1 Inchiesta della Segreteria 29. In data 26 giugno 2018 la Segreteria ha aperto d’intesa con un membro della presidenza della Commissione della concorrenza (di seguito: COMCO) un’inchiesta giusta l’art. 27 LCart nei confronti di AMAG e delle società facenti parte del suo gruppo, Garage Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi e Tognetti Auto. 66 Tramite una denuncia la Segreteria è infatti venuta a conoscenza di indizi riguardanti presunti accordi illeciti tra AMAG e le imprese menzionate sopra. In particolare, negli anni 2012–2014 le imprese coinvolte avrebbero concordato le loro offerte nell’ambito di appalti pubblici nel Cantone Ticino. 67

  1. Il 26 e 27 giugno 2018 la Segreteria ha effettuato delle perquisizioni presso i locali delle succursali AMAG Lugano e AMAG Sorengo 68 e ha interrogato [...] (AMAG Ticino) 69 in qualità di parte.

  2. Tra il 26 e il 29 novembre 2018 la Segreteria ha condotto delle audizioni con i rappre- sentanti delle parti e un collaboratore di AMAG, sentito in qualità di testimone. 70

  3. Il 20 dicembre 2018, fondandosi sull’art. 33a PA e considerato che la sede e le attività delle imprese coinvolte sono legate al Cantone Ticino, la Segreteria ha comunicato alle parti al procedimento la decisione di condurre l’inchiesta in lingua italiana, informandole che la pro- posta della Segreteria così come tutte le decisioni (art. 23 cpv. 1 e 30 cpv. 1 LCart) sarebbero

66 Cfr. le lettere riguardanti l’apertura dell’inchiesta (atti I.1–I.9) e le pubblicazioni del 18.7.2018 sul Foglio federale (atto I.13) sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) (atto I.15). 67 Ibid. 68 Atti II.1–6. 69 Atto I.11. 70 Atti III.2–7.

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state redatte in lingua italiana. 71 Al contempo, la Segreteria ha garantito alle parti al procedi- mento la possibilità di comunicare con le autorità in materia di concorrenza ed esprimersi nella lingua ufficiale di loro preferenza. 72

  1. Nel corso dei primi mesi dell’inchiesta, tra settembre 2018 e marzo 2019, al fine di otte- nere ed esaminare le offerte e le aggiudicazioni nell’ambito delle commesse pubbliche indette nel Cantone Ticino tra il 2010 e il 2019, la Segreteria ha ottenuto, su richiesta d’assistenza amministrativa ai sensi dell’art. 41 LCart, le informazioni e la documentazione necessarie da parte del Cantone Ticino e dei comuni di [...], [...], [...], [...]e [...]. Sempre su richiesta, la Segreteria ha anche ottenuto delle informazioni riguardanti le commesse pubbliche indette da alcune società pubbliche [...] ([...], [...], [...], [...]). 73

  2. Il 29 marzo 2019 AMAG ha depositato un’autodenuncia ai sensi dell’art. 49a cpv. 2 LCart in combinato disposto con gli art. 1 let. b e art 8 segg. OS LCart 74 in relazione a dei concorsi pubblici per la fornitura di veicoli nuovi indetti nel Cantone Ticino negli anni 2014 e 2018, non- ché alle attività di marketing e allo scambio di condizioni di acquisto per i partner commerciali tra AMAG e Tognetti Auto. 75

  3. Tra il 1° e 4 aprile 2019 la Segreteria ha condotto ulteriori audizioni di attuali ed ex col- laboratori delle parti, i quali sono stati sentiti in qualità di testimoni. 76

  4. Tramite scritto del 12 giugno 2019, la Segreteria ha invitato AMAG a completare l’auto- denuncia e, per la stessa occasione, fatto notare che le informazioni e le prove raccolte fino a quel momento sembravano indicare che AMAG avesse spinto altre imprese a partecipare alla pratica anticoncorrenziale o che vi avesse svolto un ruolo di istigatrice o un ruolo principale ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 lett. a OS LCart. 77

  5. Tra giugno 2019 e settembre 2021 AMAG ha completato l’autodenuncia in particolare riguardo alle cooperazioni in materia di commesse pubbliche, agli scambi relativi al prezzo di vendita e altri elementi del prezzo e alle cooperazioni in materia di attività pubblicitarie e di promozione, presentando un totale di tredici complementi all’autodenuncia accompagnati da numerosi mezzi probatori sotto forma di documenti allegati. 78 Tuttavia, gli ultimi tre comple- menti all’autodenuncia contengono unicamente delle valutazioni giuridiche dei comportamenti denunciati. 79

  6. Il 9 dicembre 2019 la Segreteria, d’intesa con un membro della presidenza della COMCO, ha deciso di estendere il procedimento dal punto di vista materiale, per indagare sull’insieme del periodo dal 2006 al 2018, sui presunti scambi di condizioni di vendita e di acquisto, così come sulla presunta ripartizione territoriale, e dal punto di vista personale nei confronti delle imprese seguenti: Autoronchetti, Garage 3 Valli e Garage Weber-Monaco. 80 Tra

71 Atti I.66–70. 72 Ibid. 73 Atti VI–XII. 74 Ordinanza del 12 marzo 2004 sulle sanzioni in caso di limitazioni illecite della concorrenza (LCart – Ordinanza sulle sanzioni, OS LCart; RS 251.5). 75 Atti XIII.A.1. 76 Atti IV.2–8. 77 Atti XIV.A.3; XIV.A.20. 78 Atti XIV.A.4; XIV.A.5; XIV.A.7; XIV.A.9; XIV.A.11; XIV.A.13; XIV.A.14; XIV.A.18; XIV.A.23; XIV.A.27; XIV.A.30; XIV.A.32; XIV.A.34. 79 Atti XIV.A.30; XIV.A.32; XIV.A.34. 80 Cfr. le lettere riguardanti l’estensione dell’inchiesta (atti I.318–328; I.330–331; I.334–341) e la pub- blicazione sul FUSC del 24.12.2020 (atto I.351).

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il 10 e l’11 dicembre 2019 sono state condotte ulteriori perquisizioni presso Autoronchetti, Ga- rage Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi, Garage 3 Valli, Garage Weber-Monaco e Tognetti Auto. 81 L’estensione del procedimento è stata comunicata negli stessi giorni alle parti al pro- cedimento interessate. 82

  1. In occasione di un incontro con i responsabili dell’inchiesta avvenuto il 16 gennaio 2020 presso la Segreteria, AMAG ha manifestato il suo interesse a una conclusione rapida dell’in- chiesta tramite una conciliazione. La Segreteria ha comunicato di essere, in linea di massima, disposta a prendere in considerazione la possibilità di concludere una conciliazione, ma che in quel momento sarebbe stato prematuro avviare tale procedura. 83

  2. Al fine di tutelare l’istituto dell’autodenuncia, il 24 febbraio 2020 la Segreteria, d’intesa con il Presidente della COMCO, ha ordinato tramite decisione incidentale delle restrizioni con- cernenti l’esame degli atti dell’autodenuncia, sia per quanto riguarda le dichiarazioni (orali o scritte) rese specificamente nel quadro del programma di clemenza consultabili presso la sede della Segreteria (atti dell’autodenuncia consultabili in sede) sia per gli elementi di prova docu- mentale preesistenti allegati a tali dichiarazioni che possono essere messi a disposizione delle parti in formato elettronico (atti dell’autodenuncia consultabili in formato elettronico). 84

  3. In data 14 maggio 2020 la Segreteria ha trasmesso alle parti al procedimento copia degli atti dell’inchiesta disponibili in quel momento tramite una piattaforma online sicura delle auto- rità federali. Nel rispetto delle restrizioni emanate con la decisione incidentale del 24 febbraio 2020, tramite tale piattaforma online sono stati trasmessi anche gli elementi di prova docu- mentali forniti nell’ambito del programma di clemenza (atti dell’autodenuncia consultabili in formato elettronico). Al tempo stesso è stata data la possibilità alle parti di consultare le dichia- razioni rese nel quadro dell’autodenuncia presso la sede della Segreteria (atti dell’autodenun- cia consultabili in sede). 85

  4. Nel corso del procedimento la Segreteria ha inoltre richiesto e ottenuto da AMAG infor- mazioni sulla rete di distribuzione, la struttura e l’organizzazione di AMAG in Ticino. 86 Sempre su richiesta, le parti al procedimento hanno anche fornito informazioni sulle cifre d’affari, sugli obbiettivi di vendita e sulle offerte presentate nell’ambito di commesse pubbliche indette nel Cantone Ticino tra il 2010 e il 2019. 87

  5. In data 22 settembre 2020 la Segreteria ha condotto le audizioni di un attuale e di un ex collaboratore di AMAG Ticino, i quali sono stati sentiti in qualità di testimoni. 88

  6. Il 19 novembre 2020 la Segreteria ha nuovamente garantito alle parti al procedimento l’esame degli atti dell’inchiesta, incluso quelli dell’autodenuncia, completati in particolare con la documentazione probatoria ottenuta dalle perquisizioni eseguite nel dicembre del 2019. 89

  7. Sulla base dell’interesse manifestato da AMAG (n. marg. 39) e del risultato probatorio provvisorio ottenuto durante l’inchiesta, il 12 gennaio 2021 la Segreteria ha inviato a quest’ul- tima le condizioni quadro per l’avvio di una procedura di conciliazione ai sensi dell’art. 29

81 Atti V.2–15. 82 V. n. 80. 83 Atto I.353. 84 Atti I.370–377. 85 Atti I.405–445. 86 Atti I.18; I.21; I.317; I.350; I.446; I.452. 87 Atti I.113–117, I.154; I.164; I.165; I.172–176, I.178–179, I.181; I.197–261; I.355–365; I.368, I.386– 387, I.392, I.401–402, I.689–694, I.698, I.708, I.711, I.715–722, I.729–730, I.741, I.743. 88 Atti XV.1–3. 89 Atti I.536–553.

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LCart. 90 Il 18 gennaio 2021 AMAG ha ritornato un esemplare firmato delle condizioni quadro per una conciliazione. 91

  1. Sempre in data del 12 gennaio 2021 la Segreteria ha informato le altre parti al procedi- mento in merito all’avvio di una procedura di conciliazione con AMAG, invitandole a comuni- care il loro eventuale interesse a tale strumento procedurale. 92 Tutte le parti al procedimento invitate a esprimersi hanno manifestato il loro interesse a una conciliazione. 93 Il 25 gennaio 2021 la Segreteria ha dunque inviato a quest’ultime le condizioni quadro per una conciliazione da ritornare firmate. 94 Autoronchetti (il 3 febbraio 2021 95 ), Gruppo Karpf (il 1° febbraio 2021 96 ), Garage Nessi (il 4 febbraio 2021 97 ), Garage Weber-Monaco (il 9 febbraio 2021 98 ) e Tognetti Auto (il 28 gennaio 2021 99 ) hanno ritornato un esemplare firmato delle condizioni quadro per una conciliazione entro il termine fissato dalla Segreteria.
  2. Per quanto riguarda Garage Maffeis, dopo avere ottenuto più volte una proroga del ter- mine per ritornare le condizioni quadro firmate (in ultimo la Segreteria ha concesso una pro- roga fino al 18 febbraio 2021) 100 , il 5 marzo 2021 quest’impresa ha comunicato di essersi rivolta a un secondo rappresentante legale e ha chiesto per tale ragione un’ulteriore proroga del termine fino al 31 marzo 2021 per trasmettere le condizioni quadro firmate. 101 Con scritto del 9 marzo 2021 la Segreteria ha rifiutato di prorogare ulteriormente il termine, prendendo atto del fatto che Garage Maffeis si è rivolto a un secondo rappresentante legale e comuni- cando di attendere chiarimenti in merito e di trasmettere un’eventuale procura. 102 Tramite scritto del 25 marzo 2021 Garage Maffeis ha ribadito di essersi rivolto a un altro rappresentante legale, tuttavia senza fornire ulteriori informazioni e senza presentare una procura. 103 In data 31 marzo 2021 Garage Maffeis ha presentato la procura riguardante il secondo rappresentante legale, domandando che il termine fissato per il 31 marzo 2021 per comunicare il suo interesse a una conciliazione fosse prorogato fino al 14 aprile 2021. 104 Con scritto del 1° aprile 2021 la Segreteria ha precisato di non avere fissato alcun termine per il 31 marzo 2021 e ribadito che la procedura di conciliazione non è stata avviata poiché le condizioni quadro non erano state firmate e ritornate, nonostante le diverse proroghe del termine fissato a tale scopo. 105 Nello stesso scritto la Segreteria ha pure informato Garage Maffeis che la conclusione delle proce- dure di conciliazione con le parti interessate era prevista entro la fine del mese di aprile 2021 e che, visto lo stato avanzato del procedimento e nel rispetto del principio di celerità, era esclusa la possibilità di avviare nuove procedure di conciliazione oltre tale scadenza. 106 Infine, la Segreteria ha invitato Garage Maffeis a trasmettere nei più brevi termini un esemplare fir- mato delle condizioni quadro, nel caso fosse ancora interessato a una conciliazione, indicando

90 Atto I.557. 91 Atto XVI.A.1. 92 Atti I.558–564. 93 Atti I.570–575; I.580. 94 Atti I.576–579; I.585–587. 95 Atto XVI.B.1. 96 Atto XVI.C.1. 97 Atto XVI.E.1. 98 Atto XVI.G.1. 99 Atto XVI.F.1. 100 Atti I.558–589, I.612, I.621. 101 Atto I.649. 102 Atto I.656. 103 Atto I.673. 104 Atto I.680. 105 Atto I.682. 106 Ibid.

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che in seguito l’avrebbe contattato al fine di fissare un incontro tramite videoconferenza, du- rante il quale la Segreteria avrebbe esposto il risultato probatorio provvisorio e presentato un progetto di conciliazione. 107 Parallelamente, su richiesta di Garage Maffeis, la Segreteria ha nuovamente trasmesso gli atti del procedimento in formato elettronico 108 e garantito l’esame in sede degli atti dell’autodenuncia 109 . In data 9 aprile 2021 Garage Maffeis ha trasmesso alla Segreteria le condizioni quadro firmate per la negoziazione di una conciliazione. 110

  1. Nel frattempo, il 2 febbraio 2021 la Segreteria ha trasmesso alle parti al procedimento gli allegati al decimo complemento all’autodenuncia presentato da AMAG il 13 gennaio 2021 e garantito loro la possibilità di consultare in sede le dichiarazioni scritte di tale comple- mento. 111

  2. Con scritto del 17 febbraio 2021, d’intesa con il Presidente della COMCO, la Segreteria ha comunicato ad AMAG che le condizioni giusta l'art. 8 cpv. 1 OS LCart per una rinuncia integrale alla sanzione per quanto riguarda le fattispecie esposte nell'ambito dell'autodenuncia e dei vari complementi alla stessa (art. 9 al. 3 lett. a OS LCart) sono adempiute. 112 Per quanto riguarda le condizioni giusta l’art. 8 cpv. 2 OS LCart, la Segreteria, sempre d’intesa con il Presidente della COMCO, ha precisato che l’adempimento delle stesse sarebbe stato valutato dalla COMCO al momento della decisione finale. In questo senso, è stato fatto presente che sulla base degli elementi raccolti nell'ambito dell'inchiesta, così come delle informazioni e delle prove fornite nel quadro dell'autodenuncia, vi erano indizi secondo cui AMAG avrebbe spinto altre imprese a partecipare alla pratica anticoncorrenziale o che avrebbe svolto un ruolo di istigatrice o un ruolo principale (art. 8 cpv. 2 lett. a OS LCart). 113

  3. In data 24 febbraio 2021 Garage Karpf e Garage 3 Valli hanno comunicato di avere affidato il loro patrocinio in relazione al presente procedimento a un nuovo rappresentante legale, allegando la relativa procura, e chiedendo di avere accesso all’insieme degli atti del procedimento. 114 La Segreteria ha dato tempestivamente seguito a tale richiesta, trasmettendo in formato elettronico gli atti del procedimento e garantendo la possibilità dell’esame in sede degli atti dell’autodenuncia. 115

  4. Tramite scritto del 18 marzo 2021 Autoronchetti ha comunicato di avere affidato il proprio patrocinio in relazione al presente procedimento a un rappresentante legale, allegando copia della procura. 116 Su richiesta di tale impresa, la Segreteria ha trasmesso in formato elettronico gli atti del procedimento e garantito l’esame in sede degli atti dell’autodenuncia. 117

  5. Dopo avere ricevuto le condizioni quadro firmate, tra febbraio e giugno 2021 la Segrete- ria ha avviato e condotto delle discussioni con le parti interessate in relazione alla conclusione

107 Atto I.683. 108 Atti I.681, I.684–686. 109 Atti I.695–697, I.709–710, I.725. 110 Atto XVI.D.1. 111 Atti I.602–610. 112 Atto XIV.A.29. 113 Ibid. 114 Atto I.630. 115 Atti I.631, I.633–636, I.639–648. 116 Atti I.668–669 117 Atti I.671–672.

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di una conciliazione. 118 In questo contesto la Segreteria ha presentato alle parti al procedi- mento il risultato probatorio provvisorio. 119

  1. In data 22 aprile 2021 120 rispettivamente in data 3 giugno 2021 121 la Segreteria ha ga- rantito alle parti al procedimento l’esame in sede dell’undicesimo e dodicesimo complemento all’autodenuncia di AMAG.

  2. Sulla base delle risposte fornite in relazione a una richiesta d’informazioni concernente le cifre d’affari, 122 con scritto del 7 maggio 2021 la Segreteria ha chiesto al rappresentante legale di Garage Karpf e Garage 3 Valli di indicare i motivi per i quali queste due imprese venivano considerate come parte di uno stesso gruppo d’imprese ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 OCCI 123 . 124 Tramite scritto del 21 maggio 2021 il rappresentante legale di Garage Karpf e Garage 3 Valli ha fornito ulteriori informazioni riguardanti i rapporti societari e di proprietà tra queste due imprese, prendendo in particolare posizione sul legame tra [...] e Garage 3 Valli e sull’implicazione di quest’ultima impresa nei comportamenti contestati (allegando documenti quali il libro delle azioni e gli statuti di Garage 3 Valli, il contratto di concessionario e il contratto di locazione dello stabilimento di Biasca). 125

  3. Facendo seguito a quanto annunciato durante un incontro avvenuto il 19 maggio 2021 nel quadro delle negoziazioni per una conciliazione, tramite scritto del 28 maggio 2021 la Se- greteria ha comunicato ad AMAG che non avrebbe aperto un procedimento sanzionatorio giu- sta l’art. 50 LCart 126 nei suoi confronti. 127 Ciò, tuttavia, a condizione che la COMCO, nel quadro di un’eventuale pronuncia di una sanzione giusta l’art. 49a LCart in relazione alla presente inchiesta, avrebbe preso in considerazione la circostanza aggravante della violazione ripetuta alla Legge sui cartelli ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 lett. a OS LCart 128 come conseguenza delle precedenti violazioni stabilite nell’ambito dell’inchiesta “22-0439: VPVW Stammtische / Projekt Repo 2013” 129 . La Segreteria ha spiegato che, in questo caso, un’ulteriore sanzione giusta l’art. 50 LCart in ragione di contravvenzioni alle misure e alle decisioni adottate nel quadro dell’inchiesta “22-0439: VPVW Stammtische / Projekt Repo 2013” avrebbe potuto presentare il rischio di una violazione del principio “ne bis in idem”. Essa ha infine sottolineato che tale dichiarazione scritta non avrebbe vincolato la COMCO, la quale avrebbe avuto la possibilità di esprimersi al riguardo nel quadro della fase finale del procedimento. 130

  4. Al fine di chiarire i rapporti tra Garage 3 Valli e [...] (v. n. marg. 16), con scritto del 27 maggio 2021 la Segreteria ha chiesto al rappresentante legale di Garage Karpf e Garage 3

118 Atti I.581–584, I.590–595, I.605–607, I.609–611, I.613–620, I.622–624, I.626, I.658–659, I.679, I.687–688, I.713–715, I.723–724, I.733–738; XVI.A.3; XVI.C.3; XVI.E.3; XVI.F.3; XVI.G.3. 119 Cfr. atti I.625, I.627, I.628–629, I.632, I.662, I.666, I.699. 120 Atti I.700–707 121 Atti I.749–754. 122 Atti I.690, I.711. 123 Ordinanza del 17.6. 1996 concernente il controllo delle concentrazioni di imprese (OCCI; RS 251.4). 124 Atto I.729. 125 Atto I.744. 126 Legge federale del 6.10.1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart; RS 251). 127 Atto I.748. 128 Ordinanza del 12.3.2004 sulle sanzioni in caso di limitazioni illecite della concorrenza (LCart – Or- dinanza sulle sanzioni, OS LCart; RS 251.5). 129 Cfr. DPC 2017/2, 279, VPVW Stammtische/Projekt Repo 2013 (decisione del 6.6. 2016 nei con- fronti di AMAG); DPC 2019/1, 84, VPVW Stammtische/Projekt Repo 2013 (decisione del 19.10.2015, non definitiva). 130 Atto I.748.

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Valli di documentare l’affermazione secondo cui [...] ([...]) [...]. 131 Con scritto del 3 giugno 2021 il rappresentante legale di Garage Karpf e Garage 3 Valli ha dato seguito a tale richiesta, fornendo in particolare [...]. 132 Parallelamente, in data 27 maggio 2021 la Segreteria ha pre- sentato una domanda di assistenza amministrativa presso l’Ufficio fallimenti di Riviera per ot- tenere determinate informazioni sulla procedura fallimentare di [...] (inventario dei beni, docu- mentazione relativa alle operazioni di liquidazione e ripartizione, bilanci e conti economici di [...] negli anni dal 2012 al 2016). 133 [...]. 134 [...]. 135 [...]. 136

  1. Le seguenti parti al procedimento hanno riconosciuto la fattispecie esposta nel quadro della presentazione del risultato probatorio provvisorio (v. n. marg. 52) sulla base di un docu- mento-modello messo a disposizione dalla Segreteria 137 : − Gruppo Karpf, in data 17 giugno 2021; 138

− Tognetti Auto, in data 18 giugno 2021; 139

− Garage Weber-Monaco, in data 27 luglio 2021 140 . 58. La Segreteria ha concluso delle conciliazioni con le parti al procedimento seguenti: − AMAG, in data 8 giugno 2021, 141

− Tognetti Auto, in data 8 giugno 2021, 142

− Gruppo Karpf, in data 22 giugno 2021, 143

− Garage Weber-Monaco, in data 22 giugno 2021, 144 e − Garage Nessi, in data 23 agosto 2021 145 . 59. Al fine di tutelare il riconoscimento della fattispecie come forma di collaborazione, il 2 novembre 2021 la Segreteria, d’intesa con il Presidente della COMCO, ha ordinato tramite decisione incidentale delle restrizioni concernenti l’esame degli atti riguardanti i riconoscimenti della fattispecie. 146

131 Atto I.745. 132 Atto I.756. 133 Atto I.746. 134 [...]. 135 [...]. 136 [...]. 137 Atti I.732–736. Il documento-modello per il riconoscimento della fattispecie non è stato trasmesso ad AMAG, avendo quest’ultima presentato un’autodenuncia. 138 Atto XVII.A.1–2. 139 Atto XVII.B.1–4. 140 Atto XVII.C.4 141 Atto XVI.A.2. 142 Atto XVI.F.2. 143 Atto XVI.C.2. 144 Atto XVI.G.2. 145 Atto XVI.E.2. 146 Atto I.789–796.

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A.3.2 Proposta della Segreteria alla COMCO (art. 30 cpv. 1 LCart) 60. Con scritto del 9 dicembre 2021, la Segreteria ha notificato la sua proposta alle parti al procedimento per presa di posizione giusta l’art. 30 cpv. 2 LCart, garantendo l'esame degli atti del fascicolo 22-0489, compresi gli atti dell’autodenuncia e quelli riguardanti i riconoscimenti della fattispecie. 147

  1. Nella sua proposta, la Segreteria è giunta alla conclusione che tra AMAG, Autoronchetti, Gruppo Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi, Garage Weber-Monaco e Tognetti Auto è esi- stito, perlomeno, tra il 2006 e il 26 giugno 2018 un accordo globale illecito ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 lett. a e c in combinato disposto con il cpv. 1 LCart. Per tali ragioni, la Segreteria ha proposto il dispositivo seguente:
  2. È vietato a Autoronchetti Sagl e Garage Carrozzeria Maffeis SA: 1.1. nell’ambito di commesse pubbliche per la fornitura di autoveicoli nuovi: − scambiare con i concorrenti prezzi di vendita delle offerte ed elementi del prezzo di vendita delle offerte prima della scadenza del termine per presentare le offerte, o nella misura in cui non sia stato impartito un termine, prima dell’aggiudicazione; − richiedere ai concorrenti di presentare offerte di sostegno o fittizie o di astenersi dal presentare un’offerta; − presentare offerte di sostegno o fittizie e astenersi dal presentare un’offerta a seguito di un accordo con i concorrenti; 1.2. nell’ambito della vendita di veicoli nuovi a clienti finali: − fissare, direttamente o indirettamente, il prezzo di vendita ed elementi del prezzo di vendita, come sconti e pacchetti consegna, con i concorrenti; 1.3. nell’ambito della vendita di veicoli nuovi a clienti finali e delle relative attività di marke- ting: − concordare con i concorrenti la ripartizione del mercato in funzione di zone geografiche o di partner commerciali.
  3. La COMCO approva le conciliazioni concluse da AMAG Automobili e Motori SA, Garage Karpf & Co., Garage Nessi SA, GARAGE WEBER-MONACO SA e TOGNETTI AUTO SA con la Segreteria della COMCO, il cui contenuto è il seguente: 2.1. AMAG/Garage Karpf/Garage Nessi/Garage Weber-Monaco/Tognetti Auto si impegna, nell’ambito di commesse pubbliche per la fornitura di veicoli nuovi: a) a non scambiare con i concorrenti prezzi di vendita delle offerte ed elementi del prezzo di vendita delle offerte prima della scadenza del termine per presentare le offerte, o nella misura in cui non sia stato impartito un termine, prima dell’aggiudica- zione; b) a non richiedere ai concorrenti di presentare offerte di sostegno o fittizie o di aste- nersi dal presentare un’offerta; c) a non presentare offerte di sostegno o fittizie e non astenersi dal presentare un’of- ferta a seguito di un accordo con i concorrenti.

147 Atti XIX.1–41, 66–70, 79–80, 82–83.

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2.2. AMAG/Garage Karpf/Garage Nessi/Garage Weber-Monaco/Tognetti Auto si impegna, nell’ambito della vendita di veicoli nuovi a clienti finali, a non fissare, direttamente o indirettamente, il prezzo di vendita ed elementi del prezzo di vendita, come sconti e pacchetti consegna, con i concorrenti ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 lett. a LCart. 2.3. AMAG/Garage Karpf/Garage Nessi/Garage Weber-Monaco/Tognetti Auto si impegna, nell’ambito della vendita di veicoli nuovi a clienti finali e delle relative attività di marke- ting, a non concordare con i concorrenti la ripartizione del mercato in funzione di zone geografiche o di partner commerciali ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 lett. c LCart. 3. Per la partecipazione a un accordo illecito ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 in combinato dispo- sto con il cpv. 1 LCart sono condannati al pagamento delle sanzioni seguenti giusta l’art. 49a cpv. 1 LCart: − AMAG Group SA e AMAG Automobili e Motori SA solidalmente con un importo di [...] franchi. − Autoronchetti Sagl con un importo di [...] franchi. − Garage Karpf & Co. e GARAGE 3 VALLI SA solidalmente con un importo di [...] franchi. − Garage Carrozzeria Maffeis SA con un importo di [...] franchi. − Garage Nessi SA con un importo di [...] franchi. − GARAGE WEBER-MONACO SA con un importo di [...] franchi. − TOGNETTI AUTO SA con un importo di [...] franchi. 62. La Segreteria ha anche proposto un’attribuzione dei costi di procedura in funzione dei vari gradi di partecipazione e del coinvolgimento delle imprese parti al procedimento. A.3.3 Prese di posizione delle parti al procedimento 63. Entro l’estensione del termine fissato, le parti al procedimento hanno presentato le loro prese di posizione sulla proposta della Segreteria. 148 In data 14 marzo 2022 la Segreteria ha trasmesso alle parti al procedimento le rispettive prese di posizione per consultazione. 149

  1. Le richieste formulate nelle prese di posizione sono riportate qui di seguito. Nella misura in cui è necessario, gli argomenti avanzati dalle parti al procedimento saranno trattati più det- tagliatamente nei passaggi appropriati della decisione. A.3.3.1 AMAG
  2. Nella sua presa di posizione del 24 febbraio 2022 sulla proposta della Segreteria, 150

AMAG ha formulato le richieste seguenti (dalla versione originale in tedesco):

  1. Der Sanktionsbetrag sei auf höchstens CHF [...] festzusetzen.
  2. Die Berichtigungen zum Sachverhalt gemäss Kapitel III seien in der Verfügung der Wettbe- werbskommission vorzunehmen.

148 Cfr. atti XIX.42–65, 71, 86–91, 94–98. 149 Atto XIX.100. 150 Atto XIX.90.

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  1. Der Umfang der Verfügung der Wettbewerbskommission sei gegenüber dem Umfang des An- trags des Sekretariats gemäss Kapitel IV substantiell zu kürzen.
  2. Die Gesellschaft sei von der Wettbewerbskommission vor Erlass der Verfügung anzuhören. A.3.3.2 Autoronchetti
  3. Nella sua presa di posizione del 21 febbraio 2022 sulla proposta della Segreteria, 151

nell’ipotesi in cui la COMCO dovesse ritenere un suo coinvolgimento, Autoronchetti ha chiesto che la sanzione venga fissata a [...] franchi calcolata in funzione di una percentuale per la determinazione dell’importo di base di 0,5 % e di un aumento per la durata di 1 % annuo (per un totale di 8,66 %). 67. Per quanto riguarda i costi di procedura, Autoronchetti ha chiesto che la sua quota parte gli sia attribuita nella misura dello 0,5 %. A.3.3.3 Gruppo Karpf 68. Nella sua presa di posizione del 24 febbraio 2022 sulla proposta della Segreteria, 152

Gruppo Karpf ha formulato le richieste seguenti (dalla versione originale in tedesco): 1.1. Garage Karpf und Garage 3 Valli sei [...] keine Sanktion aufzuerlegen. 1.2. Garage Karpf und Garage 3 Valli sei [...] keine Verfahrenskosten aufzuerlegen. 2. Eventualiter, falls Antrag 1.1. ganz oder teilweise abgelehnt wird: 2.1. D ie Sanktion gegen Garage Karpf und Garage 3 Valli sei zu reduzieren, indem bei der Berech- nung des Basisbetrags nach Art. 3 SVKG die Umsätze aus (i) Vermittlungsgeschäften, (ii) Ver- kaufen ausserhalb des Verantwortungsgebiets, (iii) Verkaufen von Nettofahrzeugen, (iv) Ver- kaufen von Flottenfahrzeugen mit Rahmenvereinbarung, (v) Verkaufen von Mitarbeiterfahrzeugen and (vi) Verkaufen von Demofahrzeugen nicht berücksichtigt werden. 2.2. Die Sanktion gegen Garage Karpf und Garage 3 Valli sei zu reduzieren, indem die Umsätze von Garage 3 Valli bei der Berechnung des Basisbetrags nach Art. 3 SVKG nicht berücksichtigt werden. 2.3. Die Sanktion gegen Garage Karpf und Garage 3 Valli sei zu reduzieren, indem der Basissatz nach Art. 3 SVKG auf höchstens 2 % festgesetzt wird. 2.4. D ie Sanktion gegen Garage Karpf und Garage 3 Valli sei zu reduzieren, indem der Basisbetrag nach Art. 3 SVKG einschliesslich Dauerzuschlag nach Art. 4 SVKG gestützt auf Art. 6 Abs. 1 SVKG um weitere 20 % zu reduzieren. 3. Eventualiter, falls Antrag 1.2. ganz oder teilweise abgelehnt wird: Die von Garage Karpf und Garage 3 Valli insgesamt zu tragenden Verfahrenskosten seien auf höchstens 7 % des Ge- samtbetrags der Verfahrenskosten zu reduzieren. 69. Nel quadro della richiesta di proroga per la presa di posizione, Gruppo Karpf ha pure chiesto di essere audizionato davanti alla COMCO e di assistere alle audizioni delle altre parti al procedimento. 153

151 Atto XIX.86. 152 Atto XIX.95. 153 Atto XIX.43.

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A.3.3.4 Garage Maffeis 70. Nella sua presa di posizione del 24 febbraio 2022 sulla proposta della Segreteria, 154

Garage Maffeis ha riconosciuto la fattispecie così come accertata dalla Segreteria nella pro- posta 155 e formulato le richieste seguenti (dalla versione originale in tedesco):

  1. Die Untersuchung gegen Garage Carrozzeria Maffeis SA sei einzustellen;
  2. Garage Carrozzeria Maffeis SA sei keine Sanktion gemäss Art. 49a Abs. 1 KG aufzuerlegen und Garage Carrozzeria Maffeis SA seien keine Kosten aufzuerlegen.
  3. Eventualiter sei Garage Carrozzeria Maffeis SA die Sanktion gemäss Art. 49a Abs. 1 KG ange- messen zu reduzieren und es seien Garage Carrozzeria Maffeis SA reduzierte Kosten aufzuer- legen.
  4. Garage Maffeis ha domandato che la sanzione e l’importo dei costi di procedura attribui- tigli siano sottoposti a un esame di sostenibilità finanziaria.
  5. Inoltre, Garage Maffeis ha chiesto di essere audizionato davanti alla COMCO e di assi- stere alle audizioni delle altre parti al procedimento. A.3.3.5 Garage Nessi
  6. Nella sua presa di posizione del 24 febbraio 2022 sulla proposta della Segreteria, 156

Garage Nessi ha chiesto di calcolare la sanzione in funzione di una percentuale per la deter- minazione dell’importo di base di 1 % e di un aumento per la durata di 7,5 %. Esso ha chiesto pure che venga considerata la circostanza attenuante del ruolo passivo svolto da Garage Nessi. Garage Nessi si è dichiarato comunque disposto ad accettare la sanzione minima di [...] franchi indicata nella conciliazione del 23 agosto 2021. 74. Per quanto riguarda i costi di procedura, Garage Nessi ha chiesto di ridurre la sua quota parte al 3 %. 75. Inoltre, Garage Nessi ha chiesto di essere audizionato davanti alla COMCO. A.3.3.6 Garage Weber-Monaco 76. Nella sua presa di posizione del 24 febbraio 2022 sulla proposta della Segreteria, 157

Garage Weber-Monaco ha chiesto che la sanzione sia calcolata in funzione di una percentuale per la determinazione dell’importo di base dell’1 % e di una riduzione del 20 % per la circo- stanza attenuante relativa al riconoscimento della fattispecie. 77. In relazione ai costi di procedura, Garage Weber-Monaco ha chiesto che la ripartizione venga fatta in funzione dei vari gradi di partecipazione e di coinvolgimento e che il 70 % o almeno la metà venga addossato ad AMAG. 78. Nell’ipotesi in cui non vengano accettate le sue richieste, Garage Weber-Monaco ha domandato che la sua sanzione venga sottoposta a un esame di sostenibilità finanziaria. 79. Inoltre, Garage Weber-Monaco ha chiesto di essere audizionato davanti alla COMCO e di assistere alle audizioni delle altre parti al procedimento.

154 Atto XIX.98. 155 Atto XIX.98, n. marg. 8. 156 Atto XIX.97. 157 Atto XIX.96.

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A.3.3.7 Tognetti Auto 80. Nelle sue prese di posizione dell’8 e 22 febbraio 2022 sulla proposta della Segreteria, 158

Tognetti Auto ha chiesto che la sanzione inflitta dalla COMCO, compresi i costi di procedura, non superi l’importo di [...] franchi. A.3.4 Procedura davanti alla COMCO 81. La Segreteria ha inoltrato alla COMCO la sua (invariata) proposta (v. n. marg. 60 segg.) e le prese di posizione delle parti al procedimento menzionate sopra (v. n. marg. 63 segg.). 82. In data 21 marzo 2022 la COMCO ha deciso di entrare nel merito della proposta della Segreteria e di condurre le audizioni delle parti al procedimento che ne hanno fatto richiesta. 83. Il 25 aprile 2022 la COMCO ha condotto le audizioni delle parti al procedimento giusta l’art. 30 cpv. 2 seconda frase LCart, durante le quali esse hanno avuto la possibilità di tenere un’arringa. 159 In quest’occasione sono state audizionate le parti al procedimento seguenti: AMAG, Gruppo Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi e Garage Weber-Monaco. 160 Autoron- ch etti e Tognetti Auto hanno rinunciato a essere sentite nel quadro di un’audizione e a parte- cipare alle audizioni delle altre parti al procedimento. 161

  1. Le parti sentite nel quadro delle audizioni hanno sostanzialmente confermato le loro ri- chieste formulate nelle rispettive prese di posizione. 162

  2. In data 23 maggio 2022, dopo deliberazione, la COMCO ha emesso la presente deci- sione. B Fattispecie B.1 Osservazioni generali sulla prova

  3. Le disposizioni della Legge sulla procedura amministrativa 163 sono applicabili alla pro- cedura d'inchiesta, a meno che la Legge sui cartelli non vi deroghi (art. 39 LCart). L'art. 12 PA prevede che la fattispecie sia accertata d'ufficio dall'autorità, la quale si avvale, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: documenti (let. a), informazioni delle parti (let. b), informazioni o testimonianze di terzi (let. c), sopralluoghi (let. d) e perizie (let. e). Le autorità in materia di concorrenza valutano liberamente le prove (art. 39 LCart in combinato disposto con l'art. 19 PA e l'art. 40 della Legge di procedura civile federale 164 ). Non sono vincolati da alcuna regola sul valore di determinati mezzi di prova e non esiste una classificazione gerarchica dei mezzi di prova ammissibili secondo il loro valore probatorio. 165 A questo proposito, il Tribunale am-

158 Atti XIX.71, 87. 159 Cfr. atto XX.38. 160 Ibid. 161 Atto XIX.71, 86. 162 Cfr. atto XX.38. 163 Legge federale del 20.12.1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). 164 Legge del 4.12.1947 di procedura civile federale (PCF; RS 273). 165 Cfr. CHRISOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwal- tungsverfahren, Auer/Müller/Schindler (2a ed.), 2019, art. 12 VwVG n. marg. 18; B EAT ZIRLICK/CHRISTOPH TAGMANN, in: Basler Kommentar, Kartellgesetz, Amstutz/Reinert (ed.), 2a ed., 2021, art. 30 LCart n. marg. 99; S TEFAN BILGER, in: Basler Kommentar, Kartellgesetz, Am- stutz/Reinert (ed.), 2a ed., 2021, art. 39 LCart n. marg. 62.

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ministrativo federale ha ritenuto che le dichiarazioni di un autodenunciante sono anche dichia- razioni di una parte ai sensi dell'art. 12 lett. b PA, che devono essere liberamente valutate in funzione della loro credibilità. In questo contesto, il Tribunale amministrativo federale ha spie- gato che dichiarazioni concordanti o le autodenunce sono particolarmente credibili, se le di- chiarazioni sono state rese senza conoscere il contenuto delle altre dichiarazioni. Ciò vale a fortiori se queste dichiarazioni “indipendenti” sono ulteriormente confermate da prove ogget- tive. 166

  1. Per quanto riguarda il grado di prova che deve essere soddisfatto in un procedimento amministrativo ordinario in ambito di diritto della concorrenza, vale essenzialmente quanto se- gue. In linea di principio, la prova è ottenuta se l'autorità è convinta della realizzazione della circostanza giuridicamente rilevante, anche se non ne è richiesta la certezza assoluta. 167 In questo senso, è sufficiente che l'autorità non abbia più seri dubbi sull'esistenza delle circo- stanze di fatto giuridicamente rilevanti, o qualsiasi dubbio residuo sembra essere leggero. 168

Qualora l’inchiesta riguardi comportamenti che possono essere soggetti a una sanzione ai sensi dell'art. 49a LCart, dato il carattere di diritto penale di tale misura, di principio, si appli- cano le garanzie procedurali previste agli art. 6 e 7 CEDU 169 e agli art. 30 e 32 Cst. 170 . 171

Queste garanzie procedurali comprendono, in particolare, il principio di presunzione d’inno- cenza. 88. In ambito di diritto penale, il principio di presunzione d’innocenza, il quale ha come co- rollario il principio in dubio pro reo, implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione ogget- tiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo. La massima non impone però che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, poiché sempre possibili, non sono sufficienti; né può essere pretesa una certezza assoluta. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato. 172

  1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in diritto della concorrenza le esigenze legate alla prova non devono essere troppo elevate, laddove i fatti, per loro natura, sono diffi- cilmente dimostrabili. 173 In effetti, le prove dirette dell’esistenza di un accordo in materia di concorrenza sono in pratica molto rare, in particolare se non esiste un accordo scritto. In questi casi, la valutazione deve dunque essere operata sulla base di indizi. 174 Inoltre, qualora si tratta di accertare fatti economici complessi, secondo la giurisprudenza, non si devono porre requisiti

166 Cfr. TAF B-880/2012 del 25.6.2018, consid. 8.5.5.8 e 8.5.5.9, Wettbewerbsabreden im Strassen- und Tiefbau im Kanton Aargau / Umbricht Holding AG u.a. gegen WEKO (confermata dalla sen- tenza del TF 2C_845/2018 del 3.8.2020). 167 Cfr. TAF B-771/2012 del 25.6.2018, consid. 6.4.4.1 con rinvii, Wettbewerbsabreden im Strassen- und Tiefbau im Kanton Aargau/Cellere gegen WEKO. 168 Ibid. 169 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4.11.1950 (CEDU; RS 0.101). 170 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18.4.1999 (Cst.; RS 101). 171 DTF 139 I 72, 79 seg. consid. 2.2.2, Publigroupe SA et al./WEKO. 172 DTF 145 IV 154, 156 consid. 1.1 con rinvii. 173 DTF 147 II 72, 82 consid. 3.4.4. i.f., Hors-Liste Medikamente; DTF 144 II 246, 254 consid. 6.4.4, Altimum SA; DTF 139 I 72, 91 consid. 8.3.2, Publigroupe SA et al./WEKO. 174 DTF 144 II 246, 254 consid. 6.4.4, Altimum SA; TF 2C_43/2020 del 21.12.2021, consid. 10.4.1 (considerando non pubblicato in DTF 148 II 25).

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eccessivi al grado di prova. Al contrario, la complessità delle fattispecie economiche, in parti- colare la molteplice e intricata interdipendenza dei comportamenti economicamente rilevanti, esclude regolarmente un grado di prova rigoroso. 175

  1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e del Tribunale amministrativo fede- rale, così come la prassi della COMCO e la dottrina, la prova può essere fornita anche attra- verso degli indizi. 176 Poiché è noto che la partecipazione a degli accordi illeciti in materia di concorrenza può essere sanzionata, è normale che questo tipo di comportamenti si svolgano “clandestinamente”, che i contatti (riunioni, comunicazioni) vengano tenuti segreti e che la do- cumentazione relativa a quest’ultimi sia ridotta al minimo. Pertanto, nella maggior parte dei casi, se non nella loro totalità, le prove resteranno incomplete. In questi casi, è necessario ricostruire la fattispecie per via di deduzioni sulla base delle prove frammentarie a disposizione.

  2. A questo proposito, si può fare riferimento alla giurisprudenza sviluppata nel diritto pe- nale, secondo la quale, in mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette. 177 Nel caso di prove indiziarie, il fatto da provare può essere dedotto da determinati fatti che non sono direttamente rilevanti dal punto di vista giuridico, ma che sono certi (indizi). Una serie di indizi che, considerati singolarmente, indicano la colpevolezza solo con una certa probabilità e lasciano aperta la possibilità del contrario, possono creare nella loro globalità un quadro che, se visto obiettivamente, non lascia dubbi sul modo in cui i fatti si sono realizzati. La prova indiziaria deve essere ritenuta equivalente alla prova diretta. 178 Nel caso in cui le prove indiziarie siano contraddittorie o ambivalenti, occorre esaminare se l'ipotesi alternativa è sufficientemente plausibile da far sorgere dubbi persistenti sulla fondatezza dei fatti ritenuti nell'atto d'accusa. 179

  3. Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale in ambito di diritto penale, la prova indiziaria non viola né la presunzione d’innocenza né i diritti che ne derivano. Il principio in dubio pro reo non si applica ai singoli indizi. 180

  4. La questione dell'onere della prova deve essere distinta dal grado di prova. In virtù del principio della ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 8 CC 181 , applicabile per ana- logia al diritto pubblico 182 , chi intende trarre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui as- serita, sopporta le conseguenze dell'assenza di prova. Conformemente al principio inquisitorio vigente nella procedura amministrativa (art. 12 PA), alle autorità in materia di concorrenza incombe l'onere della prova. Tuttavia, tale principio non è assoluto, atteso che la sua portata

175 DTF 139 I 72, 91 consid. 8.3.2, Publigroupe SA et al./WEKO; TAF B-771/2012 del 25.6.2018, con- sid. 6.4.4.3, consid. 6.4.4.4, Wettbewerbsabreden im Strassen und Tiefbau im Kanton Aargau/Cel- lere gegen WEKO; TAF B-8430/2010 del 23.9.2014, consid. 5.3.7, Paul Koch AG/WEKO; TAF B- 8399/2010 del 23.9.2014, consid. 4.3.7, SiegeniaAubi AG/WEKO. 176 Cfr. ad esempio TF 4A_264/2014 del 17.10.2014, consid. 3.2; TAF B-552/2015 del 14.11.2017, consid. 4.4, Türprodukte; TAF B-771/2012 del 25.6.2018, consid. 6.4.4.6, Wettbewerbsabreden im Strassen- und Tiefbau im Kanton Aargau/Cellere gegen WEKO; DPC 2012/2, 385 n. marg. 927, Wettbewerbsabreden im Strassen- und Tiefbau im Kanton Aargau; BSK KG-Z IRLICK/TAGMANN (n. 165), art. 30 LCart n. marg. 99 con riferimento a M ARC AMSTUTZ/STEFAN KELLER/MANI REINERT, „Si unus cum una...“: Vom Beweismass im Kartellrecht, BR 2005, 114–121, 116. 177 TF 6B_1427/2016 del 27.4.2017 consid. 3. 178 TF 6B_824/2016 del 10.4. 2017 consid. 12.1; TF 6B_605/2016 del 15.9.2016 consid. 2.8 con rinvii. 179 DTF 145 IV 154, 156 consid. 1.1 con rinvii. 180 Cfr. TF 6B_360/2016, 6B_361/2016 del 1.6.2017 consid. 2.4; TF 6B_291/2016 del 4.8.2016 consid. 2.1. 181 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210). 182 DTF 142 II 433, 439 consid. 3.2.6 con rinvii.

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è limitata dal dovere delle parti di cooperare all’accertamento dei fatti (art. 13 PA). 183 In consi- derazione del principio di presunzione di innocenza che trova applicazione nei procedimenti sanzionatori, il dovere di cooperazione delle parti è relativizzato dal principio nemo tenetur se ipsum accusare sancito all’art. 6 cpv. 1 CEDU e all’art. 14 cpv. 3 let. g Patto ONU II 184 . Secondo tale massima, in un procedimento penale, nessuno deve contribuire alla propria condanna (il cosiddetto diritto di non autoaccusarsi). 185

B.2 Considerazioni riguardanti alcune testimonianze 94. Nell’arco dell’inchiesta la Segreteria ha condotto diverse audizioni di persone sentite in qualità di testimoni ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 LCart (v. n. marg. 31, 35, 43). Si tratta dei colla- boratori ed ex collaboratori delle parti al procedimento indicati qui di seguito: − [...], [...] di AMAG Sorengo, audizionato il 29 novembre 2018; 186

− [...], [...] di AMAG Ticino, audizionato il 1° aprile 2019; 187

− [...], [...] presso AMAG Bellinzona, audizionato il 1° aprile 2019; 188

− [...], [...] di AMAG Lugano, audizionato il 2 aprile 2019; 189

− [...], [...] di AMAG Bellinzona, audizionato il 2 aprile 2019; 190

− [...], [...] presso AMAG Lugano, audizionato il 3 aprile 2019; 191

− [...], [...] presso Garage Maffeis, audizionato il 3 aprile 2019; 192

− [...], [...] presso Tognetti Auto, audizionato il 4 aprile 2019; 193

− [...], [...] presso AMAG Lugano, audizionato il 22 settembre 2020; 194

− [...], [...] AMAG Lugano, audizionato il 22 settembre 2020. 195

183 Cfr. DTF 143 II 425, 438 consid. 5.1; 140 I 285, 289 seg. consid. 6.3.1; 128 II 139, 142 seg. con- sid. 2b. V. anche in materia di diritto della concorrenza DTF 129 II 18, 33 E. 7.1, Buchpreisbindung; TF 2A.430/2006 del 6.2.2007 consid. 10.2, Schweizerischer Buchhändler- und Verleger-Verband, Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V./WEKO, REKO/WEF). 184 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici 16 dicembre 1966 (Patto ONU II; RS 0.103.2). 185 Cfr. ad esempio DTF 142 IV 207, 214 seg. consid. 8.3; 138 IV 47, 52 consid. 2.6.1. 186 Atto III.6. Dal 2021 [...] risulta essere [...] di Garage Maffeis come [...]. 187 Atto IV.2. 188 Atto IV.3. 189 Atto IV.4. 190 Atto IV.5. 191 Atto IV.6. 192 Atto IV.7. 193 Atto IV.8. 194 Atto XV.2. Attualmente responsabile operativo marketing presso [...], il cui direttore generale è [...], cfr. [...] (23.05.2022). 195 Atto XV.3.

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  1. Sia all’inizio sia durante le audizioni è stata attirata l’attenzione di tutti i testimoni sentiti sul loro obbligo di rispondere e di dire la verità (art. 15 PA) e sulle conseguenze penali in caso di falsa testimonianza (art. 307 CP 196 ). 197

  2. Come è esposto qui di seguito, su domanda esplicita della direzione del procedimento nel quadro delle audizioni, alcune delle persone citate a comparire in qualità di testimoni hanno affermato di avere discusso a proposito dell’audizione con l’attuale o il precedente datore di lavoro, rispettivamente con i rappresentanti legali di quest’ultimo.

  3. [...] (AMAG Sorengo) ha dichiarato di avere parlato riguardo all’audizione con il proprio [...], [...] (AMAG Ticino), 198 e di avere avuto dei contatti con i rappresentanti legali di AMAG quattro giorni prima dell’audizione (ovvero il 26 novembre 2018). 199 A questo proposito, [...] (AMAG Sorengo) ha tuttavia successivamente precisato che i rappresentanti legali di AMAG hanno contattato per telefono [...] (AMAG Ticino) e che durante la discussione, che aveva come oggetto il modo di procedere durante l’audizione, egli era presente nell’ufficio di quest’ul- timo. 200 Durante la sua audizione del 29 novembre 2018 [...] (AMAG Ticino) ha confermato di avere discusso con [...] (AMAG Sorengo) riguardo l’audizione prevista (“per una questione professionale”), ripercorrendo insieme “le [loro] dinamiche e le [loro] direttive”, e che quest’ul- timo ha partecipato alla conversazione telefonica con i rappresentanti legali di AMAG. 201 Se- condo quanto dichiarato da [...] (AMAG Sorengo), non avendo conoscenze della lingua tede- sca, [...] (AMAG Ticino) gli traduceva quello che gli veniva riferito dai rappresentanti legali di AMAG. 202 [...] (AMAG Sorengo) ha inoltre dichiarato che il giorno dell’audizione si era dato appuntamento con un rappresentante legale di AMAG alle ore 8.45, ovvero un quarto d’ora prima il previsto inizio dell’audizione. 203 In questo contesto è bene precisare che l’audizione di [...] (AMAG Sorengo) è iniziata alle ore 8.57, 204 mentre alle ore 9.08 è comparso brevemente un rappresentante legale di AMAG, il quale, lamentandosi del fatto di essere escluso dall’au- dizione, ha fatto valere che [...] (AMAG Sorengo) avrebbe dovuto essere sentito in qualità di parte e non di testimone. 205 Il rappresentante legale di AMAG ha anche aggiunto che le dichia- razioni di [...] (AMAG Sorengo) sentito in qualità di testimone non avrebbero potute essere utilizzate. 206 Il rappresentante legale di AMAG ha in seguito lasciato la sala dell’audizione alle ore 9.09. 207 Ad ogni modo, occorre notare che né AMAG né altre parti al procedimento hanno presentato una richiesta concreta di escludere dagli atti il verbale dell’audizione di [...] (AMAG Sorengo) del 29 novembre 2018. Per completezza, vale anche sottolineare che il Tribunale federale ha recentemente stabilito che le persone che non hanno una funzione attuale di or- gano formale o organo di fatto di un’impresa non hanno lo statuto di parte ai sensi dell’art. 6 PA e devono dunque essere sentiti in qualità di testimoni. 208

196 Codice penale svizzero del 21.12.1937 (CP; RS 311.0). 197 Cfr. atti III.6; IV.2–7; XV.2–3. 198 Verbale di audizione di [...] del 29.11.2018, atto III.6, n. marg. 41–42 199 Verbale di audizione di [...] del 29.11.2018, atto III.6, n. marg. 44. 200 Verbale di audizione di [...] del 29.11.2018, atto III.6, n. marg. 49–50. 201 Verbale di audizione di [...] del 29.11.2018, atto III.7, n. marg. 48–61. [...] (AMAG Ticino) ha preci- sato che la discussione è stata condotta in tedesco e che pertanto [...] (AMAG Sorengo) non era in grado né di capire né di conversare (atto III.7, n. marg. 59). 202 Verbale di audizione di [...] del 29.11.2018, atto III.6, n. marg. 54–55. 203 Verbale di audizione di [...] del 29.11.2018, atto III.6, n. marg. 56–63. 204 Verbale di audizione di [...] del 29.11.2018, atto III.6, n. marg. 1. 205 Verbale di audizione di [...] del 29.11.2018, atto III.6, n. marg. 64–69. 206 Ibid. 207 Verbale di audizione di [...] del 29.11.2018, atto III.6, n. marg. 68–69. 208 DTF 147 II 144, 148 consid. 4.6.

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  1. [...] (Tognetti Auto) ha affermato di avere parlato con [...], [...] (Tognetti Auto), ed [...] (Tognetti Auto) riguardo all’audizione prevista. 209 Entrambi gli avrebbero detto di presentarsi all’audizione e di dire quello che sapeva. 210

  2. [...] (AMAG Lugano) ha dichiarato di essersi sentito con [...], [...] di AMAG, il quale gli avrebbe spiegato come si sarebbe svolta la “giornata” dell’audizione e di dire la verità. 211 [...] (AMAG Lugano) ha anche affermato di avere informato dell’audizione [...] (AMAG Ticino), in quanto suo nuovo datore di lavoro presso [...], il quale gli avrebbe detto “di rimanere tranquillo e di dire la verità e evitare di ricordare cose che non [può] ricordare”. 212 Successivamente [...] (AMAG Lugano) ha immediatamente precisato: “Mi sono espresso male, mi ha detto che se non ricordo bene, meglio non rispondere”. 213

  3. [...] (AMAG Lugano) ha affermato di essere stato contattato da [...] (AMAG), il quale gli ha spiegato lo svolgimento dell’audizione. 214

  4. Sulla base delle dichiarazioni riportate sopra, nell’apprezzamento delle testimonianze è tenuto conto del fatto della presenza di fonti di condizionamento (trattasi delle direzioni delle imprese parti al procedimento o degli avvocati che rappresentano quest’ultime) che possono avere orientato le dichiarazioni di [...] (AMAG Sorengo), [...] (Tognetti Auto), [...] (AMAG Lu- gano) e [...] (AMAG Lugano). Nella misura in cui la presente proposta si fonda su tali dichia- razioni e laddove fosse necessario, saranno rilevate le contraddizioni o incoerenze interne contenute nelle rispettive testimonianze rese dalle persone menzionate precedentemente.

  5. Nella sua presa di posizione del 24 febbraio 2022, AMAG ha chiesto che vengano stral- ciate tutte le considerazioni che indicano un possibile condizionamento sui testimoni da parte di AMAG o dei suoi rappresentanti legali. 215 Esso ha affermato di non avere mai tentato di influenzare le dichiarazioni dei testimoni nel quadro delle audizioni, ma di avere semplice- mente, con l’aiuto dei rappresentanti legali, informato questi ultimi sullo svolgimento delle au- dizioni e adempiuto così al dovere di assistenza del datore di lavoro. 216 AMAG sostiene anche che un suo influenzamento sarebbe in diretta contraddizione con la sua collaborazione senza riserve nel quadro dell’autodenuncia e che la Segreteria non si sarebbe fondata sulle dichia- razioni dei testimoni, se queste fossero effettivamente state influenzate. 217

  6. In primo luogo, occorre chiarire che, contrariamente all’opinione espressa da AMAG, nella presente sezione non sono contenute accuse di avere influenzato i testimoni né alle parti al procedimento né ai rappresentanti legali di quest’ultime. Inoltre, non è rimessa in discus- sione la collaborazione di AMAG nel quadro dell’autodenuncia. A questo proposito, si rileva, a titolo abbondanziale, che l’audizione in qualità di testimone di [...] (AMAG Sorengo) è peraltro avvenuta circa quattro mesi prima della presentazione dell’autodenuncia (v. n. marg. 34 e 97).

  7. In secondo luogo, è bene sottolineare che gli accertamenti riguardanti la fattispecie si fondano non solo su elementi oggettivi, ma anche sulla base delle dichiarazioni delle parti al procedimento e dei testimoni sentiti nel corso dell’inchiesta. In questo contesto, devono essere riportate tutte le dichiarazioni dei testimoni, sia quelle a vantaggio, sia quelle a pregiudizio delle parti al procedimento. Per motivi di trasparenza e di completezza, nonché nel rispetto del diritto

209 Atto IV.8, n. marg. 68–85. 210 Ibid. 211 Verbale di audizione di [...] del 22.9.2020, atto XV.2, n. marg. 60–65. 212 Verbale di audizione di [...] del 22.9.2020, atto XV.2, n. marg. 72–76. 213 Verbale di audizione di [...] del 22.9.2020, atto XV.2, n. marg. 78. 214 Verbale di audizione di [...] del 22.9.2020, atto XV.3, n. marg. 62–65. 215 Atto XIX.90, n. marg. 170. 216 Ibid. 217 Atto XIX.90, n. marg. 171.

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di essere sentito e dell’obbligo di motivazione, nella presente decisione sono menzionate an- che quelle dichiarazioni di testimoni, tra cui [...] (AMAG Sorengo), [...] (AMAG Lugano) e [...] (AMAG Lugano), che sono smentite sulla base dell’evidenza di altri elementi probatori di na- tura documentale (cfr. ad esempio, n. marg. 127, 142, 266, 310, 356, 389 seg., 396 seg.). Come esposto in precedenza, tali contraddizioni possono essere spiegate tramite l’inserimento nel contesto e nelle circostanze nelle quali le dichiarazioni in questione sono state rilasciate e attraverso l’individuazione delle relazioni (anche di natura professionale) che legano le per- sone sentite alle parti al procedimento. Questi elementi sono considerati complessivamente come possibili fonti di condizionamento, di cui si è tenuto conto nell’apprezzamento delle te- stimonianze. Per tali motivi, le considerazioni espresse in questa sezione sono mantenute. B.3 Fattispecie accertata e mezzi di prova B.3.1 Premessa 105. La presentazione della fattispecie seguente si basa sulla documentazione sequestrata nell’ambito delle perquisizioni, sulle dichiarazioni delle parti e di testimoni durante le audizioni, sull’autodenuncia di AMAG, così come sugli elementi raccolti nel quadro di richieste di infor- mazioni alle parti al procedimento o di domande di assistenza amministrativa presso le autorità cantonali e comunali. 106. Le evidenze raccolte ed esposte qui di seguito dimostrano che i comportamenti in esame messi in atto dalle parti al procedimento facevano parte di un piano globale. Quest’ultimo toccava l’insieme delle attività relative alla vendita di veicoli nuovi dei marchi del gruppo Volk- swagen ed è stato concretizzato attraverso diverse condotte assunte dalle parti al procedi- mento negli anni tra il 2006 e il 2018 riguardanti la cooperazione in ambito di commesse pub- bliche, il coordinamento della politica dei prezzi e la ripartizione del mercato in funzione del territorio. Come sarà fatto notare anche successivamente (n. marg. 418), queste pratiche sono tra loro intrecciate e complementari e finalizzate a ridurre la pressione concorrenziale, a man- tenere un livello elevato dei prezzi e la salvaguardia dei margini delle imprese coinvolte. 107. Tenendo conto della premessa di cui sopra, di seguito si procederà alla descrizione delle pratiche rilevanti che articolano questo piano globale e delle evidenze acquisite. L’attenzione sarà richiamata sui documenti più significativi, sottolineando sin da ora che tali documenti co- stituiscono dei singoli tasselli che compongono un unico mosaico. 108. Nella sua presa di posizione del 24 febbraio 2022, AMAG ha sostenuto che l’ampiezza della proposta della Segreteria non corrisponderebbe a quanto convenuto nel quadro della conciliazione dell’8 giugno 2021 e a quanto applicato in altri procedimenti. 218 A questo propo- sito, AMAG ha fatto riferimento alle osservazioni preliminari della conciliazione e al presunto obbligo della Segreteria di ridurre la portata e il grado di dettaglio delle motivazioni nella sua proposta. Questo sarebbe stato un punto importante per AMAG, che l’avrebbe spinta a con- cludere la conciliazione. 219 Inoltre, AMAG ha affermato, da un lato, che secondo la lettera A.f) delle osservazioni preliminari della conciliazione dell’8 giugno 2021, la conclusione di una con- ciliazione non costituirebbe un riconoscimento della ricostruzione della fattispecie e della va- lutazione giuridica effettuate dalle autorità in materia di concorrenza, e, dall’altro lato, che con la decisione della COMCO sono approvate le conciliazioni tra la Segreteria e le parti al proce- dimento, emesse sanzioni e addossati costi di procedura. Sotto questo punto di vista, non sarebbe né necessario né adeguato, esporre nuovamente e in modo ampio nella decisione della COMCO tutti gli elementi della fattispecie. 220 Per questi motivi, AMAG ha chiesto che vari

218 Atto XIX.90, n. marg. 179. 219 Atto XIX.90, n. marg. 180 seg. 220 Atto XIX.90, n. marg. 182.

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passaggi della proposta della Segreteria riguardanti la fattispecie vengano eliminati e che l’am- piezza della decisione della COMCO venga fortemente ridotta. 221

  1. Contrariamente a quanto ritenuto da AMAG, la conciliazione dell’8 giugno 2021 non in- clude alcun obbligo a carico della Segreteria di limitare il contenuto della sua proposta 222 , né essa ha fornito garanzie di sorta al riguardo. Nella conciliazione in questione è indicato alla lettera A.b) che l’accertamento dei fatti e la valutazione giuridica sono ridotte il più possibile e che, di conseguenza, la portata e il grado di dettaglio delle motivazioni della decisione della COMCO possono (ma non devono) essere parzialmente ridotte. Sulla base delle conciliazioni concluse con alcune delle parti al procedimento (v. n. marg. 58), la Segreteria ha limitato par- zialmente le misure di accertamento della fattispecie. Tuttavia, il presente procedimento non è stato concluso anticipatamente nei confronti delle parti che hanno firmato una conciliazione tramite delle decisioni parziali (i cosiddetti “procedimenti ibridi sequenziali” 223 ), le quali secondo la prassi sono in genere meno voluminose rispetto a una decisione unica che pone fine al procedimento per tutte le imprese coinvolte. Inoltre, non è possibile escludere a priori che le parti al procedimento che non hanno concluso una conciliazione non interpongano un ricorso contro la decisione della COMCO. In questi casi, la COMCO non può astenersi dall’obbligo di motivazione e di esporre in modo completo la fattispecie e i comportamenti contestati alle parti al procedimento. A ciò si aggiunge, come giustamente lo ricorda AMAG (la quale, tuttavia, ne trae conclusioni errate), che la conclusione di una conciliazione non costituisce di principio un riconoscimento della ricostruzione della fattispecie e della valutazione giuridica effettuate dalle autorità in materia di concorrenza. A titolo abbondanziale, si rileva pure che, contrariamente a quanto affermato da AMAG, la lettera A.f) delle osservazioni preliminari della conciliazione dell’8 giugno 2021 non contiene il passaggio riguardante il riconoscimento “della ricostruzione della fattispecie e”, in quanto AMAG ha riconosciuto di avere partecipato ai comportamenti descritti alle sezioni seguenti attraverso l’autodenuncia del 29 marzo 2019 e i vari complementi all’autodenuncia che si sono susseguiti (v. n. marg. 423).
  2. Sulla base delle ragioni esposte sopra, le richieste di abbreviazione dei passaggi indicati da AMAG nella sua presa di posizione non possono essere accolti.
  3. Nello specifico, vale sottolineare anche che non può essere condivisa l’interpretazione operata da AMAG, secondo cui la premessa al n. marg. 106 costituisca un apprezzamento giuridico di accordi in materia di concorrenza. 224 Si tratta invece di un apprezzamento della fattispecie sulla base degli elementi probatori che sono indicati ai paragrafi successivi. B.3.2 Cooperazione nell’ambito delle commesse pubbliche
  4. Dagli atti risulta la messa in atto di una cooperazione riguardante la partecipazione alle commesse pubbliche per la fornitura di veicoli indette nel Cantone Ticino. Come emerge dagli elementi esposti ai paragrafi successivi, scopo principale di tale cooperazione era quello di ripartire tra le imprese coinvolte, a seconda del metodo utilizzato, i veicoli in gara o aggiudicati in funzione degli obbiettivi di vendita.
  5. La cooperazione è durata complessivamente dal 2006 fino al 26 giugno 2018 (data dell’apertura dell’inchiesta, v. n. marg. A.3.1), assumendo essenzialmente i due metodi de- scritti nelle sezioni seguenti.

221 Atto XIX.90, n. marg. 183 segg. 222 Atto XVI.A.2. 223 Cfr. Nota informativa della Segreteria della COMCO: Conciliazioni, n. marg. 6 e 13, <www.comco.admin.ch> > In diritto e documentazione > Note informative > Nota informativa: Con- ciliazioni. 224 Atto XIX.90, n. marg. 185.

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  1. Tuttavia, vi sono indizi secondo cui una cooperazione nell’ambito delle commesse pub- bliche esistesse già negli anni precedenti il 2006. Ciò emerge in particolare da uno scambio di email del [...] 2006 tra [...] (Tognetti Auto) e [...] (AMAG Ticino) in relazione a un concorso pubblico cantonale del [...] 2006 (v. sotto n. marg. 157). 225 Inoltre, in un’email del [...] 2007 [...], [...] di [...] (di seguito: [...]) 226 scrive ad [...] (AMAG Sorengo): “[...] in una delle ultime riunioni fatte con [...] [[...]] avevamo stabilito che ai concorsi cantonali partecipavano solo i concessionari di marca che si suddividevano poi a rotazione gli eventuali appalti” (v. n. marg. 119). 227 Il fatto che [...] (AMAG Ticino) aveva assunto la direzione della regione [...] negli anni [...] e [...] (v. n. marg. 8) indica che questo tipo di cooperazione in materia di commesse pub- bliche avvenisse già in quegli anni. Per di più, una tabella del 2003, trovata nell’ambito della perquisizione presso AMAG Lugano e Sorengo, sembrerebbe presentare una possibile attri- buzione o ripartizione dei veicoli in gara per un concorso pubblico cantonale operata sulla base delle aggiudicazioni ottenute negli anni precedenti. 228 Durante l’audizione del 27 novembre 2018 [...] (Garage Karpf) ha pure dichiarato che una collaborazione riguardante le commesse pubbliche per la fornitura di veicoli esisteva nel passato (“25/30 anni fa”). 229 Ciononostante, non si dispone di elementi sufficienti in grado di corroborare gli indizi dell’esistenza di una cooperazione nell’ambito delle commesse pubbliche precedentemente al 2006. B.3.2.1 Metodo di cooperazione principalmente utilizzato dal 2006 al 2009
  2. Sulla base di diversi scambi di email 230 (v. ad esempio sotto n. marg. 117–126 e 157–
  1. emerge che tra il 2006 e il 2009 è stato messo in atto un metodo per stabilire in comune la partecipazione delle imprese coinvolte alle commesse pubbliche per la fornitura di veicoli indette nel Cantone Ticino e per ripartire tra loro i guadagni derivanti dalle aggiudicazioni. Se- condo tale metodo, AMAG Lugano|Sorengo si incaricava di ritirare i capitolati per partecipare al concorso pubblico e di comunicare alle altre succursali di AMAG Ticino e agli altri conces- sionari coinvolti della sua partecipazione alla commessa. Per non destare sospetti 231 , questa comunicazione indicava che AMAG Lugano|Sorengo aveva avviato la procedura per il con- corso pubblico (ad es.: “Egregi Signori, la presente per comunicarvi che è stata da me attivata la procedura per partecipare al concorso inerente la fornitura di veicoli commerciali e autovet- ture al Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino. Rimango volentieri a vostra disposizione per chiarimenti” 232 ). In seguito, AMAG Lugano|Sorengo compilava e inoltrava le offerte al com- mittente. Nel caso in cui AMAG Lugano|Sorengo si aggiudicava dei veicoli in concorso, questi

225 Atto XIV.A.27, pag. 5, allegato 559. 226 [...]. 227 Atto XIV.A.9, allegato 140. 228 Atto II.32 229 Atto III.3, n. marg. 319. 230 Atto XIV.A.9, pagg. 3–14, allegati 106–162. 231 Atto XIV.A.9, allegato 118. 232 Atto XIV.A.9, allegato 119.

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erano poi ripartiti in funzione del “buon senso” 233 , degli “obiettivi di vendita annuali (“pondera- zione JAZ” 234 ) dei singoli concessionari e dei marchi rappresentati da quest’ultimi. 235 In con- creto, una volta ottenuta l’aggiudicazione, AMAG Lugano|Sorengo forniva alle succursali di AMAG Ticino e ai concessionari coinvolti le indicazioni per ordinare i veicoli aggiudicati da AMAG Import. Questi veicoli venivano consegnati presso AMAG Lugano|Sorengo. 236 Le im- prese coinvolte fatturavano ad AMAG Lugano|Sorengo, previo sconto e con una deduzione delle spese di gestione a favore di quest’ultima, i veicoli ordinati presso AMAG Import. 237 In questo modo, tali imprese non solo ricavavano un guadagno dalla vendita ad AMAG Lu- gano|Sorengo, ma avevano anche la possibilità di incrementare i propri obiettivi di vendita annuali. Secondo gli accordi intrapresi potevano beneficiare della ripartizione dei veicoli solo i concessionari dei marchi dei veicoli che avevano ottenuto l’aggiudicazione. 238 Benché la coo- perazione riguardasse i marchi VW PW, VW NF e Audi (v. sotto n. marg. 121), dalla documen- tazione acquisita agli atti nel quadro dell’inchiesta risultano esempi dell’attuazione del metodo di cooperazione descritto sopra concernenti aggiudicazioni che avevano come oggetto unica- mente i marchi VW NF e Audi e di cui hanno beneficiato AMAG Ticino e Tognetti Auto (all’epoca dei fatti, entrambi unici concessionari di questi marchi). 116. Qui di seguito sono illustrati i mezzi probatori più eloquenti di questo modo di procedere. 117. In un’email del [...] 2006 di [...] (AMAG Bellinzona), indirizzato a [...] (AMAG Ticino) e in copia per conoscenza ad [...] (Tognetti Auto), si fa riferimento a un accordo con il “Gruppo Concessionari”: “[...] Ti rammento il nuovo concorso ([...]) sul foglio NO [...]. Come accordato con Gruppo Concessionari , domanda capitolato, e concorri . a nome di tutti ti ringrazio”. 239

  1. Con email del [...] 2007 [...] (AMAG Sorengo) invia a [...] (AMAG Ticino) una bozza di comunicazione presumibilmente destinata al gruppo di concessionari coinvolti nella coopera- zione riguardante le commesse pubbliche, chiedendo di controllarla e di fargli sapere a chi trasmetterla. 240 Il testo della bozza di email è il seguente: “Egregi Signori,

233 Atto XIV.A.9, allegato 106. 234 V. atto XIV.A.9, allegati 106. In generale, gli obiettivi di vendita sono stipulati annualmente tra AMAG Import e i concessionari delle marche del gruppo Volkswagen. Sulla base di una stima del mercato complessivo degli autoveicoli in Svizzera e degli obiettivi di quota di mercato pro marca, AMAG Import fornisce un valore predefinito per l’obiettivo di vendita, il cosiddetto “volume di vendita annuale” (“Jahresabsatzziel”), abbreviato in tedesco “JAZ”. Il valore “JAZ” contiene anche una va- lutazione del potenziale di vendita di eventuali partner commerciali del concessionario. Quest’ultimo ha la possibilità di correggere il valore JAZ verso l’alto o verso il basso, definendo la cosiddetta quantità di vendita annuale (“Jahresabsatzmenge”), abbreviata in tedesco “JAM”. Gli obiettivi di vendita tra il concessionario e il partner commerciale vengono fissati allo stesso modo, ma senza che AMAG Import sia partecipe (v. atto I.164, pagg. 3 seg.). 235 Cfr. in particolare atto XIV.A.9, allegati 106, 115–117, 162. Agli atti figura una tabella di AMAG Ticino dove sono indicati gli obiettivi di vendita per l’anno 2009 dei concessionari attivi in Ticino (v. atto XIV.A.9, allegato 162). Da questa tabella emerge che per l’anno 2009, per quanto riguarda il marchio VW PW, Garage Karpf ([...]) e Garage Maffeis ([...] avevano degli obiettivi minimi in rap- porto a quelli di AMAG Ticino (complessivamente [...] e Tognetti Auto ([...]). Per contro, non es- sendo concessionari di altri marchi, Garage Karpf e Garage Maffeis non avevano obiettivi di vendita annuale per i marchi VW NF, Audi, Seat e Škoda. 236 Atto XIV.A.9, allegato 139. 237 Atto XIV.A.9, allegati 106, 134, 136. 238 V. ad esempio atto XIV.A.9, allegato 116 (“e in caso di aggiudicazione di qualche veicolo, vengano distribuiti gli automezzi in proporzione ai budget dei singoli agenti e alle marche rappresentate” [carattere in grassetto aggiunto]). 239 Atto XIV.A.9, allegato 111. 240 Atto XIV.A.9, allegato 115.

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con riferimento al concorso pubblicato sul foglio ufficiale [...] del [...] e successiva mo- difica [...], foglio ufficiale [...] inerente la fornitura di veicoli commerciali e autovetture per lo Stato, sono a richiedervi, corne da accordi intrapresi nelle ultime riunioni fatte con i sottoagenti, se tutti, sono d'accordo che le offerte vengano stilate solo dal sotto- scritto, e in caso di aggiudicazione di qualche veicolo, vengano distribuiti gli automezzi in proporzione seconde i badget dei singoli sottoagenti e alle marche rappresentate. Rimango a vostra disposizione per chiarimenti, e con un vostro tacito consenso, pro- cedero’ alla compilazione e trasmissione delle offerte. Distinti saluti [...]”. 241

Tramite email del [...] 2007 [...] (AMAG Ticino) scrive ad [...] (AMAG Sorengo): “[...] ho fatto un paio di correzioni per non colpire la loro suscettibilità..... mi capirai”. 242 Il testo della comu- nicazione corretto da [...] (AMAG Ticino) contiene il termine “agenti” al posto di “sottoagenti”. 243

  1. Tramite email del [...] 2007 [...] ([...]) scrive ad [...] (AMAG Sorengo): “[...] in una delle ultime riunioni fatte con [...] [[...] 244 ] avevamo stabilito che ai concorsi cantonali partecipavano solo i concessionari di marca che si suddividevano poi a rotazione gli eventuali appalti”. 245

  2. Il protocollo della riunione del [...] 2007 tra [...] (AMAG Bellinzona), [...] (AMAG Lugano), [...] (Tognetti Auto) e [...] ([...]), riguardante i concorsi pubblici del Cantone Ticino (“Appunto: CAPITOLATI CONCORSI x VIC x VT VW + Audi”), riporta le annotazioni seguenti: “capitolati inoltra solo [...] [AMAG Sorengo]”, “email “procedura x capitolato n° avviata saluti [...] [AMAG Sorengo]””, “VW: 7 concess. GLC [Garage Cassarate SA] AMAG B’zona [AMAG Bellinzona] Tognetti Maffeis [...] Nessi Karpf”, “Audi: 4 concess. GCL [Garage Cassarate SA] AMAG B’zona [AMAG Bellinzona] Tognetti [...] [...]”, “distribuzione (capitolato attribuito) vetture se- condo budget vetture/anno”. 246

241 Ibid. 242 Atto XIV.A.9, allegato 116. 243 Ibid. 244 [...] aveva assunto la direzione della regione Sottoceneri di AMAG Ticino negli anni [...] e [...] (v. n. marg. 10). 245 Atto XIV.A.9, allegato 140. 246 Atto XIV.A.9, allegato 117.

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Estratto del protocollo di riunione del [...] 2007 (atto XIV.A.9, allegato 117) 121. Secondo questo protocollo, la cooperazione riguardante i concorsi pubblici per la forni- tura di veicoli nuovi dei marchi VW (modelli sia utilitari sia commerciali) coinvolgeva le imprese seguenti: AMAG Ticino (tramite le filiali di Lugano e Bellinzona), Tognetti Auto, Garage Maf- feis, [...], Garage Nessi e Garage Karpf. 247 La cooperazione riguardante i concorsi pubblici per la fornitura di veicoli nuovi del marchio Audi coinvolgeva le imprese seguenti: AMAG Ti- cino (tramite le filiali di Lugano e Bellinzona), Tognetti Auto e [...] (“[...]”). 248 Sempre secondo il protocollo, [...] (AMAG Sorengo), [...] 249 , era incaricato di inviare un’email alle imprese coin- volte per comunicare che la procedura per il concorso pubblico era stata avviata. 250

  1. Dalle evidenze agli atti emerge che le email di [...] (AMAG Sorengo) negli anni 2007 e 2008 contenenti la comunicazione stabilita nella riunione del [...] 2007 di cui sopra (v. n. marg. 120 e 121) sono state inviate, oltre che alle persone di riferimento di AMAG Lugano e AMAG Bellinzona, agli indirizzi delle imprese seguenti: Garage [...], Garage Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi, Garage [...] e Tognetti Auto. 251 A titolo esemplificativo sono riportati qui di se- guito alcuni scambi di email che figurano agli atti del procedimento.

  2. Tramite email del [...] 2007 [...] (Tognetti Auto) scrive a [...] (AMAG Ticino): “[...] non mi ricordo più come eravamo rimasti per il concorso cantone: chi di noi manda l’offerta ? E il [...] [[...], di Garage Karpf] lo fa separatamente ? [...]”. 252 Con email dello stesso giorno [...] (AMAG Ticino) risponde: “Visti i rischi COMCO con una comunicazione di questo genere, ti rispondo che fa tutto [...] e invia un messaggio ai 7 concessionari se VW e se Audi ai 4 concessionari, indicando che “la procedura per il copitolato n+ xy è stata avviata””. 253

  3. In relazione a un concorso pubblicato sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino (di seguito: FU TI) no. [...], tramite email del [...] 2007 [...] (AMAG Sorengo) scrive a [...] (AMAG Sorengo),

247 Atto XIV.A.9, allegato 117. 248 Ibid. 249 Atto III.5, n. marg. 85 250 Atto XIV.A.9, allegato 117. 251 Atto XIV.A.9, allegati 119, 126–127, 146. V. anche atti V.C.26 e V.C.32. 252 Atto XIV.A.9, allegato 118. 253 Ibid.

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[...] (Tognetti Auto), [...] (Garage Maffeis), [...] ([...]), [...] (Garage Nessi), [...] (Garage Karpf), [...] (AMAG Bellinzona), [...] ([...]), [...] (AMAG Bellinzona) il messaggio seguente: “Egregi Signori, la presente per comunicarVi che, e’ stata da me’ attivata la procedura per partecipare al concorso inerente la fornitura di veicoli commerciali e autovetture al [...]. Rimango volentieri a vostra disposizione per chiarimenti. [...]”. 254

  1. In relazione ad un concorso pubblicato sul FU TI [...] per la fornitura di nove autoveicoli per [...], tramite email del [...] 2007 [...] (AMAG Sorengo) scrive a [...] (AMAG Bellinzona), [...] (AMAG Bellinzona), [...] (AMAG Ticino), [...] (Tognetti Auto) e [...] (Garage Karpf): “Egregi Signori, la presente per comunicarVi che, e’ stata da me’ attivata la procedura per partecipare al concorso inerente la fornitura di veicoli commerciali al [...] [...] Rimango volentieri a vostra disposizione per chiarimenti. [...]”. 255

Sempre riguardo allo stesso concorso pubblico, con email del [...] 2007 [...] (AMAG Sorengo) comunica agli stessi destinatari indicati sopra quanto segue: “Con riferimento al concorso segnato in oggetto, vi comunico che l’offerta e’ stata tra- smessa. L’apertura delle offerte che si e’ tenuta oggi, ha dato il seguente responso: AMAG Lugano Fr. 549.000.- [franchi 549’000] Mercedes Vezia Fr. 570.387.- [franchi 570’387] Sarà mia premura informarvi su eventuali sviluppi a questo responso [...]”. 256

Con email del [...] 2007 [...] (AMAG Sorengo) informa [...] (AMAG Bellinzona), [...] (AMAG Bellinzona), [...] (AMAG Ticino), [...] (Tognetti Auto) e [...] (Garage Karpf) in merito ai risultati della decisione di aggiudicazione: “con riferimento al concorso segnato in oggetto, inerente l’acquisto di 9 autofurgoni per [...], vi comunico che l’appalto per la fornitura e’ stato assegnato alla Ditta Amag Automobili e Motori Sa – Via Ponte Tresa 35 – 6924 Sorengo Decorsi i 10 giorni di attesa per eventuali ricorsi da parti di altri concorrenti, i veicoli saranno ordinati dalla scrivente. Successivamente prenderemo contatto per maggiori ragguagli in merito. [...]”. 257

Tramite email del [...] 2007 [...] (AMAG Ticino) scrive ad [...] (AMAG Sorengo), con in copia per conoscenza [...] (AMAG Bellinzona): “in accordo con [...] e considerata anche la fornitura dei 3 veicoli x il cantone nell’ultimo concorso, abbiamo deciso di distribuire equamente i 9 veicoli assegnati.

254 Atto XIV.A.9, allegato 119. 255 Atto XIV.A.9, allegato 126. 256 Atto XIV.A.9, allegato 128. 257 Atto XIV.A.9, allegato 131.

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3x Amag Garage Cassarate 3x Amag Bellinzona 3x Tognetti SA alle condizioni seguenti:

  • non appena avremo la delibera finale e i veicoli ci saranno attribuiti per la produzione, comunicheremo a Bellinzona e a Gordola i numeri AMAG da ritirare
  • i veicoli sono da fatturare a noi con il [...] % pieno deducendo Fr.[...].- per Ie spese di gestione a nostro favore
  • senza spese di consegna Inoltre, nel caso in cui i veicoli fossero disponibili prima della fine dell'anno, Bellinzona e Gordola saranno liberi di chiedere la fattura per il 2007 o per il 2008. [...] si preoccuperà di comunicare quanto sopra al [...] e richiedere un suo accordo. Ricevuto il benestare finale procederemo come deciso [...]”. 258

Con email [...] 2007 [...] (AMAG Ticino) informa [...] (AMAG Ticino): “[...] confermo accordo per furgoni ( [...]) da parte [...] [[...], di Tognetti Auto] viene accettato il tutto e ci ringrazia. Vedete voi la gestione del tutto. [...]”. 259

  1. In questo contesto, è anche illustrativo lo scambio di email in merito a un concorso pub- blico indetto dal Cantone Ticino il [...] 2008 per l’acquisto di diversi autoveicoli e veicoli com- merciali 260 . Con email dell’[...] 2008 [...] (AMAG Sorengo) scrive a [...] (AMAG Ticino): “[...] ho richiesto il capitolato per la gara fornitura veicoli per lo stato. Chi fa’ che cosa ?? facciamo come glia anni passati ??? fammi sapere per favore [...]”. 261 Non avendo ottenuto risposta, [...] ribadisce la sua richiesta il giorno seguente: “[...] Rimane in sospeso la problematica del cocorso per i veicoli dello stato, chi fa che cosa [...]”. 262 Anche [...] (Garage Maffeis) tramite email del [...] 2008 a [...] (AMAG Ticino) pone la stessa domanda: “Ciao [...], vorrei sapere se il concorso per i veicoli dello stato lo facciamo insieme o se ognuno per conto suo...Fammi sapere”. 263 Tramite email del [...] 2008, ore 9.54, [...] (AMAG Ticino) scrive ad [...] (AMAG Sorengo): “Ricordati di comunicare a tutti i conc. VW [–] [...] [[...], AMAG Ticino] [...]. [[...], Tognetti Auto] [...] [[...], Garage Maffeis] [...]. [[...], Garage Nessi] [...]. [[...], Garage Karpf] [– ] che abbiamo richiesto il capitolato e procediamo noi.... Non scrivere troppo per non esporci [...]”. 264 Con email del [...] 2008, ore 10.05, [...] (AMAG Sorengo) invia agli indirizzi email di [...] (AMAG Bellinzona), [...] (Garage Maffeis), [...] (Tognetti Auto), [...] (Garage Karpf) e [...] (AMAG) la seguente comunicazione: “Egregi Signori, la presente per comunicarVi che, e' stata da me' attivata la procedura per partecipare al concorso inerente la fornitura di veicoli com- merciali e autovetture al [...] [...] Rimango volentieri a vostra disposizione per chiarimenti”. 265

Con email del [...] 2008 [...] (AMAG Sorengo) trasmette agli stessi destinatari uno screenshot

258 Atto XIV.A.9, allegato 134. 259 Atto XIV.A.9, allegato 135. 260 Atto XIV.A.9, allegato 141. Secondo il bando di concorso i documenti di gara dovevano essere messi a disposizione dei concorrenti a partire dal [...] 2008 e le offerte dovevano essere presentate entro il [...] 2008. 261 Atto XIV.A.9, allegato 142. 262 Atto XIV.A.9, allegato 144. 263 Atto V.C.25. 264 Atto XIV.A.9, allegato 145. 265 Atto V.C.26. V. pure atto XIV.A.9, allegato 146.

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della sua posta elettronica dove figurano i documenti relativi alle offerte dei veicoli per la com- messa pubblica in questione inviati a [...] (AMAG Bellinzona), comunicando: “Come da accordi intercorsi con [...], ho trasmesso tutte le offerte inerenti ai veicoli al [...] per la compilazione in bella e il successivo inoltro al cantone. Per la valutazione dell’usato, sa’ come fare il [...]”. 266

  1. Sentito in qualità di testimone (v. n. marg. 94), [...] (AMAG Sorengo) ha affermato che prima del 2010 non vi erano rapporti con gli altri concessionari per quanto riguarda le com- messe pubbliche. 267 Tuttavia, queste dichiarazioni si scontrano con le risultanze istruttorie esposte sopra che dimostrano, invece, come [...] (AMAG Sorengo) si occupava, insieme al [...] (AMAG Ticino), di coordinare la cooperazione instaurata nell’ambito delle commesse pub- bliche. B.3.2.2 Metodo di cooperazione principalmente utilizzato dal 2010 al 2018
  2. A partire dal 2010 268 è stato adottato un nuovo metodo di cooperazione nell’ambito delle commesse pubbliche. Questo metodo prevedeva che, prima di inoltrare le offerte al commit- tente, le imprese coinvolte che intendevano partecipare a una commessa pubblica si accorda- vano tra loro per ripartire i veicoli in gara e determinare il valore delle singole offerte. 269 Dagli atti risulta che tale metodo di cooperazione è stato messo in atto fino al 2018 (v. sotto n. marg. 141). 270 Poiché tra il 2015 e il 2017 le autorità del Cantone Ticino non hanno più indetto com- messe pubbliche tramite pubblico concorso o procedura ad invito, prediligendo gli incarichi diretti, 271 malgrado gli intenti delle imprese coinvolte, la cooperazione stabilita tra le parti al procedimento non è stata applicata in modo costante durante tutto il periodo considerato (per- lomeno, per quanto riguarda le commesse pubbliche cantonali).
  3. Gli elementi probatori a disposizione dimostrano che [...] (AMAG Sorengo), trasmetteva (di regola per fax o per email) agli altri concessionari e partner commerciali coinvolti le offerte complete (inclusi le varie condizioni di vendita e il prezzo finale) da lui allestite per i concorsi pubblici. A dipendenza di quanto convenuto con AMAG Ticino e sulla base delle offerte rice- vute da quest’ultima, le altre imprese avrebbero dovuto presentare delle offerte più vantag- giose in termini di prezzo o delle cosiddette “offerte di appoggio” (anche chiamate “offerte spalla”) 272 . 273 Concretamente, i documenti e le informazioni trasmessi da [...] (AMAG Sorengo) permettevano alle altre imprese coinvolte che desideravano partecipare al concorso pubblico di sapere: 1) i veicoli in gara per i quali potevano presentare un’offerta più vantaggiosa rispetto a quella di AMAG Ticino, in modo da ottenere l’aggiudicazione; 2) i veicoli in gara per i quali dovevano presentare un’offerta di appoggio, in modo di aumentare artificiosamente la proba- bilità di AMAG Ticino o di un’altra impresa coinvolta di ottenere l’aggiudicazione. 274 In questo contesto, occorre osservare che la partecipazione di distributori di marchi concorrenti a quelli

266 Atto V.C.32. V. pure XIV.A.9, allegato 147. 267 Atto III.6, n. marg. 327–329. 268 Cfr. atti XIV.A.9, pag. 15, allegati 170–175. 269 Cfr. in particolare atti II.19, pagg. 56–108; II.68–70, II.109–140, II.161; III.5, n. marg. 222, 244–245, 349–351; IV.1, n. marg. 202–210, 243–247; IV.6, n. marg. 149–178, 202, 232–244, 256–270; V.B.34–V.B.35; XIV.A.7, pagg. 3–6 e allegati 68–69, 71–72, 76, 78, 81, 99; XIV.A.9, pagg.15–18 e

allegati 168–180; XIV.A.13, pagg. 4–7 e allegati 238–253, 258–260. 270 Atti XIV.A.1, pagg. 3–6, allegati 1–10. 271 Cfr. atti VI.1–3; XIII.12. 272 Si tratta di offerte meno competitive di quella presentata dal concorrente “amico” che si intende favorire nell’aggiudicazione della commessa pubblica. 273 Cfr. atti II.39, II.69–70, II.77–80, II.109–140, II.161; XIV.A.11, pagg. 3–6; XIV.A.4, allegato 28; XIV.A.11, allegati 65, 70, 77–78, 83–98; XIV.A.9, allegati 170–175; XIV.A.13, allegato 253; XV.4, pagg. 68–73, 86–87, 109–129, 311–312. 274 Cfr. ad esempio atto XIV.A.7, pag. 5.

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del gruppo Volkswagen e il fatto che a volte alcune offerte venivano escluse per mancanza dei requisiti richiesti o per errori di calcolo 275 potevano impedire al piano convenuto di realiz- zarsi totalmente. 130. Questo metodo di cooperazione è stato confermato dalle dichiarazioni rese da AMAG nell’ambito dell’autodenuncia e dalla documentazione probatoria annessa a quest’ultime. 276

  1. In questo senso sono esplicative le dichiarazioni rilasciate da [...] ([...]), sentito in qualità di testimone durante l’audizione del 1° aprile 2019: ̶ “Sono convinto che la cosa era gestita solo a livello regionale. Per quanto concerne le commesse pubbliche, c’era una centralizzazione per la preparazione e l’invio delle of- ferte che era fatta e gestita da AMAG Sorengo, dove le commesse pubbliche venivano preparate e allestite da loro. In caso di assegnazione, c’era una ripartizione interna in base alle quote di mercato (es. su 100 veicoli, [...] per il 2 % della quota di mercato poteva offrire 2 veicoli). Questo è stato fatto per far sì che non ci fosse una concorrenza interna fra concessionari VW e dunque che questa concorrenza potesse far abbassare i prezzi dei veicoli. [Su osservazione durante la rilettura del verbale: inoltre, biso- gnava anche salvaguardare il margine del concessionario.]”; 277

̶ “[...] Era tutto nato dal fatto che c’è stato un concorso per la fornitura di 20/30 veicoli della [...] che sono stati aggiudicati ad un solo concessionario. Da quel momento, si è capito che fosse meglio centralizzare le commesse pubbliche. [...] Penso di trattava del 2010, 2011 o 2012. [...] Penso sia stato il garage Karpf di Faido”; 278

̶ “Quando arrivavano questi concorsi pubblici, noi non facevamo niente. I capitolati erano preparati in modo centralizzato. Personalmente, penso di averne fatto al mas- simo uno”; 279

̶ “Se vedevo una commessa pubblica, io avvisavo [...] [[...], di AMAG Sorengo]. In se- guito, lui allestiva le offerte per la commessa. Non so come venivano allestiti i capitolati. [Su osservazione durante la rilettura del verbale: ritengo gli altri concessionari fa- cessero lo stesso. Era solo un modo per esser sicuri di non perdere delle offerte inerenti a delle commesse pubbliche.] [...] AMAG faceva delle offerte a nome di AMAG So- rengo, AMAG Mendrisio, o di un altro concessionario (ad es. Maffeis, Tognetti). [...]”. 280

  1. Anche [...] (Garage Maffeis), sentito in qualità di testimone il 3 aprile 2019, ha dichiarato: “Io ricevo delle offerte da AMAG Sorengo che ci trasmettono tramite email. In seguito, io le giro al mio datore di lavoro, il [...]. Io mi limito a fare un lavoro amministrativo. Più di questo, non so. [...] Noi siamo un piccolo garage e dobbiamo per forza passare da loro. Loro ci pre- parano già le offerte per il committente. Anche perché alcune offerte sono molto complicate. Ci vuole una persona specifica che possa preparare queste offerte. Questa persona [...]. Noi riceviamo queste offerte da AMAG Sorengo. [...]”. 281

  2. L’applicazione del metodo descritto sopra è illustrato, in particolare, dai mezzi probatori documentali esposti qui di seguito.

275 Cfr. ad esempio atto VI.1, pagg. 194–214. 276 Cfr. atti XIV.A.4, pag. 4; XIV.A.7, pagg. 3–6; XIV.A.9, pagg. 15–17; XIV.13, pagg. 3–7, 9–10; XIV.A.27, pagg. 6–7. 277 Atto IV.2, n. marg. 202–210. 278 Atto IV.2, n. marg. 217–220, 222, 224. 279 Atto IV.2, n. marg. 252–253. 280 Atto IV.2, n. marg. 281–284, 287–288. 281 Atto IV.7, n. marg. 149–156.

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  1. In data [...] 2010 la [...] pubblica un concorso (lotto no. [...]) per la fornitura di 22 auto- veicoli. 282 Secondo il bando di concorso, il termine per presentare le offerte è il [...] 2010 e unico criterio di aggiudicazione è il prezzo. 283 Tramite fax del [...] 2010 [...] (AMAG Sorengo) trasmette a Garage Maffeis (no. fax 091 943 56 52) e ad AMAG Bellinzona (no. fax 091 820 64 34) copia delle offerte di AMAG Sorengo allestite per i veicoli delle posizioni no. 5, 6, 9–14 e 16–22. 284 In data 14 aprile 2010, AMAG Sorengo inoltra queste offerte al committente. 285

Tramite decisioni di aggiudicazione del [...] 2010, la [...] aggiudica un autoveicolo ad AMAG Sorengo (posizione no. 5), otto autoveicoli a Garage Maffeis (posizioni no. 11–13., 16–20) e quattro autoveicoli a Tognetti Auto (posizioni no. 10, 14, 21–22). 286 Tramite email del [...] 2010 [...] (AMAG Sorengo) scrive ad [...] (AMAG Ticino): “[...] come gia’ ti accennai qualche giorno or sono, ci siamo aggiudicati dal Cantone, ben 8 veicoli commerciali ed una Skoda !! Gli otto veicoli sono stati aggiudicati tutti al Garage Maffeis. La Skoda a GCS [AMAG Sorengo] Chiaramente la manovra e’ stata pilotata, per non farne prendere neanche uno a Bzona [AMAG Bellinzona] ed avere le redini del gioco in mano nostra, senza esporci, perche alla fine gli ha vinto un’altro Garage !! Tognetti ne ha preso 4 Vic [veicoli commerciali], con uno scarto sul prezzo nostro di Fr. 5.000.- [franchi 5’000] !!! Chiaramente ha voluto dare un segnale, che se voleva, poteva farli tutti, anche a costo di perdeci 40.000/50.000 mila franchi. Pazzo furioso !! Detto questo, la ripartizione di questi 8 Vic secondo budget che abbiamo di GCS [AMAG Sorengo] e AMAG Bellinzona ( 106 Gcs [AMAG Sorengo] e 70 Bzona ) , do- vrebbe essere di 5 Vic [veicoli commerciali] a noi e 3 a Bzona. Dei nostri 5, chiaramente almeno 2 dovremmo poi darli a [...] ( anche perch poi spetta a lui tutto il discorso fattu- razione con il Cantone) Pero’ visto e considerato, che quest’anno l’AMAG di Bzona [AMAG Bellinzona] prende circa 20/25 caddy da [...], praticamente, loro il budget, lo hanno gia’ fatto !! Direi a questo punto, di fare 6 Vic noi e due pezzi loro e se vuoi, gli facciamo fare anche una Skoda. Di questi 6 pezzi , due li facciamo fare al [...] [[...], di Garage Maffeis]. Penso che il tutto possa avere una logica, e che anche il buon [...] [[...], di AMAG Bellinzona], capisca. [...]”. 287

Con email del [...] 2010 [...] (AMAG Ticino) scrive a [...] [AMAG Bellinzona]:

282 Atto XIV.A.9, allegato 168. 283 Ibid. 284 Atto XIV.A.9, pag. 15, allegato 171 pagg. 1–2. 285 Atto XIV.A.9, pag. 15, allegato 171 pag. 3. 286 Atto XIV.A.9, allegati 173–175. 287 Atto XIV.A.9, allegato 176.

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“[...] Considerato quanto discusso, il grado attuale di raggiungimento degli obiettivi e la previsione degli ordini [...] attribuiti a Bellinzona, ti propongo la seguente distribuzione degli 8 veicoli assegnati: 2 veicoli Garage Maffeis 2 veicoli [AMAG] Bellinzona 4 veicoli [AMAG] Sorengo [...]”. 288

Lo stesso giorno [...] (AMAG Ticino) risponde a [...] (AMAG Ticino): “[...] Per me OK [...]”. 289

  1. In data [...] 2011 [...] pubblica un concorso (lotto no. [...]) per la fornitura di 16 autovei- coli. 290 Il termine per presentare le offerte è fissato al [...] 2011 e unico criterio di aggiudica- zione è il prezzo. 291 Con email del [...] 2011 [...] (AMAG Sorengo) invia ad [...] (Tognetti Auto) le offerte di AMAG Sorengo allestite per i veicoli delle posizioni no. 1–3, 7–9, 12–16, accom- pagnate dal messaggio seguente: “[...] Ti allego i capitolati come discusso se hai bisogno chiamami senza problemi [...]”. 292

Tramite decisioni di aggiudicazione del [...] 2011 la [...] aggiudica cinque autoveicoli ad AMAG Sorengo (posizioni no. 8, 13–16) e tre autoveicoli a Tognetti Auto (posizioni no. 7, 9, 12). 293

  1. In data [...] 2012 [...] pubblica un concorso (lotto no. [...]) per la fornitura di 28 autovei- coli. 294 Secondo il bando di concorso il termine per presentare le offerte è fissato al 19 aprile 2012 e unico criterio di aggiudicazione è il prezzo. 295 Tramite email del 5 aprile 2012 del [...] (AMAG Sorengo) scrive ad [...] (AMAG Ticino): “Cosa ne pensi [...]? Fammi sapere se posso spedirla via e mail o meglio che ne parlo solo al tel e se hai suggerimenti. Ciao [...]!! Con riferimento al capitolato del Cantone, ti proporrei quanto segue : Il capitolato lo mandiamo via tutti e tre ( Tognetti, - Amag Sorengo e Amag Bellinzona) Noi Amag Sorengo con le dovute mosse di manipolazione delle offerte concordate con voi , ci aggiudichiamo tutti i veicoli. Successivamente, una volta che sappiamo i veicoli che ci hanno aggiudicato, farei la ripartizione secondo gli obbiettivi NF [obbiettivi del marchio VW NF] ( [...] % Amag Sorengo – [...] % Amag Bzona – [...] % Tognetti )

288 Atto XIV.A.9, allegato 177. 289 Atto XIV.A.9, allegato 178. 290 Atto XIV.A.7, allegato 63. 291 Ibid. 292 Atto XIV.A.7, allegato 65. 293 Atto XIV.A.7, allegati 66. 294 Atto XIV.A.7, allegati 67. 295 Ibid.

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I veicoli assegnati secondo la ripartizione, verranno ordinati sotto la vs [vostra] filiale, e verranno fatturati a noi, allo stesso importo di capitolato meno Fr. [...].- ( [...] di pac- chetto consegna e [...] per spese per la consegna ) Successivamente noi, li ri fattureremo al cantone come da capitolato vinto. Voi dovrete solo ordinare i veicoli e farci avere le fatture ed i veicoli , per il resto, alle- stimento, consegna, collaudi ecc ecc. ci pensiamo noi. L'anno prossimo, preparo' come sempre il tutto, ma sarai tu o Amag Bellinzona a fare questa procedura. Cosa ne pensi ? Fammi sapere caro [...]”. 296

Con email dello stesso giorno, [...] (AMAG Ticino) risponde: “[...] Contenuti perfetti ma credo sia meglio dirgli queste cose al telefono...ma non per iscritto. [...]”. 297 A sua volta [...] (AMAG Sorengo) risponde: “Ok. Domani lo chiamo. [...]”. 298

Il [...] 2012 [...] (AMAG Sorengo) invia le offerte di AMAG Sorengo per le posizioni no. 2–14, 16–17, 20, 22–27, dove su alcune delle quali figura la scritta a mano “Tognetti”, a [...] (Tognetti Auto) e in copia per conoscenza a [...] (AMAG Bellinzona). 299 In quest’email [...] (AMAG So- rengo) scrive: “chiamatemi che vi spiego [...]”. 300

Tramite decisioni [...] 2012 la [...] aggiudica otto autoveicoli ad AMAG Sorengo (posizioni no. 6–7, 20, 22–24, 26–27) e nessuno a Tognetti Auto, in quanto per le posizioni dove Tognetti Auto ha presentato delle offerte con un prezzo più basso rispetto a quelle di AMAG Sorengo, dei distributori di marchi concorrenti a quelli del gruppo Volkswagen hanno inoltrato delle of- ferte più vantaggiose dal punto di vista del prezzo. 301

  1. In data [...] 2013 [...] pubblica un concorso (lotto no. [...]) riguardante la fornitura di 33 veicoli per la [...]. 302 Secondo il bando di gara, il termine per presentare le offerte è fissato al [...] 2013 e unico criterio di aggiudicazione è il prezzo. 303 Tramite separate email del [...] 2013, [...] (AMAG Sorengo) invia le offerte di AMAG Sorengo allestite per i veicoli delle posizioni no. 2–19 e 21–33 a [...] (Tognetti Auto), [...] (Garage Maffeis) e [...] ([...]). 304 Sulle offerte tra- smesse, oltre al prezzo e alle condizioni di vendita (ribassi, sconti ripresa, ecc.), figurano le annotazioni scritte a mano seguenti: “Amag”, “Maffeis”, “Tognetti”, “[...]”. 305 Anche sulla prima pagina del capitolato di AMAG Sorengo per la commessa pubblica del lotto no. [...], dal titolo

296 Atto II.68. V. pure atto XIV.A.7, allegato 69. 297 Ibid. 298 Atto II.68. V. pure atto XIV.A.7, allegato 69. 299 Atto XIV.A.7, allegato 70. Cfr. pure atto XIV.A.7, allegati 68, 71–73. Da quest’ultimo scambio risulta che alla fine AMAG Ticino e Tognetti Auto avevano convenuto di inoltrare separatamente le offerte per il committente cantonale e di procedere quindi secondo il metodo generalmente adottato negli anni dal 2010 al 2018 (v. n. marg. 128 seg.). 300 Atto XIV.A.7, allegato 70. 301 Atto XIV.A.7, allegato 73. 302 Atto II.19, pag. 56–57. 303 Ibid. 304 Atti II.109–140; atto XIV.A.7, allegati 83–98. 305 Ibid.

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“CONDIZIONI GENERALI / ELENCO PREZZI”, 306 accanto ai numeri dei veicoli in gara, al po- sto del prezzo offerto, figurano i nomi scritti a mano seguenti: “Amag”, “[...]”, “Maffeis”, “To- gnetti”.

Prima pagina del capitolato di AMAG Sorengo per la commessa pubblica [...] (atto II.19, pag. 59) Con decisioni [...] 2013 la [...] aggiudica nove veicoli ad AMAG Sorengo (posizioni no. 8 e 25– 32), sette veicoli a Tognetti Auto (posizioni no. 6–7, 9, 18–19, 23 e 33) e due veicoli a Garage Maffeis (posizioni no. 10 e 24). 307 [...] non ottiene alcuna aggiudicazione. 308

  1. In data [...] 2014 la [...] pubblica un concorso (lotto no. [...]) per la fornitura di 21 auto- veicoli. 309 Secondo il bando di concorso, il termine per presentare le offerte è fissato al [...] 2014 e unico criterio di aggiudicazione è i l prezzo. 310 Tramite email del [...] 2014 [...] (AMAG

306 Atti II.19, pag. 59; XIV.A.7, allegato 99. 307 Cfr. atto VI.1, pagg. 200–281. 308 Atto VI.1, pag. 272. 309 Atto XIV.A.1, allegato 17. 310 Ibid.

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Sorengo) invia ad [...] (Garage Maffeis) copia dell’offerta di AMAG Sorengo allestita per l’au- toveicolo della posizione no. 21. 311

Con decisione del [...] 2014, la [...] aggiudica un veicolo a Garage Maffeis (posizione no. 21). 312 AMAG Sorengo non ottiene alcuna aggiudicazione. 313

  1. Il [...] 2014 il Comune di [...] trasmette ad AMAG Sorengo il capitolato per l’allestimento di un’offerta per la fornitura di un autoveicolo commerciale nel quadro di una commessa pub- blica indetta il [...] 2014 tramite procedura ad invito. 314 La scadenza per l’inoltro delle offerte è prevista per il [...] 2014. 315 Con email del [...] 2014, [...] (AMAG Sorengo) invia a [...] (Tognetti Auto) l’offerta AMAG Sorengo presentata nell’ambito di questa commessa pubblica. 316

Dalla decisione di aggiudicazione del [...] 2015 e dalla tabella di calcolo annessa risulta che Tognetti Auto ha presentato un’offerta di 736.30 franchi più cara rispetto a quella di AMAG Sorengo. 317 Secondo AMAG quella presentata da Tognetti Auto è un’offerta di appoggio, in quanto [...] (AMAG Sorengo) e [...] (Tognetti Auto) hanno convenuto che AMAG Sorengo avrebbe dovuto ottenere l’aggiudicazione della commessa pubblica indetta dal Comune di [...]. 318

  1. Il [...] 2016 [...] (di seguito: [...]) invitano AMAG Sorengo a presentare un’offerta per la fornitura di un modello T6 del marchio VW NF. 319 La scadenza del termine per presentare le offerte nel quadro della procedura ad invito è fissata al [...] 2016. 320 AMAG Sorengo presenta la sua offerta [...] in data [...] 2016. 321 Tramite email del [...] 2016 [...] (AMAG Sorengo) invia ad [...] (Garage Maffeis) l’offerta di AMAG Sorengo per [...], con il messaggio seguente: “Da dare a [...] [[...], di Garage Maffeis] per favore [...]”. 322 Nell’oggetto di quest’email è indicato: “offerta [...] - devi stare almeno 1000 franchi più alto per favore”. 323

Con decisione del [...] 2016 [...] aggiudicano l’autoveicolo ad AMAG Sorengo. 324

  1. In data [...] 2018 [...] pubblica un concorso (lotto no. [...]) per la fornitura di 33 autovei- coli. Secondo il bando di gara il termine per presentare le offerte è fissato al [...] 2018 e unico criterio di aggiudicazione è il prezzo. 325 Tramite email del [...] [...] (AMAG Sorengo) trasmette a [...] (Garage Maffeis) le offerte di AMAG Sorengo per i veicoli riguardanti le posizioni no. 11– 14 per un totale di sei veicoli (la posizione no. 14 concerne la fornitura di tre veicoli identici). 326

Lo stesso giorno AMAG Sorengo inoltra le proprie offerte al committente. 327

311 Atto XIV.A.4, allegato 28. 312 Atto VI.1, pagg. 296 seg. 313 Atto VI.1, pagg. 282–333. 314 Atto XIV.A.13, pag. 7, allegati 250–251. 315 Ibid. 316 Atto XIV.A.13, pag. 7, allegato 252. 317 Atto XIV.A.13, pag. 7, allegato 253. 318 Atto XIV.A.13, pag. 7. 319 Atto XIV.A.13, allegato 258. 320 Ibid. 321 Atto XIV.A.13, allegato 258. 322 Atto XIV.A.13, allegato 259. 323 Ibid. 324 Atto XIV.A.13, allegato 260. 325 Atto XIV.A.1, allegato 1. 326 Atto XIV.A.1, pag. 3, allegati 2–5. 327 Atto XIV.A.1, allegato 6.

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Con decisioni del [...] 2018 [...] aggiudica i veicoli delle posizioni no. 12, 13 e 14 a Garage Maffeis. 328 L’autoveicolo della posizione no. 11 è aggiudicato a un distributore di un marchio concorrente a quelli del gruppo Volkswagen. 329

Secondo le dichiarazioni di AMAG rese nel quadro dell’autodenuncia, [...] (AMAG Sorengo) e [...] (Garage Maffeis) si sono accordati per telefono per fare in modo che AMAG Sorengo e Garage Maffeis ottenessero ciascuno l’aggiudicazione di tre veicoli. 330 Rispetto alle offerte di AMAG Sorengo, [...] (Garage Maffeis) avrebbe dovuto offrire un prezzo più basso per i veicoli della posizione no. 14 e un prezzo più alto per i veicoli delle posizioni no. 11–13. 331 A causa di un errore, [...] (Garage Maffeis) ha invece presentato delle offerte più vantaggiose rispetto a quelle di AMAG Sorengo per i veicoli delle posizioni no. 12, 13 e 14, aggiudicandosi così cin- que autoveicoli su sei. 332

  1. Sentito in qualità di testimone (v. n. marg. 94), [...] (AMAG Sorengo) ha dichiarato di avere preparato delle offerte e trasmesso dei capitolati a Garage Maffeis e Tognetti Auto negli anni tra il 2011 e il 2013 333 , in parte facendo valere che si trattava semplicemente di fornire, su domanda degli altri concessionari, consulenza tecnica per l’allestimento delle sovrastrutture o modifiche dei veicoli richieste dal committente. 334 [...] (AMAG Sorengo) ha anche dichiarato che, a seguito di un litigio, dal 2013 non ha più fornito a [...] (Tognetti Auto) né “consigli” o informazioni tecniche riguardanti l’allestimento della sovrastruttura, né copie di capitolati. 335

Tuttavia, le dichiarazioni di [...] (AMAG Sorengo) non sono supportate dalle risultanze istrut- torie esposte precedentemente, le quali dimostrano che, durante gli anni dal 2010 al 2018, all’occasione di concorsi pubblici, [...] (AMAG Sorengo) ha regolarmente trasmesso a Garage Maffeis e Tognetti Auto (perlomeno fino al 2014, v. n. marg. 139) le offerte di AMAG Ticino in applicazione del metodo di cooperazione concordato nell’ambito delle commesse pubbliche e che queste contenevano le condizioni di vendita e il prezzo finale, non costituendo “semplici” consulenze riguardanti l’allestimento della sovrastruttura. B.3.2.3 Cooperazione nell’ambito degli incarichi diretti 143. Dagli atti all’inchiesta risulta che la cooperazione instaurata per la partecipazione alle commesse pubbliche non era limitata alle procedure indette tramite concorsi pubblici o proce- dure ad invito, bensì riguardava anche l’inoltro di offerte nel quadro di incarichi diretti. 144. Sulla base degli atti emerge che AMAG Ticino ha anche assunto un ruolo di supporto e di guida di alcuni partner commerciali nella preparazione e nell’inoltro delle offerte di quest’ul- timo nell’ambito di alcune commesse pubbliche su incarico diretto indette dal Cantone Ticino. 145. La documentazione agli atti dimostra che tale supporto è stato offerto a Garage Maffeis negli anni dal 2015 al 2017. 336 A titolo esemplificativo, sono riportati qui di seguito alcuni scambi di email relativi a degli incarichi diretti riguardanti la fornitura di autoveicoli del marchio VW NF.

328 Atto XIV.A.1, allegati 8–10. 329 Atto XIV.A.1, allegato 7. 330 Atto XIV.A.1, pagg. 3 seg. 331 Atto XIV.A.1, pag. 4. 332 Ibid. 333 Atto III.6, n. marg. 155–159, 161–163, 186, 244, 246. 334 Atto III.6, n. marg. 132–134, 143–153, 182–184, 298–301, 331–332, 350–351. 335 Atto III.6, n. marg. 139–145, 177–178, 337–339, 349. 336 Atti II.25, pag. 154, II.26, pagg. 23–25, II.177–178, II.195, II.197–206, II.218, XIV.A.1, pagg. 4–5 e allegati 11–16, XIV.A.13, pagg. 7–10 e allegati 254–258, 261–263.

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  1. Con email del [...] [...] (AMAG Sorengo) invia ad [...] (Garage Maffeis) copia di un’email del [...] 2015 di un collaboratore [...] (di seguito: [...]) nella quale sono indicate le caratteristiche riguardante la fornitura di un modello T6 del marchio VW NF richiesto nel quadro di una com- messa pubblica su incarico diretto, insieme alla relativa offerta di AMAG Sorengo. 337 L’email del collaboratore [...] contiene il messaggio seguente: “Ciao [...] [[...], di AMAG Sorengo], già sicuro del raddoppio ti mango le caratteristiche necessarie per un altro furgone [...]”. Nell’og- getto dell’email di [...] (AMAG Sorengo) è indicato quanto segue: “da dare per favore a [...] [[...], di Garage Maffeis] – urgente !!!!!”. 338

  2. Tramite email [...] 2016 [...] (Garage Maffeis) inoltra a [...] (AMAG Sorengo) le caratte- ristiche riguardante la fornitura di un modello T6 del marchio VW NF richiesto nel quadro di una commessa pubblica su incarico diretto indetta [...]), con il messaggio seguente: “Come convenuto con [...] [[...], di Garage Maffeis] [...]”. 339

Tramite email del [...] 2016 [...] (AMAG Sorengo) invia a [...] (Garage Maffeis) l’offerta di AMAG Sorengo per [...] riguardante un modello T6 del marchio VW NF e un’offerta di una carrozzeria specializzata relativa alle modifiche richieste dal committente. 340 Nel suo email [...] (AMAG Sorengo) scrive: “Ecco l’offerta Per la ripresa pensaci tu [...]”. 341

  1. Con email [...] 2017, [...] (Garage Maffeis) inoltra ad [...] (AMAG Sorengo) le caratteri- stiche riguardante la fornitura di un modello T6 del marchio VW NF richiesto nel quadro di una commessa pubblica su un incarico diretto indetta [...] e l’offerta che Garage Maffeis intende presentare. 342 Nell’email ad [...] (AMAG Sorengo), [...] (Garage Maffeis) scrive: “[...] ecco il veicolo che voglio proporre al [...] [...]. Per la ripresa del T5 ho intenzione di offrire fr. 3'000.00 (vanno bene?) Attendo tue notizie [...]”. 343

Tramite email dello stesso giorno [...] (AMAG Sorengo) invia a [...] (Garage Maffeis) un’offerta del [...] 2017 riguardante un modello T6 del marchio VW NF presentata da AMAG Sorengo [...], insieme a un’offerta di una carrozzeria specializzata relativa alle modifiche richieste dal committente. L’email di [...] (AMAG Sorengo) contiene il messaggio seguente: “Chiamami”. 344

  1. Contrariamente all’opinione espressa da AMAG 345 , lo scambio di informazioni e la coor- dinazione delle condizioni di vendita andava ben al di là di ciò che rientra in un usuale rapporto contrattuale tra un partner di vendita del sistema di distribuzione di AMAG e un partner com- merciale o nella possibilità di sfruttare le conoscenze e l’esperienza di [...] (AMAG Sorengo) in merito alle sovrastrutture e ai veicoli commerciali. I documenti probatori (tra cui anche quelli menzionati precedentemente, v. n. marg. 145–148) dimostrano in effetti che Garage Maffeis

337 Atto XIV.A.13, allegato 254. 338 Ibid. 339 Atto XIV.A.13, allegato 255. 340 Ibid. 341 XIV.A.13, allegato 255. 342 Atto XIV.A.13, allegato 261. 343 Ibid. 344 Atto XIV.A.13, allegato 262. 345 V. ad esempio XIV.A.13, pag.10.

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otteneva informazioni e cooperazione da parte di AMAG Ticino per l’allestimento dei prezzi delle offerte nell’ambito di commesse pubbliche [...] indette su incarico diretto. 346

  1. Dagli atti risulta che questo tipo di cooperazione è pure avvenuta in un’occasione nel [...] del 2009 tra AMAG Ticino e Garage Weber-Monaco, i quali hanno convenuto le condizioni di vendita (compreso il prezzo finale) dell’offerta da presentare nell’ambito di un incarico diretto riguardante la fornitura di un veicolo commerciale del marchio VW modello T5 per [...]. 347

B.3.2.4 Coinvolgimento delle singole parti al procedimento 151. Sulla base delle risultanze istruttorie emerge che le parti al procedimento coinvolte nelle strategie di cooperazione nell’ambito delle commesse pubbliche descritte sopra, nel periodo dal 2006 al 2018, sono AMAG Ticino, Gruppo Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi (dal 2006 al 2009) e Tognetti Auto. In relazione al periodo tra il 2006 e il 2009, ciò risulta dai mezzi probatori trasmessi da AMAG nell’ambito dell’autodenuncia. 348 Negli anni successivi al 2009 il coinvolgimento delle imprese menzionate sopra è testimoniato da diversi mezzi probatori, rac- colti nel quadro delle perquisizioni e forniti da AMAG nell’ambito dell’autodenuncia, come al- cuni capitolati dei concorsi pubblici sui quali figurano i nomi delle imprese implicate (v. esempio n. marg. 133) 349 , scambi di email 350 e le dichiarazioni delle persone sentite durante le audi- zioni 351 . 152. Come è dimostrato nei paragrafi successivi (v. n. marg. 154 segg.), AMAG Ticino rico- priva un ruolo di primo piano. Garage Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi e Tognetti Auto hanno partecipato alle strategie di cooperazione concordate, fornendo sostegno a vario titolo. 153. Per quanto riguarda Autoronchetti e Garage Weber-Monaco, non vi sono elementi che indicano che queste imprese fossero coinvolte nelle cooperazioni nell’ambito delle commesse pubbliche (salvo per quanto riguarda un incarico diretto nel caso di Garage Weber-Monaco; v. n. marg. 150), né che abbiano partecipato a delle commesse pubbliche indette tramite proce- dura libera o procedura ad invito. 352 Tuttavia, Garage Weber-Monaco ha riconosciuto che una delle componenti del piano globale messo in atto tra il 2006 e il 2018 al quale ha partecipato era la cooperazione nel quadro delle commesse pubbliche (v. n. marg. 57). 353

346 Atti II.25, pag. 154, II.26, pagg. 23–25, II.177–178, II.195, II.197–206, II.218, XIV.A.1, pagg. 4–5 e allegati 11–16, XIV.A.13, pagg. 7–10 e allegati 254–258, 261–263. 347 Atto XIV.A.9, pag. 14 e allegati 163–165. 348 Atto XIV.A.9, allegati 102–162. 349 Cfr. atti II.19, pagg. 56–103, 210–238; II.22, pagg. 234, 237, 239, 257; XIV.A.9, allegato 171; XIV.A.1, allegati 21–22; XIV.A.7, allegati 68, 70, 71–72, 83–99. 350 Cfr. atti II.39; II.47; II.68–70; II.74–80; II.109–140; II.157; II.161–165; II.176–178; XIV.A.1, allegati 3–5; XIV.A.4, allegato 28; XIV.A.7, allegati 65, 69–70, 76–78, 81, 83–98; XIV.A.13, allegati 236– 237, 239, 248–249, 252, 259; XIV.A.27, allegati 560–561, 565. 351 Cfr. atti III.4, n. marg. 134–352, 402–418; III.5, n. marg. 132–134, 150–163, 680–682, 701–704; IV.2, n. marg. 233–235; 287–288 –286, 300–301; IV.7, n. marg. 149–186; 202, 220–224, 232–244, 256–267. 352 Per quanto riguarda Garage Weber-Monaco, dagli atti risulta unicamente che nel quadro di una commessa pubblica del 2012 indetta da [...], [...] (AMAG Sorengo) ha trasmesso le offerte di AMAG Ticino per i veicoli in gara a [...] (Garage Maffeis), pregando quest’ultimo di trasmetterle a [...] (Garage Weber-Monaco) (atti V.C.86–87; XIV.A.27, allegati 560–562). Tuttavia, le indagini svolte nel corso dell’inchiesta non hanno permesso di stabilire il motivo di questa richiesta da parte di [...] (AMAG Sorengo). 353 Atto XVII.C.4.

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B.3.2.4.1 AMAG 154. Dalla documentazione agli atti emerge che AMAG Ticino ha partecipato alle coopera- zioni riguardanti le commesse pubbliche, perlomeno, dal 2006 al 26 giugno 2018, data che coincide con l’apertura dell’inchiesta (v. n. marg. 115 segg., 128 segg. e mezzi di prova citati). 155. Durante questo periodo AMAG Ticino ha assunto un ruolo di primo piano, svolgendo un’ampia attività organizzativa e di coordinazione dell’intesa sin dal 2006. 354 La documenta- zione istruttoria dimostra un ruolo guida di AMAG Ticino, svolto tramite [...] di AMAG Ticino, [...], e [...] presso AMAG Sorengo, [...]. AMAG Ticino è stato il motore propulsore nella crea- zione e nell’organizzazione delle strategie di cooperazione. Questo ruolo è testimoniato dalla corrispondenza elettronica acquisita nel corso delle perquisizioni 355 e fornita nel quadro dell’autodenuncia 356 , la quale conferma come AMAG Ticino si occupasse dal punto di vista organizzativo di mettere in atto le strategie di cooperazione convenute, trasmettendo le proprie offerte agli altri concessionari o partner commerciali implicati e fornendo loro le indicazioni necessarie all’attuazione del meccanismo concordato per la ripartizione delle commesse pub- bliche, dei veicoli in gara e delle vincite risultanti dalle aggiudicazioni. 156. A titolo illustrativo, sono riportati qui di seguito degli scambi di email (in parte già men- zionati precedentemente) che dimostrano il ruolo centrale assunto da AMAG Ticino e dai quali emerge che quest’ultimo non solo fungeva da punto di riferimento, gestendo e trattando le domande delle altre imprese coinvolte, ma coordinava e metteva in atto la cooperazione sta- bilita, garantendo il suo funzionamento. 157. In relazione a un concorso pubblico cantonale [...] 2006 indetto [...] per l’acquisto di [...] veicoli con termine per l’inoltro delle offerte [...] 2006 357 , tramite email [...] 2006 [...] (AMAG Bellinzona) invia [...] (AMAG Sorengo) un aggiornamento riguardante le offerte per alcuni vei- coli in gara. 358 Su una copia di questo email vi sono le annotazioni scritte a mano di [...] (AMAG Sorengo) seguenti: “Fare lettera per Filtro”. 359 In uno scambio di email successivo del [...] 2006 [...] (Tognetti Auto) si rivolge a [...] (AMAG Ticino) e [...] (AMAG Ticino) in relazione al con- corso pubblico di cui sopra affermando: “[...] oggi il [...] [[...] di AMAG Bellinzona] ha chiamato il mio collega per il concorso del [...]; io ero rimasto che SOLO 1 di noi li faceva e poi si vedeva come dividere le eventuali auto... Non è più così ? [...] PS: X IL CONCORSO 2005 non ab- biamo più saputo niente .....”. 360 [...] (AMAG Ticino) trasmette l’email di [...] (Tognetti Auto) ad [...] (AMAG Sorengo) e chiede: “si tratta di quello che hai finito oggi? fammi sapere”. 361 [...] (AMAG Sorengo) risponde: “e’ quello che ho finito oggi !! ho fatto ancora tutto io, e ho distribuito a amag bzona [AMAG Bellinzona] per farli trasmettere a chi di dovere”. 362 Tramite email del [...] 2006 indirizzato a [...] (Tognetti Auto), e con [...] (AMAG Ticino) e [...] (AMAG Ticino) in copia per conoscenza, [...] (AMAG Sorengo) dichiara: “con riferimento alla tua e mail, ti con- fermo che non si e’ ma deciso che i concorsi li faceva solo uno, e le auto che si potevano fare venivano distribuite. Abbiamo sempre fatto, e quest’anno non e’ cambiato nulla, che io facevo

354 Cfr. in particolare atto XIV.A.9, pagg. 4 segg., allegati 106–162. V. pure atti III.4, n. marg. 285–286, 300–301; IV.2, n. marg. 202–235, 244–247; XIV.A.27, allegato 559. 355 Cfr. in particolare atti II.39, II.70 e II.109–140; V.B.35; V.B.43–44; V.C.25–26; V.C.32; V.C.48; V.C.50; V.C.64–65; V.C.75–79; V.C.85; V.C.103–106; V.C.111; V.C.119; V.F.23; V.F.31–32; V.F.36. 356 Cfr. in particolare atti XIV.A.1, allegati 2–5; XIV.A.4, allegato 28; XIV.A.7, allegati 65, 69, 70, 77– 78, 83–98; XIV.A.9, allegati 106–162. 357 Atto XIV.9, allegati 102–103. 358 Atto XIV.9, allegato 104. 359 Atto XIV.9, pag. 3 e allegato 104. 360 Atto XIV.A.27, allegato 559. 361 Ibid. 362 Atto XIV.A.27, allegato 559.

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la preparazione di tutto, e voi dovevate copiare e trasmettere [...]. Per il concorso 2005, non è stato aggiudicato niente alle nostre marche. speriamo qualcosa quest’anno !!!!!!”. 363 Qualche ora più tardi, [...] (AMAG Sorengo) invia a [...] AMAG Bellinzona) un progetto di dichiarazione secondo cui i veicoli offerti possono essere forniti anche con filtro antiparticolato. 364 Nell’og- getto dell’email è indicato: “Da fare su carta tua intestata !! Ciao testina!!”. 365

Da quanto si evince dalle decisioni di aggiudicazione riguardanti il concorso pubblico del [...] 2006, sia AMAG Bellinzona sia AMAG Lugano|Sorengo hanno presentato delle offerte per dei veicoli dei marchi VW NF. 366 Tuttavia, tramite email [...] 2006 [...] (AMAG Ticino) decide di cambiare strategia e istruisce [...] (AMAG Sorengo) sul modo di procedere in relazione ai futuri concorsi pubblici: “[...] per quanto riguarda i concorsi Cantonali che vengono iscritti sul foglio ufficiale si procede come segue: Veicoli commerciali: Noi GCL, [...], chiediamo il Capitolato entro la scadenza Comunichiamo a [...] e [...] che ci siamo iscritti al concorso Compiliamo tutti i documenti e lo inoltriamo all’indirizzo competente Ci occupiamo “in collaborazione con [...]) della valutazione dei veicoli in permuta Se dovessimo vinciere il concorso, le vetture verranno distribuite seconde il buon senso e una ponderazione JAZ. Il Garage Cassarate, nel caso in cui non ricevesse alcuna vettura, emetterà una fattura per II trattamento dell'incarto di Fr. 500.- al concessionario designato. Inoltre consegnerà la vettura del concessionario designato, con un margine di coper- tura da definire sul momento.

Vetture: Noi GCL, [...], chiediamo il Capitolato entro la scadenza Comunichiamo a [...] e ai concessionari ufficiali della marca che ci siamo iscritti al concorso Compiliamo tutti i documenti e lo inoltriamo all'indirizzo competente Ci occupiamo (in collaborazione con [...]) della valutazione dei veicoli in permuta

Se dovessimo vinciere il concorso, le vetture verranno distribuite seconde il buon senso e una ponderazione JAZ. Il Garage Cassarate. nel caso in cui non ricevesse alcuna vettura, emetterà una fattura per il trattamento dell’incarto di Fr. 500.- al concessionario designato. Inoltre consegnerà la vettura del concessionario designato, con un margine di coper- tura da definire sul momento.

Per i dettagli discutiamone al nostro prossimo incontro [...]”. 367

Con email del [...] 2006 [...] (AMAG Sorengo) informa [...] (AMAG Ticino) e [...] (AMAG Bel- linzona) che il Cantone Ticino ha aggiudicato quattro dei veicoli in gara ad AMAG Bellinzona ed escluso le offerte di AMAG Sorengo a causa di un errore nell’indirizzo. 368 Il [...] [...] (AMAG

363 Ibid. 364 Atto XIV.9, allegato 105. 365 Ibid. 366 Atto XIV.9, allegati 102–103. 367 Atto XIV.A.9, allegato 106. 368 Atto XIV.A.9, allegato 107.

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Ticino) invia un email a [...] (AMAG Ticino), con in copia per conoscenza [...] (AMAG Sorengo) e [...] (AMAG Lugano), con il contenuto seguente: “[...] come discusso [ho] dato ordini ad [...] di prendere contatto con [...] per la scelta dei veicoli da ordinare, distribuiti come accordi a: noi 2 veicoli, voi e Tognetti 1 veicolo [...]”. 369

  1. In un’email del [...] 2006, in cui [...] (Tognetti Auto) è in copia per conoscenza, [...] (AMAG Ticino) domanda a [...] (AMAG Ticino) di richiedere il capitolato del nuovo concorso [...] e di concorrere come concordato con il “Gruppo Concessionari”: “[...] Ti rammento il nuovo concorso ( [...]) sul [...]. Come accordato con Gruppo Concessionari , domanda capitolato, e concorri . a nome di tutti ti ringrazio”. 370

  2. Tramite email del [...] 2007 [...] (Garage Nord-Sud) scrive ad [...] (AMAG Sorengo): “[...] in una delle ultime riunioni fatte con [...] [[...], di AMAG Ticino 371 ] avevamo stabilito che ai concorsi cantonali partecipavano solo i concessionari di marca che si suddividevano poi a rotazione gli eventuali appalti”. 372

  3. Dal protocollo della riunione [...] 2007 durante la quale si è discusso il modo di procedere in relazione alle commesse pubbliche tra le imprese coinvolte (n. marg. 120) risulta che il pro- ponente e il responsabile dell’incontro erano [...] (AMAG Ticino) rispettivamente [...] (AMAG Bellinzona). 373

  4. Tramite email del [...] 2007 [...] (Tognetti Auto) scrive a [...] (AMAG Ticino): “[...] non mi ricordo più come eravamo rimasti per il concorso [...]: chi di noi manda l’offerta ? E il [...] [[...], di Garage Karpf] lo fa separatamente ? [...]”. 374 Con email dello stesso giorno [...] (AMAG Ticino) risponde: “Visti i rischi COMCO con una comunicazione di questo genere, ti rispondo che fa tutto [...] e invia un messaggio ai 7 concessionari se VW e se Audi ai 4 concessionari, indicando che “la procedura per il copitolato n+ xy è stata avviata””. 375

  5. Riguardo a un concorso pubblico per la fornitura di nove veicoli [...] del [...] (v. n. marg. 125), tramite email del [...] 2007 indirizzato ad [...] (AMAG Sorengo), con in copia per cono- scenza [...] (AMAG Bellinzona), [...] (AMAG Ticino) scrive: “in accordo con [...] e considerata anche la fornitura dei 3 veicoli x il cantone nell’ultimo concorso, abbiamo deciso di distribuire equamente i 9 veicoli assegnati. 3x Amag Garage Cassarate 3x Amag Bellinzona 3x Tognetti SA alle condizioni seguenti:

  • non appena avremo la delibera finale e i veicoli ci saranno attribuiti per la produzione, comunicheremo a Bellinzona e a Gordola i numeri AMAG da ritirare

369 Ibid. 370 Atto XIV.A.9, allegato 111. 371 [...] aveva assunto la direzione della regione Sottoceneri di AMAG Ticino negli anni [...] (v. n. marg. 10). 372 Atto XIV.A.9, allegato 140. 373 Atto XIV.A.9, allegato 117. 374 Atto XIV.A.9, allegato 118. 375 Ibid.

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  • i veicoli sono da fatturare a noi con il 16% pieno deducendo Fr.500.- per Ie spese di gestione a nostro favore
  • senza spese di consegna Inoltre, nel caso in cui i veicoli fossero disponibili prima della fine dell'anno, Bellinzona e Gordola saranno liberi di chiedere la fattura per il 2007 o per il 2008. [...] si preoccuperà di comunicare quanto sopra al signor [...] e richiedere un suo ac- cordo. Ricevuto il benestare finale procederemo come deciso [...]”. 376

Tramite email [...] 2007 [...] (AMAG Ticino) informa [...] (AMAG Ticino): “[...] confermo accordo per furgoni ( [...]) da parte [...] [[...], di Tognetti Auto] viene accettato il tutto e ci ringrazia. Vedete voi la gestione del tutto. [...]”. 377 A seguito di un ritardo da parte di Tognetti Auto nell’or- dinazione dei veicoli attribuiti, [...] (AMAG Soregno) scrive per email a [...] (Tognetti Auto): “[...] noto con stupore che i 3 veicoli che ti avevo chiesto di prendere dal DWB, non sono ancora stati presi dalla tua disponente !!! Cosa e' successo ??? Per far funzionare tutto a dovere questo tipo di commesse, e bene che, se vengono date delle istruzioni, nei limiti dei possibile vengano rispettate !! Se ci sono problemi, ti prego di comunicarmelo in tempo utile. Grazie per una tua pronta risposta [...]”. 378

  1. In relazione a un concorso pubblico indetto [...] il [...] 2008 per la fornitura di ventidue veicoli 379 , con email [...] 2008 [...] (AMAG Ticino) scrive ad [...] (AMAG Sorengo): “Ricordati di comunicare a tutti i conc. VW [...] [...] . [...] . [...] . [...] che abbiamo richiesto il capitolato e procediamo noi.... non scrivere troppo per non esporci [...]”. 380

  2. Riguardo a un concorso pubblico indetto [...] il [...] 2009 per la fornitura di diciannove veicoli 381 , con email del [...] 2009 [...] (Tognetti Auto) scrive a [...] (AMAG Ticino) e [...] (AMAG Ticino): “[...] è uscito un concorso: come facciamo ? chi lo manda e chi lo prepara ? [...]”. 382

Lo stesso giorno [...] (AMAG Ticino) inoltra l’email di [...] (Tognetti Auto) ad [...] (AMAG So- rengo) e chiede: “[...] di che concorso si tratta? Gli ultimi chi li ha inoltrati? [...]”. 383 Tramite

376 Atto XIV.A.9, allegato 134. 377 Atto XIV.A.9, allegato 135. 378 Atto XIV.A.9, allegato 138. 379 Atto XIV.A.9, allegato 141. 380 Atto XIV.A.9, allegato 145. 381 Atto XIV.A.9, allegato 148. 382 Atto XIV.A.9, allegato 149. 383 Ibid.

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email [...] 2009, dove [...] (AMAG Ticino) è in copia per conoscenza, [...] (AMAG Ticino) ri- sponde a [...] (Tognetti Auto): “[...] Se permetti questo concorso vorrei prepararlo e inoltrarlo io. Poi faremo a rotazione Lugano [AMAG Lugano] Gordola [Tognetti Auto] Bellinzona [AMAG Bellinzona] Per l’attribuzione dei veicoli procederemo come concordato. Attendo cortese riscontro. [...]”. 384

Qualche minuto più tardi [...] (AMAG Ticino) scrive a [...] (AMAG Ticino): Sì, [...] ha parlato con [...] ...lui procederà con la preparazione del capitolato...”. 385

Segue immediatamente la risposta di [...] (Tognetti Auto) a [...] (AMAG Ticino): “[...] per me è uguale: in ogni caso ti avrei chiesto di perpararlo, almeno per i furgoni. Credo comunque che la ditta “Tognetti” abbia diverse possibilità di vedersi “aggiudicare” dei veicoli visto che sono almeno 4-5 anni che non facciamo più concorsi. Per me non è assolutamente un problema. Per favore conferma. [...]”. 386

[...] 2009 [...] (Tognetti Auto) scrive ancora a [...] (AMAG Ticino): “[...] mi potresti dare una risposta “definitiva” per chi di noi inoltra il concorso ? [...]”. 387 Lo stesso giorno [...] (AMAG Ticino) invia un’email a [...] (Tognetti Auto), con [...] (AMAG Ticino) in copia per conoscenza e [...] (AMAG Sorengo) in copia per conoscenza nascosta, nel quale scrive: “Ciao [...], hai ragione scusami. Ho pensato di seguire il tuo consiglio e procedere come segue:

  • Lugano [AMAG Lugano], Bellinzona [AMAG Bellinzona] e Gordola [Tognetti Auto] richiedono il concorso in oggetto
  • [[...]] [...] [AMAG Sorengo] prepara tutta la documentazione e la inoltra a [...] [[...] di Tognetti Auto]
  • [...] [[...] di Tognetti Auto] inoltra l’offerta di concorso al cantone Per l’attribuzione e la fatturazione seguiremo la solita procedura [...]”. 388

A seguito dell’aggiudicazione, [...] (Tognetti Auto) scrive per email a [...] (AMAG Ticino) e [...] (AMAG Ticino): “[...] come previsto dal Sig. [[...]] [...] [AMAG Sorengo], abbiamo ricevuto “solo” i 2 furgoni: dobbiamo aspettare ancora le 2 settimane per la facoltà di ricorso. Per quanto concerne le altre vetture, vi allego una decisione dove credo si possa pensare che i “colleghi” di alcune marche non conoscano la legge sui cartelli... Ditemi voli come volete fare per i 2 T5 [...]”. 389 [...] (AMAG Ticino) risponde il [...] 2009: “[...] beh anche noi non siamo proprio senza macchia! Almeno noi non diamo troppo nell'occhio...Ho guardato le cifre di fine maggio e sia

384 Atto XIV.A.9, allegato 150. 385 Atto XIV.A.9, allegato 151. 386 Atto XIV.A.9, allegato 152. 387 Atto XIV.A.9, allegato 154 388 Ibid. 389 Atto XIV.A.9, allegato 156.

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Lugano che Bellinzona sono al 82% dell'obiettivo. [...], tu come sei messo? Penso che la di- stribuzione dei due veicoli vada fatta seconde i Budget ma anche in base al grado di raggiun- gimento degli obiettivi. Cosa ne pensate? [...]”. 390

Con email [...] 2009 [...] (Tognetti Auto) scrive a [...] (AMAG Ticino): “[...] il termine è scaduto, quindi possiamo/dobbiamo ordinare i veicoli. Se come da email sotto [email di [...] del [...] 2009 menzionata sopra], dovreste ordinarli voi Ditemi come volete procedere. Inoltre sabato è uscito un nuovo concorso per i [...] ( 5 veicoli): come pensate di fare ? Aspetto vostre info ? [...]”. 391

Lo stesso giorno [...] (AMAG Ticino) scrive per email ad [...] (AMAG Sorengo): “E’ uscito un nuovo concorso [...]? E’ quello di cui mi avevi già accennato? [[...]] [...] [Tognetti Auto] è già passato alla carica. [...]”. 392

[...] (AMAG Ticino) risponde per email a [...] (Tognetti Auto) il 9 giugno 2009: “Ottimo grazie! Scusa la risposta tardiva, una volta ricevuto il foglio di aggiudicazione procediamo con l'ordine dei veicoli. Successivamente comunicheremo a [...] il no Amag attribuito a Bellinzona. Sulla fattura di Lugano [AMAG Lugano] e Bellinzona [AMAG Bellinzona] figurerà quindi uno sconto straordinario di Fr [...].- (corrispondente al premio che riceviamo da Amag per l'azione Stock). Grazie per la collaborazione”. 393

In relazione al concorso pubblico indetto [...] il [...] 2009 per la fornitura di cinque veicoli per [...], al quale fa riferimento [...] (Tognetti Auto) nella sua email [...] 2009, tramite email del [...] 2009 [...] (AMAG Sorengo) comunica a [...] (AMAG Ticino), [...] (AMAG Bellinzona), [...] (AMAG Ticino) e [...] (Tognetti Auto) quanto segue: “Ho esaminato i documenti ( capitolato ) inerenti alla fornitura del 5 veicoli per [...]. Purtroppo, questa volta, hanno voluto agevolare un’altra casa automobilistica. Le ca- ratteristiche richieste sono chiaramente per altri veicoli. Credo sia inutile inoltrare capi- tolati per veicoli della nostra gamma, perche' hanno caratteristiche tecniche troppo dif- ferenti o addirittura inesistenti da quelli richieste. Rimango come sempre a Vostra disposizione per chiarimenti [...]”. 394

  1. Riguardo ad un concorso pubblico [...] del [...] 2010 (v. n. marg. 134), su proposta di [...] (AMAG Sorengo), [...] (AMAG Ticino) e [...] (AMAG Bellinzona) si accordano per stabilire la ripartizione degli autoveicoli aggiudicati (v. n. marg. 134). Tramite email del [...] 2010 di [...] (AMAG Ticino) scrive a [...] (AMAG Bellinzona):

390 Ibid. 391 Atto XIV.A.9, allegato 157. 392 Atto XIV.A.9, allegato 158. 393 Ibid. 394 Atto XIV.A.9, allegato 161.

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“Considerato quanto discusso, il grado attuale di raggiungimento degli obiettivi e la previsione degli ordini [...] attribuiti a Bellinzona, ti propongo la seguente distribuzione degli 8 veicoli assegnati: 2 veicoli Garage Maffeis 2 veicoli [AMAG] Bellinzona 4 veicoli [AMAG] Sorengo Fammi sapere [...]”. 395

Con email dello stesso giorno [...] (AMAG Bellinzona) risponde: “[...] Per me OK [...]”. 396

  1. In relazione a un concorso pubblico [...] [...] 2011 (v. n. marg. 135), tramite email del [...] 2011 [...] (AMAG Sorengo) invia a [...] (Tognetti Auto) i capitolati di AMAG Ticino riguardanti le offerte per diversi veicoli in concorso e il messaggio seguente: “[...] Ti allego i capitolati come discusso se hai bisogno chiamami senza problemi [...]”. 397

  2. In relazione a un concorso pubblico [...] del [...] 2012 (v. n. marg. 136), con email del [...] 2012 [...] (AMAG Sorengo) trasmette a [...] (AMAG Ticino) un progetto di email all’indirizzo di Tognetti Auto con una proposta per un modo di procedere coordinato (v. n. marg. 136). Dopo avere ottenuto l’accordo di [...] (AMAG Ticino), il 12 aprile 2012 [...] (AMAG Sorengo) invia le offerte di AMAG Ticino a [...] (Tognetti Auto) e a [...] (AMAG Bellinzona), comunicando: “chiamatemi che vi spiego [...]” (v. n. marg. 136).

  3. Con email del [...] 2012 [...] (Tognetti Auto) si rivolge a [...] (AMAG Sorengo) per sapere come procedere in relazione ad una commessa pubblica indetta [...] tramite procedura ad invito per la fornitura di sei veicoli per [...]: “[...] Ricevuto da [...] x 1 crafter e diverse yeti. Anche voi ? [...]”. 398 In un primo momento, [...] (AMAG Sorengo) risponde: “sì caro come fac- ciamo ? [...]”. 399 Successivamente con email del [...] 2012 [...] (AMAG Sorengo) trasmette a Garage Maffeis un’offerta di AMAG Ticino relativa a un modello VW Crafter. 400 Nell’oggetto di questo email è scritto: “capitolato 1 Crafter Furgone+ 5 Skoda Yeti per [...] – Fai come discusso per favore e avvisa se e’ arrivata e mail”. 401 Con email del [...] 2012 [...] (AMAG Sorengo) invia a [...] (Tognetti Auto) senza commenti le offerte di AMAG Ticino per i modelli Škoda Yeti. 402

  4. Il ruolo di primo piano assunto da AMAG Ticino emerge anche da alcune delle dichiara- zioni rese nell’ambito delle audizioni: − Durante l’audizione in qualità di testimone del [...] 2019 [...] [...] ha dichiarato: “[...] Per quanto concerne le commesse pubbliche, c’era una centralizzazione per la prepara- zione e l’invio delle offerte che era fatta e gestita da AMAG Sorengo, dove le commesse pubbliche venivano preparate e allestite da loro. [...] Si avvertiva gli altri concessionari dell’apertura di un concorso, poi l’allestimento era preparato da AMAG Sorengo. [...] Se la commessa pubblica andava in porto, c’era una ripartizione che veniva effettuata

395 Atto XIV.A.9, allegato 177. 396 Atto XIV.A.9, allegato 178. 397 Atto II.39. V. pure atto XIV.A.7, allegati 63–65. 398 Atto II.76. V. pure atto XIV.A.7, allegato 76. 399 Ibid. 400 Atto II.78. V. pure atto XIV.A.7, allegato 78. 401 Ibid. 402 Atto 79. V. pure XIV.A.7, allegato 77.

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secondo il metodo spiegato in precedenza. Era un modo di procedere gestito da AMAG Sorengo. [...] Un concessionario poteva fare dei concorsi autonomamente, ma normal- mente veniva tutto gestito da AMAG regione Ticino. [...]”. 403

− In relazione alla cooperazione nel quadro delle commesse pubbliche, sentito in qualità di testimone il 3 aprile 2019, [...] (Garage Maffeis) si è espresso nel modo seguente: “[...] Io ricevo le offerte da AMAG Sorengo che ci trasmettono tramite email. In seguito, io le giro al mio datore di lavoro, [...]. Io mi limito a fare un lavoro amministrativo. [...] Loro ci preparano già le offerte per il committente. Anche perché molte offerte sono complicate. Ci vuole una persona specifica che possa preparare queste offerte. Questa persona è [...]. Noi riceviamo queste offerte da AMAG Sorengo [...]”. 404

  1. Nella sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria, AMAG ha affermato che la cooperazione tra AMAG Ticino e Garage Maffeis nell’ambito degli incarichi diretti (v. n. marg. 143 segg.) sarebbe avvenuta su esplicita indicazione del committente cantonale. 405 Ciò risul- terebbe segnatamente da un’email del [...] 2016 inviato da [...], collaboratore [...], ad [...] (AMAG Sorengo) riguardante un incarico diretto del [...] 2016 e contenente il messaggio se- guente: “ho guardato l’offerta finale, per me va bene, puoi far fare la stessa offerta anche a Maffeis. Se riesce per martedì a mezzogiorno sarebbe ottimo. [...]”. 406

  2. Secondo AMAG, i termini utilizzati da [...] ([...]) nell’email menzionato sopra indichereb- bero che il Cantone Ticino era a conoscenza e in parte promuoveva la cooperazione riguar- dante gli incarichi diretti tra le imprese implicate, assumendo così un ruolo determinante. 407

  3. Contrariamente alle affermazioni di AMAG, non vi sono elementi che indicano che la cooperazione in materia di incarichi diretti tra AMAG Ticino e Garage Maffeis sia nata su istru- zione o indicazione del Cantone Ticino. Al contrario, come risulta dai mezzi probatori a dispo- sizione e parzialmente menzionati sopra (v. n. marg. 146 segg.), tale cooperazione avveniva già precedentemente all’email del [...] 2016 e, perlomeno, dal 2015. 408 Anche nel quadro della cooperazione del settembre 2009 tra AMAG Ticino e Garage Weber-Monaco (v. n. marg. 150 e mezzi di prova citati) non emergono indizi di un coinvolgimento del Cantone Ticino.

  4. Inoltre, durante l’audizione del 28 novembre 2018, interrogato sul motivo per il quale nell’email del [...] 2016 [...] ([...]) chiede ad [...] (AMAG Sorengo) di “far fare la stessa offerta anche a Maffeis”, [...] (Garage Maffeis) ha esplicitamente affermato di essere stato lui a richie- dere aiuto ad [...] (AMAG Sorengo) 409 , dichiarando in particolare quanto segue: “Perché questo veicolo è talmente complicato che non sarei riuscito a farlo da solo. Mi sono fatto fare l’offerta, siccome lui ne aveva già fatta una”. 410

Ciò è confermato dalle stesse dichiarazioni di [...] (AMAG Sorengo) durante l’audizione del 29 novembre 2018, secondo cui è stato [...] (Garage Maffeis) a chiedergli aiuto e che tale richiesta

403 Atto IV.2, n. marg. 202–205, 214–215, 226–227, 234–235. 404 Atto IV.7, n. marg. 149–150, 153–156. 405 Atto XIX.90, n. marg. 177. 406 Atto II.198. V. pure XIV.A.1, allegato 12. 407 Atto XIX.90, n. marg. 178. 408 Cfr. atti. II.177–178 (incarico diretto del febbraio 2015); XIV.A.13, allegato 254 (incarico diretto [...] 2015); II.195 e XIV.A.13, allegato 255 (incarico diretto [...] 2016); II.26, II.198 e XIV.A.13, allegati 256–257 (incarico diretto [...] 2016). 409 Atto III.5, n. marg. 414–434. 410 Atto III.5, n. marg. 418–419.

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sarebbe stata veicolata tramite [...] ([...]), dopo che l’incarico diretto era stato assegnato a Garage Maffeis: “Il Cantone l’ha probabilmente aggiudicato a Maffeis e lui mi ha chiesto aiuto. [...] [...] [[...], [...]] mi ha chiesto di fare un’offerta per Maffeis [Garage Maffeis] perché lui non era in grado di farlo. L’offerta a Maffeis l’ho fatta io. È chiaro che [...] ha ricopiato l’of- ferta che gli ho mandato”. 411

  1. Infine, anche dopo maggio 2016 vi sono state cooperazioni di questo genere tra AMAG Ticino e Garage Maffeis. Dagli atti non risultano elementi che portano a credere all’esistenza di istruzioni o indicazioni fornite dal Cantone Ticino tendenti a promuovere o facilitare tali com- portamenti. 412

  2. Sulla base delle considerazioni esposte sopra, AMAG non può essere seguita laddove reputa che il Cantone Ticino abbia assunto un ruolo determinante nell’ambito della coopera- zione riguardante gli incarichi diretti. B.3.2.4.2 Gruppo Karpf

  3. Per quanto riguarda Gruppo Karpf, il suo coinvolgimento nelle strategie di cooperazione nell’ambito delle commesse pubbliche è testimoniato da diverse evidenze agli atti illustrati qui di seguito. (i) Gli anni dal 2006 al 2009

  4. Come emerge dai mezzi di prova esposti ai n. marg. 117–120, Garage Karpf (all’epoca dei fatti già concessionario del marchio VW PW, v. n. marg. 13) faceva parte del gruppo di concessionari coinvolti nella cooperazione riguardante i concorsi pubblici nel periodo tra il 2006 e il 2009. In tale documentazione emerge l’esistenza di un “Gruppo Concessionari” 413 , di “accordi intrapresi nelle ultime riunioni fatto con gli agenti Ticino” 414 , di incontri in cui era stato stabilito che “ai concorsi cantonali partecipavano solo i concessionari di marca che si suddivi- devano poi a rotazione gli eventuali appalti” 415 e di un protocollo di riunione che riporta la de- cisione sul modo di comunicare e i nomi dei concessionari partecipanti alla cooperazione, tra cui è indicato Garage Karpf 416 .

  5. Garage Karpf figura anche tra i destinatari delle comunicazioni di [...] (AMAG Sorengo) concernenti le procedure per i concorsi pubblici così come stabilito nella riunione del 16 marzo 2007 (v. n. marg. 120). 417

  6. Il coinvolgimento di Garage Karpf alla cooperazione tra gli anni 2006 e 2009 è pure te- stimoniato dallo scambio di email del [...] 2007 riportato precedentemente (n. marg. 161) nel quale [...] (Tognetti Auto) chiede a [...] (AMAG Ticino), se [...] (Garage Karpf) avrebbe man- dato l’offerta separatamente, e [...] (AMAG Ticino) gli risponde che si sarebbe occupato di tutto [...] (AMAG Sorengo).

411 Atto III.6, n. marg. 510–514. 412 Cfr. atti II.203–205; II.218; XIV.A.13, allegati 261–263. 413 Atto XIV.A.9, allegato 111. 414 Atto XIV.A.9, allegato 116. 415 Atto XIV.A.9, allegato 140. 416 Atto XIV.A.9, allegato 117. 417 Atti XIII.A.9, allegati 119, 126, 145–147; V.C.26 e V.C.32.

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(ii) Gli anni dal 2010 al 2018 180. La partecipazione di Garage Karpf alla cooperazione nell’ambito delle commesse pub- bliche durante gli anni tra il 2010 e il 2018 è testimoniata dalle circostanze significative riportate qui di seguito (v. sotto n. marg. 182 segg., 184 segg., 188, 190). 181. A titolo di premessa, occorre notare che tra il 2012 e il 2018 Garage Karpf non ha parte- cipato a dei concorsi pubblici indetti dal Cantone Ticino per la fornitura di veicoli, 418 conti- nuando a ottenere incarichi diretti o a partecipare a concorsi indetti da altri enti pubblici, come ad esempio [...] ([...]). 419 Dagli atti risulta che ciò è dovuto, da un lato, al fatto che un concorso pubblico per la fornitura di autoveicoli [...] vinto nel 2011 (v. sotto n. marg. 182 segg.) gli ha permesso di fornire veicoli nuovi al committente [...] per un periodo di quattro anni (dal 2011 al 2014), e, dall’altro lato, al fatto che tra il 2015 e il 2017 le autorità [...] non hanno più indetto commesse pubbliche tramite pubblico concorso o procedura ad invito, prediligendo gli incarichi diretti (v. n. marg. 128). a. Gli autoveicoli [...] 182. Il [...] 2011 Garage Karpf ha vinto un concorso pubblico [...] per la fornitura di venti veicoli del marchio VW, modello “Passat CL (Caravan)” destinati al [...] e ripartiti su quattro anni (2011–2014). 420 Essendo stato l’unico concessionario a presentare un’offerta, Garage Karpf ha ottenuto l’aggiudicazione della commessa pubblica per la fornitura di tutti i veicoli in gara. L’acquisto del [...] prevedeva una spesa complessiva di [...] franchi. 421 Secondo quanto di- chiarato da [...] (Garage Karpf) durante l’audizione del 27 novembre 2018 in qualità di parte, si sarebbe trattato di una commessa pubblica estremamente complessa dal punto di vista tecnico che richiedeva numerose modifiche e il montaggio di diversi accessori ai veicoli richie- sti. 422 Ciò avrebbe portato gli altri concessionari a desistere dal presentare delle offerte. 423

Secondo le sue stesse dichiarazioni in sede di audizione, [...] (Garage Karpf) avrebbe potuto vantare già una certa esperienza in questo tipo di commesse, avendo già partecipato e vinto un concorso pubblico per la fornitura di veicoli [...] nel 2006/2007. 424 Inoltre, in ragione delle conoscenze tecniche (in quanto [...] e suo [...] [...] 425 ) e dell’esperienza acquisita, [...] (Garage Karpf) ha affermato di avere prediletto le commesse pubbliche complesse, nelle quali venivano richiesti dei veicoli che necessitavano di modifiche speciali, come nel caso dei veicoli [...]: 426

“[...] Preferiamo lavorare sulla qualità. Nelle offerte complesse c’è più spazio di manovra, men- tre nelle commesse ordinarie, c’è poco da fare” 427 . In relazione a tale aspetto occorre, tuttavia, notare che Garage Karpf ha partecipato a un concorso pubblico [...], indetto nell’aprile del 2019 (data successiva all’apertura della presente inchiesta) per l’acquisto di un totale di ven- tidue veicoli (tra cui sei autovetture elettriche e dodici autofurgoni) destinati [...], presentando

418 Cfr. atti VI.1–VI.3. V. anche atto III.3, n. marg.171–195, 222–223. 419 Atti III.3, n. marg. 178–195; XII.4–XII.5, XII.7; XIII.1–16. 420 Atto VI.1, pagg. 50–52. 421 Ibid. 422 Atto III.3, n. marg. 232–242. 423 Atto III.3, n. marg. 237–242. 424 Atto III.3, n. marg. 234–236, 244–255. Cfr. pure il documento “Ricapitolazione costi veicoli [...]” (atto V.B.9bis), dal quale emerge che Garage Karpf aveva ottenuto la commessa pubblica per for- nire veicoli (modello “Passat” del marchio VW PW) alla [...] negli anni dal 2006 al 2008. 425 Atto III.3, n. marg. 264. 426 Atto III.3, n. marg. 259–266. 427 Atto III.3, n. marg. 264–266.

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delle offerte per sei dei veicoli in gara. 428 In questo caso, non si trattava di una commessa pubblica complessa per dei veicoli destinati [...]. 183. A seguito del concorso vinto nel 2011 (n. marg. 182), Garage Karpf ha deciso di rinun- ciare a presentare un’offerta nell’ambito di una commessa pubblica indetta tramite procedura ad invito da [...] per la fornitura di un veicolo del marchio Škoda. 429 A questo concorso pubblico hanno partecipato AMAG Bellinzona e Tognetti Auto, quest’ultimo avendo poi ottenuto l’aggiu- dicazione. 430 In un’email del [...] 2011 indirizzata [...], Garage Karpf ha spiegato che gli era “stato notificato, di aver vinto il concorso per la fornitura delle VW Passat della [...]” e che quindi gli sembrava “etico nei confronti degli altri Garage Volkswagen in Ticino rinunciare que- sta volta prendere parte al concorso”. 431 Quest’email va inserita nel contesto creatosi dopo l’aggiudicazione dei veicoli [...] (n. marg. 182; cfr. pure dichiarazioni di [...] al n. marg. 131) e dimostra che Garage Karpf, rinunciando a partecipare alla commessa pubblica [...], intendeva evitare di nuocere al rapporto di cooperazione istaurato con le altre imprese coinvolte. b. Commesse pubbliche [...] negli anni 2011–2012 184. [...] del 2012 Garage Karpf, così come AMAG Ticino e Tognetti Auto, sono stati invitati a partecipare a delle commesse pubbliche indette [...] tramite procedura ad invito per la forni- tura di due veicoli del marchio VW Commerciali, modello T5, un veicolo del marchio Škoda, modello Yeti Ambition, e due veicoli del marchio Škoda, modello Octavia. 432 Tramite delibere del [...] 2012 [...] aggiudica a Garage Karpf le commesse pubbliche per la fornitura dei due veicoli Škoda Octavia e dei due veicoli VW T5. 433 La commessa pubblica per la fornitura del veicolo Škoda modello Yeti Ambition è invece aggiudicata ad AMAG Bellinzona. 434

Con email del [...] 2012 [...] (Garage Karpf) chiede aiuto ad [...] (AMAG Ticino) in relazione alla vendita di un veicolo del marchio Audi a uno dei suoi clienti. 435 Tramite email dello stesso giorno, [...] (AMAG Lugano) risponde “[...] Io ho imparato che la fiducia bisogna guadagnar- sela con azioni e fatti ed è per questo che ti ho "aperto" tutte le porte nel limite del possibile e delle normali regole commerciali. Purtroppo devo amaramente constatare che da parte tua invece vedo solo un cinico opportunismo [...]”, aggiungendo: “[...] Fatta questa premessa, volevo complimentarmi con te per l’attribuzione del concorso [...]”. 436 L’insieme delle circo- stanze consente di ritenere che, con la sua risposta, [...] (AMAG Lugano) si riferiva alle offerte presentate da Garage Karpf nell’ambito delle commesse pubbliche [...] [...] 2012. [...] (Garage Karpf) si giustifica nei confronti di [...] (AMAG Lugano), affermando che “[l]’offerta fatta da [[...]] [...] voleva unicamente allinearsi con quella del 2011”. 437 [...] (Garage Karp f) allega alla sua email sia il verbale di aperture delle offerte per la commessa pubblica del [...] 2011 indetta [...] e riguardante la fornitura di un veicolo del marchio Škoda, modello “Octavia

428 Atto V.F.95. 429 Atto XII.7, pagg. 14–17. 430 Ibid. 431 Atto XII.5. Benché l’aggiudicazione sia stata decisa solo [...] 2011, l’apertura pubblica delle offerte è avvenuta il [...] 2011. Dal verbale dell’apertura delle offerte, Garage Karpf ha potuto apprendere di essere la sola impresa ad avere presentato un’offerta (v. atto VI.1, pag. 50). 432 Cfr. atto XII.4, pagg. 4 e 9. V. anche atto XIV.A.20 allegati 241–243. 433 Atto XII.4, pagg. 4 e 9. 434 Atto XII.4, pagg. 5–8. 435 Atto I.291, pag. 3. [...] (Garage Karpf) aveva promesso a un cliente un determinato sconto sulla vendita di un modello del marchio Audi che avrebbe dovuto ritirare presso AMAG Giubiasco. Tut- tavia, con il riposizionamento del prezzo l’autoveicolo era diventato più caro. 436 Atto II.74, pagg. 2–3. 437 Atto II.74, pagg. 2 e 4–8.

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Combi”, sia “una tabella di comparazione” nella quale sono visibili le offerte presentate da Garage Karpf, AMAG e Tognetti Auto nell’ambito delle commesse pubbliche del 2011 e del 2012 indette da [...]. Dalla documentazione fornita [...] nel quadro dell’inchiesta, si evince che nel 2011 Tognetti Auto aveva presentato le offerte più vantaggiose dal punto di vista del prezzo, aggiudicandosi in seguito le commesse pubbliche per tutti i veicoli messi in con- corso. 438 Nel 2012, è stato invece Garage Karpf a presentare le offerte più vantaggiose dal punto di vista del prezzo. 439 Tuttavia, AMAG Ticino aveva vinto la commessa pubblica per la fornitura del veicolo del marchio Škoda modello Yeti in ragione della valutazione di altri criteri in suo favore, quali “termine di consegna” e “apprendisti”, ottenendo così un punteggio supe- riore a quello di Garage Karpf. 440

Tramite email del [...] 2012 [...] (AMAG Lugano) trasmette la risposta di [...] (Garage Karpf) ad [...] (AMAG Sorengo), chiedendogli cosa ne pensasse. 441 Con email dello stesso giorno [...] (AMAG Sorengo) risponde : “ [...] Quando le persone non sanno cosa rispondere, in ge- nerale, attaccano. Credo proprio che il tuo scritto, non abbia nulla di arrogante; forse non co- nosce l’etimologia della parola “ Arrogante ” !! Comunque non è la sostanza il problema, e la forma che non ha funzionato ! Se ci deve essere collaborazione tra di noi ( AMAG / Tognetti / Karpf/ Maffeis,) nessuno si deve permettere di fare dei capitolati di nascosto, come ha fatto [...]. Se avesse parlato che lo voleva fare anche lui, le avremmo fatto anche guadagnare soldi e tempo, perche’ avrebbe dovuto solo ricopiarlo, !! Visto e considerato che lui e’ molto attento anche al franchetto !!! Facciamo una riunione, se sei d’accordo, cosi stemperiamo questa ten- sione inutile che si e’ creata, e mettiamo le basi per proseguire bene l’argomento Capitolati” (carattere in grassetto aggiunto). 442

Con email del [...] 2012 [...] (AMAG Bellinzona) informa [...] (AMAG Lugano) di avere contat- tato [...] (Garage Karpf) e che quest’ultimo si era scusato per “la questione capitolato”, aggiun- gendo che “[[...]] è seriamente amareggiato e credo che sia stato effettivamente gestito senza peso...dagli errori si impara!! Avremo occasione per appianare! Grazie ancora per la riunione di oggi!”. 443

  1. Secondo le dichiarazioni di AMAG rese nell’ambito dell’autodenuncia in relazione alla commessa pubblica indetta [...] [...] del 2012, AMAG Ticino, Garage Maffeis e Tognetti Auto hanno coordinato il loro comportamento nell’ambito delle procedure ad invito indette da [...] negli anni 2011 e 2012. Avendo partecipato alla commessa pubblica di [...] nel 2012 con l’inol- tro di offerte più vantaggiose e aggiudicandosi alcuni dei veicoli in concorso contro la volontà degli altri partecipanti, Garage Karpf ha fatto saltare il piano di Tognetti Auto e AMAG Ticino. 444

Ciò avrebbe portato a dei dissapori tra AMAG Ticino, Tognetti Auto, Garage Maffeis e Garage Karpf. 445

  1. I toni e il contenuto degli scambi di email riportati sopra in relazione alla commessa pub- blica di [...] dimostrano che le imprese coinvolte partivano dal presupposto che esisteva una “collaborazione” nell’ambito delle commesse pubbliche tra AMAG Ticino, Garage Karpf, Ga- rage Maffeis e Tognetti Auto. In effetti, l’iniziativa solitaria di Garage Karpf e il mancato coor- dinamento con le altre imprese coinvolte hanno portato al contrasto illustrato sopra. Le giusti- ficazioni e le scuse di Garage Karpf nei confronti di AMAG Ticino in merito alle offerte

438 Cfr. atto XII.7, pagg. 8–18. 439 Cfr. atti XII.4, XII.7, pagg. 18–25. 440 Ibid. 441 Atto II.74, pag. 2. 442 Atto II.74, pag. 1. 443 Atto II.74. V. anche atto XIV.A.28, allegato 249. 444 Atto XIV.A.13, pag. 6. 445 Ibid.

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presentate nel quadro della commessa pubblica di [...] comprovano e sostanziano la sua par- tecipazione e il suo consenso alla cooperazione intrapresa nell’ambito delle commesse pub- bliche indette nel Cantone Ticino. 187. Infine, dall’email del [...] 2012 di [...] (AMAG Bellinzona), nella quale egli scrive: “Grazie ancora per la riunione di oggi!” (v. n. marg. 184), si deduce che la riunione tra le imprese coinvolte “per stemperare la tensione” alla quale fa riferimento [...] (AMAG Sorengo) nella sua email (v. n. marg. 184) abbia avuto luogo. c. Commessa pubblica [...] nel 2013 188. Nel 2013 Garage Karpf partecipa a una commessa pubblica tramite procedura ad invito indetta da [...] per la fornitura di due veicoli commerciali modello T5 del marchio VW NF. 446 La commessa pubblica è aggiudicata con decisione del [...] 2013 ad AMAG Bellinzona, il quale ha ottenuto il miglior punteggio. 447

  1. Prima dell’aggiudicazione, tramite email del [...] 2013 [...] (AMAG Bellinzona) invia a [...] (AMAG Ticino) una copia del capitolato di appalto e del verbale di apertura delle offerte riguar- dante la commessa pubblica di [...], lamentandosi del fatto che le offerte preparate da [...] (AMAG Sorengo) erano sbagliate in quanto indicavano un prezzo troppo basso e che ciò aveva fatto perdere dell’utile ad AMAG Bellinzona: “...per farlo così e poi sbagliare il prezzo del ca- pitolato indicando a noi che per ‘vincere’ andava fatto il [...] ...tanto vale...!! Questo è il classico caso che su una fornitura del genere perdiamo [...] franchi di possibile utile!!!”. 448 Lo stesso giorno [...] (AMAG Bellinzona) invia gli stessi documenti (copie del capitolato e verbale di aper- tura delle offerte) senza commenti ad [...] (AMAG Sorengo) e [...] (Garage Karpf). 449 Secondo le dichiarazioni di AMAG rese nell’ambito dell’autodenuncia, come già successo nel 2011 e dopo l’“incidente” del 2012 (n. marg. 184), AMAG Ticino e Garage Karpf hanno cooperato nell’ambito della commessa pubblica indetta da [...] tramite procedura ad invito nel 2013. 450

d. Concorso pubblico del 2015 190. In merito a un concorso pubblico del 2015 riguardante un veicolo commerciale 451 , tramite email del [...] 2015, [...] (Garage Karpf) invia il relativo modulo di offerta ad [...] (AMAG Bellin- zona), scrivendo: “[...] in allegato trovi il modulo d’offerta come accordato. Fammi sapere cosa ne pensi [...]”. 452 Lo stesso giorno [...] (AMAG Bellinzona) trasmette per email a [...] (Garage Karpf) l’offerta per un veicolo commerciale modello VW Crafter e una copia del modulo d’of- ferta in parte compilata. 453 Nell’offerta trasmessa da [...] (AMAG Bellinzona) sono indicati il prezzo del veicolo (prezzo base del veicolo sommato con il prezzo dell’equipaggiamento sup- plementare lordo), le spese di consegna, il prezzo totale di acquisto del veicolo e l’imposta preventiva sul valore aggiunto (IVA). 454 Come menzionato in precedenza (n. marg. 13), tra il 2009 e il 2018 Garage Karpf è stato partner commerciale di AMAG Bellinzona per la vendita di veicoli del marchio VW NF. Tuttavia, l’offerta inviata da [...] (AMAG Bellinzona) a [...] (Ga-

446 Atti XII.4, pagg. 13–14; XIV.A.27, allegati 564, pag. 4, 565, pag. 4. 447 Atto XII.4, pagg. 13–14. Cfr. anche XIV.A.27, pagg. 6–7, allegati 563, 564 e 565. 448 Atti V.B.35; XIV.A.27, allegato 564. 449 Atto XIV.A.27, allegato 565. 450 Atto XIV.A.27, pagg. 6–7. 451 Sulla base dei documenti versati agli atti non è possibile stabilire di quale concorso pubblico si trattasse. 452 Atto V.B.43. 453 Atto V.B.44. 454 Ibid.

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rage Karpf) non è un’offerta che rientra nella relazione contrattuale di partenariato commer- ciale (v. n. marg. 5 seg.). In effetti, in un’offerta per l’acquisto di un veicolo da parte di un partner commerciale dovrebbero figurare i ribassi concessi a quest’ultimo sulla base delle con- dizioni di acquisto convenute e non il prezzo per le spese di consegna. L’offerta inviata da [...] (AMAG Bellinzona) è dunque un’offerta destinata al cliente finale. 191. Nella sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria, Gruppo Karpf ha affermato che l’offerta inoltrata da [...] (AMAG Bellinzona) a [...] (Garage Karpf) tramite email del 6 marzo 2015 non conteneva ribassi e che il pacchetto consegna, secondo le dichiarazioni di AMAG nel quadro dell’autodenuncia, sarebbe stato incluso automaticamente nell’offerta attraverso il software di AMAG per l’elaborazione delle offerte e dei contratti di acquisto. 455 A questo pro- posito, Gruppo Karpf ha menzionato le dichiarazioni di AMAG nel quadro dell’autodenuncia, secondo cui in questo caso non si sarebbe trattata di un’offerta destinata a un cliente finale e [...] (AMAG Bellinzona) avrebbe fornito sostegno a [...] (Garage Karpf) nella scelta del veicolo del marchio VW NF adatto per il concorso pubblico. 456

  1. Alle obiezioni sollevate da Gruppo Karpf è sufficiente rilevare che il “sostegno” richiesto da [...] (Garage Karpf) riguardava l’elaborazione di un’offerta destinata a un committente pub- blico, quindi un cliente finale. L’offerta inoltrata da [...] (AMAG Bellinzona) indicava il prezzo finale e il pacchetto consegna. Il fatto che nella stessa non figuri uno sconto al cliente non è significativo. Lo scambio di email tra [...] (Garage Karpf) e [...] (AMAG Ticino) concernente un’offerta per un concorso pubblico nel 2015 (v. n. marg. 190) va visto nel quadro generale di cooperazione esistente tra le imprese coinvolte nell’ambito delle commesse pubbliche e alla quale lo stesso Gruppo Karpf si è riconosciuto partecipe (v. sotto n. marg. 195). Il tentativo di farlo passare come una forma di “sostegno” da parte di AMAG Ticino a Garage Karpf si scontra con quanto emerge dai mezzi probatori illustrati ai paragrafi precedenti (v. n. marg. 115 segg., 142 e 149) e secondo cui AMAG Ticino non si limitava a prestare semplice “assistenza” ai concessionari in relazione all’allestimento o alla modifica di veicoli richiesti dal committente nel quadro delle commesse pubbliche, ma assumeva un ruolo ben più ampio, trasmettendo le offerte contenenti condizioni del prezzo in applicazione di un metodo di cooperazione concor- dato e instaurato da anni. e. Conclusione
  2. I diversi elementi esposti sopra permettono di ritenere che Gruppo Karpf faceva parte del gruppo di imprese coinvolte nella strategia di cooperazione nell’ambito delle commesse pubbliche messa in atto, perlomeno, dal 2006 al 26 giugno 2018, data che coincide con l’aper- tura dell’inchiesta.
  3. Benché Gruppo Karpf abbia partecipato a dei concorsi pubblici del Cantone Ticino solo in alcune occasioni, dagli atti risulta che quest’impresa era cosciente del fatto che la sua par- tecipazione a una commessa pubblica doveva sottostare alla strategia descritta in precedenza (n. marg. 115 segg. e 128 segg.). Non vi sono elementi che provano che Gruppo Karpf abbia comunicato in modo chiaro alle imprese coinvolte il suo disaccordo con i comportamenti intra- presi, dissociandosi dalle strategie di cooperazione convenute inj materia di commesse pub- bliche e messe in atto nel periodo tra il 2006 e il 2018. Al contrario, nel caso dell’aggiudicazione ottenuta da [...] nel 2012 (n. marg. 184), Garage Karpf si giustifica per avere inoltrato delle offerte al committente senza concertarsi con gli altri partecipanti e infine si scusa per quanto accaduto (n. marg. 184).
  4. Inoltre, lo stesso Gruppo Karpf ha riconosciuto di avere partecipato alla cooperazione nel quadro delle commesse pubbliche come componente di un piano globale messo in atto tra

455 Atto XIX.95, n. marg. 31. 456 Ibid.

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gli anni 2006 e fine giugno 2018 (v. n. marg. 57). 457 In questo contesto, tuttavia, Gruppo Karpf precisa che le commesse pubbliche che gli sono state aggiudicate non sono state oggetto di alcuna coordinazione delle offerte o altra cooperazione con altre parti al procedimento. 458

  1. Nel quadro della sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria, Gruppo Karpf ha fatto valere il ruolo passivo assunto da Garage Karpf nell’ambito della cooperazione. Ga- rage Karpf avrebbe ricevuto le email di AMAG Ticino unicamente in modo passivo e non avrebbe partecipato a incontri o inviato email ad altri distributori in merito all’organizzazione di accordi sugli appalti. 459 Gruppo Karpf ha sottolineato, da un lato, di avere partecipato a pochi concorsi pubblici e che nessun veicolo di un concorso pubblico gli sia stato attribuito da parte di AMAG Ticino o da altri distributori, 460 e, dall’altro, che Garage 3 Valli non era coinvolto in accordi sugli appalti 461 . Gruppo Karpf ha ribadito pure che le commesse pubbliche che gli sono state aggiudicate non sono state oggetto di un accordo sugli appalti. 462 In questo contesto, Gruppo Karpf ha menzionato in particolare i concorsi pubblici riguardanti i veicoli [...] (v. n. marg. 182 segg.). 463

  2. Le argomentazioni di Gruppo Karpf avanzate nel quadro della sua presa di posizione non inficiano le conclusioni esposte sopra in relazione al coinvolgimento di tale impresa alla cooperazione nell’ambito delle commesse pubbliche.

  3. Innanzitutto, va ricordato che Gruppo Karpf ha riconosciuto di avere partecipato alla coo- perazione nel quadro delle commesse pubbliche come componente di un piano globale messo in atto tra gli anni 2006 e fine giugno 2018 (v. n. marg. 195). Gruppo Karpf era una figura attiva di tale componente, in quanto consapevole della propria implicazione ha partecipato a dei concorsi pubblici negli anni tra il 2006 e il 2018. Il semplice fatto che Gruppo Karpf non fosse implicata nell’organizzazione dei casi di applicazione concreta della cooperazione nel quadro di singoli concorsi pubblici documentati agli atti e che non abbia beneficiato di attribuzioni di veicoli in relazione a tali concorsi, non significa che esso abbia assunto un ruolo meramente passivo o defilato.

  4. Contrariamente a quanto preteso da Gruppo Karpf, la rinuncia di Garage Karpf, a bene- ficio di AMAG Ticino e Tognetti Auto, a partecipare alla procedura ad invito indetta da [...] nel 2011 dopo essersi aggiudicato i venti veicoli [...] (v. n. marg. 182 seg.), così come le giustifi- cazioni formulate da [...] (Garage Karpf) e [...] (Garage Karpf) nei confronti di [...] (AMAG Ticino) in relazione alle aggiudicazioni ottenute nell’ambito della procedura ad invito indetta sempre da [...] nel 2012 (v. n. marg. 184 segg.) non sono da considerare come comportamenti procompetitivi. Come già indicato precedentemente (v. n. marg. 183 e 186), tali circostanze non fanno altro che confermare la volontà di Gruppo Karpf di attenersi ai termini della coope- razione e di evitare attriti tra le imprese coinvolte o di riparare a eventuali conflitti inerenti all’applicazione dell’intesa. B.3.2.4.3 Garage Maffeis

  5. Garage Maffeis ha preso parte alla cooperazione nell’ambito delle commesse pubbliche, perlomeno, dal 2006 al 26 giugno 2018, data che coincide con l’apertura dell’inchiesta. Ciò

457 Atti XVII.A.1–2. 458 Ibid. 459 Atto XIX.95, n. marg. 6. 460 Atto XIX.95, n. marg. 7–8 461 Atto XIX.95, n. marg. 9. 462 Atto XIX.95, n. marg. 10 segg. 463 Atto XIX.95, n. marg. 13 segg.

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risulta in particolare da vari scambi di email 464 , dalle testimonianze raccolte 465 , così come dalle dichiarazioni rese nel quadro dell’autodenuncia e dai mezzi probatori allegati a quest’ultime 466 . (i) Gli anni dal 2006 al 2009 201. Come risulta dai mezzi di prova esposti ai n. marg. 117–120, Garage Maffeis (all’epoca dei fatti già concessionario del marchio VW PW, v. n. marg. 22) faceva parte del gruppo di concessionari coinvolti nella cooperazione riguardante i concorsi pubblici nel periodo tra il 2006 e il 2009. In tale documentazione emerge l’esistenza di un “Gruppo Concessionari” 467 , di “accordi intrapresi nelle ultime riunioni fatte con gli agenti Ticino” 468 , di incontri in cui era stato stabilito che “ai concorsi cantonali partecipavano solo i concessionari di marca che si suddivi- devano poi a rotazione gli eventuali appalti” 469 e di un protocollo di riunione che riporta la de- cisione sul modo di comunicare e i nomi dei concessionari partecipanti alla cooperazione, tra cui è indicato Garage Maffeis 470 . 202. Garage Maffeis figura anche fra i destinatari delle comunicazioni di [...] (AMAG Sorengo) concernenti le procedure per i concorsi pubblici così come stabilito nella riunione del 16 marzo 2007 (v. n. marg. 120). 471

  1. Il suo coinvolgimento è in particolare testimoniato da un’email del [...] 2008 in relazione a un concorso pubblico indetto [...] il [...] 2008 per l’acquisto di diversi autoveicoli e veicoli commerciali (v. n. marg. 126), con la quale [...] (Garage Maffeis) chiede a [...] (AMAG Ticino): “Ciao [...], vorrei sapere se il concorso per i veicoli dello stato lo facciamo insieme o se ognuno per conto suo...Fammi sapere” 472 . (ii) Gli anni dal 2010 al 2018
  2. Per quanto concerne il periodo dal 2010 al 2018, dalla documentazione acquisita nel corso degli accertamenti, così come dalle dichiarazioni rese nell’ambito dell’autodenuncia e dai mezzi di prova allegati alle stesse risulta che, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, Garage Maffeis ha ricevuto sistematicamente per fax o per email le offerte di AMAG Lugano|Sorengo da [...] (AMAG Sorengo) o [...] (AMAG Sorengo). 473 Le eventuali indicazioni complementari sul comportamento da adottare venivano fornite per email

464 Cfr. in particolare atti II.43, II.47, II.80, II.112, II.114, II.116, II.119–120, II.122, II.124, II.126, II.128, II.130, II.132, II.134, II.136, II.137, II.140, II.157, II.162–164; V.C.65; V.C.75–77; V.C.85–87; V.C.103–106; V.C.119. 465 Cfr. atti III.6, n. marg. 132–133, 155–159, 315–316, 330–331, 349–351; IV.2, n. marg. 202–210, 233–234, 287–288; IV.7, n. marg. 149–307. 466 Cfr. Atti XIV.A.1, pagg. 3–6, allegati 1–10, 17–22; XIV.A.4, pagg. 2–4, allegato 28; XIV.A.7, pagg. 5–7, allegati 78, 81, 85–86, 88–98; XIV.A.9, pagg. 6–17, allegati 115–180; XIV.A.13, pagg. 3–4, 9– 10, allegati 236–240, 258–260; XIV.A.27, pag. 8, allegati 561–562. 467 Atto XIV.A.9, allegato 111. 468 Atto XIV.A.9, allegato 116. 469 Atto XIV.A.9, allegato 140. 470 Atto XIV.A.9, allegato 117. 471 Atti XIV.A.9, allegati 119, 145–147; V.C.26 e V.C.32. 472 Atto V.C.25. 473 Cfr. atti II.78; II.109–140; II.157; V.C.64–65; V.C.75–77; XIV.A.1, allegati 2–5; XIV.A.9, allegato 171.

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(a volte contenute nei documenti stessi delle offerte, tramite annotazioni scritte a mano come ad esempio “Tognetti” o “Maffeis”, v n. marg. 133) 474 oppure per telefono 475 . 476

B.3.2.4.4 Garage Nessi 205. Come si evince dai mezzi di prova esposti ai n. marg. 117–120, Garage Nessi (all’epoca dei fatti concessionario del marchio VW PW fino al 2008, v. n. marg. 24) faceva parte del gruppo di concessionari coinvolti nella cooperazione riguardante i concorsi pubblici nel periodo tra il 2006 e il 2009. In tale documentazione emerge l’esistenza di un “Gruppo Concessio- nari” 477 , di “accordi intrapresi nelle ultime riunioni fatto con gli agenti Ticino” 478 , di incontri in cui era stato stabilito che “ai concorsi cantonali partecipavano solo i concessionari di marca che si suddividevano poi a rotazione gli eventuali appalti” 479 e di un protocollo di riunione che riporta la decisione sul modo di comunicare e i nomi dei concessionari partecipanti alla cooperazione, tra cui è indicato Garage Nessi 480 . 206. Garage Nessi figura anche fra i destinatari delle comunicazioni di [...] (AMAG Sorengo) concernenti le procedure per i concorsi pubblici così come stabilito nella riunione del 16 marzo 2007 (v. n. marg. 120). 481

  1. Nella sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria, Garage Nessi ha sottoli- neato che destinatario delle comunicazioni di [...] (AMAG Sorengo) del 20 marzo 2008 e del 1° aprile 2008 (cfr. n. marg. 126) era [...], collaboratore di AMAG. 482 Garage Nessi sostiene che non vi siano evidenze di una sua partecipazione alla cooperazione riguardante gli appalti pubblici nel periodo tra il 2006 e il 2009 e che, nella sua proposta, la Segreteria avrebbe rite- nuto il coinvolgimento di Garage Nessi unicamente sulla base dello statuto di concessionario del marchio VW PW che la ditta individuale [...] assumeva in quel periodo. 483

  2. Dal contenuto dell’email del 20 marzo 2008 menzionato precedentemente (v. n. marg.

  1. inviato da [...] (AMAG Ticino) ad [...] (AMAG Sorengo) è possibile dedurre che le suc- cessive comunicazioni di quest’ultimo non erano destinate a [...], collaboratore di AMAG, bensì a [...]di Garage Nessi. L’invio di tali comunicazioni a [...] (AMAG) può dunque essere attribuito

474 Ibid. 475 Cfr. atto XIV.A.4, pag. 3. In questo contesto occorre anche evidenziare come Garage Maffeis abbia partecipato a tutte le commesse pubbliche indette dal Cantone Ticino in quegli anni tramite con- corso pubblico o su invito per i marchi del gruppo Volkswagen che rappresenta, salvo due concorsi pubblici, uno del 2011 (lotto no. [...]) e uno del 2012 (lotto no. [...]) (cfr. atti VI.1–3; VII.1–3; VIII.1; IX.1–2; X.1; XI.1; XII.1–8; XIII.1–XIII.6). Per il resto, Garage Maffeis si è aggiudicato delle com- messe pubbliche su incarico diretto del Cantone Ticino o del Comune di [...] (cfr. atti XIII.12–13). 476 In merito alla commessa pubblica lotto no. [...] 1 [...] 2011, si sottolinea che Garage Maffeis, pure non avendo partecipato a tale concorso, ha ricevuto da parte di [...] (AMAG Sorengo) le indicazioni per ordinare presso l’importatore AMAG Import l’autoveicolo no. 13 aggiudicato ad AMAG Sorengo (cfr. atto XIV.A.13, pag. 3–4 e allegati 236–237; cfr. pure atto XIV.A.7, allegati 64 e 66). Le dichia- razioni e i mezzi probatori resi nell’ambito dell’autodenuncia, così come il resto della documenta- zione agli atti, convergono nello stabilire che in relazione alla commessa pubblica lotto no. [...] [...] 2011 AMAG, Tognetti Auto e Garage Maffeis avevano convenuto che quest’ultimo non parteci- passe, ma che potesse beneficiare della “ripartizione interna” di uno dei veicoli, nel caso specifico l’autoveicolo no. 13, tramite il metodo utilizzato negli anni precedenti (v. n. marg. 115). 477 Atto XIV.A.9, allegato 111. 478 Atto XIV.A.9, allegato 116. 479 Atto XIV.A.9, allegato 140. 480 Atto XIV.A.9, allegato 117. 481 Atti XIII.A.9, allegati 119, 145–147V.C.26 e V.C.32. 482 Atto XIX.97, n. marg. 22–23. 483 Atto XIX.97, n. marg. 24–27.

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a un errore di [...] (AMAG Sorengo) e presumibilmente dovuto all’inserimento automatico dei destinatari della posta elettronica. Ad ogni modo, il fatto che in un’occasione, contrariamente alle indicazioni ricevute da [...] (AMAG Ticino), [...] (AMAG Sorengo) abbia erroneamente in- viato due delle sue email a [...], collaboratore di AMAG, anziché [...], non è una circostanza atta a determinare l’estraneità di Garage Nessi alla cooperazione messa in atto in quel periodo. 209. La valutazione globale dei mezzi di prova a disposizione ed elencati precedentemente (v. n. marg. 205 seg.) porta a concludere che Garage Nessi ha partecipato, seppure marginal- mente, alla cooperazione riguardante le commesse pubbliche, perlomeno, dal 2006 al 2009. 210. Non emergono invece elementi di una partecipazione da parte di Garage Nessi alla coo- perazione riguardante le commesse pubbliche avvenuta dal 2010 al 2018. B.3.2.4.5 Tognetti Auto 211. Tognetti Auto ha preso parte alla cooperazione nell’ambito delle commesse pubbliche, perlomeno, dal 2006 al 26 giugno 2018, data che coincide con l’apertura dell’inchiesta (v. n. marg. 115 segg., 128 segg. e mezzi di prova citati). 212. La partecipazione di Tognetti Auto alla cooperazione nell’ambito delle commesse pub- bliche è in particolare testimoniata dai numerosi scambi di email intercorsi tra AMAG Ticino e Tognetti Auto nel periodo dal 2006 al 2014. 484 Questi scambi (in parte riportati precedente- mente, v. n. marg. 117–126, 134–139, 157–168) dimostrano che Tognetti Auto era costante- mente coinvolto nelle attività di cooperazione riguardanti il modo di procedere in relazione ai concorsi pubblici per la fornitura di veicoli e la determinazione delle offerte, la ripartizione dei veicoli in gara o aggiudicati. 213. Sentito in qualità di parte, [...] (Tognetti Auto) ha dichiarato di avere ricevuto da parte di AMAG Ticino dei semplici “consigli” per dei veicoli che richiedevano delle conoscenze tecni- che 485 (salvo poi affermare che AMAG Ticino tentava di gestire l’attribuzione delle commesse pubbliche 486 e di imporre agli altri concessionari e partner commerciali una determinata stra- tegia 487 ). Tuttavia, dagli atti risulta in modo inequivocabile che AMAG Ticino non forniva sem- plici consigli per l’allestimento o la modifica di veicoli e che Tognetti Auto ha preso attivamente parte alle strategie di coordinazione e di cooperazione nell’ambito delle commesse pubbliche dirette da AMAG Ticino. 488

  1. Sulla questione di sapere se fossero necessarie delle conoscenze tecniche specifiche per allestire alcune delle offerte riguardanti degli autoveicoli commerciali ricevute da [...] (To- gnetti Auto) da parte di [...] (AMAG Sorengo) nel quadro di un concorso pubblico del 2012 (v. n. marg. 136), [...] (Tognetti Auto), sentito in qualità di testimone, ha dichiarato: “Una persona che ha conoscenza minima nell’ambito di veicoli commerciali, non ha bisogno di aiuto per allestire quest’offerta. [...]

484 Cfr. atti II.68–70, II.109–140, II.161; V.F.23–30; XIV.A.7, allegati 68–69, 71–72, 76, 78, 81, 99; XIV.A.9, allegati 111, 118–119, 126, 128, 131, 134–135, 138–139, 144–147, 149–150, 152, 154, 156–157, 161; XIV.A.13, allegati 238–253; XIV.A.27, allegato 559. 485 Cfr. atto III.4, n. marg. 134–149, 163–168, 226–228, 309–317, 328–329, 331–332, 335, 337–338, 352, 354–355, 413–414. 486 Atto III.4, n. marg. 151–152, 236–237, 258–259, 262–263, 296–297, 318–319, 616. 487 Atto III.4, n. marg. 285–286. 488 Cfr. in particolare atti II.19, pagg. 56–108; II.68–70, II.109–140, II.161; III.6, n. marg. 222, 244–246, 349–351; V.F.23–30; XIV.A.7, pagg. 3–6 e allegati 68–69, 71–72, 76, 78, 81, 99; XIV.A.9, pagg. 3 segg., allegati 111, 117–119, 126, 128, 131, 134–135, 138–139, 144–147, 149–150, 152, 154, 156–157, 161; XIV.A.13, pagg. 4–7 e allegati 238–253; XIV.A.27, pag. 5, allegato 559.

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Con un minimo di conoscenza necessario nell’ambito di veicoli commerciali, si può al- lestire un’offerta senza aiuto esterno. Il [...] sarebbe in grado di allestire le offerte dei veicoli n. 2 e 16 di cui abbiamo parlato in precedenza? Credo di sì. [...]”. 489

In merito alle offerte ricevute da [...] (Tognetti Auto) da parte di [...] (AMAG Sorengo) per i veicoli delle posizioni no. 4, 9 e 14 concernenti il concorso pubblico del [...] 2013 (v. n. marg. 137), [...] (Tognetti Auto) ha affermato che queste offerte avrebbero potuto essere allestite senza conoscenze specifiche in ambito di sovrastrutture o allestimenti. 490

  1. Secondo [...] (Tognetti Auto) i cosiddetti “consigli” di [...] (AMAG Sorengo) sarebbero stati forniti fino al 2013, anno a partire dal quale Tognetti Auto ha fatto affidamento a un ven- ditore formato per i veicoli commerciali, ovvero [...] (Tognetti Auto). 491 Tuttavia, come dimo- strato dallo scambio avvenuto nel quadro della commessa pubblica del [...] 2014 indetta dal Comune di [...] tramite procedura ad invito (v. n. marg. 139), i contatti tra AMAG Ticino e Tognetti Auto non erano terminati con l’arrivo di [...] (Tognetti Auto).

  2. Inoltre, nonostante il fatto che agli atti non figurino degli scambi tra AMAG Ticino e To- gnetti Auto in relazione ai concorsi pubblici indetti dal Cantone Ticino negli anni 2014 e 2018, non si può concludere che Tognetti Auto non facesse più parte del gruppo di imprese coinvolte nella strategia di cooperazione nell’ambito delle commesse pubbliche. La mancata attuazione della cooperazione per quanto riguarda i concorsi pubblici del Cantone Ticino negli anni 2014 e 2018 è da ricondurre più a dei litigi personali tra [...] (AMAG Sorengo) ed [...] (Tognetti Auto) (v. n. marg. 142) che non invece alla fine dell’intesa alla base della cooperazione instaurata tra le imprese coinvolte.

  3. A ciò si aggiunge che lo stesso Tognetti Auto ha riconosciuto di avere partecipato alla cooperazione nel quadro delle commesse pubbliche come componente di un piano globale messo in atto tra gli anni 2006 e fine giugno 2018 (v. n. marg. 57). 492

  4. Infine, dagli atti dell’inchiesta non risulta che Tognetti Auto abbia comunicato in modo chiaro ad AMAG Ticino e alle altre imprese coinvolte il proprio disaccordo con i comportamenti intrapresi in relazione alle commesse pubbliche. In particolare, per quanto riguarda le email di [...] (AMAG Sorengo) inviate a [...] (Tognetti Auto) contenenti le istruzioni e le offerte per le commesse pubbliche, 493 non vi è alcun elemento che dimostri che Tognetti Auto abbia mani- festato in maniera ferma e chiara il proprio disaccordo. B.3.3 Coordinamento in materia di politica dei prezzi

  5. Dalle risultanze istruttorie emerge che nel periodo, perlomeno, dal 2006 fino al 26 giugno 2018, data che coincide con l’apertura dell’inchiesta, è stata posta in essere un’ampia attività di coordinamento in merito a vari elementi del prezzo per la vendita di veicoli nuovi a clienti finali. Tale coordinamento era caratterizzato da regolari discussioni e scambi tra le imprese coinvolte che concernevano sconti e pacchetti consegna (B.3.3.1), offerte e contratti di vendita e altri elementi del prezzo (B.3.3.2), così come margini e provvigioni (B.3.3.3). Inoltre, il coor-

489 Atto IV.8, n. marg. 182–194. 490 Atto IV.8, n. marg. 208–227. 491 Atto III.4, n. marg. 163–168, 227–228, 309–311, 352, 354–355, 414. Cfr. pure atto IV.8, n. marg. 117 segg. 492 XVII.B.1, 4. 493 Cfr. ad esempio atti II.39, II.70 e II.109–140.

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dinamento generalizzato in materia di politica dei prezzi condizionava di riflesso anche la col- laborazione in relazione a delle attività di commercializzazione, come ad esempio delle pro- mozioni comuni di singoli modelli di veicoli nuovi (B.3.3.4). Gli scambi e le intese avvenuti nel quadro di queste singole attività di commercializzazione e che riguardavano la determinazione di condizioni di vendita o di prezzi comuni ricalcavano gli stessi schemi di coordinamento e di cooperazione già da tempo collaudati nel quadro del piano globale e che caratterizzavano il rapporto di “collegialità” tra le imprese coinvolte. Infine, la volontà di coordinare la politica dei prezzi è dimostrata dagli atti che documentano in modo evidente come alcune parti al proce- dimento esercitavano un monitoraggio reciproco sugli impegni comuni presi in relazione alla politica dei prezzi (B.3.3.5). B.3.3.1 Sconti e pacchetti consegna 220. AMAG Ticino (come tutte le succursali di AMAG in Svizzera) crea annualmente delle tabelle che indicano, in particolare, gli sconti e i pacchetti consegna (qui di seguito, semplice- mente: tabella sconti) che i propri consulenti di vendita dovranno applicare alle prime offerte 494

nel quadro della vendita di veicoli nuovi a dei clienti finali e per ognuno dei marchi del gruppo Volkswagen distribuite sul mercato del commercio al dettaglio (Audi, VW PW, VW NF, Seat, Škoda). 495 Queste tabelle sono a uso interno e valgono per tutte le succursali di AMAG Ticino. Qui di seguito è riprodotto a titolo esemplificativo un estratto della tabella sconti del 2013 per il marchio VW veicoli privati: 496

494 In genere, nel quadro della negoziazione con un potenziale acquirente per l’acquisto di un veicolo nuovo, il venditore può formulare più offerte susseguenti (una prima, una seconda, ecc.) man mano che la negoziazione avanza. Ciò è dovuto in gran parte al fatto che usualmente il potenziale acqui- rente si rivolge a più distributori (autorizzati o anche indipendenti), ottenendo così più offerte che utilizza come mezzi di pressione nel quadro della negoziazione. La negoziazione può terminare con l’intesa su un’offerta finale, che eventualmente rappresenterà quella indicata nel contratto di vendita. La tabella sconti serve a indicare ai venditori il loro margine di decisione nel quadro di offerte iniziali o prime offerte (cfr. atto II.105). Ulteriori sconti o condizioni che superano quelli stabiliti nella tabella sconti devono essere approvati o sono decisi dai superiori dei venditori e/o dalla dire- zione dell’impresa. 495 Cfr. atto I.452. 496 Atto II.94.

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Estratto della tabella sconti del 2013 per il marchio VW veicoli privati (atti II.94, V.A.12) 221. Nella prima colonna sono indicati i modelli di veicolo del marchio di riferimento (per il marchio VW PW, ad esempio, i modelli Golf, Passat, Tiguan). Nelle colonne successive sono ripartite le varie condizioni in base al modello. La seconda colonna denominata “Pacchetto consegna” riguarda le spese conteggiate per i lavori di messa a punto per la vendita di un veicolo nuovo e messe a carico del cliente finale. Queste spese possono comportare in parti- colare le prestazioni seguenti: fornitura e affissione della vignetta autostradale, pieno di car- burante, pulizia del veicolo e preparazione secondo le direttive del costruttore/importatore, messa in circolazione. Nelle tabelle sconti i pacchetti consegna sono indicati in franchi svizzeri e possono variare, a seconda del marchio, modello e anno, da circa [...] franchi a circa [...] franchi. I diversi tip i di sconti sono indicati in percentuali nelle colonne di colore verde e deno- minati “Sconto cliente”, “PMI”, “Piccolo flotta” e “Grande flotta”. Si tratta degli sconti che pos- sono variare, a seconda del marchio, modello, tipo di clientela e anno, tra [...] (cosiddetto “netto”) e [...] %, e che i venditori di AMAG Ticino possono applicare alle loro prime offerte per la vendita di veicoli nuovi ai propri clienti finali. Nella colonna successiva di colore azzurro denominata “Base di rimborso” sono indicate in percentuali (variabili tra il [...] e il [...] %, a seconda di anno, marca e modello) i ribassi garantiti da AMAG Import ai propri concessionari e alle filiali di AMAG sulla base dei prezzi lordi di listino. Le colonne successive di colore giallo denominate “Margine VP”, “Margine SP (fattura + procura)”, “Provvigione SP (intermedia- zione)” e “Provvigione Garage (intermediazione)” contengono i margini e le provvigioni, indicati in percentuali (variabili tra il [...] e il [...] %, a seconda di anno, marca, modello e tipo di ope-

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razione) offerti da AMAG Ticino ai partner di servizio o ai propri partner commerciali per l’ac- quisto di veicoli nuovi rispettivamente per la vendita di veicoli nuovi a dei clienti finali nel quadro di un’intermediazione 497 . Nelle ultime colonne a destra di colore arancione e denominate “Rim- borsi PMI”, “Rimborsi Piccolo flotta”, “Rimborsi Grande flotta”, “Trattenuta amministrativa”, “Rimborsi flotta EX-DEMO” sono indicati i rimborsi offerti da AMAG Import ai propri concessio- nari e alle filiali di AMAG Retail per la vendita di veicoli nuovi a dei clienti flotta. Questi rimborsi figurano in percentuali e variano, a seconda della clientela (ad es. [...]), anno, marca e modello, tra il [...] e il [...] %. 498

  1. Le basi di rimborso e i rimborsi per i clienti flotta sono offerti da AMAG Import a tutti i concessionari e filiali di AMAG e sono quindi conosciuti da quest’ultimi. Le condizioni di vendita (“pacchetto consegna”, “sconto cliente”, “PMI”, “piccolo flotta”, “grande flotta”), così come le condizioni offerte da AMAG Ticino ai partner di servizio o ai propri partner commerciali (“Mar- gine VP”, “Margine SP (fattura + procura)”, “Provvigione SP (intermediazione)” e “Provvigione Garage (intermediazione)”) indicate in queste tabelle sconti rappresentano invece informazioni sensibili relative a componenti del prezzo.
  2. Le evidenze raccolte dimostrano che, negli anni dal 2006 al 2018, tra le parti al procedi- mento sono intercorse periodicamente delle discussioni e degli scambi riguardanti il valore delle condizioni di vendita della tabella sconti per le offerte ai clienti finali. 499 Le condizioni di vendita concordate venivano regolarmente comunicate (per email o nell’ambito di riunioni) tra- mite la tabella sconti di AMAG Ticino ai concessionari e partner commerciali coinvolti. 500

B.3.3.1.1 Premessa in merito all’inchiesta VPVW Stammtische / Projekt Repo 2013 224. La tabella sconti e il suo utilizzo sono stati già oggetto di indagini da parte delle autorità in materia di concorrenza nel passato. Nel maggio del 2013 la Segreteria, d’intesa con un membro della presidenza, aveva aperto l’inchiesta VPVW Stammtische / Projekt Repo 2013 nei confronti di AMAG e di altri quattro concessionari con sede nella Svizzera tedesca sulla base di un’autodenuncia della stessa AMAG. Tale procedimento riguardava un accordo sui prezzi attraverso degli incontri regionali dell’associazione VPVW (cosiddetti “Stammtische”), l’elaborazione e la trasmissione ai membri della rete di distribuzione di AMAG di una tabella sconti comune dal formato sostanzialmente identico a quello descritto precedentemente. L’in- chiesta si è conclusa con decisioni del 2015 e del 2016, tramite le quali la COMCO ha emanato

497 Pur non essendo distributori autorizzati, come intermediari i partner di servizio possono acquistare per conto e a nome di un cliente finale un veicolo nuovo di un marchio del gruppo Volkswagen, esibendo un contratto di mandato (cfr. anche n. marg. 16 seg. Opuscolo esplicativo del 29.6.2015 della Commissione della concorrenza relativo alla Comunicazione riguardante gli accordi verticali nel settore del commercio di autoveicoli [Opuscolo informativo ComAuto; <www.comco.admin.ch>

In diritto e documentazione > Comunicazioni > Opuscolo esplicativo ComAuto del 29 giugno 2015]). Per questa attività il partner di servizio sarà rimunerato con una provvigione versata da AMAG. 498 Cfr. ad esempio atti II.37, II.56, II.94, II.146, II.172, II.196, II.216, II.294. V. anche spiegazioni fornite da AMAG nel quadro dell’autodenuncia: atto XIV.A.12, pagg. 6 seg. 499 Atti II.33–34, 36–37, 40, 52, 54–61, 65–67, 73, 84–88, 94, 97–99, 148–151, 209, 217, 222–226; V.A.1, 11, 16–19; V.B.9–10, 23–25, 27–30, 40, 54, 56; V.C.1, 5, 7–15, 17–18, 27, 37–38, 40–47, 53–54, 73–74, 81–84, 90–98; V.B.10; V.C.5, pagg. 5 segg.; V.C.8, 74, 81; V.D.2, pag. 6, 8, 13, 16; V.D.3; V.D.4, pag. 13; V.D.6–10; V.D.16; V.E.1, 6, 11, 13; V.F.6, 10, 110, 122. V. anche XIV.A.5, pagg. 3 segg., allegati 29–62; XIV.A.11, pagg. 3 segg., allegati 181–220; XIV.A.14, pagg. 4 segg., allegati 264–268, 272–274; XIV.A.27, pagg. 8 seg. 500 Cfr. atti II.34–37, 40, 59, 73, 84, 88, 94, 97, 99, 148–151, 209, 217, 222–226; V.37–38, 40–47. 53– 54, 73–74, 81–84; V.D.2, pag. 16; V.D.3, 6–10; V.E.1, 6, 11, 13; V.F.10.

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delle sanzioni forfettarie a carico dei concessionari implicati e approvato la conciliazione con- clusa tra la Segreteria e AMAG. 501 In questo contesto, occorre in particolare segnalare che la tabella sconti convenuta tra le imprese implicate nell’inchiesta VPVW / Projekt Repo 2013 era stata creata sulla base della tabella sconti di AMAG dell’epoca 502 e quindi molto simile dal punto di vista del formato all’esempio esposto sopra (n. marg. 220). B.3.3.1.2 Anni dal 2006 al 2009 225. Dagli elementi probatori agli atti si evince che il coordinamento in relazione alla tabella sconti, tramite discussioni e scambi sulle condizioni di vendita, è iniziato, quantomeno, a par- tire dal 2006. 226. Un documento del 2006 appartenente a Tognetti Auto porta il titolo “Bozza Accordo di sconti” e contiene delle tabelle che indicano i valori riguardanti gli sconti e i pacchetti consegna per diversi modelli di veicoli dei marchi VW PW, Audi e Škoda. 503 Allegati a questo documento vi sono esemplari delle tabelle sconti di Tognetti Auto del 20 febbraio 2006. 504

  1. Tabelle sconti di AMAG Ticino del 2007 e del 2008 sono state sequestrate durante le perquisizioni del 10 e 11 dicembre 2019 presso Garage Maffeis 505 e Garage Weber-Mo- naco 506 .
  2. Un documento Excel appartenente a Garage Karpf del 2 maggio 2007 507 presenta di- verse tabelle sconti degli anni dal 2005 al 2007. Alcuni fogli Excel contengono i titoli seguenti: “Sconti 2006 AMAG”, “2006 Belli” e “SK [...]”. Si presume che “Belli” e “SK [...]” siano riferiti rispettivamente ad AMAG Bellinzona e a [...] (AMAG Bellinzona). Inoltre, nel foglio Excel dal titolo “SK [...]” sotto la colonna “Sconto base” per i marchi Audi, VW NF (“VU”, veicoli utilitari), Seat e Škoda è indicato “Tabella AMAG”. Ciò lascia intendere che nel 2006 Garage Karpf disponeva delle tabelle sconti di AMAG Ticino o che era al corrente degli sconti indicati in queste tabelle.
  3. Un documento del 14 gennaio 2008 appartenente ad AMAG Ticino contiene una tabella nella quale accanto ai nomi delle imprese e dei loro rappresentanti sono rappresentate diverse colonne che riportano i titoli seguenti: “Presente”, “Visto per accordo pubblicità”, “Visto per accordo sconti AUDI”, “Visto accordo sconti VW”. 508

501 Cfr. DPC 2019/1, 84, VPVW Stammtische / Projekt Repo 2013 (decisione non definitiva); DPC 2017/2, 279, VPVW Stammtische / Projekt Repo 2013 (decisione diventata definitiva con le sen- tenze del TF del 8 maggio 2019, 2C_524/2018 e 2C_525/2018). 502 DPC 2019/1, 90 n. marg. 26, VPVW Stammtische/Projekt Repo 2013 (decisione non definitiva). 503 Atto V.F.6. 504 Ibid. 505 Atto V.C.1. 506 Atto V.E.1. 507 Atto V.B.9. 508 Atto II.33.

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Estratto del documento del 14 gennaio 2008 appartenente ad AMAG Ticino (atto II.33) 230. Dal documento in questione emerge che nel 2008 si prospettava un incontro o una di- scussione tra i vari rappresentanti di AMAG Ticino, Tognetti Auto, Garage Maffeis, Garage Karpf, [...] e Garage Nessi per discutere degli accordi sugli sconti e sulla pubblicità. 231. Con email del 25 marzo 2008 [...] (AMAG Ticino) trasmette ai collaboratori di AMAG Ticino un’informativa e una tabella riguardante gli sconti da applicare ai nuovi modelli di alcuni marchi del gruppo Volkswagen per l’anno 2008. Nel suo email [...] (AMAG Ticino) precisa che la tabella con gli sconti in questione “è stata discussa a livello regionale trovando il consenso di tutti”. 509 Sulla base della documentazione citata precedentemente (n. marg. 226–230) ap- pare evidente che con “tutti” [...] (AMAG Ticino) intendesse Garage Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi, Garage Weber-Monaco e Tognetti Auto. Infine, [...] (AMAG Ticino) invita i col- laboratori di AMAG Ticino a comunicare al proprio capo marca o alla direzione eventuali ten- tativi di “cannibalismo”. 510 Per “cannibalismo” erano intesi dei tentativi di sottrazione di clientela di una zona di competenza determinata da parti di concorrenti con sede in altre zone di com- petenza (cfr . n. marg. 357 segg.). Lo stesso giorno [...] (AMAG Ticino) inoltra quest’email interna a [...] (AMAG Bellinzona), [...] (Tognetti Auto), [...] (Garage Maffeis), [...] (Garage Nord-Sud) e [...] (Garage Weber-Mo- naco). 511 Nel suo messaggio di accompagnamento, [...] AMAG Ticino) scrive: “[...] mi permetto di inoltrarvi per conoscenza la nostra strategia per i nuovi modelli in arrivo nel 2008 nella spe- ranza di trovare il vostro consenso [...]”. 512

  1. In un processo verbale riguardante una riunione interna del 12 settembre 2008 tra [...] (Tognetti Auto) e i suoi collaboratori, al trattando “3. Condizioni vendita: Q5” è indicato: “Lu- gano e Bellinzona applicheranno lo sconto del: [...]% sconto normale, [...]% piccolo e medio flotta e [...]% grande flotta. Per il momento si può tenere questo schema di ribassi. Modificare le nostre Q5 in stock in S-line”. 513 Dalla lettura di questo passaggio è evidente che Tognetti Auto era a conoscenza degli sconti applicati da AMAG Lugano e AMAG Bellinzona per la vendita del modello Q5 del marchio Audi.
  2. Tramite email del 24 febbraio 2009 [...] (Garage Nord-Sud) e [...] (Garage Maffeis) chie- dono a [...] (AMAG Ticino) di fissare un appuntamento per discutere delle condizioni di vendita

509 Atto V.C.27. 510 Ibid. 511 Atto V.C.27. 512 Ibid. 513 Atto V.F.110.

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  1. [...] (AMAG Ticino) accetta l’invito e propone un appuntamento per il 5 marzo 2009 presso AMAG Lugano. [...] (Garage Nord-Sud) e [...] (Garage Maffeis) danno entrambi la con- ferma per l’appuntamento tramite email del 25 febbraio 2009. 514

  2. Documenti del 2008 e 2009 appartenenti a Garage Nessi e intitolati “Accordo di Riven- ditore Autorizzato VW: Tra Concessionaria AMAG Automobil e Motori SA, 6500 Bellinzona e Garage Nessi, 6593 Cadenazzo” contengono il passaggio seguente: “Le VN [vetture nuove] (vedi tabella AMAG Retail) per gli sconti, i ristorni flotta e i ristorni finali”. 515

B.3.3.1.3 Anni dal 2010 al 2013 235. Dagli atti risulta che, negli anni dal 2010 al 2013 AMAG Ticino, mediante [...] (AMAG Ticino) o suoi collaboratori, ha trasmesso tramite email le tabelle sconti di AMAG Ticino alle parti al procedimento seguenti: Autoronchetti, Garage Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi, Garage Weber-Monaco e Tognetti Auto. 516 In alcuni casi, le tabelle sconti sono state anche trasmesse e/o discusse nel quadro di incontri tra AMAG Ticino e i concessionari e partner commerciali coinvolti. 517

  1. Tabelle sconti di AMAG Ticino riguardanti gli anni 2010–2013 sono state anche trovate nei documenti (fisici o elettronici) sequestrati durante le perquisizioni presso le parti al proce- dimento seguenti: Garage Maffeis 518 , Garage Nessi 519 , Garage Weber–Monaco 520 , Tognetti Auto 521 .
  2. Qui di seguito sono esposti diversi elementi probatori che dimostrano, in particolare, l’esistenza di discussioni e scambi tra le parti al procedimento in merito alle tabelle sconti valide per il 2012 e il 2013. (i) Tabella sconti 2012
  3. Tramite email del 31 dicembre 2011 [...] (Tognetti Auto) invia una bozza della tabella sconti interna di Tognetti Auto del 2012 per i marchi Audi, Škoda, VW PW, VW NF a [...] (AMAG Ticino), scrivendo: “[...] come promesso da discutere Io ho cercato di adattare tenendo per ò conto un po’ della situazione di alcuni modelli A3 in fine serie A4 non va a ruba ecc Il tutto si pu ò adattare sarebbe “bello” se mi fai avere la vostra prima del nostro incontro [...]”. 522

514 Atti V.C.37–38. 515 Atto V.D.2, pagg. 6, 8 e 13. 516 Atti II.37, 40, 67, 84, 94, 99; V.C.43–47, 53–54, 73–74, 81–84; V.D.6–10; V.F.10; XIV.A.5, pagg. 3–4, allegati 40, 42, 44; XIV.A.11, pagg. 3–4, allegati 181–206; XIV.A.14, allegati 264–266. 517 Atti II.34–36, 59, 73, 88, 97; V.C.37.40–42; XIV.A.11, pag. 4, allegati 207–211. 518 Atti V.C.5, 7–12, 43–47, 53–58, 81–84, 96. 519 Atti V.D.2, pag. 16; V.D.3, 6–10. 520 Atti V.E.6, 11. 521 Atto V.F.10. 522 Atto II.52. V. anche atto XIV.A.5, allegato 30.

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Con email dello stesso giorno, [...] (AMAG Ticino) invia a [...] (Tognetti Auto) una bozza della tabella sconti di AMAG Ticino per il 2012 e risponde: “[...] La prima bozza ancora da comple- tare. Settimana prossima la riguardo e te la rimando. [...]”. 523

  1. A partire dal [...] 2012 [...] (AMAG Lugano) diventa [...] AMAG Ticino, assumendo così anche la [...], precedentemente [...] [...] (AMAG Bellinzona). 524

  2. Con email del 1° gennaio 2012 [...] (Garage Karpf) propone a [...] (AMAG Ticino) un colloquio per definire i rapporti a seguito della partenza di [...] (AMAG Bellinzona), proponendo di ridurre gli sconti: “[...] Dovremmo sentirci per definire i nostri rapporti ... ‘ dopo [...]’ So che sei molto attento alla problematic a degli sconti . Dal 1.1 hanno modificato il DWB e lo sconto inserito non sarà più sul netto Iva, bens ì sul lordo. Questo ci causa un ’ ulteriore diminuzione dell ’ utile di quasi [...] %. Ritengo sia doveroso aggiornare le tabelle e ridurre gli sconti, in Ticino rispetto alla tabella proposta da Amag gi à largheg- giamo ... . Ora con Eurobonus ed incentivi ritengo non sia il punto in pi ù di sconto a far decidere il cliente. Anche gli sconti per clienti flotta sui modelli a prezzo netto , sui quali non abbiamo nessun ristorno ... Io ho sempre tenuto duro, argomentato e finora non mollato. Chiamami quando hai un attimo [...]”. 525

Lo stesso giorno [...] (AMAG Ticino) risponde per email a [...] (Garage Karpf), dichiarando che è d’accordo con lui e che ha già provveduto a dare disposizioni interne per la riduzione degli sconti e ad aggiornare la tabella sconti di AMAG Ticino, così come di avere previsto di incon- trarsi a tale scopo con [...] (Tognetti Auto) nella seconda settimana di gennaio 2012: “[...] Sono perfettamente d'accordo con te e ho già dato disposizioni interne, incluso Bellinzona, per una riduzione immediata dello sconto di [...] % per clienti normali e [...] % per clienti flotta. Ho già aggiornato le tabelle sconti con le proposte Amag Import ma devo ancora analizzarle nel dettaglio. Con [...] ho previsto di incontrarmi nella seconda settimana di gennaio per valutare una strategia comune. Ti inoltro la prima bozza, e- mail separata, delle tabelle e ti aggiorno a seguito del colloquio con [...] [...]”. 526

Qualche minuto dopo [...] (AMAG Ticino) spedisce per email a [...] (Garage Karpf) la prima bozza della tabella sconti di AMAG Ticino per il 2012 (“ecco la prima bozza...[...]”). 527

  1. In data del 5 gennaio 2012 [...] (AMAG Ticino) trasmette ai propri consulenti di vendita, e in copia per conoscenza a [...], [...], la tabella sconti di AMAG Ticino per il 2012, informandoli di quanto segue: “[...] abbiamo aggiornato la tabella sconti e pacchetti per l’anno 2012 secondo il nuovo calcolo IVA inclusa, i nuovi Contratti e i nuovi ristorni Flotta. Vi prego di verificare i dati e comunicarmi rapidamente le vostre osservazioni e proposte di modifica. Sar à mi intenzione discuterla apertamente con i “colleghi” in regione alfine di creare i giusti presupposti per un rapporto basato sulla collegialità. [...]” (carattere in grassetto aggiunto). 528 Lo stesso giorno [...] (AMAG Ticino) trasmette quest’email interna, inclusi i documenti allegati, a [...] (Tognetti Auto), con il messaggio seguente: “[...] allego tabella leggermente adattata a quanto da te ricevuto e quanto ricevuto da Amag Retail CH / Appena rientri ci aggiorniamo bilateralmente

523 Atto XIV.A.5, allegato 31. 524 Atti I.11, n. marg. 52–53, I.452, pag. 3. 525 Atto II.53. V. anche atto XIV.A.11, allegato 213. 526 Ibid. 527 Atto XIV.A.14, allegato 267. 528 Atto II.54. V. anche atto XIV.A.5, allegato 32.

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[...]”. 529 Parallelamente, [...] (AMAG Ticino) inoltra quest’ultimo email a [...] (Garage Karpf) con l’indicazione “[...] pf trattamento strettamente confidenziale [...]”. 530

  1. Sempre nella stessa data, [...] (AMAG) fa notare a [...] (AMAG Ticino) delle differenze tra i pacchetti consegna indicati nella tabella sconti di AMAG Ticino e quanto prescritto per le proprie succursali nelle direttive di vendita di AMAG, chiedendo se ciò è stato fatto consape- volmente: “[...] Danke f ür die Konditionenliste. Sehr interessant und auch fundiert - super ! Mir ist aufgefallen, dass Ihr eigene Ablieferungspauschalen nicht gem äss Verkäuferleitfa- den nehmt - ist das bewusst ? [...]”. 531

[...] (AMAG Ticino) risponde il 6 gennaio 2012, spiegando che si tratta solo di modificare il valore del pacchetto consegna da [...] franchi a [...] franchi e informa [...] (AMAG) che si oc- cuperà di “armonizzare” le condizioni di vendita (“die Daten”) con i concessionari e partner commerciali (“die Private”) nel Cantone Ticino e che questo processo di armonizzazione du- rerà un paio di anni: “[...] Ich werde die Daten nochmals pr üfen. Es sollte nur den [...].- statt [...].- ge ändert sein. Ich werde mit die Private in der Region die Daten harmonisieren, d.h. es k önnen kleine Unstimmigkeiten doch noch geben. Diese Harmonisierungprozess wird ein Paar Jahren dauern. Ich bin der Meinung dass die Betriebswirtschaft in der Region eine ei- gene und bestimmte Dynamik hat, und wenn diese gut ist sollte nicht zuviel ge ändert werden. Die Verk äuferleitfaden sollten nicht alles standardisieren, eine gewisse Frei- heit ist immer Gewünscht und notwendig [...]”. 532

Lo stesso giorno [...] (AMAG) replica a [...] (AMAG Ticino), dichiarando che è dell’opinione che quest’ultimo ha il territorio del Cantone Ticino sotto controllo e che deve continuare su questa strada: “[...] Ich bin der Meinung, dass Du Deine Region Ticino im Griff hast und dass Du weiter so machen. [...]”. 533

[...] (AMAG) afferma pure che ci sono dei problemi nelle regioni in cui vi è una direzione debole e che in questi casi occorre avere delle chiare regole, ma che sarà necessario del tempo fino a quando saranno applicate da tutti: “[...] Wir haben aber Regionen, wo wir grosse Probleme haben, da die Führung schwach ist – da bin ich der Meinung, dass wir klare Regeln haben müssen. Leider werden sie im Moment wie Du richtig festgestellt hast NOCH NICHT eingehalten – wir arbeiten aber daran – das geht allenfalls auch noch eine gewisse Zeit, bis wir alle Ver- käufer / MWR / GF so weit haben. [...]”. 534

  1. Con email del 10 gennaio 2012 [...] (Tognetti Auto) scrive a [...] (AMAG Ticino) per fis- sare un incontro allo scopo di discutere delle tabelle sconti: “[...] È tutto il giorno che voglio chiamarti per fissare un’incontro ma poi ... Io questa settimana sono veramente molto preso e onestamente ho guardato le tue tabelle ma

529 Atto II.55. V. anche atto XIV.A.5, allegato 33. 530 Atto II.56. V. anche atto XIV.A.5, allegato 34. 531 Atto II.57. 532 Ibid. 533 Atto II.58. 534 Ibid.

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solo “ velocemente” mentre vorrei studiarle con calma: cosa dici se fissiamo per setti- mana prossima ? Se ti va bene dammi magari due date possibili [...] che poi ti con- fermo. [...]”. 535

Tramite email dello stesso giorno [...] (AMAG Ticino) propone un incontro per giovedì 19 gen- naio 2012 a Giubiasco: “[...] Agenda inguardabile ma dopo questi primi giorni la sensazione è molto positiva e c'è tanta ma veramente tanta voglia di cambiare... Che ne dici di giovedì 19 alle ore 11.00 a Giubiasco per poi andare a pranzo io e te? [...]”. 536

Questa data per l’incontro viene confermata da [...] (Tognetti Auto). 537

  1. Con email del 19 gennaio 2012, alle ore 16.27 (ovvero, dopo l’incontro avvenuto per la data fissata, v. n. marg. 243), [...] (AMAG Ticino) invia la tabella sconti di AMAG Ticino valida per il 2012 per i marchi Audi, Seat, Škoda, VW PW, VW NF a [...] (Tognetti Auto), accompa- gnata dal messaggio: “[...] come promesso [...]”. 538 [...] risponde per email il 21 gennaio 2012: “[...] grazie ancora per l’incontro “chiarificatore” Ho adeguato la nostra tabella che ti allego nuovamente prima di inviare a tutti ( fammi sapere da quando entra in vigore a Bellinzona) Le spese di consegna sono per alcuni modelli leggermente differenti io non metto [...] perché non mi “piace” e arrotondo a [...] Guardandola con più calma ho visto che sull’Octavia tu hai messo per il privato un [...] % non so se sia giusto per i seguenti motivi arriva il modello nuovo il motore benzina 4x4 è categoria F ( = + 50% di targhe) Pensaci e fammi sapere noltre gioved avrei voluto parlare con te anche della pubblicità e mi piacerebbe sapere quando pensi di fare qualcosa con la ditta di Riazzino [...]”. 539

In data 22 gennaio 2012, [...] (AMAG Ticino) replica sempre per email: “[...] Da venerd tutti i CM sono stati informati e hanno ricevuto le tabelle quindi siamo partiti Effettuerò dei controlli da luned e quindi ritengo il tutto ufficiale Per l’Octavia ti propongo di fare la correzione all’arrivo della nuova nelle prossime set- timane non vorrei mandare modifiche o correzioni per non confonderli troppo hanno già troppe cosa a cui stare attenti capisci a cosa mi riferisco Sono stato molto duro e sono partito a mille

535 Atto II.59. 536 Ibid. 537 Atto II.59. 538 Atto II.60. V. anche atto XIV.A.5, allegato 35. 539 Atto II.60. V. anche atto XIV.A.5, allegato 36.

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Per la pubblicità propongo di attivarci con incontri con i CM separati per marchio ad intervalli regolari I primo verso metà febbraio Mando alcune proposte x Audi VW e Skoda Con la ditta di Riazzino c’è tempo per il momento non ho nulla in ballo [...]”. 540

In data 23 gennaio 2012 [...] (Tognetti Auto) invia per email a [...] (AMAG Ticino) la tabella sconti di Tognetti Auto per il 2012, chiedendo di controllare gli sconti flotta per i modelli del marchio Škoda: “[...] dimme se ti va bene e verifica il flotta 1 (Skoda) [...]”. 541 Con email del 25 gennaio 2012 [...] (AMAG Ticino) comunica a [...] (Tognetti Auto) le sue osservazioni in merito alla verifica della tabella sconti di Tognetti Auto: “Pacchetti x vetture al NETTO non hai messo nessuna cifra = ? uno pu ò pensare fr 0 o secondo il modello deve prendere la cifra corrispondente? Unica punto per i pacchetti consegna Amarok e Crafter che tu hai messo [...] e io [...] facciamo come dici tu o lasci i [...] ? Pacchetti x Yeti Octavia e Superb tu sei diverso ma a me sta bene vedi tu / Ti serve ancora la nota **NB rimborsi FRESH ? [...]”. 542

  1. Il 1° febbraio 2012 [...] (Garage Karpf) trasmette per email a [...] ([...]) una tabella sconti valida per il 2012 intitolata “[...]-Karpf” per i marchi VW PW e Škoda con un layout quasi iden- tico a quello della tabella sconti di AMAG Ticino. 543 Gli sconti per i clienti finali indicati nella tabella risultano identici a quelli della tabella sconti di AMAG Ticino, inviata da [...] (AMAG Ticino) a [...] (Garage Karpf) il 5 gennaio 2012 (v. n. marg. 241). 544 I pacchetti consegna della tabella sconti “[...]-Karpf” differiscono invece leggermente (verso il basso) da quella di AMAG Ticino. Inoltre, nella tabella “[...]-Karpf” sono indicate delle condizioni acquisto (v. colonne ri- guardanti le posizioni “Margini su fattura”, “Rimborso PMI”, “Rimborso piccola flotta”, “Rim- borso grande flotta”) diverse da quelle offerte da AMAG Ticino. 545 Vi è quindi da presumere che Garage Karpf e [...] avessero convenuto condizioni di acquisto individuali nel caso di tran- sazioni per la vendita-acquisto di veicoli tra di loro.

  2. In un’email del 4 febbraio 2012 [...] (AMAG Ticino) invita i propri responsabili e consulenti di vendita a rispettare una serie di regole “fondamentali” per quanto riguarda la vendita e, in particolare, di attenersi alle tabelle sconti. 546 Laddove queste regole non sono rispettate, [...] (AMAG Ticino) parla di casi “fuori bussola”. 547 Lo stesso giorno [...] (AMAG Ticino) trasmette per conoscenza quest’email a [...] (Tognetti Auto): “Per conoscenza...confido nella tue riser- vatezza. [...]”. 548

  3. Nel protocollo della riunione dell’8 febbraio 2012 tra AMAG Ticino e Garage Nessi, alla quale erano presenti, tra gli altri, [...] (AMAG Ticino) e [...] (Garage Nessi), alla posizione “Condizioni obbiettivi 2012” figura il passaggio seguente: “Le condizioni di vendita per il 2012, unificate a livello regionale”. 549 In un documento appartenente a Garage Nessi dal titolo “Pro- tocollo informativo” alla posizione “Vendita” / “Strategia 2012” figurano i passaggi seguenti:

540 Atto II.60. V. anche atto XIV.A.5, allegato 37. 541 Atto II.60. V. anche atto XIV.A.5, allegato 38. 542 Atto II.61. V. anche atto XIV.A.5, allegato 39. 543 Atti V.B.14–15. 544 Atto V.B.15. 545 Ibid. 546 Atto II.62. V. anche atto XIV.A.11, allegato 214. 547 Ibid. 548 Atto II.62. V. anche atto XIV.A.11, allegato 214. 549 Atto II.88.

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“Incontro con [[...]] [...] [AMAG Ticino], [...], sconto accordo tabella, [...]”; “Discussione con [[...]] [...] [AMAG Ticino] sugli sconti ai clienti”. 550

  1. Nel protocollo di riunione dell’8 febbraio 2012 tra AMAG Ticino e Garage Karpf, alla quale erano presenti, tra gli altri, [...] (AMAG Ticino) e [...] (Garage Karpf), alla posizione “Condizioni obbiettivi 2012” figurano i passaggi seguenti: “Le condizioni di vendita per il 2012, unificate a livello regionale”, “Consegna tabella Sconti e pacchetti 2012 (Corretta vedi mail [...] del 11.02.2012”, “Comande Precedenti (2011) condizioni “[...]””. 551

  2. Tramite email del 25 febbraio 2012 [...] (AMAG Ticino) inoltra ai propri responsabili ven- dita un messaggio di AMAG riguardante il riposizionamento dei prezzi per i modelli del marchio Audi. 552 Nel suo messaggio [...] (AMAG Ticino) spiega che AMAG e i concessionari svizzeri per il marchio Audi hanno deciso di comune accordo di abbassare gli sconti e formula alcune proposte su come procedere con la clientela al momento di formulare le offerte: “[...] Oggi sulla stampa domenicale Svizzera, in Ticino sul Caffé, verrà diramato il co- municato in oggetto. Con queste nuove condizioni e in accordo con i concessionari Audi Svizzeri, si è deciso di abbassare gli sconti. Per semplificare ed essere convin- centi io vi propongo di partire con il prezzo "netto" e tenervi un [...] % di riserva per chiudere. Per i flotta propongo: PMI / Piccolo / Grande = [...] Fate alcune simulazioni e ditemi se necessario adattare ulteriormente gli sconti. [...]”. 553

Parallelamente, [...] (AMAG Ticino) trasmette questo messaggio a [...] (Tognetti Auto), chie- dendogli che cosa ne pensa. 554 In merito al riposizionamento dei prezzi riguardante il marchio Audi, con email del 3 marzo 2012 [...] (AMAG Ticino) invia ai propri collaboratori la nuova tabella sconti per il marchio Audi, comunicando quanto segue: “[...] dopo attenta analisi della situazione commerciale e di mercato (concorrenti) e dopo avervi ascoltato la presente per comunicarvi la nuova strategia di vendita @ Leggera riduzione dello sconto cliente dettaglio PM e piccolo flotta / @ Sconti Grande Flotta e Contratti Quadro Amag invariati @ Promuovere attivamente l'estensione garanzia nostra partecipazione ai costi max [...] % (escl grande flotta e contratti quadro naturalmente) @ Se il cliente non volesse l'estensione di garanzia (consigliata) ogni venditore ha a disposizione max [...] % per arrotondamenti di chiusura (escl grande flotta e contratti quadro naturalmente) Allegato troverete la tabella sconti Audi adattata secondo quanto deciso / Resto a di- sposizione per vostri commenti PF se tutto ok comunicate immediatamente la deci- sione ai vostri consulenti vendita. GRAZIE! [...]”. 555

Lo stesso giorno [...] (AMAG Ticino) inoltra per conoscenza questo email con in allegato la tabella sconti per il marchio Audi a [...] (Tognetti Auto), [...] (Garage Maffeis) e [...] (Garage Karpf). 556

550 Atto V.D.4, pag. 13. 551 Atto II.97, pag. 4. 552 Atto II.65. 553 Ibid. 554 Atto II.66. V. anche atto XIV.A.11, allegato 215. 555 Atto II.67. 556 Ibid.

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  1. Nel protocollo di riunione del 4 aprile 2012 tra AMAG Ticino e [...], alla quale erano presenti, tra gli altri, [...] AMAG Ticino) e [...] ([...]), alla posizione “Accordi Commerciali 2012” figura il passaggio seguente: “Strategia AMAG: Tabella Sconti/Flotta 2012”. 557

(ii) Tabella sconti 2013 251. In un’email del 20 novembre 2012, che tratta diversi temi (tra cui anche la pubblicità comune e promozioni), [...] (AMAG Ticino) propone a [...] (Tognetti Auto) di trovarsi per discu- tere di un piano strategico per il 2013: “[...] Che ne dici di trovarci per fare il punto e abbozzare un piano strategico 2013? Propongo il lu 17 o ma 18 dicembre ore 11.00 da me a Lugano [...]”. 558

[...] (Tognetti Auto) risponde lo stesso giorno che è d’accordo per l’incontro, tuttavia facendo notare che potrebbe essere troppo tardi, perché crede sia necessario trovarsi anche con altri distributori del marchio VW: “[...] Per l’incontro , domani di confermo la data: solo forse un po’ tardi, perché do- vremmo comunque trovarci una volta anche con altri partner VW [...]”. 559

  1. Tramite email del 28 dicembre 2012 [...] (AMAG Ticino) trasmette ai propri responsabili di vendita, tra cui [...] (AMAG Giubiasco), la tabella sconti di AMAG valida in tutta la Svizzera a partire dal 2013 (“Konditionenliste Retail 2013”), pregandoli di informare i rispettivi consulenti di vendita. 560 Lo stesso giorno [...] AMAG Giubiasco) risponde per email a [...] (AMAG Ticino), affermando che per i clienti flotta potrebbero sorgere delle problematiche nel caso in cui i con- cessionari e partner commerciali del Sopraceneri (“i nostri colleghi garagisti del sopraceneri”) non dovessero attenersi alle nuove tabelle sconti: “[...] sono il primo a sostenere la vendita del prodotto e non dello sconto, pertanto in linea di massima le nuove tabelle non mi spaventano... ho un po' paura per i clienti flotta nel caso i nostri colleghi garagisti del sopraceneri non si attengono in modo al- trettanto rigoroso a queste linee... Se un azienda dovesse accorgersi di una disparit à di trattamento in questo ambito rischiamo una perdita di fiducia e magari anche qualche affare interessante. [...]”. 561

  2. Tramite email del 7 gennaio 2013 [...] (AMAG Ticino) invia a [...] (Tognetti Auto) la ta- bella sconti di AMAG Ticino del 2013 per i modelli del marchio VW PW, chiedendogli che cosa ne pensa e proponendogli un indirizzo per un incontro fissato al giorno seguente, ovvero l’8 gennaio 2013 alle ore 18: “[...] allegato ti inoltro per conoscenza la proposta di base per le mie filiali. Cosa ne pensi? Per domani ore 18.00 dove? Hai un'idea? Castello Sasso Corbaro? Posso chie- dere se ci lasciano la saletta! Fam sav é [fammi sapere] [...]”. 562

Come si evince da un invito di posta elettronica con oggetto “Meeting Concessionari Ticino con cena” per la data 8 gennaio 2013 dalle ore 18 alle ore 22, l’incontro sarebbe dovuto avve- nire anche con i rappresentanti degli altri concessionari del Cantone Ticino coinvolti. 563 In ef- fetti, su questo invito figurano come partecipanti richiesti [...] (AMAG Ticino), [...] (Tognetti

557 Atto II.73. 558 Atto XIV.A.14, allegato 343. 559 Ibid. 560 Atto II.85. 561 Ibid. 562 Atti II.86–87. V. anche atto XIV.A.5, allegato 41. 563 Atto V.F.121.

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Auto), [...] ([...]), [...] (Garage Maffeis) e [...] (Garage Karpf). 564 [...] (AMAG Ticino) è indicato anche come organizzatore della riunione. 565 Il luogo della riunione appare ancora come non definito. 566

  1. Con email dell’11 gennaio 2013 [...] (Tognetti Auto) trasmette a [...] (AMAG Ticino) un progetto di email indirizzata a [...] (Garage Maffeis) e [...] (Garage Karpf). A questo email sono allegate le direttive di AMAG riguardanti il sistema dei margini per i concessionari e la tabella sconti del 2013 per i modelli del marchio Audi. Da questo progetto di email emerge che [...] (Garage Maffeis) e [...] (Garage Karpf), in quanto partner di servizio per il marchio Audi, non erano d’accordo con le provvigioni stabilite da AMAG Ticino per le intermediazioni nelle vendite dei veicoli del marchio Audi 567 . Uno degli argomenti utilizzati da [...] (Tognetti Auto) è quello secondo cui da quando [...] (AMAG Ticino) [...], la redditività sarebbe migliorata per tutti i concessionari e partner commerciali in tutte i marchi del Gruppo Volkswagen: “[...] il mio pensiero è che da [...] Amag Ticino [...] [[...], di AMAG Ticino] la redditività è migliorata per tutti noi in TUTTE le marche. [...]”. 568

Con email dello stesso giorno, [...] (AMAG Ticino) risponde che è d’accordo con la bozza: “[...] per me va benissimo. [...]”. 569 Tramite email del 12 gennaio 2013 [...] (AMAG Ticino) scrive nuovamente a [...] (Tognetti Auto): “[...] Che ne dici se io applicassi la stessa formula che usi tu per i tuoi agenti? -1% su fattura / + x% a raggiungimento obiettivi personali (con diversi livelli) / + x% se noi raggiungiamo i nostri / Flotta? Che ne dici? [...]”. 570

  1. A seguito di disaccordi riguardanti le nuove condizioni di acquisto stabilite per i partner commerciali per il 2013, con email del 12 gennaio 2013 [...] (AMAG Ticino) propone a [...] (Garage Maffeis), [...] (Garage Karpf) e [...] (Garage Nessi) di fissare un nuovo incontro presso il suo ufficio a Lugano, al fine di valutare e discutere queste nuove condizioni. 571 In quest’email, inviata in copia per conoscenza a [...] (Tognetti Auto), [...] (AMAG Ticino) afferma anche di avere valutato, insieme a [...] (Tognetti Auto), la possibilità di applicare uniformemente per il Cantone Ticino le condizioni di acquisto e provvigioni (“formule”) di Tognetti Auto per i marchi rappresentati dai partner commerciali e partner di servizio: “[...] Con la presente non voglio entrare nel merito delle polemiche di questi giorni, suscitate dalla mia prima proposta riguardante i margini Agenti per il 2013. [...] ed io abbiamo attentamente analizzato i dati e le condizioni contrattuali ufficiali Amag Import, e siamo arrivati alla conclusione che senza l'oggettività necessaria, una presa di posi- zione empirica non è coerente e porta a giudizi affrettati e poco trasparenti. Con [...] abbiamo inoltre valutato la possibilità di applicare uniformemente per il Ticino, le for- mule da lui usate per i marchi rappresentati VP e SP. Mi permetto quindi di proporvi un nuovo incontro dove, sulla base di un confronto matematico 2012/2013 (prendendo le vetture fatte nel 2012) e con le condizioni contrattuali alla mano, andremo ad analizzare i valori e gli scostamenti. Come anticipato nella mia e-mail inviata a [...] [[...], di Garage Nessi], e credo di aver sempre mantenuto le mie promesse, se gli scostamenti fossero eccessivi vi assicuro che sono pronto a correggere la mia posizione, come l'ho sempre

564 Ibid. 565 Atto V.F.121. 566 Ibid. 567 Per il significato di provvigioni, v. n. marg. 221 e n. 497. 568 Atto XIV.A.14, allegato 268. 569 Atto XIV.A.14, allegato 269. 570 Atto XIV.A.14, allegato 270. 571 Atti II.90, 92. V. anche atti V.B.26; V.C.93; XIV.A.11, allegato 216.

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fatto. Propongo le date seguenti: Giovedì 17 gennaio o Venerdì 18 gennaio Ore 15.00 Presso [...] Attendo vostro cortese riscontro.[...]”. 572

Con email del 14 gennaio 2013 [...] (Garage Nessi) risponde positivamente all’invito di [...] (AMAG Ticino): “[...] ti ringrazio, trovandoci abbiamo la possibilità di discuterne e chiarire. ti confermo la mia presenza. Sia giovedì che venerdì, fammi sapere... [...]”. 573

[...] (AMAG Ticino) propone dunque di passare da lui giovedì 17 gennaio 2013 alle ore 17, proposta che [...] (Garage Nessi) accetta. Tramite email del 14 gennaio 2013, [...] (Garage Karpf) comunica a [...] (AMAG Ticino) che insieme a [...] (Garage Maffeis) e [...] (Garage Nessi) sono d’accordo di rivedere la politica degli sconti, ma che per il momento propongono di mantenere lo status quo: “[...] ho letto attentamente le Tue considerazioni e ne abbiamo parlato con [...] e [...] . [...] Trattandosi di una problematica di vitale importanza per le nostre aziende, riteniamo che una proposta per eventuali cambiamenti andava formulata nel corso del quarto trimestre scorso, valutata e discussa attentamente per poi trarne le conclusioni. Capirai che quanto da Te proposto, ossia di vendere con meno sconto per miglio- rare unilateralmente la redditività non possa stare in piedi. Siamo tutti d’accordo di cogliere il momento propizio per rivedere la politica degli sconti. Questo porte- rebbe sicuramente un miglioramento generale per tutti ..... anche noi abbiamo sempre più grossi problemi di redditività. Proponiamo pertanto il mantenimento dello status quò. Nel caso in cui Tu non voglia accettare, prova ad inviarci le nuove proposte che ci riserveremo di esaminare ed approfondire attentamente, prima di poi trovarci per di- scuterne serenamente e con cognizione di causa. [...]” (carattere grassetto ag- giunto). 574

Destinatari di questo email sono anche [...] (Tognetti Auto), [...] (Garage Maffeis) e [...] (Ga- rage Nessi). 575 Dagli atti risulta, che qualche ora prima di inviare la sua risposta a [...] (AMAG Ticino), [...] (Garage Karpf) ha inviato una bozza di quest’ultima a [...] (Garage Maffeis) e [...] (Garage Nessi). 576 Nella sua replica del 16 gennaio 2013 a [...] , [...] (AMAG Ticino) propone di mantenere le condizioni valide per il 2012 fino a fine febbraio 2013 e di ridiscuterne tutti insieme nel quadro di un incontro: “[...] io ti dimostro apertura e disponibilità e tu mi "sbatti la porta in faccia" rilanciando altre polemiche sterili alle quali conosci già le risposte? Sono senza parole! Cionono- stante, e come comunicato nella mia precedente e-mail, ho eseguito le verifiche ogget- tive e sono a disposizione per discuterle con voi. Propongo, viste le tue sicuramente meritate vacanze, di congelare le condizioni fino a fine febbraio. Ho dato disposizioni di applicare fino a fine febbraio, su tutte le consegne e ordini Audi e VW NF, le condi- zioni 2012. Attendo vostre proposte per una data entro la fine di febbraio. [...]”. 577

Lo stesso giorno [...] (AMAG Ticino) invia ai propri collaboratori la tabella sconti di AMAG Ticino per il 2013 aggiornata, precisando che per Garage Karpf e Garage Maffeis dovranno applicare le condizioni di acquisto secondo la tabella sconti del 2012 fino a nuovo avviso,

572 Ibid. 573 Atto XIV.A.11, allegato 217. 574 Atto II.92. V. anche atti V.B.28; V.C.93; XIV.A.11, allegato 217. 575 Ibid. 576 Atto V.B.27. 577 Atto II.92. V. anche atti V.B.29; V.C.93; XIV.A.11, allegato 217.

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sottintendendo che un incontro con questi due concessionari/partner commerciali è previsto per metà febbraio 2013: “[...] Attenzione! Per gli agenti Karpf e Maffeis utilizzare ancora la tabella 2012 fino a nuovo avviso (incontro previsto a met à febbraio) [...]”. 578

Il giorno seguente [...] (Tognetti Auto) si rivolge a [...] (AMAG Ticino) in merito allo scambio di email riportato sopra commentando “[...] ti sei tolto un sassolino .....(“sbatti la porta in faccia”). [...]” e trasmettendo a quest’ultimo le condizioni di acquisto applicate nei confronti di [...] (v. n. marg. 27). 579

La discussione avuta tra AMAG Ticino, Garage Karpf, Garage Maffeis e Garage Nessi è con- fermata anche da un passaggio contenuto in un protocollo interno di Garage Nessi al reparto “01.2013”: “Abbassamento margini Auto VW, grandi discussioni con [Garage] Karpf e [Garage] Maffeis. Inizialmente – [...]% poi accettato [...] – [...]% ed aumentato il bonus finale”. 580

  1. In un protocollo di una riunione interna del 24 gennaio 2013 tra [...] (Tognetti Auto) e i suoi collaboratori, al trattando “3. Sconti”, si legge: “Contratti quadri, l’amag ha ridotto gli sconti a ditte come Leasplan etc. Lugano ha au- mentato i pacchetti consegne e diminuiti gli sconti. Durante il week end sentirò [[...]] [...] [AMAG Lugano] e settimana prossima riceverete una nuova tabella sconti”. 581

  2. Tramite email del 5 febbraio 2013 [...] AMAG Ticino) trasmette ai propri collaboratori la tabella sconti di AMAG Ticino (“aggiornata e definitiva”) valida per il 2013. 582 Destinatari di quest’email in copia per conoscenza sono anche i rappresentanti o indirizzi elettronici delle imprese seguenti: Garage Maffeis, Garage Karpf, Tognetti Auto, [...], Garage Nessi, Autoron- chetti, Garage Weber-Monaco. Il 6 febbraio 2013 [...] (Garage Karpf) risponde a questo email, chiedendo a [...] (AMAG Ticino) di specificare che le nuove condizioni sono valide da subito. 583

[...] (AMAG Ticino) replica lo stesso giorno: “ok fatto! [...]”. 584

  1. Nel protocollo di riunione del 7 febbraio 2013 tra AMAG Ticino e Garage Karpf, al quale erano presenti, tra gli altri, [...] (AMAG Ticino) e [...] (Garage Karpf), alla posizione “Condizioni obbiettivi 2013” figurano i passaggi “Le condizioni di vendita per il 2013, unificate a livello re- gionale” / “accordo ok”, “Consegna tabella Sconti e pacchetti 2012 (Corretta vedi mail [...] del 6.02.2013)” / “accordo ok”, “Ordini Precedenti al 05.02.2013 condizioni 2012” / “accordo ok”: 585

Estratto del protocollo di riunione del 7 febbraio 2013 (atto II.97, pag. 3) 259. Il 6 marzo 2013 [...] (AMAG Ticino), tramite un’email della sua segreteria, informa i propri collaboratori che nei giorni seguenti riceveranno un’email da parte di [...], [...] AMAG Retail (diventata successivamente AMAG, v. n. marg. 6), riguardante la riduzione ulteriore degli sconti:

578 Atto II.93. 579 Atto II.92. V. anche atto XIV.A.11, allegato 217. 580 Atto V.D.4, pag. 13. 581 Atto V.F.122. 582 Atto II.94. V. anche atto XIV.A.5, allegato 42. 583 Atto II.95. V. anche atto XIV.A.5, allegato 43. 584 Ibid. 585 Atto II.97, pag. 3.

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“[...] la Direzione desidera informarvi che nei prossimi giorni riceverete [...] una nuova e-mail in relazione alla volont à della Direzione Amag Retail di ridurre ulteriormente gli sconti in media del [...] %. Per il Ticino, prima di decidere se modificare la tabella sconti, verr à vautata con i CM [capi marca] la situazione commerciale e concorrenziale. Vi preghiamo pertanto di attendere una comunicazione ufficiale [...]. [...]”. 586

  1. Lo stesso giorno [...] (AMAG Ticino) trasmette a [...] (AMAG Lugano) un’email ricevuta da [...] (AMAG Retail), con la quale quest’ultimo ordina una diminuzione degli sconti sulla prima offerta fatta al cliente finale per i marchi VW e Škoda secondo la nuova tabella sconti di AMAG Retail e come concordato all’interno dell’associazione di categoria “VPVW” (v. n. marg. 224). 587 Nello stesso email [...] (AMAG Ticino) scrive a [...] (AMAG Lugano): “Ci scommettevo...pf puoi verificare quali modelli sarebbero da modificare? La deci- sione se diminuire o no la prendiamo assieme [...]”. 588

[...] (AMAG Lugano) risponde che secondo lui, se AMAG Ticino si accorda con Tognetti Auto, non vi sono problemi, ma che sarà anche necessario adeguare i pacchetti consegna secondo la tabella sconti di AMAG Retail inviata da [...] (AMAG): “[...] se ci mettiamo d'accordo con Tognietti [Tognetti Auto] per me è ok. Ma dobbiamo secondo me adeguare anche il pacchetto consegna come da tabella [...]. Tante volte è veramente un problema far pagare per una Golf il pacchetto a fr. [...].-- o per una up! fr. [...].--. Lo sconto per una Polo e meno che il pacchetto consegna. Il cliente dice non farmi lo sconto e in compenso non mi fai pagare il pacchetto....”. 589

  1. L’8 marzo 2013 [...] (AMAG Ticino) trasmette per email ai propri responsabili e consulenti di vendita la nuova tabella sconti di AMAG Ticino per i marchi Audi, Seat, Škoda, VW PW, VW NF secondo le direttive di AMAG Retail con le modifiche evidenziate in rosso. In questo email, [...] (AMAG Ticino) scrive: “[...] allegato troverete la nuova tabella sconti e pacchetti aggiornata secondo le diret- tive Amag Retail Svizzera. Le modifiche sono state evidenziate in rosso. Ho inoltre adattato verso il basso l'importo di alcuni pacchetti consegna. Vi ricordo che rispetto al resto della Svizzera la nostra tabella prevede degli sconti leggermente maggiori. Vi prego di applicare da subito le nuove condizioni. [...]”. 590

Lo stesso giorno [...] (AMAG Ticino) inoltra per conoscenza questa comunicazione, incluso l’allegato, alle imprese seguenti: Tognetti Auto, Garage Nessi, Garage Maffeis, Garage Weber- Monaco, Autoronchetti, [...] e Garage Karpf. 591

  1. Con email del 17 marzo 2013 [...] (AMAG Ticino) inoltra ai propri collaboratori una nuova comunicazione di AMAG Retail riguardante un’ulteriore modifica della tabella sconti di AMAG Retail Svizzera. In questo email [...] (AMAG Ticino) scrive: “[...] La comunicazione in oggetto non è altro che la conferma dell'ultima mia e-mail riguardante la nostra tabella sconti. Ribadiscono il concetto di fare la prima offerta con il minimo sconto! Usate la mia tabella sconti fino a nuovo avviso. [...]”. 592

586 Atto II.99. 587 Atto II.98. 588 Ibid. 589 Atto II.98. 590 Atto II.99. V. anche atto XIV.A.5, allegato 44. 591 Ibid. 592 Atto II.105. V. anche atto XIV.A.5, allegato 45.

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  1. In un protocollo interno di Garage Nessi al reparto “06.2013” figura il passaggio se- guente: “AMAG abbassa i prezzi di listini alle vetture VW / riunione per discutere questa fase nuova”. 593

  2. In una nota scritta a mano ritrovata presso Garage Maffeis figurano gli appunti seguenti: “Karpf: base fr 3000.- brutto + [...]% Faido / [...]% Biasca”, “Tognetti: base di calcolo sulle vendite dell’anno precedente + commissione bassa e [...]% e fr [...].- polo”. 594 Sulla pagina retro è indicata la data del 26 settembre 2013. 595

  3. Tramite email del 14 novembre 2013 [...] (AMAG Breganzona) trasmette a [...] (AMAG Ticino) e [...] (Autoronchetti) il protocollo della riunione svoltasi tra di loro il giorno stesso. 596

Oltre al protocollo della riunione [...] (AMAG Breganzona) allega all’email anche la tabella sconti di AMAG Ticino riguardante i modelli del marchio Seat. 597

B.3.3.1.4 Anni dal 2014 al 2018 266. Presumibilmente a seguito dell’apertura dell’inchiesta VPVW Stammtische / Projekt Repo 2013 (v. n. marg. 224) e delle conseguenze scaturite da tale procedimento, nel 2014 [...] (AMAG Ticino) impone all’interno di AMAG Ticino il divieto di inoltrare le tabelle sconti a per- sone esterne al gruppo AMAG. 598 In questo contesto, [...] (AMAG Ticino) ordina ai propri col- laboratori di trasmettere ai partner commerciali di AMAG Ticino le tabelle con i margini di rim- borso e le condizioni di acquisto a loro offerte, ma senza le prime colonne contenenti i pacchetti consegna e gli sconti per la vendita di veicoli nuovi ai clienti finali (cfr. esemplare a n. marg. 220). 599 Al tempo stesso, [...] (AMAG Ticino) affida ai responsabili di AMAG Ticino per le rela- zioni con i singoli partner commerciali il compito di organizzare degli incontri con questi ultimi allo scopo di mostrare loro le tabelle sconti di AMAG Ticino e di mettere a verbale tali incon- tri . 600 Sulla base di quanto dichiarato da [...] (AMAG Lugano), sentito in qualità di testimone, questo tipo d’incontri sarebbero avvenuti, perlomeno, fino al 2016. 601 Questo cambio nel modo di procedere emerge, in particolare, dai mezzi probatori esposti qui di seguito. 267. Tramite email del 4 febbraio 2014 [...] (AMAG Ticino) invia ai propri collaboratori la ta- bella sconti di AMAG Ticino aggiornata al 2014. 602 In questo email [...] (AMAG Ticino) racco- manda i propri collaboratori di non inoltrare la tabella sconti a persone esterne ad AMAG: “[...] Il documento è confidenziale - solo per uso interno - vietato l’inoltro a per- sone esterne ad AMAG! [...]”. 603

Per quanto riguarda i partner commerciali, [...] (AMAG Ticino) precisa: “[...] procedo io a co- municare i nuovi margini di rimborso [...]”. 604

593 Atto V.D.4, pag. 13. 594 Atto V.C.13. 595 Ibid. 596 Atto XIV.A.14, allegato 274. 597 Atto XIV.A.14, allegato 274, pag. 3. 598 Cfr. atti II.146; XIV.A.5, pagg. 4 segg., allegati 47–52 e 55. 599 Ibid. Cfr. pure come esempi del nuovo modo di comunicare margini e provvigioni: atti V.A.2–4; V.B.14, 42; V.D.13; V.E.7; XIV.A.5, pagg. 5 seg., allegati 48, 56–57. 600 Atti II.148–151; XIV.A.5, pag. 5, allegati 49–52. 601 Atto XV.3, n. marg. 185–198. 602 Atti II.146; XIV.A.5, allegato 47. 603 Ibid. 604 Atti II.146; XIV.A.5, allegato 47.

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  1. Il 4 febbraio 2014 [...] (AMAG Ticino) invia la tabella riguardante i margini e rimborsi (senza pacchetti consegna né sconti) agli indirizzi dei rappresentanti di Garage Maffeis, Ga- rage Weber-Monaco, Autoronchetti e Garage Karpf, comunicando: “[...] allegato troverete le nuove condizioni d’acquisto e i nuovi margini di rimborso nor- mali e supplementari a seconda del obiettivo volumi raggiunto [...]”. 605

[...] (Tognetti Auto) è indicato nell’email come destinatario in copia per conoscenza nascosta (“Bcc”). 606 Il giorno seguente [...] (AMAG Bellinzona) fa notare a [...] (AMAG Ticino) che [...] (Garage Nessi) non era tra i destinatari dell’email del 4 febbraio 2014 e che quindi la tabella con i margini e rimborsi non è stata trasmessa a quest’ultimo. 607 Con email del 5 febbraio 2014 [...] (AMAG Ticino) trasmette a [...] (Garage Nessi) le condizioni di acquisto per il 2014. 608 Il 13 febbraio 2014 [...] (AMAG Ticino) inoltra quest’ultimo email a [...] (AMAG Bellinzona), sot- tolineando: “[...] Meccanismo simile all’anno scorso ma non possiamo pi ù comunicare gli sconti. Ti consiglio di invitarlo da te e mostrargli la nostra tabella sconti e fare un piano volumi per ogni trimestre. aspetto un tuo breve protocollo della visita e degli accordi. [...].” 609

Lo stesso tipo di messaggio riguardante la comunicazione degli sconti è inviato lo stesso giorno a [...] (AMAG Lugano) per Garage Weber-Monaco 610 , ad [...] (AMAG Breganzona) per Autoronchetti 611 e ad [...] (AMAG Sorengo) per [...] (Garage Maffeis) 612 . 269. Tramite email del 23 maggio 2014 [...] (AMAG Bellinzona) informa [...] (AMAG Ticino) che, come richiesto, la tabella sconti di AMAG Ticino non è stata trasmessa ai partner com- merciali (“agenti”), ma che [...] (Garage Nessi) l’ha chiamata e le ha comunicato di non essere informato in relazione all’aggiornamento delle condizioni di vendita di maggio 2014: “[...] ho un “problema” con Nessi. Abbiamo ricevuto la “tabella sconti” aggiornata all’9.05.2014 con richiesta di non trasmetterlo agli agenti. Cosa che è stata rispettata. [...] Questa mattina mi ha chiamata [...] [Nessi, di Garage Nessi] dicendomi che lui non era al corrente “dell’aggiornamento” e di informarmi meglio al riguardo - sinceramente non ho saputo cosa dirgli. Posso mandargli la tabella aggiornata? Ci vuole parlare prima Lei? [...]”. 613

Lo stesso giorno [...] (AMAG Ticino) risponde, sottolineando che gli sconti sono responsabilità dei singoli concessionari e partner commerciali, che la tabella sconti, per legge, è solo a uso interno (utilizzando il termine "cartello"), che non si possono fare accordi e che, per evitare discussioni in futuro, la tabella potrebbe essere inviata senza le prime colonne relative agli sconti: “[...] La gestione degli sconti è una responsabilità del singolo agente e per questo ha un Portale di informazione, il Partnernet, dove riceve e trova tutte le informazioni ne- cessarie. La nostra tabella è ad uso interno e per legge, cartello, non possiamo accor- darci in nessun modo. Per quanto riguarda i ristorni, questi sono stati comunicati ad inizio anno e il meccanismo di aggiornamento durante l'anno rimane sempre Io stesso.

605 Atto XIV.A.5, allegato 48. 606 Ibid. 607 Atto II.147. 608 Atto XIV.A.5, allegato 49. 609 Ibid. 610 Atti II.149; XIV.A.5, allegato 50. 611 Atto XIV.A.5, allegato 51. 612 Atti II.150; XIV.A.5, allegato 52. 613 XIV.A.5, allegato 53.

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Per i modelli al netto valgono le condizioni ridotte. Se con l'arrivo di nuovi modelli avesse delle domande non ha che da chiamare ed informarsi. Per evitare in futuro discussioni si potrebbe inoltrare la tabella SENZA le prime colonne relative agli sconti da applicare per modello. [...]”. 614

  1. Dai documenti agli atti risulta che nel 2015 e nel 2017 AMAG Ticino ha inviato le tabelle sconti (contenteni pure i pacchetti consegna e gli sconti per la vendita al cliente finale) a Ga- rage Weber-Monaco, Garage Maffeis, Garage Karpf e Autoronchetti. 615 Inoltre, durante le per- quisizioni eseguite presso Garage Maffeis e Garage Weber-Monaco sono state trovate delle tabelle sconti di AMAG Ticino rispettivamente degli anni dal 2014 al 2017 616 e del 2018 617 . Su una tabella sconti di AMAG Ticino del 2015 che è stata trovata presso Garage Maffeis figura l’appunto “[...]”, indirizzo email di [...] (Garage Karpf). 618

  2. Il calendario elettronico di Autoronchetti riporta una riunione tra [...] (Autoronchetti) e [...] (AMAG Breganzona) in data 2 febbraio 2017 dalle ore 13.30 alle ore 15.00. 619 Da quanto risulta dalla nota dell’appuntamento, temi della riunione erano, tra le altre cose, le azioni e gli sconti validi per il 2017. 620 Nella nota si precisa anche che la riunione era facoltativa per [...] (AMAG Ticino) e [...] (AMAG Lugano). 621

  3. In merito alla questione di sapere il motivo dell’esistenza di una differenza minima di prezzo tra le offerte per i veicoli delle posizioni no. 3 e 9 relative al concorso pubblico del 10 aprile 2018 (v. n. marg. 141) presentate da Garage Maffeis e Tognetti Auto, sentito in qualità di testimone, [...] (Tognetti Auto) ha affermato: “[...] Gli sconti li ho fatti secondo le tabelle. Quale tabella? La tabella di sconti interna di Tognetti. È uguale per tutti i venditori di Tognetti? Sì. Maffeis non lavora per Tognetti, corretto? Sì. Quindi Maffeis ha altri sconti? Credo che le tabelle scontistiche siano uguali per tutti i concessionari VW. Come mai? A causa dei margini sui modelli. [...]”. 622

614 XIV.A.5, allegato 54. 615 Atti II.222; V.A.16–19; V.B.54; XIV.A.5, pag. 6, allegati 60–61. 616 Atti V.C.14–18. 617 Atto V.E.13. 618 Atto V.C.17. 619 Atto V.A.19. 620 Ibid. 621 Atto V.A.19. 622 Atto IV.8, n. marg. 312–323.

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B.3.3.2 Scambi di offerte e contratti di vendita e altri elementi del prezzo 273. Al di là del coordinamento in relazione ai valori della tabella sconti (v. cap. B.3.3.1 ), la documentazione agli atti rivela che negli anni dal 2006 al 2018 tra AMAG Ticino, Autoronchetti, Garage Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi, Garage Weber-Monaco e Tognetti Auto vi sono stati scambi di offerte e contratti di vendita di veicoli nuovi a clienti finali (non legati ad attività di intermediario 623 ), 624 così come pure di elementi del prezzo (ad esempio sconti supplemen- tari, azioni e prezzi di ripresa). 625

  1. Nell’ambito dell’autodenuncia, AMAG sostiene che l’invio di offerte e contratti di vendita ai partner commerciali sarebbe avvenuto su richiesta di questi ultimi e AMAG Ticino avrebbe controllato che la configurazione delle offerte per i veicoli del marchio VW NF fosse corretta, facendo capo alle conoscenze tecniche di [...] (AMAG Sorengo). 626 L’invio di contratti di ven- dita ai propri partner commerciali sarebbe anche stato motivato dalla volontà di AMAG Ticino di contribuire al raggiungimento degli obbiettivi di vendita di quest’ultimi. 627 Inoltre, i partner commerciali avrebbero inviato ad AMAG Ticino i contratti di vendita con clienti finali come prova per ottenere il rimborso dei premi finanziati da AMAG Import e/o AMAG. 628

  2. Pur ammettendo che le ragioni avanzate da AMAG in relazione agli invii operati all’indi- rizzo di alcuni partner commerciali siano plausibili in alcuni casi, rimane il fatto che tramite questo scambio di offerte e contratti di vendita i concessionari e i partner commerciali coinvolti hanno avuto modo di conoscere le condizioni di vendita di un proprio concorrente.

  3. A titolo illustrativo, sono riportati qui di seguito alcuni di questi scambi avvenuti per cor- rispondenza elettronica tra le parti al procedimento.

  4. Tramite email del 13 ottobre 2006 [...] (Tognetti Auto) trasmette ad [...] (AMAG Sorengo) un’offerta per un cliente finale riguardante un modello del marchio VW NF. 629 In quest’offerta è visibile non solo il prezzo finale, ma in particolare anche lo sconto e il pacchetto consegna. 630

Nell’oggetto dell’email è indicato “da controllare”. 631

  1. Con email dell’8 ottobre 2010 [...] (AMAG Ticino) comunica a [...] (AMAG Bellinzona) che si è accordato con [...] (Tognetti Auto) sul valore dello sconto offerto sulla permuta del veicolo usato a un cliente finale. 632 [...] (AMAG Ticino) chiede anche a [...] (AMAG Bellinzona) di fare in modo che il cliente finale in questione sia offerto lo stesso sconto sulla permuta, nel caso in cui dovesse passare da AMAG Bellinzona: “[...] Mi sono accordato con [...] [...] che al cliente citato a margine, passato anche [da] Gordola [Tognetti Auto], la permuta viene valutata a [...] e non [...] come inizialmente offerto dal suo venditore. Sconto su nuovo verrà pareggiato [...] % purtroppo come già

623 Nell’autodenuncia, AMAG espone e documenta diversi scambi di offerte e contratti di vendita tra AMAG Ticino e alcuni concessionari e partner commerciali parti al procedimento avvenuti nel qua- dro di relazioni d’intermediazione (v. n. 497) e quindi, di principio, non problematiche dal punto di vista del diritto della concorrenza (cfr. atto XIV.A.18, pagg. 11 segg. e riferimenti ai documenti alle- gati). 624 Atti V.A.15; V.B.88; V.C.101–102; XIV.A.14, allegati 275–332; XIV.A.18, allegati 376 e 379. 625 Atti II.101–102, 106, 152; V.D.15; XIV.A.14, allegati 333–355, 366; XIV.A.18, allegati 375–378; XIV.A.27, allegato 568. 626 V. ad esempio atti XIV.A.14, pagg. 11 e 16; XIV.A.18, pagg. 7 e 12. 627 V. ad esempio atti XIV.A.14, pagg. 13 e 15; XIV.A.18, pag. 12. 628 V. ad esempio atti XIV.A.14, pag. 17; XIV.A.18, pag. 13. 629 Atto XIV.A.14, allegato 275. 630 Ibid. 631 Atto XIV.A.14, allegato 275. 632 Atto XIV.A.14, allegato 333.

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offerto da Tognetti [Auto]. Pf puoi verificare che, se dovesse passare anche da te, ri- ceva la stessa offerta. [...]”. 633 Lo stesso giorno [...] (AMAG Bellinzona) risponde: “[...] Ok, informerò i venditori. [...]”. 634

  1. Con email del 15 giugno 2011 [...] (AMAG Lugano) invia a diversi collaboratori di AMAG Ticino, di [...] di [...] (di seguito: [...]) 635 e Garage Weber-Monaco un esempio di offerta per l’applicazione di un’azione riguardante il modello Fox del marchio VW PW. 636 In questo esem- pio di offerta sono visibili il prezzo e i ribassi offerti al cliente finale da AMAG Ticino.

  2. Tramite email del 1° marzo 2012 [...] (Garage Karpf) trasmette ad [...] (AMAG Sorengo) un’offerta per un cliente finale riguardante un modello del marchio VW NF. 637 In quest’offerta sono visibili oltre al prezzo finale, anche lo sconto e il pacchetto consegna. 638 Nell’email [...] (Garage Karpf) scrive: “[C]ome accordato ricevi in allegato la configurazione dell’Amaroc. Vedi cosa riesci a fare [...]”. 639

  3. Tramite email dell’8 maggio 2012 [...] (AMAG Ticino) trasmette a [...] (Tognetti Auto) un progetto di accordo di collaborazione commerciale concluso tra AMAG Ticino e un cliente fi- nale nell’ambito di una vendita flotta. 640 In questo progetto di accordo sono indicati gli sconti flotta e i premi speciali offerti da AMAG Ticino ai collaboratori del cliente finale in questione. 641

Nell’email [...] (AMAG Ticino) scrive a [...] (Tognetti Auto): “[...] come promesso ecco la bozza dell’accordo in oggetto. Luned ì firmo e invio. Fam sav è [fammi sapere] [...]”. 642 Lo stesso giorno [...] (Tognetti Auto) risponde: “[...] Grazie (1000). [...]”. 643

  1. Con email del 9 maggio 2012 [...] (AMAG Sorengo) invia a [...] (Garage Maffeis) tre offerte riguardanti un modello del marchio VW NF. 644 L’oggetto dell’email indica: “Offerta Craf- ter - quanto lo paghi tu, e a quanto possiamo venderlo e offerta leasing”. Nella prima offerta sono indicate le condizioni e il prezzo di acquisto offerte da AMAG Lugano a Garage Maffeis in quanto partner commerciale. Nella seconda offerta sono indicate le condizioni offerte da AMAG Leasing SA. Nella terza offerta sono indicate le condizioni di vendita di AMAG Lugano offerte al cliente finale, compresi un ribasso speciale e un premio per la pronta consegna. 645

Garage Maffeis ha ricevuto negli anni successivi (fino al 2018) ulteriori simili messaggi di posta elettronica contenenti offerte riguardanti la vendita di veicoli dei marchi VW a clienti finali. 646

  1. Con email del 4 giugno 2012 [...] (AMAG Lugano) trasmette a diversi collaboratori di AMAG Ticino, di Garage Weber-Monaco e in copia, tra gli altri, all’indirizzo email [...] (Garage Maffeis), [...] (Garage Karpf), [...] (Tognetti Auto) e [...] (AMAG Ticino) le azioni del Team VW di AMAG Ticino, informandoli che queste sono sospese, poiché sono stati introdotti dei nuovi

633 Ibid. 634 Atto XIV.A.14, allegato 333. 635 Partner commerciale per la marca Škoda fino al 2010 e partner di servizio per la stessa marca fino al 30 giugno 2011. Dal 1° luglio 2011 non fa più parte della rete di distribuzione di AMAG. V. atto I.287, allegato pag. 62. 636 Atto XIV.A.14, allegato 281. 637 Atto XIV.A.14, allegato 291. 638 Ibid. 639 Atto XIV.A.14, allegato 291. 640 Atto XIV.A.14, allegato 297. 641 Ibid. 642 Atto XIV.A.14, allegato 297. 643 Atto XIV.A.14, allegato 298. 644 Atto XIV.A.14, allegato 293. 645 Ibid. 646 Cfr. ad esempio atto XIV.A.14, allegati 306–309, 315, 323–329, 331.

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premi per il marchio VW da AMAG Import: “Come avete constatato sono iniziati diversi premi VW. Per questo motivo da subito i premi VW TEAM Ticino (vedi allegato) sono sospesi. [...]”. 647

Allegato a questo email vi è una tabella che indica i premi di AMAG Ticino offerti per i diversi modelli del marchio VW PW. 648

  1. Con email del 23 luglio 2012 [...] (AMAG Sorengo) invia a [...] (Garage Karpf) due offerte per un modello di veicolo del marchio VW NF. 649 La prima concerne un’offerta di AMAG Lea- sing SA. La seconda riguarda un’offerta di vendita per un cliente finale, che indica lo sconto e il pacchetto consegna. 650

  2. Tramite email del 3 settembre 2012 [...] (AMAG Lugano) trasmette a dei collaboratori di AMAG Ticino, [...] ([...]) ed [...] (Tognetti Auto) un’offerta per un cliente finale per un modello del marchio Škoda. 651 In quest’offerta sono visibili oltre al prezzo finale, anche le condizioni di vendita come il pacchetto consegna. 652 Nell’email, [...] (AMAG Lugano) spiega che [...], [...] 653

(distributore multimarca indipendente) gli ha comunicato che il cliente finale destinatario dell’of- ferta di AMAG Mendrisio ha sempre acquistato i veicoli presso di lui. A questo proposito, [...] (AMAG Lugano) informa i destinatari del suo email del ribasso concesso da AMAG Ticino, nel caso in cui il cliente finale in questione sollevasse delle questioni riguardanti il prezzo: “[...] il collega , [...] di Mendrisio, ha fatto un offerta per una Yeti Active al [...] sono stato contattato da [...] , del [...] che ( come gia' in un altra occasione... ) si é messo di mezzo , dicendo che tutte le auto [...] le prende da lui , ....ha sempre fatto cosi' .... ecc ecc ! Tutto questo per dirvi ,.....nel caso verreste contattati per questioni di prezzo sull' auto in questione , che il ribasso concesso da noi è il [...] % di commissione a [...] ! [...]”. 654

  1. In un’email del 3 settembre 2012 [...] (Tognetti Auto) invia a [...] (AMAG Lugano), e in copia a [...] (AMAG Ticino), una “tabella azioni” nella quale sono indicati i premi offerti da Tognetti Auto in relazione alla vendita dei modelli del marchio VW PW. 655 In quest’email [...] (Tognetti Auto) scrive: “come discusso, ti allego la nostra tabella [...]”. 656 In data 18 settembre 2012 [...] (Tognetti Auto) invia nuovamente a [...] (AMAG Lugano), e in copia a [...] (AMAG Ticino), una bozza della “tabella azioni” di Tognetti Auto riguardante il marchio VW PW. 657 Con email del 1° ottobre 2012 con oggetto “Casi particolari + azione ottobre” [...] (Tognetti Auto) trasmette a [...] (AMAG Ticino) la “tabella azioni” e scrive: “[...] ti allego la tabella dove non ho ancora inserito un’importo: tu cosa diresti di fare ? [...]”. 658 In questo email [...] (Tognetti Auto) segnala anche a [...] (AMAG Ticino) due “casi particolari” nei quali, secondo lui, le condizioni di vendita concordate non sarebbero state rispettate. 659 Con email del 3 ottobre 2012 [...] (AMAG Ticino) invia a [...] (Tognetti Auto) la “tabella azioni” di Tognetti Auto per i modelli del marchio WV PW, domandandogli se può chiamarlo (“mi chiami? [...]”). 660 Il 4 ottobre 2012 [...]

647 Atto XIV.A.14, allegato 334. 648 Ibid. 649 Atto XIV.A.14, allegato 299. 650 Ibid. 651 Atto XIV.A.14, allegato 300. 652 Ibid. 653 [...]. 654 Atto XIV.A.14, allegato 300. 655 Atto XIV.A.14, allegato 338. 656 Ibid. 657 Atto XIV.A.14, allegato 339. 658 Atto XIV.A.14, allegato 340. 659 Ibid. 660 Atto XIV.A.14, allegato 341.

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(AMAG Ticino) invia a [...] (Tognetti Auto) la “sua” variante della “tabella azioni” riguardante i modelli del marchio VW PW e chiede a [...] (Tognetti Auto) di chiamarlo. 661 In questo email [...] (AMAG Ticino) fornisce anche delle spiegazioni riguardo ai “casi particolari” segnalati da [...] (Tognetti Auto) e a sua volta menziona un caso in cui lo sconto flotta concordato non sarebbe stato rispettato, allegando la relativa offerta elaborata da un collaboratore di Tognetti Auto. 662 Il 5 ottobre 2012 [...] (AMAG Ticino) invia per email a [...] (Tognetti Auto) e [...] (AMAG Lugano) la “tabella azioni” di Tognetti Auto per i modelli del marchio VW PW, con il messaggio seguente: “ecco la modifica che ne pensi?”. 663

  1. Al capitolo “Riunione Vendita Settimanale 4.9.2012” il protocollo di vendita “Piano Prov- vedimenti” di AMAG Bellinzona del 2021, trasmesso per email del 2 ottobre 2012 da [...] (AMAG Bellinzona) a [...] (AMAG Ticino), riporta “Discussione AZIONI Settembre in coll. Lu- gano e Tognetti, Import nulla!!” e poco più in là sulla stessa linea “evaso”. 664

  2. Tramite email del 14 marzo 2013 [...] (AMAG Lugano) comunica a diversi collaboratori di AMAG Ticino i dettagli di un premio offerto da AMAG Ticino dal 25 al 30 marzo 2013 (“Promo Primavera”). 665 Il premio consiste a elargire al cliente finale uno sconto del [...] % sul prezzo netto per la vendita di veicoli nuovi e [...] franchi per la vendita di veicoli d’occasione. Questo premio è cumulabile con gli sconti indicati nella tabella sconti di AMAG Ticino. 666 Pochi istanti dopo, [...] (AMAG Ticino) scrive ai collaboratori di AMAG Ticino destinatari dell’email di [...] (AMAG Lugano): “[...] spero che questa iniziativa incontri il vostro pieno consenso e possa essere d'e- sempio per una gestione mirata e intelligente delle vendite durante l'anno. Mi racco- mando una cosa...lavorate il vostro territorio di riferimento e non "cannibaliz- ziamo"! La collaborazione con i partner nella regione è per me fondamentale e controllerò affinché gli accordi vengano mantenuti. [...]”. 667

Con email dello stesso giorno [...] (AMAG Ticino) scrive a [...] (Tognetti Auto), [...] ([...]), [...] ([...]), [...] (Autoronchetti), [...] (Garage Maffeis), [...] (Garage Weber-Monaco), [...] (Garage Nessi) e [...] (Garage Karpf): “[...] allegato troverete l'informazione relativa ad una nostra attività di promozione limi- tata ai pochi giorni del nostro porte aperte di primavera. Mi sono comunque raccoman- dato che si lavori il proprio territorio di riferimento, se aveste situazioni "discutibili" non esitate a contattarmi. Liberi di seguirci ;-) [...]”. 668

  1. Con email del 3 aprile 2013 [...] (AMAG Lugano) informa [...] (Tognetti Auto) che AMAG Ticino ha concluso un accordo con un cliente flotta, inoltrandogli il link per accedere al docu- mento, in modo da permettergli eventualmente di offrire le stesse condizioni di vendita: “[...] abbiamo preso un’accordo con [...]. Ti mando il link per tua info, cos ì potete even- tualmente anche voi fare le stesse condizioni. per domande chiamami pure. [...]”. 669

661 Atto XIV.A.14, allegato 340. 662 Ibid. 663 Atto XIV.A.14, allegato 342. 664 Atto XIV.A.14, allegato 337, pag. 6. 665 Atto II.101. 666 Ibid. 667 Atto II.101. 668 Atto II.102. V. anche atti V.C.99–100. 669 Atto XIV.A.14, allegato 304.

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Tramite email del 4 aprile 2013 [...] (Tognetti Auto) inoltra questo messaggio a [...] (AMAG Ticino), lamentandosi fondamentalmente della politica di ribassi di AMAG Ticino e del compor- tamento di alcuni collaboratori di quest’ultimo. 670 [...] (Tognetti Auto) fa tuttavia notare che fino a quel momento ha sempre aderito alla politica di ribassi proposta da AMAG Ticino, ovvero quella di ridurre gli sconti, per dei motivi di “convivenza”: “[...] ti scrivo perch é devo dirti alcune cose che non trovo giuste al 100%.

  1. CONVIVENZA Il mio pensiero lo conosci e credo di essermi sempre dimostrato molto aperto alle tue esigenze : ogni volta che hai proposto riduzioni di sconto o simili ho sempre aderito; questo per un motivo principale: la convivenza ! Sicuramente fare meno sconto aumenta anche i nostri margini, ma come ti ho sempre detto noi eravamo contenti anche prima. Dopo aver introdotto le nuove tabelle , ho visto arrivare : azione durante Amag Days brochure a tutti i fuochi con svendita da tutta la CH buono di Fr. [...],-- per Rabadan buono per Ticinoperbambini solo per citare alcuni esempi: io non ho mai detto niente, anzi: ringraziandoti per le informazioni, le giravo a tutti i miei colleghi dicendo che nel caso potevano adeguare la loro offerta. 2.SINCERIT À In gennaio scopro casualmente che ci sono delle Polo CH-Edition ( = con premio sup- plementare su fattura di Fr. [...] ) dall'Import [AMAG Import]: ne riservo 47 su 55 , ci penso un'attimo e poi le prendo. Il giorno dopo parto per la presentazione della nuova Octavia e dico a [...] di queste Polo: lui subito mi dice che ne vuole e io ( mi conosci ) non dico n é di si né di no: proprio per il punto 1 nella mia testa ho pensato: dovrò cederne 15-20 a loro. Aspetto una chiamata o una mail da parte sua ma niente. Poi vengo a sapere che invece di chiamarmi, è andato a piangere a [...] e ancora due mesi dopo a Ginevra si lamenta; questa settimana il [[...]] [...] [ Tognetti Auto] mi dice che a Lugano hanno tante Polo CH-Edition in ordinazione, Tralasciamo il modo di comportarsi da parte Import ( solo le ultime mi avevano detto, non ne sono previste altre...), ma nella mia testolina sorgono alcuni pensieri: abbiamo pi ù margine e quindi più spazio per dare [...] a destra e a manca ( io stavo pensando di offrire [...] a tutti i club di biglie ..., o a tutti i bancari, o a tutti ....) se Amag Retail fa qualcosa, noi abbiamo la scelta di adeguarci anche se sempre a carico nostro se noi UNA volta abbiamo un vantaggio, questo diventa inaccettabile :ci sono persone che iniziano a comportarsi come dei bambini viziati parlando alle tue spalle!

670 Ibid.

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Al mio posto, cosa faresti ? Ti auguro buona serata [...] PS: da una parte avrei voluto chiamarti ma dall'altra volevo essere franco anche con chi ci legge in copia”. 671

[...] (AMAG Import) e [...] (AMAG Lugano) sono indicati come destinatari in copia di questo email. 672

Con email del 5 aprile 2013 (ore 6.35) [...] (AMAG Ticino) contesta queste accuse e propone a [...] (Tognetti Auto) di risolvere il litigio nel quadro di un incontro: “[...] Mi dispiace che pensi queste cose di noi. Sono deluso e amareggiato per questo tuo sfogo, senza prove concrete ma solo per sentito dire, che ritengo carico di frustra- zione e gelosia ingiustificate. Dopo il nostro contatto telefonico di martedì non mi aspet- tavo tu mettessi in discussione la mia serietà, e quella di [...], e soprattutto la mia cor- rettezza. Non vuoi che faccia i "tornei di biglie"? Parliamone no? Ma pensare che [...] abbia deliberatamente "vomitato" dietro le tue spalle per gelosie personali come un bambino viziato lo trovo offensivo e assolutamente ingiustificato! Se volessimo parlare di numeri e flussi di vendita invece? L'anno scorso avevamo deciso di non ritornare su questo argomento perché volevamo guardare avanti e affrontare i problemi con la con- sapevolezza di lavorare sempre con correttezza e cercando di migliorare i nostri utili netti. Trovo che sia un peccato rinfacciare decisioni e idee senza sedersi e ascoltare gli argomenti pro e contro. Propongo dunque un incontro per fare chiarezza e spero cancellare questo spiacevole e sfortunato inciampo.[...]”. 673

  1. Con email del 5 aprile 2013 (ore 15.04) [...] (AMAG Ticino) propone a [...] (Tognetti Auto) di promuovere la vendita di veicoli del marchio Audi con motore diesel, allo scopo di garantire il raggiungimento del margine di qualità. 674 L’idea di [...] (AMAG Ticino) è quella di lanciare un concorso tra i venditori per incoraggiare la vendita di veicoli con motore diesel: “...che ne dici di promuovere la vendita dei motori Diesel Audi per garantire il raggiun- gimento del margine qualit à? Io pensavo di fare un concorso per i venditori e dare un premio ai 3 venditori che hanno a fine anno la quota diesel pi ù alta, a condizione naturalmente che la filiale abbia raggiunto l'obiettivo Import. Conteggio per il venditore: 1 punto per ogni motore diesel venduto e 1 punto supplementare se in permuta viene ripreso un motore benzina Durata concorso venditori: termine 31.12.2013 (consegna) Inoltre volevo lasciare al venditore, durante magari il mese di maggio e giugno + magari anche settembre, la possibilit à di usare la seguente agevolazione: premio contratto = tassa di circolazione annuale (sulla fattura dell'imposta è ben visibile) Il premio per ò non va in deduzione ma a favore di un acquisto supplementare di accessori, prima rata leasing... che ne dici? Sono il solito lo so ma non riesco a stare fermo e aspet- tare...[...]”. 675

Tramite email del 6 aprile 2013 [...] (Tognetti Auto) risponde di essere d’accordo sul principio, ma sostiene che per alcuni modelli del marchio Audi sarebbe meglio rivalutare la tabella sconti ed essere più “aggressivi”:

671 Atto XIV.A.14, allegato 304. 672 Ibid. 673 Atto XIV.A.14, allegato 305. 674 Atto XIV.A.14, allegato 346. 675 Ibid.

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“[...] il principio mi sembra intelligente: unica cosa mi fa un po' paura per certi motori : mi sembra che SQ5 costi 1400 Fr. ( non sono sicuro ). Onestamente noi dove abbiamo la più grande difficoltà in Audi è con modelli come A4 Avant ( defunta ! ) e come sempre A6 / A7: se per queste 2 abbiamo poco margine ( forse dobbiamo riguardare un po la tabella e diventare un po' più "aggressivi" ), a me piacerebbe cercare di fare qualcosa per A4; non penso possiamo lasciarla morire cosi.... Su A3 attualmente abbiamo già i Fr. 2000 da parte di import, Q3 abbiamo nuovi modelli speciali, ... Questo il primo ra- gionamente, ma sono aperto. [...]”. 676

Lo stesso giorno [...] (AMAG Ticino) rilancia la sua idea di promuovere la vendita di veicoli del marchio Audi con motore diesel, proponendo di avviare una campagna pubblicitaria regionale sui quotidiani del Cantone Ticino, per comunicare l’offerta di sconti per l’acquisto di motori diesel di alcuni modelli del marchio Audi, e affermando che ciò fosse meglio che aumentare gli sconti: “[...] e se facessimo appunto una campagna regionale, Caffe e CdT, solo per A4,A5,A6,A7, e A8 dove offriamo la tassa all'acquisto di una motorizzazione Diesel dal 20 aprile a fine maggio/giugno? [...] Che ne dici? Io sono convinto sia meglio che au- mentare gli sconti! Dammi retta :-) [...]”. 677

Sempre il 6 aprile 2013, [...] (Tognetti Auto) risponde di essere d’accordo con la proposta di [...] (AMAG Ticino), a condizione che i modelli del marchio Audi dove vi sono meno difficoltà a venderli siano esclusi dalla promozione: “[...] Così , escludendo i modelli dove abbiamo meno difficoltà, per me andrebbe bene”. 678 [...] (AMAG Ticino) replica per email lo stesso giorno: “Ottimo, preparo io una bozza e a breve te la sottopongo per partire appena possibile. [...]”. 679

  1. Tramite email del 27 gennaio 2014 [...] (AMAG Ticino) trasmette a [...] (Tognetti Auto) un progetto di accordo di collaborazione commerciale concluso tra AMAG Ticino e un’impresa privata. 680 In questo progetto di accordo sono indicate le condizioni di vendita offerte da AMAG Ticino ai collaboratori, membri e soci dell’impresa in questione. 681 Nell’email [...] (AMAG Ti- cino) scrive a [...] (Tognetti Auto): “[...] ecco la bozza relativa al possibile accordo fammi sa- pere [...]”. 682 Lo stesso giorno [...] (Tognetti Auto) riferisce a [...] (AMAG Ticino) che il rappre- sentante dell’impresa gli ha comunicato di non essere interessato all’accordo di collaborazione e propone di aspettare un’offerta da parte di AMAG Import: “[...] venerd ì nel pomeriggio avevo richiamato [...] per comunicargli " una bozza" di quanto discusso al telefono con te. Da parte sua non c' è interesse per una collabora- zione di questo genere, anche per avere una certa correttezza nei confronti di altri sponsor. Io direi di aspettare e vedere se Import ci propone qualcosa di regionale ( stanno studiando ). Cosa ne dici ? [...]”. 683

  2. In data 6 maggio 2014 [...] (AMAG Sorengo) invia per email a [...] (Tognetti Auto) un’of- ferta riguardante un modello del marchio VW NF per un comune del Cantone Ticino. 684 In

676 Atto XIV.A.14, allegato 347. 677 Ibid. 678 Atto XIV.A.14, allegato 348. 679 Atto II.106. 680 Atto XIV.A.14, allegato 349. 681 Ibid. 682 Atto XIV.A.14, allegato 349. 683 Atto XIV.A.14, allegato 350. 684 Atto XIV.A.14, allegato 310.

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quest’offerta sono visibili oltre al prezzo finale, anche lo sconto flotta e il pacchetto conse- gna. 685 Lo stesso giorno, pochi istanti dopo, [...] (AMAG Sorengo) trasmette ulteriore docu- mentazione riguardante l’allestimento del veicolo in questione e scrive nell’oggetto dell’email: “l’allestimento noi lo abbiamo pagato [...] iva compresa – vendilo !!!! ricordati anche del Fr. 2.500.- che puoi avere con “ Grazie Svizzera ” che non sono stati messi in offerta !!!”. 686 Il 20 maggio 2014 [...] (Tognetti Auto) risponde che l’autoveicolo è stato venduto, invitando [...] (AMAG Sorengo) a chiamarlo quando avrà tempo: “[...] il Crafter è ven- duto. Quando hai tempo chiamami che ci mettiamo d’accordo come procedere.. Grazie 1000 [...]”. 687

  1. Con email del 6 marzo 2015 [...] (AMAG Bellinzona) inoltra a Garage Nessi un’email di [...] (AMAG Lugano) ai propri collaboratori riguardo un’azione di AMAG Ticino, comunicando quanto segue: “[...] ti comunico la seguente azione (AMAG TICINO)– praticamente su TUTTE LE MACCHINE CARTOLINATE il 31.03.2015 hai uno sconto del [...]% supplementare. Di sotto ti giro l’azione che facciamo noi. [...]”. 688

Nell’email di [...] è indicata un’azione valida fino al 31 marzo 2015 con dei premi prima- vera/Emotion Days da [...] % sui veicoli per clienti privati e flotta. 689

  1. Tramite email del 9 luglio 2015 [...] (AMAG Lugano) invia a diversi collaboratori di AMAG Ticino una diapositiva di una presentazione Power Point riguardante i marchi VW (“Azione VW TI luglio 15”). 690 In questa diapositiva sono indicati i diversi premi e il tasso di leasing offerti da AMAG Ticino nel quadro di quest’azione. 691 Nell’email [...] (Tognetti Auto) è indicato come destinatario in copia per conoscenza nascosta (“Bcc”). 692

  2. Con email del 13 dicembre 2017 [...] (AMAG Mendrisio) trasmette a diversi collaboratori di AMAG Ticino, Garage Nessi e Garage Weber-Monaco degli esempi di offerta da parte di AMAG Leasing SA e di AMAG Mendrisio riguardante la vendita di un modello del marchio VW PW a un cliente finale. 693 Nelle offerte sono visibili le diverse condizioni di vendita (rata leasing, premi pacchetto consegna) e il prezzo finale. 694

  3. Tramite email del 9 gennaio 2018 [...] (AMAG Breganzona) invia a [...] ([...]) un contratto di vendita per un modello del marchio Seat tra AMAG Breganzona e un cliente finale. 695 Nel contratto di vendita sono visibili, oltre al prezzo, anche lo sconto flotta, il premio ripresa e il pacchetto consegna. 696

685 Ibid. 686 Atto XIV.A.14, allegato 311. 687 Atto XIV.A.14, allegato 312. 688 Atto V.D.15. 689 Ibid. 690 Atto XIV.A.18, allegato 375. 691 Ibid. 692 Atto XIV.A.18, allegato 375. 693 Atto XIV.A.14, allegato 330. 694 Ibid. 695 Atto XIV.A.18, allegato 379. 696 Ibid.

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B.3.3.3 Margini e provvigioni 297. Le risultanze istruttorie testimoniano pure che tra il 2013 e il 2014 AMAG Ticino e To- gnetti Auto si sono accordati sui margini e le provvigioni offerti ai propri partner di servizio o partner commerciali per l’acquisto di veicoli nuovi rispettivamente per la vendita di veicoli nuovi a dei clienti finali nel quadro di un’intermediazione (qui di seguito anche: condizioni di acquisto e provvigioni). 697

  1. Con email del 17 gennaio 2013 [...] (Tognetti Auto) invia a [...] (AMAG Ticino) le condi- zioni di acquisto e provvigioni valide per il 2012 applicate al suo partner commerciale [...], spiegando: “[...] Tio avevo promesso anche di dirti le condizioni/margini restanti del [...]: come detto tieni presente che oltre ad essere il nostro pi ù "grande" cliente c'ü un rapporto di 2a. generazione: [...] [[...]] aveva aiutato il [...] [[...]] ad aprire l'agenzia nel 1959. Que- ste sarebbero state le condizioni "ufficiali" [allegato “[...] condizioni 2012”] In realt à, a fine anno e dopo aver saputo quali erano i nostri ristorni, assieme a [...] [[...]] abbiamo deciso di fare cosi ( come proposto da me ) [allegato “Margini su [...]”] Inoltre: 82 vetture nuove, tutte le marche 37 vetture d'occasione: lui le compera e poi "cerca" di venderle vetture stock gratis [...]”. 698

  2. Come risulta dal contenuto delle email dell’11 e 12 gennaio 2013 riguardanti i “margini Agenti” e riportate precedentemente (v. n. marg. 254 seg.), [...] (AMAG Ticino) ed [...] (Tognetti Auto) hanno stabilito in comune margini e provvigioni validi per i partner commerciali e partner di servizio per il 2013. 699

  3. Con email del 4 febbraio 2014 [...] (AMAG Ticino) invia [...] (Garage Maffeis), [...] (Ga- rage Weber-Monaco), [...] (Autoronchetti) e [...] (Garage Karpf) le tabelle riguardanti le condi- zioni di acquisto e provvigioni validi per il 2014. 700 Nell’email [...] (Tognetti Auto) è indicato come destinatario in copia per conoscenza nascosta (“Bcc”). 701 In questo modo, [...] (AMAG Ticino) ha comunicato le condizioni di acquisto e provvigioni di AMAG Ticino a [...] (Tognetti Auto). B.3.3.4 Le promozioni speciali legate all’HCAP

  4. Nel quadro delle stagioni di hockey 2017/2018 e 2018/2019, in quanto partner ufficiali dell’Hockey Club Ambrì Piotta (di seguito: HCAP) e gruppo “Škoda Ticino” (v. sotto n. marg. 442 segg.), AMAG Ticino, Garage 3 Valli e Tognetti Auto si sono accordati per lanciare alcune promozioni di vendita riguardanti il modello Škoda Octavia.

  5. Tra luglio e agosto 2017 AMAG Ticino, Garage 3 Valli e Tognetti Auto hanno definito di comune accordo una promozione destinata ai tifosi di HCAP in possesso di un abbonamento HCAP per la stagione di hockey 2017/2018. 702 Questa promozione prevedeva che, presen- tando l’abbonamento HCAP per la stagione di hockey 2017/2018 presso una succursale

697 Atti II.90, 92; V.B.26; V.C.93; XIV.A.5, allegato 48; XIV.A.11, allegato 216; XIV.A.14, allegati 269– 270. 698 Atto II.92. 699 Atti II.90, II.92. V. anche atti V.B.26; V.C.93; XIV.A.11, allegato 216. 700 Atto XIV.A .5, allegato 48. 701 Ibid. 702 Atti V.B.84, pagg. 7, 9, 15; XIV.A.14, pag. 28, allegato 359. V. anche atto XV.2, n. marg. 370–372.

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AMAG Ticino o presso le sedi di Garage 3 Valli e Tognetti Auto, un cliente finale poteva bene- ficiare di uno sconto speciale del valore di 500 franchi. 703

  1. In quanto gruppo “Škoda Ticino” AMAG Ticino, Garage 3 Valli e Tognetti Auto hanno collaborato per la commercializzazione e la vendita di 50 veicoli del modello speciale Škoda Octavia “La Montanara” durante la stagione di hockey 2018/2019. 704 Tuttavia, dalla documen- tazione agli atti risulta che la collaborazione non si è limitata alla messa in atto di strategie di commercializzazione comuni. Infatti, i tre concessionari hanno discusso e convenuto in co- mune le condizioni di vendita, così come il prezzo di 29'900 franchi (invece di 42'000 franchi) per la vendita del modello speciale “La Montanara” ai clienti finali. 705 L’idea iniziale dei conces- sionari coinvolti era quella di conservare un margine netto dell’[...] % sulla vendita del modello speciale. 706 Dagli atti risulta che tale margine si è situato tra circa il [...] e [...] % a dipendenza del colore del modello (bianca o metallizzata). 707 Su richiesta degli stessi concessionari coin- volti, AMAG Import ha accettato di partecipare a quest’offerta speciale con un contributo di circa [...] % sotto forma di premi (“Premio Fleet 4x4” e “Premio Ordinazione”). 708

B.3.3.5 Monitoraggio del coordinamento in materia di politica dei prezzi 304. I documenti agli atti dimostrano che, tra il 2012 e il 2018, AMAG Ticino e Tognetti Auto verificavano regolarmente le condizioni di vendita (sconti, premi, azioni, prezzi di ripresa e di vendita) offerte ai clienti finali. 709 Se le condizioni di vendita offerte da una delle due imprese erano troppo vantaggiose rispetto a quanto stabilito attraverso il coordinamento in materia di politica dei prezzi così come descritto precedentemente (ad esempio, in materia di sconti e pacchetti consegna, v. n. marg. 220 segg.), l’altra impresa chiedeva spiegazioni e la presa di misure affinché questi episodi non si ripetessero. 710 Questo sistema di monitoraggio è testi- moniato, in particolare, dagli scambi di email riportati qui di seguito. 305. Con email del 7 aprile 2009 [...] (Tognetti Auto) invia a [...] (AMAG Ticino) un contratto di vendita riguardante un modello del marchio Audi concluso tra Tognetti Auto e un cliente finale. 711 Oltre al prezzo finale, lo sconto flotta e il pacchetto consegna, nel contratto è visibile anche lo sconto offerto sulla permuta di un veicolo usato del marchio Audi. 712 Tramite email dello stesso giorno [...] (AMAG Ticino) contesta il fatto che lo sconto offerto sulla permuta sia quello indicato nel contratto allegato all’email precedente di [...] (Tognetti Auto) e afferma che in realtà il cliente avrebbe ricevuto un prezzo di permuta più elevato: “[...] sono spiacente per la telefonata di questa mattina ma ti assicuro che ho la prova che l’allegato che mi hai trasmesso non corrisponde a quanto in realtà dato o pro- messo! Il cliente ha ricevuto per il veicolo in permuta non i 31'500.- come dici, o come da contratto allegato, ma bensì [...] Questo ti dovevo ancora x correttezza e traspa- renza. [...]”. 713

703 Ibid. 704 Atti XIV.A.18, pagg. 34–39, 41, allegati 426–429, 436–442, 447, 454–459. 705 Atti XIV.A.18, allegati 426–429, 436–442, 447, 454–459. 706 Atto XIV.A.18, pag. 36, allegato 427. 707 Cfr. atto XIV.A.18, allegato 441. 708 Cfr. atto XIV.A.18, allegati 426 e 441. 709 Cfr. atti II.82, II.229–230, II.238–239; XIV.A.11, allegati 224 e 227; XIV.A.14, allegati 276, 289–290, 301–305, 336, 340–344, 355; atto XIV.A.18, allegato 377–378. 710 Ibid. 711 XIV.A.14, allegato 276. 712 Ibid. 713 XIV.A.14, allegato 276.

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  1. Con email del 26 gennaio 2012 [...] (Tognetti Auto) trasmette a [...] (AMAG Ticino) un’of- ferta di AMAG Giubiasco riguardante la vendita di un modello del marchio Audi per un cliente finale. 714 Tramite email del 2 febbraio 2012 [...] (AMAG Giubiasco) si giustifica nei confronti di [...] (AMAG Ticino), spiegando che nell’elaborazione dell’offerta è stato commesso un errore con uno dei premi elargiti: “[...] ho verificato subito il contratto d'acquisto [...]. C'è stato un'errore d'interpretazione con la lista stock. Si tratta di un'azione FASTSTART (fr.1500.-) e non dell'azione Fina- lissima (immatricolazione e CV entro il 31.12.2011). Siccome il contratto non é ancora passato alla dispo l'errore commesso non era pertanto stato subito visibile. Ora ho mo- dificato il contratto e con i due premi e con uno sconto del [...] %. A precisazione di quanto scritto ieri sera, si é trattato solo di un'errore e non di nascondere informazioni errate. [...]”. 715

[...] (AMAG Giubiasco) allega al suo email anche il contratto di vendita modificato. 716 Tramite email dello stesso giorno [...] (AMAG Ticino) trasmette il messaggio di [...] (AMAG Giubiasco), incluso l’allegato, a [...] (Tognetti Auto), scrivendo: “X info / No comment... [...]”. 717

  1. Tramite email del 5 agosto 2012 [...] (AMAG Ticino) scrive a [...] (Tognetti Auto): “[...] Come anticipato ti mando solamente il caso che "brucia" di pi ù Pf puoi verificare le condizioni applicate al nostro cliente di Coldrerio [...] che dopo aver approfittato di noi per la prova su strada e test posteggio a casa sua il pomeriggio abbiamo ricevuto da [[...] ] [...] [Tognetti Auto] la richiesta di liberazione del Leasing [...]”. 718 Con email del 13 agosto 2012 [...] (Tognetti Auto) invia un contratto di vendita riguardante un modello del marchio Audi concluso da [...] (Tognetti Auto) con un cliente finale, giustificandosi nel modo seguente: “[...] mi spiace per quanto successo io avevo visto il contratto e non mi sembrava niente di "male" non ero a conoscenza del giro di prova+ test posteggio Ti allego copia con- tratto per tua conoscenza [...] Ho comunque parlato con [[...]] [...] [Tognetti Auto] ( che è rientrato oggi dalle vacanze) e chiesto di "evitare" simili situazioni Ciao PS: il premio stock è quello della circolare RS V66”. 719

Tramite email dello stesso giorno [...] (AMAG Ticino) inoltra l’email (incluso allegato) di [...] (Tognetti Auto) a [...] (AMAG Bellinzona) e chiede: “[...] cosa mi dici degli argomenti portati? La ripresa? [...]”. 720

  1. Con email del 26 ottobre 2017 [...] (AMAG Breganzona) invia a [...] (AMAG Ticino) un’of- ferta riguardante un modello del marchio Audi elaborata da un collaboratore di Tognetti Auto a favore di un cliente finale che si è rivolto ad AMAG Ticino per ottenere una controfferta. 721

Nel suo messaggio, rivolgendosi anche a [...] (AMAG Bellinzona), [...] (AMAG Breganzona) commenta: “Aggressivi !!! Usano il premio discusso ieri per la sovvenzione / Inoltre mettono un [...]% di premio interno !!! stile nostri Promo Day / @[...] a questo punto [...] Dobbiamo muoverci subito attendo tuo ok [...]”. 722

714 XIV.A.14, allegato 289. 715 XIV.A.14, allegato 290. 716 Ibid. 717 XIV.A.14, allegato 290. 718 Atto II.82. V. anche atto XIV.A.11, allegato 224. 719 Ibid. 720 Atto II.82. V. anche atto XIV.A.11, allegato 224. 721 Atto II.229. V. anche atto XIV.A.11, allegato 227. 722 Ibid.

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Con email dello stesso giorno [...] (AMAG Ticino) chiede di verificare la situazione con [...] (Tognetti Auto): “chiedi conferma a [...] [[...], di Tognetti Auto] ...non vorrei che il venditore abbia fatto il “ganasa”! [...]”. 723

  1. Tramite email del 20 aprile 2018 [...] (AMAG Ticino) inoltra a alcuni collaboratori di AMAG Giubiasco e AMAG Bellinzona un messaggio ricevuto da un cliente privato che lo in- forma di interrompere le relazioni di clientela con AMAG Giubiasco e di avere deciso di rivol- gersi in futuro presso Tognetti Auto. [...] (AMAG Ticino) garantisce ai propri collaboratori che il cliente in questione non ha deciso di rivolgersi a Tognetti Auto perché quest’ultimo ha offerto condizioni di vendita migliori: “[...] anche in questo caso solo per informarvi che non è andato via perché ha ricevuto condizioni migliori (sono sicuro, non chiedetemi come). Non era più in grado di mante- nere la sua posizione, non aveva più argomenti, e ha preferito cambiare garage... Solo per dirvi che sono cose che capitano e non dobbiamo sentirci in colpa o credere che la concorrenza abbia agito slealmente. Ci tenevo che lo sapeste. [...]”. 724 Lo stesso giorno [...] (AMAG Ticino) scrive nuovamente ai propri collaboratori: “Scusate ho dimenticato di dirvi che non ha acquistato ancora nulla... [...]”. 725

  2. Tramite email del 9 maggio 2018 [...] (AMAG Lugano) comunica a [...] (AMAG Bellin- zona) di essere stato contattato telefonicamente da [...] (Tognetti Auto) in merito a un’offerta elaborata da un suo collaboratore riguardante la vendita di un modello del marchio VW PW nella quale figuravano sconti e agevolazioni troppo importanti, fornendo un esempio di come quest’offerta dovrebbe essere calcolata correttamente: “[...] Ti ho chiamato ma non ti ho trovato. Purtroppo [...] ha chiamato me e [...]. Mi permetto di farti il calcolo su questa vettura. Parlane con [...] [[...], AMAG Bellinzona] e chiedi di riflettere prima di fare dei sconti e agevolazioni così importanti. Esempio: non si tratta di una vettura che costa fr. 50'000.—dove il pacchetto consegna vale solo [...]%.[...]”. 726

Nell’email [...] (AMAG Ticino) è indicato come destinatario in copia per conoscenza. 727 Con email dello stesso giorno [...] (AMAG Bellinzona) informa [...] (AMAG Lugano) che anche lui ha avuto una discussione al telefono con [...] (Tognetti Auto) e di avere chiarito la situazione con il suo collaboratore: “[...] avevo già parlato con [...] per raccontagli della telefonata (30 minuti) con [[...]] [...]. La questione viene da lontano e da altre problematiche che ci sono già state reci- procamente e che tra le altre hanno portato poco tempo fa a dover ammettere di aver sbagliato qualcosa loro... Va da se che non vedesse l’ora di rimbalzare la questione. Questione che comunque è già stata discussa ovviamente con [...] [[...], AMAG Bellin- zona] con tanto di cicchetto inevitabile. Il calcolo ovviamente lo avevo già fatto con lui. [...]”. 728

Al tempo stesso, [...] (AMAG Bellinzona) fa notare che Tognetti Auto ha formulato un’offerta a favore di un cliente di AMAG Bellinzona, proponendo degli sconti importanti:

723 Atto II.230. V. anche atto XIV.A.11, allegato 227. “Ganasa” è un termine dialettale che può essere tradotto in italiano con “sbruffone”. 724 Atto XIV.A.18, allegato 377. 725 Atto XIV.A.18, allegato 378. 726 Atto II.238. V. anche atto XIV.A.14, allegato 355. 727 Ibid. 728 Atto II.239. V. anche XIV.A.14, allegato 355.

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“[...] Per sollazzarvi vi mando TOP SECRET un’offerta che hanno fatto liberamente ad un nostro cliente senza sapere di essere in concorrenza...quindi con tutta libertà come se fosse normale creandoci SOLO OVVIAMENTE un problema! Senza flotta e in con- tanti ma pronta consegna. [...]”. 729

Sentito in qualità di testimone su questi scambi di email, [...] (AMAG Lugano) ha affermato di essere stato contattato da [...] (Tognetti Auto) che lo avrebbe ripreso, poiché il venditore di AMAG Bellinzona non ha rispettato standard o direttive non meglio specificate. 730 Secondo [...] (AMAG Lugano), conoscendo i margini offerti dall’importatore, [...] (Tognetti Auto) si sa- rebbe chiesto il motivo per il quale l’offerta formulata da AMAG Bellinzona era così vantaggiosa e avrebbe dunque deciso di attirare la sua attenzione su questo punto. 731 [...] (AMAG Lugano) ha affermato che questo tipo di “comunicazioni” o “segnalazioni” avvenivano soprattutto tra Tognetti Auto e AMAG Bellinzona, perché “avevano un territorio comune”. 732

B.3.3.6 Coinvolgimento delle singole parti al procedimento 311. Sulla base della documentazione agli atti emerge che AMAG Ticino, Autoronchetti, Gruppo Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi, Garage Weber-Monaco e Tognetti Auto hanno partecipato alle attività di coordinamento in materia di politica dei prezzi messe in atto nel periodo tra il 2006 e il 2018. Come esposto precedentemente (n. marg. 219 segg.), gli atti riportano discussioni e scambi (bilaterali o multilaterali) tra tutte le parti al procedimento riguar- danti elementi del prezzo, come sconti, prezzi di vendita, margini e provvigioni, avvenuti tra le imprese indicate sopra tramite messaggi di posta elettronica o nel quadro di riunioni. 733

B.3.3.6.1 AMAG 312. Gli elementi di prova raccolti dimostrano che AMAG Ticino ha preso parte alle condotte relative al coordinamento della politica dei prezzi, perlomeno, dal 2006 al 26 giugno 2018, data che coincide con l’apertura dell’inchiesta (cfr. n. marg. 226 segg., 273 segg., 297 segg., 301 segg., 304 segg. e i mezzi di prova citati). 313. Dalle evidenze documentali risulta che AMAG Ticino ha assunto un ruolo di primo piano nell’attuazione delle attività di coordinamento della politica dei prezzi, in particolare organiz- zando e gestendo le discussioni e gli scambi riguardanti gli sconti, pacchetti consegna e altri elementi del prezzo. 314. Gli elementi già presentati precedentemente ed esposti qui di seguito testimoniano il ruolo centrale svolto da AMAG Ticino nelle attività di coordimento in materia di politica dei prezzi.

  1. Innanzitutto, per quanto riguarda gli sconti e pacchetti consegna, come è stato rip ortato precedentemente (n. marg. 225 segg.), AMAG Ticino esercitava un ruolo propulsivo e orga- nizzativo, promuovendo o dirigendo le discussioni, convocando e agevolando lo svolgimento

729 Ibid. 730 Atto XV.3, n. marg. 219–259. 731 Ibid. 732 Atto XV.3, n. marg. 262–268. 733 Cfr. atti II.33–34, II.36–37, II.40, II.52, II.54–61, II.65–67, II.73, II.82, II.84–88, II.90, II.92, II.94, II.97–99, II.101–102; II.106, II.148–152, II.209, II.217, II.222–230, II.238–239; V.A.1, 11, 15–19; V.B.9–10, 23–30, 40, 54, 56; V.C.1, 5, 7–15, 17–18, 27, 37–38, 40–47, 53–54, 73–74, 81–84, 90– 98; V.B.10, 88; V.C.5, pagg. 5 segg.; V.C.8, 74, 81; 101–102; V.D.2, pag. 6, 8, 13, 16; V.D.3; V.D.4, pag. 13; V.D.6–10; V.D.15–16; V.E.1, 6, 11, 13; V.F.6, 10, 110, 122. V. anche atti XIV.A.5, allegati 29–62; XIV.A.11, allegati 181–220, 224, 227; XIV.A.14, allegati 264–355; XIV.A.18, allegati 375– 379; XIV.A.27, allegato 568.

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di riunioni con le altre parti al procedimento in relazione alle condizioni di vendita e trasmet- tendo ai concessionari e partner commerciali coinvolti (per corrispondenza elettronica o fisica) le tabelle sconti negli anni dal 2006 al 2018. Ciò trova, in particolare, conferma in alcuni pas- saggi contenuti nelle email inviate da [...] (AMAG Ticino) e già citati precedentemente:

− “[...] mi permetto di inoltrarvi per conoscenza la nostra strategia per i nuovi modelli in arrivo nel 2008 nella speranza di trovare il vostro consenso [...]” (v. n. marg. 231). 734

− “[...] abbiamo aggiornato la tabella sconti e pacchetti per l’anno 2012 secondo il nuovo calcolo IVA inclusa, i nuovi Contratti e i nuovi ristorni Flotta. Vi prego di verificare i dati e comunicarmi rapidamente le vostre osservazioni e proposte di modifica. Sar à mi intenzione discuterla apertamente con i “colleghi” in regione alfine di creare i giusti presupposti per un rapporto basato sulla collegialità. [...]” (carattere in gras- setto aggiunto, v. n. marg. 241). 735

− “[...] allego tabella leggermente adattata a quanto da te ricevuto e quanto ricevuto da Amag Retail CH / Appena rientri ci aggiorniamo bilateralmente [...]” (v. n. marg. 241). 736

− “[...] Agenda inguardabile ma dopo questi primi giorni la sensazione è molto positiva e c'è tanta ma veramente tanta voglia di cambiare... Che ne dici di giovedì 19 alle ore 11.00 a Giubiasco per poi andare a pranzo io e te? [...]” (v. n. marg. 243). 737

− “[...] Da venerd tutti i CM sono stati informati e hanno ricevuto le tabelle quindi siamo partiti / Effettuerò dei controlli da luned e quindi ritengo il tutto ufficiale / Per l’Octavia ti propongo di fare la correzione all’arrivo della nuova nelle prossime settimane non vorrei mandare modifiche o correzioni per non confonderli troppo hanno già troppe cosa a cui stare attenti capisci a cosa mi riferisco Sono stato molto duro e sono partito a mille / Per la pubblicità propongo di attivarci con incontri con i CM separati per marchio ad intervalli regolari I primo verso metà febbraio Mando alcune proposte x Audi VW e Skoda / Con la ditta di Riazzino c’è tempo per il momento non ho nulla in ballo [...]” (v. n. marg. 244). 738

− “[...] Che ne dici di trovarci per fare il punto e abbozzare un piano strategico 2013? Propongo il lu 17 o ma 18 dicembre ore 11.00 da me a Lugano [...]” (v. n. marg. 251). 739

− “[...] allegato ti inoltro per conoscenza la proposta di base per le mie filiali. Cosa ne pensi? Per domani ore 18.00 dove? Hai un'idea? [...]? Posso chiedere se ci lasciano la saletta! Fam sav é [fammi sapere] [...]” (v. n. marg. 253). 740

− “[...] Che ne dici se io applicassi la stessa formula che usi tu per i tuoi agenti? -1% su fattura / + x% a raggiungimento obiettivi personali (con diversi livelli) / + x% se noi raggiungiamo i nostri / Flotta? Che ne dici? [...]” (v. n. marg. 254). 741

− “[...] Con la presente non voglio entrare nel merito delle polemiche di questi giorni, suscitate dalla mia prima proposta riguardante i margini Agenti per il 2013. [...] ed io abbiamo attentamente analizzato i dati e le condizioni contrattuali ufficiali Amag Import,

734 Atto V.C.27. 735 Atto II.54. V. anche atto XIV.A.5, allegato 32. 736 Atto II.55. V. anche atto XIV.A.5, allegato 33. 737 Atto II.59. 738 Atto II.60. V. anche atto XIV.A.5, allegato 37. 739 Atto XIV.A.14, allegato 343. 740 Atti II.86–87. V. anche atto XIV.A.5, allegato 41. 741 Atto XIV.A.14, allegato 270.

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e siamo arrivati alla conclusione che senza l'oggettività necessaria, una presa di posi- zione empirica non è coerente e porta a giudizi affrettati e poco trasparenti. Con [...] abbiamo inoltre valutato la possibilità di applicare uniformemente per il Ticino, le for- mule da lui usate per i marchi rappresentati VP e SP. Mi permetto quindi di proporvi un nuovo incontro dove, sulla base di un confronto matematico 2012/2013 (prendendo le vetture fatte nel 2012) e con le condizioni contrattuali alla mano, andremo ad analizzare i valori e gli scostamenti. Come anticipato nella mia e-mail inviata a [...], e credo di aver sempre mantenuto le mie promesse, se gli scostamenti fossero eccessivi vi assicuro che sono pronto a correggere la mia posizione, come l'ho sempre fatto. Propongo le date seguenti: Giovedì 17 gennaio o Venerdì 18 gennaio Ore 15.00 [...] Attendo vostro cortese riscontro. [...]” (v. n. marg. 255). 742

− “[...] Propongo, viste le tue sicuramente meritate vacanze, di congelare le condizioni fino a fine febbraio. Ho dato disposizioni di applicare fino a fine febbraio, su tutte le consegne e ordini Audi e VW NF, le condizioni 2012. Attendo vostre proposte per una data entro la fine di febbraio. [...]” (v. n. marg. 255). 743

− “[...] spero che questa iniziativa incontri il vostro pieno consenso e possa essere d'e- sempio per una gestione mirata e intelligente delle vendite durante l'anno. Mi racco- mando una cosa...lavorate il vostro territorio di riferimento e non "cannibaliz- ziamo"! La collaborazione con i partner nella regione è per me fondamentale e controllerò affinché gli accordi vengano mantenuti. [...]” (v. n. marg. 288). 744

  1. Le altre parti al procedimento si affidavano alla guida e alla verifica di AMAG Ticino per la messa in atto del coordinamento della politica dei prezzi. Ciò risulta, ad esempio, dai proto- colli di riunioni interne di Tognetti Auto, i quali dimostrano che quest’impresa definiva la propria strategia di vendita in base a quanto stabilito da AMAG Ticino (n. marg. 232 e 256), o da alcuni scambi di email (v. in particolare le rilevanze istruttorie esposte al n. marg. 286). Sintomatico di questo stato di cose è in particolare quanto affermato da [...] (Tognetti Auto) in un’email del 4 aprile 2013 indirizzato a [...] (AMAG Ticino) e già citato precedentemente (n. marg. 289):

“[...] Il mio pensiero lo conosci e credo di essermi sempre dimostrato molto aperto alle tue esigenze : ogni volta che hai proposto riduzioni di sconto o simili ho sempre aderito; questo per un motivo principale: la convivenza ! [...]”. 745

  1. Anche il modo in cui [...] (Garage Karpf) si rivolge a [...] (AMAG Ticino) per discutere della politica degli sconti, suggerendo che vengano aggiornate le tabelle sconti (n. marg. 240), dimostra che AMAG Ticino assumeva la gestione operativa del coordinamento della politica dei prezzi tra le parti al procedimento, avendo in particolare l’incarico di elaborare e suggerire la strategia da adottare in questo contesto.

  2. Come rivela lo scambio tra [...] (AMAG Ticino) e [...] (AMAG) riportato sopra (n. marg. 242), è evidente che anche in seno alla dirigenza stessa di AMAG si aveva la percezione che AMAG Ticino beneficiava di una forte leadership sui concessionari e partner commerciali attivi sul territorio del Cantone Ticino che gli permetteva di gestire con rigore (rispetto a quanto avveniva in altre regioni della Svizzera) il cosiddetto “processo di armonizzazione” della politica degli sconti:

742 Atti II.90, II.92. V. anche atti V.B.26; V.C.93; XIV.A.11, allegato 216. 743 Atto II.92. V. anche atti V.B.29; V.C.93; XIV.A.11, allegato 217. 744 Atto II.101. 745 Atto XIV.A.14, allegato 304.

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− “[...] Ich werde die Daten nochmals pr üfen. Es sollte nur den 490.- statt 450.- ge ändert sein. Ich werde mit die Private in der Region die Daten harmonisieren, d.h. es k önnen kleine Unstimmigkeiten doch noch geben. Diese Harmonisierungprozess wird ein Paar Jahren dauern. Ich bin der Meinung dass die Betriebswirtschaft in der Region eine eigene und bestimmte Dynamik hat, und wenn diese gut ist sollte nicht zuviel ge ändert werden. Die Verk äuferleitfaden sollten nicht alles standardisieren, eine gewisse Freiheit ist immer Gewünscht und notwendig [...]” (email del 6 gennaio 2012 di [...] [AMAG Ticino], v. n. marg. 242). 746

− “[...] Ich bin der Meinung, dass Du Deine Region Ticino im Griff hast und dass Du weiter so machen. Wir haben aber Regionen, wo wir grosse Probleme haben, da die Führung schwach ist – da bin ich der Meinung, dass wir klare Regeln haben müssen. Leider werden sie im Moment wie Du richtig festgestellt hast NOCH NICHT eingehalten – wir arbeiten aber daran – das geht allenfalls auch noch eine gewisse Zeit, bis wir alle Ver- käufer / MWR / GF so weit haben. [...]” 747 (email del 6 gennaio 2012 di [...] [AMAG]). 319. Anche dopo il cambio del modo di procedere deciso nel 2014 (n. marg. 266 segg.), AMAG Ticino ha fatto in modo di dare continuità al coordinamento della politica dei prezzi, comunicando gli sconti e pacchetti consegna ai concessionari e ai partner commerciali impli- cati in occasione di riunioni ad hoc (n. marg. 268):

“[...] Meccanismo simile all’anno scorso ma non possiamo pi ù comunicare gli sconti. Ti consiglio di invitarlo da te e mostrargli la nostra tabella sconti e fare un piano volumi per ogni trimestre. aspetto un tuo breve protocollo della visita e degli accordi. [...].” 748

  1. AMAG Ticino si adoperava per alimentare il coordinamento della politica dei prezzi, in- formando regolarmente i concorrenti sulle condizioni stipulate con clienti flotta e sulle azioni di vendita promosse (v. in particolare le rilevanze istruttorie esposte ai n. marg. 281 seg., 285, 288 seg., 291, 293 segg.).
  2. Il ruolo di forza motrice di AMAG Ticino emerge altresì in modo chiaro da uno scambio di email nell’aprile del 2013 in merito alla vendita di veicoli del marchio Audi già menzionato precedentemente (n. marg. 290) e riproposto a titolo illustrativo qui di seguito: − “...che ne dici di promuovere la vendita dei motori Diesel Audi per garantire il raggiun- gimento del margine qualit à? Io pensavo di fare un concorso per i venditori e dare un premio ai 3 venditori che hanno a fine anno la quota diesel pi ù alta, a condizione naturalmente che la filiale abbia raggiunto l'obiettivo Import. Conteggio per il venditore: 1 punto per ogni motore diesel venduto e 1 punto supplementare se in permuta viene ripreso un motore benzina Durata concorso venditori: termine 31.12.2013 (consegna) Inoltre volevo lasciare al venditore, durante magari il mese di maggio e giugno + magari anche settembre, la possibilit à di usare la seguente agevolazione: premio contratto = tassa di circolazione annuale (sulla fattura dell'imposta è ben visibile) Il premio per ò non va in deduzione ma a favore di un acquisto supplementare di accessori, prima rata leasing... che ne dici? Sono il solito lo so ma non riesco a stare fermo e aspettare...[...]” (email di [...] [AMAG Ticino] del 5 aprile 2013). 749

− “[...] il principio mi sembra intelligente: unica cosa mi fa un po' paura per certi motori : mi sembra che SQ5 costi [...] Fr. ( non sono sicuro ). Onestamente noi dove abbiamo la più grande difficoltà in Audi è con modelli come A4 Avant ( defunta ! ) e come sempre

746 Atto II.57. 747 Atto II.58. 748 Atto XIV.A.5, allegato 49. V. anche atti II.149; XIV.A.5, allegato 50; XIV.A.5, allegato 51; II.150; XIV.A.5, allegato 52. 749 Ibid.

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A6 / A7: se per queste 2 abbiamo poco margine ( forse dobbiamo riguardare un po la tabella e diventare un po' più "aggressivi" ), a me piacerebbe cercare di fare qualcosa per A4; non penso possiamo lasciarla morire cosi.... Su A3 attualmente abbiamo già i Fr. [...] da parte di import, Q3 abbiamo nuovi modelli speciali, ... Questo il primo ragio- namente, ma sono aperto. [...]” (email di [...] [Tognetti Auto] del 6 aprile 2013). 750

− “[...] e se facessimo appunto una campagna regionale, Caffe e CdT, solo per A4,A5,A6,A7, e A8 dove offriamo la tassa all'acquisto di una motorizzazione Diesel dal 20 aprile a fine maggio/giugno? [...] Che ne dici? Io sono convinto sia meglio che au- mentare gli sconti! Dammi retta :-) [...]” (email di [...] [AMAG Ticino] del 6 aprile 2013). 751

− “[...] Così , escludendo i modelli dove abbiamo meno difficoltà, per me andrebbe bene” (email di [...] [Tognetti Auto] del 6 aprile 2013). 752

− “Ottimo, preparo io una bozza e a breve te la sottopongo per partire appena possibile. [...]” (email di [...] [AMAG Ticino] del 6 aprile 2013). 753

B.3.3.6.2 Autoronchetti 322. Nonostante il fatto che un primo contatto in relazione agli sconti e pacchetti consegna presente agli atti risalga al 2010 754 , il quadro di insieme che emerge dalle risultanze istruttorie (cfr. in particolare 225 segg. e mezzi di prova citati), valutate nella loro globalità, porta a rite- nere che Autoronchetti era coinvolto, seppure marginalmente, nelle attività di coordinamento in materia di politica dei prezzi, perlomeno, sin dal momento in cui ha acquisito lo statuto di partner commerciale nel novembre del 2009 (v. n. marg. 11) e fino al 26 giugno 2018, data che coincide con l’apertura dell’inchiesta (cfr. in particolare n. marg. 235 seg., 265, 268, 270, 271 e 273 e mezzi di prova citati). 323. Non vi sono prove di una dissociazione pubblica da parte di Autoronchetti dalle pratiche descritte precedentemente o una denuncia di tali comportamenti alle autorità competenti. B.3.3.6.3 Gruppo Karpf 324. Dagli atti emerge che Gruppo Karpf era coinvolto nelle attività di coordinamento in ma- teria di politica dei prezzi, perlomeno, dal 2006 al 26 giugno del 2018, data che coincide con l’apertura dell’inchiesta (cfr. in particolare n. marg. 228, 235, 240 seg., 245, 248 seg., 253– 255, 258, 261, 270, 273, 301 segg. e mezzi di prova citati). 325. Come risulta in particolare dagli scambi di email con AMAG Ticino in merito alla tabella sconti del 2012 (n. marg. 240) e del 2013 (n. marg. 255), Gruppo Karpf era attivamente coin- volto nelle discussioni e concertazioni riguardanti il coordinamento di una politica dei prezzi comune. 326. Inoltre, lo stesso Gruppo Karpf ha riconosciuto di avere partecipato al coordinamento in materia di politica dei prezzi come componente di un piano globale messo in atto tra gli anni 2006 e fine giugno 2018 (v. n. marg. 57). 755

750 Atto XIV.A.14, allegato 347. 751 Ibid. 752 Atto XIV.A.14, allegato 348. 753 Atto II.106. 754 Atto XIV.A.11, allegato 199. 755 Atti XVII.A.1–2.

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  1. Non vi sono prove di una dissociazione pubblica da parte di Gruppo Karpf dalle pratiche descritte precedentemente o una denuncia di tali comportamenti alle autorità competenti.
  2. Nella sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria, Gruppo Karpf ha dichiarato che lo scopo della tabella sconti “[...]-Karpf” (v. n. marg. 245) era l’utilizzo di tali condizioni nelle vendite come intermediario per i veicoli del marchio Škoda da parte di Garage Karpf (non essendo distributore autorizzato di tale marchio) e del marchio VW PW da parte di [...] (non essendo distributore autorizzato di tale marchio). 756 Indipendentemente dall’utilizzo che ne è stato fatto, come già illustrato (v. n. marg. 245), tali documenti stanno a testimoniare che gli sconti per i clienti finali indicati nella tabella sconti “[...]-Karpf” sono identici a quelli della tabella sconti di AMAG Ticino, inviata da [...] (AMAG Ticino) a [...] (Garage Karpf) il 5 gennaio 2012 (v. n. marg. 241).
  3. In relazione allo scambio di email del gennaio 2013 tra [...] (AMAG Ticino), [...] (Garage Karpf), [...] (Garage Maffeis) e [...] (Garage Nessi) (v. n. marg. 255), Gruppo Karpf ha asserito che si tratterebbe di una discussione riguardante le condizioni di acquisto dei partner commer- ciali e non di condizioni di vendita. 757 Contrariamente all’opinione di Gruppo Karpf, dall’email del 14 gennaio 2012 di [...] (Garage Karpf) emerge che oggetto della discussione non erano unicamente le condizioni di acquisto dei partner commerciali, ma pure la proposta di [...] (AMAG Ticino) di ridurre gli sconti al fine di migliorare la redditività. Nell’email in questione, lo stesso [...] (Garage Karpf) parla di un accordo “per rivedere la politica degli sconti” (v. n. marg. 255 e mezzi di prova citati). Inoltre, il fatto che la discussione tra le imprese coinvolte vertesse (anche) sulla politica degli sconti, risulta in modo evidente in particolare dagli elementi proba- tori seguenti (e già citati in precedenza): l’email del 5 febbraio 2013 con la quale [...] (AMAG Ticino) ha trasmesso la tabella sconti di AMAG Ticino aggiornata e definitiva a Garage Maffeis, Garage Karpf, Tognetti Auto, [...], Garage Nessi, Autoronchetti e Garage Weber-Monaco (v. n. marg. 257), l’email del 6 febbraio 2013 con la quale [...] (Garage Karpf) ha risposto all’email di [...] del 5 febbraio 2012, chiedendo di specificare che le nuove condizioni sono valide da subito (v. n. marg. 257) e il protocollo di riunione del 7 febbraio 2013 tra [...] (AMAG Ticino) e [...] (Garage Karpf) in cui figurano in particolare i passaggi “Le condizioni di vendita per il 2013, unificate a livello regionale” / “accordo ok”, “Consegna tabella Sconti e pacchetti 2012 (Corretta vedi mail [...] del 6.02.2013)” (v. n. marg. 258).
  4. Riguardo all’email del 1° marzo 2012 con la quale [...] (Garage Karpf) ha trasmesso ad [...] (AMAG Sorengo) un’offerta per un cliente finale concernente un modello del marchio VW NF (v. n. marg. 280), Gruppo Karpf ha affermato che la ragione di tale invio sarebbe ricondu- cibile a una domanda tecnica legata al carico rimorchiato del modello in questione. 758 Anche a volere ammettere tale giustificazione, rimane il fatto che Garage Karpf ha trasmesso a un concorrente un’offerta per un cliente finale nella quale figurano il prezzo finale, lo sconto e il pacchetto consegna (v. n. marg. 280). B.3.3.6.4 Garage Maffeis
  5. Nonostante il fatto che un primo elemento del coordinamento in relazione alle tabelle sconti presente agli atti risalga al 2007 759 , il quadro d’insieme che emerge dalle risultanze istruttorie (cfr. in particolare 225 segg. e mezzi di prova citati), valutate nella loro globalità, porta a ritenere che Garage Maffeis era coinvolto nelle attività di coordinamento in materia di politica dei prezzi, perlomeno, dal 2006 al 26 giugno 2018, data che coincide con l’apertura

756 Atto XIX.95, n. marg. 33. 757 Atto XIX.95, n. marg. 34. 758 Atto XIX.95, n. marg. 35. 759 Atto V.C.1.

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dell’inchiesta (cfr . in particolare n. marg. 227, 233, 235 seg., 249, 257, 261, 268, 270, 273 e mezzi di prova citati). 332. Come risulta in particolare dagli scambi intercorsi con AMAG Ticino in merito alle condi- zioni di vendita del 2009 (n. marg. 233) e del 2013 (n. marg. 255), Garage Maffeis era attiva- mente coinvolto nelle discussioni e concertazioni riguardanti il coordinamento di una politica dei prezzi. 333. Non vi sono prove di una dissociazione pubblica da parte di Garage Maffeis dalle prati- che descritte precedentemente o una denuncia di tali comportamenti alle autorità competenti. B.3.3.6.5 Garage Nessi 334. Nonostante il fatto che un primo elemento del coordinamento a carico di Garage Nessi in relazione alle tabelle sconti presente agli atti risalga al 2008 760 , il quadro d’insieme che emerge dalle risultanze istruttorie (cfr. in particolare 225 segg. e mezzi di prova citati), valutate nella loro globalità, porta a ritenere che Garage Nessi era coinvolto, seppure marginalmente, nelle attività di coordinamento in materia di politica dei prezzi, perlomeno, dal 2006 al 26 giu- gno 2018, data che coincide con l’apertura dell’inchiesta (cfr . in particolare n. marg. 229, 234, 235 seg., 247, 255, 257, 261, 268 seg., 273, 288, 295 e mezzi di prova citati). 335. Non vi sono prove di una dissociazione pubblica da parte di Garage Nessi dalle pratiche descritte precedentemente o una denuncia di tali comportamenti alle autorità competenti. 336. Nella sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria, Garage Nessi ha affermato che non sarebbero stati rinvenuti elementi probatori a suo carico in relazione al coordinamento della politica dei prezzi né per gli anni dal 2006 al 2009 né per gli anni a partire dal 2015. 761

Per quanto riguarda le discussioni in merito agli sconti ai clienti con le imprese coinvolte e le tabelle sconti ricevute da AMAG Ticino negli anni dal 2010 al 2014, Garage Nessi ha asserito che il suo coinvolgimento sarebbe passivo, puntuale e marginale. 762 Garage Nessi ha pure fatto valere che, nella maggior parte dei casi, la scontistica applicata ai propri clienti finali si scostava dalle condizioni di vendita comunicate da AMAG Ticino. 763 Per dimostrare tale punto, alla sua presa di posizione Garage Nessi ha allegato delle tabelle riassuntive e fatture riguar- danti le vendite di veicoli nuovi negli anni dal 2009 al 2019. 764

  1. La posizione di Garage Nessi non può essere condivisa.
  2. Per quanto riguarda gli anni dal 2006 al 2009, si rileva che il primo elemento probatorio che indica l’esistenza di un accordo sugli sconti risale al 2006 e si tratta di un documento ritrovato durante la perquisizione presso Tognetti Auto e che porta il titolo “Bozza Accordo di sconti” (v. n. marg. 225 e mezzi di prova citati). Tabelle sconti o indicazioni sugli sconti di AMAG Ticino in merito agli anni 2006–2008 sono stati ritrovati presso Garage Karpf, Garage Maffeis e Garage Weber-Monaco (v. n. marg. 227 seg.). Nel documento del 14 gennaio 2008 appartenente ad AMAG Ticino che contiene una tabella riguardante gli accordi sulla pubblicità e sugli sconti per la vendita di veicoli dei marchi Audi e VW a clienti finali figurano anche i nomi “[...]” (Garage Nessi) e “Garage P.G. Nessi” (v. n. marg. 229 seg. e mezzi di prova citati). Come già indicato in precedenza (v. n. marg. 230), poiché nelle colonne della tabella in que- stione era richiesto il “visto” per i diversi accordi, risulta che AMAG Ticino aveva previsto un incontro o una discussione con i rappresentanti delle imprese menzionate nel documento, tra

760 Atto II.33. 761 Atto XIX.97, n. marg. 31 segg. 762 Atto XIX.97, n. marg. 40 segg. 763 Atto XIX.97, n. marg. 43 segg. 764 Atto XIX.97, allegati 1–20. Cfr. pure atto XIX.38, allegato 7 n. marg. 17 e allegato 8.

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cui Garage Nessi. Da quanto emerge dall’email del 25 marzo 2008 di [...] (AMAG Ticino) ai propri collaboratori (v. n. marg. 231 e mezzi probatori citati), questo incontro o discussione avente come oggetto l’accordo sugli sconti ha avuto effettivamente luogo e ciò si deduce dalle parole utilizzate dallo stesso [...] (AMAG Ticino): “[...] Questa tabella è stata discussa a livello regionale trovando il consenso di tutti. [...]”. 765 Il fatto che questo email interno sia stato inol- trato a [...] (AMAG Bellinzona), [...] (Tognetti Auto), [...] (Garage Maffeis), [...] (Garage Nord- Sud) e [...] Garage Weber-Monaco), ma non a Garage Nessi, non è rilevante ai fini della de- terminazione del coinvolgimento di quest’ultimo per i motivi seguenti: − In primo luogo, è bene ricordare che negli anni dal 2006 alla fine del 2011 la direzione di AMAG Ticino era divisa tra la regione del Sopraceneri e la regione del Sottoceneri e che fino al 2008, la direzione del Sopraceneri era assunta da [...] , mentre dal 2009 al 2011 da [...] (v. n. marg. 10). In quel periodo, per quanto riguarda le relazioni contrat- tuali, Garage Nessi ricadeva nella sfera di competenza della direzione del Sopraceneri. − In secondo luogo, negli anni dal 2006 alla fine del 2011, la comunicazione delle condi- zioni di vendita concordate della tabella sconti avveniva soprattutto tramite la direzione di AMAG Ticino del Sopraceneri ([...] o [...] ). In effetti, come emerge da documenti del 2008 e 2009 appartenenti a Garage Nessi e riguardanti le discussioni per un accordo di rivenditore autorizzato del marchio VW PW, AMAG Bellinzona era il referente di AMAG Ticino per le relazioni con Garage Nessi e la comunicazione degli sconti (v. n. marg. 234 e mezzi di prova citati). 766 Secondo tali documenti, in relazione ai veicoli nuovi, si faceva riferimento agli sconti, ristorni flotta e ristorni finali secondo la tabella AMAG Retail. 767 Già in un progetto di accordo del dicembre 2008 intitolato “Accordo di Rivenditore autorizzato VW” figura il passaggio “Le VN [vetture nuove] (vedi tabella AMAG Retail) per gli sconti, i ristorni flotta e i ristorni finali”. 768 Questo passaggio è contenuto nel progetto di accordo del gennaio 2009 769 e nel documento intitolato “Ac- cordo Partner di vendita” del 4 giugno 2009, firmato da [...] (AMAG Bellinzona) e [...] (Garage Nessi) 770 . Inoltre, lo stesso passaggio è contenuto nell’accordo di partner di vendita firmato il 31 dicembre 2009, documento al quale è allegata la tabella sconti di AMAG Ticino valida per il 2010 aggiornata al 31 dicembre 2009. 771 Contrariamente a quanto sostenuto da Garage Nessi nella sua presa di posizione, da una valutazione complessiva dei mezzi probatori a disposizioni si ritiene che con i termini “Tabella AMAG Retail” e “sconti” utilizzati nei progetti di accordi e accordi di rivenditore autoriz- zato/partner di vendita erano intesi gli sconti e pacchetti consegna validi per la vendita di veicoli nuovi a clienti finali e contenuti nelle tabelle sconti così come descritte ai n. marg. 221 segg. 339. Sulla base di tali elementi, è possibile dedurre che, contrariamente a quanto fatto valere nella sua presa di posizione, Garage Nessi era coinvolto nelle attività di coordinamento della politica dei prezzi negli anni dal 2006 al 2009. 340. In merito agli anni dal 2010 al 2014, Garage Nessi non contesta il fatto di avere parteci- pato alle discussioni e agli incontri aventi come oggetto la politica degli sconti e di essere stato

765 Atto V.C.27. 766 Ciò è confermato anche negli anni successivi, come risulta in modo evidente dall’email del 13 feb- braio 2014 di [...] (AMAG Ticino) a [...] AMAG Bellinzona) (v. n. marg. 268 e mezzi di prova citati). 767 Atto V.D.2, pagg. 6, 8 e 13. 768 Atto V.D.2, pag. 6. 769 Atto V.D.2, pag. 8. 770 Atto V.D.2, pag. 13 771 Atto V.D.2, pagg. 16 e 19.

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destinatario delle comunicazioni concernenti le tabelle sconti di AMAG Ticino. 772 Il fatto che Garage Nessi nella maggior parte dei casi si sia discostato dalle condizioni di vendita concor- date con le altre imprese coinvolte o che non le abbia rispettate non è sufficiente a determinare la propria estraneità al coordinamento in materia di politica dei prezzi. Senza pubblico distan- ziamento, questo tipo di comportamento non sarebbe facilmente distinguibile da un mero in- ganno nei confronti delle altre imprese partecipanti a tale coordinamento. Un tale inganno avrebbe permesso a Garage Nessi sia di approfittare dei benefici derivanti dal coordinamento in materia di politica dei prezzi sia di discostarsene puntualmente quando gli fosse tornato più comodo. A ciò si aggiunge che l’intesa sulle tabelle sconti concerneva gli sconti al cliente finale e i pacchetti consegna per le prime offerte (v. n. marg. 220). Da un punto di vista obiettivo, gli sconti finali fatturati al cliente non sono paragonabili alle prime offerte. In effetti, gli sconti e i pacchetti consegna concessi nel quadro del contratto di acquisto non corrispondono per forza a quelli delle prime offerte, poiché l’offerta finale è il risultato di una negoziazione (v. n. 494). Come emerge dagli atti (v. in particolare n. marg. 240, 241, 242, 255 e mezzi di prova citati), l’obiettivo dell’intesa era quello di ridurre gli sconti attraverso l’armonizzazione delle condizioni di vendita contenute nelle tabelle sconti per le prime offerte. In questo modo, al cliente che avesse voluto rivolgersi a più distributori veniva sottratto un mezzo di pressione nel quadro della negoziazione per l’acquisto del veicolo. Per questi motivi, le tabelle riassuntive inerenti alle vendite di veicoli nuovi e le fatture per gli anni 2009–2019 allegate alla presa di posi- zione 773 non servono a dimostrare che Garage Nessi non si sia attenuto all’obiettivo comune concordato descritto sopra. 341. Inoltre, da alcuni scambi di email del 2013, 2015 e 2017 risulta che Garage Nessi era coinvolto nello scambio di offerte e altri elementi del prezzo (v. n. marg. 288, 293 e 295 e mezzi di prova citati). B.3.3.6.6 Garage Weber-Monaco 342. Nonostante il fatto che i primi elementi del coordinamento in relazione alle tabelle sconti presenti agli atti risalgano al 2008 774 , il quadro d’insieme che emerge dalle risultanze istruttorie (cfr. in particolare 225 segg. e mezzi di prova citati), valutate nella loro globalità, porta a rite- nere che Garage Weber-Monaco era coinvolto, seppure marginalmente, nelle attività di coor- dinamento in materia di politica dei prezzi, perlomeno, sin dal momento in cui ha acquisito lo statuto di rivenditore nel dicembre del 2007 (marg. 25) e fino al 26 giugno 2018, data che coincide con l’apertura dell’inchiesta (cfr . in particolare n. marg. 227 e 229, 235 seg., 257, 261, 268, 270, 273, 295 e mezzi di prova citati). 343. Non vi sono prove di una dissociazione pubblica da parte di Garage Weber-Monaco dalle pratiche descritte precedentemente o una denuncia di tali comportamenti alle autorità compe- tenti. 344. Inoltre, lo stesso Garage Weber-Monaco ha riconosciuto di avere partecipato al coordi- namento in materia di politica dei prezzi come componente di un piano globale messo in atto tra gli anni 2006 e fine giugno 2018 (v. n. marg. 57). 775

772 Atto XIX.97, n. marg. 31 seg. 773 Atto XIX.97, allegati 1–20. 774 Atti II.33; V.E.1. 775 Atti XVII.C.1, 4.

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B.3.3.6.7 Tognetti Auto 345. Sulla base degli elementi probatori a disposizione risulta che Tognetti Auto era coinvolto nelle attività di coordinamento in materia di politica dei prezzi, perlomeno, dal 2006 al 26 giu- gno 2018, data che coincide con l’apertura dell’inchiesta (cfr. in particolare n. marg. 226 e 277, 229 segg., 235 segg., 273 segg., 297 segg., 304, segg. e mezzi di prova citati). 346. Dal contenuto degli scambi intercorsi, e in gran parte riportati precedentemente (cfr. in particolare n. marg. 238, 243 seg., 246, 249 seg., 253 segg., 260, 278, 286 segg., 298 segg., 305 segg. e rilevanze istruttorie citate), emerge in modo evidente che la partecipazione di Tognetti Auto era caratterizzata da un importante sostegno alla realizzazione del coordina- mento della politica dei prezzi e da una stretta collaborazione con AMAG Ticino riguardo l’ado- zione e il controllo dell’applicazione di condizioni di vendita comuni, così come l’armonizza- zione a livello regionale di margini e provvigioni per i partner commerciali. 347. A ciò si aggiunge che lo stesso Tognetti Auto ha riconosciuto di avere partecipato al coordinamento in materia di politica dei prezzi come componente di un piano globale messo in atto tra gli anni 2006 e fine giugno 2018 (v. n. marg. 57). 776

B.3.4 Ripartizione del territorio 348. Le risultanze istruttorie attestano l’esistenza tra le parti al procedimento di un’intesa sulla ripartizione del mercato in funzione del territorio, attraverso la condivisione di regole di con- dotta fondate principalmente sulla “non belligeranza” reciproca. 349. Tale intesa si è concretizzata nell’astensione reciproca dal partecipare a delle commesse pubbliche al di fuori della zona di rispettiva competenza (v. sotto B.3.4.1), dal formulare offerte più competitive o vantaggiose a clienti provenienti da territori al di fuori della rispettiva zona di competenza (v. sotto B.3.4.2) e dallo svolgere attività di promozione in zone di competenza attribuite ad altri concorrenti (v. sotto B.3.4.3). 350. Per quanto riguarda il territorio, sulla base dei documenti agli atti emerge che questo era suddiviso fondamentalmente in base ai distretti amministrativi del Cantone Ticino: Mendrisio, Lugano, Locarno, Vallemaggia, Bellinzona, Riviera, Leventina e Blenio. Le zone facenti riferi- mento ai distretti di Mendrisio, Lugano e Bellinzona erano di competenza di AMAG Ticino e dei suoi partner commerciali (Autoronchetti, Garage Maffeis, Garage Nessi e Garage Weber- Monaco). Tuttavia, in linea di principio, questi ultimi dovevano limitare le loro attività commer- ciali alla zona nella quale la loro sede era ubicata: ad esempio, salvo accordo di AMAG Ticino, Garage Weber-Monaco con sede a Vezia (Luganese) non avrebbe potuto condurre delle atti- vità di promozione a Lugano o a Mendrisio. 777 I distretti di Locarno, a eccezione delle frazioni appartenenti al Comune di Gambarogno, e Vallemaggia erano di competenza di Tognetti Auto. 778 Riviera, Leventina e Blenio rientravano invece nella competenza territoriale di Gruppo Karpf (Garage Karpf, Faido, e Garage 3 Valli, Biasca). 779

776 XVII.B.1, 4. 777 Cfr. atti V.E.10; XIV.A.18, allegati 472–474. 778 Cfr. ad esempio XIV.A.18, allegati 463 e 465. Cfr. anche verbale di audizione di [...] del 22.09.2020, atto XV.3, par. 376–379. 779 Cfr. ad esempio XIV.A.18, allegati 483, 488 e 500. Cfr. anche verbale di audizione di [...] del 22.9.2020, atto XV.3, n. marg. 376–379.

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Illustrazione 4: Ripartizione del territorio ticinese tra AMAG, concessionari e partner commer- ciali (fonte: Segreteria) 351. Sulla base degli atti a disposizione, prevalentemente scambi di messaggi di posta elet- tronica, un’intesa riguardante la ripartizione del territorio è esistita, perlomeno, dal 2009 al 26 giugno 2018 (data dell’apertura dell’inchiesta, v. n. marg. A.3.1). In effetti, i primi elementi pro- batori delle condotte legate alla ripartizione del territorio sono costituiti da un progetto di lettera e da un’email del 2009 (v. sotto n. marg. 366 e 399). L’ultimo mezzo di prova in relazione a tali pratiche è rappresentato da uno scambio di email del 19 giugno 2018 (v. sotto n. marg. 388). 352. Nel quadro delle osservazioni in relazione al risultato probatorio provvisorio, Tognetti Auto ha sostenuto che le zone di competenza sono state inizialmente concepite e messe in atto da AMAG Import principalmente per definire gli obiettivi di vendita. 780 Ciò è confermato pure nell’ambito dell’inchiesta preliminare AMAG Vertriebsnetz (il cui risultato è esposto nel rapporto finale del 1° maggio 2018), dalla quale risulta che AMAG Import si fonda su cosiddette “aree di osservazione del mercato” (“Marktbeobachtungsgebiete”) come base di calcolo per la determinazione degli obiettivi di vendita. 781 Tuttavia, né dall’inchiesta preliminare citata sopra né dalla presente inchiesta sono emersi elementi che conducono a ritenere che AMAG Import imponga ai propri distributori autorizzati un divieto o una restrizone di vendere veicoli nuovi al di fuori di tali aree di osservazione del mercato. B.3.4.1 Commesse pubbliche 353. Per quanto riguarda le commesse pubbliche indette dai comuni o da enti pubblici locali tramite concorso pubblico o procedura a invito, dalla documentazione ottenuta nel corso

780 Atto I.676, pag. 6. 781 Cfr. DPC 2019/2, 261, n. marg. 83, AMAG Vertriebsnetz.

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dell’inchiesta 782 si evince che le parti all’inchiesta si sono concentrate esclusivamente sulla loro zona di competenza. Ad esempio, AMAG Ticino non ha mai presentato offerte nell’ambito di commesse pubbliche indette tramite concorso pubblico o procedura a invito nella regione del Locarnese, zona di competenza di Tognetti Auto. Allo stesso modo, quest’ultimo si è quasi sempre astenuto dal partecipare a commesse pubbliche indette nella regione del Sottoceneri, zona di competenza di AMAG Ticino e dei suoi partner commerciali ubicati in questa regione. In tal senso, alla domanda della Segreteria durante l’audizione del 29 novembre 2018 del motivo per il quale Tognetti Auto non avesse mai partecipato alle commesse pubbliche indette dal Comune di Lugano, [...] (AMAG Sorengo) ha esplicitamente dichiarato: “Perché lui è di Locarno. Se viene qui lo sbrano. Io non partecipo alle commesse del suo territorio, come lui non deve permettersi di partecipare alle commesse di Lugano. Una percentuale è data anche dalla vicinanza del garage al committente”. 783 Altre dichiarazioni rilasciate da persone sentite nell’ambito dell’inchiesta confermano il fatto che le zone di competenza di AMAG Ticino e dei concessionari e partner commerciali implicate venivano di principio rispettate: − “[...] Se un Comune indice un concorso, un concessionario con una sede distante dal Comune non partecipava per principio [...]”. 784

− “Preciso che normalmente si lavora sul territorio dove si è presenti fisicamente. Da noi (AMAG) c’è la regione del Mendrisiotto, di Lugano o di Bellinzona. Poi qualche migra- zione di clienti tra le zone c’è sempre stata e ci sarà sempre”. 785

  1. L’esame degli atti porta a ritenere che, di regola, la partecipazione a commesse pubbli- che al di fuori della propria zona di competenza avveniva unicamente nel caso in cui il conces- sionario o partner commerciale fosse stato invitato dal committente a parteciparvi. In questi casi, il concessionario o partner commerciale “extraterritoriale” presentava un’offerta di appog- gio. Questo è, ad esempio, avvenuto nel caso dell’offerta presentata da Tognetti Auto nel qua- dro della commessa pubblica del [...] 2014 indetta dal Comune di [...] tramite procedura ad invito (v. n. marg. 139). 786 Nello specifico, tramite email del 20 novembre 2014, Tognetti Auto aveva ricevuto da AMAG Ticino l’offerta che quest’ultimo avrebbe inoltrato nell’ambito della commessa pubblica in questione. 787 La scadenza per l’inoltro delle offerte era previsto per il [...] 2014. 788 Dalla decisione di aggiudicazione e dalla tabella di calcolo annessa risulta che Tognetti Auto ha presentato un’offerta di [...] franchi più cara rispetto a quella di AMAG Ti- cino. 789

  2. Ciò non esclude che possano esserci state delle eccezioni a tale regola. A questo pro- posito si può menzionare che durante l’audizione in qualità di testimone, [...] (Tognetti Auto) ha sottoposto alle autorità in materia di concorrenza due email con le quali egli intendeva dimostrare che Tognetti Auto ha richiesto il capitolato riguardante dei concorsi pubblici indetti al di fuori della zona di competenza di Tognetti Auto. 790 Si tratta di un’email del 2 aprile 2013 indirizzata al Comune di [...] (regione di Mendrisio) e di un’email del 4 ottobre 2017 indirizzata alla [...] (di seguito: [...]). 791 In entrambi i casi, Tognetti Auto non ha infine partecipato ai con- corsi pubblici in questione, perché, a dire di [...] (Tognetti Auto), gli autoveicoli in gara non

782 Atti VII.1–3; V.III.1–2; IX.1–2; X.1; XI.1; XII.6. 783 Verbale di audizione di [...] del 29.11.2018, atto III.6, n. marg. 256–258. 784 Verbale di audizione di Andrea Pollarolo del 1.4.2019, atto IV.3, n. marg. 119–120. 785 Verbale di audizione di Leonardo Becker del 2.4.2019, atto IV.4, n. marg. 125–216. 786 Atto XIV.A.13, pag. 7, allegati 250–251. 787 Atto XIV.A.13, pag. 7, allegato 252. 788 Atto XIV.A.13, pag. 7, allegati 250–251. 789 Atto XIV.A.13, pag. 7, allegato 253. 790 Atto IV.8, n. marg. 396–399. 791 Atto IV.8, n. marg. 396–399, allegato 4.

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erano idonei. 792 A questo proposito occorre sottolineare che il concorso pubblico indetto dalla [...] concerneva un concorso cantonale e che quindi non era legato a delle dinamiche regionali. 356. Le analisi condotte sui verbali di apertura e sulle decisioni di aggiudicazione forniti nell’ambito dell’assistenza amministrativa svelano che nelle commesse pubbliche comunali vengono spesso utilizzati criteri di distanza o di ubicazione e che questi sono indicati nei bandi di gara. Tuttavia, contrariamente a quanto dichiarato da alcune persone sentite in qualità di parte 793 e di testimone 794 , dall’esame della documentazione ottenuta dai committenti pubblici risulta che i criteri di distanza o di ubicazione non sono determinanti per la decisione di aggiu- dicazione. 795 A titolo esemplificativo, per il concorso pubblico del [...] 2011 indetto dal Comune di Lugano, dove il criterio di distanza aveva un peso del 5 % sulla delibera, il garage [...] di Mendrisio ha ottenuto il migliore punteggio e si è aggiudicata entrambi i veicoli messi in gara, benché Mendrisio si trovi a venti chilometri di distanza da Lugano. 796 Addirittura nel caso di una commessa pubblica tramite procedura ad invito indetta dal Comune di Mendrisio il [...] 2011, un concessionario di [...], Cantone di Friburgo, ha ottenuto un punteggio migliore di un garage di Genestrerio e circa un solo punto inferiore rispetto al garage [...] di Mendrisio. 797

Che il criterio della distanza non fosse rilevante è pure confermato dalle dichiarazioni di [...] (Tognetti Auto), il quale sentito in qualità di testimone durante l’audizione del 4 aprile 2019 ha affermato: “Il fattore della distanza tra il suo garage e il committente è un fattore rilevante? No. Se i punti dell’offerta influiscono fortemente nell’aggiudicazione, allora valutiamo se presentare un’offerta. Solitamente, non è il caso. Di solito il criterio della distanza quanto pesa sul punteggio totale? 5 punti su 100. È un fattore che Lei ritiene importante? No.” 798

B.3.4.2 Vendite a clienti privati 357. Dalle risultanze istruttorie emerge che le regole di reciproca “non belligeranza” in rela- zione al mercato territoriale erano messe in atto anche nel contesto della vendita ai clienti privati. In genere, nel commercio di veicoli nuovi il cliente finale non si accontenta di rivolgersi a un unico distributore (autorizzato o non), ma tenta di ottenere più offerte da diversi distributori che sono ubicati anche in altre zone geografiche. Solitamente il cliente finale si rivolge a dei distributori successivi, presentando l’offerta o le offerte formulate dal distributore o distributori precedenti con l’obiettivo di ottenere l’offerta più vantaggiosa. In questo contesto, le parti al procedimento si sono accordate per astenersi dal formulare offerte più competitive o vantag- giose a soggetti provenienti da territori al di fuori della rispettiva zona di competenza e già

792 Atto IV.8, n. marg. 396–399. 793 Verbale di audizione di [...] del 28.11.2018, atto III.4, n. marg. 381–383; verbale di audizione di [...] del 28.11.2018, atto III.5, n. marg. 202–216. 794 Verbale di audizione di [...] del 29.11.2018, atto III.6, n. marg. 257–258. 795 Cfr. atti VII.1–3; V.III.1–2; IX.1–2; X.1; XI.1; XII.6. 796 Cfr. atto VII.1, pagg. 26–29. 797 Cfr. atto X.1, pagg. 71–73. 798 Verbale di audizione di [...] del 4.4.2019, atto IV.8, n. marg. 385–391.

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clienti di altre parti al procedimento. 799 Ciò è in particolare illustrato dagli elementi probatori esposti qui di seguito. 358. Tramite email del 14 marzo 2013, indirizzato in copia per conoscenza a [...] (AMAG Ticino), [...] (AMAG Bellinzona) informa i responsabili di vendita di AMAG Ticino sulla possibi- lità di elargire ai clienti un premio chiamato “Premio Direzione Primavera” durante il periodo dal 25 al 30 marzo 2013, al fine di promuovere la vendita di veicoli nuovi e veicoli d’occasione: “Promo primavera dal 25.3. al 30.3.2013 Buongiorno a tutti, per rilanciare la primavera in maniera adeguata, abbiamo deciso di stimolarvi e sostenervi con un Premio Direzione Primavera: VN: valore [...]% del prezzo NETTO VO: [...] chf sul prezzo esposto su tutti i contratti dal luned ì 25 marzo al sabato 30 marzo. Sconto normale come da tabella, aggiungere separatamente il "premio direzione primavera". Premio NON cumulabile con: @ Contratti quadro Import, Retail e Ticino @ Altri premi di direzione Siete liberi di applicarlo o meno. Se non venisse usato il consulente potr à naturalmente correggere il calcolo provvi- gione a suo favore. Vi prego di informare il vostro Team di vendita. [...]”. 800

Con email dello stesso giorno ai destinatari del messaggio precedente, [...] (AMAG Ticino) precisa il “comportamento etico da seguire” 801 , perché non vuole danneggiare la collabora- zione con i concessionari e partner commerciali presenti nel Cantone Ticino: “[...] spero che questa iniziativa incontri il vostro pieno consenso e possa essere d'e- sempio per una gestione mirata e intelligente delle vendite durante l'anno. Mi raccomando una cosa...lavorate il vostro territorio di riferimento e non "can- nibalizziamo"! La collaborazione con i partner nella regione è per me fondamentale e controllerò af- finché gli accordi vengano mantenuti. [...]”. 802

Sempre in data del 14 marzo 2013, [...] (AMAG Ticino) inoltra i messaggi riportati sopra a [...] (Tognetti Auto), [...] ([...]), [...] ([...]), [...] (Autoronchetti), [...] (Garage Maffeis), [...] (Garage Weber-Monaco), [...] (Garage Nessi) e [...] (Garage Karpf), comunicando quanto segue:

799 Atti II.108; XIV.A.14, allegati 301–303, 367–368, 369; XIV.A.18, allegato 492. 800 Atto II.101. V. anche atto V.C.99. 801 Così lo definisce [...] (AMAG Ticino) in un’email del 14 marzo 2013 a [...] (Garage Weber-Monaco), v. atto II.103. 802 Ibid.

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“[...] allegato troverete l'informazione relativa ad una nostra attività di promozione limi- tata ai pochi giorni del nostro porte aperte di primavera. Mi sono comunque raccomandato che si lavori il proprio territorio di riferimento, se ave- ste situazioni "discutibili" non esitate a contattarmi. Liberi di seguirci ;-) [...]”. 803

Tramite email dello stesso giorno [...] (Garage Weber-Monaco) invia un commento di apprez- zamento a [...] (AMAG Ticino) per il suo messaggio: “Grazie di cuore ... Volevo inoltre dirti che ho apprezzato le tue parole ... ( Mi sono comunque raccoman- dato che si lavori il proprio territorio di riferimento, se aveste situazioni "discutibili" non esitate a contattarmi. Mi raccomando una cosa...lavorate il vostro territorio di rife- rimento e non"cannibalizziamo"! ) [...]”. 804

  1. Con email del 10 aprile 2013 [...] (AMAG Ticino) informa diversi collaboratori di AMAG Ticino in merito all’azione di vendita prevista da AMAG Ticino, al fine di vendere i veicoli in stock e raggiungere gli obbiettivi di vendita. 805 In questo email [...] (AMAG Ticino) sottolinea in particolare: “[...] Per finanziare questa operazione NON faremo pubblicità, anche per non fare con- correnza sleale ai nostri Partner!!! Pf. Evitate di fare contro-offerte a clienti che sapete andranno a rilanciare dai nostri partner. [...]”. 806

Lo stesso giorno [...] (AMAG Ticino) fornisce ancora alcuni complementi d’informazione, sot- tolineando che non verrà fatta alcuna pubblicità e invitando i collaboratori di AMAG Ticino a limitare l’azione alla propria zona di competenza: “[...] @ Per evidenti motivi che conoscete tutti, NON faremo nessuna pubblicità! @ Lavorate la propria zona di competenza! @ Lavorate la cartoteca ne vale la pena! [...]”. 807

Sulla base di una valutazione complessiva dei mezzi di prova a disposizione e illustrati in que- sta sezione, si deduce che con “lavorate cartoteca” [...] (AMAG Ticino) intendesse invitare i propri collaboratori a “studiare” le rispettive zone di competenza di AMAG Ticino e delle altre parti al procedimento. 360. Tramite email del 12 aprile 2013 [...] (AMAG Bellinzona) comunica a diversi collaboratori di AMAG Ticino alcuni dettagli riguardanti un’azione di AMAG Ticino (“Azione + [...].- Stock”): “[...] Come discusso ieri, vi ricordo di utilizzare il premio supplementare di fr. [...].- esclusivamente per concludere gli affari sulla nostra regione, in accordo con i colleghi del garage Tognetti, garantiamo la più totale Garanzia di trasparenza se quindi vi sa- ranno clienti sconosciuti e riconosciamo la provenienza della zona Locarnese, tratte- remo il caso con la dovuta riservatezza! I parametri della trasparenza li conosciamo

803 Atto II.102. V. anche atto V.C.99. 804 Atto II.104. 805 Atto XIV.A.18, allegato 470. 806 Atto XIV.A.18, allegato 370. 807 Ibid.

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tutti, se però vi dovessero essere casi dove vi sono dubbi, potremo chiamare [...] [...] [Tognetti Auto] che potrà eventualmente informarci se vi saranno state offerte presso di loro, allora ci atterremo alle informazioni ricevute! Vi comunico che se vi saranno abusi, saremo pronti a sovvenzionare Tognetti con la medesima partecipazione offerta in concorrenza, ricaricando su un'affare dello stesso venditore che si vedrà penalizzare il prossimo affare! Vi ringrazio per l'attenzione che saprete dare a questo accordo! [...]”. 808

Lo stesso giorno [...] (AMAG Bellinzona) inoltra questo messaggio a [...] (Tognetti Auto) e [...] (Tognetti Auto), scrivendo quanto segue: “[...] come accordato con [...], ti giro l’informazione distribuita ai colleghi per quanto riguarda l’impegno di mantenere una certa correttezza per quei casi che potrebbero presentarsi rispetto ai clienti della vostra zona! [...]”. 809

Sempre con email del 12 aprile 2013 [...] (AMAG Ticino) scrive a [...] (AMAG Lugano): “[...] Mi raccomando anche con Maffeis [Garage Maffeis] e Monaco [Garage Weber- Monaco]. A proposito con Monaco [Garage Weber-Monaco] come sei rimasto? Ha ac- cettato l’obiettivo? [...]”. 810

[...] (AMAG Lugano) risponde lo stesso giorno: “Non ho sentito ancora nessuno. Pensavo che ne parlavi tu. Provvedo domani con [...] [Garage Weber-Monaco]. Con [...] [Garage Maffeis] non so come comportarmi. Non é così facile a capire se il cliente si serve da lui. Cosa facciamo non proponiamo l'offerta a un cliente di Tesserete e Capriasca o bisogna chiamare ogni volta [...] [Garage Maf- feis]? Mi sembra sinceramente ridicolo. Per il momento tutti si servano dei clienti della nostra zona e nessuno ha dei scrupoli. Fammi sapere cosa devo fare. [...]”. 811

Con email del 13 aprile 2013 [...] (AMAG Ticino) replica a [...] (AMAG Lugano): “Tranquillo, [...] [Garage Maffeis] gli ho parlato io e se lavoriamo come abbiamo pen- sato di fare cioè senza forzare alla prima offerta tutto il premio supplementare penso non avremo troppi problemi. Penso comunque che una breve nota ricordando che non siamo soli e che il premio va usato con il buon senso e tanta professionalità possa far solo bene. Con [...] [Garage Weber-Monaco] penso che informarlo offrirgli la possibilità di partecipare con un obiettivo realizzabile sia una buona cosa. Fai tu vero? [...]”. 812

Tramite email del 15 aprile 2013 [...] (Tognetti Auto) informa i propri collaboratori e [...] in merito all’azione di AMAG Ticino “Azione + [...].- Stock”, comunicando che possono offrire le stesse condizioni e sottolineando che quest’azione è da offrire unicamente ai clienti della zona di competenza di Tognetti Auto e che è proibito offrirla a clienti di altre zone di competenza come Bellinzona o Lugano: “come comunicato prima, vi confermo che per le vetture VW vendute dallo stock e con consegna entro il 30 aprile, amag Retail offre fino * a [...].- franchi premio stock supplementare oltre ai premio ufficiali Import Questo importo è completamente a carico del garage, quindi vale quanto segue: è da offrire a discrezione: dovete valutare voi.

808 Atto II.108. V. anche XIV.A.14, allegato 368. 809 Atto XIV.A.14, allegato 367. 810 Atto II.108. V. anche XIV.A.14, allegato 368. 811 Ibid. 812 Atto II.108. V. anche XIV.A.14, allegato 368.

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si pu ò offrire solo a nostri clienti o nuovi clienti della nostra zona è proibito offrirlo a nuovi clienti del Bellinzonese/Luganese/ ecc E' valido fino a nuovo avviso Come spiegato, tutto questo peggiorer à i nostri risultati finanziari da cui dipendono le nostre gratifiche !!! Grazie a tutti per la collaborazione [...]

  • = se avete bisogno di dare 500 o 1000 per concludere, inutile dare 2000 !”. 813
  1. Tramite email del 16 marzo 2013 [...] (AMAG Ticino) segnala a [...] (Tognetti Auto) un caso in cui un venditore di Tognetti Auto ha “rilanciato” su un’offerta fatta da AMAG Mendrisio per un suo cliente “fedele” del Mendrisiotto riguardante un veicolo del marchio Audi, offrendo un prezzo finale di oltre 2'000 franchi più vantaggioso: “[...] Strettamente confidenziale. Tutto bene? Sotto trovi un'offerta x un cliente di [....]...pensionato. Flotta? Ripresa valore? Cosa ne pensi? Il cliente ha già firmato il contratto, il genero ha voluto verificare e dopo la vostra offerta adesso è naturalmente arrabbiato con noi! Su un importo così ho quasi [...] di differenza. Per me pareggiarla, cliente della zona che non voglio perdere, vuol dire perdere soldi :-( Sicuramente dovrò fare un gesto ma vorrei evitare di rimetterai così tanto. [...]”. 814

Con email dello stesso giorno [...] (Tognetti Auto) risponde che, secondo le sue verifiche, il cognato del cliente di AMAG Mendrisio aveva dichiarato di avere diritto a uno sconto flotta medio e che per quanto riguarda il prezzo di ripresa, in un caso simile precedente AMAG Giubiasco aveva offerto un prezzo di ripresa di [...] franchi superiore a quello offerto da To- gnetti Auto e che [...] (AMAG Ticino) gli aveva detto che si era trattato di un affare normale: “[...] mi sono informato. Da noi l'offerta è stata richiesta effettivamente dal cognato: lui ci ha detto che può avere il flotta "medio".

813 Atto XIV.A.14, allegato 369. 814 Atto XIV.A.14, allegato 301.

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Per quanto concerne la ripresa, scusa la franchezza, mi sembra di vedere il caso " [...] ": lo ricordi ? Li si trattava di un [...] ( flotta grande, [...] % su Q3 ) che è andato in pensione a fine 2012 con la ripresa di una A4. Io avevo offerto Fr. [...], Giubiasco Fr. [...] e alla fine tu mi avevi detto che era stato un'affare "normale" Per quanto mi è stato detto, l'eventuale ripresa da noi è già venduta con un buon mar- gine. Mi spiace comunque visto che è vostro cliente "fedele" ( ho guardato nel WIS ); sicura- mente il cognato non ha giocato pulito con noi. [...]”. 815

Tramite email del 18 marzo 2013 [...] (AMAG Ticino) replica a [...] (Tognetti Auto) chiedendogli in futuro di “tenere un profilo basso” e di “non rilanciare” sulle offerte presentate da clienti provenienti da Mendrisio. 816 [...] (AMAG Ticino) sottolinea anche che, nei casi dove è possibile, egli “pareggia”, ovvero fa un’offerta identica a quella presentata dal cliente fuori zona: “Ok tranquillo. Unica richiesta, avendo da Mendrisio altre segnalazioni simili (A6 e Q5), ti sarei grato se su offerte fuori zona, dove è molto probabile che vengano per tirare il prezzo, cer- cassi di tenere un basso profilo ;-) e soprattutto non rilanciare se tornassero. Dove posso io pareggio. [...]”. 817

  1. Con email del 22 gennaio 2016 [...] (AMAG Ticino) chiede a [...] (AMAG Lugano) di verificare con [...] (AMAG Breganzona) una richiesta di un cliente in relazione a un veicolo del marchio Seat ancora pendente. 818 Tramite email del 25 gennaio 2016 [...] (AMAG Lugano) risponde di essere stata informata da [...] (AMAG Breganzona) che [...] (AMAG Breganzona) ha già preso contatto con il cliente che abita a Locarno. 819 [...] (AMAG Lugano) precisa che, trattandosi di una “richiesta specifica”, ovvero l’acquisto di un modello del marchio Seat e quindi di un marchio non rappresentato da Tognetti Auto, il cliente è stato contattato da AMAG Breganzona, nonostante il fatto che quest’ultimo provenga da una zona di competenza che non appartiene ad AMAG Ticino: “[...] ho sentito [...] [[...] , di AMAG Breganzona] il quale mi ha comunicato che, consi- derata la richiesta specifica del Sig. [...] di Locarno, quest’ultimo è stato contattato da [...] [AMAG Breganzona] venerdì scorso (22.01) anche se abita fuori dalla nostra zona di competenza [...]”. 820

  2. L’esistenza di regole di reciproca “non belligeranza” tra le parti al procedimento è pure confermato dalle dichiarazioni rilasciate da [...] (AMAG Lugano) durante l’audizione in qualità di testimone del 20 settembre 2020. In tal senso, egli ha dichiarato che le vendite a dei clienti provenienti da zone di competenza di altri concessionari (le cosiddette vendite passive) non

815 Atto XIV.A.14, allegato 302. 816 Atto XIV.A.14, allegato 303. 817 Ibid. 818 Atto XIV.A.18, allegato 492. 819 Ibid. 820 Atto XIV.A.18, allegato 492.

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sarebbero state impedite, 821 tuttavia affermando che esisteva “un discorso di reciproco ri- spetto” (da lui stesso definito anche come “discorso di gentlement’s agreement”) in virtù del quale i territori degli altri concessionari (come ad esempio quello di Tognetti Auto) non dove- vano essere “cannibalizzati”. 822 L’obbligo imposto da [...] (AMAG Ticino) ai venditori di AMAG Ticino era quello di attenersi alle scontistiche e ai premi forniti dalla direzione, anche nel caso di vendite a dei clienti provenienti da altre zone di competenza. 823

B.3.4.3 Attività di commercializzazione 364. Nel contesto di attività di commercializzazione, le parti al procedimento hanno adottato condotte sostanzialmente analoghe a quelle sopra richiamate, astenendosi dallo svolgere at- tività pubblicitarie in zone di competenza di altri concorrenti e rifiutandosi di concludere con- tratti di sponsorizzazione per manifestazioni o eventi programmati in località situate al di fuori della rispettiva zona di competenza. 824

  1. L’esistenza di un patto di “non belligeranza” territoriale in materia di attività di commer- cializzazione si evince, tra le numerose evidenze agli atti, in particolare da scambi di corri- spondenza tra le parti al procedimento, email interne di AMAG Ticino o email indirizzate a clienti privati nelle quali si comunicava il rifiuto di svolgere un’attività di promozione o di spon- sorizzazione per il motivo che il territorio in cui quest’attività avrebbe dovuto avere luogo non apparteneva alla zona di competenza di AMAG Ticino. B.3.4.3.1 Attività di promozione
  2. Dai documenti sequestrati durante la perquisizione dell’11 dicembre 2019 presso Ga- rage Weber-Monaco si rileva un progetto di lettera di [...] (Garage Weber-Monaco) datata del 6 febbraio 2009 indirizzata a [...] (AMAG Ticino). 825 In questa lettera, [...] (Garage Weber- Monaco) si lamenta del fatto che AMAG Lugano abbia esposto un veicolo all’entrata di un supermercato a Vezia con la pubblicità del “Garage Cassarate” (successivamente AMAG Lu- gano, v. n. marg. 9), poco distante dalla sede della sua impresa. 826 [...] (Garage Weber-Mo- naco) sottolinea che qualche mese prima [...] (AMAG Ticino) gli aveva vietato di esporre un cartellone pubblicitario nelle vicinanze della sede di AMAG Lugano. 827 Poiché questo progetto di lettera è evidentemente chiarificatore dei rapporti tra AMAG e le altre parti al procedimento in relazione alle “zone di competenza” per quanto riguarda le attività di commercializzazione, se ne riporta quasi per intero il contenuto: “[...] Con la presente è mio desiderio esternarti una situazione che si è creata e che sinceramente no ho gradito. Lo scorso ottobre 2008, ho fatto un esposizione e ho inviato a i miei clienti un invito personale come anche volevo farmi conoscere tramite dei cartelloni pubblicitari nel Lu- ganese. Cera la possibilità di esporre questi cartelloni anche nelle vicinanze del vostro vostro garage.

821 Atto XV.3, n. marg. 359–360, 436–437. 822 Atto XV.3, n. marg. 315–323. 823 Atto XV.3, n. marg. 326–337. 824 Atti II.180, II.187, II.241–242; XIV.A.11, allegato 235; XIV.A.14, allegato 370; XIV.A.18, allegati 462–490, 493–499, 501–526; XIV.A.27, allegato 574. 825 Atto V.E.10. 826 Ibid. 827 Atto V.E.10.

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Ti ho addirittura allegato le foto del cartellone pubblicitario.(pensa: un semplicissimo cartellone in tutta Lugano mi e stata negata...) Per correttezza ho chiesto un tuo parere/consenso per poter esporre questo cartellone pubblicitario, ma la tua risposta è stata negativa,dicendomi che sarebbe stato meglio non esporlo per evitare discussioni... ed ho accettato la vostra presa di posizione, an- che non avendo ben in chiaro il motivo vero e proprio di questa risposta...specialmente ora!!!!. A distanza di 3 mesi,passando per caso dalla Manor di Vezia...( guarda caso ca.500 mt di distanza dal nostro Garage ) ho intravisto una vostra vettura esposta davanti all’entrata della Manor con tanto di Pubblicità del Garage Cassarate. E vero che tu in questo momento potresti dire....e allora ? mica devo chiedere a qual- cuno se esporre oppure no?...e io ti rispondo, che hai ragione . Voi non dovete chiedere a nessuno...tanto meno a un piccolo garage come il nostro che a confronto di voi e un piccolissimo puntino nero su un foglio bianco.. Difatti la mia delusione non sta nel fatto di esporre o no una vostra vettura nel nostro simbolico territorio, la terra Dio la creata per tutti, anche perche la mia filosofia lavora- tiva non crede che un cliente si perda o si acquista solamente con la vendita...ma principalmente con la qualita e onesta che ci si presenta al cliente..,la mia delusione sta nel fatto che non ci avete nemmeno (almeno) avvertito con una semplice telefonata o addirittura perche no, dato che esiste questa bella collaborazione di vendita , coin- volgere in questa esposizione, in realta se vendiamo anche noi per voi e sempre una vettura in piu del vostro budget....mentre per noi e sempre una vettura in meno....ma probabilmente questo all’Amag non importa. Ho sempre creduto in una “sana” concorrenza, e penso che da parte mia lo abbia sem- pre dimostrato, e lo continuerò a fare. A questo punto che dire, non so cosa pensare, essendo che per la vendita delle mac- chine c’è un contratto di collaborazione, mi sarei aspettato un minimo di riguardo e di trasparenza. [...] non capirmi male, io verso di te provo una grande stima e non dimentico i consigli datomi a ottobre 2008 quando ho dovuto prendere questa difficile e impegnativa scelta dell’acquisto del Garage, ma questa cosa mi ha un po ferito, e ti fa pensare che il potere nella vita fa la differenza. E dato che devo gia combattere abbastanza in questa mia nuova avventura , non vorrei trovarmi di fronte altre battaglie. Io spero di essermi sbagliato in questa mia valutazione, e se fosse cosi , sarei subito pronto a chiedere scusa, l’umilta per farlo non mi manca. Se hai piacere possiamo riparlarne e magari chiarire questa cosa. [...]”. 828

  1. In relazione a una promozione del marchio Seat e Škoda nel Cantone Ticino, tramite email del 12 ottobre 2011 [...], [...] di AMAG Import per il marchio Seat, chiede a [...] (AMAG Lugano) di “spiegare bene la situazione sotto e sopraceneri” indicando le relative zone su una cartina raffigurante i distretti del Cantone Ticino inviata in allegato. 829 Con email del 25 ottobre 2011 [...] (AMAG Lugano) fa seguito a questa richiesta, fornendo spiegazioni sulle varie zone di competenza:

828 Ibid. 829 Atto XIV.A.18, allegato 463.

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“[...] le allego la cartina con le zone di competenza. Geograficamente la parte colorata in:

  • verde é SOTTOCENERI
  • giallo - azzurro - arancione compongono il SOPRACENERI La parte verde é di competenza di AMAG Garage Cassarate, la parte gialla é di com- petenza di [...], la parte in azzurro é di competenza di Tognetti, la rimanente parte in arancione credo sia di competenza di [...], ma non conosco i loro contratti e quindi non so con certezza a chi é stata attribuita. [...]”. 830
  1. In relazione al raggiungimento degli obbiettivi di vendita di AMAG Ticino per il marchio Audi, rivolgendosi ad alcuni collaboratori, con email dell’11 giugno 2014 [...] (AMAG Ticino) fa notare in particolare che AMAG Giubiasco si sta “focalizzando troppo al di fuori dell’area di competenza”. 831

  2. In merito a un progetto di collaborazione per la promozione di uno sviluppo immobiliare a Brissago previsto per il 14 giugno 2014, evento al quale avrebbero partecipato tra 100 e 150 invitati, AMAG Ticino si era impegnata con gli organizzatori a mettere a disposizione un servi- zio navetta (tramite dei veicoli e dei collaboratori di AMAG Ticino) per il trasporto alla visita del cantiere durante circa tre ore. 832 AMAG Ticino aveva anche previsto che gli organizzatori avrebbero inserito il logo “AMAG Ticino” nei biglietti di invito per l’evento. 833 Con email del 26 maggio 2014 [...] (AMAG Lugano), la quale doveva occuparsi di inviare il logo “AMAG Ticino” agli organizzatori, chiede a [...] (AMAG Ticino) se può effettivamente procedere con l’invio del logo, visto che Brissago è zona di competenza di Tognetti Auto: “[...] ma Brissago non è zona di competenza di Tognetti Auto? Vado ugualmente? [...]”. 834

[...] (AMAG Ticino) scrive a [...] (AMAG Lugano) di procedere pure con l’invio del logo, visto che si tratta di un evento su invito e rivolto a una cerchia di persone selezionate: “[...] Si tratta di una attività con invito indirizzata a una cerchia selezionata. Procedi pure. [...]”. 835

  1. Per conto di [...] (Garage Weber-Monaco), con email del 7 agosto 2014 [...] (Garage Weber-Monaco) chiede a [...] (AMAG Lugano) se è possibile esporre un modello di veicolo del marchio VW PW presso l’azienda di un loro cliente a Mendrisio come premio per una lot- teria: “[...] il [...] chiede se c’è la possibilità di poter esporre una vettura (GOLF GTI) presso l’azienda di un nostro cliente a Mendrisio come premio di una Lotteria . l’azienda stessa acquisterebbe 2-3 vetture GTI , per il suo parco macchine [...]”. 836

830 Ibid. 831 Atto XIV.A.18, allegato 471. 832 V. atto XIV.A.14, allegato 370. 833 Ibid. 834 Atto XIV.A.14, allegato 370. 835 Ibid. 836 Atto XIV.A.18, allegato 472.

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Tramite email dello stesso giorno [...] (AMAG Lugano) risponde che l’autoveicolo in que- stione può essere esposto, ma che il nome del garage non può essere indicato: “[...] posso confermati di poter fare esporre la Golf GTI come vetture premio per con- corso senza esporre nessun nome del garage. [...]”. 837

  1. Con email del 20 aprile 2016 [...] (AMAG Lugano) rifiuta l’offerta di una ditta pubblicitaria per l’affissione di un cartellone pubblicitario nella zona del Locarnese sulla tratta Ascona–Lo- sone, spiegando che tale zona non è di competenza di AMAG Ticino: “[...] vi ringraziamo per la vostra cortese offerta. Trattandosi di uno spazio pubblicitario fuori dalla nostra area di competenza dobbiamo però declinarla. [...]”. 838

  2. Nell’ambito di uno scambio interno ad AMAG Ticino riguardante un evento per il lancio di un modello del marchio Seat, con email del 4 maggio 2016 [...] (AMAG Bellinzona) fa notare a [...] (AMAG Lugano) che nella zona Riviera vi sono unicamente eventi organizzati dal Gruppo Karpf e ciò lo infastidisce: “[...] DOBBIAMO NON DIMENTICARE LA RIVIERA....CI SONO EVENTI ORGANIZZATI SOLO DAL [...] [Gruppo Karpf] ([...] [[...], ex dipendente di Garage 3 Valli]) e a me girano!!!!!!!! [...]”. 839

In un’email successiva dello stesso giorno [...] (AMAG Bellinzona) precisa che si riferisce alle attività di marketing in generale: “IO DICO IN GENERALE A LIVELLO DI MARKETING [...]”. 840

Con email sempre dello stesso giorno [...] propone di discutere della questione in presenza: “Ok, ne parliamo live! [...]”. 841

  1. Riguardo al torneo di golf [...] che si svolge ad Ascona, tramite email del 3 aprile 2017 un cliente di AMAG Ticino di Lugano chiede a [...] (AMAG Lugano) se può partecipare all’evento. 842 Lo stesso giorno [...] (AMAG Lugano) rivolge la domanda a [...] (AMAG Ticino), facendo presente che a suo avviso, trattandosi di un evento in zona di competenza di Tognetti Auto, la partecipazione di clienti di AMAG Ticino è esclusa: “È da Tognetti! Direi di no! Ok?”. 843

Sempre con email del 3 aprile 2017 [...] (AMAG Ticino) fa notare a [...] che solitamente AMAG Ticino offre la possibilità a Tognetti Auto di invitare alcuni dei propri clienti agli eventi gestiti da AMAG Ticino e che tale cortesia dovrebbe essere restituita. [...] (AMAG Ticino) invita [...] (AMAG Lugano) a porre la questione a Tognetti Auto attraverso [...] (AMAG Lugano) e dichiara che se Tognetti Auto risponde affermativamente, egli non vedrà problemi: “[...] Normalmente noi diamo a Tognetti la possibilità di invitare alcuni suoi clienti, Spero che questa gentilezza ci venga restituita.

837 Atto XIV.A.18, allegato 473. 838 Atto XIV.A.18, allegato 499. 839 Atto XIV.A.18, allegato 500. 840 Ibid. 841 Atto XIV.A.18, allegato 500. 842 Atto XIV.A.18, allegato 517. 843 Ibid.

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Chiedi alla [...] di fare la richiesta come sempre al Tognetti. Se dicono si allora per me ok. [...]”. 844

Con email del 4 aprile 2017 [...] (AMAG Lugano) si rivolge al cliente in questione, consiglian- dogli di fare una richiesta di partecipazione direttamente attraverso il sito web dell’evento e di partecipare con un collega di Locarno. In questo email [...] (AMAG Lugano) spiega che AMAG Ticino non può decidere della sua partecipazione al torneo, trattandosi di un evento che avrà luogo ad Ascona: “[...] Dato che il torneo di quest’anno si terrà ad Ascona non è direttamente sotto la nostra regia. Quello che si può fare è inviare una richiesta tramite sito: [...] Strategicamente consiglierei di vedere se il secondo giocatore può essere un tuo col- lega di Locarno: pensi possa funzionare? [...]”. 845

  1. Tramite email del 26 maggio 2017 una ditta pubblicitaria scrive a [...] (AMAG Lugano) con il proposito di offrire ad AMAG Ticino la disponibilità di due interessanti posizioni a Locarno per l’affissione di megaposter. 846 Con email dello stesso giorno [...] (AMAG Lugano) risponde che AMAG Ticino non può usufruire degli spazi proposti dalla ditta pubblicitaria perché Locarno si trova al di fuori della zona di competenza di AMAG Ticino: “[...] la ringrazio per la sua email, purtroppo non possiamo usufruire degli spazi da lei proposti in quanto per i marchi principali da noi rappresentati la zona di Locarno è fuori dalla nostra zona di competenza. La prego di farmi avere se possibile quelle che sono le posizioni fisse da lei rappresen- tate nel Sopraceneri, tralasciando il locarnese in modo da avere una visione completa in caso di necessità [...]”. 847

B.3.4.3.2 Attività di sponsorizzazione 375. In relazione a una domanda di collaborazione nel quadro di un congresso farmaceutico ad Ascona, con email dell’11 agosto 2014 [...] (AMAG Ticino) chiede a [...] (AMAG Lugano) di ottenere più informazioni sui contenuti della collaborazione. 848 Tramite email del 20 agosto 2014 [...] (AMAG Lugano) informa [...] (AMAG Ticino) che AMAG Ticino non potrà accettare la domanda di collaborazione, perché il congresso si terrà ad Ascona e quindi al di fuori della zona di competenza di AMAG Ticino: “25 ottobre 2014, Monte Verità Ascona. ZONA DI COMPETENZA !!!!! siam fuori! [...]”. 849

Con email dello stesso giorno [...] (AMAG Ticino) chiede a [...] (AMAG Lugano) di rifiutare gentilmente la proposta di collaborazione:

844 Atto XIV.A.18, allegato 517. 845 Atto XIV.A.18, allegato 518. 846 Atto XIV.A.18, allegato 520. 847 Ibid. 848 Atto XIV.A.18, allegato 475. 849 Ibid.

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“opsssssss pf gli rispondi che ringraziamo ma che ...non possiamo aderire ....blablabla insomma come sai fare bene tu ;-) [...]”. 850

Sempre tramite email dello stesso giorno [...] (AMAG Lugano) risponde agli organizzatori del congresso farmaceutico nel modo seguente: “[...] abbiamo ricevuto la sua lettera con la proposta di "coinvolgimento" all'interessante Congresso da voi promosso sabato 25 ottobre al Monte Verità. La dobbiamo purtroppo informare che non ci sarà possibile aderire in quanto Ascona non rientra nella zona di competenza gestita da AMAG Regione Ticino. Restiamo naturalmente volentieri a disposizione per una valutazione di eventuali future opportunità nelle zone di nostra competenza. [...]”. 851

  1. Tramite email del 27 febbraio 2015 [...] (AMAG Bellinzona) chiede a [...] (AMAG Ticino) l’approvazione per accettare la richiesta di sponsorizzazione di un evento che avrà luogo sul territorio di Garage Karpf. 852 Al fine di non apparire con il logo di AMAG, trattandosi di una zona di competenza di Garage Karpf, il quale rappresenta i marchi VW PW e VW NF, [...] (AMAG Bellinzona) domanda di utilizzare il nuovo logo “DAS WELT AUTO” per i veicoli d’oc- casione dei marchi del gruppo Volkswagen: “[...] in allegato trovate la richiesta di sponsor per un evento che da 3 anni rimandiamo di sostenere... ora con [...] [[...], di AMAG Bellinzona] avremmo pensato di partecipare (con fr [...]) sfruttando le VO ed il nuovo logo DAS WELT AUTO anche perché essendo nel territorio di Karpf non avremmo avutom alternativa La giornata prevede un lungo programma con un affluenza veramente importante [...] si occuperà di portare una o due vetture striscioni bandiere e naturalmente di marcare pre- senza durante tutto l [...] evento Se mi date l ok (avrei bisogno di farlo oggi) provvedo con [...] di preparare il logo e proce- diamo Attendo feed Beck [...]”. 853

Con email dello stesso giorno [...] (AMAG Ticino) dichiara di essere d’accordo con la proposta di [...] (AMAG Bellinzona). 854

  1. Tramite email dell’11 maggio 2015 [...] (AMAG Lugano) invia a [...] (AMAG Lugano) alcuni esempi di possibili rifiuti per delle domande di sponsorizzazione in zone che non sono di competenza di AMAG Ticino: “Un paio di esempi.

850 Atto XIV.A.18, allegato 476. 851 Atto XIV.A.18, allegato 478. 852 Atto II.180. 853 Ibid. 854 Atto II.180.

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  • La dobbiamo purtroppo informare che non ci sarà possibile aderire in quanto xxxxxx non rientra nella zona di competenza gestita da AMAG Re- gione Ticino
  • vi ringraziamo per la proposta che ci avete inoltrato riguardo la manifesta- zione in oggetto. Vi dobbiamo purtroppo informare che un’adesione da parte nostra non è possibile in quanto la zona nella quale si svolgerà la manife- stazione non è di nostra competenza. [...]” 855
  1. Con email del 15 maggio 2015 [...] (AMAG Lugano) propone a [...] (AMAG Ticino) la possibilità di una collaborazione di sponsorizzazione con una società che si occupa di orga- nizzare eventi nel Cantone Ticino. 856 Visto che questa società ha anche una forte presenza nel Locarnese e che a giugno del 2015 prevede anche l’organizzazione di un concerto in Piazza Grande a Locarno, [...] (AMAG Lugano) solleva la questione “Tognetti”, proponendo che si coinvolga nel progetto anche Tognetti Auto e gli si chieda di partecipare fornendo un contributo: “[...] Ti inoltro qualcosa di interessante! Penso che qui potenzialmente ci sia la possi- bilità di fare qualcosa di buono... considerando però un paio d’aspetti. Si tratta del [...], che dal Locarnese (già rapporti con Tognetti / molto buoni) sta ora spostando il suo baricentro verso Lugano. [...] Resta la questione “Tognetti”: avendo loro ancora una presenza molto forte nel Locar- nese, a mio modo di vedere, ci vorrebbe un contributo anche suo. Ne ho parlato con la [...] e “la s’è metüda dré a rid” [si è messa a ridere]! [...]”. 857

Tramite email dello stesso giorno [...] (AMAG Ticino) afferma che si tratta di un progetto inte- ressante, ma che ritiene difficile una cooperazione con Tognetti Auto e che sarebbe meglio trovare una soluzione dove si esclude la sua zona di competenza: “[...] Interessante! Cooperazione con Tognetti la vedo difficile, meglio trovare una soluzione dove si esclude la zona di sua competenza. [...]”. 858

  1. Con email dell’11 agosto 2015, inviato in copia per conoscenza a [...] (Garage Weber- Monaco), [...] (AMAG Lugano) chiede a [...] (AMAG Lugano) se Garage Weber-Monaco, in quanto sostenitore di Biasca Hockey, può esporre dei veicoli del marchio VW PW all’occasione di un torneo triangolare tra le squadre di hockey di Ambrì, Biasca e Lugano: “[...] Il Garage Weber Monaco ([...] ci legge in coppia) sono sostenitori del Biasca Hockey. Siccome ce un torneo triangolare Lugano, Ambri e Biasca, chiede se non ci sono problemi se espone delle vetture ( VW) per questo torneo. Siccome lo fa perché sono sostenitori del Biasca Hockey, secondo me no ci sono pro- blemi.

855 Atto XIV.A.18, allegato 482. 856 Atto II.187. 857 Ibid. 858 Atto II.187.

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Per te è ok o ci sono dei motivo che si consiglia di non farlo. [...]”. 859

Tramite email dello stesso giorno [...] (AMAG Ticino) avverte [...] (AMAG Lugano) di non inol- trare la sua risposta a causa del pericolo “WEKO” e risponde che sarebbe consigliabile per [...] (Garage Weber-Monaco) evitare tali sponsorizzazioni, poiché Biasca rientra nella zona di competenza di Garage Karpf e a ogni modo sarebbe meglio discuterne prima con [...] (Garage Karpf): “[...] NON INOLTRARE LA MIA E-MAIL! Questa comunicazione va fatta oralmente non per iscritto...WEKO Biasca rientra nella competenza territoriale di Karpf e quindi da parte mia gli consiglierei di evitare simili sponsorizzazioni. Se vuole esporre le auto per me ok ma sarebbe me- glio se avvisasse prima [...]. [...]”. 860

  1. In relazione a una domanda di sponsorizzazione per un evento calcistico che avrebbe dovuto avere luogo nel Locarnese, con email del 10 settembre 2015 [...] (AMAG Lugano) ri- sponde al potenziale cliente di rivolgersi a Tognetti Auto, poiché il Locarnese non è zona di competenza di AMAG Ticino: “[...] la ringraziamo molto per il suo interessamento alla nostra azienda. Siamo spia- centi, ma purtroppo il Locarnese non è un’area di nostra competenza per quel che riguarda le attività di Sponsoring. Per queste occorre infatti rivolgersi al Garage Tognetti (rappresentante dei Marchi importati da AMAG in zona). [...]”. 861

  2. Da uno scambio di email interno tra [...] (AMAG Lugano) e [...] (AMAG Giubiasco) del 19 novembre 2015 in merito alla valutazione di possibili sponsorizzazioni emerge che alcune di queste hanno ricevuto un riscontro negativo in quanto gli eventi avrebbero avuto luogo in zone al di fuori della competenza di AMAG Ticino, ma all’interno di quelle di Garage Karpf rispettivamente [...]: 862

− “[...] Arrivo di Tappa Tour de Suisse 2016 a Carì Si tratta della tappa che ogni anno arriva in Ticino. Cade di mercoledì (15.06) / è in una zona periferica / di mezzo ci sono [...] [...] e [...] [Garage Karpf] / Skoda è già presente “massicciamente” in qualità di sponsor del TDS / pacchetti sponsor a partire da 5'000.- con possibilità decisamente limitate (se volete i dettagli ve li mando) Mio avviso: negativo / al massimo un inserto pubblicitario di ½ pagina a 500.- se vi fa comodo per rapporto ai firmatari della richiesta ([...] / [...] , [...] ) In ambito ciclistico 2016 penserei piuttosto ad un GP Lugano = gara a circuito con diversi passaggi in centro città e concentrazione del pubblico lì. Inoltre = possibilità d’esposizione. [...]”. − “[...] 33° Torneo internazionale giovanile San Gottardo (HCAP) Si tratta di un torneo per bambini. Si svolge a Biasca dal 27 al 28.02.2016 (hockey = SKODA = [...]). Mio avviso: negativo / stiam capendo ora cosa fare per il tema “hockey Ticino 2016” e non credo sia utile fare in questo caso qualcosa di specifico. Al massimo inserzione logo SKODA – Amag Giubiasco nel giornalino (CHF 200.-). Richiesta inviata da HCAP [...]”.

859 Atto XIV.A.18, allegato 483. 860 Ibid. 861 Atto XIV.A.18, allegato 484. 862 Atto XIV.A.18, allegato 488.

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− “[...] Arrivo di Tappa Tour de Suisse 2016 a Carì No... fuori zona e già brandizzato Skoda dall’import... non sono nemmeno sicuro che gli organizzatori in loco hanno il diritto di mettere un altro Car-Sponsor... Inoltre l’import chiede già al garage in loco di portare le auto e di essere se possibile presente all’evento. [...]”. − “[...] 33° Torneo internazionale giovanile San Gottardo (HCAP) No. Fuori zona, anche il Logo porta poco, se non screzi con “[...]” [Garage Karpf e [...] [...]”. Tramite email del 27 novembre 2015 [...] (AMAG Lugano) rifiuta la richiesta di sponsorizza- zione della tappa del Tour de Suisse 2016 a Carì, spiegando che l’evento avrà luogo in una zona al di fuori della competenza di AMAG Ticino e che il marchio Škoda è già partner dell’or- ganizzazione del Tour de Suisse: “[...] vi ringraziamo per la gentile richiesta inerente l’arrivo di Tappa del Tour de Suisse del prossimo 15 giugno. Essendo Carì fuori dalla zona di competenza diretta di AMAG Regione Ticino ed essendo SKODA già partner dell’organizzazione del Tour de Suisse non possiamo purtroppo darle un seguito positivo. Siamo spiacenti. [...]”. 863

  1. Con email dell’11 febbraio 2016 [...] AMAG Lugano), inviato in copia per conoscenza a [...] (AMAG Ticino) e [...] (AMAG Lugano), espone ad [...] (AMAG Breganzona) gli aspetti della cooperazione per una sponsorizzazione tra AMAG Ticino e una società che si occupa di organizzare eventi nel Cantone Ticino (v. sopra n. marg. 378). In questo email, tra le altre cose, [...] (AMAG Lugano) indica che in relazione all’esposizione di veicoli all’occasione di eventi o concerti, la sponsorizzazione è possibile solo nelle zone di competenza di AMAG Ticino: “[...] Possibilità espositiva delle vetture (+ totem) ai concerti ed agli eventi organizzati dal [...] (salvo collisioni con sponsor privati degli artisti o fuori dall’area di competenza) [...]”. 864

Il progetto di accordo di partenariato tra AMAG Ticino e la società organizzatrice di eventi, trasmesso per verifica con email del 9 marzo 2016 da [...] (AMAG Lugano) ad [...] (AMAG Breganzona) contiene i passaggi seguenti: [...] La filiale SEAT – AMAG Breganzona resta volentieri a disposizione per fornire ul- teriori veicoli in occasione di eventi specifici nella zona del Luganese. [...]”; 865

“[...] Possibilità espositiva delle vetture (+ totem luminoso) ai concerti ed agli eventi organizzati dal [...] (salvo collisioni con sponsor privati degli artisti o fuori dall’area di competenza). [...]”. 866

Con email separate del 31 marzo 2016 [...] (AMAG Lugano) trasmette questo progetto di ac- cordo per informazione a [...] (AMAG Import) e al responsabile della società organizzatrice di eventi in questione. 867

863 Atto XIV.A.18, allegato 489. 864 Atto XIV.A.18, allegato 493. 865 Atto XIV.A.18, allegato 494, pag. 3. 866 Atto XIV.A.18, allegato 494, pag. 4. 867 Atto XIV.A.18, allegati 495–496.

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  1. In relazione alla sponsorizzazione di diversi eventi organizzati dalla [...] tramite email del 12 aprile 2016 [...] (AMAG Lugano) spiega ai responsabili della [...] che non è possibile con- durre attività di sponsorizzazione nel Locarnese poiché si tratta di una zona al di fuori della competenza di AMAG Ticino: “[...] Grazie mille per il feedback. Per la tovaglietta purtroppo non possiamo fare nulla perché non ce lo riconoscono negli standard. Se vi può comunque aiutare abbiamo delle racchette da beach tennis con pallina in omaggio. Le stesso son marchiate AMAG. Si potrebbero utilizzare per i vostri eventi salvo quello di Locarno (in quella zona non possiamo fare pubblicità per AMAG). [...]”. 868

  2. In merito a una richiesta di sponsorizzazione per la manifestazione [...] con dei risvolti a livello cantonale, con email dell’11 settembre 2016 [...] (AMAG Ticino) chiede a [...] (Tognetti Auto) se è interessato a parteciparvi, visto che il progetto di sponsorizzazione coinvolgerebbe anche la zona di competenza di Tognetti Auto: “[...] Ti disturbo per informarti che abbiamo di recente ricevuto ed approfondito una richiesta di sponsorizzazione da parte di [...]. [...] Essendo che la portata è di livello cantonale e coinvolge anche la vostra area di com- petenza, mi chiedevo se vi può interessare approfondire il discorso e valutare a vostra volta un impegno nel progetto nell’ottica di sfruttare le serate nel Locarnese. In tal caso il nostro responsabile Marketing, [...], sarebbe ben lieto di incontrarvi per delle spiegazioni più di dettaglio e per le necessarie informazioni legate al budget. Aspetto un tuo cortese riscontro [...]”. 869

Con email del 13 settembre 2016 [...] (Tognetti Auto) dichiara di essere interessato a parteci- pare al progetto di sponsorizzazione e che [...] (AMAG Lugano) può contattarlo a tale scopo. 870

Tramite email dello stesso giorno [...] (AMAG Ticino) informa [...] (AMAG Lugano) che [...] Tognetti Auto) ha comunicato il suo interesse a partecipare al progetto di sponsorizzazione: “[...] luce verde...chiamalo e tienimi informato. [...]”. 871

In scambi di email successivi, [...] (AMAG Lugano) e [...] (Tognetti Auto) fissano un appunta- mento per discutere della sponsorizzazione riguardante la manifestazione [...]. 872

Tuttavia, qualche mese dopo Tognetti Auto comunica di non volere partecipare alla sponso- rizzazione della manifestazione [...]. 873 Con email dell’11 gennaio 2017 [...] (AMAG Lugano) ne informa [...] (AMAG Ticino) e, per non creare conflitti in relazione alle zone di competenza durante gli eventi della manifestazione che avranno luogo a Locarno, propone di limitarsi a esporre unicamente l’autoveicolo assegnato a un responsabile della manifestazione [...] e di concentrare le attività di “test guida” nelle zone di competenza di AMAG Ticino: “Ho appena parlato con [...] che mi conferma che non son interessati a partecipare.

868 Atto XIV.A.18, allegato 497. 869 Atto XIV.A.18, allegato 501. 870 Atto XIV.A.18, allegato 503. 871 Atto XIV.A.18, allegato 505. 872 Atto XIV.A.18, allegati 507–508, 510. 873 Cfr. atto XIV.A.18, allegati 510–512.

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Direi poco grave → lascerei semplicemente esporre la macchina che diamo a [...] (con bandiera) quando ci son le “puntate” nel Locarnese per concentrare le nostre attività di “test” nelle nostre aree. L’ho anche avvisato del fatto che prevediamo la serata Q5 (con [...]) al 16 di febbraio, ma che le vetture verranno esposte in sala da quando arrivano (con relativa pubblicità). [...]”. 874

Con email del 4 aprile 2017 [...] (AMAG Lugano) informa [...] (Tognetti Auto) e [...] (Tognetti Auto) tra le altre cose che, nell’ambito della manifestazione [...] sui veicoli del marchio Audi esposti nella zona di competenza di Tognetti Auto non verrà indicato il logo di AMAG, tentando di assumere una presenza più “neutra” possibile: “[...] Expo auto: come d’accordo porteremo anche nella vostra zona le macchine ma NON metteremo indicazioni AMAG sulle stesse = cerchiamo di avere una presenza Audi più neutra possibile [...]”. 875

  1. Tramite email del 7 novembre 2016 [...] (AMAG Lugano) rifiuta una richiesta di sponso- rizzazione dell’associazione [...] per l’organizzazione del [...]. 876 Nell’email [...] (AMAG Lu- gano) spiega che AMAG Ticino non potrà sostenere l’evento, visto che quest’ultimo avrà luogo al di fuori della sua zona di competenza e che nel Locarnese è già presente un altro distributore dei marchi del gruppo Volkswagen che si occupa di gestire le sponsorizzazioni in quella zona: “[...] La ringraziamo per la sua gentile richiesta, ma purtroppo le dobbiamo comunicare che trattandosi di un evento svolto al di fuori della nostra area di competenza non pos- siamo purtroppo parteciparvi. Nel Locarnese è infatti presente un altro rappresentante dei nostri marchi che si occupa di gestire l’area per quel che riguarda sponsoring ed eventi. [...]”. 877

  2. Con email del 13 marzo 2017 la [...], attraverso un membro del comitato direttivo, chiede a [...] (AMAG Lugano) se AMAG Ticino è disposta a sponsorizzare l’organizzazione della [...] 2017 a Faido. 878 Nello stesso email la [...] precisa che gli organizzatori sono in particolare interessati al “gonfiabile” 879 di AMAG Ticino che è stato utilizzato in occasione della [...]. 880

Inoltre, la [...] informa [...] (AMAG Lugano) di avere già rivolto una richiesta di sponsorizza- zione a Garage Karpf, il quale tuttavia non si è mostrato interessato. 881 Infine, la [...] sottolinea anche che “[...] la manifestazione [...] è di carattere cantonale, vi parteciperanno infatti 18 società provenienti da tutto il cantone [...]”. 882 Tramite email del 20 marzo 2017 [...] (AMAG Lugano) risponde che AMAG Ticino può volentieri mettere a disposizione il “gonfiabile” (da ritirare presso AMAG Giubiasco), ma che non sarà presente sul posto perché l’evento avrà luogo al di fuori della sua zona di competenza. 883 Sempre con email dello stesso giorno, [...] (AMAG Lugano) specifica che AMAG Ticino non sosterrà finanziariamente la manifesta- zione. 884

874 Atto XIV.A.18, allegati 512. 875 Atto XIV.A.18, allegati 519. 876 Atto XIV.A.18, allegato 509. 877 Ibid. 878 Atto XIV.A.18, allegato 514. 879 Dovrebbe trattarsi di un arco gonfiabile utilizzato per la partenza/arrivo in occasione di gare sportive. 880 Ibid. 881 Atto XIV.A.18, allegato 514. 882 Ibid. 883 Atto XIV.A.18, allegato 514. 884 Atto XIV.A.18, allegato 516.

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  1. Con email del 22 febbraio 2018 [...] (AMAG Lugano) informa [...] (Tognetti Auto) ed [...] (Tognetti Auto) che, nel quadro della sponsorizzazione della fondazione [...] e della [...] che avrà luogo a Locarno, AMAG Ticino non sarà presente all’evento e che sulle locandine sarà indicato solo il logo del marchio VW, al fine di restare “generici”: “[...] Una piccola info di servizio che magari vi può anche interessare  Da un paio d’anni sosteniamo delle attività benefiche (con particolare occhio di riguardo ai bam- bini). Ogni nostro marchio ha un suo progetto. Nel caso di VW si tratta della fondazione [...], con sede a [...] ed operante in tutto il cantone. Per la [...] saranno questa volta a Locarno. Non ci sarà nessuna presenza a questo evento e sulle locandine ho fatto mettere solo il logo VW per restare “generici” (in bella vista ;) Forse ne vedrete in giro una qualcuna prima dell’evento e sapete quindi da dove viene  [...]”. 885

  2. Tramite email del 19 giugno 2018 [...] (AMAG Lugano) risponde a una richiesta di spon- sorizzazione da parte del gruppo di lavoro per il progetto [...] che si occupa dell’organizzazione di [...] nell’ambito della pratica sportiva [...] nel Cantone Ticino. 886 Nella sua risposta [...] (AMAG Lugano) scrive che la richiesta di sponsorizzazione non può essere accolta, perché, da un lato, la richiesta non è stata presentata in modo tempestivo dal punto di vista della pianificazione, dall’altro, AMAG Ticino non può svolgere attività di commercializzazione nella zona del Locarnese, trattandosi della zona di competenza di Tognetti Auto: “[...] Purtroppo mi tocca darele un feedback negativo, per i seguenti motivi: la domanda è un po’ troppo a corto termine per la nostra pianificazione (per questo 2018 bene o male già “piena”). D’altro lato vi è anche una questione “geografica”: con AMAG non possiamo fare attività di marketing nella zona del Locarnese. La stessa è infatti un’area di competenza del Garage Tognetti (partner e rivenditore dei nostri marchi in quella zona). [...]”. 887

Con email dello stesso giorno [...] (AMAG Ticino) invita [...] (AMAG Lugano) a evitare di scri- vere “non “possiamo” (cartello)”, ma di argomentare il rifiuto spiegando che AMAG Ticino non intende investire nella zona del Locarnese: “[...] ti prego di evitare di scrivere che non “possiamo” (cartello) ma semplicemente che non essendo rappresentati nella zona del Locarnese non intendiamo investire in atti- vità... [...]”. 888

  1. Sentito in qualità di testimone in data 22 settembre 2020 e interrogato su quest’ultimo scambio e altre email da egli inviate nelle quali comunicava il rifiuto di AMAG Ticino di parte- cipare a dei progetti di sponsorizzazione al di fuori della propria zona di competenza, [...] (AMAG Lugano) ha sostanzialmente dichiarato che la zona di Locarno non era interessante dal punto di vista economico e che le risposte fondate sulle “zone di competenza” rappresen- tavano una “via di fuga”, ovvero un modo per rifiutare cortesemente una proposta di collabo- razione. 889 In relazione all’aspetto geografico per le attività di promozione, [...] (AMAG Lugano) ha affermato che AMAG Ticino applicava un “concetto di opportunità, di costo-opportunità” e che avendo le proprie sedi principalmente nelle regioni di Lugano, Bellinzona e Mendrisio, le attività di promozione in altre regioni erano legate a dei costi elevati, sia dal punto di vista della logistica, sia da un punto di vista del servizio dopo-vendita, in quanto vi era il rischio di “perdere

885 Atto XIV.A.18, allegato 525. 886 Atto II.241. V. anche atto XIV.A.11, allegato 235. 887 Ibid. 888 Atto II.242. V. anche atto XIV.A.11, allegato 235. 889 Atto XV.2, n. marg. 160–168.

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clienti per strada perché non si sarebbero spostati per i servizi dopo vendita a seguito dell’ac- quisto del veicolo”. 890

  1. Tuttavia, le dichiarazioni di [...] (AMAG Lugano) non sono supportate dalla documenta- zione agli atti esposta precedentemente. In particolare, da alcuni passaggi degli scambi ripor- tati sopra emerge con evidenza che sia [...] (AMAG Lugano) sia altri collaboratori di AMAG Ticino erano consapevoli del fatto che le rispettive zone di competenza di AMAG Ticino e delle altre parti al procedimento dovevano essere rispettate per quanto concerne le attività di com- mercializzazione (v. in particolare n. marg. 369, 373, 375–376, 378–379, 381, 384, 387 e mezzi di prova citati). Contrariamente a quanto sostenuto da [...] (AMAG Lugano), l’istruzione interna di AMAG Ticino era quella di rispettare le zone di competenza degli altri concessionari (in particolare, le zone del Gruppo Karpf e di Tognetti Auto), al fine di non violare il patto di “non belligeranza”. B.3.4.3.3 Pubblicità su quotidiani e settimanali
  2. Dagli atti emerge pure che la ripartizione territoriale del mercato per le attività commer- ciali avrebbe compreso anche la pubblicità sui quotidiani e settimanali. 891 Secondo quanto convenuto a tale proposito, AMAG Ticino e i propri partner commerciali, Garage Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi e Tognetti Auto avrebbero potuto pubblicare le proprie inserzioni uni- camente sulle pagine del giornale dedicate alla cronaca delle rispettive zone di competenza. 892

Invece, la possibilità di fare pubblicità sul settimanale Il Caffè 893 era stata attribuita essenzial- mente a Tognetti Auto. 894 Ciò è dimostrato in particolare dai mezzi di prova esposti qui di seguito. 392. Tramite email del 16 novembre 2009 [...] (AMAG Lugano), per conto di [...] (AMAG Ti- cino) si rivolge a [...] (AMAG Bellinzona), [...] (Tognetti Auto), [...] (Garage Maffeis) e [...] (Garage Karpf) per proporre una nuova formula riguardante la pubblicità locale per il 2010 basata su un accordo quadro tra i concessionari del gruppo Volkswagen in Ticino. 895 Per quanto riguarda le inserzioni pubblicitarie nei quotidiani (Corriere del Ticino, Giornale del Po- polo 896 e La Regione), questa formula prevede che i concessionari e i propri partner commer- ciali utilizzano le pagine relative alla rispettiva zona di competenza. Per i settimanali Il Mattino della domenica e Il Caffè l’attribuzione degli spazi pubblicitari sarebbe da valutare di volta in volta, dato che questi settimanali non contengono delle pagine di cronaca definiti in funzione dei territori o delle regioni del Cantone Ticino. Il lancio di nuovi modelli sarebbe gestito di co- mune accordo da un “gruppo strategico” formato da [...] (Tognetti Auto), [...] (AMAG Bellin- zona) e [...] (AMAG Ticino): “[...] visti i nuovi obiettivi Marketing posti dall'importatore e viste le enormi difficoltà di coordinamento allo stato attuale della pubblicità locale, per promuovere una pubblicità dei prodotti da noi rappresentati in Ticino, [...] propone per il 2010 un sistema di appa- rizioni semplice ma più capillare e incisivo di quello usato fino ad ora. Per questo sa- rebbe interessante definire un accordo quadro tra i concessionari ufficiali cantonali così come segue:

890 Atto XV.2, n. marg. 120–130. 891 Atti XIV.A.18, allegato 481; XIV.A.23, allegati 537 e 547. 892 Atto XIV.A.23, allegati 537 e 547. 893 Settimanale chiuso nel luglio del 2021. 894 Atto XIV.A.18, allegato 481. 895 Atto V.C.39. V. anche atto XIV.A.23, allegato 537. 896 Quotidiano chiuso nel dicembre del 2018.

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  • Ogni Concessionario cantonale con i suoi Partner di Vendita, utilizza nei quotidiani la pagina della propria regione di competenza per la sua pubblicità locale.
  • Ognuno usa il formato a sé confacente
  • Le date per le apparizioni delle pubblicità per il lancio dei nuovi modelli vengono ge- stite di comune accordo dal gruppo strategico [...] - [...] - [...] Esempio: Pubblicità locale VW sui quotidani (CdT/GdP/La regione)Ticinesi e settimanali (L'Infor- matore), per quanto riguarda il Mattino della Domenica e il Caffé sarà necessario valu- tare di volta in volta non avendo questi gli spazi di cronaca ben definiti.
  • AMAG Lugano pubblicherà le proprie inserzioni solo fronte o in cronaca di Lugano collaborando con Maffeis e integrando i suoi partner o fronte Mendrisio con i suoi part- ner.
  • AMAG Bellinzona pubblicherà solo fronte o in cronaca di Bellinzona integrando [Ga- rage] Nessi e collaborando con [Garage] Karpf.
  • Tognetti Auto pubblicherà in esclusiva solo fronte Locarno integrando i suoi partner. La stessa procedura verrebbe applicata anche per i marchi AUDI - SEAT e SKODA. Per quanto riguarda PORSCHE le inserzioni verrebbero pubblicate sia fronte o cronaca Cantone come anche nelle altre pagine di cronaca secondo l'attività in corso. Auspicando anche da parte vostra un interesse ad una soluzione comune che vada a favore del cliente e del lettore, rimaniamo in attesa di un vostro riscontro o contatto per un eventuale incontro atto a definire gli accordi 2010. [...]”. 897
  1. In un invito tramite posta elettronica per un incontro fissato al 17 settembre 2013 avente come oggetto “Meeting Pubblicità Ticino”, [...] (AMAG Ticino) indica a [...] (Tognetti Auto) di- versi temi di discussione. 898 In questo contesto, nel caso in cui venisse deciso di mantenere la “formula individuale” per le inserzioni pubblicitarie, [...] (AMAG Ticino) propone di utilizzare le pagine dei quotidiani Corriere del Ticino e La Regione relative alle rispettive zone di compe- tenza, mentre di definire in base a turni le inserzioni pubblicitarie sul settimanale Il Caffè: “[...] @ se formula "individuale", per la uscite individuali definire il posizionamento su CdT + Regione fronte pagina dell'area di competenza (p.es. VW Lugano fronte Lu- gano...) su Caff é da definire una o più domeniche a turno (p.es. 3 x Tognetti 1 x AMAG )”. 899

  2. Con email del 4 maggio 2015 [...] (AMAG Lugano) informa [...] (AMAG Import) che il settimanale Il Caffè è di competenza di Tognetti Auto: “[...] per info: il giornale CAFFE è di competenza di Tognetti! Quindi è lui che fa la pubblicità lì! [...]”. 900

  3. Nel quadro dell’autodenuncia, AMAG sostiene che Il Caffè fosse un settimanale letto principalmente da lettori nella regione di Locarno, visto che la redazione è di Locarno. Per questi motivi, secondo AMAG, Il Caffè aveva una portata minima per AMAG Ticino che ha le

897 Ibid. 898 Atto V.C.39. V. anche atto XIV.A.23, allegato 547. 899 Ibid. 900 Atto XIV.A.18, allegato 481.

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sue succursali nel distretto di Bellinzona e nel Sottoceneri, mentre assume molta più impor- tanza per Tognetti Auto che ha la sua sede a Gordola (nel Locarnese). 901

  1. Sentito in qualità di testimone in data 22 settembre 2020, [...] (AMAG Lugano) ha dichia- rato: − “Il Caffè è un giornale che abbiamo considerato del Locarnese. Nei giornali abbiamo sempre cercato di mettere pubblicità nelle cronache dei giornali che interessavano le nostre regioni. Era da poco che lavoravo da AMAG e mi rendo conto che la mia risposta poteva essere fraintesa. [Su osservazione durante la lettura: soprattutto per il fatto che rispondevo al [...] che era responsabile AUDI e non ricordo la sua domanda. Il Caffè godeva già di una buona pubblicità da parte del nostro importatore.]”; 902

− “Si, effettivamente si tratta di un giornale che è piuttosto della zona del Locarnese e non ci interessava fare pubblicità. [Su osservazione durante la lettura: storicamente si tratta di un giornale che è nato nel Locarnese.]”. 903

  1. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da AMAG e [...] (AMAG Lugano), stando alle statistiche riguardanti la tiratura e i lettori elaborate da Il Caffè stesso relative all’anno 2019 e pubblicate sul suo sito web risulta che solo il 27 % dei lettori è situato nel distretto di Locarno, mentre il 20 % risiede nel distretto di Lugano, il 26 % nel distretto di Mendrisio e il 24 % nel distretto di Bellinzona, tutte zone occupate dalle succursali di AMAG Ticino. 904 Inoltre, sempre secondo i dati elaborati dal settimanale, nel 2019 Il Caffè contava una tiratura di 52'716 copie e circa 72'000 lettori su una popolazione cantonale di oltre 350'000 abitanti. 905 Per un con- fronto, il quotidiano Il Corriere del Ticino nel 2019 aveva una tiratura di 31'702 copie e nel 2020 di circa 101’000 lettori. 906

B.3.4.4 Rispetto del patto di “non belligeranza” 398. La documentazione agli atti testimonia anche che gli episodi di violazione del patto di “non belligeranza” riguardante la ripartizione geografica del territorio erano immediatamente segnalati all’impresa coinvolta che esulava dalla propria zona di competenza. 907 Ciò è in par- ticolare documentato dagli scambi di email esposti qui di seguito. 399. Con email del 6 luglio 2009 [...] (AMAG Lugano) informa [...] (AMAG Ticino) e [...] (AMAG Lugano) di avere trovato una pubblicità di Tognetti Auto riguardante un modello del marchio VW PW nella sua bucalettere privata. 908 [...] (AMAG Lugano) chiede se si tratta di una nuova strategia di conquista al di fuori della zona di competenza: “Vi inoltro quanto ricevuto a casa mia da Tognetti .........sarà la nuova strategia conquista fuori territorio???

901 Atto XIV.A.23, pag. 22. 902 Atto XV.2, n. marg. 253–258. 903 Atto XV.2, n. marg. 267–269. 904 Dati sulla tiratura e sui lettori de Il Caffè, http://www.caffe.ch/publisher/Lettori/section/ (9.12.2021). 905 Ibid. 906 Dati dal sito di Mediati Marketing SA, <https://mtmk.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/mediatimar- keting/mediakit_it_19_08_2021.pdf> (23.05.2022). 907 Atti XIV.A.18, allegati 465–469; XIV.A.27, allegato 574 908 Atto XIV.A.27, allegato 574.

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Nella busta ho trovato anche tutto ii corredo della festa estiva [...]”. 909

Tramite email dello stesso giorno [...] (AMAG Ticino) risponde: “No comment! Il solito che predica bene e razzola male. Grazie, ora ci penso io [...]”. 910

  1. Con email del 13 febbraio 2013 [...] (AMAG Bellinzona) invia a [...] (AMAG Ticino) una foto di un cartellone pubblicitario di Tognetti Auto affisso ai margini della strada nella zona di Contone (corrispondente alle frazioni appartenenti al Comune di Gambarogno) e commenta: “[...] [...] [Garage Nessi] dice che la zona di contone è disseminata di pubblicità To- gnetti.....è normale?”. 911

Tramite email dello stesso giorno [...] (AMAG Ticino) inoltra l’email di [...] (AMAG Bellinzona) a [...] (AMAG Lugano) chiedendole di verificare con [...] (Tognetti Auto) se si tratta di un “er- rore”: “[...] Mi sembrava che la Zona Contone fosse in effetti di nostra competenza... Gli scrivi due righe a [...] chiedendo se la società di affissioni ha fatto "per caso" un errore? [...]”. 912

Con email del 14 febbraio 2013 [...] (AMAG Lugano) chiede spiegazioni a [...] (Tognetti Auto) in merito all’affissione dei cartelloni pubblicitari nella zona di competenza di AMAG Ticino: “[...] ti ho richiamato subito ma mi ha risposto la signorina in garage, sai qualcosa di queste affissioni? é un errore della ditta di affissione? ci viene chiesto come mai la zona di Contone é tappezzata della tua pubblicità... Puoi verificare e provvedere p.f.? [...]”. 913

Il 19 febbraio 2013 [...] (AMAG Lugano) si rivolge tramite email a un’altra collaboratrice di AMAG Import, [...], pregandola di fare più attenzione con le zone di competenza. 914

Quest’email è indirizzata in copia per conoscenza anche a [...] (AMAG Import), [...] (AMAG Ticino) ed [...] (Tognetti Auto). 915 In effetti, stando a quanto indicato da [...] (AMAG Lugano) nella sua email, in relazione alla questione della pubblicità nella zona di Contone, [...] (Tognetti Auto) ha a sua volta segnalato il fatto che la pubblicità per la promozione di AMAG Ticino “ti regaliamo l’IVA” è “sconfinata” anche nel suo territorio: “[...] all'acquisizione "selvaggia" di clienti sul territorio, per questo motivo all'inizio dello scorso anno, in occasione dei diversi mailing di marca, con [...] avevamo prepa- rato una bellissima cartina geografica con tutte le zone e una lista di NAP che doveva essere usata per le attività AMAG RETAIL.

909 Ibid. 910 Atto XIV.A.27, allegato 574. 911 Atto XIV.A.18, allegato 465. 912 Ibid. 913 Atto XIV.A.18, allegato 466. 914 Atto XIV.A.18, allegato 467. 915 Ibid.

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La scorsa settimana ci é stata segnalata dal nostro Partner nel Sopraceneri, l'affis- sione di manifesti di Tognetti Auto su territorio di nostra competenza e noi ci siamo quindi permessi di chiedere spiegazioni al [...] /Tognetti Auto, Il [...], giustamente, ci fa notare che anche noi non siamo proprio "senza peccato"... e ci informa che l'attività AMAG RETAIL "ti regaliamo l'IVA" é sconfinata alla grande an- che sul territorio di loro competenza, ossia tutta la zona del Locarnese. Ti prego di verificare come mai ciò abbia potuto accadere e di informare chi di dovere affinché questo non avvenga più in futuro. La questione delle zone di competenza é veramente una questione delicata, sarebbe opportuno che non succedano "incidenti" di questo tipo. [...]”. 916

Con email dello stesso giorno [...] (AMAG Import) prova a giustificarsi, argomentando che l’anno prima per la promozione “Auto Primavera” aveva dato ordine di affiggere i cartelloni pubblicitari nelle stesse zone coperte per la promozione alla quale [...] (Tognetti Auto) e che non vi erano stati reclami da parte di altri concessionari o partner commerciali: “[...] Per la campagna dei manifesti, la quale per la prima volta e stata fatta ad Aprile dell'anno scorso con la promozione "Auto Primavera", non abbiamo considerato le cartine dell [...]. Li avevo dato l'ordine, di assicurare che i manifesti vengano visti bene in tutte le re- gione dove sono localizati le aziende AMAG RETAIL in un Radius di ca. 5 kilometri. Per quella promozione di tabbelloni, non ho avuto nessuna segnalazione, l'anno scorso, che ci siano state "reclamazioni" di altri Partner. Per questo motivo quest'anno, nella riservazione dei manifesti, ho usato la stessa base dell'anno scorso, convinto che non ci siano conflitti. Questo é il motivo, perché naturlamente ora siamo in tal modo presente. Per la prossima campagna tengo in considerazione, di mandarvi in anteprima le zone proposte dalla [...] e [...], cosi riusciamo in tempo di escludere ev. zone. [...]”. 917

Sempre tramite email dello stesso giorno [...] (AMAG Lugano) replica a [...] (AMAG Import), proponendo in futuro di escludere la zona di Locarno da qualsiasi attività commerciale di AMAG Ticino: “[...] Purtroppo é successo che noi abbiamo dovuto reclamare per la presenza di To- gnetti dove non avrebbe dovuto essere e lui chiaramente e giustamente non si é la- sciato sfuggire l'occasione per fare il suo reclamo. Per noi va benissimo come proponi tu, mi spiace che questa cosa non é stata chiarita prima, dobbiamo ricordarci in futuro di lasciare fuori da qualsiasi operazione AMAG Retail la zona di Locarno. [...]”. 918

B.3.4.5 Coinvolgimento delle singole parti al procedimento 401. Le evidenze istruttorie esposte precedentemente testimoniano che le condotte riguar- danti la ripartizione territoriale coinvolgevano AMAG Ticino, Autoronchetti, Gruppo Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi, Garage Weber-Monaco e Tognetti Auto, sia pur con ruoli e livelli partecipativi diversi nel periodo tra il 2009 e il 2018. 402. Sebbene, salvo AMAG Ticino, le parti al procedimento non figurino o non vengano citate costantemente negli scambi di corrispondenza elettronica o scritta versati agli atti e in gran

916 Atto XIV.A.18, allegato 467. 917 Atto XIV.A.18, allegato 468. 918 Atto XIV.A.18, allegato 469.

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parte riportati precedentemente, un apprezzamento globale e unitario di tale documentazione conduce a ritenere che queste imprese erano parte dell’intesa per tutta la durata della stessa, ovvero dal 2009 al 2018 (v. sopra n. marg. 351). In effetti, l’atteggiamento di AMAG Ticino nei confronti dei propri concorrenti che si manifesta dalla lettura dei documenti probatori esaminati nei capitoli precedenti (v. sopra n. marg. 353 segg., 357 segg., 364 segg. e mezzi di prova citati) dimostra che le regole di “non belligeranza” in relazione al mercato territoriale valevano per tutte le parti al procedimento. B.3.4.5.1 AMAG 403. Dagli atti emerge che AMAG Ticino ha preso parte alle condotte riguardanti la ripartizione territoriale, perlomeno, dal 2009 al 26 giugno del 2018, data che coincide con l’apertura dell’in- chiesta (v. n. marg. 353 segg., 357 segg., 364 segg. e mezzi di prova citati). 404. Dalle evidenze documentali risulta che AMAG Ticino ha assunto un ruolo di primo piano nell’attuazione della ripartizione del territorio, in particolare garantendo il rispetto delle rispet- tive zone di competenza (cfr. ad esempio n. marg. 358–360, 370, 399 seg. e mezzi di prova citati) e formulando proposte volte a definire regole comuni per la suddivisione del mercato territoriale (v. n. marg. 392 seg.). B.3.4.5.2 Autoronchetti 405. Autoronchetti compare in uno scambio di email del 14 marzo 2013 nel quale si fa riferi- mento al rispetto delle zone di competenza (v. n. marg. 358 e mezzi di prova citati). Conside- rato il suo statuto di partner commerciale di AMAG Ticino (v. n. marg. 11) e il contenuto delle regole comuni stabilite in relazione alle zone di competenza che prevedevano per AMAG Ti- cino il coinvolgimento dei propri partner commerciali (v. n. marg. 350, 392 e mezzi di prova citati), è dato ritenere che quest’impresa era coinvolta, seppure marginalmente, nelle condotte riguardanti la ripartizione territoriale, perlomeno, dal novembre 2009 al 26 giugno 2018, data che coincide con l’apertura dell’inchiesta. B.3.4.5.3 Gruppo Karpf 406. Dagli atti emerge che Gruppo Karpf era coinvolto, seppure marginalmente, nelle con- dotte riguardanti la ripartizione territoriale, perlomeno, dal 2009 al 26 giugno 2018, data che coincide con l’apertura dell’inchiesta (v. n. marg. 358, 376, 379, 381, 386, 392 e mezzi di prova citati). 407. Inoltre, lo stesso Gruppo Karpf ha riconosciuto di avere partecipato alla ripartizione del territorio come componente di un piano globale messo in atto tra gli anni 2006 e fine giugno 2018 (v. n. marg. 57). 919

B.3.4.5.4 Garage Maffeis 408. Sulla base della documentazione a disposizione emerge che Garage Maffeis era coin- volto, seppure marginalmente, nelle condotte riguardanti la ripartizione del territorio, perlo- meno, dal 2009 al 26 giugno 2018, data che coincide con l’apertura dell’inchiesta (358, 360, 392 e mezzi di prova citati).

919 Atti XVII.A.1–2.

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B.3.4.5.5 Garage Nessi 409. Dagli elementi probatori a disposizione emerge che Garage Nessi era coinvolto, seppure marginalmente, nelle condotte riguardanti la ripartizione del territorio, perlomeno, dal 2009 al 26 giugno 2018, data che coincide con l’apertura dell’inchiesta (v. n. marg. 358, 392, 400 e mezzi di prova citati). 410. Nella sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria, Garage Nessi ha contestato di avere partecipato a un’intesa sulla ripartizione del territorio. 920 In particolare, Garage Nessi ha allegato alla sua presa di posizione una tabella ricapitolativa delle vendite fuori zona tra il 2009 e il 2019, la quale dimostrerebbe che un numero elevato di veicoli nuovi siano stati ven- duti al di fuori della sua zona di competenza. 921

  1. L’argomentazione di Garage Nessi non può essere condivisa. Innanzitutto, vale ricor- dare che l’intesa sulla ripartizione territoriale in relazione alla vendita di veicoli nuovi a clienti privati prevedeva che le imprese coinvolte dovessero astenersi dal formulare offerte più com- petitive o vantaggiose a soggetti provenienti da territori al di fuori della rispettiva zona di com- petenza e già clienti di altre parti al procedimento (v. n. marg. 357). Il “patto di non belligeranza” riguardante il mercato territoriale non vietava dunque di per sé le vendite passive a clienti provenienti da una zona di competenza appartenente a un altro concessionario o partner com- merciale coinvolto. Pertanto, il fatto che Garage Nessi abbia venduto veicoli al di fuori della propria zona di competenza non è un elemento sufficiente a dimostrare l’estraneità di tale impresa all’intesa sulla ripartizione territoriale. Inoltre, contrariamente a quanto preteso da Ga- rage Nessi, dalle tabelle riguardanti le vendite negli anni 2009–2019 allegate alla presa di posizione 922 emerge che, in quasi tutti gli anni, più della metà dei clienti proviene dalla zona di competenza attribuita ad AMAG Bellinzona e Garage Nessi (zona marcata in giallo nell’illu- strazione 4, v. n. marg. 350). Come risulta infatti dall’email del 16 novembre 2009 di [...] (AMAG Lugano) in relazione alla pubblicità sui quotidiani (v. n. marg. 392 e mezzi di prova citati), Garage Nessi era integrata ad AMAG Bellinzona per quanto riguarda la zona di com- petenza.
  2. Benché nella sua presa di posizione sostenga il contrario, il coinvolgimento di Garage Nessi si evince in modo evidente da alcuni mezzi probatori già menzionati in precedenza e spiegati nuovamente qui di seguito: − Nella sua email del 14 marzo 2013 ai responsabili vendita di AMAG Ticino, [...] (AMAG Ticino) fa espressamente riferimento agli accordi di collaborazione con i partner nella regione e chiede di rispettare le zone di competenza senza “cannibalizzare” (v. n. marg. 358 e mezzi di prova citati). Lo stesso giorno [...] (AMAG Ticino) ha inoltrato questo email ai concesssionari e partner commerciali coinvolti, tra cui Garage Nessi, sottoli- neando di essersi “raccomandato che si lavori il proprio territorio di riferimento” (v. n. marg. 358 e mezzi di prova citati). Da queste comunicazioni si evince che Garage Nessi era coinvolto nell’intesa esistente in relazione al rispetto delle zone di competenza. − Nell’email del 13 febbraio 2013 [...] (AMAG Bellinzona) scrive a [...] (AMAG Ticino) di essere stato informato da Garage Nessi che nella zona di Contone (corrispondente alle frazioni appartenenti al Comune di Gambarogno) era “disseminata di pubblicità di To- gnetti Auto” (v. n. marg. 400 e mezzi di prova citati). Questa segnalazione di Garage Nessi dimostra che quest’ultimo era attivamente partecipe nel controllo e nell’attua- zione del patto di “non belligeranza”.

920 Atto XIX.97, n. marg. 53 segg. 921 Atto XIX.97, n. marg. 56 seg. e allegato 21. 922 Atto XIX.97, allegati 1–11 e 21.

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B.3.4.5.6 Garage Weber-Monaco 413. Dagli atti emerge che Garage Weber-Monaco era coinvolto, seppure marginalmente, nelle condotte riguardati la ripartizione del territorio, perlomeno, dal 2009 al 26 giugno 2018, data che coincide con l’apertura dell’inchiesta (v. n. marg. 358, 360, 366, 370, 379 e mezzi di prova citati). 414. Inoltre, lo stesso Garage Weber-Monaco ha riconosciuto di avere partecipato alla ripar- tizione del territorio come componente di un piano globale messo in atto tra gli anni 2006 e fine giugno 2018 (v. n. marg. 57). 923

B.3.4.5.7 Tognetti Auto 415. Sulla base degli elementi probatori a disposizione risulta che Tognetti Auto era coinvolta nelle condotte riguardanti la ripartizione del territorio, perlomeno, dal 2009 al 26 giugno 2018, data che coincide con l’apertura dell’inchiesta (v. n. marg. 353 segg., 357 segg., 364 segg. e mezzi di prova citati). 416. Dal contenuto dei messaggi di posta elettronica intercorsi tra Tognetti Auto e AMAG Ticino, e in gran parte riportati precedentemente (cfr. in particolare n. marg. 354, 360, 384, 387, 400, 392 e mezzi di prova citati), emerge che la partecipazione di Tognetti Auto è carat- terizzata da un importante contributo alla messa in atto della ripartizione territoriale e da una stretta collaborazione con AMAG Ticino riguardo l’adozione e il controllo delle regole di “non belligeranza”. 417. A ciò si aggiunge che lo stesso Tognetti Auto ha riconosciuto di avere partecipato alla ripartizione del territorio come componente di un piano globale messo in atto tra gli anni 2006 e fine giugno 2018 (v. n. marg. 57). 924

B.3.5 Valutazione complessiva e riepilogo delle fattispecie accertate 418. Le fattispecie e i mezzi di prova esposti alle sezioni precedenti (alle quali si rinvia) dimo- strano che, negli anni tra il 2006 e il 2018, AMAG, Autoronchetti, Gruppo Karpf, Garage Maf- feis, Garage Nessi, Garage Weber-Monaco e Tognetti Auto hanno preso parte, seppure con gradi, tempi e modalità diversi, alla cooperazione nell’ambito delle commesse pubbliche (v. B.3.2), al coordinamento in materia di politica dei prezzi (v. B.3.3) e all’intesa riguardante la ripartizione del territorio (v. B.3.4). 419. Le numerose risultanze istruttorie menzionate alle sezioni precedenti manifestano com- plessivamente l’esistenza di una volontà comune tra le parti al procedimento di coordinare l’insieme o comunque parte delle attività riguardanti la vendita di veicoli nuovi dei marchi del gruppo Volkswagen a clienti finali, siano essi pubblici o privati, e sostituendo così la coopera- zione e il coordinamento ai rischi della concorrenza. Questa volontà comune è stata esplicitata e messa in atto attraverso la partecipazione delle parti al procedimento ai comportamenti se- guenti: ̶ La cooperazione riguardante la partecipazione alle commesse pubbliche per la forni- tura di veicoli indette nel Cantone Ticino nel periodo tra il 2006 e il 2018 per ripartire i veicoli in gara o aggiudicati in funzione degli obiettivi di vendita e determinare in co- mune il valore delle singole offerte per le commesse pubbliche (v. marg. 112 segg.). Tale cooperazione coinvolgeva AMAG Ticino, Gruppo Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi (dal 2006 al 2009) e Tognetti Auto (v. n. marg. 151 segg.);

923 Atti XVII.C.1, XVII.C.4. 924 XVII.B.1, XVII.B.4.

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̶ Il coordinamento in materia di politica dei prezzi nel periodo tra il 2006 e il 2018, carat- terizzato da regolari discussioni e scambi riguardanti sconti e pacchetti consegna, of- ferte e contratti di vendita e altri elementi del prezzo, così come margini e provvigioni, dalla collaborazione in relazione a promozioni comuni di singoli modelli di veicoli nuovi e dal monitoraggio reciproco sugli impegni comuni presi in relazione alla politica dei prezzi (v. n. marg. 219 segg.). A tale coordinamento hanno partecipato AMAG Ticino, Autoronchetti, Gruppo Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi, Garage Weber-Monaco e Tognetti Auto (v. n. marg. 311 segg.). ̶ L’intesa sulla ripartizione del mercato in funzione del territorio nel periodo tra il 2009 e il 2018, concretizzata nell’astensione reciproca dal partecipare a delle commesse pub- bliche al di fuori della zona di rispettiva competenza, dal formulare offerte più competi- tive o vantaggiose a clienti provenienti da territori al di fuori della rispettiva zona di competenza e dallo svolgere attività di promozione in zone di competenza attribuite ad altri concorrenti (v. n. marg. 348 segg.). Queste condotte coinvolgevano AMAG Ticino, Autoronchetti, Gruppo Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi, Garage Weber-Monaco e Tognetti Auto (v. n. marg. 401 segg.). 420. Tali comportamenti erano tra loro intrecciati e complementari e facevano parte di un piano globale, attuato, perlomeno, tra inizio 2006 e il 26 giugno 2018 (cfr. n. marg. 113, 219, 351), data che coincide con l’apertura dell’inchiesta 925 . 421. Questo piano globale aveva come obiettivo comune di ridurre, se non eliminare, la reciproca pressione concorrenziale, evitare la pressione sul prezzo e, dunque, mantenere i prezzi di vendita a un livello elevato. La volontà di coordinarsi con l’obiettivo comune descritto sopra emergono, in particolare e a titolo esemplificativo, dagli elementi probatori seguenti (già citati precedentemente): ̶ “[...] Questo è stato fatto per far sì che non ci fosse una concorrenza interna fra concessionari VW e dunque che questa concorrenza potesse far abbassare i prezzi dei veicoli. [...] inoltre, bisognava anche salvaguardare il margine del con- cessionario.] [...]” 926 (carattere in grassetto aggiunto; v. n. marg. 131). ̶ “[...] Ritengo sia doveroso aggiornare le tabelle e ridurre gli sconti, in Ticino rispetto alla tabella proposta da Amag gi à largheggiamo ... . Ora con Eurobonus ed incentivi ritengo non sia il punto in pi ù di sconto a far decidere il cliente. [...]” 927 (carattere in grassetto aggiunto; v. n. marg. 240). ̶ “[...] abbiamo aggiornato la tabella sconti e pacchetti per l’anno 2012 secondo il nuovo calcolo IVA inclusa, i nuovi Contratti e i nuovi ristorni Flotta. Vi prego di verificare i dati e comunicarmi rapidamente le vostre osservazioni e proposte di modifica. Sar à mi intenzione discuterla apertamente con i “colleghi” in regione alfine di creare i giu- sti presupposti per un rapporto basato sulla collegialità. [...]” 928 (carattere in gras- setto aggiunto; v. n. marg. 241). ̶ “[...] Ich werde mit die Private in der Region die Daten harmonisieren, d.h. es k önnen kleine Unstimmigkeiten doch noch geben. Diese Harmonisierungprozess wird ein Paar Jahren dauern. [...]” 929 (carattere in grassetto aggiunto; v. n. marg. 242).

925 Ai fini del presente procedimento, il “dies a quem” del piano globale e dei relativi comportamenti è individuato con la data dell’apertura dell’inchiesta. 926 Verbale di audizione di [...] del 1° aprile 2019, atto IV.2, n. marg. 207–210. 927 Email di [...] (Garage Karpf) del 1° gennaio 2012, atto II.53. V. anche atto XIV.A.11, allegato 213. 928 Email di [...] (AMAG Ticino) del 5 gennaio 2012, atto II.54. V. anche atto XIV.A.5, allegato 32. 929 Email di [...] (AMAG Ticino) del 6 gennaio 2012, atto II.57.

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̶ “[...] Capirai che quanto da Te proposto, ossia di vendere con meno sconto per miglio- rare unilateralmente la redditività non possa stare in piedi. Siamo tutti d’accordo di cogliere il momento propizio per rivedere la politica degli sconti. Questo porte- rebbe sicuramente un miglioramento generale per tutti ..... anche noi abbiamo sempre più grossi problemi di redditività. Proponiamo pertanto il mantenimento dello status quò. Nel caso in cui Tu non voglia accettare, prova ad inviarci le nuove proposte che ci riserveremo di esaminare ed approfondire attentamente, prima di poi trovarci per discuterne serenamente e con cognizione di causa. [...]” 930 (carattere in grassetto ag- giunto; v. n. marg. 255). ̶ “[...] spero che questa iniziativa incontri il vostro pieno consenso e possa essere d'e- sempio per una gestione mirata e intelligente delle vendite durante l'anno. Mi racco- mando una cosa...lavorate il vostro territorio di riferimento e non "cannibaliz- ziamo"! La collaborazione con i partner nella regione è per me fondamentale e controllerò affinché gli accordi vengano mantenuti. [...]” 931 (v. n. marg. 288 e 358). ̶ “[...] Il mio pensiero lo conosci e credo di essermi sempre dimostrato molto aperto alle tue esigenze : ogni volta che hai proposto riduzioni di sconto o simili ho sempre aderito; questo per un motivo principale: la convivenza ! Sicuramente fare meno sconto aumenta anche i nostri margini, ma come ti ho sempre detto noi eravamo con- tenti anche prima. [...]” 932 (carattere in grassetto aggiunto; v. n. marg. 289). ̶ “[...] Per finanziare questa operazione NON faremo pubblicità, anche per non fare concorrenza sleale ai nostri Partner!!! Pf. Evitate di fare contro-offerte a clienti che sapete andranno a rilanciare dai nostri partner. [...]” 933 (carattere in grassetto aggiunto; v. n. marg. 359). ̶ “[...] Nell’email del 12 aprile 2013 che ha avviato la discussione (visibile nell’alle- gato 7) [...] scrive: “[...] vi ricordo di utilizzare il premio supplementare di fr. [...].- esclusivamente per concludere gli affari sulla nostra regione, in accordo con i colleghi del garage Tognetti, garantiamo la più totale Garanzia di trasparenza se quindi vi saranno clienti sconosciuti e riconosciamo la provenienza della zona Locarnese, tratteremo il caso con la dovuta riservatezza! [...]”. Che cosa signi- fica? Non voleva dar fastidio al garage Tognetti e si trattava di lavorare solo i nostri clienti. Non ricordo l’azione. Perché non doveva dar fastidio al garage Tognetti? Forse non voleva mettersi in concorrenza con i clienti del garage Tognetti. Visto che lei è [...] doveva sapere il motivo? Il sovrano era [...] e dovevamo attenerci alle sue regole. Una di queste era che non bisognava fare concorrenza a Tognetti?

930 Email di [...] (Garage Karpf) del 14 gennaio 2013, atto II.92. V. anche atti V.B.28; V.C.93; XIV.A.11, allegato 217. 931 Email di [...] (AMAG Ticino) del 14 marzo 2013, atto II.101. 932 Email di [...] (Tognetti Auto) del 4 aprile 2013, atto XIV.A.14, allegato 304. 933 Atto XIV.A.18, allegato 370.

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Si presumo di si, c’era un discorso di reciproco rispetto. Un discorso di gentlemen agreement io non vado a cannibalizzare la tua regione. È quello che intende. [...]” 934

(v. anche n. marg. 363). 422. Sulla base dei numerosi scambi intercorsi e degli incontri avvenuti durante gli anni tra il 2006 e il 2018, che avevano un esplicito oggetto anticoncorrenziale e che hanno coinvolto (anche se in misura diversa) tutte le parti al procedimento, è dato ritenere che ognuna di esse era al corrente e consapevole dell’insieme o comunque di parte dei comportamenti previsti e attuati nel quadro del piano globale. Tali comportamenti sono da considerare idonei ad avere esplicitato, anche tacitamente, la volontà di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo comune del piano globale. A questo riguardo, si nota pure che gli atti non registrano degli scambi re- golari e sistematici per l’intera durata del piano globale, ma che per alcuni periodi i contatti tra AMAG e le altre parti al procedimento (in particolare quelle di piccole-medie dimensioni) risul- tano essere irregolari o addirittura sporadici e avvenuti principalmente in caso di disaccordi o di litigi (v. ad esempio n. marg. 188, 305 segg., 399 segg.). Tuttavia, gli aspetti comuni che caratterizzano le fattispecie descritte alle sezioni precedenti, ovvero il fatto che l’insieme delle attività di vendita di veicoli nuovi dei marchi del gruppo Volkswagen fossero oggetto di coope- razione e di coordinamento, il ruolo guida assunto da AMAG Ticino, i chiari messaggi scambiati puntualmente in relazione all’obiettivo comune (cfr. n. marg. 419), così come i rapporti di forza tra AMAG Ticino e le altre imprese coinvolte, consentono di ritenere che dei contatti regolari tra le parti al procedimento non erano indispensabili alla messa in atto e al proseguimento del piano globale. Al contempo, né dagli scambi di email né da documentazione di altra natura agli atti emerge l’intenzione di nessuna parte al procedimento di dissociarsi dalle condotte contestate. Le imprese coinvolte potevano dunque contare sul fatto che i concorrenti avreb- bero rispettato gli aspetti convenuti in relazione al piano globale per la sua intera durata. 423. A ciò si aggiunge che AMAG ha riconosciuto di avere partecipato ai comportamenti de- scritti alle sezioni precedenti e indicati al n. marg. 418 attraverso l’autodenuncia del 29 marzo 2019 e i vari complementi all’autodenuncia che si sono susseguiti (v. n. marg. 34, 36). Inoltre, Gruppo Karpf, Garage Weber-Monaco e Tognetti Auto hanno riconosciuto di avere partecipato a un piano globale messo in atto tra gli anni 2006 e fine giugno 2018 volto a ridurre la concor- renza sul mercato della vendita di veicoli nuovi dei marchi del gruppo Volkswagen e che aveva come componenti la cooperazione in materia di commesse pubbliche, il coordinamento in ma- teria di politica dei prezzi e la ripartizione del territorio (v. n. marg. 57). Infine, nel quadro della sua presa di posizione, Garage Maffeis ha riconosciuto la fattispecie così come accertata dalla Segreteria nella sua proposta (v. n. marg. 70). 424. Nella tabella riassuntiva qui di seguito sono riepilogate le condotte che si inseriscono nel piano globale menzionato sopra, così come il coinvolgimento in tali comportamenti delle sin- gole parti al procedimento (v. n. marg. 151 segg., 311 segg., 401 segg.).

934 Dichiarazioni di [...] (AMAG Lugano) durante l’audizione del 22 settembre 2020, atto XV.3, n. marg. 309–323.

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Tabella 1: Riepilogo delle condotte riguardanti il piano globale e coinvolgimento delle singole parti al procedimento B.3.6 Fattispecie non accertate in maniera definitiva B.3.6.1 [...] 425. [...] 426. [...] 427. [...] B.3.6.2 [...] 428. [...] 429. [...] 430. [...] 431. [...] B.3.6.2.1 [...] (i) [...] 432. [...] 433. [...] 434. [...]

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  1. [...]

  2. [...]

  3. [...] (ii) [...]

  4. [...]

  5. [...] B.3.6.2.2 [...] (i) [...]

  6. [...]

  7. [...] (ii) [...]

  8. [...]

  9. [...]

  10. [...]

  11. [...]

  12. [...] C Considerandi C.1 Campo di applicazione C.1.1 Campo di applicazione personale

  13. Dal punto di vista personale, la Legge sui cartelli si applica sia alle imprese private che a quelle pubbliche (art. 2 cpv. 1 LCart). Ai sensi della Legge sui cartelli sono considerati im- prese i richiedenti o offerenti di beni e servizi nel processo economico, indipendentemente dal loro statuto giuridico o dalla loro forma organizzativa (art. 2 cpv. 1 bis LCart).

  14. Ai fini della determinazione del campo di applicazione personale la Legge sui cartelli si basa su un concetto funzionale di impresa. Nel caso di gruppi di società («Konzern» in tede- sco, «groupe» in francese), le società del gruppo giuridicamente indipendenti non costitui- scono delle imprese ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 bis LCart a causa della loro mancanza di indipen- denza economica. In questi casi, il gruppo di società nel suo insieme è considerato un'impresa. 935

935 TF 2C_484/2010 del 29.6.2012, consid. 3 (considerando non pubblicato in DTF 139 I 72), Publi- groupe SA et al./WEKO; TAF B-2977/2007 del 27.4.2010 consid. 4.1, Publigroupe SA et al./WEKO; TAF B-8399/2010 del 23.9.2014 consid. 2.4, Siegenia-Aubi AG/WEKO. Cfr. anche R ETO

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  1. Un gruppo di società esiste se diverse società giuridicamente indipendenti sono econo- micamente legate tra loro sotto una gestione uniforme per formare una società globale come unita economica. 936

  2. Secondo le norme contabili in vigore dal 1° gennaio 2013, una persona giuridica controlla un'altra società se: 1. dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti nell’or- gano supremo; 2. ha direttamente o indirettamente il diritto di nominare o di revocare la mag- gioranza dei membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione; o 3. può eserci- tare un’influenza dominante in virtù dello statuto, dell’atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi (art. 963 cpv. 2 CO 937 ). A questo proposito, le nuove norme contabili si limitano al cosiddetto “principio del controllo” (“Kontrollprinzip”), scartando così il precedente requisito del controllo effettivo esercitato dalla direzione unica della società madre, “in quanto l'influenza effettiva è pressoché indimostrabile”. 938

  3. Per quanto riguarda la valutazione giuridica secondo il diritto dei cartelli, la recente giu- risprudenza del Tribunale amministrativo federale ha chiarito che l'esercizio effettivo del con- trollo da parte della società madre del gruppo non è una condizione necessaria per la classifi- cazione di una determinata società in un gruppo. Piuttosto, secondo il principio del controllo, la semplice possibilità di controllo da parte della società madre del gruppo è sufficiente. 939

  4. In casu, negli anni dal 2006 al 2018 durante i quali sono state realizzate le condotte descritte alla sezione B.3, sono ritenute imprese ai sensi l’art. 2 cpv. 1 e 1 bis LCart le entità seguenti: − AMAG Group (precedentemente Careal Holding AG), in quanto società madre di AMAG 940 (v. n. marg. 3, 8 e 448), qui di seguito semplicemente indicata come AMAG; − Autoronchetti; − Gruppo Karpf, in quanto gruppo che riunisce le società Garage Karpf e Garage 3 Valli (v. n. marg. 12 e 448); − Garage Maffeis; − Garage Nessi; − Garage Weber-Monaco; − Tognetti Auto.

HEIZMANN/MICHAEL MAYER, in: DIKE-Kommentar, Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbe- werbsbeschränkungen, Zäch et al. (Hrsg.), 2018, art. 2 n. marg. 31; S AMUEL JOST, Die Parteien im verwaltungsrechtlichen Kartellverfahren in der Schweiz, Basel 2013, n. marg. 335 e 341. 936 TAF B-831/2011 del 18.12.2018, consid. 40 segg., Sanktionsverfügung – DCC. 937 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) (Codice delle obbligazioni, CO; RS 220). 938 FF 2008 1321, 1450. 939 TAF B-831/2011 del 18.12.2018, consid. 44, Sanktionsverfügung – DCC. 940 Si ricorda che questa società fino al 31 gennaio 2017 costituiva la divisione AMAG Retail che in- sieme alla divisione AMAG Import erano riunite sotto la società precedentemente denominata AMAG Automobili e Motori SA (v. n. marg. 8).

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C.1.2 Campo di applicazione materiale 453. Dal punto di vista materiale, la Legge sui cartelli copre la conclusione di cartelli e altri accordi in materia di concorrenza, l'esercizio del potere di mercato e la partecipazione a con- centrazioni di imprese (art. 2 cpv. 1 LCart). 454. La questione di sapere se le parti abbiano stipulato un accordo in materia di concorrenza ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LCart e se questo accordo sia illecito giusta l'art. 5 LCart è esaminato nel quadro della valutazione giuridica elaborata ai paragrafi successivi e ai quali si rinvia. C.1.3 Campo di applicazione territoriale e temporale 455. Nel presente caso, si può rinunciare a delle spiegazioni riguardanti il campo di applica- zione territoriale e temporale della Legge sui cartelli. C.2 Competenza della Commissione plenaria 456. La competenza delle autorità in materia di concorrenza è determinata dall’art. 18 cpv. 3 1° frase LCart e dalle disposizioni del RI-COMCO 941 . In virtù di tali norme, la Commissione plenaria (di seguito: Commissione) si assume tutti i compiti e le competenze delle autorità in materia di concorrenza che non sono espressamente attribuiti a un altro organo o alla segre- teria. 457. Nel presente caso, la COMCO deve decidere, con una decisione finale che mette fine al procedimento, se devono essere imposte misure (obblighi di agire e o di astenersi, sanzioni) alle parti al procedimento per una violazione della Legge sui cartelli. In linea di principio, questa competenza ricade sulla Commissione (cfr. anche art. 10 cpv. 1 RI-COMCO). Non essendovi una competenza di un altro organo della COMCO (come ad esempio secondo l’art. 19 cpv. 1 3° frase LCart oppure art. 19 seg., 27 segg. RI-COMCO), la Commissione è competente per decidere nel presente caso. C.3 Parti e destinatari della decisione 458. Né la Legge sulla procedura amministrativa né la Legge sui cartelli prevedono una norma che determina chi è il destinatario al quale deve essere notificata una decisione in materia di diritto dei cartelli. 942

  1. Tuttavia, la Legge sulla procedura amministrativa pone al centro del procedimento am- ministrativo la parte. Secondo l’art. 6 PA (in combinato disposto con l’art. 39 LCart) sono parti le persone i cui diritti potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. In altre parole, possono essere parti solo coloro che sono materialmente destinatari della decisione – ovvero coloro che hanno un interesse degno di protezione a che un dato rapporto giuridico venga disciplinato nella stessa – come pure coloro che sulla base dell'art. 48 PA risultano poi legittimati a ricorrere contro la medesima. 943 Oltre ai destinatari materiali della decisione, anche terzi possono es- sere qualificati come parti, se questi hanno un legame particolarmente stretto e specifico con

941 Regolamento interno della Commissione della concorrenza (Regolamento interno COMCO, RI- COMCO; RS 251.1). 942 Cfr. TAF B-831/2011 del 18.12.2018 consid. 119, Sanktionsverfügung – DCC. 943 Cfr. ISABELLE HÄNER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Mül- ler/Schindler (2a ed.), art. 6 n. marg. 1.

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l'oggetto della decisione e se la loro situazione può essere influenzata in modo rilevante dall'e- sito del procedimento. 944

  1. Condizioni per ammettere la qualità di parte sono la capacità di essere parte (“Par- teifähigkeit”), ovvero la possibilità di apparire come parte al procedimento, e la capacità pro- cessuale (“Prozessfähigkeit”), ovvero la possibilità di agire come parte al procedimento. 945 È ritenuto capace di essere parte chi ha la capacità giuridica (esercizio dei diritti civili, art. 11 CC; “Reschtsfähigkeit”), mentre la capacità processuale è data quando il soggetto in questione ha la capacità di discernimento (art. 17 seg. CC; “Handlungfähigkeit”). 946 Soggetti senza capacità giuridica o capacità processuale sono dunque esclusi fin dall'inizio come parti a un procedi- mento amministrativo e di conseguenza come destinatari di una decisione.

  2. Qualora un gruppo di società è qualificato come impresa ai sensi della Legge sui cartelli (v. n. marg. 448 e segg.) si pone la questione di sapere quale società rispettivamente quali società all'interno di questo gruppo è o sono destinatarie della decisione. Infatti, un gruppo di società in quanto tale non è una persona giuridica di diritto svizzero e quindi non ha la capacità giuridica. Tuttavia, per le ragioni indicate sopra, il destinatario della decisione può essere solo chi è dotato di capacità giuridica. Di conseguenza, un gruppo di società in quanto tale non può essere destinatario della decisione. Destinatarie della decisione possono essere unicamente le singole società del gruppo. Nel caso di gruppi di società, il soggetto rilevante del procedi- mento come oggetto di valutazione e il destinatario della decisione come parte a un procedi- mento in materia di diritto dei cartelli sono quindi inevitabilmente diversi. 947

  3. La determinazione del destinatario della decisione non è problematica nei casi in cui esiste un legame di gruppo, ma i comportamenti da valutare secondo il diritto della concor- renza sono stati adottati dalla società madre del gruppo stesso.

  4. Più difficile è determinare il destinatario della decisione quando i comportamenti in que- stione sono stati compiuti da filiali del gruppo. Secondo la giurisprudenza, in questo caso la decisione è da notificare alle singole società del gruppo giuridicamente indipendenti. 948 A que- sto proposito, il Tribunale amministrativo federale ritiene opportuno notificare la decisione sia alla società madre sia alle società del gruppo responsabili delle condotte anticoncorrenziali. 949

  5. Nel caso di fattispecie riguardanti gruppi di società, in passato (anche recente), la COMCO ha ripetutamente notificato le proprie decisioni esclusivamente alle filiali. 950 Secondo

944 Cfr. TF 2C_383/2020 dell’8.3.2021 consid. 4.5 con rinvii; v. anche TAF DPC 2014/2, 461, consid. 3.1, Online-Buchungsplattformen für Hotels. 945 Cfr. HÄNER (n. 943), art. 48 n. marg. 5. 946 Cfr. TAF B-831/2011 del 18.12.2018, consid. 120 con rinvii, Sanktionsverfügung – DCC. 947 Cfr. TAF B-831/2011 del 18.12.2018, consid. 119, Sanktionsverfügung – DCC. 948 Cfr. TAF B-831/2011 del 18.12.2018, consid. 122 con rinvii, Sanktionsverfügung – DCC. 949 Ibid. 950 V. ad esempio DPC 2010/4, 649 n. marg. 2 e 655 n. marg. 49, Hors-Liste Medikamente: Preise von Cialis, Levitra und Viagra (il fatto che i destinatari materiali della decisione Pfizer AG, Eli Lilly (Suisse) SA e Bayer (Schweiz) AG sono delle filiali è indicato esplicitamente alla nota à piè di pagina n. 2). DPC 2010/4, 717 n. marg. 3 seg. e 773, dispositivo, Baubeschläge für Fenster und Fenstertüren (Roto Frank AG, come pure Siegenia-Aubi AG, sono indicate come filiali e considerate come le uniche (non le loro società madri) destinatarie materiali della decisione); DPC 2009/3 197 n. marg. 5 e 203 n. marg. 37 seg., Elektroinstallationsbetriebe Bern (in questa decisione, ad esem- pio, Elektro Burkhalter AG è indicata esplicitamente come parte del gruppo Burkhalter e dunque considerata come destinataria della decisione); DPC 2008/1, 87 n. marg. 13 e 94 n. marg. 68 segg., Strassenbeläge Tessin (in questa decisione Batigroup (Ticino) SA, successivamente Implenia (Ti- cino) SA, è vincolato dal dispositivo, nonostante si trattasse di una società indipendente di un gruppo di società); DPC 2007/2, 250 n. marg. 46, Terminierung Mobilfunk (in questa decisione

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il Tribunale amministrativo federale in alcuni casi, per ragioni di economia procedurale, può essere sufficiente che le autorità in materia di concorrenza conducono il procedimento unica- mente nei confronti di una sola società del gruppo e rivolge la decisione nei confronti di quest’ultima. Questo sarebbe il caso, ad esempio, se la società del gruppo che ha agito con- cretamente è domiciliata in Svizzera, ma che la società madre e tutte le altre società del gruppo coinvolte sono domiciliate all'estero. 951

  1. Sulla base di quanto esposto sopra, nel presente caso, è giustificato ritenere i seguenti destinatari della decisione: − AMAG Group SA (società madre) e AMAG Automobili e Motori SA (filiale, v. n. marg. 2 seg. e 8); − Autoronchetti Sagl; − Garage Karpf & Co. 952 [...] e GARAGE 3 VALLI SA [...]; − Garage Carrozzeria Maffeis SA; − Garage Nessi SA; − GARAGE WEBER-MONACO SA; − TOGNETTI AUTO SA. C.4 Relazioni con altre prescrizioni legali
  2. La Legge sui cartelli non si applica laddove delle prescrizioni vietano la concorrenza per determinati beni o servizi su un mercato, in particolare quelle che fondano un regime statale di mercato o dei prezzi e quelle che incaricano singole imprese dell’esecuzione di compiti pubblici e accordano loro speciali diritti (art. 3 cpv. 1 LCart). Non ricadono nel campo di appli- cazione della Legge sui cartelli gli effetti sulla concorrenza dovuti esclusivamente alla legisla- zione sulla proprietà intellettuale. Per contro, le limitazioni all’importazione fondate sui diritti di proprietà intellettuale sono valutate secondo le disposizioni della Legge sui cartelli (art. 3 cpv. 2 LCart).
  3. Per quanto riguarda i mercati oggetto del presente procedimento, non vi sono prescri- zioni che non permettono la concorrenza. D’altronde, la riserva dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LCart non è stata finora invocata dalle parti. C.5 Accordi illeciti in materia di concorrenza
  4. Sono illeciti gli accordi in materia di concorrenza che intralciano notevolmente la concor- renza sul mercato di determinati beni o servizi e che non sono giustificati da motivi di efficienza economica, nonché quelli che provocano la soppressione di una concorrenza efficace (art. 5 cpv. 1 LCart).

Swisscom Mobile AG, una filiale del gruppo Swisscom, è sanzionata e dunque considerata come destinataria della decisione). 951 Cfr. TAF B-831/2011 del 18.12.2018 consid. 122, Sanktionsverfügung – DCC; TAF, DPC 2016/3, 865 consid. 8.2.6, Nikon AG/WEKO; TAF, DPC 2015/3, 587 n. marg. 74, Sanktionsverfügung - Preispolitik Swisscom ADSL. 952 Pur non avendo la personalità giuridica, la capacità di essere parte di una società in nome collettivo è data dall’art. 562 CO.

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C.5.1 Accordi in materia di concorrenza 469. Per accordi in materia di concorrenza si intendono le convenzioni con o senza forza obbligatoria, nonché le pratiche concordate da imprese di livello economico identico o diverso, nella misura in cui si prefiggono o provocano una limitazione della concorrenza (art. 4 cpv. 1 LCart). 470. Un accordo in materia di concorrenza si definisce dunque attraverso le seguenti fattispe- cie legali: a) una cooperazione cosciente e voluta, b) tra imprese di livello economico identico o diverso, c) che ha come scopo o effetto una limitazione della concorrenza. 953

C.5.1.1 Cooperazione cosciente e voluta 471. Per ammettere l’esistenza di una cooperazione cosciente e voluta non è necessaria una base contrattuale formale, dato che l’art. 4 cpv. 1 LCart menziona diverse forme (alternative) di accordi, vale a dire dalle convenzioni, con o senza forza obbligatoria, alle pratiche concor- date. 954

  1. Una convenzione giusta l’art. 4 cpv. 1 LCart richiede una volontà comune, ovvero una manifestazione concorde della reciproca volontà ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 CO tra almeno due parti. Questa manifestazione della volontà può essere esplicita o implicita (art. 1 cpv. 2 CO). 955

Tuttavia, la convenzione ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LCart non concerne solo il contratto secondo il diritto delle obbligazioni su base di scambio contrattuale societario, ma anche convenzioni senza forza obbligatoria (i cosiddetti “gentlemen's agreement” o “Frühstückskartelle” 956 ) – come indicato chiaramente all'art. 4 cpv. 1 prima frase LCart. 957 Decisiva è unicamente la vo- lontà di vincolarsi, criterio che delimita le convenzioni dalle pratiche concordate e dai compor- tamenti che non costituiscono un accordo. 958

  1. Nel caso di specie, le risultanze istruttorie dimostrano che, negli anni tra il 2006 e il 2018, tra AMAG, Autoronchetti, Gruppo Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi, Garage Weber-Mo- naco e Tognetti Auto esisteva una volontà comune di prendere parte a un piano globale volto a coordinare l’insieme o comunque parte delle attività riguardanti la vendita di veicoli nuovi a clienti finali, siano essi pubblici o privati (v. n. marg. 419 segg.). Come indicato ai n. marg. 419 e 422, questa volontà comune è stata esplicitata e messa in atto attraverso la cooperazione nell’ambito delle commesse pubbliche per ripartire le gare di appalto o le aggiudicazioni (v. n. marg. 112 segg.), il coordinamento in materia di politica dei prezzi (v. n. marg. 219 segg.) e l’intesa riguardante la ripartizione del territorio (v. n. marg. 348 segg.).
  2. Pertanto, le condizioni per ammettere l’esistenza di una convenzione ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LCart sono soddisfatte. Questa convenzione riguardante il piano globale in questione è definita qui di seguito come accordo globale (v. sotto n. marg. 486 segg.) e coinvolgeva le parti

953 Cfr. ad esempio DTF 147 II 72, 76 seg. consid. 3.1 con rinvii, Hors-Liste Medikamente. 954 DTF 144 II 246, 245, consid. 6.4.1, Altimum SA. Per quanto riguarda la prassi della COMCO, v. anche ad esempio DPC 2020/4a, 1811, n. marg. 396 con rinvii, Bauleistungen Graubünden. Cfr. pure S IMON BANGERTER/BEAT ZIRLICK, in: DIKE-Kommentar, Kartellgesetz, Zäch/Arnet/Baldi/Kie- ner/Schaller/Schraner/Spühler (ed.), 2018, art. 4 cpv. 1 n. marg. 20 segg.; M ANI REINERT, in: Basler Kommentar, Kartellgesetz, Amstutz/Reinert (ed.), 2a ed., 2021, art. 4 cpv. 1 n. marg. 44. 955 DTF 147 II 72, 76 seg. consid. 3.3 con rinvii, Hors-Liste Medikamente. 956 Si tratta di un cartello che si realizza all’occasione di un incontro informale. Il termine “Früh- stückskartell” deriva da un cartello tedesco nel quale la ripartizione delle centrali elettriche era de- terminata attraverso la disposizione dei posti a sedere durante la colazione comune (v. DIKE KG- B ANGERTER/ZIRLICK (n. 954), art. 4 cpv. 1 n. marg. 38. 957 DTF 147 II 72, 76 seg. consid. 3.3 con rinvii, Hors-Liste Medikamente. 958 Ibid.

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al procedimento AMAG, Autoronchetti, Gruppo Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi, Garage Weber-Monaco e Tognetti Auto. C.5.1.2 Prefiggersi o provocare una limitazione della concorrenza 475. Oltre a una cooperazione cosciente e voluta, secondo l’art. 4 cpv. 1 LCart l’accordo deve avere come scopo (“prefiggersi”) o effetto (“provocare”) una limitazione della concorrenza. 476. Esiste una limitazione della concorrenza, qualora un accordo limita la libertà d'azione dei concorrenti per quanto riguarda i singoli parametri della concorrenza (essenzialmente: prezzo, quantità e qualità, servizio, consulenza, pubblicità, condizioni commerciali, marketing, ricerca e sviluppo) in modo tale che le funzioni centrali della concorrenza in tutte le sue varie sfaccet- tature sono così ridotte o limitate. 959 La questione dell'esistenza di un accordo ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LCart deve essere esaminata separatamente dalla questione della liceità di un accordo ai sensi dell'art. 5 LCart. 960

  1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LCart, la limitazione della concorrenza deve essere lo scopo o (in alternativa) l’effetto dell’accordo. Data la natura alternativa di questa condizione, non è neces- sario stabilire l’esistenza di effetti reali, ma è sufficiente dimostrare che l'accordo ha come scopo una limitazione della concorrenza. 961

  2. Un accordo ha come scopo una limitazione della concorrenza, se le parti coinvolte hanno in programma di eliminare o di limitare uno o più parametri della concorrenza. 962 L'oggetto del coordinamento dei comportamenti, cioè il contenuto normativo dell'accordo, consiste in una limitazione della concorrenza o, in altri termini, lo scopo restrittivo è insito nel coordinamento dei comportamenti. L'accordo deve essere oggettivamente in grado di provocare una limita- zione della concorrenza, compromettendo un parametro della concorrenza. Non è necessaria un'intenzione soggettiva delle parti coinvolte di limitare la concorrenza ed è anche irrilevante quale delle parti abbia preso l'iniziativa di avviare la cooperazione. 963

  3. Un accordo ha come effetto una limitazione della concorrenza, se la sua applicazione porta all'eliminazione o alla limitazione di uno o più parametri della concorrenza. 964 Ciò avviene se la concorrenza è stata artificialmente alterata, ovvero se, tenuto conto del coordinamento dei comportamenti, il mercato si è sviluppato in modo diverso rispetto a quello che sarebbe stato senza l’accordo. Non sono coperti solo gli effetti attuali e passati, ma basta che un effetto si verifichi nel prossimo futuro con sufficiente probabilità. Tuttavia, è decisivo che il coordina- mento dei comportamenti sia causale agli effetti attuali o potenziali. 965

  4. Nel presente caso, l’accordo globale tra le parti al procedimento aveva come oggetto quanto segue: ̶ La ripartizione dei veicoli in gara nelle commesse pubbliche o aggiudicati in funzione degli obiettivi di vendita (v. marg. 112 segg.). Tale cooperazione è oggettivamente ido- nea a provocare una limitazione della concorrenza. 966

959 DTF 147 II 72, 83 consid. 3.5 con rinvii, Hors-Liste Medikamente. 960 Ibid. 961 DTF 147 II 72, 84 consid. 3.6 con rinvii, Hors-Liste Medikamente. 962 Ibid. 963 DTF 147 II 72, 84 consid. 3.6 con rinvii, Hors-Liste Medikamente. 964 DTF 147 II 72, 84 seg. consid. 3.6 con rinvii, Hors-Liste Medikamente. 965 Ibid. 966 Cfr. DPC 2020/4a, 1813, n. marg. 410 e rinvii, Bauleistungen Graubünden.

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̶ Il coordinamento in merito a vari elementi del prezzo per la vendita di veicoli nuovi a clienti finali, quali sconti e pacchetti consegna, margini e provvigioni e lo scambio di offerte e contratti di vendita e altri elementi del prezzo (v. n. marg. 219 segg.). Tali condotte sono oggettivamente idonee a provocare una limitazione della concor- renza. 967

̶ La ripartizione del mercato in funzione del territorio, concretizzata nell’astensione reci- proca dal partecipare a delle commesse pubbliche al di fuori della zona di rispettiva competenza, dal formulare offerte più competitive o vantaggiose a clienti provenienti da territori al di fuori della rispettiva zona di competenza e dallo svolgere attività di promozione in zone di competenza attribuite ad altri concorrenti (v. n. marg. 348 segg.). Tali condotte sono oggettivamente idonee a provocare una limitazione della concor- renza. 968

  1. Inoltre, benché non sia necessario, dal punto di vista soggettivo, le risultanze istruttorie dimostrano ampiamente che, attraverso i comportamenti di cooperazione e di coordinamento facenti parti di un piano globale, le parti al procedimento avevano come obiettivo comune di ridurre, se non eliminare, la reciproca pressione concorrenziale, evitare la pressione sul prezzo e, dunque, mantenere i prezzi di vendita a un livello elevato (v. n. marg. 420 seg.).

  2. Sulla base dei motivi esposti sopra, l’accordo globale in questione adempie dunque la fattispecie legale di "prefiggersi una limitazione della concorrenza" ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LCart.

  3. Nella sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria, Garage Maffeis ha avanzato degli argomenti di efficienza economica in relazione alla cooperazione nell’ambito delle com- messe pubbliche (v. n. marg. 533 segg.). In questo contesto, esso ha in particolare rilevato la necessità del sostegno di AMAG a favore di piccole medie imprese come Garage Maffeis per partecipare a delle commesse pubbliche che richiedevano delle conoscenze specifiche per elaborare le offerte riguardanti veicoli speciali con modifiche o sovrastrutture (ad es. i veicoli [...], per il trasporto [...] o per [...]). 969

  4. Laddove gli argomenti di Garage Maffeis dovessero essere interpretati come l’invoca- zione del diritto di creare dei consorzi o di parteciparvi, vale innanzitutto notare che, di principio, i consorzi non limitano la concorrenza e non ricadono nel campo di applicazione dell’art. 4 cpv. 1 LCart. In tal caso, questi consorzi sarebbero sottratti all’esame secondo l’art. 5 LCart. Nel passato, la COMCO ha più volte affermato che, di principio, i consorzi favoriscono la con- correnza e sono pertanto leciti. 970 In genere, i consorzi vengono a formarsi, ad esempio, per ovviare l’incapacità a livello individuale di presentare un’offerta o di eseguire dei lavori, supe- rare le barriere all’entrata sul mercato, adempiere i criteri di idoneità o le garanzie finanziarie richieste dal committente. 971 Tuttavia, il consorzio può rappresentare un accordo in materia di concorrenza ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LCart ed essere esaminato alla luce dell’art. 5 LCart, se esso maschera un accordo sugli appalti che ha come obiettivo o effetto di ridurre la concor- renza. Questo è, ad esempio, il caso in cui la costituzione del consorzio non sia comunicata al

967 Cfr. DPC 2019/1, 118, n. marg. 236 e rinvii, VPVW Stammtische/Projekt Repo 2013. 968 Cfr. DPC 2020/1, 203, n. marg. 836, KTB-Werke; DPC 2015/2, 224, n. marg. 187, Tunnelreinigung. 969 Atti XIX.98, n. marg. 23–25; XX.38, n. marg. 73, allegato 5, n. marg. 4–6. 970 Cfr. ad esempio, DPC 2014/1, 45, cifra 3.1.3, Rapporto annuale 2013 della Commissione della concorrenza (COMCO); DPC 2021/1, 49, cifra 3.1.1, Rapporto annuale 2020 della Commissione della concorrenza (COMCO); DPC 2021/1, 150, n. marg. 150, Dauer-ARGE Graubünden. 971 V. DPC 2021/1, 49, cifra 3.1.1, Rapporto annuale 2020 della Commissione della concorrenza (COMCO). Cfr. pure F RANK STÜSSI/BENDICHT LÜTHI, Zulässige ARGE im Kartellrecht, BR 2015, pag. 206.

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committente e che i membri del consorzio presentano delle offerte separate, dando l’impres- sione di essere in concorrenza e traendo così in inganno il committente. 972

  1. Nel presente caso, la cooperazione nell’ambito delle commesse pubbliche non rientra nel contesto di un consorzio lecito ai sensi di quanto indicato al paragrafo precedente. In primo luogo, lo scopo della cooperazione era, sia dal punto di vista oggettivo sia soggettivo, la limi- tazione della concorrenza (v. n. marg. 480 seg.). In secondo luogo, da quanto emerge dalla fattispecie riguardante la cooperazione nell’ambito delle commesse pubbliche esposta prece- dentemente (v. n. marg. 112 segg.) e riconosciuta da Garage Maffeis (v. n. marg. 70), la co- stituzione del consorzio non è stata comunicata ai committenti e le imprese coinvolte hanno presentato delle offerte individualmente e/o separatamente, dando l’impressione di essere in concorrenza e traendo così in inganno i committenti. C.5.1.3 Qualificazione di accordo globale

  2. In alcune delle sue decisioni, la COMCO ha qualificato come “accordi duraturi” o “accordi globali” degli accordi che sono stati messi in atto per un lungo periodo di tempo. 973 L’esistenza di un accordo duraturo è stata confermata dal Tribunale amministrativo federale nel caso “Pa- vimentazioni stradali Ticino”. 974 Per ammettere un accordo globale è necessario che esista uno scopo comune e duraturo all’interno dei singoli elementi della collaborazione. 975 In tal caso risulterebbe “artificioso” frazionare un comportamento continuato, caratterizzato da un’unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte. 976

  3. Nel caso di un accordo globale che dura per un lungo periodo le imprese partecipanti all’accordo possono cambiare nel tempo, apportare un contributo più o meno importante o assumere dei ruoli diversi. Gli interessi divergenti delle imprese partecipanti possono anche condurre a un consenso che non copre tutti gli aspetti dell’accordo. Una o più imprese pos- sono, ad esempio, avere delle riserve su determinati aspetti dell’accordo e tuttavia attenersi al piano comune. Inoltre, è anche possibile che le imprese applichino in modo diverso alcune componenti dell’accordo o addirittura che vi siano dei conflitti interni e che singole imprese sospendano temporaneamente l’applicazione dell’accordo, per fare concorrenza ad altri par- tecipanti all’accordo. Infine, l’accordo può evolvere nel tempo, essere rafforzato o adattato a delle nuove circostanze. Nessuno di questi fattori porta a escludere la presenza di un accordo globale, nella misura in cui si arriva a dimostrare che esiste uno scopo comune e duraturo. In tal caso, alle imprese coinvolte possono essere imputate la responsabilità per l’insieme dei

972 Cfr. DPC 2009/3, 222, dispositivo cifra 2, Elektroinstallationsbetriebe Bern. 973 DPC 2004/3, 739 n. marg. 41, Markt für Schlachtschweine – Teil B; DPC 2008/1, 95 n. marg. 81 segg., Strassenbeläge Tessin; DPC 2013/2, 154 n. marg. 75, Abrede im Speditionsbereich; DPC 2015/2, 193 n. marg. 193 segg., Tunnelreinigung; DPC 2017/3, 421 n. marg. 207, Hoch- und Tief- bauleistungen Münstertal; DPC 2018/1, 78 n. marg. 123 segg., Verzinkung; DPC 2019/2, 444 n. marg. 594, Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin I; DPC 2020/1, 204, n. marg. 840 segg., KTB- Werke; DPC 2020/3a, 1107, n. marg. 1200 segg., Bauleistungen See-Gaster; DPC 2020/4a, 1813 seg., n. marg. 413 segg., Bauleistungen Graubünden. 974 Cfr. TAF, DPC 2010/2, 382, consid. 9.1.1, Implenia (Ticino) SA gegen Wettbewerbskommission (WEKO) betreffend unzulässige Wettbewerbsbeschränkung; TAF, DPC 2010/2, 407 consid. 10.1.1, Spalu SA, Cogesa SA, Edilstrada SA, Industrie Chimiche Riunite SA, Società anonima Imprese stradali ed affini SA, Franco Rossi SA, Mancini & Marti SA contro Commissione della concorrenza. 975 Ibi d. 976 DPC 2015/2, 193 n. marg. 193, Tunnelreinigung; DPC 2018/1, 78 n. marg. 123, Verzinkung; DPC 2020/1, 204, n. marg. 841, KTB-Werke; DPC 2020/3a, 1107, n. marg. 1200 segg., Bauleistungen See-Gaster; DPC 2020/4a, 1813 seg., n. marg. 413 segg., Bauleistungen Graubünden.

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comportamenti adottati nel quadro dell’accordo globale, anche qualora esse hanno partecipato direttamente solo ad alcuni di essi. 977

  1. Tale prassi in materia di accordo globale corrisponde alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (di seguito: CGUE) in relazione al concetto di infrazione unica, continuata e complessa. 978 Sulla base di tale concetto la CGUE considera che una violazione dell’art. 101 par. 1 TFUE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma pure da una serie di atti o da un comportamento continuato, anche se queste pratiche potrebbero costituire, di per sé e considerate isolamente, una violazione di questa disposizione. 979 Nel caso in cui diverse azioni facciano parte di un “piano d’insieme”, a causa del loro identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza nel mercato interno, è possibile imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme. 980 Nell’am- bito di un’infrazione durata diversi anni, la CGUE ha pure ritenuto che “il fatto che le manife- stazioni dell’intesa avvengano in periodi differenti, eventualmente separati da intervalli di tempo più o meno lunghi, resta ininfluente ai fini dell’esistenza di tale intesa, purché le diverse azioni che compongono tale infrazione perseguano una sola finalità e rientrino nel contesto di un’infrazione a carattere unico e continuato”. 981 Inoltre, si osserva che secondo la giurispru- denza della CGUE quando un’impresa approva tacitamente un’iniziativa illecita, senza distan- ziarsi pubblicamente dal suo contenuto o denunciarla alle autorità amministrative, l’effetto del suo comportamento è di incoraggiare la continuazione della violazione al diritto della concor- renza e di pregiudicarne la scoperta. Essa attua così una modalità passiva di partecipazione all’accordo, idonea quindi a far sorgere la responsabilità dell’impresa nell’ambito di un ac- cordo. 982 Secondo la CGUE, “[d]a tale giurisprudenza deriva che la Commissione può consi- derare che l’infrazione, o la partecipazione di un’impresa all’infrazione, non si è interrotta, an- che se essa non possiede prove dell’infrazione per taluni periodi determinati, qualora le diverse azioni che compongono tale infrazione perseguano una finalità unica e possano inserirsi nell’ambito di un’infrazione a carattere unico e continuato e qualora l’impresa interessata non abbia invocato indizi o elementi di prova che dimostrino che, al contrario, l’infrazione o la sua partecipazione ad essa non è proseguita durante tali periodi”. 983

  2. Per quanto riguarda l’interpretazione del diritto svizzero della concorrenza è in linea di principio ammessa la presa in considerazione del diritto europeo della concorrenza. 984 A tale riguardo, il Tribunale amministrativo federale ha in particolare precisato che i principi sviluppati dalla giurisprudenza europea sul tema della tacita approvazione di un’iniziativa illecita senza

977 DPC 2013/2, 154 n. marg. 75, Abrede im Speditionsbereich. Cfr. pure DPC 2017/3, 421 n. marg. 207, Hoch- und Tiefbauleistungen Münstertal; DPC 2018/1, 78 n. marg. 123 segg., Verzinkung; DPC 2020/3a, 1107, n. marg. 1201, Bauleistungen See-Gaster. 978 CGUE, ECLI:EU:C:2017:59, n. marg. 47 segg., Villeroy e Boch SAS; CGUE, ECLI:EU:C:2015:416, n. marg. 156, Fresh Del Monte Produce; CGUE, ECLI:EU:C:2012:778, n. marg. 41, Verhuizingen Coppens; CGUE, ECLI:EU:C:1999:356, n. marg. 81, Anic Partecipazioni; CGUE, ECLI:EU:C:2004:6, n. marg. 258, Aalborg Portland. 979 CGUE, ECLI:EU:C:2017:59, n. marg. 47, Villeroy e Boch SAS. 980 Ibid. 981 CGUE, ECLI:EU:C:2021:214, n. marg. 112 con rinvii, Pometon / Commissione. 982 CGUE, ECLI:EU:C:2021:214, n. marg. 113, Pometon / Commissione; CGUE, ECLI:EU:C:2012:778, n. marg. 73, Commissione / Verhuizingen Coppens; CGUE, ECLI:EU:C:2007:52, n. marg. 48, Sumitomo Metal Industries; CGUE, ECLI:EU:C:2004:6, n. marg. 81 segg., Alborg Portland; CGUE, ECLI:EU:C:1999:358, n. marg. 155, Hüls. V. anche Tribunale UE, ECLI:EU:T:2012:48, n. marg. 52 seg., Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha e Denka Che- micals GmbH. 983 CGUE, ECLI:EU:C:2021:214, n. marg. 114, Pometon / Commissione. 984 DTF 147 II 72, 76 seg. consid. 3.1. con rinvii, Hors-Liste Medikamente; DTF 143 II 297, 326 seg. consid. 6.2.3, Gaba; DTF 139 I 72, 89 consid. 8.2.3 con rinvii, Publigroupe. Cfr. pure TAF, B- 831/2011 del 18.12.2018, consid. 512 con rinvii, Six Group AG et al. gegen WEKO.

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distanziamento pubblico sono in linea di principio trasferibili al diritto svizzero della concor- renza, ma che la valutazione di un determinato comportamento dipende dalle circostanze con- crete del singolo caso. 985

  1. Nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie emerge l’esistenza, per un lungo periodo di tempo, perlomeno, dal 2006 fino al 26 giugno 2018, data che coincide con l’apertura dell’in- chiesta, di una cooperazione consapevole e voluta tra le parti al procedimento nel perseguire e attuare un disegno anticoncorrenziale comune e duraturo volto a ridurre, se non eliminare, la reciproca pressione concorrenziale, evitare la pressione sul prezzo e, dunque, mantenere i prezzi di vendita a un livello elevato (v. n. marg. 419 seg.). I mezzi probatori conducono a ritenere che durante il periodo in questione esisteva un accordo globale che mirava a limitare e condizionare l’autonomia commerciale delle imprese coinvolte tramite i comportamenti de- scritti alle sezioni precedenti e che avevano come oggetto sostanzialmente la ripartizione dei veicoli in gara o delle aggiudicazioni nell’ambito delle commesse pubbliche (v. n. marg. 112 segg.), il coordinamento in materia di politica dei prezzi (v. n. marg. 219 segg.) e la ripartizione del territorio (v. n. marg. 348 segg.). L’accordo globale concerneva dunque ogni ambito della loro attività di vendita di veicoli nuovi dei marchi del gruppo Volkswagen. Anche laddove sin- gole pratiche anticoncorrenziali hanno coinvolto solo alcune delle parti al procedimento, tali comportamenti avevano un comune obbiettivo economico, ossia falsare il gioco della concor- renza, e rientravano in un unico schema.
  2. La partecipazione all’accordo globale delle singole parti al procedimento risulta essere ininterrotto fino al 26 giugno 2018, data che coincide con l’apertura dell’inchiesta, in particolare in quanto gli atti dell’inchiesta non testimoniano di alcuna presa di distanza pubblica o di de- nuncia alle autorità, nonostante le discussioni così come le comunicazioni avvenute tramite email o le riunioni aventi un oggetto anticoncorrenziale abbiano coinvolto, anche se non in egual misura, tutte le parti al procedimento (v. n. marg. 422 seg. e tabella 1). La mancata partecipazione ad alcuni dei comportamenti o il fatto di non essere al corrente di tutte le com- ponenti del piano globale non incide sull’esistenza oggettiva dell’accordo globale in questione né attesta la prova dell’estraneità a tale accordo. L’implicazione e la portata del contributo di ciascuna impresa in rapporto con l’accordo globale sono per contro presi in considerazione nell’ambito del calcolo della sanzione (v. sotto n. marg. 593 segg.). 986 Qui di seguito sono illustrati i singoli contributi delle imprese parti al procedimento all’accordo globale: − AMAG Ticino ha svolto un ruolo di primo piano nel quadro dell’insieme delle condotte che compongono l’accordo globale, svolgendo sin dal 2006 un’ampia attività organiz- zativa e di gestione delle cooperazioni nell’ambito delle commesse pubbliche, delle attività di coordinamento in merito alla politica dei prezzi e dell’intesa sulla ripartizione del territorio (v. n. marg. 154 segg, 312 segg., 403 seg.). − Autoronchetti ha contribuito in maniera complessivamente marginale all’accordo glo- bale tramite la sua partecipazione, sin dal 2009, alle attività di coordinamento in materia di politica dei prezzi e alle condotte riguardanti la ripartizione territoriale (v. n. marg. 322 e 405). − Gruppo Karpf ha contribuito all’accordo globale tramite la sua partecipazione, sin dal 2006, alla cooperazione nell’ambito delle commesse pubbliche, alle attività di coordi- namento in materia di politica dei prezzi e, sebbene marginalmente, alle condotte ri- guardanti la ripartizione territoriale (v. n. marg. 176 segg., 324 segg., 406 seg.).

985 TAF B-552/2015 del 14.11.2017, consid. 4.3 seg., Türprodukte. Cfr. pure DIKE KG- B ANGERTER/ZIRLICK (n. 954), art. 4 cpv. 1 n. marg. 202. 986 Cfr. CGUE, ECLI:EU:C:2015:416, n. marg. 156–160 con rinvii, Fresh Del Monte Produce. Cfr. pure DIKE KG-B ANGERTER/ZIRLICK (n. 954), art. 4 cpv. 1 n. marg. 195.

152

− Garage Maffeis ha contribuito all’accordo globale tramite la sua partecipazione, sin dal

2006, alla cooperazione nell’ambito delle commesse pubbliche, alle attività di coordi-

namento in materia di politica dei prezzi e, sebbene marginalmente, alle condotte ri-

guardanti la ripartizione territoriale (v. n. marg. 200 segg., 331 segg., 340).

− Garage Nessi ha contribuito in maniera complessivamente marginale all’accordo glo-

bale tramite la sua partecipazione, sin dal 2006, alla cooperazione nell’ambito delle

commesse pubbliche (fino al 2009), alle attività di coordinamento in materia di politica

dei prezzi e alle condotte riguardanti la ripartizione territoriale (v. n. marg. 205 segg.,

334 segg., 409 segg.).

− Garage Weber-Monaco ha contribuito in maniera complessivamente marginale all’ac-

cordo globale tramite la sua partecipazione, sin dal 2007, alle attività di coordinamento

in materia di politica dei prezzi e alle condotte riguardanti la ripartizione territoriale

(v. n. marg. 342 segg., 405 seg.).

− Tognetti Auto ha contribuito in maniera importante all’accordo globale attraverso la par-

tecipazione, sin dal 2006, alla cooperazione nell’ambito delle commesse pubbliche,

alle attività di coordinamento in materia di politica dei prezzi e alle condotte riguardanti

la ripartizione territoriale (v. n. marg. 211 segg., 345 segg., 415 segg.).

C.5.1.4 Accordo tra imprese di livello economico identico o diverso

492. Malgrado i legami societari o contrattuali con AMAG Import, durante il periodo preso in

considerazione le parti al procedimento, succursali di AMAG, concessionari e/o partner

commerciali coinvolti, erano attive sullo stesso livello di mercato e come tali concorrenti nella

vendita di veicoli nuovi dei marchi del gruppo Volkswagen a clienti finali, sia pubblici sia privati

(cfr. n. marg. 4 segg.). L’accordo globale oggetto del presente procedimento è dunque un

accordo orizzontale.

C.5.1.5 Risultato intermedio

493. Alla luce delle considerazioni esposte sopra emerge che le parti al procedimento, attra-

verso la loro cooperazione cosciente e voluta riguardante le commesse pubbliche, la politica

dei prezzi e la ripartizione del territorio hanno concluso un accordo in materia di concorrenza

tra imprese di livello economico identico ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LCart. Questo accordo glo-

bale è stato attuato, perlomeno, tra il 2006 e il 26 giugno 2018.

C.5.2 Soppressione della concorrenza efficace

494. Giusta l’art. 5 cpv. 3 LCart è data presunzione della soppressione della concorrenza

efficace quando tali accordi, che riuniscono imprese effettivamente o potenzialmente concor-

renti:

  1. fissano direttamente o indirettamente i prezzi;
  2. limitano i quantitativi di beni o servizi da produrre, acquistare o consegnare;
  3. operano una ripartizione dei mercati per zone o partner commerciali.

C.5.2.1 Accordo sul prezzo e sulla ripartizione del mercato per zone e partner

commerciali (art. 5 cpv. 3 lett. a e c LCart)

C.5.2.1.1 Applicazione dell’art. 5 cpv. 3 lett. a LCart

495. L'art. 5 cpv. 3 lett. a LCart copre tutti gli accordi in materia di concorrenza sulla fissazione

diretta o indiretta dei prezzi, qualunque sia la forma. Ciò significa che un accordo sui prezzi ai

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sensi di tale disposizione non richiede necessariamente che l'importo del prezzo o di una com- ponente (significativa) del prezzo sia fissato con esattezza. Piuttosto, è sufficiente che l'ac- cordo in materia di concorrenza abbia il potenziale per condurre a una fissazione del prezzo. 987

In questo senso, il contenuto dell'accordo deve quindi essere almeno in grado di avere un effetto di armonizzazione dei prezzi. 988 La presunzione di soppressione della concorrenza ef- ficace giusta l’art. 5 cpv. 3 lett. a LCart copre dunque non solo accordi riguardanti la fissazione del prezzo in sé, ma anche di componenti o elementi del prezzo, come la determinazione comune di prezzi lordi, fasce di prezzo, margini, ribassi, sconti o formule per il calcolo del prezzo. 989

  1. Nel presente caso, l’accordo globale mirava a ridurre, se non eliminare, la reciproca pressione concorrenziale, evitare la pressione sul prezzo e, dunque, mantenere i prezzi di vendita a un livello elevato (v. n. marg. 421). Le condotte messe in atto per raggiungere tale obiettivo erano perlomeno in grado di avere un effetto di armonizzazione dei prezzi ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 lett. a LCart in base alle ragioni esposte qui di seguito: − Le commesse pubbliche dovrebbero essere aggiudicate nel quadro di una concorrenza sui prezzi. Le parti al procedimento AMAG, Gruppo Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi (fino al 2009) e Tognetti Auto hanno sostituito tale concorrenza sui prezzi con dei metodi di cooperazione nell’ambito delle commesse pubbliche applicati negli anni tra il 2006 e il 2018 (v. marg. 112 segg.). Tramite il metodo di cooperazione nell’ambito delle commesse pubbliche applicato ne- gli anni dal 2006 al 2009 (v. n. marg. 115 segg.), AMAG, Gruppo Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi e Tognetti Auto hanno concordato, da un lato, di permettere a uno di essi, ovvero AMAG, di partecipare solo ai concorsi pubblici e di formulare le offerte per i veicoli in gara e, dall’altro lato, di dividersi i guadagni delle eventuali aggiudicazioni in un secondo momento. Così facendo, le imprese coinvolte hanno rinunciato a concor- rere sul prezzo e implicitamente avallato i prezzi fissati da AMAG nelle offerte per la vendita di veicoli nuovi inoltrate al committente pubblico. Il metodo di cooperazione nell’ambito delle commesse pubbliche applicato negli anni dal 2010 al 2018 (v. n. marg. 128 segg.) era basato sull’accordo secondo cui AMAG s’incaricava di trasmettere le proprie offerte per i concorsi pubblici a Gruppo Karpf, Garage Maffeis e Tognetti Auto e che queste ultime imprese, a seconda di quanto concordato con AMAG, dovevano presentare delle offerte più vantaggiose in termini di prezzo o delle cosiddette “offerte di appoggio”. Di conseguenza, il prezzo dell’offerta “protetta” (cioè, l’offerta più vantaggiosa presentata dall’impresa che, secondo quanto concordato nel caso concreto, avrebbe dovuto ottenere l’aggiudicazione per un deter- minato veicolo) non poteva che risultare artificiosamente più elevato rispetto a quanto sarebbe avvenuto in un contesto competitivo di mercato. In questo modo, le imprese coinvolte hanno alterato in modo collusivo i meccanismi delle gare di appalto e le dina- miche competitive di formazione del prezzo.

987 BEAT ZIRLICK/SIMON BANGERTER, in: DIKE-Kommentar, Kartellgesetz, Zäch/Arnet/Baldi/Kie- ner/Schaller/Schraner/Spühler (ed.), 2018, art. 5 LCart n. marg. 387 ed ulteriori riferimenti. 988 DPC 2016/3, 652 n. marg. 80, 102, 282 segg., Flügel und Klaviere; DPC 2012/4, 764 n. marg. 212, Maestro Fallback Interchange Fee; DPC 2005/1, 239 n. marg. 15, Klimarappen. 989 Cfr. DTF 129 II 18, 31 consid. 6.5.5 (= DPC 2002/4, 742 consid. 6.5.5), Buchpreisbindung; DPC 2012/3, 642 n. marg. 257 segg., Komponenten für Heiz-, Kühl- und Sanitäranlagen; DPC 2016/3, 667 n. marg. 106, Flügel und Klaviere. Cfr. pure le categorie menzionate da Z IRLICK/BANGERTER (n. 987), art. 5 LCart n. marg. 391 segg. Per quanto riguarda il diritto europeo, v.: Tribunale UE ECLI:EU:T:2015:383, n. marg. 5, 433, FSL Holdings et al./Kommission, confermata da CGUE, ECLI:EU:C:2017:308, FSL and Others v Commission.

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− Negli anni tra il 2006 e il 2018 le parti al procedimento AMAG, Autoronchetti (dal 2009), Gruppo Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi, Garage Weber-Monaco (dal 2007) e Tognetti Auto hanno discusso e si sono accordati sugli sconti e pacchetti consegna per le prime offerte nell’ambito delle vendite di veicoli nuovi a clienti finali (v. n. marg. 220 segg.) e scambiato regolarmente offerte e contratti di vendita, così come sconti sup- plementari, azioni, prezzi di ripresa (v. n. marg. 273 segg.). Le parti al procedimento coinvolte hanno dunque operato una definizione collettiva e concertata di elementi del prezzo ed erano così in grado di adeguare la rispettiva politica dei prezzi. − Negli anni tra il 2013 e il 2014 le parti al procedimento AMAG e Tognetti Auto si sono accordati sui margini e le provvigioni offerti ai propri partner di servizio o partner com- merciali per l’acquisto di veicoli nuovi rispettivamente per la vendita di veicoli nuovi a dei clienti finali nel quadro di un’intermediazione (v. n. marg. 297 segg.). Margini e provvigioni costituiscono dei fattori formativi del prezzo che AMAG e Tognetti Auto hanno definito in comune. − Negli anni tra il 2017 e il 2018 le parti al procedimento AMAG, Gruppo Karpf e Tognetti Auto si sono accordati sugli sconti e il prezzo di vendita di alcune promozioni di vendita riguardanti il modello Škoda Octavia (n. marg. 301 segg.). In questo modo, le parti al procedimento coinvolte definito in comune degli elementi del prezzo. 497. Per questi motivi, l’accordo globale è da qualificare come accordo sulla fissazione (indi- retta) dei prezzi ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 lett. a LCart. C.5.2.1.2 Applicazione dell’art. 5 cpv. 3 lett. c LCart 498. L'art. 5 cpv. 3 lett. c LCart copre gli accordi che operano una ripartizione del mercato per zone o partner commerciali. 499. Per accordo di ripartizione geografica del mercato si intende, ad esempio, il fatto per delle imprese di spartirsi tra di loro delle superfici delimitate nello spazio (ad esempio, paese, regione, comune) impegnandosi a non intervenire sul territorio di vendita di un altro parteci- pante all’accordo. 990 Altri esempi sono gli accordi che obbligano le imprese partecipanti a limi- tare le loro vendite nel loro mercato domestico o gli accordi in base ai quali i partecipanti si impegnano a non offrire su un territorio determinato un prezzo più vantaggioso rispetto a quello proposto dal concorrente al quale è stato attribuito il territorio in questione 991 . 992

  1. Un accordo sulla ripartizione del mercato in funzione dei partner commerciali esiste se, ad esempio, delle imprese si accordano per ripartire tra loro i clienti dei prodotti o servizi che offrono. 993 Per ricadere sotto la fattispecie legale dell’art. 5 cpv. 3 lett. c LCart è decisivo l'ef- fetto e non il mezzo con cui tale effetto è prodotto. 994 Pertanto, l'art. 5 cpv. 3 lett. c LCart deve

990 Messaggio del 23.11.1994 concernente una legge federale sui cartelli e altre limitazioni della con- correnza (Legge sui cartelli, LCart) (di seguito: Messaggio LCart 1994), FF 1995 I 389, 451, cap. 231.4. Cfr. pure M ARC AMSTUTZ/BLAISE CARRON/MANI REINERT, in: Commentaire Romand, Droit de la concurrence, martenet/Bovet/Tercier (ed.), 2a ed. 2012, art. 5 n. marg. 473; P ATRICK L. KRAUSKOPF/OLIVIER SCHALLER, in: Basler Kommentar, Kartellgesetz, Amstutz/Reinert (ed.), 2a ed., 2021, art. 5 n. marg. 432. 991 Questo tipo di accordo costituisce al tempo stesso un accordo sulla ripartizione geografica del mer- cato ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 lett. c LCart e un accordo sul prezzo ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 lett. a LCart (A MSTUTZ/CARRON/REINERT (n. 990), art. 5 n. marg. 473; KRAUSKOPF/SCHALLER (n. 990), art. 5 n. marg. 440). 992 AMSTUTZ/CARRON/REINERT (n. 990), art. 5 n. marg. 473. 993 Cfr. AMSTUTZ/CARRON/REINERT (n. 990), art. 5 n. marg. 474. 994 KRAUSKOPF/SCHALLER (n. 990), art. 5 n. marg. 434.

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essere interpretato in modo estensivo e non concerne solo gli accordi riguardanti una riparti- zione diretta (ad esempio, le clausole di protezione dei clienti tra imprese concorrenti) 995 , ma anche gli accordi che indirettamente portano a una ripartizione del mercato in funzione dei partner commerciali, 996 come ad esempio un accordo per limitare il marketing a determinate regioni 997 . 501. Nel caso di specie, attraverso la cooperazione in materia di commesse pubbliche nel Cantone Ticino negli anni tra il 2006 e il 2018, l’accordo globale mirava a ripartire i veicoli in gara o aggiudicati in funzione dei rispettivi obiettivi di vendita (v. n. marg. 112 segg.). Nel con- testo del metodo di cooperazione applicato negli anni dal 2006 al 2009 (v. n. marg. 115 segg.), AMAG, Gruppo Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi (fino al 2009) e Tognetti Auto si sono accordati per concedere a uno solo di essi, ovvero AMAG, di partecipare ai concorsi indetti dai committenti pubblici nel Cantone Ticino e di dividersi i guadagni delle eventuali aggiudicazioni in un secondo momento. Tramite il metodo di cooperazione applicato negli anni dal 2010 al 2018 (v. n. marg. 128 segg.) AMAG, Gruppo Karpf, Garage Maffeis e Tognetti Auto si accor- davano di volta in volta per determinare la partecipazione ai concorsi pubblici indetti nel Can- tone Ticino e quali veicoli in gara fossero da aggiudicare a ognuno di essi. Entrambi i metodi di cooperazione sono da considerare come un accordo sulla ripartizione del mercato per part- ner commerciali ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 lett. c LCart. 502. Inoltre, negli anni tra il 2009 e il 2018 l’accordo globale includeva un’intesa sulla riparti- zione del mercato in funzione del territorio, suddiviso tra le imprese coinvolte in base ai distretti amministrativi del Cantone Ticino, attraverso la condivisione di regole di condotta fondate prin- cipalmente sulla “non belligeranza” reciproca (v. n. marg. 348 segg.). Quest’intesa è stata con- cretizzata nell’astensione reciproca dal partecipare a delle commesse pubbliche al di fuori della zona di rispettiva competenza (n. marg. 353 segg.), dal formulare offerte più vantaggiose a clienti provenienti da territori al di fuori della rispettiva zona di competenza (n. marg. 357 segg.) e dallo svolgere attività di promozione in zone di competenza attribuite ad altri concor- renti (n. marg. 364 segg.). Tali condotte coinvolgevano AMAG Ticino, Autoronchetti, Gruppo Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi, Garage Weber-Monaco e Tognetti Auto (v. n. marg. 401 segg.) e sono da considerare complessivamente come accordo sulla ripartizione del mercato per zone ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 lett. c LCart. 503. L’accordo globale adempie dunque alle fattispecie legali della ripartizione del mercato per zone e per partner commerciali ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 lett. c LCart. C.5.2.2 Risultato intermedio 504. Sulla base di quanto esposto sopra il presente accordo globale costituisce un accordo orizzontale sulla fissazione dei prezzi e sulla ripartizione del mercato per zone e partner com- merciali ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 lett. a e c LCart.

995 DPC 1999/1, 67 n. marg. 8, Reine Gase und Mischgase. 996 DPC 2017/3, 421 n. marg. 208, Hoch- und Tiefbauleistungen Münstertal; DPC 2019/2, 444, n. marg. 595, Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin I; DPC 2020/3a, 1110, n. marg. 1219, Bauleistungen See-Gaster; DPC 2020/4a, 1817, n. marg. 432, Bauleistungen Graubünden. Cfr. anche DIKE KG- Z IRLICK/BANGERTER (n. 987), art. 5 n. marg. 450 e 454 segg.; BSK KG-KRAUSKOPF/SCHALLER (n. 990), art. 5 n. marg. 437 segg. 997 DIKE KG-ZIRLICK/BANGERTER (n. 987), art. 5 n. marg. 450.

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C.5.2.3 Confutazione della presunzione legale dell’eliminazione della concorrenza efficace 505. La presunzione legale dell’eliminazione della concorrenza efficace ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 LCart può essere confutata, dimostrando che, nonostante l'accordo in materia di con- correnza, esisteva ancora una concorrenza esterna effettiva – reale e potenziale – (concor- renza esercitata da imprese non partecipanti all'accordo) o una concorrenza interna (concor- renza esercitata dalle imprese partecipanti all'accordo). Al fine di verificare, se tale presunzione legale possa essere confutata è necessario procedere all’esame seguente: − in un primo momento, deve essere definito il mercato pertinente coperto dall’accordo in materia di concorrenza, dal punto di vista materiale, territoriale ed eventualmente temporale; − in un secondo momento, deve essere esaminato, se la concorrenza esterna e interna, attuale e potenziale, rimanente sul mercato pertinente nonostante l'esistenza dell'ac- cordo in materia di concorrenza, siano in grado di confutare le conseguenze della pre- sunzione legale. 506. Per quanto riguarda il grado di prova, occorre notare che l'esame della confutazione della presunzione legale di eliminazione della concorrenza efficace richiede, di regola, il chia- rimento di processi economici complessi e multicausali. Questo in particolare perché in alcuni casi si tratta di circostanze che si estendono per lunghi periodi di tempo e, a seconda dell'og- getto dell'inchiesta, un gran numero di offerenti e richiedenti sono presenti sul mercato perti- nente. Tenuto conto dei requisiti in materia di prova di fatti economici complessi (v. n. marg. 89), il grado di prova richiesto in relazione alla confutazione della presunzione legale di eliminazione della concorrenza efficace è la verosimiglianza preponderante. C.5.2.3.1 Mercato pertinente 507. Nel definire il mercato pertinente, è necessario determinare quali beni o servizi sono sostituibili per la controparte sul mercato in termini di prodotto, luogo e tempo. 998

  1. In questo contesto, occorre tenere conto dello scopo della definizione del mercato. Non si tratta tanto di creare una definizione di mercato generalmente valida per un settore dell'e- conomia, ma piuttosto di valutare gli effetti (economici) di una limitazione della concorrenza concretamente esaminata. 999 Inoltre, la determinazione del mercato pertinente è importante in particolare per il calcolo dell'importo della sanzione. Ne consegue che la definizione del mer- cato dipende da quale (possibile) limitazione della concorrenza è effettivamente oggetto di esame. Questa circostanza può a sua volta portare a che il contenuto della definizione del mercato diverga a seconda del comportamento in esame (accordi, abuso di una posizione dominante, concentrazione d’imprese), anche se riguarda lo stesso settore economico. 1000

998 DTF 139 I 72, 92 consid. 9.1 con rinvii (= DPC 2013/1, 127 consid. 9.1), Publigroupe SA et al./WEKO. 999 Cfr. in particolare OECD, Market Definition, DAF/COMP(2012)19, pag. 11; RAINER TRAUGOTT, Zur Abgrenzung von Märkten, WuW 1998, 929–939, 929; T ILL STEINVORTH, Probleme der geografi- schen Marktabgrenzung, WuW 10/2014, pagg. 924–937. Cfr. anche R OGER ZÄCH, Schweizerisches Kartellrecht, 2. Aufl. 2005, Rz 532; M ANI REINERT/BARBARA WÄLCHLI, in: Basler Kommentar, Kartell- gesetz, Amstutz/Reinert (ed.), 2a ed., 2021, art. 4 cpv. 2 n. marg. 94; M ARCEL MEINHARDT/ASTRID WASER/SANDRO TRAVAGLINI, in: Basler Kommentar, Kartellgesetz, Amstutz/Reinert (ed.), 2a ed., 2021, art. 10 n. marg. 40. 1000 DPC 2017/3, 421 n. marg. 215, Hoch- und Tiefbauleistungen Münstertal; DPC 2019/2, 445 n. marg. 600, Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin I; DPC 2020/3a, 1111, n. marg. 1229, Bauleistungen See-Gaster; DPC 2020/4a, 1818, n. marg. 440, Bauleistungen Graubünden. Cfr. pure sentenza del

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a. Mercato pertinente materiale 509. Il mercato materiale comprende tutti i beni e i servizi che la controparte sul mercato considera sostituibili quanto alle loro caratteristiche e all’uso al quale sono destinate (art. 11 cpv. 3 lett. a OCCI, qui applicabile per analogia). 1001

  1. La definizione del mercato materiale pertinente è quindi elaborata dal punto di vista della controparte sul mercato e si concentra sul caso individuale in esame: decisiva è la questione di sapere, se i beni o i servizi sono in concorrenza tra loro dal punto di vista della controparte sul mercato. 1002 Ciò dipende dal fatto se questi beni e servizi sono considerati sostituibili dai richiedenti in termini di caratteristiche e uso previsto, cioè se sono intercambiabili in quanto a sostanza, luogo e tempo. 1003 In questo contesto, sono decisivi la sostituibilità funzionale (con- cetto di mercato della domanda) di beni e servizi dal punto di vista della controparte sul mer- cato e altri metodi per determinare la sostituibilità di beni e servizi dal punto di vista della domanda. 1004 L'oggetto dell'inchiesta concreta deve essere preso come punto di partenza. 1005

  2. Nel caso concreto, le controparti sul mercato sono rappresentate dai clienti finali, ovvero acquirenti pubblici o privati, di veicoli nuovi.

  3. La persona privata o l’ente pubblico che decide di acquistare un veicolo nuovo ha la scelta tra tutta una serie di marchi e modelli di autoveicoli e decide in funzione dei suoi gusti, delle sue necessità e delle sue possibilità finanziarie.

  4. Evidentemente, la scelta del cliente finale non è limitata agli autoveicoli nuovi dei marchi del gruppo Volkswagen, ma si estende su autoveicoli nuovi di altri marchi presenti sul mercato e che sono, di principio, sostituti dei modelli dei marchi del gruppo Volkswagen. Inoltre, a dif- ferenza di altri casi riguardanti degli accordi in materia di concorrenza in relazione alla vendita di autoveicoli (v. BMW 1006 e VPVW Stammtische / Projekt Repo 2013 1007 ), nel caso di specie non è necessario esaminare i diversi segmenti di mercato, visto che l’accordo globale copriva l’insieme dei modelli di autoveicoli nuovi venduti ai clienti finali.

  5. Sulla base dei motivi esposti sopra, ai fini del presente procedimento si assume che il mercato pertinente materiale è dunque rappresentato dal mercato della vendita di autoveicoli nuovi. b. Mercato pertinente territoriale

  6. Il mercato territoriale comprende il territorio all’interno del quale la controparte sul mer- cato domanda o offre i beni o i servizi che compongono il mercato materiale (art. 11 cpv. 3 lett. b OCCI, qui applicabile per analogia). 1008

TAF B-7633/2009 del 14.9.2015, consid. 276, ADSL II con indicazione a ROGER ZÄCH, Die sankti- onsbedrohten Verhaltensweisen nach Art. 49a Abs. 1 KG, insbesondere der neue Vermutungstat- bestand für Vertikalabreden, in: Kartellgesetzrevision 2003, Neuerungen und Folgen, Stoffel/Zäch (ed.), 2004, 164 seg., e rinvii alla prassi dell’UE. Cfr. anche S TEINWORTH (n. 999), 924 segg. 1001 DTF 139 I 72, 93 consid. 9.2.3.1, Publigroupe SA et al./WEKO. 1002 DTF 141 II 66, 75 seg., consid. 3.2, Hors-Liste Medikamente/Pfizer; DTF 139 I 72, 93 consid. 9.2.3.1, Publigroupe SA et al./WEKO. 1003 DTF 139 I 72, 93 consid. 9.2.3.1, Publigroupe SA et al./WEKO; DTF 129 II 18, 33 seg., consid. 7.3.1, Buchpreisbindung. 1004 DTF 139 I 72, 93 consid. 9.2.3.1, Publigroupe SA et al./WEKO. 1005 Ibid. 1006 DPC 2012/3, 560 seg., n. marg. 176 segg., BMW. 1007 DPC 2019/1, 120 segg., n. marg. 249 segg., VPVW Stammtische/Projekt Repo 2013. 1008 DTF 139 I 72, 92 consid. 9.2.1 con rinvii, Publigroupe SA et al./WEKO.

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  1. Dal punto di vista geografico, il Cantone Ticino rimane “protetto” dal resto della Svizzera dal Massiccio del San Gottardo e dalle differenze linguistiche, due elementi questi che, da un lato, sono da considerare un limite all’afflusso di clienti verso il Cantone Ticino, e, dall’altro, disincentivano i clienti ticinesi a recarsi nel resto della Svizzera ad acquistare un autoveicolo nuovo. La concorrenza proveniente dall’Italia è fortemente contenuta e limitata essenzialmente dai dazi imposti all’importazione e ad altre formalità burocratiche. I casi di automobilisti ticinesi che attraversano la vicina frontiera per acquistare un autoveicolo nuovo sono da considerare come semplici eccezioni. Inoltre, la portata geografica dell’accordo globale era il Cantone Ti- cino. In effetti, le parti al procedimento non hanno mai manifestato l’intenzione di estendere i loro comportamenti collusivi al di fuori dei confini di questo cantone. A ciò si aggiunge che dagli atti non risultano elementi che indicano un’eventuale pressione concorrenziale dal resto della Svizzera o dalla vicina Italia, così come nessuna delle parti al procedimento ha finora sollevato tale argomento. Al contrario, da un email del 30 maggio 2014 inviato da [...] (AMAG Import), per conto di [...] (AMAG Import) e [...] (AMAG Import), a diversi collaboratori di AMAG Ticino, tra cui [...] (AMAG Ticino), così come ai destinari [...] (Tognetti Auto), [...] (Garage Karpf) e [...] (Garage Maffeis), emerge che la stessa AMAG Import considerava il Cantone Ticino come un “mercato geograficamente a sé”: “[...] Abbiamo deciso di iniziare nella sua regione poiché il Ticino è un mercato geograficamente a sé e per via del confine linguistico non ha praticamente alcuna influenza sul resto della Svizzera [...]”. 1009

  2. Sulla base di queste considerazioni, a differenza di quanto stabilito in altri procedimenti riguardanti degli accordi in materia di concorrenza in relazione alla vendita di autoveicoli (v. BMW 1010 e VPVW Stammtische / Projekt Repo 2013 1011 ), nel presente caso il mercato per- tinente territoriale è ritenuto essere il territorio rappresentato dal Cantone Ticino. c. Conclusione sul mercato pertinente

  3. In conclusione, nel caso di specie il mercato pertinente copre la vendita di autoveicoli nuovi nel Cantone Ticino negli anni dal 2006 al 2018. C.5.2.3.2 Concorrenza esterna e interna

  4. Di seguito, occorre esaminare in che misura le imprese coinvolte nell'accordo globale sono state disciplinate nel loro comportamento dalla concorrenza esterna (attuale e poten- ziale) e interna. (i) Concorrenza esterna

  5. Sul mercato pertinente definito sopra, benché coprano praticamente l’insieme delle ven- dite di autoveicoli nuovi dei marchi del gruppo Volkswagen, le imprese coinvolte nell’accordo globale sono in concorrenza con i distributori di altri marchi di autoveicoli (ad esempio: Renault, Mercedes-Benz, Ford, BMW). Come testimoniato dal grafico sottostante, nonostante la parte di mercato raggiunta dalle vendite di autoveicoli dei marchi del gruppo Volkswagen nel Can- tone Ticino sia notevole, sul mercato pertinente sono comunque presenti altri marchi di auto- veicoli con importanti parti di mercato.

1009 Atto II.160. 1010 DPC 2012/3, 562, n. marg. 189, BMW. 1011 DPC 2019/1, 122, n. marg. 262, VPVW Stammtische / Projekt Repo 2013.

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Grafico 1: Parti di mercato delle vendite di autoveicoli nuovi nel Cantone Ticino (2010 - 2019) – fonte: Auto Schweiz; elaborazione: Segreteria 521. Ne consegue che le imprese coinvolte nell’accordo globale hanno dovuto fare fronte nel corso del periodo in oggetto a una certa concorrenza esterna da parte dei distributori di altri marchi (concorrenza “interbrand”), in grado, perlomeno in parte, di disciplinare il loro compor- tamento. 522. Pertanto, da quanto sopra esposto, è dato ritenere che sul mercato pertinente esisteva una sufficiente concorrenza esterna attuale in grado di confutare la presunzione legale dell’eli- minazione della concorrenza efficace. 523. Vista la sufficiente concorrenza attuale si può rinunciare a un esame della concorrenza potenziale. (ii) Concorrenza interna 524. L’accordo globale aveva come scopo di ridurre, se non eliminare, la concorrenza interna (concorrenza “intrabrand”) tra le imprese coinvolte per la vendita di autoveicoli dei marchi del gruppo Volkswagen, evitare la pressione sul prezzo e, dunque, mantenere i prezzi di vendita a un livello elevato (v. n. marg. 419). I comportamenti adottati per raggiungere tale obiettivo hanno interessato l’insieme delle attività relative alla vendita delle imprese coinvolte (v. n. marg. 106, 418), toccando così fondamentali aspetti della concorrenza sul mercato, quali il prezzo e il territorio. Di conseguenza, durante il periodo considerato (2006– 2018), la concor- renza interna tra le imprese coinvolte è stata, perlomeno, fortemente ridotta dalla volontà di raggiungere l’obiettivo comune di cui sopra. Ciononostante, è possibile partire dal presupposto che tra le parti al procedimento esisteva una certa concorrenza residua fondata sulla qualità e sui servizi di vendita e postvendita. C.5.2.4 Risultato intermedio 525. In sintesi, nonostante la concorrenza interna sia stata fortemente limitata dall’accordo globale, sul mercato pertinente esisteva una sufficiente concorrenza esterna in grado di con- futare l a presunzione legale dell’art. 5 cpv. 3 LCart.

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C.5.3 Intralcio notevole della concorrenza 526. Sono illeciti gli accordi in materia di concorrenza che intralciano notevolmente la concor- renza sul mercato di determinati beni e servizi e che non sono giustificati da motivi di efficienza economica (art. 5 cpv. 1 LCart). 527. Nella sentenza Gaba, il Tribunale federale ha sostanzialmente stabilito che con l’intro- duzione del criterio della notabilità all’art. 5 cpv. 1 LCart il legislatore federale intendeva esclu- dere i “casi bagatelle”. 1012 Il Tribunale federale ha quindi ritenuto che gli accordi ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 e 4 LCart sono da considerare, per la loro stessa natura, come degli intralci notevoli alla concorrenza ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LCart. 1013 In questi casi, il criterio qualitativo che deriva dall’oggetto stesso degli accordi previsti all’art. 5 cpv. 3 e 4 LCart è di principio sufficiente per ammettere la realizzazione della condizione di intralcio notevole alla concor- renza giusta l’art. 5 cpv. 1 LCart, senza che sia necessario esaminare gli effetti. 1014

  1. Nel presente accordo globale era insito un grande potenziale di danno per la concor- renza efficace. In quanto accordo orizzontale sulla fissazione del prezzo e di ripartizione del mercato per zone e partner commerciali ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 lett. a e c LCart l’accordo globale copriva dei parametri concorrenziali centrali, adempiendo così, di principio, per la sua stessa natura il criterio di notabilità. Inoltre, tale accordo è durato, perlomeno, dal 2006 al 2018. Non appaiono elementi che potrebbero condurre ad ammettere un’eccezione a questa nota- bilità di principio. Pertanto, l’accordo globale in questione costituisce un intralcio notevole alla concorrenza ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 in combinato disposto con il cpv. 1 LCart.

  2. Si tratta qui di seguito di esaminare se questo accordo è giustificato da motivi di effi- cienza economica. C.5.4 Motivi di efficienza economica

  3. Giusta l’art. 5 cpv. 2 LCart un accordo in materia di concorrenza è considerato giustificato da motivi di efficienza economica: a. se è necessario per ridurre il costo di produzione o di distribuzione, per migliorare i prodotti o il processo di fabbricazione, per promuovere la ricerca o la diffusione di conoscenze tecniche o professionali o per sfruttare più razionalmente le risorse; e b. se non consentirà affatto alle imprese interessate di sopprimere la concorrenza effi- cace.

  4. Di conseguenza, un accordo è giustificato se sono soddisfatte cumulativamente le con- dizioni seguenti: in primo luogo, deve esistere almeno uno dei motivi di efficienza economica elencati all’art. 5 cpv. 2 lett. a LCart, in secondo luogo, l’accordo deve essere necessario per realizzare l’efficienza economica e, in terzo luogo, l’accordo non deve consentire l’eliminazione della concorrenza. 1015

  5. Il concetto di efficienza della legge sui cartelli deve essere inteso in termini economici e, in questo senso, l’aumento di efficienza deve essere di natura economica. La condizione di

1012 DTF 143 II 297, 313 segg. consid. 5.1, Gaba. Giurisprudenza confermata nelle sentenze DTF 144 II 194, 198 consid. 4.3.1, BMW; DTF 144 II 246, 262 consid. 10.1, Altimum; DTF 147 II 72, 101 seg. consid. 6.1–6.2, Hors-Liste Medikamente. 1013 DTF 143 II 297, 315 segg. consid. 5.2.1–5.2.5, 5.3.2, 5.6, Gaba. 1014 DTF 143 II 297, 318 consid. 5.2.5, 323 seg., consid. 5.4, Gaba. V. anche DTF 144 II 194, 198 seg. consid. 4.3.1–4.3.2, BMW; DTF 144 II 246, 262 consid. 10.1, Altimum. 1015 DTF 129 II 18, 45 consid. 10.3 e rinvii, Buchpreisbindung; 143 II 297, 335, consid. 7.1 e rinvii, Gaba; 147 II 72, 107, consid. 7.2 e rinvii, Hors-Liste Medikamente.

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necessità si basa sul principio di proporzionalità applicabile nel diritto amministrativo. Di con- seguenza, una giustificazione per motivi di efficienza economica può essere addotta, unica- mente se l’accordo è idoneo a raggiungere l’obiettivo perseguito, se non sono disponibili altri mezzi meno nocivi per la concorrenza e se la concorrenza non è eccessivamente limitata ri- spetto all’obiettivo perseguito. 1016

  1. Nel caso del presente accordo globale, non risultano motivi di efficienza economica ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LCart, né tali motivi sono stati fatti valere dalle parti al procedimento, ad eccezione di Garage Maffeis.
  2. Nella sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria, Garage Maffeis ha soste- nuto che il sistema introdotto da AMAG nell’ambito delle commesse pubbliche sarebbe stato giustificato da motivi di efficienza economica. 1017 Garage Maffeis avrebbe necessitato del so- stegno di AMAG per partecipare a delle commesse pubbliche che richiedevano delle cono- scenze specifiche per elaborare le offerte riguardanti veicoli speciali con modifiche o sovra- strutture (ad es. i veicoli [...], per il trasporto [...]o per [...]). Senza il sostegno di AMAG, piccole imprese come Garage Maffeis non sarebbero state in grado di inoltrare delle offerte per tali veicoli. Inoltre, tale sostegno contribuiva al raggiungimento degli obiettivi di vendita di Garage Maffeis e, di conseguenza, ad aumentare l’indipendenza e la competitività di quest’ultimo. 1018

Garage Maffeis fa pure valere che AMAG non avrebbe fatto altro che sviluppare un sistema più efficiente e pro-competitivo per aggirare il divieto di subappalto contenuto nella regolamen- tazione ticinese sulle commesse pubbliche (nello specifico, l’art. 24 cpv. 2 LCPubb 1019 ), ripar- tendo gli incarichi tra i concessionari e partner commerciali coinvolti. 1020

  1. Né nella sua presa di posizione, né nella sua arringa nel quadro delle audizioni, Garage Maffeis ha specificato a quali motivi di efficienza economica ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 lett. a LCart esso si appella, limitandosi ad asserire, in maniera generale e superficiale, un migliora- mento della competitività e dell’indipendenza di quest’ultimo. In primo luogo, occorre osservare che tali argomenti sono in contraddizione con quanto affermato poco più avanti nella stessa presa di posizione sulla proposta della Segreteria, secondo cui il sistema sviluppato da AMAG (in particolare il sistema di ribassi e la possibilità di AMAG di risolvere i contratti) avrebbe fortemente limitato l’indipendenza economica dei partner contrattuali. 1021 In secondo luogo, il sostegno nell’elaborazione di offerte per veicoli speciali non era lo scopo della cooperazione. Come risulta dalle rilevanze istruttorie, l’obbiettivo della cooperazione nell’ambito delle com- messe pubbliche aveva come oggetto la ripartizione dei veicoli in gara o aggiudicati in funzione degli obiettivi di vendita e la determinazione in comune del valore delle singole offerte (v. n. marg. 112 segg.). Inoltre, tale cooperazione faceva parte di un disegno comune per ri- durre, se non eliminare, la reciproca pressione concorrenziale, evitare la pressione sul prezzo e, dunque, mantenere elevato il livello dei prezzi di vendita (v. n. marg. 420 seg.). In terzo luogo, anche a volere ammettere, per ipotesi, l’esistenza di uno o più motivi di efficienza eco- nomica elencati all’art. 5 cpv. 2 lett. a LCart, la ripartizione dei veicoli in gara o aggiudicati, la trasmissione di offerte contenenti le condizioni di vendita e il prezzo finale e l’inoltro di offerte di appoggio non costituiscono misure idonee per sopperire a una mancanza di conoscenze tecniche per l’elaborazione di offerte riguardanti veicoli speciali. Per di più, le parti al procedi- mento coinvolte avrebbero avuto a disposizione dei mezzi meno nocivi per la concorrenza per affrontare la presunta mancanza di conoscenze tecniche per l’allestimento di sovrastrutture o

1016 V. Messaggio LCart 1994, FF 1995 I 389, 446 seg., cap. 231.3. Cfr. pure DTF 147 II 72, 107, consid. 7.2 e rinvii, Hors-Liste Medikamente. 1017 Atti XIX.98, n. marg. 23 segg. Cf. pure XX.38, allegato 5, n. marg. 3 segg. 1018 Atti XIX.98, n. marg. 23–25. Cf. pure XX.38, n. marg. 73, allegato 5, n. marg. 4–6. 1019 Legge del 20.2.2001 sulle commesse pubbliche (LCPubb ; RLTI 730.100). 1020 Atti XIX.98, n. marg. 26–27; XX.38, allegato 5, n. marg. 7–8. 1021 Atto XIX.98, n. marg. 17.

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l’esecuzione di modifiche per i veicoli richiesti dal committente. Ad esempio, esse avrebbero potuto limitarsi effettivamente a richiedere delle semplici consulenze senza accordarsi sull’at- tribuzione dei veicoli in gara o discutere/scambiare informazioni sui prezzi o elementi del prezzo, oppure affidarsi a dei professionisti terzi con conoscenze specifiche nel settore. 536. Il fatto che la cooperazione messa in atto dalle imprese coinvolte sia stato un tentativo per aggirare il divieto di subappalto (tra l’altro non assoluto, v. art. 24 cpv. 3 LCPubb) non cambia la sostanza di quanto esposto sopra e potrebbe tutt’al più costituire una grave viola- zione alla normativa ticinese sulle commesse pubbliche (cfr. art. 45a LCPubb). C.6 Conclusione 537. Sulla base delle considerazioni esposte precedentemente, è ritenuta l’esistenza di un accordo orizzontale illecito in materia di concorrenza ai sensi dell’art. 5 cvp. 3 lett. a e c in combinato disposto con il cpv. 1 LCart, tra le imprese indicate al n. marg. 452 riguardante la vendita di autoveicoli nuovi dei marchi del gruppo Volkswagen nel Cantone Ticino negli anni dal 2006 al 2018. C.7 Misure 538. Giusta l’art. 30 cpv. 1 LCart la COMCO decide le misure da adottare o l’approvazione della conciliazione. Misure in questo senso sono sia ordini di eliminare le limitazioni illecite della concorrenza (cfr. n. marg. 539 segg.) sia sanzioni pecuniarie (cfr . n. marg. 550 segg.). C.7.1 Ordine di misure 539. Nel caso di una limitazione illecita della concorrenza, la COMCO può ordinare delle mi- sure per eliminarla, imponendo alle parti al procedimento un obbligo, la cui violazione è san- zionabile, di agire (ordine) o di astenersi dall’agire (divieto). Queste decisioni costitutive de- vono sempre rispettare il principio di proporzionalità, motivo per il quale le misure dipendono dal tipo e dall'intensità della concreta violazione della concorrenza. 1022

  1. Dai considerandi emerge che le parti al procedimento hanno partecipato a un accordo illecito in materia di concorrenza riguardante la vendita di autoveicoli nuovi dei marchi del gruppo Volkswagen nel Cantone Ticino. Queste imprese sono dunque tenute ad assumere un comportamento che impedisca la realizzazione o il rischio di simili limitazioni della concor- renza.
  2. Alle parti al procedimento che non hanno concluso una conciliazione, ovvero Autoron- chetti e Garage Maffeis, è vietato: i. nell’ambito di commesse pubbliche per la fornitura di autoveicoli nuovi: − scambiare con i concorrenti prezzi di vendita delle offerte ed elementi del prezzo di vendita delle offerte prima della scadenza del termine per presentare le offerte, o nella misura in cui non sia stato impartito un termine, prima dell’aggiudicazione; − richiedere ai concorrenti di presentare offerte di sostegno o fittizie o di astenersi dal presentare un’offerta; − presentare offerte di sostegno o fittizie e astenersi dal presentare un’offerta a seguito di un accordo con i concorrenti;

1022 Cfr. DPC 2020/4a, 1830, n. marg. 533 con rinvii, Bauleistungen Graubünden.

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ii. nell’ambito della vendita di veicoli nuovi a clienti finali: − fissare, direttamente o indirettamente, il prezzo di vendita ed elementi del prezzo di vendita, come sconti e pacchetti consegna, con i concorrenti; iii. nell’ambito della vendita di veicoli nuovi a clienti finali e delle relative attività di mar- keting: − concordare con i concorrenti la ripartizione del mercato in funzione di zone geo- grafiche o di partner commerciali. 542. Questi ordini descrivono in modo sufficientemente specifico, completo e chiaro gli obbli- ghi di Autoronchetti e Garage Maffeis per adattare il loro comportamento futuro in conformità alla Legge sui cartelli. In particolare, gli ordini sono direttamente legati alle condotte illegali da loro commesse e impediscono che tali condotte si ripetano. Inoltre, tali obblighi rispettano il principio di proporzionalità, in quanto idonei a raggiungere l'obiettivo di prevenire il ripetersi delle limitazioni della concorrenza identificate, necessari e proporzionati. 543. Violazioni o infrazioni in relazione a questi ordini possono essere soggette a sanzioni amministrative o penali ai sensi degli art. 50 rispettivamente 54 LCart. Tale sanzionabilità de- riva dalla legge stessa, motivo per il quale si può rinunciare a una corrispondente minaccia di sanzioni – la quale sarebbe meramente dichiarativa e non costitutiva – nel dispositivo. 1023

  1. Per quanto riguarda le parti che hanno concluso una conciliazione, si rinvia alla sezione seguente. C.7.2 Conciliazioni
  2. Al posto di ordinare unilateralmente delle misure per eliminare le limitazioni illecite della concorrenza, la COMCO può approvare una conciliazione ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LCart.
  3. Come indicato precedentemente (v. n. marg. 58), la Segreteria ha concluso delle conci- liazioni con le seguenti parti al procedimento: − AMAG, in data 8 giugno 2021, − Tognetti Auto, in data 8 giugno 2021, − Gruppo Karpf, in data 22 giugno 2021, − Garage Weber-Monaco, in data 22 giugno 2021, e − Garage Nessi, in data 23 agosto 2021.
  4. Gli accordi presi nel quadro delle conciliazioni concluse con queste parti al procedimento sono identici e il loro contenuto è il seguente. A Osservazioni preliminari a) La seguente conciliazione ai sensi dell’art. 29 LCart avviene per facilitare ed ab- breviare il procedimento 22-0489 nell’interesse di tutte le parti coinvolte e giun- gere – previa approvazione della Commissione della concorrenza (COMCO) – ad una conclusione formale. b) Per raggiungere gli obiettivi di cui alla lettera a), l’accertamento dei fatti e la valu- tazione giuridica sono ridotte il più possibile. Di conseguenza, la portata ed il

1023 Cfr. REKO/WEF, 9.6.2005, DPC 2005/3, 530 consid. 6.2.6, Telekurs Multipay; TAF, 3.10.2007, DPC 2007/4, 653 consid. 4.2.2, Flughafen Zürich AG, Unique.

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grado di dettaglio delle motivazioni della decisione della COMCO possono essere parzialmente ridotte rispetto ad una decisione senza una conciliazione. c) Con la firma della presente conciliazione (su riserva dell’approvazione della COMCO) le misure relative a tutte le limitazioni alla concorrenza oggetto dell'in- chiesta 22-0489 nei confronti di [parte] saranno stabilite di comune accordo ed in via definitiva. d) La volontà e la disponibilità di [parte] di concludere la seguente conciliazione sa- ranno riconosciute dalla Segreteria come comportamento cooperativo e saranno prese in considerazione quali circostanze attenuanti della sanzione nel quadro della proposta di decisione. Sulla base della situazione attuale, la Segreteria in- tende proporre alla COMCO una sanzione dell'ordine di franchi [...] a franchi [...]. Tuttavia, la determinazione definitiva dell'ammontare della sanzione è lasciata al giudizio della COMCO e avviene nella decisione che mette fine al procedimento. [per le parti al procedimento che hanno firmato la conciliazione, gli importi delle sanzioni di cui alla lett. d delle osservazioni preliminari sono i seguenti: AMAG: franchi [...]. a franchi [...].; Gruppo Karpf: franchi [...] a franchi [...]; Garage Nessi: franchi [...] a franchi [...]; Garage Weber-Monaco: franchi [...] a franchi [...]; Tognetti Auto: franchi [...] a franchi [...].] e) Se la COMCO non dovesse approvare questa conciliazione, l’inchiesta sarà por- tata a termine secondo la procedura ordinaria. f) Anche se la conclusione della presente conciliazione non costituisce per [parte] un riconoscimento [della ricostruzione della fattispecie e] della valutazione giuri- dica effettuata dalle autorità in materia di concorrenza, [parte] afferma che, in caso di approvazione della presente conciliazione da parte della COMCO e qua- lora il quadro sanzionatorio proposto ai sensi della lettera d) non venga superato, il ricorso a rimedi giuridici è reso inutile. g) Con questa conclusione del procedimento, i costi di procedura sono posti propor- zionalmente a carico delle parti. B Accordi

  1. [Parte] si impegna, nell’ambito di commesse pubbliche per la fornitura di veicoli nuovi: a) a non scambiare con i concorrenti prezzi di vendita delle offerte ed ele- menti del prezzo di vendita delle offerte prima della scadenza del termine per presentare le offerte, o nella misura in cui non sia stato impartito un termine, prima dell’aggiudicazione; b) a non richiedere ai concorrenti di presentare offerte di sostegno o fittizie o di astenersi dal presentare un’offerta; c) a non presentare offerte di sostegno o fittizie e non astenersi dal presen- tare un’offerta a seguito di un accordo con i concorrenti.
  2. [Parte] si impegna, nell’ambito della vendita di veicoli nuovi a clienti finali, a non fissare, direttamente o indirettamente, il prezzo di vendita ed elementi del prezzo

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di vendita, come sconti e pacchetti consegna, con i concorrenti ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 lett. a LCart. 3. [Parte] si impegna, nell’ambito della vendita di veicoli nuovi a clienti finali e delle relative attività di marketing, a non concordare con i concorrenti la ripartizione del mercato in funzione di zone geografiche o di partner commerciali ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 lett. c LCart. 548. Le conciliazioni menzionate sopra obbligano le parti al procedimento a conformare il loro comportamento futuro alla Legge sui cartelli. Gli accordi presi nel quadro di tali conciliazioni sono sufficientemente specifici, completi e chiari. Attraverso queste conciliazioni, le limitazioni illecite della concorrenza identificate nel presente procedimento sono eliminate ed è fornita sufficiente chiarezza giuridica per le imprese coinvolte. 549. Violazioni o infrazioni in relazione a queste conciliazioni possono essere soggette a san- zioni amministrative o penali ai sensi degli art. 50 rispettivamente 54 LCart. Tale sanzionabilità deriva dalla legge stessa, motivo per il quale si può rinunciare a una corrispondente minaccia di sanzioni – la quale sarebbe meramente dichiarativa e non costitutiva – nel dispositivo. 1024

C.7.3 Sanzioni 550. Giusta l’art. 49a cpv. 1 LCart all’impresa che partecipa a un accordo illecito secondo l’art. 5 cpv. 3 e 4 LCart o attua una pratica illecita secondo l’art. 7 LCart è addossato un importo sino al 10 % della cifra d’affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi. L’importo concreto è calcolato in funzione della durata e della gravità delle pratiche illecite. Nella determinazione di questo importo è tenuto adeguatamente conto del presunto guadagno che l’impresa ha conseguito con le pratiche illecite. C.7.3.1 In generale 551. Sulla base della ratio legis della normativa, le sanzioni amministrative previste dall’art. 49a segg. LCart – e in particolare le sanzioni dirette introdotte con la revisione della Legge sui cartelli del 2003 per le violazioni alla concorrenza particolarmente gravi – sono de- stinate a garantire un’applicazione efficace delle regole di concorrenza e, attraverso il loro effetto preventivo, a impedire delle violazioni alla concorrenza. 1025 Delle sanzioni dirette pos- sono essere pronunciate solo assieme a una decisione finale che accerti l’illiceità della limita- zione della concorrenza in questione. 1026

  1. La misura sanzionatoria prevista all’art. 49a LCart ha un carattere simile al diritto pe- nale. 1027 Pertanto, di principio, si applicano le garanzie procedurali previste agli art. 6 e 7 CEDU e agli art. 30 e 32 Cst. (v. anche n. marg. 87), la cui portata deve essere determinata nel quadro dell’esame delle singole garanzie. 1028 Tuttavia, il procedimento relativo ai cartelli sono

1024 Cfr. REKO/WEF, 9.6.2005, DPC 2005/3, 530 consid. 6.2.6, Telekurs Multipay; TAF, 3.10.2007, DPC 2007/4, 653 consid. 4.2.2, Fl ughafen Zürich AG, Unique. 1025 Messaggio del 7.11.2001 concernente la revisione della legge sui cartelli (di seguito: Messaggio LCart 2003), FF 2002 1835, 1836, 1846 segg. e 1853 seg.; S TEFAN BILGER, Das Verwaltungsver- fahren zur Untersuchung von Wettbewerbsbeschränkungen, 2002, 92. 1026 FF 2002 1835, 1846. 1027 DTF 139 I 72, 78 segg., consid. 2.2.2, Publigroupe SA et al./WEKO. V. anche DTF 147 II 72, 111 consid. 8.2 con rinvii, Hors-Liste Medikamente. 1028 DTF 139 I 72, 78 segg., consid. 2.2.2, Publigroupe SA et al./WEKO.

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dei procedimenti amministrativi, anche se la sanzione giusta l’art. 49a LCart rappresenta una sanzione penale ai sensi dell’art. 6 CEDU. 1029

C.7.3.2 Condizioni C.7.3.2.1 Fattispecie legale dell’art. 49a LCart 553. L'imposizione di una sanzione alle parti al procedimento presuppone che la fattispecie legale dell'art. 49a cpv. 1 LCart sia adempiuta. Secondo questa disposizione, a un’impresa che partecipa a un accordo illecito ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 o 4 LCart o attua una pratica illecita ai sensi dell'art. 7 LCart è inflitta una sanzione. Una sanzione può dunque essere pronunciata, se 1) è stata stabilita l’esistenza di un comportamento illecito ai sensi dell’art. 49a LCart, 2) il comportamento illecito è stato adottato da un’impresa ai sensi della Legge sui cartelli. 554. In casu, queste condizioni sono soddisfatte. Le parti al procedimento hanno assunto un comportamento illecito e sanzionabile ai sensi dell’art. 49a LCart, in quanto hanno partecipato a un accordo illecito ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 lett. a e c in combinato disposto con il cpv. 1 LCart (v. n. marg. 537). Tutte e sette le parti al procedimento erano al momento della realiz- zazione delle fattispecie accertate delle imprese ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 e 1 bis LCart (v. n. marg. 452). 555. Per la questione della sanzionabilità non è decisivo determinare se l’accordo illecito ha condotto a un’eliminazione della concorrenza efficace o a un intralcio notevole della concor- renza. 1030

C.7.3.2.2 Imputabilità 556. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’imputabilità rappresenta l’elemento soggettivo della fattispecie legale dell’art. 49a cpv. 1 LCart. 1031 Per ammettere l’imputabilità, decisiva è un’oggettiva mancanza di diligenza nel senso di una colpa organizzativa. 1032

  1. Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale, un’impresa è perseguibile se le possono essere imputate delle carenze organizzative, anche senza che la violazione sia la conseguenza del comportamento di una determinata persona fisica. Nell'ambito del diritto dei cartelli, l'obbligo di diligenza deriva principalmente dalla Legge sui cartelli, che le imprese sono tenute a rispettare. In questo senso, esse sono tenute ad astenersi dal concludere accordi in materia di concorrenza ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 e 4 LCart. Nel caso in cui è stabilita l’esistenza di un comportamento anticoncorrenziale, di regola è violato anche l'obbligo oggettivo di dili- genza, poiché le imprese sono tenute a informarsi sulle norme della LCart e sulla prassi in materia. Inoltre, le imprese hanno anche la possibilità di rivolgersi alla COMCO per ottenere informazioni sulla situazione giuridica attuale. 1033

1029 DTF 147 II 72, 112 consid. 8.3.2 con rinvii, Hors-Liste Medikamente. 1030 DTF 143 II 297, 337 segg., consid. 9, Gaba. 1031 Sentenza del TF 2C_484/2010 del 29.6.2012, consid. 12.2.2 (considerando non pubblicato in DTF 139 I 72), Publigroupe SA et al./WEKO. V. anche DTF 147 II 72, 112, consid. 8.4.1, Hors-Liste Medikamente; DTF 146 II 217, 252 seg., consid. 8.5.1, Swisscom/WEKO; DTF 143 II 297, 344, consid. 9.6.1 con ulteriori rinvii, Gaba. 1032 DTF 147 II 72, 113, consid. 8.4.2 con rinvii, Hors-Liste Medikamente. 1033 Ibid.

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  1. In particolare, un’oggettiva mancanza di diligenza nel senso di una colpa organizzativa è data, se un’impresa adotta o continua un comportamento, nonostante sia cosciente del fatto che questo comportamento potrebbe essere eventualmente illecito. 1034

  2. Solo in rari casi non è data l’imputabilità, come ad esempio, se l’impresa non era a co- noscenza della violazione della Legge sui cartelli commessa da un dipendente senza funzione d’organo e non sarebbe stata in grado di averne conoscenza neppure se si fosse adeguata- mente organizzata e se essa ha preso tutte le misure ragionevoli per prevenire la violazione del diritto dei cartelli. 1035

  3. Nella presente fattispecie, la violazione alla Legge sui cartelli contestata è imputabile a tutte le imprese elencate al n. marg. 452, a prescindere dall’intensità della loro partecipazione all’accordo globale, di cui è tenuto conto in sede di calcolo della sanzione (v. n. marg. 593 segg.).

  4. Le persone fisiche che hanno agito per conto delle imprese coinvolte e che hanno con- cluso l’accordo illecito in materia di concorrenza lo hanno fatto consapevolmente (come risulta in particolare da alcuni scambi di email, v. n. marg. 136, 161, 164, 269, 379) o ne hanno ac- cettato l’effetto anticoncorrenziale, ovvero hanno perlomeno agito in questo senso con dolo eventuale.

  5. Inoltre, tali persone fisiche avevano il diritto di firma, appartenevano alla direzione delle imprese o erano diretti subalterni di membri della dirigenza. La loro intenzione (o dolo even- tuale) riguardo ai comportamenti che hanno intrapreso può quindi essere attribuita senz’altro alle rispettive imprese.

  6. Infine, non risultano motivi che impediscano di imputare alle imprese elencate al n. marg. 452 la violazione alla Legge sui cartelli accertata, né tali motivi sono stati sollevati da quest’ul- time. C.7.3.2.3 Sanzionabilità dal punto di vista temporale

  7. Ai sensi dell’art. 49a cpv. 3 lett. b LCart non vi è sanzione, se la limitazione della concor- renza ha cessato di esplicare i suoi effetti da oltre cinque anni prima dell’apertura dell’inchiesta. Per valutare questo periodo di cinque anni, deve essere presa in considerazione l'intera durata del cartello.

  8. Nel presente caso, l’accordo illecito in materia di concorrenza è durato perlomeno fino all’apertura dell’inchiesta, ovvero il 26 giugno 2018 (v. n. marg. A.3.1 e 419). Pertanto, dal punto di vista temporale non vi sono impedimenti a sanzionare la presente violazione del diritto dei cartelli.

  9. Nella sua presa di posizione del 24 febbraio 2022 sulla proposta delle Segreteria, Ga- rage Maffeis ha fatto valere che, in virtù dell’art. 49a cpv. 3 lett. b LCart, le condotte precedenti al 26 giugno 2013 sarebbero prescritte e che solo quelle riguardanti il periodo tra il 26 giugno 2013 e il 26 giugno 2018 potrebbero essere prese in considerazione per stabilire l’importo della sanzione. 1036

  10. Innanzitutto, vale precisare che la legge sui cartelli non prevede un vero e proprio ter- mine di prescrizione dell’azione per il perseguimento dei comportamenti sanzionabili giusta

1034 Sentenza del TF 2C_484/2010 del 29.6.2012, consid. 12.2.2 (considerando non pubblicato in DTF 139 I 72), Publigroupe SA et al./WEKO. 1035 DPC 2011/1, 189 n. marg. 558 con rinvii, SIX/DCC. 1036 Atto XIX.98, n. marg. 31–34.

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l’art. 49a LCart. 1037 Tutt’al più, il termine di cinque anni previsto all’art. 49a cpv. 3 lett. b LCart può essere considerato come un termine di decadenza, in virtù del quale è possibile sanzio- nare delle violazioni alla legge sui cartelli, se l’inchiesta è aperta tempestivamente. 1038 Inoltre, l’art. 49a cpv. 3 lett. b LCart deve essere interpretato in funzione della limitazione della con- correnza, ossia l’atto, e non dell’impresa. 1039 Di conseguenza, per sanzionare un’impresa è sufficiente che l’inchiesta sia stata aperta entro il termine cinque anni dalla cessazione della limitazione della concorrenza nei confronti di una qualsiasi delle imprese coinvolte. 1040

  1. Nel presente caso, l’accordo globale in questione è esistito dal 2006 al 26 giugno 2018. Tale accordo è da ritenere come un’unica e duratura limitazione alla concorrenza che è ces- sata al più tardi nel giugno del 2018. Il termine indicato all’art. 49a cpv. 3 lett. b LCart verrebbe così a scadere il 26 giugno 2023. Come già considerato nel quadro del concetto di accordo globale (v. n. marg. 486), sarebbe “artificioso” frazionare un comportamento continuato, carat- terizzato da un’unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte. Pertanto, non può essere se- guita la tesi di Garage Maffeis quando afferma che solo le condotte dal 26 giugno 2013 al 26 giugno 2018 possono essere sanzionate. C.7.3.2.4 Conclusione intermedia
  2. In base a quanto esposto sopra, le condizioni ai sensi dell'art. 49a cpv. 1 LCart sono soddisfatte e le imprese elencate al n. marg. 452 sono quindi da sanzionare per la loro parte- cipazione all’accordo orizzontale illecito in materia di concorrenza ai sensi dell’art. 5 cvp. 3 lett. a e c in combinato disposto con il cpv. 1 LCart riguardante la vendita di autoveicoli nuovi dei marchi del gruppo Volkswagen nel Cantone Ticino negli anni dal 2006 al 2018. C.7.3.3 Attribuzione della violazione del diritto dei cartelli
  3. Una volta stabilita l’imputabilità delle violazioni del diritto dei cartelli, occorre valutare in che misura tali violazioni possano essere attribuite alle parti al procedimento. A tale scopo è decisivo determinare quali sono gli enti responsabili per l’impresa, vale a dire quali persone giuridiche o persone fisiche o comunità giuridiche (ad esempio, società in nome collettivo) erano o sono responsabili delle imprese inadempienti. Nella misura in cui le parti al procedi- mento erano rispettivamente sono gli enti responsabili delle imprese inadempienti all'epoca del reato così come attualmente, l'attribuzione delle violazioni del diritto dei cartelli non solleva questioni specifiche. Questo è il caso delle seguenti imprese (le società responsabili sono elencate tra parentesi): − Autoronchetti (Autoronchetti Sagl); − Gruppo Karpf (Garage Karpf & Co. e GARAGE 3 VALLI SA); − Garage Maffeis (Garage Carrozzeria Maffeis SA); − Garage Nessi (Garage Nessi SA); − Garage Weber-Monaco (GARAGE WEBER-MONACO SA);

1037 DPC 2013/4, 632 seg., n. marg. 1012 seg., Wettbewerbsabreden im Strassen- und Tiefbau im Kan- ton Zürich. Cfr. anche C HRISTOPH TAGMANN/BEAT ZIRLICK, in: Basler Kommentar, Kartellgesetz, Am- stutz/Reinert (ed.), 2a ed., 2021, art. 49a n. marg. 240. 1038 V. TAF B-771/2012 del 25.6.2018, consid. 9.2.4, Wettbewerbsabreden im Strassen- und Tiefbau im Kanton Aargau/Cellere gegen WEKO; DPC 2020/4a, 1833, n. marg. 555, Bauleistungen Grau- bünden. Cfr. pure TAGMANN/ZIRLICK (n. 1037), art. 49a n. marg. 241. 1039 TAF, B-5119/2019 del 9.8.2021, consid. 5.2–5.6, Centorame/WEKO. 1040 TAGMANN/ZIRLICK (n. 1037), art. 49a n. marg. 242a.

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− TOGNETTI AUTO SA. Le parti al procedimento menzionate sopra devono essere sanzionate per la violazione al di- ritto dei cartelli commessa dalle imprese di cui sono responsabili. 571. L’attribuzione delle violazioni del diritto dei cartelli deve invece essere particolarmente esaminata laddove la responsabilità dell’impresa è mutata durante o dopo la commissione del fatto, nominatamente nel caso di concentrazioni d’impresa e ristrutturazioni. Nella presente fattispecie, sono esaminati la ristrutturazione interna al gruppo AMAG (v. sez. C.7.3.3.2), la questione riguardante la presunta continuità economica tra [...] e Garage 3 Valli (v. sez. C.7.3.3.3) e la continuità economica tra [...] e Garage Nessi SA (v. sez. C.7.3.3.4). C.7.3.3.1 Successione legale e continuità economica 572. Secondo la prassi della COMCO, una violazione del diritto della concorrenza non è at- tribuibile al nuovo ente responsabile di un’impresa solo nel caso di una vera e propria succes- sione legale (ad esempio, a seguito di una fusione), ma anche nei casi in cui un'impresa esi- stente viene continuata sotto un nuovo ente responsabile da un punto di vista puramente economico (concetto della “continuità economica”), per esempio nel contesto di un asset deal 1041 o in caso di ristrutturazioni interne di un’impresa (riorganizzazione della struttura so- cietaria) 1042 . In questo contesto, è necessario esaminare se l'impresa che ha violato la Legge sui cartelli esiste ancora in termini economici. In tal caso, possono essere sanzionate, da un lato, quelle società che nel periodo della violazione alla LCart erano gli enti responsabili, e dall'altro lato, quelle società che sono diventate successivamente enti responsabili della so- cietà che ha continuato a esistere. 1043

  1. Il concetto di continuità economica applicato al diritto della concorrenza ha origine nella giurisprudenza europea. 1044 Nella sentenza ETI, la CGUE ha precisato che l’applicazione di questo principio è giustificato dalla necessità di garantire l’effetto dissuasivo delle sanzioni comminate a fronte delle violazioni al diritto in materia di concorrenza (“A quest’ultimo riguardo, occorre considerare che una sanzione inflitta ad un’impresa che continua ad esistere giuridi- camente, ma non esercita più attività economiche, rischia di essere priva di effetto dissua- sivo”). 1045 In questa sentenza, la CGUE ha anche ricordato che “[...] se nessun’altra possibilità di imposizione della sanzione ad un ente diverso da quello che ha commesso l’infrazione fosse prevista, alcune imprese potrebbero sfuggire alle sanzioni per il semplice fatto che la loro iden- tità è stata modificata a seguito di ristrutturazioni, cessioni o altre modifiche di natura giuridica o organizzativa. Lo scopo di reprimere comportamenti contrari alle regole della concorrenza e di prevenirne la ripetizione mediante sanzioni dissuasive sarebbe pertanto compromesso”. 1046

La CGUE ha anche aggiunto che “[...] qualora un ente che ha commesso un’infrazione alle regole della concorrenza sia oggetto di una modifica di natura giuridica o organizzativa, tale

1041 Cfr. DPC 2020/4a, 1835, n. marg. 562, Bauleistungen Graubünden; DPC 2019/2, 322, n. marg. 746 segg., Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin I; DPC 2019/2, 302, n. marg. 85 segg., Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin V; DPC 2017/3, 454 n. marg. 261 segg., Hoch- und Tiefbauleistungen Münstertal. 1042 TAF B-831/2011 del 18.12.2018 consid. 61, 129, 1502 segg., SIX/DCC. V. pure TAF B-5130/2019 del 9.8.2021, consid. 7.5.2, Schlup AG et al./WEKO. Cfr. a questo proposito anche DPC 2020/3a, 1100 segg., n. marg. 1149 segg., 1173 segg., Bauleistungen See-Gaster; DPC 2020/4a, 1835, n. marg. 562, Bauleistungen Graubünden. 1043 DPC 2020/4a, 1835, n. marg. 562 con rinvii, Bauleistungen Graubünden. 1044 Cfr. ad esempio CGUE, ECLI:EU:C:1975:174, n. marg. 84 e 87, Suiker Unie; CGUE, ECLI:EU:C:2007:775, n. marg. 40 segg., ETI; Tribunale UE, ECLI:EU:T:1991:74, n. marg. 236, Enichem Anic. 1045 CGUE, ECLI:EU:C:2007:775, n. marg. 40, ETI. 1046 CGUE, ECLI:EU:C:2007:775, n. marg. 41, ETI.

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modifica non ha necessariamente l’effetto di creare una nuova impresa esente dalla respon- sabilità per i comportamenti anticoncorrenziali del precedente ente se, sotto l’aspetto econo- mico, vi è identità fra i due enti” (carattere in grassetto aggiunto). 1047

  1. Secondo la prassi della COMCO, per valutare l’esistenza di una continuità economica, occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso. In particolare, sono determinanti i criteri seguenti: 1048

− ripresa del personale (in particolare, persone chiave), dell’inventario e dei locali; − identica attività economica (dal punto di vista materiale e geografica); − ripresa del know-how, registro dei clienti e altri valori immateriali; − entrata nei contratti; − aspetto esterno (ad esempio, ragione sociale uguale o simile, “corporate identity”). C.7.3.3.2 Ristrutturazione interna al gruppo AMAG 575. A inizio del 2018 è avvenuta una ristrutturazione interna al gruppo AMAG caratterizzata dagli aspetti principali seguenti: − Fino al 31 dicembre 2017 le divisioni Import e Retail erano riunite sotto la precedente società denominata AMAG Automobili e Motori SA, società figlia di Careal Holding SA (divenuta Careal Property Group SA il 1° gennaio 2018; n. marg. 3). A seguito della ristrutturazione interna al gruppo AMAG (n. marg. 2 seg.), il 1° gennaio 2018 la prece- dente società denominata AMAG Automobili e Motori SA è divenuta AMAG Import SA (qui abbreviata: AMAG Import), riprendendo così le attività come importatore generale di veicoli e di pezzi di ricambio originali dei marchi del gruppo Volkswagen (v. n. marg. 4). − Sempre fino al 31 dicembre 2017 la precedente società denominata AMAG Automobili e Motori SA disponeva di sue succursali nel Cantone Ticino, elencate al n. marg. 9 e riunite sotto la direzione di AMAG Ticino. − A sua volta, a partire dal 1° gennaio 2018 la divisione Retail della precedente società denominata AMAG Automobili e Motori SA è stata trasferita alla nuova società AMAG Automobili e Motori SA (qui abbreviata: AMAG; v. n. marg. 8). − Dal 1° gennaio 2018 AMAG Group SA (qui abbreviata: AMAG Group) ha ripreso tutte le attività legate al settore degli autoveicoli e insieme a Careal Property Group SA (pre- cedentemente Careal Holding SA) fanno parte del gruppo AMAG (v. n. marg. 3). AMAG Group SA è la società madre sia di AMAG Import SA sia di AMAG Automobili e Motori SA (v. illustrazione 1). 576. Sulla base degli elementi esposti sopra (n. marg. 575 ) emerge che con la ristrutturazione interna al gruppo AMAG sono stati semplicemente spostati attivi e passivi di società apparte- nenti allo stesso gruppo. Le succursali nel Cantone Ticino della precedente società denomi- nata AMAG Automobili e Motori SA (riunite sotto la direzione di AMAG Ticino ed elencate al n. marg. 9) sono divenute a partire dal 1° gennaio 2018 succursali della nuova società AMAG Automobili e Motori SA e hanno quindi continuato a esistere dal punto di vista economico all’interno della struttura del gruppo AMAG. Pertanto, sulla base dei criteri enunciati sopra (v.

1047 CGUE, ECLI:EU:C:2007:775, n. marg. 42, ETI. 1048 Cfr. DPC 2020/4a, 1835 seg., n. marg. 563 con rinvii, Bauleistungen Graubünden.

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n. marg. 572 segg.) sussiste una funzionale identità d’impresa tra queste due entità ( prece- dente società denominata AMAG Automobili e Motori SA e nuova AMAG Automobili e Motori SA), entrambe società figlie di AMAG Group SA (precedentemente Careal Holding SA, dive- nuta Careal Property Group SA). Di conseguenza, AMAG Group SA e la nuova società deno- minata AMAG Automobili e Motori SA sono responsabili per i comportamenti adottati dalle succursali riunite sotto la direzione di AMAG Ticino durante il periodo tra il 2006 e il 2018 e, per questo motivo, devono essere sanzionate. C.7.3.3.3 Nessuna continuità economica tra [...] e Garage 3 Valli 577. I n merito alla fondazione di Garage 3 Valli, la Segreteria ha svolto delle indagini (v. n. marg. 54 seg.) per determinare la natura delle relazioni tra il Gruppo Karpf e [...], fallita nel 2016 (v. n. marg. 16), rispettivamente [...], ex titolare di questa ditta individuale. Dalle risul- tanze istruttorie (v. n. marg. 16–20) emerge che [...], che egli non è più [...] di Garage 3 Valli dal 20 gennaio 2016 (e dunque più di un mese prima dell’inizio dell’attività di quest’impresa) e che dal punto di vista della percezione della clientela non risultano elementi che indicano un legame tra Garage 3 Valli e [...]. 1049 [...] e il possesso di una lista di ex clienti di [...] non sono di per sé circostanze sufficienti a fondare l’esistenza di una identità economica tra [...] e Ga- rage 3 Valli. 578. A ciò si aggiunge che non vi sono neppure elementi che inducono a ritenere che Garage 3 Valli sia stata fondata allo scopo di eludere eventuali sanzioni in materia di diritto dei cartelli per comportamenti attribuili a [...]. 579. Per tali ragioni e alla luce dei criteri stabiliti dalla prassi della COMCO in relazione alla continuità economica (v. n. marg. 574), non è data la continuità economica tra Garage 3 Valli e [...]. Gruppo Karpf non è dunque tenuto responsabile degli eventuali comportamenti illeciti di [...], il quale a ogni modo non è destinatario dell’inchiesta in ragione della fine della sua esistenza giuridica (v. n. marg. 21). C.7.3.3.4 Continuità economica tra [...] e Garage Nessi SA 580. Come indicato precedentemente (v. n. marg. 23), in data 26 giugno 2018 Garage Nessi SA ha assunto attivi e passivi della ditta individuale [...]. Sia [...] sia [...] sono rimasti attivi nella nuova società Garage Nessi SA, il primo come [...] e il secondo a beneficio di [...]. Infine, l’attività economica di Garage Nessi SA è identica a quella della ditta individuale [...]. 581. Conformemente alla prassi della COMCO (v. n. marg. 574), sulla base di tali elementi è pacifico ritenere un evidente legame di continuità economica tra la ditta individuale [...] e Garage Nessi SA. C.7.3.4 Calcolo 582. La conseguenza giuridica di una violazione ai sensi dell'art. 49a cpv. 1 LCart è l'imposi- zione all'impresa inadempiente di un importo fino al 10 % della cifra d'affari realizzata in Sviz-

1049 Per un confronto si veda ad esempio DPC 2019/2, 310, n. marg. 89, Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin V, decisione nella quale è stata ammessa la continuità economica tra la società Broggi Lenatti AG (di seguito: Broggi Lenatti) e P. Lenatti AG (di seguito: Lenatti) sulla base degli aspetti seguenti: ripresa da parte di Broggi Lenatti dell’inventario, del personale specializzato nella costru- zione e di immobili di Lenatti, identica attività economica, legame tra Broggi Lenatti e Lenatti per- cepito dall’esterno (espressamente menzionato nel quadro di alcune operazioni commerciali e sul sito web di Broggi Lenatti AG).

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zera negli ultimi tre esercizi. Questo importo è quindi la massima sanzione possibile. La san- zione concreta è calcolata in funzione della durata e della gravità delle pratiche illecite, tenendo adeguatamente conto del presunto guadagno che l'impresa ha conseguito tramite tali pratiche. 583. I criteri di calcolo concreti e quindi i singoli aspetti del calcolo della sanzione sono spe- cif icati nell’OS LCart (cfr. art. 1 lett. a OS LCart). La determinazione dell'importo della sanzione rientra, di principio, nel potere discrezionale della COMCO, il quale è tuttavia limitato dal prin- cipio di proporzionalità (art. 2 cpv. 2 OS LCart) e dal principio di uguaglianza di trattamento. 1050

La COMCO determina l'importo effettivo della sanzione in funzione delle circostanze specifi- che del singolo caso e individualmente per ogni impresa coinvolta nella violazione alla LCart entro i limiti stabiliti dalla legge. 1051

  1. Di regola, la base per determinare la cifra d’affari massima rilevante è il bilancio annuale dell’impresa. Nel caso di gruppi di società, la cifra d’affari massima rilevante risulta general- mente dal bilancio consolidato. Ciò vale anche per la determinazione dell’importo di base, nella misura in cui le relative posizioni sono disponibili nel bilancio annuale o consolidato. In caso contrario, è necessario fondarsi su determinate posizioni indicate nella contabilità e nei con- teggi specifici. 1052 Inoltre, la cifra d'affari ai sensi dell'art. 49a cpv. 1 LCart è calcolata in modo analogo secondo i criteri di calcolo della cifra d’affari in caso di concentrazioni d’imprese e quindi gli art. 4 e 5 OCCI si applicano per analogia. 1053 Pertanto, conformemente all’art. 5 cpv. 2 OCCI (applicato per analogia) nel caso di gruppi di società non è tenuto conto della cifra d’affari realizzata sulla base di transazioni interne. 1054

  2. Nel presente caso occorre segnalare che, per quanto riguarda Gruppo Karpf, sebbene Garage Karpf e Garage 3 Valli formano un gruppo di società (v. n. marg. 12), non è stato fornito un bilancio consolidato, ma dei bilanci e dei conti economici separati. Le cifre d’affari di Gruppo Karpf sono dunque state determinate addizionando quelle delle società facenti parte del gruppo e, in applicazione per analogia dell’art. 5 cpv. 2 OCCI, così come pure fatto valere dallo stesso Gruppo Karpf 1055 , sottraendo le cifre d’affari realizzate sulla base delle transazioni interne tra Garage Karpf e Garage 3 Valli. C.7.3.4.1 Importo di base

  3. Giusta l’art. 3 OS LCart, l'importo di base costituisce, a seconda della gravità e del tipo di infrazione, sino al 10 % della cifra d’affari realizzata in Svizzera dall’impresa in questione sui mercati pertinenti negli ultimi tre esercizi. In conformità con questa disposizione, la cifra d’affari rilevante è quella realizzata nei tre esercizi precedenti la fine della limitazione illecita alla concorrenza. 1056 Il riferimento a questo periodo ha anche come scopo quello di sottrarre il profitto ottenuto dal cartello.

1050 Cfr. PETER REINERT, in: Stämpflis Handkommentar zum Kartellgesetz, Baker & McKenzie (ed.), 2001, art. 49a n. marg. 14; DPC 2006/4, 661 n. marg.236, Flughafen Zürich AG (Unique) – Valet Parking. 1051 DPC 2009/3, 212 seg., n. marg. 111, Elektroinstallationsbetriebe Bern. 1052 Cfr. TAF B-831/2011 del 18.12.2018 consid. 1561, Sanktionsverfügung – DCC. 1053 Cfr. ad esempio DPC 2021/1, 203, consid. 396, Eishockey Pay-TV. 1054 Cfr. DPC 2014/4, 701, n. marg. 226, Preispolitik und andere Verhaltensweisen der SDA; DPC 2013/4, 609, n. marg. 928, Wettbewerbsabreden im Strassen- und Tiefbau im Kanton Zürich; DPC 2011/1, 191, n. marg. 570, SIX/Terminals mit Dynamic Currency Conversion (DCC); DPC 2009/3, 121, n. marg. 113, Elektroinstallationsbetriebe Bern. 1055 Atto I.711. 1056 Cfr. in questo senso anche DPC 2012/2, 270 n. marg. 1083 tabella 3, così come n. marg. 1097 tabella 5, Wettbewerbsabreden im Strassen- und Tiefbau im Kanton Aargau; DPC 2016/2, 428

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  1. Nella presente fattispecie l’accordo globale è terminato nel giugno del 2018. Per il calcolo delle sanzioni sono dunque utilizzate le cifre d’affari degli anni 2015, 2016 e 2017. (i) Limite superiore dell’importo di base (cifra d’affari sul mercato pertinente)

  2. I l limite superiore dell’importo di base corrisponde al 10 % della cifra d’affari realizzata dall’impresa sui mercati rilevanti nel corso degli ultimi tre esercizi precedenti la fine della limi- tazione illecita alla concorrenza (art. 3 OS LCart); dunque non solo la cifra d’affari realizzata esclusivamente attraverso il comportamento anticoncorrenziale. 1057

  3. Nel presente caso sono determinanti le cifre d’affari realizzate dalle parti al procedimento con la vendita di autoveicoli nuovi nel Cantone Ticino (v. in relazione al mercato pertinente n.marg. 507 segg.) durante gli anni 2015, 2016 e 2017. Ne risultano i limiti superiori degli importi di base indicati nella tabella sottostante. Parti al procedimento Cifra d’affari 2015 – 2017 sul mercato pertinente (in CHF)

Percentuale determinante

Limite massimo dell’importo di base (in CHF)

AMAG [...] 10 % [...] Autoronchetti [...] 10 % [...] Gruppo Karpf [...] 10 %

[...] Garage Maffeis [...] 10 % [...] Garage Nessi [...] 10 % [...] Garage Weber-Monaco [...] 10 % [...] Tognetti Auto [...] 10 % [...] Tabella 2: Limiti superiori degli importi di base

seg., n. marg. 326 e 332 con rinvii, Altimum SA (auparavant Roger Guenat SA). V. pure DPC 2020/4a, 1837, n. marg. 570, Bauleistungen Graubünden. 1057 Cfr. TAF B-831/2011 del 18.12.2018 consid. 1576, Sanktionsverfügung – DCC.

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(ii) Presa in considerazione della gravità e del tipo di infrazione 590. Giusta l'art. 3 OS LCart l'importo di base calcolato sulla base della cifra d’affari deve essere determinato a seconda della gravità e del tipo di infrazione (cfr. pure Opuscolo espli- cativo OS LCart 1058 , pagg. 2 seg.). Le sette imprese coinvolte nell'accordo globale hanno adot- tato un comportamento illecito ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 LCart. Sulla base di fattori oggettivi 1059 , occorre dunque esaminare la gravità di questa violazione alla Legge sui cartelli. 1060

  1. In linea di principio, la gravità dell'infrazione deve essere valutata caso per caso, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti. Considerazioni generali sulla qualificazione come gravi di accordi concreti sono possibili solo in misura molto limitata, poiché la valutazione dipende sempre e notevolmente dalle circostanze specifiche del singolo caso. Indubbiamente, accordi ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 LCart che eliminano la concorrenza – cosiddetti accordi orizzontali duri – costituiscono generalmente delle gravi violazioni alla Legge sui cartelli. Tenuto conto del notevole pericolo potenziale che li caratterizzano, gli accordi orizzontali che eliminano la concorrenza sui prezzi sono generalmente considerati come particolarmente gravi e vengono loro attribuiti delle percentuali per il calcolo concreto dell’importo di base che si situano tra il 7 e il 10 %. Gli accordi che intralciano notevolmente la concorrenza e che non possono essere giustificati da motivi di efficienza economica tendono a essere ponderati in maniera meno se- vera. Inoltre, le limitazioni alla concorrenza che adempiono simultaneamente diverse fattispe- cie legali ai sensi dell'art. 5 LCart sono generalmente ponderate con maggiore severità rispetto a quelle che adempiono solo una delle fattispecie legali. 1061

  2. Nel considerare la gravità e il tipo di infrazione, si deve tenere presente che nel caso di specie si è di fronte a un accordo globale durato per un lungo periodo di tempo (almeno undici anni e mezzo) che adempie diverse fattispecie legali dell’art. 5 cpv. 3 LCart (v. n. marg. 486 segg., 494 segg.), quindi delle violazioni molto gravi alla Legge sui cartelli, e che sulla base dei mezzi di prova raccolti risulta che le imprese coinvolte hanno perpetrato intenzionalmente tali violazioni (v. n. marg. 472 segg., 560 segg.). Ciononostante, l’accordo globale non ha con- dotto a una soppressione della concorrenza efficace, bensì a un intralcio notevole di quest’ul- tima (v. n. marg. 526 segg.). Pertanto, tenuto conto di tali circostanze e della prassi della COMCO in relazione a degli accordi globali sulla fissazione dei prezzi e la ripartizione del mercato 1062 , si ritiene appropriata una percentuale del 7 % per la determinazione dell’importo di base.

  3. Tuttavia, non tutte le imprese hanno partecipato con la stessa intensità all’accordo glo- bale.

1058 Erläuterungen zur KG-Sanktionsverordnung (SVKG), <www.comco.admin.ch> > In diritto e docu- mentazione > Comunicazioni > Erläuterungen zur KG-Sanktionsverordnung (SVKG) (solo versione in tedesco disponibile). 1059 Vale a dire dei criteri indipendenti dalla colpa, cfr. DTF 144 II 194 consid. 6.4, Bayerische Motoren Werke AG/WEKO; DPC 2010/4, 760 consid. 386 con rinvii, Baubeschläge für Fenster und Türen. V. pure C HRISTOPH TAGMANN, Die direkten Sanktionen nach Art. 49a Abs. 1 Kartellgesetz, 2008, 230. 1060 DPC 2021/1, 203, consid. 411 con rinvii, Eishockey Pay-TV. 1061 Cfr. Opuscolo esplicativo OS LCart (n. 1058), pag. 3. Cfr. pure DPC 2020/4a, 1839, n. marg. 578, Bauleistungen Graubünden. 1062 Cfr. DPC 2020/3a, 1132 n. marg. 1378, Bauleistungen See-Gaster (7 %); DPC 2020/1, 218 seg. n. marg. 948 segg., KTB-Werke (7 %); DPC 2019/2, 476 n. marg. 819 segg., Hoch- und Tiefbauleis- tungen Engadin I (riguardo all’accordo globale Zusammenarbeit zwischen der Foffa Conrad AG, der Bezzola Denoth AG und der Lazzarini AG (bis 2012): 7 %); DPC 2018/1, 110 seg. n. marg. 207 segg., Verzinkung (7 %); DPC 2013/2, 201 n. marg. 303, Abrede im Speditionsbereich (6 %, riguar- dante un accordo che aveva come oggetto degli elementi del prezzo).

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̶ AMAG ha contribuito in modo considerevole alla messa in atto dell’accordo globale (v. n. marg. 154 segg., 312 segg., 403 seg.). ̶ Tognetti Auto ha fornito un contribuito importante alla realizzazione dell’accordo glo- bale, ma in misura minore rispetto ad AMAG (v. n. marg. 211 segg., 345 seg., 415 segg.). ̶ Gruppo Karpf e Garage Maffeis hanno contribuito in modo meno significativo alla messa in atto e alla gestione dell’accordo globale, ma con maggiore intensità rispetto ad Autoronchetti, Garage Weber-Monaco e Garage Nessi (per Gruppo Karpf, v. n. marg. 176 segg., 324 segg., 406 seg.; per Garage Maffeis v. n. marg. 200 segg., 331 segg., 408 seg.). ̶ Autoronchetti, Garage Weber-Monaco e Garage Nessi erano solo marginalmente coin- volti nelle pratiche facenti parte dell’accordo globale (per Autoronchetti v. n. marg. 153, 322, 405; per Garage Nessi v. n. marg. 205 segg., 334, 409; per Garage Weber-Mo- naco v. n. marg. 153, 342, 413). 594. Nel presente caso, per quanto riguarda la determinazione dell’importo di base, è pure necessario considerare che, come esposto precedentemente (n. marg. 3 segg.), nei confronti dei concessionari e partner commerciali parti al procedimento, il gruppo AMAG non rappre- senta solo un concorrente di notevole importanza, tramite AMAG, ma riveste anche il ruolo di importatore, tramite AMAG Import. Benché tali circostanze non siano rilevanti per valutare l’il- liceità dei comportamenti adottati dalle parti al procedimento, il contesto nel quale i comporta- menti illeciti sono stati posti in essere è un fattore di cui occorre tenere conto nel presente calcolo sanzionatorio. Più precisamente l’accordo globale in questione si inserisce in un con- testo caratterizzato dagli aspetti seguenti: da un lato, la forte posizione di AMAG sul mercato della vendita di autoveicoli nuovi dei marchi del gruppo Volkswagen 1063 , rispetto alle quote di mercato delle altre parti al procedimento 1064 , e il fatto che AMAG sia radicata attraverso le sue succursali su buona parte del territorio del Cantone Ticino (in particolare, nei distretti più po- polati; cfr. n. marg. 9), e dall’altro lato, la considerevole pressione che AMAG Import è in grado di esercitare sui concessionari e partner di servizio, in particolare tramite la possibilità di re- scindere il contratto di partenariato per la vendita o per il servizio e le elevate pretese in rela- zione al raggiungimento degli obbiettivi annuali di vendita. 1065 A ciò va ad aggiungersi il fatto che, a eccezione di Tognetti Auto, le altre parti al procedimento, Autoronchetti, Gruppo Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi e Garage Weber-Monaco sono legate ad AMAG Ticino da re- lazioni contrattuali di partenariato commerciale per la vendita di autoveicoli di alcuni marchi del gruppo Volkswagen (v. n. marg. 5 seg., 11–25). Queste parti al procedimento subiscono dunque un’ulteriore pressione contrattuale da parte di AMAG Ticino, in particolare in relazione alla possibilità di perdere il partenariato commerciale e il raggiungimento degli obiettivi di ven- dita concordati nel quadro di tale collaborazione.

1063 Sulla base delle cifre d’affari realizzate dalle parti al procedimento negli anni dal 2010 al 2019 con la vendita di autoveicoli nuovi del gruppo Volkswagen nel Cantone Ticino risulta che la quota di mercato di AMAG in quegli anni era del 70–80 %. 1064 Sulla base delle cifre d’affari realizzate dalle parti al procedimento negli anni dal 2010 al 2019 con la vendita di autoveicoli nuovi del gruppo Volkswagen nel Cantone Ticino risulta che le quote di mercato in quegli anni erano le seguenti: 0–5 % per Autoronchetti; 0–10 % per Gruppo Karpf; 0–5 % per Garage Maffeis; 0–5 % per Garage Nessi; 0–5 % per Garage Weber-Monaco; 10–20 % per Tognetti Auto. 1065 Cfr. sulla questione DPC 2019/2, 256, n. marg. 42 e 44 segg., 258 segg., n. marg. 65 segg., AMAG Vertriebsnetz.V. pure le osservazioni di Tognetti Auto in relazione al risultato probatorio provvisorio, atto I.676, pag. 5.

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  1. Nella sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria, AMAG ha chiesto di fissare una percentuale inferiore al 5 % per la determinazione dell’importo di base. 1066 AMAG sostiene sostanzialmente che un accordo illecito ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 LCart non possa rappresen- tare un ulteriore criterio per stabilire la gravità dell’infrazione, in quanto costituisce già una condizione per infliggere una sanzione giusta l’art. 49a cpv. 1 LCart. 1067 La percentuale del 7 % proposta dalla Segreteria sarebbe troppo elevata. A questo proposito, AMAG fa valere in primo luogo che l’accordo globale non ha condotto a una soppressione della concorrenza, ma che esisteva una sufficiente concorrenza interna. 1068 In secondo luogo, vi sarebbe una disu- guaglianza di trattamento con casi analoghi decisi dalla COMCO nei quali è stata ritenuta una percentuale inferiore. 1069

  2. Contrariamente a quanto pretende AMAG nella sua presa di posizione, la valutazione della gravità dell’infrazione non poggia sull’esistenza di un accordo illecito giusta l’art. 5 cpv. 3 LCart in quanto tale. Come indicato al n. marg. 592, si è invece tenuto conto del fatto che l’infrazione alla concorrenza da sanzionare costituisce un accordo globale durato per un lungo periodo di tempo (almeno undici anni e mezzo), che comprendeva più componenti (coopera- zione nell’ambito delle commesse pubbliche, coordinamento della politica dei prezzi e riparti- zione territoriale) e che adempie non una, ma più fattispecie legali dell’art. 5 cpv. 3 LCart, ovvero un accordo orizzontale sulla fissazione dei prezzi e sulla ripartizione del mercato per zone e partner commerciali ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 lett. a e c LCart (v. n. marg. 433). Per di più, tali violazioni sono state perpetrate intenzionalmente dalle parti al procedimento coinvolte. Tali circostanze contribuiscono ad aumentare il livello di gravità dell’infrazione. 1070 Nella valu- tazione della gravità, è stato debitamente tenuto conto del fatto che l’accordo globale non ha condotto a una soppressione della concorrenza efficace, bensì a un intralcio notevole di quest’ultima (v. n. marg. 592). Proprio l’esistenza di una concorrenza interna residua (v. n. marg. 524), oltre a una sufficiente concorrenza esterna, ha portato a escludere la soppres- sione della concorrenza (v. n. marg. 528). Tali conclusioni sulla concorrenza esterna e interna non sono state messe in discussione da parte di AMAG né nel quadro della sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria né durante l’arringa davanti alla COMCO.

  3. La censura relativa all’asserita violazione del principio di parità di trattamento cade nel vuoto. In primo luogo, le fattispecie oggetto delle decisioni citate da AMAG 1071 , Badezimmer 1072

e Abrede im Speditionsbereich 1073 , nelle quali la COMCO ha fissato una percentuale del 6 % per la determinazione dell’importo di base, non sono paragonabili alla fattispecie sanzionabile oggetto della presente decisione. Da un lato, il caso Badezimmer non concerneva un accordo globale. 1074 Dall’altro lato, l’accordo oggetto della decisione Abrede im Speditionsbereich co- priva una sola fattispecie legale dell’art. 5 cpv. 3 LCart (ovvero, la fissazione diretta o indiretta dei prezzi ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 lett. a LCart). 1075 Vale inoltre precisare che gli accordi sui prezzi nei casi Abrede im Speditionsbereich e Badezimmer riguardavano soltanto determinati componenti del prezzo (determinate tasse di spedizione e prezzi lordi). 1076 Nel presente caso,

1066 Atto XIX.90, n. marg. 14 segg. 1067 Atto XIX.90, n. marg. 20–25. 1068 Atto XIX.90, n. marg. 26–28. 1069 Atto XIX.90, n. marg. 29–34. 1070 Cfr. ad esempio DPC 2019/2, 470 seg., n. marg. 771 e 773, Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin I; DPC 2020/4a, 1839 seg., n. marg. 578 e 582, Bauleistungen Graubünden. 1071 Atto XIX.90, n. marg. 30 seg. 1072 DPC 2019/3a, 606, Badezimmer (1. Teil); DPC 2019/3b, 927, Badezimmer (2. Teil). 1073 DPC 2013/2, 142, Abrede im Speditionsbereich. 1074 DPC 2019/3b, 982 e 1005, n. marg. 2458 seg. e 2598, Badezimmer (2. Teil). 1075 DPC 2013/2, 195 e 201, n. marg. 272 e 303, Abrede im Speditionsbereich. 1076 DPC 2013/2, 201, n. marg. 303, Abrede im Speditionsbereich; DPC 2019/3b, 982 e 1005, n. marg. 2458 seg. e 2598, Badezimmer (2. Teil).

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le evidenze istruttorie hanno portato a stabilire l’esistenza di un accordo globale (v. n. marg. 493) che adempie non solo alla fattispecie legale dell’accordo sui prezzi ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 lett. a LCart, attraverso il coordinamento della politica dei prezzi che compren- deva sconti, azioni, margini e prezzi di vendita, ma anche alle fattispecie legali dell’accordo sulla ripartizione del mercato per zona e partner commerciale ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 lett. c LCart, attraverso la cooperazione nell’ambito di commesse pubbliche e l’intesa riguardante la ripartizione territoriale (v. n. marg. 496 e 501 seg.). Non condivisibile è pure la posizione di AMAG in relazione al confronto con altre decisioni, nelle quali la COMCO ha fissato una per- centuale del 7 % per la determinazione dell’importo di base (Verzinkung, Bauleistungen See- Gaster, KTB-Werke, Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin I) 1077 , in considerazione del fatto che quasi tutti gli attori del mercato avevano preso parte all’accordo globale o che l’accordo globale era caratterizzato da un elevato dispendio organizzativo 1078 . 1079 Da un lato, a ecce- zione di [...] (v. n. marg. 27), [...] e [...] (entrambi concessionari del marchio [...] nel periodo oggetto della presente inchiesta 1080 ), che non sono parti al procedimento e nei confronti dei quali non sono stati riscontrati indizi a carico, anche nel presente caso tutti i distributori auto- rizzati dei marchi del gruppo Volkswagen attivi sul mercato pertinente hanno partecipato all’ac- cordo globale. Dall’altro lato, emerge dagli atti e dalla ricostruzione della fattispecie stessa che le diverse componenti del presente accordo globale sono state contraddistinte da un’ampia attività organizzativa e di coordinazione, nella quale la stessa AMAG ha assunto un ruolo cen- trale (v. n. marg. 155 segg., 313 segg., 404). Pertanto, tra la prassi anteriore della COMCO (Verzinkung, Bauleistungen See-Gaster, KTB-Werke, Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin I) e la fattispecie oggetto della presente decisione non si ravvedono differenze rilevanti e di na- tura tale da rendere necessario un trattamento diverso. 598. Nel quadro della presa di posizione sulla proposta della Segreteria, AMAG, Gruppo Karpf e Garage Nessi hanno preteso una riduzione della percentuale che determina l’importo di base in considerazione del fatto che il mercato della vendita di veicoli nuovi sarebbe caratterizzato da cifre d’affari elevate, ma da margini molto bassi. 1081 La decisione di fondare il calcolo dell’im- porto di base sulle cifre d’affari realizzate senza tenere conto di tale aspetto condurrebbe a delle sanzioni sproporzionate. 1082 A questo proposito, durante l’audizione davanti alla COMCO, AMAG ha in particolare fatto riferimento a delle direttive per la determinazione delle sanzioni del Bundeskartellamt, autorità tedesca in materia di concorrenza, secondo cui in caso di cifre d’affari elevate e di un basso valore aggiunto potrebbero essere appropriate delle multe significativamente più basse. 1083 Seguendo sostanzialmente la stessa linea argomentativa, anche Garage Maffeis nel quadro della sua audizione davanti alla COMCO, ha chiesto di cal- colare l’importo di base sui margini da esso realizzati anziché sulle cifre d’affari in analogia con quanto fatto nel caso Publigroupe 1084 . 1085 In questo contesto, Garage Maffeis ha affermato

1077 DPC 2018/1, 110, n. marg. 212, Verzinkung; DPC 2019/2, 476, n. marg. 823, Hoch- und Tiefbau- leistungen Engadin I; DPC 2020/1, 219, n. marg. 950, KTB-Werke; DPC 2020/3a, 1132, n. marg. 1378, Bauleistungen See-Gaster. 1078 DPC 2018/1, 110, n. marg. 207 seg., Verzinkung; DPC 2019/2, 476, n. marg. 820, Hoch- und Tief- bauleistungen Engadin I; DPC 2020/1, 218, n. marg. 946, KTB-Werke; DPC 2020/3a, 1132, n. marg. 1375, Bauleistungen See-Gaster. 1079 Atto XIX.90, n. marg. 32. 1080 Atto I.350, allegato, pagg. 54 segg. 1081 Atti XIX.90, n. marg. 35 segg. (AMAG); XIX.95, n. marg. 97 segg. (Gruppo Karpf); XIX.97, n. marg. 71 seg. (Garage Nessi). Cf. pure atti XX.38, allegato 1, pag. 3 (AMAG); XX.38, n. marg. 58 (Gruppo Karpf). 1082 Ibid. 1083 Atto XX.38, allegato 1, pag. 3. 1084 DPC 2007/2, 190, Publigroupe. 1085 Atto XX.38, allegato 5, n. marg. 10–13.

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di non avere agito come un libero rivenditore indipendente, ma che la sua relazione con AMAG era piuttosto analoga a quella di un rapporto basato su un contratto di commissione. 1086

  1. La COMCO è consapevole che, gli autoveicoli essendo dei beni costosi, una considere- vole parte della cifra d’affari realizzata dal distributore (concessionario/succursale di AMAG o partner commerciale) attraverso la vendita di autoveicoli nuovi è rappresentata dai costi di acquisto. Tuttavia, il quadro legale per la determinazione delle sanzioni in caso di limitazioni illecite è chiaro e fissato all’art. 49a cpv. 1 e 2 LCart e nella LCart – Ordinanza sulle sanzioni. Secondo tali disposizioni, il parametro determinante come punto di partenza per il calcolo delle sanzioni è la cifra d’affari, per quanto riguarda sia la sanzione massima (art. 49a cpv. 1 LCart e art. 7 OS LCart) sia l’importo di base (art. 3 OS LCart). Lo stesso Opuscolo esplicativo OS LCart non prevede metodi di calcolo basati su altre variabili. 1087 Ininfluenti sul quadro normativo appena descritto e sulla prassi svizzera in materia di diritto della concorrenza sono le direttive del Bundeskartellamt. 1088 A livello di diritto europeo della concorrenza, l’importo di base dell’ammenda è calcolato sul valore delle vendite dei beni o servizi realizzate dall’impresa nell’ultimo anno intero in cui questa ha partecipato all’infrazione. 1089 Non sono previste altri metodi di calcolo nei casi in cui i margini lordi delle imprese che hanno partecipato all’infrazione sono bassi o estremamente bassi.
  2. Nella prassi della COMCO, salvo nella decisione Publigroupe, non figurano eccezioni al principio del calcolo dell’importo di base ai sensi dell’art. 3 OS LCart in funzione delle cifre d’affari della o delle imprese coinvolte nella limitazione illecita alla concorrenza. Nel caso Pu- bligroupe, come cifra d’affari pertinente per la determinazione dell’importo di base, la COMCO ha deciso di considerare i ricavi realizzati dalle commissioni (ovvero i margini lordi) delle so- cietà Publipresse, poiché Publigroupe SA agiva come intermediario sul mercato pertinente. 1090

In questo caso, la COMCO si è appoggiata in particolare sulla Comunicazione della Commis- sione sul calcolo del fatturato 1091 . In questa comunicazione è riconosciuto che “[p]er quanto riguarda i servizi, gli elementi da prendere in considerazione nel calcolo del fatturato sono [...]

1086 Ibid. 1087 Erläuterungen zur KG-Sanktionsverordnung (SVKG), <www.comco.admin.ch> > In diritto e docu- mentazione > Comunicazioni > Erläuterungen zur KG-Sanktionsverordnung (SVKG) (solo versione in tedesco disponibile), pagg. 2 seg. 1088 Nella sua arringa davanti alla COMCO (atto XX.38, allegato 1 pag. 3), AMAG fa riferimento al pas- saggio delle direttive del Bundeskartellamt seguente: “Zugleich kann die Geldbuße als Ergebnis der Gesamtabwägung im Vergleich zum Ausgangswert auch deutlich niedriger ausfallen. Insbe- sondere in Fallkonstellationen, in denen ein außergewöhnlich hoher tatbezogener Umsatz auf gra- vierend mildernde Umstände trifft (etwa bei der Rolle des Unternehmens im Kreis der Beteiligten oder bei ausnahmsweise offensichtlich deutlich niedrigerem Gewinn- und Schadenspotential, z.B. aufgrund atypisch geringer Wertschöpfungstiefe) kann eine erheblich niedrigere Geldbuße ange- zeigt sein” (Anm. 2 zu Ziff. 15 Leitlinien für die Bußgeldzumessung in Kartellordnungswidrigkeiten- verfahren). È opinabile, ma comunque ininfluente per la presente decisione, se nel diritto tedesco della concorrenza, questa nota esplicativa da parte del Bundeskartellamt su un principio enunciato nelle sue direttive per la determinazione delle sanzioni possa essere interpretato, come lo pretende AMAG, in modo tale da permettere di ridurre le sanzioni alle imprese che sono attive in settori caratterizzati da margini lordi molto bassi. D’altro canto, la stessa F ISCHER, citata da AMAG, si oppone all’applicazione di un metodo speciale di calcolo della cifra d’affari (previsto dalla legge tedesca sulle fusioni per le semplici attività di commercio) nel diritto dei cartelli (B EATRICE FISCHER, Das Ermessen des Bundeskartellamtes zur Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen das Kartellverbot, Diss., Berlin 2014, 438–439). 1089 Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003, GU C 210 del 1.9.2006, pagg. 3, n. marg. 13 segg. 1090 DPC 2007/2, 235 seg., n. marg. 325 segg., Publigroupe. 1091 Comunicazione della Commissione sul calcolo del fatturato a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, GU C 66 del 2.3.1998, pag. 25.

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più complessi, in quanto il negozio comporta un trasferimento di “valore””. 1092 La comunica- zione chiarisce anche che “[i]n linea generale, il metodo di calcolo del fatturato applicato ai servizi non è diverso da quello utilizzato per i prodotti: la Commissione prende in considera- zione l'importo totale delle vendite. Quando il servizio prestato è venduto direttamente dal pre- statore al beneficiario, il fatturato dell'impresa interessata è rappresentato dall'importo totale delle vendite di prestazioni di servizi nell'ultimo esercizio”. 1093 Tuttavia, per tenere conto della complessità del settore dei servizi, secondo la Comunicazione della Commissione sul calcolo del fatturato “questo principio generale può essere adattato alle condizioni specifiche del ser- vizio prestato”, in particolare nei settori dove il servizio può essere venduto tramite un terzo, come ad esempio, un'impresa di servizi che agisce da intermediaria e che può avere per solo fatturato l'importo delle provvigioni riscosse. 1094

  1. Per quanto riguarda la fattispecie oggetto della presente decisione, non può essere am- messa un’analogia con il caso Publigroupe, poiché in relazione al mercato pertinente né AMAG né i concessionari/partner commerciali possono essere considerati come prestatori di servizi o intermediari. Queste imprese non agiscono come terzi, ma vendono veicoli nuovi direttamente al cliente finale. Se indicate nei conti economici in quanto tali, le provvigioni rica- vate dai concessionari e partner commerciali con la vendita di veicoli come intermediario al senso stretto non rientrano nelle cifre d’affari realizzate con la vendita di veicoli nuovi (v. sotto n. marg. 603 e 604, primo lemma) e non sono dunque state prese in considerazione nel calcolo dell’importo di base.
  2. Nella sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria, Gruppo Karpf ha chiesto di escludere diverse cifre d’affari, le quali non sarebbero rilevanti per la determinazione dell’im- porto di base. 1095 Si tratterebbe delle cifre d’affari realizzate attraverso l’intermediazione, le vendite di veicoli nuovi al di fuori della zona di competenza, la vendita di veicoli nuovi “netto” 1096

e di veicoli nuovi “flotta con accordi quadro” 1097 , le vendite di veicoli nuovi a collaboratori del Gruppo Karpf e la vendita di veicoli dimostrativi. 1098 Gruppo Karpf sostiene pure che le cifre d’affari di Garage 3 Valli dovrebbero essere escluse, poiché quest’impresa non sarebbe coin- volta nei comportamenti illeciti contestati. 1099

  1. Innanzitutto, occorre sottolineare che determinanti per il calcolo dell’importo di base sono le cifre d’affari realizzate sul mercato pertinente (art. 3 OS LCart). Pertanto, il calcolo dell’im- porto di base tiene conto di tutte le cifre d’affari realizzate con la vendita di veicoli nuovi nel Cantone Ticino (v. n. marg. 518). Secondariamente, per la determinazione delle cifre d’affari pertinenti per il calcolo dell’importo di base, le autorità in materia di concorrenza si avvalgono della documentazione ufficiale resa disponibile dalle imprese, ovvero i conti economici. Nel presente caso, le cifre d’affari sono state determinate sulla base dei dati indicati nei conti eco- nomici resi disponibili dalle parti al procedimento e riguardanti le vendite di veicoli nuovi. Per il resto, il calcolo delle cifre d’affari si è fondato sulla base dei criteri indicati agli art. 4 e 5 OCCI,

1092 Comunicazione della Commissione sul calcolo del fatturato a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, GU C 66 del 2.3.1998, pag. 27, n. marg. 11. 1093 Comunicazione della Commissione sul calcolo del fatturato a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, GU C 66 del 2.3.1998, pag. 27, n. marg. 12. 1094 Comunicazione della Commissione sul calcolo del fatturato a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, GU C 66 del 2.3.1998, pag. 27, n. marg. 13. 1095 XIX.95, n. marg. 73 segg. 1096 Veicoli speciali preconfigurati e sovvenzionati da AMAG Import. 1097 Veicoli per clienti flotta con i quali AMAG Import ha concluso uno speciale accordo quadro. 1098 Ibid. 1099 XIX.95, n. marg. 92 segg.

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applicabili in virtù del rinvio contenuto all’art. 9 cpv. 3 LCart, disposizione alla quale a sua volta rinvia l’art. 49a cpv. 1 LCart. 604. Nello specifico, le esclusioni delle cifre d’affari avanzate da Gruppo Karpf non possono essere ammesse per i motivi seguenti: ̶ Solo le provvigioni ricavate tramite le vendite di veicoli nuovi che sono state effettuate come intermediario in senso stretto 1100 possono essere escluse dal calcolo dell’importo di base. Laddove Garage Karpf o Garage 3 Valli hanno venduto dei veicoli nuovi diret- tamente al cliente finale, senza agire come intermediario, i ricavi ottenuti tramite tali vendite devono essere considerati come cifre d’affari determinanti per il calcolo dell’im- porto di base. ̶ Conformemente all’art. 3 OS LCart, l’importo di base deve essere calcolato sulle cifre d’affari realizzate sui mercati pertinenti e non in funzione dell’oggetto di un accordo o dei limiti territoriali fissati da un accordo. Il mercato pertinente copre la vendita di veicoli nuovi nel Cantone Ticino negli anni dal 2006 al 2018 (v. n. marg. 507 segg.). Pertanto, nel presente caso, gli importi di base sono calcolati sulle cifre d’affari realizzate dalle imprese coinvolte sull’insieme del territorio del Cantone Ticino negli anni 2015, 2016 e 2017 con la vendita di veicoli nuovi. Ciò significa che, per la determinazione dell’im- porto di base di Gruppo Karpf, sono rilevanti tutte le cifre d’affari realizzate da Gruppo Karpf tramite le vendite di veicoli nuovi nel Cantone Ticino, comprese le vendite di veicoli nuovi “netto” e “flotta con accordo quadro”, le vendite di veicoli nuovi a collabo- ratori del Gruppo Karpf, così come le vendite di veicoli nuovi al di fuori della zona di competenza assegnata a Gruppo Karpf nel quadro dell’accordo globale in questione. ̶ Nella determinazione delle cifre d’affari rilevanti per il calcolo dell’importo di base sono stati prese in considerazione unicamente i ricavi ottenuti tramite le vendite di veicoli nuovi così come indicato dai dati contenuti nei conti economici degli anni 2015, 2016 e 2017 alla posizione “Ricavi auto nuove” 1101 . Non è invece stato tenuto conto dei ricavi ottenuti tramite la vendita di veicoli d’occasione, indicati nei conti economici alla posi- zione “Ricavi auto occasione” 1102 . Pertanto, nella misura in cui le vendite di veicoli di- mostrativi sono stati registrati alla posizione “Ricavo auto nuove”, tali vendite ricadono nelle cifre d’affari valide per il calcolo dell’importo di base. A titolo abbondanziale, si rileva che l’etichettatura di un veicolo come veicolo dimostrativo non rivela alcun indizio sulla forma della vendita. Per di più, i veicoli dimostrativi sono solitamente considerati dai clienti come veicoli nuovi, in quanto vengono utilizzati solo per brevi giri di prova e non sono soggetti ad alcuna usura importante (tantomeno come oggetto di esposi- zione). ̶ Giusta l’art. 5 cpv. 1 lett. a–d OCCI, nel caso di un gruppo di imprese, il calcolo delle cifre d’affari comprende l’insieme delle cifre d’affari ricavate sul mercato pertinente dalle imprese controllate e controllanti (filiali, imprese madri, imprese affiliate e impresa comune). Per contro, non è tenuto conto delle cifre d’affari risultanti da transazioni fra le imprese facenti parte del gruppo (art. 5 cpv. 2 OCCI). Nel presente caso, Gruppo Karpf non contesta il fatto che Garage Karpf e Garage 3 Valli formano un gruppo di imprese, il quale nel suo insieme è stato qualificato come impresa ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 e 1 bis LCart (v. n. marg. 452). Esso non contesta

1100 Il rivenditore che agisce come intermediario al senso stretto può acquistare per conto e a nome di un cliente finale un veicolo nuovo di un marchio del gruppo Volkswagen (di cui non è distributore autorizzato), esibendo un contratto di mandato, e ottenere una provvigione per tale servizio da parte del concessionario del marchio in questione o da AMAG. Cfr. pure n. 497. 1101 Cfr. ad esempio atto I.174. 1102 Ibid.

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neppure il fatto che le società Garage Karpf & Co. e GARAGE 3 VALLI SA sono con- siderate come gli enti responsabili per la violazione del diritto dei cartelli commessa da Gruppo Karpf (v. n. mag. 570). Inoltre, diversamente da quanto affermato da Gruppo Karpf, dalle evidenze istruttorie acquisite risulta che Garage 3 Valli ha partecipato di- rettamente all’accordo globale, essendo coinvolto nelle intese sulle promozioni di ven- dita riguardanti il modello Škoda Octavia (v. n. marg. 301 segg.). In applicazione dell’art. 5 cpv. 1 OCCI le cifre d’affari di Gruppo Karpf sono dunque state calcolate sulla base della somma delle cifre d’affari di Garage Karpf e Garage 3 Valli. Contrariamente a quanto sostenuto da Gruppo Karpf, secondo la prassi della COMCO, le imprese che fanno parte di un gruppo di imprese non sono sanzionate in modo se- parato, ma la sanzione è inflitta nei confronti del gruppo nel suo insieme. 1103 Le deci- sioni della COMCO citate da Gruppo Karpf nella sua presa di posizione (Strassenbau Kanton Aargau e Engadin III) 1104 riguardano casi in cui oggetto degli accordi erano singoli progetti di costruzione. 1105 In questi casi, gli importi di base sono stati calcolati sulle cifre d’affari ricavate dalle imprese coinvolte tramite la loro partecipazione ai sin- goli progetti di costruzione. 1106 Questi precedenti non sono comparabili con il presente caso, in quanto l’importo di base è calcolato in funzione delle cifre d’affari realizzate sul mercato pertinente, non delimitato da singoli progetti, ma che copre tutte le vendite di veicoli nuovi nel Cantone Ticino. 605. In relazione alla richiesta di riduzione della percentuale per la determinazione dell’im- porto di base, nella sua presa di posizione Gruppo Karpf ha pure affermato di avere avuto un ruolo subordinato e marginale nel quadro dei comportamenti contestati e che, nella sua pro- posta, la Segreteria non abbia tenuto conto in maniera sufficiente della posizione di forza di AMAG. 1107 In questo contesto, Gruppo Karpf sostiene in particolare che il suo ruolo non sia distinguibile da quello assunto da Autoronchetti, Garage Nessi e Garage Weber-Monaco e che, anzi, a differenza di questi ultimi esso abbia assunto dei comportamenti significativamente competitivi. 1108 La posizione di Gruppo Karpf in merito al ruolo assunto nel quadro dell’accordo globale non può essere condivisa. In primo luogo, le rilevanze istruttorie dimostrano che, a differenza di Autoronchetti, Garage Nessi e Garage Weber-Monaco, Gruppo Karpf era coin- volto nell’insieme delle componenti dell’accordo globale dal 2006 al 2018 (v. n. marg. 176 segg., 324 segg., 406 seg.), come d’altronde da esso stesso riconosciuto (v. n. marg. 423). In secondo luogo, dagli atti emerge che, per quanto riguarda la cooperazione nell’ambito delle commesse pubbliche e il coordinamento della politica dei prezzi, Gruppo Karpf non si era limi- tato ad avere un ruolo marginale o passivo, ma costituiva un interlocutore di fondamentale importanza per il funzionamento dell’accordo globale (v. n. marg. 198 e 325). Inoltre, nella misura in cui dagli atti non emergono elementi di un distanziamento pubblico dalle condotte facenti parte dell’accordo globale, il fatto che, in alcune occasioni, Gruppo Karpf abbia ottenuto delle aggiudicazioni di commesse pubbliche, anche creando dei conflitti interni (v. ad esempio n. marg. 184 segg.) o non abbia rispettato l’intesa sulla ripartizione territoriale, come da esso sostenuto 1109 , non possono essere considerate delle circostanze che conducono a ritenere un

1103 Cfr. DPC 2020/4b, 1868, 1887, n. marg. 43 segg., 182, Netzzugang EGZ und ewl. 1104 Atto XIX.95, n. marg. 95. 1105 DPC 2012/2, 401, n. marg. 1062, Strassenbau Kanton Aargau; DPC 2018/4, 768, n. marg. 131, Engadin III. 1106 DPC 2012/2, 406, n. marg. 1089, Strassenbau Kanton Aargau; DPC 2018/4, 769 segg., n. marg. 144 segg. e 192, 289 segg. e 318, 412 segg. e 435, 447, Engadin III. 1107 XIX.95, n. marg. 103 segg. 1108 Ibid. 1109 XIX.95, n. marg. 107 e 111.

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comportamento pro-competitivo da parte di Gruppo Karpf, ma tutt’al più come delle forme di inganno nei confronti degli altri partecipanti all’accordo globale. 606. Nella sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria, Garage Maffeis ha prodotto dei documenti di non chiara origine che contengono dei dati che dovrebbero giustificare una riduzione dell’importo totale delle cifre d’affari negli anni 2015, 2016 e 2017. 1110 Le cifre indi- cate in questi documenti non corrispondono a quelle contenute nei conti economici degli anni 2015, 2016 e 2017 e sulle quali è stato calcolato l’importo di base (v. n. marg. 603). Pertanto, le nuove cifre allegate alla presa di posizione non sono in grado di confutare i dati contenuti nei conti economici sottoposti a esame di un revisore indipendente e, di conseguenza, non possono essere prese in considerazione. 607. Sempre nell’ambito della sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria, Garage Maffeis ha chiesto che la percentuale per la determinazione dell’importo di base sia ridotta, sostenendo di avere assunto un ruolo marginale nel quadro delle diverse componenti dell’ac- cordo globale e che il suo contributo a tale accordo non sia superiore a quello fornito da Auto- ronchetti, Garage Nessi e Garage Weber-Monaco. 1111 Tuttavia, come testimoniano le rilevanze istruttorie esposte nella fattispecie accertata e riconosciuta da Garage Maffeis (v. n. marg. 70), quest’ultimo era coinvolto in modo costante (dal 2006 al 2018) in tutte e tre le compomenti dell’accordo globale, partecipando in particolare attivamente e in modo determinante alle stra- tegie di cooperazione nell’ambito delle commesse pubbliche (v. n. marg. 200 segg.) e al coor- dinamento in materia di politica dei prezzi (v. n. marg. 331 segg.). Pertanto, la situazione di Garage Maffeis non può essere paragonata a quelle di Autoronchetti, Garage Nessi e Garage Weber-Monaco, i quali hanno partecipato solo ad alcune delle componenti dell’accordo globale o solo parzialmente e, ad ogni modo, assumendo sempre un ruolo marginale (per Autoron- chetti v. n. marg. 153, 322, 405; per Garage Nessi v. n. marg. 205 segg., 334, 409; per Garage Weber-Monaco v. n. marg. 153, 342, 413). 608. Considerando le circostanze e i fattori esposti sopra, è giustificato ritenere le seguenti percentuali per la determinazione dell’importo di base: 7 % per AMAG, 5 % per Tognetti Auto, 3 % per Gruppo Karpf e Garage Maffeis, 1 % per Autoronchetti, Garage Nessi e Garage We- ber-Monaco. Per le parti al procedimento risultano dunque gli importi di base ai sensi dell’art. 3 OS LCart indicati nella tabella sottostante. Parti al procedimento Cifra d’affari 2015 – 2017 sul mercato pertinente (in CHF)

Percentuale secondo art. 3 OS LCart

Limite massimo dell’importo di base (in CHF)

AMAG [...] 7 % [...] Autoronchetti [...] 1 % [...] Gruppo Karpf [...] 3 %

[...] Garage Maffeis [...] 3 % [...]

1110 Atto XIX.98, n. marg. 37. 1111 Atto XIX.98, n. marg. 39 segg.

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Parti al procedimento Cifra d’affari 2015 – 2017 sul mercato pertinente (in CHF)

Percentuale secondo art. 3 OS LCart

Limite massimo dell’importo di base (in CHF)

Garage Nessi [...] 1 % [...] Garage Weber-Monaco [...] 1 % [...] Tognetti Auto [...] 5 % [...] Tabella 3: Importi di base secondo l’art. 3 OS LCart C.7.3.4.2 Durata della violazione 609. Giusta l’art. 4 OS LCart, se la pratica anticoncorrenziale è durata da uno a cinque anni, l’importo di base è aumentato fino al 50 %. In seguito, l’importo di base è aumentato di un massimo del 10 % per ogni anno supplementare (cfr. anche Opuscolo esplicativo OS LCart, pag. 3). 610. Nel presente caso, come indicato precedentemente (v. n. marg. 493), l’accordo globale è durato ininterrottamente, perlomeno, da inizio 2006 fino all’apertura dell’inchiesta, il 26 giu- gno 2018, e quindi per un totale di dodici anni e sei mesi. 611. In questo contesto occorre tenere conto della partecipazione individuale delle singole imprese coinvolte alle condotte che compongono l’accordo globale durante il periodo tra il 2006 e il 26 giugno 2018. 1112 Nello specifico Autoronchetti e Garage Weber-Monaco non hanno partecipato alla cooperazione nell’ambito delle commesse pubbliche (v. n. marg. 153). Essendo quest’ultima una componente importante dell’accordo globale, per queste due im- prese è ritenuto adeguato un aumento del 5 % dell’importo di base per avere partecipato alle altre componenti dell’accordo globale (per Autoronchetti v. n. marg. 153, 322, 405; per Garage Weber-Monaco v. n. marg. 153, 342, 413) negli anni a partire dal momento in cui hanno ac- quisito lo statuto di partner commerciale rispettivamente rivenditore (Autoronchetti dal 1° no- vembre 2009, v. n. marg. 11, Garage Weber-Monaco dal 1° dicembre 2007, v. n. marg. 25) fino a giugno 2018. Garage Nessi non ha più partecipato alla cooperazione nell’ambito delle commesse pubbliche a partire dal 2010 (v. n. marg. 205 seg.). Per quest’impresa è dunque ritenuto un aumento dell’importo di base del 10 % per gli anni dal 2006 al 2009 e un aumento del 5 % per gli anni successivi, dal 2010 a giugno 2018. AMAG, Gruppo Karpf, Garage Maffeis e Tognetti Auto hanno partecipato all’insieme delle componenti dell’accordo globale per l’intera durata (per AMAG v. n. marg. 154 segg., 312 segg., 403 seg.; per Gruppo Karpf v. n. marg. 176 segg., 324 segg., 406 seg.; per Garage Maffeis v. n. marg. 200 segg., 331 segg., 408 seg.; per Tognetti Auto v. n. marg. 211 segg., 345 seg., 415 segg.; cfr. pure n. marg. 424). Per queste imprese si giustifica un aumento del 10 % per gli anni dal 2006 a giugno 2018. 612. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, in casu sono stabiliti gli aumenti (in per- centuali) degli importi di base seguenti:

1112 Cfr. DPC 2018/1, 111, n. marg. 215, Verzinkung; DPC 2020/1, 219 n. marg. 953, KTB-Werke.

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̶ AMAG, Gruppo Karpf, Garage Maffeis e Tognetti Auto: 10 % per gli anni dal 2006 a giugno 2018, per un totale di 125 %; ̶ Garage Nessi: 10 % per gli anni dal 2006 al 2009 e 5 % per gli anni dal 2010 a giugno 2018, per un totale di 82,5 %; ̶ Autoronchetti: 5 % per gli anni da novembre 2009 a giugno 2018 (in totale otto anni e otto mesi), per un totale di 43,3 %; ̶ Garage Weber-Monaco: 5 % per gli anni da dicembre 2007 a giugno 2018 (in totale dieci anni e sette mesi), per un totale di 52,9 %. 613. Nella loro presa di posizione sulla proposta della Segreteria, AMAG e Garage Nessi sostengono che la durata di un accordo di un anno è già compresa nell’importo di base. 1113

Questa posizione non può essere condivisa. Contrariamente all’interpretazione della prassi della COMCO operata da AMAG, solo nei casi in cui un accordo è durato un anno (o poco più di un anno) è stato ritenuto che tale durata fosse come già compresa nell’importo di base. 1114

Per contro, qualora, come nel presente caso, un accordo duri più di un anno, giusta l’art. 4 OS LCart l’importo di base è aumentato fino al 50 % per i primi cinque anni e fino al 10 % per ogni anno successivo. 1115

C.7.3.4.3 Circostanze aggravanti e attenuanti 614. L’ultimo passo consiste nel considerare le circostanze aggravanti e attenuanti ai sensi degli art. 5 e 6 OS LCart. (i) Violazione ripetuta della LCart (art. 5 cpv. 1 lett. a OS LCart) 615. Giusta l’art. 5 cpv. 1 let. a OS LCart l’importo della sanzione è aumentato se l’impresa ha violato ripetutamente la Legge sui cartelli. Questa disposizione permette di tenere conto della recidività come circostanza aggravante. 616. Una violazione ripetuta alla Legge sui cartelli ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 lett. a OS LCart può sicuramente essere presa in considerazione nei casi in cui le autorità in materia di con- correnza hanno già stabilito mediante decisione cresciuta in giudicato una violazione della Legge sui cartelli in un procedimento precedente. 1116 Nel passato, la COMCO ha pure am- messo tale circostanza aggravante in casi in cui è stata accertata una violazione ripetuta della Legge sui cartelli all’interno di uno stesso procedimento. 1117

  1. In alcune decisioni la COMCO ha escluso la circostanza aggravante della recidiva per mancanza di una decisione cresciuta in giudicato nella quale fosse stata constatata la viola- zione precedente. 1118 Tuttavia, la lettera dell’art. 5 cpv. 1 lett. OS LCart non prevede che la o le violazioni della Legge sui cartelli precedenti siano state accertate tramite delle decisioni né che quest’ultime siano cresciute in giudicato. La formulazione aperta della disposizione non

1113 Atti XIX.90, n. marg. 58 segg.; XIX.97, n. marg. 76. 1114 DPC 2016/2, 251 n. marg. 567 seg., Nikon (sentenza confermata su questo punto dal TAF, DPC 2016/3, 857 consid. 9.2.4, Nikon); DPC 2009/2, 157 n. marg. 100, Sécateurs et cisailles. 1115 Cfr. pure TAGMANN/ZIRLICK (n. 1037), art. 49a n. marg. 59. 1116 DPC 2020/3a, 1219, n. marg. 524, Kommerzialisierung von elektronischen Medikamenteninforma- tionen. Cfr. pure BSK KG-T AGMANN/ZIRLICK (n. 1037), art. 49a n. marg. 67. 1117 DPC 2016/4, 1029 n. marg. 886, Sport im Pay-TV; DPC 2013/4, 625 n. marg. 977, Strassen- und Tiefbau im Kanton Zürich; DPC 2010/4, 763 n. marg. 412, Baubeschläge für Fenster und Fenster- türen. 1118 DPC 2016/1, 214 n. marg. 605, Swisscom WAN-Anbindung; DPC 2020/3a, 1221, n. marg. 541, Kommerzialisierung von elektronischen Medikamenteninformationen.

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preclude dunque la possibilità di prendere in considerazione come circostanza aggravante le violazioni della Legge sui cartelli che non sono state accertate tramite decisioni cresciute in giudicato. 1119 In questo contesto, nel caso Strassen- und Tiefbau im Kanton Zürich la COMCO ha precisato che per ammettere l’aggravante ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 lett. a OS LCart è uni- camente necessaria, ma sufficiente, una violazione ripetuta della Legge sui cartelli. 1120

  1. In ambito di diritto europeo della concorrenza, il n. marg. 28 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende prevede che l'importo di base dell'ammenda può essere aumentato per tenere conto di circostanze aggravanti, segnatamente “quando un'impresa continua o ri- pete la stessa infrazione o un'infrazione simile dopo che la Commissione o un'autorità nazio- nale garante della concorrenza abbiano constatato che tale impresa ha violato le disposizioni dell'articolo [101] o [102 TFUE 1121 ]. L'importo di base sarà aumentato fino al 100 % ogni volta che venga accertata una infrazione di questo tipo”. 1122 Secondo la giurisprudenza europea in materia, la circostanza aggravante della recidiva è ammessa anche qualora la precedente infrazione non riguarda lo stesso mercato del prodotto (ma è sufficiente che l’infrazione suc- cessiva rientri nella stessa disposizione del TFUE) 1123 o che è stata commessa da una società diversa appartenente alla stessa unità economica 1124 . Inoltre, non vi è alcun limite temporale predefinito per l’applicazione di quest’aggravante 1125 e non è necessario che l’infrazione sia stata constatata in una decisione che ha emesso una sanzione pecuniaria nei confronti dell’im- presa recidiva. 1126 Questa circostanza aggravante può essere ammessa anche qualora la de- cisione che ha constatato l’infrazione precedente è ancora oggetto di procedure di ricorso 1127 . A questo proposito, nella sentenza Lafarge / Commissione, la CGUE ha esplicitamente rico- nosciuto che per “tener conto della recidiva, è sufficiente che l’impresa sia stata precedente- mente considerata colpevole di un’infrazione dello stesso tipo, anche se la decisione di cui trattasi è ancora soggetta ad un sindacato giurisdizionale” (carattere in grassetto ag- giunto). 1128 Nel caso in cui tale decisione venga annullata in ultima istanza dinanzi la CGUE, la Commissione dell’Unione europea (di seguito: Commissione UE) sarà tenuta a modificare “eventualmente la decisione successiva nella parte in cui applica una maggiorazione dell’am- menda a titolo di recidiva”. 1129 In questa sentenza, la CGUE ha inoltre rilevato che, se dovesse essere accolta la tesi secondo cui un procedimento di ricorso comporterebbe la sospensione di una precedente decisione per quanto riguarda l’accertamento di un’eventuale recidiva in una decisione successiva, “gli autori di infrazioni sarebbero incitati a proporre ricorsi esclusi-

1119 Cfr. BSK KG-TAGMANN/ZIRLICK (n. 1037), art. 49a n. marg. 67–68. 1120 DPC 2013/4, 625 n. marg. 977, Strassen- und Tiefbau im Kanton Zürich. In questo caso si tratta- vano di molteplici violazioni alla Legge sui cartelli che sono state esaminate nel quadro di uno stesso procedimento. 1121 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, GU C del 26 ottobre 2012. 1122 Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003, GU C 210 del 1.9.2006, pagg. 2–5. 1123 Tribunale UE, ECLI:EU:T:2007:380, n. marg. 64, BASF e UCB / Commissione. 1124 Cfr. CGUE, ECLI:EU:C:2015:150, n. marg. 91–93, Commissione e a. / Versalis e a.; Tribunale UE, ECLI:EU:T:2003:250, n. marg. 290, Michelin / Commissione. 1125 CGUE, ECLI:EU:C:2007:88, n. marg. 38, Groupe Danone / Commissione; CGUE, ECLI:EU:C:2010:346, n. marg. 72., Lafarge / Commissione. 1126 CGUE, ECLI:EU:C:2007:88, n. marg. 41, Groupe Danone / Commissione. 1127 CGUE, ECLI:EU:C:2010:346, n. marg. 81 segg., Lafarge / Commissione. 1128 CGUE, ECLI:EU:C:2010:346, n. marg. 83–86, Lafarge / Commissione. 1129 CGUE, ECLI:EU:C:2010:346, n. marg. 87–88, Lafarge / Commissione.

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vamente dilatori, all’unico scopo di evitare le conseguenze della recidiva nel corso dei proce- dimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte”. 1130 Queste considerazioni sono senz’altro valide an- che per quanto riguarda l’efficacia dell’azione dell’autorità in materia di concorrenza svizzere e l’applicazione della Legge sui cartelli. 619. Nel calcolo della sanzione, la COMCO deve garantire che la sanzione abbia un effetto dissuasivo. 1131 La recidiva giustifica un aumento significativo dell'importo di base della san- zione, poiché tale circostanza è la prova che le misure precedentemente ordinate o la sanzione precedentemente imposta non hanno avuto alcun effetto sull’impresa o non sono stati suffi- cientemente dissuasivi. Pertanto, un’ulteriore violazione alla Legge sui cartelli successiva a una violazione già oggetto di precedenti misure ordinate dalle autorità in materia di concor- renza deve essere ponderata più severamente rispetto a delle ripetute violazioni all'interno di un’unica inchiesta. In effetti, si considera che l’impresa non ha avuto la volontà di trarre le lezioni appropriate dalla sua condotta passata. 1132

  1. Poiché la regolamentazione svizzera non contiene indicazioni precise sull'aumento della sanzione in caso di recidiva, la COMCO dispone di un potere discrezionale al riguardo. Essa è tenuta a esercitare questo potere discrezionale sulla base di criteri oggettivi e quindi in modo comprensibile. 1133

  2. Nei casi di violazioni ripetute alla Legge sui cartelli all'interno di uno stesso procedimento riguardanti degli accordi orizzontali, la COMCO ha deciso un aumento del 20 % per una duplice violazione 1134 e tra il 50 % e il 200 % per violazioni multiple 1135 .

  3. Nel caso Kommerzialisierung von elektronischen Medikamenteninformationen, riguar- dante una violazione alla Legge sui cartelli constatata nel quadro di una decisione precedente cresciuta in giudicato, la COMCO ha aumentato del 20 % la sanzione imposta nel quadro del procedimento successivo. 1136

  4. Per un confronto con il diritto europeo, rispetto a quanto previsto dall'art. 5 cpv. 1 lett. a OS LCart, secondo il n. marg. 28 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende l’infrazione precedente deve essere uguale o simile a quella esaminata nel procedimento successivo. L’art. 5 cpv. 1 lett. a OS LCart non prevede tale condizione, la violazione ripetuta essendo considerata in maniera generale come una circostanza aggravante che conduce all’aumento della sanzione. D'altra parte, la disposizione europea contiene anche un'indicazione di quanto al massimo sarà aumentata la sanzione. La Commissione UE dispone di un potere discrezio- nale al riguardo. 1137 In particolare, secondo la giurisprudenza europea, le seguenti circostanze devono essere valutate per stabilire se l'impresa ha la tendenza a non rispettare le regole del diritto della concorrenza: 1138

1130 CGUE, ECLI:EU:C:2010:346, n. marg. 84–85, Lafarge / Commissione. 1131 Messaggio LCart 2003 (n. 1025), FF 2002 1835, 1851. 1132 Cfr. DPC 2020/3a, 1220 n. marg. 526, Kommerzialisierung von elektronischen Medikamenteninfor- mationen. 1133 Cfr. DPC 2020/3a, 1219, n. marg. 524, Kommerzialisierung von elektronischen Medikamentenin- formationen. 1134 DPC 2010/4, 763 n. marg. 413 seg., Baubeschläge für Fenster und Fenstertüren. 1135 DPC 2012/2, 412 n. marg. 1126, Strassen- und Tiefbau im Kanton Aargau; DPC 2013/4, 626 n. marg. 978, Wettbewerbsabreden im Strassen- und Tiefbau im Kanton Zürich. 1136 DPC 2020/3a, 1222, n. marg. 542, Kommerzialisierung von elektronischen Medikamenteninforma- tionen. 1137 Cfr. CGUE, ECLI:EU:C:2007:88, n. marg. 25–29, Groupe Danone / Commissione; Tribunale UE, ECLI:EU:T:2003:250, n. marg. 292, Michelin / Commissione. 1138 Cfr. CGUE, ECLI:EU:C:2007:88, n. marg. 39 seg., Groupe Danone / Commissione; CGUE, ECLI:EU:C:2010:346, n. marg. 70 seg., Lafarge / Commissione; Tribunale UE,

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  1. somiglianza delle infrazioni;
  2. periodo trascorso tra le infrazioni.

624. Di conseguenza, più le infrazioni sono simili, più severamente sarà ponderata la circo-

stanza aggravante della recidiva. Allo stesso modo, più il periodo trascorso tra un’infrazione e

l’altra è breve, più grave sarà valutata la recidiva.

1139

  1. I criteri esposti sopra e sviluppati nell’ambito del diritto europeo possono senz’altro es- sere trasposti all’esercizio del potere discrezionale della COMCO nel quadro dell’applicazione dell’art. 5 cpv. 1 lett. a OS LCart.
  2. Nel caso di specie, come indicato precedentemente, AMAG è stata coinvolta nell’inchie- sta VPVW Stammtische / Projekt Repo 2013 (v. n. marg. 224) per dei comportamenti simili a quelli che riguardano il coordinamento in materia di politica dei prezzi nel presente caso (v. sezione B.3.3.1). All’epoca si trattava infatti di un accordo sui prezzi riguardante la fissazione in comune degli sconti e dei pacchetti consegna indicati nella tabella sconti dal formato prati- camente identico a quella oggetto della presente inchiesta (v. n. marg. 220) e la trasmissione di quest’ultima ai membri della rete di distribuzione di AMAG attraverso degli incontri regionali dell’associazione VPVW (cosiddetti “Stammtische”) (cf r. n. marg. 224). Tale inchiesta era stata aperta sulla base di un’autodenuncia del 3 aprile 2013 presentata dalla stessa AMAG e si è conclusa nei confronti di quest’ultima tramite decisione della COMCO del 6 giugno 2016 che ha approvato la conciliazione conclusa con la Segreteria il 15 aprile 2014. 1140 Questa decisione rinvia alla decisione principale del 19 ottobre 2015 nei confronti delle restanti imprese coin- volte 1141 , nella quale la COMCO ha constatato la partecipazione di AMAG a un accordo illecito ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 lett. a in combinato disposto con cpv. 1 LCart riguardante gli sconti e i pacchetti consegna (“dass die Vereinbarung einer gemeinsamen Konditionenliste für maxi- male Preisnachlässe und minimale Ablieferungspauschalen zur Abgabe von Erstofferten für Neufahrzeuge und die Verbreitung dieser Konditionen durch die Plattform der VPVW- Stammtische an weitere autorisierte Schweizer Händler des VW-Konzerns von der WEKO mit Verfügung vom 19. Oktober 2015 als unzulässige Wettbewerbsabrede nach Art. 5 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 KG qualifiziert worden ist, dass die Teilnahme der AMAG an dieser unzulässigen Wettbewerbsabrede in der Verfügung der WEKO vom 19. Oktober 2015 festgestellt wurde”). 1142 Come risulta dalla decisione del 6 giugno 2016, AMAG ha beneficiato di una ri- nuncia completa alla sanzione giusta gli art. 49a cpv. 2 LCart e art. 8 OS LCart. 1143 AMAG non ha impugnato questa decisione, la quale è cresciuta in giudicato l’8 maggio 2019 con la sen- tenza del Tribunale federale che ha respinto i ricorsi interposti da altre imprese coinvolte nell’in- chiesta VPVW Stammtische / Projekt Repo 2013. 1144

ECLI:EU:T:2011:355, n. marg. 90 segg., Shell Petroleum e a. / Commissione; Tribunale UE, ECLI:EU:T:2012:478, n. marg. 244 segg., Shell Petroleum e a. / Commissione; Tribunale UE, ECLI:EU:T:2003:250, n. marg. 282 segg., Michelin / Commissione. 1139 Ibid. 1140 DPC 2017/2, 279, VPVW Stammtische/Projekt Repo 2013 (decisione diventata definitiva con le sentenze dell’8 maggio 2019 TF 2C_524/2018 e 2C_525/2018). Occorre notare che la precedente decisione dell’ex vicepresidente della COMCO dell’8 agosto 2014 con la quale era stata approvata la conciliazione con AMAG è stata dichiarata nulla dal TAF con sentenze del 13 aprile 2016 per difetto di competenza (v. DPC 2017/2, 279 con rinvii, VPVW Stammtische/Projekt Repo 2013). 1141 DPC 2019/1, 84, VPVW Stammtische/Projekt Repo 2013 (decisione non definitiva). 1142 DPC 2017/2, 280, VPVW Stammtische/Projekt Repo 2013 (decisione diventata definitiva con le sentenze del TF dell’8.5.2019, 2C_524/2018 e 2C_525/2018). V. anche DPC 2019/1, 134, 140 seg., n. marg. 350 seg. e 407 VPVW Stammtische/Projekt Repo 2013 (decisione non definitiva). 1143 DPC 2017/2, 281, VPVW Stammtische/Projekt Repo 2013 (decisione diventata definitiva con le sentenze del TF dell’8.5.2019, 2C_524/2018 e 2C_525/2018). 1144 Cfr. TF, 2C_524/2018 e TF, 2C_525/2018, entrambi dell’8.5.2019.

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  1. La conciliazione del 15 aprile 2014 conclusa nell’ambito dell’inchiesta VPVW Stammti- sche / Projekt Repo 2013 prevede che AMAG si impegna a non scambiare con i propri con- correnti informazioni su futuri sconti e pacchetti consegna per la vendita di veicoli nuovi così come altre informazioni sensibili sui prezzi nel quadro dell’associazione VPVW o al di fuori di questa (“Die AMAG verpflichtet sich: [...] 2) mit ihren Konkurrenten im Rahmen der VPVW oder ausserhalb der VPVW keine Informationen über künftige Preisnachlässe und Abliefe- rungspauschalen für den Verkauf von Neufahrzeugen auszutauschen; und 3) keine anderen preisrelevanten Informationen mit ihren Konkurrenten im Rahmen der VPVW oder ausserhalb der VPVW zum Zweck der Koordination des Wettbewerbsverhaltens auszutauschen”). 1145

Nella decisione del 6 giugno 2016 sono espressamente menzionate le conseguenze di una violazione della conciliazione con riferimento al rischio di sanzioni giusta gli art. 50 e 54 LCart. 1146

  1. Ciononostante, come risulta dalla presente inchiesta, AMAG ha continuato, perlomeno fino a giugno del 2018, a violare la Legge sui cartelli, prendendo parte all’accordo globale e, in particolare, partecipando in modo preponderante al coordinamento in materia di politica dei prezzi che aveva come aspetto centrale la determinazione in comune e lo scambio di sconti e pacchetti consegna. Questo malgrado il fatto che AMAG, come si evince dalle risultanze istrut- torie (v. n. marg. 266–269), fosse pienamente cosciente dell’illiceità di tali pratiche sin dall’ini- zio del 2014.
  2. Per quanto riguarda l’aspetto dell’unità economica si rinvia alle considerazioni già espresse precedentemente in relazione alla questione dell’attribuzione della violazione del di- ritto dei cartelli (v. n. marg. 571 e 576 ), sulla base delle quali anche nel presente contesto è ritenuto che sussiste una funzionale identità d’impresa tra la precedente società denominata AMAG Automobili e Motori SA, autrice della violazione alla Legge sui cartelli oggetto dell’in- chiesta VPVW Stammtische / Projekt Repo 2013, e la nuova AMAG Automobili e Motori SA, parte al presente procedimento. Pertanto, l’autore della precedente violazione alla Legge sui cartelli e il soggetto coinvolto nella presente inchiesta sono identici.
  3. Contrariamente a quanto sostenuto da AMAG nel quadro del dodicesimo complemento all’autodenuncia, 1147 sulla base delle considerazioni esposte sopra (v. n. marg. 617 seg.), i l fatto che la decisione del 6 giugno 2016 sia cresciuta in giudicato solo l’8 maggio 2019 è ininfluente sulla valutazione della recidiva. Determinante nel caso di specie è il fatto che AMAG abbia continuato a violare la Legge sui cartelli nonostante l’inchiesta aperta nel maggio del 2013 sulla base dell’autodenuncia da essa stessa presentata, atto dal quale si evince che AMAG era evidentemente consapevole del carattere illecito delle pratiche legate alla fissa- zione in comune dei valori delle tabelle sconti (oggetto dell’inchiesta VPVW Stammtische / Projekt Repo 2013 e della presente inchiesta), comportamento che non avrebbe dovuto reite- rare, e del rischio di incombere in sanzioni giusta l’art. 49a cpv. 1 LCart. Al più tardi con la conclusione della conciliazione il 15 aprile del 2014, AMAG avrebbe dovuto modificare il suo comportamento conformemente agli impegni presi con le autorità in materia di concorrenza. Contrariamente a tali aspettative, AMAG ha continuato anche dopo il 15 aprile 2014 a violare la Legge sui cartelli non solo riproducendo gli stessi schemi di coordinamento della politica dei prezzi per quanto riguarda le tabelle sconti (cfr . n. marg. 266 segg.), ma anche scambiando altri elementi del prezzo (cfr. n. marg. 292 segg.) e partecipando ad altre condotte illecite fa- centi parte dell’accordo globale oggetto della presente inchiesta, ovvero la cooperazione in materia di commesse pubbliche (cfr . n. marg. 138 segg.) e la ripartizione del territorio (cfr . n. marg. 348 segg., 362, 368 segg.). Così facendo, AMAG ha dimostrato la sua propensione a

1145 DPC 2017/2, 282, VPVW Stammtische/Projekt Repo 2013 (decisione diventata definitiva conle sen- tenze del TF dell’8.5.2019, 2C_524/2018 e 2C_525/2018). 1146 DPC 2017/2, 280, VPVW Stammtische/Projekt Repo 2013 (decisione diventata definitiva con le sentenze del TF dell’8.5.2019, 2C_524/2018 e 2C_525/2018). 1147 Cfr. atto XIV.A.32, pagg. 13–15.

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non trarre le debite conseguenze dalle misure ordinate nei suoi confronti nel quadro del pro- cedimento precedente. In altri termini, le misure convenute nel quadro della conciliazione del 15 aprile 2014 e la minaccia di sanzioni ai sensi degli art. 50 e 54 LCart si sono rivelate non essere sufficientemente dissuasive. 631. Di conseguenza, avendo preso parte al presente accordo globale, AMAG ha commesso violazioni sostanzialmente identiche o a ogni modo simili a quella oggetto dell’inchiesta VPVW Stammtische / Projekt Repo 2013, così come altre violazioni che adempiono più fattispecie legali dell’art. 5 cpv. 3 LCart (v. n. marg. 504), senza che vi fosse un vero e proprio intervallo di tempo tra le une e l’altra o, a ogni modo, il periodo trascorso tra le violazioni alla Legge sui cartelli è estremamente ravvicinato. 632. A ciò si aggiunge che, nel quadro dell’inchiesta Leasing und Finanzierung von Fahrzeu- gen, mediante decisione parziale del 26 giugno 2019, cresciuta in giudicato, AMAG Leasing SA (di seguito: AMAG Leasing), società facente parte del gruppo AMAG (v. illustrazione 1), è stata sanzionata per avere partecipato a un accordo illecito sui prezzi ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 lett. a in combinato disposto con il cpv. 1 LCart riguardante lo scambio durante gli anni dal 2006 al 2014 di informazioni su operazioni ed elementi per il calcolo dei tassi di leasing. 1148

Tramite la stessa decisione parziale, la camera della COMCO per le decisioni parziali ha ap- provato una conciliazione conclusa nel 2018 tra la Segreteria e AMAG Leasing. 633. Tenuto conto di questi elementi, in applicazione dell’art. 5 cpv. 1 lett. a OS LCart è giu- stificato aumentare del 50 % l’importo della sanzione nei confronti di AMAG calcolato secondo gli art. 3 e 4 OS LCart. 634. Nel rispetto del principio “ne bis in idem”, le autorità in materia di concorrenza rinunciano ad avviare un procedimento giusta l’art. 50 LCart in ragione di contravvenzioni alle misure e alle decisioni adottate nel quadro dell’inchiesta “22-0439: VPVW Stammtische / Projekt Repo 2013”. 635. Nella sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria, AMAG ha contestato l’ap- plicazione della circostanza aggravante della recidiva ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 lett. a OS LCart. 1149 In questo contesto, AMAG ha fondamentalmente presentato gli stessi argomenti già avanzati nel quadro del dodicesimo complemento all’autodenuncia 1150 in relazione alla man- canza di una decisione cresciuta in giudicato nella quale sia stata constatata la violazione precedente alla Legge sui cartelli. 1151 AMAG critica in particolare la validità della prassi e della giurisprudenza europea, di cui è fatto riferimento al n. marg. 618, sostenendo che queste non possano senz’altro trovare applicazione nel diritto svizzero dei cartelli. 1152 Qualora venga rite- nuta la circostanza aggravante della recidiva, AMAG ha chiesto che l’aumento dell’importo di base non sia superiore al 20 %, analogamente a quanto deciso dalla COMCO nel caso Kom- merzialisierung von elektronischen Medikamenteninformationen 1153 . 1154

  1. In merito alla questione della necessità di una decisione cresciuta in giudicato nella quale sia stata constatata la precedente violazione alla Legge sui cartelli, si rinvia alle considerazioni

1148 Cfr. comunicato stampa della COMCO dell’11.7.2019 “La COMCO multa otto imprese nell’inchiesta "leasing auto"”, <www.comco.admin.ch> > Media > Informazioni ai media > Comunicati stampa 2019. La decisione parziale del 26.6.2019 riguardante l’inchiesta Leasing und Finazierung von Fahrzeugen non è stata ancora pubblicata. 1149 Atto XIX.90, n. marg. 62 segg. 1150 Atto XIV.A.32, pagg. 13–15. 1151 Atto XIX.90, n. marg. 67–81. 1152 Atto XIX.90, n. marg. 70–72. 1153 DPC 2020/3a, 1222, n. marg. 542, Kommerzialisierung von elektronischen Medikamenteninforma- tionen. 1154 Atto XIX.90, n. marg. 82 segg.

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esposte precedentemente (v. n. marg. 615 segg.) e si ribadisce che tale condizione non è prevista all’art. 5 cpv. 1 let. a OS LCart. Ammettere un approccio contrario limiterebbe senza motivi la possibilità della COMCO di riconoscere in casi specifici la circostanza aggravante della recidiva come mezzo dissuasivo per prevenire le violazioni alla Legge sui cartelli e la loro ripetizione. Ciò condurrebbe alla sottovalutazione di alcune infrazioni e a una svalutazione della funzione delle autorità in materia di concorrenza. 637. Per quanto concerne la prassi e la giurisprudenza europee, si sottolinea che il Tribunale federale ha più volte ribadito che può essere fatto riferimento al diritto europeo per interpretare il diritto svizzero della concorrenza. 1155 Proprio sulla questione della recidiva, il Tribunale am- ministrativo federale si è espresso recentemente nel caso Kommerzialisierung von elektroni- schen Medikamenteninformationen, affermando che gli Orientamenti per il calcolo delle am- mende della Commissione e la corrispondente giurisprudenza europea possono essere utilizzati come aiuto e guida nell’interpretazione dell'art. 5 cpv. 1 lett. a OS LCart. 1156

  1. Riguardo al valore dell’aumento dell’importo di base in applicazione della circostanza aggravante della recidiva, le analogie con il caso Kommerzialisierung von elektronischen Me- dikamenteninformationen operate da AMAG non sono convincenti. Nel presente caso, alcuni aspetti già menzionati in precedenza aggravano la situazione di AMAG rispetto alle circo- stanze che hanno fondato la decisione della COMCO nel caso Kommerzialisierung von elek- tronischen Medikamenteninformationen. Da un lato, nel quadro di tale decisione la COMCO ha ritenuto l’esistenza della circostanza aggravante della violazione ripetuta della LCart sulla base di un’unica decisione precedente nella quale era stato constatato un comportamento illecito da parte dell’impresa interessata. 1157 Nel presente caso, due precedenti decisioni con- statano dei comportamenti illeciti di AMAG che costituiscono delle violazioni delle fattispecie legali dell’art. 5 cpv. 3 LCart identiche o perlomeno molto simili a quelle commesse tramite l’accordo globale oggetto della presente inchiesta (v. n. marg. 631 seg.). A ciò si aggiunge che, nel quadro di uno dei procedimenti precedenti, AMAG si è impegnata tramite una conci- liazione (conclusa nel 2014 e quindi quattro anni prima dell’apertura della presente inchiesta) a non commettere violazioni della Legge sui cartelli simili a quelle constatate nella presente decisione (v. n. marg. 627). Dall’altro lato, a differenza del caso Kommerzialisierung von elek- tronischen Medikamenteninformationen, nel quale l’intervallo di tempo tra le violazioni della Legge sui cartelli era di più di quattro anni, nel presente caso non è ravvisabile un vero e proprio intervallo di tempo tra le violazioni precedenti della Legge sui cartelli e il comporta- mento illecito oggetto della presente decisione o, a ogni modo, il periodo trascorso tra le une e l’altra è estremamente ravvicinato (v. n. marg. 631 seg.). Per tali ragioni, non vi sono motivi per applicare nel presente caso la stessa percentuale per l’aumento dell’importo di base sta- bilito nella decisione Kommerzialisierung von elektronischen Medikamenteninformationen.

1155 DTF 144 II 246, 268, consid. 13.3, Altimum; DTF 143 II 297, 320 segg. e 326 segg., consid. 5.3.4 e 6.2.3, Gaba; DTF 139 I 72, 89, consid. 8.2.3, Publigroupe; DTF 137 II 199, 208 segg., consid. 4.3.1–4.3.2, Swisscom. Cfr. pure DTF 147 II 72, 76 segg. consid. 3 e 4, Hors-Liste Medikamente in cui il Tribunale federale tira ampiamente spunto dalla giurisprudenza europea nell’interpretazione dei concetti di pratica concordata e raccomandazione di prezzi. 1156 TAF, B-2597/2017, consid. 15.2.6.15, Victor Pharma AG (vormals Galenica AG) / Wettbewerbs- kommission WEKO. 1157 DPC 2020/3a, 1221, n. marg. 535, Kommerzialisierung von elektronischen Medikamenteninforma- tionen.

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(ii) Comportamento collaborativo 639. L’art. 6 cpv. 1 OS LCart non contiene un’enumerazione esaustiva delle circostanze atte- nuanti (ciò è deducibile dall’espressione “in particolare” utilizzata nella disposizione). 1158 Con- formemente alla prassi della COMCO, la conclusione di una conciliazione e il riconoscimento della fattispecie possono essere considerati come circostanze attenuanti ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 OS LCart. 1159

I. Conclusione di una conciliazione 640. La conclusione di una conciliazione è riconosciuta come buona collaborazione e pre- miata con una riduzione della sanzione. Tale collaborazione è presa in considerazione come circostanza attenuante nel quadro dell'art. 6 cpv. 1 OS LCart. 1160 Se, come in questo caso, le parti al procedimento concludono una conciliazione nel corso dell'inchiesta, la sanzione può essere ridotta di un massimo del 20 %. 1161

  1. Le conciliazioni con AMAG, Gruppo Karpf, Garage Nessi, Garage Weber-Monaco e To- gnetti Auto sono state concluse nel corso dell’inchiesta e prima dell’invio della proposta per presa di posizione ai sensi dell’art. 30 cpv. 2 LCart. Tenuto conto di questi aspetti e alla luce della prassi della COMCO, per queste parti al procedimento si ritiene giustificata la riduzione del 20 % dell’importo delle sanzioni calcolato secondo gli art. 3 e 4 OS LCart a titolo di buona collaborazione in quanto circostanza attenuante ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 OS LCart. II. Riconoscimento della fattispecie

  2. Come circostanza attenuante secondo l'art. 6 cpv. 1 OS LCart, la COMCO può prendere in considerazione una collaborazione particolarmente buona al di fuori del programma di cle- menza. 1162 In particolare, è considerata come collaborazione particolarmente buona premiata con una riduzione fino al 20 % il riconoscimento della fattispecie che è stata accertata nell’am- bito di un’inchiesta (ad esempio, sulla base di un risultato probatorio provvisorio o la proposta della Segreteria 1163 ). 1164

  3. Nel presente caso, Gruppo Karpf, Garage Weber-Monaco e Tognetti Auto hanno rico- nosciuto la fattispecie esposta nel quadro della presentazione del risultato probatorio provvi- sorio (v. n. marg. 57). Tuttavia, considerato lo svolgimento dell’inchiesta nel suo insieme, il comportamento cooperativo di queste parti al procedimento non è andato al di là di quello che viene normalmente attuato nel quadro del l'esercizio dei diritti di difesa. Tenuto conto di questi elementi, n ei confronti di Gruppo Karpf, Garage Weber-Monaco e Tognetti Auto si giustifica un’ulteriore riduzione del 15 % dell’importo della sanzione calcolato secondo gli art. 3 e 4 OS LCart a titolo di collaborazione particolarmente buona in quanto circostanza attenuante ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 OS LCart.

1158 Opuscolo esplicativo OS LCart (n. 1058), pagg. 4–6. Cfr. pure BSK KG-TAGMANN/ZIRLICK (n. 1037), art. 49a n. marg. 66 e 83. 1159 Cfr. Nota informativa della Segreteria della COMCO: Conciliazioni, n. marg. 11 seg., <www.comco.admin.ch> > In diritto e documentazione > Note informative > Nota informativa: Con- ciliazioni. 1160 Cfr. Nota informativa della Segreteria della COMCO: Conciliazioni, n. marg. 11 s, <www.comco.ad- min.ch> > In diritto e documentazione > Note informative > Nota informativa: Conciliazioni. 1161 Ibid. 1162 Cfr. Nota informativa della Segreteria della COMCO: Conciliazioni, n. marg. 12, <www.comco.ad- min.ch> > In diritto e documentazione > Note informative > Nota informativa: Conciliazioni. 1163 Cfr. ad esempio DPC 2020/4a, 1841 seg., n. marg. 593 seg., Bauleistungen Graubünden. 1164 Ibid.

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  1. Nella sua presa di posizione, Garage Maffeis ha riconosciuto la fattispecie così come accertata dalla Segreteria nella proposta (v. n. marg. 70). 1165 Tenuto conto del fatto che il comportamento cooperativo di Garage Maffeis non è andato oltre quello che viene normal- mente attuato nel quadro del l'esercizio dei diritti di difesa, anche nei confronti di Garage Maf- feis si giustifica una riduzione del 15 % dell’importo della sanzione calcolato secondo gli art. 3 e 4 OS LCart a titolo di collaborazione particolarmente buona in quanto circostanza attenuante ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 OS LCart. C.7.3.4.4 Conclusione intermedia
  2. Senza tenere conto dell’autodenuncia, per le imprese coinvolte risultano gli importi delle sanzioni calcolati secondo gli art. 3–6 OS LCart indicati nella tabella sottostante. Parti al procedi- mento Importo di base (in CHF)

Aumento per la durata

Circostanze aggravanti Circostanze attenuanti Sanzione (in CHF) AMAG [...] +125 % +50.0 % -20 % [...] Autoronchetti [...] +43.3 % -- -- [...] Gruppo Karpf [...] +125 %

-- -35 % [...] Garage Maffeis [...] +125 % -- -15 % [...] Garage Nessi [...] +82.5 % -- -20 % [...] Garage Weber- Monaco [...] +52.9 % -- -35 % [...] Tognetti Auto [...] +125 % -- -35 % [...] Tabella 4: Importi delle sanzioni calcolati secondo gli art. 3–6 OS LCart C.7.3.4.5 Sanzione massima 646. La sanzione non deve superare in alcun caso il 10 % della cifra d’affari realizzata in Svizzera dall’impresa negli ultimi tre esercizi (art. 49a cpv. 1 LCart; art. 7 OS LCart). Come emerge dal messaggio concernente la revisione della LCart 2003 1166 , a tale scopo sono presi in considerazione gli ultimi tre esercizi prima dell’emissione della decisione. 1167 Una volta de- terminata la sanzione concreta sulla base degli altri criteri menzionati nella LCart e nella OS LCart (cfr. qui di seguito), si verifica che l’importo della sanzione massima non venga superato (art. 7 OS LCart) e, se necessario, si effettua una riduzione corrispondente. 1168

1165 Atto XIX.98, n. marg. 8. 1166 Messaggio LCart 2003 (n. 1025), FF 2002 1835, 1849 seg. 1167 Cfr. ad esempio DPC 2021/1, 203, consid. 396 con rinvii, Eishockey Pay-TV. 1168 Ibid.

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  1. Nel presente caso, sono rilevanti gli esercizi degli anni 2019, 2020 e 2021. Tuttavia, sulla base delle cifre d’affari fornite per gli esercizi degli anni dal 2017 al 2019 1169 si esclude per tutte le parti al procedimento che gli importi calcolati secondo gli art. 3–6 OS LCart (v. tabella 4) superino le sanzioni massime ai sensi dell’art. 7 OS LCart. C.7.3.4.6 Autodenuncia

  2. Giusta l’art. 49a cpv. 2 LCart, se l’impresa collabora a rilevare e a eliminare la limitazione della concorrenza, si può rinunciare in tutto o in parte alla sanzione. Gli art. 8 segg. e 12 segg. OS LCart specificano le modalità di una rinuncia completa rispettivamente parziale alla san- zione. (i) Condizioni della rinuncia alla sanzione e della riduzione della sanzione

  3. Secondo l’art. 8 cpv. 1 OS LCart, la COMCO rinuncia completamente a sanzionare l’im- presa, se quest’ultima denuncia la sua partecipazione a una limitazione della concorrenza ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 e 4 LCart e se è la prima a − fornire informazioni che consentano all’autorità in materia di concorrenza di aprire un’inchiesta (art. 8 cpv. 1 lett. a OS LCart, collaborazione per l’apertura) o − a sottoporre prove che consentano all’autorità in materia di concorrenza di accertare una limitazione della concorrenza ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 o 4 LCart (art. 8 cpv. 1 lett. b OS LCart, collaborazione per l’accertamento). Pertanto, una rinuncia alla sanzione del 100 % può essere ancora ammessa anche se le autorità in materia di concorrenza hanno aperto d’ufficio o su denuncia di un terzo un’inchiesta preliminare o un’inchie- sta. 1170

  4. Tuttavia, in entrambi i casi, la rinuncia alla sanzione è ammessa solo se le autorità in materia di concorrenza non dispongono già di prove sufficienti per stabilire l’esistenza della limitazione illecita alla concorrenza (art. 8 cpv. 3 e 4 lett. b OS LCart).

  5. Inoltre, l’art. 8 cpv. 2 OS LCart prevede che la COMCO rinuncia completamente alla sanzione solo se l’impresa adempie alle condizioni cumulative seguenti: − non ha spinto alcun'altra impresa a partecipare alla pratica anticoncorrenziale e non vi ha svolto un ruolo di istigatrice o un ruolo principale (art. 8 cpv. 2 lett. a OS LCart); − fornisce spontaneamente all'autorità in materia di concorrenza tutte le informazioni e le prove di cui dispone concernenti la pratica anticoncorrenziale in questione (art. 8 cpv. 2 lett. b OS LCart); − collabora senza interruzioni, senza riserve e senza indugio con l'autorità in materia di concorrenza per tutta la durata della procedura (art. 8 cpv. 2 lett. c OS LCart); − cessa di partecipare alla pratica illecita al più tardi a partire dal momento dell'autode- nuncia o alla prima ingiunzione dell'autorità in materia di concorrenza (art. 8 cpv. 2 lett. d OS LCart).

  6. Se non sono soddisfatte tutte le condizioni per una rinuncia completa alla sanzione, una riduzione della sanzione è ancora possibile. Secondo l'art. 12 cpv. 1 OS LCart, la COMCO

1169 Cfr. atti I.154, I.164–165, I.174, I.365, I.368, I.386–387, I.392, I.395, I.401–402. 1170 Cfr. DPC 2009/3, 219 n. marg. 153 con rinvii, Elektroinstallationsbetriebe Bern.

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riduce la sanzione se un'impresa ha partecipato spontaneamente a una procedura e al mo- mento della presentazione delle prove non partecipa più alla pratica anticoncorrenziale in que- stione. 653. In ogni caso, l’impresa che presenta un’autodenuncia deve fare chiarezza sulla fattispe- cie rilevante dal punto di vista del diritto dei cartelli, per quanto riguarda sia gli elementi ogget- tivi che soggettivi. Questo significa, in particolare, che l’impresa deve rivelare qual era lo scopo perseguito dal comportamento denunciato e in che modo tale comportamento è stato messo in pratica dall’impresa autodenunciante nonché da altre imprese partecipanti, qualora per quest’ultime siano disponibili informazioni e mezzi di prova. A tale scopo, l’impresa può in particolare consegnare mezzi di prova già esistenti e mettere a verbale delle dichiarazioni. In genere, non sono date le condizioni per ammettere un’autodenuncia, se l’impresa contesta le informazioni e le prove fornite, per esempio se nega comportamenti collusivi con altre imprese o, in generale, gli effetti negativi (possibili) sulla concorrenza. Non è necessario che l’impresa si riconosca colpevole di avere violato una determinata norma del diritto dei cartelli né che proceda a una valutazione giuridica della fattispecie rivelata (ad esempio, concernente la que- stione della notabilità della limitazione della concorrenza). 1171

(ii) Valutazione 654. Nel presente procedimento, AMAG ha presentato un’autodenuncia in data 29 marzo 2019 come prima (e unica) impresa (v. n. marg. 34). Poiché l’autodenuncia è intervenuta dopo l’apertura dell’inchiesta, questa può essere qualificata come collaborazione per l’accertamento ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. b OS LCart. 655. Tramite la documentazione trasmessa, AMAG ha consentito di accertare una violazione al diritto della concorrenza ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 lett. a e c in combinato disposto con il cpv. 1 LCart. Nel quadro dell’autodenuncia, AMAG ha contribuito all’accertamento di un ac- cordo globale illecito, fornendo spiegazioni e mezzi di prova (prevalentemente scambi di email) che hanno permesso di stabilire e comprendere le varie componenti di tale accordo, dalla cooperazione nell’ambito delle commesse pubbliche 1172 , al coordinamento in materia di poli- tica dei prezzi 1173 e alla ripartizione territoriale 1174 . In questo contesto, AMAG ha fornito mezzi di prova riguardanti l’accordo globale negli anni dal 2006 al 2009 (principalmente in relazione alla cooperazione in materia di commesse pubbliche). 1175 Come si evince dalle misure ordinate dalla Segreteria nel corso della prima parte del procedimento (tra giugno 2018 e aprile 2019) 1176 , nella sua fase iniziale l’inchiesta era focalizzata principalmente sugli anni tra il 2010 e il 2018. Pertanto, al momento della presentazione dei primi mezzi di prova concernenti il

1171 Cfr. Circolare e formulari della Segreteria della COMCO, Programma di clemenza (autodenuncia) dell’8.9.2014, n. marg. 5: <www.comco.admin.ch> > In diritto e documentazione > Annunci > Cir- colare e formulari per il programma di clemenza (autodenuncia). 1172 Atti XIV.A.1, pagg. 3 segg., allegati 1–22; XIV.A.4, pagg. 2 segg., allegato 28; XIV.A.7, pagg. 2 segg., allegati 63–101; XIV.A.9, pagg. 3 segg., allegati 102–180; XIV.A.13, pagg. 3 segg., allegati 236–263; XIV.A.27, pagg. 6–8, allegati 559–565. 1173 Atti XIV.A.1, allegato 27; XIV.A.5, pagg. 2 segg., allegati 29–62; XIV.A.11, pagg. 3 segg., allegati 181–235; XIV.A.14, pagg. 3 segg., allegati 264–355; XIV.A.27, pagg. 8–14, allegati 568–570. 1174 Atti XIV.A.1, pag. 7, allegati 24–26; XIV.A.11, pag. 8, allegati 231–232, 234–235; XIV.A.14, pagg. 30 segg., allegati 365–370; XIV.A.18, pagg. 43 segg., allegati 462–527; XIV.A.27, pagg.14–15, allegati 574–575. 1175 Cfr. atti XIV.A.9, pagg. 3 segg., allegati 102–167; XIV.A.14, pagg. 8 seg., allegati 275–276; XIV.A.27, pag. 5, allegato 559. 1176 Cfr. atti I.1–9 (lettere di apertura dell’inchiesta), I.13 e I.14 (pubblicazioni sul Foglio federale e sul FUSC), I.23–24, 53–57, 86–92 (richieste di assistenza amministrativa presso il Cantone Ticino ed altri enti pubblici), I.113–117, 173, 175–176 (richieste di informazioni alle parti al procedimento), II.2–7 e III.2–8 (audizioni di parti e testimoni).

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periodo 2006–2009 (ovvero, con l’inoltro del quarto complemento all’autodenuncia del 7 otto- bre 2019 1177 ), le autorità in materia di concorrenza non disponevano di indizi concernenti la possibile esistenza dei comportamenti indagati negli anni precedenti il 2010. 656. AMAG ha collaborato con le autorità in materia di concorrenza senza interruzioni, senza riserve e senza indugio durante tutta la durata del procedimento, fornendo le informazioni ri- chieste sia nell’ambito che al di fuori del programma di clemenza. Ritenuto che l’accordo glo- bale è terminato con l’apertura dell’inchiesta (v. n. marg. 419), si considera che al momento dell’autodenuncia AMAG avesse già cessato di partecipare alla pratica illecita. 657. Le condizioni di cui all’art. 8 cpv. 2 lett. b–c OS LCart sono dunque adempiute. Rimane da valutare, se AMAG ha assunto un ruolo principale ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 lett. a OS LCart. a. Ruolo principale 658. Nel messaggio concernente la revisione del 2003 della Legge sui cartelli non è definito il concetto di ruolo principale. 1178 Nel quadro dei dibattiti parlamentari, durante la sessione autunnale del Consiglio nazionale del 26 settembre 2002, l’ex consigliere federale Pascal Cou- chepin si riferisce al ruolo principale con i termini di “attore principale”, “motore del cartello” o “motore principale”: “Dans le projet d'ordonnance - qui est déjà sur papier mais qui fera l'objet d'une con- sultation lorsque la loi aura été adoptée -, on prévoit que l'exemption de toute peine ne sera accordée que si l'entreprise n'avait pas le rôle d'instigateur ou d'acteur principal dans l'accord en matière de concurrence. Si l'entreprise qui est l'initiatrice ou le moteur du cartel se dénonce, elle ne bénéficiera pas du système du bonus parce qu'en effet, il y aurait là quand même un abus d'une règle destinée à permettre à ceux qui ont la force de considérer qu'ils avaient fait une erreur, de reconnaître cette erreur et d'aban- donner le cartel. [...] C'est la raison pour laquelle on peut faire profiter du système du bonus/malus ceux qui placent l'intérêt général au-dessus de la loyauté qui couvre une activité illicite, étant précisé, je le redis encore une fois, qu'il n'est pas question pour nous de donner l'absolution totale à quelqu'un qui aurait été l'initiateur d'un cartel ou qui en aurait été le moteur principal. Vous voyez qu'on a une large vision et une vision morale des affaires. Il ne faut pas la caricaturer” (carattere in grassetto aggiunto). 1179

  1. Secondo la prassi della COMCO, un ruolo principale negli accordi orizzontali è dato se un'impresa ha contribuito in misura particolare alla preparazione, all'organizzazione o all'at- tuazione della limitazione della concorrenza (esame caso per caso). Sono considerati indizi di un ruolo principale (ma non delle condizioni per ammetterne l’esistenza), da un lato, l'organiz- zazione e l'attuazione della limitazione della concorrenza e, dall'altro, l'interesse delle imprese coinvolte alla limitazione della concorrenza. In questo senso, vi sono indizi che lasciano sup- porre un ruolo principale di un’impresa, se essa svolge un ruolo particolarmente importante

1177 XIV.A.9, pagg. 3 segg., allegati 102–167. 1178 Cfr. Messaggio LCart 2003 (n. 1025), FF 2002 1835, 1851. 1179 BU 2002 N 1445, 1457.

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nell'organizzazione o nell'attuazione della limitazione della concorrenza e se trae un’utilità par- ticolare da quest’ultima. 1180 Inoltre, non è escluso che il ruolo principale nel cartello sia assunto da più imprese. 1181

  1. Fino a oggi, non sono state emesse decisioni in cui la COMCO ha riconosciuto l’esi- stenza di un ruolo principale nel contesto di un accordo orizzontale. In diversi casi l’esistenza di un ruolo principale è stata invece negata. − Nel caso Bauleistungen Graubünden, benché alcuni gruppi di imprese avevano as- sunto dei doveri organizzativi, non vi erano prove che singole imprese avessero svolto, nel complesso, un ruolo notevolmente più importante rispetto alle altre per quanto ri- guarda la stabilità e il funzionamento dell’accordo globale. 1182

− Nel caso Bauleistungen See-Gaster, la COMCO ha ritenuto che l’impresa De Zernet aveva semplicemente un ruolo amministrativo che assumeva nell’interesse di tutte le imprese coinvolte nel cartello. 1183

− Nella decisione VPVW Stammtische / Projekt Repo 2013, la COMCO ha ritenuto che il solo fatto che AMAG disponga di parti di mercato elevate e della leadership del prezzo non significava senz’altro che quest’impresa avesse assunto un ruolo principale nella condotta contestata. 1184 In questo caso, non esistevano indizi di un ruolo di istigatrice o di un ruolo principale da parte di AMAG. 1185 Al contrario, era stato accertato che un’altra impresa coinvolta aveva preparato e organizzato gran parte del progetto de- nominato “Projekt Repo 2013”. 1186 Quest’impresa aveva, in particolare, riassunto per le altre imprese partecipanti la prima discussione avuta a proposito dell’idea di tale progetto, incoraggiandole a partecipare e suggerendo il coinvolgimento di altri distribu- tori importanti. 1187

− Nel quadro della decisione Verzinkung, in relazione alla valutazione dell’autodenuncia del gruppo SDL, la COMCO ha in particolare considerato che il funzionamento del car- tello era stato garantito soprattutto da altre imprese, le quali avevano tra l’altro convo- cato, organizzato e ospitato le riunioni di cartello e inviato i verbali con le determinazioni dei prezzi e i listini dei prezzi di base a tutte le imprese coinvolte. 1188

− Nel caso Hoch- und Tiefbauleistungen Münstertal, la COMCO ha ritenuto che l’accordo globale aveva avuto diverse fasi e che i rappresentanti che agivano per conto delle

1180 DPC 2016/3, 710 n. marg. 399 seg., Flügel und Klaviere (decisione non definitiva); DPC 2016/3, 751 n. marg. 224, Saiteninstrumente (Gitarren und Bässe) und Zubehör; DPC 2018/4, 750, n. marg. 154, Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin U; DPC 2018/4, 853, n. marg. 148, Hoch- und Tiefbau- leistungen Engadin Q. Cfr. pure BSK KG-T AGMANN/ZIRLICK (n. 1037), art. 49a n. marg. 77–79b; R OBERT ROTH/CHRISTIAN BOVET, in: Commentaire Romand, Droit de la concurrence, Martenet/Ter- cier/Bovet (ed.), 2a ed., 2013, art. 49a n. marg. 52. 1181 Cfr. DPC 2012/2, 413, n. marg. 1136, Wettbewerbsabreden im Strassen- und Tiefbau im Kanton Aargau. 1182 DPC 2020/4a, 1841, n. marg. 590, Bauleistungen Graubünden. 1183 DPC 2020/3a, 1134, n. marg. 1389, Bauleistungen See-Gaster. 1184 DPC 2019/1, 101, n. marg. 86, VPVW Stammtische/Projekt Repo 2013 (decisione non definitiva). 1185 Ibid. 1186 DPC 2019/1, 101 seg., n. marg. 87, VPVW Stammtische/Projekt Repo 2013 (decisione non defini- tiva). 1187 Ibid. 1188 DPC 2018/1, 115, n. marg. 239, Verzinkung.

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imprese coinvolte erano cambiati durante l’attuazione e la durata di tale accordo glo- bale e che non vi erano indizi che un’impresa avesse ricoperto un ruolo notevolmente più importante rispetto alle altre. 1189

  1. In diritto europeo della concorrenza, costituisce un criterio d’esclusione dell’immunità dell’ammenda solo l’esercizio di coercizione su altre imprese perché aderissero al cartello o continuassero a parteciparvi, ma non il fatto che un’impresa abbia svolto un ruolo principale o, secondo i termini europei, un ruolo di capofila. 1190 Tuttavia, tale circostanza è un’aggravante che conduce a un aumento della sanzione. 1191 Per essere qualificato come capofila (“leader”, “Anführer”, “meneur”) l’impresa deve avere rappresentato una forza motrice significativa per l’intesa e avere avuto una responsabilità particolare e concreta nel funzionamento di quest’ul- tima. 1192 Secondo la giurisprudenza europea in materia, tale circostanza deve essere valutata globalmente rispetto al contesto di specie e può essere inferita segnatamente dagli elementi fattuali seguenti: 1193

− l’impresa, con iniziative mirate, ha dato spontaneamente un impulso fondamentale all’intesa; − la presenza di una serie di indizi che rivelano l’impegno dell’impresa ad assicurare la stabilità e la riuscita dell’intesa; − l’impresa ha esercitato funzioni di coordinamento in seno all’intesa e, in particolare, ha organizzato e dotato di personale la segreteria incaricata della sua attuazione concreta; − l’impresa ha svolto un ruolo centrale nel funzionamento concreto dell’intesa, per esem- pio organizzando numerose riunioni, raccogliendo e smistando le informazioni in seno all’intesa, incaricandosi di rappresentare taluni membri nell’ambito della stessa o for- mulando più frequentemente delle altre proposte relative al suo funzionamento. 662. A titolo esemplificativo, nella sentenza Areva et al. / Commissione il Tribunale UE ha confermato la decisione della Commissione nella quale aveva constatato che Areva aveva ricoperto il ruolo di capofila, assumendo in maniera duratura la funzione di “segretaria”, ser- vendo come punto di contatto tra i membri dell’intesa e svolgendo un ruolo cruciale nel funzio- namento concreto di quest’ultimo, in quanto facilitava lo scambio di informazioni in seno all’in- tesa, centralizzava, compilava e smistava tra gli altri membri del cartello informazioni essenziali per il funzionamento dello stesso, organizzava e assicurava la segreteria delle riu- nioni di lavoro e, all’occorrenza, modificava i codici che servivano a dissimulare tali riunioni e contatti. 1194 In questo caso, è stato anche considerato il fatto che senza il coordinamento e l’organizzazione centrale assicurati da tale “segreteria”, l’intesa non avrebbe probabilmente potuto, tenuto conto della sua complessità, funzionare così efficacemente. 1195

1189 DPC 2017/3, 457 n. marg. 293, Hoch- und Tiefbauleistungen Münstertal. Cfr. pure con la stessa motivazione DPC 2019/2, 472, n. marg. 781, Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin I. 1190 Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese, GU C 298 dell’8.12.2006, pag. 19, n. marg. 13. 1191 Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003, GU C 210 del 1.9.2006, pag. 4, n. marg. 28. 1192 Tribunale UE, ECLI:EU:T:2006:74, n. marg. 374, BASF / Commissione; Tribunale UE, ECLI:EU:T:2008:211, n. marg. 423, Hoechst GmbH / Commissione; Tribunale UE, ECLI:EU:T:2011:69, n. marg. 283, Areva et al. / Commissione; Tribunale UE, ECLI:EU:T:2010:355, n, marg. 332, Deltafina SpA / Commissione europea. 1193 V. Tribunale UE, ECLI:EU:T:2011:69, n. marg. 283 con rinvii, Areva et al. / Commissione. 1194 Tribunale UE, ECLI:EU:T:2011:69, n. marg. 287, Areva et al. / Commissione. 1195 Ibid.

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  1. Per contro, il fatto che un’impresa eserciti pressioni o addirittura detti il comportamento che gli altri membri dell’intesa devono tenere non è una condizione necessaria perché quest’impresa possa essere qualificata come leader dell’intesa. Neppure la sua posizione sul mercato o le risorse di cui dispone possono costituire indizi di un ruolo di organizzatore dell’in- frazione, anche laddove appartengano al contesto valutativo della fattispecie. 1196

  2. Come risulta dalla giurisprudenza europea, gli elementi esposti sopra in relazione alla qualificazione di capofila non costituiscono un catalogo esaustivo. Un tale schematismo non sarebbe conciliabile con l'esame delle fattispecie caso per caso e con il fatto che i cartelli possono essere iniziati, organizzati e attuati in modi diversi. Tuttavia, i criteri sviluppati dalla giurisprudenza europea possono senz’altro valere come spunto di riferimento in diritto svizzero per quanto riguarda il concetto di ruolo principale ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 lett. a OS LCart. A questo proposito, ne consegue che, in definitiva, decisiva è la questione di sapere se il contri- buto concreto di un’impresa, in termini assoluti, è essenziale per l'organizzazione, la realizza- zione, la continuazione e/o il successo del cartello in questione e, in termini relativi, si distingue qualitativamente e/o quantitativamente dai contributi delle altre imprese partecipanti, così che è possibile concludere che rispetto a quest’ultime l’impresa in questione ha svolto un ruolo di capofila. 1197

  3. Sulla base delle risultanze istruttorie (v. n. marg. 155 segg., 313 segg., 404) emerge che AMAG ha assunto un ruolo principale ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 lett. a OS LCart, svolgendo un’ampia attività organizzativa e di coordinazione dell’accordo globale in tutte le sue compo- nenti. In effetti, come risulta dalla documentazione agli atti ampiamente illustrata nel quadro della sezione riguardante la fattispecie (v. B.3), AMAG ha rappresentato una forza motrice significativa per il funzionamento dell’accordo globale per tutta la sua durata, organizzando e convocando riunioni, fungendo da punto di riferimento e da centrale per tutte le imprese par- tecipanti, garantendo gli scambi necessari all’attuazione delle cooperazioni e delle intese fa- centi parte dell’accordo globale e monitorando il rispetto degli impegni presi in relazione a quest’ultime.

  4. Nell’undicesimo complemento all’autodenuncia AMAG contesta di avere assunto un ruolo principale, sostenendo sostanzialmente che anche le altre parti al procedimento e in particolare Tognetti Auto svolgevano un ruolo attivo e significativo nel quadro dei vari compor- tamenti oggetto dell’inchiesta. 1198 Pur ammettendo che le altri parti al procedimento abbiano avuto un ruolo attivo e che Tognetti Auto abbia fornito un contributo importante alla realizza- zione delle condotte facenti parte dell’accordo globale, fatto quest’ultimo per altro accertato (v. n. marg. 211 segg., 345 seg., 415 seg.), il ruolo principale di AMAG emerge in modo assai evidente dai mezzi probatori versati agli atti ed evidenziati nell’ambito della presente proposta (v. n. marg. 155 segg., 313 segg., 404), i quali dimostrano in modo inequivocabile che quest’impresa ha svolto un ruolo notevolmente più importante rispetto alle altre per quanto riguarda la stabilità e il funzionamento dell’accordo globale. Il fatto che le altre parti al proce- dimento o Tognetti Auto si siano rivolti ad AMAG per chiedere in che modo procedere o l’ap- provazione per agire in una certa maniera (come è portato in evidenza da AMAG 1199 ) non fa altro che dimostrare che AMAG costituiva un interlocutore imprescindibile e decisivo per tutte le imprese coinvolte, senza il quale l’accordo globale non avrebbe potuto né essere messo in atto né funzionare.

  5. AMAG fa anche valere di non avere avuto un interesse particolare nell’accordo globale, quest’ultimo essendo servito specialmente ai propri partner commerciali e ai concessionari

1196 Tribunale UE, ECLI:EU:T:2011:69, n. marg. 284 con rinvii, Areva et al. / Commissione. 1197 DPC 2018/4, 853, n. marg. 149, Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin Q. 1198 Atto XIV.A.30, pagg. 18–30. 1199 Ibid.

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coinvolti, i quali avrebbero approfittato del sostegno e delle conoscenze tecniche di AMAG. 1200

Essa sostiene pure di avere assunto la funzione di un amministratore o di una segreteria d’as- sociazione nell’interesse di tutte le imprese partecipanti all’accordo globale. 1201 A questi argo- menti si può ribattere facendo notare che il fatto che i partecipanti a un cartello abbiano un loro interesse e un tornaconto nella realizzazione di quest’ultimo è inerente alla conclusione di ogni accordo in materia di concorrenza. Inoltre, come indicato sopra, la circostanza secondo la quale un’impresa tragga un’utilità particolare da una limitazione alla concorrenza può rappre- sentare un indizio del suo ruolo principale, ma non costituisce una condizione per ammetterne l’esistenza (v. n. marg. 659). A ogni modo, dalla documentazione agli atti emerge in modo evidente che il notevole attivismo di AMAG nel quadro dell’accordo globale era principalmente finalizzato a rispondere al suo interesse nel massimizzare i propri profitti (cfr. ad esempio per quanto riguarda le aggiudicazioni ottenute da AMAG nell’ambito delle commesse pubbliche tramite la cooperazione, n. marg. 115 segg., 128 segg. e mezzi di prova citati) e nell’armoniz- zare la politica dei prezzi nel Cantone Ticino (v. ad esempio, n. marg. 318 e mezzi di prova citati). Il sostegno e il supporto tecnico fornito alle altre imprese coinvolte non era che un mezzo accessorio e necessario per soddisfare tale interesse. 668. AMAG considera pure che non può essergli attribuito un ruolo principale dal fatto che suoi collaboratori trasmettevano le tabelle sconti ai propri partner commerciali, poiché un in- tenso scambio con quest’ultimi sarebbe dovuto alla struttura della rete distribuzione di AMAG. 1202 Come si può apprendere dalle considerazioni esposte in precedenza, lo statuto di partner commerciale (v. n. marg. 5) e la struttura di distribuzione di AMAG non influiscono in alcun modo sulla valutazione del ruolo svolto da AMAG nel quadro dell’accordo globale. Al contrario, la documentazione agli atti dà conto di numerosi scambi intercorsi tra AMAG e i concorrenti coinvolti, sia concessionari sia partner commerciali, allo scopo garantire l’organiz- zazione e il funzionamento delle cooperazioni e intese facenti parti dell’accordo globale (cfr. n. marg. 155 segg., 313 segg., 404 e mezzi di prova citati). 669. Infine, l’argomento secondo il quale l’attribuzione di un ruolo principale ad AMAG sa- rebbe influenzata dal fatto che gli atti conterrebbero prevalentemente documenti provenienti dall’autodenuncia di AMAG e dunque materiale incriminante nei confronti di quest’ultima non è condivisibile. 1203 Il ruolo principale di quest’impresa è dimostrato sulla base dell’insieme dei mezzi probatori raccolti nel quadro dell’inchiesta, in particolare tramite le perquisizioni presso tutte le parti al procedimento e l’audizione di parti e testimoni, non solo o prevalentemente sulla base dalla documentazione presentata nel quadro dell’autodenuncia (cfr. n. marg. 155 segg., 313 segg., 404 e mezzi di prova citati). Inoltre, buona parte della documentazione rac- colta nel quadro delle perquisizioni presso le altre parti al procedimento corrisponde ai docu- menti versati da AMAG nell’ambito dell’autodenuncia. 670. Alla luce di quanto esposto precedentemente risulta che, avendo assunto un ruolo prin- cipale ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 lett. a OS LCart, l’autodenuncia di AMAG non adempie tutte le condizioni per una rinuncia completa alla sanzione (v. n. marg. 649–651). 671. Tuttavia, rimane aperta per AMAG la possibilità di beneficiare di una riduzione della san- zione secondo l’art. 12 cpv. 1 OS LCart. Le condizioni per una riduzione della sanzione ai sensi di tale disposizione sono esaminate qui di seguito.

1200 Atto XIV.A.30, pagg. 14–18. 1201 Atto XIV.A.30, pagg. 31–32. 1202 Atto XIV.A.30, pagg. 32. 1203 Atto XIV.A.30, pagg. 33–34.

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b. Riduzione della sanzione giusta l’art. 12 cpv. 2 e 3 OS LCart 672. Giusta l’art. 12 cpv. 2 OS LCart la riduzione può raggiungere il 50 % dell’importo calco- lato secondo gli art. 3–7 OS LCart. Per stabilire la riduzione è determinante il contributo dell’im- presa autodenunciante al successo del procedimento. In questo contesto occorre anche te- nere conto del momento in cui è stata presentata l’autodenuncia: più il procedimento avanza, più l’importanza del contributo fornito dall’impresa autodenunciante diminuisce. 673. Nel presente caso, l’autodenuncia di AMAG è stata presentata nove mesi dopo l’apertura dell’inchiesta e l’esecuzione di diverse misure investigative (v. n. marg. 34). Tuttavia, come già indicato precedentemente (v. n. marg. 654–656), AMAG ha collaborato senza interruzioni e senza riserve con le autorità in materia di concorrenza, fornendo un importante contributo tra- mite la documentazione fornita nel quadro dell’autodenuncia che ha facilitato l’accertamento della fattispecie. Per queste ragioni, le condizioni secondo l’art. 12 cpv. 1 e 2 OS LCart sono soddisfatte e, tenuto conto di tutte le circostanze, si ritiene appropriata per AMAG una ridu- zione della sanzione del 50 %. 674. Nel quadro del dodicesimo e del tredicesimo complemento all’autodenuncia, 1204 AMAG sostiene fondamentalmente di avere diritto a una riduzione dell’80 % ai sensi dell’art. 12 cpv. 3 OS LCart, in quanto le informazioni e i mezzi di prova forniti, sia quelli per gli anni 2006–2010 sia quelli per gli anni 2011–2018, riguarderebbero altre infrazioni della concorrenza secondo l’art. 5 cpv. 3 o 4 LCart. In questo contesto, AMAG fa valere, da un lato, che nei documenti e dati elettronici sequestrati nell’ambito delle perquisizioni domiciliari presso le succursali AMAG Lugano e AMAG Sorengo del 26 e del 27 giugno 2018 non erano presenti mezzi di prova riguardanti gli anni dal 2006 al 2010 1205 e, dall’altro lato, che essa avrebbe fornito informazioni e mezzi di prova riguardanti violazioni del diritto della concorrenza negli anni dal 2011 al 2018 che al momento dell’autodenuncia non facevano parte degli atti del procedimento 1206 . 675. L’art. 12 cpv. 3 OS LCart prevede che la riduzione può raggiungere l’80 %, se l’impresa fornisce spontaneamente informazioni o sottopone prove su altre infrazioni della concorrenza secondo l’art. 5 cpv. 3 o 4 LCart. Tale cosiddetta “clemenza plus” è data qualora un’impresa, la quale presenta un’autodenuncia riguardante un’infrazione della concorrenza nel quadro di un “primo procedimento”, denuncia il suo coinvolgimento in un’altra infrazione della concor- renza che permette di aprire un “secondo procedimento” 1207 o di estendere il procedimento esistente per coprire la seconda infrazione della concorrenza 1208 . In altri termini, l’autodenun- cia di una seconda infrazione della concorrenza può condurre a una riduzione fino all’80 %

1204 Atti XIV.A.32, pagg. 5–9; XIV.A.34, pagg. 4 segg. 1205 Atto XIV.A.34. pagg. 5–12. 1206 Atto XIV.A.34. pagg. 13 segg. 1207 DPC 2009/3, 220, n. marg. 168, Elektroinstallationsbetriebe Bern (in questo caso, la COMCO ha constatato che le condizioni di una “clemenza plus” non erano adempiute, poiché non erano state fornite prove dell’esistenza di un altro cartello e che quindi non vi erano sufficienti indizi per l’aper- tura di un’inchiesta); DPC 2010/4, 768 seg., n. marg. 467 segg., Baubeschläge für Fenster und Fenstertüren (in questo caso, l’autodenuncia dell’impresa SFS unimarket AG aveva condotto all’apertura della nuova inchiesta 22-0376: Türbeschläge); DPC 2017/2, 295, n. marg. 112, Hu- sqvarna (in questo caso, sulla base delle informazioni ottenute tramite l’autodenuncia le autorità in materia di concorrenza hanno aperto la nuova inchiesta 22-0470: Gerätebenzin); DPC 2019/2, 480, 486, 498, n. marg. 849, 909, 1051, Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin I (in questo caso, l’auto- denuncia dell’impresa Foffa Conrad AG aveva condotto all’apertura di ulteriori procedimenti: 22- 0467: Hoch- und Tiefbauleistungen Münstertal, 22-0459: Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin II, 22-0461: Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin IV). 1208 DPC 2016/3, 714 n. marg. 434 segg., Flügel und Klaviere. In questo caso, nel quadro dell’autode- nuncia in relazione all’accordo sui prezzi di vendita di pianoforti a coda delle marche Steinway, Boston ed Essex, l’impresa Krompholz AG aveva pure denunciato il suo coinvolgimento con l’im- presa Musik Hug AG in un’altra infrazione della concorrenza riguardante un accordo sui prezzi di vendita di pianoforti a coda e verticali. Ciò aveva condotto all’estensione dell’inchiesta Flügel und

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della sanzione in un “primo procedimento” già avviato dalle autorità in materia di concorrenza ed eventualmente a una rinuncia completa alla sanzione nel quadro del “secondo procedi- mento”. 1209

  1. Nel caso Strassen- und Tiefbau im Kanton Aargau, nel quadro dell’autodenuncia alcune delle imprese coinvolte avevano rivelato l’esistenza di numerosi casi di progetti di costruzione concordati, di cui le autorità in materia di concorrenza non erano ancora a conoscenza, 1210

ottenendo così una riduzione del 50 % sulla sanzione. 1211 Queste imprese avevano chiesto il beneficio della “clemenza plus”. La COMCO ha ritenuto che la denuncia dei casi non ancora conosciuti era già stata presa in considerazione nel quadro della riduzione della sanzione ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 OS LCart e che, inoltre, non ne era stato tenuto conto né nel calcolo dell’importo di base né nel quadro delle circostanze aggravanti. Benché queste imprese aves- sero denunciato altri progetti di costruzione concordati, questi non erano indipendenti dagli altri casi conosciuti, così che non si poteva parlare di infrazioni della concorrenza totalmente nuove ai sensi dell’art. 12 cpv. 3 OS LCart: “ [...] Im vorliegenden Fall ist einerseits darauf hinzuweisen, dass die Kooperation von Knecht und Meier Söhne inkl. der Meldung bisher nicht bekannter Fälle bereits in der Festlegung der Sanktionsreduktion von 50 % berücksichtigt wurde. Im Fall Elektroin- stallateure Bern wurde den Bonusmelderinnen, welche ihre Bonusmeldung nicht als erste einreichten, gestützt auf eine ebenfalls sehr gute Kooperation eine Sanktionsre- duktion von 40 % gewährt. Zudem wurden die neu gemeldeten Fälle, wie bereits er- wähnt, weder beim Basisbetrag dieses Unternehmens noch bei den erschwerenden Umständen berücksichtigt. Andererseits meldeten Knecht und Meier Söhne zwar wei- tere abgesprochenen Projekte. Diese sind aber nicht in einer Weise unabhängig von den bereits bekannten Fällen, dass von völlig neuen Wettbewerbsverstössen im Sinne von Art. 12 Abs. 3 SVKG gesprochen werden könnte. Die neu gemeldeten Projekte gliedern sich vielmehr in die oben erwähnte Absprachetätigkeit ein [...]” (ca- rattere in grassetto aggiunto). 1212

  1. In casu, nel quadro dell’autodenuncia AMAG ha certamente fornito mezzi di prova (pre- valentemente scambi di email), in parte non conosciuti dalle autorità in materia di concorrenza, riguardanti la cooperazione nell’ambito di commesse pubbliche, il coordinamento della politica dei prezzi e la ripartizione del mercato che hanno permesso di accertare l’esistenza di un accordo globale illecito (v. n. marg. 655). Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da AMAG 1213 tale documentazione non riguarda fattispecie indipendenti tra loro e da quelle già note in modo tale che si possa parlare di infrazioni alla concorrenza completamente nuove ai sensi dell’art. 12 cpv. 3 OS LCart e secondo la prassi della COMCO menzionata precedente- mente. Gli elementi probatori apportati nel quadro dell’autodenuncia attestano pratiche che sono tra loro intrecciate e complementari (e dunque non indipendenti) e che fanno parte di un unico piano globale (cfr. n. marg. 106 e 419).
  2. L’inchiesta è stata estesa il 9 dicembre 2019 (v. n. marg. 38) con la finalità di allargare lo spettro dell’indagine all’insieme delle componenti e all’intera durata dell’accordo globale, così come ad altre imprese coinvolte. Pertanto, contrariamente all’opinione espressa da AMAG 1214 , lo scopo dell’estensione non era quello di indagare sull’esistenza di altre infrazioni

Klaviere per coprire la seconda infrazione della concorrenza denunciata e permesso all’impresa Krompholz AG di beneficiare di una riduzione della sanzione dell’80 %. 1209 Cfr. BSK KG-TAGMANN/ZIRLICK (n. 1037), Art. 49a n. marg. 148 segg. 1210 DPC 2012/2, 416 seg., n. marg. 1165, Strassen- und Tiefbau im Kanton Aargau. 1211 DPC 2012/2, 417, n. marg. 1167, Strassen- und Tiefbau im Kanton Aargau. 1212 DPC 2012/2, 419, n. marg. 1179, Strassen- und Tiefbau im Kanton Aargau. 1213 Atto XIV.A.34. pagg. 9 seg., 19 seg. 1214 Atto XIV.A.34. pagg. 12, 20 seg.

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della concorrenza ai sensi dell’art. 12 cpv. 3 OS LCart, come lo è stato nel caso Flügel und Klaviere 1215 . 679. Il fatto che al momento dell’autodenuncia la Segreteria non fosse a conoscenza di tutte le componenti e dell’intera durata dell’accordo globale non fa delle fattispecie denunciate da AMAG delle “altre infrazioni della concorrenza” ai sensi dell’art. 12 cpv. 3 OS LCart. A titolo abbondanziale, si rileva che buona parte dei mezzi di prova trasmessi da AMAG nel quadro dell’autodenuncia riguardanti gli anni dal 2011 al 2018, in particolar modo quelli relativi alle tabelle sconti, erano già conosciuti dalla Segreteria, in quanto erano stati trovati durante la perquisizione elettronica dei documenti e dati elettronici sequestrati nel quadro delle perquisi- zioni del 26 e 27 giugno 2018 presso le succursali AMAG Lugano e AMAG Sorengo. Per es- sere acquisiti agli atti, tali mezzi di prova dovevano dapprima essere sottoposti alla presa di posizione di AMAG in relazione all’eventuale presenza di informazioni personali o segreti d’uf- ficio così come di segreti d’affari e successivamente trasferiti nel fascicolo atti. Tale operazione è stata ritardata allo scopo di garantire l’esecuzione e il successo delle perquisizioni presso le altre parti al procedimento, eseguite nel dicembre del 2019 (v. n. marg. 38). Inoltre, si rileva che già al momento dell’apertura dell’inchiesta nel giugno del 2018, sulla base di una denuncia (v. n. marg. A.3.1) la Segreteria disponeva di indizi di una strategia comune lanciata da AMAG Ticino per ridurre dell’1 % gli sconti. 1216 Questi indizi sono stati corroborati nel corso dell’in- chiesta da mezzi di prova (sequestrati nel quadro delle perquisizioni del 26 e 27 giugno 2018 o successivamente forniti da AMAG nell’ambito dell’autodenuncia) che hanno permesso di estendere l’oggetto dell’inchiesta inglobandovi anche le altre componenti del piano globale. 1217

  1. AMAG fa valere che l’annuncio di altre infrazioni della concorrenza ai sensi dell’art. 12 cpv. 3 OS LCart non può dipendere dalla qualificazione giuridica delle fattispecie come ac- cordo globale o singoli accordi. 1218 Secondo AMAG, la possibilità di ottenere una “clemenza plus” deve essere data anche nel caso di un accordo globale, poiché, in caso contrario, l’istituto del programma di clemenza e la sua attrattività sarebbero messi in pericolo. 1219 Quest’argo- mentazione non è condivisibile. L’impresa che decide di presentare un’autodenuncia non ha la garanzia né di ottenere la rinuncia completa alla sanzione né di beneficiare di una riduzione della sanzione del 50 % secondo l’art. 12 cpv. 2 OS LCart o dell’80 % secondo l’art. 12 cpv. 3 OS LCart. A tale proposito, è bene sottolineare che le riduzioni previste all’art. 12 cpv. 2 e cpv. 3 OS LCart sono delle riduzioni fino a un massimo determinato (“può raggiungere il 50 per cento”, “può raggiungere l’80 per cento”). Inoltre, al fine di ottenere una riduzione massima della sanzione giusta l’art. 12 cpv. 2 OS LCart, l’impresa autodenunciante deve fondamental- mente adempiere alle stesse esigenze richieste nel quadro dell’autodenuncia per una rinuncia completa alla sanzione, ovvero le condizioni previste agli art. 9 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 8 cpv. 2 lett. b–d OS LCart. 1220 Pertanto, anche in presenza di un accordo globale, l’impresa autodenunciante rimane incentivata a collaborare in modo continuo e a fornire tutte le informazioni e mezzi di prova di cui dispone per potere beneficiare del massimo della ridu- zione della sanzione prevista all’art. 12 cpv. 2 OS LCart. L’impresa in questione deve prestare tale collaborazione indipendentemente da eventuali speculazioni riguardanti la possibilità di ottenere una riduzione ulteriore giusta dell’art. 12 cpv. 3 OS LCart.
  2. Nel caso di AMAG, il suo contributo nel quadro dell’autodenuncia è già stato preso in considerazione in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 LCart e, cosa non scontata al momento

1215 V. n. 1208. 1216 Cfr. la domanda secondo l’art. 42 cpv. 2 LCart, atto V.1, pag. 2. 1217 Ibid. 1218 Atti XIV.A.32, pag. 8; XIV.A.34, pag. 8. 1219 Ibid. 1220 Cfr. BSK KG-TAGMANN/ZIRLICK (n. 1037), Art. 49a n. marg. 147.

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dell’inoltro dell’autodenuncia, valutato di un’importanza tale da raggiungere il 50 % di riduzione della sanzione (v. n. marg. 673). 682. Nella sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria, AMAG ha chiesto nuova- mente di beneficiare di una riduzione della sanzione dell’80 % in applicazione dell’art. 12 cpv. 3 OS LCart, facendo sostanzialmente valere gli stessi argomenti avanzati nel quadro del do- dicesimo e del tredicesimo complemento all’autodenuncia 1221 . 1222 In questo contesto, AMAG ribadisce in particolare di avere annunciato altre infrazioni della concorrenza, 1223 indipendenti tra loro 1224 , di cui la Segreteria non era a conoscenza al momento dell’autodenuncia 1225 e che hanno permesso di estendere il procedimento 1226 . AMAG fa pure nuovamente valere che l’ap- plicazione della “clemenza plus” ai sensi dell’art. 12 cpv. 3 OS LCart non può dipendere dalla qualificazione giuridica di una determinata fattispecie come accordo globale. 1227 In risposta a tale posizione, che resta non condivisibile, si rinvia alle considerazioni esposte sopra, sottoli- neando in particolare che l’intera documentazione fornita da AMAG nel quadro dell’autode- nuncia non riguarda fattispecie indipendenti tra loro in tal modo che si possa parlare di infra- zioni alla concorrenza completamente nuove ai sensi dell’art. 12 cpv. 3 OS LCart. c. Riduzione in relazione alla durata della pratica concorrenziale (art. 14 cpv. 2 OS LCart) 683. Considerato che nel quadro dell’autodenuncia AMAG ha presentato mezzi di prova con- cernenti gli anni dal 2006 al 2009, 1228 periodo dell’accordo globale di cui le autorità in materia di concorrenza non erano ancora a conoscenza (v. n. marg. 655), trova applicazione l’art. 14 cpv. 2 OS LCart. Questa disposizione prevede che se l’impresa che collabora fornisce prove concernenti la durata della pratica anticoncorrenziale di cui la COMCO non era a conoscenza, la sanzione è calcolata senza tenere conto del periodo in questione. In effetti, la collaborazione con le autorità in materia di concorrenza risulterebbe meno attrattiva, se nonostante la possi- bilità di ottenere una riduzione della sanzione attraverso il programma di clemenza, l’impresa dovesse temere un aumento significativo dell'importo della sanzione come conseguenza della collaborazione (cfr. anche Opuscolo esplicativo OS LCart, pag. 13). Per quanto riguarda l’au- todenuncia di AMAG, le condizioni dell’art. 14 cpv. 2 OS LCart sono ritenute adempiute e pertanto l’aumento del 10 % dell’importo di base per la durata secondo l’art. 4 OS LCart (v. n. marg. 611 seg.) sarà applicato solo agli anni dal 2010 a giugno 2018. Di conseguenza, la percentuale totale per l’aumento della sanzione in funzione della durata nei confronti di AMAG è ridotto da 125 % a 85 %. 684. Nella sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria, AMAG ha chiesto un’ulte- riore riduzione del 10 % in applicazione dell’art. 14 cpv. 2 OS LCart, in quanto sostiene che, prima della sua autodenuncia, la Segreteria non avesse né prove né indizi della pratica anti- concorrenziale in relazione al 2010. 1229 Questa posizione non può essere condivisa. 685. Fin dal settembre 2018 la Segreteria ha condotto indagini sull’insieme del periodo 2010– 2018, in particolare formulando domande di assistenza amministrativa presso i committenti

1221 Atti XIV.A.32, pagg. 5–9; XIV.A.34, pagg. 4 segg. 1222 Atto XIX.90, n. marg. 94 segg. 1223 Atto XIX.90, n. marg. 101 segg. 1224 Atto XIX.90, n. marg. 138 segg. 1225 Atto XIX.90, n. marg. 117 segg. 1226 Atto XIX.90, n. marg. 156 segg. 1227 Atto XIX.90, n. marg. 114 segg. 1228 Cfr. atti XIV.A.9, pagg. 3 segg., allegati 102–167; XIV.A.14, pagg. 8 seg., allegati 275–276; XIV.A.27, pag. 5, allegato 559. 1229 Atto XIX.90, n. marg. 49 segg.

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pubblici cantonali e comunali per ottenere i verbali di apertura dei concorsi pubblici e le deci- sioni di aggiudicazione (v. n. marg. 31). Tramite l’analisi della documentazione e dei dati otte- nuti dai committenti, già mesi prima della presentazione dell’autodenuncia, 1230 la Segreteria ha potuto raccogliere indizi dell’esistenza sin dal 2010 di una cooperazione illecita nell’ambito delle commesse pubbliche. Ciò risulta in modo evidente dalle domande poste dalla Segreteria e da alcune delle risposte ottenute nell’ambito delle audizioni del novembre 2018 1231 come pure dell’aprile 2019 1232 . In questo contesto, parti e testimoni sono stati confrontati con le ano- malie riscontrate nelle offerte inoltrate nell’ambito di concorsi pubblici nel 2010 e negli anni successivi. 1233 Le domande di assistenza amministrativa, le risposte e la documentazione for- nita dai committenti pubblici, l’elaborazione dei dati delle commesse pubbliche operata da parte della Segreteria e i verbali delle audizioni menzionati sopra fanno parte degli atti al fa- scicolo e, anche laddove non sono stati menzionati esplicitamente, hanno contribuito a rico- struire la fattispecie, così come è stata esposta alla sezione B della presente decisione. A questo proposito, vale anche notare che i primi elementi probatori in relazione al 2010 sono stati trasmessi da AMAG nel quadro del quarto complemento all’autodenuncia nell’ottobre 2019. 1234 Questi elementi probatori non hanno fatto altro che confermare le conoscenze e i primi risultati istruttori acquisiti dalla Segreteria concernenti il periodo 2010–2018. Si ritiene dunque che, prima che AMAG fornisse prove in merito, la Segreteria già disponeva, perlo- meno, di indizi dell’esistenza di una pratica anticoncorrenziale risalente al 2010. Per queste ragioni, l’aumento della sanzione riguardante la durata della violazione tiene conto anche di questo anno. C.7.3.4.7 Esame della proporzionalità 686. Nella determinazione della sanzione, è tenuto conto del principio di proporzionalità ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 Cst. (art. 2 cpv. 2 OS LCart). In questo senso, una sanzione deve essere finanziariamente sostenibile per le imprese parti al procedimento. 1235

  1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la sanzione imposta è sostenibile solo se la competitività dell’impresa e, logicamente, la sua esistenza economica sono garantite. 1236

Giusta l’art. 1 LCart, lo scopo della Legge sui cartelli è di impedire gli effetti nocivi di ordine economico o sociale dovuti ai cartelli e alle limitazioni della concorrenza e di promuovere in tal modo la concorrenza nell’interesse di un’economia fondata su un ordine liberale. Pertanto, scopo delle autorità in materia di concorrenza non è quello di eliminare dal mercato un'impresa che ha violato la Legge sui cartelli, imponendo sanzioni così elevate da costringerla a uscire dal mercato, anche se prima non aveva incontrato difficoltà finanziarie significative. 1237 Le san- zioni devono gravare sui soggetti che hanno commesso una violazione della Legge sui cartelli, ma non dovrebbero portare un'impresa al fallimento, perché questo non servirebbe, in ultima

1230 Atti VI.1 XIII.16. 1231 Atti III.3, n. marg. 187, 192–193, 196, 219–221; III.4, n. marg. 375–376, 430–432, 447–449, 451– 455, 465–467, allegato 1; III.5, n. marg. 209–211, 224–226, allegato 1; III.6, n. marg. 168–169, 247–249, 274–276, 283–285, 321–329, 330–332, allegato 1; III.7, n. marg. 195–197, 203–205, 207–212, allegato 4. 1232 Atti IV.2, n. marg. 195–201, 221–222, 309–312, allegato 4; IV.3, n. marg. 77–79, 86–91, 142–145, allegato 1; IV.4, n. marg. 110–113, 148–153, 158–163; IV.5, n. marg. 166–172; IV.6, n. marg. 192– 197; IV.7, n. marg. 142–148, 173–178, 187–190, 203–206, allegato 3.1–3.2; IV.8, n. marg. 102– 107, 287–290, allegato 4. 1233 Cfr. ad esempio atti III.5, n. marg. 224–230; III.6, n. marg. 283–285; III.7, n. marg. 207–212; IV.7, n. marg. 187–190, 203–206. 1234 XIV.A.9, pagg. 15 segg., allegati 168–180. 1235 Cfr. DPC 2009/3, 218 n. marg. 150 con rinvii, Elektroinstallationsbetriebe Bern. 1236 DTF 143 II 297, 346 seg., consid. 9.7.2 con rinvii, Gaba. 1237 Cfr. pure DPC 2020/4a, 1717, n. marg. 400, Hoch und Tiefbauleistungen Engadin II.

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analisi, alla concorrenza. L'importo della multa dovrebbe essere ragionevolmente proporzio- nale alla capacità economica dell’impresa. Tuttavia, il pregiudizio finanziario deve essere suf- ficientemente grande da avere un effetto dissuasivo. 1238

  1. La sostenibilità di una sanzione ai sensi di cui sopra è un aspetto solitamente difficile da valutare e deve essere considerato in relazione alla propensione al rischio e alla strategia di investimento dell’impresa e dei suoi azionisti, motivo per il quale può essere preso in conside- razione solo in caso di uscite imminenti dal mercato. Tenendo conto di tutte le circostanze, l'importo della sanzione deve essere limitato in modo che la sanzione non comprometta né la competitività né l’esistenza dell'impresa interessata e che questa sia proporzionata alla capa- cità finanziaria dell'impresa. Inoltre, si deve anche prendere in considerazione la volontà degli azionisti di continuare l'attività economica dell’impresa. Allo stesso tempo, nell'interesse dell'ef- fetto preventivo e dell'attuazione della Legge sui cartelli la sanzione deve perlomeno prelevare la rendita cartellaria ottenuta illegalmente attraverso la violazione della concorrenza. 1239

  2. Affinché si possa procedere all’esame della sostenibilità finanziaria di una sanzione, il cosiddetto esame “Inability to pay” (di seguito: esame ITP), l’impresa interessata deve presen- tare un’esplicita domanda formale in questo senso e fornire tutte le informazioni necessarie per permettere alle autorità in materia di concorrenza di effettuare un'attenta analisi dei conti economici e dei bilanci degli ultimi anni. Nel corso del presente procedimento, tutte le parti al procedimento sono state informate al momento della presentazione del rapporto probatorio provvisorio (v. n. marg. 52) della possibilità di richiedere quest’analisi e della documentazione che avrebbero dovuto fornire a tale scopo.

  3. Nel presente caso, [...] ha presentato una domanda formale di un esame ITP, facendo valere che le sanzioni indicate nella forchetta esposta nel quadro della presentazione del rap- porto probatorio provvisorio e nella conciliazione dell’8 giugno 2021 (v. n. marg. 547) non sa- rebbero finanziariamente sostenibili. 1240 A questo scopo, [...] ha trasmesso la documentazione necessaria. 1241

  4. Dall’esame ITP risulta che [...] non è in grado di sostenere finanziariamente la sanzione calcolata (v. tabella 4) e i costi di procedura (v. tabella7). Infatti, quest’impresa correrebbe il rischio di fallire e uscire dal mercato nei due anni successivi alla decisione della COMCO. Pertanto, nel rispetto del principio di proporzionalità, la sanzione deve essere ridotta a un im- porto di [...] franchi (inclusi i costi di procedura). 1242

  5. Nel quadro della presa di posizione sulla proposta della Segreteria, [...] ha chiesto la remissione della sanzione e dei costi di procedura per mancanza di risorse finanziarie. 1243

Anche [...] e [...] hanno fatto valere nelle loro rispettive prese di posizione di non essere in grado di sostenere finanziariamente le sanzioni e l’attribuzione dei costi di procedura proposti dalla Segreteria, presentando una domanda formale di esame ITP. 1244 [...], [...] e [...] hanno trasmesso la documentazione necessaria nel quadro delle rispettive prese di posizione o su richiesta della Segreteria 1245 . 693. Dagli esami ITP risulta quanto segue:

1238 Cfr. DTF 143 II 297, 346 seg., consid. 9.7.2 con rinvii, Gaba. 1239 Cfr. DPC 2020/4a, 1717, n. marg. 401 e rinvii, Hoch und Tiefbauleistungen Engadin II. 1240 Atti [...], [...]. 1241 Atti [...], [...]. 1242 Atto [...]. 1243 Atto [...] 1244 Atti [...]. 1245 Atti [...], [...].

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− [...]. 1246

− [...] è in grado di sostenere finanziariamente la sanzione calcolata (v. tabella 4), senza essere minacciata nella propria competitività o esistenza economica. 1247

− [...] non è in grado di sostenere finanziariamente la sanzione calcolata (v. tabella 4) e i costi di procedura (v. tabella7). Infatti, quest’impresa correrebbe il rischio di fallire e uscire dal mercato nei due anni successivi alla decisione della COMCO. Pertanto, nel rispetto del principio di proporzionalità, la sanzione deve essere ridotta a un importo di [...] franchi (inclusi i costi di procedura). 1248

  1. Le altre parti al procedimento non hanno presentato una domanda formale di un esame ITP. Pertanto, non vi sono elementi per ritenere che queste imprese siano minacciate nella loro competitività o esistenza economica dagli importi delle sanzioni indicati sopra (v. tabella 4).
  2. Nel quadro della sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria, [...] ha chiesto di pagare la sanzione e i costi di procedura in rate annuali ripartite su un orizzonte temporale di almeno cinque anni. 1249 Tale richiesta non può essere ammessa, in quanto l’impresa inte- ressata non ha apportato, né è ravvisabile, alcuna motivazione. [...] è libera di presentare la sua richiesta di pagamento rateale, motivata e accompagnata dalla documentazione neces- saria, dopo la notifica della presente decisione (art. 23 cpv. 1 LCart in combinato disposto con art. 13 OgeEm 1250 per analogia). C.7.3.5 Conclusione
  3. Sulla base delle considerazioni di cui sopra e tenendo conto di tutte le circostanze, per la violazione dell’art. 49a LCart commessa dalle parti al procedimento l'autorità ritiene ade- guate le sanzioni amministrative indicate nella tabella sottostante. Parti al procedi- mento Importo di base (in CHF) Aumento per la durata Circostanze aggravanti Circostanze attenuanti Riduzione secondo art. 12 OS LCart Sanzione (in CHF)

AMAG [...] +85 % +50.0 % -20 % -50 % [>10 Mio] Autoronchetti [...] +43.3 % -- -- -- [0–10 Mio] Gruppo Karpf [...] +125 %

-- -35 % -- [0–10 Mio] Garage Maffeis [...] +125 % -- -15 % -- [0–10 Mio] Garage Nessi [...] +82.5 % -- -20 % -- [0–10 Mio] Garage Weber- Monaco [...] +52.9 % -- -35 % -- [0–10 Mio]

1246 [...] 1247 Atto [...]. 1248 Atto [...]. 1249 Atto [...]. 1250 Ordinanza generale dell’8.9.2004 sugli emolumenti (OgeEM; RS 172.041.1).

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Parti al procedi- mento Importo di base (in CHF) Aumento per la durata Circostanze aggravanti Circostanze attenuanti Riduzione secondo art. 12 OS LCart Sanzione (in CHF)

Tognetti Auto [...] +125 % -- -35 % -- [0–10 Mio] Totale 44'038’803 Tabella 5: Sanzioni secondo l’art. 49a LCart in combinato disposto con l’OS LCart D Costi D.1 Obbligo di pagare gli emolumenti 697. Giusta l’art. 2 cpv. 1 OEm-LCart 1251 è tenuto a pagare gli emolumenti chiunque occa- siona un procedimento amministrativo. 698. Nel quadro di procedure di inchiesta secondo gli art. 27 segg. LCart è dato l’obbligo di pagare gli emolumenti, se sulla base dell’accertamento dei fatti è stata stabilita l’esistenza di una limitazione illecita della concorrenza o se le parti al procedimento si sottomettono al risul- tato dell’inchiesta. Un atto di sottomissione in questo senso è ritenuto anche qualora una o più imprese, le quali hanno provocato l’apertura del procedimento a causa del loro presunto com- portamento concorrenziale illecito, mettono fine al comportamento contestato e se il procedi- mento è chiuso senza seguito. 1252 Nel presente caso, i destinatari della decisione hanno l’ob- bligo di pagare gli emolumenti, poiché è stata stabilita l’esistenza di una limitazione illecita della concorrenza (v. n. marg. 537). D.2 Importo dei costi di procedura 699. Ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 OEm-LCart l’importo dell’emolumento può variare tra 100 e 400 franchi l’ora. L’importo è fissato segnatamente in base all’urgenza dell’affare e alla funzione rivestita dal personale incaricato del disbrigo. Le tasse postali, i costi telefonici e le spese per copie, così come i costi generati dall’assunzione di prove o da particolari provvedimenti d’in- dagine (ad esempio, le perquisizioni) sono compresi negli emolumenti (art. 4 cpv. 4 e 5 OEm- LCart). 700. Il tempo impiegato nel presente caso ammonta a un totale di 5’634.42 ore. Di conse- guenza, vengono applicate le seguenti tariffe orarie: − 960.69 ore a 130 franchi, per un totale di 124'889.70 franchi; − 4'619.98 ore a 200 franchi, per un totale di 923’996 franchi; − 53.75 ore a 290 franchi, per un totale di 15'587.50 franchi. 701. Pertanto, gli emolumenti ( 1'064’473 franchi) e gli esborsi (31'588 franchi) ammontano a un totale di 1'096’061 franchi.

1251 Ordinanza del 25.2.1998 sugli emolumenti nell’ambito della legge sui cartelli (Ordinanza sugli emo- lumenti LCart, OEm-LCart; RS 251.2). 1252 DTF 128 II 247, 257 seg. consid. 6.1, BKW FMB Energie AG. Cfr. pure art. 3 cpv. 2 lett. b e c OEm- LCart e contrario.

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D.3 Attribuzione dei costi di procedura 702. Se, come in questo caso, oggetto dell’inchiesta è un cartello, di principio, tutti i parteci- panti al cartello sono considerati in comune e in eguale misura responsabili del procedimento amministrativo in questione. Quanto precede deriva dalla prassi delle autorità in materia di concorrenza, secondo la quale – in assenza di circostanze speciali contrarie a tale principio – l’attribuzione dei costi di procedura avviene pro capite. Ciò è in particolare legato a delle con- siderazioni di uguaglianza di trattamento e di praticabilità. 1253 Poiché l’attribuzione dei costi di procedura non dipende dal fatto che una società che ha partecipato a un cartello faccia parte o meno di un gruppo di società, per la ripartizione nel quadro della presente inchiesta si con- sidera l’impresa ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 e 1 bis LCart come "una testa", indipendentemente da quante società possono essere qualificate come società madre. Pertanto, i destinatari della decisione indicati al n. marg. 465 sono tenuti solidalmente ad assumere il pagamento degli emolumenti. 703. Nel presente caso, è necessario discostarsi dal principio dell’attribuzione pro capite dei costi di procedura, per tenere conto dei diversi dispendi di risorse comportati dalle singole imprese in funzione del loro grado di partecipazione e del loro coinvolgimento alle componenti all’accordo globale illecito (cfr. n. marg. 593 e riferimenti indicati). 1254 Pertanto, si ritiene giusti- ficato operare la ripartizione dei costi di procedura nel modo indicato nella tabella sottostante. Impresa Percentuale dell’attribuzione dei costi di procedura per impresa AMAG 25 % Autoronchetti 7 % Gruppo Karpf 17 % Garage Maffeis 17 % Garage Nessi 7 % Garage Weber-Monaco 7 % Tognetti Auto 20 % Totale 100 % Tabella 6: Panoramica delle percentuali dell’attribuzione dei costi di procedura per impresa 704. Nella tabella seguente sono indicati i costi di procedura che dovranno essere assunti dalle parti al procedimento:

1253 Prassi costante, cfr. recentemente DPC 2020/4a, 1849, n. marg. 648, Bauleistungen Graubünden. 1254 Cfr. DPC 2019/2, 507, n. marg. 1109, Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin I.

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Impresa Emolumento (in CHF) AMAG 274’015 Autoronchetti 76’724 Gruppo Karpf 186’330 Garage Maffeis 186’330 Garage Nessi 76’724 Garage Weber-Monaco 76’724 Tognetti Auto 219'212 Totale 1'096’061 Tabella 7: Panoramica dei costi di procedura per impresa 705. Per quanto riguarda [...] occorre osservare che, alla luce della sua situazione finanziaria, quest’impresa è in grado di sostenere un importo massimo (sanzione e costi di procedura) di [...] franchi (v. n. marg. 693). Pertanto, la quota dei costi di procedura di [...] deve essere ridotta a tale importo. E Risultato 706. Sulla base delle considerazioni precedenti, la Segreteria giunge al risultato seguente. 707. Tra le imprese indicate al n. marg. 452 (AMAG, Autoronchetti, Gruppo Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi, Garage Weber-Monaco, Tognetti Auto) è esistito un accordo in materia di concorrenza ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LCart riguardante la ripartizione delle gare di appalto o delle aggiudicazioni nell’ambito delle commesse pubbliche, il coordinamento in materia di politica dei prezzi e la ripartizione del territorio ( v. n. marg. 469 segg.). 708. Questo accordo in materia di concorrenza è esistito, perlomeno, tra il 2006 e il 26 giugno 2018, data che coincide con l’apertura dell’inchiesta, ed è da qualificare come accordo globale (v. n. marg. 486 segg.). 709. L’accordo globale in questione costituisce un accordo orizzontale sulla fissazione dei prezzi e sulla ripartizione del mercato per zone e partner commerciali ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 lett. a e c LCart (v. n. marg. 494 segg.). 710. Questo accordo globale non ha eliminato la concorrenza efficace, ragione per la quale la presunzione legale dell’art. 5 cpv. 3 LCart è confutata (v. n. marg. 505 segg.). 711. L’accordo globale costituisce un intralcio notevole alla concorrenza ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 lett. a e c in combinato disposto con il cpv. 1 LCart (v. n. marg. 526 segg.) e non è giustificato da motivi di efficienza economica (v. n. marg. 530 segg.). 712. Autoronchetti e Garage Maffeis sono tenuti ad assumere un comportamento che impe- disca la realizzazione o la minaccia di simili limitazioni della concorrenza (v. n. marg. 539 segg.). 713. La COMCO approva giusta l’art. 29 cpv. 2 LCart le conciliazioni concluse dalla Segreteria con AMAG, Gruppo Karpf, Garage Nessi, Garage Weber-Monaco e Tognetti Auto (v. n. marg. 545 segg.).

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  1. Le imprese indicate al n. marg. 452 (AMAG, Autoronchetti, Gruppo Karpf, Garage Maf- feis, Garage Nessi, Garage Weber-Monaco, Tognetti Auto) devono essere sanzionate se- condo l’art. 49a LCart. Tenuto conto di tutte le circostanze, dei fattori che aumentano e dimi- nusicono le sanzioni, così come dell’autodenuncia (art. 49a cpv. 1 LCart, art. 2 segg. OS LCart; cfr. 550 segg.) si ritengono adeguati gli importi seguenti: AMAG: [>10 Mio] franchi; Autoron- chetti: [0–10 Mio] franchi; Gruppo Karpf: [0–10 Mio] franchi; Garage Maffeis: [0–10 Mio] fran- chi; Garage Nessi: [0–10 Mio] franchi; Garage Weber-Monaco: [0–10 Mio] franchi; Tognetti Auto: [0–10 Mio] franchi.
  2. Per quanto riguarda le fattispecie non accertate in maniera definitiva, relative al presunto accordo a livello svizzero nel 2012 riguardante gli sconti (v. n. marg. 425 segg.) e alle coope- razioni in materia di pubblicità e di sponsorizzazione (v. n. marg. 428 segg.), l’inchiesta è chiusa senza seguito.
  3. I costi di procedura ammontano a 1'096’061 franchi e sono da attribuire alle parti al pro- cedimento indicate al n. marg. 465 in funzione dei diversi dispendi di risorse comportati dalle singole imprese (v. n. marg. 697 segg.): AMAG Group SA e Automobili e Motori SA solidal- mente: [>200’000] franchi; Autoronchetti Sagl: [0–200’000] franchi; Garage Karpf & Co. e GARAGE 3 VALLI SA solidalmente: [0–200’000] franchi; Garage Carrozzeria Maffeis SA: [0– 200’000] franchi; Garage Nessi SA: [0–200’000] franchi; GARAGE WEBER-MONACO SA: [0– 200’000] franchi; TOGNETTI AUTO SA: [>200’000] franchi.
  4. I restanti costi di procedura sono a carico della cassa dello Stato.

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F Dispositivo Sulla base della fattispecie e delle considerazioni precedenti, la COMCO decide (art. 30 cpv. 1 LCart):

  1. È vietato a Autoronchetti Sagl e Garage Carrozzeria Maffeis SA: 1.1. nell’ambito di commesse pubbliche per la fornitura di autoveicoli nuovi: − scambiare con i concorrenti prezzi di vendita delle offerte ed elementi del prezzo di vendita delle offerte prima della scadenza del termine per presentare le offerte, o nella misura in cui non sia stato impartito un termine, prima dell’aggiudicazione; − richiedere ai concorrenti di presentare offerte di sostegno o fittizie o di astenersi dal presentare un’offerta; − presentare offerte di sostegno o fittizie e astenersi dal presentare un’offerta a seguito di un accordo con i concorrenti; 1.2. nell’ambito della vendita di veicoli nuovi a clienti finali: − fissare, direttamente o indirettamente, il prezzo di vendita ed elementi del prezzo di vendita, come sconti e pacchetti consegna, con i concorrenti; 1.3. nell’ambito della vendita di veicoli nuovi a clienti finali e delle relative attività di marketing: − concordare con i concorrenti la ripartizione del mercato in funzione di zone geo- grafiche o di partner commerciali.
  2. La COMCO approva le conciliazioni concluse da AMAG Automobili e Motori SA, Garage Karpf & Co., Garage Nessi SA, GARAGE WEBER-MONACO SA e TOGNETTI AUTO SA con la Segreteria della COMCO, il cui contenuto è il seguente: 2.1. AMAG/Garage Karpf/Garage Nessi/Garage Weber-Monaco/Tognetti Auto si im- pegna, nell’ambito di commesse pubbliche per la fornitura di veicoli nuovi: a) a non scambiare con i concorrenti prezzi di vendita delle offerte ed elementi del prezzo di vendita delle offerte prima della scadenza del termine per presentare le offerte, o nella misura in cui non sia stato impartito un termine, prima dell’ag- giudicazione; b) a non richiedere ai concorrenti di presentare offerte di sostegno o fittizie o di astenersi dal presentare un’offerta; c) a non presentare offerte di sostegno o fittizie e non astenersi dal presentare un’offerta a seguito di un accordo con i concorrenti. 2.2. AMAG/Garage Karpf/Garage Nessi/Garage Weber-Monaco/Tognetti Auto si im- pegna, nell’ambito della vendita di veicoli nuovi a clienti finali, a non fissare, diret- tamente o indirettamente, il prezzo di vendita ed elementi del prezzo di vendita, come sconti e pacchetti consegna, con i concorrenti ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 lett. a LCart. 2.3. AMAG/Garage Karpf/Garage Nessi/Garage Weber-Monaco/Tognetti Auto si im- pegna, nell’ambito della vendita di veicoli nuovi a clienti finali e delle relative attività di marketing, a non concordare con i concorrenti la ripartizione del mercato in funzione di zone geografiche o di partner commerciali ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 lett. c LCart.

212

  1. Per la partecipazione a un accordo illecito ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 in combinato disposto con il cpv. 1 LCart sono condannati al pagamento delle sanzioni seguenti giusta l’art. 49a cp v. 1 LCart:
  • AMAG Group SA e AMAG Automobili e Motori SA solidalmente con un importo di [>10 Mio] franchi.
  • Autoronchetti Sagl con un importo di [0–10 Mio] franchi.
  • Garage Karpf & Co. e GARAGE 3 VALLI SA solidalmente con un importo di [0–10 Mio] franchi.
  • Garage Carrozzeria Maffeis SA con un importo di [0–10 Mio] franchi.
  • Garage Nessi SA con un importo di [0–10 Mio] franchi.
  • GARAGE WEBER-MONACO SA con un importo di [0–10 Mio] franchi.
  • TOGNETTI AUTO SA con un importo di [0–10 Mio] franchi.
  1. I costi di procedura ammontano a 1'096'061 franchi e sono attribuiti nel modo seguente: 4.1. AMAG Group SA e Automobili e Motori SA assumono solidalmente l’importo di [>200’000] franchi. 4.2. Autoronchetti Sagl assume l’importo di [0–200’000] franchi. 4.3. Garage Karpf & Co. e GARAGE 3 VALLI SA assumono solidalmente l’importo di [0–200’000] franchi. 4.4. Garage Carrozzeria Maffeis SA assume l’importo di [0–200’000] franchi. 4.5. Garage Nessi SA assume l’importo di [0–200’000] franchi. 4.6. GARAGE WEBER-MONACO SA assume l’importo di [0–200’000] franchi. 4.7. TOGNETTI AUTO SA assume l’importo di [>200’000] franchi. 4.8. I restanti costi di procedura sono a carico della cassa dello Stato.
  2. Per il resto, l’inchiesta è chiusa senza seguito. La presente decisione è notificata ai destinatari seguenti:
  • AMAG Group SA, Alte Steinhauserstrasse 12, 6330 Cham,
  • AMAG Automobili e Motori SA, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, entrambe rappresentate dall’avvocato Dott. Marcel Dietrich, Homburger AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zurigo
  • Autoronchetti Sagl, Via San Gottardo 12, 6877 Coldrerio, rappresentata dall’avvocato Edy Grignola, Studio legale e notarile, Grignola-Tabo- relli, Corso San Gottardo 25, CP 2247, 6830 Chiasso
  • Garage Karpf & Co., Via Cantonale 1A, 6760 Faido,
  • GARAGE 3 VALLI SA, Via Chiasso 5, 6710 Biasca, entrambe rappresentate dagli avvocati Paolo Bottini, Sandro Gaggini e Dott. Mani Reinert, Bär & Karrer SA, Brandschenkestrasse 90, 8002 Zurigo

213

  • Garage Carrozzeria Maffeis SA, Via Lugano 125, 6950 Tesserete, rappresentata dagli avvocati Michela Ferrari-Testa, Studio legale e notarile Ferrari- Ferrari, CP 161, 6950 Tesserete, e Dott.ssa Sereina Denoth, Legal Partners Zurich, Freigutstrasse 40, 8001 Zurigo
  • Garage Nessi SA, Via San Gottardo 18, 6592 Sant’Antonino, rappresentata dall’avvocato Dott. Mattia Tonella, Molo Avvocati, Via Pretorio 19, CP 6583, 6901 Lugano
  • GARAGE WEBER-MONACO SA, Via Kosciuszko 4A, 6943 Vezia, rappresentata dall’avvocato Giacomo Fazioli, Studio legale e notarile Parini Nicoli Taddei Marsiglia Fazioli, Via Peri 17, CP 6237, 6901 Lugano
  • TOGNETTI AUTO SA, Via S. Gottardo 139, 6596 Gordola, rappresentata dall’avvocato Dott. Pascal G. Favre, CMS von Erlach Partners SA, Rue Bovy-Lysberg 2, Case postale 5824, 1211 Ginevra 11

214

Commissione della concorrenza

Prof. Dott. Andreas Heinemann Prof. Dott. Patrik Ducrey Presidente Direttore

Indicazione dei rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministra- tivo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. L’atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l’indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati al ricorso la decisione impugnata e i docu- menti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

Zitate

Gesetze

67

AMAG

  • art. 1143 AMAG

OS

  • art. t. b OS

CC

  • art. 8 CC
  • art. 11 CC

CEDU

  • art. 6 CEDU
  • art. 7 CEDU

CEE

  • art. 4 CEE

CP

  • art. 307 CP

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 30 Cst
  • art. 32 Cst

i.V.m

  • Art. 5 i.V.m

Kartellgesetz

  • Art. 49a Kartellgesetz

KG

  • Art. 49a KG

OS

  • art. 4 OS

LCart

  • art. 1 LCart
  • art. 2 LCart
  • art. 3 LCart
  • art. 4 LCart
  • art. 5 LCart
  • art. 7 LCart
  • art. 9 LCart
  • art. 12 LCart
  • art. 23 LCart
  • art. 27 LCart
  • art. 29 LCart
  • art. 30 LCart
  • art. 39 LCart
  • art. 41 LCart
  • art. 42 LCart
  • art. 49a LCart
  • art. 50 LCart
  • art. 54 LCart

LCPubb

  • art. 24 LCPubb
  • art. 45a LCPubb

OCCI

  • art. 4 OCCI
  • art. 5 OCCI
  • art. 11 OCCI

OEm

  • art. 2 OEm
  • art. 3 OEm
  • art. 4 OEm

OgeEm

  • art. 13 OgeEm

OS

  • art. 1 OS
  • art. 2 OS
  • art. 3 OS
  • art. 4 OS
  • art. 5 OS
  • art. 6 OS
  • art. 7 OS
  • art. 8 OS
  • art. 9 OS
  • art. 12 OS
  • art. 14 OS

PA

  • art. 6 PA
  • art. 12 PA
  • art. 13 PA
  • art. 15 PA
  • art. 19 PA
  • art. 33a PA
  • art. 48 PA

RI

  • art. 10 RI

SVKG

  • Art. 3 SVKG
  • Art. 4 SVKG
  • Art. 6 SVKG
  • Art. 12 SVKG

VPVW

  • art. 407 VPVW

VwVG

  • art. 12 VwVG

Gerichtsentscheide

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