B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte VI F-800/2025
Se n t e n z a d e l 12 f e b b r a i o 2 0 2 5 Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Claudia Cotting-Schalch; cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______, nato il (...), Marocco, (...), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 27 gennaio 2025 / N (...).
F-800/2025 Pagina 2 Visto che: il 15 aprile 2024, A._______ (il ricorrente), cittadino marocchino, ha presentato una prima domanda d’asilo in Germania, dove è stato registrato come sua data di nascita il 31 dicembre 2004 (maggiorenne), il 21 dicembre 2024, una volta giunto in Svizzera, il ricorrente ha depositato una seconda domanda d’asilo, dichiarando al suo arrivo di essere nato il 10 dicembre 2007 (minorenne), il 27 gennaio 2025, istruito il caso e concluso, da un lato, che il ricorrente fosse maggiorenne, attribuendogli la data di nascita del (...), e, dall’altro lato, che la Germania fosse competente in materia di protezione internazionale, la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo (cfr. art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo [LAsi, RS 142.31]), pronunciando il trasferimento del ricorrente in Germania che ne ha accettato la ripresa in carico, il 30 gennaio 2025, il ricorrente ha ricevuto la decisione, il 30 gennaio 2025, SOS Ticino - Caritas Svizzera ha rinunciato al mandato di rappresentanza del ricorrente, il 6 febbraio 2025, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), affermando: “je dépose une demande de l’appel recours [sic]. Je souhaite résoudre le problème avec l’Allemagne par l’intermédiaire d’un avocat afin que ma situation en Allemagne soit bonne et sûre”, il 7 febbraio 2025, questo Tribunale ha ottenuto l’incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria dell’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso la Germania, per quanto necessario alla risoluzione del litigio gli ulteriori fatti del caso saranno esposti e tematizzati in prosieguo,
e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale
F-800/2025 Pagina 3 federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d’asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è, sebbene stringato, ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA), i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto per i motivi esposti di seguito, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi), la SEM non entra nel merito di una domanda d’asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d’asilo e dell’allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d’asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'UE L 180/31 del 29.6.2013), se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d’asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15); la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla
F-800/2025 Pagina 4 determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), in presenza di un minorenne non accompagnato senza parenti in uno degli Stati membri, è competente lo Stato membro in cui egli ha presentato la domanda di protezione internazionale, purché ciò sia nel suo interesse superiore (artt. 2 lett. i e 8 par. 4 RD III), quanto all’età del ricorrente, il “Bundesamt für Migration und Flüchtlinge” (BMF) tedesco ha registrato la data di nascita del 31 dicembre 2004, come dimostra l’estratto Eurodac, data quindi riprodotta nell’accettazione della domanda di ripresa in carico: peraltro, è unicamente nella rubrica “alias” dell’accettazione che il BMF ha indicato anche le date del 10 dicembre 2007 e del (...) (cfr. incarto SEM, doc. 4 e 27); ciò posto, sentito dalla SEM il 9 gennaio 2025, il ricorrente ha dapprima affermato che aveva cominciato a lavorare nel 2018 quando aveva 14 anni (data di nascita desumibile: 2004), per poi asserire, dopo che la SEM gli aveva suggerito che allora non poteva più essere minorenne, che “non sono molto concentrato in quanto ero dal medico e faccio fatica [...] a parlare per via dell’intervento ai denti” (incarto SEM, doc. 18); la SEM gli ha pure ricordato che “non ha presentato alcun documento d’identità originale e non ha motivi per giustificarne l’assenza” (incarto SEM, doc. 18), ora, considerato che spetta al ricorrente provare la sua pretesa minore età, collaborando in buona fede con l’autorità (cfr. artt. 6 e 8 LAsi nonché 12 e 13 PA, come pure, tra le tante, la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, 5.5 e 5.4 e le sentenze del TAF 6783/2018 del 10 dicembre 2018 e E-6725/2015 del 4 giungo 2018 consid. 3.1), questo Tribunale reputa che egli, alla luce della sua data di nascita registrata per primo dal BMF e delle sue affermazioni discordanti e poco credibili davanti alla SEM, deve essere considerato maggiorenne ai fini della presente procedura; si aggiunga che il Marocco è un “Paese stabile” con un apparato funzionante (cfr. www.eda.admin.ch e www.diplomatie.gouv.fr), non in guerra o alle prese con gravi convulsioni sociali, che rilascia “le passport biométrique [...] sans condition d’âge à tout citoyen marocain qui en fait la demande [...]. Il est délivré sur demande de l’intéressé ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur placé sous tutelle, de l’un de ses parents ou, à défaut, de son représentant legal” (www. passeport.ma): stando così le cose, questo Tribunale condivide l’opinione della SEM che il ricorrente non aveva alcuna ragione convincente che lo impedisse di presentare un documento d’identità, in primis un passaporto, al limite anche non più valido, per attestare la sua età nel quadro della procedura retta dal RD III;
F-800/2025 Pagina 5 in accordo con l’art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso di esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova sul territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno, in concreto, il ricorrente ha depositato una prima domanda d’asilo in Germania il 15 aprile 2024, e una seconda in Svizzera il 21 dicembre successivo; il 17 gennaio 2025, su richiesta della Svizzera, la Germania ha accettato espressamente il trasferimento del ricorrente; di conseguenza, la competenza della Germania a riprenderlo in carico, in particolare per stabilire in modo definitivo lo Stato membro competente ad evadere la sua domanda di protezione internazionale, è accertata; riguardo al desiderio del ricorrente che “ma situation en Allemagne soit bonne et sûre”, è utile riportare quanto egli ha affermato alla SEM il 9 gennaio 2025, vale a dire: “i tedeschi mi hanno concesso l’asilo [recte: “Duldung”], in Germania mi hanno dato una casa e mandato a scuola per imparare un mestiere, sono diventato giardiniere e ho imparato la lingua [...] stavo benissimo in Germania [...] ci sono queste due persone [un algerino e un marocchino] che mi vogliono fare del male e la polizia non ha ancora preso provvedimenti nonostante la mia denuncia [...]” (incarto SEM, doc. 18), ora, è più che notorio che la Germania si attiene, segnatamente, alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE (Carta UE), alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura), alla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301) nonché alle direttive 2013/32/UE (direttiva procedura) e 2013/33/UE (direttiva accoglienza): questo significa, in generale, che spetta al ricorrente sfruttare i mezzi legali disponibili in Germania per far valere i suoi diritti (cfr., tra le numerose, le sentenze TAF F-5387/2021 del 20 dicembre 2021 e F-6545/2020 del 6 gennaio 2021; cfr anche https://asylumineurope.org/, alla rubrica Germania); a proposito delle pretese minacce rivoltegli da parte di un algerino e di un marocchino, il ricorrente conferma di aver fatto uso dei mezzi di difesa che gli offre l’ordinamento giuridico tedesco, e ciò tramite una “denuncia”, di cui sta ancora aspettando l’esito (“la polizia non ha ancora preso provvedimenti”),
F-800/2025 Pagina 6 ne discende che l'art. 3 par. 2 2 a frase RD III (trasferimento impossibile per carenze sistemiche del sistema d’asilo) non è manifestamente applicabile alla fattispecie; l’analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico appena effettuati non permettono di ravvisare eventuali motivi umanitari giustificanti l’applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell’art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con l’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo (OAsi 1, RS 142.311); alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per determinare la competenza della Germania o di aver ecceduto il proprio potere d’apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), e nemmeno di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in Germania per motivi inerenti al funzionamento del sistema d’asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell’art. 17 RD III (cfr. art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, pronunciando il suo trasferimento in Germania (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, un ricorso è "temerario o irresponsabile" se è manifestamente sprovvisto di possibilità di esito favorevole, tanto che sarebbe addirittura abusivo proporlo, soltanto quando appare escluso che il ricorrente possa anche solo parzialmente vincere la causa (cfr. DTF 105 V 107 consid. 3), in concreto, il ricorrente non solo non ha propriamente contestato, in fondo, il suo trasferimento in Germania, dove “stava benissimo”, proponendo nondimeno “demande de l’appel recours [sic]”, ma ha pure chiesto di poter agire “par l’intermédiaire d’un avocat” dopo che SOS Ticino - Caritas Svizzera aveva rinunciato, è lecito supporre con cognizione di causa, a rappresentarlo in questa sede; in questo modo il ricorso non è soltanto manifestamente infondato, ma si rivela anche temerario ai sensi della giurisprudenza, pertanto, la domanda di assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio deve essere rigettata (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 65 cpv. 1 e 2 PA), e le spese
F-800/2025 Pagina 7 processuali vanno fissate a fr. 1'000.– anche per tener conto della temerarietà del ricorrente,
il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio è respinta. 3. Le spese processuali di fr. 1’000.– sono poste a carico del ricorrente. L’importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’Ufficio della migrazione del Canton Lucerna.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Dario Quirici
Data di spedizione: 12 febbraio 2025