B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte VI F-9268/2025

S e n t e n z a d e l 5 d i c e m b r e 2 0 2 5 Composizione

Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l’approvazione del giudice Basil Cupa; cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A., nato il (...), alias B., nato il (...), alias C._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 21 novembre 2025.

F-9268/2025 Pagina 2 Fatti: A. A.a L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (...) settembre 2025, asserendo di essere minorenne. Dai riscontri dattiloscopici dell’unità centrale del sistema europeo “Eurodac”, del 19 settembre 2025, è risultato che il richiedente aveva depositato una domanda d’asilo precedente in Bulgaria il (...). A.b Il (...) ottobre 2025 si è tenuta con l’interessato la prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (di seguito: verbale RMNA). A supporto della sua identità e minore età, il richiedente ha presentato copia della sua taskara (cfr. documento repertoriato quale mezzo di prova [MdP] agli atti della SEM n. 1/2). A.c Con rapporto peritale del (...), l’(...), ha dato seguito al mandato della SEM di realizzare una perizia per la determinazione dell’età del richiedente. A.d Mediante lo scritto del 3 novembre 2025 la SEM, ritenendo la minore età dell’interessato inverosimile, lo ha informato che fosse sua intenzione modificare la sua data di nascita al (...) nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), offrendogli la possibilità di esprimersi in merito entro il 6 novembre 2025. Ciò che egli ha fatto presentando le sue osservazioni datate 6 novembre 2025. La SEM, sempre alla data predetta, ha provveduto alla modifica della data di nascita nel SIMIC comunicata all’interessato. A.e Il 6 novembre 2025, la SEM ha presentato alle autorità bulgare, una domanda di ripresa in carico del richiedente sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). La Bulgaria ha accettato la ripresa in carico dell’insorgente il 12 novembre successivo, fondandosi sull’art. 18 par. 1 lett. d RD III. B. Con decisione del 21 novembre 2025, notificata il 24 novembre 2025, la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessato giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31), con

F-9268/2025 Pagina 3 conseguente pronuncia del trasferimento del medesimo verso la Bulgaria ed esecuzione della precitata misura. C. Tramite il ricorso del 1° dicembre 2025, l’insorgente ha impugnato il suddetto provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), chiedendo, in ordine, d’un canto la sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento in via supercautelare e la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, e d’altro canto, la concessione dell’assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito, egli ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa alla SEM, per l’esame nazionale della domanda d’asilo o per procedere con i necessari complementi istruttori. Al ricorso, quale nuovo documento, è stata allegata la taskara in originale (prodotta già precedentemente in copia). D. Il 2 dicembre 2025, la giudice incaricata dell’istruzione della pratica, ha pronunciato, quale misura supercautelare, la sospensione provvisoria dell’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente.

Diritto: 1. Il Tribunale è competente a trattare del presente ricorso (art. 105 LAsi [RS 142.31]; art. 31 segg. LTAF [RS 173.32]), nonché lo stesso è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c, 52 cpv. 1 PA (RS 172.021) e 108 cpv. 3 LAsi. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. Per i motivi che seguono, il ricorso è manifestamente infondato, ed è quindi

F-9268/2025 Pagina 4 deciso dalla giudice unica, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), con una motivazione sommaria e senza lo scambio di scritti (art. 111a LAsi). 4. 4.1 D’ingresso è opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all’annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. cit.). L’insorgente lamenta una violazione dell’obbligo istruttorio circa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. per il principio inquisitorio DTAF 2019 I/6 consid. 5.1) e del suo obbligo di motivazione (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1, 139 V 496 consid. 5.1, 138 I 232 consid. 5.1) da parte della SEM. L’autorità inferiore avrebbe difatti fissato la sua data di nascita al (...), senza spiegare per quale motivo la stessa sarebbe più probabile di quella da lui dichiarata (cfr. ricorso, pag. 7). Altresì la SEM non si sarebbe chinata ad esaminare l’esistenza di un rischio di violazione del principio di non-respingimento da parte della Bulgaria, se egli vi ritornasse, avendo ricevuto una decisione negativa in tale Paese, né avrebbe chiarito le ragioni per le quali le autorità bulgare avrebbero respinto la sua domanda d’asilo. Infine, l’autorità inferiore non avrebbe tenuto in debita considerazione la situazione di particolare vulnerabilità in cui il ricorrente si troverebbe. Egli ritiene quindi che occorrerebbero ulteriori misure d’istruzione al fine di valutare compiutamente sia il rischio che un suo trasferimento in Bulgaria si ponga in contrasto con l’art. 3 CEDU ed anche con l’art. 3 Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CDF), sia la necessità di comunque rinunciare al suo trasferimento per motivi umanitari (cfr. ricorso, pag. 8 segg.). 4.2 4.2.1 Al contrario di quanto sollevato dal ricorrente nel gravame, nel suo provvedimento l’autorità inferiore ha giustificato a sufficienza la conclusione di ritenere il ricorrente maggiorenne e di attribuirgli d’ufficio la data di nascita al (...), prendendo posizione in modo puntuale e circostanziato anche sulle osservazioni da lui presentate il 6 novembre 2025 (cfr. decisione impugnata, pag. 5 segg.). Peraltro, a differenza della sentenza del Tribunale citata nel ricorso (cfr. sentenza del TAF D-3102/2025 del 31 luglio 2025), che ha quale oggetto di contestazione la data registrata in SIMIC, tale questione esula in specie dall’oggetto di contestazione, che è definito dal dispositivo della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 4.3; 131 II 200 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 2D_37/2019 del 26 agosto 2019 consid. 3 e rif. cit.;

F-9268/2025 Pagina 5 DTAF 2009/54 consid. 1.3.3 e rif. cit.), che non presenta al suo interno alcuna conclusione rispetto alla registrazione della data in SIMIC. Peraltro, neppure il ricorrente, nelle sue conclusioni ricorsuali, richiede esplicitamente una modifica dei dati in SIMIC. 4.2.2 Altresì, dalla lettura della decisione avversata, agli occhi del Tribunale l’autorità inferiore ha sufficientemente indicato le argomentazioni che hanno fondato la sua conclusione di ritenere data la competenza della Bulgaria per la trattazione della domanda d’asilo dell’insorgente (cfr. decisione impugnata, pag. 3 e pag. 6 segg.), come pure quali motivi l’hanno condotta alla conclusione di ritenere inapplicabili le clausole discrezionali (cfr. decisione avversata, pag. 7 segg.) anche riferendosi espressamente agli allegati vissuti in tale Paese dall’insorgente nonché al suo stato di salute, di cui ne ha tenuto debitamente conto. Visto poi che il ricorrente ha asserito di aver potuto accedere alla procedura d’asilo in Bulgaria, come pure a cure mediche (cfr. [atto SEM] n. 16/9, p.to 2.06, pag. 5; p.to 5.02, pag. 7; p.to 8.01, pag. 9), e che lo stesso non risulta essere particolarmente vulnerabile (cfr. anche infra consid. 8.3), non si ravvede alcun motivo per cui la SEM avrebbe dovuto richiedere ulteriori informazioni alla Bulgaria circa la procedura d’asilo svolta per il ricorrente, come pure d’ottenere la copia integrale della decisione negativa, circostanza che tra l’altro se quest’ultimo l’avesse ritenuta opportuna, avrebbe potuto produrre egli stesso. 4.2.3 Infine, v’è da osservare come sui predetti punti in questione, il ricorrente si è potuto esprimere nel suo atto ricorsuale in modo ampio, dimostrando con le sue motivazioni di aver ben compreso il giudizio avversato e di averlo per questo potuto impugnare validamente. 4.2.4 Pertanto, le censure formali ricorsuali vanno integralmente respinte. 5. 5.1 Giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.2 5.2.1 Il ricorrente ha allegato, già al momento del deposito della sua domanda d’asilo in Svizzera, di essere minorenne, e contesta anche nel suo gravame la determinazione della SEM di ritenerlo invece maggiorenne.

F-9268/2025 Pagina 6 5.2.2 Tale questione va esaminata preliminarmente, essendo la stessa determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell’ambito della determinazione dello Stato responsabile per l’esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III; DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con riferimenti citati; cfr. per l’onere della prova la DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati). 5.2.3 Innanzitutto, dalle conclusioni del rapporto peritale – il quale risulta essere chiaro, completo e non contraddittorio – si evince che l’età minima del ricorrente è di 19 anni, mentre che l’età media è situata tra 19 e 24 anni, e che dunque con elevata probabilità prossima alla certezza, al momento degli accertamenti radiologici, l’interessato era maggiorenne, e la data di nascita da lui addotta è invece da considerarsi inverosimile (cfr. n. 20/15, in particolare pag. 7 seg.). Di conseguenza, come stabilito dalla giurisprudenza, la perizia dà atto di una maggiore età che è altamente probabile, per il che risulta essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2). Tale valutazione non viene minimamente scalfita dalle considerazioni addotte dal ricorrente. 5.2.4 Alla luce di quanto sopra, resta quindi soltanto un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove presenti agli atti, essendo l’esito degli accertamenti medici, nel caso concreto, particolarmente concludente. 5.2.4.1 Per quanto attiene innanzitutto alla taskara (cfr. MdP n. 1/2), prodotta in originale con il ricorso (senza tuttavia alcuna scheda di traduzione come allegato invece nel ricorso, cfr. pag. 4), per giurisprudenza del Tribunale, checché ne dica il ricorrente nel gravame, la stessa non rappresenta un documento d’identità ai sensi dell’art. 1a lett. c dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), ed ha un valore probatorio ridotto (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e rif. cit.). Altresì, a differenza di quanto asserito dal ricorrente nell’atto ricorsuale (cfr. pag. 6), e di quanto implicitamente addotto dallo stesso nel verbale RMNA (cfr. n. 16/9, p.to 1.06, pag. 3) si osserva che la taskara non presenta alcuna data di nascita, bensì si limita a rilevare che nel (...) (corrispondente nel calendario gregoriano, secondo la traduzione della SEM, agli anni [...]) apparentemente “D._______” ha (...) anni (cfr. MdP n. 1/2). L’esemplare della taskara prodotto sia in copia sia in originale non conferma quindi per nulla le allegazioni rese dall’insorgente nel verbale RMNA circa la sua età. Pertanto, il Tribunale giunge alla conclusione che alla taskara presentata dall’insorgente non può essere riconosciuta alcuna valenza probatoria determinante.

F-9268/2025 Pagina 7 5.2.4.2 Da ultimo si constata che anche ulteriori elementi vengono ad intaccare le allegazioni dell’insorgente in merito all’età dichiarata, già sufficientemente e correttamente motivati nella decisione impugnata, alla quale si rinvia (cfr. pag. 4 seg.) onde evitare inutili ridondanze, per quanto qui di seguito non specificato. Segnatamente, non si può dare alcun credito agli asserti ricorsuali del ricorrente secondo i quali egli, non essendo scolarizzato, avrebbe riportato pedissequamente le informazioni così come trasmessigli dal padre circa la sua data di nascita, o ancora vista la preparazione che avrebbe ricevuto dalla rappresentanza legale. Invero, contrariamente a quanto da egli addotto nel ricorso, per quanto egli abbia affermato di non essere mai andato a scuola, ha riferito di sapere leggere e scrivere un po’ (cfr. n. 16/9, p.to 1.17.04, pag. 4), ed anche il Tribunale, alla stessa stregua della SEM nella decisione avversata, ritiene dubbia la credibilità del suo allegato analfabetismo e di non saper far di conto (cfr. n. 16/9, p.to 1.17.04, pag. 4), in quanto in alcuni momenti del suo verbale RMNA ha saputo in realtà effettuare gli stessi (per esempio indicando la data esatta in cui sarebbero giunti i talebani e quando egli sarebbe espatriato, cfr. n. 16/9, p.to 1.17.05, pag. 4; quanti anni di differenza vi sarebbero con una sorella ed un fratello, cfr. p.to 3.01, pag. 5 seg.; i periodi che avrebbe trascorso nei diversi Paesi in cui è transitato durante il suo viaggio fino in Svizzera, cfr. p.to 5.02, pag. 7; o ancora a quando risalirebbero i decessi di [...] suoi fratelli, cfr. p.to 7.02, pag. 8). In merito, si denota poi come ulteriori allegazioni contraddittorie intaccano fortemente la credibilità stessa del ricorrente. Invero, se d’un canto egli è riuscito a riportare inizialmente le età esatte del fratello e delle sorelle viventi in Afghanistan (cfr. n. 16/9, p.to 3.01, pag. 5), pochi giorni dopo nel corso della perizia medico-legale, ha invece allegato di non saperle riferire (cfr. n. 20/15, pag. 4). O ancora, il periodo che egli avrebbe trascorso in Bulgaria (sia circa il tempo che avrebbe passato in ospedale, sia riguardo alla sua permanenza nel medesimo Paese) ed i motivi che avrebbero comportato l’amputazione del piede (...) in Bulgaria, risultano essere descritti in modo completamente differente nella perizia medico-legale (dove in particolare riferisce di maltrattamenti e botte subite dalla polizia bulgara, e che in Afghanistan non avrebbe subito alcun maltrattamento cfr. n. 20/15, pag. 4 seg.) rispetto a quanto invece da lui asserito in merito nel corso del verbale RMNA (cfr. n. 16/9, p.to 2.06, pag. 5; p.to 5.02, pag. 7). Peraltro, a differenza di quanto addotto nel ricorso in modo contraddittorio (cfr. pag. 6 e pag. 8), il ricorrente è stato registrato in Bulgaria quale maggiorenne, con una data di nascita ben precisa (il [...], cfr. n. 29/1), che non trova spiegazione alcuna con lo stato malato del ricorrente durante il suo soggiorno in tale Paese. Invero, al contrario di quanto descritto nel ricorso (cfr. pag. 6), risulta che egli per quanto fosse malato in Bulgaria,

F-9268/2025 Pagina 8 sapesse esattamente di aver depositato in tale Paese una domanda d’asilo, nonché che fosse a conoscenza dell’iter effettuato per la stessa, per la quale ancora a differenza di quanto addotto nel gravame, egli aveva affermato di non aver presentato alcun ricorso contro le decisioni negative che avrebbe ricevuto (cfr. n. 16/9, p.to 2.06, pag. 5). Inoltre, la permanenza del ricorrente in Bulgaria di ben (...) mesi, e la ricezione di ben due decisioni negative, si scontra con la pretesa sua non conoscenza di quale data di nascita sarebbe stata registrata in tale Paese. 5.2.4.3 Nelle surriferite circostanze, e pur tenendo conto del fatto che il ricorrente è stato piuttosto coerente e preciso circa altri suoi dati biografici e famigliari (cfr. n. 16/9, p.to 1.06, pag. 3 segg.), nonché del suo contesto socio-culturale di provenienza, anche il Tribunale, in un’attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili all’incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l’insorgente – al quale incombeva in principio l’onere della prova in merito – non è stato in grado di rendere verosimile la sua minore età al momento dell’inoltro della sua domanda d’asilo in Svizzera. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovverossia viene considerato maggiorenne, nonché le norme relative ai minorenni non gli sono applicabili. 6. 6.1 Proseguendo nell’analisi, risulta dall’estratto Eurodac del 19 settembre 2025, che in Bulgaria è stata registrata la domanda d’asilo del ricorrente il (...), ciò che egli ha peraltro confermato (cfr. n. 16/9, p.to 2.06, pag. 5). Inoltre, la richiesta di ripresa in carico presentata dalla SEM il 6 novembre 2025 all’indirizzo della sua omologa bulgara e basata sull’art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 26/5), è stata espressamente accettata dalla Bulgaria entro il termine prescritto all’art. 25 par. 1 RD III, il 12 novembre 2025, fondandosi sull’art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. n. 29/1). La competenza della Bulgaria per la trattazione della domanda d’asilo del ricorrente è quindi, di principio, data (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). 6.2 Tale conclusione non viene scalfita dalle censure ricorsuali. Difatti, come già visto sopra (consid. 5.2), il ricorrente è da considerarsi maggiorenne e quindi le norme procedurali, dunque anche ed in particolare l’art. 8 par. 4 RD III nonché l’art. 3 CDF rilevati nel ricorso, non sono applicabili alla fattispecie ed egli non se ne può legittimamente prevalere. Non si può seguire l’insorgente poi laddove egli considera che l’autorità inferiore avrebbe violato il suo obbligo d’informazione, in quanto nella richiesta di take back (e non di “riconsiderazione” come allegato a torto nel

F-9268/2025 Pagina 9 ricorso, pag. 7) indirizzata alle autorità bulgare, non avrebbe specificato che “l’analisi della verosimiglianza era contestato dalla rappresentanza legale” (cfr. ricorso, pag. 7). Invero, nella domanda di ripresa in carico alla Bulgaria, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la SEM ha correttamente indicato tutti gli elementi rilevanti perché il predetto Stato membro potesse determinarsi con conoscenza di causa ed in modo indipendente sulla sua competenza. Pertanto, la corrispondente censura ricorsuale va respinta, in quanto del tutto infondata. Altresì, le argomentazioni reiterate dal ricorrente nel ricorso, circa il fatto che egli sarebbe stato obbligato a depositare una domanda d’asilo in Bulgaria, come pure il fatto che quest’ultimo Paese non fosse il suo obiettivo (cfr. n. 16/9, p.to 5.02, pag. 7), non sono in grado di confutare la suddetta competenza. Si rileva infatti come il ricorrente non ha la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d’asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3) e che inoltre tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). Peraltro, si rimarca ancora in proposito come il RD III intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple (“asylum shopping”) e non dà, come neppure altre norme internazionali, la possibilità all’interessato di scegliere lo Stato per la trattazione della sua domanda d’asilo – in casu la Svizzera – che offre, a suo vedere le migliori condizioni d’accoglienza o per le cure mediche (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 6.11). 7. 7.1 Proseguendo nella disamina, le constatazioni generali ed astratte formulate nel ricorso, con riferimento a rapporti redatti da organismi internazionali, non sono in grado di far giungere il Tribunale ad altra conclusione rispetto alla sua giurisprudenza sviluppata nella sentenza di riferimento F-7195/2018 dell’11 febbraio 2020 in merito alla mancanza di carenze sistemiche nel sistema d’asilo bulgaro, e da allora confermata a più riprese (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-6003/2025 del 18 agosto 2025 consid. 5.3, F-2619/2025 del 28 luglio 2025 consid. 3, F-4683/2025 del 10 luglio 2025 consid. 6.2.2). Inoltre non vi è agli atti alcun indizio fondato e concreto che lasci presupporre che il ricorrente – che si osserva ha soggiornato in Bulgaria per (...) mesi, durante il quale ha potuto segnatamente presentare una domanda d’asilo, è stato curato in un ospedale dove avrebbe pure subito l’amputazione del piede (...) (e non come reiteratamente scritto nel ricorso di ambo i membri inferiori),

F-9268/2025 Pagina 10 soggiornando in una stanza “per persone malate” (cfr. n. 16/9, p.to 5.02, pag. 7) – non abbia potuto aver accesso agli aiuti e ai diritti procedurali che gli spettavano secondo le direttive accoglienza (2013/33/UE) e procedura (2013/32/UE), o ancora che in futuro le autorità bulgare verrebbero meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale. In caso contrario, spetterà al ricorrente, esigerne il rispetto presso le autorità preposte bulgare. Peraltro, non vi sono né agli atti all’inserto, né presentati neppure con il ricorso, degli indizi supportati da qualsivoglia concretezza e sostanza, atti a ritenere che la Bulgaria non rispetterebbe il principio di non- respingimento nei suoi confronti e ciò anche se dalla risposta ricevuta da parte delle autorità bulgare risulta che la sua domanda d’asilo sarebbe stata ivi respinta (cfr. n. 29/1). Non presentando la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Bulgaria delle carenze sistemiche come già sopra osservato, non risultano a tal proposito necessari ulteriori commenti (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21 del 30 novembre 2023 consid. 142). 7.2 Ne discende quindi che, in assenza di una pratica avverata da parte della Bulgaria di violazioni sistematiche di norme comunitarie in materia; la presunzione del rispetto da parte di questo Stato dei suoi obblighi inerenti ai diritti dei richiedenti l’asilo, non è confutata. Pertanto, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie. 8. 8.1 Per opporsi al suo trasferimento, l’interessato ha poi invocato i maltrattamenti di cui sarebbe stato vittima in Bulgaria, in quanto vi sarebbe il rischio per lui nel caso di un suo ritorno nel predetto Paese di subire nuovamente delle misure contrarie all’art. 3 CEDU e all’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000). In tale contesto, egli si è prevalso esplicitamente dell’applicazione delle clausole discrezionali previste all’art. 17 RD III (“clausola di sovranità”) e all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la predetta norma (cfr. per il potere d’apprezzamento della SEM nell’applicazione dei predetti disposti la DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). 8.2 Come già visto sopra le allegazioni di maltrattamenti che avrebbe subito il ricorrente in Bulgaria, sono state del tutto incoerenti durante la procedura dinanzi alla SEM, sollevando già svariati dubbi circa la veridicità dei medesimi. Peraltro, neppure nel ricorso (cfr. pag. 8) egli ha sostanziato meglio quale tipo di maltrattamenti egli avrebbe riscontrato su suolo bulgaro, essendo come egli abbia comunque addotto di essere stato

F-9268/2025 Pagina 11 ospedalizzato allorché ne aveva necessitato, nonché soggiornato per (...) mesi in totale in una stanza dapprima all’ospedale e poi in un campo profughi (cfr. n. 16/9, p.to 5.02, pag. 7). Tuttavia, anche supponendo che il ricorrente avrebbe subito dei maltrattamenti, non vi sono oggettivamente delle ragioni sufficienti per ritenere che il ricorrente dovrebbe subire nuovamente gli stessi nel quadro di un trasferimento legale in Bulgaria sulla base del RD III. Altresì, se il ricorrente dovesse ritenere di essere stato maltrattato da personale delle autorità, o che lo sarà in futuro, sarà sua incombenza rivolgersi alle preposte autorità o al sistema di giustizia presenti nello Stato in questione, nel caso di bisogno anche con l’aiuto di organizzazioni caritative ivi presenti (cfr. tra le altre le sentenze del TAF F-6003/2025 del 18 agosto 2025 consid. 6.3, F-2619/2025 del 28 luglio 2025 consid. 4.1). 8.3 Infine, dal profilo dello stato di salute, dall’unico certificato medico agli atti (cfr. n. 13/2), si evince che egli soffre di esiti di amputazione sottogenicolare a (...) per motivo non chiaro, di probabile dolore neuropatico al piede (...) in esiti di geloni, e che non vi erano segni clinici né radiologici per tubercolosi. Per la problematica agli arti inferiori, è stata indicata per l’arto inferiore (...) una valutazione da un ortotecnico per riadattare la protesi, mentre che per l’arto inferiore (...) il medico ha impostato una terapia a base di Gabapentin, pensando ad un dolore neuropatico. Ha indicato inoltre d’introdurre un supplemento vitaminico tipo Supradyn (cfr. n. 13/2). Nel ricorso vengono poi addotte problematiche psicologiche, e che il ricorrente si sarebbe indirizzato più volte al (...) per intraprendere un percorso psicologico/psichiatrico (cfr. ricorso, pag. 8), che però non trovano riscontro né sono sostenuti da alcun referto medico o atto all’inserto. Ora, pur non volendo sminuire le precitate problematiche mediche, non si può considerare che il ricorrente sia particolarmente vulnerabile, il che richiederebbe, in conformità con la giurisprudenza del Tribunale, l’ottenimento di garanzie da parte delle autorità bulgare prima di eseguire tale misura (cfr. sentenza di riferimento del TAF F-7195/2018 precitata consid. 7.4.1; ex multis la sentenza del TAF F-6003/2025 precitata consid. 6.4). Invero, egli non necessita di alcun trattamento medico particolare che non possa essere reperito anche in Bulgaria – che dispone notoriamente di strutture mediche sufficienti (cfr. ex multis la sentenza del TAF F-2619/2025 precitata consid. 4.2 con ulteriore rif. cit.) e dove egli è già stato tra l’altro preso in carico medicalmente, come rilevato rettamente dalla SEM (cfr. decisione impugnata, pag. 9) – né le sue patologie risultano essere a tal punto gravi, da risultare ostative ad un suo trasferimento verso la Bulgaria ai sensi dell’art. 3 CEDU (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo [Grande Camera] N. contro Regno Unito

F-9268/2025 Pagina 12 del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg. e Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15; DTAF 2017 VI/7 consid. 7.2). 8.4 Riassumendo, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera non entrando nel merito della domanda d’asilo del ricorrente ex art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e pronunciando il suo trasferimento verso la Bulgaria ai sensi dell’art. 44 LAsi, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico e non esistendo eccezioni alla regola generale dell’allontanamento (art. 32 OAsi 1). Infine, il Tribunale ritiene che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo e accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l’esistenza di ragioni umanitarie nell’ambito degli art. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1. Non v’è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali precitate. Il ricorso deve quindi essere respinto. 9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell’insorgente tendenti d’un canto alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso e d’altro canto all’esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 2 dicembre 2025 decadono. 10. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta. Le spese processuali di fr. 750.–, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11. La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

F-9268/2025 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

La giudice unica: La cancelliera:

Claudia Cotting-Schalch Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-9268/2025
Entscheidungsdatum
05.12.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026