B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte VI F-9768/2025
S e n t e n z a d e l 2 1 g e n n a i o 2 0 2 6 Composizione
Giudici Gregor Chatton (presidente del collegio), Basil Cupa, Christa Preisig, cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A., nato il (...), alias A., nato il (...), alias B., nato il (...), alias B., nato il (...), alias C._______, nato il (...), Etiopia, rappresentato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Modifica dei dati nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC); decisione della SEM del 10 dicembre 2025 / N (...).
F-9768/2025 Pagina 2 Fatti: A. A.a Il (...) settembre 2025, l’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Sul foglio dei dati personali, non compilato da solo dal richiedente secondo l’informazione apposta nello stesso, egli ha indicato chiamarsi D._______ ed essere nato il (...). A.b Dalle ricerche intraprese dalla SEM in data 25 settembre 2025, si è evinto che per l’interessato vi era una segnalazione emessa da parte dell’E._______ nel Sistema d’informazione Schengen (di seguito: SIS), quale persona minorenne scomparsa ricercata “per porre la persona sotto protezione o per la localizzazione” (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-6/2) ai sensi dell’art. 32 par. 1 lett. a e b del regolamento (UE) 2018/1862 del Par- lamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull’istruzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (di seguito: Reg. 2018/1862). In tale segnalazione l’interessato è stato indicato come “C.” nato il (...). Altresì, dalla banca dati europea “Eurodac”, con- sultata dall’autorità inferiore il 26 settembre 2025, si è rilevato che il richie- dente era entrato illegalmente in E. il (...) settembre 2025 e lo stesso giorno erano stati effettuati i rilevamenti dattiloscopici. A.c La SEM, il 29 settembre 2025, ha inoltrato all’autorità (...) competente una domanda di presa in carico dell’interessato ai sensi dell’art. 13 par. 1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione euro- pea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). A.d In data 30 settembre 2025 l’interessato ha sottoscritto un mandato di rappresentanza legale nei confronti del Consorzio SOS Ticino–Caritas Svizzera. Con scritto del 21 ottobre 2025, la rappresentante legale dell’in- teressato ha informato la SEM che la data di nascita da lui indicata al mo- mento della registrazione (ovvero il [...]), era in realtà espressa nel calen- dario etiope, data che sarebbe pure riportata nella copia della fotografia del certificato di battesimo da lui prodotta in allegato (cfr. n. 21/1 e la traduzione
F-9768/2025 Pagina 3 del medesimo documento fatta dalla SEM al n. 23/3). Convertendo la pre- detta data nel calendario gregoriano, risulterebbe che il richiedente è an- cora minorenne, e pertanto la rappresentante legale del precitato ha chie- sto di annullare il colloquio Dublino, previsto il (...) ottobre 2025, sostituen- dolo con un’audizione adatta ai richiedenti asilo minorenni. A.e Il (...) novembre 2025 si è così svolta con l’interessato la prima audi- zione per richiedenti minorenni non accompagnati (di seguito: verbale RMNA), durante la quale l’interessato ha dichiarato di chiamarsi A., di essere nato ad F. (località dove avrebbe pure tra- scorso la sua intera vita), il (...) secondo il calendario etiope (data che equi- varrebbe nel calendario gregoriano al: [...]), in quanto il calendario grego- riano non lo conoscerebbe, e di avere (...) anni. Egli ha riferito che tale data di nascita la conoscerebbe dall’età di (...) anni, e che sarebbe lui che avrebbe introdotto la stessa nel modulo di registrazione dei suoi dati per- sonali, esprimendola nel calendario etiope. Non avrebbe mai richiesto al- cun passaporto o carta d’identità, in quanto all’epoca era minorenne. Ri- guardo al certificato di battesimo da lui consegnato, ha allegato che lo stesso sarebbe stato rilasciato allorché egli è stato battezzato, nel mese (...), ma che non si ricorda quando lo avrebbe ottenuto, nonché che l’origi- nale del documento si troverebbe “a casa”. Egli avrebbe frequentato le scuole soltanto per (...) anni (dall’anno [...] al [...] nel calendario etiope, che equivale agli anni rispettivamente del [...] e del [...] nel calendario gregoriano), iniziandola all’età di (...) anni, con una frequenza di due volte alla settimana, poiché la sua abitazione sarebbe stata distante dall’istituto scolastico. Avrebbe cominciato così tardi la scuola, poiché dall’età di (...) anni, essendo il figlio maggiore, avrebbe ini- ziato ad esercitare le attività lavorative di (...) e di (...). La scuola l’avrebbe interrotta poiché ci sarebbe stata la pandemia del covid, ed in seguito avrebbero chiuso la scuola. Saprebbe leggere e scrivere poco, e non co- noscerebbe altre lingue straniere al di fuori di quella tigrigna, sua madre- lingua. I suoi famigliari vivrebbero tutti in Etiopia, e sarebbero nove tra fratelli e sorelle; i suoi tre fratelli minori, di cui soltanto conoscerebbe le età, avreb- bero rispettivamente (...), (...) e (...) anni; egli sarebbe il figlio maggiore, avendo per il resto due fratellastri da parte della madre e tre fratellastri da parte del padre. Chiestogli quale differenza d’età intercorrebbe tra lui ed il fratello più piccolo, ha risposto esservi (...) anni. Questionato invece ri- guardo all’età ed alla data di nascita dei suoi genitori, egli ha riferito di non conoscerle, che però avrebbe potuto chiederle.
F-9768/2025 Pagina 4 Sarebbe espatriato dal suo Paese d’origine, l’Etiopia, il (...) mese (...) (...) espresso nel calendario etiope (che corrisponde al [...] nel calendario gre- goriano), allorché avrebbe avuto (...) anni, essendo stato trasportato in macchina da G., giungendo dapprima in H. e poi in I., dove sarebbe rimasto (...) anni, (...) anni di cui trascorsi in pri- gione a J.. In seguito, avrebbe raggiunto l’E._______ il (...) (corri- spondente secondo il calendario gregoriano al [...] settembre 2025), dove vi sarebbe rimasto per circa due settimane. Egli ha confermato di essere entrato illegalmente in E._______ alla precitata data, indicando di aver co- municato alle autorità (...) pure la data di nascita del (...) (secondo il ca- lendario etiope). Infine, la funzionaria incaricata dell’audizione ha osser- vato come dal suo aspetto fisico egli dimostrerebbe più dei (...) anni dichia- rati, facendogli prendere posizione su ciò. Alla fine dell’audizione, la funzionaria incaricata dalla SEM, ha comunicato al richiedente i motivi per i quali la SEM ritenesse che egli non avesse reso verosimile la sua minore età. L’ha quindi informato che sarebbe stato con- siderato per il proseguo della procedura quale maggiorenne ed attribuita la data di nascita 1° gennaio 2007, ovvero una data secondo la quale il primo giorno del primo mese dell’anno del deposito della sua domanda d’asilo in Svizzera, egli avrebbe compiuto la maggiore età. Invitato a determinarsi su quanto precede, l’interessato ha mantenuto la sua posizione, riferendo di non conoscere la data di nascita che gli voleva essere attribuita. La rap- presentante legale dell’interessato ha pure contestato la menzionata con- clusione della SEM, osservando come le dichiarazioni rese dal ricorrente fossero coerenti e precise, nonché concordanti con l’unico documento da lui presentato ed in suo possesso, ovvero il certificato di battesimo. Ha quindi chiesto all’autorità inferiore di voler esperire quale misura istruttoria una perizia medico-legale atta ad accertare l’età dell’interessato, prima di imputargli di non essere stato in grado di dimostrare la sua minore età. A.f Lo stesso giorno, la SEM ha modificato in SIMIC (Sistema d’informa- zione centrale sulla migrazione) la data di nascita, componente dell’identità principale dell’interessato, con quella fittizia precitata (ovvero A., nato il 1° gennaio 2007); l’identità offerta dal ricorrente quale identità prin- cipale (ovvero A., nato il [...]), è stata invece registrata come iden- tità secondaria supplementare. A.g Tramite messaggio elettronico del 1° dicembre 2025, l’autorità elvetica preposta ha comunicato alla sua omologa (...) che poiché l’E._______ non ha risposto entro il termine disposto, la Svizzera avrebbe considerato che
F-9768/2025 Pagina 5 essa è diventata responsabile per l’esame della domanda d’asilo dell’inte- ressato a partire dal 30 novembre 2025. B. Con decisione del 10 dicembre 2025, notificata lo stesso giorno (cfr. n. 33/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo dell’inte- ressato ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l’E._______ e l’ese- cuzione della precitata misura. Ha altresì concluso che la data di nascita del richiedente in SIMIC sia la seguente: 1° gennaio 2007 (con menzione del carattere contestato) ed ha osservato come un eventuale ricorso non abbia effetto sospensivo. In sostanza, riguardo alla minore età asserita dall’interessato, l’autorità in- feriore ha ritenuto la stessa inverosimile. Invero, in primo luogo, egli a parte la fotografia del suo certificato di battesimo, che oltre ad essere perlopiù illeggibile non avrebbe alcun valore probatorio, non avrebbe prodotto alcun documento originale atto a comprovare la sua identità. In secondo luogo, egli avrebbe reso delle allegazioni biografiche e relative alla sua cerchia familiare del tutto vaghe. In terzo ed ultimo luogo, confrontato con il fatto che il suo aspetto fisico non rappresenterebbe quello di un ragazzo (...), egli avrebbe unicamente risposto: “Ho una testa grande”, ridendo. Le sue osservazioni, e quelle della sua rappresentante legale esposte per conte- stare tale apprezzamento della SEM al termine del verbale RMNA, non muterebbero lo stesso e non risulterebbe neppure necessario effettuare una perizia medico-legale come richiesto dalla sua rappresentante legale, visto che la determinazione della sua età sarebbe stata già debitamente accertata. Peraltro, la SEM avrebbe inoltrato la richiesta di “ripresa a ca- rico” (recte: presa in carico) in modo trasparente e formalmente corretto all’E., e quest’ultimo Paese, ammettendo tacitamente la richiesta in virtù dell’art. 13 par. 1 RD III, avrebbe dimostrato come egli in E. sia conosciuto quale maggiorenne. Sulla scorta di quanto precede, l’auto- rità inferiore ha quindi concluso come la data di nascita da lui dichiarata (ovvero il [...]), fosse inverosimile, e che per il prosieguo della procedura l’avrebbe considerato maggiorenne, con una data di nascita modificata d’ufficio in 1° gennaio 2007, con la menzione del carattere contestato. Le indicazioni da lui fornite sinora quale identità, sarebbero invece state ripor- tate in SIMIC quale seconda identità. C. Il 17 dicembre 2025, l’interessato ha adito con ricorso il Tribunale ammini- strativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), impugnando il suddetto prov- vedimento della SEM esclusivamente riguardo alla questione della rettifica
F-9768/2025 Pagina 6 dei dati personali (ovvero unicamente la cifra 4 del dispositivo della deci- sione del 10 dicembre 2025 dell’autorità inferiore), chiedendo che il punto 4 del dispositivo della decisione impugnata sia annullato e che la data di nascita del (...) sia ripristinata in SIMIC. Ha altresì formulato istanza di as- sistenza giudiziaria parziale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso, quale nuovo docu- mento, è stata allegata la procura sottoscritta il 10 dicembre 2025 dal ricor- rente in favore della sua rappresentante legale anche per quanto inerente alla questione della protezione dei dati e della rettifica dei dati personali in SIMIC. In sunto, nel suo gravame, il ricorrente ha contestato la valutazione sulla sua presunta maggiore età espressa dalla SEM come pure circa la data di nascita attribuitagli dalla medesima autorità. Difatti, in merito alle supposte imprecisioni e vaghezze contestategli nella decisione avversata, egli ha ri- tenuto aver fornito invece delle risposte plausibili e conformi al suo contesto sociale nonché al suo livello d’istruzione. Inoltre, l’apparenza e l’aspetto fisico di un richiedente sarebbero degli elementi soggettivi e privi di scien- tificità. Tali punti contestatigli dall’autorità inferiore nella decisione impu- gnata non sarebbero inoltre in grado d’inficiare la coerenza e congruenza delle varie informazioni biografiche nonché del viaggio d’espatrio da lui ri- lasciate, tenuto conto anche del suo contesto sociale e culturale di prove- nienza; ed altresì del certificato di battesimo da lui prodotto in copia agli atti, che risulterebbero a favore della sua minore età e sufficienti a rendere più probabile la data di nascita da lui indicata rispetto a quella assegnatagli dalla SEM. Le predette informazioni coerenti e dettagliate allegate dall’in- sorgente, non comparirebbero nella motivazione della decisione avversata, che avrebbe basato la sua valutazione in merito alla data di nascita più probabile in maniera atomizzata e non prendendo in considerazione tutti gli elementi presenti all’incarto. Inoltre, mancherebbe pure nella decisione avversata qualsivoglia spiegazione rispetto alle ragioni per le quali la data di nascita più verosimile per lui sarebbe quella del 1° gennaio 2007. D. D.a Con misure supercautelari del 18 dicembre 2025, il Tribunale ha prov- visoriamente sospeso l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente. D.b Per mezzo dello scritto del 19 dicembre 2025, il ricorrente ha ribadito che, oggetto del suo ricorso, era esclusivamente il punto 4 del dispositivo della decisione impugnata e non quanto invece afferente alla procedura Dublino. Ha quindi chiesto che il Tribunale chiarisse se le misure
F-9768/2025 Pagina 7 supercautelari disposte fossero da intendersi nell’ambito dell’impugnativa sulla rettifica dei dati o meno. E. E.a Tramite la decisione incidentale del 22 dicembre 2025, il Tribunale os- servando come la SEM avesse tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso, ha restituito lo stesso al ricorso, di conseguenza autorizzando il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura e revocando la misura supercautelare ordinata il 18 dicembre 2025. Ha al- tresì accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria parziale dell’insorgente, ed ha invitato l’autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso, prendendo segnatamente posizione ai sensi dei considerandi, entro il 5 gennaio 2026. Tale termine è stato prorogato dal Tribunale su ri- chiesta della SEM del 30 dicembre 2025, fino al 12 gennaio 2026. E.b L’autorità inferiore ha dato seguito alla richiesta del Tribunale, presen- tando le sue osservazioni responsive in data 7 gennaio 2026, chiedendo il respingimento del ricorso. Nella sua risposta, essenzialmente la SEM ri- tiene di aver tenuto conto di tutti gli elementi contenuti nell’incarto per giun- gere al suo apprezzamento circa l’inverosimiglianza della minore età del ricorrente. Gli elementi fatti valere nel ricorso si limiterebbero inoltre a ri- portare delle informazioni alle quali sarebbe possibile giungere mediante semplici calcoli cronologici, in relazione alla minore età dichiarata. Per il resto, l’autorità inferiore considerando sufficienti gli elementi a disposizione per un apprezzamento globale della fattispecie, non ha ritenuto di dover svolgere una perizia medico-legale. Infine, la SEM ha nuovamente ribadito di aver inoltrato la richiesta di “ripresa a carico” (recte: presa in carico) in modo formalmente corretto e secondo i termini ed i criteri stabiliti dal RD III. In particolare, non rientrerebbe nelle competenze delle autorità svizzere d’indicare alle autorità (...) la loro segnalazione di ricerca di persona scom- parsa minorenne, in quanto la stessa sarebbe stata effettuata dalle mede- sime autorità (...). Inoltre, malgrado l’accettazione tacita di presa in carico del ricorrente da parte dell’E.: “[...] non implichi necessariamente il riconoscimento dello status di minorenne in E., consente di de- durre che le autorità (...) abbiano deciso di assumere la responsabilità del caso nonostante la loro segnalazione come persona minorenne scom- parsa. Ciò lascia presumere che anche le autorità (...) nutrissero dubbi sull’identità e sull’età del soggetto, circostanza comprensibile alla luce del fatto che il ricorrente, secondo le sue stesse dichiarazioni presenti nel ver- bale della prima audizione PA RMNA, è rimasto sul territorio (...) per un periodo estremamente breve (circa due settimane) senza presentare
F-9768/2025 Pagina 8 alcuna domanda di asilo, il che ha verosimilmente impedito un approfondi- mento sulla sua reale età” (cfr. risposta della SEM, pag. 3). La risposta della SEM è stata inviata per informazione al ricorrente dal Tri- bunale in data 14 gennaio 2026. F. Il 19 gennaio 2026, è stato aggiunto agli atti della SEM, il referto medico del 15 gennaio 2025 inerente al ricorrente, dove si dà atto dell’interruzione dell’assunzione del medicamento (...) precedentemente prescritto (cfr. n. 47/2). Visto quanto verrà considerato di seguito in diritto, tale referto me- dico, come pure la situazione valetudinaria dell’insorgente evincibile dagli atti (cfr. n. 19/3, 22/3 e 47/2), non verranno esaminati oltre.
Diritto: 1. 1.1 La procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (RS 172.021), a meno che la LTAF (RS 173.32), non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF). 1.2 Giusta l’art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA, emesse dalle autorità inferiori menzionate all’art. 33 LTAF. 1.3 Subordinata al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), la SEM costituisce un’unità dell’amministrazione federale ai sensi dell’art. 33 lett. d LTAF. La decisione della SEM del 10 dicembre 2025, la quale è stata impugnata limitatamente alla modifica dei dati personali del ricorrente pre- senti in SIMIC, soddisfa inoltre alle condizioni poste all’art. 5 PA e non entra nelle eccezioni previste all’art. 32 LTAF. 1.4 Il presente litigio ha quale oggetto la rettifica della data di nascita del ricorrente iscritta nel SIMIC. Si tratta pertanto di una procedura in materia di rettifica dei dati personali, ai sensi della legge federale sulla protezione dei dati del 25 settembre 2020 (LPD, RS 235.1), poiché la data di nascita del ricorrente ne è uno (art. 4 cpv. 2 lett. a dell’ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione del 12 aprile 2006 [Ordi- nanza SIMIC, RS 142.513]). In tale materia, il Tribunale non statuisce de- finitivamente, essendo che una via di diritto è aperta dinanzi al Tribunale federale (art. 82 segg. LTF [RS 173.110]; sentenza del Tribunale federale
F-9768/2025 Pagina 9 [di seguito: TF] 1C_452/2021 del 23 novembre 2022 consid. 1). Il Tribunale è pertanto competente per dirimere il presente litigio. È opportuno inoltre evidenziare che, poiché impugnata con il ricorso è sol- tanto la questione circa la modifica dei dati personali del ricorrente in SIMIC (cfr. cifra 4 del dispositivo della decisione impugnata), la decisione della SEM del 10 dicembre 2025, in relazione alla non entrata nel merito sulla sua domanda d’asilo ed al trasferimento dell’insorgente verso l’E._______ (cfr. cifre 1-3 e 5 del dispositivo della decisione impugnata), risulta essere entrata in forza di cosa giudicata. 1.5 In materia di protezione dei dati, la procedura dinnanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 41 cpv. 6 LPD). 1.6 L’insorgente è legittimato a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed inoltre il ri- corso è stato presentato secondo la forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed il termine (art. 50 cpv. 1 PA) prescritti dalla legge. Il ricorso è pertanto ammissibile ed occorre quindi entrare nel merito del gravame. 2. 2.1 Il sistema d’informazione SIMIC serve, in particolare, al trattamento uni- forme dei dati relativi all’identità degli stranieri, incluse le persone nel set- tore dell’asilo (art. 3 cpv. 1 della legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo del 20 giugno 2003 [LSISA, RS 142.51]). Tali dati sono registrati nel sistema d’informazione SIMIC (art. 4 cpv. 1 lett. a LSISA), che funge da registro di stato civile provvisorio per la persona interessata durante la sua procedura d’asilo (cfr. sentenza del TAF E-5449/2023 del 23 ottobre 2023 consid. 2.1 e rif. cit.). 2.2 Ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 dell’Ordinanza SIMIC, i diritti degli interessati in merito alla protezione dei dati, sono retti dalle disposizioni della LPD e della PA. In conformità con l’art. 6 cpv. 5 LPD, chi tratta dati personali deve accertarsi della loro esattezza. Altresì, chi ha un interesse degno di prote- zione può esigere che l’organo federale responsabile rettifichi i pertinenti dati personali allorché risultano inesatti (cfr. art. 41 cpv. 2 lett. a LPD). Il diritto ad ottenere una rettifica in tal caso è assoluto (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 3.2 e rif. cit.). Appartiene al gestore del sistema d’informazione, in casu alla SEM (cfr. art. 2 LSISA), di provare l’esattezza dei dati allorché la persona interessata li contesta. Al contrario, incombe alla persona che ri- chiede la rettifica di un dato, di provare l’esattezza della modifica richiesta (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 3.3 e 3.5 con rif. cit.; sentenza del TAF A-4603/2017 dell’11 aprile 2018 consid. 3.3; sentenza del TF
F-9768/2025 Pagina 10 1C_240/2012 del 13 agosto 2012 consid. 3.1). In altre parole, allorché una persona richiede la rettifica di un dato personale iscritto nel sistema d’in- formazione SIMIC, gli incombe, d’un canto, di provare l’esattezza della mo- difica richiesta, o almeno il suo alto grado di verosimiglianza, e, d’altro canto, di fornire una spiegazione sufficiente per escludere delle eventuali obiezioni pertinenti circa l’autenticità dei documenti prodotti. Il punto a sa- pere se un dato è esatto o meno non può essere deciso in modo astratto, bensì lo deve essere in funzione delle circostanze concrete della fattispecie (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 3.5 con rif. cit.; sentenza del TAF E-5449/2023 precitata consid. 2.2; A-3153/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 3.2 con rif. cit.). 2.3 L’art. 41 cpv. 4 LPD dispone inoltre che se non possono essere accer- tate né l’esattezza né l’inesattezza dei dati personali, l’organo federale ag- giunge agli stessi una menzione che ne indica il carattere contestato. 2.4 Allorché provvede all’iscrizione dei dati, la SEM deve conformarsi alla sua istruzione concernente la registrazione e la modifica dei dati personali nel SIMIC del 1° gennaio 2026 (cfr. in merito la sentenza del TF 1C_382/2022 del 10 maggio 2023 consid. 4.2, che si riferisce alla sua ver- sione pregressa del 1° luglio 2022; cfr. anche la sentenza del TAF E-7117/2023 del 26 luglio 2024 consid. 2.6). Ai sensi della cifra 2.2 della predetta istruzione, l’identità di una persona è considerata accertata in modo sicuro se la persona produce l’originale di un documento d’identità o di viaggio autentico, valido, intestato a suo nome e munito di una fotografia, rilasciato dal suo Stato d’origine (sono esclusi i documenti sostitutivi del passaporto e i lasciapassare). Tale identità è in genere l’identità principale iscritta nel SIMIC (cfr. cifra 2.4 della citata istruzione). Se la data di nascita è incompleta dev’essere registrato un compleanno fittizio al 1° gennaio (ci- fra 4.2 della detta istruzione). Ogni persona ha un’identità principale nel SIMIC. Se è nota una sola identità della persona, questa è considerata l’identità principale a prescindere dal fatto che sia stata accertata in modo sicuro o no. L’identità principale corrisponde al nome ufficiale della per- sona. Una persona può avere più identità secondarie. Tali identità rivelano sotto quali altri nomi e indicazioni una persona è nota alle autorità (cfr. cifra 2.4 della citata istruzione). 2.5 Sotto l’aspetto della protezione dei dati, solo l’età reale è pertinente, e non la data di nascita biologica la più tardiva possibile o l’età minima (cfr. sentenza del TF 1C_236/2023 del 1° settembre 2023 consid. 2.2). Non bi- sogna neppure valutare la probabilità della maggiore o minore età della persona, ma bensì determinare, secondo il criterio della verosimiglianza
F-9768/2025 Pagina 11 altamente preponderante (“die überwiegende Wahrscheinlichkeit”), la data di nascita la più probabile tra due alternative concrete (cfr. sentenza del TF 1C_200/2025 del 13 maggio 2025 consid. 4.3 in fine). In altri termini, oc- corre analizzare se, tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti all’incarto, la data di nascita (all’occorrenza fittizia) determinata dalla SEM risulta più plausibile della data di nascita asserita dal ricorrente secondo la richiesta da lui formulata circa la modifica dei dati nel SIMIC (cfr. sentenza del TAF D-5942/2025 del 12 settembre 2025 consid. 4.1). 3. 3.1 Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisi- torio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’ac- certamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trat- tazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa co- munque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). L’accertamento dei fatti è incompleto ai sensi dell’art. 49 lett. b PA, allorché tutte le circostanze di fatto ed i mezzi di prova determinanti per la decisione, non sono stati presi in considerazione dall’autorità inferiore. L’accertamento dei fatti è inesatto, allorché invece l’autorità ha omesso di amministrare una prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell’amministrazione di un mezzo di prova o ha fondato la sua decisione su dei fatti erronei, per esempio in contraddizione con i documenti agli atti (cfr. DTAF 2014/2 con- sid. 5.1). 3.2 Per quanto concerne l’obbligo di motivazione, dedotto dal diritto di es- sere sentito (art. 29 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101] e art. 29 PA), esso permette ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprendere ed eventualmente impugnare il provvedi- mento, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di eser- citare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1). Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pro- nunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Il quesito a sapere se una decisione è
F-9768/2025 Pagina 12 sufficientemente motivata, è distinto da quello invece a sapere se la moti- vazione adottata è convincente. Allorché si possono discernere i motivi che fondano una decisione, il diritto ad una decisione motivata è rispettato, an- che se la motivazione ritenuta non convince il ricorrente o è errata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1). 4. 4.1 Nel caso concreto, la SEM all’evidenza non apporta la prova dell’esat- tezza della data di nascita del ricorrente del 1° gennaio 2007 ai sensi dell’art. 41 cpv. 4 LPD. Difatti, si tratta di una data di nascita fittizia che l’autorità inferiore ha attribuito all’insorgente con lo scopo di farlo apparire maggiorenne al momento del deposito della sua domanda d’asilo, al con- trario dei suoi asserti, e per questo vi è stata la necessità di menzionare il carattere contestato di tale dato nel SIMIC. Seppure come asserito a ra- gione nel ricorso dall’insorgente (cfr. p.to 36, pag. 7), la SEM non abbia motivato nella decisione avversata perché avrebbe attribuito al ricorrente proprio tale data di nascita (cfr. p.to II, pag. 4 della decisione impugnata); tuttavia, come evincibile sia dall’istruzione della SEM succitata (cfr. con- sid. 2.4), sia dalle spiegazioni fornite dalla funzionaria incaricata nel corso del verbale RMNA sul punto in questione (cfr. n. 25/11, p.to 8.01, pag. 10), l’autorità inferiore ha proceduto in conformità con la sua solita prassi, che non può essere ignorata dalla rappresentante legale cognita in particolare in materia di diritto d’asilo. Pertanto, una mancanza di motivazione in tal senso nella decisione avversata, non conduce in alcun modo all’annulla- mento della stessa. 4.2 Dal canto suo, l’insorgente non ha neppure apportato la prova dell’esat- tezza della data di nascita asserita del (...) del quale egli rivendica l’iscri- zione nel SIMIC, non avendo prodotto segnatamente alcun documento d’identità o di viaggio che ne attesti della sua effettiva identità. Invero, come lo rileva a giusto titolo l’autorità inferiore nella decisione avversata, il ricor- rente ha prodotto soltanto una copia, peraltro parzialmente illeggibile, del suo supposto certificato di battesimo e quindi non si possono escludere delle possibilità di manipolazione del documento. Lo stesso non costituisce poi un documento d’identità ai sensi dell’art. 1a lett. c dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Pertanto, il medesimo non può costituire che un indizio molto debole a favore della data di nascita asserita, ma non ne costituisce una prova per dimostrarne la sua esattezza. 4.3 Ciò che va quindi analizzato di seguito è esclusivamente la questione a sapere se la data di nascita fittizia del 1° gennaio 2007 è più plausibile di
F-9768/2025 Pagina 13 quella del (...) o, in altre parole, se tale ultima data di nascita è, secondo ogni verosimiglianza, più prossima alla data di nascita effettiva del ricor- rente che quella inizialmente iscritta nel SIMIC, in qual caso la modifica sarebbe lecita ai sensi della LPD. 5. 5.1 In primo luogo, al contrario di quanto ritenuto dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 3), l’assenza di un documento originale che at- testi dell’identità, e quindi anche della data di nascita del ricorrente, non è costitutiva di per sé di un indizio d’inverosimiglianza della minore età alle- gata. Inoltre, riguardo alla copia del suo certificato di battesimo, quand’an- che non possa assurgere a prova in riferimento alla data di nascita del ri- corrente come già sopra motivato (cfr. supra consid. 4.2), tuttavia si os- serva come nello stesso è riportata la medesima data di nascita espressa nel calendario etiope (ovvero il [...]; equivalente nel calendario gregoriano al [...]), che risulta essere coerente con la data di nascita sempre asserita, senza contraddizioni, e spontaneamente dall’insorgente, fin dalla sua regi- strazione (cfr. n. 3/2; 20/1, 21/1, 23/3, n. 25/11, p.to 1.06, pag. 3). Peraltro, risulta coerente rispetto alle allegazioni rese dall’insorgente in merito alla copia del certificato di battesimo, il fatto che lo stesso sarebbe stato rila- sciato al momento del suo battesimo “nel mese (...)” (cfr. n. 25/11, p.to 4.04, pag. 7), pure mese che si legge nella data del “(...)” riportata nella copia del certificato di battesimo presentato (cfr. n. 23/3). A differenza quindi della SEM, il Tribunale ritiene, anche per le ragioni che verranno addotte di seguito in merito (cfr. infra consid. 5.2), che malgrado tale docu- mento non possa assurgere a prova della data di nascita asserita dal ricor- rente, tuttavia può essere ritenuto come indizio, seppure molto debole, della stessa. 5.2 In secondo luogo, come lamenta a ragione il ricorrente nel suo ricorso, anche agli occhi del Tribunale, le varie allegazioni coerenti e congruenti rilasciate dal ricorrente circa il suo percorso biografico, il viaggio intrapreso e le sue relazioni famigliari, salvo l’età dei suoi fratelli minori (cfr. p.to II, pag. 3 seg.), non sono in alcun modo confluite nell’argomentazione della SEM circa l’apprezzamento della verosimiglianza o meno dell’asserita mi- nore età dell’insorgente (cfr. p.to II, pag. 3 seg.). Non si può seguire in tal senso il ragionamento dell’autorità inferiore, che rimarca sul punto in que- stione nella sua risposta al ricorso, come a tali informazioni sarebbe “[...] possibile giungere mediante semplici calcoli cronologici” (cfr. risposta, pag. 2), per tentare di spiegare la totale assenza di apprezzamento di tali elementi nella decisione avversata. Dello stesso avviso del ricorrente, an- che il Tribunale osserva come quest’ultimo si sia dimostrato coerente e
F-9768/2025 Pagina 14 anche molto preciso riguardo a svariati avvenimenti chiave del suo per- corso biografico, oltreché alla data di nascita asserita. Ovvero egli è stato segnatamente in grado di descrivere senza contraddizioni il suo percorso scolastico, indicando anche l’anno d’inizio e d’interruzione della scuola ri- spetto anche a quanti anni avrebbe avuto all’epoca, senza contraddizioni apparenti, come pure la data esatta in cui egli sarebbe espatriato, rispetto anche qui all’età che avrebbe avuto in quel momento secondo la data di nascita da lui allegata (cfr. n. 25/11, p.to 1.07, pag. 3; p.to 1.17.04, pag. 4 seg.; p.to 5.01, pag. 7). Egli ha inoltre descritto in modo puntuale il suo viaggio d’espatrio, dettagliando in particolare i luoghi ed il tempo che avrebbe trascorso nei diversi posti (cfr. n. 25/11, p.to 5.01 seg., pag. 7 seg.). Di particolare rilevanza è il fatto che egli, prima ancora che venisse questionato in merito al suo passaggio in E._______, abbia riferito di es- sere giunto in tale Paese il (...) secondo il calendario etiope (corrispon- dente al [...] settembre 2025 nel calendario gregoriano; cfr. n. 25/11, p.to 5.02, pag. 8), data quest’ultima che risulta congruente anche con la data di registrazione dell’entrata illegale dell’insorgente da parte delle autorità (...) secondo il riscontro Eurodac del 26 settembre 2025 (cfr. n. 8/2 e 9/1). An- che riguardo ai suoi famigliari, sebbene il ricorrente abbia effettivamente affermato di non conoscere la data di nascita e quanti anni avrebbero i genitori; tuttavia, ha indicato senza contraddizioni evidenti, sia di essere il fratello maggiore, avendo dei fratelli minori rispettivamente di (...), (...) e (...) anni, sia quanti anni di differenza ci sarebbero tra lui ed il fratello più giovane (cfr. n. 25/11, p.to 3.01, pag. 6). Anche riguardo ai motivi d’asilo presentati, l’insorgente si è dimostrato molto preciso riguardo a diverse date (per esempio: quando sarebbe stata [...] la loro casa; quando sarebbe stato forzato ad [...] e quando sarebbe riuscito a scappare dallo stesso), come pure le diverse località dove sarebbero successi tali eventi (cfr. n. 25/11, p.to 7.02, pag. 9). A fronte di tali e tante congruenze e dettagli forniti dall’insorgente a favore della verosimiglianza della sua minore età e della data di nascita da lui asserita, gli stessi non potevano essere sempli- cemente ignorati dall’autorità inferiore, ed avrebbero dovuto trovare spazio nella motivazione della decisione avversata, ancor più che già in parte sol- levati dalla rappresentante legale nel corso del verbale RMNA (cfr. n. 25/11, p.to 8.01, pag. 10). Gli ulteriori pochi indizi a sfavore della data di nascita allegata dal ricorrente riportati dall’autorità inferiore nella decisione avversata, non sono invece in grado di rendere inverosimile la stessa. Invero, il fatto che egli non abbia reso degli asserti circostanziati riguardo a quando avrebbe ottenuto il cer- tificato di battesimo, non può essere ritenuto determinante, poiché egli per quanto non sia stato preciso e dettagliato in merito, ha comunque riferito
F-9768/2025 Pagina 15 trattarsi del momento del suo battesimo, nel mese (...) (cfr. n. 25/11, p.to 4.04, pag. 7), ciò che equivale perlomeno al mese apposto anche in una delle date presenti nel certificato di battesimo presentato. Come argomen- tato dal ricorrente nel suo gravame, vista la giovane età in cui egli verosi- milmente è stato battezzato, il fatto che non abbia potuto fornire degli ulte- riori e più precisi dettagli in merito al rilascio di tale documento, risulta es- sere plausibile e di certo non in grado d’intaccare invece i tanti elementi coerenti del suo narrato sopra rilevati. Quanto poi alla circostanza che egli non sarebbe riuscito a specificare la data di nascita e le età dei genitori, visto il contesto sociale e di poca scolarizzazione dal quale egli proviene, non risulta implausibile che egli effettivamente non ne sia a conoscenza, e tale solo elemento non è atto a inficiare l’apprezzamento succitato circa la congruenza e la ricchezza di dettagli forniti invece in altri punti chiave del suo racconto. Infine, come a ragione rimarcato nel suo gravame, l’argo- mentazione della SEM circa il suo aspetto fisico, non risulta di alcuna rile- vanza, basandosi su un apprezzamento prettamente soggettivo. Invece, la risposta data dal ricorrente a spiegazione del suo aspetto fisico, ovvero “Ho una grande testa” ridendo (cfr. n. 25/11, p.to 9.01, pag. 11), come osser- vato nel ricorso, anche il Tribunale ravvede piuttosto un indizio d’immaturità dell’insorgente, e quindi non di certo un indizio a favore della maggiore età e conseguentemente di maggiore verosimiglianza della data determinata dalla SEM rispetto a quella allegata dall’insorgente. 5.3 Infine, non si può seguire neppure l’autorità inferiore, laddove nella de- cisione avversata, e ribadito anche parzialmente nella risposta al ricorso (cfr. pag. 2 seg.), osserva che l’E., accettando tacitamente la ri- chiesta di presa in carico formulata in modo corretto e trasparente dalla SEM, non abbia ritenuto verosimile la sua minore età e sarebbe inoltre di- mostrativa che in E. egli sarebbe conosciuto quale maggiorenne (cfr. p.to II, pag. 4 della decisione impugnata). Come infatti già sottolineato dal Tribunale nella sua decisione incidentale del 22 dicembre 2025, agli atti all’inserto vi è una segnalazione dell’E._______ riguardante il ricorrente, di persona scomparsa minorenne, per porre la persona sotto protezione o per la sua localizzazione (cfr. n. 6/2). Di tale segnalazione, che riporta fra l’altro l’identità dell’insorgente quale C., nato il (...) (cfr. n. 6/2), non ve n’è alcun accenno né nella domanda di presa in carico all’E. del 29 settembre 2025 (cfr. n. 11/7), né nella decisione della SEM del 10 di- cembre 2025. Il fatto che tale identità del ricorrente, segnalata dall’E._______, sia stata introdotta quale “alias” nella domanda di presa in carico, come allegato dall’autorità inferiore nella sua risposta al ricorso, o ancora indicata pure quale “alias” nell’intitolato della decisione avversata, non escludeva la responsabilità della SEM nel dare seguito a tale
F-9768/2025 Pagina 16 segnalazione indirizzandosi alle autorità (...), o ancora dal citare e tenere conto di tale elemento nei fatti e nelle argomentazioni della decisione im- pugnata. Al contrario invero di quanto asserito dall’autorità resistente nella sua risposta al ricorso (cfr. pag. 3), l’art. 33 del Reg. 2018/1862, prevede che in caso di reperimento di una persona di cui all’art. 32 del medesimo regolamento, le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione co- municano, fatte salve le prescrizioni di cui al par. 4, il suo luogo di soggiorno allo Stato membro segnalante (par. 1). In caso di persone che devono es- sere poste sotto protezione di cui all’art. 32 par. 1 lett. a, c, d e lett. e, lo Stato membro di esecuzione consulta immediatamente le proprie autorità competenti e quelle dello Stato membro segnalante tramite lo scambio di informazioni supplementari per concordare senza indugio le misure da prendere. Le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione pos- sono, conformemente al diritto nazionale, porre tali persone sotto prote- zione per impedire loro di proseguire il viaggio (par. 2). Nel caso di minori, la decisione sulle misure da prendere o la decisione di porre il minore sotto protezione di cui al par. 2 è adottata nel rispetto dell’interesse superiore del minore (cfr. anche l’art. 3 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo [CDF; RS 0.107]). Tali decisioni sono adottate immedia- tamente ed entro 12 ore dal reperimento del minore, eventualmente in con- sultazione con le pertinenti autorità per la tutela dei minori. Da tale dispo- sto, vista la segnalazione dell’E._______ presente nel SIS ai sensi dell’art. 32 par. 1 lett. a e b Reg. 2018/1862, si evince quindi che la SEM avrebbe per lo meno dovuto consultare immediatamente l’E._______ circa tale segnalazione ed informarla quindi in merito. Incombenze legali che l’autorità inferiore non ha invece adempiute. Altresì si rimarca, che proprio da tale segnalazione, al contrario di quanto motiva l’autorità inferiore nella decisione avversata, e ribadito anche nella risposta al ricorso, risulta che l’insorgente era conosciuto in E._______ quale minorenne, nato il (...). Pertanto, non si può seguire la SEM, laddove ritiene che l’accettazione tacita da parte delle autorità (...) della presa in carico dell’insorgente, dimostrerebbe come lui sia ivi conosciuto quale maggiorenne, in quanto dagli atti di causa, risulta invece proprio il contrario. Fra l’altro, l’anno di nascita indicato nella segnalazione dell’E., ri- sulta essere compatibile con l’anno di nascita asserito anche dal ricorrente. Sebbene egli abbia affermato di aver fornito in E. la stessa data di nascita che in Svizzera (cfr. n. 25/11; p.to 5.02, pag. 8), circostanza che però non risulta, essendo il giorno ed il mese indicati dall’autorità (...) dif- ferenti, tuttavia la congruenza dell’anno di nascita presente nella segnala- zione (...) con quello della data di nascita dichiarata dal ricorrente in Sviz- zera, aggiunge un ulteriore indizio di verosimiglianza a quest’ultima.
F-9768/2025 Pagina 17 Elemento di cui a torto, come già visto sopra, non è stato in alcun modo tenuto conto nell’apprezzamento della fattispecie da parte della SEM. 6. Alla luce di quanto precede, la SEM non poteva partire dal presupposto di disporre di tutti gli elementi sufficienti per svolgere un corretto apprezza- mento globale, per giungere alla conclusione che la data di nascita allegata dal ricorrente fosse inverosimile, senza effettuare perlomeno una perizia medico-legale. Invero, tenuto conto dello scarto superiore ad (...) tra le due date di nascita litigiose, non si poteva partire dal presupposto che una tale perizia non potesse costituire un mezzo di prova pertinente per determi- nare l’età del ricorrente e così per assicurarsi che venisse iscritta nel SIMIC quale data di nascita principale del ricorrente quella tra le due date, la quale esattezza potesse apparire più probabile. L’autorità inferiore ha quindi er- roneamente scartato l’offerta di una prova pertinente, di cui ne era stata richiesta invece a ragione la sua amministrazione da parte del ricorrente (cfr. n. 25/11, p.to 8.01, pag. 10). 7. Visto quanto precede, l’esclusione della verosimiglianza della minore età allegata dal ricorrente da parte della SEM, si fonda su un apprezzamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti presenti all’incarto (art. 49 lett. b PA), in violazione del suo obbligo inquisitorio, nonché l’auto- rità inferiore ha pure violato il suo obbligo di motivare a sufficienza la deci- sione impugnata (art. 49 lett. a PA). Malgrado tali violazioni non siano state sanate dall’autorità inferiore nel corso della procedura ricorsuale, il Tribu- nale ritiene di avere tutti gli elementi di giudizio così come sopra esposti, per determinarsi circa la data di nascita più probabile tra quella ritenuta dalla SEM e quella allegata dal ricorrente, ciò anche tenuto conto del fatto che l’insorgente si trova prossimo al compimento della maggiore età se- condo la data di nascita da lui asserita, e quindi che l’esperimento di una perizia medico-legale non rappresenterebbe più un mezzo di prova affida- bile per giungere ad un giudizio in merito al quesito posto nel presente liti- gio (art. 61 cpv. 1 PA). Alla luce di un apprezzamento globale degli elementi disponibili all’incarto, già sopra considerati, il Tribunale giunge alla conclu- sione che la data di nascita asserita dal ricorrente – ovvero il (...) – sia, con un alto grado di verosimiglianza, più plausibile di quella iscritta nel SIMIC dalla SEM quale data di nascita principale di costui, e meglio il 1° gen- naio 2007. 8. Ne discende che il ricorso deve essere accolto, che la decisione impugnata
F-9768/2025 Pagina 18 deve essere annullata per quanto concerne la data di nascita iscritta nel SIMIC (cfr. cifra 4 del dispositivo della decisione impugnata), nonché che la data di nascita del (...) deve essere iscritta quale data di nascita princi- pale del ricorrente nel SIMIC. 9. Visto l’esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). 10. 10.1 In seguito, ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso, se am- mette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 10.2 Tuttavia, nel caso in parola, la mandataria del ricorrente ha agito nel quadro della rappresentanza giuridica prevista agli artt. 102f-102k LAsi (cfr. nello stesso senso e ex multis la sentenza del TAF E-7117/2023 precitata consid. 10.2). Di conseguenza, non v’è luogo di accordare delle indennità per spese ripetibili al ricorrente (cfr. art. 111a ter LAsi). L’indennità fissata for- fettariamente e versata dalla Confederazione al fornitore di prestazioni a cui è stato affidato il compito di fornire la rappresentanza legale dalla SEM, copre la procedura ricorsuale, in particolare la redazione di un atto di ri- corso (cfr. art. 102k cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LAsi).
(dispositivo alla pagina seguente)
F-9768/2025 Pagina 19 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto. 2. La decisione della SEM del 10 dicembre 2025 è annullata limitatamente alla cifra 4 del dispositivo. 3. La data di nascita del (...) è iscritta nel SIMIC quale data di nascita princi- pale del ricorrente. 4. Non si prelevano spese processuali. 5. Non si accordano indennità per spese ripetibili. 6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all’autorità inferiore e al Di- partimento federale di giustizia e polizia.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Gregor Chatton Alissa Vallenari
F-9768/2025 Pagina 20 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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