B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte VI F-984/2020
Se n t e n z a d e l 14 m a r z o 2 0 2 2 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______, patrocinato dall'avv. Luca Cattaneo, Studio legale Barchi Nicoli, Via S. Balestra 17, casella postale 5269, 6901 Lugano, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
F-984/2020 Pagina 2 Fatti: A. A._______ (il ricorrente) è un cittadino della ... nato il ... 1966, celibe con prole, residente a ... e titolare di un permesso di soggiorno italiano di validità illimitata ottenuto nel gennaio 2012, che esercita la professione di badante. B. Il 6 dicembre 2019, l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha fermato il ricorrente, al volante di un’autovettura con targhe italiane, per un controllo al valico di frontiera a Gandria. Dopo aver affermato all’AFD di entrare in Svizzera “perché svolgo un’attività lucrativa”, ma di non disporre di un permesso di lavoro, pur essendo “al corrente che serve un permesso di lavoro”, l’AFD ha proceduto al suo interrogatorio “in qualità di imputato” nell’ambito di un “procedimento penale per titolo di esercizio senza permesso di un’attività lucrativa in Svizzera”, rendendolo attento, in particolare, di essere “stato arrestato provvisoriamente [...]”, che “entro 24 ore [...], verrà tradotto al Ministero pubblico o rilasciato”, e di avere la facoltà “di non rispondere e di non collaborare” nonché “[...] di designare a sue spese un avvocato di fiducia [...]”. Il ricorrente ha confermato all’AFD di non necessitare né di un traduttore né di un interprete, precisando che “parlo e comprendo perfettamente l’italiano”. Nel corso dell’interrogatorio il ricorrente ha dichiarato di avere lavorato a Lugano, da gennaio 2019, come badante di un anziano cittadino italiano, suo amico, dal lunedì mattina al venerdì sera, dormendo in una camera a sua disposizione presso il domicilio della persona in questione. Egli ha inoltre precisato di non avere formalizzato il rapporto di lavoro mediante un contratto scritto, e di avere percepito un salario approssimativo di EUR 800.– al mese. Informatolo che sarebbe stato “denunciato al Ministero pubblico per il reato di esercizio senza permesso di un’attività lucrativa in Svizzera”, l’AFD ha “rilasciato” il ricorrente, pronunciando nei suoi confronti una decisione di allontanamento dalla Svizzera, munita dei rimedi giuridici. C. Il 10 dicembre 2019, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha adottato nei riguardi del ricorrente un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein, immediatamente esecutorio e valido fino al 9 dicembre 2022 (tre anni), e ciò per aver “infranto la legislazione sugli stranieri” ed “esposto a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici”.
F-984/2020 Pagina 3 D. Il 12 dicembre 2019, rappresentato dal suo legale, il ricorrente ha impugnato la decisione dell’AFD, chiedendone l’annullamento, davanti al Consiglio di Stato (CS), il quale ha respinto il gravame 12 febbraio 2020. E. Il 17 gennaio 2020, il Ministero pubblico (MP) ha emanato un decreto d’accusa contro il ricorrente per aver esercitato un’attività lucrativa senza autorizzazione, a Lugano, da gennaio al 6 dicembre 2019, infliggendogli una pena pecuniaria di venti aliquote giornaliere, la cui esecuzione è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, con iscrizione nel casellario giudiziale. Il 27 gennaio 2020, per mezzo del suo legale, il ricorrente ha formulato opposizione al decreto d’accusa, riservandosi di “chiedere in un secondo momento l’accesso agli atti, rispettivamente di motivare la propria opposizione”. In base agli atti disponibili non si conosce l’esito di questa procedura. F. Il 18 febbraio 2020, sempre rappresentato dal suo legale, il ricorrente si è rivolto al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), domandando che la decisione del CS sia annullata. Allo stato attuale dell’incarto la procedura in questione risulta essere tuttora pendente. G. Il 20 febbraio 2020, per il tramite del suo legale, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso tolto dalla SEM, che il divieto d’entrata sia invalidato oppure che la sua durata sia ridotta ad un anno al massimo. All’impugnativa il ricorrente ha allegato i documenti A a P, che saranno vagliati, nella misura del necessario, in prosieguo. In sunto, tra le altre cose, il ricorrente sostiene che, quando è stato controllato al valico di frontiera a Gandria, “si è legittimato [...] con un valido titolo di viaggio e di soggiorno in uno Stato UE/AELS”, per cui l’AFD non poteva concludere “in alcun modo” che egli “stesse entrando in Svizzera per lavorare”, tanto più che la detta autorità non era “stata autorizzata ad avviare un procedimento penale nei [suoi] confronti”, e che, perciò, il verbale d’interrogatorio “non può essere utilizzato ai fini del giudizio, né dall’AFD per ordinare l’allontanamento [...], né dalla SEM” (ricorso, §§ 10 e 11).
F-984/2020 Pagina 4 H. Il 13 marzo 2020, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha respinto la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo al gravame, invitando il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 1'000.– entro il 27 aprile seguente, ciò che è avvenuto puntualmente. I. Il 26 maggio 2020, come richiestole da questo Tribunale, la SEM ha risposto al ricorso, proponendo di respingerlo e di confermare la decisione impugnata. In particolare, la SEM sostiene che i fatti documentati dall’AFD, che riposano sulle dichiarazioni del ricorrente, sono chiari ed hanno indotto il MP a condannarlo ad una pena pecuniaria. La SEM ha trasmesso copie degli estratti dei casellari giudiziali svizzero e italiano del ricorrente, del maggio 2020, entrambi privi di iscrizioni. J. Il 10 settembre 2020, su invito di questo Tribunale, il ricorrente ha replicato, rilevando che egli è incensurato sia in Svizzera che in Italia, che egli lavora come badante in Italia, a ..., e che né la decisione dell’AFD né il decreto d’accusa del MP “sono cresciuti in giudicato, sono entrambi stati contestati” (replica, §§ 1 e 4), per cui riafferma le proprie conclusioni. Alla replica il ricorrente ha allegato una copia della sua opposizione al decreto d’accusa del MP (doc. Q). K. Il 13 gennaio 2021, su invito di questo Tribunale, la SEM ha duplicato, mettendo in risalto il fatto che il ricorrente è stato sentito dall’AFD, che l’ha poi denunciato al MP, rilasciato ed allontanato in Italia, ed ha precisato che “le contestazioni sul modo di procedere dell’AFD esulano dal nostro campo di competenza”, sulle quali “si pronuncerà, se del caso” il TRAM. La SEM riconferma quindi la sua richiesta di respingere il ricorso e confermare la decisione impugnata. L. Il 10 febbraio 2021, questo Tribunale ha trasmesso una copia della duplica per conoscenza al ricorrente, concludendo nel contempo lo scambio degli scritti, riservate eventuali ulteriori misure istruttorie o memorie delle parti.
F-984/2020 Pagina 5 Diritto: 1. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), salvo nei casi elencati all’art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento del 10 dicembre 2019, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Dato che la procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente l’entrata in Svizzera di una persona che non è un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione impugnata, ha presentato il suo ricorso tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando puntualmente l’anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio. 2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto
F-984/2020 Pagina 6 o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”) o di meno (“reformatio in peius”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2 a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto). 3. Il presente litigio verte sulla decisione del 10 dicembre 2019, con cui la SEM ha emesso un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di tre anni (10.12.2019 – 9.12.2022) contro il ricorrente, il quale ne contesta la fondatezza. 4. È innanzitutto necessario determinare il diritto che regge la controversia (cfr., mutatis mutandis, la sentenza del Tribunale federale 2C_615/2019 del 25 novembre 2019 consid. 4). Siccome il ricorrente, di nazionalità filippina, non è un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, l’Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), non si applica alla fattispecie (cfr. art. 1 ALC), la quale deve così essere esaminata, principalmente, alla luce del diritto interno svizzero.
Considerato che i fatti del caso si sono svolti dal gennaio al dicembre 2019, è la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RU 2007 5437), nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2019, e denominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), che va applicata. 5. 5.1 Secondo l’art. 11 LStrI, lo straniero che intende esercitare un’attività lucrativa in Svizzera necessita di un permesso indipendentemente dalla durata del soggiorno. Il permesso va richiesto all’autorità competente per il luogo di lavoro previsto (cpv. 1). È considerata attività lucrativa, poco
F-984/2020 Pagina 7 importa se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro compenso (cpv. 2). 5.2 L’esercizio di un’attività lucrativa senza autorizzazione (permesso di soggiorno) rientra nella categoria del cosiddetto “lavoro nero”. A proposito di questo fenomeno, il Consiglio federale ha precisato che “non esiste a tutt’oggi una definizione giuridica univoca [...]. Per lavoro nero (o lavoro illegale) si intende in generale un’attività dipendente o indipendente esercitata in violazione delle prescrizioni legali; vale a dire in particolare: – l’assunzione clandestina di lavoratori stranieri in violazione delle disposizioni del diritto degli stranieri [...]. Il lavoro nero è all’origine di numerosi problemi: comporta minori entrate per l’amministrazione fiscale e le assicurazioni sociali e provoca distorsioni della concorrenza e della perequazione finanziaria. Rappresenta una minaccia per la protezione dei lavoratori (condizioni di lavoro, dumping salariale). Costituisce un’imposta sull’onestà poiché le entrate fiscali devono essere finanziate da una parte sempre più ridotta della popolazione e quindi coloro che osservano le normative fiscali e sociali pagano per coloro che le infrangono. È un fattore di disorganizzazione che può pregiudicare la credibilità dell’ente pubblico agli occhi dei contribuenti e alimentare la diffidenza generale nei confronti delle istituzioni e del quadro regolamentare dell’economia formale. Di conseguenza, è fonte d’incertezza e perdita di efficacia negli scambi economici e ha un effetto pregiudizievole sulle prestazioni macroeconomiche di un Paese. Si può dunque affermare che il lavoro nero deve essere combattuto per ragioni economiche, giuridiche ed etiche e che rappresenta un reato non trascurabile” (Messaggio del Consiglio federale del 16 gennaio 2002 concernente la legge federale contro il lavoro nero/LLN, in vigore dal 1° gennaio 2008, Foglio federale 2002 3243, pagg. 3246 e 3247; cfr., mutatis mutandis, la sentenza TAF F-800/2019 del 24 settembre 2020 consid. 8). 5.3 In accordo con una giurisprudenza costante, l’esercizio di un’attività lucrativa senza autorizzazione, come pure l’entrata e il soggiorno illegali in Svizzera, rappresenta una violazione grave del diritto degli stranieri sotto il profilo del controllo della migrazione (cfr., tra le altre, le sentenze TAF F- 1438/2019 del 16 settembre 2020 consid. 7.2 e F-6748/2017 del 3 agosto 2018 consid. 3.3 con i riferimenti). 6. 6.1 La SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero
F-984/2020 Pagina 8 (art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni; può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStrI). Nell'esercizio del suo potere discrezionale, la SEM tiene conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, nonché del grado d'integrazione dello stesso (art. 96 cpv. 1 LStrI). Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStrI). Va aggiunto che, sul piano penale, chi viola le prescrizioni in materia d’entrata o di soggiorno in Svizzera, è punito con una pena detentiva fino ad un anno oppure con una pena pecuniaria (art. 115 cpv. 1 lett. a e b LStrI). Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa (art. 115 cpv. 3 LStrI). 6.2 Il Consiglio federale ha messo a fuoco le nozioni d’ordine e di sicurezza pubblici nel suo Messaggio dell’8 marzo 2002 concernente la vLStr (Messaggio vLStr, FF 2002 3327). In proposito, esso ha sottolineato che “la sicurezza e l’ordine pubblici costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia: l’ordine pubblico comprende l’insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa l’inviolabilità dell’ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato. Ciò può anche essere il caso in presenza di atti che di per sé non giustificano una revoca ma la cui ripetizione lascia presupporre che l’interessato non è disposto ad osservare l’ordine vigente” (Messaggio LStr, pag. 3424). Riguardo alla natura e alla finalità del divieto d’entrata, il Consiglio federale ha precisato che lo stesso “mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell’ordine pubblici, non già a sanzionare un determinato comportamento; si tratta dunque di una misura a carattere preventivo e non repressivo” (Messaggio LStr, pag. 3428). 6.3 Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni; può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato
F-984/2020 Pagina 9 costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStrI). Questa graduazione delle durate (inferiori o superiori a cinque anni) risulta dal recepimento, da parte della Svizzera, dell’art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (direttiva sul rimpatrio; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 348/98), il quale prevede che la durata del divieto d’ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ogni caso e che non supera di norma i cinque anni, ma che può essere superiore ai cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale (cfr. la nota a piè di pagina relativa all’art. 67 LStrI; cfr. anche DTF 139 II 121 consid. 5.1 e 6.3). 6.4 Riassumendo le esigenze poste dal diritto interno, dall’ALC e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), il Tribunale federale rileva che, per potere pronunciare un divieto d’entrata fino a cinque anni al massimo nei confronti di un cittadino di un paese terzo non coperto dall’ALC, è sufficiente che egli rappresenti un semplice pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri (livello I). Invece, per potere pronunciare un divieto d’entrata di cinque anni al massimo nei confronti di un cittadino di un paese terzo coperto dall’ALC, che gode quindi della libertà di circolazione, è necessario verificare se egli costituisca una minaccia di una certa gravità per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri, ossia una minaccia che va al di là di una semplice messa in pericolo degli stessi (livello I bis). Quanto alla pronuncia di un divieto d’entrata superiore a cinque anni (fino a quindici e, in caso di recidiva, anche fino a venti: cfr. DTAF 2014/20 consid. 7), e ciò indipendentemente dall’applicazione dell’ALC (cfr. art. 11 cpv. 2 direttiva 2008/115/CE), bisogna che il cittadino in questione rappresenti una grave minaccia, ossia un “pericolo qualificato” (“menace caractérisée”) per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri (livello II; cfr. DTF 139 II 121 consid. 5 e 6). Questo grado di gravità qualificata, la cui ammissione costituisce l’eccezione (cfr. FF 2009 8043, pag. 8058 [in francese]), deve essere esaminato concretamente, con riferimento agli atti di causa (cfr. MARC SPESCHA, in: Spescha et al. [ed.], Migrationsrecht, 4 a ed. 2015, art. 67 LStrI, n. 5, pag. 271; ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, in: AJP/PJA 7/2018, pagg. 886 a 898). Esso è funzione della natura del bene giuridico in pericolo (ad es.: la vita, l’integrità della persona, l’integrità sessuale o la
F-984/2020 Pagina 10 salute pubblica), della natura dell'infrazione commessa, come in caso di criminalità particolarmente grave a dimensione transfrontaliera (ad. es.: atti di terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure del numero delle infrazioni commesse (recidiva), anche alla luce della loro eventuale crescente gravità o dell'impossibilità di formulare un pronostico favorevole (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.3, 136 II 5 consid. 4.2, 134 II 25 consid. 4.3.2 e 130 II 493 consid. 3.3). 7. In prosieguo importa stabilire se le condizioni per emettere un divieto d’entrata in sé (esistenza di una semplice minaccia [semplice pericolo] per l’ordine e la sicurezza pubblici) fossero adempiute il 19 dicembre 2019 (cfr. le sentenze del Tribunale federale 2C_66/2018 del 7 maggio 2018 consid. 5.3.1 e 2C_784/2014 del 24 aprile 2015 consid. 3.2); nell’affermativa, bisognerà precisare l’intensità della gravità della minaccia (semplice minaccia o minaccia grave). 7.1 Prima occorre però rivolgere l’attenzione all’affermazione del ricorrente che l’AFD avrebbe avviato nei suoi confronti un procedimento penale, cosicché il contenuto del verbale d’interrogatorio del 6 dicembre 2019 “non può essere utilizzato ai fini del giudizio, né dall’AFD per ordinare l’allontanamento [...], né dalla SEM [...]” (cfr. consid. G). Ora, se si può ammettere che, usando una terminologia processuale di carattere penale (“procedimento penale”, “imputato”, “arresto”, “rilasciato” [cfr. consid. B]), l’AFD abbia potuto confondere il ricorrente sulla vera natura della procedura nei suoi confronti (penale o amministrativa), è altrettanto indiscutibile che l’AFD l’ha informato che l’avrebbe “denunciato” al MP per l’istruzione, se del caso, di un procedimento penale. Altrimenti detto, l’AFD non ha iniziato, al posto del MP, alcuna procedura penale nei confronti del ricorrente, ciò che non può essere sfuggito al suo legale. Ne consegue che, da questa angolazione, il verbale d’interrogatorio dell’AFD poteva essere usato dalla SEM e può essere utilizzato nella presente procedura come mezzo di prova acquisito legittimamente (cfr. artt. 12 lett. b e 19 PA). Peraltro, siccome la questione concerne, in primis, la procedura di allontanamento, si rinvia, per più ampi dettagli, al § 4 della decisione del CS del 12 febbraio 2020 (cfr. consid. D). Riguardo alle conoscenze d’italiano del ricorrente, egli ha affermato all’AFD, prima dell’inizio del suo interrogatorio, che non necessitava di un traduttore o di un interprete, e ciò per il motivo che “parlo e comprendo perfettamente l’italiano” (cfr. consid. B). Non si capisce quindi perché egli
F-984/2020 Pagina 11 neghi, nel ricorso, quanto dichiarato così chiaramente all’AFD (cfr. ricorso, § 12). Questo Tribunale non ha ragioni per credere che il ricorrente abbia mentito all’AFD o che quest’ultima abbia travisato, tantomeno intenzionalmente, le sue parole. Senza contare che il ricorrente vive e lavora in Italia con un valido permesso dal 2012, cosicché non è plausibile che non padroneggi a sufficienza l’italiano. Anche per questa questione si rimanda, per maggiori ragguagli, alla decisione del CS del 12 febbraio 2020, più precisamente al suo § 3. 7.2 Nel corso del suo interrogatorio da parte dell’AFD, il ricorrente ha riconosciuto di aver esercitato l’attività di badante a Lugano dal gennaio al dicembre 2019 senza essere in possesso di un permesso di lavoro, pur sapendo che era necessario disporre di tale autorizzazione (cfr. consid. B). In questa maniera egli ha svolto, si può ben dire disinvoltamente, un “lavoro nero” in complicità con il suo anziano amico italiano che l’ha assunto, e ciò in aperto dispregio della legislazione svizzera sul lavoro e sugli stranieri. Considerato che il “lavoro nero” costituisce, per riprendere le parole del Consiglio federale, un “reato non trascurabile” (cfr. consid. 5.2), e che la giurisprudenza qualifica l’esercizio di un lavoro senza il necessario permesso come una violazione grave del diritto degli stranieri (cfr. consid. 5.3), il ricorrente ha rappresentato, a decorrere da gennaio 2019, e continuava a rappresentare, al momento della pronuncia del divieto d’entrata il 19 dicembre 2019, una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici. Pertanto, la decisione della SEM non presta il fianco a critiche sotto questo profilo. Ciò posto, anche a prescindere dal decreto d’accusa del MP, emesso il 17 gennaio 2020 e oggetto di opposizione, di cui non si conosce ancora l’esito (cfr. consid. E), è a giusta ragione che la SEM ha qualificato la condotta del ricorrente come un semplice pericolo, e non una minaccia grave, per l’ordine e la sicurezza pubblici. 7.3 Di conseguenza, l’emissione di un divieto d’entrata in sé, di una durata non superiore a cinque anni, è avvenuta conformemente ai requisiti di legge (cfr. art. 67 cpv. 2 lett. a e 3 LStrI). Questo implica che la SEM non aveva l’opzione di pronunciare, al posto del divieto d’entrato, un ammonimento (cfr. la sentenza TAF F-53/2018 del 4 dicembre 2019 consid. 11 [DTAF 2019 VII/4]). 8. Si tratta ora di fissare, in accordo con il principio di proporzionalità, la durata del divieto d’entrata in funzione del complesso delle circostanze del caso,
F-984/2020 Pagina 12 tenendo conto della situazione personale del ricorrente (cfr. art. 96 cpv. 1 LStr), se del caso anche sotto il profilo del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare (art. 8 par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo [CEDU, RS 0.101]). 8.1 In generale, l'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo (art. 5 cpv. 2 della Costituzione federale/Cost., RS 101). Da un punto di visto analitico, il principio della proporzionalità viene suddiviso in tre regole: l'idoneità, la necessità e la proporzionalità in senso stretto (cfr. DTF 136 I 17 consid. 4.4, 135 I 246 consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2 e 124 I 40 consid. 3e). La prima impone che la misura scelta sia atta al raggiungimento dello scopo d'interesse pubblico fissato dalla legge (cfr. DTF 128 I 310 consid. 5b/cc), la seconda che, tra più misure idonee, si scelga quella che incide meno fortemente sui diritti privati (cfr. DTF 130 II 425 consid. 5.2), e la terza, detta anche regola della preponderanza dell'interesse pubblico, che l'autorità proceda alla ponderazione tra l'interesse pubblico perseguito e il contrapposto interesse privato, valutando quale dei due debba prevalere in funzione delle circostanze (cfr. DTF 129 I 12 consid. 6 a 9). 8.2 In concreto, il ricorrente sostiene che la durata di tre anni del divieto d’entrata costituisce una “misura crassamente [sic] sproporzionata”, riferendosi alla vecchia legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS, RU 207 5437), abrogata con effetto dal 1° gennaio 2008 con l’entrata in vigore della nuova LStr/LStrI, la quale “prevedeva la possibilità di vietare fino ad un massimo di 3 anni l’entrata in Svizzera di stranieri che abbiano contravvenuto gravemente o più volte alle prescrizioni sulla polizia degli stranieri”. Egli aggiunge che “con la pronuncia di un divieto di addirittura 3 anni, in casu la SEM ha superato la metà della cornice edittale oggi a sua disposizione e infliggendo la misura massima prevista precedentemente dalla vLDDS” (ricorso, § 14). Ora, premesso che il riferimento alla vLDDS è fuori luogo e inconcludente, la detta legge non essendo più in vigore dal 1° gennaio 2008, il ricorrente non rende intelligibili le ragioni per le quali la durata di tre anni del divieto d’entrata sarebbe ampiamente sproporzionata. In proposito, la SEM non ha “valutato (senza fornire tuttavia alcuna spiegazione e senza alcun mezzo di prova) [il ricorrente] come un soggetto a rischio di comportamenti recidivi gravi e quindi molto pericoloso per la Svizzera” (ricorso, § 14). Al contrario, come mostrato sopra (cfr. consid. 7.1), la SEM ha escluso che la sua condotta costituisse una minaccia grave per l’ordine e la sicurezza pubblici, qualificandola invece come un semplice pericolo. Nondimeno, il
F-984/2020 Pagina 13 ricorrente ha lavorato per quasi un anno a Lugano, cinque giorni alla settimana, senza permesso, benché sapesse che fosse necessario averne uno (cfr. consid. B), ed ha smesso la sua attività illegale soltanto dopo un controllo dell’AFD, per sua natura aleatorio, alla frontiera. Altrimenti detto, senza questo controllo egli avrebbe continuato imperterrito a fungere da badante senza autorizzazione, contravvenendo alla legislazione svizzera sul lavoro e sugli stranieri. In questo senso, il suo comportamento non è stato banale, e non può nemmeno essere assimilato ad una disattenzione. Questo significa che la scelta della SEM di fissare la durata del divieto d’entrata a tre anni, leggermente al di sopra della metà della durata massima di cinque anni, risulta convincente sotto il profilo della proporzionalità. Questo vale tanto più che il ricorrente non ha, e non fa valere, interessi particolari, personali e/o familiari, da difendere in Ticino, e nemmeno professionali, nella misura in cui egli lavorerebbe attualmente come badante in Italia, più precisamente a ... (cfr. replica, § 3). In questo contesto un divieto d’entrata di tre anni, finalizzato a prevenire eventuali ulteriori “lavori neri” in Svizzera, specialmente in qualità di badante, soddisfa le esigenze del principio di proporzionalità riguardo alla sua idoneità, alla sua necessità e alla sua preponderanza per la difesa dell’ordine e della sicurezza pubblici. Pertanto, le conclusioni del ricorso, che chiedono l’annullamento del divieto d’entrata o la riduzione della sua durata ad un anno al massimo, sono infondate e vanno respinte. 9. Di conseguenza, pronunciando un divieto d’entrata di tre anni, la SEM non ha infranto il diritto applicabile, compreso il principio di proporzionalità nell’esercizio del suo potere d’apprezzamento (art. 49 lett. a PA). Stando così le cose, in accordo con le considerazioni sopraesposte, il ricorso deve essere respinto, e la decisione impugnata confermata. 10. Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (artt. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF).
F-984/2020 Pagina 14 In concreto, considerato l’esito negativo del ricorso, le spese processuali di fr. 1’000.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo, dello stesso importo, da lui già versato. Per la medesima ragione al ricorrente non sono assegnate indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 1’000.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo, dello stesso importo, da lui già versato. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e alla SEM.
Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici
Data di spedizione
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Comunicazione: – al ricorrente (raccomandata); – alla SEM (n. di rif. ...).